Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
Articolo 1 - Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente D.Lgs 81/08 costituiscono attuazione
dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme
vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico
testo normativo.
Il presente D.Lgs persegue le finalità di cui al presente co. nel rispetto delle
normative comunitarie nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione
garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
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Assessorato politiche per la salute
Regione Emilia-Romagna
Le norme di riferimento.
LEGGE 3 agosto 2007, n. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia. (GU n. 185 del 10-8-2007 )
Entrata in vigore del provvedimento: 25/8/2007
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108)
Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28,
nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le
relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data
continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV
entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva
2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 180 del 5-8-2009 - Suppl. Ordinario n.142)
Entrata in vigore del provvedimento: 20/8/2009
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FUNZIONI DELLA REGIONE
La Regione, nel sistema innovato dai recenti decreti legislativi 81/2008 e 106/2009, ha la responsabilità
di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso la realizzazione degli
interventi programmati a livello nazionale e la effettuazione di specifiche azioni locali, anche di natura
normativa, attuate utilizzando gli ambiti di autonomia normativa previsti dalla Legge Costituzionale numero
3 del 2001, che colloca la tutela e sicurezza del lavoro tra le materie di legislazione concorrente tra le
Regioni e lo Stato.
Il modello di prevenzione riformato richiede alla Regione un ruolo evoluto e complesso, che prevede
relazioni stabili e strutturate con gli Organismi di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro
ed un sistematico coordinamento tra gli Enti pubblici competenti in materia: la Direzione regionale del
lavoro, l’Inail, l’Inps, i Vigili del fuoco, nonché con Associazioni di rappresentanza degli Enti Locali: ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e UPI (Unione Province Italiane).
In questo nuovo contesto, la Regione deve indirizzare, programmare e coordinare le attività di prevenzione
assicurando la realizzazione di iniziative di comunicazione, informazione, formazione ed assistenza dirette
ai lavoratori e alle imprese e deve garantire la programmazione ed il coordinamento dell’attività di
vigilanza realizzata dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL.
Le strutture alle quali la Regione, coerentemente con la legge, ha assegnato questi compiti sono
rispettivamente il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e l’”Ufficio operativo regionale”.
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Le Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Aziende USL,
hanno compiti di promozione della salute e di vigilanza, in questo contesto, su loro iniziativa o su delega
dell’Autorità Giudiziaria, possono verificare:
− le caratteristiche strutturali ed organizzative degli ambienti nei quali si svolge l’attività lavorativa;
− le attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro;
− gli impianti e le attrezzature elettriche;
− i cantieri edili, compresi gli scavi e le fondazioni, le demolizioni i ponteggi;
− i fattori di rischio legati agli agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi
elettromagnetici, radiazioni ottiche, laser, microclima);
− i fattori di rischio legati all’uso di sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto);
− i fattori di rischio legati agli agenti biologici che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
− i fattori di rischio legati alle atmosfere esplosive;
− il rispetto delle norme da parte dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medici competenti;
− gli obblighi connessi ai contratti di appalto, di opera, di somministrazione;
− l’adeguatezza della formazione, informazione, addestramento dei lavoratori.
− di informazione, formazione ed assistenza diretti ai lavoratori e alle aziende relativamente ai rischi presenti
nei luoghi di lavoro e alle modalità con le quali è possibile ridurli o eliminarli;
− di realizzare interventi di promozione della salute in particolare relativi all’abuso di alcol e tabagismo,
− di formulare, anche in coordinamento con altri soggetti, pareri per i Comuni in caso di realizzazione
o ristrutturazione di locali destinati al lavoro, al fine di promuovere già in fase di progettazione la sicurezza e
l’igienicità dei locali;
− di coordinamento e controllo degli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti a rischi professionali;
− di svolgere valutazioni medico legali per l’inserimento lavorativo dei disabili;
− di svolgere accertamenti al fine di tutelare le lavoratrici madri.
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Altre funzioni delle UOPSAL:
Pareri:
Parere di agibilità per nuovi insediamenti produttivi;
Certificazioni:
Rimozione o risanamento da amianto, riutilizzo del sito;
Vidimazione registro infortuni.
Provvedimenti e Autorizzazioni:
Notifica inizio attività produttive;
Parere per autorizzazioni, in deroga a norme;
Piani di demolizione o rimozione amianto.
