Assicurazione malattia collettiva Informazione al cliente e condizioni generali d’assicurazione Edizione CGA 01-1997 Indice Informazione cliente A. Identità dell'assicuratore B. Persone e rischi assicurati, estensione della copertura d'assicurazione C. Premi D. Partecipazione alle eccedenze E. Rimborso del premio F. Doveri dello stipulante d'assicurazione G. Inizio del contratto d'assicurazione H. Fine del contratto d'assicurazione I. Trattamento dei dati Condizioni generali d’assicurazione I Generalità Art. 1 Scopo dell’assicurazione Art. 2 Basi del contratto Art. 3 Prestazioni assicurate Art. 4 Persone assicurate Art. 5 Definizioni Art. 6 Limitazione della copertura d’assicurazione Art. 7 Ampliamento della garanzia Art. 8 Estensione territoriale Art. 9 Inizio della copertura d’assicurazione Art. 10 Malattie preesistenti Art. 11 Fine della copertura d’assicurazione Art. 12 Diritto di passaggio all’assicurazione individuale II Indennità giornaliera perdita di guadagno Art. 13 Oggetto Art. 14 Durata dell’indennità Art. 15 Periodo di attesa Art. 16 Incapacità al lavoro parziale Art. 17 Calcolo dell’indennità Art. 18 Parto Art. 19 Cure Art. 20 Cumulo d’assicurazioni Art. 21 Assicurazione complementare alla LAINF Art. 22 Indennità di parto III Durata e disdetta dell’assicurazione Art. 23 Durata dell’assicurazione Art. 24 Disdetta IV Premio Art. 25 Calcolo del premio Art. 26 Esonero del premio Art. 27 Pagamento del premio Art. 28 Premio definitivo Art. 29 Garanzia dei premi Art. 30 Modifica dei premi V Partecipazione alle eccedenze Art. 31 Diritto e importo VI Procedura in caso di sinistro Art. 32 Comportamento in caso di sinistro VII Disposizioni diverse Art. 33 Segreto medico Art. 34 Comunicazioni Art. 35 Luogo di esecuzione e di giurisdizione Se nel testo seguente è utilizzato solo il genere maschile per le denominazioni di persone – allo scopo di facilitare la lettura – esso comprende sempre le persone di sesso femminile. Informazione cliente secondo la LCA La presente informazione ha lo scopo di dare alcune indicazioni connesse all’identità dell’assicuratore nonché una panoramica del contenuto essenziale del contratto d’assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto d’assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contraenti dell’assicurazione sono definiti nella proposta, nella polizza, nelle condizioni generali d’assicurazione (CGA) nonché nelle leggi applicabili, in particolare nella legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). Quando Zurich accetta la proposta, consegna una polizza d’assicurazione allo stipulante. Il contenuto di questa polizza corrisponde alla proposta d’assicurazione, eventualmente completato o modificato da convenzioni particolari e aggiunte. A. Identità dell'assicuratore La compagnia d’assicurazione parte contraente è la «Zurigo» Compagnia diAssicurazioni, la cui sede è situata Zurigo (in seguito denominata Zurich). Zurich è una società anonima ai sensi del diritto svizzero. B. Persone e rischi assicurati, estensione della copertura d'assicurazione Le persone e i rischi assicurati nonché l’estensione della copertura d’assicurazione risultano dalla proposta o dalla polizza, da eventuali convenzioni particolari e dalle CGA. C. Premi L'importo dei premi, delle eventuali spese in caso di pagamento frazionato e tutte le informazioni supplementari relative ai premi sono indicati nella proposta o nella polizza. I premi sono espressi sia in percentuale del salario determinante sia in franchi. Il tasso del premio dipende dalla copertura indicata nella proposta o nella polizza. D. Partecipazione alle eccedenze Se la proposta o la polizza lo prevedono, lo stipulante d'assicurazione ha diritto, alla fine di ogni periodo di tre anni d'assicurazione, ad una partecipazione alle eccedenze alle condizioni fissate nelle CGA. E. Rimborso del premio Se il contratto è annullato prima dello spirare dell'anno assicurativo, Zurich rimborsa la parte di premio non utilizzata. Tale premio è invece dovuto interamente se lo stipulante d'assicurazione rescinde il contratto in caso di sinistro parziale e nel corso del primo anno dall'entrata in vigore. F. Doveri dello stipulante d'assicurazione Modifica del rischio assicurato Lo stipulante d'assicurazione comunica a Zurich le eventuali modifiche del suo campo d'attività e della struttura del personale. Caso d'assicurazione Ogni caso di incapacità di guadagno va comunicato a Zurich al più tardi alla fine