SOMMARIO Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 9 - Sommario - Definizione - Il D.U.R.C. non è auto-certificabile - Soggetti tenuti al possesso del D.U.R.C. - Soggetti richiedenti - Soggetti preposti al rilascio del D.U.R.C. - Ambito applicativo del D.U.R.C. - Ambito applicativo del D.U.R.C. – Contratti pubblici: fasi per le quali va richiesto il D.U.R.C. Pag.10 - Ambito applicativo del D.U.R.C. Lavori privati Pag.11 - Modalità di accesso al servizio D.U.R.C. Pag.12 - Procedimento D.U.R.C. Pag.13 - Requisiti di regolarità contributiva Pag.14 - Requisiti di regolarità contributiva – Cassa Edile - 1^ parte Pag.15 - Requisiti di regolarità contributiva – Cassa Edile - 2^ parte Pag.16 - Competenza territoriale Cassa Edile Pag.17 - Tempi di rilascio Pag.18 - Validità - 1^ parte Pag.19 - Validità - 2^ parte Pag.20 - Stampa e spedizione Pag.21 - Richiesta via P.E.C. Pag.22 - Il D.U.R.C.: problematiche e responsabilità Pag.23 - Lavori privati – responsabilità dei soggetti coinvolti nel procedimento Pag.24 - Lavori privati – conseguenze sul procedimento in caso di D.U.R.C. assente / irregolare / inadeguato / falsificato Pag.25 - Lavori pubblici – responsabilità dei soggetti coinvolti nel procedimento Pag.26 - Lavori pubblici – conseguenze sul procedimento in caso di D.U.R.C. irregolare – fase antecedente l’inizio dei lavori Pag.27 - Lavori pubblici – conseguenze sul procedimento in caso di D.U.R.C. irregolare – fase esecutiva Pag.28 - Lavori pubblici – conseguenze sul procedimento in caso di D.U.R.C. irregolare – comma 2, art.4 D.P.R. 05/10/2010 n.207 Pag.29 - Lavori pubblici – conseguenze sul procedimento in caso di D.U.R.C. irregolare – comma 8, art.6 D.P.R. 05/10/2010 n.207 Pag.30 - Riferimenti CASSA EDILE DI CUNEO Data di redazione: 31 gennaio 2012. 2 DEFINIZIONE Il D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità Contributiva è il certificato che sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. (Art.2 Legge 266/2002, art.86 comma10 D.lgs.n.276/2003 - Testo congiunto I.N.P.S.I.N.A.I.L.-CASSE EDILI approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.230 del 12/07/2005) 3 IL D.U.R.C. NON E’ AUTO-CERTIFICABILE il D.U.R.C. è uno strumento di certificazione ufficiale e di semplificazione procedimentale della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice di appalti pubblici e appalti privati in edilizia soggetti a titolo espresso; non sono valide né auto-dichiarazioni del legale rappresentante della ditta, né la presentazione delle copie degli avvenuti pagamenti contributivi, né la ricevuta attestante la richiesta del D.U.R.C. (stampa del C.I.P.); le valutazioni circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuate da CASSA EDILE - INPS – INAIL vengono eseguite dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dall’applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali; pertanto, non possono essere sostituite da una auto-dichiarazione che non insiste né su fatti, né su “status”, né tantomeno su qualità personali (art. 2 comma 1 Legge n.266 del 22/11/2002, art.86 comma 10 D.Lgs. 10/09/2003 n.276, Sentenza del Consiglio di Stato del 25/08/2008 n.4035, Lettera della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16/01/2012 Prot.37/0000619/MA007.A001) 4 SOGGETTI TENUTI AL POSSESSO DEL D.U.R.C. Datori di lavoro (aziende con dipendenti) Lavoratori autonomi (Nei contratti pubblici per ogni OPERATORE ECONOMICO: cioè imprenditore, fornitore, prestatore di servizi, raggruppamento / consorzio) (Art.n°1 Decreto del Ministero del lavoro e della p.s. 24 ottobre 2007, circolare n.5 Ministero del Lavoro e della P.S. del 30/01/2008) 5 SOGGETTI RICHIEDENTI L’azienda (anche tramite gli intermediari) Le S.O.A. Le amministrazioni aggiudicatrici (indicate