Comunicazioni obbligatorie all’Unità Operativa:
Comunicazione di inizio lavori inerenti ristrutturazioni edili ai fini delle detrazioni fiscali (Legge 27.12.1997 n.449 e successive
integrazioni);
Comunicazioni D. Lgs. 81/08 Titolo VIII capo 2 - rumore - Deroga all'utilizzo DPI e rispetto valore limite;
Comunicazioni D. Lgs. 81/08 relative all'uso di agenti biologici;
Comunicazioni D. Lgs. 81/08 relative alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni;
Comunicazioni D. Lgs. 81/08 relative alla protezione da agenti chimici pericolosi;
Notifica di manutenzioni smaltimenti o bonifiche di aree con presenza di amianto - D. Lgs. 81/08 art. 250;
Notifica Preliminare per Cantieri Temporanei o Mobili - D. Lgs.81/08 art.99;
Attività sanitarie, Provvedimenti e Autorizzazione:
Parere per lo svolgimento di attività vietate agli adolescenti;
Ricorso avverso il giudizio di "idoneità" del medico competente aziendale;
Rilascio attestazione relative a mansioni lavorative che comportano rischio per la gravidanza.
Prestazioni sanitarie e certificazioni:
Controlli sanitari ai cittadini rientrati da missioni umanitarie in Bosnia e Kosovo;
Richiesta di allontanamento da lavoro vietato per le lavoratrici madri durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.
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Le Unità Operative Impiantistiche Antinfortunistiche hanno compiti di verifica e di controllo ed in
questo contesto, su loro iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria, possono verificare:
− gli impianti a pressione contenenti gas o vapori;
− gli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
− gli ascensori e montacarichi;
− gli impianti di sollevamento: gru e apparecchi di sollevamento, ponti sviluppabili su carro e autocarro, argani
e scale aeree a inclinazione variabile;
− gli idroestrattori a forza centrifuga;
− gli impianti elettrici.
Alle UOIA è altresì attribuita la competenza:
− di verificare, su richiesta, lo stato di conformità degli impianti alle specifiche normative di sicurezza ed il loro
stato di manutenzione;
− di svolgere interventi di comunicazione e di informazione diretti ai lavoratori e ai cittadini per trasmettere
conoscenze relative ai rischi e i pericoli legati all’uso degli impianti e alle modalità di controllarli.
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Altre funzioni delle UOIA:
Certificazioni:
Rilascio duplicato libretti apparecchi a pressione;
Rilascio libretti tirocinio per conduttore di generatori di vapore;
Taratura valvole di sicurezza serbatoi;
Provvedimenti e Autorizzazioni:
Esoneri ed esclusioni impianti di sollevamento;
Esoneri ed esclusioni impianti pressione gas o vapore;
Verifica impianti di riscaldamento ad acqua calda;
Verifica forni per oli minerali;
Verifica impianti a pressione di gas o vapore;
Verifica impianti di sollevamento;
Verifica impianti generatori di vapore;
Verifica impianti idroestrattori;
Verifica impianti ascensori e montacarichi in servizio privato;
Verifica impianti di messa a terra;
Verifica straordinaria degli impianti di riscaldamento centralizzati nei condomini;
Verifica su ascensori,montacarichi,idroestrattori in luoghi di lavoro;
Verifica impianti di protezione scariche atmosferiche;
Verifica impianti elettrici in luoghi con pericolo d'esplosione.
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IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITA’
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Datore di lavoro
Dirigente
Preposto
Lavoratore
I soggetti obbligati alla garanzia della tutela della
salute e della sicurezza
Il beneficiario delle norme di tutela
La responsabilità consegue all’assunzione di una posizione di preminenza rispetto agli altri
lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire,
dirette ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate.
D. Lgs 81/08, art. 299 Tra le disposizioni in materia penale e di procedura penale è esplicitamente prevista
l'ipotesi di “esercizio di fatto di poteri direttivi”; il soggetto che, seppure sprovvisto di una “regolare
investitura”, eserciti in concreto i poteri giuridici propri del datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b), del
dirigente (art. 2, comma 1, lett. d) e del preposto (art. 2, comma 1 lett. e), è gravato della corrispondente
posizione di garanzia.
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Datore di lavoro
Dirigente
Preposto
Lavoratore
I soggetti obbligati alla garanzia della tutela della
salute e della sicurezza
Il beneficiario delle norme di tutela
«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa;
"dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e
vigilando su di essa;
"preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;
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Il datore di lavoro è il responsabile della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
tuttavia esso può delegare alcune funzioni.
