La raccolta R alla luce del titolo VIII bis Legge 626/94 Dott. Paolo MOSCONI 31 marzo 2007 indice • • • • • • • • • • • Titolo VIII bis DPR 661/96 DPR 660/96 DM 1.12.75 Atex DM 1.12.75 Legge 626 e 46/90 Variante V2 Cei 64/8 Cei 17/13 Appalti pag. 3 - 4 pag. 5 - 7 pag. 8 - 10 pag. 11 – 12 pag. 13 -21 pag. 22 – 24 pag. 25 - 36 pag. 37 - 47 pag. 48 pag. 49 - 55 pag. 56 - 60 TITOLO VIII-bis - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 88-bis - Campo di applicazione 1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 88-ter. 2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente. 3. Il presente titolo non si applica: a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse; b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661; c) omissis; d) omissis; e) omissis • Il Titolo VIII-bis è stato inserito dall'articolo 2 del DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 233 - Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. Recepimento della direttiva ATEX (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 197 del 26 agosto 2003) Entra in vigore il 10 settembre 2003. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 661 Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas. Pubblicato in GU il 27.12.96 Entra in vigore l’11 gennaio 1997 • Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni) • 1. Il presente regolamento riguarda: a) gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno una temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a 105 gradi centigradi; essi sono di seguito denominati "apparecchi". Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata nonche' i corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori; . • b) i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori, commercializzati separatamente per uso professionale e destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas; essi sono di seguito denominati "dispositivi". • 2. Ai fini del presente regolamento si intende per "combustibile gassoso" qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso alla temperatura di 150 gradi centigradi e alla pressione di 1 bar. • 3. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui al comma 1, lettera a), gli apparecchi realizzati e destinati specificamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali • Art. 4 (Immissione in commercio) 1. Non possono essere immessi in commercio o posti in servizio apparecchi privi o muniti indebitamente della marcatura CE di conformita' prevista all'articolo 5, ne' dispositivi privi o muniti indebitamente della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2. Cos’è un apparecchio a gas ? • Il trinomio composto da rampa d’alimentazione, bruciatore e scambiatore termico ( riferimento dell’art. 1 .… ed hanno una temperatura dell’acqua fino a 105 gradi;… Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata nonche' i corpi di scambio di calore destinati e essere attrezzati con tali bruciatori;) Quest’ipotesi è rafforzata dalla definizioni del • D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 (GU 27 dicembre 1996, n. 302,) (apparecchi ce dal 1 gennaio 1998) • Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle • nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi. • Art. 1. • Campo di applicazione • 1. Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il presente regolamento determina i requisiti di rendimento • applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o • superiore a 4 kw e pari o inferiore a 400 kw, in appresso denominate "caldaie". • • • • Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento s'intende per: caldaia: l'unità centrale scambiatore termicobruciatore destinata a trasmettere all'acqua il calore prodotto dalla combustione; • apparecchio: • lo scambiatore termico destinato ad essere munito di un bruciatore; • il bruciatore destinato ad essere installato sullo scambiatore termico Modalità di denuncia DM 1.12 .75 • art. 18: per ogni nuovo impianto di uno o più generatori; obbligo di denuncia da parte dell’installatore, con progetto di tecnico abilitato, allorchè; • a) si intenda effettuarne l’installazione (impianti nuovi)* • b) per modifiche dei dispositivi di sicurezza e protezione; (impianti già denunciati ovvero esistenti)* • c) modifica o sostituzione generatori con aumento della potenzialità nominale o variazione della pressione di targa; (impianti già denunciati ovvero esistenti)* • *corsivo mio • Perciò la denuncia va fatta prima dell’installazione, ogni denuncia dopo l’installazione è dichiarazione di un’omissione di denuncia, passibile di sanzione amministrativa da parte dell’Asl. • Tutte le denunce dopo l’11 gennaio 1997 (DPR 661/96) di apparecchi privi di marcatura CE, sono una dichiarazione di un’omissione di denuncia. Art. 88-quinquies - Valutazione dei rischi di esplosione • 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: • a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; • b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; • c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; • d) entità degli effetti prevedibili. • 2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente. Art. 88-novies. Documento sulla protezione contro le esplosioni • Art. 88-novies. Documento sulla protezione contro le esplosioni 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni». 