SOMMARIO
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Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9
- Sommario
- Definizione
- Il D.U.R.C. non è auto-certificabile
- Soggetti tenuti al possesso del D.U.R.C.
- Soggetti richiedenti
- Soggetti preposti al rilascio del D.U.R.C.
- Ambito applicativo del D.U.R.C.
- Ambito applicativo del D.U.R.C. – Contratti
pubblici: fasi per le quali va richiesto il D.U.R.C.
Pag.10 - Ambito applicativo del D.U.R.C. Lavori privati
Pag.11 - Modalità di accesso al servizio D.U.R.C.
Pag.12 - Procedimento D.U.R.C.
Pag.13 - Requisiti di regolarità contributiva
Pag.14 - Requisiti di regolarità contributiva –
Cassa Edile - 1^ parte
Pag.15 - Requisiti di regolarità contributiva –
Cassa Edile - 2^ parte
Pag.16 - Competenza territoriale Cassa Edile
Pag.17 - Tempi di rilascio
Pag.18 - Validità - 1^ parte
Pag.19 - Validità - 2^ parte
Pag.20 - Stampa e spedizione
Pag.21 - Richiesta via P.E.C.
Pag.22 - Il D.U.R.C.: problematiche e responsabilità
Pag.23 - Lavori privati – responsabilità dei soggetti
coinvolti nel procedimento
Pag.24 - Lavori privati – conseguenze sul procedimento
in caso di D.U.R.C. assente / irregolare /
inadeguato / falsificato
Pag.25 - Lavori pubblici – responsabilità dei soggetti
coinvolti nel procedimento
Pag.26 - Lavori pubblici – conseguenze sul
procedimento in caso di D.U.R.C. irregolare –
fase antecedente l’inizio dei lavori
Pag.27 - Lavori pubblici – conseguenze sul
procedimento in caso di D.U.R.C. irregolare –
fase esecutiva
Pag.28 - Lavori pubblici – conseguenze sul
procedimento in caso di D.U.R.C. irregolare –
comma 2, art.4 D.P.R. 05/10/2010 n.207
Pag.29 - Lavori pubblici – conseguenze sul
procedimento in caso di D.U.R.C. irregolare –
comma 8, art.6 D.P.R. 05/10/2010 n.207
Pag.30 - Riferimenti CASSA EDILE DI CUNEO
Data di redazione: 31 gennaio 2012.
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DEFINIZIONE
Il D.U.R.C.
Documento Unico di Regolarità Contributiva
è il certificato che sulla base di un'unica richiesta, attesta
contestualmente la regolarità di un operatore economico per
quanto concerne gli adempimenti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa
Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
(Art.2 Legge 266/2002, art.86 comma10 D.lgs.n.276/2003 - Testo congiunto I.N.P.S.I.N.A.I.L.-CASSE EDILI approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con nota prot.230 del 12/07/2005)
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IL D.U.R.C.
NON E’ AUTO-CERTIFICABILE
il D.U.R.C. è uno strumento di certificazione ufficiale e di
semplificazione procedimentale della regolarità contributiva
dell’impresa esecutrice di appalti pubblici e appalti privati in
edilizia soggetti a titolo espresso;
non sono valide né auto-dichiarazioni del legale rappresentante
della ditta, né la presentazione delle copie degli avvenuti
pagamenti contributivi, né la ricevuta attestante la richiesta del
D.U.R.C. (stampa del C.I.P.);
le valutazioni circa la correttezza della posizione contributiva di
una realtà aziendale effettuate da CASSA EDILE - INPS – INAIL
vengono eseguite dopo complesse valutazioni tecniche di natura
contabile derivanti dall’applicazione di discipline lavoristiche,
contrattuali e previdenziali; pertanto, non possono essere
sostituite da una auto-dichiarazione che non insiste né su fatti, né
su “status”, né tantomeno su qualità personali
(art. 2 comma 1 Legge n.266 del 22/11/2002, art.86 comma 10 D.Lgs. 10/09/2003 n.276, Sentenza del Consiglio di
Stato del 25/08/2008 n.4035, Lettera della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 16/01/2012 Prot.37/0000619/MA007.A001)
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SOGGETTI TENUTI AL POSSESSO DEL
D.U.R.C.