del periodo d'attesa convenuto. Informazioni più dettagliate sulla giustificazione del diritto alle prestazioni si trovano nelle CGA. 2 Determinazione dello stato dei fatti Lo stipulante d'assicurazione è tenuto a partecipare ai chiarimenti relativi al contratto d’assicurazione (per esempio: esame del diritto alle prestazioni, reticenza, aggravamento del rischio ecc.) e a dare a Zurich tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti o a richiederli presso terzi all’attenzione di Zurich. Zurich è autorizzata ad intraprendere le proprie verifiche e può anche contattare dei terzi a questo scopo. Lo stipulante d'assicurazione è tenuto, su domanda di Zurich, a liberare per iscritto dei terzi da un eventuale obbligo di mantenere il segreto (per esempio in materia di protezione dei dati o nell’ambito del segreto professionale o di funzione) e ad autorizzarli a dare a Zurich le informazioni e i documenti richiesti. Questa lista dei doveri che incombono allo stipulante d'assicurazione non è esauriente e presenta soltanto i doveri più frequenti. Altri obblighi sono indicati nelle CGA come pure nella LCA. G. Inizio del contratto d'assicurazione L'assicurazione inizia il giorno fissato nella proposta o nella polizza e alle condizioni fissate nelle CGA. H. Fine del contratto d'assicurazione Il contratto d'assicurazione ha fine in particolare nei casi seguenti: Rescissione ordinaria Le parti possono rescindere il contratto per la fine di un periodo, osservando un termine di 3 mesi. In assenza di rescissione, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno. Rescissione dopo un sinistro Le parti possono rescindere il contratto dopo ogni sinistro, Zurich al più tardi al momento del pagamento dell'indennità, lo stipulante d'assicurazione al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento. Annullamento per non pagamento dei premi Zurich può annullare il contratto per non pagamento dei premi osservando la procedura fissata nelle CGA. Rescissione per reticenza Zurich può rescindere il contratto d'assicurazione se lo stipulante d'assicurazione, alla conclusione del contratto o al momento dell'aumento delle prestazioni assicurate, ha taciuto o dichiarato inesattamente un fatto rilevante di cui era o avrebbe dovuto essere a conoscenza e sul quale era stato interrogato per iscritto (reticenza). Zurich può rifiutare l'assegnazione di prestazioni per sinistri già occorsi, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull’insorgere o sulla portata del sinistro; in questo caso, essa può esigere la restituzione delle prestazioni eventualmente già versate. Questo elenco non è esauriente e presenta soltanto i motivi d'estinzione del contratto più frequenti. Altri motivi sono indicati nelle CGA come pure nella LCA. I. Trattamento dei dati Zurich tratta i dati contenuti nei documenti del contratto o raccolti nell’ambito della gestione del contratto o del sinistro, e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, la valutazione del rischio, il trattamento dei sinistri, l’elaborazione di statistiche e a scopi di marketing. Questi dati sono conservati in forma fisica o elettronica. Zurich è autorizzata a trasmettere, nella misura necessaria, i dati contenuti nella proposta o inerenti alla gestionedel contratto o del sinistro a terzi implicati nel contratto, in Svizzera o all’estero, in particolare a co-assicuratori e riassicuratori nonché alle società svizzere o estere di Zurich Financial Services (ZFS). In caso di sospetto di reato contro il patrimonio o di falsità in atti, come pure nel caso in cui Zurich receda dal contratto in seguito a pretesa d'assicurazione fraudolenta (art. 40 LCA), essa può denunciare il caso all'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) per l'iscrizione nel sistema centrale di informazione (ZIS). Se un broker o un intermediario agisce per lo stipulante d'assicurazione, Zurich ha il diritto di comunicargli i dati relativi al cliente, quali i dati che concernono l'esecuzione del contratto, l'incasso e i casi d'assicurazione, ad eccezione dei dati relativi allo stato di salute. Zurich è inoltre autorizzata a richiedere presso le autorità ed altri terzi tutte le informazioni pertinenti, in particolare sull'evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione si applica indipendentemente dalla conclusione del contratto. Lo stipulante d'assicurazione e la persona assicurata hanno il diritto di esigere le informazioni previste dalla legge sul trattamento dei dati che li concernono. L'autorizzazione relativa al trattamento di tali dati può essere revocata in qualsiasi momento. 