Seminario ANCI – Legautonomie Regione E-R “Le forme pubbliche di gestione aziendale dei servizi alla persona” Prof. Alceste Santuari (Ph.D. Law – Cantab) Docente di Diritto Amministrativo dei Servizi Sociali nell’Università di Trento [email protected] ELEMENTI DI CONTESTO I DIRITTI SOCIALI E I LIVELLI ESSENZIALI •LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI UTENTI •L’INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE E L’INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA I CONCETTI CHIAVE EFFICIENZA EFFICACIA ECONOMICITA' QUALITA' SOSTENIBILITA' SUSSIDIARIETA' CONCORRENZA E MERCATO SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE IL CONTESTO UE IL LIBRO BIANCO SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (2004): VICINI AI BISOGNI DEGLI UTENTI RISPETTARE LA DIVERSITA' DEI SERVIZI REALIZZARE UN ALTO LIVELLO QUALITATIVO, DI AFFIDABILITA' E DI SICUREZZA ASSICURARE UN EQUO TRATTAMENTO E ACCESSO UNIVERSALE SERVIZI UNIVERSALI CONTINUI ACCESSIBILI DI QUALITA’ TUTELA DEGLI UTENTI COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 26 APRILE 2006 (COM (2006) 177 def.) I SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE NELL’UNIONE EUROPEA CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’: NON SELEZIONE DEI RISCHI OVVERO ASSENZA, SU BASE INDIVIDUALE, DI EQUIVALENZA TRA CONTRIBUTI E BENEFICI ESAURIENTI E PERSONALIZZATI GARANTISCONO I DIRITTI FONDAMENTALI E TUTELANO I PIU’ DEBOLI FORTEMENTE RADICATI NELLE COMUNITA’ LOCALI COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 20 NOVEMBRE 2007 COM(2007) 725 DEF. “I SERVIZI DI INTERESSE GENERALE, COMPRESI I SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE: UN NUOVO IMPEGNO EUROPEO” DIRETTIVA RELATIVA AI SERVIZI NEL 2006/123/CE 12 DICEMBRE 2006 E MERCATO INTERNO D.LGS. N. 59/2010 (DI RECEPIMENTO): SERVIZI SOCIALI SERVIZI SANITARI SONO ESCLUSI COMUNICAZIONE COMMISSIONE EUROPEA 2 LUGLIO 2008: PRIMO RAPPORTO BIENNALE SUI SERVIZI SOCIALI D INTERESSE GENERALE PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL FUTURO DEI SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE (2009/2222(INI)) I SSIG LORO UTENTI E FORNITORI DIVERSI DAI SIG COMPRENDONO REGIMI OBBLIGATORI O INTEGRATIVI DI SICUREZZA SOCIALE E SERVIZI UNIVERSALI PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DI VITA DI TUTTI SVOLGONO RUOLO PREVENTIVO DI COESIONE E INCLUSIONE SOCIALE RENDONO CONCRETI I DIRITTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI COMMISSIONE EUROPEA: SECONDA RELAZIONE BIENNALE SUI SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE SEC(2010)1284 ALCUNI CONTENUTI NO PRIVATIZZAZIONE, DEREGULATION O LIBERALIZZAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI NO ALLE GARE AL MAX RIBASSO ART. 106 TFUE: APPLICAZIONE REGOLE SULLA CONCORRENZA SI’, MA ATTENZIONE AI COMPITI SPECIFICI AFFIDATI AL SOGGETTO EROGATORE POSSIBILI DIRITTI DI ESCLUSIVA (CONCESSIONE) RELAZIONE SUL FUTURO DEI SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE COMMISSIONE PER L’OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI 14 GIUGNO 2011: INCERTEZZA GIURIDICA = INEFFICACIA NELL’APPLICAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI RAPPORTI TRA LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIO: -) L. 328/2000 -) DPCM 30 MARZO 2001 -) CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ALLEGATO 2B) SISTEMA DELL’ACCREDITAMENTO SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA E IMPRENDITORIALE ATTIVITA’ POTENZIALMENTE PRODUTTIVE DI UTILI • CONCORRENZA (“PER” E “NEL” MERCATO”) • SERVIZI SOCIALI POSSONO ESSERE SERVIZI CON CONTENUTO ECONOMICO MA NON SONO ASSOGGETTABILI NATURALITER ALLE REGOLE DEL MERCATO MAGGIORI SPAZI DI AUTONOMIA IN CAPO AGLI ENTI LOCALI CIRCA LE FORMULE DI GESTIONE UNA DISTINZIONE ESSENZIALE IL LIVELLO ISTITUZIONALE E’ DIVERSO DALLA FORMA/E GESTIONALE/I ED ORGANIZZATIVA/E T.U. ENTI LOCALI ART. 112, 1° comma ENTI LOCALI PROVVEDONO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA’ RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLE COMUNITA’ LOCALI L’EVOLUZIONE DELLE FORME GIURIDICOORGANIZZATIVE DAL NUMERO CHIUSO AD UNA VASTA GAMMA DI OPZIONI GIURIDICO-ORGANIZZATIVE DA FORME (UNICAMENTE) DI DIRITTO PUBBLICO A FORME DI DIRITTO PRIVATO / MISTO IMPIEGO ANCHE DI ORGANIZZAZIONI NON PROFIT GLI ATTUALI VINCOLI NORMATIVI ART. 9, D.L. N. 95/2012: DIVIETO PER GLI EE.LL. DI ISTITUIRE AGENZIE, ORGANISMI DI QUALUNQUE FORMA GIURIDICA, DIVIETO CHE COMPRENDE ANCHE LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE VALE ANCHE PER LE ASP E/O PER LE AZIENDE SPECIALI CHE GESTISCONO SERVIZI SOCIOSANITARI? FONDAZIONI: CARATTERI ELEMENTO PATRIMONIALE • PERPETUITA’ DELLO SCOPO • CONTROLLI DA PARTE DELLA P.A. • AGILITA’ GESTIONALE • ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE • VERSATILITA’ DI IMPIEGO • FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ELEMENTI ASSOCIATIVI + FONDAZIONALI • ASSEMBLEA DEI FONDATORI (ELEGGONO MEMBRI DEL CDA) • PRESENZA ENTI PUBBLICI E PRIVATI (NON PROFIT E FOR PROFIT) • PREVISIONE DI ORGANI DI GARANZIA PER GLI EE.PP. • PATRIMONIO INIZIALE E CONTRIBUTI ANNUALI • GESTIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI • L’AZIENDA SPECIALE ENTE STRUMENTALE DELL’ENTE LOCALE DOTATO DI PERSONALITÀ GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE O PROVINCIALE” (L. 142/1990, ART. 23, COMMA 1). L’AZIENDA SPECIALE È STATA, DUNQUE, INDIVIDUATA QUALE MODELLO DI GESTIONE DI SERVIZI A RILEVANZA PUBBLICA, CUI FARE RICORSO “ANCHE PER LA GESTIONE DI PIÙ SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE” (L. 142/1990, ART. 22, COMMA 3, LETT. C). LA PREVISIONE È STATA, SUCCESSIVAMENTE, RIPRODOTTA NELL’ART. 114 DEL T.U.E.L. CHE HA ABROGATO LA PRECEDENTE LEGGE N. 142/1990 IL COMUNE: CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DESIGNA I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DETERMINA LE FINALITÀ E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DELL’AZIENDA, QUALI IL PIANO PROGRAMMA E IL CONTRATTO DI SERVIZIO; ESERCITA LA VIGILANZA E LA VERIFICA SUI RISULTATI DI GESTIONE; PUÒ COPRIRE LE EVENTUALI PERDITE DI BILANCIO. L’AZIENDA SPECIALE PUÒ ESERCITARE LE ATTIVITÀ AD ESSA AFFIDATE DALLO STATUTO ANCHE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE, MA SOLTANTO SULLA BASE DI SPECIFICHE CONVENZIONI TRA ENTI LOCALI, NELL’AMBITO DELLE QUALI I COMUNI DISPONGONO L’AFFIDAMENTO DI TALUNI SERVIZI ALL’AZIENDA SPECIALE. NELL’AMBITO DELLA PROPRIA CAPACITÀ GIURIDICA GENERALE, L’AZIENDA SPECIALE PUÒ, INOLTRE, COSTITUIRE OVVERO PARTECIPARE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI ANCHE TEMPORANEI, A SOCIETÀ A CAPITALE PUBBLICO, PRIVATO O MISTO AVENTI FINALITÀ ANALOGHE A QUELLE DELL’AZIENDA STESSA. L’AZIENDA PUÒ, ALTRESÌ, COSTITUIRE, CON ALTRE SOCIETÀ ED ENTI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA AL FINE DI PARTECIPARE A GARE, CONCORSI, APPALTI, LICITAZIONI PRIVATE EFFETTUATE DA ENTI PUBBLICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RIENTRANTI NELL’AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ. SINTESI L’AZIENDA SPECIALE IDENTIFICA UNA REALTÀ ORGANIZZATIVA CARATTERIZZATA DA: DIMENSIONE AZIENDALE; STRETTO RACCORDO FRA PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DA UN LATO, E DIREZIONE GESTIONALE, DALL’ALTRO; STRUMENTALITÀ DELL’AZIENDA RISPETTO ALLE LINEE DI INDIRIZZO IMPARTITE DALL’/DAGLI EE.LL.; POTENZIALE EXTRATERRITORIALITÀ DEI/DELLE SERVIZI/ATTIVITÀ. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NATURA GIURIDICA: CONSORZIO HA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 23, COMMA 1 E DELL’ART. 25, COMMA PRIMA, DELLA LEGGE 142/1990” IN LUOGO DEI COMUNI PUO’ AVERE COME DOMINUS L’UNIONE DEI COMUNI (E QUINDI PARAGONATA ALL’AZ. SPECIALE “MONOCOMUNALE”) ALLA STESSA STREGUA DELL’AZIENDA SPECIALE “MONOCOMUNALE”, L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE È DEFINITA DALLA PIENA AUTONOMIA IMPRENDITORIALE, FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA. SONO, PERTANTO, LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 114 TUEL CHE SI APPLICANO ALLE AZIENDE SPECIALI CONSORTILI, AI SENSI DELL’ART. 31 DEL MEDESIMO TESTO UNICO, CHE HA RIPRODOTTO QUANTO GIÀ PREVISTO NELL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 142/1990. I CONSORZI DI FUNZIONI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE, L’AZIENDA CONSORTILE PUÒ CONFIGURARSI QUALE CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI O DI FUNZIONI. ART. 2, COMMA 186, LETT. E) L. 23.12.2009, N. 191 (LEGGE FINANZIARIA 2010), COME MODIFICATO DAL D.L. 25 GENNAIO 2010, N. 2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42, DISPONE, AL FINE DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA, LA SOPPRESSIONE DEI CONSORZI DI FUNZIONI TRA GLI ENTI LOCALI, AD ECCEZIONE DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI. DEROGA