Spett. le
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
Ufficio speciale Tariffe e Qualità Servizi Idrici
Piazza Cavour 5
20121 Milano
Prot. n. 8312 del 22 giugno 2012
Osservazioni al documento di consultazione
“CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TARIFFARI IN MATERIA DI
SERVIZI IDRICI”
DCO 204/12
Introduzione.
Umbra Acque è il gestore del servizio idrico integrato in 38 comuni della Regione Umbria.
In conseguenza delle disposizioni normative di settore (Legge 05.01.1994 n°36 e Legge Regione
Umbria 05.12.1997 n°43) ispirate a principi di razionalizzazione di integrazione e unitarietà, il
servizi idrico integrato è stato riorganizzato sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali,
sinteticamente detti ATO. Nella Regione Umbria inizialmente ne sono stati individuati 3.
In questi ambiti territoriali, sino al 2002, il servizio era gestito in maniera disaggregata o mediante
società a partecipazione pubblico-privato (C.ES.A.P. S.p.A., C.O.N.A.P. S.p.A, S.I.A. S.p.A.,
S.O.G.E.P.U. S.p.A., T.S.A. S.p.A.) o direttamente dai Comuni.
L’Autorità di Ambito n°1, tenuta per legge ad individuare forme giuridiche e modalità per la
gestione unitaria del servizio, ha previsto, a tal fine, un percorso per fasi successive.
In una prima fase, la riarticolazione e l’aggregazione delle società preesistenti per valorizzarne il
patrimonio e l’esperienza maturata, in una fase successiva, la costituzione di una società pubblicoprivata con vincolo di partecipazione da parte degli enti pubblici in misura non inferiore al 51%.
Il 14 dicembre 2002, per effetto di questi processi di aggregazione dei gestori già esistenti nel
territorio, è nata Umbra Acque S.p.A., e dal 1° gennaio 2003 è stata chiamata dall’Autorità di
Ambito n°1 a gestire il Servizio Idrico integrato nei trentotto comuni ricadenti nell’ATO Umbria n°1.
Umbra Acque S.p.A.
Sede legale: Via G. Benucci, 162 - 06135 P.S.Giovanni - PG
Tel. 0755978011 Fax 075 398217
CF,P.IVA e Reg. Imp. PG n. 02634920546 REA PG n. 230806
Cap. Soc. int. vers. € 15.549.889,00
www.umbraacque.eu
Nel dicembre 2008, in luogo dei precedenti tre ATO è stata prevista la costituzione di quattro ATI
(Ambiti territoriali Integrati). Quelli in cui oggi opera Umbra Acque sono l’ ATI n° 1 e n° 2.
L’ ATI n° 1 comprende 14 comuni: Città di Castello, Citerna, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo
Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San
Giustino, Scheggia-Pascelupo, Sigillo, Umbertide.
L’ATI n° 2 ne comprende ventiquattro: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del
Addì
Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno,
Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano Sul
Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi e Valfabbrica.
Il capitale sociale di Umbra Acque S.p.A. attualmente è di 15.549.889,00 Euro, distribuito per il 60%
tra soggetti pubblici (con il Comune di Perugia titolare della quota di maggioranza: 33,33%) e per il
40% detenuto da ACEA S.p.A.. Nei trentotto comuni degli Ambiti Territoriali n° 1 e 2, che coprono
una superficie di circa 4.300 chilometri quadrati, Umbra Acque S.p.A. fornisce il servizio idrico
integrato a una popolazione di 500.000 abitanti pari a circa 230.000 utenze. Nel 2011 ha
distribuito 30.258.000 metri cubi di acqua e ne ha depurato 61.541.000 metri cubi. Utilizza e
manutiene circa 7.000 chilometri di acquedotti e 3.500 chilometri di condotte fognarie.
Il numero complessivo degli impianti acque potabili, suddiviso per le varie tipologie è il seguente:
Il numero complessivo degli impianti di depurazione, suddiviso per le varie tipologie è il seguente:
In dettaglio Umbra Acque esegue in proprio:
1. studi di fattibilità e progettazione di sistemi idrici e fognari;
2. costruzione, gestione e manutenzione di impianti idrici, fognari e di depurazione;
3. attività di contatto con la clientela per preventivi, contratti, volture disdette;
4. nuovi allacciamenti e attivazione dei servizi;
5. installazione e rimozione contatori;
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
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6. letture contatori;
7. fatturazione ed emissione bollette;
8. call center e gestione reclami;
9. consulenze post-contatore;
10. monitoraggio e ricerca delle perdite di rete;
11. analisi di laboratorio;
Addì
12. controlli di qualità.
Umbra Acque è certificata UNI EN ISO 9001:2000 per l’erogazione di servizi per la distribuzione
dell’acqua potabile, per la progettazione, costruzione, installazione, conduzione e manutenzione di
reti per la distribuzione dell’acqua potabile e per l’erogazione del servizio fognatura e depurazione .
E’ dotata di una Carta del servizio idrico integrato aggiornata a dicembre 2005.
Con atto Assembleare del 21/02/2011 l’Autorità di Ambito ha approvato le tariffe per l’anno 2011,
stabilendo un incremento dell’1,25%, cui va aggiunto il tasso di inflazione programmato, pari a
1,5%. L’incremento complessivo è risultato quindi pari al 2,75%. Il Piano d’Ambito vigente è stato
approvato dall’Assemblea dei Rappresentanti nell’anno 2004, conservando tuttavia la sostanza
dell’impianto del Piano preesistente, approvato nell’anno 2002. Nel corso del 2008, Umbra Acque
ha messo in evidenza la necessità di procedere a una revisione complessiva del Piano vigente, sia in
considerazione della nuova normativa nazionale (d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e regionale (Piano
Regionale di Tutela delle Acque dell’Umbria, Direttiva Scarichi, Piano Regolatore Regionale degli
Acquedotti dell’Umbria e Legge Regionale 25/09 “Norme in materia di tutela e salvaguardia delle
risorse idriche”) – che impone un adeguamento del programma degli interventi presenti nel Piano
d’Ambito preesistente al fine di raggiungere prefissati obiettivi di qualità delle acque e di tutela
degli acquiferi – sia alla luce dell’incremento di diverse voci di costo (in particolare i costi relativi ai
consumi di energia elettrica e smaltimento fanghi) che non rendono possibile il raggiungimento
dell’equilibrio economico-finanziario come previsto dal Metodo Normalizzato. Nel corso del 2011
tali costi aggiuntivi si sono ulteriormente incrementati, sia per la presenza di nuove voci di costo
non contemplate nel Piano vigente che per l’innalzamento delle tariffe relative ai servizi utilizzati
dalla Società. Il procrastinarsi di tale situazione di incertezza, pur non mettendo a rischio la
continuità aziendale, non consente a Umbra Acque di avere una visione a medio - lungo termine,
sia in termini di scelte strategiche che di investimenti sul territorio.
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
3
Risposte ai quesiti in consultazione.
Le problematiche del settore.
Q1. Si ritengono esaustive le criticità sopra evidenziate? In caso contrario, quali altri elementi di
criticità si ritiene esistano nel settore?
Si ritiene che l’Autorità abbia dato un quadro ampio e pressoché esaustivo delle criticità del
settore. Tali criticità, proprie di un sistema così frammentato e soggetto al continuo mutamento
Addì
del quadro normativo, sono state acuite nel tempo da alcuni fattori:
1)
la scarsa efficacia delle Autorità d’Ambito, che non hanno saputo intercettare le esigenze di
miglioramento del servizio e di incremento degli investimenti espresse a tutti i livelli,
concentrandosi spesso su un unico obiettivo: non incrementare la tariffa;
2)
la “territorialità” intesa nella sua accezione più negativa, con conseguente analisi dei
problemi più in un’ottica campanilistica che di “bene comune”;
3)
l’acquiescenza da parte di molti soggetti gestori (tra i quali includiamo anche la nostra
società), che solo in rari casi hanno voluto apertamente ribellarsi ad un sistema opaco e privo
di regole certe.
4)
la frammentazione gestionale. E’ stato disatteso il principio ispiratore della Legge Galli
secondo cui la gestione deve essere autonoma, non sovvenzionata dagli altri servizi e deve
raggiungere connotati industriali. Un primo passo per superare tale criticità è la costituzione
di AATO a livello regionale con gestori unici.
Si ritiene tuttavia necessario sottolineare, ad integrazione di quanto evidenziato già dall’Autorità,
altri aspetti critici di rilevanza comunque non secondaria, quali:
a)
il tema della pulizia dei fossi nel caso di fogna a cielo aperto o scolmatore fognario: l’AATO
non intende quantificare e riconoscere i costi connessi alla gestione di tale servizio, che non
viene quindi realizzato in maniera sistematica. In conseguenza di ciò si assiste regolarmente
ad un rimpallo di responsabilità (utente, comune, gestore) al termine del quale spesso il
gestore risulta soccombente anche di fronte a procedimenti sanzionatori;
b)
la questione delle fosse Imhoff a servizio di piccole frazioni realizzate dai Comuni e non
formalmente prese in carico dal gestore perché non trasferite all’atto dell’affidamento del
servizio. Sono spesso oggetto di accertamenti da parte degli organi di controllo (Corpo
Forestale, ARPA, ecc.) con un conseguente rimpallo di responsabilità (Comune e Gestore)
con il gestore che si trova a dover effettuare necessarie manutenzioni senza copertura
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
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tariffaria, al fine di mitigare le conseguenze di possibili reati ambientali (assenza di
autorizzazione allo scarico, ecc.);
c)
il posizionamento dei contatori all’interno di proprietà private, che impedisce sia la corretta
effettuazione delle letture sia la verifica della corretta manutenzione (compreso il controllo
delle frodi);
d)
Addì
il tema della misurazione, con specifico riferimento alla futura gestione conseguente la
piena attuazione della normativa MID e del decreto attuativo che il Ministero dello Sviluppo
economico ha in fase di studio ed emanazione. Tale problema ha ripercussioni importanti
su: bilancio idrico (misurazione in ingresso dei volumi prelevati), investimenti per rinnovo
parco contatori e vita media degli stessi, perdite commerciali (bassi livelli di sensibilità dei
contatori utilizzati).
Q2. Quali altre o diverse informazioni e/o considerazioni si ritiene di dover evidenziare per
suffragare o meno le criticità evidenziate?
E’ indubbio che l’attuale crisi finanziaria abbia acuito le problematiche del settore, ma il tema della
bancabilità dei piani è più che mai prioritario se si vuole dare nuovo slancio agli investimenti.
Allo stato attuale la nostra società, pur essendo una società molto solida finanziariamente, non
riesce ad avere offerte per finanziamenti a medio - lungo termine da parte degli istituti finanziari
ed è costretta a ricorrere a finanziamenti a scadenza semestrale o trimestrale.
In molti contesti permane ancora l’idea che le caratteristiche industriali del servizio idrico e la sua
rilevanza economica debbano essere messe da parte perché non si conciliano con le caratteristiche
dell’elemento acqua, essenziale per la vita umana e non sottoponibile alle stesse logiche con cui
vengono gestiti altri servizi a rete come l’energia elettrica ed il gas.
