FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE Corso di Laurea Magistrale in Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale Tesi di Laurea in Popolazione e Sviluppo “Rifugiati in Italia; tra necessità, norme e prassi. Studio sull’accoglienza.” Relatore: Chiar.mo Prof. Raimondo Cagiano De Azevedo Laureanda: Valentina Pepe Matr. 1365574 Correlatore: Chiar.ma Prof.ssa Elena Ambrosetti Anno Accademico 2011-2012 1 INDICE Introduzione……………………………………………………………………....…………..…5 Capitolo Primo Storia del diritto d’asilo in Italia, dal dopoguerra ad oggi. Quadro normativo. 1.1 Il diritto d’asilo costituzionale in Italia, un diritto mancato. ...................................................10 1.2 La Convenzione di Ginevra .....................................................................................................12 1.2.1 Aspetti storici........................................................................................................................12 1.2.2 I contenuti della Convenzione e i suoi limiti ........................................................................16 1.2.3 Il Protocollo di New York 1967 ...........................................................................................17 1.3 La normativa nazionale in tema di asilo ..................................................................................18 1.4 L’integrazione europea in tema di asilo...................................................................................24 1.4.1 La Convenzione di Dublino 1990.........................................................................................24 1.4.2 Il Trattato di Amsterdam 1999.............................................................................................26 1.4.3 Direttiva europea sull’accoglienza ai rifugiati 2003.............................................................27 1.4.4 Il decreto attuativo ................................................................................................................28 1.4.5 Regolamento europeo “Dublino II” 2003 .............................................................................30 1.4.6 Uniformità di significati........................................................................................................32 1.4.8 Le dieci priorità dell’Unione europea ...................................................................................35 1.5 Uniformità di procedure: direttiva europea 2005/85/CE e decreto attuativo...........................36 1.5.1 La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in Italia: .....................38 1.5.2 I casi di rinvio in Italia dei richiedenti asilo in applicazione del Regolamento Dublino......51 1.6 Il principio di “non-refoulment”. Il caso italiano. ...................................................................53 1.6.1 La condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo il 23 febbraio 2012 .................................................................................................................................53 1.7 La normativa sull’emergenza Nord Africa. .............................................................................55 1.7.1 La gestione dell’ “emergenza”..............................................................................................55 Capitolo Secondo Quadro statistico-demografico delle popolazioni rifugiate in Italia 2. Le parole, le definizioni e le persone .........................................................................................62 2.1 Chi sono i rifugiati? .................................................................................................................62 2.2 Che cos’è l’asilo?.....................................................................................................................62 2.3 Cenni storici: Movimenti migratori verso l’Italia dal 1945 ad oggi. .......................................63 2.4 La svolta degli anni ‘90 ...........................................................................................................66 2.5 Le nuove comunità di rifugiati in Italia dal 2000 al 2012 .......................................................68 2.5.1 I rifugiati curdi ......................................................................................................................70 2.5.2 Gli Afghani in Italia, tentativi di passaggio. .........................................................................71 2.5.3 I rifugiati iracheni in Italia ....................................................................................................71 2.5.4 I somali, vent’anni da profughi.............................................................................................72 2.5.5 In fuga dalla Nigeria .............................................................................................................72 2.6 Qualcosa è cambiato ................................................................................................................74 2.7 Emergenza Nord Africa ...........................................................................................................77 2 2.7.1 L’impatto delle Primavere Arabe sui flussi verso l’Italia.....................................................77 2.7.2 Libia ......................................................................................................................................79 2.8 Le richieste di asilo in Italia nel 2011......................................................................................80 2.9 I maggiori Paesi di provenienza 2011/2012 ............................................................................87 2.8 Dati sui riconoscimenti di protezione in Italia.........................................................................90 Capitolo Terzo Il sistema di accoglienza rifugiati e richiedenti asilo in Italia. 3.1 Il sistema Italiano di accoglienza: emergenziale ed insufficiente............................................95 3.1.1 Introduzione ..........................................................................................................................95 3.2 A norma di Legge: il diritto all’accoglienza...........................................................................97 3.2.1 I centri governativi................................................................................................................99 3.3 “C.A.R.A ITALIA” ...............................................................................................................103 3.4 La realtà dei CIE (Centri di Identificazione ed espulsione)...................................................107 3.5 Dal Programma Nazionale Asilo allo SPRAR: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.........................................................................................................................................111 3.6 Le falle del sistema ................................................................................................................116 3.7 La procedura di accesso all’accoglienza................................................................................119 3.8 Forme alternative di accoglienza ...........................................................................................123 3.9 I centri di accoglienza gestiti dall’Ufficio immigrazione del Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute di Roma Capitale. ..................................................................................124 3.10 L’altra faccia dell’accoglienza nella Capitale......................................................................126 Capitolo Quarto Indagine sull’accoglienza 4.1 La ricerca sul campo. .............................................................................................................134 4.1.1 Introduzione metodologica .................................................................................................134 4.2 I nodi problematici del sistema di accoglienza Italiano, le voci sul campo...........................136 4.2.1 La scarsità di posti del sistema di accoglienza e il circuito della “non accoglienza”. ........136 4.2.2 I tempi dilatati della procedura per la richiesta e il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla normativa. ............................................................................................141 4.2.3 Ricadute psicologiche e sociali dell’attesa e della non accoglienza:..................................147 4.2.4 La frammentazione del sistema di accoglienza .............................................................149 4.2.5 La mancanza di una legge organica italiana sull’asilo. ......................................................153 4. 3 Integrazione: le questioni irrisolte. .......................................................................................155 4.3.1 Sanità: .................................................................................................................................155 4.3.2 Lavoro e istruzione: ............................................................................................................159 4.4 Un bilancio dell’emergenza 2011/2012 ................................................................................166 Conclusioni ..................................................................................................................................174 Bibliografia ..................................................................................................................................178 3 Annesso I Appendice Statistica……………………………………………………………………………………..183 Annesso II Interviste……………………………………………………………………………….……189 Annesso III Modello C3……………………………………………………………………………...…...195 Indice Tabelle e Grafici Tabella 1 - Tipologie di protezione e diritti..................................................................................34 Tabella 2: fasi e tempi previsti dalla normativa per la concessione di protezione .......................45 Tabella 3: fasi e tempi reali riscontrati nella prassi per le concessioni di protezione...................45 Grafico n. 1 Paesi membri richiedenti il trasferimento dei casi Dublino anno 2010....................51 Grafico n. 2 Nazionalità maggiormente rappresentate dai Casi Dublino 2010 ...........................52 Grafico n. 3 La situazione di Roma Fiumicino. Posizione legale dei casi Dublino 2010. ...........52 Grafico n. 4 Richiedenti asilo dal 1990 al 2011, aree geografiche di provenienza. .....................74 Grafico n. 5 Diversificazione delle provenienze 1990-2011 .......................................................75 Grafico n. 6 Richieste di asilo in Italia dal 1990 al 2011. Emergenza o ipocrisia? ....................76 Grafico n. 7: Richieste di asilo nei diversi Paesi europei nel 1° trimestre 2011...........................76 Grafico n. 8 Numero di migranti illegali individuati ai punti di frontiera con l’UE 2009 ..........78 Grafico n. 9 : Numero di migranti illegali individuati ai punti di frontiera con l’UE 2011 ........78 Grafico n.11: Domande esaminate in Italia tra il 2008 e il secondo trimestre del 2012. Rielaborazione dati Cespi e Eurostat ............................................................................................90 Grafico n. 12 :Esiti delle richieste di asilo 2011...........................................................................91 Tabella n. 5 : I CIE in Italia ........................................................................................................101 Tabella n.6: I CARA in Italia......................................................................................................102 Tabella n. 7: profilo Socio demografico dell’accoglienza SPRAR 2011 ...................................114 Tabella n.8: Prospetto regionale della rete SPRAR finanziata con il FNPSA (2011) ................114 Grafico n. 13: I possibili percorsi di accoglienza del sistema italiano, in base alla normativa ..122 Grafico n. 14: I percorsi di accoglienza nel sistema italiano, la prassi.......................................122 Tabella n. 10 : Centri di accoglienza convenzionati con il Comune di Roma............................125 Grafico n.15 : I numeri dell’accoglienza, Roma 2011................................................................129 Tabella n. 12: Lista delle interviste svolte a Roma 2012:...........................................................135 4 Introduzione Questo lavoro è il frutto di una ricerca sul sistema di accoglienza italiano per richiedenti asilo e rifugiati, condotta sia a livello documentario che come indagine sul campo. Un’analisi multilivello, che ha lo scopo di descrivere il fenomeno sotto diversi aspetti: innanzi tutto dal punto di vista giuridico, per cui nel primo capitolo verrà descritto il quadro giuridico nazionale ed Europeo di riferimento in tema di asilo. A cominciare da un breve escursus storico-giuridico che dalla fine della II Guerra Mondiale giunge fino ai giorni nostri ed affronta alcuni dei temi più dibattuti soprattutto a livello europeo sulle scelte politiche che i Paesi dell’Unione hanno fatto al riguardo, nel tentativo di creare un quadro normativo omogeneo e valido per tutti gli Stati membri. Nel secondo capitolo saranno descritti invece i destinatari di queste politiche, ossia i rifugiati e i richiedenti asilo che fin dagli anni ’50 hanno richiesto protezione in Italia e in Europa. Il punto di vista per l’analisi del fenomeno sarà perciò quello demografico, verranno analizzate le popolazioni coinvolte, i maggiori Paesi di provenienza dei richiedenti asilo e i maggiori cambiamenti che ci sono stati in Italia sotto questo aspetto. In questo capitolo saranno infine riportati i dati che dimostrano ed indagano i vari cambiamenti avvenuti nel nostro Paese in termini di “migrazioni forzate” a partire dagli anni ’90 ad oggi. La seconda parte del lavoro (terzo e quarto capitolo) sarà dedicata al sistema di accoglienza italiano per richiedenti asilo e rifugiati un sistema che, come vedremo in seguito, presenta tutt’oggi enormi lacune, contraddizioni, ritardi e questioni irrisolte e problematiche. Nel quarto capitolo verranno riportati i risultati di uno studio da me condotto nel corso del 2012 sulla rete di accoglienza del territorio romano. Tale studio mi ha permesso da un lato di indagare il sistema nazionale di accoglienza nella sua complessità e dall’altro di esaminare il sistema di accoglienza della Capitale nella sua particolarità e rappresentatività. 5 Questa indagine, è stata possibile grazie alla disponibilità mostratami da molti dei protagonisti del terzo settore che si occupano di accoglienza e dei servizi destinati ai richiedenti asilo nella Capitale. Infatti questa ricerca è consistita nello svolgimento di una serie di interviste e colloqui nei Centri di Accoglienza del territorio romano, destinate sia agli operatori ed ai responsabili dei Centri e degli Enti di tutela, sia ai richiedenti asilo e rifugiati stessi accolti. Infine, in ogni capitolo una parte sarà dedicata alla gestione della c.d. “emergenza Nord Africa” 2011, rispetto a tutti i punti di analisi (giuridico, demografico, gestionale e dell’accoglienza). Questo perché è proprio grazie a tali gestioni emergenziali e poco trasparenti che emergono le maggiori manchevolezze del sistema nazionale ed internazionale di gestione ed accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. Infatti, le domande sortemi di fronte a tale gestione sono poi divenute il nucleo della tesi, ovvero la spinta a cercare una risposta analizzando il sistema di accoglienza italiano più da vicino. In questo lavoro proverò quindi a capire e a rispondere a queste questioni tutt’oggi aperte: Come può il fenomeno delle “migrazioni forzate” essere considerato un’emergenza dopo che da più di vent’anni ormai si ripresenta sia in Italia che in tutta Europa in maniera costante? Come può essere trattato e gestito come un’emergenza, un diritto riconosciuto dalla Costituzione italiana dal 1947, qual è il diritto d’asilo? Per quanto ancora ci si potrà cullare sull’idea che l’Italia è un Paese di giovane immigrazione e che per questo non è pronta ad accogliere? Per quanto ancora l’opinione pubblica è disposta a credere che sia meglio posticipare ancora la creazione di un sistema di accoglienza italiano omogeneo e trasparente, che funzioni in maniera costruttiva e lungimirante; lasciando che sia invece lo “stato emergenziale” a dettare le regole della gestione dei fondi pubblici e dell’accoglienza? Non solo ritengo che sia giunto il momento di avere una legge organica sull’asilo, ma ritengo anche che sia giunto il momento di chiedersi quanto sia conveniente, 6 anche in termini squisitamente economici (in questa congiuntura di recessione), non accogliere persone vittime di violenza o di tortura che necessitano di sostegno anche psicologico e che se non fornito in maniera appropriata, finiranno per essere etichettati come “casi psichiatrici” e ricadranno inevitabilmente sul Sistema Sanitario Nazionale con scarse possibilità di miglioramento e autonomia. Quanta ipocrisia si può scorgere in un sistema emergenziale di “accoglienza” come quello italiano che ratifica i trattati e le convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo e d’estate respinge in alto mare navi cariche di potenziali vittime di guerra o di persecuzione? 7 ACRONIMI UNHCR /ACNUR Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati CIR Consiglio Italiano per i Rifugiati OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ASGI Associazione PER GLI Studi Giuridici sull’immigrazione ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani SPRAR Sistema di Protezione Rifugiati e Richiedenti Asilo CARA Centro Accoglienza Richiedenti Asilo CIE Centro di Identificazione ed Espulsione CDA Centro di Accoglienza PNA Piano Nazionale Asilo FER Fondo Europeo per i Rifugiati 8 “Rifugiati in Italia; tra necessità, norme e prassi. Studio sull’accoglienza.” Valentina Pepe Capitolo I Storia del diritto d’asilo in Italia, dal dopoguerra ad oggi. Quadro normativo. 9 1.1 Il diritto d’asilo costituzionale in Italia, un diritto mancato. Nel 1947 le forze politiche riunite in Assemblea Costituente, affidarono la disciplina generale del diritto di asilo all’idea di una “rispondenza a natura umana delle libertà garantite ai cittadini dalla Costituzione italiana”, aspirando quindi ad introdurre principi ispirati ad un criterio etico più alto di quello tradizionale della reciprocità1. La “nuova Italia”, uscita da vent’anni di fascismo e da una guerra mondiale, non avrebbe più lasciato che l’asilo politico fosse completamente affidato all’immunità concessa dal sovrano ai luoghi sacri; l’asilo diveniva un vero e proprio diritto e perciò doveva essere garantito dalla Repubblica. Art.10, co.3, Cost. : “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Se per una volta sembrava che la Storia fosse stata così fatale da lasciare un segno indelebile, se per una volta sembrava che si potesse imparare da essa e scandire a chiare lettere un diritto imprescindibile all’asilo politico nel nostro Paese; anche quella volta fu presto dimenticata. Da questo momento in poi si aprì un silenzio normativo che perdura tutt’oggi; dopo 65 anni l’articolo 10 della Costituzione italiana non ha ancora trovato applicazione attraverso una legge organica atta a garantire tale diritto. La problematica del diritto d’asilo va così ad intrecciarsi con le vicende della più generale disciplina sulla condizione dello straniero in Italia, la quale negli ultimi 20 anni ha subìto una serie di interventi normativi iterativi, settoriali e confusi, spesso dovuti a contingenze emergenziali e dettati da un intento tutt’altro che garantista di accoglienza e di difesa del diritto costituzionale, ma al contrario frutto di un immaginario collettivo non sempre dedito all’ospitalità. In Italia la questione del diritto d’asilo assume perciò una contraddizione: da un lato, quella del richiedente asilo è l’unica figura con esplicita connotazione 1 M.Benvenuti “Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale italiano” CEDAM 2007 10 costituzionale, per la quale è previsto un diritto d’asilo come diritto soggettivo perfetto, dall’altro lato notiamo la perdurante assenza di una disciplina legislativa in materia. Conseguenza anche dell’introduzione di altre e diverse forme di protezione politico – umanitaria di derivazione internazionale e/o oggetto di normative comunitarie, che non hanno fatto altro che rendere più difficile il riconoscimento dello status di rifugiato alla maggior parte dei richiedenti2. Attraverso questa operazione di giustapposizione e di mancanza di attuazione di un diritto costituzionale, si arriva nei fatti ad impedire agli stranieri richiedenti di beneficiare di uno status di particolare favore, più ampio rispetto alle altre forme di protezione politico-umanitaria attualmente vigenti. Negli anni cinquanta, tale assenza legislativa aveva consentito alla giustizia amministrativa di riconoscere al comma 3 dell’art. 10 Cost. natura meramente programmatica, lasciando così all’esecutivo una piena discrezionalità circa l’ammissione o meno dei potenziali aventi diritto3. Tale situazione perdurerà fino alla metà degli anni ottanta, quando finalmente alcuni tribunali amministrativi regionali (TAR) riconosceranno esplicitamente il diritto di asilo come frutto del riconoscimento costituzionale dei diritti fondamentali dell’uomo; quindi direttamente applicabile (soprattutto in presenza di provvedimenti espulsivi nei confronti di stranieri soggetti a persecuzione nel loro Paese di origine)4. Al contrario, il Consiglio di Stato ha anche recentemente confermato l’appartenenza del diritto d’asilo alle norme costituzionalmente programmatiche. Tuttavia, nella giurisprudenza ha prevalso il primo orientamento; infatti la Corte d’Appello di Milano nella sent. Del 27/11/1964, specificava che l’inerzia del legislatore non permetteva di ignorare la forza cogente della norma di cui all’art.10, co.3 da cui discendeva il diritto d’asilo come diritto soggettivo, azionabile ed invocabile quindi dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria5. 2 Ibidem Gianluca Bascherini “Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee.”. Jovene Editore, Napoli 2007 4 Nel 1986 sarà infatti il Tar del Lazio, con la sent. N. 659/1986 e poi con la sent. N. 152/1992 a riconoscere l’art. 10 cost. come immediatamente applicabile. 5 M.Benvenuti “Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale italiano” CEDAM 2007 3 11 Così anche la Corte di Cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione (sent del 1997), ha confermato che la giurisdizione in materia di diritto d’asilo va riconosciuta all’autorità giudiziaria ordinaria, atteso che l’art.10 c.3 Cost “delinea con sufficiente chiarezza e precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto di asilo, individuando nell’impedimento all’esercizio delle libertà democratiche la causa di giustificazione del diritto”6. Secondo queste affermazioni di diritto, lo straniero che intenda chiedere il riconoscimento del diritto d’asilo costituzionale potrebbe adire l’autorità giudiziaria ordinaria sulla sola base della causa di giustificazione contenuta nell’art.10 Cost., inoltre potrà accedere al procedimento d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. per paralizzare gli effetti di un provvedimento di espulsione indebitamente emanato dalla Pubblica Amministrazione7. Tuttavia, questa possibilità di principio del diritto d’asilo costituzionale non va enfatizzata perché nella realtà non ha prodotto un’incidenza effettiva sulla situazione giuridica materiale di coloro che potrebbero legittimamente beneficiarne. Infatti, un’azione civile di accertamento può durare anni, ha esito incerto e lascia nel frattempo lo straniero in una situazione ambigua ed incerta8. Pertanto, non è comunque più tollerabile l’inerzia del legislatore che priva coloro che potrebbero beneficiare di tale diritto della possibilità pratica di goderne. 1.2 La Convenzione di Ginevra 1.2.1 Aspetti storici Alla luce degli eventi storici che hanno caratterizzato la prima metà del secolo scorso e destato il crescente interesse della comunità internazionale per il destino di milioni di profughi (esuli, sfollati) e rifugiati, in Europa prima e in altri continenti dopo. Possiamo dire che la Convenzione del 1951 è stato il risultato di un processo storico e concettuale che, partendo dalla I Guerra 6 Ibidem Ibidem 8 Ibidem 7 12 Mondiale e da una situazione in cui non esisteva alcuna forma di accordo internazionale riguardo ai rifugiati, ha sperimentato meccanismi innovativi di protezione e assistenza, giungendo nel 1951 alla : - adozione di una Convenzione a carattere universale come quella relativa allo status dei rifugiati, che ha finora raccolto l’adesione di 142 Stati appartenenti ad ogni area geografica del mondo, e - alla creazione di un organismo sovranazionale come l’UNHCR / Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, incaricato di monitorare l’applicazione della Convenzione da parte degli Stati aderenti e di garantire protezione internazionale ed assistenza materiale ai rifugiati in ogni parte del mondo, in stretta cooperazione con le organizzazioni intergovernative e non. In seguito alla decisione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alla ratifica della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato9 in Italia, ha fatto da contraltare l’inerzia del legislatore italiano in materia di asilo. Tuttavia le due figure di protezione, quella costituzionale dell’asilo e quella convenzionale del rifugiato, rimandano a contesti e producono statuti molto diversi l’uno dall’altra10. Infatti, mentre il diritto d’asilo prendeva forma nelle costituzioni europee del secondo dopoguerra quale diritto dell’uomo, un “diritto ad avere diritti”, seguendo la logica delle democrazie liberate e delle diverse istanze politiche ed etiche che si prefigurarono all’epoca; lo status di rifugiato contenuto nella Convenzione prendeva invece corpo con la guerra fredda ed era stato pensato appositamente per i dissidenti in fuga dai paesi del blocco sovietico. La Convenzione del 1951 viene spesso definita la Magna Carta dei rifugiati11; essa rappresenta un tentativo unico nella storia della normativa internazionale relativa ai rifugiati di stabilire un codice di diritti che copra gli aspetti fondamentali della vita e garantisca ai rifugiati (come minimo) un trattamento simile a quello di stranieri che non godono di particolari privilegi. 9 Ratificata con la l.722/1954 Bascherini, op.cit:175 11 G. Ferrari “La Convenzione sullo Status dei rifugiati. Aspetti storici” Relazione tenuta all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche, Cattedra di Diritto Internazionale, il 16 gennaio 2004, nell’ambito del XII° Corso Multidisciplinare Universitario “Asilo: dalla Convenzione di Ginevra alla Costituzione Europea” (12 dicembre 2003 – 14 maggio 2004). 10 13 Cercando inoltre di assimilare tale status a quello dei cittadini del paese di asilo in settori importanti quali la previdenza sociale, l’assistenza, l’istruzione secondaria. Nelle intenzioni dei firmatari la definizione dei soggetti da considerarsi “rifugiati”; doveva avere portata globale e doveva essere applicabile in tutti i Paesi del mondo, divenendo così universale. Tale definizione, non doveva più essere legata alla nozione dell’ “appartenenza ad una determinata categoria di persone” (gruppi etnici o nazionali)12 bensì a quella di “persecuzione individuale” subìta o temuta. Aveva inoltre lo scopo di rafforzare i precedenti strumenti internazionali relativi ai rifugiati e di costituire “lo sforzo più esauriente mai tentato a livello internazionale di codifica dei diritti dei Rifugiati13”. Tutt’oggi la Convenzione di Ginevra costituisce il testo base della normativa italiana in materia e stabilisce le norme minime essenziali per il trattamento dei rifugiati, lasciando agli Stati ogni discrezione di accordare un trattamento più favorevole. Suddivisa in 7 capitoli per un totale di 46 articoli, completata da un Allegato di 16 paragrafi relativo alle modalità di rilascio, rinnovo, proroga di validità del Documento di viaggio per rifugiati (Convention Travel Document) previsto dall’art. 28 della Convenzione ; essa trova il suo punto più importante – ai fini della protezione internazionale dei rifugiati – nell’art. 33: “divieto di espulsione o di respingimento (refoulement)” dei rifugiati14. La Convenzione doveva infatti essere applicata senza discriminazione di razza, religione o Paese di origine e prevedeva diverse garanzie contro l'espulsione dei rifugiati: “Certe disposizioni della Convenzione sono giudicate così importanti che non possono essere oggetto di alcuna riserva. E' il caso tra l'altro della definizione del termine "rifugiato" e del principio di non-refoulement, secondo il quale nessuno Stato contraente potrà espellere o rimandare (refouler) in 12 Com’era avvenuto negli strumenti internazionali, relativi ai rifugiati, elaborati nel periodo tra le due guerre mondiali e nell’immediato secondo dopoguerra. Op. cit. G. Ferrari 13 Nota introduttiva dell’UNHCR all’Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo Status dei rifugiati e degli apolidi. Testo della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati. Risoluzione n.2198 (XXI) adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 14 G. Ferrari, op.cit. 14 nessun modo un rifugiato, contro la sua volontà, verso un territorio dove teme di essere perseguitato”15. Inoltre, il problema dei rifugiati all’epoca era strettamente legato a quello degli “apolidi” che, negli anni ’20, costituivano la parte numericamente più consistente delle persone bisognose di protezione e assistenza16. Persone appartenenti a “gruppi etnici-nazionali” che, nell’ambito dei Tre grandi Imperi travolti dalla I Guerra Mondiale, (quello degli Zar di Russia, quello AustroUngarico e quello Ottomano) avevano lottato e continuavano a lottare per la propria indipendenza, diventando quindi oggetto di discriminazioni e/o persecuzioni da parte delle autorità “regnanti” proprio per motivi analoghi a quelli elencati poi dalla Convenzione del 1951, almeno tre: razza (nel senso di gruppo etnico legato da caratteri fisici/ereditari comuni, spesso costituente una minoranza nell’ambito di una popolazione più vasta), nazionalità (come appartenenza ad un determinato gruppo etnico o linguistico, spesso coesistente con altri gruppi nazionali all’interno dei confini di uno Stato), appartenenza ad un determinato gruppo sociale (nel senso di persone legate da vincoli culturali comuni, caratterizzate da un analogo modo di vivere o stato sociale). I trattati di pace seguiti alla fine della I Guerra Mondiale avrebbero sancito la nascita di nuove formazioni statali entro i cui confini vari gruppi etnici-nazionali avrebbero trovato sistemazione: ad esempio, Serbi, Croati, Sloveni, Montenegrini, Macedoni riuniti nella Repubblica Jugoslava. Altri invece come gli Armeni, nonostante il riconoscimento de jure dell’indipendenza dell’Armenia (Trattato di Sèvres 1920), restarono de facto divisi tra Turchi, Russi e Persiani. Sorte non certo migliore sarebbe toccata ai Curdi che dalla Conferenza di Losanna del 1922-‘23 si attendevano l’indipendenza: furono invece impietosamente divisi tra i Paesi della regione (Iran, Iraq, Siria, Turchia, Unione Sovietica sud-occidentale)17. 15 Nota introduttiva dell’UNHCR all’Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo Status dei rifugiati e degli apolidi. Testo della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati. Risoluzione n.2198 (XXI) adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 16 G. Ferrari, op.cit 17 Ibidem 15 1.2.2 I contenuti della Convenzione e i suoi limiti All’articolo 1 c.2 della Convenzione viene chiarita la definizione di “rifugiato”. Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applicherà a colui: A “che, a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra. Nel caso di persona con più di una nazionalità, l'espressione "del Paese di cui è cittadino" indica ognuno dei Paesi di cui la persona è cittadino. Pertanto non sarà più considerato privato della protezione del Paese di cui è cittadino colui che, senza valido motivo fondato su timore giustificato, non abbia richiesto la protezione di uno dei Paesi di cui ha la cittadinanza” Alla lettera C del medesimo articolo sono contenute le eventualità di cessazione della Convenzione che, cesserà di essere applicata qualora la persona abbia usufruito volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, oppure qualora riacquisisca volontariamente la sua cittadinanza, oppure abbia acquisito una nuova cittadinanza, oppure sia tornata volontariamente a stabilirsi nel Paese che aveva lasciato o, infine qualora sia venute meno le circostanze in seguito alle quali è stata riconosciuta come rifugiata. Di seguito, alla lettera F vengono elencate le ragioni di inapplicabilità delle disposizioni della Convenzione a quelle persone che abbiano commesso un crimine o che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi della Nazioni Unite. 16 1.2.3 Il Protocollo di New York 1967 Adottato a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre dello stesso anno; reso esecutivo in Italia con Legge n°95 del 14/02/1970 (G.U. n°79 del 28/03/1970) il Protocollo relativo allo Status di rifugiato, aveva lo scopo di rimediare alle due anomalie della Convenzione che nel tempo ne avevano “rallentato” la funzionalità universale: a) la data del 1° gennaio 1951 come limite temporale degli eventi che potevano aver causato la richiesta di asilo; b) la limitazione geografica, prevista dalla Convenzione stessa, che offriva agli Stati contraenti la possibilità di limitare gli obblighi loro derivanti Convenzione alle persone divenute rifugiate in seguito ad dalla “avvenimenti verificatisi in Europa” soltanto e non anche “altrove” 18. “Gli Stati aderenti al presente Protocollo, Considerando che la Convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (detta qui di seguito "Convenzione") è applicabile soltanto alle persone rifugiatesi a cagione di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951, considerando che dopo l’approvazione della Convenzione sono apparse nuove categorie di rifugiati, le quali pertanto possono essere escluse dalla Convenzione, considerando l’opportunità di applicare il medesimo statuto a tutti i rifugiati compresi nella definizione espressa dalla Convenzione, senza tener conto della data limite del 1° gennaio 1951,hanno convenuto quanto segue: (…)” Grazie a questo Protocollo, gli Stati partecipanti si obbligarono ad applicare la Convenzione a tutti i rifugiati, senza limitazione geografica alcuna.19 Tuttavia, né la Convenzione del 1951, né il Protocollo del 1967 parlano di asilo; entrambi di fatto, non impongono agli Stati contraenti l’obbligo di ammettere nel loro territorio richiedenti asilo e rifugiati, ma sanciscono soltanto diritti e doveri dei rifugiati che – legalmente o illegalmente – già risiedono nel paese di asilo, senza tuttavia sancire la loro ammissione nel Paese. 18 Limitazione tuttora vigente in alcuni Paesi membri: Repubblica Democratica del Congo, Madagascar, Principato di Monaco, Malta, Turchia, Ungheria e, fino al 31 dicembre 1989 anche in Italia. 19 PROTOCOLLO RELATIVO ALLO STATUS DI RIFUGIATO. Adottato a New York il 31 gennaio 1967 Entrato in vigore il 4 ottobre 1967. Reso esecutivo in Italia con Legge n°95 del 14/02/1970 (G.U. n°79 del 28/03/1970). 17 L’unico obbligo incombente che resta20 agli Stati contraenti è quello di “non espellere o respingere (refouler) un rifugiato” verso le frontiere di Paesi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate. 1.3 La normativa nazionale in tema di asilo Dopo la legge n. 95 del 1970 che in Italia servì a ratificare il protocollo di New York ed eliminare così le limitazioni geografiche e temporali, si arriva fino al 1990 senza grandi sviluppi sul fronte del diritto d’asilo. Infatti fu solo negli anni ’90, dinanzi alle profonde trasformazioni che avevano investito le migrazioni dirette in Europa tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ‘90 e dinanzi alla crescita delle richieste di asilo presentate in Italia, che si arrivò alla Legge n.39/1990; la cosiddetta “Legge Martelli”21. Tale Legge si proponeva di regolare in maniera organica la condizione giuridica dello straniero in Italia; la legge era intitolata “Norme urgenti in materia di asilo politico, d’ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato”. Tuttavia, pur riferendosi al diritto d’asilo, essa era rivolta invece ai soggetti destinatari dello status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra e non ai titolari di asilo politico in base al diritto costituzionale italiano (art.10 Cost.). Scansando così, ancora una volta, la possibilità di dare attuazione ad una garanzia costituzionale di portata ben più ampia rispetto a quella dello status di rifugiato della Convenzione e dando adito ad una confusione anche terminologica tra le due diverse figure giuridiche che perdura tutt’oggi. Nonostante ciò l’art.1 della Legge 39/1990 ha rappresentato per anni l’unico riferimento normativo per la disciplina sullo status di rifugiato in Italia e per la definizione della procedura di riconoscimento di tale status, tanto che è tutt’oggi in vigore se pure con le modifiche e le integrazioni previste dai provvedimenti successivi. Tale articolo prevedeva innanzi tutto la cessazione della limitazione geografica per i richiedenti; al terzo comma riconosceva gli stranieri extraeuropei “sotto mandato” 20 21 Anche se vedremo di seguito come l’Italia ha cercato di non rispettare nemmeno questo obbligo. Prese il nome dell’autore; il vicepresidente del Consiglio dei ministri Claudio Martelli, durante il governo Andreotti. 18 dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite alla data del 31 dicembre 1989 “su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.”22 Inoltre definiva la procedura per la richiesta di tale status e tutte le eventualità in cui esso non poteva venire riconosciuto. Per quanto riguarda l’assistenza, l’art.1 c.7 L.39/1990 prevedeva che: “Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia”. In seguito, con la Legge 40 del 1998, poi confluita nel Testo Unico approvato con d.lgs.286/1998, venne approvata una normativa completa in materia di condizione giuridica dello straniero extracomunitario, che sostituì la precedente legge n.39/1990. Di quest’ultima, il solo articolo a non essere abrogato fu proprio l’art.1 relativo ai rifugiati; infatti il testo unico del 1998 intervenne solo marginalmente in tema di rifugiati; le uniche norme che ne facevano riferimento erano gli artt.19 c.1, 29 c.3. L’art.19 c.1 riaffermava il principio di “non-refoulment” già previsto nell’art.33 della Convenzione di Ginevra e recitava: “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.” 22 L. 39/1990 art.1 c.3 19 L’art.29 c.3 del T.U., invece, prevedeva una norma di favore per il rifugiato rispetto all’immigrato in quanto il primo era esentato dal dover allegare alla richiesta di nulla osta per il ricongiungimento familiare i documenti, relativi all’alloggio, al reddito, che sono invece richiesti all’immigrato. Nel 2002, in un clima di allarme sociale e strumentalizzazione politica della questione migratoria, con la nuova legge in materia di immigrazione ed asilo n.189/2002 (la c.d. “Bossi-Fini”), iniziò a delinearsi chiaramente la disciplina del controllo delle migrazioni, posizionando l’asilo tra le preoccupazioni di ordine pubblico e di ordine economico ed inserendolo così nella più ampia questione di limitazione delle migrazioni. Questa tendenza verso politiche migratorie restrittive non ha interessato solo l’Italia, al contrario ha coinvolto la maggior parte dei Paesi europei e più in generale quelli occidentali, che dopo l’attentato dell’11 settembre hanno adottato normative sempre più restrittive in tema di asilo e migrazione. Come sostiene Carl Levy (2005)23 il comune denominatore condiviso dai diversi Partiti protagonisti della scena politica europea, principalmente di destra, è stata una rigida presa di posizione contro i richiedenti asilo e i rifugiati. Le dimensioni di sicurezza e ordine pubblico sono diventati i punti cruciali delle politiche europee in tema di migrazione e di movimenti di popolazione tra le frontiere. Così, sostiene Levy (2005)24, la tradizione liberal democratica in tema di asilo incorporata dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo di New York del 1967 è stata sacrificata a causa della forte pressione compiuta dalla vittoria elettorale dell’estrema destra in molti Paesi europei e contemporaneamente dalle nuove forme di terrorismo che hanno intimorito la società europea. Al riguardo, si chiede Levy (2005), “L’Unione Europea riuscirà a creare un’area di libertà, sicurezza e giustizia, come promesso nel Trattato di Amsterdam, o i diritti fondamentali della Convenzione di Ginevra e della Convenzione Europea dei Diritti Umani verranno violati e sacrificati allo scopo di proteggere gli europei dalle minacce del terrorismo globale?”25. 23 “The european Union after 9/11: The Demise of a Liberal Democratic Asylum Regime?” Carl Levy. Government and Opposition. Articolo del 6/01/05 24 “The european Union after 9/11: The Demise of a Liberal Democratic Asylum Regime?” Carl Levy. Government and Opposition. Articolo del 6/01/05 25 Ibidem 20 Di conseguenza, in un clima sempre più improntato sulla paura e sulla spinta alla chiusura delle frontiere, si colloca anche la Legge 189/2002. Tra le maggiori innovazioni introdotte di tale legge, in materia di asilo, va certamente ricordata la disposizione sul trattenimento del richiedente asilo in “centri di identificazione” (obbligatorio per gli irregolari e facoltativo in un’ampia gamma di ipotesi26) prevedendo inoltre che l’allontanamento ingiustificato da tali Centri equivale alla rinuncia alla domanda di asilo. Tale ipotesi rende ancora più reale la situazione di “trattenimento”, contraria sia all’art.16 (libertà di circolazione) che all’art.13 (libertà personale) Cost.27. Per giustificare tale “detenzione” si è ricorsi alla mancanza di una coazione in senso stretto, ovvero manca una vera situazione di assoggettamento fisico dell’altrui volontà (che è considerato l’elemento di distinzione tra libertà personale e altri diritti della persona costituzionalmente enumerati)28. L’incidenza del trattenimento all’interno dei Centri di identificazione sulla libertà personale (art.13 Cost) era stata già riconosciuta dal Consiglio di Stato sul d.p.r n.303 del 16 settembre 2004, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato (previsione di orari di apertura del centro, della necessità di autorizzazione per le visite..)29. 26 «Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi: a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi; b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili; c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato. 2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi: a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare; b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento. 27 M. Benvenuti, op.cit 28 Ibidem 29 Decreto del presidente della Repubblica del 16 settembre 2004 n.303 Art. 3. Trattenimento del richiedente asilo: “1. Il provvedimento con il quale il questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione e' sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui all'articolo 4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'articolo 1bis, comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni. 2. Al richiedente asilo inviato nel centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza. 3. Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo e' altresi' informato: a)della possibilita' di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura; b)della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro. 21 La conseguenza giuridica della rinuncia alla domanda risulta infatti sproporzionata rispetto al fatto generico dell’allontanamento dello straniero da uno dei Centri, dal momento che colui che ha subito una tale misura si vedrebbe preclusa ogni possibilità di poter chiedere diversamente la protezione (oltretutto sembra riferirsi nella disposizione solo ai Centri di identificazione, e non a quelli di permanenza temporanea e assistenza); all’allontanamento seguirebbe automaticamente la coazione (sotto forma di trattenimento in un Centro di permanenza temporanea e successiva espulsione), che limiterebbe la sua libertà personale30. Inoltre viene abrogata la disposizione che prevedeva l’erogazione di una somma di denaro per il sostentamento del richiedente asilo ed al suo posto istituisce un fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Allo scopo di accelerare i tempi di esame della domanda, visto che i ritardi della procedura precedente e le infinite attese (non meno di due anni) comportavano evidenti ostacoli all’accoglienza e alla funzionalità stessa del sistema; vennero istituite nuove Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, dislocate in tutto il territorio nazionale31, allo scopo di decongestionare la Commissione Nazionale (l’unica fino ad allora a svolgere le audizioni per il riconoscimento/diniego dello status di rifugiato, con sede a Roma). Le Commissioni territoriali sono composte da un rappresentante della prefettura, un funzionario di polizia, un rappresentante dell’ente territoriale (designato dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali) nonché da un rappresentante dell’Unhcr. Tali Commissioni hanno competenza d’esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato, mentre la Commissione Nazionale per il diritto d’asilo (che sostituisce la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato) non ha funzioni decisorie in merito alle domande del riconoscimento, ma ha compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei relativi comportamenti, di raccolta 4. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il trattenimento previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, al momento dell'uscita dal centro e' rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.” 30 M.Benvenuti, op cit. 31 Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani. 22 dei dati statistici, nonché compiti decisionali in tema di revoca e cessazione delle varie forme di protezione concessa32. Per quanto riguarda le procedure, ne vengono individuate due tipologie: una procedura semplificata che dovrebbe garantire una risposta più celere nei casi del “trattenimento obbligatorio”, e di una procedura ordinaria in tutti gli altri casi. Tuttavia, le differenze tra le procedure paiono labili e sembrano ridursi alla rispettiva durata (venti e trenta giorni)33, prefigurando termini che appaiono del tutto teorici, se li confrontiamo con i reali tempi di attesa per l’esame della domanda d’asilo (che non scendono comunque al di sotto i sei mesi nemmeno per la procedura semplificata). Altra novità introdotta dalla legge 189/2002 e fortemente dibattuta, è la negazione del ricorso sospensivo contro il diniego del riconoscimento di protezione (l.189/2002 art.32 c.134). Questo significa che l’attuale configurazione giuridica del procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato non è soddisfacente dal punto di vista di un controllo giurisdizionale sulle decisioni eventualmente illegittime adottate dall’autorità amministrativa competente. Perché, se a rigor di legge (Martelli art.1 c.5 e Bossi-Fini art.32 c.1), la competenza in materia spetta al giudice ordinario da adire tramite un ricorso da presentare a distanza entro 15 giorni (e quindi dall’estero perché la presentazione del ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento conseguente al rigetto della domanda); ciò significa che entro 15 gg l’espulso deve raggiungere il suo paese, recarsi presso una sede di rappresentanza diplomatica italiana, trovare un difensore in Italia e spedirgli tutta la documentazione possibile per il ricorso (facendola eventualmente tradurre). In alternativa il medesimo articolo prevede che “il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso” (ovviamente senza garanzia che questo avvenga). 32 “Profili di diritto sostanziale e procedurale delle richieste di status di rifugiato e delle richieste di ingresso e soggiorno per lavoro” S. Muratore, R. Pulvierenti, C.Raucea. In “Temi di ricerca per la tutela dei diritti Umani” V. Di Cataldo, V. Patanè (a cura di). Ed. Giappichelli, Torino 2011 33 G.Bascherini op. cit. 34 “L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva”. 23 Tale assetto normativo risulta del tutto inadeguato a tutelare il diritto soggettivo alla tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla Corte costituzionale tra quelli inviolabili dell’uomo; possiamo perciò asserire che la disciplina relativa allo status di rifugiato è costituzionalmente illegittima35. Tuttavia, nonostante l’enfasi posta su queste misure di “semplificazione” e snellimento delle pratiche, per ben due anni la disciplina sull’asilo prevista dalla legge 189/2002 è rimasta “lettera morta”, mancando un decreto attuativo che la rendesse applicabile. Infatti è solo nel 2004 con l’entrata in vigore del regolamento del già citato d.p.r n.303 relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, che divennero effettivamente applicabili le disposizioni di legge. 1.4 L’integrazione europea in tema di asilo. 1.4.1 La Convenzione di Dublino 1990 A partire dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 “sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea”, inizia a profilarsi la necessità di un regime comune in materia d’asilo tra i Paesi dell’Unione Europea. Così già all’articolo 1 della Convenzione viene fissata una terminologia comune sul tema; per cui si intende per: “a) straniero chi non è cittadino di uno Stato membro; b) domanda di asilo; domanda con cui uno straniero chiede ad uno Stato membro la protezione della convenzione di Ginevra invocando la qualità di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 della summenzionata convenzione, modificata dal protocollo di New York; c) richiedente l’asilo: straniero che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è ancora stata presa una decisione definitiva; d) esame di una domanda di asilo: l’insieme dei provvedimenti relativi all’esame di una domanda di asilo, delle decisioni o delle sentenze ad essa afferenti, adottati dalle autorità competenti, ad eccezione delle procedure di 35 M.Benvenuti, op.cit. 24 determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda di asilo in virtù delle disposizioni della presente convenzione; e) titolo di soggiorno: qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che autorizzi il soggiorno di uno straniero nel suo territorio, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciate durante l’istruzione di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno o di una domanda di asilo; f) visto d’entrata: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire il transito di uno straniero attraverso il suo territorio, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di ingresso; g) visto di transito: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire il transito di uno straniero attraverso il suo territorio o nella zona di transito di un porto o di un aeroporto, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di transito.” A seguire 13 articoli della Convenzione regolano le competenze degli Stati all’esame delle domande, tema molto scottante, in quanto lo scopo primario di questo accordo era proprio quello di mettere un freno al cosiddetto “forum shopping”, ovvero l’elezione del Paese in cui fare la domanda di asilo da parte del richiedente, che aveva causato situazioni di eccessiva pressione su alcuni Stati europei. Da questo momento in poi la competenza sarà invece affidata al primo Paese di approdo in Europa. Per cui, l’art 3.c.6 stabilisce che: “Il procedimento per la determinazione dello Stato membro che a norma della presente convenzione è competente per l’esame della domanda di asilo ha inizio allorché una domanda di asilo viene sottoposta ad uno Stato membro per la prima volta.”36 Inoltre, Art. 5 c.1 “Se il richiedente l’asilo ha un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato tale titolo.” 36 Convenzione di Dublino 97/C 254/01 15 giugno 1990, “sulla determinazione dello stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità Europee”. Pubblicata in GUCE n. C 254 del 19 agosto 1997 25 1.4.2 Il Trattato di Amsterdam 1999 Il secondo passo impartante in tema di integrazione europea in materia d’asilo fu il Trattato di Amsterdam del 1999, nel quale venne fissato l’obiettivo di “armonizzazione dei quadri giuridici degli Stati membri” al fine di arrivare alla creazione di un “diritto comune sull’asilo” che includesse standard minimi comuni di accoglienza, procedure e diritti. Infatti il Titolo IV del Trattato, intitolato “Visti, asilo e immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone” formato da quattro articoli, si occuperà in maniera più specifica ed approfondita del tema dell’asilo, fissando già nel primo articolo, l’art. 61, gli obiettivi di integrazione del futuro, ovvero “istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia” per cui “entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam” il Consiglio dovrà adottare “misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 14, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione..”; ovvero, come dichiarato nell’art. 63 del Trattato: - criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per l'esame della domanda di asilo; - norme minime relative all'accoglienza; - norme minime sulle procedure. Inoltre, dovrà adottare misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori: - norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e soprattutto, misure per la promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. 26 1.4.3 Direttiva europea sull’accoglienza ai rifugiati 2003 In attuazione dell'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera b), il Consiglio dell’Unione Europea adotta la Direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003; recante appunto norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. La direttiva è costituita da 24 articoli sul tema, stabilisce alcuni standard minimi di accoglienza, che gli Stati membri potranno eventualmente ampliare ed arricchire. Al CAPO I viene data una definizione univoca dello scopo della direttiva e delle parole chiave della materia da regolamentare e vengono elencate le definizioni terminologiche di cui ne riporterò di seguito alcune significative in termini di accoglienza: “Ai fini della presente direttiva s'intende per: i) "condizioni di accoglienza": il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva; j) "condizioni materiali di accoglienza": le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, nonché un sussidio per le spese giornaliere; k) "trattenimento": il confinamento del richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione; l) "centro di accoglienza": qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo.” Di seguito, al Capo II della direttiva, vengono invece elencate le “disposizioni generali sulle condizioni di accoglienza”; all’articolo 5 viene fissato l’obbligo per gli Stati membri di informare i richiedenti asilo, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda d'asilo all'autorità competente, almeno su qualsiasi beneficio riconosciuto e sugli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza e di provvedere a che i richiedenti asilo siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria. 27 La Direttiva prosegue poi con indicazioni sui diversi temi, quali: Residenza e libera circolazione (art.7), nucleo famigliare (art.8), esami medici (art.9), scolarizzazione e istruzione dei minori (art.10), lavoro (art.11), formazione professionale (art.12) ed infine Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria (art.13). L’obiettivo di uniformità nella tutela della persona e della garanzia di eguaglianza, assume particolare importanza in un settore come quello dell’accoglienza dei richiedenti asilo, dove spesso il pubblico potere può essere tentato, per considerazioni di tipo politico/economico, a concedere poco o nulla alle persone, fino al limite dei diritti fondamentali, allo scopo di scoraggiare la presentazione delle domande e/o per risparmiare denaro pubblico rispetto ad un sistema di accoglienza completo che risulterebbe costoso37. Per quanto riguarda il caso italiano, questa tendenza è particolarmente vera, specialmente nelle ultime due legislature; infatti vedremo in seguito quanto hanno inciso sul sistema italiano queste tendenze alla non accoglienza (sia per dichiarati motivi politici, che per presunti motivi economici) e quanto ha inciso questo atteggiamento di negazione, sulle spese erariali poi destinate alla gestione delle emergenze38. I livelli di accoglienza contenuti nella direttiva sono quelli minimi, quindi è possibile che alcuni paesi, anche dopo la direttiva, offrano condizioni più favorevoli di altri. 1.4.4 Il decreto attuativo In Italia questa direttiva è stata recepita due anni dopo, con il decreto legislativo n.140/2005. All’art. 5 vengono stabilite le Misure di accoglienza, per cui: “1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, 37 Marco Benvenuti (a cura di) “La protezione internazionale degli stranieri in Italia. Uno studio integrato sull’applicazione dei decreti di recepimento delle direttive europee sull’accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure.” Jovene Editore, Napoli 2011. 38 La c.d. “emergenza nord africa” 2011 che è già costata ben un miliardo e trecento milioni di euro. 28 ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento. 2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.” Al c.5. “L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo sono attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995”. Inoltre, stabilisce al c. 6 del medesimo articolo che “le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.” Prosegue al c.7. “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.” Per quanto riguarda l’Accesso all'accoglienza, all’art.6 d.lgs 140/2005 si dispone che il richiedente asilo debba redigere apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. Di seguito, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, cui viene trasmessa, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza ed accerta la disponibilità di posti all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati (SPRAR). In caso d'indisponibilità nelle strutture l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione ovvero nei CARA, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del centro di cui al citato comma. Infine, nei casi d'indisponibilità di posti nelle strutture la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il contributo. L'erogazione del contributo e' limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilità presso un centro di accoglienza. 29 Vedremo nel terzo capitolo come tale normativa si sia tradotta nelle prassi dell’accoglienza, e quali sono gli aspetti problematici derivanti da queste ultime, nelle quali si evidenziano lacune così importanti da compromettere l’effettività dei diritti39. 1.4.5 Regolamento europeo “Dublino II” 2003 A seguito di queste decisioni venne adottato nel 2003 il Regolamento europeo 343/2003/CE recante il Regolamento Dublino II che stabilisce i “criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo”, allo scopo di realizzare un meccanismo più efficace per determinare con chiarezza ed affidabilità lo Stato membro competente a decidere su una richiesta di asilo e per garantire al richiedente l’effettivo accesso alle procedure per il riconoscimento dello status. Il regolamento si basa sul principio che un solo Stato membro è competente per l’esame di una domanda di asilo. L’obiettivo è perciò quello di prevenire l’abuso del sistema con la presentazione di domande di asilo multiple da parte di una sola persona. Sono pertanto definiti determinati criteri obiettivi e gerarchizzati in modo da individuare, per ciascuna domanda di asilo, lo Stato membro competente. Il parametro introdotto dal Regolamento per stabilire la competenza dello Stato ad esaminare la domanda è stato quello dell’ingresso del richiedente asilo. Su tale base, lo Stato che non è competente a decidere sulla domanda di asilo trasferisce il migrante allo Stato competente, provvedendone al trasporto e concordando con lo Stato di destinazione gli orari e le modalità di arrivo per la consegna del richiedente asilo alle autorità40. Lo Stato membro competente, per predisporre le procedure di accoglienza necessarie al richiedente, può anche esigere un preavviso di tre giorni lavorativi. 39 “Profili di diritto sostanziale e procedurale delle richieste di status di rifugiato e delle richieste di ingresso e soggiorno per lavoro” S. Muratore, R. Pulvierenti, C.Raucea. In “Temi di ricerca per la tutela dei diritti Umani” V. Di Cataldo, V. Patanè (a cura di). Ed. Giappichelli, Torino 2011 40 “L’Italia dei Rifugiati.” Di Sandra Sarti. Cittalia e Anci: Roma2010 30 Gli Stati membri possono, comunque, concludere accordi bilaterali aventi ad oggetto lo scambio di ufficiali di collegamento (l’Italia ha accordi in tal senso con la Germania e con il Regno Unito41), la semplificazione delle procedure e l’abbreviazione dei termini per agevolare l’applicazione del Regolamento e migliorarne l’efficacia. Anche il Trattato di Lisbona sul funzionamento dell’Unione Europea, firmato il 13 dicembre 2007, recante le modifiche del Trattato dell’Unione europea e del Trattato istitutivo della Comunità europea ed entrato in vigore nel 2009 contiene i medesimi obiettivi di armonizzazione in materia di asilo. Il Trattato dichiara di aver posto le proprie radici nei valori unificanti dell’Europa, prevedendo che nel preambolo del Trattato sull’Unione europea fosse inserito un richiamo alle “eredità culturali, religiose ed umanistiche dell’Europa da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili ed inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto”. La forte contraddizione che negli anni si è venuta a creare tra la volontà di rendere più restrittiva e sicura la politica di immigrazione dell’Unione Europea e allo stesso tempo creare un’area di libertà, sicurezza e giustizia che coinvolgesse tutti i Paesi europei, ha fortemente compromesso la coerenza delle politiche attuate in materia si asilo politico e protezione internazionale nei diversi Paesi42. Tanto che, come sostiene Levy (2005), gli standard di protezione concordati nei testi base sono così bassi per molti aspetti che fanno sollevare dubbi sulla legittimità della politica dell’Unione Europea. Probabilmente l’evento che rese più profonde le fratture e le tensioni tra i Paesi membri in tema di unificazione del sistema di asilo e di protezione internazionale dei rifugiati, fu l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001. Infatti, a testimonianza di ciò arriva a distanza di poco tempo la nuova Convenzione di Dublino. Carl Levy (2005) nel suo articolo “The European Union after 9/1143” descrive in maniera molto chiara l’immediata presa di posizione della Commissione Europea, che consapevole della volontà di diversi Stati di restringere i 41 Ibidem “The european Union after 9/11: The Demise of a Liberal Democratic Asylum Regime?” Carl Levy. Government and Opposition. Articolo del 6/01/05 43 Ibidem 42 31 flussi di richiedenti asilo e rifugiati verso l’Europa, propone di rivedere la questione migratoria in Europa. Di fatto, il legame creatosi tra la questione migratoria e quella della sicurezza ha fatto sì che anche i richiedenti asilo siano associati alle problematiche di criminalità, abuso del sistema di welfare e ad una generale insicurezza dell’ordine pubblico44. Durante il quinquennio (1999-2004) in cui si è articolata la prima fase del “percorso europeo verso un diritto di asilo comune”, la Commissione europea ha però rilevato le forti difficoltà insite nel processo di unificazione in atto ed in particolare ha verificato che le domande di asilo, proposte da richiedenti provenienti dagli stessi Paesi di origine, venivano accolte o rigettate con decisioni profondamente diverse nei diversi Stati membri45. Perciò, il bilancio sull’attuazione della prima fase di armonizzazione del diritto d’asilo in Europa non fu positiva in termini di omogeneità e metteva in evidenza la mancanza di prassi comuni tra gli Stati membri. Occorreva, pertanto, procedere al rafforzamento degli strumenti necessari a raggiungere standard omogenei in tutti i Paesi membri; obiettivi: realizzazione di una procedura comune di asilo, definizione di tipologie omogenee di protezione e creazione di un “sistema di asilo europeo”46. 1.4.6 Uniformità di significati Con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 “recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”; viene introdotta una nuova forma di protezione, che ha lo scopo di rispondere ad una situazione fino ad allora fortemente dibattuta, ovvero la necessità di dare una qualche forma di protezione a persone che non rientravano nei criteri dello status di rifugiato (che da qui in poi si chiamerà protezione internazionale), ma che si trovavano comunque in condizioni di grave pericolo e impossibilitati a fare ritorno nel loro Paese di origine per vari motivi. 44 Ibidem “L’Italia dei Rifugiati.” Di Sandra Sarti. Cittalia e Anci, Roma2010 46 Ibidem:40 45 32 Art. 2 c.1 lett. e, : “«persona ammissibile alla protezione sussidiaria» : cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.” Alla lett. F del medesimo articolo 2 viene definito:“«status di protezione sussidiaria» : il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria.” Nell’articolo 15 sono contenuti i requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria; per danno grave si intende: “a) la condanna a morte o all'esecuzione; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. che possa essere richiesto con domanda separata”. Tale direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo n.251 il 19 novembre 2007 (c.d. decreto qualifiche), che ha portato alla previsione di tre forme di protezione: 1) Status di rifugiato, 2) Status di protezione sussidiaria, 3) Permesso di soggiorno per motivi umanitari 33 Tabella 1 - Tipologie di protezione e diritti. Tipologia di protezione Definizione Richiedente protezione La internazionale internazionale è la domanda diretta ad richiesta di protezione internazionale ottenere lo status di rifugiato o lo status ha una validità temporanea, può di protezione sussidiaria essere rinnovato per tutta la durata (D.lgs 25/2008). della procedura, ma non può mai domanda Permesso di soggiorno di protezione Il permesso di soggiorno per essere convertito. Status di rifugiato Rifugiato è la persona cui è stato Il permesso di soggiorno ha una riconosciuto lo status di rifugiato ai durata di 5 anni ed è rinnovabile ad sensi della convenzione di Ginevra del ogni scadenza. 28 luglio 1951. Protezione sussidiaria Protezione umanitaria È la protezione che viene accordata ad Il permesso di soggiorno un cittadino non appartenente protezione sussidiaria ha la durata di all’Unione Europea o apolide, che non tre anni. Al momento del suo possiede i requisiti per essere rinnovo, può essere convertito in riconosciuto come rifugiato, ma nei cui permesso di soggiorno per motivi di confronti sussistono fondati motivi di lavoro, a condizione che: ritenere che se tornasse nel Paese di -la richiesta di conversione venga origine, o nel Paese presentata prima nel quale aveva la propria dimora della scadenza della validità del abituale, correrebbe un rischio effettivo precedente permesso; di subire un grave danno, e il quale non -l’interessato sia in possesso di un può o non vuole, a causa di tale rischio, documento d’identità: passaporto avvalersi della o titolo di viaggio; protezione di detto Paese (D.lgs -l’interessato abbia un contratto di 251/2007). lavoro o una attività autonoma. Nel caso in cui la Commissione Il permesso di soggiorno per motivi territoriale, pur non accogliendo la umanitari ha la durata di un anno e domanda di protezione internazionale, può essere convertito in permesso di ritenga possano sussistere soggiorno per motivi di lavoro alle gravi motivi di carattere umanitario, stesse condizioni indicate per la provvede alla trasmissione degli atti protezione della richiesta di protezione coloro che avevano un permesso di al questore competente per un eventuale soggiorno rilascio di un permesso di soggiorno per rilasciato prima dell’entrata in vigore protezione umanitaria (art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 251/2007 del decreto legislativo n. 286/1998). (19 gennaio 2008), al momento del internazionale. per motivi per Tutti umanitari, rinnovo hanno la conversione in permesso per protezione sussidiaria. Fonte: “Rapporto annuale del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati 2010/2011(SPRAR)” Alessandra Caldarozzi e Monia Giovannetti (a cura di) Tipografia Grasso Antonino sas, Roma 2011 34 1.4.8 Le dieci priorità dell’Unione europea Il Programma dell’Aja, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, è nato come programma pluriennale che elenca le 10 priorità dell’Unione, dirette a rafforzare lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Tali obiettivi sono stati messi nero su bianco attraverso lo strumento delle direttive, che hanno appunto lo scopo di rendere omogenei gli standard minimi in ogni Stato membro su questi temi: 1) rafforzare i diritti fondamentali e la cittadinanza, 2) lottare contro il terrorismo, 3) definire un’impostazione equilibrata rispetto all’immigrazione, 4) definire una gestione integrata delle frontiere esterne all’unione, 5) instaurare una comune procedura d’asilo, 6) massimizzare le ricadute positive dell’immigrazione, 7) trovare un giusto equilibrio fra tutela della vita privata e sicurezza in sede di scambio di informazioni, 8) criminalità organizzata: elaborare un’impostazione strategica, 9) garantire uno spazio europeo effettivo di giustizia, 10) condividere le responsabilità e gli interventi di solidarietà. Di queste dieci priorità, almeno quattro hanno dato impulso ad una normativa concernente il diritto di asilo. Ad esempio, riguardo alla terza priorità, ovvero “Definire un’impostazione equilibrata relativa all’immigrazione”, sia legale che clandestina; allo scopo di combattere l’immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani (soprattutto delle donne e dei bambini); il Programma dell'Aia prevedeva l’adozione di una comunicazione e un piano sull’immigrazione legale. Inoltre, una gestione efficace dei flussi migratori implicava una maggiore cooperazione con i paesi terzi, anche per quanto riguarda la riammissione e il rimpatrio degli immigrati. Le misure intraprese dalla Commissione per realizzare tali obiettivi comprendevano fra le altre il programma-quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", che contempla l’istituzione di un Fondo per le frontiere esterne, di un Fondo per l’integrazione , di un Fondo per il rimpatrio e di un Fondo europeo per i rifugiati. 35 Dalla quinta priorità: “Instaurare una procedura comune d’asilo”, la Commissione, presenterà a breve termine una proposta di direttiva relativa allo status di residente di lungo periodo per i rifugiati e, in base alla valutazione dell’applicazione della legislazione esistente, proporrà a medio termine una procedura comune e uno status uniforme per i rifugiati. La cooperazione operativa in materia d’asilo sarà portata avanti e sostenuta in particolare dal Fondo europeo per i rifugiati. Tuttavia, anche in questo caso le reali priorità messe in atto dai diversi Stati membri, ognuno a suo modo, sono state spesso di segno opposto. Come sostiene infatti Liza Shuster (2003) nel suo articolo: “Common sense of racism? The treatment of asylum seekers in Europe” negli ultimi anni gli Stati europei hanno abbracciato pratiche che permettono la discriminazione e la disparità di trattamento dei richiedenti asilo. Liza Schuster (2003) porta ad esempio di questo atteggiamento di chiusura e xenofobia generale, le scelte politiche del governo britannico al riguardo, descritte come una vera e propria minaccia alla Convenzione di Ginevra del 195147. A tal proposito descrive la proposta fatta dall’allora primo ministro inglese Tony Blair a Veria in Grecia nel marzo del 2003, per un nuovo regime di asilo: “Una Nuova Visione per i rifugiati”. Questa ‘nuova visione’ conteneva due filoni di proposte strategiche: il primo riguardava la creazione di zone di protezione regionale nelle aree in prossimità di conflitti o di calamità naturali, nelle quali gestire le richieste di asilo. Il secondo filone riguardava invece la proposta di costituire zone di transito, in cooperazione con l’Unhcr, nelle quali poter gestire e selezionare le richieste di asilo senza far transitare i richiedenti per i diversi Paesi Europei. Per cui l’Unhcr avrebbe dovuto operare in una serie di ‘Stati cuscinetto’ come l’Albania, la Croazia, la Romania e l’Ucraina allo scopo di ‘smistare’ i richiedenti asilo, concedendo un sigillo lasciapassare solo a coloro che risultavano essere “veri rifugiati” bisognosi di protezione48. Anche gli accordi Italo-Libici del 2009 mostreranno un ulteriore tentativo di impedire l’arrivo alle frontiere europee di richiedenti asilo e migranti senza documenti (per approfondimenti vedere §1.6.1). 47 48 Liza Schuster “Common sense of racism? The treatment of asylum seekers in Europe” Patterns of Prejudice 2003 Ibidem 36 Le ragioni di questa “doppia morale” presente nelle politiche europee a metà tra il controllo e l’assistenza riguardano probabilmente, sostiene Schuster (2003), la differente percezione dei «rifugiati», che si presume siano poco numerosi e meritevoli di un’assistenza a ‘tempo determinato’, rispetto ai richiedenti asilo e i migranti privi di documenti che risultano particolarmente preoccupanti per i governi europei perché eludono i controlli, inserendosi al di fuori dei "normali" canali di migrazione. 1.5 Uniformità di procedure: direttiva europea 2005/85/CE e decreto attuativo Infatti, proprio sulla base di quest’ultima priorità:“Instaurare una procedura comune d’asilo” venne adottata nel 2005 la direttiva europea 2005/85/CE inerente le procedure per il riconoscimento o la revoca dello status di rifugiato. Tale direttiva sarà recepita poi dall’ordinamento italiano solo nel gennaio 2008, grazie al decreto legislativo n.25 (c.d. decreto procedure), successivamente modificato dal decreto legislativo n. 159 del 3 ottobre 200849, da questo momento in poi la domanda di asilo ha assunto la denominazione di “Domanda di protezione internazionale”. Le norme del D.lgs n.25/2008, anche dopo le correzioni restrittive introdotte dal D.lgs n.159/2008, comportano un cambio di orientamento rispetto alla procedura che era stata introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge n.189/2002 (la c.d. “Bossi-Fini”), prevedendo una maggiore tutela del richiedente asilo50. Tuttavia si prevedono anche ipotesi di trattenimento del richiedente asilo nei Centri di Identificazione ed Espulsione (Cie), aumentate dallo stesso decreto al fine di scoraggiare l’uso strumentale della presentazione della domanda d’asilo51. Si prevedono inoltre altre ipotesi di temporanea accoglienza del richiedente nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), quale misura limitativa della libertà di circolazione e soggiorno. 49 Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159 : "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" 50 “L’Italia dei Rifugiati.” Di Sandra Sarti. Cittalia e Anci; HaunagDesign, Roma 2010 51 F. Grandi (a cura di) "Il diritto d'asilo in Lombardia. Nuove procedure, integrazione, non accoglienza e dimenticanza. Rapporto 2008.” Fondazione ISMU- Regione Lombardia, Milano, 2008 37 1.5.1 La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in Italia: 1.La domanda La domanda deve essere presentata personalmente dal richiedente presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera all’atto di ingresso sul territorio nazionale o presso la Questura competente in relazione al luogo di dimora del richiedente (art. 26, c.1, decreto leg.vo 25/2008). A questo punto, la questura deve svolgere una serie di incombenze: deve innanzitutto accertare se il richiedente ricade o meno nel c.d. “sistema Dublino” (in base al regolamento n.343/2003/CE, che dispone che la domanda debba essere valutata nel primo Stato membro in cui lo straniero abbia fatto ingresso); inoltre, la questura deve accertare identità, precedenti penali e altre caratteristiche del richiedente. A seguito di questi accertamenti, la formalizzazione della domanda avviene attraverso la compilazione di un modulo c.d.“C3” in cui, oltre a fornire i dati anagrafici, il richiedente deve descrivere le motivazioni che lo hanno indotto ad affrontare il viaggio verso l’Italia per chiedere asilo. Per la predisposizione della domanda e la compilazione del modulo il richiedente ha diritto a chiedere l’assistenza di un interprete o di un mediatore culturale. La ratio ispiratrice della direttiva europea, recepita nel quadro nazionale, è quella di unificare le modalità procedurali tra gli Stati membri, per favorire l’“accesso effettivo” del richiedente alle procedure. Ciò comporta anche che, oltre a presentare la domanda di protezione internazionale, egli possa avere l’opportunità di cooperare e collaborare con le Autorità competenti per poter produrre elementi che dimostrino la situazione posta a fondamento della sua domanda. Tale finalità di “partecipazione attiva del richiedente alla procedura di accesso” è congiuntamente garantita dall’art. 11, c. 1 del decreto procedure e dall’art. 3 del decreto qualifiche, dove è previsto un obbligo del richiedente a collaborare presentando tutti i documenti di cui è in possesso, incluso il passaporto nonché tutti gli elementi significativi a corredo della domanda che comprendono le dichiarazioni e la documentazione in merito alla sua età, alla condizione sociale 38 anche dei congiunti se rilevante ai fini del successivo ricongiungimento, all’identità, alla cittadinanza, ai Paesi ed ai luoghi in cui ha soggiornato, alle domande di asilo pregresse, agli itinerari di viaggio, alle situazioni verificatesi nel Paese di origine dopo la sua partenza, ovvero ad attività da lui svolte dopo la partenza (art. 3 d. lgs. 1 novembre 2007, n. 251)52. Nel momento in cui viene formalizzata la domanda, l’Ufficio di Polizia competente a riceverla, a garanzia del richiedente (art. 10 del decreto leg.vo 25/2008) lo informa sulla procedura da seguire; sui suoi diritti e sui suoi doveri durante il procedimento; sui tempi e sui mezzi a disposizione per completare la domanda con altri elementi utili per l’esame. A tal fine al richiedente dovrebbe venir consegnato un opuscolo informativo in cui sono spiegate le fasi della procedura, le modalità per ricevere prestazioni sanitarie e di accoglienza, nonché l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). La presentazione della domanda di protezione internazionale autorizza il richiedente a rimanere sul territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione sulla Domanda di Asilo (art.7 c.1.d.lgs 25/2008); perciò l’Autorità di Polizia, e più specificamente il Questore della provincia in cui è stata presentata, dopo aver verificato la validità della documentazione prodotta, dovrebbe rilasciare un permesso di soggiorno valido tre mesi e rinnovabile fino alla decisione della Commissione territorialmente competente. Per tutta questa fase il decreto non prevede termini o tempi (per approfondimenti vedi § 3.7) . 2. Le Commissioni Territoriali per l’esame delle domande di protezione internazionale La domanda presentata alla Questura viene, dunque, inoltrata alle Commissioni Territoriali, ovvero le Autorità competenti all’esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle rispettive circoscrizioni territoriali (vedi § 1.3). Le Commissioni Territoriali decidono validamente a maggioranza con prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente e in caso di presenza di tre soli membri, la Commissione può decidere solo all’unanimità. 52 “L’Italia dei Rifugiati.” Di Sandra Sarti. Cittalia e Anci; Roma 2010 39 Ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. 251/2007 il personale delle Commissioni riceve una formazione di base per l’attuazione della relativa disciplina ed è tenuto all’obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni sui rifugiati e sui titolari di protezione sussidiaria di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle attività. Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale individuate dalla legge 189/2002 sono state aumentate a dieci con decreto 16 ottobre 2008 e sono: • Gorizia, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige; • Milano, con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Lombardia; • Torino, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; • Roma, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Umbria; • Caserta, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Campania, Molise e Marche; • Foggia, con competenza a conoscere delle domande presentate nella provincia di Foggia, Barletta, Andria e Trani; • Bari, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto; • Crotone, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria e Basilicata; • Trapani, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna; • Siracusa, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania. Le Commissioni Territoriali, alla presenza della maggioranza dei componenti, devono esaminare ciascuna domanda “su base individuale” procedendo alla valutazione delle più aggiornate informazioni sulla situazione del Paese di origine del richiedente ed anche dei Paesi in cui lo stesso è transitato (art. 3, d.lgs. n. 251/2007 ; artt. 4 e art 8, c. 3, d. lgs. 25/2008). 40 Quando la domanda di protezione internazionale viene presentata da un minore non accompagnato, l’Autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al Tribunale dei Minorenni e al Giudice Tutelare per l’apertura della tutela. La legge prevede che il Tutore venga nominato entro le quarantotto ore successive alla comunicazione del Questore con il quale deve prendere immediato contatto per la conferma della domanda e per gli adempimenti successivi inerenti sia il procedimento che l’accoglienza. Infatti quest’ultima deve essere assicurata al più presto attraverso il Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). I minori non accompagnati, ai sensi dell’art 19 del T.U. 286/98 non sono espellibili e in nessun caso possono essere trattenuti nei centri governativi di accoglienza (CARA, CDA o CIE) e, qualora non ci sia disponibilità di posti nel Sistema di protezione per richiedenti Asilo e rifugiati (SPRAR), essi vengono temporaneamente accolti presso i servizi sociali del comune in cui si trova il minore (art. 11 – art. 25 c. 5 e 6 d. lgs. n. 25/2008). Fin dal momento in cui presenta la domanda, il minore deve essere informato della possibilità di essere assoggettato a visita medica per la valutazione della sua età e il suo eventuale rifiuto non costituisce comunque motivo di impedimento per l’accoglimento della domanda, né per l’adozione della decisione finale da parte della Commissione. Per la presentazione della domanda le disposizioni non prevedono limiti temporali, pertanto, le domande di protezione internazionale, non possono essere respinte dalla Commissione per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente (art. 8 d. lgs. 25/2008). Al contrario, per quanto riguarda i termini di lavoro delle Commissioni, l’art.27 d.lgs n.25/2008, stabilisce che : “La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente. ” 41 3. Il colloquio personale Momento centrale per la valutazione dell’istanza è quello “dell’Audizione del richiedente” al quale viene comunicata la data per il colloquio mediante la Questura territorialmente competente. Il richiedente convocato ha l’obbligo di comparire personalmente davanti alla Commissione Territoriale e di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda. Per poter ricevere le notifiche relative al procedimento in corso il richiedente deve anche informare l’Autorità competente di ogni suo cambio di residenza o di domicilio (art. 11, c. 2 d.lgs. n. 25 /2008). In tutte le fasi della procedura il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legge in materia di pubblica sicurezza (art. 11, d. lgs. n. 25/08). Il concetto già richiamato di “accesso effettivo alle procedure” per la richiesta di protezione internazionale implica, altresì, che il richiedente abbia la possibilità di ricorrere ad un interprete per esporre la propria situazione ed abbia il diritto di restare sul territorio in attesa della decisione della Commissione. Lo straniero può anche farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. L’audizione si diversifica caso per caso e può durare da meno di un’ora a quattro ore: tutto dipende dalle condizioni del richiedente che stanno alla base della sua capacità di esprimersi53. L’audizione è un momento cruciale, il più delicato dell’intero iter, per il quale è necessario creare un clima di fiducia. Spesso, infatti, narrare la propria storia è talmente doloroso da richiedere l’assistenza di un sostegno psicologico; molti richiedenti hanno subito torture, violenze, stupri o, impotenti, hanno visto con i propri occhi perpetrare tali soprusi sulle loro madri, sorelle, mogli, figlie54. O, ancora, hanno visto scomparire parenti e amici durante il lungo tratto di mare che hanno attraversato, incuranti delle intemperie, sostenuti dalla speranza, agghiacciati dalla paura55. Occorre perciò che l’audizione sia svolta con assoluta disponibilità all’ascolto che pervada anche il tono di voce dell’intervistatore ed ogni forma di comunicazione non verbale. 53 “L’Italia dei Rifugiati.” Di Sandra Sarti. Cittalia e Anci; Roma2010 Ibidem 55 Ibidem 54 42 Per cui, le domande rivolte all’intervistato richiedente asilo, non debbono essere mai formulate in modo aggressivo e le risposte debbono essere ascoltate con pazienza, anche più volte. Per lo svolgimento dell’audizione, che viene verbalizzata (art. 14 d. lgs. n. 25/08), le Commissioni Territoriali si avvalgono anche di interpreti e di mediatori culturali ,il cui ruolo risulta di vitale importanza per comprendere la valenza di comportamenti, di usanze e consuetudini tanto diverse da quelle dei popoli europei e per meglio leggere il background culturale ed ambientale del Paese di provenienza. Il colloquio con la Commissione Territoriale non si svolge in sede pubblica e, soltanto se la Commissione stessa lo ritiene necessario ai fini della maggior adeguatezza dell’esame o ai fini della maggior tutela del richiedente, può essere concessa la partecipazione di un familiare (art. 13 del d. lgs. 25/2008). La presenza del genitore, o di chi esercita la potestà, o del tutore, è sempre prevista invece per il colloquio del minore. Se il richiedente non si presenta al colloquio e, nonostante l’avvenuta convocazione non chiede il rinvio dell’Audizione, la Commissione assume, comunque, una decisione sul suo caso in base alle documentazione di cui dispone. Sempre a garanzia dell’accesso effettivo alla procedura, la direttiva sulle procedure ed il relativo decreto di recepimento hanno introdotto casi di “esame prioritario” che, garantendo pur sempre i necessari accertamenti in ordine alla domanda, presentano una valenza di snellimento procedurale, nell’eventualità in cui, ad esempio, la domanda sia palesemente fondata e, quindi, non ricorre la necessità di acquisire elementi ed informazioni ulteriori. 4.Il riconoscimento della protezione internazionale L’istruttoria che le Commissioni Territoriali compiono per verificare la sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale nella specie di status di rifugiato, comporta la valutazione della sussistenza, caso per caso degli “atti di persecuzione” che, ai sensi dell’art.7 del decreto legislativo n. 251/07, “debbono essere sufficientemente gravi per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali”. 43 Gli atti di persecuzione sono altresì caratterizzati dal fatto di “costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare un effetto analogo a quello precedentemente richiamato della violazione dei diritti dell’uomo.” (art. 7, lett.b; d.lgs 251/2009). Tra questi atti si annoverano atti di violenza fisica, psichica o sessuale; atti aventi valenza discriminatoria che comprendono tanto provvedimenti legislativi o amministrativi, quanto azioni giudiziarie o sanzioni, quanto il diniego di accesso a mezzi di difesa, o, ancora, atti diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia (art. 7, decreto lgs.19 novembre 2007, n. 251). Naturalmente, in coerenza con la Convenzione di Ginevra, gli atti di persecuzione debbono presentare uno stretto nesso di causalità, un legame in rapporto di causa effetto tra le discriminazioni attuate ed i motivi tassativi di razza, di religione, di nazionalità, di opinioni politiche, di appartenenza ad un particolare gruppo sociale (art. 8, decreto lgs. n. 251/2007). Per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria debbono sussistere “gravi danni”, come la condanna a morte, la tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, o la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (artt. 3 e 4 decreto lgs. 251/2007). Con il riconoscimento dello Status nelle due diverse tipologie citate, la Commissione rilascia un tesserino attestante l’avvenuto riconoscimento. Insieme al tesserino viene altresì rilasciato un documento che consente, per tutta la durata del permesso di soggiorno, eventuali spostamenti all’estero. Tuttavia non sono previste tempistiche tassative dalla normativa, per quanto riguarda la notifica al richiedente della decisione da parte della Commissione territoriale. 44 Tabella 2: fasi e tempi previsti dalla normativa per la concessione di protezione Tempi -------- ------------- Entro 30 gg dal recepimento Entro 3 gg dal ------------ -------- colloquio domanda Soggetto Questura Questura CT CT CT Azioni svolte Verifica Accoglienza Colloquio decisione Invio del Firma del identità,R in centri o plico con la decreto di .Dublino non sentenza invio II accoglienza alla /preceden Questura questura ti penali Documento Modello Permesso di Possibile idem idem notifica * C3 soggiorno di rinnovo del protezione tre mesi permesso di altri o diniego 3 mesi Fonte: Elaborazione su dati Creg-Tor Vergata. 