Vademecum sulle
pensioni
Dalla “riforma” Amato a quella
Berlusconi
Il primo “attacco” alla pensione pubblica è portato
dal governo Amato (D.L. 30/12/1992 n.503).
I punti principali di questa riforma sono:
1. Elevazione, estesa a tutti i regimi pensionistici, dell'età per la
pensione di vecchiaia da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65
per gli uomini
2. Rideterminazione del periodo di riferimento per
l'individuazione della retribuzione pensionabile. Nel pubblico
impiego, per calcolare la retribuzione pensionabile, si faceva
riferimento all'ultima retribuzione. Oggi il calcolo lo si fa
considerando la retribuzione media degli ultimi 10 anni
lavorativi
3. Perequazione automatica delle pensioni con adeguamenti
alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e non
più alla dinamica salariale. Possibile corresponsione di
ulteriori aumenti in relazione all'andamento dell'economia e,
tenuto conto degli obiettivi di aggancio della spesa
pensionistica, all'andamento del PIL
Nel '94 il Governo Berlusconi tenta di
realizzare una riforma radicale, ma prima di
Natale è costretto alle dimissioni.
E’ il successivo Governo Dini, con
l'accordo dei sindacati concertativi, ad
attuare la "controriforma" del sistema
previdenziale (legge 335/95).
LA LEGGE DINI
2.
Le principali novità:
1. I sistemi di calcolo
Nascita dei fondi pensione
SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO
È il sistema di calcolo legato alle
retribuzioni degli ultimi anni di
attività lavorativa (10 anni per i
lavoratori dipendenti). E’ ancora
valido per coloro che al 31
dicembre 1995 avevano almeno
18 anni di contribuzione.
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Si applica ai lavoratori privi di
anzianità contributiva al 1°
gennaio 1996. Tale sistema di
calcolo si basa su tutti i contributi
versati durante l’intera vita
assicurativa rivalutati in base
all’andamento del prodotto
interno lordo (PIL).
IL SISTEMA MISTO
Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni
di contributi al 31 dicembre 1995. In questo
caso la pensione viene calcolata in parte
secondo il sistema retributivo(per
l’anzianità maturata fino al 31 dicembre
1995), in parte con il sistema contributivo
(per l’anzianità maturata dal 1° gennaio
1996). Se, però, si possiede un’anzianità
contributiva pari o superiore a 15 anni, di
cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile
utilizzare l’opzione per avere la pensione
calcolata esclusivamente con il sistema
contributivo.
La "controriforma Dini" apre la strada alla
privatizzazione della previdenza
favorendo la nascita della pensione
integrativa privata per la quale la legge
detta orientamenti generali. Nascono,
infatti, i primi fondi pensione “chiusi”:
Cometa (per i metalmeccanici) e Fonchim
(per i chimici) . Del tutto inapplicati sono
altri punti della legge 335/95, soprattutto
l'effettiva distinzione nei conti Inps tra
interventi di previdenza ed assistenza e
l'individuazione dei "lavori usuranti"
La legge Maroni – Berlusconi
(legge n°243 del 2004)
LA PENSIONE RETRIBUTIVA O
MISTA
Metodo
Retributivo
Metodo Misto
Tutti i dipendenti con almeno
18 anni di contribuzione al
31/12/1995
Chi, al 31/12/1995, aveva
una contribuzione inferiore
ai 18 anni
La pensione retributiva o mista si articola in:
Pensione di vecchiaia
Pensione d’inabilità
Pensione di anzianità
Pensione d’invalidità
Pensione ai superstiti
Pensione di Vecchiaia
Età + Contributi*
Solo Contributi*
Donne
60 + 20
40
Uomini
65 + 20
40
* Le condizioni possono essere raggiunte entro il 31 dicembre
dell’anno in cui si va in pensione. Per raggiungere i 20 o i 40 anni, i
quattro mesi da settembre a dicembre sono considerati utili, per cui
al personale, obbligato a cessare dal 1° settembre, bastano, al 31
agosto, 19 anni, 7 mesi, 16 giorni oppure 39 anni, 7 mesi e 16 giorni
di anzianità contributiva.
Bastano 15 anni di contributi per quei lavoratori che al 31 dicembre
1992:
- avevano già tale anzianità
- avevano già compiuto l'età pensionabile prevista all'epoca (55
anni per le donne e 60 per gli uomini)
- erano stati autorizzati ai versamenti volontari
L’unica finestra di uscita prevista per il personale scolastico è 1° settembre, inizio
dell’anno scolastico.