Q3. Con riferimento agli investimenti necessari, si condividono le stime sopra riportate? E quali
priorità si ritiene di dover indicare con riferimento ai medesimi investimenti?
La stima di 65 miliardi, basata su livello di investimenti annui inferiori ai 50 €/abitante, appare
sottodimensionata. Da un primo esame grossolano ma comunque significativo, il solo costo di
mantenimento dell’infrastruttura esistente in Umbra Acque, che è un’azienda in “buone condizioni”
rispetto alla media nazionale, richiederebbe investimenti per almeno 45-50 €/abitante/anno.
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
5
Se a ciò vengono aggiunti gli investimenti su nuove infrastrutture, soprattutto nel servizio di
depurazione, le necessità salgono a 55-60 €/abitante/anno. E’ facile immaginare che altre aziende,
soprattutto nel sud d’Italia, abbiamo necessità di investimenti notevolmente superiori.
Q4. Con riferimento alle pianificazioni degli investimenti già effettuate, si ritengono adeguate o,
a prescindere dagli aspetti finanziari, necessitano di una revisione? Motivare la propria risposta.
Addì
A prescindere dalle problematiche finanziarie, acuite da un’impostazione da parte delle AATO che
vedono nel contenimento della tariffa il principale driver, riteniamo utile in questa sede
sottolineare il fatto che le AATO sovente sottostimano la problematica della vetustà delle
infrastrutture, non prevedendo la sostituzione sistematica delle reti idriche e fognarie e
autorizzando interventi in tal senso solo in caso di manifesta impossibilità di riparare le condotte.
Altro elemento rilevante è costituito a nostro avviso dalla necessità di investimenti in Information
& Communication Technology, spesso sottovalutati dalle AATO perché ritenuti marginali rispetto a
quelli infrastrutturali su acquedotto, fognatura e depurazione, ma in realtà fondamentali ai fini del
miglioramento del servizio soprattutto in termini di trasparenza e controllo. Basti pensare agli
investimenti per implementare un’effettiva contabilità regolatoria, più volte richiesti e mai
autorizzati.
E’ necessaria una rivisitazione complessiva della pianificazione degli investimenti, essendo molti
Piani d’Ambito ormai datati e sviluppati su valutazioni errate sia dal punto di vista tecnico
(sovrastima dei volumi venduti, assenza di previsione di nuovi costi derivanti da nuovi investimenti,
assenza di dati di partenza certi sulle perdite) che economico-finanziario (sottostima dei costi di
energia elettrica e smaltimento fanghi, costi delle attività di customer service basati su livelli di
qualità ormai ampiamente insufficienti, sovrastima della capacità di indebitamento del Gestore,
sottostima dei costi finanziari).
Q5. Se si dovesse individuare un pacchetto di interventi specifici, ben georeferenziati, per i quali
definire una specifica strategia di promozione, quali potrebbero essere indicati? e di quale entità
sarebbe il loro costo? Motivarne la scelta.
Si riportano di seguito i due progetti ritenuti prioritari per scongiurare il rischio concreto di sanzioni
comunitarie e per abbattere i livelli delle perdite:
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
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PROGETTO N. 1
Piano di adeguamento delle infrastrutture fognarie e degli impianti di depurazione delle acque
reflue in applicazione della Direttiva 91/271/CEE, relativo a 16 agglomerati urbani con potenzialità
≥2000 AE.
Costo totale dell’intervento M€. 32,4
Addì
L’intervento proposto riguarda:
•
le attività di costruzione di nuove reti fognarie per circa M€. 14,3 necessarie al
completamento degli schemi di collettamento dei reflui urbani verso gli impianti di
depurazione idonei al trattamento in funzione della potenzialità dell’agglomerato di
riferimento;
•
le attività di revamping ed adeguamento degli impianti di depurazione per circa M€. 18,1.
PROGETTO N. 2
Piano per il monitoraggio, la ricerca ed il controllo delle perdite idriche, attraverso la
distrettualizzazione delle reti e la regolazione della pressione di esercizio.
Costo totale dell’intervento M€. 2,8
Umbra Acque da anni sta portando aventi attività per l’implementazione dei sistemi di
distrettualizzazione per il monitoraggio, la ricerca ed il controllo delle perdite in rete, con la
contemporanea installazione di sistemi di regolazione della pressione di esercizio.
L’intervento proposto si colloca pertanto in tale direzione andando a realizzare, nell’arco di un
triennio, altri trenta distretti previsti con un obbiettivo di recupero a regime di circa 120 litri al
secondo di acqua.
Q6. Si ritiene che potrebbe essere utile adottare anche in Italia qualche formula di sostegno agli
investimenti sul modello di quelle già adottate all’estero?
--------------------------------
Q7. Si ritiene che modelli di questo tipo possano essere sostenuti attraverso opportune
componenti tariffarie?
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Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
7
Q8. Quali altri modelli ritenete che possano essere adottati nel caso italiano, con la finalità di
favorire gli investimenti nel settore, tenendo conto degli esiti del referendum che ha abrogato il
riferimento all’adeguatezza della remunerazione del capitale investito?
Al fine di favorire gli investimenti si potrebbe consentire ai Comuni di partecipare, con specifici
accordi con il Gestore e previa approvazione dell’Autorità, al finanziamento/cofinanziamento delle
opere del SII del proprio territorio, recuperando i costi attraverso la tariffa sulla base delle regole
Addì
stabilite dal nuovo metodo.
La tutela del consumatore e la qualità del servizio nella situazione attuale.
Q9. Quali sono gli aspetti di maggiore criticità del rapporto utente-gestore? E quali sono gli
interventi a tutela del consumatore che si ritengono prioritari? Motivare le proprie risposte.
A nostro avviso l’Utente non si sente sufficientemente tutelato nel proprio rapporto con il Gestore,
perché non percepisce la presenza delle AATO se non come braccio operativo di una pubblica
amministrazione sulla quale tende ad esprimere non di rado un giudizio negativo. Le nostre
indagini di customer satisfaction, ad esempio, mostrano chiaramente come l’utente pensi che la
tariffa sia determinata direttamente dal Gestore (solo il 3% degli utenti da noi intervistati ha
risposto correttamente individuando l’AATO come soggetto che stabilisce la tariffa). Gli Enti Locali,
le cui decisioni stanno alla base delle azioni dell’AATO, hanno scarso interesse a rendere chiaro tale
meccanismo, lasciando di fatto che l’Utente individui il Gestore come proprio antagonista. Come
conseguenza, anche un atto dovuto come la richiesta di un deposito cauzionale o l’obbligo di
installare un contatore per la misura dello scarico in fogna per un’utenza dotata di pozzo
autonomo, diventano elementi di contrasto che spesso sfociano – con il supporto delle associazioni
dei consumatori – in contenziosi aperti. Esiste poi il rischio opposto, cioè che il Gestore –
nell’assenza di un’AATO che svolga in maniera efficace il proprio ruolo – sfrutti a proprio vantaggio
la propria posizione di monopolio in danno dell’utente. Per entrambi i motivi, un’Autorità
indipendente è imprescindibile se si vuole recuperare il rapporto utente-gestore. L’AEEG dovrebbe
regolare nel rapporto utente-gestore, in tempi rapidi, con apposite delibere, i seguenti aspetti:
1.
Deposito Cauzionale;
2.
Lotta alla morosità;
3.
Consumi anomali;
4.
Mancanza di contratti;
5.
Definizione puntuale del perimetro delle attività SII.
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
8
Q10. Con riferimento all’applicazione della carta dei servizi, quali sono gli aspetti di maggiore
criticità riscontrati? E quali sono gli interventi a tutela del consumatore che si ritengono
prioritari? Motivare le proprie risposte
Le carte dei servizi, anche se adeguatamente pubblicizzate, non costituiscono di fatto un elemento
di tutela del consumatore, che spesso non ne conosce il contenuto.
Addì
Il modello tariffario attuale e gli obiettivi a regime
Q11. Si condivide l’analisi relativa alla metodologia tariffaria esistente? Motivare la propria
posizione.
L’analisi è senz’altro condivisibile. Preme sottolineare che molte gestioni hanno risentito di Piani
d’Ambito sviluppati sulla base di ricognizioni imprecise o incomplete, e con analisi della domanda
che portavano a sovrastime dei volumi. La necessità di revisione del Piano d’Ambito in tali casi era
stringente, ma non ha trovato nel MTN un meccanismo effettivamente funzionante in tal senso.
Infatti, in molti ATO non sono state condotte non solo le revisioni straordinarie, ma nemmeno
quelle ordinarie triennali. A tal riguardo i poteri sostitutivi di cui dispone l’Autorità ai sensi del DLgs
70/11 potrebbero essere risolutivi se esplicitati all’interno della metodologia futura. Inoltre la
riduzione dei costi operativi è stata finora prevista con una percentuale di efficientamento fissa e
costante per tutto il periodo dell’affidamento, mentre dovrebbe tendere a un valore considerato
efficiente, con percentuali di efficientamento maggiori nel primo periodo e successivamente
sempre minori.
Q12. Si ritiene che l’eterogeneità del territorio servito possa essere compatibile con un’unica
metodologia tariffaria comune a tutte le gestioni? Motivare la propria posizione.
Una metodologia tariffaria unica è auspicabile, anche per non complicare ulteriormente la
legislazione di settore che ha sofferto negli ultimi anni di un accanimento normativo. La
metodologia deve essere poi in grado di evidenziare la variabilità dei costi operativi sia
qualitativamente che quantitativamente, a causa, ad esempio, dell’orografia del territorio, della
densità di popolazione servita, delle caratteristiche delle gestioni precedenti o del grado di
funzionalità di partenza delle infrastrutture.
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
9
Q13. Quali sono gli aspetti critici dell’attuale MTN che, si ritiene, sia necessario risolvere
prioritariamente?
L’Attuale MTN risulta poco chiaro e rimane tuttora “interpretabile” sotto diversi aspetti. Solo negli
ultimi tre anni il Coviri, poi Conviri, ha cercato di fornire alcuni chiarimenti su argomenti specifici,
ma lo ha fatto con un approccio meramente giuridico che non teneva in nessun conto le
problematiche concrete dei diversi stakeholders. Tale approccio, che ha avuto il suo punto più alto
Addì
nell’emanazione di una serie di decreti a firma della Direzione Generale per la Tutela del Territorio
e delle Risorse Idriche nel periodo gennaio-aprile 2012 (quindi dopo il trasferimento dei poteri di
regolazione all’Autorità), ha contribuito a rendere ancora più confuso il quadro generale, portando
all’apertura di contenziosi con i gestori oggetto di provvedimenti contradditori rispetto a decisioni
assunte in precedenza. A tal proposito, appare prioritario da un lato superare la criticità derivante
dalle diverse interpretazioni susseguitesi nel tempo rispetto all’elenco dei costi operativi coperti
dalla tariffa e dall’altro distinguere con chiarezza tra costi realmente efficientabili e costi che
risentono di variabili fuori dal controllo del gestore (es. energia elettrica e smaltimento fanghi).