3 Condizioni generali d’assicurazione I Generalità Art. 1 Scopo dell’assicurazione 1.1 La «Zurigo» Compagnia di Assicurazioni (denominata in seguito Zurich) assicura le conseguenze economiche della malattia. 1.2 La copertura infortunio a titolo principale o complementare, come pure l’indennità di parto, possono essere inclusi con convenzione particolare. Art. 2 Basi del contratto Le basi del contratto sono: – le dichiarazioni scritte dello stipulante d’assicurazione e dell’assicurato, segnatamente nella proposta d’assicurazione, le domande d’ammissione e il rapporto medico, – la polizza d’assicurazione e le sue aggiunte eventuali, – le presenti condizioni generali, – le disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908. Art. 3 Prestazioni assicurate Le prestazioni assicurate sono descritte nella polizza d’assicurazione e nelle sue aggiunte eventuali. Esse consistono in un’indennità giornaliera perdita di guadagno. 4 Art. 4 Persone assicurate 4.1 Sono assicurati l’insieme del personale o le persone che appartengono alle categorie di personale designate nella polizza nel quadro dell’attività dell’ impresa assicurata descritta nella proposta d’assicurazione. Salvo convenzione particolare, le persone per le quali un contratto di lavoro è stato stipulato per una durata inferiore a 3 mesi non sono assicurate. 4.2 Lo stipulante d’assicurazione (titolare dell’impresa o persona che esercita un’attività lucrativa indipendente) e, se lavorano nell’impresa, i membri della sua famiglia (coniuge, figli, padre e madre) sono assicurati solo se sono menzionati nominativamente nella polizza. Lo stesso vale per il personale domestico dello stipulante e delle persone per le quali l’assicurazione è facoltativa. Art. 5 Definizioni 5.1 Malattia: Ogni disturbo involontario alla salute, medicalmente rivelabile e che non è dovuto ad un infortunio. Gravidanza, complicazioni di gravidanza, aborti spontanei o accidentali, ad eccezione del parto (art. 18) sono assimilati ad una malattia. 5.2 Infortunio: Ogni lesione corporale di cui l’assicurato viene colpito involontariamente dall’azione repentina e violenta di un avvenimento esteriore fortuito. 5.3 Cure: Esiste cura termale, dietetica o di convalescenza quando l’assicurato effettua un soggiorno temporaneo, fuori domicilio, in una stazione di cura e si sottomette, sotto controllo del medico della stazione, alle direttive di cura prescritte dal medico curante, a titolo di misura terapeutica complementare. L’accordo scritto preliminare da Zurich dev’essere ottenuto imperativamente. L’assicurato ha la scelta tra le stazioni svizzere di cura dirette da un medico. 5.4 Incapacità al lavoro: incapacità totale o parziale di svolgere la propria attività professionale, secondo l’orario normale dell’impresa assicurata. 5.5 Caso (malattia od infortunio): Ogni evento che dà diritto a delle prestazioni. Se une nuova malattia o un nuovo infortunio subentra prima che il primo sia terminato, costituisce un nuovo caso se non ha alcun rapporto con il primo. Una malattia o i postumi d’infortunio che, medicalmente si riferiscono ad una malattia anteriore o ad un infortunio passato (ricaduta), sono considerati come un nuovo caso soltanto se l’assicurato non è stato in cura medica per tale malattia o tali postumi d’infortunio nel corso dei 12 mesi che seguono la fine del caso anteriore. 5.6 Medico: medico autorizzato legalmente a praticare in Svizzera in virtù di un diploma federale o di un certificato estero d’equivalenza riconosciuta. Art. 6 Limitazione della copertura d’assicurazione Non sono assicurati: a) Le malattie professionali e le lesioni corporali simili agli infortuni per le quali l’assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF) versa delle prestazioni. b) Le malattie o infortuni causati da fatti di guerra. Tuttavia se tali fatti sorprendono l’assicurato fuori della Svizzera, la copertura d’assicurazione termina solamente dopo 14 giorni a contare dall’inizio di tali eventi. c) I trattamenti di difetti estetici, a meno che un evento assicurato li renda necessari. Art. 7 Ampliamento della garanzia Zurich rinuncia ad invocare il diritto che le accorda la legge di ridurre le sue prestazioni in caso di colpa grave dello stipulante d’assicurazione o dell’assicurato; resta riservato l’art. 32.4. Art. 8 Estensione territoriale 8.1 L’assicurazione è valevole in tutto il mondo. Resta in vigore durante viaggi o soggiorni temporanei fuori della Svizzera che non eccedono 24 mesi. Se la durata di un soggiorno all’estero supera 2 mesi, Zurich deve esserne informata per iscritto, senza di ché la copertura d’assicurazione è sospesa dopo tale termine. Un congedo non rimunerato, in Svizzera o all’estero, non è coperto. 