Art.8 D.Lgs. n.218/97
•
•
•
[1] Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito
entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all' articolo 7 , mediante delega ad una banca
autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base
all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.
[2] Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate
trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato
nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale [2],
calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali
somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria [3-4] ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni [5], per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un
anno.
[3] Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il
contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la
documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia
dell'atto di accertamento con adesione.
Art.9 D.Lgs. n.218/97
• Art. 9 - Perfezionamento della definizione
• [1] La definizione si perfeziona con il
versamento di cui all' articolo 8, comma 1 ,
ovvero con il versamento della prima rata e
con la prestazione della garanzia, previsti dallo
articolo 8, comma 2 .
Cassazione n.26681 del 18.12.09
• …ad avviso del ricorrente, il perfezionamento della procedura si
attuerebbe con la mera sottoscrizione dell'atto, come si dovrebbe
desumere dal rilievo che l'art. 8 "porta la dicitura adempimenti
successivi ritenendo tali il versamento della somma concordata...e
della prima rata nel caso di pagamento rateale".
• L'argomento è infondato. La rubrica "adempimenti successivi", cui
accenna il ricorrente, non attiene affatto, nel suo riferimento
temporale, al perfezionamento della definizione della lite, ma
soltanto alla redazione dell'atto, entro venti giorni, dal quale deve
essere versato l'importo della prima rata mentre, per il pagamento
delle rate successive, la legge dispone espressamente che sul loro
importo sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla
diversa e successiva data di perfezionamento dell'atto di adesione e
che, solo per esse, il contribuente è tenuto a prestare la garanzia.
Cass. n.26681/09
•
•
Coerente con tale premessa è la previsione secondo cui soltanto dopo la ricezione
della quietanza dell'avvenuto pagamento e della documentazione relativa alla
prestazione della garanzia, l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di
accertamento con adesione (comma 3). Del resto, secondo il chiaro ed univoco
tenore letterale dell'art. 9 riportato in premessa, la definizione si perfeziona, con il
versamento di tutte le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione
ovvero, in caso di pagamento rateale - l'ipotesi che interessa la fattispecie in
esame - con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia
previsti dall'art. 8 comma 2".
La lettera della legge chiarisce quindi, esplicitamente, come il pagamento della
prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscano affatto una semplice
modalità di esecuzione della procedura ma ne rappresentino invece il presupposto
fondamentale ed imprescindibile per la sua efficacia. Ed invero, venendosi a
completare la fattispecie del concordato soltanto con il pagamento della prima
rata e la prestazione della garanzia, nell'ipotesi in cui essi difettino così come è
avvenuto nella specie, la procedura del concordato con adesione non si
perfeziona, lasciando permanere nella sua integrità la pretesa tributaria
Cass. n.26681/09
• Con la conseguenza ulteriore che riprende efficacia il
precedente atto impositivo i cui effetti erano sospesi
nelle more del perfezionamento della procedura. Ne
deriva che la cartella de qua, facendo riferimento agli
avvisi di accertamento originari, regolarmente
notificati al contribuente, risulta adeguatamente
motivata come la legge richiede che sia un atto
meramente strumentale alla riscossione, consentendo
ogni difesa a contribuente in merito alla pretesa
dell'amministrazione, senza alcuna necessità di
accennare ad una procedura che non era stata mai
perfezionata per l'omessa prestazione della garanzia
prevista dalla legge.
Cass. sent. n. 10086 del 30.04.09
• una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione
anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire (o,
per usare lo stesso termine della legge, "perfezionare") l'accordo,
versando quanto da esso risulta; essendo normativamente esclusa la
possibilità d'impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella
d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione; il quale conserva
efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finchè non sia stata "perfezionata" la
procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione
scaturente dal concordato. In tal senso, sostanzialmente, Cass. n.
18962/2005 ("il reddito definito con adesione non può successivamente
essere mai messo in discussione dal contribuente"); e pure, per a
contrariis, Cass. n. 15170/2006 , che ammette l'impugnabilità dell'atto
impositivo, riconoscendo inoltre al contribuente il vantaggio della
sospensione del termine ordinario d'impugnazione, ma solo quando sia
stato "formalizzato il mancato raggiungimento dell'accordo" (dalla
motivazione); negando quindi il potere d'impugnazione dell'atto a chi
abbia inequivocabilmente concordato, in via di adesione, la misura del
tributo da pagare.
Art. co.4 D.Lgs. n.218/97
• [4] Entro quindici giorni dalla ricezione
dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche
telefonicamente o telematicamente, formula
al contribuente l'invito a comparire. Fino
all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la
definizione ha effetto ai soli fini del tributo che
ha formato oggetto di accertamento. All'atto
del perfezionamento della definizione, l'avviso
di cui al comma 2 perde efficacia.