Q14. Si concorda con gli obiettivi a cui tendere e con la struttura generale del modello tariffario?
Evidenziare eventuali ulteriori considerazioni in merito.
Gli obiettivi evidenziati sono condivisibili. Oltre a permettere il rilancio degli investimenti attraverso
idonei meccanismi di riconoscimento dei costi finanziari, è importante creare un sistema che premi
l’efficienza e il raggiungimento di obiettivi di qualità, imponendo alle AATO l’inserimento nei piani
economico-finanziari di adeguati investimenti per la riduzione delle perdite, il miglioramento degli
indicatori di qualità del servizio, la trasparenza contabile.
Si ritiene, tuttavia, che l’obiettivo dell’aggregazione delle gestioni, pur essendo condiviso nelle
premesse dall’AEEG, non trova spazio nelle disposizioni considerate. Su questo tema potrebbero
essere introdotti sistemi che inducano ad accorpamenti gestionali a più ampia scala che rafforzino
il settore e permettano una gestione meno frammentata.
Q15. Si concorda con le linee generali proposte per la nuova regolazione tariffaria? Motivare la
propria posizione.
Si ritiene che le linee generali proposte siano condivisibili.
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
10
Q16. Si concorda con una eventuale durata del periodo regolatorio di quattro anni?
Una durata di quattro anni appare idonea a dare stabilità al sistema attraverso regole certe e
durevoli.
Q17. Quali dei capisaldi regolatori sopra descritti si ritengono essere prioritari?
In questa fase si ritiene che la problematica della regolazione tariffaria sia prioritaria, anche perché
Addì
è quella che permette di dare chiarezza rispetto alle “regole del gioco” e di proiettarsi sul medio lungo periodo in termini di obiettivi di qualità. La contabilità regolatoria, molto importante,
richiederà un idoneo periodo per adeguare sistemi e procedure.
Q18. Quanto tempo si ritiene sia necessario prima che la nuova regolazione possa trovare piena
applicazione con riferimento a tutte le gestioni, ivi comprese quelle che gestiscono in modo non
integrato solo alcuni dei servizi cui il SII fa riferimento?
Si ritiene che un periodo di diciotto mesi sia sufficiente solo se tutti i soggetti collaboreranno alla
riuscita. In particolare, mentre appare evidente il “bisogno di regolazione” da parte dei soggetti
gestori, esiste un rischio concreto di opposizione da parte delle AATO, che vedranno diminuire il
loro potere decisionale, sinora esercitato con un controllo molto blando da parte degli organismi
centrali. A titolo di esempio, basti pensare che la maggior parte delle AATO non ha mai inviato le
proprie revisioni di Piano alla Conviri, senza per questo ricevere alcuna sanzione.
Q19. Quali si ritiene siano le maggiori difficoltà per adeguarsi ad un sistema regolatorio come
quello descritto in precedenza? Motivare la propria posizione.
Si ritiene che i gestori più “evoluti” possano adeguarsi in tempi relativamente brevi al nuovo
sistema regolatorio, purché le AATO di riferimento (o l’Autorità in loro vece) consentano di
effettuare gli adeguati investimenti tecnologici necessari all’implementazione dei sistemi di
contabilità regolatoria e alla informatizzazione massiccia dei processi. La maggior parte dei gestori
appare tuttavia molto lontana da tale obiettivo, soprattutto per la mancanza di un approccio
industriale al servizio idrico integrato. E’ necessario a nostro avviso avviare processi che
impongano il raggiungimento di obiettivi di qualità stringenti, costringendo i gestori a integrarsi e
a dotarsi di un management indipendente e professionale.
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
11
Il perimetro delle attività
Q20. Quali altre attività, rispetto a quelle elencate, non attualmente interessate dalle
metodologie tariffarie MTN o CIPE, sono svolte o potrebbero essere svolte dalle imprese?
Si ritiene esaustivo l’elenco riportato al punto 6.2 del documento di consultazione.
Q21. Si concorda con le tre tipologie di valorizzazione del servizio proposte? Come potrebbero
Addì
essere distinte le diverse attività? Quali aspetti critici si ritiene esistano? Motivare le proprie
risposte.
Pur ritenendo valida in linea di principio una proposta che veda una differenziazione basata su
diverse tipologie di valorizzazione, non concordiamo in merito al collocamento delle attività
all’interno delle tipologie evidenziate dall’Autorità. Non riteniamo corretto infatti considerare
attività che possono essere svolte in regime di libera concorrenza – come il trattamento di percolati
e bottini, gli allacciamenti e la lettura dei contatori – alla stregua di attività che possono essere
svolte in maniera esclusiva solamente dal gestore del SII che opera in maniera monopolistica sul
territorio servito. Già in passato anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(provvedimento n. 19045 relativo alle attività di allacciamento) si è chiaramente espressa in favore
della liberalizzazione di tali attività (v. anche punto sei del citato provvedimento). Nello specifico,
AQP avrebbe esteso il monopolio legale di cui gode ai sensi del Decreto Legislativo n. 141/1999,
comprendendo nel medesimo anche l’attività di realizzazione degli allacci delle abitazioni alla rete
idrica o fognaria (c.d. impiantini), la quale ai sensi della normativa rilevante non risulta
direttamente rientrante tra quelle costituenti il SII. Tale attività, in quanto estranea a quelle
oggetto di affidamento ex lege al gestore unico, dovrebbe invece essere soggetta alle regole di
concorrenza. Appare invece corretto richiedere una chiara e rigorosa distinzione contabile che
permetta di individuare i costi sostenuti nello svolgimento di tali servizi, al fine di espungerli dal
costo a carico del sistema tariffario, o in alternativa considerare tra i ricavi relativi al Servizio Idrico
Integrato quelli che permettono la copertura integrale dei suddetti costi. In tale modo si favorisce
maggiormente la concorrenza su servizi non di esclusiva pertinenza del gestore del SII senza
nuocere al corretto svolgimento del servizio in regime di monopolio.
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
12
Il ruolo delle Regioni, degli Enti locali e delle Autorità locali
Q22. Quale delle due ipotesi di regolazione appena descritte si ritiene preferibile? Per quali
motivi?
Pur ritenendo valida anche un’ipotesi teorica che prevede un’analisi dei costi da parte delle AATO,
si ritiene che per il futuro l’analisi dei costi dei diversi gestori debba essere svolta dall’Autorità. Il
motivo principale è la difficoltà da parte delle AATO di operare secondo logiche puramente
Addì
tecniche, prevalendo invece logiche più squisitamente “politiche” che, a seconda del contesto
territoriale, finiscono con il danneggiare di volta in volta il gestore o l’utente. La seconda ipotesi è
senz’altro preferibile.
Q23. In un contesto di rapporti reciproci tra Autorità e nuove AATO, quali si ritiene possano
essere i compiti che le AATO possono svolgere con maggior efficacia a livello locale? Motivare la
propria risposta.
Si ritiene che la funzione principali di tali enti debba essere in primis quella di predisporre, di
concerto con il gestore, un adeguato piano di investimenti per il territorio dopo aver raccolto le
opinioni e le valutazioni dei principali stakeholders territoriali (enti locali, associazioni dei
consumatori, etc.). Si sottolinea la necessità di una condivisione del piano con il gestore, in quanto
è esperienza comune che non sempre le scelte effettuate dalle AATO in termini di investimento
sono coerenti con le priorità reali in termini di sicurezza e protezione dell’ambiente. Il mancato
rispetto di tali priorità trova poi inevitabilmente nel gestore il terminale ideale di qualsiasi azione
legale. E’ poi necessario che le AATO verifichino con regolarità lo stato d’avanzamento dei lavori e
lo scostamento dei costi reali da quelli previsti in fase di pianificazione (v. anche risposta a Q26).
Q24. Si concorda con le ipotesi proposte in relazione agli scostamenti tra costo effettivo e costo
pianificato degli investimenti? Motivare eventuali proposte alternative.
Se è senz’altro auspicabile un sistema che premia la capacità di realizzare investimenti a prezzi più
bassi, non è da trascurare il rischio che nell’ottica di evitare una penalità (o di avere un premio) il
gestore, rispetto alla pianificazione iniziale, opti per soluzioni tecniche a minor costo ma anche di
minore qualità. E’ quindi necessario che nelle fasi di pianificazione periodiche (es. Piani Operativi
Triennali) siano ben definiti i livelli qualitativi degli investimenti, gli input e output (per gli impianti),
i materiali (per le tubazioni), etc.
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Il pericolo è che il costo pianificato assuma un valore troppo cogente, mentre nelle fasi di
pianificazione non si hanno sufficienti elementi per poter considerare questa stima come un valore
di riferimento. La maggior parte degli interventi sono sottoposti alla normativa sugli appalti. Il
rispetto del Testo Unico degli appalti e se presenti dei regolamenti interni per la gestione delle gare
dovrebbe essere sufficiente ad assicurare un costo di investimento efficiente.
Addì
Q25. Quali difficoltà le AATO potrebbero incontrare in riferimento alle diverse gestioni e alle
diverse convenzioni, previgenti nei rispettivi ambiti?
Si ritiene che l’attuale diffusa frammentazione gestionale, comprovata anche dalla mancanza di
una completa anagrafica degli operatori a livello nazionale e da una forte incidenza delle gestioni
dirette in economia, costituisca una evidente criticità del settore, che ha portato lo stesso
legislatore nazionale a dover rivedere il principio di “unicità” della gestione, alla base
dell’organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato di cui all’art. 147 del Codice Ambientale,
sostituendolo con il principio, assai meno stringente, di “unitarietà” della gestione. Ciò posto, quale
che sia la disciplina fissata a livello regionale per la rassegnazione delle funzioni già in capo alle
soppresse Autorità d’Ambito, i nuovi organismi potrebbero incontrare le problematiche giuridiche
rappresentate dalle diverse gestioni e convenzioni previgenti nei rispettivi comprensori territoriali,
la cui disciplina specifica può anche contenere previsioni di espressa salvaguardia con prosecuzione
dei relativi rapporti gestionali sino alla loro scadenza contrattuale e conseguente impossibilità per
le AATO di applicare una disciplina uniforme nell’intero territorio d’ambito.
Q26. Quali azioni potrebbero mettere in atto le rispettive AATO per controllare che le
infrastrutture realizzate, per le quali è richiesta la copertura in tariffa dei costi di
ammortamento, siano effettivamente operative e utilizzate ai fini del SII?
Nella nostra esperienza, sul tema degli investimenti l’AATO opera un controllo molto rigoroso.
L’AATO si è dotata di un database informatico, aggiornato quotidianamente dal gestore,
attraverso il quale conosce quasi in tempo reale lo stato di avanzamento degli investimenti
effettuati dal gestore e può quindi effettuare verifiche in campo per accertare l’effettivo
svolgimento dei lavori e intervenire tempestivamente al verificarsi di anomalie sulle tempistiche di
realizzazione. Il gestore può realizzare solo gli investimenti pianificati (o autorizzati in seguito per
motivi di urgenza), ai quali viene assegnato un codice univoco che permette l’introduzione dei dati
nel sistema informatico.
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Tariffe d’ambito e ricavi del gestore
Q27. Si ritiene che, in mancanza di una indicazione specifica, il riferimento agli ambiti tariffari
definiti ai sensi della legge Galli per l’applicazione di un’unica tariffa sia condivisibile? Qual è il
soggetto più titolato a definire gli ambiti tariffari? Motivare le proprie risposte.
No, si ritiene che la tariffa debba essere unica almeno a livello regionale, a prescindere dalla
determinazione degli ambiti territoriali. Le differenze tariffarie su territori contigui sono una
Addì
continua causa di scontro con gli utenti e le associazioni dei consumatori, che – come evidenziato
in Q9 – finiscono comunque con l’imputare al gestore la determinazione della tariffa. Sarebbe
ancora più auspicabile una tariffa unica nazionale, che svincolerebbe le decisioni in materia
tariffaria dalle tensioni locali. Nella denegata ipotesi di determinare una tariffa unica nazionale, a
nostro avviso il soggetto più titolato a definire gli ambiti è la Regione, livello intermedio tra Stato
(forse troppo distante dalle istanze territoriali) e Enti locali (probabilmente troppo vicini alle istanze
territoriali).
Q28. Si condivide l’obbligatorietà di applicare la medesima tariffa per la medesima tipologia di
cliente finale, all’interno dello stesso ambito, a prescindere dalle convenzioni e dalle
metodologie tariffarie applicate in passato? Motivare la risposta.
Tale proposta è senz’altro condivisibile. Come già evidenziato, le differenze tariffarie tra un
territorio e l’altro generano inevitabilmente polemiche e tensioni.
Q29. Si condivide l’impostazione di distinguere una tariffa obbligatoria da applicare ai clienti
finali e una tariffa di riferimento che definisce il ricavo del gestore? Motivare le proprie risposte.
Tale impostazione è senz’altro condivisibile, perché rende omogenea la tariffa a livello di utenza (v.
risposte a Q27 e Q28), sempre nel presupposto che gli strumenti adottati garantiscano l’equilibrio
economico-finanziario della gestione.
Q30. Quali eventuali difficoltà esistono per garantire una contabilità che individui con sufficiente
affidabilità i costi afferenti un determinato ambito? Anche nella prospettiva di modificare i
riferimenti territoriali degli ambiti già definiti ai sensi della legge Galli?
Posto che sia garantito un adeguato periodo di transizione e che gli investimenti necessari a
modificare i sistemi e gli extracosti operativi generati dalla gestione di sistemi contabili più raffinati
siano contemplati in tariffa, non si prospettano difficoltà operative di carattere eccezionale.
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Q31. Le AATO sono il soggetto più indicato per gestire gli eventuali meccanismi perequativi
locali? Quale altra soluzione potrebbe essere possibile? In attesa che le nuove AATO si
organizzino al riguardo, le perequazioni potrebbero essere transitoriamente gestite da una
istituzione centralizzata come la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico?
Tale scelta dovrebbe prevedere adeguati meccanismi perequativi che salvaguardino i gestori da
Addì
eventuali inefficienze di altri gestori, in particolare sulla problematica degli incassi. Al punto 6.21,
infatti, non si affronta la problematica della morosità che può influire in modo consistente sui
bilanciamenti tra partite dare e avere dei gestori appartenenti allo stesso ambito tariffario.
Bisognerebbe definire una componente tariffaria aggiuntiva che tenga conto della morosità
caratteristica del territorio, con meccanismi incentivanti/penalizzanti finalizzati al progressivo
efficientamento, sulla base di un apposito piano di azioni/investimenti da sottoporre
preventivamente all’Autorità. Sarebbe opportuno in ogni caso istituire una Cassa Conguaglio.
Si ritiene che le AATO possano gestire tali meccanismi solo se potenziate dal punto di vista tecnicogestionale.
Q32. Si ritiene che esistano costi con valenza pluri-ambito? Di che natura? E come e da chi
potrebbero essere gestiti i flussi perequativi corrispondenti alle componenti tariffarie destinate
alla copertura di tali costi? Oppure, da un altro punto di vista, in base a quale criterio potrebbero
essere ripartiti, ex ante, tali oneri tra i diversi ambiti tariffari interessati?
Tutti i costi con valenza pluri-ambito come l’utilizzo di risorse comuni (invasi artificiali o altri
impianti in comune) dovrebbero rispettare i criteri di esclusiva copertura proporzionale dei costi
delle opere effettivamente co-utilizzate, senza margini di profitto per i gestori.
Q33. Si condivide l’impostazione dell’Autorità in relazione alla previsione di commisurare una
quota parte della copertura del VRG ai volumi trattati? Come potrebbe essere individuata
questa quota parte?
Negli ultimi anni si è avuta una forte contrazione dei consumi, ma l’effetto sui costi operativi del
gestore è stato minimo, anzi a causa dell’effetto inflattivo reale della gestione di gran lunga
superiore all’inflazione determinata dall’Istat, soprattutto a causa dell’incidenza dell’energia
elettrica, ma anche dai prezzi dei carburanti e dei chemicals, si è riscontrato il fenomeno inverso.
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
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Da questo punto di vista, il peso del costo fisso dovrebbe essere maggioritario, anche se si ritiene
non congruo far pesare tale costo sui bassi consumi. In quest’ottica dovrebbe essere valutata una
soluzione equilibrata che non penalizzi il gestore e che comunque premi l’efficienza.
La soluzione proposta non sembra rispondere a queste esigenze.
Q34. Qual è l’indicatore di perdita che potrebbe essere individuato inizialmente? Quali sono le
Addì
variabili esogene per individuare i diversi livelli di perdite standard (per esempio la lunghezza
delle reti)? Una valore medio iniziale di perdita del 30-35% è un valore condivisibile? Motivare le
risposte.
Per quanto riguarda la problematica delle perdita, appare riduttivo immaginare che si possa dare
uno start unico ad ogni situazione italiana. Infatti molte sono le variabili che incidono su questo
valore a partire da:
•
effettiva misurazione delle quantità di acqua prelevate dall’ambiente;
•
età media degli acquedotti;
•
pressioni di esercizio delle reti di distribuzione e di adduzione;
•
numero di derivazioni di utenza per chilometro di rete;
•
chilometri di rete per abitanti serviti;
•
materiali utilizzati;
•
orografia.
Per tale motivo, sembrerebbe ipotizzabile un meccanismo contrattuale che, una volta effettuata
una vera ricognizione sullo stato di partenza della perdita esistente, nell’arco del periodo
regolatorio di 4 anni, fissi di volta in volta l’obbiettivo di miglioramento sulla scorta dei piani di
investimento a ciò collegati, magari con meccanismi di premialità e di penalizzazione nel caso di
anticipo o ritardo nell’ottenimento degli obbiettivi dati, secondo lo schema classico del
miglioramento continuo. Tali meccanismi potrebbero essere tanto più stringenti quanto più elevati
sono i costi di produzione dell’acqua (acquisto, trattamento e sollevamento) o maggiore è il
problema della carenza idrica. Non è superfluo sottolineare che il perseguimento di riduzione dei
valori di perdita comporta la necessità di ingenti e mirati investimenti che dovrebbero essere
pianificati a livello locale dalle AATO.
Q35. Si condivide l’impostazione proposta con riferimento al trattamento delle interconnessioni
tra reti? Motivare la propria risposta.
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
17
L’impostazione risulta assolutamente condivisibile.
I costi delle immobilizzazioni
Q36. Si condivide il principio appena enunciato? Motivare la risposte e le eventuali alternative.
Si, perché riassume le criticità sinora segnalate e intercetta le necessità dei gestori e degli utenti,
andando verso la definizione di una tariffa “coerente”.
Addì
Q37. Si concorda con la metodologia appena descritta per la valorizzazione delle
immobilizzazioni? Motivare eventuali posizioni alternative.
La proposta ha senz’altro il pregio di tutelare l’utente rispetto al rischio di applicazione di un onere
tariffario non legato ad un bene/servizio effettivamente ricevuto, senza che ciò crei danni al
soggetto gestore o al sistema nel suo complesso ed è pertanto condivisibile. A nostro avviso non è
stato valutato che nella ripartizione del ricavo tariffario andrebbero ripartiti anche i rischi, in modo
che il gestore non si trovi nella situazione di dover restituire agli enti locali corrispettivi tariffari che
non ha incassato e che comunque sono frutto di attività che non vedrebbero riconosciuta
un’adeguata copertura.
Q38. Quali difficoltà si riscontrano nel reperire i dati di investimento sopra evidenziati? e quali
alternative possono essere suggerite rispetto al riferimento ai libri contabili per evidenziare il
valore delle immobilizzazioni?
Le difficoltà sono molteplici, innanzitutto va considerato che Umbra Acque è nata nel 2003 dalla
fusione di gestori preesistenti. Per questo motivo le immobilizzazioni sono state riportate nel libro
cespiti e trasferite nel sistema di gestione informatico nell’anno 2004 (salvo poi aver
opportunamente ricalcolato le conseguenti aliquote di ammortamento). Da ciò ne deriva che la
società dovrebbe ricostruire l’anno di acquisto/costruzione del cespite e del costo storico da
rivalutare. La proposto di rendicontare l’immobilizzazione al lordo dei contributi rende questo
lavoro ancor più complesso, in quanto andrebbe organizzato un ulteriore imponente lavoro di
ricostruzione dei dati, soprattutto per i contributi ante 2003.
Particolare attenzione andrà posta verso i beni di proprietà degli enti locali, le cui informazioni
dovranno essere trasmesse dagli enti locali stessi. Riteniamo che gli enti locali avranno notevoli
difficoltà nel reperire e/o ricostruire questo tipo di informazione.
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
18
Q39. Riconoscere una quota forfetaria dell’1% del valore delle immobilizzazioni, per tener conto
del capitale circolante è una metodologia adeguata? Motivare la propria risposta.
Nella valutazione si ritiene necessario dividere l’aspetto metodologico dalla formulazione della
previsione percentuale. Da un punto di vista metodologico garantire il ristoro finanziario del
capitale investito netto appoggiandolo all’investimento sembra assolutamente condivisibile, tanto
più perché fondato sul valore più importante da finanziare. In merito alla percentuale indicata,
Addì
sono invece opportune alcune riflessioni.
Lo stesso 1% sembra ipotizzare uno scenario di capitale circolante netto vicino allo zero, mentre
escludendo il compendio dell’eventuale deposito cauzionale notoriamente fruttifero e quindi
avente necessità esso stesso di ristoro finanziario, l’evoluzione naturale degli esborsi ed incassi
pone evidente la necessità di dover finanziare un valore che potrebbe essere di gran lunga
superiore. Infine occorre valutare l’opportunità di considerare quale posta occulta del circolante la
necessità da parte dell’azienda di finanziare anche quanto affidato e non utilizzato. Sempre di più
gli istituti di credito esigono una commissione di affidamento che attualmente ha raggiunto valori
anche vicini allo 0,5%.
Q40. Come si ritiene possa essere dimostrato un comportamento efficiente da parte delle
imprese in relazione alla ottimizzazione degli oneri finanziari relativi ad un determinato
investimento? Questa verifica potrebbe essere svolta efficacemente dalle nuove AATO?