NON SONO DESTINATI ALLA SOPPRESSIONE I CONSORZI TRA ENTI LOCALI CHE GESTISCONO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, IN QUANTO CONSIDERATI QUALI FORMULE ASSUNTE, A SEGUITO DI APPOSITA VALUTAZIONE ECONOMICO-ORGANIZZATIVA DAGLI ENTI LOCALI, PER LA GESTIONE A PAREGGIO (RECTIUS: AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 4 TUEL SULLE AZIENDE SPECIALI). MENTRE, QUINDI, LE FUNZIONI DEVONO ESSERE GARANTITE IN QUANTO I COMUNI DEVONO NECESSARIAMENTE SVOLGERE LE STESSE IN FAVORE DEI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO, I SERVIZI POSSONO RIENTRARE ALL’INTERNO DI UNA SCELTA STRATEGICA CHE SOLLECITA IL COMUNE AD INDIVIDUARE QUELLA SPECIFICA FORMULA (CONSORTILE) QUALE PIÙ ADEGUATA PER ATTIVARE, ORGANIZZARE E GESTIRE UNO SPECIFICO O PIÙ SPECIFICI SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEL TERRITORIO. ORA, ALLA LUCE DI QUESTA DISTINZIONE, SPETTA AI SINGOLI COMUNI PROCEDERE AD UNA ATTENTA RICOGNIZIONE DELLA MODALITÀ E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE ATTRAVERSO I CONSORZI CUI ESSI ADERISCONO SI POTREBBE DARE IL CASO CHE IL CONSORZIO GESTISCA, NEGLI SPAZI CONSENTITI DALLA LEGGE, SERVIZI, SÌ DI CARATTERE SOCIALE, MA ECCEDENTI QUELLI ESSENZIALI CHE, PER LORO FUNZIONE, I COMUNI DEVONO NECESSARIAMENTE EROGARE, SECONDO QUANTO SOPRA PRECISATO. IN QUESTO CASO, “LA GESTIONE [PUÒ] AVVENIRE IN FORMA DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 113 BIS TUEL. IN TALE IPOTESI IL CONSORZIO SARÀ DA CONSIDERARSI CONSORZIO DI SERVIZI (COME TALE SOGGETTO, EX ART. 31, COMMA 8 TUEL, AL REGIME DELLE AZIENDE SPECIALI) E, PERTANTO, NON RIENTRANTE NELL’AMBITO DELLE MISURE SOPPRESSIVE SOPRA CITATE” (CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE CONTROLLO PER IL PIEMONTE, DELIB. N. 101/2010 COLLEGAMENTO CON ART. 19, D.L. 95/12 FERME RESTANDO LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLE REGIONI, LORO SPETTANTI NELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 117, COMMI TERZO E QUARTO, DELLA COSTITUZIONE, E LE FUNZIONI ESERCITATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE, SONO FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 117, SECONDO COMMA, LETTERA P), DELLA COSTITUZIONE: […] G) PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE; ESERCIZIO OBBLIGATORIO IN FORMA ASSOCIATA I COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI, OVVERO FINO A 3.000 ABITANTI SE APPARTENGONO O SONO APPARTENUTI A COMUNITÀ MONTANE, […] ESERCITANO OBBLIGATORIAMENTE IN FORMA ASSOCIATA, MEDIANTE UNIONE DI COMUNI O CONVENZIONE, LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI DI CUI AL COMMA 27, AD ESCLUSIONE DELLA LETTERA L. CAVEAT: DA VALUTARE NELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PUO’ REALIZZARSI LA SOVRAPPOSIZIONE TRA LIVELLO DELLA PROGRAMMAZIONE E STRUMENTO GESTIONALE: ALL’ASSEMBLEA CONSORTILE (ORGANO DELL’AZ. SPECIALE) PARTECIPANO I COMUNI DI QUELL’AMBITO/DISTRETTO/UNION E IL DL “CRESCI