ANALISI DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI NEGLI APPARATI
SPERIMENTALI DAL PUNTO DI
VISTA DEGLI ORGANI
ISPETTIVI
Ing. Giuseppe Catalano
ASL RM/A
Il controllo degli impianti elettrici da parte degli
organi ispettivi, al fine della prevenzione contro gli
infortuni, è conseguenza di una serie di leggi e
norme le cui principali sono:
D.P.R. n° 547/55
Legge n° 186/68
Legge n° 46/90
D.P.R. n° 447/91
D.Lg.vo n° 626/94
D.P.R. n° 126/98
Direttiva ATEX
D.Lg.vo n° 233/03
Direttiva ATEX
D.P.R. n° 462/01
Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955
Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE. Le norme del presente decreto si applicano
a tutte le attività alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai
sensi dell'art.3, comprese quelle esercitate
dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai
Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti
di istruzione e di beneficenza.
Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955
Art. 3. DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO. Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si
intende colui che fuori del proprio domicilio presta il
proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui,
con o senza retribuzione, anche al solo scopo di
apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori
subordinati:
a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche
di fatto, che prestino la loro attività per conto delle
società e degli enti stessi;
b)gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola
nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili
ed apparecchi in genere.
Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955
Art. 4. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI
PREPOSTI. I datori di lavoro, i dirigenti e di preposti che eserciscono, dirigono o
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e
portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione
mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle
presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione,
con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme
di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro
disposizione.
Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955
TITOLO VII - Impianti macchine ed apparecchi vari
Capo I - Disposizioni di carattere generale.
Art. 267. REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere
costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli
derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i
rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che
si verifichino nel loro esercizio.
Art. 271. COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA.Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a
contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre
cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a
terra.
Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a
bassa tensione …………quando la tensione supera i 25 Volta verso
terra per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per corrente
continua.
Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955
Art. 326. DISPERSORE PER LA PRESA DI
TERRA. Il dispersore per la presa di terra deve essere,
per materiale di costruzione, forma, dimensione
e collocazione, appropriato alla natura ed alle
condizioni del terreno, in modo da garantire, per
il complesso delle derivazioni a terra una
resistenza non superiore a 20 Ohm per gli
impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volta.
Per tensioni superiori e per le cabine ed officine
elettriche il dispersore deve presentare quella
minor resistenza di sicurezza adeguata alle
caratteristiche e alle particolarità degli impianti.
Legge 1 marzo 1968
“Disposizioni concernenti la produzione di
materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni ed impianti elettrici ed elettronici
Art. 1. Tutti i materiali, le apparecchiature, i
macchinari, le installazioni e gli impianti
elettrici ed elettronici devono essere
realizzati e costruiti a regola d’arte.
Art. 2. I materiali, le apparecchiature, i macchinari,
le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici realizzati secondo le norme del
Comitato Elettrotecnico Italiano si
considerano costruiti a regola d’arte.
Legge n° 46 del 05/03/1990
Art. 1. Ambito di applicazione. –
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i
seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e
di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita
dall'ente distributore;
…………….
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente
legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio,
al terziario e ad altri usi.
Legge n° 46 del 05/03/1990
Art. 2. Soggetti abilitati. 1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate,
regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
subordinato al possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, di cui all'articolo 3, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al
medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia
tali requisiti.
Legge n° 46 del 05/03/1990
Art. 6. Progettazione degli impianti. 1. ……………….
2. La redazione del progetto per
l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al
comma 1 è obbligatoria al di sopra dei
limiti dimensionali indicati nel regolamento
di attuazione di cui all'articolo 15.
Legge n° 46 del 05/03/1990
Art. 9. Dichiarazione di conformità. 1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è
tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta
dal titolare dell'impresa installatrice e recante i
numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente
la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove
previsto, il progetto di cui all'articolo 6.
Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991
Art. 1. Ambito di applicazione. –
1.