Art. 16. - Delega di funzioni
Comma 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa
con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Comma 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
Comma 3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma
4.
Comma 3.bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche
funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di
funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto
espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma
non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
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Datore lavoro
delega
Il datore di lavoro ha l’obbligo di
vigilare in ordine al corretto
espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite
Art. 16. - Delega di funzioni Co. 3.
La delega di funzioni non esclude
l’obbligo di vigilanza in capo al datore
di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato
delle funzioni trasferite
Delegato
Sub delega
Sub - Delegato
INTERRUZIONE DELLA RESPONSABILITA’
Il delegante ha l’obbligo di
vigilare in ordine al corretto
espletamento delle funzioni
trasferite.
INTERRUZIONE DELLA RESPONSABILITA’
L’obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di
adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e
controllo di cui all’articolo 30, comma 4 decreto
legislativo 81\08.
Presunzione relativa con inversione dell’onere della prova
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Il datore di lavoro ha
l’obbligo di vigilare in
ordine al corretto
espletamento da parte del
delegato delle funzioni
trasferite
Culpa in
vigilando
INTERRUZIONE DELLA
RESPONSABILITA’
L’obbligo di vigilanza si
intende assolto in caso
di adozione ed efficace
attuazione del modello
di verifica e controllo di
cui all’art. 30, co. 4 D.
Lgs 81\08.
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Presunzione
relativa con
inversione
dell’onere
della prova
Il Datore di Lavoro e i suoi consulenti
Il RSPP è una persona in possesso di
specifici
requisiti
professionali
designata dal datore di lavoro, al quale
risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.
Il Medico competente è un medico in
possesso di specifici titoli, che collabora con
il datore di lavoro ai fini della valutazione dei
rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti
gli altri compiti di cui al decreto
Datore Lavoro
RSPP
risponde
al datore di lavoro
Graduazione della consulenza
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Medico Competente
collabora
con il datore di
lavoro
Servizio
di
prevenzione
e
protezione dai rischi: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni e
interni all'azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori.
Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti
medici, finalizzati alla tutela dello stato di
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa.
Art. 17, co. 2 Nomina
(sanzione per il D. di L. arresto da 3
a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 euro)
Nomina Art. 18, co. 1, lett. a) il datore di
lavoro o il dirigente nomina il medico
competente (sanzione per D. di L. e Dirigente:
arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a
6.000 €)
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Il Datore di lavoro
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
-la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi. (La mancata nomina è sanzionata con arresto da
tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro).
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall'articolo 28 in collaborazione con il
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico
competente nei casi in cui sia previsto (Il datore di lavoro è sanzionato
per la violazione di quanto indicato con arresto da tre a sei mesi o
ammenda da 2.500 a 6.400 euro);
"valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito
dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
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Datore di Lavoro
RSPP: persona in possesso di specifici
requisiti professionali designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
Servizio di prevenzione e
protezione dai rischi: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni e
interni all'azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori.
Art. 17, co. 2 Nomina
(sanzione per il D. di L. arresto
da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500
a 6.400 euro)
“Medico competente": medico in possesso
di specifici titoli, che collabora con il datore
di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed
è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al decreto
“Sorveglianza sanitaria": insieme degli atti
medici, finalizzati alla tutela dello stato di
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa.
Nomina Art. 18, co. 1, lett. a) il datore di
lavoro o il dirigente nomina il medico
competente (sanzione per D. di L. e Dirigente:
arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a
6.000 €)
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La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il
compito di:
c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all’articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di
effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei
profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con
Decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell’interno acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le Regioni e Province autonome
di Trento e di Bolzano (si veda la proposta allegata);
g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è
disciplinato con DPR, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente Decreto (si veda la proposta allegata);
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La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il
compito di:
…
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini
del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30 (si veda la proposta
allegata);
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro,
anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento (si veda la proposta allegata);
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non
operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
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Articolo 6, comma 8 lettera d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
Art. 2, co.1, lett. v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la
normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a
promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’ISPESL,
dall’INAIL e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede
a assicurarne la più ampia diffusione;
Da leggersi in relazione all’art. 302-bis (potere di disposizione) comma 1: gli organi di
vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e
delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi
espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione e
salvo che il fatto non costituisca reato.