2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare: a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo; c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XV-bis; d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter; e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro. 3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. 4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4. • Art. 88-decies. Termini per l'adeguamento • 1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, gia' utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano. 2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parti A e B. 3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo. 4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive gia' utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo. 5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo. Allegato XV-bis (art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c). Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE • Osservazione preliminare. Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 88-quater, 88-quinquies, 88-octies e 88-novies. 1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Un'area in cui puo' formarsi un'atmosfera esplosiva in quantita' tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati e' considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis. Un'area in cui non e' da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantita' tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione e' da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis. Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione. • • 2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione. Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive. Il livello dei provvedimenti da adottare in conformita' dell'allegato XV-ter, parte A, e' determinato da tale classificazione. Zona 0. Area in cui e' presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. Zona 1. Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, e' probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attivita'. Zona 2. Area in cui durante le normali attivita' non e' probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. Zona 20. e seguenti: omissis… Note. 1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva. 2. Per "normali attivita'" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali. 3. Per la classificazione delle aree si puo' fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali: EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas; EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili Allegato XV-ter (art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies, comma 2, lettera d), art. 88-decies, commi 1 e 2) A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE. • Osservazione preliminare. Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano: a) alle aree classificate come pericolose in conformita' dell'allegato XV-bis, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attivita' correlate al rischio di atmosfere esplosive; b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione. 1. Provvedimenti organizzativi. 1.1. Formazione professionale dei lavoratori. Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive. 1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni: a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro; b) e' applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attivita' pericolose e per le attivita' che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro. Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo. • 2. Misure di protezione contro le esplosioni. 2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se cio' non e' realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati. 2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga piu' tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile. 2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive. 2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Cio' vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento. • 2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonche' la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori. 2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte. 2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi. 2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, e' verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni e' effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni. 2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio: a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica puo' dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuita' del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione; b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purche' cio' non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente; c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo piu' rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire piu' una fonte di pericolo. 