L'indicazione di origine dei prodotti
industriali nelle recenti evoluzioni
normative e giurisprudenziali italiane
Avv. Vito Rubino
Ricercatore di Diritto U.E.
Facoltà di Giurisprudenza - Università del Piemonte Orientale
[email protected]
L’ORIGINE NELL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
La disciplina sull’etichettatura degli alimenti prevede alcune disposizioni
specifiche dedicate all’origine.
La materia è estremamente complessa per l’intersecarsi di interessi spesso
contrapposti e meritevoli di tutela
1) TUTELA DEL MERCATO INTERNO E LIBERA CIRCOLAZIONE
DELLE MERCI
>> sollecitare le scelte consumeristiche in base all’origine significa fare leva
su dinamiche spesso capricciose e protezionistiche, contrarie al principio di
libera circolazione delle merci (cfr. art. 34 TFUE già art. 28 TCE)
- sentenze CGE su origine delle merci ed obbligo di etichettatura 17.6.1981
in causa 113/80, Commissione c. Irlanda in Racc. 1981, p. 1625 e ss.;
sentenza 24.11.1982 in causa 249/81 Commissione c. Irlanda in Racc. 1982
p. 4005 e ss.; 25.4.1985 in causa 207/83 Commissione c. Regno Unito, in
Racc. 1985, p. 1201 e ss.
L’ORIGINE NELL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
2) TUTELA CONSUMATORE + CONCORRENZA (lealtà comm.le)
>> nei limiti in cui dall’origine possa dipendere una caratteristica essenziale
del prodotto (originalità; qualità organolettiche; caratteristiche
microbiologiche o fisiche) l’indicazione dell’origine diventa fattore di
trasparenza sul mercato e, dunque, costituisce una ESIGENZA
IMPERATIVA per salvaguardare anzitutto l’interesse del consumatore
- determinazione obbligo di origine in ambito COMUNITARIO (miele, olio,
frutta e verdura fresca, pesce fresco etc.)
- Cfr. CGE 25.4.1985 207/83 punto 21 > in caso di attestazioni volontarie
sull’origine lo Stato conserva il potere-dovere di regolarne i contenuti per
salvaguardare la lealtà commerciale
L’ORIGINE NELL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
QUALE DUNQUE LA REGOLA GENERALE IN MATERIA DI
ORIGINE?
Art. 3 dir. 2000/13 CE:
“alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 17,
l’etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti
indicazioni obbligatorie:
(…)
8) il luogo d’origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale
indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l’origine o la
provenienza effettiva del prodotto alimentare (…)
L’ORIGINE NELL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
QUALE DUNQUE LA REGOLA GENERALE IN MATERIA DI
ORIGINE?
Le condizioni sono due:
1) che l’etichetta possa generare confusione sul luogo di origine del prodotto;
2) che questa confusione possa essere rilevante per il consumatore
(altrimenti violazione art. 34 TFUE);
Casi:
DENOMINAZIONE DI VENDITA
Prosciutto cotto > per altri Paesi può essere anche spalla > obbligo
indicazione origine del prodotto
e.g. CGE 9.2.1999 Van Der Laan C- 383/97
L’ORIGINE NELL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
QUALE DUNQUE LA REGOLA GENERALE IN MATERIA DI
ORIGINE?
Le condizioni sono due:
1) che l’etichetta possa generare confusione sul luogo di origine del prodotto;
2) che questa confusione possa essere rilevante per il consumatore
(altrimenti violazione art. 34 TFUE);
Casi:
NATURA TRADIZIONALE DEL PRODOTTO
Torta sbrisolona > interesse del Consumatore a comprare l’originale
NB= sentenza BUD II: possibilità per gli Stati di proteggere anche in forma
assoluta le denominazioni geografiche semplici associate a prodotti
determinati
L’ORIGINE NELL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
Lo Stato italiano ha voluto però andare oltre…
> creazione di una serie di norme per IMPORRE l’indicazione di
origine ed ANCORARLA alla materia prima prevalente;
> creazione di una disciplina specifica sul c.d. “made in Italy”
(tutela dell’economia nazionale e della trasparenza sul mercato)
L’ORIGINE NELL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
1) creazione di una serie di norme per IMPORRE l’indicazione di
origine
l. 204/04 art. 1bis
Indicazione obbligatoria nellʹetichettatura dellʹorigine dei prodotti alimentari
1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei p
rodotti alimentari posti
in vendita, lʹetichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni
di cui allʹarticolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, lʹindicazione del luogo di origine
o provenienza.