8.2 Gli effetti dell’assicurazione sono sospesi se l’assicurato che, vittima di una malattia o di un infortunio sul posto di lavoro o al suo domicilio, si reca fuori della Svizzera o della zona frontaliera. 8.3 Un domicilio nel Principato del Liechtenstein come pure nelle località della zona frontaliera è assimilato ad un domicilio in Svizzera, salvo per l’applicazione dell’art. 12.4, alinea 4. Art. 9 Inizio della copertura d’assicurazione 9.1 Assicurazione senza indicazione nominativa degli assicurati (art. 4.1) Se l’assicurazione è obbligatoria per l’insieme del personale o per una categoria di personale designata nella polizza, Zurich rinuncia ad una domanda di ammissione; la copertura d’assicurazione è effettiva a partire dall’entrata in funzione nell’azienda, al più presto tuttavia al momento dell’entrata in vigore della polizza. Ogni persona da assicurare che il giorno della sua ammissione all’assicurazione – è totalmente o parzialmente incapace di lavorare per causa di malattia o d’infortunio, o – non lavora a tempo pieno nell’impresa, a causa del suo stato di salute, o – è già al beneficio di prestazioni di assicurazioni federali, d’imprese o private, a causa del suo stato di salute, o – è diventata invalida in seguito ad attività precedenti, o – ha fatto una domanda di prestazione a delle assicurazioni federali, entra al beneficio dell’assicurazione solamente a partire dal giorno in cui la sua capacità al lavoro sarà totale e a partire dalla data d’inizio di copertura confermata di Zurich. Al momento di modifiche della polizza d’assicurazione, tutte le clausole e condizioni sono applicabili agli assicurati esistenti, ad eccezione dei casi di malattia in corso ai quali sono applicabili le clausole della polizza in vigore fino a tale data. Per ogni assicurato, il calcolo della durata massima delle prestazioni terrà conto delle prestazioni già versate. 9.2 Assicurazione con indicazione nominativa degli assicurati (art. 4.2) Le persone per le quali l’indicazione nominativa all’assicurazione è richiesta, devono indirizzare a Zurich una domanda di ammissione; esse sono assicurate a partire dal giorno in cui Zurich comunica loro l’accettazione per iscritto. Zurich fissa le condizioni di ammissione o decide di un rifiuto eventuale in base alle dichiarazioni della persona da assicurare e, se necessario, dopo esame medico a spese della compagnia. Art. 10 Malattie preesistenti 10.1 Varianti di prestazioni La polizza indica se le malattie che esistono al momento dell’ammissione all’assicurazione sono assicurate integralmente (art. 10.1.1 qui di seguito) o parzialmente (art. 10.1.2 qui di seguito) e ciò in caso di nuova apparizione. L’incapacità al lavoro esistente al momento dell’adesione all’assicurazione non è assicurata. Tuttavia, se in virtù di disposizioni di libero-passaggio, l’assicurato ha diritto a delle condizioni più favorevoli, quest’ultime gli sono applicabili. 10.1.1 Copertura integrale In caso di copertura integrale, la durata delle prestazioni convenuta è pure valevole per le malattie preesistenti. 10.1.2 Copertura secondo scala speciale Se l’incapacità al lavoro è dovuta a seguiti di un’infortunio anteriore o ad una nuova apparizione o all’aggravazione di una malattia di cui l’assicurato era già stato colpito o per i quali ha già seguito un trattamento medico prima della sua ammissione all’assicurazione, Zurich versa l’indennità giornaliera perdita di guadagno al massimo durante la durata indicata nella tabella seguente: Durata d’impiego presso Durata massima delle prestazioni l’attuale datore di lavoro: per caso di malattia o infortunio: fino a 6 mesi 4 settimane; fino a 9 mesi 6 settimane; fino a 12 mesi 2 mesi; fino a 4 anni 4 mesi; fino a 9 anni 6 mesi; fino a 14 anni 8 mesi; più di 14 anni 10 mesi. 10.2 Stipulante d’assicurazione, membri di famiglia, personale domestico e assicurati facoltativi Lo stipulante d’assicurazione, i membri della sua famiglia e il personale domestico eventualmente assicurati, come pure il personale assicurato a titolo facoltativo (art. 4.2) sono sempre al beneficio della copertura integrale (art. 10.1.1) se Zurich li ha ammessi senza riserva all’assicurazione. 