VALORE IMPONIBILE DEI FABBRICATI
La base imponibile degli immobili censiti in Catasto Fabbricati è costituita dal valore determinato
applicando alle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 per cento,
ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 662/1996, i moltiplicatori di cui al seguente prospetto:
Tabella moltiplicatori
articolo 13, comma 4, Decreto Legge n.201/211 convertito dalla legge n.214/11 e successive modificazioni
Categorie Catastale
Destinazione
Moltiplicatore
Fabbricati classificati nel gruppo
catastale A (con esclusione della
categoria catastale A/10) Categoria catastale A/1; A/2; A/3;
A/4; A/5; A/6; A/7; A/8 e A/9
Abitazioni, palazzi storici e alloggi tipici dei luoghi
160
Fabbricati classificati nella
categoria catastale A/10
Uffici e studi privati
80
Fabbricati classificati nel gruppo
catastale B - Categorie catastali
B/1; B/2; B/3; B/4; B/5; B/6; B/7 e
B/8
Collegi e convitti; Case di cura (senza fini di lucro);
Prigioni e riformatori; Uffici pubblici; Scuole;
Biblioteche e musei; Cappelle e oratori privati;
Magazzini sotterranei di deposito derrate
140
Fabbricati classificati nella
categoria catastale C/1
Negozi e botteghe
55
Fabbricati classificati nella
categoria catastale C/2
Depositi, cantine e soffitte
160
Fabbricati classificati nelle
categorie catastali C/3; C/4 e C/5
Laboratori artigianali; Palestre (senza fini di lucro);
Stabilimenti balneari
140
Fabbricati classificati nelle
categorie catastali C/6 e C/7
Posti auto e rimesse;Tettoie
Fabbricati classificati nel gruppo
catastale D (con esclusione della
categoria catastale D/5) - Categorie
catastali D/1; D/2; D/3; D/4; D/6;
D/7; D/8; D/9 e D/10
Opifici; Alberghi e pensioni; Teatri; Case di cura (con
fine di lucro); Palestre(con fine di lucro); Fabbricati
65
speciali per attività produttive; Fabbricati speciali per (N.B. nel 2012
attività commerciali; Edifici galleggianti; Fabbricati
era 60)
per attività produttive connesse ad attività agricole
Fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5
Istituti di credito
160
80
Il valore imponibile degli immobili censiti in Catasto Fabbricati si calcola pertanto in base alla rendita
catastale ed al moltiplicatore relativo alla categoria catastale di ciascun fabbricato con la seguente formula:
Valore Imponibile IMU-TASI Fabbricati = | Rendita Catastale in atti al 1 gennaio dell'anno d'imposizione |
per 1,05 | per Moltiplicatore |
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
VALORE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI
Per le aree edificabili il valore imponibile è quello previsto per l’applicazione dell’Imposta municipale
propria IMU.
Il valore imponibile deve essere determinato dai contribuenti interessati in base alle disposizioni di cui
all’articolo 5, comma 5 del Decreto Legislativo 504/1992 al 1 gennaio di ogni anno.
I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno
precedente.
In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto
reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero
dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
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Tabella moltiplicatori per il calocolo della base imponibile valida per