2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per
quanto concerne i soli impianti elettrici di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche
gli edifici adibiti a sede di società, ad attività
industriale, commerciale o agricola o comunque
di produzione o di intermediazione di beni o
servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili
destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura,
magazzini o depositi o in genere a pubbliche
finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali,
istituzionali o economici.
Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991
Art. 4. Progettazione degli impianti. –
b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge
relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze
sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa
la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono
alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi
i 200 mq;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti
elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5
kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali
adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di
esplosione o maggior rischio di incendio;
Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991
Art. 5. Installazione degli impianti. –
3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme
tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla
legislazione tecnica vigente si intendono costruiti
a regola d'arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti
gli impianti non siano state seguite le norme
tecniche per la salvaguardia della sicurezza
dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare
nella dichiarazione di conformità la norma di
buona tecnica adottata.
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994
Art. 1.- Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive
misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in
tutti i settori di attività privati o pubblici.
………………………………
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994
Art. 2. - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro
subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, …..,
e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale……... Sono
altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed
universitari e i partecipanti a corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici. …………….
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell' impresa, ha la responsabilità dell'impresa
stessa ovvero dell'unità produttiva, ………, in
quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni……, per datore
di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i
poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale;
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994
Art. 3. - Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la
sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione …..;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è
meno pericoloso
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di prono soccorso, di
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave
ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti
la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994
Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro in relazione alla natura dell'attività dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e
la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e
dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla
valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994
Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i
principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al
momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine
nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti;.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione
in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di sicurezza…….
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici
devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro,
nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari
e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994
Art. 21. - Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il
medico competente;
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994
Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che
conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite
di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano
eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti
rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento.
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994
Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed
idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate
per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le
quali non sono adatte.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro
prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le
attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione …….. siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d'uso.
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994
Art. 36. - Disposizioni concernenti le
attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori devono soddisfare
alle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di tutela della sicurezza e salute dei
lavoratori stessi ad esse applicabili.
……………………….
TITOLO IX - S A N Z I O N I.
Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori
di lavoro e dai dirigenti.
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233
Art. 2. Dopo il titolo VIII del decreto legislativo n° 626/1994 è aggiunto il seguente:
Titolo VIII- bis
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Art. 88-bis. Campo di applicazione
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite dall’art. 88-ter.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con
atmosfera esplosiva, oppure è prevedibile, ……. si possa formare nell’ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate ….per cure mediche dei pazienti;
b) all’uso di apparecchi a gas;
c) alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di
esplosivi o sostanze chimicamente instabili;
Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
Art. 88-ter. …si intende per “atmosfera esplosiva” una miscela con l’aria, a condizioni
atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui,
dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta.
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 88-quater. Prevenzione e protezione contro le esplosioni
1. Al fine della prevenzione e della protezione contro le esplosioni,
sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela
di cui all’art. 3, il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed
organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolare il
datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di
atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
- a) evitare l’accensione di atmosfere esplosive;
- b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo
da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate ed
integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono
riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si
verifichino cambiamenti rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233
Art. 88-quinquies. Valutazione dei rischi di esplosione
1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 4, il datore di
lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere
esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilità (di formazione) e durata della presenza
di
atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le
scariche elettrostatiche, siano presenti e
divengano attive
ed efficaci;
c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate,
processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in
considerazione i luoghi che sono o possono essere in
collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono
formarsi atmosfere esplosive.
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233
Art. 88-octies. Aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma
dell’allegato XV- bis, le aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui
al comma 1 siano applicate le prescrizioni
minime di cui all’allegato XV- ter.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori
sono segnalate nei punti di accesso a norma
dell’allegato XV-quater.
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233
Art. 88-novies. Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 88-quinquies il datore di lavoro
provvede a elaborare e tenere aggiornato un documento, denominato:
“documento sulla protezione contro le esplosioni”.
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a)
che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b)
che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del
presente titolo;
c)
quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato
XV-bis;
d)
quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui
all’allegato XV-ter;
e)
che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme,
sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto
la sicurezza;
f)
che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego
sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro
ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione
del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione
dei rischi di cui all’art. 4.