Non si ritiene possano esserci problemi per tali valutazioni, ma si ritiene che le AATO al momento
non abbiano al proprio interno le necessarie competenze.
Q41. Si condivide l’ipotesi di determinare l’onere finanziario riconosciuto all’impresa, pesando
proporzionalmente gli oneri finanziari dei finanziamenti a fondo perduto, dei finanziamenti a
tasso agevolato e dei finanziamenti reperiti autonomamente dall’impresa sul mercato
finanziario? Motivare le proprie risposte.
Si ritiene che tale impostazione agevoli la sostenibilità dei piani di investimento, evitando al
contempo la realizzazione di profitti indebiti da parte del gestore in funzione delle fonti di
finanziamento.
Si segnala che a nostro avviso debba essere precisato meglio il meccanismo di copertura dei costi
sostenuti per la realizzazione di investimenti con finanziamenti pubblici: spesso accade che il
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
19
gestore svolga le funzioni di stazione appaltante ed anticipi i pagamenti rispetto alle erogazioni del
finanziamento, con conseguente necessità di coprire i connessi oneri finanziari.
Q42. Per quanto riguarda l’onere finanziario dei finanziamenti reperiti autonomamente
dall’impresa, si condivide l’ipotesi di far riferimento ad un tasso di interesse medio di
riferimento? Motivare la propria risposta ed eventuali soluzioni alternative.
Addì
Si ritiene che tale ipotesi risponda alle esigenze di un sistema che intende premiare i
comportamenti più virtuosi rispetto ad uno standard di base uguale per tutti i gestori. Da valutare
se prendere in considerazione un’ipotesi di diversificazione del fattore “β” a livello macroregionale
in funzione della maggiore o minore difficoltà di accesso al credito su un settore a forte rilevanza
locale.
Q43. Con riferimento alle immobilizzazioni al cui onere finanziario non si applica lo scudo fiscale,
quali obiezioni esistono al riconoscimento di una maggiorazione del rendimento dei titoli di
Stato per intercettare la maggior rischiosità del servizio? E’ condivisibile differenziare tale
maggiorazione tra i diversi servizi che compongono il SII?
E’ senz’altro condivisibile riconoscere una maggiorazione del rendimento dei titoli di Stato in
funzione del livello di regolazione del servizio. Pur operando il gestore in regime di monopolio, la
gestione non è scevra da rischi di vario tipo. Non appare invece condivisibile una differenziazione
tra le immobilizzazioni dei diversi servizi, che non presentano una sensibile differenza di rischio.
Q44. Di quale entità dovrebbe essere tale maggiorazione, fermo restando che il servizio in
oggetto (in quanto servizio regolato, svolto in condizioni di monopolio naturale) è un servizio a
rischiosità molto bassa, e pertanto dovrà essere sensibilmente inferiore al premio che,
mediamente, viene riconosciuto dal mercato mobiliare? Motivare le proprie risposte.
Non si condivide l’ipotesi di partenza, che vede nel servizio in oggetto un servizio a rischiosità molto
bassa. Si ritiene – al contrario – che allo stato attuale il servizio idrico integrato sia un servizio a
rischiosità molto alta, come peraltro testimoniato dalla situazione di crisi economico-finanziaria e
profonda inadeguatezza infrastrutturale in quasi tutte le aziende che operano nel settore.
Esistono:
•
Rischi di programmazione/pianificazione: questi rischi risultano connessi ad errori nella
ricognizione delle opere, errori nella valutazione degli interventi necessari, errata stima dei
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
20
costi e dei tempi di realizzazione degli investimenti; il verificarsi di tali eventi determina
l’errata determinazione della tariffa, che non risulta più sufficiente a coprire i costi di
gestione e, soprattutto, i costi di investimento, creando problemi di natura economicofinanziaria al Gestore. In questi casi la AATO, essendo il soggetto titolare della funzione di
pianificazione, non può non essere interessato da azioni di attenuazione dei suddetti rischi, in
genere su richiesta del Gestore (ad es. mediante varianti al Piano di Ambito e ai piani
Addì
•
operativi triennali);
Rischi di costruzione e completamento: questi rischi possono essere determinati da aumenti
esogeni nei costi di costruzione, ritardi per mancanza delle autorizzazioni necessarie,
cambiamento tecnologico, gestione inefficiente del processo di costruzione; in linea di
massima questi rischi sono a carico del Gestore, ad eccezione dei ritardi dovuti a mancanza di
autorizzazioni e concessioni ove il Gestore dimostri di aver attivato tutto quanto in suo potere
per ottenere tali atti autorizzatori (in tal caso la convenzione potrà prevedere forme di
mitigazione del rischio);
•
Rischi domanda: l’errata stima dei ricavi del Gestore può essere determinata da errori nella
stima della domanda (ovvero del volume di acqua venduto), e/o da errori nell’articolazione
tariffaria (ovvero il caso in cui la tariffa media che deriva dall’applicazione dell’articolazione
tariffaria non risulta pari a quella determinata dal Piano di Ambito); nel primo caso appare
corretto individuare una “compartecipazione” al rischio da parte di ATO e Gestore
(prevedendo ad esempio forme di compensazione solo al di sopra di certe franchigie), nel
secondo caso invece il rischio risulta interamente imputabile all’ATO, che determina
unilateralmente l’articolazione tariffarie e che, quindi, in caso di errore deve intervenire per
correggerla;
•
Rischi relativi agli obblighi di fornitura: questi rischi risultano connessi alla possibilità che il
Gestore incorra in penalità per il mancato raggiungimento degli standard tecnici o in penalità
per il mancato raggiungimento degli standard gestionali; questi rischi non possono che
gravare sul Gestore, dipendendo esclusivamente dal suo comportamento in materia di
standard tecnici e gestionali; le convenzioni potranno tuttavia prevedere forme di
attenuazione di tali rischi stabilendo alcuni gradi di tolleranza del mancato raggiungimento
degli standard obiettivo e, quindi, prevedendo franchigie nell’applicazione delle penali;
•
Rischio costi operativi: tale rischio risulta associato ad eventuali errori nella stima dei costi
operativi e del loro sviluppo temporale; questi errori dovranno gravare sul Gestore,
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
21
rientrando nell’ineliminabile rischio di impresa di un business regolato quale il servizio idrico
integrato; tuttavia occorrerà prevedere nella convenzione meccanismi di revisione della
stima dei costi operativi (e quindi dello sviluppo tariffario) in occasione della revisione
triennale prevista dal Metodo Normalizzato; potranno inoltre essere previsti meccanismi di
ristabilimento dell’equilibrio economico-finanziario in caso di consistenti shock esogeni nel
costo dei fattori produttivi del Gestore;
Addì
•
Rischi finanziari: i rischi connessi all’inflazione e alla variazione strutturale nei mercati;
•
Rischi di disponibilità e qualità della risorsa Acqua alla fonte;
•
Rischi di qualità dei reflui per comportamenti distorti o fraudolenti dei clienti.
Q45. Quale si ritiene possa essere un riferimento del rapporto CS/CnS adeguato a rappresentare
la struttura finanziaria ottimale (cioè quella che minimizza il costo del debito) per il settore
idrico? Motivare le proprie indicazioni.
Da uno studio di Utilitatis del 2008 emergeva un livello di indebitamento delle società idriche molto
più elevato di quello di altri settori regolati, ma ciò potrebbe essere migliorato introducendo
limitazioni alle eventuali sovra-remunerazioni del capitale relativo a nuovi investimenti finanziati
con ricorso al capitale di debito che comporti il superamento di determinate soglie del rapporto
D/E attraverso il monitoraggio da parte dell’AEEG su base annuale, anche per mezzo di periodiche
raccolte dati, ispezioni e audit.
Q46. Si concorda con l’impostazione illustrata per valutare il tasso di interesse da riconoscere
come onere finanziario ai rispettivi gestori? Quali soluzioni alternative possono essere proposte
nel rispetto del risultato referendario? Motivare le proprie osservazioni.
Si, in alternativa potrebbe essere utilizzato il WACC come negli altri settori regolati.
Q47. Quali difficoltà si possono presentare con riferimento alla metodologia proposta?
--------------------------------
Q48. Si ritiene condivisibile riconoscere un onere finanziario aggiuntivo, a copertura del rischio
dell’attività aziendale? In caso di risposta affermativa, di quale entità dovrebbe essere tale
onere aggiuntivo, fermo restando che, al limite, il suo valore dovrebbe essere nullo a fronte di un
finanziamento a fondo perduto che coprisse l’intero investimento? In caso affermativo, l’ipotesi,
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
22
prospettata dall’Autorità, può essere condivisa? e in questo caso, quale valore di β ritenete sia
più idoneo per rappresentare la rischiosità del SII? Motivare le proprie risposte.
A questa domanda si è già risposto nel quesito 44.
Q49. L’Autorità ritiene che la prima opzione, per semplicità applicativa e certezza regolatoria, sia
preferibile. Si concorda con tale ipotesi? Si ritiene che, tuttavia, data la situazione eccezionale
Addì
vissuta in questo periodo dai mercati finanziari, il valori utilizzati per determinare il parametro
OFi debbano essere rivisti con periodicità più frequente (ad esempio, su base biennale, ciò che
sarebbe coerente con la proposta descritta successivamente di adottare una metodologia-ponte
sino a tutto il 2013); si concorda con tale ipotesi? Motivare la propria risposta.
E’ condivisibile in questa fase di incertezza una più frequente rivisitazione del parametro OFi. Ciò
anche al fine di non prestare il fianco a eventuali critiche rispetto alla determinazione di una nuova
“remunerazione del capitale investito” fissa nel tempo e mascherata da “costo finanziario”.
Q50. Si condivide la metodologia di valorizzazione dei tassi a copertura del costo finanziario ed
di copertura del rischio, in caso di mancanza delle informazioni? Quale altra metodologia
potrebbe essere applicata? Motivare le proprie risposte.
Si condivide. Il fatto che un gestore sia già in possesso dei dati richiesti in forma disaggregata deve
costituire elemento di immediata valorizzazione.
Q51. Si condivide la necessità di prevedere un meccanismo che induca il gestore al rispetto degli
investimenti programmati? Quale meccanismo alternativo rispetto a quello proposto potrebbe
essere adottato?
Il rispetto della pianificazione degli interventi è un elemento di forte criticità. L’ipotesi prospettata
sembra partire dall’assunto che l’accelerazione o il rallentamento della dinamica degli investimenti
dipendano esclusivamente dalla volontà del gestore, mentre nella nostra esperienza abbiamo
riscontrato che fattori esogeni indipendenti dalla capacità o volontà del gestore posso
pesantemente condizionare i tempi di realizzazione. Soprattutto in una fase di recessione, le
imprese tendono a effettuare ribassi consistenti nella speranza di aggiudicarsi un appalto, salvo poi
non essere in grado di portare a compimento il lavoro con conseguente generazione di contenzioso
e inevitabile allungamento dei tempi. Occorrerebbe quindi escludere alcune casistiche ben precise
(es. appalto ritardato per apertura di contenzioso con la ditta appaltatrice, mancata approvazione
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
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da parte della Conferenza dei Servizi, etc.) dal novero degli investimenti il cui ritardo genera
penalizzazione nei confronti del gestore. Le AATO sarebbero idealmente il soggetto che controlla il
rispetto della pianificazione.
