La salute nel mondo Le parole della salute La tutela a livello internazionale del diritto alla salute crea problemi rilevanti, dal punto di vista giuridico e politico. I documenti delle organizzazioni internazionali spesso non vengono rispettati o non hanno valore effettivo. Eppure servono a permettere alle idee di radicarsi nella coscienza sociale. Parlare di giustizia e di diritto internazionale al giorno d’oggi si è fatto difficile. Non sono solo le condizioni delle nuove minoranze etniche formate dall’immigrazione in Italia o episodi pur gravi di violazioni dei diritti umani a rendere il discorso complicato. Il crescente clima di sfiducia che attraversa le istituzioni internazionali, il ritorno dei nazionalismi, il sereno riconoscimento di alcuni fallimenti del sistema Onu, l’incertezza sul futuro pesano inesorabilmente sulla promozione delle relazioni internazionali. Ciò che per un paese è una contingenza, per le relazioni internazionali diventa un macigno insopportabile. La marcia per i diritti rallenta inesorabilmente e ogni singolo fallimento è un colpo quasi insostenibile in un percorso accidentato. La questione è incredibilmente meno semplice di quanto possa apparire e merita delle considerazioni, per quanto brevi, ridotte, accennate. Il mondo, ad oggi, si organizza attraverso gli stati. Non esiste un’entità sovraordinata, effettiva e originaria; ci sono enti indipendenti, effettivi, che chiamiamo stati: popolo, territorio e sovranità. Anche volendo depurare il pro- 8 • n. 2, maggio-agosto 2008 blema da ogni connotazione ideologica o ideologizzante, resta una realtà: i soggetti di questo discorso non sono esseri umani in quanto tali, ma rilevano come cittadini di un qualche stato. Date le unità cooperative ridotte e gli attriti che intercorrono tra queste, pensare i diritti a livello mondiale risulta difficile. Potrebbero esserci persone e organizzazioni non disposte a condividere i diritti e a proseguire in uno stato di sperequazione: noi tutelati nell’hortus conclusus dell’ordinamento, loro altrove. Le relazioni degli ultimi anni hanno goduto di queste differenze e i paesi occidentali le hanno spesso cavalcate per ottenere vantaggi in termini economici e politici. Può esserci una convenienza nella diversità o semplicemente possono esserci esigenze di principio che spingono nell’una o nell’altra direzione. Un individuo può essere tenuto da esigenze morali o religiose ad attribuire una pari dignità a ogni essere umano a sé simile. Parimenti un soggetto può credere nel valore liberale di una competizione tra ordinamenti, in opposizione alla forte produzione comune degli ultimi anni e affidarsi alla “mano invisibile” anche nella promozione dei diritti umani. La volontà da parte di uno stato di escludere la tutela della salute dalle materie di discussione a livello internazionale è dunque una variabile da tenere in considerazione. Va inoltre considerato che la posizione di alcuni stati (Arabia Saudita, Stati Uniti) si orienta in un senso simile rispetto ai più importanti trattati in materia e costituisce un limite grave alla promozione di ogni discorso collettivo sul tema della salute. Tuttavia, è innegabile che la promozione di certe istanze ha visto una significativa accelerazione nell’ultimo cinquantennio. La sua affermazione, in gran parte ottenuta attraverso strumenti promossi nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite, ci lascia guardare con speranza al prossimo futuro. Se all’imponente elaborazione teorica si riusciranno a imprimere svolte concrete nell’applicazione pratica, questa e la prossima generazione potranno scrivere una pagina significativa per lo sviluppo della civiltà. Gli ostacoli, tuttavia, in certi casi sembrano addirittura insormontabili, perché proprio le strutture che promuovono al loro interno la tutela dei diritti, e cioè gli stati, costituiscono anche il limite più grande per la promozione di questi in un contesto globale. Proprio perché non tut- Foto: iStockphoto.com (sndr; murattaner) di Alfonso Parziale La salute nel mondo La sede dell’Onu a New York. straordinaria modernità. Attraverso questi testi lo stato firmatario si impegna a promuovere non soltanto lo sviluppo del sistema sanitario, ma a costruire un ambiente in grado di fornire una ottimale condizione di vita ad ogni singolo individuo. Agire in questo senso comporta non soltanto impegnarsi nella direzione della sanità pubblica e dell’assistenza minima garantita, ma coinvolge ogni aspetto della vita del soggetto from the cradle to the ti gli stati gestiscono relazioni pacifiche, grave. La salute è la tutela della maternità. ogni ingerenza negli affari di riservato La salute è la tutela dell’infermo e dell’andominio rischia di trascendere il carattere ziano. La salute è anche e soprattutto ciò di opportunità per i cittadini, per divenire che trasporta l’esperienza umana dalla nauno strumento di attrito. Poiché ad oggi scita alla morte, è un ambiente salutare nel il diritto viene dagli stati e per gli stati è quale vivere, è la presenza di prospettive amministrato, noi ad oggi non possiamo per il futuro proprio e dei propri figli, è dinamismo sociale, è riconoscimento dei permetterci certi aspetti dei diritti umani. talenti e delle individualità. Sul finire Il problema del futuro non è tanto definire i degli anni Quaranta confini della salute, quanto promuovere e garantire si delineano le curve una concreta attuazione dei presupposti di una concezione globale della salute, Un discorso di diritto non può che par- che rispetta l’inizio e la fine della vita e tire da una definizione. La costituzione che comprende tutto ciò che sta in mezzo. La decolonizzazione e il rinnovato dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms/Who) promuove una concezione fervore in tema di azione internazionale integrale di salute, intesa come “stato di investe tutto il periodo che va dai primi completo benessere fisico, psichico e so- anni Sessanta fino alla metà del decennio ciale e non semplice assenza di malattia”. successivo. Il passaggio è importante per Secondo la Dichiarazione universale comprendere le evoluzioni successive e dei diritti dell’uomo del 1948 “ogni indi- gli effetti di cui ancora oggi risentono le viduo ha diritto alla vita, alla libertà e alla relazioni tra i paesi. I Patti sui Diritti ecosicurezza della propria persona” (art. 5), nomici e sociali (Covenant on Economic, oltre a non poter essere sottoposto a tratta- social and cultural rights, 1966), un granmenti limitativi/ablativi della salute come de accordo internazionale sui diritti, la cui la tortura. La portata di queste norme è for- complessa elaborazione ha impegnato le temente innovativa, tanto per l’ambito che rappresentanze diplomatiche per più di queste toccano quanto per il contenuto di 15 anni, hanno rappresentato un punto “ ” di svolta epocale. Da un lato, le dichiarazioni comportano per gli stati obblighi cospicui; dall’altro, ben poche sono le garanzie che quanto approvato poi si realizzi concretamente in futuro. “Gli stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire” (art. 12.1). In queste parole si respira forse qualcosa di più che un diritto alla salute; questa sembra un’aspirazione alla felicità. L’euforia si smorza appena si vanno ad analizzare gli strumenti posti a garanzia dell’adempimento di quanto pattuito. Poco si fa nel senso dell’applicazione: nelle materie di dominio interno gli stati sono poco interessati a farsi carico di limitazioni forti; in queste situazioni si vede la crosta più dura e impenetrabile della sovranità di un paese. Con il Patto viene istituito un apposito Comitato di diciotto persone. In seno alle Nazioni Unite, lo Human rights Committee prima, lo Human rights Council dopo, sintetizzano questo aspetto critico della tutela: personaggi di grande levatura morale e culturale siedono a uno stesso tavolo; vengono da luoghi diversi e parlano la comune lingua dei diritti umani. Sono forse in grado di garantire il diritto, questi uomini che non hanno poteri, che non possono giudicare, che non possono