all’art.n°3 comma 25 del Codice dei Contratti Pubblici) Le stazioni appaltanti pubbliche diverse da amministrazioni aggiudicatrici (imprese pubbliche indicate all’art.n°3 comma 28 del Codice dei Contratti Pubblici) Le pubbliche amministrazioni che agiscono come amministrazioni procedenti (art.n°1 comma 1 lettera o) del DPR 445/2000). (Art.n°1 Decreto del Ministero del lavoro e della p.s. 24 ottobre 2007 – art.16 bis Legge n°2/2009 – art.6 DPR 207/2010) 6 SOGGETTI PREPOSTI AL RILASCIO DEL D.U.R.C. La CASSA EDILE è deputata al rilascio D.U.R.C. per i datori di lavoro che occupano operai/apprendisti/impiegati inquadrati con C.C.N.L. EDILE. L’INPS/ l’INAIL sono tenuti al rilascio D.U.R.C. per tutti gli altri casi (lavoratori autonomi, imprese inquadrate in settore diverso dall’edilizia, liberi professionisti e soggetti iscritti a gestione separata INPS). (Art.n°4 Convenzione INPS-INAIL-CASSA EDILE del 15/04/2004, art. n.2 D.M. 24/10/2007) 7 AMBITO APPLICATIVO DEL D.U.R.C. CONTRATTI PUBBLICI Lavori Servizi Forniture SIA PER APPALTI CHE PER SUBAPPALTI SIA PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE CHE PER CONSORZI ALTRO Lavori privati in edilizia (per tutte le imprese esecutrici) Attestazione SOA/Iscrizione albo fornitori Agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni/autorizzazioni Altri usi consentiti dalla legge (Art.2 Legge 266/2002, art.86 comma10 D.lgs.n.276/2003, Art.n°1 Decreto Ministero del lavoro e della p.s. 24 ottobre 2007, art.6 DPR 207/2010) 8 AMBITO APPLICATIVO DEL D.U.R.C. CONTRATTI PUBBLICI fasi per le quali va richiesto il DURC: Relativamente al contraente principale (appaltatore) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti Pubblici; per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici (questa tipologia di richiesta deve essere utilizzata dalla Stazione Appaltante nell’ipotesi in cui siano trascorsi più di 3 mesi dal D.U.R.C. emesso per verifica auto-dichiarazione, oppure deve essere selezionata dalle aziende se nel bando, tra i documenti, è prescritta anche la presentazione del D.U.R.C.); per la stipula del contratto. Relativamente a tutte le imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto e al cottimo ed il successivo deposito del contratto presso la stazione appaltante; per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture); per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale; per il rilascio delle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e gli affidamenti con procedura negoziata. (art.6 DPR 207/2010) 9 AMBITO APPLICATIVO DEL D.U.R.C. LAVORI PRIVATI: La regolarità contributiva oggetto del D.U.R.C. riguarda tutti i lavori privati soggetti a titolo abilitativo; deve essere presentato PRIMA dell’inizio dei lavori; non è prevista la consegna del D.U.R.C. a fasi intermedie o finale del lavoro; il D.U.R.C. deve essere presentato per tutte le imprese che intervengono nel cantiere (imprese affidatarie, imprese esecutrici, lavoratori autonomi, imprese subappaltatrici). (Art.86, comma 10 D.LGS n°276 10/09/2003, comma n°9 art. n.90, comma n°3 allegato XVII: D.Lgs.81/2008 aggiornato al D.Lgs.n°106 del 03/08/2009) 10 MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO D.U.R.C. Il D.U.R.C. viene richiesto per via telematica tramite il sito www.sportellounicoprevidenziale.it. Le IMPRESE e gli INTERMEDIARI possono accedere al sito anche tramite i portali dell’INPS e dell’INAIL, utilizzando le utenze già rilasciate da INPS/INAIL per i servizi on line o i servizi di Punto Cliente; per le imprese è altresì possibile effettuare la richiesta in via cartacea presso una struttura territoriale degli enti previdenziali o della Cassa Edile, ma per motivi di celerità e di possibilità di consultazione diretta della pratica è consigliata la procedura telematica. Per le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI APPALTANTI l’utenza viene rilasciata dalle Casse Edili, dall’INPS o dall’INAIL; è consentita esclusivamente la richiesta telematica. Le utenze per questi soggetti vengono rilasciate su presentazione del modulo di richiesta con i relativi allegati (il modulo è scaricabile nell’home page da “Info – Informazioni per l’accesso”) E’ possibile l’attribuzione di SUB-UTENZE all’interno della stessa p.a. Testo congiunto I.N.P.S.