5 Art. 11 Fine della copertura d’assicurazione 11.1 11.1 Per ogni assicurato la copertura d’assicurazione cessa senz’altro avviso: a) alla scadenza del contratto; b) al momento in cui lascia il gruppo degli assicurati; c) quando ha raggiunto l’età termine menzionata nella polizza; d) al momento dell’esaurimento del diritto alle prestazioni, per dei casi d’incapacità totale o parziale al lavoro; e) al momento della cessazione dell’esercizio dell’impresa; f) a partire dalla dichiarazione di fallimento dell’impresa assicurata. 11.2 Se una persona che lascia il gruppo degli assicurati secondo art. 11.1 lettera b) è al beneficio di prestazioni al momento della cessazione dell’assicurazione, il versamento di dette prestazioni è continuato durante 180 giorni al massimo, e ciò a contare dal giorno in cui ha lasciato l’impresa, a condizione che non esista un’altra copertura d’assicurazione presso il nuovo datore di lavoro. Questo prolungamento di copertura non è accordato alle persone che hanno esaurito il loro diritto alle prestazioni (art. 11.1, lettera d). Art. 12 Diritto di passaggio all’assicurazione individuale 12.1 L’assicurato che lascia il gruppo degli assicurati, ha il diritto di domandare il passaggio all’assicurazione individuale presso Zurich. Deve far valere il suo diritto di passaggio per iscritto entro 30 giorni a contare dalla data di uscita dall’assicurazione collettiva. Se, al momento in cui lascia il gruppo degli assicurati, una persona è al beneficio di prestazioni, l’inizio dell’assicurazione individuale è fissato al più tardi dopo l’esaurimento delle prestazioni dell’assicurazione collettiva secondo l’art. 11.2. 12.2 Lo stipulante d’assicurazione deve informare in tempo utile l’assicurato che lascia l’impresa del suo diritto di passaggio e del termine di cui dispone per passare all’assicurazione individuale. 6 12.3 Nel quadro delle tariffe dell’assicurazione individuale in vigore al momento del passaggio, Zurich accorda le prestazioni assicurate alle medesime condizioni che l’assicurazione collettiva. Le prestazioni saranno eventualmente adattate alla riduzione del nuovo reddito effettivo. Sono determinanti, per la continuazione dell’assicurazione, lo stato di salute e l’età al momento dell’ammissione all’assicurazione collettiva. In caso d’incapacità al lavoro al momento del passaggio, l’assicurato ha diritto, a partire da tale data, alle prestazioni dell’assicurazione individuale. In tal caso e per le recidive in un periodo di 12 mesi, i giorni per i quali delle indennità dell’assicurazione collettiva sono state versate, sono presi in considerazione per il calcolo della durata delle prestazioni dell’assicurazione individuale. 12.4 Il diritto di passaggio non vien accordato: – in caso di cambiamento d’impiego, quando presso il nuovo datore di lavoro esiste un’assicurazione malattia collettiva d’indennità giornaliera; – in caso di disdetta della presente assicurazione malattia collettiva secondo l’art. 24; – se il nuovo assicuratore deve, conformemente alle convenzioni di liberopassaggio, accordare la continuazione della copertura d’assicurazione (casi di libero-passaggio); – se l’assicurato non abita in Svizzera; – se l’assicurato è lo stipulante d’assicurazione o un membro della sua famiglia; – se l’assicurato ha raggiunto l’età termine fissata nella polizza. II Indennità giornaliera perdita di guadagno Art. 13 Oggetto Zurich garantisce il pagamento di un’indennità giornaliera che corrisponde ad un percento del salario o ad un importo fisso determinato in anticipo. Art. 14 Durata dell’indennità Zurich versa la prestazione convenuta durante il periodo in cui l’assicurato, in cura medica secondo l’art. 32.1, è incapace al lavoro. La durata delle prestazioni è fissata nella polizza d’assicurazione; salvo convenzione particolare, la durata è tuttavia limitata a 365 giorni per caso per gli assicurati per i quali il contratto di lavoro è stato stipulato per una durata inferiore a 12 mesi. I giorni per i quali delle prestazioni parziali sono versate, sono contati nella loro totalità per il calcolo della durata delle prestazioni. Tutti i giorni dell’anno (domeniche e giorni festivi compresi) sono presi in considerazione per il calcolo della durata delle prestazioni. Art. 15 Periodo di attesa La polizza può prevedere che la prestazione convenuta sia versata solo dopo un