ITALIA” L’ART. 25 DEL D.L. N. 1/2012, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27 INSERISCE IL COMMA 5-BIS ALL’ART. 114 TUEL: LE AZIENDE SPECIALI E LE ISTITUZIONI RIENTRANO A PIENO TITOLO TRA LE FORMULE GIURIDICO-ORGANIZZATIVE CHE DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTE AI VINCOLI PREVISTI DAL PATTO DI STABILITÀ INTERNO. SONO ESCLUSE SOLTANTO, A RIPROVA DEL FATTO CHE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.L. N. 1/2012 RIGUARDANO I SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA, LE AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI CHE GESTISCONO FARMACIE, SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI, EDUCATIVI E CULTURALI. LA NORMA STABILISCE IN DIRITTO POSITIVO QUANTO GIÀ È PREVISTO NELLA LARGHISSIMA MAGGIORANZA DEGLI STATUTI DELLE AZIENDE SPECIALI, OSSIA CHE IL PIANO PROGRAMMA, COMPRENDENTE UN CONTRATTO DI SERVIZIO CHE DISCIPLINI I RAPPORTI TRA ENTE LOCALE ED AZIENDA SPECIALE, I BILANCI ECONOMICI DI PREVISIONE PLURIENNALE ED ANNUALE, IL CONTO CONSUNTIVO E, INFINE, IL BILANCIO DI ESERCIZIO – CHE COSTITUISCONO GLI ATTI FONDAMENTALI DELLE AZIENDE SPECIALI – SIANO SOTTOPOSTI ALL’APPROVAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI CONTESTUALIZZAZIONE LA PREVISIONE DEVE ESSERE INQUADRATA IN UN CONTESTO IN CUI: LE AZIENDE SPECIALI SEMBRAVANO ESSERE DESTINATE ALL’OBLIO GIURIDICO; I COMUNI SONO ALLA RICERCA DI FORMULE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE CHE PERMETTANO DI ASSICURARE UN COSTANTE CONTROLLO E SUPERVISIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI. AZ. SPECIALI E COMUNI POSSONO RAPPRESENTARE UNA MODALITÀ GESTIONALE ED ORGANIZZATIVA PER I COMUNI CHE SONO ALLA RICERCA DI STRUMENTI CHE CONSENTANO LORO, SOPRATTUTTO IN FORMA ASSOCIATA ED INTEGRATA, DI GESTIRE I SERVIZI SOCIALI. APPLICABILITÀ DEL MODELLO AZIENDA SPECIALE (CONSORTILE) ALLE UNIONI DEI COMUNI CHE, ANCHE IN RAGIONE DELLA DISCIPLINA CHE SPINGE I COMUNI AD ASSOCIARSI E AD ASSOCIARE TALUNE, OGGI E DOMANI TUTTI, LE FUNZIONI FONDAMENTALI POTREBBERO TROVARE NELL’AZIENDA SPECIALE UN VALIDO STRUMENTO DA APPROFONDIRE RISPETTO AD ALTRI. GLI EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COST. N. 199/2012 GLI ENTI LOCALI POSSONO CONSIDERARE le AZIENDE SPECIALI TRA LE FORME GIURIDICHE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI IN FORZA DELLA SPECIFICA RELAZIONE DI STRUMENTALITÀ CON L’ENTE LOCALE DA CUI PROMANA È (ANCORA) INDIVIDUATA DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO QUALE FORMULA PREFERENZIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE. DA TUTTO CIO’ CONSEGUE CHE… ALLE AZIENDE SPECIALI E ALLE ISTITUZIONI CHE GESTISCONO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI, CULTURALI NON SI APPLICANO I DIVIETI E LE LIMITAZIONI POSTI A CARICO DEGLI ENTI LOCALI IN TEMA DI SPESA PER IL PERSONALE; IL DIVIETO DI ISTITUIRE ENTI, AGENZIE E ORGANISMI COMUNQUE DENOMINATI E DI QUALSIASI NATURA