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233
Art. 88-decies. Termini per l’adeguamento
1. Le attrezzature …già utilizzate ….per la prima volta prima del 30
giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti
minimi di cui all’allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre
disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare……..per la prima volta dopo il 30
giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato
XV-ter, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno
2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente
titolo:
4. I luoghi di lavoro...già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono
soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal
presente titolo.
5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a
modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che
comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche,
ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al
presente titolo.
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233
Art. 88-undecies. Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinché le
installazioni elettriche nelle aree
classificate come zone 0,1,20 o 21 ai
sensi dell’allegato XV-bis siano
sottoposte alle verifiche di cui ai cap. III
e IV del decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 2001, n° 462.
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233
Allegato XV-bis.
RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Classificazione delle aree a rischio di esplosione
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e
alla durata della presenza di atmosfere esplosive. Il livello dei provvedimenti da
adottare in conformità dell’allegato XV-ter, parte A, è determinato da tale
classificazione.
Zona 0
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente
un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze
infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela
di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia, è
probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 2
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di
un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze
infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia
unicamente di breve durata.
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233
Allegato XV-bis.
RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Zona 20
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o
frequentemente un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere
combustibile nell’aria.
Zona 21
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube
di polvere combustibile nell’aria, è probabile che avvenga
occasionalmente durante la normale attività
Zona 22
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di
un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o,
qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Nota:
Per “normali attività” si intende la situazione in cui gli impianti
sono realizzati entro i parametri progettuali.
Allegato XV-ter
PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE
DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO
ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
a) alle aree classificate come pericolose;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che
sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle
attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
1.
Provvedimenti organizzativi
1.1.
Formazione professionale dei lavoratori.
1.2.
Istruzioni scritte ed autorizzazioni al lavoro.
2.
2.4
Misure di protezione contro le esplosioni.
Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro
dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal
documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che
possono essere utilizzati senza rischio in un’atmosfera
esplosiva….
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI
SISTEMI DI PROTEZIONE
Qualora il documento contro le esplosioni basato sulla
valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le
aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono
impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle
categorie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998 n° 126. In particolare, in tali aree sono
impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché
adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o
polveri:
- nella zona 0 o nella zona 20: apparecchi di categoria 1;
- nella zona 1 o nella zona 21: apparecchi di categoria 1
o di categoria 2;
- nella zona 2 o nella zona 22: apparecchi di categoria 1,
di categoria 2 o 3.
PROCEDURA PER VALUTARE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE
•
La fase preliminare della valutazione del rischio di esplosione consiste
nell’accertare se è possibile escludere la presenza di atmosfere esplosive.
•
Un’atmosfera esplosiva dovuta a gas, vapori e nebbie non si può formare
se nel luogo:
- non sono presenti sostanze infiammabili, oppure
- le sostanze infiammabili sono presenti, ma la loro concentrazione in aria
non rientra nei “limiti di infiammabilità”;
- le sostanze infiammabili sono presenti, ma sono a temperatura inferiore
alla “temperatura di infiammabilità”. (per “temperatura di infiammabilità” si
intende la più bassa temperatura di un liquido alla quale, in condizioni
specifiche normalizzate, esso emette vapori in quantità sufficiente a formare
con l’aria una miscela infiammabile).
•
•
•
•
•
•
•
La procedura di valutazione del rischio di esplosione va attuata
considerando i processi di lavorazione e/o produzione:
- nelle normali condizioni di funzionamento;
- durante la messa in servizio e fuori servizio;
- a seguito di avarie e stati difettosi prevedibili (malfunzionamento
prevedibile)
• Per valutare il rischio di esplosione occorre
considerare:
– la probabilità di formazione e durata (presenza) di
atmosfere esplosive;
– la presenza di sorgenti di accensione;
– l’entità degli effetti prevedibili dell’esplosione.
• Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva
– I luoghi con pericolo di esplosione devono essere
suddivisi in zone, in funzione della probabilità di
presenza di atmosfera esplosiva (classificazioni dei
luoghi).
