LE RAGIONI DELLA DIRIGENZA SANITARIA NEL
MINISTERO DELLA SALUTE
ROMA, 22 MARZO 2012
La dirigenza sanitaria nel Ministero della salute:
stato dell’arte
Anna Prete
Dirigente sanitario del Ministero della salute
Anamnesi
…. eravamo piccoli quand’è cominciato…
Esame obiettivo
La governance della dirigenza
sanitaria
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
DPCM 13 dicembre 1995
CCNL 23/1997
DPR 26 febbraio 1999, n. 150
D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i.
DPR 23 aprile 2004, n. 108
Legge 3 agosto 2007, n. 120
Esame strumentale
La governance della dirigenza
sanitaria
L’applicazione nel Ministero della salute
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
DPCM 13 dicembre 1995
CCNL 23/1997
DPR 26 febbraio 1999, n. 150
D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i.
DPR 23 aprile 2004, n. 108
Legge 3 agosto 2007, n. 120
lessico
lessico
non applicato art. 13
non inclusi nel RUD i dir. I livello
non applicato
non correlato con d.lgs. 502/92
parzialmente applicato
lessico
Lo stato dell’arte
La governance della dirigenza
sanitaria
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
DPCM 13 dicembre 1995
CCNL 23/1997
DPR 26 febbraio 1999, n. 150
D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i.
DPR 23 aprile 2004, n. 108
Legge 3 agosto 2007, n. 120
Il risultato
L’applicazione nel Ministero della salute
lessico
lessico
non applicato art. 13
 Illegittima creazione di una «III fascia» giuridica ed
economica nel ruolo della dirigenza del Ministero della
salute, quella dei “dirigenti delle professionalità
sanitarie”(!)
caso unico in tutta la Pubblica
Amministrazione
 Disapplicata la dirigenza sanitaria ai dirigenti medici,
veterinari, chimici, farmacisti, psicologi, ex II livello
non inclusi nel RUD i dir. I livello
non applicato
non correlato con d.lgs. 502/92
parzialmente applicato
 Mancata applicazione di alcuni istituti previsti per le
corrispondenti professionalità del SSN:
 negazione della possibilità di
svolgere la libera
professione intramuraria e
del riconoscimento
economico dell’indennità legata al rapporto esclusivo;
 mancato riconoscimento dell’istituto della reperibilità
e sua remunerazione;
 mancato riconoscimento dei titoli e dell’anzianità di
servizio ai fini della mobilità verso il SSN;
 precarizzazione del sistema per far fronte alle emergenze
sanitarie
lessico
 31 uffici dirigenziali non generali diretti ad interim e 9
vacanti (31 maggio 2011 sito salute.gov.it) a fronte di una
consistente quota di dirigenti sanitari
lessico
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Art. 18, comma 8
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanità, vengono estese,
nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal
Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili
professionali di medico chirurgo, medico veterinario,
chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili.
“in quanto applicabile”
è stato interpretato come
“per quanto applicabile”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre
1995 “Inquadramento del personale di cui all’art 18 comma 8
d.lgs 502/92 nella dirigenza del ruolo sanitario articolata in due
livelli”
Art. 1
Il personale del Ministero della sanità appartenente ai profili
professionali indicati nell’articolo 18, comma 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall’art.
19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, di cui alle premesse, è inquadrato nella dirigenza del ruolo
sanitario, articolato su due livelli.
Art. 2
Il trattamento economico complessivo del personale di cui all’art. 1
è definito, con l’applicazione degli istituti previsti per le
corrispondenti professionalità del Servizio sanitario nazionale, in
quanto applicabili, in sede di contrattazione collettiva nazionale, ai
sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
lessico
“in quanto applicabili”
è stato interpretato come
“per quanto applicabili”
Non applicato l’art. 13
CCNL 23/97
Art. 13
Retribuzione di posizione dei dirigenti di primo livello
1.Nell'ambito dei processi di riordinamento e razionalizzazione degli uffici
centrali e delle strutture periferiche del Ministero della sanità in attuazione
dell’ art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 3 aprile 1997, n.
94, la medesima amministrazione, in base al proprio potere di
organizzazione, provvederà alla individuazione degli incarichi che, ai sensi
degli articoli 19 e 22 del decreto legislativo n. 29/1993, sono conferibili ai
dirigenti di primo livello di cui al presente contratto, fermo rimanendo - allo
stato - da parte degli stessi lo svolgimento di attività che - nell'ambito degli
uffici dirigenziali di livello non generale - richiedano competenza
professionale o specialistico funzionale di base ovvero di particolare
specializzazione ed esperienza.
Nei processi di riordino, succedutisi
nel
corso
degli
anni,
l’amministrazione non ha mai
individuato gli incarichi conferibili
ai dirigenti di I livello che, sulla
base del mandato dato dall’art. 18,
comma 8) del d.lgs. 502/92 e del
DPCM
13/12/95
avrebbero
dovuto essere conferiti “ai sensi
degli artt. 19 e 22 del d.lgs. 29/93”
vale a dire incarichi dirigenziali
Non inclusi nel RUD
i dirigenti di I livello
DPR 26 febbraio 1999, n. 150
Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico
della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della
banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente
del Comitato di garanti.
Art. 2
2. Nel ruolo unico sono inseriti tutti i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, ad esclusione del personale dirigenziale di cui al secondo periodo
del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 29 del 1993;
3. Il ruolo unico è articolato in due fasce, nell'ambito delle quali sono individuate distinte
sezioni per i dirigenti già appartenenti a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro
specifiche professionalità tecniche.