GIURIDICA, DI CUI ALL'ART. 9, C. 6, DEL D.L. N. 95 DEL 2012, CONVERTITO CON LEGGE N. 135 DEL 2012, NON SI APPLICA ALLE AZIENDE SPECIALI E ALLE ISTITUZIONI CHE GESTISCONO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI, CULTURALI; LA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ PUBBLICA IN HOUSE IN AZIENDA SPECIALE NON INTEGRA COSTITUZIONE DI UNA FORMA GIURIDICA EX NOVO; LA SCELTA DELL’ENTE LOCALE DI TRASFORMARE LA SOCIETÀ PUBBLICA IN HOUSE IN AZIENDA SPECIALE RICHIEDE, TUTTAVIA, UNA PREVIA VALUTAZIONE SULLA CONVENIENZA ECONOMICA DELL'OPERAZIONE NONCHÉ UNA VALUTAZIONE PROSPETTICA, ANCHE ALLA LUCE DELL'ART. 153 DEL D. LGS. N. 267/2000, NOVELLATO DALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA F) DEL D. L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213, SULLA TENUTA E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE E DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA; (CORTE DEI CONTI, SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE LAZIO, 9 GENNAIO 2013, N. 2) TRASFORMAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA DELL’AZIENDA SPECIALE IN SOCIETA’ DI CAPITALI OBBLIGO oppure SCELTA/ OPPORTUNITA’ ? NON APPARE PIU’ UN OBBLIGO MA UNA SCELTA, DA VALUTARE ATTENTAMENTE ALLA LUCE DELLE PREVISIONI D.L. “CRESCI ITALIA” E “SPENDING REVIEW” LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) D. LGS. n. 207/01 – Capo II • • PERSONALITA’ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO • AUTONOMIA STATUTARIA, PATRIMONIALE, CONTABILE, GESTIONALE E TECNICA • CAPACITA’ DI DIRITTO PRIVATO (SOCIETA’ O FONDAZIONI PER ATTIVITA’ STRUMENTALI A QUELLE ISTITUZIONALI E PER MANUTENZIONE PATRIMONIO) • SEPARAZIONE FUNZIONI DI INDIRIZZO/PROGRAMMAZIONE DA QUELLE DI GESTIONE • CRITERI IMPRENDITORIALI DI AZIONE • ASSENZA DI FINI DI LUCRO ESTENSIONE DI ALCUNI BENEFICI PREVISTI PER LE ONLUS (EROGAZIONI LIBERALI) PRECEDENTE VERSIONE ART. 10 • PER LE IPAB ERA PREVISTO UN REGIME GIURIDICO ANALOGO A QUELLO DELLE AZIENDE SPECIALI: IMPRESE PUBBLICHE FINALIZZATE ALL’EROGAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA • RICONDUZIONE AL REGIME FISCALE DELLE ONLUS ASSETTO ISTITUZIONALE NUOVO MODELLO GIURIDICO (DIVERSO DA AZIENZA SPECIALE E ASL) • MODELLO AZIENDALE • CONNOTAZIONE AUTONOMA E ORIGINALE DI PERSONA GIURIDICA • MEMBRI DI NOMINA PUBBLICA (LOCALE E REGIONALE) • NON APPARTENGONO AL TERZO SETTORE • CAPACITA’ DI DIRITTO PRIVATO TUTTI I NEGOZI FUNZIONALI AL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI SCOPI ISTITUZIONALI E ALL’ASSOLVIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE TRA CUI COSTITUIRE SOCIETA’ O FONDAZIONI PER SVOLGERE ATTIVITA’ STRUMENTALI A QUELLE ISTITUZIONALI E PER PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO ORGANI • • PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IMPORTANZA DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE COINVOLGIMENTO ASP NELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI • LE ASP PARTECIPANO AI PIANI DI ZONA • I COMUNI DELEGANO/TRASFERISCONO ALLE ASP LORO FUNZIONI GLI ACCORDI TRA P.A. ART. 15, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 COOPERAZIONE TRA EE.PP. = MODULO ORGANIZZATIVO ALTERNATIVO A QUELLI GIA’ PRATICATI NEL MERCATO SPESSO, LA P.A. CHE CONCLUDE L’ACCORDO SVOLGE ANCHE LA FUNZIONE DI OPERATORE CHE EROGA I SERVIZI GLI ACCORDI TRA EE.LL. COERENTEMENTE CON I PRINCIPI FISSATI DALL’ART. 97 COST. E INQUADRABILI TRA GLI ATTI VOLTI A SEMPLIFICARE, RENDERE PIÙ EFFICIENTE, EFFICACE ED ECONOMICA LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DELLA P.A., IN TERMINI GENERALI, GLI ACCORDI TRA P.A. RISPONDONO ALL’ESIGENZA DI ASSICURARE UN COORDINAMENTO VOLONTARIO TRA SOGGETTI (PUBBLICI) CHE SI RITROVANO COLLOCATI IN POSIZIONE PARITETICA. SI TRATTA DI UNA MODALITÀ DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI, IN SPECIE LOCALI, STRETTI TRA LA FRAMMENTAZIONE DELLE COMPETENZE E LA NECESSITÀ DI RISPONDERE ALLE ISTANZE PROVENIENTI DAI TERRITORI DI LORO RISPETTIVA GIURISDIZIONE. GLI ACCORDI TRA P.A. POSSONO ESSERE ANNOVERATI TRA QUEGLI ATTI A STRUTTURA NEGOZIALE, RICONDUCIBILI – COME SOPRA RICHIAMATO – ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI CARATTERE CONSENSUALE, SOTTOSCRITTI PER L’ESERCIZIO IN COMUNE DI UNA COMPETENZA SPETTANTE AGLI ENTI PUBBLICI CONTRAENTI. LA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA HA STATUITO (SENTENZA 19 DICEMBRE 2012, C-159/11), COERENTEMENTE CON LE CONCLUSIONE DELL’AVVOCATO GENERALE DI DATA 23 MAGGIO 2012, CHE DETTI ACCORDI TRA P.A. RISULTANO LESIVI DEL PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA QUALORA DUE P.A., SENZA PREVIA GARA, STIPULINO UN CONTRATTO MEDIANTE IL QUALE ESSE ISTITUISCONO TRA LORO UNA COOPERAZIONE AVENTE AD OGGETTO SERVIZI ED ATTIVITÀ “DI MERCATO”. E PER I SERVIZI SOCIALI? PdZ – AdP CO-PROGETTAZIONE CONVENZIONI L’ACCORDO PROCEDIMENTALE NELLA FORMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE ”: HA NATURA DI ACCORDO SOSTITUTIVO DI PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI RISORSE PUBBLICHE ( NON SOLO FINANZIARIE) CHE VENGONO INTEGRATE CON QUELLE PRIVATE ASSUME LA FUNZIONE DI FAVORIRE L'INNOVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DI REALIZZARE MAGGIORI ECONOMIE E UNA MIGLIORE QUALITÀ DEI SERVIZI PRESTATI CONFIGURA IL RUOLO DEL’ENTE PUBBLICO NON COME PROMOTORE E SOSTENITORE DELL’IMPEGNO DEL PRIVATO ATTRAVERSO EROGAZIONI DI VARIO TIPO ( ACCORDO DI SOSTEGNO), MA COME “COLLABORATORE” IN UN RAPPORTO DI PARTNERSHIP IN CUI LE RISORSE PUBBLICHE SI INTEGRANO CON QUELLE PRIVATE ANCHE SOTTO IL PROFILO ORGANIZZATIVO. INDIVIDUAZIONE DELL’ASSETTO ISTITUZIONALE E DEI MODELLI GURIDICOORGANIZZATIVI UN’IPOTESI DI LAVORO CONCETTI DI FONDO ANALISI DELLE POLITICHE E DEGLI INDIRIZZI DELL’UNIONE DEI COMUNI E DEI SINGOLI COMUNI • ANALISI DELLE STRUTTUREORGANIZZAZIONI OPERANTI • STRUMENTO GESTIONALE EFFICACE A DISPOSIZIONE DI