– Al termine di tale procedimento, il luogo viene diviso
in zone pericolose (tipo 0, 1, 2, 21, 21, 22) ed in zone
non pericolose; nelle prime dovranno essere adottate
misure di protezione, tanto più efficaci quanto
maggiore è la probabilità di presenza di atmosfera
esplosiva; nelle seconde non sarà necessario alcuna
cautela nei confronti dell’esplosione.
Presenza di sorgenti di accensione
Occorre stabilire se, nelle zone pericolose, siano presenti sorgenti di accensione in grado
di innescare l’atmosfera esplosiva
Per individuare le potenziali fonti di innesco è opportuno fare riferimento alla norma
UNI EN 1127-1 “Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione. Concetti
fondamentali e metodologia” che elenca le seguenti sorgenti di accensione:
superfici calde
(una superficie “è calda” quando può andare in contatto con l’atmosfera esplosiva e
presenta una temperatura uguale o superiore a quella di accensione dell’atmosfera
esplosiva stessa. La temperatura di accensione di un’atmosfera esplosiva è la
minima temperatura alla quale avviene l’accensione di quella atmosfera esplosiva, in
condizioni di prova definite).
Alcune superfici sono calde per motivi funzionali, in modo:
- permanente, ad esempio radiatori, essiccatori, tubi radianti, ecc.,oppure
- temporaneo, quando entrano in funzione e trasformano energia meccanica in calore
per attrito, ad esempio freni, innesti a frizione, ecc.
Le parti mobili, ad esempio cuscinetti, premistoppa, passaggi d’albero, ecc., possono
diventare superfici calde in situazioni anomale, ad esempio in mancanza del lubrificante.
L’attrito può aumentare in modo vistoso se corpi estranei si introducono tra le parti mobili,
oppure se una massa rotante va fuori asse a seguito di un cedimento/guasto.
• fiamme e gas caldi
• scintille di origine meccanica
– Le scintille di origine meccanica possono essere prodotte da attrito, urto
o abrasione nel funzionamento normale (es: scintille nella molatura),
oppure, in caso di anomalia.
• materiale elettrico
– Il materiale elettrico può presentare sorgenti di accensione nel
funzionamento normale, ad es: apertura di un interruttore, o in caso di
anomalie, ad es: un morsetto allentato, un guasto d’isolamento, ecc.
•
•
•
•
•
•
•
correnti vacanti e di protezione catodica
elettricità statica
fulmine
campi elettromagnetici
ultrasuoni
compressione adiabatica di gas
reazioni esotermiche.
• Entità degli effetti prevedibili
• In teoria, conoscere l’entità dei danni prodotti da
un determinato evento è indispensabile per
valutare il rischio associato a quel evento (il
rischio è infatti costituito dal prodotto della
probabilità che l’evento sfavorevole si verifichi
per il danno atteso).
• In pratica, i danni associati ad un’esplosione
sono ritenuti sempre elevati e dunque il rischio
dipende soprattutto dalla probabilità che
avvenga un’esplosione; pertanto, le misure di
sicurezza, in genere, prescindono dall’entità del
danno che l’esplosione può provocare.
MISURE CONTRO LE ESPLOSIONI
•
•
•
•
•
•
-Evitare l’atmosfera
esplosiva
-Prevenzione
-Evitare sorgenti di
accensione efficaci
-Tecniche
•
•
-Soppressione
dell’esplosione
-Scarico dell’esplosione
•
•
•
Misure
contro l’esplosione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-Protezione
-Progettazione
resistente all’esplosione
-Prevenzione della
propagazione dell’esplosione
-Organizzative
-Qualificazione del personale
-Formazione del personale
-Istruzioni operative
-Autorizzazioni al lavoro
-Specifiche cautele nella manutenzione
-Segnalazioni delle zone con pericolo
di esplosione
-Controllo e sorveglianza
MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI
• Misure per prevenire la formazione di atmosfere esplosive
• Sostituzione delle sostanze infiammabili
– La misura di protezione più ovvia, ma in molto casi non
applicabile.