2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese
di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zo
na di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella pr
eparazione e nella produzione.
3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività
produttive sono indivduate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.
4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 eʹ pu
nita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni
, commesse anche in tempi diversi, eʹ disposta
la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.
>> N.B. tentativo di abrogare l’art. con legge comunitaria 2007 fallito. La norma resta in vigore ma è
L’ORIGINE NELL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
1) creazione di una serie di norme per IMPORRE l’indicazione di
origine
Decr. Mipaf 17.2.2006
Passata di Pomodoro. Origine del Pomodoro fresco
Art. 1
Luogo di origine
1. Nell'etichettatura della passata di pomodoro, quale definita dal decreto ministeriale citato nelle premesse, deve
essere indicata la zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato.
2. Il riferimento di cui al comma 1 può essere realizzato indicando:
a) la zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco coincidente con la Regione oppure;
b) lo Stato ove il pomodoro fresco è stato coltivato.
L’ORIGINE NELL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
1) creazione di una serie di norme per IMPORRE l’indicazione di
origine
2009: notifica alla Commissione bozza decreto su origine latte e prodotti lattiero caseari
decisione Commissione CE nr. 2010/229
(GUUE L 102 del 23.4.2010)
Articolo 1
L’Italia è tenuta a non adottare l’articolo 2, l’articolo 3, comma 1 e 3, nonché l’articolo 4 (per quanto
riguarda l’obbligo di indicare il luogo di origine del latte impiegato nella cagliata) del decreto
notificato, che disciplina l’etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del
latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti
lattiero-caseari.
L’ORIGINE NELL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
1) creazione di una serie di norme per IMPORRE l’indicazione di
origine
d.lgs. 206/05 CODICE DEL CONSUMO
Art. 6.
Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano,
chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche
merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
L’ORIGINE NELL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
2) creazione di una disciplina specifica sul c.d. “made in Italy”
Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza italiana risalente
1° FASE: Disposizioni ed orientamento ANTE L. 350/03
L’ordinamento italiano antecedentemente al 2003 non possedeva una disciplina
POSITIVA ED ARTICOLATA del c.d. “Made in Italy”. Esistevano certamente
disposizioni sulla correttezza dei messaggi commerciali, sull’origine e la
provenienza dei prodotti (cfr. per il ns. settore l. 283/62, art. 13) ma in linea
generale la protezione del mercato nella sua duplice composizione
consumeristica ed industriale era affidata alle norme contenute nel codice
penale.
Fra queste ultime particolare rilievo ha sempre rivestito l’art. 517 c.p.
“vendita di prodotti industriali con segni mendaci”.
Versione risalente
Versione modificata dalla l. 99/09
chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali
con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri
atti ad indurre il compratore in inganno sull’origine,
provenienza o qualità dell’opera o del prodotto è
punito, se il fatto non è preveduto come reato da
altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad
un anno o con la multa fino ad € 20.000.
chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali
con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri
atti ad indurre il compratore in inganno sull’origine,
provenienza o qualità dell’opera o del prodotto è
punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione fino a due
anni o con la multa fino ad € 20.000,00.
Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza italiana risalente
1° FASE: Disposizioni ed orientamento ANTE L. 350/03
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre ritenuto il
termine “origine” come riferito all’impresa, non al luogo di
fabbricazione.
Ciò in quanto sia dal punto di vista della “lealtà commerciale” sia della
“tutela consumeristica” la “FRODE RILEVANTE” è quella
QUALITATIVA, e l’unico elemento capace di alterare la “qualità” del
prodotto è la diversità dell’impresa produttrice.
N.B.: il ragionamento non vale per le DOP - IGP per le quali il luogo
di origine incide attraverso il legame agro-ambientale sulla qualità del
prodotto >> art. 517 bis c.p.
Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza italiana risalente
1° FASE: Disposizioni ed orientamento ANTE L. 350/03
Non ha importanza DOVE il prodotto è realizzato ma CHI lo
realizza: solo l’azienda originale può garantire con il proprio knowhow ed il controllo qualità che il prodotto venduto corrisponda ai
propri standards produttivi.
D’altronde il cliente del prodotto “industriale” si attende un certo
livello qualitativo in funzione del MARCHIO (cioè dell’imprenditore),
non del luogo dove il prodotto è realizzato.
Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza italiana risalente
1° FASE: Disposizioni ed orientamento ANTE L. 350/03
Cfr. Cass. Pen., sez. III, sent. 214438/1999
Oggetto: rilevanza penale ex art. 517 c.p. della errata indicazione di
origine in caso di terziarizzazione produttiva all’estero
“non può negarsi che l'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, possa affidare a terzi
sub-fornitori l'incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative pattuite
con l'esecutore, un determinato bene, e che possa imprimervi il proprio marchio con i suoi
segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio. Ciò è ammesso in quanto la garanzia che la
legge ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del
prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente
previste per legge), bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la
responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Ne consegue che
anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può
costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 c.p. in
quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del prodotto deve intendersi in senso
esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto
che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e
provenienza dal produttore”.
Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza italiana risalente
2° FASE: modifiche portate dalla l. 350/03
Con la l. 350/03 (finanziaria 2004) il Legislatore italiano è intervenuto
sulla materia dettando una disciplina articolata del c.d. “Made in
Italy”:
1) Art. 4 co. 49 = introduce il concetto di “falsa o fallace indicazione
di ORIGINE o PROVENIENZA” (corretta ex l. 80/05)
agganciandolo all’art. 517 C.P.
Falsa indicazione= stampigliatura “Made in Italy” su prodotti e merci
non originari dall’Italia AI SENSI DELLA NORMATIVA
EUROPEA SULL’ORIGINE
Codice Doganale europeo (cfr. Reg. 2913/92)
> solo a fini doganali
Quale?
reg. 510/06 CE >> IGP
reg. 834/07 biologico
Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza italiana risalente
2° FASE: modifiche portate dalla l. 350/03
Fallace indicazione= uso di segni, figure o quant’altro possa indurre
il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine
italiana ANCHE QUALORA SIA INDICATA L’ORIGINE E LA
PROVENIENZA ESTERA DEL PRODOTTO.
Segni o figure= bandiere, loghi, immagini di monumenti, etc.
Quant’altro= Ogni altro elemento giudicato fuorviante … anche “Italy” sull’indirizzo ??
Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza italiana risalente
2° FASE: modifiche portate dalla l. 350/03
2) Art. 4 co. 61 = conferisce mandato al Ministero delle Attività
produttive a promuovere il Made in Italy anche attraverso l’istituzione
di un apposito marchio riservato alle merci interamente realizzate in
Italia o assimilate ai sensi della normativa europea sull’origine;
3) Art. 4 co. 63 = rinvia a successiva decretazione (mai adottata) le
modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di
istituzione/uso del marchio sul made in Italy.
NB= la l. 80/05, art. 7, ha inserito una sanzione amm.va fino a
10.000 euro per l’acquisto o l’accettazione di merci che inducano a
ritenere violate le norme sull’origine o la provenienza (…)
Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza italiana risalente
2° FASE: modifiche portate dalla l. 350/03
La giurisprudenza, salvo qualche tentennamento iniziale (cfr. Cass.
Pen. Sez. III, sent. 2648/06) ha confermato l’impostazione
tradizionale, SALVO MARCARE CON PIU’ NETTA DIFFERENZA
IL CASO DELL’USO FALSO DEL MADE IN ITALY DALL’USO
FALLACE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE.
Quanto all’uso FALLACE di indicazioni di provenienza:
1) il concetto di origine o provenienza nell’ambito dei prodotti industriali deve ritenersi
riferito all’impresa e non al luogo geografico;
2) se il Legislatore avesse voluto estendere l’ambito di applicazione dell’art. 517 cp a
tutte le ipotesi di violazione delle regole sull’origine si sarebbe espresso con disposizioni
più dettagliate e chiare. Quindi attualmente la violazione delle regole sull’etichettatura in
materia di origine dei prodotti industriali resta confinata nell’ambito amministrativo (d.lgs.