periodo di attesa per caso. Tale periodo di attesa vien calcolato a partire dal primo giorno d’incapacità al lavoro, al più presto a partire da tre giorni che precedono la prima consultazione medica. L’inizio dell’incapacità al lavoro dev’essere attestato da un medico. I giorni d’incapacità parziale sono contati nella loro totalità per il calcolo del periodo di attesa. Art. 16 Incapacità al lavoro parziale A partire da un grado d’incapacità al lavoro di almeno il 25%, Zurich versa un’indennità giornaliera proporzionale al grado dell’incapacità. Art. 17 Calcolo dell’indennità 17.1 Indennità giornaliera in percento del salario L’indennità giornaliera viene calcolata in base al salario determinante per il calcolo del premio (art. 25.2). Essa deve corrispondere alla perdita di salario effettiva. Zurich ha il diritto di verificare le dichiarazioni dello stipulante d’assicurazione. Quest’ultimo dovrà permetterle di consultare l’insieme dei documenti utili a tale scopo. Per gli assicurati pagati all’ora, il salario giornaliero è uguale a 1 ⁄ 7 mo del salario settimanale medio che risulta dal salario e dell’orario di lavoro normale. Per gli assicurati pagati al mese, il salario giornaliero è uguale a 1⁄365 esimo del salario annuo, gratifica compresa. 17.2 Indennità giornaliera per un importo fisso o per un salario convenzionale L’indennità giornaliera per un importo fisso o per un salario convenzionale è dovuta per ogni giorno d’incapacità al lavoro. L’indennità non può superare l’importo effettivamente perso. Zurich ha il diritto di verificare le dichiarazioni dello stipulante d’assicurazione. Quest’ultimo dovrà permetterle di consultare l’insieme dei documenti utili a tale scopo. Art. 18 Parto Dopo ogni parto che subentra dopo il sesto mese di gravidanza, l’obbligo di Zurich è sospeso durante sei settimane a partire dal giorno del parto, salvo per le malattie che non sono in rapporto con il parto, con riserva dell’indennità di parto dovuta secondo convenzione particolare (art. 22). Art. 19 Cure Zurich versa la prestazione convenuta al massimo durante 30 giorni per anno civile e al massimo durante 120 giorni in un periodo di 5 anni civili. Art. 20 Cumulo d’assicurazioni Se l’assicurato ha pure diritto a prestazioni d’assicurazioni federali o aziendali o se un terzo responsabile l’ha indennizzato, Zurich completa le prestazioni fino a concorrenza dell’importo dell’indennità giornaliera alla quale ha diritto l’assicurato. Le presenti disposizioni sono pure applicabili alle istituzioni di assicurazione equivalenti con sede all’estero. Se Zurich effettua dei pagamenti di un’indennità giornaliera perdita di guadagno invece di un terzo responsabile, essa è surrogata, per la parte delle sue prestazioni, nei diritti dell’assicurato o dell’avente diritto. Se le indennità giornaliere perdita di guadagno sono coperte da più compagnie di assicurazione concessionarie, la perdita di guadagno assicurata dal presente contratto è coperta in proporzione alle prestazioni garantite da tutti gli assicuratori insieme. Il presente articolo non si applica all’indennità giornaliera per un importo fisso o per un salario convenzionale (art. 17.2). Art. 21 Assicurazione complementare alla LAINF Con convenzione particolare, un’assicurazione complementare all’assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF) può essere conclusa. Zurich paga la parte di salario non coperta dall’assicurazione infortuni obbligatoria. Le prestazioni di Zurich sono fissate nella polizza. Art. 22 Indennità di parto Con convenzione particolare, un’indennità di parto può essere assicurata. Per un parto che subentra dopo il sesto mese di gravidanza, vien versato un importo forfetario che lo stipulante conviene a sua propria scelta, ma che non può eccedere 70 volte l’importo dell’indennità giornaliera garantita in caso di malattia. Allorquando la durata delle prestazioni in caso di maternità è fissata secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), le disposizioni dell’art. 74 di detta legge sono applicabili. Di conseguenza, per un parto, le indennità giornaliere sono versate durante 16 settimane, di cui almeno 8 settimane dopo il parto. Se al momento del parto la persona assicurata fa parte dell’assicurazione da meno di nove mesi, l’indennità di parto è versata per la durata convenuta, ma al massimo durante 21 giorni. III Durata e disdetta dell’assicurazione Art. 23 Durata dell’assicurazione 23.1 L’inizio e la fine dell’assicurazione figurano nella polizza. L’anno d’assicurazione corrisponde all’anno civile. 23.2 Se lo stipulante d’assicurazione non occupa più del personale, deve informarne Zurich entro 30 giorni; in tal caso l’assicurazione è sospesa per il personale. Art. 24 Disdetta 24.1 Se l’assicurazione non è disdetta dallo stipulante d’assicurazione o di Zurich per lettera raccomandata almeno tre mesi prima della sua scadenza, essa si rinnova tacitamente d’anno in anno. La disdetta è valevole se viene spedita al più tardi l’ultimo giorno che precede l’inizio del periodo di tre mesi. 24.2 Dopo ogni sinistro per il quale un’indennità è dovuta, Zurich e lo stipulante d’assicurazione hanno il diritto di disdire il contratto, Zurich al più tardi al momento del pagamento dell’indennità, lo stipulante di assicurazione al più tardi 14 giorni dopo che ha avuto conoscenza del pagamento. Se il contratto è disdetto da Zurich, i suoi obblighi cessano 14 giorni dopo la notifica della disdetta allo stipulante d’assicurazione. Se il contratto è disdetto dallo stipulante d’assicurazione, gli obblighi di Zurich cessano a partire dalla ricezione della disdetta; Zurich conserva il suo diritto al premio dell’anno in corso. IV Premio Art. 25 Calcolo del premio 25.1 Il premio d’assicurazione corrisponde: – ad un percento del salario determinante, o – ad un importo fisso. 25.2 Il salario determinante è uguale al salario AVS. Le norme AVS si applicano pure agli assicurati non sottomessi all’AVS. Il salario determinante non può superare il salario massimo assicurabile indicato nella polizza. Salvo convenzione contraria, il salario determinante dello stipulante d’assicurazione, dei membri di famiglia e del personale domestico è uguale all’importo indicato nella polizza. 7 Art. 26 Esonero del premio Per il periodo durante il quale un assicurato appartenente alle categorie di personale designate nella polizza o al personale assicurato a titolo facoltativo percepisce un’indennità giornaliera perdita di guadagno parziale o totale in percento del salario, il premio è esonerato dal pagamento proporzionalmente al grado dell’incapacità al lavoro. Art. 27 Pagamento del premio 27.1 Il premio è dovuto alle date fissate nella polizza. Se il premio è calcolato in percento del salario, lo stipulante deve versare il premio provvisorio calcolato in base all’importo probabile dei salari annui. 27.2 Per un premio che non è pagato nel termine di 30 giorni dopo le date di scadenza menzionate nella polizza, lo stipulante d’assicurazione è diffidato a sue spese ad effettuarne il pagamento entro 14 giorni a partire dall’invio della diffida; quest’ultima deve ricordargli le conseguenze del ritardo: se la diffida rimane senza effetto, gli obblighi di Zurich sono sospesi a partire dalla scadenza del termine di diffida. Se Zurich non ha richiesto per via legale i premi dovuti entro due mesi a contare dal giorno in cui l’assicurazione è sospesa, si ritiene che sia receduta dal contratto e abbia rinunciato all’incasso dei premi. 27.3 Se gli arretrati comprendenti il premio, gli interessi e le spese, sono pagati entro i due mesi che seguono lo spirare del periodo di 14 giorni, l’assicurazione sospesa viene rimessa in vigore. Se gli arretrati sono pagati ulteriormente, Zurich può rifiutare la rimessa in vigore o fissarne le condizioni. I casi subentrati durante il periodo di sospensione non sono indennizzati. 8 Art. 28 Premio definitivo 28.1 Per il premio che è calcolato in percento del salario, Zurich determina l’importo definitivo all’inizio dell’anno seguente, in base ai salari effettivamente versati. A tale scopo Zurich rimette allo stipulante d’assicurazione un formulario di dichiarazione di salari. Lo stipulante d’assicurazione deve completare il formulario e ritornarlo a Zurich nel termine richiesto. Allegherà imperativamente la copia dell’attestazione di salari destinata alla sua cassa di compensazione AVS. Lo stipulante autorizza Zurich a prendere conoscenza dei giustificativi originali. Per lo stipulante che non invia i formulari di dichiarazione e d’attestazione di salari nei termini fissati, Zurich fissa il premio definitivo presunto in base alle proprie stime. Il premio complementare o da rimborsare figura nel conteggio definitivo di premio. Un saldo di meno di CHF 10.- non è preso in considerazione. 