2.10. e seguenti: omissis B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE. • Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purche' adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri: nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1; nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2; nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3. Denuncia di impianto nuovo all’Ispesl dall’ 11 gennaio 1997 (entrata in vigore del Dpr 661/96) e collaudate dopo il 10 settembre 2003 (attuazione del titolo VIII bis della 626/94) • Gli apparecchi e i dispositivi sono marcati CE: non ci sono problemi. • Gli apparecchi e i dispositivi tutti o qualcuno non sono marcati CE: se tale condizione è rilevabile in fase di progetto o nella successiva fase di collaudo, avendosi la doppia infrazione all’art. 18 ed al dpr 661/96, è obbligatoria la comunicazione all’ Asl( si spedisce il verbale di esame documentazione o di verifica negativa) alla quale compete il potere sanzionatorio Denuncia di impianto esistente all’Ispesl dall’ 11 gennaio 1997 (entrata in vigore del Dpr 661/96) e collaudate dopo il 10 settembre 2003 (attuazione del titolo VIII bis della 626/94) • Gli apparecchi e i dispositivi di nuova installazione sono marcati CE. Gli eventuali apparecchi e i dispositivi residui appartenenti alla prima verifica omologativa non sono marcati CE: fino al 1 maggio 2004 analisi di rischio (CEI 3130 e 31-33) dopo il 1 maggio 2004 anche variante V2 (guida CEI 31-35) ma solo per il metano, non è valida per il Gpl ed altri combustibili gassosi Cambiamenti sulla verifica omologativa • In presenza di dichiarazione di conformità CE non è più necessaria la certificazione di prova idraulica, né provare i termostati se forniti dalla casa costruttrice, né richiedere la dichiarazione di conformità del quadro di comando, ma devono essere citate le quattro direttive europee che coinvolgono le caldaie: 90/396 (apparecchi a gas), 73/23 e 93/68 (bassa tensione), 89/336 (compatibilità elettromagnetica) e 92/42 (rendimenti energetici). Le conseguenze sulla 626/94 e sulla 46/90 • E’ del tutto evidente che le infrazioni alla direttiva CE hanno come conseguenza diretta infrazioni per così dire di ritorno sulla 626: art 6 e sulla 46/90 : le responsabilità del committente, progettista, installatore e manutentore Art.6. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori • 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonchè dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (1). • 2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge (2). • 3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. (1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. (2) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. • L‘appaltatore Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte. I materiali e i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’UNI e del CEI,nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia,si considerano costruiti a regola d’arte. (art. 7/1 L.46/1990) Sanzione amministrativa: da £ 1.000.000 a £.10.000.000 (art.16/1 L.46/1990) eventuale sospensione della abilitazione (art.10/4 D.P.R.447/1991) 8 L‘appaltatore Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art.7. Della dichiarazione di conformità (…) fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all’art.6. (art. 9/1 L.46/1990) Sanzione amministrativa: da £. 100.000 a £. 500.000 (art.16/1 L.46/1990) eventuale sospensione della abilitazione (art.10/4 D.P.R.447/1991) 10 L‘appaltatore Dal1/1/2008 Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali e i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’UNI e del CEI, nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte. (art. 112/1 D.P.R.380/2001) Sanzione amministrativa: da Euro 516,00 a 5.164,00 (art.120/1 D.P.R.380/2001) eventuale sospensione della abilitazione (art.120/2 9 D.P.R.380/2001) L‘appaltatore Dal1/1/2008 Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art.112. Della dichiarazione di conformità (…) fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all’art.110. (art. 113/1 D.P.R.380/2001) Sanzione amministrativa: da Euro 51,00 a 258,00 (art.120/1 D.P.R.380/2001) eventuale sospensione della abilitazione (art.120/2 D.P.R.380/2001) 11 L Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all’art.29 ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all’1% e non superiore al 5% del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale. (art. 34/3 L.10/1991 e art.132/3 D.P.R.380/2001) 12 • L‘appaltatore Esercizio e manutenzione Il proprietario, l’amministratore del condominio o il terzo responsabile deve Ï adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente Ï condurre gli impianti e disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le norme UNI e CEI. (art.31 L.10/1991 e art.129 D.P.R.380/2001) Sanzione amministrativa da euro 516,00 a 2.582,00. 