109/92 e/o pubblicità ingannevole);
3) tutto ciò è confermato dall’esistenza, in altri rami dell’ordinamento, di disposizioni che
consentono operazioni di terziarizzazione (e.g. l. 192/98) o di cessione del marchio senza
obbligo di evidenziare il reale produttore (cfr. anche Codice della Proprietà Industriale d.lgs. 30/05) >cfr. Cass. 27250/07 Conserva di frutta
Il Made in Italy nella normativa e giurisprudenza italiana risalente
2° FASE: modifiche portate dalla l. 350/03
Quanto all’uso FALSO dell’indicazione “Made in Italy”:
la Cassazione ribadisce che in questo caso il consumatore può essere
spinto all’acquisto sul presupposto che l’intero ciclo produttivo sia
svolto in Italia, per le più diverse motivazioni soggettive che ricevono
tutela penale dagli artt. 515 - 517 c.p.
Infatti, secondo la Cassazione, il concetto di “made in Italy” viene
generalmente interpretato dal consumatore come “INTERAMENTE
PRODOTTO IN ITALIA”
Ne consegue che l’apposizione dell’indicazione “made in Italy” o
equivalenti su prodotti anche solo parzialmente realizzati all’estero è
reato >> Cfr. Cass 34103/05 > magliette
Compatibile con art. 34 TFUE???
Il Made in Italy nella nuova disciplina
3° FASE: modifiche portate dalla l. 99/09
Nel mese di Agosto con la l. 99/09 il Legislatore torna a modificare le
“regole del gioco”:
Art. 15 = introduce modifiche al C.P. anche per quanto concerne l’art.
517 c.p. (raddoppio della pena detentiva)
Art. 17= modifica la l. 80/05 e la l. 350/03 nel senso di estendere
l’ipotesi delittuosa ex 517 c.p. all’uso fallace del marchio (marchi
contenenti richiami all’Italia) se non indicata in modo assolutamente
evidente l’origine, e vieta la sanatoria amministrativa della fallace
indicazione per i prodotti già immessi in libera pratica,
disponendone la confisca.
Art. 18= introduce obblighi specifici per i prodotti della pesca e gli oli
d’oliva
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
L’art. 17 è stato successivamente riscritto per l’opposizione di
Confindustria ed il rischio dell’avvio di una procedura di infrazione in
sede comunitaria:
>> ART. 16 d.l. 135/09
- specifica il concetto di “prodotto interamente realizzato in Italia”
e gli estende la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 517 c.p.
- estende la disciplina della l. 350/03 ai marchi differenziandone
però la tutela (> sanzione amministrativa in luogo del reato).
- specifica la disciplina della confisca dei prodotti irregolari
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI “PRODOTTO INTERAMENTE IN...”:
“1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce,
classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e
per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il
confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio
italiano.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,
per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono
essere definite le modalità di applicazione del comma 1.”
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI “PRODOTTO INTERAMENTE IN...”:
Osservazioni:
1) l’indicazione non si riferisce al c.d. “marchio made in Italy” di cui
alla l. 350/03, ma all’utilizzo di claims con la scritta in questione;
esempio:
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI “PRODOTTO INTERAMENTE IN...”:
Osservazioni:
1) Di cosa si occupa questo primo comma?
Riferimento: PRODOTTO INTERAMENTE REALIZZATO IN IT.
La norma vuole dare una definizione di cosa si intenda per prodotto
interamente italiano.
Per inciso richiama il concetto di Made in Italy, ma solo come
“CLASSIFICAZIONE”, non come aspetto sostanziale
(> non integra la definizione con fonti diverse).
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI “PRODOTTO INTERAMENTE IN...”:
Osservazioni:
2) Di cosa si occupa questo primo comma?
È possibile che questo 1° comma voglia dettare una disciplina positiva
del termine “Made in Italy”?
Vuole regolare SOLO le indicazioni tipo 100%...