Cass. n.28051 del 30.12.2009
• …la convocazione del ricorrente, a seguito
della sua richiesta, non costituisce per l’Ufficio
un obbligo, ma soltanto una facoltà, da
esercitare in relazione ad una valutazione
discrezionale del carattere di decisività degli
elementi posti a base dell’accertamento e
della opportunità di evitare la contestazione
giudiziaria…..
Cass. n.28051/09
• E qualora l’ufficio escludesse in radice
l’opportunità di una composizione bonaria,
l’obbligo della convocazione costituirebbe un
inutile
appesantimento
dell’attività
amministrativa. Il termine di 90 gg. per il quale
resta sospeso l’onere della impugnativa
giudiziaria corrisponde del resto a quello stabilito
per il silenzio rifiuto, sicchè è coerente con il
sistema ritenere che, decorso quel termine della
presentazione dell’istanza di audizione senza che
l’Amm.ne abbia risposto, l’istanza medesima
debba considerarsi tacitamente rigettata.
ART.12 comma 7 L. n.212/00
7.
Nel rispetto del principio di cooperazione tra
amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della
copia del processo verbale di chiusura delle
operazioni da parte degli organi di controllo, il
contribuente può comunicare entro sessanta giorni
osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici
impositori. L'avviso di accertamento non può essere
emanato prima della scadenza del predetto
termine, salvo casi di particolare e motivata
urgenza.
Cass. ord. n.19875/08
L’avviso di accertamento è valido perché:
• L’accertamento ha natura vincolata rispetto al
pvc sul quale si fonda
• Manca la specifica sanzione di nullità
• Resta garantito il diritto alla difesa in via
giudiziaria ed in via amministrativa con
l’autotutela
Corte Cost. ord. 244 del 24.07.09
• Imposte e tasse - Atto di accertamento - Nullità
dell'atto notificato prima di 60 giorni dalla data di
consegna del processo verbale di contestazione Omessa previsione - Denunciata violazione del
diritto di difesa e dei principi del giusto processo Omessa verifica della possibilità di pervenire ad
un'interpretazione costituzionalmente orientata
ed inconferenza dei parametri evocati - Manifesta
inammissibilità della questione.
• - Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7.
• - Costituzione, artt. 24 e 111.
Cost n.244/09
• che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente
inammissibile, perchè il giudice a quo, invece di sollevarla, avrebbe dovuto
preliminarmente esperire un tentativo di interpretare diversamente la
disposizione censurata ed il complessivo quadro normativo in cui essa si
inserisce, così da consentire di superare il prospettato dubbio di
costituzionalità;
• che, in particolare, la Commissione tributaria avrebbe dovuto saggiare la
possibilità di ritenere invalido l'avviso di accertamento emanato prima
della scadenza del suddetto termine di sessanta giorni, nel caso in cui tale
avviso sia privo di una adeguata motivazione sulla sua "particolare [...]
urgenza";
• che, a sostegno di tale percorso ermeneutico, il giudice rimettente
avrebbe potuto prendere in considerazione il combinato disposto della
censurata disposizione con l'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e
con gli artt. 3 e 21-septies della legge 27 luglio 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi);
Cost. n.244/09
• che, alla luce di tali disposizioni, la Commissione
tributaria avrebbe potuto prendere atto del fatto che lo
specifico obbligo di motivare, anche sotto il profilo
dell'urgenza, l'avviso di accertamento emanato prima
della scadenza del termine di sessanta giorni
decorrente dal rilascio al contribuente della copia del
processo verbale di chiusura delle operazioni, da parte
degli organi di controllo, è previsto dalla stessa
disposizione censurata ed è espressione del generale
obbligo di motivazione degli atti amministrativi e, tra
essi, di quelli dell'amministrazione finanziaria (artt. 3
della legge n. 241 del 1990 e 7, comma 1, della legge n.
212 del 2000);
Cost. n.244/09
• che, sulla base di tale premessa, la rimettente avrebbe potuto
altresì valutare se, nel caso in esame, l'inosservanza dell'obbligo di
motivazione, anche in relazione alla "particolare [...] urgenza"
dell'avviso di accertamento, sia già espressamente sanzionata in
termini di invalidità dell'atto, in via generale, dall'art. 21-septies
della legge n. 241 del 1990 - che prevede tale sanzione per il
provvedimento amministrativo privo di un elemento essenziale,
quale è la motivazione - e, con speciale riferimento
all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, dagli artt. 42,
secondo e terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi) e 56, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), i quali
stabiliscono che l'avviso di accertamento deve essere motivato, a
pena di nullità, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni
giuridiche che lo hanno determinato;
Art.21 septies L. n.241/90
• Art. 21 septies - Nullità del provvedimento
• Testo in vigore dall'8 marzo 2005 Testo introdotto dall'art. 14,
comma 1, legge 11 febbraio 2005, n. 15
• 1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli
elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di
attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del
giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla
legge.