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Articolo 6, comma 8 lettera f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure
standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5,
tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono
recepite con Decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell’interno
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le Regioni.
Articolo 29, comma 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data
di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si
applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
Articolo 31 comma 6.
a) aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto 334/99 (incidenti rilevanti);
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni di cui al Decreto Legislativo 230/95;
g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
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Articolo 6, comma 8 lettera g)
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni
individuati dal DPR di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la
continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni
alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento
opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale
che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore
autonomo di svolgere attività nel settore edile.
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Articolo 6, comma 8 lettera g)
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi Comma 2.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste,
essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali
stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative,
il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce
elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti
pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza
pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
Articolo 6, comma 8 lettera m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai
fini di cui all’articolo 30.
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Modelli di organizzazione e di gestione
(art.30 D. Lgs 81/08)
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.300”.
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Modelli di organizzazione e di gestione
(art.30 D.Lgs 81/08)
Decreto legislativo 81/08, art. 2,
Definizioni
Comma 1. lett. dd) “modello di organizzazione e di gestione”: modello
organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica
aziendale per la salute e la sicurezza, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del
D.Lgs 231/01, idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma,
del C.P. (lesioni gravi e gravissime, omicidio colposo), commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.
Dal decreto legislativo 81/08 al decreto legislativo 231/01
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Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000,n.300”.
L’ente è responsabile dal punto di vista amministrativo per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio da apicali o da persone sottoposte alla direzione di un apicale.
Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e
associazioni anche prive di personalità giuridica.
Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti
che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
La responsabilità in sede penale degli enti si aggiunge a quella delle persone fisiche che li rappresentano e
che materialmente hanno realizzato l’illecito
L’Ente è responsabile per i reati commessi: nel suo interesse oppure a suo vantaggio.
I 2 criteri sono cumulabili ma ne è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità dell’Ente.
L’interesse: è accertato dal giudice penale con valutazione ex ante a prescindere degli esiti della condotta
delittuosa (ad esempio un indebito arricchimento prefigurato ma magari non realizzato).
Il vantaggio: è accertato ex post tenendo conto degli effetti favorevoli per l’ente scaturiti dalla condotta
(vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato seppure non prospettato ex ante).
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Regione Emilia-Romagna
I reati che prevedono l’applicazione D. Lgs 231/01
Reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo
comma, del C.P. (lesioni gravi e
gravissime, omicidio colposo),
commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della
salute sul lavoro
Reati societari
False comunicazioni sociali
Reati legati al riciclaggio
Ricettazione, riciclaggio, …
Reati di abuso di mercato
Abuso di informazioni privilegiate …
Reati di falsità in moneta, in carte di credito, in valori di
bollo
Falsità e introduzione
Reati contro la Pubblica Amministrazione
Corruzione, concussione
Reati con finalità di terrorismo
Reati transnazionali
riciclaggio, associazione per delinquere
Reati contro la personalità individuale
Riduzione in schiavitù, prostituzione, pornografia
Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili
sanità pubblica
Delitti ai sensi dell’art. 583 – bis del C.P. si applicaServizio
all’Ente,
nella cui struttura è commesso il delitto,
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La sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive.
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Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è revocato l’accreditamento.
Sistema sanzionatorio del D. Lgs 231/01
Sanzione amministrativa pecuniaria
La sanzione pecuniaria si applica sempre
E’ determinata per quote: le quote possono andare da 100 a 1.000
L’importo di ogni singola quota varia da 260 € a 1.550 €
Il giudice determina il numero delle quote tenuto conto della:
- gravità del fatto;
- grado di responsabilità dell’ente;
- attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto.
ll giudice può prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni
in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sempre obbligatorie:
 La chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;
 La sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
 La interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per
l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi
ai terzi;
Il divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
L’ esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di
quelli già concessi;
Il divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;
La pubblicazione della sentenza.
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D. Lgs 281/01 Articolo 25 Septies
Si applica il D. Lgs 281/01 in caso di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime conseguenti a violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro (la previsione è stata introdotta all’art. 25 septies del D.