• Inertizzazione
– L’inertizzazione consiste nel limitare la quantità di ossigeno,
presente nell’aria, al di sotto della concentrazione necessaria per
produrre un’atmosfera esplosiva.
– Come sostanze gassose inerti si utilizzano normalmente azoto,
biossido di carbonio, gas inerti, ecc.
– Viene utilizzata all’interno di contenitori ed apparecchiature di
processo.
• Impianto di ventilazione
– La formazione di atmosfera esplosiva può
essere evitata mediante l’adozione di un
idoneo impianto di ventilazione, il quale è
efficace sopratutto se è localizzata in
prossimità delle sorgenti di emissione.
• Eliminazione delle sorgenti di emissione
– L’atmosfera esplosiva può essere evitata
(ridotta), eliminando (o riducendone), per
quanto possibile, il grado delle sorgenti di
emissione; ad esempio, saldando una
tubazione eliminando i giunti di raccordo, ecc.
• Concentrazione della sostanza al di fuori
dei limiti di esplodibilità
– Si può realizzare con una idonea ventilazione
in modo da diluire la sostanza infiammabile e
ridurne la concentrazione in aria al di sotto del
LEL (limite di esplodibilità inferiore).
– All’interno di serbatoi ed apparecchi si può,
invece, superare facilmente l’ UEL (limite di
esplodibilità superiore); in questi casi, la
prevenzione consiste nell’evitare che l’aria
possa entrare nel contenitore in quantità tale
da riportare la concentrazione entro i limiti di
esplodibilità.
• Temperature delle sostanze al di sotto della temperatura
di infiammabilità
– La misura di sicurezza consiste nel mantenere le sostanze
infiammabili ad una temperatura adeguatamente inferiore alla
loro temperatura di infiammabilità.
• Sistemi di controllo dell’esplodibilità
– La misura di sicurezza consiste nell’installare un numero
adeguato di rilevatori di gas in punti opportuni. Si può controllare
una sorgente di emissione, interponendo il rilevatore tra questa e
l’eventuale sorgente di innesco, oppure controllare il locale in
modo che la concentrazione non superi il LEL dell’ambiente.
– Il controllo dell’esplodibilità dell’atmosfera non è applicabile in
presenza di emissioni continue (salvo quelle strutturali).
– Il rilevatore deve avere due soglie di intervento: una prima soglia
di allarme e una seconda soglia più elevata, che determina
automaticamente la disattivazione della sorgente di emissione
e/o delle sorgenti di innesco.
D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126
Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva
94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati
ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
Art. 1 Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento, con i relativi allegati che ne fanno parte
integrante, si applica agli apparecchi ed ai sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento
anche i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati
ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive,
necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei
sistemi di protezione, al fine di evitare rischi di esplosione.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, ai
veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva.
4. ……………
5.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
“apparecchi” le macchine, i materiali,i dispositivi fissi e mobili, gli
organi di comando,la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di
prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla
produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla
regolazione e alla conversione di energia e al trattamento di
materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che
sono loro proprie, rischiano di provocare un’esplosione;
“sistemi di protezione” i dispositivi, incorporati negli apparecchi o
separati da essi, diversi dai componenti degli apparecchi di cui
alla lettera a), la cui funzione è arrestare le esplosioni o
circoscrivere la zona da essa colpita, se immessi separatamente
sul mercato come sistemi con funzioni autonome;
“componenti” i pezzi essenziali per il funzionamento degli
apparecchi e dei sistemi di protezione privi di funzione autonoma;
“atmosfera esplosiva” la miscela, in condizioni atmosferiche, in
aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o
polveri nella quale, dopo l’innesco, la combustione si propaga
all’insieme della miscela non bruciata;
b)
c)
d)
D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126
Art. 2 Requisiti essenziali di sicurezza
1. …………..
2. Gli apparecchi, i sistemi di protezione e i dispositivi di cui all’art. 1,
comma 2, devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di
salute che sono loro applicabili e che figurano nell’allegato II.