Art. 16
Vuole dettare una definizione di Made in...
Per risolvere il dubbio occorre fare riferimento alla normativa europea
che regola l’attribuzione dell’origine sul piano doganale
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI “PRODOTTO INTERAMENTE IN...”:
Art. 23 Codice doganale:
1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.
2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono: (…)
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle
acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti
bandiera del medesimo;
g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f),
originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto
paese e ne battano la bandiera;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro
derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.
= nel codice doganale interamente ottenuto significa 100% (anche materia prima)
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI “PRODOTTO INTERAMENTE IN...”:
Art. 24 Codice doganale:
“Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è
originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o
lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in
un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la
fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase
importante del processo di fabbricazione”.
NB= questa fattispecie è diversa dalla precedente. Non si tratta di
PRODOTTO INTERAMENTE ORIGINARIO DI… ma di un
prodotto ottenuto in Paesi differenti, per il quale si debba stabilire la
semplice ORIGINE.
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI “PRODOTTO INTERAMENTE IN...”:
specificazioni contenute nel regolamento 2454/93 CE della
Commissione (artt. 35 e ss.).
Art. 37 > trasformazioni sufficienti all’attribuzione doganale:
quelle che hanno l’effetto di classificare i prodotti ottenuti in una
voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a
ciascuno dei prodotti non originari utilizzati (c.d. “cambio della
voce doganale);
Art. 38 > non rientrano in questa categoria le manipolazioni
finalizzate alla conservazione dei prodotti per il trasporto o il
magazzinaggio, vagliatura, cernita, confezionamento etc.
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI “PRODOTTO INTERAMENTE IN...”:
Alla luce delle indicazioni contenute nel Codice Doganale
Comunitario si può ritenere che l’art. 16 co. 1 INTENDA
DISCIPLINARE SOLO UN ASPETTO BEN DELIMITATO DEL
MADE IN… (ossia il 100%…) e NON L’INTERO MADE IN… (che
può essere utilizzato anche solo per l’ultima trasformazione
sostanziale).
Formaggio così
Made in Italy
realizzato:
Prodotto
cagliata tedesca,
interamente
trasformazione in
100% IT.
realizzato in
PROVOLA
Italia
con stagionatura
in Italia
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI “PRODOTTO INTERAMENTE IN...”:
Accanto al richiamo della normativa vigente l’art. 16 dl135/09
2. > Come definisce il concetto di “interamente prodotto in…”?
per essere interamente realizzato in Italia il prodotto deve essere stato
> disegnato
> progettato
> lavorato
IN ITALIA
> confezionato
NON SI FA ALCUN CENNO ALLA MATERIA PRIMA
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI “PRODOTTO INTERAMENTE IN...”:
1° PROBLEMA INTERPRETATIVO:
Il co. 1 art. 16 vuole introdurre una nozione autonoma di “prodotto
interamente realizzato in…”?
Se l’inciso “classificabile come…” non consente di integrare la
definizione è evidente l’AUTONOMIA della norma, NON
SUPERABILE PER VIA INTERPRETATIVA.
Io posso dire “prodotto interamente realizzato in Italia” anche se
la materia prima è estera, purché la filiera progettuale e
realizzativa sia tutta italiana.
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI “PRODOTTO INTERAMENTE IN...”:
1° PROBLEMA INTERPRETATIVO:
esempi:
PASTA realizzata e confezionata in Italia, con
grano estero è PASTA INTERAMENTE
REALIZZATA IN ITALIA
Però per assurdo:
Aranciata realizzata in Italia, con Arance di Sicilia
ed ingredienti italiani, confezionata in Francia…
NON E’ ARANCIATA INTERAMENTE
ITALIANA…
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI “PRODOTTO INTERAMENTE IN...”:
2° PROBLEMA INTERPRETATIVO:
è ammissibile questa disciplina?
2 POSSIBILI PROBLEMI:
A) CONTRASTO
DOGANALE;
CON
DEFINIZIONE
DEL
CODICE
B) CONTRASTO CON DISCIPLINA SULLA PUBBLICITA’, e,
per il nostro settore, l’etichettatura (dir. 2005/29 CE + DIR.