• 2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti
amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
(articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, legge 11 febbraio 2005,
n. 15)
•
Art.21 octies L n.241/90
• Art. 21 octies - Annullabilità del provvedimento
• Testo in vigore dall'8 marzo 2005 Testo introdotto dall'art. 14, comma 1,
legge 11 febbraio 2005, n. 15
• 1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione
di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
• 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento
amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione
dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato. (articolo aggiunto dall'art. 14,
comma 1, legge 11 febbraio 2005, n. 15)
Art. 7 L. n.212/00
•
Art. 7 - Chiarezza e motivazione degli atti
•
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241 , concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi,
indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
•
•
•
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•
•
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono
tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o
comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel
merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere
in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento
ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando
ne ricorrano i presupposti.
Cass. n.1825 dep.ta 28.01.10
• Il riferimento della motivazione per relationen ad
un atto non conosciuto dal contribuente, ma del
quale egli possa procurarsi la conoscenza,
comporta una più o meno accentuata ( e del tutto
ingiustificata) riduzione del lasso di tempo a lui
concesso per valutare la fondatezza dell’atto
impositivo e si risolverebbe in un’indebita
menomazione del suo diritto alla difesa , che
l’art.24 Cost. annovera tra i principi fondamentali
dell’ordinamento ed esige che sia garantito come
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
Cass. n.1825/10
• Il ricorso ad elementi offerti da altri documenti,
non conosciuti dal contribuente né a lui
comunicati, è dunque legittimo solo se tali
documenti sono allegati all’atto che li richiama o
in esso riprodotti.
• L’accertamento motivato con rinvio ad un altro
atto della A.F. come nella specie il pvc non
allegato all’avviso e non noto al contribuente è
dunque nullo, non essendo sufficiente nemmeno
la produzione dell’atto in sede contenziosa.
Cass. 1825/10
• E’ richiesta l’effettiva conoscenza … ritenendo
irrilevante la semplice la semplice conoscibilità
del documento richiamato per relationem
• Non è condivisibile l’assunto dell’Ufficio che il
contribuente ha dimostrato nel ricorso la
perfetta conoscenza della natura della pretesa
erariale
Ordinanza Cassazione civile, sez. Tributaria, 02-11-2009, n. 23176
[Rettifica risultante da verbali relativi ad ispezioni]
Avviso di accertamento. Incompletezza del p.v.c. depositato in giudizio. Idoneità del documento a legittimare la
pretesa. Sufficienza. Esclusione.
• che, con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia deduce "violazione e
falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39,
nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 e art. 35, comma
3 e dell'art. 277 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)", formulando il seguente
quesito: " ... se in presenza di un accertamento di maggior reddito,
ai fini irpeg e ilor 1996, nei confronti di una società di capitali,
risultante da inesistenza di costi dichiarati, l'eventuale
incompletezza del p.v.c. depositato in giudizio, sul quale
l'accertamento si fonda, comporti o meno l'obbligo per le
Commissioni tributarie, quale giudice del merito, di prendere in
considerazione la prova documentale, sia pure incompleta, fornita
dall'ufficio, ma tuttavia, dallo stesso ritenuta sufficiente a fondare il
recupero, anzichè procedere all'annullamento integrale del rilievo
senza aver valutato l'idoneità del documento a legittimare la
pretesa";
Cass. Ord. n. 23176 del 2.11.09
• che il motivo, come sintetizzato nel quesito, è manifestamente
infondato (se non, addirittura, inconferente rispetto alla ratio
decidendi della decisione impugnata), posto che - fondandosi
questa sul presupposto dell'inadeguato riscontro probatorio della
pretesa erariale - il ruolo di giudice del rapporto (e non dell'atto)
rivestito dal giudice tributario (rilevante ad altri fini) certamente
non abilita tale giudice a sopperire, d'ufficio, alle carenze istruttorie
delle parti (atteso, peraltro, che tale supplenza non è consentita al
giudice tributario nemmeno dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 7, comma 3, che gli conferisce poteri officiosi, solo in
via del tutto eccezionale e per la sola ipotesi che il compiuto
assolvimento dell'onere della prova a carico della parte sia
impossibile o sommamente difficile: cfr. Cass. 4589/09, 4617/08);
Cass. sent. n.1818 dep.ta il 28.01.10
• Al pvc non può essere attribuita fede privilegiata
in merito ai giudizi valutativi e a circostanze
relative a fatti avvenuti in presenza del p.u. che
possono risolversi in apprezzamenti personali di
quest’ultimo.
