MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA
__________________________________________________________________________________________________
Via San Nicola n° 1 – 0923/911027 – [email protected] – www.guardiacostiera.it/pantelleria
ORDINANZA N°23
Formalità di arrivo e partenza navi - Attivazione servizio di interfaccia unica
Il Capo del Circondario Marittimo di Pantelleria:
VISTA
la Legge n. 84/94 recante "Riordino della Legislazione in materia portuale e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
gli artt. 179 e 181 del Codice della Navigazione approvato con R.D. in data 30
marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione
approvato con D.P.R. in data 15 febbraio 1952 n. 328;
VISTO
il Decreto Legislativo n. 18 in data 16 febbraio 2011 che ha modificato il D. Lgs.
W196 in data 19 agosto 2005 con il quale è stata formalizzata l'istituzione di un
"Sistema comunitario di monitor aggio e di informazioni sul traffico navale"
nonché prevista l'istituzione del PMIS;
VISTO
il Decreto legge n0179 in data 18 ottobre 2012 convertito in Legge in data 17
dicembre 2012 n. 221 nel quale è individuato il sistema informatico PMIS (Port
Management Information System) al fine di espletare, in particolare, le formalità
di arrivo e partenza delle navi nei porti nazionali;
VISTA
la Legge n. 135/77 recante "Disciplina della professione dei Raccomandatari
Marittimi";
VISTO
la Direttiva PMIS2 – n. 001/2013 prot. 0083457 in data 01/10/2013 del Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con argomento: "Port Management
Information System vero 2.0 (PMIS2) - avviamento operativo" - e successivi
aggiornamenti 1 e 2;
VISTO
il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot.
n. 43729 del 20/04/2015 con oggetto: "Direttiva Europea 20101651EU relativa alle
formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza dai porti degli Stati
membri. Attivazione servizio di interfaccia unica";
VISTO
il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n.
65264 del 04/06/2015 con oggetto: "Direttiva Europea 201011651UE relativa alle
formalità di dichiarazione della navi in arrivo o in partenza dai porti degli Stati
membri. Attivazione servizi di interfaccia unica e acquisito PEC - Posta
Elettronica Certificata";
CONSIDERATO che le formalità di arrivo e partenza delle navi e la trasmissione delle
pratiche relative alla sosta della nave in porto dovranno essere effettuate in
formato elettronico;
RITENUTO opportuno provvedere all'emanazione di istruzioni a carattere sperimentale al
fine di verificare, nel tempo, la corretta applicazione del processo di
standardizzazione sopra richiamato.
RENDE NOTO
che con decorrenza dal 31 AGOSTO 2015 e con le modalità definite di seguito, nelle more
dell'implementazione del PMIS, le pratiche amministrative svolte dalle Agenzie Marittime,
dagli Armatori e dai Comandanti delle navi, inviate agli Uffici Armamento e Spedizioni,
Tecnica e VTS del ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, dovranno essere inviate in
formato elettronico, facendo cessare l'invio in formato cartaceo;
ORDINA
1.
2.
1.
Articolo 1 (Campo di applicazione)
La presente Ordinanza si applica agli adempimenti amministrativi di competenza
delle Autorità Marittime correlati alla sosta delle navi in arrivo o in partenza dal Porto
di Pantelleria.
Gli obblighi di cui alla presente Ordinanza non si applicano nei confronti delle unità
da pesca, delle unità dei servizi tecnico-nautici e dei servizi in concessione di cui
all'art. 60 C.N., delle unità da diporto a meno che non siano classificate come
commerciai vessel/yatch engaged in trade, delle navi nazionali sprovviste di capacità
tecnologiche che consentano la trasmissione digitale di dati le cui formalità di arrivo e
partenza vengano svolte direttamente dal comandante della nave.
Articolo 2 (Generalità)
Con decorrenza dal 31 AGOSTO 2015, la nota d'arrivo e la dichiarazione integrativa
di partenza, corredate dei prescritti moduli FAL IMO, relativi alle navi soggette
all'obbligo delle spedizioni di cui agli articoli 179 e 181 Cod. Nav., nonché ogni altra
comunicazione o istanza di autorizzazione connessa alla sosta in porto delle navi,
facenti scalo nel porto di Pantelleria, dovranno pervenire in formato elettronico al
seguente indirizzo di Posta Elettronica:
Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria: [email protected]
2.