Datori di lavoro (aziende con dipendenti)
Lavoratori autonomi
(Nei contratti pubblici per ogni OPERATORE ECONOMICO: cioè
imprenditore, fornitore, prestatore di servizi, raggruppamento /
consorzio)
(Art.n°1 Decreto del Ministero del lavoro e della p.s. 24 ottobre 2007, circolare n.5
Ministero del Lavoro e della P.S. del 30/01/2008)
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SOGGETTI RICHIEDENTI
L’azienda (anche tramite gli intermediari)
Le S.O.A.
Le amministrazioni aggiudicatrici (indicate all’art.n°3 comma 25
del Codice dei Contratti Pubblici)
Le stazioni appaltanti pubbliche diverse da amministrazioni
aggiudicatrici (imprese pubbliche indicate all’art.n°3 comma 28
del Codice dei Contratti Pubblici)
Le pubbliche amministrazioni che agiscono come
amministrazioni procedenti (art.n°1 comma 1 lettera o) del DPR
445/2000).
(Art.n°1 Decreto del Ministero del lavoro e della p.s. 24 ottobre 2007 – art.16 bis
Legge n°2/2009 – art.6 DPR 207/2010)
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SOGGETTI PREPOSTI
AL RILASCIO DEL D.U.R.C.
La CASSA EDILE è deputata al rilascio D.U.R.C. per i datori di
lavoro che occupano operai/apprendisti/impiegati inquadrati con
C.C.N.L. EDILE.
L’INPS/ l’INAIL sono tenuti al rilascio D.U.R.C. per tutti gli altri
casi (lavoratori autonomi, imprese inquadrate in settore diverso
dall’edilizia, liberi professionisti e soggetti iscritti a gestione
separata INPS).
(Art.n°4 Convenzione INPS-INAIL-CASSA EDILE del 15/04/2004, art. n.2 D.M.
24/10/2007)
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AMBITO APPLICATIVO DEL D.U.R.C.
CONTRATTI PUBBLICI
Lavori
Servizi
Forniture
SIA PER APPALTI CHE PER SUBAPPALTI
SIA PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE CHE
PER CONSORZI
ALTRO
Lavori privati in edilizia (per tutte le imprese esecutrici)
Attestazione SOA/Iscrizione albo fornitori
Agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni/autorizzazioni
Altri usi consentiti dalla legge
(Art.2 Legge 266/2002, art.86 comma10 D.lgs.n.276/2003,
Art.n°1 Decreto Ministero del lavoro e della p.s. 24 ottobre 2007, art.6 DPR 207/2010)
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AMBITO APPLICATIVO DEL D.U.R.C.
CONTRATTI PUBBLICI
fasi per le quali va richiesto il DURC:
Relativamente al contraente principale (appaltatore)
per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui
all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti Pubblici;
per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del
Codice dei Contratti Pubblici (questa tipologia di richiesta deve essere
utilizzata dalla Stazione Appaltante nell’ipotesi in cui siano trascorsi più di 3
mesi dal D.U.R.C. emesso per verifica auto-dichiarazione, oppure deve
essere selezionata dalle aziende se nel bando, tra i documenti, è prescritta
anche la presentazione del D.U.R.C.);
per la stipula del contratto.
Relativamente a tutte le imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori)
per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto e al cottimo ed il successivo
deposito del contratto presso la stazione appaltante;
per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni
relative a servizi e forniture (fatture);
per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di
verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento
del saldo finale;
per il rilascio delle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e gli
affidamenti con procedura negoziata.
(art.6 DPR 207/2010)
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AMBITO APPLICATIVO DEL D.U.R.C.
LAVORI PRIVATI:
La regolarità contributiva oggetto del D.U.R.C. riguarda tutti i
lavori privati soggetti a titolo abilitativo;
deve essere presentato PRIMA dell’inizio dei lavori;
non è prevista la consegna del D.U.R.C. a fasi intermedie o
finale del lavoro;
il D.U.R.C. deve essere presentato per tutte le imprese che
intervengono nel cantiere (imprese affidatarie, imprese
esecutrici, lavoratori autonomi, imprese subappaltatrici).
(Art.86, comma 10 D.LGS n°276 10/09/2003, comma n°9 art. n.90, comma n°3 allegato
XVII: D.Lgs.81/2008 aggiornato al D.Lgs.n°106 del 03/08/2009)
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MODALITA’ DI ACCESSO
AL SERVIZIO D.U.R.C.
Il D.U.R.C. viene richiesto per via telematica tramite il sito
www.sportellounicoprevidenziale.it.