-I.N.A.I.L.-CASSE EDILI approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.230 del 12/07/2005 11 PROCEDIMENTO D.U.R.C. L’utente inserisce i dati richiesti dalla procedura telematica. Al termine della richiesta viene rilasciata dalla procedura l’attestazione del C.I.P. (Codice Identificativo Pratica), con il quale l’utente può in qualunque momento verificare lo stato di avanzamento della propria pratica, accedendo all’area “Consultazione”. Nei contratti pubblici il C.I.P. viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta; per le richieste successive riferite allo stesso appalto/subappalto il numero di C.I.P. sarà lo stesso e varieranno solamente la data ed il protocollo. Quando la pratica è stata acquisita dal sistema, la richiesta di regolarità è inoltrata contemporaneamente a tutti e tre gli enti (INPS, INAIL, Cassa Edile). Il controllo di regolarità da parte di ciascun ente è costituito da due fasi: l’istruttoria e la validazione; quando l’ente ha terminato i controlli di propria competenza, l’utente, verificando la pratica on-line mediante il C.I.P. nell’area “Consultazione”, vedrà la dicitura “validata” accanto all’esito della relativa istruttoria. La Cassa Edile attesta la regolarità dell’impresa dopo avere acquisito le risposte di tutti gli enti. Testo congiunto I.N.P.S.-I.N.A.I.L.-CASSE EDILI approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.230 del 12/07/2005 12 REQUISITI DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA L’INPS, l’INAIL e la CASSA EDILE verificano la regolarità contributiva dell’impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale. La regolarità contributiva deve sussistere alla data indicata nella richiesta o alla data di conclusione dell’istruttoria. Per la verifica della dichiarazione sostitutiva, la data da indicare nella richiesta deve essere quella della presentazione dell’auto-certificazione. I requisiti di regolarità sono indicati per ogni ente nel D.M. del 24/10/2007 e nei successivi chiarimenti ad esso riferiti contenuti in circolari esplicative. Esclusa l’ipotesi di D.U.R.C. richiesto per “verifica autodichiarazione”, l’ente, prima di attestare l’eventuale irregolarità deve invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine massimo di 15 gg dall’accertamento dell’irregolarità stessa. (art. n.5 Decreto Ministero del lavoro e della p.s. 24 ottobre 2007 - Art.n.5 Circolare n.5 del 30/01/2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) 13 REQUISITI DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – CASSA EDILE LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA ATTESTAZIONE SOA/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI AGEVOLAZIONI/FINANZIAMENTI/SOVVENZIONI/AUTORIZZAZIONI ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE APPALTI DI LAVORI PUBBLICI – FORNITURE – SERVIZI: VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL gg/mm/aaaa PARTECIPAZIONE A GARA/AGGIUDICAZIONE APPALTO PUBBLICO CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE/CONCESSIONE Viene verificata la regolarità contributiva dell’impresa su tutto il territorio nazionale (mediante la consultazione della B.N.I., Banca Nazionale delle Imprese Irregolari). La verifica viene effettuata sull’adempimento relativo