56 --------- tempi non specificati dal d.lgs.n. 25/2008 * se caso Dublino, fine della procedura Tabella 3: fasi e tempi reali riscontrati nella prassi per le concessioni di protezione Tempi da 1 a 3 mesi Da 2 a 4 mesi Tra 35 e 87gg 57 / / dal Da 1 a 3 mesi* recepimento della domanda58 Soggetto Questura Questura CT CT CT Questura Azioni svolte Verifica Accoglienza colloquio decisione Invio del Firma del identità, in centri plico con la decreto di R.Dublino (CARA, sentenza alla invio II e SPRAR, questura precedenti comuni) o non penali accoglienza Modello * Permesso di Possibile C3 soggiorno di rinnovo 3 mesi Documento tre mesi Idem Idem notifica protezion o diniego *Questa fase richiede tempi sui quali non si dispone di dati statistici nazionali, pertanto nella tabella sono riportati i dati raccolti durante la mia ricerca sul campo e dal confronto con i dati raccolti sui CARA di Crotone e Castelnuovo di Porto, nel caso di studio dell’op.cit. di Rossi e Vitali. / Nessun dato 56 Enzo Rossi, Luca Vitali “I rifugiati in Italia e in Europa. Procedure di asilo fra controllo e diritti umani” Giappichelli Editore Torino, 2011 57 Dato confermato dalle statistiche sui CARA di Crotone e Castelnuovo di Porto, caso di studio dell’op.cit. di Rossi e Vitali : 40 58 Ibidem : 40 45 In mancanza di dati statistici generali sulle reali tempistiche delle diverse fasi della procedura, sono stati riportati nella tabella 3, alcuni dei dati emersi dalla mia ricerca sul campo (periodo di riferimento 2010/2012) e dalla messa in relazione dei dati sull’accoglienza del medesimo periodo. La decisione della Commissione territoriale viene comunicata verbalmente all’interessato il giorno stesso dell’audizione; però è necessario attendere la notifica della Questura per ottenere finalmente il permesso di soggiorno per una delle tre tipologie di protezione o il decreto di espulsione i caso di diniego. Ovviamente la dilatazione delle tempistiche di attesa dei documenti nelle varie fasi della procedura provocano conseguenze e rallentamenti nel già insufficiente e congestionato sistema di accoglienza italiano. 5. Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari Previsto dall’art. 5, c. 6, del T.U. n. 286/98, il “permesso di soggiorno per motivi umanitari” viene rilasciato “quando non ricorrano le altre condizioni di soggiorno nello Stato e, tuttavia, il richiedente versi in una condizione di particolare vulnerabilità che ne sconsiglia il rimpatrio”. Una protezione diversa da quella internazionale, e non supportata dalla direttiva procedure è tuttavia riconosciuta quando, pur non essendo riscontrabili strictu sensu i presupposti di legge, il caso presenta situazioni di particolare delicatezza che sconsigliano il rimpatrio del richiedente. In tali circostanze il richiedente può ricevere la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che non ha la portata giuridica dello status di protezione internazionale ma che è, comunque, una forma di tutela della persona. A questo tipo di protezione fa ricorso la Commissione Territoriale quando, rilevando la “sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario” ai sensi dell’art. 32, c. 3 del d.lgs. n. 25/2008, pur in assenza degli specifici presupposti della protezione internazionale, trasmette al Questore gli atti per valutare la concessione del permesso di soggiorno che ha la durata di un anno. 46 6. Diniego della protezione Art.12 d.lgs. n.251/2007 Nessuna protezione può essere, invece, concessa quando sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l’ordine e la sicurezza pubblica, o quando il richiedente si è reso colpevole di atti contrari alle finalità o ai principi delle Nazioni Unite ovvero quando sia stata accertata la manifesta infondatezza della domanda (nell’ipotesi in cui la stessa non abbia alcun collegamento con i requisiti richiesti per la sua presentazione, ovvero sia stata presentata soltanto allo scopo di ritardare o evitare l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento). L’ulteriore decisione che la Commissione Territoriale può adottare alla fine dell’istruttoria è, dunque, il diniego della protezione internazionale contro il quale è ammesso ricorso. Conformemente alle previsioni della Direttiva europea è stato mantenuto l’effetto sospensivo automatico del ricorso avverso la decisone negativa delle Commissioni Territoriali salvo l’eccezione costituita dai casi in cui l’effetto sospensivo opera solo su istanza dell’interessato (quando la domanda è dichiarata inammissibile, quando il richiedente si è allontanato dal Centro senza giustificato motivo, quando la domanda è stata rigettata per manifesta infondatezza, quando i richiedenti sono trattenuti nel Centri di identificazione ed espulsione, quando i richiedenti si trovano in Centri di accoglienza in quanto hanno presentato la domanda dopo essere stati fermati perché in condizioni di soggiorno irregolare o per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera). 7. La tutela giurisdizionale e la sua effettività: l’impugnazione. In premessa va evidenziato che la direttiva 2005/85/CE del 1dicembre 2005 “recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”; nel tracciare la tutela minima che gli Stati membri sono tenuti a garantire ai richiedenti la protezione internazionale presenti sul proprio territorio afferma che “è un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato siano soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice a norma dell’articolo 234 del trattato”. 47 Principio che, in termini più generali, è contenuto nell’art. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo rubricato “diritto ad un ricorso effettivo”, nell’art. 24 della Costituzione e nell’art. 39 della direttiva c.d “procedure” che, pur con tutti i suoi limiti , ha trovato attuazione nell’ordinamento interno con l’art. 35 c.1 del D.Lgs 25/2008 rubricato “impugnazione”: “Avverso la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso e' allegata copia del provvedimento impugnato. Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro.” Di seguito il tribunale entro cinque giorni dal deposito del ricorso, dovrebbe fissare l'udienza in camera di consiglio e notificarla all'interessato, comunicarla al pubblico ministero e alla Commissione nazionale ovvero alla competente Commissione territoriale. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Infine è il tribunale che, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene di seguito notificata al ricorrente e comunicata al pubblico ministero e alla Commissione interessata. Inoltre, ai commi 11 e 12 dell’art.35 d.lgs 25/2008 è previsto ulteriore ricorso alla Corte d’appello da depositare entro dieci giorni dalla notifica. 48 Tuttavia in questo caso il reclamo alla Corte d’appello non sospende gli effetti della sentenza impugnata, a meno che la corte d'appello, su istanza del ricorrente, disponga con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi. Le problematiche evidenziate da una importante ricerca sul campo condotta tra il 2010 e il 201159 si sono concentrate sui seguenti profili: 1) la competenza territoriale, l’effettività e l’efficacia della tutela, 2) l’accesso al gratuito patrocinio, 3) Il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno nelle more del procedimento e l’accesso alle misure di accoglienza in pendenza di ricorso. Infatti, il criterio di individuazione della competenza previsto dalla norma (D.Lgs 25/08 art. 35) appare in ogni caso privilegiare l’Amministrazione piuttosto che dare priorità alla tutela del richiedente, non individuando il Tribunale competente nel luogo di residenza/domicilio del ricorrente. Quindi, il criterio di competenza individuato dalla norma vigente, oltre a determinare oggettive difficoltà per il richiedente asilo che si trova molto spesso costretto ad adire l’autorità giudiziaria a molti chilometri di distanza dal suo domicilio (con ogni conseguenza negativa sull’effettività ed efficacia del rimedio giurisdizionale) fa peraltro si che innanzi a pochi Uffici giudiziari si concentrino a volte molte centinaia di ricorsi come nei casi, particolarmente acuti, di Catanzaro e Catania (ma anche Roma)60. Di conseguenza, il termine di 5 giorni previsto dall’art. 35 D.Lgs 25/2008 per il deposito dell’ordinanza che decide sull’eventuale istanza di sospensiva ed il termine di tre mesi per il deposito della sentenza che definisce il giudizio seppur non perentori, non vengono quasi mai rispettati61. Il prodursi di un periodo di settimane o addirittura di qualche mese tra la richiesta e la concessione della sospensiva espone il ricorrente, privo di un permesso di soggiorno (e a volte persino privo di accoglienza) al rischio di subire un provvedimento di espulsione. 59 “La protezione internazionale in Italia. Quale futuro?Analisi di alcuni dei principali dati che emergono dalla ricerca.” Traccia espositiva per il convegno: “Il Diritto alla protezione”, Roma,21 giugno 2011. Progetto co-finanziato dall’UE, dal Ministero dell’Interno e dal Fondo Europeo per i rifugiati. 60 Ibidem 61 Ibidem 49 Si ritiene dunque auspicabile che l’effetto sospensivo automatico torni ad operare in tutte le ipotesi di ricorso giurisdizionale, al fine di garantire l’efficacia del mezzo di impugnazione62. Inoltre, viene sottolineato il fatto che l’effettività e l’efficacia stessa del rimedio giurisdizionale, nell’attuale formulazione normativa, risulta limitata dalla previsione che impone ristretti termini di decadenza per la proponibilità dell’azione giudiziaria (30 giorni e 15 giorni nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 D.Lgs 25/08) pena l’inammissibilità della stessa. Per quanto concerne l’accesso del richiedente asilo all’istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato, pare che in alcuni Consigli dell’Ordine degli avvocati siano risultate molte basse o comunque estremamente e irragionevolmente variabili nel tempo, le percentuali di accoglimento delle istanze di patrocinio pur in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo all’interessato63. La problematicità descritta ha ovviamente enormi ricadute sui diritti e le garanzie fondamentali del singolo a vedersi riconosciuto il “diritto a un mezzo di impugnazione efficace”. Inoltre, sostengono i ricercatori del CESPI “nelle ipotesi in cui opera la sospensione del provvedimento impugnato in via automatica, ovvero nelle ipotesi di concessione della sospensiva, molte Questure non procedono comunque all’attribuzione del titolo di soggiorno in favore del ricorrente per ragioni le più eterogenee che variano da territorio a territorio”64. Nelle more del ricorso, quindi, molti richiedenti asilo/ricorrenti soggiornano sul territorio con il solo “cedolino” o addirittura con la sola copia del ricorso. Documentazione che se da un lato garantisce solo in parte il richiedente dall’essere protetto dall’allontanamento, dall’altro non è idonea all’esercizio di alcuni diritti fondamentali (come ad esempio svolgere attività lavorativa pur avendone diritto, ex art. 11 D.Lgs 140/2005, essendo decorsi per la maggior parte dei ricorrenti oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo) così come è precluso 62 Ibidem Ibidem 64 A Bologna, ad esempio, il motivo della mancata e tempestiva attribuzione del titolo in pendenza del ricorso è da riconnettere alla tempistica estremamente dilatata delle procedure di stampa e di consegna dei titoli di soggiorno. A Torino invece, pare essere una scelta della Questura in ragione della relativa rapidità con cui il Tribunale di Torino giunge a definire i procedimenti giudiziari 63 50 l’accesso ai corsi predisposti dalla regione e alle misure connesse quali stage, borse lavoro e tirocini65. 1.5.2 I casi di rinvio in Italia dei richiedenti asilo in applicazione del Regolamento Dublino La tematica del rientro in Italia dei richiedenti asilo in applicazione del c.d.“Regolamento Dublino II” è stata analizzata da una ricerca condotta dal Cespi tra il 2010 e il 2011 sui 4 valichi aeroportuali di Roma, Bologna, Milano e Torino. Si evidenzia di seguito quanto emerso dall’analisi dei dati relativi a Roma Fiumicino e Milano Malpensa perché più significativi, secondo i dati raccolti66. Grafico n. 1 Paesi membri richiedenti il trasferimento dei casi Dublino anno 2010. Rielaborazione dati Cespi 201067 700 696 600 500 400 377 307 300 200 153 108 98 100 93 58 18 39 A ltr o im ar ca tr ia D an A us B el gi o Sv ez ia Fr an ci a sv iz ze ra N or ve gi a Pa es iB as si G er m an ia 0 65 La protezione internazionale in Italia. Quale futuro?Analisi di alcuni dei principali dati che emergono dalla ricerca.” Traccia espositiva per il convegno: “Il Diritto alla protezione”, Roma,21 giugno 2011. Progetto co-finanziato dall’UE, dal Ministero dell’Interno e dal Fondo Europeo per i rifugiati. 66 Ibidem 67 Ibidem 51 Grafico n. 2 Nazionalità maggiormente rappresentate dai Casi Dublino 2010 600 582 565 500 417 400 301 300 200 129 100 73 47 44 29 0 ea itr r E m So ali a ria ge i N gh Af an ist n a Ira q n da Su a an Gh n Ira tro Al Fonte: Studio cespi 2011 Grafico n. 3 La situazione di Roma Fiumicino. Posizione legale dei casi Dublino 2010. 1400 1212 1200 1000 673 800 600 302 400 200 0 Richiedenti asilo Beneficiari di protezione Altro Fonte: Studio cespi 2011 L’aspetto più rilevante che emerge da questa ricerca, riguarda lo status giuridico dei richiedenti asilo che vengono rinviati in Italia. Come risulta possibile riscontrare dal grafico, la netta maggioranza dei rinvii è costituito da persone cui è stata riconosciuta qualche forma di protezione in Italia, che hanno presentato una nuova istanza di asilo in altro Paese. La pressione esercitata dal flusso di cd. “casi Dublino” sulla capacità di accoglienza del territorio di Roma impone un notevole sforzo da parte delle Autorità preposte, con particolare riferimento ai casi vulnerabili, in progressivo aumento. 52 Si ritiene che la Prefettura di Roma e l’ente gestore del servizio al valico, insieme alla sede distaccata della Questura all’aeroporto abbiano predisposto delle procedure abbastanza efficaci per la presa in carico immediata dei richiedenti. Il fenomeno sopra illustrato solleva interrogativi rilevantissimi (specie se si considera che riguarda persone che hanno probabilmente dimorato in Italia per non meno di un anno) e che godono, in linea teorica, di un accesso ai diritti sociali a parità di condizioni con il cittadino italiano (D.lgs 25/08, art. 27) E’ ipotizzabile che tale fenomeno possa essere spiegato, non solo con meccanismi di attrazione verso altri paesi UE in ragione di legami famigliari, di comunità o economici, bensì sia fortemente connesso anche carenza di percorsi di accoglienza immediatamente successivi al riconoscimento della protezione e alla carenza di progetti a medio termine per l’inclusione sociale in Italia. Perciò una saggia politica sul diritto d’asilo non può limitarsi ad intervenire solo sul versante dell’accoglienza dei richiedenti asilo (obbligo derivante dall’attuazione delle direttive UE in materia), ma deve intervenire a sostenere il processo di inclusione sociale ed economica di coloro cui la Repubblica ha riconosciuto un diritto di protezione68. 1.6 Il principio di “non-refoulment”. Il caso italiano. 1.6.1 La condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo il 23 febbraio 2012 Le operazioni italiane per il respingimento di immigrati verso la Libia sono state condannate dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con la sentenza del 23 febbraio 2012, per violazione della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo ed in particolare del principio di non refoulement. Si tratta del caso "Hirsi Jamaa e altri contro l'Italia" risalente al 2009. 68 La protezione internazionale in Italia. Quale futuro?Analisi di alcuni dei principali dati che emergono dalla ricerca.” Traccia espositiva per il convegno: “Il Diritto alla protezione”, Roma,21 giugno 2011. Progetto co-finanziato dall’UE, dal Ministero dell’Interno e dal Fondo Europeo per i rifugiati. 53 Il 6 maggio 2009, a 35 miglia a sud di Lampedusa, in acque internazionali le autorità italiane intercettarono una barca con a bordo circa 200 somali ed eritrei, tra cui bambini e donne in stato di gravidanza69. I migranti furono presi a bordo da una imbarcazione italiana, e respinti a Tripoli, dove, contro la loro volontà, vennero riconsegnati alle autorità libiche. Dalle ricostruzioni successive si è potuto evincere che non vi fu alcuna identificazione da parte delle autorità italiane che del resto non fornirono alcuna informazione riguardo la destinazione e i migranti erano convinti di essere diretti verso le coste italiane70. Rintracciati, dopo il loro respingimento, dal Consiglio italiano per i rifugiati in Libia, 11 cittadini somali e 13 cittadini eritrei, hanno presentato il ricorso alla Corte Europea contro l’Italia. La Corte ha dunque condannato l’Italia per la violazione di 3 principi fondamentali: il divieto di sottoporre a tortura e trattamenti disumani e degradanti (articolo 3 Cedu), l’impossibilità di ricorso (articolo 13 Cedu) e il divieto di espulsioni collettive (articolo 4, IV Protocollo aggiuntivo Cedu). I giudici inoltre hanno ricordato che i diritti dei migranti africani in transito per raggiungere l’Europa sono sistematicamente violati e la Libia non ha offerto ai richiedenti asilo un’adeguata protezione contro il rischio di essere rimpatriati nei paesi di origine dove possono essere perseguitati o uccisi71. Ai richiedenti, 11 somali e 13 eritrei, l'Italia dovrà versare un risarcimento di 15 mila euro più le spese processuali. 69 “Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia” Approvato dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, marzo 2012 Senato della Repubblica 70 Ibidem 71 In una nota il Consiglio italiano dei rifugiati ricostruisce le condizioni di vita in Libia dei migranti respinti il 6 maggio 2009. La maggior parte di essi è stata reclusa per molti mesi nei centri di detenzione libici ove ha subito violenze e abusi di ogni genere. Dopo lo scoppio del conflitto in Libia, i ricorrenti che si trovavano ancora a Tripoli, ed erano stati nel frattempo liberati dai centri di detenzione, sono stati vittime di rappresaglie sia da parte delle milizie fedeli al regime sia da parte degli insorti e sono stati costretti a nascondersi per alcune settimane senza acqua ne cibo. Dopo l’inizio dei bombardamenti Nato, alcuni ricorrenti sono scappati in Tunisia, altri hanno tentato nuovamente di imbarcarsi verso l’Europa, di nuovo. Un ricorrente è riuscito a lasciare nuovamente la Libia alla volta di Malta, dove ha richiesto e ottenuto protezione. Due ricorrenti sono, invece, deceduti nel tentativo di raggiungere nuovamente l’Italia a bordo di un’imbarcazione di fortuna. Un ricorrente è riuscito a fuggire in Israele, mentre un altro è ritornato in Etiopia. Il senatore Giacomo Santini, Presidente della Commissione Migrazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE), ha sottolineato come con questa importante sentenza la Corte abbia definitivamente chiarito il divieto per gli stati membri di procedere ai respingimenti e abbia ribadito come i diritti dei rifugiati siano inviolabili e non possano essere negoziati. 54 1.7 La normativa sull’emergenza Nord Africa. A seguito del grande afflusso di stranieri provenienti dal Nord Africa verificatosi a partire dal gennaio 2011 sulle coste di Lampedusa, venne emanato il 12 febbraio 2011 un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la “Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa”. Cito testualmente: “Considerata la grave situazione di emergenza umanitaria determinatasi a seguito dello sbarco di migliaia di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa di sponda mediterranea ed in particolare dalla fascia del Maghreb e dall'Egitto; Considerato che il fenomeno ha assunto negli ultimi giorni dimensioni particolarmente preoccupanti, con lo sbarco senza sosta nell'isola di Lampedusa di imbarcazioni cariche di migliaia di cittadini provenienti dalla Tunisia; Considerato che la situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente in ragione dall'attuale clima di grave instabilità politica che interessa gran parte dei Paesi del Nord Africa; Ravvisata quindi la necessità di approntare misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla predisposizione di strutture idonee per le necessarie forme di assistenza umanitaria, assicurando nel contempo l'efficace contrasto dell'immigrazione clandestina e l'identificazione di soggetti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica nazionale; Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie in esame i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato d'emergenza in rassegna su tutto il territorio nazionale;” “È dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.” 55 1.7.1 La gestione dell’ “emergenza” Inoltre, per rispondere ai complessi problemi dell’emergenza sono stati firmati due Accordi tra Governo, Regioni, Provincie Autonome e Autonomie Locali, in Conferenza Unificata : il primo il 30 marzo 2011 ed un successivo, integrativo del precedente, il 6 aprile 2011, aventi per oggetto, in particolare : 1. l’equa distribuzione dei migranti in tutte le regioni (escluso l’Abruzzo); 2. l’istituzione di una Cabina di Regia nazionale; 3.il riconoscimento, da parte del Governo, del totale carico delle risorse finanziarie necessarie a gestire la situazione emergenziale, sia per i minori non accompagnati (creando nella fattispecie un apposito fondo a favore dei Comuni che li avrebbero presi in carico), che per gli adulti (assicurando un adeguato e capiente finanziamento di apposito Fondo, in primis presso la Protezione Civile ed in seguito, con il trasferimento di fondi alle Regioni); Con Decreto del p.c.m del 7 aprile 2011 viene dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto all’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale. Il 3 agosto un nuovo D.p.c.m estende la dichiarazione dello stato di emergenza ad altri Paesi del continente africano. A questi accordi seguiva il 12 aprile 2011 un Piano per l’accoglienza dei migranti e con Ordinanza n. 3933 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si affidava l’attuazione dello stesso alla Protezione civile e il cui capo Dipartimento, Franco Gabrielli, veniva nominato Commissario Delegato per fronteggiare lo stato di emergenza. Il Commissario istituisce un Comitato di coordinamento per l’Emergenza nord Africa di cui fanno parte: Ministero dell’Interno, Regioni, Province e Comuni. Successivamente entra a far parte del Tavolo anche il Ministero del Lavoro e Politiche sociali. Il Piano consiste in tre obiettivi generali: 1. assicurare la prima accoglienza, 2. garantire l’equa distribuzione sul territorio italiano, 3. provvedere all’assistenza, 56 Si snoda su tre fasi: prima accoglienza, distribuzione dei migranti sul territorio italiano, assistenza nei territori regionali72. La distribuzione dei richiedenti su tutto il territorio nazionale, si è basata su un approccio “modulare”73 che è consistito nella suddivisione del numero di migranti attesi in gruppi multipli di 10.000 unità, da assegnare alle diverse regioni in base ad una quota per l’equa distribuzione sul territorio. Per quanto attiene i migranti adulti, le misure di accoglienza predisposte dalla Protezione civile sono state coordinate a livello regionale dai soggetti attuatori, indicati dalle Regioni e designati dal Commissario, con il compito di individuare strutture di accoglienza, coordinare gli inserimenti delle persone e stipulare convenzioni con gli enti gestori. Oltre ad associazioni ed enti con tradizionale esperienza di tutela e accoglienza, si convenzionano con i Soggetti attuatori regionali anche strutture alberghiere, agriturismi, bed and breakfast, etc. per un costo pro-capite giornaliero massimo di 46 euro (sono pagati dalla Protezione civile da 5 a 8 euro die per ogni posto di accoglienza convenzionato e non occupato). Molto spesso tali accordi sono stati presi senza una reale condivisione formale o informale con le amministrazioni locali e allo stesso tempo non hanno previsto procedure uniformi di monitoraggio creando evidenti difformità tra regioni e regioni in parte risolte grazie al lavoro di coordinamento e collaborazione del Tavolo nazionale74. Invece, per quanto riguarda l’accoglienza dei minori, questa è stata disciplinata con l’OPCM 3933 del 13 aprile che, rispetto ai fondi per sostenere i costi dell’accoglienza dei profughi, in particolare l’articolo 5 stabilisce: “Fino al 31 dicembre 2011, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato a dare un contributo ai Comuni che hanno offerto accoglienza a minori stranieri non accompagnati. I Comuni devono presentare la rendicontazione delle spese sostenute per ottenere i contributi.” 72 “Richiesta di immediata applicazione degli accordi 30 marzo 2011 e 6 aprile 2011 sull’emergenza nord Africa” ATTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME N. 12/114/CR12/C3-C8, Roma 25 LUGLIO 2012 73 Ibidem 74 “Richiesta di immediata applicazione degli accordi 30 marzo 2011 e 6 aprile 2011 sull’emergenza nord Africa” ATTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME N. 12/114/CR12/C3-C8, Roma 25 LUGLIO 2012 57 I contributi dovranno essere corrisposti per complessivi 500 minori ad un costo giornaliero pro capite non superiore ad 80 euro75. I Comuni avrebbero ricevuto i contributi dietro rendicontazione delle spese come suddetto e agli oneri quantificati in 9.800.000 euro si provvede a carico dell’articolo 6, comma 176. Il Governo, nella stessa ordinanza, effettuava una prima assegnazione al Fondo della Protezione Civile di euro pari a 30.000.000,00, (a titolo di acconto rispetto al maggior stanziamento necessario per il superamento del contesto emergenziale), in base agli stanziamenti resi disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e gestiti, in primis, dal Dipartimento della Protezione Civile in regime di contabilità ordinaria. Il 3 agosto un nuovo D.p.c.m, estende la dichiarazione dello stato di emergenza ad altri Paesi del continente africano; e il 21 settembre 2011, con Ordinanza n. 3965 art. 2, dispone che al fine di ampliare la rete del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all’art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il Ministro dell’Interno, é autorizzato, in deroga al comma 2 del medesimo art. 1-sexies e del decreto del Ministro dell’Interno in data 22 luglio 2008, ad incrementare fino al 31 dicembre 2011, la ricettività delle strutture di accoglienza dello SPRAR assegnando un contributo straordinario agli enti locali interessati pari a € 9.000.000,0077. Tuttavia, il 25 luglio 2012 la Conferenza Unificata denunciava il fatto che tali fondi non sono mai stati erogati nonostante l’attivazione dei posti e l’esigenza di rispondere alle centinaia di segnalazioni da parte dei CARA. Il 6 ottobre 2011, con decreto p.c.m., viene prorogato al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti al Nord Africa e con nota DIP/MIGR/133 del 12/01/2012. 75 Ibidem Ibidem 77 “Richiesta di immediata applicazione degli accordi 30 marzo 2011 e 6 aprile 2011 sull’emergenza nord Africa” ATTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME N. 12/114/CR12/C3-C8, Roma 2012 76 58 Il Commissario Delegato per l’emergenza Nord Africa comunica al Soggetto Attuatore per i minori stranieri non accompagnati la cessazione di ogni forma automatica di assunzione in carico di minori stranieri non accompagnati, ribadita con nota DIP/MIGR/239, in cui si afferma che ai fini dell’accoglienza di minori con oneri a carico della gestione commissariale, dovrà essere acquisito il preventivo assenso dello stesso Commissario Delegato78. Il 15 maggio 2012 con d.p.c.m, sono stati prorogati i permessi di soggiorno per motivi umanitari a favore di cittadini nordafricani. Il termine di sei mesi, di cui al d.p.cm. del 5 aprile 2011, come prorogato dal d.p.c.m del 6 ottobre 2011, relativo alla durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari, è prorogato di ulteriori sei mesi, alle medesime condizioni di cui ai predetti D.P.C.M. e agli oneri derivanti dalla sua attuazione si provvede a carico del Fondo nazionale di Protezione Civile. Come dichiarato nell’atto della Conferenza Unificata del 25 luglio 2012: “Tutto ciò premesso, Regioni e PA ed ANCI fanno presente che: a) i provvedimenti citati sono puntuali in ordine all’assunzione degli oneri finanziari da parte del Governo, ma tutto ciò è avvenuto fino a novembre 2011. Da quella data, comunque, Regioni e PA, unitamente ai Comuni, si sono fatti carico, all’interno di una leale collaborazione istituzionale, di proseguire accoglienza e assistenza dei minori non accompagnati e dei migranti e, dal 1° gennaio 2011 all’8 maggio 2012, l’Emergenza Nord Africa ha coinvolto 64.717 profughi. Di questi 20.989 sono tuttora in accoglienza diffusa presso le regioni, (di cui 1.919 presso il Centro di accoglienza di Mineo) mentre i minori non accompagnati ammontano a 2.289. Regioni, PA e Comuni non hanno ricevuto accrediti dal Governo, nonostante le reiterate richieste, e la situazione è divenuta, ad oggi, insostenibile; 78 L’Espresso, 15 ottobre 2012: “Il business dei nuovi arrivati non ha lasciato indifferenti nemmeno i professionisti della solidarietà. Cooperative come Domus Caritatis, che gestisce otto comunità solo a Roma. Anche i suoi centri sono finiti nel mirino di Save The Children e del garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio. Dopo numerose segnalazioni l'ong è andata a controllare 14 strutture della capitale che si fanno rimborsare 80 euro al giorno per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Il risultato è un rapporto inquietante, presentato a maggio alla Protezione civile e al Viminale, che "l'Espresso" ha esaminato. Si parla di sovraffollamento, ma soprattutto di senzatetto quarantenni fatti passare per ragazzini scappati dalla Libia. Durante l'indagine sono stati intervistati 145 profughi. «Più di cento erano palesemente maggiorenni», denuncia l'autrice del rapporto, Viviana Valastro: «Quelli che avevo di fronte a me erano adulti. Altro che diciassettenni. Non posso sbagliarmi». Non solo. «Molti di loro erano in Italia da tempo, non da pochi mesi. Alcuni arrivavano dagli scontri di Rosarno». Doppia truffa insomma: sull'età e sulla provenienza, per avere un rimborso più che maggiorato e intascare milioni di euro.” M.Sasso e M.Sironi 59 b) viene particolarmente apprezzata, dopo l’incontro con Regioni e ANCI, la tempestività del Ministro Cancellieri di riunire il Tavolo Tecnico per definire le linee di intervento per il superamento dell’Emergenza Nord Africa, ma dallo stesso nessuna precisazione sugli aspetti finanziari; Regioni, PA e Comuni non ritengono più accettabile la disattenzione del Governo verso le loro situazioni creditorie (per i quali non è stata completata nemmeno la copertura delle spese 2011), per le attività poste in essere a favore di minori e adulti, dell’Emergenza Nord Africa, e richiamano il Governo, all’immediata applicazione degli Accordi del 30 marzo e 6 aprile 2011 sull’Emergenza Nord Africa, con l’immediata erogazione dei finanziamenti previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, articolo 23, comma 11 per 500 milioni di euro, a copertura del 2011, del primo e secondo semestre 2012 per tutte le attività di accoglienza poste in essere nello stesso periodo in favore di adulti e di MSNA siano o meno essi richiedenti asilo.” Inoltre, Regioni, PA e Comuni, proprio per affrontare concretamente e correttamente il prosieguo delle azioni sostengono “La necessità di avviare un percorso che porti ad uniformare i sistemi di accoglienza per richiedenti asilo oggi presenti in Italia (CARA, SPRAR, EMERGENZA NORDAFRICA) che sono di fatto distinti e paralleli tra loro.” 60 “Rifugiati in Italia; tra necessità, norme e prassi. Studio sull’accoglienza” Valentina Pepe Capitolo II Quadro statistico-demografico delle popolazioni rifugiate in Italia 61 2. Le parole, le definizioni e le persone 2.1 Chi sono i rifugiati? In base alla Convenzione di Ginevra del 1951 e al Protocollo di New York del 1967 ai quali aderiscono 147 Stati, è considerato rifugiato: “chiunque…nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore non vuole, domandare la protezione di suddetto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dal suo Stato di domicilio, in seguito a tali avvenimenti non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. Se una persona possiede più cittadinanze, l’espressione "Stato di cui possiede la cittadinanza" riguarda ogni Stato di cui questa persona possiede la cittadinanza.” I rifugiati sono i cosiddetti “migranti forzati”, in quanto non scelgono volontariamente di emigrare alla ricerca di una vita migliore, ma sono costretti ad abbandonare la propria casa ed il proprio Paese per salvarsi la vita. L’unico modo per sfuggire alla repressione, alle violenze ed alle persecuzioni è trovare un rifugio. Partire, scappare ed andare avanti fino a che non si è giunti in un luogo sicuro, un luogo di rifugio, un luogo nel quale si può avere asilo. 2.2 Che cos’è l’asilo? Asilo79: “Dal Latino asylu(m), che è dal greco Ásylōn ‘inviolabile’. Rifugio, protezione; luogo che accoglie persone bisognose di particolare assistenza e aiuto” Asilo politico: “ospitalità concessa da uno Stato a profughi politici stranieri. Diritto d’asilo: “inviolabilità riconosciuta a chi si rifugia in un Paese straniero per motivi politici”. 79 “I Grandi dizionari Garzanti” 2006 62 In Italia il diritto d’asilo è contenuto nell’articolo 10 della Costituzione al comma 3: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.” L'Italia, con 58mila rifugiati, presenta cifre contenute rispetto ad altri Paesi dell'Unione Europea, in termini sia assoluti che relativi. In Francia, Paesi Bassi e Regno Unito i rifugiati sono tra i 3 e i 4 ogni 1.000 abitanti, in Germania oltre 7 (con 571.700 rifugiati), in Svezia oltre 9, mentre in Italia meno di 1 ogni 1.000 abitanti80. 2.3 Cenni storici: Movimenti migratori verso l’Italia dal 1945 ad oggi. Per comprendere l’evoluzione del diritto d’asilo in Italia negli ultimi vent’anni e seguire così la grande trasformazione delle migrazioni forzate verso il nostro Paese, è necessario fare un passo indietro, fino al 1952, l’immediato dopoguerra. La seconda guerra mondiale e il nuovo equilibrio geopolitico creatosi nell’Europa dell’est e nei Balcani, crearono le condizioni per un esodo di massa di milioni di rifugiati in tutto il continente europeo. Dato che l’Italia aveva aderito alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati, conclusa a Ginevra il 28 luglio del 195181, tra il 1945 e il 1952 arrivarono circa 120.000 rifugiati82 in Italia; i quali sarebbero stati poi, dopo un breve periodo di accoglienza, re-insediati in altri Paesi (principalmente negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda; tradizionalmente Paesi di immigrazione). Questo perché l’Italia, appena uscita dalla II Guerra Mondiale, non era ritenuta in grado di sopportare l’onere dell’accoglienza per un così alto numero di rifugiati. Tuttavia nel 1951 il governo italiano, in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (costituito a Roma nel 1952), si assunse comunque la responsabilità di assistere circa 10.000 rifugiati83 che non erano ancora stati trasferiti in altri Paesi. 80 “ XXII Rapporto sull’immigrazione. Dossier Statistico 2012” Caritas e Migrantes, Roma 2012 Ratificata poi nel 1954 82 “Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto d’asilo in Italia” Christopher Hein (a cura di) Donzelli Editore, Roma 2010 83 Ibidem, p.33 81 63 Venne a tale scopo costituita l’Amministrazione per gli aiuti internazionali (Aai), poi sostituita dalla Direzione generale dei servizi civili presso il ministero dell’Interno, oggi Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Dopo la ratifica nel 1954 della Convenzione di Ginevra, venne istituita la Commissione paritetica di eleggibilità (Cpe), tramite un accordo tra il governo italiano e l’Unhcr. La Commissione si occupava di determinare lo status di rifugiato in Italia secondo l’art.1 della Convenzione, che fino al 1990 manteneva la cosiddetta “riserva geografica” includendo perciò solo gli stranieri provenienti dall’Europa. L’Italia restò comunque un Paese di solo transito o di permanenza breve dei rifugiati almeno fino al 1989, in quanto non era considerata un Paese di asilo. Infatti, per le persone che arrivavano in Italia attraversando la “cortina di ferro” per scappare dalla loro terra, non era importante che la Cpe li considerasse rifugiati, ma che il Paese auspicato per il re-insediamento li accettasse il più presto possibile. Alla fine del 1989 la popolazione dei rifugiati in Italia veniva stimata intorno alle 11.500 persone, di cui meno della metà circa erano europee84. Durante il periodo che va dal 1952 al 1989, 118.188 stranieri (di cui 31.405 nel decennio 1980-’89) provenienti dall’Europa dell’est e dai Balcani, chiedevano asilo in Italia e in totale, la stima dei rifugiati “resettled” dall’Italia a partire dalla fine della guerra fino alla caduta del muro di Berlino, si aggirava intorno alle 220.000 persone85 (oltre alle decine di milioni di ebrei che transitarono in Italia in quegli anni per poi essere trasferiti negli Usa). In base ad un tacito accordo internazionale, chi fuggiva dall’Unione Sovietica veniva considerato un anticomunista e per questo aveva la garanzia di una buona accoglienza nei Paesi della sfera occidentale; fu chiamato il “voto con i piedi”86 per cui la fuga rappresentava una opposizione al regime sovietico. Secondo questa logica gli avamposti per l’Occidente erano rappresentati dagli Stati confinanti con i territori Urss, quindi l’Italia, l’Austria e la Jugoslavia, ma erano gli Stati Uniti poi a garantire alle persone in fuga un trasferimento nei Paesi occidentali 84 Ibidem Ibidem, p.34 86 Ibidem 85 64 di immigrazione, grazie ad una procedura ad hoc presso le ambasciate di Roma, Vienna e Belgrado. Per quarant’anni questo meccanismo ha funzionato e si è anche rivelato adatto ad affrontare situazioni particolari come la rivolta del 1956 a Budapest, l’invasione sovietica a Praga nel 1968, la repressione del sindacato polacco Solidarność negli anni ’80 ed i conseguenti esodi di massa di rifugiati. Dalla metà degli anni ’70 iniziarono ad arrivare in Italia sempre più rifugiati non europei, in particolare quelli fuggiti dalle dittature militari in America Latina, dalla guerra Iran/Iraq (1980-1988) o dalla Repubblica Iraniana di Khomeyni del 1979. Però, a causa della limitazione geografica prevista in Italia, il trattamento riservato a questi rifugiati era molto diverso rispetto a quello previsto per gli europei dell’est. Infatti, non potendo chiedere l’asilo in Italia essi dovevano rivolgersi all’Unhcr a Roma e chiedere di essere riconosciuti rifugiati sotto il loro mandato. Tale riconoscimento, concedeva loro il diritto di soggiornare temporaneamente in Italia, in attesa di essere re-insediati in altri Stati, cosa che non avveniva di frequente. Tali procedure potevano durare anni e nel frattempo non erano concessi loro i diritti di assistenza pubblica né di lavoro. Così, tra il 1980 e il 1989 l’Unhcr conferì lo status di rifugiato a 6.499 persone a fronte delle 11.631 richieste di asilo da parte di cittadini non europei e, alla fine del 1989, 4.000 di queste persone si trovavano ancora in Italia87. Il governo italiano dovette perciò decretare alcune eccezioni alla regola della limitazione geografica, concedendo asilo a gruppi particolari di rifugiati non europei. Fu il caso dei 609 cileni che nel 1973 si rifugiarono presso l’ambasciata italiana a Santiago de Cile dopo il golpe del generale Pinochet. La medesima situazione si presentò poi nel 1979, quando 900 indocinesi furono salvati dal naufragio da navi italiane nel Mar della Cina. Altri gruppi di popolazioni afghane (1982), irachene (1987-88) e curde (1988) ottennero lo status di rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra senza le limitazioni territoriali ed ottenendo così anche il diritto di lavoro oltre che quello di soggiorno in Italia88. 87 88 “Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto d’asilo in Italia” Christopher Hein (a cura di) Donzelli Editore, Roma 2010 Ibidem 65 2.4 La svolta degli anni ‘90 Nel 1990 l’Italia, con l’approvazione della Legge Martelli, che aveva finalmente abolito la riserva geografica, introdotto una nuova procedura di asilo e un sistema di assistenza; aveva iniziato un periodo di grande trasformazione, divenendo ufficialmente terra di asilo e di immigrazione. Tuttavia l’accoglienza, l’assistenza, l’integrazione e la questione dei rifugiati in generale, rimasero nel “cassetto dei cambierò” assieme alla legge di attuazione dell’art.10 della Costituzione italiana. Questa mancanza pose vari problemi in quegli anni che videro il susseguirsi di diverse ondate di flussi migratori, a partire dalla primavera del 1991 quando iniziarono gli afflussi di massa verso l’Italia. Circa 27.000 albanesi sbarcarono sulle coste adriatiche dopo aver attraversato il mare su gommoni e pescherecci e dopo pochi mesi altri 20.00089; erano i primi “boat people” per l’Italia e l’Europa. L’“invasione albanese”, come venne definita dai giornali, avvenne in un’Italia totalmente impreparata90. La Legge Martelli stabiliva il divieto assoluto di espulsione e respingimento dello straniero “verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, sesso, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso uno Stato ove non sia protetto dalla persecuzione”. Nulla però veniva disposto circa la condizione giuridica dello straniero che non aveva i requisiti di respingimento; questa lacuna ebbe gravi conseguenze per i rifugiati durante tutti gli anni ’90. Così fu per l’arrivo in Italia dei somali dopo la destituzione di Siad Barre nel 1991, con i bosniaci, i serbi e i rom arrivati durante il conflitto nell’ex-Jugoslavia ed in seguito i kosovari di etnia albanese e rom. 89 “Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto d’asilo in Italia” Christopher Hein (a cura di) Donzelli Editore, Roma 2010 “Era il 7 marzo del 1991 quando l'Italia scoprì di essere una terra promessa per migliaia di albanesi. Quel giorno arrivarono nel porto di Brindisi, a bordo di navi mercantili e di imbarcazioni di ogni tipo, 27mila migranti. Fuggivano dalla crisi economica e dalla dittatura comunista in Albania. Un esodo biblico. Quel 7 marzo 1991, il paese non era preparato ad accogliere un esodo di quel tipo. I brindisini si trovarono di fronte a un fiume di persone stremate e senza forze, affamate e assetate. Molti cittadini di Brindisi scesero in campo per fornire aiuti alimentari, vestiario e medicinali. Dalle navi scendevano donne, bambini e uomini in condizioni disperate. Fuggivano da un paese in piena crisi economica e per loro l'Italia rappresentava un futuro migliore… Ma l'Italia non era pronta ad accogliere un flusso migratorio così ampio. Mancavano le strutture dove portare i profughi. Scuole, parrocchie, centri sociali diventarono punti d'accoglienza.” http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2011 90 66 Per tutti gli anni novanta, le persone in fuga dalle guerre, dalla violenza e dalla repressione che arrivavano in Italia, non venivano riconosciute come rifugiate dalla Commissione centrale, in quanto mancavano gli elementi di persecuzione individuale. Complessivamente, 80.000 “sfollati di guerra” arrivarono in Italia in quegli anni, di cui circa 57.000 solo tra il 1991 e il 199591. Soltanto 2.000 trovarono posto nei centri di accoglienza predisposti dallo Stato, la maggior parte vennero portati nelle ex-caserme rimaste inutilizzate dai tempi della prima guerra mondiale tra le montagne del Nord Italia, collocate in luoghi isolati rispetto ai centri abitati, dove non ricevettero aiuti né poterono usufruire di servizi che consentissero loro di integrarsi nel tessuto sociale. Tutti gli altri trovarono ospitalità presso le parrocchie, i comuni, le associazioni e in generale presso enti non statali. La società civile fu perciò l’unica reale forza di accoglienza che cercò di supplire alle mancanze delle istituzioni. Nacque così il Consorzio italiano di solidarietà, che raggruppava le iniziative locali e le associazioni di base e che intervenne direttamente in Bosnia e Serbia come partner operativo dell’Unhcr. Col tempo, il Consorzio divenne poi il fulcro dell’attività della società civile in materia di diritto di asilo, accanto al Cir (nato nel 1990)92. I richiedenti asilo in Italia registrati nel corso del 1992 sono stati 2.493, di cui 930 romeni, 362 somali, 360 etiopi, 297 bulgari, 160 albanesi, 82 ex-Jugoslavia e 45 exURSS93. Una parziale spiegazione del diminuito numero di richiedenti asilo; a parte la considerazione che l'impennata del 1991 fu notoriamente dovuta all'afflusso in massa albanese, potrebbe essere individuata nel fatto che un numero considerevole di "potenziali" richiedenti asilo, come i profughi della Somalia e della exJugoslavia, hanno avuto in Italia l'alternativa/possibilità di beneficiare di uno status 91 “Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto d’asilo in Italia” Chrustopher Hein (a cura di) Donzelli Editore, Roma 2010 Consiglio Italiano per i Rifugiati, nato nel 1990 sotto il patrocinio dell’UNHCR, è un ente morale onlus. Tra i soci fondatori e membri del Comitato direttivo del CIR vi sono i più importanti organismi italiani di carattere umanitario e le Confederazioni sindacali. L’obiettivo del CIR è difendere i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, per l’affermarsi di un sistema integrato ed efficiente che si sviluppi nelle diverse fasi dell’accoglienza, dell’integrazione e dell’eventuale ritorno assistito nel Paese di origine, in attuazione dei principi stabiliti dal sistema internazionale dei diritti umani, dalla Convenzione di Ginevra sui Rifugiati del 1951 e della recente normativa comunitaria. 