Q52. Si condivide la necessità di privilegiare alcuni investimenti in specifiche tipologie di
impianto? Quali investimenti si ritengono prioritari?
Addì
Sono senz’altro da privilegiare gli investimenti nel settore della depurazione e quelli finalizzati alla
riduzione delle perdite. Si sottolinea poi l’importanza degli investimenti in Information &
Communication Technology, fondamentali per l’efficientamento dell’azienda e la qualità del
servizio.
Q53. Si condividono le categorie di cespite e le relative vite utili proposte dall’Autorità per il
servizio idrico?
Non si ritiene siano rappresentative dei cespiti considerati. Inoltre temiamo che potrebbero essere
prese come riferimento ai fini civilistici e fiscali, in quanto espresse da un’Autorità di riferimento del
settore idrico, con tutte le conseguenze che ne derivano dal punto di vista economico e finanziario.
Q54. Si condivide l’ipotesi di calcolare la quota d’ammortamento con riferimento al valore del
cespite al lordo di eventuali contributi? Motivare la propria risposta.
Così come espresso al quesito 38, se ne condivide il principio, ma se ne ribadiscono le difficoltà di
ricostruzione dei dati.
La gestione della carenza di informazioni per la definizione delle tariffe
Q55. Si concorda con le proposte dell’Autorità, in tema di applicazione tariffaria, in relazione ai
casi di mancato invio delle informazioni (ferme restando eventuali procedure per
inadempienza)?
Il sistema regolatorio deve essere costruito con sistemi di premialità/penalizzazioni, per cui anche
su questo argomento è opportuno prevedere tali sistemi.
Q56. Quali indicatori di coerenza potrebbero essere utilizzati per validare i dati inviati?
L’Autorità ritiene che questa analisi di validazione possa essere svolta dalle AATO. Si concorda
con questa ipotesi? Motivare le proprie posizioni.
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
24
Il Bilancio della nostra società è certificato da una primaria società di revisione, che oltre a
certificare il Bilancio civilistico predispone una relazione relativa al bilancio riclassificato per
servizio ai fini dei controlli da parte della AATO. Si ritiene comunque che le AATO in generale non
abbiano le competenze adeguate per tale tipo di analisi.
La struttura della tariffa applicata alla clientela finale
Addì
Q57. Per quale tipologia di consumi, si ritiene che il valore del volume prelevato dal sevizio di
acquedotto non rappresenti un indicatore accettabile per i servizi di fognatura e/o depurazione?
Quali soluzioni si potrebbero adottare in questi casi?
Si ritiene, nei casi in cui il prelievo possa essere misurato, che l’indicatore volume prelevato =
volume scaricato sia non solo un indicatore accettabile, ma anche da rafforzare eliminando la
possibilità di soluzioni diverse, fatta eccezione per l’installazione del contatore secondario sullo
scarico in fogna. Installazione che dovrà avvenire solo dietro specifica richiesta dell’utente,
eseguito dal gestore e a spese dell’utente.
Circa gli approvvigionamenti autonomi, dovranno anch’essi essere dotati di misuratore alla fonte
di prelievo di modo da consentire la corretta fatturazione dei reflui (se allacciati alla fognatura)
secondo il principio generale (e a questo punto non discriminatorio) del volume prelevato = volume
scaricato. Soluzione per l’utente certamente più economica rispetto all’installazione del contatore
allo scarico, fatta salva comunque la facoltà di scelta (come per i prelievi dall’acquedotto) di
installare il contatore allo scarico.
Va ricordato che oggi il nostro sistema si riferisce alla destinazione d’uso del fabbricato per il quale
si richiede il rifornimento idropotabile (utenza comunale, residenziale, condominiale,
extradomestico etc.). Questo sistema, laddove, come nel nostro caso, la tariffa di fognatura e di
depurazione si differenzia sia per fasce che per tipo di contratto, può diventare motivo di
contestazione da parte dell’utenza. Infatti essendo la tariffa corrispettivo del servizio se un’utenza
extradomestica avesse uno scarico definito come assimilabile al domestico, perché dovrebbe
pagare una tariffa di fognatura e depurazione diversa da quella domestica vera e propria? Vige
infatti il principio che chi inquina paga e quindi in tal senso la migliore soluzione potrebbe essere
quella di avere una sola tariffa indifferenziata per fogna e depurazione, salvo il discorso dei reflui
industriali su cui si opera attraverso abaco.
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
25
Q58. Si condivide l’opportunità di mantenere esplicitata in bolletta la distinzione tra servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione?
Sì, ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza della bolletta stessa. Infatti possono esserci
clienti senza quota di depurazione perché non serviti da impianti attivi, ma anche altri senza
fognatura perché non allacciati alla fogna. D’altro canto in caso di attingimento da pozzi privati si
avrebbe invece l’assenza della componente tariffaria per l’acqua e talvolta per la depurazione. Si
Addì
tratta di diversi servizi prestati che necessitano di essere esplicitati e chiariti in bolletta.
Q59. Si condivide l’opportunità di mantenere la distinzione tra quote fisse e quote variabili da
applicare alla clientela finale? e quale peso dovrebbe essere loro assegnato? Motivare le proprie
risposte.
Si condivide l’opportunità di mantenere tale distinzione, anche per garantire un corretto
pagamento da parte di utenze attive che non consumano (attingimento anche da pozzi, immobili
non utilizzati) o che consumano poco (seconde case). Se il peso non può essere proporzionale
all’incidenza della parte fissa sui costi, appare difficile assegnare un valore che non sia puramente
discrezionale.
Q60. Si condivide l’ipotesi di inserire una struttura tariffaria a scaglioni per tutte le tariffe di
acquedotto, ivi comprese quelle industriali e agro zootecniche, ed escluse le interconnessioni tra
reti? Motivare le proprie risposte.
Si condivide l’ipotesi di struttura tariffaria unica per tutte le tariffe, perché si ritiene che il sistema
di fatturazione debba essere quanto più possibile omogeneo tra i diversi usi al fine di semplificarne
applicazione, chiarezza e comprensibilità. Si sollevano al contempo alcuni spunti di riflessione in
merito all’utilizzo della struttura tariffaria a scaglioni. Tale sistema tratta in maniera difforme
utenze domestiche con numero di componenti familiare diverso, non essendo le fasce ad essi
commisurate. Tratta inoltre in maniera difforme le utenze domestiche se condominiali o non. Il
moltiplicatore delle fasce per i condomini appiattisce i picchi di consumi riducendo la
penalizzazione degli sprechi nell’utente condominiale rispetto al normale. Inoltre nelle utenze
condominiali si dovrebbe poter tener conto delle unità abitative destinate a uso non civile.
L’eliminazione delle fasce potrebbe invece portare con sé notevoli semplificazioni nelle relazioni
commerciali e nella chiarezza e trasparenza delle fatturazioni.
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
26
Q61. Quali tipologie di clientela si ritiene utile distinguere?
Ai fini della fatturazione si ritiene utile distinguere la clientela nelle seguenti categorie:
-
domestiche (o civili);
-
extradomestiche assimilate;
-
extradomestiche industriali;
-
grossista;
Addì
-
antincendio.
La distinzione tra domestiche ed extradomestiche si rende necessaria al fine di poter differenziare
la tariffa se l’uso della risorsa è per fini produttivi.
Il distinguo sulle extradomestiche, tra assimilate e industriali, si rende opportuno al fine della
corretta gestione della fatturazione dei reflui.
In ogni caso dovrà essere regolamentato l’uso in comune della stessa utenza (più unità abitative
e/o produttive servite dallo stesso contatore), come nei casi di condomini, ma anche di centri
commerciali, ville a schiera, bifamiliari, ecc.
Q62. Quali flussi risultano difficilmente misurabili? e quali algoritmi potrebbero essere utilizzati
per la loro valorizzazione?
Risultano difficilmente misurabili i flussi:
1)
dei contatori interni alla proprietà privata;
2)
degli scarichi in fogna da parte di utenti con fonti di approvvigionamento diverse
dall’acquedotto (es. pozzi);
3)
degli scarichi in fogna da parte di utenti che producono reflui assimilati ai domestici o
industriali in locali di utenze condominiali o comunque in immobili con scarichi che
confluiscono in un unico pozzetto comune ispezionabile.
Si propongono i seguenti sistemi di valorizzazione:
1)
Contatori interni:
a.
pro-die sul consumo medio storico del cliente o della categoria di appartenenza in
assenza di dato storico
b.
abbinato alla previsione di un obbligo di misura in capo anche all’utente con penalità
contrattuale in caso di mancata comunicazione periodica dell’autolettura
2)
Fonti di approvvigionamento diverse dall’acquedotto (es. pozzi) senza contatore:
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
27
a.
fatturazione della sola componente fissa e di una penalità contrattuale correlata al
tempo e legata alla mancata installazione del contatore
3)
Scarichi industriali o assimilati in utenze condominiali o in pozzetti in comune:
a.
fatturazione a tariffa ordinaria al condominio o alle singole utenze
b.
fatturazione di una penalità correlata al tempo da addebitare al produttore di reflui
assimilati ai domestici o industriali che non dispone di impianto idrico e fognario
Addì
autonomo.
Q63. Quale soluzione si ritiene sia più funzionale al perseguimento dell’obiettivo di agevolare le
fasce socialmente disagiate? Quali fasce di clienti finali si ritiene debbano essere salvaguardati?
Motivare le proprie risposte.
Come evidenziato nel documento di consultazione, metodi di agevolazione che vanno ad incidere
sulle fasce o sulla tariffa producono l’effetto di complicare la fatturazione e le relazioni
commerciali. Inoltre, essendo l’agevolazione commisurata all’Isee di durata normalmente annuale
(in quanto annuale è la quantificazione del reddito da cui la spettanza del beneficio) si innesca
anche l’ulteriore complicazione legata alla variabilità della metodologia nel tempo. Il metodo di
quantificare una spettanza tariffaria negativa da accreditare all’utente è sicuramente più agevole
e comprensibile. Tanto meglio se tale componente è appunto fissa (bonus) e commisurata al
numero dei componenti familiari e/o reddito.
Q64. Nello specifico, l’adozione di provvedimenti che contemplino il concetto di “minimo vitale”
anche in una prospettiva, più generale, di escludere tali livelli di consumo dalla copertura di
alcuni costi, è condivisibile? Quale potrebbe essere il livello di consumo vitale riconosciuto?
Circa lo scaglione agevolato per fini domestici essenziali si ritiene che possa essere eliminato e
sostituito dall’unica agevolazione sul reddito e/o famiglie numerose. Questo anche in quanto tale
scaglione è iniquo, perché non correlato al numero dei componenti il nucleo familiare. La sua
eliminazione sarebbe anche utile ad uniformare la tariffa delle utenze domestica residenti e non,
nel generico uso “civile”. Questo consentirebbe altresì di semplificare i rapporti commerciali con il
cliente rendendosi non più necessaria la gestione della residenza ai fini tariffari.