all’ultimo mese scaduto alla data di effettuazione dell’istruttoria / esclusivamente in caso di VERIFICA AUTODICHIARAZIONE la verifica viene effettuata “alla data indicata dal richiedente”. (Regole D.U.R.C. per le Casse Edili -allegate a comunicazione C.N.C.E. n.346 del 21/03/2008-) 14 REQUISITI DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – CASSA EDILE • • APPALTI DI LAVORI PUBBLICI – FORNITURE – SERVIZI: STATO DI AVANZAMENTO LAVORI alla data del gg/mm/aaaa LIQUIDAZIONE FINALE/REGOLARE ESECUZIONE ALLA DATA DEL gg/mm/aaaa EMISSIONE ORDINATIVO/LIQUIDAZIONE FATTURA (relativo a forniture/servizi) Non va consultata la B.N.I. La verifica viene effettuata in base al periodo dei lavori indicato: nel caso in cui la data di conclusione del S.A.L. o C.F. indicata nella richiesta sia riferita a periodi per i quali non siano scaduti i termini di versamento, va verificato il versamento relativo all’ultimo mese scaduto alla data di effettuazione dell’istruttoria; nel caso in cui, invece, la data indicata nella richiesta D.U.R.C. sia riferita a periodi per i quali siano scaduti i termini di versamento, vanno verificati i versamenti di competenza fino alla suddetta data, non rilevando eventuali irregolarità per il periodo successivo. (Regole D.U.R.C. per le Casse Edili - allegate a comunicazione C.N.C.E. n.346 del 21/03/2008) 15 COMPETENZA TERRITORIALE CASSA EDILE D.U.R.C. chiesto per SAL / CONTO FINALE: è competente SEMPRE la Cassa Edile della provincia in cui si eseguono i lavori. In tutti gli altri casi è competente la Cassa Edile di provenienza dell’impresa. N.B. nelle richieste D.U.R.C. per imprese edili con solo impiegati/tecnici è competente al rilascio del documento la C.N.C.E., la quale poi inoltra la pratica alla Cassa Edile della provincia in cui ha sede l’impresa stessa. (Regole D.U.R.C. per le Casse Edili - allegate a comunicazione C.N.C.E. n.346 del 21/03/2008 – comunicazione C.N.C.E. N°396 del 27/05/2009 e segg.) 16 TEMPI DI RILASCIO Il D.U.R.C. è emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella procedura l’esito della propria verifica e, comunque, al 31°giorno dal rilascio del C.I.P. Gli enti hanno la possibilità di SOSPENDERE il termine istruttorio per un periodo massimo di 15 gg per acquisizione di documentazione integrativa/chiarimenti/invito alla regolarizzazione; se la pratica è stata sospesa, il DURC deve essere emesso al limite al 46°giorno dal rilascio del CIP. E’ prevista la procedura del “Silenzio-Assenso” per l’INPS/INAIL nel caso di mancata effettuazione dell’istruttoria/validazione; si considera in tal caso attestata comunque la regolarità contributiva. (Testo congiunto I.N.P.S.-I.N.A.I.L.-CASSE EDILI approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.230 del 12/07/2005; comma 2 art.n°6 D.M.24/10/2007; sentenza n.83 del 11/01/2011 Sez.V Consiglio di Stato) 17 VALIDITA’ LAVORI PRIVATI, ATTESTAZIONE SOA, ISCRIZIONE ALBO FORNITORI: 3 mesi dalla data di rilascio. AGEVOLAZIONI/FINANZIAMENTI/SOVVENZIONI: 1 mese dalla data di rilascio. APPALTI PUBBLICI DI LAVORI - FORNITURE - SERVIZI ATTIVITA’/SERVIZI IN CONCESSIONE: 3 mesi dalla data di rilascio. (Art.39-septies D.L.273/2005 conv.da L. n.51/2006, art. n.5 Decreto Ministero del lavoro e della p.s. 24 ottobre 2007, circolare n.35 del 08/10/2010 Ministero del Lavoro e delle P.s.) 18 VALIDITA’ APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, ATTIVITA’/SERVIZI IN CONCESSIONE VERIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO STATO AVANZAMENTO LAVORI/ CONTO FINALE FATTURE RELATIVE A SERVIZI E FORNITURE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI CON IL SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ATTESTAZIONE SOA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI Nei contratti