Le IMPRESE e gli INTERMEDIARI possono accedere al sito anche tramite i
portali dell’INPS e dell’INAIL, utilizzando le utenze già rilasciate da
INPS/INAIL per i servizi on line o i servizi di Punto Cliente; per le imprese è
altresì possibile effettuare la richiesta in via cartacea presso una struttura
territoriale degli enti previdenziali o della Cassa Edile, ma per motivi di
celerità e di possibilità di consultazione diretta della pratica è consigliata la
procedura telematica.
Per le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI APPALTANTI l’utenza viene
rilasciata dalle Casse Edili, dall’INPS o dall’INAIL; è consentita
esclusivamente la richiesta telematica.
Le utenze per questi soggetti vengono rilasciate su presentazione del
modulo di richiesta con i relativi allegati (il modulo è scaricabile nell’home
page da “Info – Informazioni per l’accesso”)
E’ possibile l’attribuzione di SUB-UTENZE all’interno della stessa p.a.
Testo congiunto I.N.P.S.-I.N.A.I.L.-CASSE EDILI approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con nota prot.230 del 12/07/2005
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PROCEDIMENTO D.U.R.C.
L’utente inserisce i dati richiesti dalla procedura telematica.
Al termine della richiesta viene rilasciata dalla procedura l’attestazione del
C.I.P. (Codice Identificativo Pratica), con il quale l’utente può in qualunque
momento verificare lo stato di avanzamento della propria pratica,
accedendo all’area “Consultazione”.
Nei contratti pubblici il C.I.P. viene rilasciato solo ad inoltro della prima
richiesta; per le richieste successive riferite allo stesso appalto/subappalto il
numero di C.I.P. sarà lo stesso e varieranno solamente la data ed il
protocollo.
Quando la pratica è stata acquisita dal sistema, la richiesta di regolarità è
inoltrata contemporaneamente a tutti e tre gli enti (INPS, INAIL, Cassa
Edile).
Il controllo di regolarità da parte di ciascun ente è costituito da due fasi:
l’istruttoria e la validazione; quando l’ente ha terminato i controlli di propria
competenza, l’utente, verificando la pratica on-line mediante il C.I.P.
nell’area “Consultazione”, vedrà la dicitura “validata” accanto all’esito della
relativa istruttoria.
La Cassa Edile attesta la regolarità dell’impresa dopo avere acquisito le
risposte di tutti gli enti.
Testo congiunto I.N.P.S.-I.N.A.I.L.-CASSE EDILI approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con nota prot.230 del 12/07/2005
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REQUISITI DI REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA
L’INPS, l’INAIL e la CASSA EDILE verificano la regolarità contributiva dell’impresa
sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri obblighi
previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.
La regolarità contributiva deve sussistere alla data indicata nella richiesta o alla data
di conclusione dell’istruttoria.
Per la verifica della dichiarazione sostitutiva, la data da indicare nella richiesta deve
essere quella della presentazione dell’auto-certificazione.
I requisiti di regolarità sono indicati per ogni ente nel D.M. del 24/10/2007 e nei
successivi chiarimenti ad esso riferiti contenuti in circolari esplicative.
Esclusa l’ipotesi di D.U.R.C. richiesto per “verifica autodichiarazione”, l’ente, prima di
attestare l’eventuale irregolarità deve invitare l’interessato a regolarizzare la propria
posizione entro un termine massimo di 15 gg dall’accertamento dell’irregolarità stessa.
(art. n.5 Decreto Ministero del lavoro e della p.s. 24 ottobre 2007 - Art.n.5 Circolare n.5 del 30/01/2008
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)
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REQUISITI DI REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA – CASSA EDILE
LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA
ATTESTAZIONE SOA/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI
AGEVOLAZIONI/FINANZIAMENTI/SOVVENZIONI/AUTORIZZAZIONI
ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI – FORNITURE – SERVIZI:
VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL gg/mm/aaaa
PARTECIPAZIONE A GARA/AGGIUDICAZIONE APPALTO PUBBLICO
CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON
AFFIDAMENTO DIRETTO
STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE/CONCESSIONE
Viene verificata la regolarità contributiva dell’impresa su tutto il territorio nazionale
(mediante la consultazione della B.N.I., Banca Nazionale delle Imprese Irregolari).
La verifica viene effettuata sull’adempimento relativo all’ultimo mese scaduto alla
data di effettuazione dell’istruttoria / esclusivamente in caso di VERIFICA
AUTODICHIARAZIONE la verifica viene effettuata “alla data indicata dal richiedente”.
(Regole D.U.R.C. per le Casse Edili -allegate a comunicazione C.N.C.E. n.346 del 21/03/2008-)
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REQUISITI DI REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA – CASSA EDILE
•
•
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI – FORNITURE – SERVIZI:
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI alla data del gg/mm/aaaa
LIQUIDAZIONE FINALE/REGOLARE ESECUZIONE ALLA DATA DEL gg/mm/aaaa
EMISSIONE ORDINATIVO/LIQUIDAZIONE FATTURA (relativo a forniture/servizi)
Non va consultata la B.N.I.
La verifica viene effettuata in base al periodo dei lavori indicato:
nel caso in cui la data di conclusione del S.A.L. o C.F. indicata nella richiesta sia
riferita a periodi per i quali non siano scaduti i termini di versamento, va verificato il
versamento relativo all’ultimo mese scaduto alla data di effettuazione dell’istruttoria;
nel caso in cui, invece, la data indicata nella richiesta D.U.R.C. sia riferita a periodi
per i quali siano scaduti i termini di versamento, vanno verificati i versamenti di
competenza fino alla suddetta data, non rilevando eventuali irregolarità per il periodo
successivo.
(Regole D.U.R.C. per le Casse Edili - allegate a comunicazione C.N.C.E. n.346 del 21/03/2008)
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COMPETENZA TERRITORIALE
CASSA EDILE
D.U.R.C. chiesto per SAL / CONTO FINALE:
è competente SEMPRE la Cassa Edile della provincia in cui si
eseguono i lavori.
In tutti gli altri casi
è competente la Cassa Edile di provenienza dell’impresa.
N.B. nelle richieste D.U.R.C. per imprese edili con solo impiegati/tecnici
è competente al rilascio del documento la C.N.C.E., la quale poi inoltra
la pratica alla Cassa Edile della provincia in cui ha sede l’impresa
stessa.
(Regole D.U.R.C. per le Casse Edili - allegate a comunicazione C.N.C.E. n.346 del
21/03/2008 – comunicazione C.N.C.E. N°396 del 27/05/2009 e segg.)
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TEMPI DI RILASCIO
Il D.U.R.C. è emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno
inserito nella procedura l’esito della propria verifica e, comunque,
al 31°giorno dal rilascio del C.I.P.
Gli enti hanno la possibilità di SOSPENDERE il termine istruttorio
per un periodo massimo di 15 gg per acquisizione di
documentazione integrativa/chiarimenti/invito alla
regolarizzazione; se la pratica è stata sospesa, il DURC deve
essere emesso al limite al 46°giorno dal rilascio del CIP.
E’ prevista la procedura del “Silenzio-Assenso” per l’INPS/INAIL
nel caso di mancata effettuazione dell’istruttoria/validazione; si
considera in tal caso attestata comunque la regolarità
contributiva.
(Testo congiunto I.N.P.S.-I.N.A.I.L.-CASSE EDILI approvato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.230 del 12/07/2005; comma 2
art.n°6 D.M.24/10/2007; sentenza n.83 del 11/01/2011 Sez.V Consiglio di Stato)
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VALIDITA’
LAVORI PRIVATI,
ATTESTAZIONE SOA,
ISCRIZIONE ALBO FORNITORI:
3 mesi dalla data di rilascio.
AGEVOLAZIONI/FINANZIAMENTI/SOVVENZIONI:
1 mese dalla data di rilascio.
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI - FORNITURE - SERVIZI
ATTIVITA’/SERVIZI IN CONCESSIONE:
3 mesi dalla data di rilascio.
(Art.39-septies D.L.273/2005 conv.da L. n.51/2006, art. n.5 Decreto Ministero del lavoro e
della p.s. 24 ottobre 2007, circolare n.35 del 08/10/2010 Ministero del Lavoro e delle
P.s.)
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VALIDITA’
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI,
ATTIVITA’/SERVIZI IN CONCESSIONE
VERIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AGGIUDICAZIONE
STIPULA CONTRATTO
STATO AVANZAMENTO LAVORI/ CONTO FINALE
FATTURE RELATIVE A SERVIZI E FORNITURE
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI CON IL SISTEMA
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO
ATTESTAZIONE SOA
ISCRIZIONE ALBO FORNITORI
Nei contratti pubblici è illegittimo l’uso di un D.U.R.C. emesso per altre tipologie.
La validità è relativa allo specifico appalto ed alla fase per la quale il DURC è stato
richiesto.
Il D.U.R.C. rilasciato per VERIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA e per
AGGIUDICAZIONE può essere utilizzato anche per la STIPULA DEL CONTRATTO,
purchè sia in corso di validità.
Il D.U.R.C. rilasciato per SAL / CF / FATTURE ha validità trimestrale AI FINI DEL
PAGAMENTO.
Il D.U.R.C. rilasciato per ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SOLI BENI E SERVIZI CON IL
SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO può essere utilizzato nei confronti di più
stazioni appaltanti purchè l’oggetto della prestazione resa nel contratto sia il medesimo.
(Determinazione A.V.C.P. n°1/2010 - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n°35 del 8/10/2010) 19
STAMPA E SPEDIZIONE
Il D.U.R.C. viene generalmente spedito a mezzo posta tradizionale.
Possono essere chiesti più originali di uno stesso documento (ad
esempio per lavori privati in edilizia); la selezione viene effettuata in fase
di richiesta.
Il D.U.R.C. spedito dalla Cassa Edile è stampato su carta filigranata.
Se il richiedente è diverso dall’impresa una copia del D.U.R.C. viene
inviata anche a quest’ultima.
Tutti i D.U.R.C. riportano, in calce al certificato, un contrassegno che è
stato generato elettronicamente in sede di emissione del documento
mediante il quale si può verificare l’attendibilità del documento stesso.
Nel caso di richiesta D.U.R.C. alla CASSA EDILE, se indicato dal
richiedente, la spedizione può avvenire anche a mezzo P.E.C.(Posta
Elettronica Certificata), anziché a mezzo posta tradizionale; in tal caso il
certificato è in formato elettronico e viene firmato digitalmente dal
responsabile dello Sportello Unico della Cassa Edile.
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RICHIESTA via P.E.C.
Molteplici i vantaggi: azzeramento nei tempi e nei costi di spedizione, comodità per la
consultazione del D.U.R.C. immediatamente disponibile, sicurezza della
comunicazione, valore legale del documento.
E’ consigliata soprattutto per i D.U.R.C. richiesti dalle Stazioni Appaltanti; per i D.U.R.C.
richiesti direttamente dalle Imprese, ad esempio per LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA, è
preferibile l’indicazione del recapito postale “tradizionale”, in quanto, in caso di
consegna a terzi, il documento elettronico firmato digitalmente (e spedito dalla Cassa
Edile sulla casella PEC) potrà essere trasmesso esclusivamente su supporto
elettronico; qualora venisse stampato su carta, perderebbe ogni valore legale e quindi
diverrebbe inutilizzabile.
Per ricevere il D.U.R.C. via P.E.C. è necessario che la Stazione Appaltante compili il
campo "e-mail P.E.C.“ proposto in fase iniziale di richiesta del D.U.R.C. (pagina
"Richiedente"); inoltre, se anche l’impresa possiede una casella P.E.C., nei campi
relativi ai dati impresa, potrà essere selezionato il recapito corrispondenza P.E.C. della
stessa che quindi riceverà il documento su tale casella.
I D.U.R.C. inviati a mezzo P.E.C. dalla Cassa Edile assumono il formato "pdf.p7m"; per
leggere tali file si può utilizzare un “verificatore” on line (tipo quello di Infocert
all’indirizzo: https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php),
oppure si può installare il software DIKE, scaricabile gratuitamente on line al seguente
indirizzo: https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php (Il programma
Dike consente di aprire agevolmente il documento e di verificare la validità della firma
digitale).
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Il D.U.R.C.:
problematiche e responsabilità
LAVORI PRIVATI
Responsabilità dei soggetti coinvolti nel procedimento
Conseguenze sul procedimento in caso di D.U.R.C. “assente” / “irregolare” /
“inadeguato” / “falsificato”
LAVORI PUBBLICI
Responsabilità dei soggetti coinvolti nel procedimento
Conseguenze sul procedimento in caso di D.U.R.C. “irregolare”
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LAVORI PRIVATI
Responsabilità
dei soggetti coinvolti nel procedimento
Il COMMITTENTE (o il RESPONSABILE DEI LAVORI) è il soggetto tenuto
a trasmettere il D.U.R.C. all’amministrazione concedente, prima dell’inizio
dei lavori oggetto del titolo abilitativo.