• Il pvc fa piena prova vincibile solo con la querela
di falso, unicamente della provenienza del
documento del p.u. che lo ha formato, delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che egli
attesti avvenuti in sua presenza e da lui compiuti
Cass. n.1818/10
• Non va attribuito alcun valore privilegiato
(art.2700 cod. civ.) ai giudizi valutativi, né a
quelle circostanze, relative a fatti avvenuti in
presenza del p.u. che possono risolversi in suoi
apprezzamenti
Cass. n.2908/10
• L’accertamento può essere motivato per
relationem per economia di scrittura anche in
acritico recepimento
• Il rinvio motivazionale deve essere adeguato
consentendo di reperire i luoghi specifici
dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle
parti che formano gli elementi della
motivazione
Cass. 2908/10
• L’accertamento giudiziale della adeguatezza
della motivazione per relationem dell’atto di
imposizione deve essere adeguatamente
motivato
• L’accertamento in sede di giudizio di
legittimità dell’adeguatezza della motivazione
p.r. deve essere specificatamente contestato
dal ricorrente
Cass. n.25197 del 30.11.2009
• l'avviso di accertamento - atto esplicativo di una pretesa, non
avente carattere decisorio - potrebbe essere motivato, senza che
questo ne determini l'invalidità, in base ad una pluralità di ragioni,
anche in contraddizione fra loro; le quali non costituirebbero una
motivazione "ambigua" nè produrrebbero lesione del diritto di
difesa, che può e deve esplicarsi nei confronti di tutte le ragioni
motivanti l'atto impositivo; cui basterebbe, per essere fondato, la
riconosciuta esattezza di una sola di tali ragioni…………. fermo
restando che il motivo espresso dall'ufficio, se ipoteticamente
diverso dagli argomenti contenuti nel richiamato processo verbale
di constatazione, dovrebbe prevalere su questi ultimi, stante il
carattere meramente strumentale del rapporto informativo rispetto
all'accertamento vero e proprio, di esclusiva competenza
dell'ufficio;
Cass n.25197/09
• la motivazione di esso - prescritta dalle singole leggi
d'imposta (nel caso dell'IVA, articolo 56, D.P.R. n.
633/1972) ed ora, in generale, dalla L. 27 luglio 2000,
n. 212, art. 7 - risponde primariamente all'esigenza di
rispettare i principi d'informazione e collaborazione già
fissati dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 ed ora,
specificamente in materia fiscale, dalla L. n. 212 del
2000 cit., art. 10; secondariamente, è diretta a
garantire il pieno esercizio del diritto di difesa,
ponendo il contribuente, fin dal momento della
notificazione del provvedimento, in condizione di
contestarlo scegliendo un'adeguata linea difensiva (cfr.
Cass. n. 1905/2007).
Cass. n.25197/09
• Per queste stesse ragioni, non è legittimo l'intento
dell'amministrazione di formulare una motivazione
contraddittoria, al fine di predisporre una giustificazione "di
riserva" del provvedimento, da essa non integrabile in fase
contenziosa: in primo luogo, perchè l'atto impositivo
rappresenta pur sempre la conclusione di un procedimento
amministrativo, in cui si esprime una pretesa che, per essere
conforme alla legge, può basarsi su elementi concorrenti, ma
non su dati contrastanti; in secondo luogo, perchè
l'alternatività delle ragioni giustificatrici della pretesa,
lasciando l'amministrazione arbitra di scegliere, nel corso
della procedura contenziosa, quella che più le convenga
secondo le circostanze, espone indebitamente la controparte
ad un esercizio difensivo difficile o talora impossibile.
Cass. n.25197/09
• Ora, è proprio la necessità di evitare simili impacci alla
difesa, che porta il legislatore a prescrivere - già con la L. n.
241 del 1990, art. 3, comma 1, applicabile al caso - che la
motivazione dell'atto debba indicare "i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione":
• presupposti di fatto e ragioni giuridiche che possono
essere plurali ma, ovviamente, non in contrasto fra loro,
essendo destinati a sorreggere una "decisione
dell'amministrazione", sia pure impugnabile; decisione
che non è tale, e determina la nullità dell'atto che (non) la
contiene, qualora non presenti il necessario carattere di
univocità. Per queste ragioni, che confermano il giudizio di
nullità degli avvisi di accertamento e rettifica…
Art.14 DLGS n.546/92
•
Art. 14 - Litisconsorzio ed intervento
•
[1] Se l' oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere
tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad
alcuni di essi.
[2] Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel
comma 1 è ordinata l' integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa
entro un termine stabilito a pena di decadenza.
[3] Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che,
insieme al ricorrente, sono destinatari dell' atto impugnato o parti del rapporto tributario
controverso.
[4] Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte
resistente, in quanto applicabili.
[5] I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a
tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
[6] Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare
autonomamente l' atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine
di decadenza.
•
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•
Ipotesi di litisconsorzio tributario
• Si configura ogni volta che, per effetto della norma
tributaria o per l’azione esercitata dalla Amm. Fin. l’atto
impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo
nella
unicità
della
fattispecie
costitutiva
dell’obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso
pur proposto da uno solo degli obbligati, abbia ad
oggetto non la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
a tutti i debitori rispetto alla obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
Cass. SS.UU. N.14815 del 4.6.08
• La unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui
all'art. 5 cit. TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la
conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun
socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili,
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di
rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi
prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello
stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente
ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1),
perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori
rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli
elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione (Cass.