5. Nella seconda fascia del ruolo unico sono inseriti in ordine alfabetico gli altri dirigenti in
servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed i dirigenti reclutati con le
modalità indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993
che, invece, avrebbero
dovuto essere inseriti ai
sensi dell’art. 2, commi 2, 3
e 5, nella distinta sezione
della II Fascia
D. lgs 19 giugno 1999, n. 229
Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a
norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"
Art. 15
1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza
sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili
professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle
diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di
contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai
principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la
graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione,
valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione
del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni
attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato.
Non applicato
In
seguito
alla
mancata
applicazione, le qualifiche dei
dirigenti
sanitari
si
sono
divaricate fin ad arrivare, con
CCNL, alla disapplicazione del
DPCM 13/12/95 per i dirigenti ex
II Livello e all’invenzione del
termine (non altrove rinvenibile)
di “dirigenti delle professionalità
sanitarie” per gli ex dirigenti di I
Livello
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come
modificato ad oggi)
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
Art. 23
1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che
si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire
la eventuale specificità tecnica.
non correlato con d.lgs. 502/92
DPR 23 aprile 2004 n. 108
Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il
funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo
Art. 1.
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in ciascuna delle
amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella A, di seguito
denominata: «amministrazione», è istituito ai sensi dell'articolo 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ruolo dei dirigenti; alla
medesima data è soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, ferme
restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei
Ministri previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia
dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale
individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione.
3. Nell'ambito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario garantire le
specificità dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna
amministrazione, possono essere definite apposite sezioni
Parzialmente applicato
Legge 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria"
Art. 2.
1. I dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili
professionali sanitari, individuati dall'articolo 2,
comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995 ed
inquadrati dalle medesime lettere in attuazione
dell'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a
decorrere dalla data di istituzione del ruolo previsto
dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108,
sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1995
Art. 2
b) Il personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente ai profili
professionali di direttore medico, direttore veterinario, direttore chimico, direttore
farmacista, direttore biologo, direttore psicologo, nonché ai rispettivi profili
professionali di direttore coordinatore…..
c) Il personale corrispondente alla posizione funzionale iniziale corrispondente ai
profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista,
biologo e psicologo
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Art. 18, comma 8
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanità, vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal
Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico
chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili.
DPR 23 aprile 2004 n. 108
Art. 1.
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in ciascuna delle
amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella A, di seguito denominata:
«amministrazione», è istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il ruolo dei dirigenti; alla medesima data è soppresso il ruolo unico dei
dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la
Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003,
n. 343.
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato ad oggi)
Art. 23
1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il
ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito
sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica.
Sintomi
Parere del Consiglio di Stato
Sezione II
Adunanza di Sezione del 14 dicembre 2011
L’art. 2, comma 1 della legge n. 120 del 2007 ha riconosciuto il diritto di questa categoria di personale a far
parte dei ruolo dirigenziali del Ministero della salute, in distinta sezione e senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
Ciò , tuttavia, ha lasciato aperto il problema dell’esatta collocazione di tale figura all’interno del nuovo ruolo
dei dirigenti del Ministero della salute e della procedura per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali
……
Il comma 1 stabilisce che il personale di cui si tratta è inquadrato nel ruolo dei dirigenti del Ministero, da
adottare ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, in «distinta
sezione».
Tale previsione deve essere letta alla luce del predetto art. 1 D.P.R. n. 108 del 4004, secondo cui…
…..
L’equiparazione – a legislazione vigente – tra dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili sanitari e
dirigenza statale di II fascia, potrebbe essere possibile soltanto qualora si ritenesse che la «distinta sezione» di
cui all’art. 2 l. 120 del 2007 coincidesse con la «apposita sezione» di cui all’art. 1 D.P.R. n. 108 del 2004.
………
Il livello della fonte è legato alla materia trattata, ragion per cui tutti gli istituti che per la dirigenza statale sono
regolati con legge – come l’accesso dall’esterno e l’assegnazione degli incarichi – non possono che trovare la
loro regolazione in atti di natura primaria
DPR 150/99 - Il ruolo unico è articolato in due fasce, nell'ambito delle quali sono individuate distinte sezioni
D.Lgs 165/2001 - è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono
definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica.
DPR 108/2004 - Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, ……omissis… ove sia
necessario garantire le specificità dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione,
possono essere definite apposite sezioni
Terapia
Obiettivo: Completare il percorso di contestualizzazione della dirigenza
sanitaria nel Ministero della salute
Parole chiave:
 Appropriatezza
 Efficacia
 Equità
 Sostenibilità
 Condivisione
Appropriatezza
Equità
I Fascia dei dirigenti generali
II Fascia dei dirigenti
• titolarità di uffici dirigenziali
• funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca
• altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento
Sezione dei dirigenti sanitari
• titolarità di uffici dirigenziali
• funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca
• altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento (struttura
semplice, alta specializzazione,
etc)
D.lgs 165/2001 - Art. 26
D.lgs 502/92 – Art 15 (come modificato
dall’art. 13 del d.lgs. 229/99)
D.lgs 165/2001 – Art. 23 - Art. 19 – Art. 28
Sostenibilità
di cui 169
Incarichi
di
funzione
ex art.
34bis
legge
14/2009
Sezione
Qualifica
Incarichi
Accesso
Risorse
Efficacia
E’ vero che talvolta occorre cambiare qualche legge.
Ma il caso è raro,
e quando avviene bisogna ritoccarle con mano tremante,
con tanta solennità e con tante precauzioni,
che il popolo debba concluderne che le leggi sono
veramente sante;
e soprattutto con tanta chiarezza
che nessuno possa dire di non averle capite.
Montesquieu
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Grazie per l’attenzione
Anna Prete
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