14 (art.34/5 L.10/1991 e art. 132/5 D.P.R.380/2001) • Per la 46/90 in caso di impianti termici a gas > 35 Kw la dichiarazione di conformità elettrica è sempre obbligatoria, l’idraulica solo per gli impianti civili. • Dal1/1/2008 • La dichiarazione di conformità elettrica e idraulica è sempre obbligatoria, comunque sia l’alimentazione della centrale termica ed inoltre cade la distinzione fra edifici civili e no, quindi obbligatorietà di dichiarazione di conformità elettrica ed idraulica sempre e comunque. • Art.113 D.P.R.380/2001 Le condizioni per l’uscita delle centrali termiche dalla direttiva ATEX (direttiva per la classificazione delle aree esplosive direttiva 1999/92/CE) RECEPITA IN ITALIA dal D. Lgs. 233/03 • E’ sostanzialmente una: • usare caldaie, bruciatori e rampe d’accesso gas marcate CE Variante V2 alla guida CEI 31-35 contenente un esempio relativo alle centrali termiche a gas metano Viene utilizzato, il DPR 661/96 (applicazione della direttiva 90/396/CE). Come abbiamo già detto il Dlgs 233/03 (applicazione della direttiva 99/92/CE sul rischio esplosione nei luoghi di lavoro) esclude dal suo campo di applicazione l'uso di apparecchi a gas di cui al DPR 661/96 (cioè quelli marcati CE ai sensi della direttiva 90/396/CE). esclusione • Con ciò di fatto escludendo dal rischio di esplosione le centrali termiche nelle quali sono installati apparecchi a gas (caldaia + alimentazione) marcati CE, cioè soggetti al DPR 661/96. Queste centrali, che potremmo chiamare centrali-661, rimangono quindi ovviamente fuori anche dal campo di applicazione della variante V2, In pratica vige l'equazione: apparecchio a gas conforme al DPR 661/96=centrale termica non pericolosa. Dove non si applica • Questa è stata l’occasione per inserire una premessa alla variante V2, nella quale, dopo aver ricordato alcuni articoli del decreto, si arriva alla seguente conclusione: • "Si ritiene che il rischio di esplosione nei luoghi di installazione di apparecchi a gas conformi al DPR 661/96, sia stato valutato nell'ambito di questo decreto, dove sono indicati i relativi provvedimenti che il costruttore degli apparecchi, l'installatore e l'utente dell'impianto termico devono adottare, anche sulla base delle istruzioni fornite dal costruttore". Contraddizioni prima del dpr661 • In passato, infatti si venivano a creare delle situazioni paradossali, tipo: equipaggiamento elettrico all'interno della caldaia (costruttore) di tipo normale, equipaggiamento elettrico nel locale caldaia (impiantista) di tipo Ex, mentre i rischi di innesco non erano certo diversi. Ricordiamo inoltre un'altra esclusione importante, la variante V2 alla guida CEI 31-35 non si applica agli ambienti per uso domestico e similare (vedi art. 1.2 della guida). Passate in rassegna le esclusioni, vediamo invece quelle che sono le situazioni nelle quali poter applicare la variante: Dove si applica • Tutte le centrali termiche a gas metano, installate dopo l'entrata in vigore del DPR 661/96, ma utilizzanti apparecchi a gas non marcati CE, quindi esclusi dal campo di applicazione del DPR 661/96, e cioè: – o Apparecchi destinati ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali; – o Apparecchi che impiegano l'acqua ad una temperatura superiore ai 105 ° C; • Tutte le "vecchie" centrali termiche a gas metano, cioè installate prima dell'entrata in vigore del DPR 661/96; • Detto del campo di applicazione di questa nuova variante, andiamo a vedere con ordine, cosa effettivamente dice. La variante • Nell'agosto 2002, con la pubblicazione della variante V1 nella nuova appendice GE alla Guida CEI 31-35 (Guida all'applicazione della norma CEI EN 60079-10 - CEI 31-30 in vigore dal 1 ottobre 2002), riguardante i luoghi di ricovero autoveicoli cioè le autorimesse, è iniziata da parte del CEI una serie di esempi di luoghi particolari che, sotto certe condizioni, non sono da considerare con pericolo di esplosione ai fini dei requisiti degli impianti elettrici. Nello scorso marzo 2004, il CEI ha pubblicato il secondo esempio (Ex progetto C . 866 ) relativo alle centrali termiche alimentate a gas naturale (metano). Questo esempio prende il nome di variante V2 (CEI 31-35;V2) e la sua applicazione ha validità a partire dal 1° maggio 2004. • • • • • • • Campo di applicazione La variante estende, per analogia, l'utilizzo delle condizioni in esso contenuto anche ad altri luoghi di installazione di impianti termici alimentati a gas naturale, e non quindi strettamente alle centrali termiche. La variante V2 riporta all'inizio una serie di definizioni (tratte per lo più dal DM 12/04/96) utili alla comprensione delle condizioni successive. Le riportiamo di seguito: Impianto interno: complesso delle condotte compreso tra il punto di consegna del gas e gli apparecchi utilizzatori (questi esclusi); Impianto termico: complesso dell'impianto interno, degli apparecchi e degli eventuali accessori destinato alla produzione di calore; Centrale termica: uno o più locali comunicanti direttamente tra loro, destinato/i all'installazione di un impianto termico di produzione del calore, la cui portata termica complessiva è superiore a 35 kW; Aperture di ventilazione: aperture permanenti di ventilazione realizzate su pareti esterne verticali. Pressione nominale di esercizio:pressione relativa del gas naturale con la quale è normalmente alimentato l'impianto termico; Portata termica nominale: quantità di energia termica assorbita nell'unità di tempo dall'apparecchio, dichiarata dal costruttore, espressa in kW; Le condizioni d’applicazione • • • • • • • Successivamente vengono descritte le sette condizioni, soddisfatte le quali la centrale termica a metano, agli effetti della realizzazione dell'impianto elettrico, non è da considerare luogo con pericolo di esplosione: Il gas combustibile sia gas naturale (metano), cioè avente caratteristiche fisicochimiche del tutto simili a quelle previste per la sostanza 202 della tabella GA-1 della guida CEI 31-35. Ricordiamone alcune: temperatura d'infiammabilità < 0 ° C; temperatura d'accensione 482 ° C; limiti di esplodibilità in aria LEL 3,93 - 6,60, UEL 13,20 - 17,50. La pressione nominale di esercizio non sia superiore agli 0,04 bar (4000 Pa ), con le seguenti condizioni: Se la centrale termica ha pressione nominale di esercizio di 0,02 bar, deve avere almeno una superficie di ventilazione di 0,3 m2, oppure Se la centrale termica ha pressione nominale di esercizio di 0,04 bar, deve avere almeno una superficie di ventilazione di 0,5 m2, oppure Se la centrale termica ha pressione nominale di esercizio compresa tra 0,02 bar e 0,04 bar, deve avere almeno una superficie di ventilazione di valore compreso tra 0,3 m2 e 0,5 m2 ottenuta per interpolazione lineare tra i due valori (esempi: a 0,03 bar occorrono 0,4 m2, a 0,035 bar occorrono 0,45 m2, a 0,025 bar occorrono 0,35 m2, etc.) Continua • • condizioni La dimensione massima del foro di emissione dovuto a guasti sia di 0,25 mm2. Questo è un valore di difficile individuazione essendo dipendente da una serie molteplice di fattori, quali i materiali utilizzati e la periodicità della manutenzione. La guida CEI 31-35, all'art. GB.3 fornisce alcuni esempi relativamente ad alcune sorgenti di emissione quali flangie, valvole, pompe, compressori centrifughi ed alternativi, etc. Le aperture di ventilazione siano realizzate con le dimensioni indicate al punto 2, secondo quanto definito dal DM 12/04/96. Tali aperture siano realizzate in modo da evitare la formazione di sacche di gas. Nel calcolo della superficie di ventilazione vanno considerate anche eventuali griglie e/o reti poste sulle pareti del locale. La variante, inoltre, nelle note fa riferimento alla circolare M.I. P1275/4134 del 30/11/00, la quale prescrive "che le aperture di aerazione dei relativi locali siano realizzate nella parte alta della parete esterna, e ciò ai fini di evitare la formazione di sacche di gas" e che "ai fini del conseguimento di un efficace ricambio d'aria, le aperture devono essere realizzate nella parte più alta possibile della parete esterna, compatibilmente con la presenza di strutture portanti emergenti. Fatti salvi, pertanto, i casi in cui le aperture d'aerazione debbono essere necessariamente realizzate a filo soffitto (cioè consentire la contiguità dei locali caldaia con locali di pubblico spettacolo e con ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2), si ritiene che, in presenza di travi, la prescrizione normativa sia ugualmente soddisfatta con la collocazione delle aperture di aerazione nell'immediata zona sottotrave e, comunque, mai al di sotto della metà superiore della parete". La nota comunque termina suggerendo l'utilizzo dell'art. GB .6 della guida CEI 31-35, ovvero consiglia di aumentare l'aerazione del locale con aperture poste in alto, una su una parete e l'altra sulla parete opposta. Ancora condizioni • L'impianto termico sia realizzato a regola d'arte. Questa condizione viene attestata, per gli edifici adibiti ad uso civile, dal rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto di riscaldamento ai sensi della legge 46/90. Per gli impianti adibiti ad uso non civile si attende l'entrata in vigore del DPR 380/01 che estenderà il rilascio della dichiarazione di conformità agli edifici "quale che ne sia la destinazione d'uso". • L'impianto termico sia esercito e mantenuto con modalità tali da assicurare nel tempo il mantenimento dei requisiti di sicurezza originali e sottoposto alle manutenzioni e verifiche periodiche previste dalle disposizioni legislative ad esso applicabili (es. DPR 412/93 e successive modificazioni). • La quota d'installazione dell'impianto termico non superi i 1500 m sul livello del mare. A causa della maggiore rarefazione dell'aria (minore densità) ad altitudini superiori occorre prevedere delle aperture di ventilazione superiori (una maggiorazione possibile potrebbe essere l'1,25% ogni 100 m oltre i 1500 m). conclusioni • In conclusione se tutte le sette condizioni sono soddisfatte, la centrale termica non è considerato un luogo con pericolo di esplosione. In caso contrario sarà necessaria la classificazione dei luoghi in base alla norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30). In ogni caso la classificazione potrebbe anche portare alla definizione di un volume Vz trascurabile e di conseguenza alla stessa conclusione di assenza di pericolosità esplosiva. • E' importante ricordare, come fa la variante, che la portata termica non va ad influenzare il calcolo della portata d'aria di ventilazione, in quanto le aperture minime di ventilazione sono state calcolate in base alla pressione di esercizio dell'impianto. Questo porta alla conseguenza che la variante CEI 31-35-V2 può essere applicata anche per centrali termiche di portata termica (potenza) inferiore o pari a 35 kW, nonostante nella definizione si parli di centrale termica solo per potenze superiori ai 35 kW. Inoltre non è da considerare con pericolo di esplosione ai fini dell'impianto elettrico, nemmeno la parte di impianto installato all'esterno della centrale termica (es. valvola di intercettazione generale), se presenta sorgenti di emissione con foro di guasto non superiore a 0,25 mm2. Applicazione 64-8 • In un'ultima nota, viene consigliata l'installazione dei componenti elettrici il più possibile distanti dai componenti dell'impianto termico, demandando alla lettura dell'art. 528.2 della norma CEI 64-8, che qui riassumiamo: • · Condutture elettriche al di sotto di condutture non elettriche (tubazioni di acqua, vapore o gas): proteggere la conduttura elettrica dagli effetti della condensazione o di liquidi causa guasti da parte delle condutture non elettriche; · Condutture elettriche installate in prossimità di condutture non elettriche: fare in modo. con separazioni meccaniche o termiche, che una conduttura non danneggi l'altra; · Condutture elettriche installate nelle immediate vicinanze di condutture non elettriche: proteggere le condutture elettriche dagli eventuali pericoli e prevedere la protezione contro i contatti indiretti considerando le condutture non elettriche come masse estranee Quadri elettrici • CEI 17-13/1 • Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) • Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) • 1990-01 - fascicolo 1433 - seconda edizione 1995-02 - fascicolo 2463 E - terza edizione 1997-09 - fascicolo 3891 - variante 1 (V1) 1998-04 - fascicolo 4152 C - terza edizione (ristampa con V1) 1998-05 - fascicolo 4565 - variante 2 (V2) generalità • INTRODUZIONE • La realizzazione di un quadro elettrico è governata da alcune specifiche norme quali la presente CEI 17-13/1 e le sue collegate CEI 17-13/3 (personale non qualificato), CEI 17-13/4 (cantieri), CEI 17-43 (determinazione delle sovratemperature) che hanno lo scopo di garantirne la sicurezza, la qualità e l’affidabilità. Queste norme si occupano di quadri montati e cablati. • GENERALITA' • La norma CEI 17-13/1 è la "norma base" per i quadri elettrici per Bassa Tensione costruiti in serie (AS) e non in serie (ANS). • Questa norma non pone limiti né superiori né inferiori di corrente, non si applica ai dispositivi singoli e ha come scopo quello di stabilire le condizioni di servizio, le caratteristiche tecniche e le modalità di prova dei quadri per B.T. Campo d’applicazione • La presente Norma si applica alle apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione costruite in serie (AS) e non in serie (ANS), la cui tensione nominale non sia superiore a 1000 V in corrente alternata con frequenza non superiore a 1000 Hz, oppure a 1500 V in corrente continua. • Si applica anche alle apparecchiature contenenti equipaggiamenti di comando e/o di potenza le cui frequenze di funzionamento siano più elevate. In questo caso devono essere applicate delle prescrizioni supplementari appropriate. • Si applica alle apparecchiature assiemate destinate ad essere utilizzate in unione con equipaggiamenti concepiti per la produzione, la trasmissione, la distribuzione e la conversione dell'energia elettrica e per la protezione e la manovra di dispositivi che