SS.UU. 1052/2007 );
SS.UU. N. 14815/08
• il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati,
destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio
necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve
ordinare l'integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa
disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del
contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi
di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio".
•
•
Conseguentemente, nella specie, il ricorso deve essere accolto, in quanto l'intero
rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14;
quindi, va cassata la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata
alla Commissione tributaria provinciale per la celebrazione del giudizio di primo grado
nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Il giudice del rinvio dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 14.
Regole cui deve attenersi il Giudice
• A) se tutte le parti hanno proposto autonomamente il
ricorso, il Giudice deve disporne la riunione ex art.29 se
pendenti dinanzi alla stessa Commissione. Altrimenti,
la riunione va disposta dinanzi al giudice
preventivamente adito innanzi al quale si radica la
competenza territoriale che vale per tutti i litisconsorti;
• B) se una o più parti non abbiano ricevuto la notifica
dell’avviso, o avendola ricevuta non l’hanno
impugnato, il Giudice adito per primo deve disporne
l’integrazione del contraddittorio, mediante la loro
chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di
decadenza
Limiti soggettivi dei giudicati
L'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla
società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i
suoi effetti a favore di tutti i soci, (anche per quelli che non
sono stati partecipi nel processo) i quali possono opporlo alla
amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel
relativo processo (esercitando quindi, senza limitazioni di
sorta il diritto di difesa). A meno che l'annullamento non sia
stato pronunciato per tardiva notifica dell'atto impositivo
(decadenza), o per altra causa non rapportabile ai soci (ad es.
nullità della notifica, vizi di motivazione dell'atto notificato
alla società che non ricorra anche nell'avviso notificato ai
soci). Così, pure, gli effetti del giudicato di annullamento non
si estendono al socio nei cui confronti sia intervenuto, intanto,
un giudicato diretto di segno contrario, che abbia avallato
l'accertamento effettuato dall'ufficio
Limiti soggettivi del giudicato
• …..anche il giudicato di annullamento dell'accertamento, pronunciato a
seguito di ricorso proposto dal singolo socio, per cause non personali, può
essere opposto dalla società, e/o dagli altri soci, all'amministrazione
finanziaria. Questa, infatti, è parte necessaria in tutti i ricorsi e, quindi, non
può eccepire alcuna violazione del principio del contraddittorio o del
diritto di difesa.
• Vale a dire, i contribuenti possono opporre all'amministrazione finanziaria
ogni decisione di annullamento dell'avviso di accertamento del reddito
imputato alla società (che non sia stata pronunciata per cause non
estensibili), perchè non vi osta il limite soggettivo del giudicato.
• L'amministrazione, invece, non può opporre il giudicato a lei favorevole se
non a coloro che hanno partecipato al relativo processo. Tuttavia, il
giudicato formatosi nel giudizio promosso su ricorso di tutti i soci avverso
gli avvisi di accertamento loro notificati ai fini IRPEF, estende i suoi effetti
nei confronti della società, in relazione all'avviso di accertamento
notificato ai fini ILOR, e, quindi, può essere opposto dall'amministrazione
finanziaria anche alla società.
Limiti soggettivi del giudicato
• Quanto agli accertamenti divenuti definitivi
perchè non impugnati, vale la regola della non
autonoma impugnabilità (D.Lgs. n. 546 del 1992,
art. 14, comma 6) e della opponibilità
all'amministrazione finanziaria del giudicato
favorevole al contribuente, che si formi nel
giudizio nel quale lo stesso intervenga come
litisconsorte, con il solo limite della non
ripetibilità di quanto pagato (per il completo
esaurimento degli effetti del rapporto tributario).
Cass. n.3830 del 18.02.2010
• Se i giudicati distinti relativi al reddito
societario e personale si sostanziano da un
legame
strettamente
coordinato
e
consequenziale, la riunione dei processi e la
loro decisione nel merito può avvenire senza
la rimessione delle controversie innanzi al
giudice di primo grado.
Cass.3830/2010
• Il rispetto del fondamentale diritto ad una durata
ragionevole del processo impone, in concreto, al
giudice di evitare ed impedire comportamenti che
siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello
stesso….
• Nella concreta e complessiva fattispecie si evidenzia
una consapevolezza comune dell’esistenza e del
contenuto sia dell’atto impositivo notificato alle altre
parti che delle difese processuali svolte dalle stesse, in
un contesto di simultanea proposizione dei ricorsi
stessi, comunanza di difese, simultanea trattazione ed
una identicità sostanziale delle decisioni adottate
Cass. 3830/10
• Per il necessario coordinamento dei principi
del giusto processo e della tutela del
contraddittorio non va dichiarata la nullità dei
pregressi gradi di giudizio, ma si deve soltanto
ricomporre l’unicità della causa innanzi a
questo giudice di legittimità mediante
l’anticipato provvedimento di riunione delle
cause
Cass. 2431/2010
•
•
Nell'ipotesi di società di capitali non vige il principio di diretta imputazione ai soci del reddito
della società, valido per le società di persone ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986. Ciò
comporta che, esclusa la sussistenza di litisconsorzio necessario in tema di reddito di
partecipazione sociale in tale ultima ipotesi, di cui a Cass., SS.UU., n. 14815/2008, vige il
principio di autonomia dei giudizi, per cui in tema di processo tributario, il giudicato in tema
di accertamento del reddito nei confronti della società non esplica effetto nei confronti del
socio, e viceversa. Ciò comporta che non sussiste alcuna ipotesi di sospensione necessaria del
processo ex art. 295 c.p.c.