prescrivere? L’osservatore non può che rimanere colpito dalla presenza in sala dei rappresentanti di paesi come Cina, Myanmar, Marocco. Ciò non ha impedito il protrarsi di questa bulimia legislativa (cfr. F. D’Agostino, Parole di Bioetica, Giappichelli 2004). Le Carte sulle Carte si susseguono, si emenda, si rivede. Gli stati continuano a programmare esperienze positive in materia di sviluppo della salute; i forum internazionali continuano nella loro opera di discussione della materia. La Millennium Declaration del 2000 (A/ RES/55/2), dichiarazione fondamentale della modernità, impegna gli stati a prove durissime, descrive un mondo pacificato, un posto migliore nel quale vivere. Quasi tutti gli obiettivi di sviluppo del millennio coinvolgono la salute: sconfiggere la povertà estrema (1), ridurre la mortalità infantile (4), migliorare la salute materna (5), combattere Hiv/Aids (6), garantire la sostenibilità ambientale (7). La sfida vera del terzo millennio è quella dello sviluppo sostenibile. L’interesse dei paesi in via panorama per i giovani • 9 La salute nel mondo Non justiciable rights: ecco il nodo della questione. Gli accordi internazionali pongono agli stati contraenti obblighi di natura programmatica; questo perché prevedono obblighi di facere rispetto ai Le novità dei tempi moderni impongono quali i paesi non possono rispondere ultra ovvi aggiornamenti alla questione dei vires. Una certa dottrina di parte anglosassone eccepisce che anche i cosiddetti Bisogna ricordare che la promozione del diritto obblighi di astenalla tutela della salute è un discorso che riguarda gli sione (non facere) stati, non i singoli cittadini possono comportare oneri economici; tra diritti. Anche la salute fa il tagliando, il i diritti civili, ad esempio, la possibilità di diritto si rinnova, i documenti internazio- esprimere una preferenza politica impone nali prendono lo spunto dalle evoluzioni i costi di gestione delle elezioni. A quedel dibattito dottrinale, della giurispru- sta posizione si può obiettare che le spedenza, delle legislazioni più avanzate. se elettorali sono funzionali all’esistenza La Dichiarazione universale di Bioetica stessa dell’organizzazione, qualora questa e diritti umani è sicuramente l’esempio si identifichi in un regime democratico; e più fulgido di un tale orientamento; i temi nell’ambito di questa esperienza funziotrattati costituiscono le esperienze ai limi- nale al vivere collettivo, l’accesso di ogni ti della pratica del diritto e dell’esercizio cittadino alla determinazione del governo della salute. Per descrivere adeguatamen- si configura come il divieto di qualsiasi ius te il livello di perfezione teorica dell’ela- excludendi. L’astensione opera dunque in borazione internazionale basta accennare un momento successivo all’esercizio dela questioni che hanno impegnato e impe- lo strumento-elezione: quello che si vuole gnano tutt’oggi i giuristi negli ambiti na- sostenere non è l’imposizione delle elezionali. zioni (e delle spese che comportano), ma L’articolo 6 prescrive il consenso per il divieto di esercitare una forza attiva per le attività mediche svolte, stabilendo una escludere qualcuno. linea guida nei rapporti tra medico e paAl contrario dei diritti civili e politici, ziente ulteriore rispetto a quella della i diritti economici e sociali costituiscono deontologia professionale; all’articolo 9 esperienze programmatiche e sono strutsi parla addirittura di privacy dell’indivi- turati in maniera tale da non consentire duo e rispetto dei dati personali. Quello una loro piena giustiziabilità. Quest’afche purtroppo permane, all’articolo 22, fermazione sembra smentita da una serie è il condizionale utilizzato per esprimere di più recenti pronunce delle corti internail ruolo degli stati. Gli stati dovrebbero zionali, specialmente in materia di diritto promulgare strumenti legislativi in tali all’alloggio (cfr. B. Porter, The Justiciadirezioni. Gli stati dovrebbero costituire bility of Social and Economic Rights: An comitati di