28.2 Il premio complementare dev’essere pagato nel termine di 30 giorni dopo la sua comunicazione allo stipulante d’assicurazione. In caso di mancato pagamento, gli articoli 27.2 e 27.3 sono applicabili per analogia. Art. 29 Garanzia dei premi Zurich garantisce il mantenimento dei tassi di premi durante tre anni, al massimo tuttavia durante la durata contrattuale convenuta. Art. 30 Modifica dei premi 30.1 Alla scadenza del contratto, Zurich può adattare i tassi di premi tenendo conto delle tariffe in vigore e delle modifiche nella composizione degli effettivi assicurati come pure dell’evoluzione dei sinistri. 30.2 Se il contratto è stipulato per una durata superiore a 3 anni, l’adattamento dei tassi di premio conformemente all’art. 30.1 può intervenire prima della scadenza del contratto, al più presto tuttavia per l’inizio del 4° anno d’assicurazione. 30.3 Zurich comunica il nuovo premio allo stipulante d’assicurazione al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell’anno d’assicurazione. Lo stipulante ha allora il diritto di disdire il contratto per la fine dell’anno d’assicurazione in corso. Per essere valida, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l’ultimo giorno dell’anno d’assicurazione. Se lo stipulante non inoltra la disdetta, si ritiene che abbia accettato l’adattamento del contratto. V Partecipazione alle eccedenze Art. 31 Diritto e importo 31.1 Per la polizza che prevede una partecipazione alle eccedenze, lo stipulante d’assicurazione ha diritto, alla fine di ogni periodo di tre anni d’assicurazione, alla partecipazione alle eccedenze relativa a tale periodo. Se sono ancora in corso dei casi di malattia o d’infortunio che danno diritto a delle prestazioni, subentrati durante il periodo di conteggio della partecipazione alle eccedenze, il conteggio sarà ritardato fino alla liquidazione di tali casi. 31.2 La partecipazione alle eccedenze rappresenta la differenza tra un percento dei premi versati e un percento delle prestazioni pagate; i tassi in percento sono fissati nella polizza. Un saldo deficitario non è riportato sul periodo di conteggio seguente. 31.3 La partecipazione è accordata per la prima volta dopo tre anni civili completi a contare dalla conclusione del contratto. 31.4 Il diritto alla partecipazione alle eccedenze si estingue se il contratto è annullato prima del termine di un periodo di conteggio. VI Procedura in caso di sinistro Art. 32 Comportamento in caso di sinistro 32.1 Lo stipulante d’assicurazione o l’assicurato deve fornire a Zurich un certificato medico che giustifica l’incapacità al lavoro, entro i 7 giorni che seguono l’inizio del diritto alle prestazioni (dopo la scadenza del periodo di attesa). Il certificato medico iniziale precisa la data della prima consultazione. 32.2 L’assicurato s’impegna a prendere ogni misura utile a determinare la natura e la causa della malattia o dell’infortunio. Su domanda di Zurich, l’assicurato è tenuto a sottomettersi ad un esame del medico di fiducia della compagnia, e ad accettare ogni consultazione e ogni trattamento presso uno specialista, ambulatorio o in uno stabilimento ospedaliero, di comune accordo con il suo medico curante. 32.3 L’assicurato deve fornire a Zurich i certificati medici necessari, almeno una volta al mese per delle incapacità al lavoro prolungate. Egli concede a Zurich il diritto di farsi indirizzare direttamente tali certificati. 32.4 In caso di violazione degli obblighi che precedono, Zurich non è tenuta a versare le sue prestazioni. VII Disposizioni diverse Art. 33 Segreto medico L’assicurato libera dal segreto medico, rispetto al servizio medico di Zurich o al suo medico di fiducia tutti i medici che ha consultato prima e dopo la sua ammissione all’assicurazione. Art. 34 Comunicazioni 34.1 Ogni comunicazione che incombe allo stipulante d’assicurazione o all’assicurato deve, per essere valevole, essere indirizzata direttamente alla sede sociale di Zurich a Zurich, o ad una delle sue agenzie generali. 34.2 Zurich indirizza ogni comunicazione che le incombe all’ultimo domicilio svizzero che le è stato indicato dallo stipulante d’assicurazione o dall’assicurato. Art. 35 Luogo di esecuzione e di giurisdizione 35.1 1 Il luogo di esecuzione del contratto è il domicilio svizzero dello stipulante d’assicurazione, dell’assicurato o dell’avente diritto. 35.2 Oltre al domicilio svizzero dello stipulante d’assicurazione, dell’assicurato o dell’avente diritto, Zurich riconosce il luogo della sua sede sociale come luogo di giurisdizione. 9 49719-0802 «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft Ausgabe 02/2008