93 “RIFUGIATI IN ITALIA. Excursus storico-statistico dal 1945 al 1995”. Giovanni Ferrari, funzionario della protezione dell'Ufficio per l'Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. 1996 92 67 umanitario94. Anche popolazioni rom e sinti provenienti dalla Serbia, Macedonia, Kosovo e Bosnia arrivarono in Italia durante tutti gli anni ’90 e in questo caso l’accoglienza fu del tutto abbandonata. I maggiori insediamenti di tali comunità avvenne perciò in maniera incontrollata nella periferia delle grandi città italiane si crearono dei veri e propri ghetti, campi nomadi di intere comunità senza documenti di nessun tipo, non essendo riconosciuti cittadini in nessuno dei nuovi Stati dell’exJugoslavia, quindi apolidi. Al 31 dicembre 1994, i rifugiati riconosciuti dal Governo Italiano residenti in Italia erano 12.500, mentre si calcolava che circa 66.000 profughi dall'ex-Jugoslavia e dalla Somalia beneficiassero dello status umanitario: in totale, quindi, una popolazione rifugiata di 78.500 persone95. Dopo l’emergenza Kosovo del 1999 che vide l’arrivo di migliaia di kosovari (specialmente delle minoranze serba e rom); a partire dal 2000 si è verificato un cambiamento radicale rispetto ai Paesi di origine dei richiedenti asilo in Italia. 2.5 Le nuove comunità di rifugiati in Italia dal 2000 al 2012 Alla fine degli anni ’90 e all’inizio del decennio successivo un considerevole numero di imbarcazioni è giunto sulle coste della Calabria e della Sicilia, provenendo dalla Turchia e, in misura minore, dall’Egitto. Nel 2001 il numero totale di arrivi irregolari via mare era tuttavia diminuito fino a poco più di 20mila unità e nel 2004 tale cifra si attestava intorno alle 13.500 unità. Il nuovo porto di arrivo in Italia non era più l’Adriatico, ma il Mediterraneo in particolare Lampedusa e Pantelleria e sulle coste siciliane cominciarono a giungere anche tutti i rifugiati provenienti dall’Asia. Principale Paese di transito per migranti e rifugiati provenienti dall’Africa, divennero la Libia e la Turchia, mentre dalla Grecia e dall’Egitto invece iniziarono ad arrivare le popolazioni curde (sempre via mare). 94 Permesso di soggiorno rinnovabile fino alla cessazione della situazione di pericolo e autorizzazione di lavoro per quanti ne avessero reperito l'occasione Appositamente previsto per ognuno di questi gruppi (Decreto Ministero Affari Esteri del 9 settembre 1992 per i "cittadini somali privi del riconoscimento dello status di rifugiato" e Legge 390 del 24 settembre 1992 per gli "sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia". 95 RIFUGIATI IN ITALIA. Excursus storico-statistico dal 1945 al 1995”. Giovanni Ferrari, funzionario della protezione dell'Ufficio per l'Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. 1996 68 Tra il 2001 e il 2002 la quota annuale degli arrivi irregolari via mare in Italia il cui punto di sbarco era la Sicilia o Lampedusa è aumentata, passando dal 25% al 77% e dal 2003 ha regolarmente superato il 95%. Di queste persone, la maggioranza (tra il 60% e l’85% di tutti gli arrivi irregolari via mare in Italia ogni anno) è sbarcata sulle coste di Lampedusa96. Tuttavia, nonostante il significativo aumento rispetto all’anno precedente, questa cifra complessiva è inferiore al numero di arrivi registrati lungo le coste pugliesi alla fine degli anni ’90. La maggior parte dei “migranti forzati” non arrivava più dai Balcani, ma dal Kurdistan turco e iracheno, dallo Sri Lanka, e sempre più dall’Africa sub-sahariana, specialmente dalla zona del Corno d’Africa. Secondo il Rapporto Unhcr 200997, da quando il progetto Praesidium98 ha avuto inizio nel 2006, il numero di nazionalità delle persone arrivate a Lampedusa ha mostrato un’ampia varietà, con circa 61 diverse nazionalità registrate nel 200899. Nel 2006, circa il 40% di coloro che facevano il loro arrivo sull’isola era registrato come nazionalità marocchina, mentre tunisini, eritrei e palestinesi costituivano circa il 10% del totale per ogni gruppo. Analogamente nel 2007 i gruppi nazionali più numerosi erano marocchini (18%), eritrei (17%), palestinesi (12%) e tunisini (9%), mentre la quota complessiva delle persone provenienti da tre Paesi dell’Africa Sub-sahariana (Ghana, Nigeria e Somalia) era salita al 14%. Nel 2006, anno in cui il progetto è partito, si è assistito a un iniziale incremento di circa il 22% rispetto all’anno precedente del numero di arrivi irregolari via mare a Lampedusa, che è passato da 15mila a 18mila unità. Tuttavia questa tendenza è stata seguita da un calo, nel 2007, fino a poco meno di 12mila arrivi. Il 2008 ha invece registrato un significativo incremento del numero complessivo di arrivi a Lampedusa (+153% rispetto all’anno precedente, fino a superare le 30mila unità), ma anche un sostanziale cambiamento del profilo delle persone arrivate. 96 “Protezione dei rifugiati e migrazioni internazionali: una valutazione del ruolo operativo dell’UNHCR in Italia meridionale” UNHCR. Servizio per lo sviluppo e la valutazione delle politiche (PDES) 2009. 97 Ibidem 98 Progetto Praesidium: www.unhcr.it 99 Sbarchi a Lampedusa, 2007-2008 (OIM, Roma, Gennaio 2009). 69 Il numero di tunisini è cresciuto di oltre cinque volte, raggiungendo le 6.800 unità e attestandosi al 22% del totale degli arrivi di quell’anno, mentre il numero di persone di nazionalità nigeriana (fino ad allora un gruppo nazionale non particolarmente rilevante dal punto di vista numerico) è cresciuto fino a superare le 6.000 unità, il 19% di tutti gli arrivi. Altrettanto rilevante è stata la crescita del numero di persone di nazionalità somala, aumentato dagli appena 268 individui del 2007 agli oltre 4mila (il 13% del totale) dell’anno successivo. Anche il numero di cittadini eritrei giunti via mare a Lampedusa è cresciuto quell’anno fino a oltre 3.300 unità, andando a rappresentare circa l’11% del totale100. 2.5.1 I rifugiati curdi Fin dagli anni ’80 l’Italia ogni anno riconosce una forma di protezione internazionale alla popolazione curda, che assieme alle popolazioni del Corno d’Africa costituisce tutt’oggi un gruppo numerico molto consistente. A partire dal 2000 le richieste di asilo politico presentate in Italia dalle popolazioni curde hanno raggiunto picchi di 2.000/4.000 richieste101. Queste popolazioni vivono divise tra Turchia, Iran, Iraq e Siria e sono da sempre state vittima di repressioni, persecuzioni e discriminazioni in ognuno di questi Stati, ma è dalla Turchia che provengono la maggior parte dei curdi che giungono in Italia. Infatti è proprio la Turchia a detenere il triste primato di repressione delle attività del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) che dal 1984 ha iniziato la lotta armata contro il governo centrale turco. La maggior parte di questi rifugiati, sia in passato che tutt’ora, non vogliono restare in Italia, ma giungono nel nostro Paese per poi procedere verso la Germania, la Francia e l’Olanda dove esistono già comunità curde. Però, con l’entrata in vigore della Convenzione di Dublino del 1990, la quale stabilisce che in caso di arrivo irregolare è lo Stato di primo arrivo nel territorio Ue l’unico competente ad esaminare la richiesta di asilo; i curdi giunti in Italia sono obbligati a restarci almeno fino alla fine della procedura di esame della domanda. 100 101 Ibidem Cir, 2010 p.145 70 Dalle statistiche relative al 2008 emerge che, per quanto riguarda la protezione sussidiaria, i curdi (turchi) sono il sesto gruppo in Italia in quanto a tasso di riconoscimento, con 286 beneficiari102 (dopo somali, eritrei, afghani, ivoriani e nigeriani). 2.5.2 Gli Afghani in Italia, tentativi di passaggio. A seguito dell’invasione NATO in Afghanistan dopo l’11 settembre 2001, è iniziato un costante flusso di afghani, costretti a lunghissimi viaggi attraverso l’Iran, la Turchia e la Grecia. Nel 2008 si è verificato un grosso aumento delle domande d’asilo da parte di cittadini afghani e secondo i dati del CIR, gli afghani in Italia oggi sono circa 6.0006.500 e la maggior parte di loro sono richiedenti asilo e rifugiati, molti dei quali sottoposti alla procedura Dublino. La maggior parte degli afghani in Italia vive a Roma e a Venezia, nella capitale costituiscono una particolare categoria conosciuta da tutti coloro che si occupano di accoglienza, ovvero i ‘ragazzini invisibili’ che vivono alla stazione Ostiense cercando di attendere in silenzio la decisione della Commissione, sperando che sia permesso loro di uscire al più presto dall’Italia. La comunità afghana in Italia è oggi composta dall’etnia hazara 60%, pashtun 35% ed il restante 5% tra uzbeki, tagiki e altri103. 2.5.3 I rifugiati iracheni in Italia A partire dagli anni ’80 i principali richiedenti asilo iracheni facevano parte della minoranza curda, in seguito però, con la caduta del regime di Saddam Hussein ci fu un picco di richieste di protezione internazionale in Italia tra 2006 e 2007 non più solo della popolazione curda, ma da iracheni in fuga da un Paese fortemente instabile e pericoloso. 102 Cir, Quadro statistico, http://www.cir-onlus.org/Protezione%20sussidiaria%20grafico201008.htm Intervista a Qorbanali Esmaeli di Martina Socci “La comunità afghana in Italia” in “Rifugiati.Vent’anni di storia del diritto d’asilo in Italia” C.Hein (a cura di) Donzelli Editore, Roma 2010. 103 71 2.5.4 I somali, vent’anni da profughi La Somalia fa parte dei cosiddetti “Stati fragili”104, Paesi in cui le guerre intestine e le emergenze complesse perdurano da decenni ed hanno lentamente eroso le capacità di sopravvivenza delle popolazioni. In essi si concentrano i fenomeni di povertà estrema, malnutrizione, epidemie, ambiente degradato, violenza diffusa, disgregazione sociale e violazione dei diritti umani fondamentali, nonché delle libertà e dei diritti civili. La Somalia è un Paese martoriato dalle crisi d’instabilità politica e dai conflitti, nonché dalle calamità naturali, che da vent’anni si trova in preda al caos e all’anarchia. Dopo la caduta del presidente-dittatore Siad Barre nel 1991 si è aperta infatti una interminabile stagione di conflitti inter-clanici e fino al 2004 l’assenza di uno Stato e di istituzioni pubbliche ha permesso ai c.d. “signori della guerra”105 di attribuirsi con la forza il ruolo di padroni di piccoli potentati estesi in tutto il Paese. I tentativi di pacificazione e transizione democratica attuati nel 2004 e sostenuti dalla comunità internazionale sono falliti miseramente, lasciando una situazione di instabilità radicale, che ha perfino proibito ogni presenza umanitaria esterna106. Così, secondo i dati del Dossier statistico 2012 sull’Immigrazione di Caritas e Migrantes, sarebbero 9.061 i somali titolari di permessi di soggiorno in Italia, di cui 905 con il permesso di Protezione Internazionale, 3.773 con il permesso per protezione umanitaria e 522 con il permesso per richiesta di asilo; ovvero il 9,99% sul totale dei permessi di soggiorno. 2.5.5 In fuga dalla Nigeria Dal 2008 i nigeriani sono ai primi posti tra i richiedenti asilo in Italia: nel 2008 con 6.142 richieste, nel 2009 con 4.274 richieste e nel 2011 con ben 7.030 richieste107. Una delle maggiori cause di migrazione forzata delle popolazioni nigeriane è l’organizzazione terroristica jihadista Boko Haram fondata nel 2002 da Mohammed Yusuf e diffusa nel nord est della Nigeria. 104 “ XXII Rapporto sull’immigrazione. Dossier Statistico 2012” Caritas e Migrantes, Roma 2012 “I signori della guerra” sono gruppi paramilitari sostenuti da capi clan, notabili tradizionali, leader religiosi e Stati con propri interessi nell’area, ricca di risorse strategiche. 106 “ XXII Rapporto sull’immigrazione. Dossier Statistico 2012” Caritas e Migrantes, Roma 2012 107 Ibidem. 105 72 L’organizzazione terroristica ha iniziato una violenta “guerra santa” contro i cattolici nigeriani a partire dal 2008 e le violenze contro la comunità cristiana presente nelle regioni settentrionali a maggioranza musulmana, si susseguono ormai con una cadenza quasi giornaliera. Dopo gli attentati di Natale 2010, nei quali hanno perso la vita circa quaranta persone, i morti continuano ad aumentare e dal 2009 ad oggi il numero delle vittime si stima intorno alle 1.600 persone. L’attività dei Boko Haram si è intensificata nel corso del 2011, quando alla presidenza del più popoloso paese africano è stato eletto il cristiano Goodluck Jonathan108. Se fino ad allora il gruppo aveva agito ricorrendo a tattiche rudimentali e all’uso di sole armi leggere, limitando il suo raggio d’azione alle regioni nordorientali; nell’ultimo periodo le sue capacità operative hanno compiuto un evidente salto di qualità. Gli attentati del 16 giugno e del 26 agosto 2011 nella capitale Abuja, rispettivamente contro il quartier generale della polizia e la sede delle Nazioni Unite, con autobomba e attacchi suicidi, hanno dimostrato che la setta è ora capace di colpire nel cuore della Federazione nigeriana con modalità tipiche del terrorismo islamico. Infatti, la contestata elezione di Jonathan ha rappresentato una svolta nella storia del Paese, poiché ha di fatto capovolto gli storici equilibri che fino ad allora avevano visto le élite settentrionali bilanciare efficacemente la maggiore ricchezza e dinamicità delle regioni meridionali. In questo contesto, il fattore religioso che vede la Nigeria divisa tra il Nord musulmano ed il Sud cristiano si sovrappone alla competizione per il potere e per la spartizione delle risorse su base etnico-regionale, senza rappresentare quindi la principale ragione della costante insicurezza che affligge il paese. 108 Jonathan appartiene agli Ijaw, un'etnia cristiana minoritaria a livello nazionale, ma che rappresenta la maggioranza della popolazione nel Delta del Niger; gli Ijaw sono anche il gruppo etnico nel quale ha avuto origine il Movement for the emancipation of the Niger Delta (Mend), la formazione ribelle che per anni ha messo a ferro e fuoco la regione petrolifera . nigeriana 73 2.6 Qualcosa è cambiato Come è possibile osservare dal seguente grafico, nel corso degli ultimi vent’anni le provenienze geografiche dei richiedenti asilo sono molto cambiate. Sia dal punto di vista numerico per quanto riguarda le macroaree di provenienza, sia per quanto riguarda la diversificazione dei Paesi di origine. In questo grafico infatti, appare evidente come si sia passati drasticamente da una maggioranza schiacciante dei richiedenti europei ad un primato dei richiedenti africani e contemporaneamente dell’aumento dei richiedenti asiatici, che sono in costante ascesa. Infatti i richiedenti africani sono passati da 1.014 del 1990 a 28.542 nel 2011, mentre i richiedenti europei sono passati da 24.877 del 1991, a 1.325 del 2011; un ricambio totale si può dire. Grafico n. 4 Richiedenti asilo dal 1990 al 2011, aree geografiche di provenienza. Aree geografiche 1990-2011 30.000 28.542 27.293 24.877 25.000 23.556 20.000 Europa Africa Asia 15.000 8.741 10.000 5.000 0 3.226 3.865 3.081 1.014 1990 1.007 766 1991 1999 2003 2008 1.325 2011 74 Grafico n. 5 Diversificazione delle provenienze 1990-2011 Numero dei Paesi di origine 1990-2010 30 25 23 25 26 23 20 15 15 10 5 5 6 1990 1991 0 1999 2003 2008 2010 2011 Fonte: Rielaborazione dati “Quaderno statistico per gli anni 1990 – 2011”. Ministero dell’Interno- Asilo-Statistiche Come possiamo notare dal grafico n.2, i Paesi di origine dei richiedenti asilo in Italia sono aumentati drasticamente nel corso di questi vent’anni; se nel 1990 gli Stati coinvolti erano 5, nel 2010 sono cresciuti fino a quota 25 e nel 2011 si attestano a quota 23. Quanto emerge dall’analisi numerica delle richieste di asilo che dal 1990 ad oggi hanno interessato la nostra Penisola, è abbastanza evidente che quella del 2011 non è stata affatto un’emergenza. Già nel lontano 1999 l’Italia aveva dovuto affrontare numeri simili, e così anche nel 2008. Pertanto, la domanda sorge spontanea: perché dopo vent’anni dalla prima “emergenza” rifugiati ci troviamo tutt’oggi impreparati ad accogliere e gestire tali numeri di richieste? 75 Grafico n. 6 Richieste di asilo in Italia dal 1990 al 2011. Emergenza o ipocrisia? 40.000 35.000 30.000 25.000 Num. Richieste di asilo 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1990 1999 2003 2008 2011 Di seguito metterò in rapporto le richieste di asilo fatte nei diversi Paesi europei con quelle fatte in Italia nel primo trimestre 2011, per dimostrare quanto l’emergenza di cui tante volte si è parlato e per la quale è stato dichiarato uno status emergenziale di provvedimenti, non sia affatto tale, ma rappresenti piuttosto un fenomeno ormai consueto di flussi migratori dai Paesi del c.d. Terzo Mondo, verso i Paesi Industrializzati. Grafico n. 7: Richieste di asilo nei diversi Paesi europei nel 1° trimestre 2011 Italia Svizzera Richieste di asilo in Europa Svezia Regno Unito Belgio Germania Francia 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 Fonte: rielaborazione dati Eurostat 2011 76 2.7 Emergenza Nord Africa 2.7.1 L’impatto delle Primavere Arabe sui flussi verso l’Italia I recenti rivolgimenti politici e sociali e gli effetti della crisi finanziaria globale nella regione mediterranea disegnano un contesto turbolento e di difficile comprensione, i cui effetti inaspettati sono in parte riconducibili alle particolari caratteristiche degli Stati della sponda meridionale, che rappresentano al contempo una meta di immigrazione (per l’africa sub-sahariana) e una zona di partenza dei migranti verso le coste europee. I moti di rinnovamento politico e sociale scoppiati la scorsa primavera nei Paesi arabi, hanno determinato un enorme movimento di popolazione, composto in buona parte da flussi di migranti lavoratori che fuggivano da situazioni di conflitto nei Paesi della regione che li ospitavano. Attraverso i Paesi della costa sud del Mediterraneo infatti, passano molte delle più importanti rotte migratorie verso l’Europa e come già accennato, la fase di instabilità politica che sta tuttora accompagnando le trasformazioni collegate alla cosiddetta “Primavera araba”, influisce profondamente sulle dinamiche migratorie regionali; anche aprendo spazi per movimenti incontrollati di popolazione e modificando le rotte migratorie africane e mediterranee. Un primo effetto dell’allentamento del controllo sui movimenti migratori in partenza dalle coste tunisine e libiche, è stato il notevole incremento dei flussi irregolari verso l’Italia, che è diventata il terminale primario della cosiddetta “rotta centrale mediterranea”109, utilizzata dai flussi migratori irregolari dall’Africa. Il numero di registrazioni riferibili alla rotta che fa capo alle coste e alle isole dell’Italia meridionale è passato, infatti, dai circa 11.000 e 4.500 registrati rispettivamente nel 2009 e 2010, ai 64.000 del 2011110. L’amplificazione e distorsione mediatica del fenomeno, ha poi contribuito a portare nell’opinione pubblica la preoccupazione per la possibilità che centinaia di migliaia di migranti provenienti dal Nord Africa si catapultassero sulle coste italiane, cercando di entrare in Europa in modo irregolare. 109 Osservatorio di politica internazionale. CESPI (a cura di) “L'impatto delle primavere arabe sui flussi migratori regionali e verso l'Italia” n. 59 - luglio 2012 110 Ibidem 77 In realtà, gli arrivi via mare a Malta e in Italia dalla Libia hanno rappresentato meno del 3% del totale dei flussi in partenza, composti in gran parte da cittadini eritrei e somali111. Analogamente, il numero di cittadini tunisini che hanno lasciato il loro paese d'origine, a partire dalla metà di febbraio 2011, è risultato molto inferiore alle iniziali previsioni. Tuttavia, i mass media non hanno riportato tali riscontri fattuali con lo stesso risalto riservato ai toni allarmistici della prima ora, né si sono preoccupati di correggere le percezioni cui inizialmente si era scelto di dare particolare rilievo. Grafico n. 8 Numero di migranti illegali individuati ai punti di frontiera con l’UE 2009112 Rotta AlbaniaGrecia 11.000 11.000 40.000 Rotta Med. Orientale via terra Rotta Med. Orientale via mare Rotta Med. Centrale 29.000 Grafico n. 9 : Numero di migranti illegali individuati ai punti di frontiera con l’UE 2011113 Principali rotte di migrazione 2011 670 Rotta Albania-Grecia 62.000 55.000 Rotta mediterraneo orientale via terra Rotta Med. Orientale via mare Rotta Med. Centrale 111 Ibidem Ibidem 113 Ibidem 112 78 2.7.2 Libia Lo scoppio del conflitto libico nel febbraio 2011 ha da subito generato un massiccio movimento di popolazione civile, soprattutto dalle aree interessate dalle maggiori violenze, localizzate nelle regioni costiere e nella regione delle Western Nafusa Mountains. Tuttavia dalla Libia non sono giunti, come si pensava, cittadini in fuga dal regime di Gheddafi, ma sin dall’inizio arrivarono cittadini di altri Stati che, fuggiti tempo prima dai loro Paesi e rimasti bloccati in Libia, hanno approfittato della situazione di instabilità e violenza per prendere la via del mare. In Italia sono arrivati infatti cittadini somali ed eritrei (che si trovavano in Libia allo scopo di arrivare poi in Europa per chiedere la protezione internazionale) e molti cittadini del Bangladesh, Mali, Nigeria, Pakistan, alcuni di loro insediati in Libia da anni. Infatti, secondo le stime prodotte nel 2012 dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr)114, la guerra civile ha provocato l’espatrio di 660 mila cittadini libici e 550 mila rifugiati interni al paese (Internal Displaced Persons, IDPs), un numero complessivamente pari a circa il 10% della popolazione libica. Quindi sono solo una minima parte i libici che hanno preso la via del mare, i rifugiati libici all’estero censiti dall’organizzazione sono 4.384, di cui 1.505 sono richiedenti asilo. Malgrado questi aumenti, in realtà, in termini assoluti non si è registrato sin qui alcun esodo di massa dalle coste nord-africane verso l’Italia, nemmeno nel periodo di picco durante la fase più acuta della crisi nel 2011 o, ancor meno, nel primo semestre 2012115. Il flusso è poi risultato particolarmente contenuto rispetto ai flussi intra-regionali. 114 UNHCR (2012), Country Operations Profile – Libya, www.unhcr.org “L'impatto delle primavere arabe sui flussi migratori regionali e verso l'Italia” n. 59 - luglio 2012- Osservatorio di politica internazionale. CESPI (a cura di) 115 79 2.7.3 Tunisia Le proteste iniziate alla fine del 2010 hanno portato rapidamente la Tunisia alla svolta politica, con la fuga all’estero del presidente tunisino Ben Ali, il 14 gennaio 2011. Dopo poche settimane, il Paese è stato investito dalle conseguenze della rivolta scoppiata nella vicina Libia all’inizio di febbraio 2011, che ha spinto più di 350 mila profughi a riversarsi nel paese vicino, attraverso i due punti di frontiera di Dehiba e Ras Djir. Secondo i dati forniti dall’OIM, nei primi tre mesi il flusso massiccio di profughi aveva raggiunto varie migliaia di ingressi al giorno, con un picco di circa 7 mila arrivi il 7 marzo 2011, alimentando la crescita della popolazione ospitata nei campi provvisori allestiti alla frontiera, che sono arrivati a alloggiare fino a 20 mila rifugiati di paesi terzi. Solo a partire dal giugno 2011 il flusso medio si è ridotto di circa due terzi, per arrivare a poche centinaia nel mese di agosto. In ottobre le autorità tunisine hanno imposto un blocco ai passaggi di frontiera, che sono stati però riaperti il mese successivo. Fra novembre e dicembre il flusso, ormai molto meno consistente, ha infine fatto registrare poco meno di 3.400 nuovi ingressi totali. Secondo gli stessi dati forniti dall’OIM, i tunisini rientrati dalla Libia nel corso del 2011 sono stati quasi 137 mila; si tratta per la maggior parte di lavoratori di sesso maschile provenienti da aree rurali. Guardando poi alla composizione dei flussi irregolari, è evidente il ruolo per l’Italia dell’esodo tunisino. Sono, infatti, 27.982 i tunisini sbarcati sulle coste italiane nel 2011, equivalenti a quasi il 45 % del totale. La seconda nazionalità censita è quella dei nigeriani, che hanno fatto registrare 6.078 arrivi, circa 4 volte di più del 2009116. 2.8 Le richieste di asilo in Italia nel 2011 L’elemento di particolare spicco è il fatto che il forte incremento dell’arrivo di rifugiati ha riportato l’Italia ai primi posti per richieste di asilo. 116 Ibidem 80 Come riporta l’ultimo rapporto Unhcr sul tema specifico, nel 2011 l’Italia ha ricevuto 34.120 richieste di asilo, con un incremento del 340% rispetto all’anno precedente corrispondente al valore più alto dell’intero quinquennio (nel 2010 erano state 12.121 secondo i dati della Commissione Nazionale per il diritto di asilo) e secondo i dati Eurostat, l’Italia è il stato terzo Paese con più richieste tra i 27 paesi UE. Delle 24.150 richieste esaminate (comprese alcune degli anni precedenti): - 16.995 hanno ricevuto il diniego; - 7.155 sono state invece le decisioni positive, così divise: a 1.805 persone è stato concesso lo status di rifugiato; a 2.265 la protezione sussidiaria, a 3.085 un permesso di soggiorno per motivi umanitari. I richiedenti asilo che hanno fatto richiesta in Italia, provengono soprattutto da : Nigeria (6.210 domande, il 18% del totale), Tunisia (4.560, il 13% del totale) e Ghana (3.130, il 9% del totale)117. Con l’aumento registrato nel 2011, l’Italia è passata dal quattordicesimo al quarto posto, dietro Stati Uniti, Francia e Germania, ricevendo circa l’8 % del totale di richieste di asilo contabilizzate dalle organizzazioni internazionali. Tuttavia, dopo i vari annunci fatti un anno fa dal Governo e da alcuni mass-media su “l’esodo biblico” o lo “tsunami umano” dal nord Africa, bisogna constatare che il dato del 2011 con un totale di oltre 34.120 richieste di asilo è di poco superiore a quello del 2008, quando le richieste furono più di 31.000. La diminuzione a 17 mila nel 2009 e a 14.000 nel 2010 era dovuta agli accordi con la Libia ed all’impedimento fisico delle persone ad imbarcarsi dalle coste libiche, come “regalo” di Gheddafi al partner Italia. Nonostante la particolare esposizione geografica dell’Italia nel Mediterraneo il numero delle richieste di asilo ricevute in Francia (56.000) e in Germania (53.000) è ben più elevato, mentre l’Italia si trova con numeri simili a quelli di paesi ben più piccoli, come il Belgio (quasi 32.000) e la Svezia (quasi 30.000)118. Un dato correlato è il fatto che i richiedenti asilo provenienti dal nord Africa non figurano tra i gruppi nazionali più importanti ad aver presentato richiesta d’asilo in Europa. 117 http://ec.europa.eu/eurostat/ “Italia, richiedenti asilo 2011: aumento non drammatico delle richieste di asilo in Italia.” Il commento del CIR. www.cir-onlus.org 118 81 Tra i 5 gruppi nazionali più rilevanti troviamo infatti afghani, russi, pakistani, iracheni e serbi119. Quindi per l’Europa nel suo complesso, l’esodo seguito alle rivolte nel nord Africa ha avuto un impatto relativamente basso in quanto al numero di richiedenti asilo arrivati. Ben diverso il quadro se mettiamo a confronto i numeri delle persone arrivate in Tunisia ed Egitto. Anche in termini di rapporto fra numero di richieste di asilo e popolazione, il nostro paese – che registra 0,6 richieste ogni mille abitanti nel 2011 e 1,8 nell’intero ultimo quinquennio - rimane al sedicesimo posto, nettamente al di sotto di molti dei 44 paesi per i quali si registrano le richieste. Ai primi posti per numero di richieste ricevute nel quinquennio per ogni mille abitanti si trovano alcuni piccoli paesi come Malta (20,1) e Cipro (17,1), oltre a Svezia (15,6) e Norvegia (11,7) fra i paesi scandinavi120. Quel che è evidente è come oggi per l’Italia, (indipendentemente dal fatto che il Paese non sia ancora al livello di altri Stati con una tradizione più consolidata sul fronte delle richieste di asilo né sia dotato di un apparato strutturato ed efficace di politiche specificamente rivolte ai richiedenti asilo, come invece nel caso della Scandinavia) si presenti una situazione che, inevitabilmente, mette a nudo le difficoltà e i problemi delle politiche italiane sull’immigrazione, poco centrate sul profilo dei richiedenti asilo e rifugiati121. L’arrivo di numerosi migranti via mare è stato, purtroppo, accompagnato anche da un notevole incremento dei naufragi. L’immigrazione irregolare attraverso le rotte marittime si dimostra la più drammaticamente pericolosa. Le stime sulle vittime riferite al recente incremento dei flussi attraverso il Mediterraneo sono elevate e riguardano in primo luogo i migranti diretti verso l’Italia. Secondo il dato pubblicato da Unhcr il 31 gennaio 2012, basato su telefonate dai natanti in avaria e testimonianze dirette di sopravvissuti e familiari delle vittime, 119 Ibidem Ibidem 121 “L'impatto delle primavere arabe sui flussi migratori regionali e verso l'Italia n. 59 - luglio 2012- Osservatorio di politica internazionale. CESPI (a cura di) 121 Ibidem 120 82 circa 1.500 migranti avrebbero perso la vita nel 2011 nel tentativo di raggiungere le coste dell’Italia meridionale e di Malta122. Tabella 4: Popolazioni Rifugiate in Italia dal 2000 al 2011 (Unhcr) Anno ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 Afghanist 66 149 183 186 242 302 473 1,138 2,315 3,039 3,665 4,291 Albania 958 344 273 273 282 282 276 234 202 205 177 127 Algeria 51 60 60 58 61 60 56 55 49 60 61 56 Angola 81 99 116 121 135 127 123 128 135 126 95 74 Armenia 26 26 26 26 26 26 45 66 70 73 71 83 7 7 7 7 9 19 19 34 35 41 41 58 8 18 24 25 30 67 145 434 493 634 641 670 Belarus 1 1 1 1 2 2 2 12 15 16 16 17 Benin 3 3 3 3 3 3 3 11 23 41 38 38 1 1 1 1 2 4 5 5 5 64 70 95 105 75 3 4 10 11 11 an Azerbaija n Banglade sh Bhutan Bolivia Bosnia Herzegov 17 47 59 59 0 0 0 0 52 52 52 ina Brazil Bulgaria 18 10 Burkina 3 3 16 87 185 284 301 326 faso Burundi 47 47 47 47 43 41 24 15 19 16 11 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 1 1 27 50 63 81 120 169 248 347 421 509 514 516 17 17 17 17 17 17 Cambodi a Cameroo n Cape Verde Rep Centrafri 2 2 2 2 4 4 4 6 10 13 13 15 2 2 2 2 8 11 11 18 44 60 61 97 1 3 3 3 3 28 38 62 69 72 ca Chad Chile China 122 9 6 6 6 10 6 6 http://ec.europa.eu/eurostat/ 83 Colombia Congo Croatia Cuba Côte d'Ivoire 23 69 103 114 120 148 322 388 399 411 426 387 143 231 272 327 403 455 554 641 654 684 608 553 5 5 5 5 5 4 4 3 3 16 14 14 24 24 15 12 16 24 24 40 54 84 88 90 5 3 5 8 107 560 1,012 1,896 2,454 2,900 2,973 3,240 214 296 332 380 414 459 496 504 479 482 455 404 1 1 1 1 1 Democrat ic Rep ofCongo Djibouti Ecuador Egypt El Salvador 2 2 2 2 2 2 2 3 5 6 8 8 12 12 12 11 11 7 7 15 15 21 23 70 1 1 1 1 1 1 1 5 11 23 30 36 1 1 1 1 4 10,37 10,85 11,20 7 6 6 Equatori al Guinea Eritrea 16 40 94 177 785 2,705 5,021 7,404 9,033 Ethiopia 201 259 284 333 478 1,065 1,518 1,955 2,148 2,207 2,178 2,212 Gabon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 Gambia 2 12 12 12 15 15 26 81 123 207 216 222 Georgia 30 30 35 39 41 41 41 55 65 89 84 89 Ghana 5 5 6 10 64 95 127 307 440 602 604 658 3 3 3 3 Guatemal a Guinea GuineaBissau 2 2 2 2 4 4 37 184 329 473 516 571 1 1 1 1 4 4 4 5 5 12 15 16 0 0 Haiti 8 Honduras India 1 1 2 6 7 2 2 7 6 8 14 29 50 53 83 87 90 457 538 575 585 523 524 553 580 617 694 787 840 1,281 1,282 1,334 1,354 1,371 1,503 1,614 1,843 1,952 1,853 1 1 5 Iran (Islamic Republic of) Iraq 923 1,13 8 Israel Jordan 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 Kazakhst 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 84 an Kenya 2 2 2 2 3 3 3 Kuwait Kyrgyzst an 4 31 54 65 71 3 3 3 3 3 1 1 1 2 3 3 3 3 Lebanon 28 31 24 24 23 23 54 129 166 194 214 210 Liberia 15 14 15 38 692 819 899 1,313 1,329 1,359 1,356 1,358 Libya 2 2 1 1 1 1 1 2 2 8 8 75 Lithuania 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 4 4 Madagas car Malawi Mali Mauritan ia 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 2 9 44 75 110 114 136 6 6 28 44 75 90 109 Mauritius 1 Mexico 1 1 Mongolia 1 1 3 5 Monteneg ro 5 5 6 13 14 14 Morocco 5 3 3 3 3 3 17 25 41 76 83 95 Myanmar 2 2 2 2 2 1 1 1 6 10 16 17 3 3 20 21 22 Nepal Niger 0 0 1 1 12 23 39 65 67 79 Nigeria 11 21 49 67 107 209 486 1,051 1,454 2,154 2,200 2,369 Pakistan 47 56 61 60 60 109 189 409 555 920 1,146 1,536 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 Peru 8 8 8 6 7 5 5 6 8 15 12 Poland 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 6 10 11 16 32 42 90 98 110 111 112 84 56 43 43 57 73 74 74 73 73 71 42 86 197 209 219 226 237 262 297 300 309 255 151 173 192 191 190 179 131 99 83 67 47 35 17 2 3 4 4 Papua New Guinea 12 Republic of Moldova Romania Russian Federatio n Rwanda Saudi 85 Arabia Senegal Serbia Sierra Leone 2 2 2 2 2 5 5 36 64 109 129 192 1,1 1,94 01 2 2,227 2,230 2,302 2,475 2,721 4,304 4,244 3,530 3,565 2,761 29 97 150 168 209 250 283 349 355 374 368 320 Slovenia 0 Somalia 160 115 74 94 598 814 948 1,701 5,251 7,747 7,865 8,497 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 40 459 463 466 499 533 786 861 974 1,004 1,006 7 7 7 6 6 3 6 7 9 8 9 11 164 190 239 266 440 957 1,277 1,788 2,041 2,159 2,145 2,324 24 22 36 35 41 47 62 84 110 190 211 262 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 5 23 37 37 45 58 65 207 209 209 207 191 Togo 13 37 68 136 228 483 959 1,236 1,387 1,483 1,498 1,494 Tunisia 53 67 66 66 67 67 68 71 68 81 65 100 Turkey 755 1,303 1,374 1,407 1,473 1,586 1,980 1,811 2,016 2,001 1,792 Uganda 2 2 2 2 7 7 7 16 19 22 24 25 Ukraine 11 22 22 25 29 29 29 62 63 76 71 60 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 3,390 3,442 3,496 3,058 2,958 South Africa Sri Lanka Stateless Sudan Syrian Arab Republic Tajikista n The former Yugoslav Republic of Macedoni a 1,12 2 United Republic of Tanzania Uruguay Uzbekista n Various Venezuel 585 695 771 3,003 3,003 3,103 3,390 1 86 a Viet Nam 12 12 10 8 9 9 9 14 14 15 9 9 15 21 29 32 40 60 73 90 110 266 374 402 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 13 10 20 23 25 West Bank and Gaza Strip Yemen Zimbabw e 5 Fonte UNHCR Statistica Population Database 2.9 I maggiori Paesi di provenienza 2011/2012 In base ai dati Unhcr, sono otto i maggiori Paesi di provenienza dei richiedenti asilo in Italia nel 2011, in ordine: Eritrea, Somalia, Afghanistan, Costa d’Avorio, Nigeria, Etiopia, Sudan e Iraq. I richiedenti asilo sono mediamente molto giovani, in un età compresa tra i 18 e i 34 anni (67,2%), i minori sono il 17,9% e sono soprattutto di sesso maschile123. Quasi la metà dei nuovi richiedenti asilo arrivati in Italia nel 2011 non hanno specificato la propria nazionalità. Fra coloro che hanno dichiarato la propria nazionalità, ben 3.531 sono tunisini, corrispondenti al 12,6 % del totale dei tunisini sbarcati durante l’anno. I rimanenti provengono dall’Africa sub-sahariana, con Nigeria e Ghana che da sole rappresentano il paese d’origine di più del 18 per cento del totale dei richiedenti, e alcuni paesi asiatici. Rispetto al 2010, oltre ai richiedenti di origine tunisina che prima non erano presenti, tutte le maggiori nazionalità africane risultano in notevole aumento, dell’ordine anche del mille per cento, a conferma dell’incremento dell’utilizzo della rotta via mare verso l’Italia generato dalla situazione di minor controllo delle coste nord africane che si è creata nel corso del 2011124. 123 “Italia, richiedenti asilo 2011: aumento non drammatico delle richieste di asilo in Italia.” Il commento del CIR. www.cir-onlus.org 124 Osservatorio di politica internazionale. CESPI (a cura di) “L'impatto delle primavere arabe sui flussi migratori regionali e verso l'Italia n. 59 - luglio 2012 87 Non si tratta tanto, perciò, di un aumento improvviso di migranti nord africani, che abbandonano il proprio paese nel pieno di una crisi politico-istituzionale ed economica e sono diretti verso l’Italia; si assiste piuttosto ad un aumento di migrazioni dall’Africa sub-sahariana che transitano nel Nord Africa e che si sono giovate recentemente dell’allentamento del sistema di controlli che quei paesi di transito avevano in passato predisposto. Grafico n. 10: Richieste di asilo presentate in Italia nel 2011: principali nazionalità Somalia; 2% Altri; 15% Pakistan ; 3% Indeterminata; 44% Afghanistan; 3% Bangladesch; 2% Mali; 3% Costa d'Avorio; 3% Ghana; 4% Tunisia; 10% Nigeria; 8% Fonte: elaborazione CeSPI da: UNHCR (2012), Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries. Statistical overview of asylum applications lodged in Europe and selected non-European countries, Geneva, Switzerland. Infatti, al di là dei dati disponibili sui flussi migratori dal Nord Africa verso l’Europa in generale e l’Italia in particolare, le conseguenze della crisi nord africana hanno scatenato un serrato dibattito sui temi legati alle migrazioni e alla mobilità umana su entrambe le sponde del Mediterraneo. I flussi diretti verso le coste europee hanno acuito le contraddizioni della politica migratoria dell'Unione, promotrice di una gestione della mobilità parallela e spesso non coincidente con quella dei singoli Stati membri e caratterizzata dalla difficoltà di perseguire una politica migratoria coerente e condivisa, anche a causa di pregiudizi sostanziali e strutturali. Allo stesso tempo, in seguito ad un accordo bilaterale tra Italia e Tunisia, il numero di migranti illegali in partenza dalla Tunisia è diminuito significativamente e, a giugno del 2012, non si può oggettivamente parlare di numeri fuori controllo; eppure non si sono registrati corrispondenti toni rassicuranti nei mass media, incapaci di contribuire a diffondere percezioni meno preoccupate. Sul fronte libico, la pressione sulle coste italiane dei migranti provenienti dalla Libia è stata elevata nel primo semestre del 2011 e, nel giugno del 2011 il governo italiano e il Comitato 88 nazionale di transizione libico (CNT) hanno firmato un accordo per sancire l'impegno comune al fine di contenere l'immigrazione irregolare125. A più di un anno dagli avvenimenti che hanno determinato l'impennata dei flussi diretti verso il nostro paese, il trend sembra essersi regolarizzato: il Ministro dell'interno Cancellieri ha recentemente dichiarato che nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2012 sono sbarcati irregolarmente sulle coste italiane 1.056 migranti provenienti da Libia e Tunisia, un numero inferiore rispetto agli afflussi registrati durante lo stesso periodo dello scorso anno. Tuttavia, già nel secondo trimestre del 2012, secondo i dati pubblicati recentemente da Eurostat, si sono duplicate le richieste e in Italia sono state 3.370 (oltre il 50% in più rispetto al 1° trimestre, ma il 78% in meno rispetto al secondo trimestre del 2011)126. Ad ogni modo risultano di molto superiori le richieste presentate in altri Paesi europei, sempre per quanto riguarda il secondo trimestre del 2012: in Francia 13.750, in Germania 12.800, in Belgio 6.760, nel Regno Unito 6.415 e in Svezia 8.790. Numeri ancora una volta superiori a quelli italiani se si prendono in considerazione le richieste degli ultimi 12 mesi; a guidare la classifica è sempre la Germania con 58.830 richieste, seguita dalla Francia con 56.255 richieste, 33.430 per la Svezia, 31.395 per il Belgio e 26.745 per la Gran Bretagna. Invece in Italia, negli ultimi 12 mesi,le richieste sono state complessivamente 18.795. Le nazionalità di richiedenti più rappresentate nel periodo preso in considerazione dall'aggiornamento Eurostat per l’Italia sono: il Pakistan (18%), il Senegal (12%), la Nigeria (8%), la Tunisia (7%) e il Ghana (6%). Per Senegal e Tunisia, l'Italia risulta essere il primo paese per quanto riguarda il secondo trimestre a cui viene avanzata la richiesta d'asilo. Per quanto riguarda l'età dei richiedenti in Italia, invece, il 73,4% delle richieste del secondo trimestre del 2012 arriva da 18-34enni, il 3,6% da minori con 0-13 anni e il 5,3% da 14-17enni. La stragrande maggioranza delle richieste in Italia, inoltre, avviene da parte di persone di sesso maschile127. 125 Accordo molto discusso e criticato. http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2012/06/19/news/livia_ermini37510944/ 126 Dati Eurostat 2012 127 Dati Eurostat 2011 89 Grafico n.11: Domande esaminate in Italia tra il 2008 e il secondo trimestre del 2012. Rielaborazione dati Cespi e Eurostat 30000 24150 23944 25000 21150 20000 13743 15000 10000 5565 5000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2.8 Dati sui riconoscimenti di protezione in Italia. Tabella n. 5: Esiti delle domande di protezione internazionale esaminate nel 2010 per Paesi di provenienza. Commissione Nazionale per il diritto di Asilo. Area Status Protezione Protezione Non Irreperibili Altro geografica rifugiato sussidiaria umanitaria riconosciuti Totale esito Asia 1000 1099 478 845 115 421 3998 Europa 257 151 1940 538 59 218 3163 Africa 779 524 1185 3222 343 559 6612 America 56 14 62 80 1 21 234 Altri 2 1 10 13 2 7 35 Totale 2.094 1.789 3.675 4.698 520 1.266 1.4042 90 Principali Paesi di origine Status di Protezione Protezione Non Irreperibili Altro Totale sussidiaria umanitaria riconosciuti esito rifugiato Afghanistan 224 568 27 29 24 61 933 Bangladesh 10 3 50 173 10 100 346 Burkina 8 8 48 103 3 12 182 21 75 89 143 6 37 371 Etiopia 18 8 16 7 0 8 57 Eritrea 418 166 8 14 64 16 686 ex- 38 43 1401 268 34 137 1921 7 7 26 79 1 13 133 191 16 5 13 8 16 249 Ghana 9 2 121 495 88 52 767 Guinea 37 23 102 56 1 25 244 Iran 199 30 26 7 2 30 294 Iraq 144 183 66 20 11 52 476 Liberia 0 0 124 53 5 7 189 Mali 3 2 27 67 1 22 122 Nigeria 22 34 313 1595 97 198 2259 Pakistan 54 231 159 390 24 102 960 Somalia 62 119 6 5 8 5 205 Sri Lanka 22 33 24 24 3 21 127 Sudan 10 9 18 33 4 15 89 Togo 26 5 38 81 8 35 193 Tunisia 4 0 30 98 18 35 185 Turchia 204 83 207 211 10 59 774 Faso Costa d’Avorio Jugoslavia Gambia Gaza (striscia di) Altre 363 141 744 734 90 208 2280 Totale 2094 1789 3675 4698 520 1266 14042 Fonte: Commissione Nazionale per il diritto di asilo 91 Grafico n. 12 :Esiti delle richieste di asilo 2011 Status Rifugiato 7% 8% 9% 10% 22% 44% Protezione sussidiaria Protezione Umanitaria Non riconosciuti Irreperibili Alto esito Fonte: Quaderno statistico per gli anni 1990 – 2011”. Ministero dell’Interno- Asilo-Statistiche Le istanze esaminate complessivamente dalle Commissioni territoriali nel corso del 2010 sono state 14.042: per 3.883, ovvero il 27,6% dei richiedenti, è stata riconosciuta una forma di protezione internazionale, ed in particolare lo status di rifugiato in base alla convenzione di Ginevra a 2.094 stranieri e la protezione sussidiaria accordata agli altri 1.789. Se a questi aggiungiamo coloro per i quali è stato proposto, a seguito del non riconoscimento di protezione internazionale, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (che ha riguardato 3.675 casi), l’esito “positivo” delle domande in termini di riconoscimento di una qualche forma di protezione è stato del 53,7%. Gli irreperibili, pari a 520, se sommati alle decisioni di non riconoscimento (/4.898) rappresentano oltre il 37% sul totale delle istanze. Rispetto al 2009, stante la differenza nell’ammontare delle istanze esaminate (23.944 l’anno precedente e 14.042 nel 2010), gli esiti “negativi” sono diminuiti (dal 51,8% al 37%), così come si è registrata una diminuzione degli esiti “positivi” dal 31,7% al 27,6% ma aumentate sensibilmente le protezioni umanitarie (dal 9% al 26% nel 2010)128. 128 Nel caso in cui la Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, provvede alla trasmissione degli atti della richiesta di protezione al questore competente per un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria (art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998). 92 In merito a quest’ultima si segnala pertanto un cambio di tendenza, ricordando che è andata aumentando sino al 2007 (dal 10% del 1999 al 36% del 2007) per diminuire tra il 2008-2009, ovvero da quando è stata recepita la cd. direttiva qualifiche che ha introdotto la categoria della protezione sussidiaria. Una forma di protezione, rientrante nella protezione internazionale, la quale viene riconosciuta dalle Commissioni Territoriali a coloro che non possiedono i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se tornassero nel Paese di origine correrebbero un rischio effettivo di subire un grave danno. Nel corso del 2010 i titolari di protezione sussidiaria sono diminuiti (dal 22% al 12,7%) mentre tra coloro ai quali è stata riconosciuta la protezione internazionale gli status di rifugiato riconosciuti sono aumentati rispetto al 2009 (dal 9 al 14,9%). La netta inversione di tendenza tra i tassi di riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria invece, registrati tra il 2009 e il 2010 costituisce un dato che va ulteriormente approfondito, dato che esso può risultare collegato sia a significative variazioni connesse alla provenienze e nazionalità più diffuse tra i richiedenti, sia alle motivazioni delle domande presentate, ma può altresì essere il segnale di una erronea “sovrapposizione” tra i due status ovvero di un utilizzo prevalente della protezione umanitaria in situazioni di incertezza sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria dell’istanza. 