bioetica, strumenti importan- Updated Appraisal, Human rights Contissimi per tastare il polso della società sortium, 2006), ma l’attuale situazione civile e ottenere i pareri più autorevoli del non consente di riconoscere pieni, attivi e mondo accademico. funzionali organismi di controllo, al di là di sviluppo va armonizzato con la salute del lavoratore, con la tutela della madre e dell’infanzia. Dalla ricchezza ulteriore benessere: un circolo virtuoso. “ 10 • ” n. 2, maggio-agosto 2008 di quelli rimessi alla buona volontà degli stati, soprattutto in caso di tutela della salute e soprattutto a livello internazionale. Proprio nel momento in cui si interpreta il diritto alla salute nel senso estensivo adottato dalla Oms, si va incontro a una serie di prescrizioni la cui attuazione è necessariamente progressiva e indeterminata. La salute come ambiente costituisce un obiettivo progressivamente attuabile; uno scopo la cui riuscita è posticipata a una data imprevedibile, o che forse nemmeno è concepibile. L’occhio del giudice o dell’interprete vagli allora non tanto il raggiungimento di un dato fattuale indeterminabile, ma il percorso che le istituzioni dello stato portano avanti. L’esperienza italiana dell’articolo 32 è esemplificativa in merito e ha visto la promozione di una tutela sempre più rafforzata, oltre all’analisi del rapporto tra titolare del diritto e sua disponibilità (cfr. P. Zatti, il Diritto a scegliere la propria salute, Studi e Opinioni, Ngcc, parte seconda, Cedam, 2000). La creazione di un simile livello di responsabilità non può che reggersi su un sistema forte e autocratico; non a caso l’unica organizzazione in grado di rispondere a una simile richiesta è l’Unione europea. Solo un modello semi-confederativo come quello dell’Europa continentale può aspirare almeno a una regolamentazione uniforme della tutela della salute, almeno come risarcimento del danno (cfr. G. Alpa, La protezione della Salute e il risarcimento del danno alla persona in una prospettiva europea, in “Responsabilità civile e previdenza”, Giuffrè, 2005). Una simile operazione va vista non solo nell’ottica dell’Europa “economica”, così come si è sviluppata negli ultimi cinquant’anni, ma va interpretata nel senso più idealistico e politicamente orientato dell’istituzione. Un’azione di questo tipo, in maniera non dissimile da quanto recentemente organizzato in tema di contratto di lavoro, consente di pensare seriamente a un sistema di diritto comune a 450 milioni di persone, a schemi legislativi e di tutela collettivi e interpretabili in maniera meno che univoca su un territorio complesso e diverso come quello che va dall’Almeria a Chorzow, da Tampere a Kos. È in ultima battuta questa l’estrema aspirazione della vocazione internazionale per il diritto: estensione del diritto e della protezione al maggior numero di persone possibile; integrazione e unità della tutela pure nella consapevolezza della complessità degli ambienti e degli ordinamenti; in ultima battuta, l’aspirazione a una vita e a un ordine migliore, la lotta per il diritto. Uno stato che disattende ai suoi obblighi come e quando può essere punito? Il sistema Onu dovrebbe garantire un minimo di imparzialità nelle relazioni internazionali. È però un sistema intrinsecamente debole, bloccato dalla possibilità dei veti e dai limiti della sua natura sostanzialmente inclusiva. Il problema del futuro dunque non è tanto definire i confini della salute, quanto promuovere e garantire una concreta attuazione dei presupposti. È necessario giungere a un compromesso per garantire agli individui il mantenimento di quanto promesso. Ove questo non accada, il diritto alla salute resta una semplice affermazione teorica, una volontà non concretizzata e nulla più che quanto già voluto e attuato nei singoli contesti nazionali Quella dei diritti insomma può essere una spada di Damocle che pende sulla testa di qualsiasi stato non occidentale – qualsiasi stato non in grado di imporre una propria onorabilità. È proprio in questo senso che interessa