pubblici è illegittimo l’uso di un D.U.R.C. emesso per altre tipologie. La validità è relativa allo specifico appalto ed alla fase per la quale il DURC è stato richiesto. Il D.U.R.C. rilasciato per VERIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA e per AGGIUDICAZIONE può essere utilizzato anche per la STIPULA DEL CONTRATTO, purchè sia in corso di validità. Il D.U.R.C. rilasciato per SAL / CF / FATTURE ha validità trimestrale AI FINI DEL PAGAMENTO. Il D.U.R.C. rilasciato per ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SOLI BENI E SERVIZI CON IL SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO può essere utilizzato nei confronti di più stazioni appaltanti purchè l’oggetto della prestazione resa nel contratto sia il medesimo. (Determinazione A.V.C.P. n°1/2010 - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n°35 del 8/10/2010) 19 STAMPA E SPEDIZIONE Il D.U.R.C. viene generalmente spedito a mezzo posta tradizionale. Possono essere chiesti più originali di uno stesso documento (ad esempio per lavori privati in edilizia); la selezione viene effettuata in fase di richiesta. Il D.U.R.C. spedito dalla Cassa Edile è stampato su carta filigranata. Se il richiedente è diverso dall’impresa una copia del D.U.R.C. viene inviata anche a quest’ultima. Tutti i D.U.R.C. riportano, in calce al certificato, un contrassegno che è stato generato elettronicamente in sede di emissione del documento mediante il quale si può verificare l’attendibilità del documento stesso. Nel caso di richiesta D.U.R.C. alla CASSA EDILE, se indicato dal richiedente, la spedizione può avvenire anche a mezzo P.E.C.(Posta Elettronica Certificata), anziché a mezzo posta tradizionale; in tal caso il certificato è in formato elettronico e viene firmato digitalmente dal responsabile dello Sportello Unico della Cassa Edile. 20 RICHIESTA via P.E.C. Molteplici i vantaggi: azzeramento nei tempi e nei costi di spedizione, comodità per la consultazione del D.U.R.C. immediatamente disponibile, sicurezza della comunicazione, valore legale del documento. E’ consigliata soprattutto per i D.U.R.C. richiesti dalle Stazioni Appaltanti; per i D.U.R.C. richiesti direttamente dalle Imprese, ad esempio per LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA, è preferibile l’indicazione del recapito postale “tradizionale”, in quanto, in caso di consegna a terzi, il documento elettronico firmato digitalmente (e spedito dalla Cassa Edile sulla casella PEC) potrà essere trasmesso esclusivamente su supporto elettronico; qualora venisse stampato su carta, perderebbe ogni valore legale e quindi diverrebbe inutilizzabile. Per ricevere il D.U.R.C. via P.E.C. è necessario che la Stazione Appaltante compili il campo "e-mail P.E.C.“ proposto in fase iniziale di richiesta del D.U.R.C. (pagina "Richiedente"); inoltre, se anche l’impresa possiede una casella P.E.C., nei campi relativi ai dati impresa, potrà essere selezionato il recapito corrispondenza P.E.C. della stessa che quindi riceverà il documento su tale casella. I D.U.R.C. inviati a mezzo P.E.C. dalla Cassa Edile assumono il formato "pdf.p7m"; per leggere tali file si può utilizzare un “verificatore” on line (tipo quello di Infocert all’indirizzo: https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php), oppure si può installare il software DIKE, scaricabile gratuitamente on line al seguente indirizzo: https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php (Il programma Dike consente di aprire agevolmente il documento e di verificare la validità della firma digitale). 