Art. 3 Presunzione di conformità
1. Si considerano conformi alle disposizioni del presente regolamento,
comprese le procedure di valutazione della conformità prevista
dall’art. 6:
a) gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi di cui
all’art. 1, comma 2, corredati dell’attestazione CE di conformità
di cui all’allegato X e muniti della marcatura CE prevista
dall’art. 6, comma 3
b) i componenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera c), corredati
dell’attestazione di conformità prevista dall’art. 6, comma 3.
D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126
Art. 4 Immissione in commercio
1. Non possono essere immessi in commercio, o posti in
servizio gli apparecchi,i sistemi di protezione e i dispositivi
non debitamente corredati della dichiarazione CE di
conformità di cui all’allegato X o privi della marcatura CE.
2, Non possono altresì essere immessi in commercio o posti
in servizio i componenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera
c), non corredati della dichiarazione scritta di conformità
di cui all’art. 6, comma 3.
Art. 5 Marcatura CE di conformità
1. …………….
2. La marcatura CE deve essere apposta su apparecchi,
sistemi di protezione e dispositivi di cui all’art. 1, comma
2, in modo chiaro, visibile, leggibile ed indelebile
unitamente alle indicazioni previste al punto 1.0.5.
dell’allegato II.
D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126
CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI APPARECCHI
IN CATEGORIE (ALLEGATO I)
Gruppo di apparecchi I
a) categoria M 1
b) categoria M 2
gli apparecchi di queste categorie sono
destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere
e nei loro impianti di superficie esposti al
rischio di sprigionamento di grisù e/o di
polveri combustibili.
D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126
CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI APPARECCHI
IN CATEGORIE (ALLEGATO I)
Gruppo di apparecchi II
a) categoria 1
•
gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in
cui si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi, un’atmosfera
esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele
di aria e polveri.
•
Gli apparecchi di questa categoria devono assicurare il livello di
protezione richiesto, anche in caso di guasto eccezionale
dell’apparecchio, e devono essere caratterizzati da mezzi di
protezione tali che:
- in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno il
livello di sicurezza richiesto sia assicurato da un secondo
mezzo indipendente, oppure
- qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall’altro il
livello di protezione richiesto sia garantito.
•
Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti
supplementari di cui all’allegato II punto 2.1.
D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126
CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI APPARECCHI
IN CATEGORIE (ALLEGATO I)
b) categoria 2
gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui vi è
probabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas, vapori,
nebbie o miscele di aria e polveri.
I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria devono
garantire il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie
ricorrenti, o difetti di funzionamento degli apparecchi.
c) categoria 3
gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui vi
sono scarse probabilità che si manifestino, e comunque solo per breve
tempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di
aria e polveri.
Gli apparecchi di questa categoria devono garantire il livello di
protezione richiesto a funzionamento normale.
D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126
REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA
PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI APPARECCHI E DI SISTEMI DI
PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA
POTENZIALMENTE ESPLOSIVA (ALLEGATO II)
1.0.5. Marcatura
Su ciascun apparecchio e sistema di protezione devono figurare in
modo leggibile e indelebile almeno le seguenti indicazioni:
•
nome ed indirizzo del fabbricante;
•
marcatura CE (cfr. allegato X, punto A);
•
designazione della serie o del tipo;
•
numero di serie (se esiste);
•
anno di costruzione;
•
marcatura specifica di protezione dalle esplosioni Ex, seguita dal
simbolo del gruppo di apparecchi e della categoria;
•
per il gruppo di apparecchi II, la lettera “G” (relativa alle atmosfere
esplosive dovute alla presenza di gas, vapori o di nebbie); e/o
•
la lettera “D” relative alle atmosfere esplosive dovute alla
presenza di polveri.
D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126
REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA
PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI APPARECCHI E DI SISTEMI DI
PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA
POTENZIALMENTE ESPLOSIVA (ALLEGATO II)
a)
Istruzioni per l’uso
Ogni apparecchio e sistema di protezione deve essere corredato
di istruzioni per l’uso, contenenti almeno le seguenti indicazioni:
- un richiamo alle indicazioni previste per la marcatura, ……….