Lgs 281/01 dall’art. 9, L.123/07, modificato dall’art. 300 del D. Lgs 81/08 )
D. Lgs 81/08, art. 300, co. 1: in relazione al delitto di cui all'art. 589 del C.P. (omicidio colposo), commesso con
violazione dell'art. 55, co. 2, del D. Lgs 81/08, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. (€ 260
*1.000 = € 260.000) (€ 1550 *1000 = € 1.550.000) (l’oscillazione del valore della quota è decisa dal magistrato).
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, per
una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
D. Lgs 81/08, art. 300, co. 2: salvo quanto previsto dal co. 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del C.P., commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura
non inferiore a 250 quote (€ 260 * 250 = 65.000) o (€ 1550 *250 = 387.000) e non superiore a 500 quote (€ 130.000 o
775.000).
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, per
una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
D. Lgs 81/08, art. 300, co. 3: In relazione al delitto di cui all'art. 590, 3 co., del C.P. (lesioni personali) commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non
superiore a 250 quote (€ 260 * 250 = 65.000) (€ 1.550 * 250 = 387.500) . Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a 6
mesi.».
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Definizione di lesioni personali colpose (Art. 590. C P. )
Se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o
della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
(comma modificato dall'articolo 2, comma 2, legge n. 102 del 2006)
La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi: se dal fatto deriva una malattia che metta
in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un
organo.
La lesione è considerata gravissima (art. 583 c.p., co. 2): se dal fatto deriva una malattia certamente o
probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto
inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave
difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Definizione di omicidio colposo (art. 589 c.p.)
« Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni »
Nel caso l'evento si verifichi susseguentemente alla violazione delle norme previste dal codice della strada o di
quelle previste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena minima è aumentata a 2 anni.
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Il testo dell’art. 589 del Codice penale è il seguente: «Art. 589. (Omicidio colposo)».
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni (comma così
modificato dall'articolo 2, comma 1, legge n. 102 del 2006).
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo,
ma la pena non può superare gli anni dodici.
Il testo dell’art. 590 del Codice penale è il seguente: «Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque
cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa
fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro
123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro
1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni
gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le
lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la
pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la
pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa,
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale».
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L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, definita dall'art. 43 del c.p. “Elemento psicologico
del reato” :
Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato
dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e
voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
Il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento
dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e
si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline.
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Modelli di organizzazione e di gestione (D. Lgs 81/08, art.30, comma 1)
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di
cui al D. Lgs 231/01 deve essere adottato dall’azienda ed efficacemente
attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli
obblighi giuridici previsti.
In altre parole: la responsabilità dell’ente viene esclusa se è dimostrato che
sono stati adottati, prima della commissione del fatto, ed efficacemente
attuati modelli organizzativi, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati
della specie in esame.
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Modelli di organizzazione e di gestione (D. Lgs 81/08, art.30, comma 1)
Deve essere assicurato un sistema aziendale per l'adempimento di tutti
gli obblighi giuridici previsti finalizzato:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle
misure di prevenzione e protezione conseguenti:
alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
alle attività di sorveglianza sanitaria;
alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e
delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di
legge;
alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle
procedure adottate.
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Modelli di organizzazione e di gestione
(art. 30, commi 2, 3, 4,)
Comma 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al co.1 deve prevedere
idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al
co. 1.
Comma 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere:
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri
necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio,
- nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
Comma 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di
controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo
delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere
adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
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Modelli di organizzazione e di gestione
(art. 30, commi 5, 6)
Comma 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione
aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o al British
Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al
presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli
di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla
Commissione di cui all'art. 6.
Comma 5 – bis. La Commissione consultiva permanente per la salute e la
sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per l’adozione e la
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto
del Ministero del Lavoro.
Comma 6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al
presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività
finanziabili ai sensi dell’art. 11.
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Il
D. Lgs
231/81
in sintesi prevede:
Deve
essere
istituito:
un organismo di controllo interno autonomo rispetto al
vertice aziendale dotato di effettivi poteri di vigilanza
nei confronti delle varie funzioni aziendali e
dell’adeguatezza del modello organizzativo e di
gestione
L’organismo di controllo interno ed autonomo
rispetto al vertice aziendale, non deve coincidere con il
SPPA, il cui responsabile, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett.
f), è designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio medesimo.
Deve essere previsto il riesame e l'eventuale modifica del
modello organizzativo quando siano scoperte violazioni
significative delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di
mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al
progresso scientifico e tecnologico
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