1.
Con successivo provvedimento di revisione, si procederà alla sostituzione del
predetto indirizzo e-mail con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Articolo 3 (Sosta nave - Attribuzione VISIT_ID)
Le navi di cui al precedente articolo, prima di iniziare ad espletare le formalità di
arrivo, dovranno richiedere ed ottenere dalla Autorità Marittima di scalo il VISIT_ID. Il
VISIT _ID rappresenta l'identificativo unico nazionale della sosta nave necessario
per identificare una determinata sosta di una determinata nave in un determinato
porto, salvo che si tratti di nave che rientri nella casistica prevista dal DM 9 giugno
1992 per la quale verrà assegnato dal "porto base" un VISIT _ID per tutto il periodo
di validità dell'abbonamento. Si compone di 13 caratteri:
- i primi 5 caratteri identificano il porto secondo la codifica UNECE denominata
"LOCODE";
- i successivi 2 caratteri identificano l'anno;
- i restanti e caratteri rappresentano un numero progressivo da 900001 a 999999.
(Esempio: il VISIT_ID ITGOA15900133" rappresenta la sosta 133 nel porto di Genova
dell'anno 2015 di una determinata nave)
2.
Le navi che pianificano l’arrivo nel porto di Pantelleria, ovvero le navi che svolgono i
viaggi in abbonamento ai sensi del DM 9 giugno 1992 ed abbiano dichiarato portobase, devono preliminarmente inviare, attraverso il Comando di bordo, il
Raccomandatario Marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal
Comandante, una 1^ e-mail o PEC alla e-mail o PEC dell'Autorità Marittima, con
queste caratteristiche:
Oggetto: Attribuzione VISIT_ID
Si chiede a codesta Autorità Marittima di comunicare il VISIT_ID per la sosta
della nave (specificare l'IMO number, se esistente, e il nominativo, altrimenti
l'MMSI e il nominativo) prevista in arrivo nel porto di __________ (LOCODE) il
giorno _________ alle ore _______ (ETA) proveniente dal porto di __________
(LOCODE).
Sarà cura dello scrivente comunicare eventuali aggiornamenti del giorno di
arrivo e dell'ETA (se superiore alle 6 ore salvo che la nave sia in prossimità del
porto nel qual caso gli aggiornamenti dell'ETA possono avvenire via radio) o
l'eventuale annullamento della sosta".
3. L'Autorità Marittima, dopo aver ricevuto la mail, risponderà con propria mail indicando
nel testo della stessa il VISIT_ID assegnato e fornendo eventuali informazioni o
raccomandazioni relative a:
- Uso del VISIT_ID;
- Modalità di inoltro delle formalità;
- Varie ed eventuali.
Ricevuto il VISIT_ID, la nave - attraverso il Comandante o Raccomandatario marittimo
o altro rappresentante - dovrà provvedere a tutte le formalità nave utilizzando gli
indirizzi PEC o quelli temporanei di cui al precedente articolo, adoperando la
modulistica prevista.
5. Qualora il viaggio della nave venisse annullato, il Comando di bordo o suo
raccomandatario dovrà inviare una comunicazione all'Autorità Marittima che
provvederà ad annullare il VISIT_ID assegnato che non potrà essere più riutilizzato.
6. Il Comando di bordo o suo raccomandatario dovrà altresì comunicare e motivare gli
eventuali aggiornamenti dei dati di sosta con particolare riferimento al giorno di arrivo
della nave.
7. Il VISIT_ID si considera scaduto e non più riutilizzabile e:
- la data di previsione di arrivo scade;
- non sono stati inviati aggiornamenti;
- nessuna formalità di arrivo è stata inviata;
- la nave non risulta arrivata.
8. L'Autorità ,Marittima si riserva la possibilità di annullare un VISIT _ID rilasciato, previa
comunicazione al soggetto richiedente (stesso mezzo), qualora venga rawisato un uso
improprio dello stesso.