93 “Rifugiati in Italia; tra necessità, norme e prassi. Studio sull’accoglienza.” Valentina Pepe Capitolo III Il sistema di accoglienza rifugiati e richiedenti asilo in Italia. 94 3.1 Il sistema Italiano di accoglienza: emergenziale ed insufficiente 3.1.1 Introduzione Come dimostrato nel capitolo precedente, l’ordinamento italiano risulta tutt’oggi, dopo ben 65 anni, manchevole di una legge di attuazione del diritto costituzionale all’asilo politico nel territorio della Repubblica (art.10). Manca perciò una legge organica e completa che garantisca tale diritto e che lo garantisca in maniera omogenea e stabile sul territorio nazionale. Quindi, del tutto coerente con questa mancanza appare l’altrettanto durevole carenza di un sistema di accoglienza sufficiente ed omogeneo per i richiedenti asilo e rifugiati che mantenga degli standard di accoglienza condivisi e garantiti in tutto il Paese, che abbia posti sufficienti per accogliere tutti coloro che si trovano nelle lunghe liste di attesa dei diversi comuni italiani dopo aver fatto richiesta di protezione (chi ospitato da un connazionale o chi, nella maggior parte dei casi, dormendo per strada). In questo capitolo affronterò le varie problematiche e le lacune del sistema di accoglienza italiano che ci collocano, come spesso accade, tra “gli ultimi della classe” tra i Paesi europei per quanto riguarda una reale garanzia di protezione e di accoglienza ai richiedenti asilo che giungono in Italia. Sono infatti molte le ammonizioni verso il nostro Paese da parte degli altri Paesi europei circa il nostro sistema di accoglienza e di gestione del fenomeno migratorio. Esemplare al proposito la sentenza di un tribunale civile di Stoccarda del 15 luglio 2012 apparsa sul sito di “Der Spiegel”, nella quale il giudice tedesco si rifiutava di rimandare la richiesta d’asilo in Italia per una famiglia palestinese. Quest’ultima, due coniugi e tre bambini fuggiti dalla Siria, erano sbarcati in Italia per poi arrivare in Germania. Alla loro richiesta d’asilo in Italia il giudice amministrativo del Baden-Wurttemberg si è opposto, vietando alle autorità tedesche il trasferimento della famiglia palestinese nel nostro Paese (come da Regolamento Dublino II). 95 La motivazione è stata che ai richiedenti asilo in Italia viene riservato “un trattamento inumano ed umiliante”, a causa delle “sistematiche manchevolezze” del nostro sistema di accoglienza, che obbliga a vivere – per la maggior parte dei casi – una quotidianità “al di sotto della soglia di povertà”129. Queste gravi mancanze nel sistema di accoglienza, date dalla gestione emergenziale degli interventi e soprattutto dalla mancanza di volontà dimostrata dalla classe politica in questo senso e dalla ostinazione ad inquadrare questo fenomeno come passeggero o comunque non meritevole di un’attenzione di lungo periodo da parte delle istituzioni. Insufficiente non risulta soltanto il sistema di accoglienza ed integrazione italiano, ma anche il percorso burocratico e le tempistiche legate alla realtà dei richiedenti asilo che ovviamente provocano gravi ritardi anche sull’accoglienza, influenzandosi negativamente a vicenda. Infatti, se da un lato le lungaggini burocratiche pesano parecchio sul già carente sistema di accoglienza italiano, sia a livello di numeri, tempi e turn over degli ospiti, sia a livello di sostenibilità psicologica di tali attese in condizioni di particolare vulnerabilità e fragilità del richiedente. Dall’altro la mancanza di un sistema di accoglienza funzionale e ben organizzato influisce parecchio sulla lentezza delle procedure, che spesso sono causate dai continui trasferimenti degli ospiti da un centro all’altro, dal sud al nord Italia, o da un centro di prima accoglienza all’invisibilità di una casa occupata o di una stazione dei treni. La confusione, l’arbitrarietà e la frammentarietà di questo sistema di accoglienza appaiono oggi davvero imbarazzanti e fortemente indicative di un approccio politico-istituzionale alle problematiche più scomode sempre più ipocrita, dilatorio e poco lungimirante. Quanti richiedenti asilo e rifugiati riescono ad ottenere realmente accoglienza in Italia? I numeri dell’accoglienza in Italia sono estremamente insufficienti, sia quando si tratta di situazioni di emergenza, vedi 2011, sia quando invece i flussi di “migranti 129 Per ulteriori approfondimenti: http://giornaleilreferendum.com/2012/07/17/la-germania-boccia-litalia-in-tema-diprofughi/ 96 forzati” restano stabili. Quali sono stati i provvedimenti presi per sopperire alle richieste? Chi colma le lacune nei posti di accoglienza? Dove vive chi non è accolto? Una questione di numeri: come fa un sistema di accoglienza che dispone di un massimo di 11.916 posti (di cui 3.176 sono di soccorso e primissima accoglienza, quindi di brevissima durata) ad accogliere una media di 14.449 mila arrivi ogni anno? Cercherò in questo capitolo di rispondere a queste e ad altre domande che sorgono spontanee di fronte ad un sistema frammentato e deficitario come quello italiano, che negli ultimi anni ha fatto faticosi passi avanti senza tuttavia raggiungere risultati definitivi e sufficienti. 3.2 A norma di Legge: il diritto all’accoglienza L’accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati è un diritto fondamentale a cui corrisponde l’obbligo giuridico per gli Stati membri dell’Unione Europea a “garantire un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri” (Direttiva Europea 2003/9/CE). Le norme in materia di accoglienza dei richiedenti asilo sono contenute nel D.Lgs. n. 140/05, decreto di attuazione della Direttiva Europea sopracitata, che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Quest’ultimo è uno strumento legislativo tuttora in vigore, da considerare in combinato con il “Decreto qualifiche” (d.lgs. 251/2007) e il “Decreto procedure” (d.lgs 25/2008), che hanno modificato il sistema di asilo in Italia. Così, l’art. 7 comma 1 D.Lgs. n. 25/08 autorizza il richiedente a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato per tutta la durata della procedura di riconoscimento della protezione internazionale e nell’ambito di questa permanenza ha diritto ad essere accolto secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. 97 Quindi, poiché l’accoglienza è finalizzata a consentire al richiedente di vivere dignitosamente nel paese ospitante durante lo svolgimento della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale: “L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo”(art.5,c.5d.lgs.n.140/05) e “le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo” (art. 5, c.6 d.lgs. n. 140/05). Tuttavia, in caso di decisione negativa, se il richiedente asilo presenta ricorso giurisdizionale ed è ammesso a permanere sul territorio, lo stesso ha diritto all’accoglienza “per il periodo in cui non gli è consentito il lavoro, ai sensi dell’art. 11, comma 1 ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro” (art. 5, c.7 D.Lgs. n. 140/05). Va evidenziato, infine, che la Direttiva stessa prevede quale principio generale che “gli Stati membri provvedano a che le condizioni di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia presa una decisione negativa” (art. 16, comma 5). Il presupposto affinché il richiedente asilo e i suoi familiari possano accedere alle misure di accoglienza è che lo stesso sia “privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità della vita adeguata per la salute e il sostentamento proprio e dei propri familiari”, come previsto dall’art. 5, c.2 del D.Lgs n. 140/05. La valutazione dell’insufficienza di mezzi di sussistenza è operata dalla Prefettura – UTG130 (art. 5, c.3 D.Lsg. n. 140/05) secondo le istruzioni fornite dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 22/10/05. Per quanto concerne l’individuazione della struttura di accoglienza, il decreto procedure prevede che il questore disponga l’invio del richiedente in un CARA se ricorrono le specifiche ipotesi di accoglienza di cui all’art. 20 o in un CIE per i casi di cui all’art. 21. Negli altri casi il riferimento è al decreto accoglienza, che stabilisce in via generale che sia la Prefettura – UTG ad “accertare la disponibilità di posti all’interno del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati” (art. 6, c.2 D.Lgs. n. 140/05). 130 Ufficio Territoriale del Governo 98 L’accoglienza dovrebbe avere inizio dal momento della presentazione della domanda d’asilo, ma la Prefettura può comunque disporre interventi assistenziali precedenti (art. 5, c.5 D.Lgs. n. 140/05). Pertanto anche prima della formalizzazione della domanda d’asilo tramite modello C3 e il rilascio dell’attestato nominativo, possono essere erogati i necessari interventi assistenziali. 3.2.1 I centri governativi I centri che in Italia accolgono, ospitano o trattengono richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, hanno caratteristiche molto diverse e la normativa che regola la nascita e il funzionamento di tali strutture è piuttosto frammentaria. Il Sistema di accoglienza nazionale, che fa capo al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, è articolato in diverse strutture a seconda della categoria dei soggetti ospitati o trattenuti: • Centri di soccorso e di prima accoglienza (CSPA) • Centri di accoglienza (CDA), • Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), • Centri di identificazione ed espulsione (CIE) 1. I CSPA costituiscono il livello base del sistema nazionale; si trovano a Lampedusa (AG) con capienza massima di 381 posti, a Pozzallo (RG) con 170 posti e a Cagliari-Elmas con 220 posti, per un totale di 771 posti. In questi Centri gli ospiti vengono foto-segnalati, viene accertata la loro intenzione di fare richiesta di protezione internazionale e quindi vengono indirizzati verso altri centri per definire le singole posizioni amministrative. A Lampedusa, al CSPA è stato poi affiancato un Centro provvisorio di identificazione ed espulsione, e un distaccamento della Commissione Territoriale di Trapani, al fine sia di snellire le procedure e accelerare l’iter di presentazione delle domande di asilo, sia di rimpatriare coattivamente (direttamente da Lampedusa) il più alto numero possibile di cittadini stranieri 99 irregolari sulla scorta degli accordi di riammissione stipulati con i diversi Paesi di origine131. 2. I CSPA, di cui si è appena detto, sono una tipologia particolare dei più diffusi Centri di accoglienza, CDA, istituiti ai sensi del d.l. 451/1995, convertito con modifiche dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 (c.d. legge Puglia), che autorizza il Ministero dell’Interno a predisporre interventi e misure assistenziali urgenti per fornire il primo soccorso agli stranieri irregolari giunti sul territorio nazionale privi di mezzi di sostentamento, durante il periodo di tempo in cui le forze dell’ordine avviano le procedure di identificazione e di amministrazione necessarie a decidere per l’espulsione, il respingimento, o l’avvio della richiesta di asilo. Solitamente vi vengono trasferiti i migranti appena arrivati, indipendentemente dal loro status giuridico, per garantire il primo soccorso ed emanare un provvedimento che ne legittimi la presenza sul territorio o ne disponga l’allontanamento. Non è previsto un limite temporale preciso alla permanenza in questi centri, ma la legge prescrive che le operazioni debbano svolgersi nel “tempo strettamente necessario” all’adozione dei provvedimenti. A questi Centri si sono aggiunti, nell’estate del 2008, anche alcuni Centri straordinari, finanziati direttamente dal Ministero dell’Interno per far fronte all’emergenza determinata dai picchi di arrivi via mare registrata in quel periodo. Tali Centri sono stati gestiti da privati e da associazioni attraverso convenzioni, spesso senza il coinvolgimento dell’Amministrazione Locale. I CDA attualmente operativi sono : Bari (744 posti), Brindisi (128 posti) Caltanissetta (360 posti), Crotone (1.166 posti) e Foggia (778), per un totale di 3.176 posti disponibili. 3. Ai sensi del d. lgs. del 28 gennaio 2008 n. 25, art. 21, così come modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159; vengono creati i Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE), destinati a coloro che hanno presentato la domanda di asilo quando già erano destinatari di un provvedimento di espulsione o di un decreto di respingimento; coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 1, § f della Convenzione di Ginevra, coloro che sono 131 “L’Italia dei Rifugiati.” Di Sandra Sarti. Cittalia e Anci: Roma2010 100 stati condannati in Italia per uno dei delitti indicati dall’articolo 380, commi 1 e 2 del c.p.p. ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. In base al disposto dell’art.1 c. 22, lett. l –della Legge n. 94/2009, recante “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza” il periodo di trattenimento nel CIE, prima previsto in 60 giorni, è stato prolungato fino a 180 giorni. Inoltre, come già detto nel capitolo precedente, l’allontanamento ingiustificato dal Centro fa automaticamente decadere la richiesta di asilo. Attualmente i CIE sono in numero di tredici così dislocati: Tabella n. 5 : I CIE in Italia CIE n. POSTI* CIE Bari-area aeroportuale 196 Brindisi, Loc.Restinco n.POSTI* Lampedusa 200 83 Milano, via Corelli 132 Bologna, Caserma Chiarini 95 Modena, Loc. Sant’Anna Caltanissetta, Contrada Pian del lago 96 Roma, Ponte Galeria Catanzaro, Lamezia Terme 80 Torino,Corso Brunelleschi 90 Crotone, S.Anna 124 Trapani,Serraiano Vulpitta 43 Gorizia, Gradisca d’Isonzo 248 Trapani, Loc. Milo Totale posti 60 364 204 2.015 * si intende la capienza teorica massima raggiungibile solo in situazioni di emergenza. Fonte: Dati del Ministero dell’Interno al 15 Novembre 2012-11-15 4. Introdotti dal d.lgs. n.25/2008, c.d. “decreto procedure”, i CARA sono destinati ad ospitare i richiedenti asilo che (art.20, c.2 d.lgs n.25/2008) : - abbiano presentato la domanda dopo essere stati fermati per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo; - di cui sia necessario verificare o determinare la nazionalità o l’identità, nel caso in cui i richiedenti non siano in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero nel caso in cui, al loro arrivo nel territorio dello Stato abbiano presentato documenti risultati falsi o contraffatti; - che abbiano presentato la domanda dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare. Il periodo di permanenza nei CARA è correlato al tempo 101 necessario all’identificazione o alla decisione sulla domanda d’asilo e teoricamente non dovrebbe essere superiore a 20 / 35 giorni. Tuttavia, negli ultimi anni, a causa della limitata disponibilità di posti di accoglienza nel sistema SPRAR132, i richiedenti asilo che avrebbero potuto beneficiare di tale tipologia di accoglienza sono stati spesso ospitati presso i CARA fino alla fine della procedura di asilo e in altri casi fino a sei mesi, senza poter accedere all’accoglienza SPRAR133. Questa eventualità è prevista dal d.lgs 140/05 all’art. 6, c.3, per cui “In caso d'indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento”. Purtroppo però la formula “per il tempo strettamente necessario” pare non corrispondere alla realtà di tali centri, nei quali, in mancanza di posti nello SPRAR vengono prorogate le accoglienze fino a 5 o 6 mesi134. Tabella n.6: I CARA in Italia CARA Caltanissetta n.posti CARA 96 n. posti Trapani 260 Crotone 256 Trapani-Marsala 114 Foggia 198 Trapani-Castelvetrano 121 Gorizia 140 Trapani- Valderice Roma 650 Totale 50 1.885 Fonte: Ministero dell’Interno- Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Teoricamente, allo scadere dei 35 gg massimi previsti dalla legge al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo con validità trimestrale, rinnovabile eventualmente fino alla decisione della Commissione Territoriale. 132 SPRAR: sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. “Inserto Unhcr: richiedenti asilo e rifugiati nel mondo e in Italia” in Dossier statistico 2012. XXII Rapporto sull’Immigrazione. CARITAS e MIGRANTES 134 Enzo Rossi, Luca Vitali “I rifugiati in Italia e in Europa. Procedure di asilo fra controllo e diritti umani” Giappichelli Editore Torino, 2011 133 102 Dal CARA gli ospiti hanno facoltà di uscire solo nelle ore diurne e sono tenuti a restare nel centro nelle ore notturne. In caso di necessità, per motivi personali o per motivi attinenti all’esame della domanda devono chiedere al Prefetto un permesso di allontanamento per un periodo superiore a quello consentito. In caso contrario, “l’allontanamento ingiustificato” dal Centro comporta la decadenza dall’accoglienza. Questi centri sono gestiti da organizzazioni selezionate attraverso una gara d’appalto indetta dalle Prefetture. All’interno dei CARA gli ospiti dovrebbero usufruire di una serie di servizi: • di orientamento legale per informazioni sulla legislazione italiana in tema di asilo ed in tema di immigrazione, • di informazione sul ritorno volontario; • di insegnamento della lingua italiana di base; • di sostegno socio psicologico. 3.3 “C.A.R.A ITALIA” Con il decreto n. 16355 del 2 marzo 2011, come integrato dal decreto n. 17132, è stato requisito il "Residence degli aranci", di proprietà dell'impresa Pizzarotti di Parma, destinato fino a pochi anni fa ad ospitare il personale della base militare di Sigonella135. Il residence venne individuato come Centro di destinazione di parte dei richiedenti asilo ospitati nei CARA di tutta Italia e denominato "Villaggio della solidarietà". Dopo la requisizione non è stata indetta una gara d’appalto per la gestione dei servizi, in quanto la gestione è stata affidata alla Croce Rossa fino al 30 giugno 2011, come previsto dall’art.3 dell’ordinanza n. 3924, secondo cui il Commissario delegato poteva attivare le necessarie forme di collaborazione per i profili umanitari e assistenziali con la Croce Rossa italiana, l’Unhcr e l’Oim. Il 19 aprile 2011 una delegazione della Commissione per i diritti umani del Senato, si è recata in visita al CARA "Villaggio della solidarietà" di Mineo (CT). Il 18 marzo 2011 il Centro era entrato in funzione con l'arrivo di 500 persone dai CARA 135 “Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia” Approvato dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, marzo 2012 Senato della Repubblica 103 di tutta Italia, il 24 marzo erano giunti 500 tunisini sbarcati a Lampedusa e successivamente vi erano stati trasferiti, sempre da Lampedusa, circa 350 migranti (in maggioranza somali ed eritrei) provenienti dalle coste libiche. Al 19 aprile il centro ospitava circa 1800 persone136, quasi tutti richiedenti asilo. Inoltre, nel centro risultavano anche 21 minori non accompagnati e 40 minori con famiglie. La Commissione, dopo la visita al “Villaggio della Solidarietà” elenca in un Rapporto, pubblicato a marzo 2012, i punti di maggiore criticità riscontrati nel Centro del Mineo. Evidenzia innanzi tutto, la mancata designazione del centro come ‘CARA’ da parte del Governo; fondamentale per l’attivazione e la definizione dei servizi necessari alla tipologia di ospiti accolti. “La Croce rossa continua a prestare servizio di accoglienza ma non può garantire i servizi previsti per i richiedenti asilo (ad esempio, l'assistenza legale o quella psicologica)137”; per cui “non esistono assistenti sociali che si occupano dell'integrazione degli ospiti né psichiatri che prendono in cura i soggetti psicotici. Si è verificato nel villaggio un tentativo di suicidio da parte di un richiedente asilo proveniente da un altro C.A.R.A e non c'è personale specializzato per assistere le donne vittime di violenza presenti nel centro138”. Non sono stati attivati i corsi di formazione e quelli di lingua italiana indispensabili per il percorso di integrazione; “i volontari della Croce rossa cercano di provvedere alle esigenze più urgenti, ma si tratta di personale non formato per questo tipo di intervento e che lascia il centro dopo brevi periodi... Mancano anche i mediatori linguistici e gli assistenti legali”. La Commissione sottolinea inoltre la mancanza di collegamento del Centro con gli enti locali e con il Sistema di protezione per richiedenti asilo (Sprar),“indispensabile per stabilizzare l’accoglienza sul territorio”. Come rilevato dalla stessa Commissione, tali mancanze non hanno fatto altro che aumentare le incertezze e le inquietudini dei casi più complessi i richiedenti asilo 136 Ibidem Ibidem 138 “Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia” Approvato dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, marzo 2012 Senato della Repubblica. 137 104 spostati da altri CARA che avevano procedure in corso e che non hanno più avuto referenti a cui rivolgersi per seguire l'esito della propria richiesta. Inoltre, la mancata ufficializzazione della natura del centro, come dicevamo poc’anzi, ha creato difficoltà anche per quanto riguarda l'accesso di organizzazioni e associazioni. Il Ministero dell'Interno aveva autorizzato solo i soggetti che avevano già in corso un progetto finanziato dallo stesso ministero, limitando così la possibilità di accesso alla Croce rossa e all’UNHCR. Per quanto riguarda la gestione del Centro e lo svolgimento delle procedure legali, leggendo il già citato rapporto della Commissione si scopre che “Gli ospiti non hanno ricevuto il pocket money per comprare schede telefoniche e sigarette, ma usano il loro denaro, né è stato dato loro il kit ufficiale di indumenti previsti in questo tipo di centri. Altra questione urgente da risolvere è la mancata istituzione della Commissione territoriale per i richiedenti asilo, soprattutto per la complessità delle situazioni in cui si trovano i 500 richiedenti asilo spostati dai CARA di tutta Italia”. Infatti, la questione non di poco conto, dei trasferimenti da altri CARA, ha ulteriormente bloccato le procedure in quanto “nella maggior parte dei casi non è seguito il trasferimento delle pratiche riguardanti la loro richiesta o l'eventuale istanza di ricorso…Manca inoltre il provvedimento di trasferimento firmato dal prefetto: questo comporta una totale incertezza sul rispetto dei tempi previsti per questo tipo di procedure e in generale dell'intero sistema di richiesta d'asilo139”. Oltre alla mancanza di traduttori, mediatori e ufficiali di polizia per svolgere le pratiche, la Commissione denuncia addirittura la mancanza dei moduli per la formulazione della richiesta d'asilo e “di conseguenza gli ospiti devono aspettare tempi lunghissimi per avere un documento di riconoscimento”. Il Centro era inoltre privo di mezzi di collegamento tra il villaggio e i vicini centri abitati e ciò creava non poche difficoltà e pericoli per gli spostamenti degli ospiti, che erano costretti a percorrere a piedi la strada statale per decine di chilometri con un alto rischio di incidenti. 139 “Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia” Approvato dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, marzo 2012 Senato della Repubblica. 105 Le disfunzioni e le carenze riscontrabili nel centro di Mineo sono in qualche misura paradigmatiche di una situazione generale che investe molti dei grandi centri collettivi per richiedenti asilo aperti in Italia. Come sostenuto anche dai ricercatori del Cespi in un recente studio (2011140), non si tratta di fatti nuovi o inediti, “bensì di meccanismi che si riproducono con straordinaria somiglianza nei diversi territori e accompagnano da sempre la realtà italiana dei CARA”. Il sistema dei CARA è tutt’oggi formato da “strutture provvisorie permanenti”141, strutture che paiono sempre essere appena sorte in conseguenza di sempre “nuove emergenze”, ma che poi restano per diventare di fatto le basi del sistema di accoglienza italiano, almeno per quanto riguarda il ruolo svolto dallo Stato. “Il Centro di Mineo, anche per ragioni legate alla sua ubicazione particolarmente isolata e per il fatto di inserirsi quale corpo estraneo nel già fragile tessuto socio-economico, rappresenta, ad avviso dell’equipe di ricerca, una struttura ad alto rischio di involuzione verso una realtà-ghetto completamente isolata dall’esterno, ed altamente dispersiva al suo interno, dove possono facilmente prodursi gravi fenomeni di marginalità e degrado sociale142”. Questa lettura profetica della realtà del CARA del Mineo si avvererà nel luglio 2011, quando scoppieranno violenze di rivolta nel centro di accoglienza tra il 26 e il 27 luglio143.A tal proposito si è espressa l’ASGI144: “Non si tratta dunque di rimediare a questa o quella carenza: il centro di Mineo è oggi ed è destinato a rimanere una polveriera che va chiusa quanto prima. L’idea stessa di potere gestire delle macro-strutture ove segregare di fatto migliaia di persone per mesi o forse per anni (tali sono le attuali previsioni per la conclusione dell’esame delle domande di asilo delle quasi 2000 persone presenti) costituisce un progetto 140 “La protezione internazionale in Italia. Quale futuro?Analisi di alcuni dei principali dati che emergono dalla ricerca.” Traccia espositiva per il convegno: “Il Diritto alla protezione”, Roma,21 giugno 2011. Progetto co-finanziato dall’UE, dal Ministero dell’Interno e dal Fondo Europeo per i rifugiati. 141 Ibidem 142 Ibidem 143 “Per oltre quattro ore circa 300 immigrati ospitati nel Cara di Mineo hanno bloccato stamani la strada statale 417 Catania-Gela per chiedere lo status di rifugiati politici o chiedendo di avere il passaporto e lasciare il centro. Mentre la polizia cercava di deviare il traffico su un'altra statale, la 385, gli extracomunitari si sono spostati creando disagi anche su questa strada. Solo nel primo pomeriggio le forze dell'ordine sono riuscite a riportare gli immigrati nel "Villaggio della solidarietà". Durante la notte, nel centro sono stati appiccati piccoli roghi che hanno danneggiato alcuni mezzi e dopo il rientro al Cara, come riferisce la polizia, molti degli immigrati sono stati coinvolti in risse scoppiate tra etnie diverse”. Articolo di Repubblica: http://palermo.repubblica.it/cronaca/2011/07/27 144 Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. 106 irrazionale che produce disagio, alimenta circuiti di violenza ed è fonte di spreco di denaro pubblico. L’ASGI ricorda nuovamente che l’accoglienza dei rifugiati deve avvenire secondo modalità quanto più possibile decentrate, con un rapporto congruo tra strutture di accoglienza e servizi del territorio e garantendo fin dalla prima accoglienza, i servizi di informazione, supporto e orientamento legale e sociale previsti dalla normativa comunitaria e dal diritto interno”145. 3.4 La realtà dei CIE (Centri di Identificazione ed espulsione) Nonostante il tema del trattenimento nei Centri di Identificazione ed Espulsione non sia oggetto della mia ricerca in maniera specifica, vorrei comunque descrivere sinteticamente la situazione attuale di tali Centri servendomi dei documenti e dei rapporti redatti dalla Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti Umani del Senato italiano e dal Commissario del Consiglio Europeo per i diritti Umani Nils Muižnieks 2012. In base al “Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia” redatto e approvato il 6 marzo del 2012 dalla Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti Umani del Senato italiano, sono emerse diverse problematiche e diversi aspetti particolarmente negativi ed inquietanti riguardanti i CIE. La Commissione infatti afferma che: “Le condizioni di vita nei centri sono precarie e inadatte ad un soggiorno prolungato, soprattutto nei centri di recente istituzione, come ha potuto verificare la stessa Commissione nel corso delle visite effettuate”. Di seguito, a proposito del decreto legge n.89 del 23 giugno 2011, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari; contenente la modifica dell’art.14 c.5 del T.U. che prolunga fino a 18 mesi la durata 145 “Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia” Approvato dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, marzo 2012 Senato della Repubblica. 107 massima della permanenza nei CIE dei migranti irregolari la stessa Commissione afferma: “L'istituzione dei centri si giustifica nella necessità di disporre di mezzi per il rimpatrio degli stranieri, ma l'allungamento dei tempi di permanenza determina un cambio di prospettiva non trattandosi più di misura straordinaria e temporanea di limitazione della libertà per attuare l’allontanamento, ma, vista l'incertezza dei tempi per l'accertamento delle generalità e dell'espulsione, di una detenzione amministrativa cui manca un adeguato sistema di garanzie di rispetto dei diritti dei soggetti trattenuti e adeguate condizioni di trattenimento per quanto riguarda strutture e servizi.” In base ai risultati dei sopralluoghi fatti dalla stessa Commissione nel corso del 2011, pare che esistano significative differenze negli standard di qualità riscontrati nelle varie strutture, dove la qualità dei servizi dipende dal tipo di convenzione stipulata tra le singole Prefetture e gli enti gestori dei servizi. Tuttavia, in linea generale la Commissione descrive la gestione dei centri per migranti come “ispirata da un approccio emergenziale” e sottolinea che una delle criticità più evidenti riscontrate in tutti i CIE è il trattenimento di persone di status giuridici differenti nello stesso ambiente, “dove si trovano vittime di tratta, di sfruttamento, di tortura, di persecuzioni; così come individui in fuga da conflitti e condizioni degradanti, altri affetti da tossicodipendenze, da patologie croniche, infettive o della sfera mentale, oppure stranieri che vantano anni di soggiorno in Italia, con un lavoro (non regolare), una casa e la famiglia o sono appena arrivati. Sono luoghi dove coesistono e s’intrecciano in condizioni di detenzione storie di fragilità estremamente eterogenee tra loro da un punto di vista sanitario, giuridico, sociale e umano, a cui corrispondono esigenze molto diversificate". Risulta perciò molto complesso realizzare un sostegno, un’assistenza e una protezione adeguata e tutto ciò ovviamente provoca elevati livelli di malessere all’interno dei centri. Un malessere che scaturisce spesso dal senso di ingiustizia vissuto dai trattenuti che non hanno commesso reati e che pure si trovano a subire una forte limitazione della libertà personale immotivata. 108 Un esempio lampante ci viene dal CIE di Santa Maria Capua Vetere, come riportato anche nel documento della Commissione “visitato l'11 maggio 2011. Il centro è stato allestito all'interno della ex-caserma "Andolfato" agli inizi di aprile allo scopo di accogliere i migranti provenienti da Lampedusa, per la maggior parte di nazionalità tunisina. Centinaia di persone hanno vissuto per settimane in una tendopoli esposta al sole in condizioni insostenibili, con momenti di tensione altissimi e gravi incidenti con le forze dell'ordine. Il 9 giugno 2011 il CIE è stato chiuso e gli immigrati presenti sono stati trasferiti in seguito agli incidenti verificatisi la notte dell'8 giungo e a un incendio che ha distrutto parte della struttura”. Nel Rapporto vengono di seguito riportati i resoconti dei sopralluoghi effettuati dalla Commissione tra il 2009 e il 2011 nei CIE di Lampedusa, del Mineo, di Santa Maria Capua a Vetere , di Ponte Galeria ed infine di Torino. CIE di Lampedusa 2009: “Gli ospiti del centro erano lì da molti giorni, considerato che ci sono stati sbarchi dal 26 dicembre in poi, l'ultimo il 19 gennaio. Questo ha determinato negli ospiti insicurezza e pessimismo circa il proprio destino, che sono alla base anche degli episodi di autolesionismo e tentativi di suicidio che anche la stampa ha riportato. Vi sono anche forme di dipendenza da farmaci e crisi di astinenza che alimentano tensioni. Prima hanno determinato un sovraffollamento le degli situazioni ultimi di arrivi tensione che erano praticamente inesistenti. Con i cittadini di Lampedusa, invece, i rapporti non sono mai stati facili. Le cose sono andate meglio dopo i trasferimenti avvenuti per decongestionare il Centro, che nei momenti di massima presenza è giunto a ben 1.800 presenze, e dopo le intese con la Tunisia. Le tensioni all'interno della struttura si sono intensificate quando, dopo il 29 dicembre, si sono interrotti i trasferimenti regolari degli immigrati e a partire da gennaio, l'intensificarsi delle tensioni ha avuto un andamento a singhiozzo.” La delegazione descrive di seguito la visita al centro: “La porta di ingresso dà su un corridoio dal quale si accede a stanze circa 5 metri per 6: sono destinate ad accogliere 12 persone. Nelle stanze si trovano, messi l'uno accanto all'altro, letti a castello a quattro livelli, nei quali trovano posto fino a 25 uomini per ciascuna stanza. Le persone presenti richiamano a gran voce l'attenzione sulle condizioni in 109 cui si trovano. In molti blocchi lungo i corridoi sono stati sistemati i materassi in gommapiuma. In molti casi la gommapiuma dei materassi è stata fatta a pezzi per essere utilizzata come cuscino. In alcuni casi sul ripiano delle scale, all'aperto, hanno trovato posto i materassi di due persone, protette da teli improvvisati. Alcune persone mostrano cicatrici. Una persona mostra una ferita bendata. Sul soffitto, in molti casi, la schermatura in plastica delle luci è stata rimossa e le luci sono assenti. Alla fine del corridoio, su un lato, sono presenti i servizi e le docce. Non ci sono porte e la privacy è garantita da tende di stoffa o plastica improvvisate qui e là. Non ci sono rubinetti e le bocchette non mandano acqua se non quando viene attivata centralmente. Alle volte lo scarico è bloccato, al suolo vi è acqua e altri liquidi che giungono fino al corridoio e nelle stanze dove hanno trovato posto i materassi in gommapiuma. L'odore di latrina pervade tutti gli ambienti”. Oltre agli evidenti limiti e problemi riscontrati dall’esistenza stessa e dalla gestione di tali Centri, possiamo in conclusione notare che, nonostante i tentativi, l’obiettivo di eliminare la presenza di irregolari sul territorio italiano non sia affatto raggiunto. Secondo il Dossier Statistico immigrazione 2011 Caritas/Migrantes, pare che "i rimpatri degli stranieri trattenuti nei CIE hanno un peso irrisorio sul totale della popolazione in condizione d'irregolarità: per avere un'idea delle dimensioni basti dire che i 7.039 immigrati transitati nel 2010 attraverso uno dei 13 centri sparsi sul territorio nazionale incidono per appena l'1,2% sul totale dei circa 544mila stranieri irregolari stimati dall'ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità) all'inizio del 2010, percentuale che scende addirittura allo 0,6% se, in modo più corretto, si considerano soltanto i 3.399 immigrati effettivamente rimpatriati dopo essere stati "ospitati" in un CIE". Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa Nils Muižnieks a seguito della visita in Italia dal 3 al 6 giugno 2012, si dichiara seriamente preoccupato per “le condizioni in cui versano le persone in stato di detenzione amministrativa presso i Centri di espulsione e identificazione (CIE), che non sono stati adeguati in seguito alla proroga della durata massima della detenzione da due a diciotto mesi”. 110 Inoltre il Commissario segnala “il rischio di un’ulteriore degradazione delle condizioni a causa dei tagli di bilancio. In maniera più generale, un motivo di preoccupazione riguarda la capacità dei CIE di rispondere alle esigenze di una popolazione veramente eterogenea di detenuti amministrativi. Essendo la maggior parte degli uomini trattenuti in tali centri ex detenuti, il Commissario esorta le autorità italiane a portare a termine le procedure d’ identificazione di queste persone prima che abbiano finito di scontarvi la pena”. Ed in conclusione ammonisce il sistema di trattenimento dei migranti in Italia dichiarando che “in conformità alle relative norme del Consiglio d'Europa, esorta le autorità italiane a eliminare gradualmente la pratica della detenzione amministrativa dei migranti irregolari in strutture simil-carcerarie, favorendo piuttosto misure alternative più idonee, e a promuovere il ricorso ai programmi di rimpatrio volontario”146. 3.5 Dal Programma Nazionale Asilo allo SPRAR: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati Tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio del 2000 si è registrato un trend di incremento di richiedenti asilo e rifugiati che ha indotto il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) a siglare, il 10 ottobre 2000, un protocollo d’intesa per la realizzazione di un “Programma Nazionale Asilo” (PNA). L’iniziativa rispondeva alle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, delineate dal Consiglio Europeo a Tampere nel 1999, concretizzatesi nel 2000 con l’istituzione, da parte della Commissione Europea, della prima fase del Fondo Europeo per i Rifugiati. La direzione del PNA venne affidata, con compiti differenziati in relazione al ruolo ed alle competenze proprie, ai tre promotori: 1) al Ministero dell’Interno fecero capo i compiti di indirizzo e di raccordo con le strategie europee; 146 “RAPPORTO di Nils Muižnieks -Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d ’ Europa, a seguito della visita in Italia dal 3 al 6 luglio 2012”. Consiglio d’Europa, settembre 2012. 111 2) all’UNHCR venne affidata la funzione di monitoraggio del rispetto dei diritti dei richiedenti protezione internazionale e 3) all’ANCI le funzioni organizzative per il raccordo delle attività di accoglienza decentrata quale referente degli Enti locali e promotore di accordi e convenzioni con le associazioni e le organizzazioni del terzo settore. Nasceva, così, nel 2000 il primo sistema pubblico per l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento di 62 enti locali, delle istituzioni centrali e con la partecipazione delle associazioni e delle organizzazioni del terzo settore. Il Programma Nazionale Asilo venne finanziato in parte con risorse ordinarie del Ministero dell’Interno integrate da quelle straordinarie provenienti dal Fondo dell’Otto per mille dell’Irpef e da quelle assegnate dalla Commissione europea nella prima fase di attuazione del FER. Con la legge 189/2002, art. 32, comma 1 sexies e 1 septies sono stati poi istituiti: 1. il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), costituito dai servizi di accoglienza territoriali predisposti dagli Enti locali, 2. il Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo. Supportati dalla realtà del terzo settore, gli enti locali si impegnano per garantire interventi di accoglienza integrata, ossia servizi volti non solo ad assicurare vitto e alloggio, ma anche misure di orientamento legale e sociale, nonché percorsi individuali per l’inserimento di ogni beneficiario all’interno del tessuto sociale ed economico del territorio. Infatti, tutti i progetti territoriali del Sistema di protezione, all’interno delle misure di accoglienza integrata, provvedono alla realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all’effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l’assistenza socio-sanitaria. Sono inoltre previste attività per facilitare l’apprendimento dell’italiano e l’istruzione degli adulti, l’iscrizione a scuola dei minori in età dell’obbligo scolastico, nonché ulteriori interventi di informazione legale sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e sui diritti e doveri dei beneficiari in relazione al loro status. 112 Con l’obiettivo di accompagnare ogni singola persona accolta lungo un percorso di (ri)conquista della propria autonomia147, infine i progetti territoriali dello SPRAR completano l’accoglienza integrata con servizi volti all’inserimento socioeconomico delle persone. Vengono talvolta promossi percorsi formativi e di riqualificazione professionale per favorire l’inserimento lavorativo, così come sono approntate misure per l’accesso alla casa. All’interno dello SPRAR sono inoltre, presenti progetti specializzati per l’accoglienza e il sostegno di persone portatrici di specifiche vulnerabilità: persone disabili o con problemi di salute (fisica e mentale), minori non accompagnati, vittime di tortura, nuclei monoparentali, donne sole in stato di gravidanza. La permanenza all’interno del Centro SPRAR secondo le indicazioni delle Linee Guida del Ministero dell’Interno (D.M. 22 luglio 2008 come modificato dal D.M. del 5 agosto 2008) è articolata nel seguente modo: – in caso di richiedente asilo, si ha diritto innanzitutto fino alla notifica della decisione della Commissione Territoriale; – in caso di riconoscimento di protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria il periodo non potrà superare i 6 mesi; – in caso di decisione negativa della Commissione, la presentazione del ricorso, se dotata di effetto sospensivo, consente al ricorrente di rimanere in accoglienza finché non gli sia consentito il lavoro ai sensi dell’art. 11, c.1 del D.Lgs. n. 140/05, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro (art. 5, c.7 D.Lgs. n. 140/05). È il Servizio centrale che ha il compito di coordinare il Sistema di protezione, una struttura operativa istituita dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – e affidata con convenzione all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). 147 “Per un’accoglienza e una relazione di aiuto transculturali. Conoscere e applicare le linee guida per un’accoglienza integrata e attenta alle situazioni vulnerabili dei richiedenti e titolari di protezione internazionale”. Provincia di Parma (a cura di), Parma 2011. 113 Tabella n. 7: profilo Socio demografico dell’accoglienza SPRAR 2011 Genere % v.a % v.a Maschile 79,5 6.039 Somalia 13,3 1.008 Femminile 20,5 1.559 Afghanistan 12,9 981 % v.a Eritrea 10,3 785 Singoli 76,1 5.785 Nigeria 8,1 613 Nucleo familiare 23,9 1.813 Costa d’Avorio 5,4 408 % v.a 0-17 14,4 1.096 18-25 34,7 26-30 Status Familiare Prime 5 Nazionalità % v.a Rifugiati 17,6 1.341 2.638 Protezione sussidiaria 38,1 2.894 23,2 1.765 Protezione umanitaria 16,4 1.243 31-40 21,1 1.607 Richiedenti prot. Internaz. 27,9 2.120 41-60 6,2 469 61-90 0,3 23 Classi di età Tipologia permesso 100 Totale beneficiari monitorati 7.598 Fonte: Banca Dati Servizio Centrale SPRAR in “Inserto Unhcr: richiedenti asilo e rifugiati nel mondo e in Italia” in Dossier statistico 2012. XXII Rapporto sull’Immigrazione. CARITAS e MIGRANTES. Tabella n.8: Prospetto regionale della rete SPRAR finanziata con il FNPSA (2011) Regione Num progetti Posti Numero Accolti % Accolti Piemonte 8 157 321 5,3% Lombardia 11 210 350 5,7% Liguria 3 97 181 3% Trentino Alto Adige 1 15 36 0,6% Veneto 6 169 352 5,8% Friuli Venezia Giulia 8 182 283 4,6% Emilia Romagna 13 307 476 7,8% Toscana 8 193 286 4,7% Marche 8 135 272 4,5% Umbria 5 92 162 2,7% Lazio 20 456 1.593 26% Abruzzo 1 15 30 0,5% Campania 7 125 193 3,2% Molise 2 30 35 0,6% Basilicata 1 15 29 0,5% Puglia 19 291 486 8% Calabria 8 145 288 4,7% Sardegna 1 15 27 0,4% Sicilia 21 351 691 11% Totale 151 3.000 6.097 100% Fonte: Banca Dati Servizio Centrale SPRAR in “Inserto Unhcr: richiedenti asilo e rifugiati nel mondo e in Italia” in Dossier statistico 2012. XXII Rapporto sull’Immigrazione. CARITAS e MIGRANTES. 114 Come è possibile notare dalla tabella n.7, la presenza maschile dei richiedenti asilo e rifugiati rappresenta una maggioranza schiacciante rispetto a quella femminile, inoltre il profilo generazionale più rappresentato in assoluto è quello della fascia 1825 anni, a livello di macroclasse è certamente quella dei giovani (18-30 anni) quella più presente. In relazione alla tipologia di permesso di soggiorno, risulta che il 38% dei beneficiari SPRAR sia titolare di protezione sussidiaria, mentre i rifugiati sono solo il 17%. Questi dati confermano la tendenza a individuare lo SPRAR come un sistema di seconda accoglienza. Nel corso del 2010 la rete di base del Sistema di Protezione, finanziata con le risorse ordinarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA), è stata rafforzata dalla previsione di posti aggiuntivi di accoglienza che hanno beneficiato di finanziamenti straordinari. Pertanto ai 138 progetti di accoglienza, che hanno messo a disposizione 3.000 posti finanziati con le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, si sono aggiunti ulteriori 146 posti attivati con i fondi Otto per Mille assegnati ad ANCI dalla Presidenza del Consiglio. Complessivamente il Sistema di protezione ha potuto così contare su 3.146 posti di accoglienza che, nel corso del 2010, hanno garantito la presa in carico di un totale di 6.855 beneficiari, tra richiedenti e titolari di protezione internazionale. Tuttavia, oltre alla presenza delle persone accolte nello SPRAR, il Servizio centrale procede al monitoraggio di coloro che sono in attesa di accedere al Sistema di protezione e anche di quanti, al momento di entrare in accoglienza, hanno scelto soluzioni alternative. Nel complesso il numero delle persone monitorate sul territorio nazionale è stato pari a 12.955148. 