2000/13 CE).
Il Codice Doganale Comunitario diventa criterio guida per le
aspettative.
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
1) CONCETTO DI “PRODOTTO INTERAMENTE IN...”:
3° PROBLEMA INTERPRETATIVO:
La disposizione di cui al co. 1 può esplicare già oggi una qualche
forma di efficacia?
Il Co. 2 ne condiziona l’applicazione ai decreti attuativi
(sospensione), ma la norma, dettando un criterio interpretativo,
potrebbe dispiegare già oggi alcuni effetti in funzione della normativa
vigente, che è sul punto “aperta” a soluzioni differenti (vedi
giurisprudenza di Cassazione su Made in Italy)
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
2) SANZIONI E DISCIPLINA “100 % ITALIANO”
Il co. 4 del D.L. 135/09 recita:
“Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il
prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in
Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua
espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel
consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia
del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima
fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1
e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla
base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517
del codice penale, aumentate di un terzo”.
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
2) SANZIONI E DISCIPLINA “100 % ITALIANO”
Il co. 3 del D.L. 135/09 recita:
“Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di
vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di
comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul
prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla
presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera
pratica e fino alla vendita al dettaglio”.
Problema di coordinamento: il co. 4 non parla di marchio. Ne parla
il co. 5… Probabilmente il Legislatore voleva riferire il chiarimento
ad entrambe i commi.
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
2) SANZIONI E DISCIPLINA “100 % ITALIANO”
1° PROBLEMA INTERPRETATIVO:
Il co. 4 introduce una fattispecie diversa dal co. 1?
Il fatto che nell’esemplificazione il concetto di “Made in Italy” sia
stato omesso sembrerebbe differenziare le due ipotesi.
La relazione di accompagnamento della norma alla Camera cita le
dichiarazioni del Ministro delle politiche comunitarie, che
sembrerebbe confermare la distinzione della fattispecie.
In quest’ottica:
made in Italy = anche con materie prime differenti.
100% Italia= tutto italiano.
>> ipotesi che giustificherebbe la duplicazione della disciplina.
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
2) SANZIONI E DISCIPLINA “100 % ITALIANO”
1° PROBLEMA INTERPRETATIVO:
Tuttavia il co. 4 reca con sé un inciso importante:
“al di fuori dei presupposti previsti dai commi 1 e 2”.
Il riferimento è chiaro, e trasforma il co. 4 in una SEMPLICE
NORMA SANZIONATORIA DELLA VIOLAZIONE DEL CO. 1-2.
>>Chi viola le regole sul Made in Italy dettate dal co. 1 e 2 è punito
con il 517 c.p.
N.B.= coincide anche la definizione “realizzazione interamente in
Italia”
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
2) SANZIONI E DISCIPLINA “100 % ITALIANO”
2° PROBLEMA INTERPRETATIVO:
Quali segni, figure o diciture possono essere analogamente idonee
ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione
interamente in Italia del prodotto?
L’interpretazione è aperta e deve essere declinata caso per caso.
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
2) SANZIONI E DISCIPLINA “100 % ITALIANO”
2° PROBLEMA INTERPRETATIVO:
> Utilizzo di denominazioni di vendita dal significato esplicito
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
2) SANZIONI E DISCIPLINA “100 % ITALIANO”
2° PROBLEMA INTERPRETATIVO:
> Utilizzo di CLAIMS o SIMBOLI
Prodotto
italiano
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
2) SANZIONI E DISCIPLINA “100 % ITALIANO”
2° PROBLEMA INTERPRETATIVO:
> Inserimento combinato di immagini, claims e simboli
Marchio allusivo
Richiamo
monumenti
italiani (torre
di Pisa)
Bollino
“all’italiana
Authentic
italian”
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
3) SANZIONI E DISCIPLINA “100 % ITALIANO”
Sanzioni:
1) quelle previste dall’art. 517 c.p. aumentate di un terzo ( co. 4
d.l. 135/09) =
l. 99/09 > fino a due anni di reclusione e 20.000 euro di multa
>> diventa >> fino a 2 anni e 8 mesi di reclusione + 26.000,00 euro
di multa
2) ferme restando le diverse sanzioni applicabili (co. 4 d.l. 135/09)
>> Agcm per pubblicità ingannevole
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
4) MODIFICA L. 350/03
Co. 5 - 6 d.l. 135/09:
“All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali
ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».