Può tuttavia darsi atto che la comunanza dei presupposi fattuali sussistente tra il
contenzioso attinente all'accertamento dei redditi di una società e quello riguardante il
singolo socio, in caso di società di capitali a base ristretta, determina un nesso di
consequenzialità di fatto tra il primo ed il secondo, per cui il giudice chiamato a statuire su
quest'ultimo deve tenere conto ai fini del decidere dell'eventuale giudicato formatosi tra
l'Erario e la società (vd., per analogia, Cass. n. 14056 del 16 giugno 2006).
Ciò tuttavia postula un esame della sentenza concernente i redditi della società, in primo
luogo, per accertarne la definitività o meno, ed in secondo luogo per trame elementi di
valutazione che si assumono come rilevanti ai fini della decisione sulla controversia promossa
dal
contribuente,
attesa
la
menzionata
autonomia
dei
giudizi.
Cass. SS.UU. n.4077 dep.ta 22.02.2010
• L’iscrizione di ipoteca è un atto preordinato e
strumentale all’espropriazione immobiliare,
sicchè anche l’ipoteca soggiace al limite per
essa stabilito, nel senso che non può essere
iscritta se il debito del contribuente non
supera gli ottomila Euro.
Art. 19 del D.Lgs. n.546/92
•
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[1] Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l' avviso di accertamento del tributo;
b) l' avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l' avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 , e successive modificazioni (lettera aggiunta [2] dall'art. 35, comma 26-quinquies, D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
modificato in sede di conversione) ;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602 , e successive modificazioni (lettera aggiunta [2] dall'art. 35, comma 26-quinquies, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, modificato
in sede di conversione) ;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 3;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l' autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
[2] Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l' indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere
proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell' art. 20.
[3] Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per
vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati
precedentemente all' atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a
quest'ultimo.
Cass. n.724 del 19.01.2010
• Nel richiamare le SS.UU n.5791 del 04.03.2008, ribadisce
che l’omissione della notifica di un atto presupposto
costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità
dell’atto dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale
nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la
scelta consentita dall’art.19 D.lgs. n.546/92, di impugnare
solo l’atto consequenziale notificatogli facendo valere il
vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto,
o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
non notificato, facendo valere i vizi che inficiano
quest’ultimo per contestare radicalmente la pretesa
tributaria.
• E’ compito del Giudice adito verificare l’oggetto della
domanda
Cass. 14.10.2009 n.21754
• Se l’azione giudiziaria viene svolta dal
contribuente nei confronti del solo agente
della riscossione evocato in giudizio è sua
facoltà chiamare in causa l’ente creditore per
evitare la sua responsabilità in ipotesi di
soccombenza riguardo alla pretesa fiscale
Impugnabilità estratto di ruolo
CASS. n.724/10
L’art.19 del D.lgs. n.546/92 prevede l’impugnazione
sia della cartella che del ruolo. Tale precisazione
rende del tutto evidente che l’impugnazione è
ammissibile non solo nei confronti della cartella
ma anche contro l‘estratto di ruolo che altro non è
che una riproduzione di una parte del ruolo
Valenza atti notori
• Sentenza Cassazione sez. Tributaria, 15-01-2007, n. 703
•
L'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come
l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e
probatoria
esclusivamente
in
alcune
procedure
amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede
giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso
tributario, ostacolo invalicabile nella previsione dell'art. 7,
comma 4, del d.lgs. 546 del 1992, giacché finirebbe per
introdurre nel processo tributario - eludendo il divieto di
giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non
solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di
fuori del processo.
Valenza atti notori
• CASS. sez. Trib. n.3569 del 13.02.2009
• CASS. Sez. Trib. n.149 del 08.01.10
• è comunque principio già enunciato dalla Corte quello secondo cui "In
tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7,
comma 4 (così come nel precedente D.P.R. n. 636 del 1972, art. 35, comma
5 nel testo introdotto dal D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 23), non può
essere utilizzata prova testimoniale (per testimonianza intendendosi la
narrazione di fatti della controversia compiuta da un terzo innanzi ad un
giudice, nel contraddittorio delle parti). E' viceversa consentito - come
accaduto nella specie - desumere elementi di prova (anche) dalle
dichiarazioni confessorie rese da un terzo, richiamate nel rapporto della
Guardia di finanza prodotto in giudizio e, quindi, liberamente valutabili dal
giudice secondo il suo prudente apprezzamento, non sindacabile in sede di
legittimità ove adeguatamente e non illogicamente motivato “.