148 “Rapporto annuale del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati 2010/2011(SPRAR)” Alessandra Caldarozzi e Monia Giovannetti (a cura di) Tipografia Grasso Antonino sas, Roma 2011 115 3.6 Le falle del sistema Nel 2011 le strutture e i territori dello SPRAR hanno subito l’effetto, e in alcuni casi ne sono stati travolti149, delle misure di accoglienza straordinaria messe in atto dalla Protezione Civile a seguito della ripresa degli arrivi via mare provenienti dal Nord Africa. Le nuove linee-guida150 hanno profondamente innovato la regolamentazione delle già possibili proroghe dell’accoglienza nello SPRAR: i tempi di accoglienza dei titolari di protezione appartenenti a categorie ordinarie possono essere prorogate per circostanze eccezionali e debitamente motivate anche in relazione ai percorsi di integrazione avviate – previa autorizzazione del Ministero dell’Interno tramite il Servizio Centrale – per periodi di 6 mesi o per maggiori periodi secondo le esigenze. In particolare per categorie vulnerabili, i tempi di accoglienza possono essere prorogati sulla base di comprovate esigenze, previa autorizzazione. Considerando però i dati relativi alle domande di accoglienza e alle segnalazioni provenienti dai territori (anche se parziali151) a cui non si è potuto dare seguito con un inserimento nello SPRAR (3.910); e sommando ad essi le segnalazioni provenienti dai CARA (3.521) rimaste fuori dall’accoglienza; alla fine del 2011 la “lista d’attesa per l’accoglienza” ha raggiunto quota 7.431152 persone. Il dato, che già di per sé risulta estremamente preoccupante, è addirittura sottostimato, perché basato sulle sole segnalazioni ricevute dal Servizio Centrale e di conseguenza non fotografa la realtà in maniera puntuale153. Nel 2011 lo SPRAR si è fondato su 151 progetti territoriali di accoglienza, facenti capo a 128 enti locali, con una capacità di accoglienza pari a 3.000 posti, secondo una distribuzione geografica coinvolgente tutte le regioni ad eccezione della Valle d’Aosta. 149 “Inserto Unhcr: richiedenti asilo e rifugiati nel mondo e in Italia” in Dossier statistico 2012. XXII Rapporto sull’Immigrazione. CARITAS e MIGRANTES. Edizioni Idos, Roma 2012 150 “Rapporto annuale del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati 2010/2011(SPRAR)” Alessandra Caldarozzi e Monia Giovannetti (a cura di) Tipografia Grasso Antonino sas, Roma 2011 151 Secondo il Dossier statistico Caritas e Migrantes 2012 mancano totalmente i dati relativi al Comune di Roma. 152 Escludendo le segnalazioni al Sistema di protezione di beneficiari ospitati in strutture della c.d. “Emergenza Nord Africa”. 153 Dossier statistico 2012. XXII Rapporto sull’Immigrazione. CARITAS e MIGRANTES. Edizioni Idos, Roma 2012 116 Ai 3.000 posti strutturali si sono sommati nel corso dell’anno altri 816 posti, effettivamente attivati sui 1.500 posti messi a disposizione dalla Protezione Civile dagli attori dello SPRAR, e 163 posti aggiuntivi finanziati con le risorse dell’Otto per mille, assegnate all’ANCI dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, per un totale di 3.979 posti. Sebbene la capienza sia aumentata rispetto agli anni precedenti, la sproporzione tra la richiesta di accoglienza e l’offerta è evidentissima. Da questi dati emerge che, dal momento che lo SPRAR viene nei fatti identificato come un sistema di “seconda accoglienza”, si creerebbe un “effetto imbuto”154 qualora si tentasse di ricomporlo in un quadro unico insieme alle altre tipologie di accoglienza (i CARA) con una vocazione maggiormente ispirata al primo intervento. Nella prassi si registra infatti un alto numero di non accolti, di mancato accesso all’accoglienza in questa cruciale fase nella procedura d’asilo, con esiti e ripercussioni rischiosi, in particolare se riferiti al tema, più avanti approfondito, della emersione/riconoscimento della vulnerabilità. La concreta situazione sopra indicata contrasta con il dettato della norma europea che all’art. 13, c.1 afferma che “gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali di accoglienza nel momento in cui presentano la domanda d’asilo.” Tale contrasto riflette una criticità più ampia e generale. Il sistema dell’accoglienza non è organizzato in modo da garantire immediata accoglienza al momento della presentazione della domanda perché presenta un limite strutturale fondamentale, non essendo (ancora) in grado di garantire l’accoglienza a tutti gli aventi diritto. Esiste quindi la concreta possibilità per un richiedente asilo di non accedere ad alcuna delle eterogenee tipologie di accoglienza di cui si compone il sistema dell’asilo in Italia. Nel 2011 nello SPRAR è stata introdotta la rete di 50 posti specifici per la “categoria Vulnerabili/disagio mentale” allo scopo di tentare di rispondere alle sempre più crescenti segnalazioni al Servizio Centrale di situazioni particolarmente complesse. Sul totale dei casi di disagio psichico o psicologico segnalati, nel 65% 154 “Inserto Unhcr: richiedenti asilo e rifugiati nel mondo e in Italia” in Dossier statistico 2012. XXII Rapporto sull’Immigrazione. CARITAS e MIGRANTES. Edizioni Idos, Roma 2012 117 dei casi si è potuto procedere ad una presa in carico all’interno dello SPRAR, persone provenienti prevalentemente dai CARA o da strutture anche esterne al sistema di protezione, inadeguate alla presa in carico di situazioni altamente fragili155. Tuttavia, per quanto riguarda in particolare l’accoglienza appunto di persone c.d. “vulnerabili”, le conseguenze dell’insufficienza del Sistema risultano particolarmente gravi. La Direttiva 2003/9/CE all’art. 20 dispone che “Gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le persone che hanno subito torture, stupri o altri atti di violenza ricevano il necessario trattamento per i danni provocati dagli atti sopra menzionati”. Se l’accoglienza non è tempestiva e, per quanto possibile, strutturata e continuativa, la realizzazione della presa in carico sul territorio sarà necessariamente discontinua e poco efficace. Trasferimenti da una struttura all’altra, che la vigente previsione di legge di cui al D.Lgs. n. 25/08 autorizza solo per motivate ragioni, dovranno essere a maggior ragione evitati nel caso di persone in situazione di vulnerabilità, che sono soggette a traumatizzazione secondarie. Tali limiti nella capacità ricettiva determinano inoltre un duplice rischio: tempi di accoglienza limitati che non sono sufficienti per completare il percorso di integrazione sociale nonostante le proroghe possibili (specie in contesti territoriali che non facilitano l’inserimento socio-economico) da un lato e dall’altro, in assenza dell’attivazione di altri servizi, permanenze eccessivamente protratte che impediscono un efficace turn-over, bloccano di fatto il sistema. Anche a prescindere dalla vulnerabilità, l’eterogeneità delle forme di accoglienza sopra descritte determina condizioni di accoglienza e di servizi minimi garantiti che variano enormemente a seconda della tipologia di centro in cui la persona si trova. Va sottolineato che, soprattutto nel primo periodo di permanenza in Italia, all’interessato spesso non è chiara la motivazione che determina il suo inserimento in un centro o in un altro e dunque la diversità di diritti e servizi a cui accede, anche 155 Ibidem 118 perché alcuni dei centri più grandi sono polifunzionali (operano dunque, all’interno di uno stesso complesso, in regime di CAD, di CARA o addirittura di CIE)156. Un altro elemento importante è che i Centri di primissima accoglienza sono generalmente i più grandi e sono quelli che prevedono meno servizi personalizzati. Le condizioni sono quindi particolarmente sfavorevoli per l’emersione della vulnerabilità degli ospiti. 3.7 La procedura di accesso all’accoglienza. Come già visto a proposito della normativa sull’accoglienza (§ 3.2), dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale, è il Questore che deve individuare la struttura di accoglienza. Infatti, il D.Lgs 25/08 (come modificato dal D.Lgs 159/08) prevede che il Questore disponga l’invio in un CARA se ricorrono le specifiche ipotesi di accoglienza di cui all’art. 20 c.2 lettere a,b e c D.Lgs. n. 25/08, o dispone il trattenimento in un CIE per i casi in cui l’art. 21 del medesimo. Il decreto procedure non fornisce indicazioni sulle strutture di accoglienza ove inviare i richiedenti asilo negli altri casi; tuttavia stabilisce in via generale che è compito della Prefettura-UTG “accertare la disponibilità di posti all’interno del Sistema di Protezione dei richiedenti asilo e rifugiati” (art. 6, c.2 D.Lgs 140/05) e in mancanza di un posto SPRAR, in via subordinata dispone l’invio ad un centro di identificazione. Si evidenzia come detti centri non esistono più a seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 25/08, ma dovendosi in ogni caso garantire l’accoglienza del richiedente essa va certamente realizzata nei CARA. Inoltre va evidenziato come, in tali casi l’invio ai CARA si configura come mera ospitalità, invece in questo caso il richiedente asilo dovrebbe godere dei medesimi diritti e servizi previsti per i richiedenti asilo accolti nello SPRAR (vedi § 3.3). Il fatto che il D.Lgs. n.140/05 in materia di accoglienza dei richiedenti asilo risulti incardinato su una procedura di esame della domanda che è stata radicalmente modificata dalla successiva entrata in vigore del D.Lgs. n. 25/08 determina una 156 “Per un’accoglienza e una relazione di aiuto transculturali. Conoscere e applicare le linee guida per un’accoglienza integrata e attenta alle situazioni vulnerabili dei richiedenti e titolari di protezione internazionale”. Provincia di Parma (a cura di), Parma 2011. 119 evidente situazione di disorganicità delle disposizioni in materia di accoglienza di stranieri che si trovano nella medesima condizione giuridica157. Superato il termine di 35 giorni il richiedente asilo, titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, può pertanto rimanere in accoglienza presso il CARA o essere inviato presso un progetto territoriale dello SPRAR per l’intero iter della procedura. La Prefettura che individua il centro di accoglienza od il progetto SPRAR158 provvede alla comunicazione dell’indirizzo della struttura stessa alla Questura ed alla commissione territoriale competente: “tale indirizzo costituisce il luogo del domicilio del richiedente asilo dove deve permanere per garantirsi l’erogazione dell’accoglienza e dove verranno indirizzati la notifica e la comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato e delle procedure di accoglienza” (Circolare del Ministero dell’Interno 22/10/2005). Il centro di accoglienza rappresenta per i richiedenti asilo molto più di un luogo dove dormire e mangiare; giunti in Italia a seguito di una fuga dal proprio Paese e dai traumi subiti, spesso anche durante il viaggio, essere accolti in una struttura significa trovare un luogo sicuro dove poter elaborare l’accaduto e cominciare ad immaginare di ricostruire la propria vita. La presenza di operatori qualificati, i servizi e le opportunità che vengono loro offerte all’interno dei centri, costituiscono la base essenziale per iniziare un buon percorso di integrazione, la possibilità di comunicare i propri pensieri e sentimenti attraverso il supporto di mediatori culturali rappresenta un elemento fondamentale in tal senso159. Invece, un’accoglienza strutturata per provvedere unicamente al vitto e all’alloggio, come quella fornita da molti centri di accoglienza governativi, rischia di rallentare e danneggiare il percorso di integrazione e finisce per contribuire fortemente al cosiddetto processo di traumatizzazione secondaria. 157 “Per un’accoglienza e una relazione di aiuto transculturali. Conoscere e applicare le linee guida per un’accoglienza integrata e attenta alle situazioni vulnerabili dei richiedenti e titolari di protezione internazionale”. Provincia di Parma (a cura di), Parma 2011. 158 La procedura di accesso ha inizio con la segnalazione del singolo caso alla Banca dati del Servizio Centrale SPRAR. Le segnalazioni possono essere eseguite da operatori di CARA (con modulistica specifica), da sportelli dell’ente locale appartenente alla rete SPRAR, da enti gestori dei progetti, associazioni ed enti di tutela dei rifugiati locali e/o nazionali o dalla Prefettura competente. È riconosciuto carattere di priorità alle segnalazioni provenienti dalle Prefetture e a quelle relative alle categorie vulnerabili. 159 “Le strade dell’Integrazione. Ricerca sperimentale quali-quantitativa sul livello di integrazione dei titolari di protezione internazionale presenti in Italia da almeno 3 anni.” CIR Consiglio Italiano per i Rifugiati, 2012 120 Inoltre, dal momento della notifica del provvedimento di riconoscimento di una tipologia di protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria; il titolare dello status dovrebbe poter usufruire di un periodo di accoglienza (DM 22/07/2008 così come modificato dal DM 5/8/2010) di sei mesi rinnovabili sulla base di specifiche esigenze, finalizzato a supportare un percorso di inserimento socio-economico. Tuttavia, tale positiva previsione non costituisce una misura cui possano accedere per diritto tutti i titolari della protezione, ma solo una parte di essi sulla base dei posti disponibili160. A causa della scarsità di posti disponibili, specie nelle principali aree urbane, si crea perciò una situazione di grave marginalità sociale di una larga parte dei titolari di protezione internazionale, la cui richiesta di assistenza, spesso inascoltata, ricade immediatamente sulla gestione dei servizi socio-assistenziali del territorio. L’obbligo dello Stato a provvedere con immediatezza a fornire ai richiedenti asilo “condizioni materiali di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute e il sostentamento” può risultare di fatto inficiato da limiti strutturali (quali in primis la carenza di posti di accoglienza) che producono un effetto di mancata accoglienza. 160 “ Per un’accoglienza e una relazione di aiuto transculturali. Conoscere e applicare le linee guida per un’accoglienza integrata e attenta alle situazioni vulnerabili dei richiedenti e titolari di protezione internazionale”. Provincia di Parma (a cura di), Parma 2011. 121 Grafico n. 13: I possibili percorsi di accoglienza del sistema italiano, in base alla normativa Primo soccorso in CSPA o CDA e domanda di asilo (entro 8 gg dall’arrivo) 1° Ipotesi: la questura dispone l’invio in un CARA (per un max di 35 gg) Assegnazione ad un centro di accoglienza SPRAR o ad un centro polifunzionale 2° ipotesi: la questura dispone l’invio in un CIE (per un max di 180 gg) Provvedimento di espulsione 3° ipotesi: la prefettura dispone l’assegnazione ad un centro di accoglienza SPRAR (fino alla fine della procedura) Accettazione della domanda di protezione internazionale Grafico n. 14: I percorsi di accoglienza nel sistema italiano, la prassi Primo soccorso in CSPA o CDA e domanda di asilo (entro 8 gg dall’arrivo) 2° ipotesi: la questura dispone l’invio in un CIE (per un max di 180 gg) 1° Ipotesi: la questura dispone l’invio in un CARA da 35 gg a 6 mesi Assegnazione ad un centro di accoglienza SPRAR o ad un centro polifunzionale Fine della pratica = Lista di attesa per l’accoglienza (da Nessuna accoglienza Provvedimento di espulsione 3° ipotesi: la prefettura dispone l’assegnazione ad un centro di accoglienza SPRAR (fino alla fine della Accettazione della domanda di protezione internazionale 3 a sei mesi) 122 3.8 Forme alternative di accoglienza Altre forme di accoglienza, aggiuntive rispetto allo SPRAR, sono i Centri Polifunzionali, istituiti dal Ministero dell’Interno di concerto con i Comuni delle aree Metropolitane (Roma, Milano, Torino, Firenze). Detta tipologia di centri non è regolamentata e la loro natura non è chiara: non sono assimilabili ai CARA né ai centri SPRAR. Infatti, le aree metropolitane di Roma, Torino, Bologna dispongono di circuiti di accoglienza non-sprar aventi regole di accesso e capacità ricettive del tutto peculiari e non confrontabili tra loro, che comunque danno vita a veri e propri “circuiti locali” di accoglienza che interessano istanza”, che richiedenti asilo “Dublino”, sia richiedenti asilo sia titolari “prima di protezione internazionale ed umanitaria. Perciò, in assenza di un quadro nazionale unitario e di politiche di integrazione, la gestione di interventi mirati a sostegno dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale, è affidata alle singole comunità locali che lavorano in sinergia con le realtà del privato sociale presenti sul territorio. Tuttavia, anche in questo caso la disponibilità di posti risulta fortemente insufficiente e sono presenti liste di attesa più o meno lunghe, che possono determinare periodi di attesa fino a quasi un anno161. La situazione più critica per ciò che attiene i tempi di attesa risulta probabilmente quella di Milano (fino a 12 mesi), mentre il sistema più complesso, ma anche più caotico risulta quello di Roma dove “convivono” tre macro-tipologie di strutture di accoglienza (21 centri a gestione comunale, un CARA e un centro di seconda accoglienza sprar) e dove, pur in assenza di dati esatti, va evidenziato come, nell’ultimo triennio, circa il 50% delle persone in lista d’attesa non ha beneficiato del circuito di accoglienza. Al 31 marzo 2011 la lista di attesa per il circuito di accoglienza del Comune di Roma era di 4.634 persone. In base allo studi Cespi 2011162; svolto sui territori delle aree metropolitane di Milano, Roma, Bologna e Torino, è emerso in modo 161 “La protezione internazionale in Italia. Quale futuro?Analisi di alcuni dei principali dati che emergono dalla ricerca.” Roma,21 giugno 2011. Progetto co-finanziato dall’UE, dal Ministero dell’Interno e dal Fondo Europeo per i rifugiati 162 Ibidem 123 drammatico, che vi è uno scarto temporale compreso in una forbice che va da 30 giorni a più di sei mesi, tra la manifestazione della volontà presentare domanda di asilo e la possibilità del richiedente di di usufruire di un’accoglienza, diritto che viene subordinato all’effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici e talvolta della stessa verbalizzazione della domanda e del conseguente rilascio del permesso di soggiorno (o della ricevuta dello stesso). In questa lunghissima fase l’assistenza al richiedente asilo non è garantita da alcuna misura, ad eccezione degli interventi di cd “bassa soglia” messi in atto dalle amministrazioni locali e dalle associazioni di tutela. Nel periodo estivo alcuni di questi interventi, comunque non sufficienti, non hanno affatto luogo e la situazione risulta più critica per le donne che sono accolte nelle strutture di volontariato disponibili163. Tale problema della concentrazione nelle aree metropolitane potrebbe invece essere affrontato in modo strutturale consolidando ed ampliando il Sistema di Protezione nazionale. Infatti, nelle aree metropolitane emergono veri e propri “sistemi a sé” di accoglienza ed integrazione sociale dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione, esterni tanto al sistema SPRAR che al sistema CARA. 3.9 I centri di accoglienza gestiti dall’Ufficio immigrazione del Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute di Roma Capitale. L’Ufficio immigrazione del Comune di Roma Capitale, gestisce dal 1991 il sistema di accoglienza cittadino che attualmente è costituito da 22 Centri di accoglienza per adulti curati da Organismi del Privato Sociale in convenzione, per un totale di circa 1.360 posti letto. La richiesta per l’accesso ai centri deve essere inoltrata all’Ufficio Immigrazione ed è necessario essere in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o di lavoro. Dalla fine del 2010 l’Ufficio immigrazione ha ampliato i servizi previsti all’interno dei centri di accoglienza che attualmente sono aperti 24 ore su 24164, prevedono corsi di lingua italiana, primo 163 Ibidem 164 Nei bandi precedenti al 2010 l’ingresso era consentito solo tra le 18,00 e le 9,00. 124 screening sanitario e monitoraggio della salute degli ospiti, realizzazione di progetti individuali di formazione e inserimento socio-economico. Nell’ambito dei servizi offerti dal Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute di Roma Capitale opera il “Programma Integra”, una cooperativa sociale che dal 2005 realizza attività volte alla promozione dei percorsi di integrazione dei cittadini migranti e rifugiati. Quest’ultima attua progetti di assistenza e di sostegno socio legale; orientamento lavorativo, counseling, promozione di eventi e attività formative di mediazione interculturale. Attraverso la partecipazione a bandi e avvisi nazionali ed europei concentra le sue attività nella realizzazione di corsi di formazione e inserimento lavorativo, corsi di lingua italiana, servizi di supporto all’autonomia, interventi di mediazione interculturale rivolti prevalentemente al territorio di Roma Capitale. Tabella n. 10 : Centri di accoglienza convenzionati con il Comune di Roma Associazione Destinatari Numero Centri A.C.I.S.E.L Per uomini singoli 1 Virtus Italia Onlus Per uomini singoli 1 Zero in condotta (Centro di Per uomini singoli 1 accoglienza Ammr Bhavan) A.T.I. Domus Caritas – Per donne con bambini Arciconfraternita S.S. Sacramento 1. Casa San Bernardo 2. Centro Accoglienza Sprar 5. Centro “Pietralata” 6. Centro “San Benedetto” 7. Centro “San Bruno” 8. Centro “San Francesco” 9. Centro “Sant’Alessio” 10. Centro “Riserva nuova” 11. Centro “Torre Morena” 12. Centro Enea CDA Baobab Per uomini singoli Centro Astalli Per donne singole 1. Casa di Giorgia Per nuclei familiari 2. Centro Pedro Arrupe Per uomini singoli 3. San Saba Caritas- Consorzio solidarietà Per uomini singoli 1. Ferrhotel Casa della solidarietà Per uomini singoli 1 Consorzio sociale solco Per nuclei familiari 1 Totale Posti di accoglienza 1.360 Fonte: www. programma integra.it 125 Soltanto nel 2011 a Roma il CIR ha assistito ben 5.179 richiedenti asilo e rifugiati (rispetto ai 1.835 del 2010), e ben 6.250 persone hanno richiesto di ottenere la residenza al Centro Astalli. Dati che confermano la stima della portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Laura Boldrini, che calcola in 8.000 persone i richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione internazionale che vivono nella Capitale165. A fronte di questa pressione il Comune di Roma riesce a garantire oggi complessivamente 2.200 posti d’accoglienza166. A questi si aggiungono altri 250 posti letto, in due strutture sorte per fronteggiare l’emergenza abitativa, ma attualmente prestate all’accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo. Il Centro Polifunzionale Enea di seconda accoglienza completa il quadro con i suoi 400 posti circa167. 3.10 L’altra faccia dell’accoglienza nella Capitale La Capitale è sempre stata uno snodo centrale dei flussi di rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, e un centro di attrazione per le persone in cerca di rifugio. Nonostante i tentativi di decentramento dell’accoglienza su tutto il territorio nazionale, la pressione di richieste d’asilo e di accoglienza nel Comune di Roma restano comunque cifre importanti. Nonostante il circuito di accoglienza del privato sociale che è arrivato ad accogliere fino a 1.360 persone (in situazioni normali), alla presenza di alcuni centri SPRAR (di cui il Lazio è il principale rappresentante :§ 3.3) e al CARA di Castelnuovo di Porto; durante l’attesa per l’ottenimento della protezione internazionale e soprattutto dopo averla ottenuta, la maggior parte dei rifugiati si trovano a sopravvivere in strada o in una condizione di indigenza ed emarginazione. Una situazione che, da un lato rende difficile qualsiasi percorso di autonomia ed integrazione e, dall’altro espone al rischio di essere preda di circuiti illegali e di sfruttamento. 165 “I rifugiati invisibili. L’accoglienza informale nella Capitale”. Dossier sulle occupazioni abitative di rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale. INTEGRA/AZIONE. Roma, Maggio 2012 166 Gli 800 posti aggiuntivi fanno parte della c.d. Emergenza Nord Africa 167 Ibidem 126 “Nel comune di Roma, parallelamente al sistema di centri di accoglienza, esistono numerosi non-luoghi dove migliaia di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria vivono in locali dismessi occupati, in baracche, tende o addirittura all’aperto, situazioni in cui si trova una buona parte delle comunità afghane, sudanesi, etiopi, somale ed eritree”168 La mancata accoglienza ovviamente avrà delle serie ricadute sul sistema di welfare in generale. Certamente il percorso di una persona, che in queste condizioni si trovi ad attendere senza mezzi di sopravvivenza e senza strumenti per l’autonomia economica, sociale e psicologica; potrà diventare un percorso molto rischioso e irto di pericoli e di conseguenze psico-sociali. Tutto ciò infatti finisce spesso per sovraccaricare la rete di servizi sociali della città (che non sempre sono specializzati e competenti rispetto alle problematiche dei rifugiati), ad appoggiarsi al servizio sanitario nazionale e a scivolare nello sfruttamento, nel lavoro sommerso; compromettendo così la possibilità di integrazione positiva nella società italiana. Proprio nella Capitale si sono sempre più diffuse soluzioni precarie di sopravvivenza nei “non luoghi”, negli spazi informali, degradanti ed emarginanti, ad alto rischio di devianza e di reclutamento da parte della criminalità organizzata. Nelle zone marginali della città esistono un alto numero di c.d “rifugiati invisibili”, privati di ogni diritto, lasciati preda delle informazioni distorte, del caso e dell’abbandono. “Gli ultimi fatti di cronaca relativi a rifugiati che vivevano a Roma nell’occupazione dei vagoni abbandonati a Prenestina o il caso del cittadino iracheno trovato morto nell’inverno dello scorso anno nel sottopasso di Porta Pia, adiacente all’ingresso della sala controllo del viadotto di Corso d’Italia, danno pienamente il senso di questa realtà.” 169 Infatti, nel territorio capitolino sono presenti grandi occupazioni, dove informalmente vivono migliaia di rifugiati, come quella di Romanina, Collatina e di Ponte Mammolo. 168 Ibidem 169 “I rifugiati invisibili. L’accoglienza informale nella Capitale”. Dossier sulle occupazioni abitative di rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale. INTEGRA/AZIONE. Roma, Maggio 2012 127 Ovviamente le convivenze che si creano all’interno di queste occupazioni sono del tutto casuali e spesso vivono in questi luoghi anche migranti appartenenti a categorie vulnerabili (vittime di tortura, vittime di violenze/abusi, nuclei familiari..). La presenza nelle occupazioni anche di rifugiati che provengono dai circuiti dell’accoglienza istituzionale, evidenzia inoltre come l’attuale rete di accoglienza non sia sufficiente o comunque non sia funzionale al raggiungimento dell’obiettivo dell’autonomia. L’accesso ai circuiti informali cui si rivolgono i rifugiati è spesso legato ai rapporti con la comunità del Paese d’origine presente sul territorio romano; e spesso in questi legami coesistono realtà solidaristiche con esperienze di sfruttamento. Soltanto nelle grandi occupazioni abitative di Rifugiati a Roma vivono oltre 1.700 persone; uomini, donne e minori che si confrontano quotidianamente con situazioni di degrado. Tabella n.11 : Le più grandi occupazioni abitative dei rifugiati a Roma Tipologia di residenti X X Collatina 700 X X X Ponte Mammolo 150 X Ostiense 50 X Totale 1.700 Minori X accompagnati 800 Nuclei familiari Romanina Donne singole Stima residenti Uomini singoli Occupazione non X X Fonte: Fondazione Integra/Azione “Si tratta di un’emarginazione sociale, di per sé grave, di uomini e donne cui l’Italia dovrebbe garantire una protezione internazionale e una dignitosa accoglienza”170. Alle occupazioni si affiancano poi le situazioni di completo abbandono di coloro che si trovano a vivere per strada, spinti sempre più ai margini; in luoghi lontani dagli sguardi e dall’attenzione dell’opinione pubblica. 170 “I rifugiati invisibili. L’accoglienza informale nella Capitale”. Dossier sulle occupazioni abitative di rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale. INTEGRA/AZIONE. Roma, Maggio 2012 128 Molti sono infatti i rifugiati che si trovano a passare le notti in baracche, scatole di cartone o sotto coperte e fogli di giornale. Stabilire con certezza quali siano i numeri dell’accoglienza informale è estremamente complesso, anche per i luoghi sempre più remoti e nascosti dove si cela una spinta ai margini e all’invisibilità in continua crescita171. L’Associazione MEDU (Medici per i Diritti Umani) nell’indagine svolta a Roma nel 2011: “Città senza dimora”, parla di circa 1.000 rifugiati “senza fissa dimora” che incrocia in un anno nella Capitale. Il direttore del CIR (Consiglio Italiano Rifugiati) Christopher Hein, parla di almeno 2.000 richiedenti asilo che vivono a Roma in condizioni alloggiative e sanitarie drammatiche172. Soltanto la lista d’attesa per avere un posto d’accoglienza presso l’Ufficio Immigrazione del Comune di Roma è arrivata ad aprile 2012 ad oltre 1.900 richieste inevase173. Grafico n.15 : I numeri dell’accoglienza, Roma 2011 2.500 2.200 Accoglienza Roma 2011 1.900 2.000 1.500 1.500 1.000 500 0 Accolti Sprar Lazio Accolti privato sociale Non accolti Fonte: rielaborazione dati Sprar, Comune di Roma e Programma Integra 2011 E’ immediatamente percepibile dal grafico la sproporzione tra gli accolti e i non accolti. Se consideriamo che il dato dell’accoglienza SPRAR riguarda tutta la Regione Lazio diventa evidente che il numero dei non accolti nella capitale è molto vicino a quello degli accolti. 171 Ibidem Ibidem 173 Ibidem 172 129 Un esempio eclatante è quello del Palazzo “Salam” (Salute, Pace, Salvezza) della Romanina in via Arrigo Cavaglieri, un’occupazione abitativa realizzata nella vecchia sede dell’Università di Tor Vergata. La gestione dello stabile è auto-organizzata e affidata a un comitato formato da quattro membri corrispondenti alle componenti etniche (eritreo, etiope, somalo e sudanese). All’inizio gli occupanti erano circa 250. Attualmente gli occupanti “registrati” oscillano tra i 500 e i 600, ma nel complesso si arriva nelle stagioni invernali sino a 1.000 ospiti174. Secondo la ricerca svolta da Integra/Azione 2012, la quasi totalità degli occupanti è regolare e titolare di un permesso di soggiorno di protezione internazionale. Un’altra piccola parte ha visto denegata la sua richiesta di asilo o è stata rimandata coattamente in Italia da altri Paesi europei in virtù della Convenzione di Dublino. “All’interno della struttura ci sono servizi fatiscenti. I servizi igienici scarseggiano. Sono attive le utenze di luce e acqua, ma manca l’impianto di riscaldamento sia per gli ambienti che per le acque sanitarie.” Inoltre “Per ciò che concerne la qualità della vita all’interno dell’occupazione c’è da notare che non vi è alcun servizio dedicato a donne e bambini(…)È alto il livello di disagio e stress post-traumatico: non mancano in proposito eventi allarmanti (come il suicidio di una donna nel 2011) e casi eclatanti di sofferenza. Almeno 10 persone versano in gravi condizioni psichiche”175. “A Salam non c’è servizio postale: si comprende dunque quanto possa essere difficile la comunicazione di atti ufficiali e formali presso queste strutture, anche in presenza di procedimenti in atto in Italia o all’estero. All’interno si verifica spesso un abuso di alcol da parte di alcuni, con la conseguente nascita di tensioni, acuite dall’alta densità abitativa”176. Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa Nils Muižnieks a seguito della visita in Italia dal 3 al 6 giugno 2012: Durante il soggiorno a Roma, il Commissario ha visitato: “questo edificio fatiscente di otto piani, denominato "Palazzo Salam” dagli abitanti, e ribattezzato "Palazzo 174 “I rifugiati invisibili. L’accoglienza informale nella Capitale”. Dossier sulle occupazioni abitative di rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale. INTEGRA/AZIONE. Roma, Maggio 2012 175 Ibidem 176 Ibidem 130 della Vergogna" dalle Ong e dai media, offriva riparo a circa 800 persone al momento della visita. Il Commissario ha potuto vedere di prima mano le condizioni sconvolgenti all'interno della struttura nelle quali si trovavano a vivere uomini, donne e bambini, fra cui una sola doccia e un solo WC condivisi da 250 persone. Gli abitanti hanno informato il Commissario del fatto che, prima della sua visita, il Comune aveva disposto l'interruzione della fornitura d ’ acqua per un periodo di due giorni, Commissario per poi ripristinarla grazie all'intervento di una Ong. Il è stato informato, inoltre, che a causa di alcuni ostacoli amministrativi, gli abitanti incontravano enormi difficoltà nell'accedere al servizio sanitario, nonostante le gravi condizioni di salute di molti di loro, fra cui disturbi mentali provocati dal trauma della guerra e dall'arduo viaggio verso l'Italia”177. Un altro esempio, di invisibilità e degrado è quello rappresentato dalla “Comunità della Pace” una baraccopoli Lungo viale Palmiro Togliatti, al di sotto del livello della strada, in via delle Messi d’Oro a Ponte Mammolo in cui i rifugiati e richiedenti asilo vivono in precarie condizioni; sono oltre 150 persone. Circa 100 sono di origine eritrea, una minoranza di etiopi, un piccolo gruppo di ucraini, romeni e bengalesi, e alcuni nuclei familiari latinoamericani. “Sono tutti regolari, tutti con un trascorso in centri di accoglienza e qualcuno in attesa di rientrare nel circuito istituzionale. Gli abitanti vivono principalmente in tende, qualcosa in cartongesso ha iniziato a sorgere nel 2006. Alle tende pian piano si sono affiancate piccole abitazioni di muratura, costruite nel corso degli anni dalla stessa comunità e, in numero inferiore (circa il 30%) baracche di lamiera. Dal 2004 si costruiscono anche baracche di legno”178. La situazione riscontrata nell’insediamento è di gran lunga peggiore rispetto all’occupazione del Palazzo “Salam”, in quanto mancano acqua e riscaldamento e mancano i servizi igienici, (a parte un bagno in muratura in pessime condizioni, non allacciato alla rete fognaria). “Nella baraccopoli ognuno bada per sé e non esiste nessuna organizzazione collettiva che ne garantisca la gestione e il funzionamento. 177 RAPPORTO di Nils Muižnieks -Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d ’ Europa, a seguito della visita in Italia dal 3 al 6 luglio 2012”. Consiglio d’Europa, settembre 2012. 178 Ibidem 131 Gli abitanti della baraccopoli sono completamente abbandonati a loro stessi: attualmente non c’è alcun servizio di assistenza, neanche saltuario, se si esclude l’intervento di MEDU (Medici per i Diritti Umani) teso a fornire l’assistenza sanitaria di base, grazie all’unità di strada. La distanza dalla città e la difficoltà di muoversi con i mezzi pubblici, scoraggia poi chi vuole recarsi nella Capitale per ricevere cure o cibo da associazioni caritatevoli. D’altra parte gli abitanti sono pressoché esclusi dal mercato del lavoro. Molti di loro non sanno neanche parlare italiano, nonostante siano a Roma da diversi anni”179. 179 “I rifugiati invisibili. L’accoglienza informale nella Capitale”. Dossier sulle occupazioni abitative di rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale. INTEGRA/AZIONE. Roma, Maggio 2012 132 “Rifugiati in Italia; tra necessità, norme e prassi. Studio sull’accoglienza.” Valentina Pepe Capitolo IV Indagine sull’accoglienza 133 4.1 La ricerca sul campo. 4.1.1 Introduzione metodologica Il mio lavoro di indagine sul tema dell’accoglienza ai richiedenti asilo e rifugiati in Italia si è basato in parte sulla ricerca bibliografica e scientifica in materia ed in parte sulla ricerca sul campo. Quest’ultima è stata svolta interamente sul territorio del Comune di Roma dove, tra settembre e dicembre 2012, grazie alla disponibilità garantitami da molte delle persone che lavorano da anni in questo campo, sono riuscita a svolgere diverse interviste semi strutturate180 svolte nei maggiori Centri di Accoglienza della Capitale (Sprar, Privato sociale, Associazioni), all’ufficio immigrazione del Comune di Roma, al Programma Integra e al CIR (Consiglio italiano per i Rifugiati). Le interviste sono state rivolte sia ai responsabili dei Centri che agli operatori e agli ospiti. Inoltre sono stati intervistati due operatori dei Centri di accoglienza allestiti per l’emergenza Nord Africa, appena fuori le porte di Roma e ad alcuni richiedenti asilo accolti in questi centri. Lo scopo di questa ricerca è quello di far emergere le maggiori problematiche e lacune del sistema di accoglienza italiano, indagando al suo interno, intervistando coloro che tutti i giorni hanno a che fare con questa realtà. Come già detto la ricerca si è svolta sul territorio romano; questo perché da un lato Roma rappresenta la città maggiormente rappresentativa del tema dal punto di vista numerico, sia in termini di richieste di asilo che di rifugiati residenti; dall’altro perché è la città che possiede la maggiore attrattiva per i richiedenti asilo che arrivano nel nostro Paese. Innanzi tutto perché spesso è l’unica città di cui conoscono il nome, oppure perché è proprio qua a Roma che hanno qualche contatto con le comunità di connazionali. Questo perché per anni la Capitale è stata l’unica sede della Commissione incaricata di decidere sulle richieste di asilo, da tutta Italia coloro che richiedevano protezione dovevano poi recarsi a Roma per svolgere il colloquio e attendere tempi lunghissimi per ricevere la risposta e di conseguenza i documenti. 180 Vedi Allegato II 134 Infine, a mio parere, essendo la Capitale d’Italia può essere considerata la città più rappresentativa anche in termini assoluti, sia delle positività del sistema che delle maggiori negatività. Tabella n. 12: Lista delle interviste svolte a Roma 2012: INTERVISTATO Responsabile per l’informazione Operatore Direttore responsabile Coordinatrice Responsabile del Servizio Sociale Operatore Operatrice Responsabile Responsabile Operatore Operatrice Rifugiato afhgano Richiedente asilo nigeriano emergenza 2011 Richiedente asilo nigeriano emergenza 2011 Richiedente asilo ghanese emergenza 2011 Rifugiato afghano Rifugiato afghano Rifugiato ghanese Anonimo ENTE Centro Astalli Casa Nur Centro Policulturale Baobab Casa di Giorgia (Centro Astalli) Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) Centro Enea Centro di accoglienza per l’emergenza Nord Africa- Marcellina (RM) Ferrhotel Centro di accoglienza Caritas Ufficio Immigrazione del Comune di Roma Centro di accoglienza emergenza Nord Africa- Monterotondo Programma Integra del Comune di Roma A Roma da 10 anni A Monterotondo da 1 anno A Monterotondo da 1 anno A Monterotondo da 1 anno Centro Enea da 1 anno Centro Enea da 1 anno Centro Enea da 1 anno Istituzioni Ministero dell’Interno La necessità di esplorare il “mondo” dei rifugiati in Italia è scaturito, oltre che dal mio interesse personale, dalla volontà di provare a rispondere ad una serie di questioni: Perché l’Italia riceve tutt’oggi ammonizioni europee con l’accusa di non rispettare i diritti umani? Perché a fronte dei 35.000 richiedenti asilo arrivati sulle coste siciliane nel 2011 sono state improvvisate soluzioni emergenziali con evidente disorganizzazione e sperpero di denaro pubblico in spese poco trasparenti? Quali sono le questioni irrisolte e quali i nodi critici? Quali problemi restano ancora nel sistema di accoglienza italiano? Quali sono le motivazioni che si trovano dietro a questa realtà? 135 4.2 I nodi problematici del sistema di accoglienza Italiano, le voci sul campo. 4.2.1 La scarsità di posti del sistema di accoglienza e il circuito della “non accoglienza181”. Uno dei maggiori problemi che è stato segnalato da tutti coloro che lavorano nel campo dell’accoglienza è appunto l’incapacità di ricezione del sistema di accoglienza italiano rispetto alle richieste. Infatti, è dimostrato che tra il momento in cui l’interessato dichiara all’autorità competente di voler presentare una domanda di protezione internazionale e il momento di inizio dell’accoglienza intercorre un periodo di attesa, spesso molto prolungato, ma che come abbiamo visto (supra § 3.10) costringe i richiedenti a cercare rifugio nelle occupazioni, nelle stazioni dei Treni o eventualmente nei posti per senza fissa dimora. La rete delle strutture dedicate all’accoglienza risulta decisamente inferiore rispetto al numero di domande di protezione internazionale. Per rispondere alle esigenze di accoglienza sulla base dei limitati posti a disposizione, viene fatta una selezione in base ad una scala di priorità, secondo la quale viene data precedenza ad esempio ai minori, alle persone vulnerabili, ecc…e solo in un secondo momento anche alle segnalazioni delle Prefetture ed infine a quelle delle associazioni. La mancanza di posti a disposizione dei richiedenti asilo che giungono nel nostro Paese è una delle problematiche più evidenti, come ci riferisce la responsabile per l’informazione del Centro Astalli: “Intanto, ci sono una grande parte di rifugiati che non usufruiscono dell’accoglienza. Quindi i posti non sono sufficienti rispetto alle richieste, e non parliamo di numeri enormi, ma parliamo di numeri gestibilissimi e che sono ampiamente gestiti in altri Paesi europei, quindi questo è il primo problema. A Roma sono molte le persone che vivono in occupazione e che da un momento all’altro potrebbero essere buttate fuori, ma parliamo di famiglie, di bambini. 181 M. Benvenuti (a cura di) “La protezione internazionale degli stranieri in Italia. Uno studio integrato sull’applicazione dei decreti di recepimento delle direttive europee sull’accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure.” Jovene Editore, Napoli 2011. 136 Così come si vive nelle stazioni! Pensate agli afghani che per tanto tempo hanno vissuto al binario 95. Prima di tutto non si riesce a far fronte alle persone che chiedono un posto in accoglienza e questo è un problema oggettivo che va risolto. In Italia uno dei principali problemi dell’asilo è che a quel foglio di carta che ti viene dato quando vieni riconosciuto rifugiato non corrisponde nessun diritto, non corrisponde un vero diritto all’accoglienza, non corrisponde a un sussidio. Tutto ciò che poi viene fornito, viene fornito dal terzo settore, inseguendo i bandi, progetti e tutti hanno la caratteristica di essere emergenziali e sporadici e non c’è invece un welfare strutturato come da anni noi chiediamo che ci sia su questi temi.” A causa di questa mancanza, soprattutto per quanto riguarda la c.d. seconda accoglienza, molti richiedenti asilo vengono lasciati in accoglienza nei CARA per periodi lunghissimi (fino a 6 o 12 mesi) rispetto alle previsioni della normativa (3035 gg). Al riguardo si registrano, sostanziali differenze tra i regimi di accoglienza nei progetti territoriali SPRAR e nei CARA, in cui, come abbiamo rilevato, i richiedenti asilo possono anche accedere in via subordinata all’assenza di posti SPRAR. Infatti le ricadute negative in relazione alla fase di uscita dai CARA sono diverse: a. L’accoglienza in CARA termina con il cambiamento di status da richiedente asilo a titolare di protezione e pone un serio problema rispetto le fasi immediatamente successive alla notifica della decisione della Commissione territoriale; sia in termini di accoglienza che di integrazione. Diversamente dall’accoglienza SPRAR che garantisce una continuità assistenziale nella fase di passaggio tra i diversi stati giuridici e più in generale porta avanti progetti individuali di inserimento nel lavoro, nella società e nel territorio circostante. Al contrario l’uscita dal CARA del titolare avviene quando egli non ha ancora strumenti per l’autonomia né è stato accompagnato in un percorso di conoscenza e contatto con i servizi del territorio. b. L’accoglienza in CARA, per la sua tipologia e fondamento legislativo, non garantisce infatti quell’ azione di orientamento, conoscenza, mediazione e contatto 137 con le agenzie del territorio che si verifica durante il periodo di accoglienza SPRAR e che determina le condizioni per un accesso autonomo e consapevole ai servizi sociali e sanitari territoriali. Tale differenza tra “l’accoglienza integrata” SPRAR e l’accoglienza maturazione di in CARA determina un gap considerevole in termini di informazioni, strumenti, competenze ed opportunità per l’inserimento socio-economico futuro presso un determinato territorio, tra persone titolari degli stessi diritti182. Queste problematiche sono state evidenziate in primis dalla Responsabile del Servizio sociale del CIR e da molti altri intervistati, per cui il CARA non è assolutamente idoneo per un periodo di accoglienza così prolungato: “I posti a disposizione dello SPRAR sono circa 3.000, poi ogni tanto si gonfiano in determinate circostanze, ma non in maniera strutturata. Sono 3.000 e sono totalmente insufficienti rispetto alla richiesta. Di fatto, quello che succede è che appunto, lo Sprar non è assolutamente sufficiente, spesso le persone vengono inserite nei CARA, che non hanno però standard di accoglienza. Il CARA è una misura di primissima accoglienza che dovrebbe andare bene solo per i 35 gg previsti dalla normativa e poi bisognerebbe trovare soluzioni alternative sul territorio con risposte più adeguate. Quando si parla del sistema di accoglienza italiano ci si perde perché è tutto un dovrebbe e sarebbe! Di fatto quello che succede è che l’uscita dal CARA è una sorta di imbuto in cui poi le persone, non avendo la possibilità di inserimento in soluzioni più adeguate, visto che i posti Sprar sono insufficienti, rimangono nel CARA. Addirittura abbiamo esempi drammatici di persone che rimangono un anno o un anno e mezzo grazie ad una ‘tolleranza’ del sistema CARA, ma poi queste tolleranze si pagano! 