Articolo 4 (Formalità di arrivo e partenza)
1. All'arrivo effettivo della nave, la nave - attraverso il suo Rappresentante - invierà le
formalità di cui all'art. 179 e 181 Cod. Nav. via e-mail inserendo nell'oggetto il "VISIT
_ID" comunicato dall'Autorità Marittima, ed allegando i seguenti documenti:
 Nota d'informazione comprensiva del Formulario FAL n.1 dichiarazione generale;
 Elenco certificati;
 dichiarazione del raccomandatario marittimo (Legge n.135177 - solo per le navi
straniere) ;
 copia della tassa di ancoraggio in vigore;
 Formulari FAL previsti dalla vigente normativa:
a)Formulario FAL n.2 dichiarazione di carico;
b)Formulario FAL n.3 dichiarazione delle provviste di bordo;
c)Formulario FAL n.4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;
d)Formulario FAL n.6 elenco dei passeggeri;
e)Formulario FAL n.7 dichiarazione merci pericolose a bordo;
 Dichiarazione sanitaria marittima.
A tal fine dovranno essere utilizzati, laddove previsti, i modelli in allegato alla presente
Ordinanza (all. 1 - 11).
La nota d'informazione deve essere anticipata dalla pre-notifica di cui all'art. 10 della
Legge n. 221 del 17/12/2012, con un anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore o al
momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata
inferiore alle ventiquattro ore.
2. Il mandato armatoriale e la figlia della bolletta di riscossione della tassa di ancoraggio
dovranno essere consegnati, in formato originale cartaceo, in orario di apertura degli
uffici, a meno che i citati documenti non siano presentati firmati digitalmente.
3. Prima della partenza, il Comandante della nave, attraverso il suo Rappresentante,
dovrà far pervenire, nei tempi previsti dalla normativa vigente:
 Dichiarazione integrativa di partenza comprensiva del Formulario FAL n.1
dichiarazione generale;
 Ricevuta di conferimento dei rifiuti a bordo o eventuale autorizzazione al
mantenimento a bordo;
 disponibilità sul territorio nazionale dei fondi di cui all'art.3 della Legge n.135/1977;
 Formulari FAL previsti dalla vigente normativa:
a)Formulario FAL n.2 dichiarazione di carico;
b)Formulario FAL n.5 ruolo dell'equipaggio;
c)Formulario FAL n.6 elenco dei passeggeri;
d)Formulario FAL n.7 dichiarazione merci pericolose a bordo.
A tal fine dovranno essere utilizzati, laddove previsti, i modelli in allegato alla presente
Ordinanza (all. 1 - 11).
4. Qualora, dal rilascio delle spedizioni (Dichiarazione di partenza) all'effettiva partenza
della nave, intercorrano più di 24 ore, le spedizioni rilasciate decadono ed il nuovo
rilascio delle stesse potrà avvenire solo previa presentazione motivata del Rivisto
Partire, unitamente alla dichiarazione del Raccomandatario, allegando eventualmente
i Formulari IMO nel caso di variazioni. La predetta autorizzazione ha la validità sino
alla partenza effettiva della nave.
5. I file trasmessi dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie o dai Comandi nave, una
volta perfezionati ai sensi delle norme e delle disposizioni in vigore, verranno
ritrasmessi ai mittenti debitamente compilati e vidimati.
6. Nel caso in cui la pratica non avesse esito favorevole ai sensi dell'art. 181 Cod. Nav.,
l'Agenzia o il Comando Nave riceverà una e-mail recante le motivazioni del mancato
rilascio delle spedizioni.
7. Per quanto attiene alle unità nazionali, la compilazione del ruolo equipaggio, per la
parte attinente all'arrivo ed alla partenza nella sezione intitolata "vidimazioni", sarà
perfezionata dal comandante della nave con autocertificazione secondo le forme di
legge.
8. Non è richiesta la firma digitale per la compilazione dei formulari FAL IMO. La
dichiarazione del raccomandatario marittimo per le navi straniere relativamente alla
disponibilità sul territorio nazionale dei fondi di cui all'art.3 della Legge n.135/1977
dovrà essere resa con firma digitale, altrimenti, prima della partenza della nave, dovrà
essere depositata presso l'Ufficio Armamento e Spedizioni l'originale del documento.
Articolo 5 (Altre pratiche)
1. In aggiunta alle formalità di arrivo e partenza di cui all'art.179 e 181 C.N., le restanti
pratiche amministrative curate dalla Sezione Tecnica dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Pantelleria, dovranno essere trattate con le modalità di comunicazione di
cui al precedente articolo 2.