utilizzano l'energia elettrica. Campo d’applicazione • Si applica anche per apparecchiature assiemate destinate ad essere utilizzate in condizioni speciali di servizio, per esempio su navi, su veicoli su rotaia, su macchine utensili, in apparecchi di sollevamento, oppure in atmosfere esplosive e in applicazioni domestiche (manovrate da persone non esperte) a condizione che le specifiche prescrizioni corrispondenti siano rispettate. • I dispositivi singoli e le unità funzionali autonome quali avviatori dei motori, sezionatori con fusibili, apparecchi elettronici, ecc., che sono conformi alle relative norme di prodotto, non sono coperti dalla presente Norma. Campo d’applicazione • suo oggetto è la formulazione delle definizioni e delle condizioni di servizio, delle prescrizioni costruttive, delle caratteristiche tecniche e delle prove per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra a bassa tensione. targa • Ogni quadro deve riportare le seguenti informazioni: • targhe identificative: possono essere più di una e devono riportare il nome del costruttore e un mezzo per identificare il quadro; • natura della corrente e frequenza; • tensioni di funzionamento e di isolamento nominali; • limiti di funzionamento; • tenuta al cortocircuito; • grado di protezione; • identificazione dei circuiti e dei componenti: deve essere possibile identificare i singoli circuiti; • istruzioni per l’installazione e l’uso del quadro. • Il quadro deve essere costruito con materiali resistenti alle sollecitazioni meccaniche e agli effetti dell’umidità. Il grado di protezione indicato vale per l’intero quadro. caratteristiche • l quadro può essere suddiviso in celle tramite barriere e può essere formato da 3 parti: • 1) parte fissa: parte che non può essere rimossa in servizio; • 2) parte asportabile: parte che può essere tolta anche quando il circuito di cui fa parte è in funzione; • 3) parte estraibile: parte che può essere messa in una posizione che assicura una distanza di sezionamento. • I componenti del quadro devono essere conformi alle relative norme ed installati seguendo le istruzioni del costruttore. Il quadro deve essere costruito in modo che possa resistere alle correnti di cortocircuito e le sbarre devono essere disposte in modo che sia impossibile che si creino cortocircuiti interni. Nuove figure introdotte nella 626 • Articolo 7 - Contratto di appalto o contratto d’opera 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. • 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. • Note sul coordinamento e la cooperazione Contestualmente alla consegna della relazione tecnica, il Committente deve provvedere ad organizzare una apposita riunione preliminare all’inizio dei lavori, durante la quale le parti interessate, alla presenza dei propri responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, devono concretamente attuare quanto indicato al comma 3 dell’art. 7 in esame. Nella riunione le parti devono stabilire le condizioni operative alle quali dovranno attenersi i lavoratori operanti in regime di appalto, le conseguenti misure preventive e protettive concretamente applicabili e, nel caso sia prevista la presenza di più imprese è necessario provvedere ad un coordinamento tra le diverse attività previste nello stesso luogo di lavoro. Quanto stabilito nella riunione di coordinamento, è buona norma riassumere in un apposito verbale sottoscritto dalle parti e consegnarlo in copia ad ogni lavoratore interessato al compimento dell’opera. È opportuno che, anche nel campo della sicurezza e dell’igiene sul lavoro il Committente e l’Appaltatore concordino clausole chiare ed esaustive di comune interesse; in quanto il Committente, per diverse ragioni, morali e pratiche, ha il timore che un alto tasso di infortuni potrebbe nuocere alla regolarità ed alla puntualità dell’esecuzione delle opere; mentre l’Appaltatore, essendo direttamente responsabile, anche penalmente dell’incolumità dei suoi dipendenti deve mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al compimento di quell’opera nella massima sicurezza. • L’appalto è oggetto di norme precise con le quali il Legislatore ha inteso definire i rapporti tra le parti. In linea di massima, salvo specifici patti il Committente può essere definito soltanto il promotore dell’attività operativa, mentre all’Appaltatore è attribuita l’organizzazione delle attività che dovranno portare al risultato oggetto del rapporto; conseguentemente il rischio generale, e in particolare quello legato all’attività lavorativa è attribuito allo stesso Appaltatore. Nel caso in cui la gestione e l’organizzazione sono a carico del Committente, con la conseguente subordinazione totale dell’Appaltatore, questi si troverà nella stessa situazione di un lavoratore - subordinato. Il Committente diventa, di fatto, l’imprenditore - Datore di Lavoro agli effetti della responsabilità di sicurezza.