(comma n°9 art. n.90 D.Lgs.81/2008 aggiornato al D.Lgs.n°106 del 03/08/2009)
Comma 1.“Il DIRIGENTE O IL RESPONSABILE DEL COMPETENTE
UFFICIO COMUNALE esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo
statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanisticoedilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di
legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle
modalità fissate nei titoli abilitativi”.
Comma 3 “… qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o
su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina
l’immediata sospensione dei lavori.
(Art.27 e segg. DPR 380/2001)
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LAVORI PRIVATI
Conseguenze sul procedimento
in caso di D.U.R.C. assente / irregolare /
inadeguato / falsificato
L’efficacia del titolo abilitativo è SOSPESA
(comma n°10 art. n.90 D.Lgs.81/2008 aggiornato al D.Lgs.n°106 del 03/08/2009; sentenza TAR Campania Napoli, sez.VII,
20.12.2006 n.10647)
Le opere già realizzate si intendono abusivamente compiute.
(parere n°40/2009 Sezione Autonomie Locali - Regione Piemonte)
Applicazione sanzioni previste dal Testo Unico edilizia a carico del
committente, dell’appaltatore e, se ricorre il caso, del subappaltatore
(comma C, art. n.157 D.Lgs.81/2008 aggiornato al D.Lgs.n°106 del 03/08/2009)
Intervento dell’Ente previdenziale e/o assicurativo creditore presso il
Comune affinchè venga riportata la situazione nell’alveo della legalità.
24
LAVORI PUBBLICI
Responsabilità
dei soggetti coinvolti nel procedimento
Obbligo per le STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE di acquisire
il D.U.R.C. d’ufficio, in tutti i casi previsti dalla legge
(Legge n°2/2009 – Art.n°6 DPR 207/2010 )
Soggetti ai quali spetta la richiesta e la verifica dei D.U.R.C.:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, in quanto
responsabile della commessa (artt.7-8, DPR 554/1999)
DIRETTORE DEI LAVORI (Artt.123-124,DPR 554/1999)
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LAVORI PUBBLICI
Conseguenze sul procedimento
in caso di D.U.R.C. irregolare
Fase antecedente l’inizio dei lavori:
VERIFICA AUTO-DICHIARAZIONE
AGGIUDICAZIONE GARA DI APPALTO
STIPULA CONTRATTO D’APPALTO
“comma 1. sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti, forniture e servizi, né possono essere affidatari di
subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
…
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato
in cui sono stabiliti”.
“comma 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente
articolo, si applica l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la
certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n.210,…”
(art. n°38, Codice Lavori Pubblici D.lgs.n.163/2006)
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LAVORI PUBBLICI
Conseguenze sul procedimento
in caso di D.U.R.C. irregolare
Fase esecutiva:
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
CONTO FINALE LAVORI
La P.A. sospende il pagamento all’appaltatore fino ad avvenuta e
rilevata regolarizzazione.
(art. n°118, comma 6, lett.i), del Codice Lavori Pubblici D.lgs.n.163/2006)
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LAVORI PUBBLICI
Conseguenze sul procedimento
in caso di D.U.R.C. irregolare
Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore:
“ Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento
da parte del responsabile del procedimento del documento unico di
regolarita' contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa
a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo
trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il documento unico di regolarita' contributiva e'
disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
cassa edile”.
(Comma 2, art.4 D.P.R. 05/10/2010 n. 207)
28
LAVORI PUBBLICI
Conseguenze sul procedimento
in caso di D.U.R.C. irregolare
“In caso di ottenimento del documento unico di regolarita' contributiva
dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il
responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione,
propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del
contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ove l'ottenimento del documento unico di regolarita' contributiva negativo
per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante
pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui
all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione
all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo
8”.
Comma 8, art.6 D.P.R. 05/10/2010 n. 207
29
Per informazioni:
CASSA EDILE DI CUNEO
www.cassaedilecuneo.it
Direttore: Silvana Barberis
[email protected]
Ufficio D.U.R.C.:
Tel. 0171 615325 - Fax 0171 615312
Claudia Farinasso:
[email protected]
Mara Banti:
[email protected]
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