Dichiarazioni di terzi raccolte in pvc
• CASS. 19 giugno 2009 n.14290
•
L'esclusione della prova testimoniale è dettata da un'esigenza di speditezza del
processo tributario e non comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi rese
ai verbalizzanti, secondo quanto chiarito dalla stessa giurisprudenza richiamata
dalla società ricorrente secondo la quale le dichiarazioni di terzi raccolte dalla
Polizia tributaria ed inserite nel processo verbale di constatazione non hanno
natura di testimonianza bensì di mere informazioni acquisite nell'ambito di
indagini amministrative, sfornite, pertanto, "ex se", di efficacia probatoria, con la
conseguenza che esse risultano del tutto inidonee, di per sè, a fondare
un'affermazione di responsabilità del contribuente in termine di imposta,
potendo soltanto (come nella specie) fornire un ulteriore riscontro a quanto già
accertato e provato "aliunde" in sede di procedimento tributario).
Cass. n. 25713 dep.ta 09.12.09
• …….. è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, in tema di IVA, la
deducibilità dell'imposta pagata dal contribuente per l'acquisizione di beni
o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa è subordinata, in caso di
contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che deve essere
fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e
del registro in cui vanno annotate; nel caso in cui il contribuente dimostri
di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti (nella
specie, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire
copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova
applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724 c.c., n. 3, secondo
cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per
attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di
esenzione dall'onere della prova, nè trasferisce lo stesso a carico
dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per
presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (ex multis, Cass.
21233/06).
Eccezioni processuali rilevabili d’ufficio
inammissibilità
ricorso/appello
intempestivo;
Non
è
necessario l’impulso di parte, poiché possono essere
rilevate dal giudice d’ufficio in ogni stato e grado del
giudizio:
• inammissibilità del ricorso/appello per altri motivi (difetto
di sottoscrizione; ampliamento del thema decidendum;
difetto di atto impugnabile ecc..);
• improcedibilità del ricorso/appello per tardiva costituzione;
Cass. sent. n.9773 del 24.04.2009
• E', infatti, principio di diritto consolidato di questa Corte
quello secondo cui: "In tema di contenzioso tributario, ai sensi
del D.Lgs. n.546/92 art. 22, comma 4, la produzione di
documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo
per introdurre la prova nel processo, incombendo alla
controparte l'onere di contestarne la conformità
all'originale, come previsto dall'art. 2712 cod. civ., ed avendo
il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del
documento in originale" ed ancora: "In tema di produzione di
copie fotostatiche, il principio di cui agli artt. 2712 e 2719 cod.
civ., secondo i quali esse hanno la stessa efficacia probatoria
degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla
parte contro la quale sono prodotte, opera anche nel caso di
contumacia di quest'ultima“
Sent. n.4306 dep.ta 23.02.2010
• Nella premessa che il giudice ha piena facoltà di apprezzare gli elementi
probatori portati a supporto, un atto legittimamente assunto in sede
penale ( poiché la CTR riconosce che le intercettazioni furono autorizzate
in sede penale e trasmesse alla Amm.ne Finan. Ex art.63 DPR n.633/72)
entra a far parte a pieno titolo del materiale probatorio e indiziario che il
giudice tributario di merito deve valutare non incontrando i suoi poteri
istruttori ex art.7 DPR n.546/92 i limiti posti dall’art.270 cpp non
potendosi estendere le regole del processo penale in altri ambiti che
hanno regole proprie.
Cass. n.1164 del 21.01.2008
• In tema di contenzioso tributario, le testimonianze
rese da terzi nel corso di un giudizio civile assumono
un rilevante valore indiziario, anche se il contribuente
non sia parte del giudizio medesimo, e quindi, pur
dovendo trovare conferma in altri elementi di
giudizio, non possono essere ritenute irrilevanti sulla
base delle sole contestazioni del contribuente, atteso
che esse sono assunte con le garanzie del
contraddittorio e la loro attendibilità è anche
presidiata da sanzioni penali.
Eccezioni processuali rilevabili d’ufficio
•
difetto/vizio di rappresentanza, difesa in giudizio;
•
improcedibilità dell’appello per mancato deposito, nei termini,
della
copia
nella
segreteria
della
Commissione
tributaria
provinciale;
•
mancanza di legittimazione attiva/passiva;
•
inammissibilità della proposizione tardiva delle
eccezioni ad
istanza di parte;
•
estinzione
del
processo
(mancata
integrazione del contraddittorio);
riassunzione,
mancata
Eccezioni processuali rilevabili d’ufficio
• decadenza dall’azione di rimborso
la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei
confronti dell’ente impositore, in quanto stabilita in favore di
quest’ultimo ed attinente a situazioni da questo non disponibili –
poiché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile
o
modificabile dalle parti – è rilevabile anche d’ufficio (Cass.
n.16232
del 10.07.2009; Cass. n.2510 del 30/01/2009; Cass.
n.361/2009; Cass.n.29227/2008).