Le donne che maturano i 60 anni e vogliono rimanere in servizio non devono
presentare alcuna istanza in quanto l’età di collocamento a riposo d’ufficio è anche per
loro di 65 anni.
I lavoratori che compiono i 65 anni entro il 31 Agosto possono inoltrare domanda di
mantenimento in servizio (fino a 67 anni), in caso contrario saranno dimessi d’ufficio.
L’anzianità contributiva è comprensiva di ruolo, preruolo, riscatti, ricongiunzioni, militare,
etc… I mesi da settembre a dicembre (utili per raggiungere l’anzianità retributiva) non
valgono ai fini dell'ammontare della pensione
Chi matura il diritto alla vecchiaia entro il 31/12/2007 e non lo esercita può richiedere
all’Inpdap il relativo certificato e andare successivamente in pensione con le attuali regole
di requisiti e calcolo.
LE PENSIONI DI ANZIANITA’
Come erano … … e come
saranno
Come erano (Dini):
Anno
Età e
contribuzione
Contribuzione e
qualsiasi età
2004
57 e 35
38
2005
57 e 35
38
2006
57 e 35
39
2007
57 e 35
39
2008
57 e 35
40
Come saranno
(Maroni-Berlusconi)
Anno
Età e
contribuzione
Contribuzione e
qualsiasi età
2008
60 e 35
40
2009
60 e 35
40
2010
61 e 35
40
2011
61 e 35
40
2012
61 e 35
40
2013
61 e 35
40
dal 2014
62 e 35
40
Le donne avranno la possibilità di andare in pensione, anche dopo il 2008, con i requisiti
previsti dalla normativa attualmente in vigore (35 + 57), ma la pensione sarà
interamente calcolata con il sistema contributivo (ciò comporterà una riduzione
sulla pensione del 25/30%)
Pensione d’invalidità
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e la cessazione dal
servizio avviene a conclusione dell’iter della pratica di riconoscimento (cioè, non è
obbligatoria la decorrenza dal 1 settembre). Si matura con 15 anni di contributi a
prescindere dall’età anagrafica, previa visita medico-collegiale presso la
Commissione provinciale di verifica, che accerta se esiste l’inabilità permanente
alla funzione esercitata dal dipendente. Non è quindi necessario accertare una
situazione di invalidità assoluta; pertanto è riconosciuta, ad esempio,
all’insegnante con gravi problemi alle corde vocali, non è riconoscibile per lo stesso
motivo al personale ATA.
Per importi mensili molto bassi è prevista, in rapporto al reddito complessivo,
l’eventuale integrazione al trattamento minimo Inps di circa 412 €.
Pensione d’inabilità
E’ di competenza della commissione provinciale di verifica che deve
accertare se esiste un’invalidità permanente ad ogni attività lavorativa,
nel qual caso è riconosciuta una pensione rapportata all’anzianità che il
dipendente avrebbe maturato lavorando fino al compimento dei 65
anni, ovviamente col limite di 40 anni con cui si matura l’aliquota
massima dell’80%.
Il riferimento ai 65 anni è valido sia per gli uomini che per le donne.
Il requisito indispensabile al momento della cessazione è di 5 anni di
servizio, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio (a prescindere
dall’età).
Pensione ai superstiti
Spetta al coniuge e/o figli minori del dipendente già in pensione (pensione
di reversibilità) o morto in servizio con almeno 15 anni di anzianità
complessiva oppure 5 anni di contribuzione di cui 3 nell’ultimo quinquennio
(pensione indiretta).
L’importo della pensione, in mancanza di figli minori o studenti entro i 26
anni, può essere ridotto in rapporto al reddito del nucleo familiare.
Come nel caso di pensione di vecchiaia e invalidità, per importi mensili
molto bassi è prevista, sempre in base al reddito complessivo, l’eventuale
integrazione al trattamento minimo Inps.
Pensione e part-time
Il dipendente che matura i requisiti per la pensione di anzianità può chiedere la
pensione e il mantenimento in servizio a part-time.
Le dimissioni devono essere presentate entro gli stessi termini previsti per i
pensionamenti di anzianità, specificando che si intende usufruire del part-time.