21 Il D.U.R.C.: problematiche e responsabilità LAVORI PRIVATI Responsabilità dei soggetti coinvolti nel procedimento Conseguenze sul procedimento in caso di D.U.R.C. “assente” / “irregolare” / “inadeguato” / “falsificato” LAVORI PUBBLICI Responsabilità dei soggetti coinvolti nel procedimento Conseguenze sul procedimento in caso di D.U.R.C. “irregolare” 22 LAVORI PRIVATI Responsabilità dei soggetti coinvolti nel procedimento Il COMMITTENTE (o il RESPONSABILE DEI LAVORI) è il soggetto tenuto a trasmettere il D.U.R.C. all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del titolo abilitativo. (comma n°9 art. n.90 D.Lgs.81/2008 aggiornato al D.Lgs.n°106 del 03/08/2009) Comma 1.“Il DIRIGENTE O IL RESPONSABILE DEL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanisticoedilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità fissate nei titoli abilitativi”. Comma 3 “… qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori. (Art.27 e segg. DPR 380/2001) 23 LAVORI PRIVATI Conseguenze sul procedimento in caso di D.U.R.C. assente / irregolare / inadeguato / falsificato L’efficacia del titolo abilitativo è SOSPESA (comma n°10 art. n.90 D.Lgs.81/2008 aggiornato al D.Lgs.n°106 del 03/08/2009; sentenza TAR Campania Napoli, sez.VII, 20.12.2006 n.10647) Le opere già realizzate si intendono abusivamente compiute. (parere n°40/2009 Sezione Autonomie Locali - Regione Piemonte) Applicazione sanzioni previste dal Testo Unico edilizia a carico del committente, dell’appaltatore e, se ricorre il caso, del subappaltatore (comma C, art. n.157 D.Lgs.81/2008 aggiornato al D.Lgs.n°106 del 03/08/2009) Intervento dell’Ente previdenziale e/o assicurativo creditore presso il Comune affinchè venga riportata la situazione nell’alveo della legalità. 24 LAVORI PUBBLICI Responsabilità dei soggetti coinvolti nel procedimento Obbligo per le STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE di acquisire il D.U.R.C. d’ufficio, in tutti i casi previsti dalla legge (Legge n°2/2009 – Art.n°6 DPR 207/2010 ) Soggetti ai quali spetta la richiesta e la verifica dei D.U.R.C.: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, in quanto responsabile della commessa (artt.7-8, DPR 554/1999) DIRETTORE DEI LAVORI (Artt.123-124,DPR 554/1999) 25 LAVORI PUBBLICI Conseguenze sul procedimento in caso di D.U.R.C. irregolare Fase antecedente l’inizio dei lavori: VERIFICA AUTO-DICHIARAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA DI APPALTO STIPULA CONTRATTO D’APPALTO “comma 1. sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: … i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti”. “comma 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210,…” (art. n°38, Codice Lavori Pubblici D.lgs.n.163/2006) 26 LAVORI PUBBLICI Conseguenze sul procedimento in caso di D.U.R.C. irregolare Fase esecutiva: STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CONTO FINALE LAVORI La P.A. sospende il pagamento all’appaltatore fino ad avvenuta e rilevata regolarizzazione. (art. n°118, comma 6, lett.i), del Codice Lavori Pubblici D.lgs.n.163/2006) 27 LAVORI PUBBLICI Conseguenze sul procedimento in caso di D.U.R.C. irregolare Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore: “ Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita' contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita' contributiva e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”. (Comma 2, art.4 D.P.R. 05/10/2010 n. 207) 28 LAVORI PUBBLICI Conseguenze sul procedimento in caso di D.U.R.C. irregolare “In caso di ottenimento del documento unico di regolarita' contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarita' contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8”. Comma 8, art.6 D.P.R. 05/10/2010 n. 207 29 Per informazioni: CASSA EDILE DI CUNEO www.cassaedilecuneo.it Direttore: Silvana Barberis [email protected] Ufficio D.U.R.C.: Tel. 0171 615325 - Fax 0171 615312 Claudia Farinasso: [email protected] Mara Banti: [email protected] 30