speculare sul diritto alla salute, in un senso propriamente internazionalistico. Nel senso di un diritto che fortunatamente ancora non esiste, almeno entro certi significati. Nessuno ovviamente gioisce per le epidemie di colera, per i morti d’Aids, per le malattie infantili, gli effetti della denutrizione. Vale la pena analizzare le conseguenze che nel sistema attuale avrebbe l’affermazione di alcuni aspetti di questa aspiraI comitati e le commissioni internazionali zione. Vanno analizzati preparano documenti e dichiarazioni. Ma come in primo luogo gli stru- possono garantire il diritto, se non hanno il potere menti attualmente in di giudicare e di prescrivere? vigore nel sistema delle relazioni internazionali, con i propri limiti e con i loro vantaggi. ste un diritto azionabile che consenta al Successivamente si può discutere degli cittadino maliano o a quello statunitense effetti che un simile principio può – po- di appellarsi a qualche organo per veder trebbe – comportare. soddisfatta la propria pretesa alla salute Un’ulteriore precisazione: la promo- e il danno che deriva dalla sua assenza. zione del diritto alla salute è un discorso L’individuo non è mai soggetto del diritto che riguarda gli stati, non i singoli cit- internazionale, fatte salve eccezioni cirtadini. Gli individui sono beneficiari di costanziate come il sistema della Convenposizioni giuridiche che non sorgono in zione europea dei Diritti umani (Council capo a sé medesimi – almeno nella gene- of Europe, Ets n.11, Prot.11). ralità delle situazioni. Ci sono una serie di Il discorso sulle tecniche internazionaconvenzioni internazionali – la Conven- listiche di tutela della salute è stato impozione contro la Tortura (A/RES/39/46 10 stato attraverso convenzioni pure estesisdicembre 1984), le International ethical sime (es. Oms), ma pur sempre strumenti guidelines for Biomedical research in- demandati alla volontà degli stati. Consivolving human (Council for International deriamo però anche una innovazione del organizations of Medical sciences, 1993) diritto internazionale degli anni recenti e – che impongono (propongono) agli stati cioè la teorizzazione di un corpus di regoun obbligo risarcitorio rispetto agli indi- le strettamente legato agli interessi e alle vidui; un obbligo che si attua negli ordi- considerazioni del dato momento storico: namenti interni e che coinvolge le strut- un sistema di jus cogens. Un sistema di ture giurisdizionali di questi e dunque un norme, non sovra-ordinate, ma di grande momento di criticità del sistema. Si tratta forza passiva (cioè inderogabili). Il sistedi eccezioni alla regola. Ad oggi non esi- ma è stato promosso dai paesi in via di “ ” panorama per i giovani • 11 Foto: iStockphoto.com (SusanneB; hatman12) La salute nel mondo Foto: iStockphoto.com (jcarillet) La salute nel mondo sviluppo e dal blocco comunista a partire dagli anni Cinquanta: consentiva di esprimere una piattaforma di regole comuni sulle quali basare ogni discorso. È innegabile che tra questi elementi di ius cogens figurino i diritti umani. Considerando la presenza implicita o meno di una simile norma nelle costituzioni di tutto il mondo, otteniamo l’estensione del diritto alla salute a livello globale? L’individuo continua a essere beneficiario ma non destinatario della norma. L’obbligo a livello internazionale continua a ricadere dunque sugli stati, per i quali vale il rispetto della consuetudine (consuetudo est servanda) e il giudizio sull’estensione e sulle modalità della tutela. L’inadempimento di un obbligo erga omnes consente l’azione di ogni stato a tutela dell’interesse leso, con gli strumenti di autotutela prima, e attraverso il filtro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite poi (con le decisioni previste al capitolo VII della Carta Onu). Chi viola il diritto alla salute viola i diritti umani. E chi viola i diritti umani opera un illecito nei confronti di tutti i protagonisti della scena internazionale e dunque induce una reazione; i mezzi e i metodi da impiegare sono oggetto di controversia. L’uso della forza è bandito all’inizio della Carta delle Nazioni Unite; tuttavia, è materia recente il suo impiego a fini di auto-tutela collettiva. Come ha detto Tom Franck (Who Killed Article 2(4)? or: Changing Norms Governing the Use of Force by States, “The American Journal of International Law”, 64, 4 ottobre 1970, 809-837), 12 • n. 2, maggio-agosto 2008 “perché si continua a ricorrere agli eserciti?”