Diritto alla difesa
• Ai sensi dell’art.101 u.c. cpc se il giudice
ritiene di porre a fondamento della decisione
una questione rilevata d’ufficio, riserva la
decisione, assegnando alle parti, a pena di
nullità, un termine non inferiore a venti e non
superiore a quaranta giorni, per il deposito in
cancelleria di memorie contenenti
osservazioni sulla medesima questione
Eccezioni ad istanza di parte
•
eccezione di decadenza dell’ente impositore dall’esercizio di un
potere nei confronti del contribuente (potere di accertamento)
poiché posta in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo in
materia di diritti da esso disponibili, Cass.n.2233 del 29/01/2009;
Cass.n.478 dell’11/01/2008; Cass.n.18019/2008);
•
inammissibilità di documenti depositati oltre il termine di venti
giorni liberi prima dell’udienza di trattazione (art.32, 1 co.) error in
procedendo;
Eccezioni ad istanza di parte
• inammissibilità di memorie illustrative oltre il
termine
di
dieci
giorni
liberi
prima
dell’udienza;
•
nullità del procedimento e della sentenza per
mancata/tardiva comunicazione dell’udienza
di trattazione (art.31).
Argomenti difensivi
•
•
•
•
qualsiasi questione di interpretazione normativa;
questione di legittimità costituzionale;
la deduzione di adempimento della obbligazione;
la contestazione del valore probatorio dei mezzi
istruttori utilizzati in primo grado;
• la critica al risultato di consulenza tecnica esperita in
primo grado;
• La contestazione relativa agli elementi costitutivi
della domanda e ai suoi requisiti di fondatezza
Art.53 del D.Lgs. n.546/92
•
[1] Il ricorso in appello contiene l' indicazione della commissione tributaria a cui è
diretto, dell' appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi
della sentenza impugnata, l' esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della
domanda ed i motivi specifici dell' impugnazione. Il ricorso in appello è
inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra
indicati o se non è sottoscritto a norma dell' art. 18, comma 3.
•
[2] Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all' art. 20, commi 1 e 2, nei
confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve
essere depositato a norma dell' art. 22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena
d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della
commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata
[3] Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione
tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la
trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della
sentenza.
•
•
Art.22 del D.Lgs. n.546/92
•
•
•
•
•
[1] Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'
inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita o
trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di
ricevimento, l' originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti
del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per
posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per
raccomandata a mezzo del servizio postale.
[2] L' inammissibilità del ricorso è rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del
giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell' articolo seguente.
[3] In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità
dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo
stesso ricorrente. Se l' atto depositato nella segreteria della commissione non è
conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è
proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.
[4] Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente
deposita il proprio fascicolo, con l' originale o la fotocopia dell' atto impugnato, se
notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
[5] Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l' esibizione degli originali
degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.
Corte Costituzionale n.321 del
04.12.2009
• Il deposito della copia dell’atto di appello
presso la segreteria della CTP che ha emesso
la sentenza impugnata, come previsto
dall’art.53
co.2.
D.lgs.
n.546/92
è
adempimento che deve essere compiuto a
pena di inammissibilità entro e non oltre 30
gg. dalla notifica dell’appello (termine per la
costituzione in giudizio dell’appellante
Cass. n.1174 dep.ta 22.01.2010
• Per il giudizio di appello l’art.53 va interpretato nel senso che
costituisce causa di inammissibilità non la mancata
attestazione, da parte dell’appellante, della conformità tra il
documento depositato e quello notificato, ma solo la loro
effettiva difformità, accertata dal Giudice in caso di detta
mancanza.
• Qualora l’appellato sia rimasto contumace, venendo
a mancare in radice la possibilità di riscontrare e
denunciare la difformità, si impone la declaratoria
dell’inammissibilità dell’appello, in quanto in caso
contrario, nell’ipotese de qua la prescritta formalità
risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione
Cancellazione dal registro imprese
•
•
•
•
CASS.SS.UU. N.4062 del 22 febbraio 2010
il novellato secondo comma dell'articolo 2495 c.c. "è norma innovativa e ultrattiva
che disciplina gli effetti delle cancellazioni di società di capitali e cooperative
intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004),
prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e
quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l'avvenire"
detta disposizione comporta il superamento del pregresso orientamento di
legittimità fondato sulla natura all'epoca non costitutiva della cancellazione "che
invece dal 1 gennaio 2004 estingue di certo le società di capitali nei sensi indicati"
dalla medesima data - in virtù della natura costitutiva riconosciuta per legge alla
cancellazione dal registro delle imprese - anche per le società di persone vale la
regola "del venir meno della capacità e legittimazione di esse... anche se perdurino
rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura
costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere
in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per
la novella".