182 Provincia di Parma (a cura di). Centro Immigrazione Asilo Cooperazione internazionale di Parma e provincia onlus “Per un’accoglienza e una relazione di aiuto transculturali. Conoscere e applicare le linee guida per un’accoglienza integrata e attenta alle situazioni vulnerabili dei richiedenti e titolari di protezione internazionale”. 138 L’integrazione dovrebbe cominciare dal giorno 1, perché poi tutto quello che non è integrazione è tempo perso, se tu perdi un anno imparando male la lingua, senza avere la possibilità di conoscere il territorio, senza avere un orientamento ed un inserimento lavorativo ecc… Poi i CARA sono isolatissimi, sono fuori dal mondo degli uomini, non sono centri idonei per una lunga permanenza, sono spesso collegati male alle città più vicine. E’ improprio considerare il CARA un centro di accoglienza, quindi il difetto è già all’origine. Questo è un sistema improntato sulla sicurezza e non sull’integrazione.” A proposito del sistema SPRAR, Responsabile del Servizio sociale del CIR: “Sono pochi i fortunati che entrano nel sistema SPRAR. Questo sistema offre servizi che sono pertinenti, chiaramente, però non è garantita una omogeneità, ci sono Sprar più adeguati e Sprar meno. La speranza è che nel tempo, sempre di più, il sistema Sprar diventi un luogo possibile di accoglienza. Ma per il momento i posti sono pochi e le permanenze all’interno sono molto lunghe, visto che l’Italia è un paese molto difficile per l’integrazione. L’ammortizzatore più solido in Italia è la famiglia, non il sistema di welfare, e queste persone che la famiglia qui non ce l’hanno si trovano in una situazione che non garantisce l’autonomia alloggiativa, lavorativa ecc.. Questa situazione è molto penalizzante e fa sì che spesso le persone siano costrette a rimanere oltre nel sistema di accoglienza, quindi anche il turn over è molto faticoso e molto inadeguato.” Per quanto riguarda il territorio romano emergono, come abbiamo già descritto nel capitolo precedente (vedi supra § 3.10) delle difficoltà date anche dalla grande quantità di richieste che riceve la Capitale ogni anno. 139 A Tal proposito il responsabile del Ferrhotel di Roma (Centro di accoglienza CARITAS) ci descrive la situazione dell’accoglienza nel territorio romano: “Il problema di Roma, è che molte associazioni riescono a fare orientamento e supporto a tante attività, ma poi la gente dorme per strada. Roma vive una forte carenza alloggiativa ed è anche molto nascosta; noi sappiamo che ci sono molte strutture occupate, però che non sono visibili, ma ci sono!” A livello nazionale: “Se come Stato italiano pensiamo di poter gestire situazioni di asilo importanti, intanto i nostri numeri non sono i numeri degli altri Paesi europei, non siamo la Francia, non siamo la Germania, parliamo di altri numeri, quindi questa idea di invasione di cui si parla non c’è. Però dobbiamo porci il problema che se riconosciamo uno status a queste persone poi non possiamo farli dormire in strada o nei luoghi occupati. Poi le persone vanno sgomberate e gli sgomberi sono sgomberi eh! Purtroppo manca una volontà politica in questo senso, io voto dagli anni ’80 e il tema immigrazione non era nemmeno nelle campagne elettorali; oggi chi è che non mette l’immigrazione nelle campagne elettorali!? C’è una sorta di impreparazione e inadeguatezza proprio nel ritrovarsi a gestire fondi europei senza avere una legge organica sull’asilo. Questo è un problema che dobbiamo risolvere! C’è proprio un approccio culturale che è sbagliato, molto spesso emergenziale ed improntato sulla sicurezza, poi c’è l’impoverimento delle famiglie italiane che non aiuta. Però il problema c’è e deve essere gestito.”(Responsabile FERRhotel Roma CARITAS) Così conclude anche la Responsabile per l’informazione del Centro Astalli: “ Il posto di accoglienza oggi è un problema certamente, perché non riusciamo a soddisfare tutte le richieste che ci sono. Per le donne e i bambini in qualche modo ce la si cava, ma per gli uomini-che sono la maggior parte dei rifugiati140 è un problema! E’ un problema che andrebbe risolto potenziando l’accoglienza. Le associazioni di volontariato sopperiscono alla grande mancanza dello Stato. C’è una sorta di delega in bianco che lo Stato, che non progetta welfare, fa alle associazioni di volontariato, questa delega in bianco può andare bene quando ci sono delle associazioni che lavorano bene, ma può anche andare male. Il volontariato c’è in Italia, è la ricchezza del Paese, ma lo Stato non può fare affidamento sul volontariato che è una risorsa volatile di per sé.” 4.2.2 I tempi dilatati della procedura per la richiesta e il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla normativa. Iter procedurale per la richiesta d’asilo alla Questura di Roma nella prassi : a) Lo straniero può presentarsi liberamente allo sportello della Questura-Ufficio Immigrazione, per la richiesta di asilo (riferimenti normativi § 1.5.1) b) Allo sportello viene chiesto di presentare eventuali documenti identificativi, di compilare un Modulo con le generalità e una breve dichiarazione della storia personale; dopodiché si procede alla foto segnalazione e al rilascio delle impronte digitali. Infine viene rilasciato al richiedente un cedolino identificativo e un appuntamento per tornare alla Questura e verbalizzare la richiesta di asilomediamente dopo un mese e mezzo dalla richiesta di asilo. (la normativa prevedrebbe invece che la verbalizzazione venga fatta il giorno stesso della richiesta (art. 26, c.2 d.lgs 25/08) c) Questo materiale identificativo viene inserito in un sistema europeo per il controllo delle generalità del richiedente, chiamato Eurodac183, per verificare se 183 In base al Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino. Il sistema Eurodac permette ai paesi dell’Unione europea (UE) di aiutare a identificare i richiedenti asilo e le persone fermate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell’Unione. Confrontando le impronte, i paesi dell’UE possono verificare se un richiedente asilo o un cittadino straniero, che si trova illegalmente sul suo territorio, ha già presentato una domanda in un altro paese dell’UE o se un richiedente asilo è entrato irregolarmente nel territorio dell'Unione. La struttura comporta un'unità centrale gestita dalla Commissione europea, una base centrale automatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi elettronici di trasmissione tra i paesi dell’UE e la base di dati centrale. Oltre alle dell’UE includono: il paese dell’UE d'origine; il sesso della persona; il luogo e la data della domanda impronte digitali, i dati trasmessi dai paesi 141 il richiedente aveva già fatto richiesta di asilo in un altro Paese europeo e quindi stabilire lo stato competente per esaminare la domanda. Inoltre viene inserito in un sistema di verifica nazionale chiamato AFIS184, allo scopo di verificare se il richiedente ha una fedina penale, se ha delle condanne a suo carico, o se è soggetto ad un ordine di espulsione. A questo punto: d) se il richiedente non ha precedenti penali; è convocato in Questura per la verbalizzazione della domanda e la compilazione del Modello C3 (vedi Annesso III) nel quale vengono riportate informazioni riguardo la religione, il gruppo etnico, l’appartenenza o meno a partiti o movimenti politici nel Paese di origine ecc…e viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della durata di tre mesi (rinnovabile nel caso in cui la Commissione non avesse deciso entro questo lasso di tempo). Tale documento verrà trasmesso dalla Questura alla Commissione territoriale competente, che entro un massimo di trenta giorni dovrebbe inviare alla Questura la data della convocazione del richiedente in Commissione per il Colloquio Personale. Questo termine invece non è affatto rispettato, la Commissione impiega diversi mesi (3 o 4 mesi) prima di inviare la risposta di convocazione. e) Se invece ci sono delle condanne a suo carico o degli obblighi di espulsione, il questore dovrà procedere contemporaneamente sia alla raccolta degli atti di accusa e alla denuncia di esecuzione, sia alla procedura per la richiesta di asilo (perché solo la Commissione Territoriale può decidere su una richiesta di asilo) quindi fino al momento della decisione della Commissione entrambe le procedure devono andare avanti parallelamente. f) Ovviamente in quest’ultimo caso, la raccolta degli atti e delle eventuali condanne del richiedente rallentano molto la procedura per la richiesta di asilo e d'asilo o dell’arresto della persona; il numero d'identificazione; la data in cui sono state prese le impronte digitali; la data in cui sono stati trasmessi i dati all'unità centrale. 184 AFIS è l'acronimo di Automated Fingerprint Identification System ovvero Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte. In concreto è un sistema costituito da terminali a disposizione delle singole unità di polizia scientifica, o dei RIS dei Carabinieri, che hanno la possibilità di connettersi, via rete telematica, alla Banca dati del Casellario Centrale d'Identità - II Divisione del Servizio Polizia Scientifica, che contiene le informazioni biometriche dei singoli soggetti per essere identificati ai fini preventivi o giudiziari. 142 quindi la verbalizzazione e la trasmissione degli atti alla Commissione Territoriale competente. g) Solo in questa fase, i c.d Articolo 20 (vedi § 3.2) vengono inviati in CARA e gli art. 21 vengono inviati in un CIE (in base alle disponibilità di posti). Vediamo ora quali sono i fattori che rallentano la procedura emersi dall’indagine sul campo: • La sproporzione spesso tra il numero dei richiedenti asilo e l’organico preposto a svolgere le pratiche di richiesta. Esiste infatti un evidente scollamento tra le tempistiche previste dalla normativa e la reale capacità dell’organico della Questura e delle Commissioni territoriali di smaltire in tempi così ristretti il numero reale delle richieste. Addirittura molte questure nei momenti di maggiore afflusso devono chiedere in prestito organico da altre questure per cercare di smaltire tutte le pratiche. Come può una questura come quella di Roma, che riceve ogni giorno dalle 250 alle 300 richieste di asilo, svolgere sia le pratiche di identificazione che quelle di verbalizzazione in un solo giorno?! Al riguardo descrive la situazione della Capitale un operatore del Centro ENEA: “Roma è letteralmente una realtà disastrata dal punto di vista della tempistica e dei tempi di attesa, la Questura ha grosse difficoltà a gestire l’afflusso, che a Roma si registra, perché Roma è una città che attira i rifugiati, qui ci sono i primi nuclei, ci sono i nuclei storici, ci sono i nuclei di attivisti. E’ sempre stata una città che ha richiamato e poi Roma ha delle strutture assistenziali, che nonostante il deserto, danno una mano, danno una grossa mano. Le organizzazioni cattoliche, il minino di assistenza gestita del Comune, quindi Roma attira! La questura…forse c’è una difficoltà ad organizzare bene questa accoglienza, proprio dal punto di vista del riconoscimento legale, perché la procedura non viene quasi mai rispettata nei tempi.” 143 Infatti, per la verbalizzazione è spesso necessario l’ausilio di un interprete e non solo, la verbalizzazione serve a raccogliere tutte le informazioni sulla storia della persona che richiede l’asilo, necessita quindi di un essere fatta con un certo dispendio di tempo e con una certa completezza e cura, visto che è il documento che verrà inviato alla Commissione che dovrà decidere sull’esito della richiesta. Di conseguenza, i tempi previsti dalle normative spesso sono disattesi per questioni di forza maggiore. • Non esiste un fascicolo elettronico nazionale che contenga tutti gli atti delle Questure, e non esiste un contatto telematico immediato tra di esse. Di conseguenza, tutti gli accertamenti di cui parlavamo pocanzi sulla fedina penale del richiedente e la trasmissione degli atti prevedono tempistiche molto diverse e comunque mai immediate. In questo senso anche i trasferimenti dei richiedenti da un centro all’altro richiedono una trasmissione degli atti tra le questure che non è immediata e che rallenta forzatamente la procedura (il trasferimento è molto diffuso, mentre dovrebbe essere utilizzato solo come estrema ratio di una situazione particolarmente complicata). A confermare questa tesi, il responsabile del Ferrhotel di Roma (CARITAS): “La tempistica per i documenti è molto cambiata nel tempo, oggi in media ci vogliono 6 mesi (tra chi ci mette un anno e mezzo e chi ce ne mette 4). Il problema si trova nel mezzo, la domanda si fa in 8 gg, la risposta dalla Commissione si ha in poche settimane, ma il problema si ha nel mezzo. Molte volte a causa di tutti gli spostamenti che fa il richiedente. Noi abbiamo però dei casi di cui non si capisce invece l’attesa e per questo abbiamo un avvocato che va alla Questura una volta al mese a portare questi casi, oltre ai normali casi. Anche i rinnovi sono tempi molto lunghi, noi abbiamo un ospite che ha avuto il rinnovo ora, dopo un anno.” • I nomi sbagliati o falsi dei richiedenti sono un altro dei fattori che influiscono sulle lungaggini burocratiche (spesso capita che dalle impronte la Questura ravvisa che il richiedente ha già dichiarato 3 o 4 generalità diverse; oppure che la trascrizione del nome del richiedente è sbagliata sin dall’inizio). 144 La responsabile del Centro di Accoglienza “Casa di Giorgia” del Centro Astalli di Roma conferma questo problema: “Il problema è tutta la procedura, che può durare anche un anno, dipende..se la persona è ‘dublinata’ o hanno sbagliato a scrivere il cognome, e lì è una tragedia. Il brutto e la difficoltà di questo sistema è proprio questo, che non ci sono tempi certi e questo crea diversi problemi. Ad esempio, per le persone che sono borderline, che poi diventano psichiatriche in Italia, spesso per il tempo, perché tu resti in quel limbo. Per il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che dura un anno, tu devo aspettare un anno e in quel periodo non puoi fare niente, non riesci a trovare lavoro!E poi non c’è sempre l’accoglienza perché i posti non sono sufficienti.” • Persino la necessità di risolvere altre situazioni di emergenza può portare , ed è soprattutto il caso delle Questure, a concentrare in tale direzione molte delle risorse umane disponibili; che vengono quindi sottratte alla gestione delle domande di asilo. • Le reiterate domande di asilo: alcuni richiedenti dopo il diniego della Commissione e il rifiuto del giudice in appello, ripresentano la domanda di asilo, magari sotto falso nome. Ovviamente tali procedure vanno ad infoltire le già numerose richieste di asilo che la Questura si trova a smaltire ogni giorno. Come afferma infatti un operatore del Centro ENEA: “Ci sono poi delle problematiche riguardanti i rinnovi, anche il rinnovo informatico è una cosa un po’…che ha i suoi tempi, poi all’atto pratico ci sono dei rinvii, ci sono problematiche riguardanti le Commissioni Territoriali, i rinnovi delle sussidiarie che sono pure un problema. Quest’anno io ho contato almeno 9/10 mesi per il rinnovo, con la nuova procedura. Anche per avere il permesso ci vuole un anno, io questi tre mesi non li ho mai visti, li abbiamo visti solo in pochissimi casi. 145 Quando ho modo di parlare con altri colleghi, mi dicono che è proprio questo il problema.” Ognuno di questi fattori di rallentamento, contribuisce poi ad appesantire il sistema di accoglienza e di protezione dei richiedenti asilo in generale, con queste parole descrive la questione Responsabile del Servizio sociale del CIR: “Oltre a questo ci sono anche tutta una serie di complicazioni burocratiche che rendono tutto più difficile. La prima piaga è sicuramente la lungaggine burocratica. Anche se io ritengo che i 30-35 gg previsti dalla normativa sarebbero comunque troppo pochi, specie per persone che hanno subito traumi molto forti. Pensate che il 25%-30% dei richiedenti asilo è costituito da persone che hanno subito esperienze di violenza estrema e tortura e quindi non sono persone che dopo così poco tempo potrebbero rappresentare la loro storia davanti alla Commissione che dovrà giudicare la possibilità di dare un riconoscimento. Poi, tra i 35 gg previsti sulla carta e poi quello che succede veramente che va da un anno a un anno e mezzo, e poi finché non arriva la risposta anche di più, questo diventa invece scandaloso; un criterio estremamente penalizzante per una ripresa di una vita normale. Io dico sempre che il riconoscimento è veramente il primo passo, anche in termini terapeutici per una persona, lo è chiaramente in termini di possibilità di vivere serenamente nel nuovo paese e di mettere un punto alla propria fuga, ma ha anche un valore profondo in termini di recupero e di riconoscimento di quello che è successo.” 146 4.2.3 Ricadute psicologiche e sociali dell’attesa e della non accoglienza: Durante il periodo di attesa per la convocazione in Commissione (che a livello nazionale dura in media 3/4 mesi185) il soggetto che non ha accesso alle misure di accoglienza è costretto a vivere in condizioni di particolare insicurezza, privazione e marginalità per un periodo di tempo che non è in grado di prevedere né controllare (vedi supra § 3.10) . Tale condizione produce effetti sia immediati sulle condizioni psicofisiche, riconducibili alle condizioni di vita e all’incertezza sociale e giuridica che in soggetti che presentano vulnerabilità possono avere gravi conseguenza; sia di medio e lungo termine rispetto l’intero percorso di integrazione, protezione ed autonomia del richiedente. Tutto ciò è dato dal fatto che l’attesa prolungata espone il richiedente a situazioni che lo costringono in una “zona di invisibilità sociale”, dove il bisogno lo rende particolarmente fragile e ricattabile. Quello che è emerso dalla ricerca sul campo è che ogni persona che non intraprende un percorso di accoglienza e che non ottiene una vera e propria protezione, pur avendone il diritto, presto ricadrà nuovamente sulla competenza del servizio pubblico, della sanità, della sicurezza e dell’ordine pubblico; questa volta però come un peso e non come una risorsa. Il responsabile del Ferrhotel di Roma (CARITAS) ci parla al riguardo di una problematica molto seria che sta emergendo ultimamente e che si prospetta come sempre più significativa in termini di numeri, ovvero l’aumento dei casi psichiatrici tra i richiedenti asilo: “Il 50% delle persone accolte nel 2011 hanno avuto problemi sanitari, di questi, il 70% hanno problemi di disagio psichico. Per questo noi come CARITAS abbiamo il poliambulatorio CARITAS a via marsala, poi abbiamo un progetto che si chiama “Ferite invisibili” per il supporto psichico e poi c’è il Centro Astalli che ha il SAMIFO, e poi ci sono le strutture pubbliche, alcune oramai sono già abituate ad intraprendere 185 Non esiste una media statistica nazionale sui tempi delle diverse Questure d’Italia o delle Commissioni territoriali, ma è riscontrabile che, specialmente nelle Questure/Commissioni più importanti a livello di numeri, non si vada al di sotto dei 3/4 mesi. 147 un percorso di un certo tipo, ma tutto ciò fa ormai i conti con la Spending review. Oggi è un problema, non ci sono mediatori culturali, spesso ancor prima di accedere al servizio sanitario c’è un problema di comprensione.” Spesso, riferiscono diversi operatori che da anni lavorano sul campo, le vulnerabilità psicologiche delle persone aumento e peggiorano durante l’attesa, durante il soggiorno in Italia. “Il problema è proprio l’attesa! Il progetto di queste persone è legato intanto alla sistemazione della parte dei documenti. Tutto questo invece li tiene sospesi, appesi!”(Responsabile Ferrhotel- Caritas) Tale riscontro è stato fornito anche dall’Ufficio Immigrazione del Comune di Roma: “Noi abbiamo molte persone che hanno fragilità di tipo sanitario e psicologico, se non psichiatrico e in questo periodo stanno aumentando molto. Quello che stiamo notando noi è che il disagio di tipo psichico e psicologico che hanno parecchie persone dentro alle strutture, è dovuto anche alle preoccupazioni e alle tensioni legate anche alla situazione qui: il permesso di soggiorno che non arriva, i documenti che mancano ecc..tutto questo contribuisce ad aumentare lo stress. Anche chi arriva sano, dopo un po’ di tempo inizia a risentirne. Questo influisce sulla situazione psicologica, poi se uno somma tutte le cose: il percorso che uno fa, l’incertezza del futuro, la mancanza del documento...per loro quel documento è fondamentale, per loro è la cosa più importante è quello che determina anche un processo di appartenenza. Finché non hanno quel documento non riescono a sentirsi arrivati finalmente in Italia. Questo non viene tenuto nella dovuta considerazione, altrimenti i processi si velocizzerebbero. Invece c’è bisogno di tenerne 148 conto!”(Responsabile dell’Ufficio Immigrazione Comune di Roma). Anche un operatore Centro ENEA conferma questa situazione: “Io mi ricordo di medie di un anno e mezzo, anche due per la prima emissione del permesso di soggiorno…Sai benissimo che il documento è una delle cose fondamentali, cioè, il livello di ansia che si scatena in una persona… le abbiamo vissute queste cose, ci siamo dati da fare, abbiamo creato reti con il territorio per l’assistenza psicologica, perché abbiamo avuto anche persone molto vulnerabili, che avevano bisogno di assistenza psichiatrica.” 4.2.4 La frammentazione del sistema di accoglienza La frammentazione del sistema di accoglienza rivolto ai richiedenti asilo e rifugiati e l’assenza di rapporti di monitoraggio periodico che permettano di fotografare il sistema dei CARA186, determinano di fatto un fallimento per il sistema di accoglienza ed integrazione, uno spreco di risorse economiche ed umane. Ovvero un sistema che non garantisce un periodo di accoglienza continuativo dopo l’uscita dei richiedenti dal CARA, che dovrebbe avere inizio con la domanda di protezione e finire solo dopo un periodo di integrazione che si conclude con il raggiungimento di una capacità di autonomia del rifugiato. Per queste ed altre ragioni, possiamo concludere che il sistema di accoglienza italiano non riesce, in effetti, a garantire una reale protezione a coloro che la richiedono nel nostro Paese. Inoltre, la forte disomogeneità del sistema di accoglienza rende oltremodo difficile dare una risposta alla domanda se e in che misura vi sia un problema di seconda accoglienza e di carenza di intervento pubblico nel sostegno ai percorsi di integrazione nei confronti dei titolari di protezione internazionale ed umanitaria (per alcuni esiste, per molti altri non esiste). In tal senso si esprime infatti il Responsabile del Ferrhotel (Centro di Accoglienza CARITAS): 186 Modalità di ingresso e di uscite, tempi, percorsi di inserimento sociale etc 149 “Il problema è il dopo, molte persone che usciranno da qua si troveranno in mezzo alla strada. Perché nei percorsi che sono: la prima accoglienza, la c.d. seconda accoglienza, che non esiste in realtà esiste in forma sperimentale, ma non è a sistema. Sarebbe importante un percorso che permetta alle persone di stare in accoglienza per arrivare all’autonomia. Tutti ce l’hanno chiaro, ma non ci sono i soldi per farlo! La necessità di avere dei tempi di accoglienza diversi e diversificati è l’unica strada per arrivare ad un’autonomia, all’integrazione. Fare anche un sistema di semiautonomia, altrimenti la persona entra nel circuito di accoglienza e non ne esce più, il circuito stagna, ha difficoltà a far entrare nuovi ingressi e questo non va bene.” L’analisi effettuata nel corso della ricerca sul funzionamento del sistema metropolitano di accoglienza, ha evidenziato come una parte assai elevata della domanda di accoglienza che perviene all’Ufficio Immigrazione del Comune, provenga da richiedenti e titolari di protezione in uscita dai CARA che si trovano privi di orientamento sul territorio, privi di risorse economiche e con un bagaglio di conoscenze (in termini di apprendimento della lingua italiana e di acquisizione di competenze da utilizzare per l’inserimento nel mercato del lavoro) estremamente modesto, (nonostante il tempo spesso molto lungo di permanenza nei CARA). Infatti, all’uscita da un CARA, dopo un lasso di tempo che può andare da 1 a 6 mesi (anche se la normativa prevede un massimo di 35 gg di permanenza) nessuno è in possesso di strumenti che gli permettono di essere autonomo (di avere un alloggio e un lavoro). E’ opinione pressoché unanime di tutti gli operatori degli enti di tutela e degli enti locali interpellati che vi sia uno scarto amplissimo tra la richiesta di accoglienza da parte dei titolari di protezione e la risposta che viene data dal sistema di accoglienza italiano, sia in termini di tempo e di posti, sia in termini di omogeneità di standard e di servizi su tutto il territorio italiano. Infatti, uno dei problemi che mette in evidenza la Responsabile per l’Informazione del Centro Astalli, è proprio la mancanza di uno standard unico dell’accoglienza: 150 “Bisognerebbe fare in modo che in tutto il Paese ci sia uno standard uniforme di accoglienza, che sia la grande, la media o la piccola città. Così in questo modo in qualsiasi parte di Italia si arrivi, il richiedente asilo ha gli stessi diritti e le stesse opportunità. Sennò qui si fa il nord e il sud anche dell’accoglienza. Non è possibile che chi arriva a Crotone è più sfortunato in Italia di chi arriva a Bolzano; questo è inaccettabile dal punto di vista dei diritti dei rifugiati. Quindi quello che il Centro Astalli, come anche altre organizzazioni, chiede è che si uniformi il sistema d’accoglienza. Che ovunque in Italia ci siano gli stessi parametri, gi stessi standard e le stesse procedure di controllo. I requisiti che valgono a Roma per l’accoglienza devono valere anche dalle altre parti.” Ulteriore conferma di questa frammentazione, riferita in questo caso al territorio romano, è fornita dalla responsabile del Centro di Accoglienza “Casa di Giorgia” del Centro Astalli di Roma: “Non c’è un coordinamento vero nel territorio romano, non c’è una rete, c’è una finta rete e i livelli di accoglienza sono veramente diversi. Dovrebbe esserci un maggiore controllo sugli standard di accoglienza. C’è proprio una differenza di livello di prima accoglienza, non c’è una seconda accoglienza, ci dovrebbe essere, ma il turn over è bloccato e ci sono pochissimi posti con liste d’attesa di 6-7 mesi.” Un parere al riguardo molto interessante è quello fornito da uno degli operatori del Centro Enea di Roma: “Secondo me occorre una linea comune su tutto il territorio…la mia idea è che ci sia bisogno di un’agenzia nazionale che gestisca tutto il sistema. Che ci sia una uniformità su tutto il territorio, non può che aiutare secondo me. I centri di seconda accoglienza sono fondamentali, per completare questa idea che spesso rimane a metà.” 151 Riguardo le questioni aperte del sistema di accoglienza si esprime anche il Responsabile del Ferrhotel (Centro di Accoglienza CARITAS): “Molti servizi vengono offerti sulla base di progetti che nascono, ma che muoiono anche. Alcuni sono rinnovabili per un altro anno, ma poi finiscono; quindi non è mai tutto definitivo, e nel sociale ancora di più. Molti progetti durano solo un anno, poi considera 4 mesi per lo start up e due mesi per chiudere, restano di fatto solo 6 mesi di attività”. Anche l’Ufficio Immigrazione del Comune di Roma sottolinea le difficoltà che nascono da questa frammentazione del sistema di accoglienza e soprattutto dalle lacune che sorgono dalla mancata omogeneizzazione di un percorso di accoglienza completo: “Di fatto la legislazione prevede che ad un certo punto venga delegato agli enti locali la gestione dell’accoglienza e dell’integrazione. Il problema è che magari bisognerebbe ragionare sulla delega, perché bisognerebbe preoccuparsi di fornire e di dotare gli enti locali degli strumenti adeguati per l’integrazione ed è lì il tasto dolente della cosa, perché fino ad ora ci si è solo limitati a delegare e scaricare il problema sugli enti locali e gli enti locali sono variegati; ci sono quelli che hanno più risorse e ci sono quelli che hanno poche risorse e non sono in grado di far fronte a questi Centri. Bisognerebbe, secondo me, ripensare il sistema non più distinguendolo a livello nazionale e locale, cercando di creare un percorso più omogeneo; altrimenti poi il percorso si spezza.” 152 4.2.5 La mancanza di una legge organica italiana sull’asilo. Responsabile per l’informazione del Centro astalli: “l’Italia vede sempre l’arrivo dei rifugiati come qualcosa di emergenziale. L’informazione se voi fate caso, i mezzi di informazione utilizzano un linguaggio bellico quando si parla di rifugiati:arrivi si massa, lo tsunami umano, l’invasione dei rifugiati..sono tutti termini che mettono paura e che parlano di un evento straordinario, ma ormai straordinario non è più da tanti anni. Il linguaggio politico non è diverso da quello giornalistico perché lo tsunami umano non è stata una trovata giornalistica, ma una trovata politica. Considerare l’arrivo di 10.000 persone un’emergenza è una cosa che ormai fa ridere i polli! Ormai è da quarant’anni, non possiamo ancora dire di essere un paese nuovo di immigrazione. Eppure c’è ancora questa logica di emergenza. Noi lo chiediamo questo, che ci sia una legge organica sull’asilo. Che si soffermi sull’accoglienza e sull’integrazione, che sono le cose più urgenti.” Anche il responsabile del Ferrhotel sottolinea questa grave mancanza: “Uno dei maggiori problemi del sistema italiano è che l’Italia ancora non ha una legge organica sull’asilo e questo mette delle difficoltà; difficoltà che noi leggiamo anche dal basso. Ci sono persone che vengono da noi e ci dicono: io sono stato riconosciuto dallo Stato come rifugiato e dormo per strada!Molti fanno i confronti con altri Paesi europei, perché hanno amici negli altri Paesi. Noi dobbiamo ancora trovare la nostra modalità.” 153 Una interessante lettura del fenomeno e delle ragioni che fino ad ora hanno bloccato la previsione di una legge costituzionale sull’asilo politico in Italia è stata fornita da un operatore del Centro ENEA di Roma: “C’è poca conoscenza della problematica dei rifugiati e in questo i media non aiutano, perché poi generalizzando … ‘questi cosa vogliono? Perché vengono qua?..’ Ci sta un non detto secondo me che è questo: rifugiati e immigrati, possono essere utilizzati molto più agevolmente per colmare i vuoti del mercato del lavoro. Quindi tu usi le persone più deboli in un determinato ambito. Questa è la mia interpretazione perché lo vedo, i quartieri nuovi di Roma sono stati costruiti con gli immigrati ancora non comunitari dell’est Europa che sono stati i primi richiedenti asilo della fine degli anni ’80. I rifugiati riempiono una serie di buchi nell’edilizia, nei servizi..Il miracolo del turismo di Roma te lo puoi spiegare andando a vedere nelle cucine che cosa c’è, non solo immigrati, ma ci stanno pure i rifugiati.” L’interessante risposta di un rifugiato afghano che da 10 anni vive in Italia, alla domanda “Come giudica la perdurante mancanza di una legge organica sull’asilo in Italia?”: “Secondo me l’Italia continua a vedere il fenomeno come un’emergenza, perché non è un Paese non in grado di fare una legge. Si tratta il problema come un terremoto: fai quello che devi fare per tamponare la situazione e poi te ne dimentichi. Ma è inutile, perché hanno anche provato a fermare gli arrivi, ma non ha funzionato: una persona se deve scappare, scappa.. magari non arriva in Italia, ma comunque da qualche parte arriva. Se le vie di accesso fossero più facili, si eviterebbe anche la perdita di tante vite umane, tutti quelli che muoiono in mare o nel deserto, sempre perché le condizioni sono sfavorevoli. Per lo stesso motivo tanti per scappare si 154 rivolgono alle organizzazioni criminali, che poi li uccidono, perché considerano le persone solo come numeri da vendere e comprare. Perciò lo Stato italiano deve abbandonare la mentalità dell’emergenza”. 4. 3 Integrazione: le questioni irrisolte. Dalla ricerca svolta nei diversi Centri che si occupano di accoglienza a Roma e dall’analisi di altri studi condotti in diverse parti d’Italia187, sono emerse tre questioni fondamentali da tenere presente quando si parla di accoglienza e di protezione dei rifugiati. Sono tre fattori imprescindibili per avviare un processo di integrazione e per questa ragione sono i temi sui quali maggiormente bisogna puntare per rendere effettivo e virtuoso il sistema italiano d’accoglienza ai richiedenti asilo/rifugiati. Istruzione, Sanità e Lavoro. Questi sono gli argomenti più importanti quando si parla di “integrazione” nella società italiana e non solo per coloro che giungono nel nostro Paese alla ricerca di protezione e rifugio, ma lo sono anche per tutti i cittadini italiani, con l’unica differenza che per questi ultimi è la famiglia che sopperisce a tutte le mancanze che il sistema di welfare può presentare. Vediamo di seguito quali sono le problematiche e gli ostacoli che sono stati riscontrati riguardo a queste tematiche. 4.3.1 Sanità: Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, i richiedenti e i titolari di protezione internazionale hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale ed hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale. Tuttavia, dobbiamo tenere presente che il SSN non è immediatamente comprensibile ed accessibile ai titolari di protezione internazionale; infatti la 187 Grandi (2008), CIR (2012), Provincia Di Parma (2011), Team Integrazione (2010), Ambrosetti e Marchetti (2008) 155 frammentazione dei servizi e delle aree medico-specialistiche che possono riscontrarsi, richiedono una conoscenza approfondita della cultura sanitaria italiana188. In particolare, va considerato che i rifugiati hanno spesso problematiche sanitarie particolari, soprattutto dal punto di vista della salute mentale. Come abbiamo visto poc’anzi l’attesa estenuante dell’esito della richiesta di asilo, mettono a dura prova la capacità di resistenza del richiedente asilo. Questa estrema sofferenza spesso si manifesta attraverso sintomi psicosomatici anche severi, categorizzati come sintomatologia dei “disturbi post traumatici da stress”189, che per essere curata richiede competenze mediche e psichiatriche specifiche. In mancanza di tali servizi specifici nel sistema sanitario nazionale, sono spesso le associazioni del terzo settore che si occupano di sopperire a tali carenze, ma con progetti temporanei finanziati per uno o due anni che di fatto non garantiscono nessuna continuità su questo fronte. Ovviamente oggi quello della sanità è un tasto particolarmente dolente anche per i cittadini italiani; si assiste infatti ad una forte diminuzione dei servizi di tipo assistenziale e per quanto riguarda le grandi città, spesso il rapporto numerico assistenti sociali-utenti è inadeguato ad accogliere la domanda. Molti operatori hanno infatti rilevato che l’attuale aumento dei casi psichiatrici tra i richiedenti asilo e rifugiati sta diventando un grosso problema, difficilmente gestibile senza una presa di posizione istituzionale che permetta di avere a disposizione operatori sanitari qualificati e specializzati in materia. Spesso accade infatti che si frapponga anche uno scoglio culturale tra quelle che sono le diagnosi e le cure che riguardano la malattia mentale nel nostro sistema e le reali necessità dei rifugiati, per questa ragione sarebbe auspicabile destinare particolari servizi per gli utenti di questo tipo. A questo proposito in un’intervista fatta ad un rifugiato afghano, che da 10 anni vive in Italia e lavora in un centro di accoglienza di Roma, emerge proprio questa necessità: “Secondo me la cosa più importante che manca in Italia, non parlo solo del mio centro ma di tutti, sono strutture specifiche 188 “Le strade dell’Integrazione. Ricerca sperimentale quali-quantitativa sul livello di integrazione dei titolari di protezione internazionale presenti in Italia da almeno 3 anni.” CIR Consiglio Italiano per i Rifugiati, 2012 189 Ibidem 156 per i richiedenti e rifugiati vittime di tortura, che avrebbero bisogno di servizi a loro dedicati e invece ricevono lo stesso trattamento di tutti gli altri.” Quello che è emerso dalla ricerca sul campo è che nella maggior parte dei casi il disagio mentale che si manifesta nei titolari/richiedenti protezione internazionale e l’emersione delle conseguenze fisiche e psichiche delle violenze da loro subite sottopongono le strutture di accoglienza a particolari tensioni organizzative e gestionali. Infatti, in mancanza di un adeguato supporto clinico spesso si verifica un’ulteriore difficoltà, da parte dei rifugiati/richiedenti asilo, alla partecipazione a tutte quelle attività necessarie per raggiungere l’autonomia e l’indipendenza e in molti casi si verificano anche situazioni particolarmente gravi e difficilmente controllabili che esulano dalle competenze degli operatori dei centri di accoglienza. Molto importante al riguardo è stata la testimonianza del Responsabile del Centro di accoglienza Ferrhotel (CARITAS): “Noi oggi viviamo un momento nel quale, se dovessimo fare un discorso di prevalenza/incidenza è chiaro che la prevalenza, la fotografia che io ho oggi è quella di persone più sane, ma se dovessi ragionare per incidenza, cioè quali sono i nuovi ingressi di questo bacino, i nuovi ingressi sono persone malate. Quindi noi in prospettiva, a livello di trend, dobbiamo pensare a gestire situazioni psichiatriche, che ora sono una nicchia, ma che sono in aumento. Noi solo in questo anno abbiamo avuto tre T.S.O190 e questo è un problema che i centri di accoglienza di oggi non sono preparati ad affrontare in modo adeguato. Noi abbiamo molte persone che hanno queste difficoltà e nell’equipe che si concorda non sono previsti specialisti su questo. Aumentano i casi psichiatrici, ma chi gestisce poi tutto questo nel quotidiano, è come se fosse in famiglia. Questo è lo scenario, poi c’è chi lavora bene, chi lavora peggio, chi lavora meglio, chi lo 190 Trattamento Sanitario Obbligatorio 157 contiene e chi no. E’ un’area molto grigia, perché su questo bisogna fare un ragionamento diverso, un investimento. ” Ecco al proposito come si esprime un rifugiato che da anni lavora in centri di accoglienza per richiedenti asilo: “In particolare quelli che hanno subito la tortura, hanno ormai perso la fiducia nell’essere umano, perché anche quello che ti tortura è un essere umano della tua specie. Perciò io credo che per avere fiducia in una persona o lo devi conoscere molto bene oppure devi avere qualcosa in comune con lui; io ho parlato con tante persone di nazionalità, lingua e cultura diversa, ma quando la persona si accorge che tu hai avuto più o meno la stessa esperienza, riuscire a fidarsi e raccontare quello che si è subito è molto, molto più facile. Ho notato che quello che unisce le persone è il dolore, che è un sentimento forte come l’amore; se io ho l’esperienza in comune posso fidarmi anche di una persona di lingua e cultura diversa dalla mia. Per questo secondo me uno dei problemi dell’accoglienza è che ci sono poche persone tra quelle che accolgono che hanno avuto la stessa esperienza dei richiedenti. Anche se qui ci sono gli psicologi, quasi nessuno di loro ha subito la tortura. È vero che se hai bisogno di uno psicologo devi andarci, ma raccontargli la tua storia può essere molto difficile; se tu però vieni accompagnato ed incoraggiato da una persona di cui ti fidi, che ti dice che è necessario farlo, che bisogna farlo, allora è più facile raccontare (perché altrimenti - anche a me è successo, anche se avevo una psicologa molto brava – quando sei lì che racconti e rivivi quell’esperienza, arrivi ad un limite di sofferenza per cui dici: “ma perché devo raccontare queste cose ad una persona che non conosco?)”. 158 4.3.2 Lavoro e istruzione: Le problematiche riscontrate riguardo al tema ‘lavoro’ sono molteplici e fanno riferimento a diverse questioni ancora irrisolte nel sistema italiano di accoglienza e protezione dei rifugiati. Innanzitutto il mancato riconoscimento dei titoli di studio dei richiedenti asilo in Italia profila una lacuna molto grave, a mio parere, del sistema di garanzia dei diritti di protezione internazionale dei quali i rifugiati dovrebbero essere titolari una volta ottenuto tale status. Come ci spiega infatti una responsabile del Centro Astalli: “Per loro è impossibile riconoscere il loro titolo di studi, questo è un tema importante, perché essendo loro perseguitati, prima di partire eliminano ogni traccia che possa identificarli perché comunque loro rappresentano un rischio anche per le loro famiglie che restano lì. E quando arrivano in Italia cercano di stare alla larga dalle ambasciate perché rappresentano lo Stato dal quale sono scappati, e quindi è impossibile che riescano a recuperare i loro titoli di studio e anche se ci riuscissero il riconoscimento qui è molto oneroso sia in termini economici che di procedure da fare. Quindi spesso noi abbiamo qui un patrimonio umano parcheggiato! Non ci sono percorsi di welfare strutturati e pensati per l’integrazione di queste persone.” Quindi anche coloro che nel Paese di origine erano laureati sono costretti a riprendere gli studi tornando addirittura la scuola media (il diploma di terza media è infatti il titolo di base necessario per avere accesso a molti corsi di formazione professionale). Questa regressione rappresenta una perdita netta certamente in termini di qualificazione professionale, ma anche di identità e di autostima191. Infatti, il passaggio ad un contesto in cui questo aspetto della propria personalità viene negato può rappresentare una fonte di umiliazione e scoraggiamento. 191 “Le strade dell’Integrazione. Ricerca sperimentale quali-quantitativa sul livello di integrazione dei titolari di protezione internazionale presenti in Italia da almeno 3 anni.” CIR Consiglio Italiano per i Rifugiati, 2012 159 Inoltre, anche in ambito lavorativo la mancanza di una certificazione attestante la propria professione vanifica la possibilità di dimostrare le proprie competenze e capacità riducendo di gran lunga l’accesso alle opportunità lavorative. Tutto ciò significa perdita di riconoscimento sociale seguita alla privazione della propria identità intellettuale e professionale. Ad ogni modo, come spiega un operatore del Centro ENEA di Roma, la questione del lavoro è ovviamente la più urgente da risolvere per coloro che scappano dal loro Paese, spesso lasciando la famiglia, e giungono in Italia: “I nostri utenti, non hanno altro pensiero che cercare lavoro. Questa è gente che vuole lavorare, cercano tutto! Gente che vuole lavorare e spesso in qualsiasi condizione. Si sa benissimo che un rifugiato che c’ha una tutela minore e dipende da un rinnovo, deve accettare un po’ tutto. In assenza di una legge che dia dei diritti effettivi e che riconosca legislativamente i diritti garantiti dalla Costituzione, c’è una maggiore debolezza. Non è una garanzia avere un lavoro, sull’asilo, che viene equiparato alla cittadinanza…poi qui andiamo a toccare i deficit della nostra società e del nostro sistema.” Sul tema del lavoro insiste molto anche il responsabile dell’Ufficio Immigrazione del Comune di Roma: “Il lavoro è un grosso, grosso problema. Quello che chiedono tutti quelli che arrivano, non è solo il posto, ma è il lavoro, anche se ottengono l’accoglienza, manca tutto l’altro pezzo, il dopo(…) Il problema fondamentale, per quanto riguarda il Comune di Roma, il problema non è tanto il servizio di accoglienza, perché Roma ne mette tante di risorse a disposizione; il problema è dopo, è l’integrazione, ci sono grossissime difficoltà per poter portare in autonomia queste persone! Loro quando entrano in struttura.. si cerca di fare un progetto su questa persona, noi facciamo di tutto per farli 160 partecipare, anche al corso di italiano…facciamo partire tutta una serie di servizi anche per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il problema è che quando queste persone escono dalla struttura si scontrano con la realtà.” Questa realtà è confermata da tutti i rifugiati intervistati, per i quali la questione del lavoro è ovviamente importantissima, così racconta un rifugiato del Ghambia a Roma dal 2008: “Ho fatto un corso che si chiama terza media, per sei mesi, poi ho cercato lavoro e non ho trovato, allora ho fatto un corso di agricoltura che dura 4 mesi, poi ho preso questo diploma, ho provato a cercare lavoro e non ho trovato, allora ho fatto un corso di computer, ma non ho trovato nessun lavoro. A volte lavoro come giardinaggio, però lavoro in bocca, così, non con contratto! Solo due settimane per raccogliere erba secca, un lavoretto per me sarebbe bellissimo, ma solo due settimane. Nessuno mi ha fatto il contratto. Io farei qualsiasi cosa, ma io sono abituato a lavorare nel campo, i miei genitori sono contadini, mia mamma raccoglieva il riso e mio padre le ananas, mi piacerebbe fare questo lavoro, ma va bene anche facchino nell’hotel. Io parlo spagnolo, inglese, italiano…” La questione del lavoro non è legata solamente alla crisi economica che negli ultimi anni si sta abbattendo su tutto il sistema economico italiano ed europeo, ma è legata sicuramente anche ad una mancanza di attenzione e sensibilità verso il fenomeno dei rifugiati, che dagli anni ’90 chiedono asilo in Italia. La mancanza di percorsi virtuosi di inserimento nel lavoro anche in tempi “non sospetti”, nei quali la crisi era ancora lontana da venire, sono ampiamente riconducibili ad una mancanza di interesse verso queste categorie. 