- Le istruzioni per effettuare senza rischi:
+ la messa in servizio;
+ l’impiego;
+ il montaggio e lo smontaggio;
+ la manutenzione (ordinaria o straordinaria);
+ l’installazione;
+ la regolazione
- i parametri elettrici, di pressione, le temperature massime
delle superfici o altri valori limite;
- eventualmente, le condizioni di impiego particolari, comprese
le indicazioni relative agli errori d’uso rivelatisi più probabili in
base all’esperienza;
D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462
Art. 1 Ambito di applicazione
Capo II
Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche
Art. 2. Messa in servizio ed omologazione
dell’impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a
terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche non può essere effettuata prima della
verifica eseguita dall’installatore che rilascia la
dichiarazione di conformità ai sensi della normativa
vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti
gli effetti ad omologazione dell’impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in servizio
dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di
conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA
territorialmente competenti.
D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462
Art. 3. Verifiche a campione
1. L’ISPESL effettua a campione………….
Art. 4. Verifiche periodiche – Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica
ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in
locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in
caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge
all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal
Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla
normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a
richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462
Capo III
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Art. 5. Messa in esercizio ed omologazione
1.
La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di
esplosione non può essere effettuata prima della verifica di
conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2.
Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell’impianto, il
quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa
vigente.
3.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il
datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ASL o
all’ARPA territorialmente competenti.
4.
L’omologazione è effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti
per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla
normativa vigente in tutti gli impianti denunciati.
5.
Nei comuni …………sportello unico….
6.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 6. Verifiche periodiche – soggetti abilitati
1.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari
manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo
stesso a verifica periodica ogni due anni.
2.
Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si
rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi
individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla
base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea
UNI CEI.
3.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica
rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve
conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di
vigilanza.
4.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro
effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Capo IV
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 7. Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o
dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla
base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell’impianto;
c) richiesta del datore di lavoro.
Art. 8. Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ufficio
competente per territorio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA la
cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il
trasferimento o spostamento degli impianti.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 9. Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli art. 40 e 328 del D.P.R. 27 aprile 1955, n° 547;
b) gli art. 2, 3 e 4 del D.M. 12 settembre 1959,
nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo
decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenuti in altri
testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del
presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai
procedimenti pendenti alla data della sua entrata in
vigore.
IMPIANTI ELETTRICI UBICATI IN ZONE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
Dal combinato disposto del D.L. 22 giugno 2003 e del
D.P.R. n° 462/01 discende che:
Impianti realizzati dopo il 30 giugno 2003
(10.09.03):
È obbligatorio inviare la dichiarazione di
conformità e
richiedere l’omologazione alla ASL/ARPA.
IMPIANTI ELETTRICI UBICATI IN ZONE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
Dal combinato disposto del D.L. 22 giugno 2003 e del
D.P.R. n° 462/01 discende che:
Impianti realizzati prima del 30 giugno 2003 (10.09.03)
a) impianti la cui attività non rientrava nelle tabelle A e B del D.M. 22.12.58:
È obbligatorio inviare la dichiarazione di conformità (se esistente) e
richiedere l’omologazione alla ASL/ARPA.
b) impianti la cui attività rientrava nelle tabelle A e B del D.M. 22.12.58
I caso
Non è mai stato presentato il mod. C:
è obbligatorio inviare la dichiarazione di conformità (se esistente) e
richiedere l’omologazione alla ASL/ARPA.
II caso
È stato presentato il mod. C, ma non è stata effettuata la verifica
dal’ASL/ARPA:
sollecitare omologazione dell’impianto alla ASL/ARPA.
III caso
È stato presentato il mod. C, ed è stata effettuata la verifica dall’ASL/ARPA:
richiedere la verifica periodica alla ASL/ARPA o Organismi autorizzati dal
Ministero delle attività produttive se sono passati due anni dall’ultima
verifica, nel caso contrario ricordarsi di richiedere la verifica prima della
scadenza dei due anni.
CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI
NORMA CEI EN 60079-10
NORME DI RIFERIMENTO:
 CEI EN 60079-10 (CEI 31-30)
Classificazione dei luoghi pericolosi
 CEI 31-35
Guida all’applicazione della Norma CEI 60079-10
 CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)
Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per
presenza di gas – Parte 14:
impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione per la presenza di gas (diversi
dalle miniere).
ANALISI DELLE POSSIBILI SORGENTI DI EMISSIONE (SE)
Sorgente di emissione (SE) è un punto o una parte dell’impianto da
cui può essere emessa nell’atmosfera una sostanza infiammabile
con modalità tali da originare un’atmosfera esplosiva.
La presenza nell’atmosfera di miscela in aria di una sostanza
infiammabile sotto forma di gas o vapore, in condizioni atmosferiche
normali, è dovuta alle possibili sorgenti di emissione (SE) di detta
sostanza presenti nel luogo.
La Norma CEI 60079-10 considera tre gradi di emissioni delle SE:
 Emissione di grado continuo: emissione continua o che può
avvenire per lunghi periodi;
 Emissione di primo grado:
emissione che può avvenire
periodicamente o occasionalmente
durante il funzionamento normale;
 Emissione di secondo grado: emissione che non è prevista durante
il funzionamento normale e che se
avviene è possibile solo poco
frequentemente.
Le emissioni di grado continuo e di primo grado sono emissioni previste
durante il funzionamento normale, quindi possono essere
generalmente definite sia come durata sia come frequenza di
emissione.
Determinazione del tipo di zona (0,1,2)
In relazione alla frequenza di formazione ed alla
permanenza di un’atmosfera esplosiva per la presenza
di gas o vapori di una sostanza infiammabile, i luoghi
pericolosi sono classificati nelle seguenti zone:
Zona 0
Zona 1
Zona 2
luogo dove è presente continuamente o per
lunghi periodi un’atmosfera esplosiva per la
presenza di gas o vapori;
luogo dove è possibile sia presente, durante il
funzionamento normale, un’atmosfera
esplosiva per la presenza di gas o vapori;
luogo dove non è possibile sia presente
un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas
o vapori durante il funzionamento normale, o,
se ciò avviene, è possibile sia presente solo
poco frequentemente e per breve periodo.
CARATTERISTICHE DELLE SOSTANZE INFIAMMABILI
Dati del Isobutano
- Densità relativa all’aria:
2,01
- Massa molare massima:
M = 58,12 kg / kmol
- Limite inferiore di esplodibilità: LEL = 1,80 ( %vol.) =
0,0435 kg / m3
- Temperatura di infiammabilità:
- Temperatura di ebollizione,
- Pressione atmosferica:
- Pressione assoluta all’interno
del sistema di contenimento:
 0 °C
 0 °C
Pa = 101.325 Pa
Pass = …………….Pa
(sistema di contenimento)
- Gruppo delle custodie elettriche:
IIA
- Temperatura di accensione:
460 °C
- Classe di temperatura:
T1
Caratteristica della ventilazione
- luogo
- ventilazione
- velocità dell’aria all’interno
- fattore di efficacia (f)
- disponibilità della ventilazione
- temperatura interna (Ta)
- pressione atmosferica
esterno
naturale
0,5 m/s
2
buona
293 K (20 °C)
101325 Pa
Caratteristica delle sorgenti di emissione
Lungo la tubazione sono installate raccordi, valvole, che
possono emettere continuamente quantità molto limitate
di gas naturale (emissioni strutturali) e una quantità
maggiore in caso di guasto: possono essere pertanto
considerate presenti SE con grado di emissione continuo
e secondo.
Emissioni di grado continuo
Non sono state prese in considerazione le emissioni di
grado continuo (strutturali) in quanto, con impianto
nuovo, sono trascurabili.
Emissioni di grado secondo
Tutte le emissioni di secondo grado sono state
considerate rappresentate dal guasto di una valvola; per
la portata di emissione in caso di guasto viene
considerato un foro di emissione di 0,25 mm2.
Scarica

analisi degli impianti elettricinegli apparati sperimentali dal punto di