Q65. Si ritiene che la possibilità di prevedere bonus per utenze disagiate sulla base del livello
ISEE e della numerosità famigliare, come quello già operativo per le forniture energetiche, possa
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
28
più efficacemente rispondere alla finalità di salvaguardare le utenze economicamente disagiate?
In questo caso, prevedere condizioni di ammissione all’agevolazione uniformi a livello nazionale
o, al massimo regionale, appare una limitazione eccessiva? Motivare le proprie proposte. Si
concorda sul bonus e sulla regolamentazione con criteri almeno regionali.
Come si è già avuto modo di specificare, si ritiene che il metodo del bonus sia utile e funzionale a
salvaguardare le utenze economicamente disagiate, ma anche adeguatamente trasparente e
Addì
chiaro.
Circa le condizioni di ammissione si ritiene, sempre nell’ottica di massimizzare trasparenza e
chiarezza, che debbano essere uniformi a livello nazionale. Anche la quantificazione del bonus
potrebbe essere uniformato, seppur con fattori di correzione correlati alla tariffa locale (un
moltiplicatore definito in sede di revisione tariffaria e sottoposto ad approvazione).
Q66. Ove la nuova metodologia tariffaria comportasse una discontinuità nei valori delle tariffe
applicate all’utente finale, si ritiene utile prevedere un meccanismo di gradualità per adeguare il
valore delle tariffe a quello corrispondente alla nuova metodologia? Dopo quale soglia di
discontinuità dovrebbe scattare tale meccanismo? Una durata del transitorio pari a quella di un
periodo regolatorio appare sufficiente? Motivare le proprie risposte.
Si concorda con il meccanismo di gradualità, l’attuale MTN prevedeva un cap al 5% + inflazione
programmata, per risolvere le problematiche emerse bisognerebbe prevedere, una volta definite le
corrette componenti di costo, una soglia di discontinuità almeno del 10% + inflazione reale. La
durata del periodo transitorio dipenderà dal tempo di recupero delle partite economiche in gioco.
L’attività di misura
Q67. Il servizio di misura rappresenta un elemento di criticità? quali risultano essere
eventualmente, gli aspetti più critici?Motivare le proprie risposte.
Si rilevano i seguenti aspetti di criticità:
1)
Contatori interni alla proprietà privata, per i quali la rilevazione dei consumi si rende
difficoltosa (case per le vacanze, case per il fine settimana, ecc., ma anche semplicemente
senza nessuno in casa durante l’orario di lavoro)
2)
Scarichi in fogna da parte di utenti con fonti di approvvigionamento diverse dall’acquedotto
(es. pozzi), dove spesso per regolamento l’installazione del contatore è a carico del cliente e
non sempre viene eseguita;
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
29
3)
Scarichi in fogna da parte di utenti che producono reflui assimilati ai domestici o industriali in
locali di utenze condominiali o comunque in immobili con scarichi che confluiscono in un
unico pozzetto comune ispezionabile.
Q68. Quali strumenti, oltre a quelli sopra riportati o in alternativa ai medesimi, potrebbero
essere adottati per favorire una maggior efficienza del servizio?
Addì
1)
Contatori interni: obbligo di misura in capo anche all’utente con penalità contrattuale in caso
di mancata comunicazione periodica dell’autolettura;
2)
Fonti di approvvigionamento diverse dall’acquedotto (es. pozzi) senza contatore:
fatturazione della sola componente fissa e di una penalità contrattuale correlata al tempo e
legata alla mancata installazione del contatore;
3)
Scarichi industriali o assimilati in utenze condominiali o in pozzetti in comune: fatturazione a
tariffa ordinaria al condominio o alle singole utenze con fatturazione di una penalità
correlata al tempo da addebitare al produttore di reflui assimilati ai domestici o industriali
che non dispone di impianto idrico e fognario autonomo.
Penalizzare il gestore con riferimenti ai punti non dotati di misuratore presuppone che il piano di
investimenti contempli l’installazione di tutti i contatori necessari e che il regolamento
dell’acquedotto contenga meccanismi che rendono impossibile o estremamente gravoso per
l’utente non installare o non permettere l’installazione di un contatore (es. pozzi).
Q69. Si ritiene che un servizio di misura svolto da un soggetto terzo rispetto ai gestori, possa
essere una soluzione efficace?
Si ritiene che non sia necessario, ma che sia sufficiente una separazione gestionale con propri e
specifici obiettivi. Si ritiene inoltre che la separazione societaria genererebbe un aggravio dei costi
(organizzativi, di struttura, informatici, ecc.) e complicazioni relazionali tra soggetti “gestori” ed
utenti.
Q70. Quale ruolo potrebbe essere svolto dalle AATO per favorire l’efficientamento del servizio di
misura? Motivare la propria risposta.
Prevedere nei piani di investimento per il gestore la realizzazione di sistemi di telelettura almeno
per le utenze con consumi rilevanti.
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
30
La struttura della bolletta
Q71. Si condivide la lista di informazioni minime individuata dall’Autorità? È possibile
individuarne altre? Se sì, quali?
Si ritiene l’elenco esaustivo.
Q72. Si ritiene che la presenza, anche nelle bollette del servizio idrico, di un quadro sintetico e di
Addì
un quadro di dettaglio possa agevolarne la lettura?
Si ritiene opportuno che la bolletta sia divisa in due sezioni:
Frontespizio: contenente le principali informazioni quali le caratteristiche della fornitura, l’importo
da pagare e la scadenza, i consumi del periodo (ma non le letture), i contatti per reclami e
servizio guasti
Quadro di dettaglio: contenente gli elementi di calcolo, ivi comprese le letture e i relativi consumi.
Circa le informazioni e comunicazioni, riteniamo che debba essere lasciata piena discrezione al
gestore circa il posizionamento a seconda dell’argomento di cui trattasi. Ad esempio:
per le modalità di pagamento si ritiene opportuno utilizzare la sezione sopra il bollettino,
così come per l’eventuale domiciliazione;
per le informazione sullo stato di morosità pregressa si ritiene opportuna l’indicazione sul
frontespizio, in prossimità dell’importo da pagare e della scadenza;
ecc.
Si ritiene poi inopportuna la duplicazione delle informazioni, se non limitate a quelle di estrema
sintesi (totale da pagare e volumi consumati) perché un eccesso di informazioni, pur con l’intento
di garantire la trasparenza, rischia di sortire l’effetto opposto.
Per facilitare la lettura della bolletta si potrebbero utilizzare anche strumenti supplementari come
video tutorial da pubblicare sul proprio sito istituzionale.
Q73. Con quali modalità è possibile evidenziare con maggiore efficacia l’andamento dei
consumi?
Con il Consumo medio giornaliero per anno, come nell’esempio sotto riportato.
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
31
Addì
Q74. Si ritiene utile prevedere che il gestore debba mettere a disposizione un glossario dei
principali termini che riguardano il servizio?
Si, ma solo sul proprio sito istituzionale.
Q75. Si condividono le tempistiche individuate per implementare le regole in tema di
trasparenza dei documenti di fatturazione?
Si ravvisa solo la criticità relativa alle informazioni sulle caratteristiche dell’acqua erogata. Se
trattasi di un’informazione che può essere fornita con un rimando, ad esempio al sito internet, non
vi sono ovviamente problemi. Se trattasi di un’informazione specifica per utente circa la qualità
dell’acqua della sorgente che alimenta il tratto di rete di distribuzione a cui è allacciato, è
necessario un livello di integrazione tra dati delle analisi, delle reti e delle utenze a supporto della
fatturazione di non facile, né economica, né veloce realizzazione.
Q76. Si condivide la necessità di prevedere un set di condizioni contrattuali minime migliorabili
dai gestori? Quali aspetti del rapporto contrattuale dovrebbero essere regolati?
Si ritiene che debbano essere fissate a livello nazionale le condizioni contrattuali (anche a
superamento dei regolamenti e delle deliberazioni di AATO) in particolare rispetto a:
-
Condizioni di allaccio ed ubicazione del contatore;
-
Tipologie di fornitura (e conseguenti tariffe);
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
32
-
Letture dei contatori e modalità di calcolo dei consumi, anche in assenza di lettura;
-
Periodicità di fatturazione (diversamente articolate in base ai consumi);
-
Tempi e modalità di pagamento delle bollette;
-
Interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento;
-
Modalità e termini di recupero del credito e di sospensione del servizio per morosità (con
particolare attenzione alla regolamentazione per i pozzi che scaricano in fogna e per gli
Addì
utenti con contatori interni) (riducendo al minimo i tempi di recupero e conseguentemente le
azioni da intraprendere prima della sospensione; unico sollecito in raccomandata in caso di
mora con indicazione dei termini di distacco in caso di mancato pagamento);
-
Addebiti agli utenti per solleciti, sospensioni per morosità e riattivazioni;
-
Rateizzazioni;
-
Garanzie contrattuali e deposito cauzionale (condizioni di applicazione, quantificazione e
modalità di restituzione e remunerazione).
Circa il deposito cauzionale si propone la sua quantificazione in funzione dei consumi correlati ai
tempi di fatturazione, di scadenza della bolletta e di sollecito e di distacco.
A titolo di esemplificazione, in caso di unico sollecito prima del distacco per morosità:
Per i grandi consumatori (es. > 500 mc/anno) si propone una fatturazione mensile con
la
quantificazione del deposito cauzionale in relazione ai consumi medi della specifica utenza ed alla
tariffa del gestore oltre imposte, mentre per i piccoli e medi consumatori si propone una
fatturazione bimestrale e/o trimestrale e/o quadrimestrale e/o semestrale con la quantificazione
del deposito cauzionale unica a livello nazionale in base a valori medi nazionali di consumo e tariffa
oltre imposte
-
Modalità e procedure di reclamo;
-
Verifiche di funzionamento dei contatori e modalità di rettifica degli addebiti in caso di
anomalie;
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
33
-
Manomissione dei contatori e penalità;
-
Regolamentazione della fatturazione in caso di perdite interne.
Si ritiene però che queste debbano essere condizioni fisse e non condizioni minime in qualche modo
rivedibili dal gestore o dalle AATO. Questo per evitare di continuare ad avere eterogeneità di regole
a livello nazionale con conseguente confusione verso l’utenza.
Addì
La tariffa transitoria
Q77. Con riferimento alla determinazione della tariffa transitoria l’Autorità ritiene preferibile
l’ipotesi di determinare il valore dei corrispettivi futuri scontando il valore degli importi da
conguagliare. Si concorda con tale preferenza? Motivare opinioni differenti.
Si concorda.
Q78. Si concorda sull’opportunità che la metodologia transitoria mantenga una differenziazione
in ragione delle diverse metodologie/criteri tariffari precedentemente in vigore?
Si, perché a fronte di tutte le problematiche emerse è necessario commisurare la transizione
tenendo conto delle peculiarità dei singoli gestori. In questa fase si ritiene debbano essere
soprattutto sistemate le problematiche inerenti lo scostamento tra i ricavi garantiti e il fatturato di
competenza.