161 Rifugiato minorenne da 4 anni a Roma: “Il lavoro quando l’ho trovato era solo stagionale e poi quando è finito, è finito, io sono finito! Ho fatto come cameriere, in cucina, nel ristorante. Non ho trovato nessun lavoro che è durato più di tre mesi. Ma io se vado via, dove devo andare?!Non so dove andare, per me è difficile, se conoscevo qualcuno…” Questa problematica, non sfugge alla responsabile del Centro Astalli che si esprime al riguardo in maniera molto chiara: “In realtà c’è uno scollamento totale tra questo periodo di vita del rifugiato, dove magari impara a utilizzare dei programmi per il computer o impara un mestiere.. e il mondo del lavoro, perché oggi la crisi ha alterato tutto, ha fatto tutto un magma unico, ma non è mai stato facile per un rifugiato poter trovare un’occupazione. Intanto perché l’Italia è poco sensibile, poco formata, culturalmente poco pronta ad accogliere i rifugiati come persone che meritano protezione. C’è comunque tanto razzismo, tanto pregiudizio, non si affitta agli stranieri, non si da lavoro agli stranieri e poi tante volte quando vedono sul permesso di soggiorno ‘Protezione internazionale’ si spaventano chissà che pensano e quindi c’è anche tutto questo lavoro di cattiva informazione e di scollamento totale tra la prima e la seconda accoglienza che in qualche modo va ripensato e riprogettato per essere più rispondente ai bisogni dei rifugiati. L’Italia è un paese che…, anche nell’idea dei rifugiati che vengono qui, pensano che l’Italia a parte i documenti non ti da più niente quindi appena li ottengono cercano di andarsene per trovare altro!” La problematica del lavoro si interseca con altre questioni altrettanto urgenti per un richiedente asilo, come ad esempio l’istruzione e la conoscenza della lingua italiana. 162 Emerge chiaramente tale interdipendenza dalla risposta di un rifugiato afghano da 10 anni in Italia: “Secondo me il problema più grave è il lavoro e la lingua. Chi arriva, quando deve andare a chiedere lavoro non sa parlare la lingua italiana. Secondo me il sistema generale dovrebbe essere rivisto e risistemato: una persona che arriva, un richiedente asilo, deve essere accolto ma non deve essere convocato dalla commissione prima di sei mesi.. in questo periodo di sei mesi deve essere accolto e deve seguire un corso di lingua e cultura italiana, in modo che – quando dopo 6 mesi va davanti alla commissione – se pure sarà necessario parlare nella sua lingua, almeno può capire più o meno quello che viene detto e se quello che gli viene tradotto dall’interprete è corretto; perché mi sono capitate tante persone che hanno firmato il verbale della commissione senza effettivamente sapere cosa c’era scritto. Il secondo problema sono i centri CARA, che dovrebbero essere più controllati, soprattutto se effettivamente fanno le attività previste: accoglienza e il corso di italiano (che obbligatoriamente tutte le persone accolte dovrebbero fare), che è veramente necessario; attualmente noi abbiamo nel nostro centro rifugiati che non parlano una parola di italiano: anche se sono stati riconosciuti, stanno però sempre all’interno della loro comunità e può capitare che dopo 4 o 5 anni ancora non abbiano imparato la lingua italiana, perché non hanno mai neanche avuto le basi. Per i rifugiati il problema principale è veramente trovare un lavoro decente, che possa permettere di trovare un alloggio e mantenersi. Lo stesso vale per le persone che hanno il permesso di soggiorno per motivi di lavoro”. E’ evidente che la tematica del lavoro è inscindibilmente legata a quella dell’istruzione, infatti il ruolo svolto da quest’ultima, intesa anche come formazione 163 professionale, nel percorso di inserimento socio-lavorativo dei richiedenti asilo all’interno del contesto di accoglienza è fondamentale. Sia per quanto riguarda l’apprendimento della lingua italiana, che è ovviamente imprescindibile, sia per quanto concerne l’acquisizione di conoscenze e competenze lavorative finalizzate a rafforzare la collocazione dei rifugiati nel mercato del lavoro. La formazione rappresenta anche l’unico modo possibile per scardinare quei meccanismi di segregazione lavorativa che relegano i migranti a svolgere solo attività dequalificate. In base all’esperienza di questo ragazzo afghano di 17 anni, rifugiato in Italia con nessuna istruzione o trascorso professionale, risulta imprescindibile la formazione: “Ho preso il diploma di terza media in 4 mesi poi volevo cominciare prima superiore poi non ho potuto continuare perché quando entravo nel centro mi dicevano che potevo stare solo 4 mesi e quindi mi dovevo trovare un lavoro per quando sarei uscito dal Centro, invece poi, anche se avevano detto 4 mesi stavo 8 o 10 mesi. E poi quando mi mandavano via da li ancora nell’altro centro mi dicevano che non potevo continuare a studiare perché dovevo lavorare, invece non ho trovato lavoro e non ho studiato. Ho perso 4 anni così da quando sono arrivato qua, buttati via senza fare niente. Io volevo studiare anzitutto perché se tu vuoi rimanere in un posto devi conoscere la cultura, devi studiare un bel po’ per conoscere la lingua per cui io volevo tanto studiare, a me piaceva studiare, per quello!” Senza dubbio, uno dei principali fattori che contribuisce a collocare l’immigrato in una posizione di fragilità sociale è la scarsa o la nulla conoscenza della lingua italiana. Il gap linguistico (a volte unito alla fragile situazione giuridica e alla mancanza di una rete sociale locale) spinge il migrante a ricoprire ruoli e posizioni subalterne, spesso senza possibilità di mobilità sociale di tipo verticale. Proprio questa difficoltà viene confermata da una ragazzo afghano che da 4 anni vive a Roma: 164 “Io volevo tanto studiare, veramente tanto studiavo! Tutte le sere, prima di andare a dormire io scrivevo in un foglio italiano e di fianco in persiano cosa voleva dire e lo attaccavo davanti al mio letto, così mentre mi addormentavo lo leggevo per memorizzare. Io tanto volevo studiare!Loro di casa famiglia mi hanno mandato a lavorare a Roma nord in un posto fuori città e dopo un mese, quando era finito il lavoro io ho chiamato il Centro per tornare là a dormire, invece mi hanno detto che non potevo tornare, perché la legge era cambiata. Allora io ho dormito nella stazione di Piramide per un mese e tutto quello che avevo fatto, che avevo studiato di nuovo lo avevo perso tutto!” Va da sé, quindi, che la formazione rappresenti una straordinaria opportunità di crescita e uno strumento deputato non solo all’apprendimento professionale, ma anche a veicolare informazioni sui servizi integrati offerti dal sistema istituzionale locale192. Questo discorso vale ancora di più se i richiedenti asilo sono minorenni, come il caso di questo rifugiato afghano che vive a Roma, arrivato ad Ancona nascosto sotto ad un camion in una nave proveniente dalla Grecia: “Io non conoscevo la lingua, avevo tante difficoltà, volevo andare a scuola. Io chiedevo di poter andare a scuola, perché dove mi mandavano era una scuola dove il professore ogni giorno per cinque mesi, tutti i giorni, ci dava un foglio bianco e ci diceva: ‘ora fate un disegno della vostra famiglia, dei vostri genitori, o quante sorelle e fratelli avete…’ tutti i giorni!Io più di una volta ho litigato, dicevo al professore che io volevo imparare la lingua italiana, dicevo: ‘io ne ho bisogno se voglio rimanere qua!’ e lui diceva che io non potevo discutere con lui perché sennò lui mi rimandava al mio Paese. Io lo dicevo al 192 “Un Team per l’integrazione: viaggio nel mondo dell’asilo. Rapporto di Ricerca conclusivo del PROGETTO “TEAM INTEGRAZIONE” . ARCI; CARITAS italiana e CIR 2010. 165 Centro e loro mi dicevano: ‘vai vai, meglio di niente!’, ma io ho perso cinque mesi così, a fare disegni ogni giorno!” In conclusione possiamo dire che la formazione rappresenta uno dei fattori chiave nel percorso di integrazione sociale, che dovrebbe essere costantemente armonizzato con tutti gli altri strumenti di inserimento necessari a garantire una vita decorosa. 4.4 Un bilancio dell’emergenza 2011/2012 A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria sul territorio nazionale, dopo il forte afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa registratosi a partire dal gennaio 2011, sono stati improvvisati nuovi Centri d’Accoglienza, per ospitare i nuovi richiedenti asilo. Un’accoglienza che chiuderà il 31 dicembre 2012 e che a meno di un mese dalla fine della seconda fase si sta rivelando un fallimento. Le associazioni lamentano ancora disagi; entro il 31 dicembre 2012 i richiedenti dovranno lasciare gli hotel e gli alloggi: scatta il piano di uscita dall’emergenza, dovrebbero essere sistemati nelle strutture dello Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), che tuttavia non dispone dei posti necessari. Come riferito da una delle responsabili del Centro Astalli: “Adesso, al 31 dicembre finisce l’accoglienza dell’emergenza Nord Africa e noi non sappiamo che fine faranno quelle 20.000 persone che sono nei centri della protezione civile, che sono centri di emergenza e che il 31 dicembre dovranno uscire! 20.000 persone in un paese come l’Italia non possono essere un’emergenza dopo due anni dall’ “ emergenza nord africa” e invece questa è la situazione che ci troviamo a vivere.(…) Chiedere di rafforzare la rete dello SPRAR è un modo per risolvere questo problema, perché la rete Sprar è un modello che in linea di massima funzione e noi vorremmo che fosse unica in Italia la rete che gestisce l’accoglienza” 166 Purtroppo il bilancio finale di questa “emergenza” riporta alla luce diversi risvolti inquietanti, come dichiarato dal responsabile dell’Ufficio Immigrazione della Caritas Italiana “L’accoglienza dei cosiddetti profughi è stata caratterizzata da una forte frammentazione e disomogeneità”193 infatti, la decisione di scegliere strutture emergenziali per la primissima accoglienza, si è rivelata poi fallimentare visto che tali strutture sono state destinate all’intera gestione dell’accoglienza (quindi da febbraio 2011 a dicembre 2012). Per due anni circa molte delle strutture di accoglienza aggiuntive predisposte sono state infatti: ostelli, alberghi, agriturismi, in grado di offrire solo vitto e alloggio e senza nessuna competenza per quanto riguarda tutti gli altri servizi necessari all’accoglienza quali l’assistenza legale, psicologica, l’inserimento sociale e l’insegnamento della lingua italiana, ecc.. Ciò che si è profilato infatti è stato l’affidamento dell’accoglienza a soggetti privati interessati solo al profitto. Per ogni accolto lo Stato ha rimborsato fino a 46 euro al giorno per gli adulti, senza di fatto monitorare il reale servizio che con questi soldi veniva fornito dai privati. Nonostante fosse previsto un Gruppo di Monitoraggio dell’ Accoglienza, i vari casi di irregolarità nella gestione sono emersi con grande ritardo, ormai alla fine del periodo di emergenza e tra l’altro senza un reale meccanismo sanzionatorio. Proprio a questo proposito, un’operatrice di un centro di accoglienza emergenziale di Marcellina (RM) racconta: “Il proprietario dell’agriturismo in cui vivono gli accolti li ha fatti lavorare per restaurare il posto, che un giorno sarà un B&B. Ovviamente senza contratto. Non c’è stata una formazione dal punto di vista lavorativo. Non c’è stato nessun controllo, non viene mai nessuno a garantire e valutare che tutto funzioni. Non ci sono controlli di nessun tipo. Mi sembra che ci sia più la volontà di fare profitto dall’emergenza che altro. A tutte quelle persone a cui non viene riconosciuta la protezione non è garantito il rimpatrio, quindi entrano in clandestinità” 193 Dossier statistico 2012. XXII Rapporto sull’Immigrazione. CARITAS e MIGRANTES. Edizioni Idos, Roma 2012 :143 167 Ecco cosa riferisce al proposito una ragazza che da due anni fa l’operatrice in uno di questi agriturismi adibiti a centri di accoglienza di emergenza nel 2011 a Marcellina (RM): “Aperto a luglio 2011, con 72 ragazzi che erano arrivati ad aprile 2011 a Lampedusa e che dopo una breve permanenza là sono stati trasferiti in questo centro di accoglienza, dove poi hanno iniziato tutte le procedute per la richiesta di asilo. Questo non è esattamente un CARA a livello giuridico, ma funziona come un CARA gestito da un Consorzio che ha vinto il bando per l’accoglienza. (…) Dentro al Centro non è prevista la presenza di uno psicologo o di un etno-psichiatra, nemmeno di un medico e il territorio non offre questi servizi. I veri servizi che offre sono vitto e alloggio e assistenza legale, non c’è nemmeno una figura prevista per la scuola di italiano. Il Posto è una specie di agriturismo.” Prosegue: “Alcuni degli operatori sono persone che lavoravano nelle ditte del verde del Consorzio, quindi facevano tutt’altro. Io ho iniziato questo lavoro per conoscenza e senza avere esperienza. Questo è il vero problema! Io vedo proprio una mancanza di interesse per la questione dell’integrazione. I servizi sono ridotti al minimo, quindi la sensazione è che più li riduci, più i soldi vanno a finire da un’altra parte. Non ci sono figure professionali competenti.” Inoltre, afferma questa operatrice: “Il posto in cui si trova il Centro è isolato e non collegato con i mezzi pubblici. I ragazzi hanno i documenti provvisori che gli consentono di uscire liberamente, non devono restare per forza nel centro.” Molti sono stati infatti gli abusi commessi dai soggetti gestori dell’emergenza e i raggiri e truffe ai danni dello Stato e dei richiedenti asilo. 168 Il costo economico di questa operazione è stato elevatissimo; vista la necessità di trovare in poco tempo una soluzione, spesso il costo non è stato adeguato rispetto al servizio erogato. Le gestioni emergenziali purtroppo spesso agiscono a discapito della trasparenza e dell’equa gestione dei fondi erogati e con una certa tranquillità possiamo affermare che un investimento dello Stato in termini di potenziamento del sistema di accoglienza già esistente sarebbe certamente costato meno della gestione emergenziale del problema, affidata alla Protezione Civile e ai privati. Come segnalato dalla CARITAS194, gli oneri economici a carico dello Stato sono stati eccessivi, con un forte squilibrio anche gestionale tra la quota destinata al vitto e alloggio e quella destinata invece agli interventi sociali. Inoltre, l’allungamento dei tempi per la risposta delle Commissioni Territoriali e l’elevato numero di dinieghi con il conseguente elevato numero di ricorsi giudiziari (sempre a spese dell’erario) hanno ulteriormente gravato sulle casse dell’amministrazione pubblica. Circa 21 mila sono i richiedenti asilo rimasti a carico della Protezione Civile e, come sostiene Oliviero Forti “Ci troviamo ancora in una situazione di totale incertezza con circa il 60% per cento delle domande di asilo che vengono respinte dalle Commissioni territoriali che si occupano della richieste e migliaia di migranti che rischiano dal 1 gennaio 2013 di non avere più alcuna assistenza ne' la definizione del proprio status giuridico195.” Inoltre, Forti sottolinea che i costi del sistema di accoglienza d’emergenza hanno oltrepassato il un miliardo di euro196. Al riguardo l’inchiesta condotta da Michele Sasso e Francesca Sironi per “l’Espresso” del 15 ottobre 2012 ha fatto emergere una situazione assolutamente intollerabile dal punto di vista gestionale dell’accoglienza. Così descrivono “Il Mercato dei Rifugiati” i giornalisti dell’Espresso: “Dalle Alpi a Gioia Tauro, gli imprenditori del turismo hanno puntato sui rifugiati. A spese dello Stato. Le convenzioni non sono mai un problema: vengono firmate direttamente con i privati, nella più assoluta opacità” 194 Dossier statistico 2012. XXII Rapporto sull’Immigrazione. CARITAS e MIGRANTES. Edizioni Idos, Roma 2012 Articolo pubblicato su “Famiglia Cristiana” il 28/09/2012 www.famigliacristiana.it 196 Ibidem 195 169 Inoltre, denunciano i due giornalisti che, nell’attesa di raggiungere un accordo con la direttiva ufficiale approvata a maggio 2011 e che ha stabilito un rimborso di 40 euro al giorno per il vitto e l'alloggio, la maggior parte dei privati aveva già ottenuto di più. La Protezione civile prometteva che sarebbero state strutture temporanee, ma di fatto non è andata così197. Le realtà emerse da questa inchiesta rivelano quanto poco trasparente e controllabile possa essere una gestione emergenziale dell’accoglienza, e quante ricadute negative può riportare sulla società e sul sistema di welfare italiano una soluzione di questo tipo. L’articolo prosegue riportando retroscena allarmanti riguardanti alcune associazioni che hanno colto l’emergenza come un’occasione di incassare facilmente senza controlli; così sono emersi i raggiri messi in atto da diverse Cooperative che operano nel terzo settore. Anche le denunce dell’Ong Save The Children e del garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio hanno “smascherato” diverse associazioni che si sono fatte rimborsare 80 euro al giorno per l'accoglienza di senzatetto quarantenni fatti passare per minori stranieri non accompagnati scappati dalla Libia198. E’ emerso infatti che la cooperativa romana Domus Caritatis gestiva una comunità che dava grossi problemi al vicinato, da cui arrivavano continue proteste, anche a causa delle condizioni di accoglienza in cui, solo nella Capitale vivono quasi 950 persone, come denunciato da Save The Children199. Attualmente la situazione che si sta profilando, a seguito di un documento approvato in Conferenza Unificata redatto dal Viminale in collaborazione con il ministero del Lavoro, l’ANCI, l’Upi e la Conferenza delle Regioni, riguarda l’accelerazione dei provvedimenti atti a garantire a tutti una qualche forma di protezione, in particolare la Protezione Umanitaria. Tuttavia, coloro che sono in accoglienza dovranno uscire il 31 dicembre 2012 e rischiano di finire in strada. Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d ’Europa Nils Muižnieks, a seguito della visita in Italia dal 3 al 6 luglio 2012 ha espresso nel suo Rapporto grande preoccupazione a seguito della dichiarazione della "emergenza 197 http://espresso.repubblica.it/dettaglio/chi-specula-sui-profughi/2192935 Ibidem 199 Personalmente posso solo dire che nonostante le numerose richieste e i ripetuti solleciti, non mi è stata data nessuna disponibilità a svolgere interviste presso l’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 198 170 nordafricana" nel 2011. Infatti, cito: “con il piano di emergenza, la capacità ricettiva esistente è stata potenziata, in collaborazione con le regioni italiane, per riuscire ad affrontare l'impennata nel numero degli sbarcati provenienti dalle coste nordafricane” Per quanto riguarda le conseguenze legate alla fine del periodo d’emergenza previsto per il 31 dicembre 2012, “il Commissario accoglie con favore le informazioni fornite dal Ministero dell'Interno, secondo le quali l'esame delle domande d'asilo ancora inevase (il numero stimato è pari a 7.000/8.000) sarà concluso antecedentemente a quella data. Il Commissario è stato informato che il 30% dei richiedenti asilo arrivati durante il periodo d ’ emergenza ha ottenuto protezione sussidiaria. Tuttavia, il Commissario prende atto che, dopo il 31 dicembre 2012, non sarà pi ù data alcuna forma di sostegno ai beneficiari ufficialmente riconosciuti della protezione internazionale, in quanto le autorità ritengono che il percorso di formazione professionale che avranno seguito consentir à loro di integrarsi qualora decidano di rimanere in Italia. Il Commissario è preoccupato di questa eventualità, alla luce delle gravi lacune identificate riguardo l ’ integrazione socio-economica dei rifugiati e di altri beneficiari della protezione internazionale. Non ha ricevuto alcuna informazione in merito alla posizione giuridica delle persone il cui ricorso in appello contro il diniego di asilo sarà ancora pendente in quella data”200. Il 19 novembre 2012 il CIR, assieme ad altre 9 organizzazioni, ha richiesto ai Ministri dell'Interno e dell'Integrazione, Cancellieri e Riccardi, un incontro urgente con per discutere le misure per il superamento della "Crisi Nord Africa". Dichiarando che : “A meno di 6 settimane dalla fine decretata dell'emergenza e alla luce di vari recenti circolari in parte in contraddizione tra di loro nell'ottenimento di un permesso di soggiorno umanitario, il Tavolo Asilo si dichiara molto preoccupato per il futuro di molte migliaia di profughi, non solo in quanto allo status giuridico, ma anche per quanto riguarda la soluzione post-accoglienza.” 200 “RAPPORTO di Nils Muižnieks -Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d ’ Europa, a seguito della visita in Italia dal 3 al 6 luglio 2012”. Consiglio d’Europa, settembre 2012. 171 La soluzione che si sta mettendo in atto in queste settimane (grazie ad una circolare del Ministero dell’Interno) è quella di concedere la Protezione Umanitaria a tutti i richiedenti rientranti nella c.d. “Emergenza Nord Africa”201. Il triste bilancio di questa gestione emergenziale dell’accoglienza riporta all’attenzione una serie di questioni, a mio parere irrisolte, che riguardano la presa in carico di un sistema di accoglienza nazionale e di un sistema di gestione europeo delle congiunture di questo tipo. Come abbiamo potuto evincere dalle decisioni e dalle non-scelte dei Paesi Europei che si sono letteralmente chiusi alle richieste italiane durante tutto il periodo di “emergenza” e che hanno messo in pratica anche soluzioni fortemente discutibili in questo senso (vedi la chiusura della frontiera Francese a Ventimiglia). Quello che emerge da questo bilancio 2011/2012 riporta in auge tutte le questioni irrisolte e spinose che caratterizzano il sistema italiano ed europeo di accoglienza e asilo e che si scontrano tutt’oggi in un ampio dibattito europeo. A chiusura di questo capitolo vorrei riportare una delle descrizioni più belle e forse più chiare del sistema di accoglienza che si è instaurato nel nostro Paese. Un operatore del Centro ENEA ci spiega infatti in maniera molto chiara quali sono a suo parere i punti più spinosi e i nodi irrisolti del sistema di accoglienza: “Accogliere i rifugiati comporta delle spese. Se tu la spesa la consideri un costo c’hai tutto un modello culturale sacrificale, penitenziario, per cui tutto è sottoposto a questa visione negativa. Se tu invece lo consideri un investimento, ti si aprono le porte, perché dici: queste persone arrivano, scappano dalla guerra e dalla persecuzione, ed è un dovere dello Stato accogliere queste persone, ma senza una legge di attuazione dell’articolo 10 della Costituzione siamo arrivati sprovvisti di qualsiasi strumento legislativo alla fine degli anni ottanta. Ci sono delle necessità di investimenti economici e di apertura della società da questo punto di vista... ..Se invece tu lo consideri un investimento il modello ideale può essere quello canadese. 201 Fonte istituzionale anonima facente parte del Ministero dell’Interno. 172 In Italia c’è poco, il tentativo di sottrarre alla città la gestione dei rifugiati ha avuto successo nel periodo in cui ancora non c’era la crisi economica, per cui lo Sprar ha garantito anche a nuclei familiari una sistemazione dignitosa. Questo sistema è in crisi, i Comuni che sono stati investiti da questo progetto, (che ha una sua grande dignità), sono in crisi, non hanno i soldi nemmeno per gestire la fuoriuscita degli ospiti. Il sud Italia è tutto pieno di queste realtà. Ci sono situazioni in cui non hanno più i fondi. C’è una crisi totale, c’è stato un taglio alle spese, già da due anni, tagli orizzontali e per i rifugiati, figurati! Lo SPRAR sta in crisi di fondi. Se l’Italia vuole uscire dal suo torpore, deve fare un investimento! Qui, invece di esserci una responsabilità sociale condivisa, c’è l’irresponsabilità sociale condivisa!” 173 “Rifugiati in Italia; tra necessità, norme e prassi. Studio sull’accoglienza.” Valentina Pepe Conclusioni 174 Per concludere vorrei riassumere brevemente quali sono le problematiche riscontrate durante la mia ricerca nel campo dell’accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo. Problematiche che richiedono ora più che mai grande attenzione; con l’auspicio di una pronta presa in carico da parte degli organi competenti, al fine di creare un sistema di accoglienza maggiormente garantista dei diritti umani, civili e volto ad un’integrazione positiva e proficua nella società italiana. Possiamo suddividere le differenti problematiche in due distinti filoni, ovvero, da un lato quelle riguardanti il sistema di accoglienza che ‘c’è’ e che hanno a che fare con una cattiva gestione delle risorse e delle strutture esistenti a questo scopo. Dall’altro invece possiamo elencare quelle che sono le mancanze dell’ apparato stesso, ossia quelle riguardanti il sistema che ‘non c’è’. Per quanto riguarda quindi il primo filone, come descritto nel terzo capitolo il sistema di accoglienza nazionale che fa capo al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno è risultato insufficiente sotto diversi punti di vista: - innanzitutto sotto il profilo della capacità numerica di accoglienza che è risultata fortemente carente rispetto alle reali necessità, - al mancato rispetto delle tempistiche previste dalla normativa per l’accoglienza, quindi il numero massimo/minimo di giorni garantiti nelle diverse tipologie di Centri (CARA, CIE, CDA, SPRAR). - alla forte disomogeneità negli standard di accoglienza e di conseguenza anche di possibilità di integrazione. A questo discorso si lega quello dell’adeguatezza delle strutture e degli standard previsti per ciascun Centro. Anche a livello governativo i Centri molto spesso non garantiscono affatto standard omogenei di accoglienza su tutto il territorio italiano, come abbiamo potuto osservare essi risultano molto diversificati anche in base al tipo e al numero dei servizi erogati. Questa disomogeneità ha provocato diverse reazioni, sia da parte degli utenti accolti nei Centri, sia da parte dell’opinione pubblica, che è stata informata di casi particolarmente critici che hanno dato adito a scandali mediatici sia nazionali che internazionali. 175 Uno dei tanti, tristi esempi di questo tipo fu l’articolo uscito sull’Espresso il 7/10/05 “Io clandestino a Lampedusa” di Fabrizio Gatti202, infiltratosi tra i clandestini sbarcati sull’isola per documentare il trattamento che queste persone subiscono una volta “accolti” in Italia. - Infine, ulteriore ‘spina nel fianco’ al sistema di accoglienza italiano risulta essere il quadro normativo: frammentato e poco coerente rispetto alle reali potenzialità degli organi preposti allo smaltimento delle pratiche e all’accoglienza dei richiedenti e che concorre spesso ad appesantire l’intero apparato di accoglienza (governativo e non). Per quanto riguarda invece il secondo filone di problematiche, legate alle lacune dell’impianto di accoglienza oggi operante in Italia, vorrei qui riportare in breve alcune delle questioni salienti emerse dalla ricerca: - Le gravi conseguenze della ‘Non Accoglienza’. Come abbiamo potuto osservare nel terzo capitolo i risultati dell’abbandono e della non accoglienza portano gravi conseguenze sia per i rifugiati che vivono in condizioni di semi-mendicità, sia per gli effetti che questa realtà può avere sugli equilibri sociali delle grandi città, nelle quali spesso si concentrano un alto numero di occupazioni abusive. Per non dire cosa significhi questa ‘non accoglienza’ a livello di garanzie di diritti dei richiedenti asilo che si trovano in queste situazioni. - Gli scarsi progetti di integrazione e le ricadute psicologiche e sociali che questa mancanza comporta, sia in termini morali che in termini squisitamente pragmatici, legati cioè alla sostenibilità sociale della mancata integrazione. - La scarsa trasparenza e oculatezza nella gestione dei fondi pubblici italiani ed europei durante la c.d. “Emergenza Nord Africa”, che ha causato enormi sprechi e speculazioni a discapito sia dei richiedenti asilo che dei contribuenti italiani. Ovviamente la maggior parte delle problematiche che sono emerse nei diversi ambiti, sono strettamente collegate tra loro e non risolvibili isolatamente. 202 www.espresso.repubblica.it 176 Più in generale possiamo evidenziare che la gestione sia europea che italiana dell’emergenza 2011, ha mostrato l’ipocrisia e la doppia morale che si celano dietro a questo argomento, una via di mezzo tra il “Controllo e l’Assistenza” come sostiene Alice Szezepanikova (2012)203. Questo atteggiamento in parte contraddittorio adottato da diversi Paesi europei nell’ultimo decennio in vista di una uniformazione normativa sul tema, ha fatto si che in Italia dove, come abbiamo potuto osservare manca una legge organica sul diritto d’asilo costituzionale, i paradossi della gestione europea venissero esasperati dalla frammentazione e dalle carenze del Sistema di accoglienza stesso. A questo proposito, onde evitare il replicarsi di un’esperienza di sprechi e mala gestione del fenomeno in futuro, mi associo alle raccomandazioni che molti enti di tutela quali Unhcr, CIR, Save the Children, CARITAS e tante altre associazioni ed enti locali che si occupano di rifugiati e richiedenti asilo, hanno fatto al governo italiano negli ultimi anni204. La necessità e l’urgenza di una presa di posizione politica sull’argomento è quanto mai evidente, tanto più in una congiuntura economica di particolare gravità, nella quale gli sprechi e le speculazioni non sono più tollerabili. Certamente sarà necessario uscire dalla logica dell’emergenza, non sarà più procrastinabile una scelta di campo solida e coerente che riesca ad instaurare un sistema di accoglienza e integrazione di lungo periodo, basato su una visione più coraggiosa e responsabile. I tentativi di rimandare il problema fino ad ora si sono sempre risolti in costi pesanti sia a livello economico che sociale per il nostro Paese e non hanno fatto altro che creare maggiori spazi alla diffusione della xenofobia e del razzismo in Italia. 203 A. Szezepanikova “Between Control and Assistence: The problem of European Accomodation Centres for Asylum Seekers” International Migration 2012 204 Ad esempio : “Raccomandazioni dell’Unhcr sugli aspetti rilevanti della protezione dei rifugiati in Italia.” (luglio 2012) www.unhcr.it. 177 Bibliografia Ambrosini M., Marchetti C. (a cura di) “Cittadini possibili. Un nuovo approccio all’accoglienza e all’integrazione dei rifugiati” Ed. Franco Angeli, Milano 2008. ARCI; CARITAS italiana e CIR “Un Team per l’integrazione: viaggio nel mondo dell’asilo. Rapporto di Ricerca conclusivo del PROGETTO “TEAM INTEGRAZIONE” , 2010. ATTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME N. 12/114/CR12/C3-C8: “Richiesta di immediata applicazione degli accordi 30 marzo 2011 e 6 aprile 2011 sull’emergenza nord Africa” Roma 25 LUGLIO 2012 Bascherini G.“Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee.”. Jovene Editore, Napoli 2007 Benvenuti M. “Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale italiano: un’introduzione” CEDAM. Padova, 2007 Benvenuti M. (a cura di) “La protezione internazionale degli stranieri in Italia. Uno studio integrato sull’applicazione dei decreti di recepimento delle direttive europee sull’accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure.” Jovene Editore, Napoli 2011. Bitoulas A. “Asylum applicants and first instance decision on asylum applications: first quarter 2012”. Population and social condition.. Eurostat, 2012 Boldrini L. “Tutti indietro. 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Progetto co-finanziato dall’UE, dal Ministero dell’Interno e dal Fondo Europeo per i rifugiati. Consiglio d’Europa “RAPPORTO di Nils Muižnieks -Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d ’ Europa, a seguito della visita in Italia dal 3 al 6 luglio 2012”., settembre 2012. Consiglio Italiano per i Rifugiati, “Le strade dell’Integrazione. Ricerca sperimentale qualiquantitativa sul livello di integrazione dei titolari di protezione internazionale presenti in Italia da almeno 3 anni.” CIR 2012 Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute di Roma Capitale. “Rapporto delle attività luglio 2011 – giugno 2012. Progetto POST -Persone Operatori Sistemi Territoriali”. Programma Integra, Roma 2012 Ferrari G. “La Convenzione sullo Status dei rifugiati. 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Servizio per lo sviluppo e la valutazione delle politiche (PDES) 2009 181 Sitografia: www.cestim.it www.cir-onlus.org www.interno.gov.it www.ec.europa.eu/eurostat www.asgi.it www.ecre.org www.serviziocentrale.it www.enar-eu.org www.unhcnur.it www.hrw.org www.amnesty.org www.icmc.net www.archivioimmigrazione.org www.jrs.net www.centroastalli.it www.nigrizia.com www.studiperlapace.it www.savethechildren.it www.cpt.coe.int www.unponteper.it www.repubblica.it www.medicisenzafrontiere.it www.espresso.repubblica.it 182 Annesso I Appendice Statistica 183 Tabella 1: Richieste di asilo in Italia, anno 1990 Richieste di asilo (persone) Area geografica Domande di Asilo (mod.C3) Arrivi Europa 3.226 Africa 1.014 Asia Area geografica Europa 321 America 4 Altri 8 Totale 4.573 Arrivi 2.483 Africa 871 Asia 254 America 3 Altri 6 Totale 3.617 Principali Paesi di Origine Albania 1.804 Romania 1.236 Etiopia 449 Somalia 443 Altre 641 4.573 Totale 5.000 4.000 4.573 Principali aree di provenienza 1990 3.226 3.000 2.000 1.014 1.000 321 4 8 0 Europa Africa Asia America Altri Totale Fonte: “Quaderno statistico per gli anni 1990 – 2011” Commissione Nazionale per il diritto di asilo. Ministero dell’InternoAsilo-Statistiche 184 Tabella 2: Richieste di asilo in Italia, anno 1991 (Commissione Nazionale per il diritto di asilo, 2011) Richieste di asilo (persone) Area geografica Arrivi Europa 24.877 Africa 3.081 Asia 426 America 9 Altri 7 Totale 28.400 Domande di Asilo (mod.C3) Area geografica Arrivi Europa 21.667 Africa 2.418 Asia 341 America 6 Altri 5 Totale 24.437 Principali paesi di origine Richiedenti Albania 21.404 Romania 2.425 Somalia 2.254 Bangladesh 726 Etiopia 645 Altre 946 Totale 28.400 30.000 Prinicpali aree di provenienza anno 1991 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Europa Asia Altri Fonte: “Quaderno statistico per gli anni 1990 – 2011”. Ministero dell’Interno- Asilo-Statistiche : 2 185 Tabella 3: Richieste di asilo in Italia, anno 1999 (Commissione Nazionale per il diritto di asilo, 2011) Richieste di asilo (persone) Domande di Asilo (mod.C3) Area geografica Arrivi Area geografica Europa Europa 27.293 Asia Africa 33 Altri 103 Totale Richiedenti Ex-Jugoslavia 637 America 25 Altri 64 Totale 37.318 Principali Paesi di Origine 6.797 Africa 766 America 17.287 Asia 9.123 Arrivi 24.810 Principali Paesi di Origine Richiedenti 22.718 Russia 110 Iraq 8.057 Somalia 79 Turchia 4.186 Romania 72 Afghanistan 404 Sierra Leone 51 Iran 239 Siria 49 Rep.Dem Congo 135 Bangladesh 49 Albania 145 Altri Etiopia 125 849 Totale 37.318 40.000 30.000 37318 Principali aree di provenienza anno 1999 27.293 20.000 9.123 10.000 766 33 103 0 Europa Asia Africa America Altri Totale Fonte: “Quaderno statistico per gli anni 1990 – 2011”. Ministero dell’Interno- Asilo-Statistiche 186 Tabella 4: Richieste di asilo in Italia, anno 2003 (Commissione Nazionale per il diritto di asilo) Domande di Asilo (mod.C3) Area geografica Arrivi Africa 8.231 Europa 3.170 Asia 2.189 America 104 Altri 137 Totale 13.931 Richieste di asilo (persone) Area Arrivi geografica Africa 8.741 Europa 3.865 Asia 2.408 America 117 Altri 143 Totale 15.274 Principali Paesi di Origine Somalia Liberia Eritrea Romania Etiopia Nigeria Pakistan Ex-Jugoslavia Sudan Turchia Iraq Costa d’Avorio Totale Richiedenti Principali Paesi di Origine 1.972 Sierra Leone 1.553 Bangladesh 1.472 Rep Dem. Congo 972 Sri Lanka 938 Togo 800 Iran 788 Camerun 664 Afghanistan 642 Ucraina 557 Albania 537 Altre 361 Richiedenti 344 302 247 130 117 111 100 87 81 64 2.420 15.274 Richieste di asilo in Italia, anno 2003 (Commissione Nazionale per il diritto di asilo) 25.000 24.080 Principali aree di provenienza anno 2003 20.000 15274 15.000 10.000 5.000 3.865 2.408 117 143 0 a pa ric f ro A u E ia As a ric e Am tr i Al To e tal Fonte: “Quaderno statistico per gli anni 1990 – 2011”. Ministero dell’Interno- Asilo-Statistiche 187 Tabella 5: Richieste di asilo in Italia, 2008 (Commissione Nazionale per il diritto di asilo) Richieste di asilo (persone) Area geografica Domande di Asilo (mod.C3) Arrivi Area geografica Africa 23.556 Africa Arrivi 23.230 Asia 6.782 Asia Europa 1.007 Europa 940 6.612 America 133 America 118 Altri 145 Altri 227 Totale 31.723 Principali Paesi di Totale Richiedenti Origine 2008 31.100 Principali Paesi di Origine Richiedenti 2008 Nigeria 6.142 Sudan 496 Somalia 4.960 Algeria 480 Eritrea 3.085 Mali 432 Ghana 1.909 Gambia 395 Afghanistan 1.840 Etiopia 365 Bangladesh 1.786 Ex-Jugoslavia 355 Costa d’Avorio 1.724 Tunisia 298 Pakistan 1.233 Sri-Lanka 200 Iraq 773 Iran 149 Burkina Faso 713 Rep.Dem Congo 140 Togo 589 Sierra Leone Turchia 539 Altre Guinea 514 85 2.521 Totale 31.723 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Principali aree di provenienza anno 2008 31723 23.556 a ric f A 6.782 1.007 ia As 133 a a ric op e r Eu Am 245 tr i Al To e tal Fonte:“Quaderno statistico per gli anni 1990 – 2011”. Ministero dell’Interno- Asilo-Statistiche 188 Annesso II Interviste 189 Questionario istituzioni Domenica 15 luglio 2012 è apparsa sul sito del Der Spiegel la sentenza di un tribunale civile di Stoccarda, il quale rifiutava la richiesta d’asilo in Italia per una famiglia palestinese. Quest’ultima, due coniugi e tre bambini fuggiti dalla Siria, erano sbarcati in Italia per poi arrivare in Germania. Alla loro richiesta d’asilo in Italia il giudice amministrativo del BadenWurttemberg si è opposto, vietando alle autorità tedesche il trasferimento della famiglia palestinese nel nostro Paese. La motivazione è stata che ai richiedenti asilo in Italia viene riservato “un trattamento inumano ed umiliante”, a causa delle “sistematiche manchevolezze” del nostro sistema di accoglienza, che obbliga a vivere – per la maggior parte dei casi – una quotidianità “al di sotto della soglia di povertà”. 1. Lei come commenta questa decisione del giudice tedesco?Perchè è stata presa questa decisione? 2. Secondo lei, oggi quali sono i maggiori problemi del sistema di accoglienza italiano? 3. E della procedura? 4. Secondo lei c’è corrispondenza tra le reali esigenze degli utenti e i servizi offerti dal sistema italiano?In cosa non corrisponde? 5. Il sistema italiano di accoglienza e protezione è stato definito più volte frammentato, in quanto gestito da enti di piccola e media dimensione che offrono diversi tipi e standard di accoglienza. Lei come giudica questo sistema? 6. Esistono strutture specifiche per la seconda accoglienza o questa viene integrata nelle strutture dedicate alla prima accoglienza? Quali sono i problemi che derivano da questa commistione? 7. Secondo lei, gli sbarchi e l’aumento delle richieste d’asilo del 2011, che tipo di conseguenze hanno avuto sul sistema di accoglienza e sullo svolgimento delle procedure di asilo? 8. Come è stata gestita questa emergenza? 9. Cosa succederà allo scadere del piano di emergenza Nord africa 2011 affidato alla Protezione Civile? 10. Perché secondo lei in Italia si continua a considerare l'asilo come un fenomeno solo emergenziale? 11. Ci sono molte differenze sul territorio nazionale in merito allo svolgimento e ai tempi della procedura / tempi e modalità dell'accoglienza? E tra Roma e i centri più piccoli? 12. Come giudica la perdurante mancanza di una legge organica sull’asilo in Italia? Secondo lei da quali fattori dipende? 190 Questionario operatore/responsabile centro di accoglienza Domande generali sul centro: 1. Che tipo di centro è quello in cui lavora? (Associazione, Cooperativa, SPRAR, …) 2. Quali sono i servizi che offre il centro? 3. Quali mancano e perché? Ce ne sono di aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa? 4. Che figure professionali operano all’interno del centro? 5. Il centro da quali fondi è finanziato? 6. Che capienza ha? È sufficiente rispetto alle richieste? 7. Come è organizzata l’ospitalità degli utenti rispetto al genere? Rispetto a singoli/unità familiari? Domande sull’utenza 8. Da quali centri di accoglienza /trattenimento arrivano i vostri utenti? 9. A quale stadio della procedura sono?Ci sono anche casi c.d. “Dublino”? (se si, quanto restano in accoglienza?) 10. Gli utenti possono eleggere il proprio domicilio presso il vs centro? Questo cosa comporta in termini di servizi? 11. Generalmente, quale è il livello di informazione che hanno gli utenti quando arrivano al centro? Quali strumenti utilizzate per spiegare la procedura (vademecum o altri)? Che difficoltà incontrate? 12. Ospitate anche utenti appartenenti alle categorie vulnerabili? Che servizi specifici richiede questa utenza? Che problematiche rilevate? Domande sulla prassi, i tempi 13. Generalmente, quanto tempo trascorre tra la presentazione e la verbalizzazione della domanda e tra la verbalizzazione e la decisione definitiva? 14. Quali sono le criticità per ogni stadio della procedura ? 15. Come gestite la questione del lavoro? Ottengono effettivamente il permesso di soggiorno e riescono ad ottenere un impiego regolare dopo i 3 mesi iniziali previsti dalla normativa? domande sulla prassi, la procedura: 16. Fate assistenza per la presentazione della domanda? Se sì, di che tipo (mediazione culturale, mediazione linguistica, assistenza utenti analfabeti)? 191 17. E durante la verbalizzazione in Questura (interpretariato, compilazione modello C3, compilazione memoria autografa)? Le è mai capitato di sperimentare la procedura informatizzata di verbalizzazione? Se sì, cosa ne pensa? 18. Le è mai capitato di assistere ai colloqui individuali in qualità di “personale di sostegno”? Se sì, domande sull’esperienza → questionario sul colloquio personale Domande generali: 19. Secondo lei, oggi quali sono i maggiori problemi: - del sistema di accoglienza italiano - della procedura 20. Secondo lei c’è corrispondenza tra le reali esigenze degli utenti e i servizi offerti dal sistema italiano? 21. Il sistema italiano di accoglienza e protezione è stato definito più volte frammentato. Secondo Lei è un modello vincente che andrebbe solo migliorato o sarebbe meglio un servizio più centralizzato? 22. Esistono strutture specifiche per la seconda accoglienza o questa viene integrata nelle strutture dedicate alla prima accoglienza? Quali sono i problemi che derivano da questa commistione? 23. Come giudica la perdurante mancanza di una legge organica sull’asilo in Italia? Secondo lei da quali fattori dipende? 192 Questionario richiedenti asilo/rifugiati Nome e Paese di Origine 1. Da quanto tempo sei in Italia? 2. Come sei arrivato in Italia? 3. Raccontaci la tua storia da quando sei arrivato.. (in che struttura sei stato accolto, sei stato trasferito in diverse città/diversi centri..) 4. Come hai saputo che potevi presentare una domanda di protezione internazionale? 5. Quando e dove hai presentato la domanda? Chi ti ha aiutato? 6. Ti hanno dato subito il cedolino? 7. Quanto hai aspettato per verbalizzare la domanda? 8. Ti hanno dato subito il permesso di soggiorno? 9. Quanto hai aspettato per fare il colloquio personale? → questionario sul colloquio 10. Quanto tempo è passato prima che ti abbiano comunicato la decisione definitiva? Che status hai ottenuto? Hai ottenuto subito i documenti di soggiorno? 11. Come ti sei trovato durante la permanenza nei centri di accoglienza? Che problemi hai avuto? 12. Sei riuscito a trovare un lavoro durante la tua permanenza nel centro? Se sì, quale? 13. Sei rimasto al centro di accoglienza anche dopo la decisione definitiva? Se no, hai trovato un altro alloggio? 14. Hai trovato un impiego dopo la decisione? 15. In generale, come valuti la tua esperienza in Italia? Che cosa miglioreresti? 193 Questionario istituzioni di Polizia 1. Mi può spiegare qual è il ruolo che svolge la questura nelle varie fasi della richiesta di asilo? 2. Quali sono i passaggi più problematici della procedura? 3. Quali sono in media le tempistiche per l’ottenimento di un permesso di soggiorno come rifugiato? 4. Quali sono gli elementi che più incidono sul rallentamento delle procedure? 5. Quanto incidono i trasferimenti da un centro all’altro? 6. Secondo Lei l’organico della Questura per lo smaltimento delle pratiche è sufficiente? 7. Quanto ci mette in media la Commissione per inviare la risposta sui colloqui? 8. Quali sono le maggiori problematiche che riscontrate nel sistema italiano di asilo? 9. Quali cose potrebbero essere migliorate? 10. Secondo Lei quali sono le particolari problematiche che deve affrontare questa Questura in particolare? 11. Quale tipo di collaborazione avete con l’ufficio immigrazione del Comune? 194 Annesso III Modello C3 195 196 197 198 199 200 201