2. Per facilità di consultazione, si riporta, di seguito, un elenco non esaustivo delle
suddette pratiche che dovranno pervenire nei termini prescritti dalla legge o dalle
vigenti Ordinanze relative alle attività portuali di Pantelleria:
Pratica
Ship pre-arrival security
information form (isps)
Hazmat arrivo per safe sea
net
Tempistica
24 ore prima dell’arrivo in porto ovvero quando
noto il porto o l’approdo o prima della partenza dal
porto di provenienza qualora il viaggio sia di durata
inferiore alle 24 ore
24 ore prima dell’arrivo in porto ovvero quando
noto il porto o l’approdo o prima della partenza dal
porto di provenienza qualora il viaggio sia di durata
inferiore alle 24 ore
Modulistica
Riferimento
Normativo
ISPS – allegato 1
e)
Regolamento
ce/725/2004 codice isps
– circolari coge
Hazmat – imo fal7)
o
documento
equivalente
Art. 4 d. Lgs. 19/08/2005
n.196 e s.m.i
Dichiarazione rifiuti prodotti
a bordo
Domanda
per
l’autorizzazione all’accosto
in banchina
Istanza di deroga parziale o
totale al conferimento rifiuti
Richiesta
imbarco/sbarco/trasbordo
merci pericolose in colli
Richiesta
imbarco/sbarco
merci liquide pericolose
Notifica
transito
merci
pericolose in colli
Comunicazioni
merci
pericolose in colli
Lavori uso di fiamma
Bunkeraggi
autobotte
a
mezzo
24 ore prima dell’arrivo in porto ovvero quando
noto il porto o l’approdo o prima della partenza dal
porto di provenienza qualora il viaggio sia di durata
inferiore alle 24 ore
dall’Ordinanza
n.
Secondo quanto previsto dall’Ordinanza
12/2009. (prima della partenza)
n.
Secondo
49/2012.
quanto
previsto
Secondo quanto previsto dal relativo Decreto
Dirigenziale
Secondo quanto previsto dall’Ordinanza n.
01/2000.
Secondo quanto previsto dal relativo Decreto
Dirigenziale 303/2014
Secondo quanto previsto dal relativo Decreto
Dirigenziale 303/2014
Secondo quanto previsto dal D.Lgs 272/99 (48 ore
prima dei lavori)
Secondo quanto previsto dall’Ordinanza n.
12/1998.
Pre notifica rifiuti
Direttiva 2000/59/eu –
d.lgs. 182/2003
Vedi Ord. 49/2012
Ordinanza 49/2012 del
28/12/2012
Vedi Ord. 12/2009
Ordinanza 12/2009 del
07/07/2009
Vedi
Decreto
Dirigenziale
Decreto
303/2014
Vedi Ord. 01/2000
Ordinanza 01/2000 del
31/01/2000
Vedi
Decreto
Dirigenziale
Vedi
Decreto
Dirigenziale
Dirigenziale
D.P.R. 134/2005
D.P.R. 134/2005
D.Lgs 272/99
D.Lgs 272/99
Vedi Ord. 12/1998
Ordinanza 12/1998 del
23/09/1998
Art. 6 (Modalità di dettaglio)
1. Una volta ottenuto il VISIT_ID, le e-mail successive, relative all'espletamento delle
pratiche di cui agli articoli 4 e 5, dovranno riportare nell'oggetto:
a) VISIT_ID;
b) Nome nave;
c) Tipo di pratica richiesta (per le pratiche di arrivo o partenza della nave di cui all'art.
4 specificare "arrivo" o "partenza", mentre per le pratiche dell'art.5 riportare il testo
in seconda colonna della tabella).
Art. 7 (Disposizioni sanzionatorie e finali)
1. I contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti, salvo che il fatto non
costituisca reato o diverso illecito amministrativo, dagli articoli 1174 e 1195 del Codice
della Navigazione.
2.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la
cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Comando e con
l'inclusione
alla
pagina
"Ordinanze"
del
sito
istituzionale
http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/ordinanze.aspx.
Pantelleria 21 agosto 2015
Scarica

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI