Segreteria Provinciale di Benevento
Benevento, 06/12/2012
Prot. n. 16/Seg/2012
Al Direttore del Distretto 09
Dott. Tommaso Iannotti
Alla Dir.te Resp.le UOC AS
Dott.ssa Menarita Schettini
p.c. ai Segretari Provinciali di FIMMG, SMI, SNAMI, SIMP, CIPE Intesa Sindacale
(CISL Medici, FP CGIL Medici, SIMET)
Oggetto: rilievi alla nota prot. 126929 del 25/09/2012.
In relazione alla nota in oggetto, indirizzata ai Sig.ri MMG e PLS del Distretto di Montesarchio, la
scrivente Segreteria Provinciale SUMAI desidera ricordare alle SS.LL. quanto disposto dal Decreto
Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 modif. Decreto Ministero della Sanità del 31/05/2001 n. 321, ed
in particolare:
 art. 4 comma 2: “La prescrizione dei dispositivi protesici è redatta da un medico specialista
del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e)”.
 art. 4 comma 3: “La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di
prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che, singolarmente, per concorso o
coesistenza, determinano la menomazione o disabilità. A tal fine, la prima prescrizione di un
dispositivo protesico deve comprendere:
 una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione clinica e
strumentale dell'assistito;
 l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del
codice identificativo riportato nel nomenclatore, e l'indicazione degli eventuali
adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
 un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente: il significato
terapeutico e riabilitativo; le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del
dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del dispositivo in
relazione all'andamento del programma terapeutico”.
Il comma 2 individua inequivocabilmente nel medico specialista l’unica figura professionale
deputata alla prescrizione di dispositivi protesici.
Il comma 3 non fa intendere che una successiva prescrizione possa essere effettuata da altri soggetti
se non dal medico prescrittore.
%%%
Sede presso Ordine Provinciale dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri
Viale Mellusi, 168 – 82100 BENEVENTO
tel. 0824-51792; fax 0824-312414; [email protected]; [email protected]
PEC: [email protected]
Segreteria Provinciale di Benevento
In relazione invece ai requisiti di appropriatezza per le visite domiciliari, si riporta quanto previsto
nell’allegato G dell’ACN Medicina Generale:
Art. 2 - Attivazione del servizio domiciliare
1. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilità a
raggiungere lo studio del medico, quali ad esempio:
a. impossibilità permanente a deambulare (es. grandi anziani con deficit alla deambulazione,
portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficoltà a deambulare);
b. impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non
autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore);
c. impossibilità per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla
situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali:
 insufficienza cardiaca in stadio avanzato;
 insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale;
 arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato;
 gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione;
 cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;
 paraplegici e tetraplegici.
L’allegato G punto c. pertanto estende l’appropriatezza della richiesta della visita specialistica
domiciliare anche a soggetti non strettamente “allettati e/o intrasportabili”.
Questa O.S. chiede pertanto alle SS.LL. di attenersi interamente alle norme citate, dandone
tempestiva informativa ai MMG e PLS del Distretto di Montesarchio.
Cordiali saluti.
Il Segretario Provinciale
dott. Maurizio Iazeolla
[email protected]
[email protected]
Sede presso Ordine Provinciale dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri
Viale Mellusi, 168 – 82100 BENEVENTO
tel. 0824-51792; fax 0824-312414; [email protected]; [email protected]
PEC: [email protected]
Scarica

La contestazione del SUMAI Benevento