Il part-time deve avere la durata di almeno 2 anni e la prestazione di servizio
deve essere almeno del 50% dell’orario di lavoro.
Durante il part-time il dipendente percepisce la retribuzione del personale attivo
nella misura percentuale dell’orario di lavoro e la pensione assegnata nella
misura della restante percentuale.
La determinazione della pensione garantisce l’acquisizione della stessa in base
alla normativa vigente, non più soggetta ad eventuale sopraggiungere di
normativa più restrittiva.
La buonuscita non viene corrisposta fino a quando si resta in servizio, anche se
a part-time.
Al termine la pensione viene riliquidata sulla base della nuova anzianità
maturata col lavoro a part-time.
Calcolo pensione retributiva
La pensione viene calcolata in due quote, quota A e quota B.
- Per la quota A l’aliquota percentuale è riferita all’anzianità maturata al
31/12/92 e viene applicata sull’ultima retribuzione maturata al momento
della cessazione.
- Per la quota B l’aliquota si ottiene per differenza sottraendo a quella
riferita all’intera anzianità quella della parte A; questa percentuale si
applica alla media retributiva degli ultimi 10 anni (a regime da ottobre
2008); nella fase transitoria la media è calcolata su un periodo che
aumenta di 8 mesi all’anno:
Qualora il contratto preveda degli aumenti da corrispondere dopo la cessazione
dal servizio, la pensione viene ricalcolata alla data di corresponsione
dell’aumento contrattuale come se il pensionato fosse rimasto in servizio fino a
tale data.
Gli aumenti di contratto corrisposti dopo la cessazione, contrariamente alla
pensione, non hanno alcun effetto sul calcolo della buonuscita.
Calcolo Pensione col sistema misto
Il calcolo della pensione è ripartito in quote in relazione all’anzianità
maturata al 31/12/1992, l’importo della prestazione pensionistica, quindi, è
dato dalla somma delle due quote.
Quota A- (anzianità maturata fino al 31/12/92)
Va calcolata come la quota A del sistema retributivo.
Quota B – Calcolata come la pensione con metodo contributivo.
LA PENSIONE CONTRIBUTIVA
Pensione di vecchiaia fino al 31/12/2007 (legge Dini)
Matura per uomini e donne con almeno 57 anni d’età e 5 anni di
contribuzione a condizione che l’ importo mensile non sia inferiore a
1,2 volte il valore dell’assegno sociale (440 € circa nel 2004). Non è
prevista, infatti, alcuna integrazione al minimo come per le pensioni
retributive. Questo vincolo cessa al compimento dei 65 anni, età dalla
quale l’assegno viene erogato a prescindere dal suo importo.
Pensione di vecchiaia dall’ 1-1-2008 (legge MaroniBerlusconi)
•60 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva per le donne
•65 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva per gli uomini
Calcolo della pensione contributiva
Il calcolo della pensione contributiva somma i contributi annui, cioè il 33%
circa della retribuzione, rivalutati in base a coefficienti comunicati
annualmente dall’Istat e relativi al tasso di crescita dell’economia. Al
risultato, detto Montante Individuale, si applicano i seguenti coefficienti di
trasformazione correlati all’età:
Età
Coefficiente
57
4,720%
58
4,860%
59
5,006%
60
5,163%
61
5,234%
62
5,512%
63
5,706%
64
5,911%
65
6,613%
Il prodotto del montante per il coefficiente costituisce la pensione annua lorda.
L’opzione per il calcolo contributivo è consentita a quanti al 31/12/95 avevano meno di 18 anni di contributi,
a condizione che abbiano almeno 15 anni di contribuzione, di cui 5 dall’1/1/96. Per quanti possono
esercitare l’opzione è previsto che gli enti previdenziali predispongano a richiesta due schemi di calcolo per
consentire all’interessato una scelta consapevole.
La controriforma pensionistica MaroniBerlusconi indebolisce il sistema pensionistico
pubblico, il suo carattere universale e solidale
che era già stato
pesantemente picconato dalla legge Dini del
1995.
Si andrà in pensione più vecchi e con una
pensione più povera.
Per i giovani e i neoassunti sarà una vera
catastrofe : usufruiranno di un miserevole
assegno pensionistico (il 40% circa dello
stipendio) e per i precari a vita la
pensione può diventare un vero miraggio.
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