6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:
"49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con
modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai
sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni
precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi
fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati
da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a
sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il
contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis,
salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario
responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il
consumatore.»”.
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
4) MODIFICA L. 350/03
1° INCLUSIONE DEL MARCHIO NEGLI ELEMENTI DA VALUTARE
I co. 5- 6 INCLUDONO IL MARCHIO fra gli elementi di possibile
ingannevolezza da valutare ai fini della sanzionabilità della condotta.
> FINALITA’: evitare che l’uso malizioso del marchio possa trarre in
inganno il consumatore sull’origine del prodotto.
Nel ns. settore riferimento normativo possibile: art. 2 dir. 2000/13 CE
> STRUMENTO: obbligo di accompagnare il marchio con
EVIDENTI E PRECISE INDICAZIONI SULL’ORIGINE.
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
4) MODIFICA L. 350/03
1° INCLUSIONE DEL MARCHIO NEGLI ELEMENTI DA VALUTARE
In pratica si impone, anche in caso di licenza, la modifica
dell’etichetta a prescindere dalla localizzazione del licenziatario.
>> CGE 25.4.1985, C-207/83, Comm.ne c. Regno Unito
> è vietato agli Stati imporre l’indicazione dell’origine nell’etichetta.
È consentito regolare le indicazioni nell’interesse dei consumatori
(tutela lealtà commerciale)
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
4) MODIFICA L. 350/03
1° INCLUSIONE DEL MARCHIO NEGLI ELEMENTI DA VALUTARE
È sicuramente un ostacolo alla circolazione dei marchi (e delle merci).
Può essere giustificato da ragioni attinenti la lealtà commerciale?
>> PROPORZIONALITA’
>> IL CONSUMATORE HA INTERESSE A CONOSCERE
COMUNQUE L’ORIGINE DEL PRODOTTO???
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
4) MODIFICA L. 350/03
2° PER IL NOSTRO SETTORE:
Coordinamento con la normativa alimentare.
Etichettatura = armonizzata. Divieto di iniziative individuali degli
Stati.
Introduzione di un obbligo di indicazione di origine addizionale?
Se leggiamo l’art. 2 dir. 2000/13 CE in modo autonomo rispetto
all’art. 3 la norma si trasforma in un obbligo non previsto dalla
direttiva…
Ogni qualvolta c’è un marchio che richiama l’Italia >> obbligo di
indicazione di origine...
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
4) MODIFICA L. 350/03
3° NOTIFICA?
Dir. 98/34 CE: impone l’obbligo di notifica di tutte le “norme e regole
tecniche” capaci di incidere sulla circolazione delle merci
«regola tecnica»: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni
amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la
commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno
Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la
commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come
fornitore di servizi.
Le disposizioni del d.l. 135/09 sembrano includere la fattispecie.
Se la norma non è stata notificata è inefficace.
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
4) MODIFICA L. 350/03
ATTUALE PRASSI APPLICATIVA
L’Agenzia delle dogane sta sanzionando anche il marchio generico
non accompagnato da indicazioni sull’origine o documento di cui alla
circolare MAP sull’impegno ad integrare prima della
commercializzazione l’imballo
Interpretazione restrittiva della norma
Il Made in Italy nella nuova disciplina
4° FASE: modifiche d.l 135/09
5) SANZIONI PER VIOLAZIONI CO. 5 - 6
1) TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DALLE ALTRE IPOTESI:
>> Viene introdotta una sanzione amministrativa in caso di uso fallace
del marchio:
da 10.000 a 250.000 euro (problema dell’accertamento del dolo)
2) VIENE DISPOSTA LA CONFISCA DELLA MERCE
IRREGOLARE, salvo sanatoria amministrativa a cura e spese del
responsabile prima della vendita al consumatore
Il Made in Italy nella nuova disciplina
Documentazione citata disponibile on line su www.alimenservice.it
Scarica

Made in Italy