Q79. Quali altre voci di bilancio, si ritiene, debbano essere prese in considerazione per valutare i
costi su cui commisurare le tariffe?
Le informazioni concernenti il patrimonio infrastrutturale gestito con iniziali indicazioni sullo stato
di degrado.
Q80. Si ritiene che la data del 31 dicembre 2011 a cui riferire le grandezze fisiche sia un
riferimento adeguato? Motivare le proprie risposte.
No, si ritiene debbano essere presi in considerazione i dati più recenti purché validati e
rappresentativi. L’impatto della componente A3 sulla bolletta dell’energia elettrica ha causato un
aumento dei costi del 35% rispetto all’anno precedente.
Q81. Quali altre variabili fisiche dovrebbero essere prese a riferimento per definire le tariffe,
partendo dai costi sostenuti?
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
34
Si ritiene debba porsi attenzione anche ai beni strumentali al servizio che possono essere o di
proprietà o in locazione (automezzi, uffici, hardware etc.). In particolare bisogna fare attenzione
che la proprietà non venga penalizzata rispetto al noleggio, generando atteggiamenti speculativi.
Q82. Quali sono le variabili rispetto alle quali i gestori sono ingiustificatamente responsabilizzati
o, viceversa, quelle per cui i gestori non sono responsabilizzati mentre dovrebbero esserlo?
Addì
Motivare le proprie risposte.
L’Autorità introduce il concetto di costo standard efficienti come elemento strategico per il
riconoscimento e programmazione dei costi operativi del gestore eventualmente differenziati sulla
base di variabili esogene. Alcune tipologie di costi sostenuti dal gestore dipendono da variabili
esogene sui quali i margini di manovra sono pochissimi. Un esempio è rappresentato dai costi per
l’energia elettrica che rappresenta, almeno per Umbra Acque, la seconda voce di spesa dopo quella
del personale. Tale voce di spesa risente del prezzo dell’energia elettrica (fattore esterno) e della
situazione orografica del territorio servito. Alcuni investimenti effettuati nel recente passato oltre
ad un’attenta gestione delle risorse idriche hanno consentito di efficientare i consumi. Tuttavia il
ripresentarsi ciclicamente di fenomeni naturali quali le emergenze idriche, oltre alla realizzazione di
nuovi investimenti (spesso impianti di depurazione a maggiore copertura depurativa del territorio
gestito) più energivori comporta la scarsa incidenza del gestore su tali costi e per i quali
rischierebbe di essere penalizzato nell’ottica dei costi standard. Discorso analogo è per i fanghi
prodotti dai depuratori che devono essere smaltiti con costi di smaltimento sempre crescenti e
condizionati da fattori esterni al gestore (difficoltà di reperire discariche autorizzate, normative
sempre più stringenti che riducono sempre maggiormente la possibilità di portare i fanghi in
agricoltura ecc.). Infine è da sottolineare che gli investimenti stabiliti localmente dall’AATO spesso
non sono orientati alla diminuzione dei costi operativi.
Q83. Si ritiene che, tra i costi da considerare ai fini della metodologia tariffaria transitoria,
debbano essere valutati anche i minori/maggiori ricavi conseguiti con le tariffe previgenti?
L’Autorità ritiene che tale recupero debba essere limitato temporalmente. Si ritiene corretto che
il recupero sia limitato alle partite riferite all’esercizio 2011? Motivare eventuali pareri difformi.
Si ritiene obbligatorio compensare i minori/maggiori ricavi conseguiti con le tariffe previgenti. I
tempi di recupero dovranno essere concordati in funzione degli impatti sulle tariffe tenendo in
conto che dovranno essere riconosciuti ai gestori gli interessi conseguenti al ritardo di copertura
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
35
calcolato rispetto all’esercizio in cui si è generato il conguaglio. Tale recupero non può essere
limitato in alcun modo alle sole partite di conguaglio riferite all’esercizio 2011, ma deve riguardare
tutti gli esercizi ove tale problematica si è presentata.
Q84. Quali metodologie potrebbero essere adottate, per quantificare le eventuali partite
pregresse?
Addì
Si ritiene che le AATO verifichino puntualmente lo scostamento tra i ricavi garantiti ed i ricavi
realmente fatturati dai gestori e nel caso di inerzia tale attività debba essere condotta dall’AEEG.
Q85. Si condivide l’obiettivo di prevedere, a fini regolatori, per i nuovi investimenti, una
valorizzazione basata su criteri di costo efficiente? Si ritiene che, nell’ambito della metodologia
transitoria, ci si possa limitare a prevedere la certificazione da parte del Gestore dell’efficienza
del costo sostenuto per gli investimenti relativi ad opere di valore complessivo superiore ad una
predefinita soglia? Se sì, che valore dovrebbe assumere questa soglia?
L’obiettivo è condivisibile, fermo restando la compatibilità di tali costi con il mercato, espressa
tramite le offerte economiche ottenute dalle imprese in risposta all’indizione di procedure
competitive da parte dei gestori.
Per ciò che concerne la metodologia transitoria, è altresì condivisibile prevedere una certificazione
da parte del gestore dell’efficienza del costo sostenuto per gli investimenti relativi ad opere di
valore complessivo superiore ad una determinata soglia, la quale, a giudizio della scrivente,
potrebbe essere rappresentata dall’importo massimo per le acquisizioni in economia ai sensi del
dlgs 163/2006 nell’ambito dei settori speciali.
Q86. Con riferimento ai costi operativi, quali sono gli indicatori specifici che potrebbero
testimoniare il livello di gestione più o meno efficiente dell’impresa?
Gli indicatori possono essere molteplici ma il valore efficiente dovrebbe riferirsi alla singola
gestione, vista la dipendenza dall’orografia del territorio, dalla densità di popolazione servita, dalle
caratteristiche delle gestioni precedenti e dal grado di funzionalità di partenza delle infrastrutture
affidate.
Per ciò che riguarda il costo della fornitura di energia elettrica citata alla fine del par. 7.19 (non
intesa come indicatore di consumo per metro cubo, ma come costo al kWh), nel momento in cui è
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
36
frutto dell’indizione di una gara aperta rientra più in un discorso di fattore esogeno che di costo
standard efficiente.
Q87. Quali obiezioni esistono, rispetto al trattamento proposto dei canoni degli Enti locali?
Rispetto al trattamento proposto riguardo a eventuali canoni riconosciuti agli Enti locali, va
evidenziata la fondatezza dell’obiezione che, muovendo il proprio assunto dal preesistente regime
Addì
di onerosità delle concessioni per l’uso delle dotazioni idriche, così come al tempo previsto dall’art.
12 co. 1 della Legge 36/94 (cd. Legge Galli) e sovente confermato anche in sede di disciplina
regionale attuativa, ha poi evidenziato l’esistenza di specifiche concessioni onerose, disciplinanti i
rapporti tra Autorità d’Ambito e Gestore, con previsioni di obblighi di versamento da parte del
soggetto gestore del canone di concessione d’uso per le dotazioni idriche affidategli. È pur vero che
poi il Codice Ambientale ha stabilito all’art. 153 la concessione d'uso gratuita per l’utilizzo di dette
dotazioni, ma è stata poi la stessa Corte Costituzionale che, con Sentenza n. 246/2009, ha precisato
che detta gratuità si applica solo ai nuovi affidamenti regolati dall’art. 172 comma 2 del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i., a conferma così di quanto precedentemente sostenuto circa la legittimità delle
concessioni onerose affidate prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e contenenti
disposizioni aventi ad oggetto le modalità di pagamento di canoni d’uso per l’utilizzo di beni di
proprietà degli Enti locali.
Q88. Quali ulteriori considerazioni si intende evidenziare rispetto alla proposta di metodologia
ponte sopra esposta? Motivare le proprie considerazioni.
Appare critica, anche ai fini della bancabilità, la proposta di modificare le vite utili degli
investimenti secondo la tabelle riportata nel documento di consultazione. Le vite utili riscontrabili
dai bilanci sono attualmente uno dei pochi elementi di certezza ai fini della valutazione da parte
degli istituti di credito e una loro modifica in senso peggiorativo ai fini tariffari potrebbe creare un
disequilibrio economico-finanziario che metterebbe a rischio anche finanziamenti già sottoscritti.
Si ritiene importante inoltre che la nuova metodologia riduca per quanto possibile il rischio
morosità, in particolare attraverso un chiaro riferimento all’obbligo del deposito cauzionale a
copertura di un’annualità e aggiornato annualmente sulla base delle variazioni tariffarie. In questo
momento alla nostra società è stato inibito da un giudice ordinario l’utilizzo di tale strumento, con
grave nocumento dal punto di vista finanziario. Altre società si trovano ad affrontare una notevole
mole di contenziosi sullo stesso tema. Una chiara posizione sul deposito cauzionale all’interno del
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
37
nuovo metodo darebbe chiarezza definitiva sulle modalità di applicazione di uno strumento
indispensabile per la tutela dell’azienda e degli utenti.
Q89. Quale altra metodologia alternativa può essere proposta per le gestioni ex CIPE? Motivare
la propria proposta.
Si ritiene opportuno da subito unificare le metodologie tra gestioni SII e gestioni Cipe e
Addì
conseguentemente si ritiene indispensabile applicare il MTN modificato per il periodo transitorio.
Parimenti sarà opportuno identificare modalità premianti per i gestori salvaguardati che
confluiscono nella gestione unitaria a livello di ATO di appartenenza.
Q90. Quali driver potrebbero essere individuati per caratterizzare i costi del SII, soprattutto di
dimensioni contenute, come dovrebbero essere le gestioni regolate sulla base del previgente
metodo CIPE?
--------------------------------
L’applicabilità ai contratti in essere
Q91. Si ritiene condivisibile l’orientamento dell’Autorità esposto nel precedente paragrafo in
ordine agli effetti della nuova tariffa sulle convenzioni in essere e sugli investimenti già avviati o
effettuati? Motivare la propria risposta.
Si ritiene condivisibile l’efficacia retroattiva della nuova disciplina tariffaria, visto anche
l’orientamento giurisprudenziale richiamato nella nota 37 di pag. 65 e 66, che consente il
mutamento dei rapporti di durata in caso di sopravvenuto intervento normativo non irragionevole
(determinato, nel caso di specie, dal dpr 116/2011 dichiarativo del referendum abrogativo
dell’adeguata remunerazione del capitale investito), purché sia poi anche ribadito dall’AEEG che
questo principio deve valere anche verso i contratti a valle con l’utenza, così da evitare il rischio di
pretese censure di vessatori età (magari argomentando, ex art. 34 co. 33 del codice del consumo
che “non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano
riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali
siano parti contraenti tutti gli stati membri dell’UE o l’UE”, cfr. sul punto, diritto dell’UE,
Comunicazione COM(2000)477 della Commissione Europea e art. 9 Dir. 2000/60/CE cd. Direttiva
quadro acque, richiamate a pagg. 11 e 12 del documento di consultazione pubblica).
Osservazioni al Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR
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