. Il sistema delle Nazioni Unite è debole; è un sistema che non ha impedito le guerre, pur nel merito di aver costituito un filtro importante in numerose occasioni. Il diritto alla salute è un’arma in più nella faretra di chi se lo può permettere: fortunatamente, non è ancora stato invocato contro i governi dei paesi; meno male allora che il diritto non sia giustiziabile e che non si possa agire in auto-tutela collettiva rispetto alle violazioni del diritto alla salute. faccia del diritto alla salute: la predisposizione da parte degli stati delle condizioni per promuovere la salute. Continuiamo a parlare di diritto, nel senso di obiettivi programmatici portati avanti dai paesi, senza ipocrisia, combinandoli con le aspirazioni di questi allo sviluppo. Ad oggi, forse, il nostro lessico non è in grado di esprimere meglio questi concetti. Andiamo avanti con la cooperazione, con l’incentivo, con le organizzazioni internazionali: l’Organizzazione mondiale della Sanità può assolvere al compito di promuovere nel mondo condizioni di assistenza sanitaria migliori; ma si è detto che questa è solo una tessera del mosaico della salute. Cerchiamo di non combinare certa supposta politica col diritto: e ciò non perché la cosa non sia auspicabile (senza diritto non c’è politica ma arbitrio; senza politica non c’è diritto ma interesse), ma affinché dal diritto alla salute non si impongano pretestuosi motivi di ingerenza. Affermare la portata globale dei diritti umani vuol dire anche compiere scelte nel senso dell’enforcement: questo vuol dire per un paese del Nord del mondo perdere una parte della supremazia che lo distingue (e che deriva non dalla politica, ma dall’arbitrio, che è cosa diversa) e per un paese del Sud del mondo perdere la prima tra tutte le scusanti, cioè il non essere in grado di ottenere un certo risultato. Agire in questi termini però vuole anche dire meno pesi sulla coscienza per un cittadino del Nord del mondo e più cibo nello stomaco per un cittadino del Sud. Da questo punto di vista, è una win-win situation. Infine, bisogna cercare di promuovere il diritto alla salute nei sistemi nazio- In conclusione, nel corpus di norme del diritto internazionale i tempi non sono purtroppo maturi per parlare della salute come diritto, a livello soggettivo e in senso privatistico (risarcimento). Mancano le strutture, i tribunali e, probabilmente, una corretta impostazione teorica del tema. Vanno però considerate in questo quadro alcune eccezioni, come quella Il sistema Onu è debole; è un sistema che della tortura, con non ha impedito le guerre, pur nel merito di aver l’istituzione di costituito spesso un filtro importante strumenti appositi nelle normative nazionali. Nell’esperienza dell’Unione nali di diritto. Questo vuol dire creare in europea si possono attendere e anzi vanno ogni paese la sovrastruttura in grado di pretesi passi in avanti nel senso dell’uni- garantire una salus globale dell’indiviformazione del diritto e dei sistemi ri- duo. Vuol dire creare ospedali, ma anche sarcitori. Questo consentirebbe un tratta- tribunali e contratti di lavoro e ambienti mento univoco del romeno e dell’inglese, vivibili. Vuol dire coinvolgere la politica del portoghese e dello sloveno. Questo e la società civile, affrontare l’impegno di consentirebbe un passo in avanti proba- ingenti capitali, la necessità di un cambiabilmente mai visto nell’esperienza della mento di mentalità e di approccio, prima tutela della salute a livello sovra-nazio- che di volti e di parole. È un’impresa di nale e stimolerebbe l’attuazione dell’altra non poco spessore. “ ”