ALTRI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI DETERMINATI SERVIZI • LE VALUTAZIONI IN CAMPO VALUTAZIONI ISTITUZIONALI VALUTAZIONI ORGANIZZATIVE INDICAZIONI ECONOMICO ORGANIZZATIVE RICERCA DELLO SPAZIO DI AZIONE, CHE È DATO DA CONDIZIONI DI CONTESTO ISTITUZIONALE CONDIZIONI DI SVILUPPO VALUTAZIONI ISTITUZIONALI Vincoli/opportunità VALUTAZIONI ORGANIZZATIVE Vincoli/opportunità ANALISI DEL CONTESTO LE POSSIBILITÀ DI AZIONE A LIVELLO TERRITORIALE: TREND SERVIZI SOVRACOMUNALI: 1. L’ASSETTO ISTITUZIONALE: a) UNIONE DI COMUNI b) CONVENZIONE 2. LE FORMULE DI GESTIONE • PIANO DI ZONA INDICAZIONI RICOGNIZIONE BISOGNI PROSPETTIVE FUTURO DEL TERRITORIO NUOVI BISOGNI (COPROGETTAZIONE, “DOPO DI NOI”, FARMACIE DEI SERVIZI) TENDENZA A FAVORIRE AGGREGRAZIONI TERRITORIALI E SERVIZI SOVRACOMUNALI MODELLI DI GESTIONE CON CARATTERISTICHE AZIENDALI STRATEGIA DELL’UNIONE DEI COMUNI 1. ALLA REVISIONE DEL RUOLO DEGLI ENTI STRUMENTALI CONSEGUE UNA RINNOVATA STRATEGIA COMPLESSIVA DELL’INTERVENTO DELL’UNIONE 2. QUINDI: NON “QUALI SERVIZI AFFIDARE” MA “QUALI STRATEGIE DI INTERVENTO L’UNIONE INTENDE REALIZZARE SPAZIO DI AZIONE DELL’UNIONE • INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE ASSOCIATA RITENUTA PIU’ IDEONEA • DIVERSO UTILIZZO DELLE “PROPRIE” SOCIETA‘/AZIENDE • RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO/COOPERAZIONE CON I COMUNI LIMITROFI • RICONFIGURAZIONE DELLA LOGICA ORGANIZZATIVA INTERNA IN SEGUITO A UNA RIPROGETTAZIONE DELLA RETE INTERISTITUZIONALE RICONFIGURAZIONE DELLA LOGICA ORGANIZZATIVA 1. INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE DISTINTIVE DELL’ UNIONE ALL’INTERNO DELLA RETE NELL’ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 2. VERIFICA DELLA CAPACITÀ DELLA RETE DI DOMINARE EFFETTIVAMENTE I FABBISOGNI DEL TERRITORIO COMUNALE 3. RICERCA ALL’INTERNO DELLA RETE TERRITORIALE DI ALCUNE APERTURE CHE POSSANO PERMETTERE ECONOMIE DI SCALA PER ALCUNI SERVIZI CHE I TREND SOCIALI INDICANO COME CRITICI 4. MANTENERE UNA NECESSARIA FLESSIBILITÀ NELLA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO ORGANIZZATIVO PER ASSORBIRE EVENTUALI CAMBIAMENTI ISTITUZIONALI LO SCENARIO ISTITUZIONALE E LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIALI Prospettiva (presidio) SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI A LIVELLO SOVRACOMUNALE Attività/competenze centrali Forma istituzionale/ organizzativa ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI PROPRI E DELEGATI DAGLI ALTRI COMUNI a) SOCIETA' MISTA b) AZIENDA SPECIALE (CONSORTILE) c) AFFIDAMENTO ALLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT d) ASP I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E DELLE PRESTAZIONI OBBLIGAZIONE DI RISULTATO SE SI MUOVE DALLA FINALITÀ OPERATIVA CHE LO “STATO SOCIALE” È CHIAMATO A GARANTIRE, LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA E DELL’EFFETTIVITÀ DI DETTA FINALITÀ SI MISURA SPOSTANDO L’ATTENZIONE DALLE FORME ADOTTATE NEGLI ATTI AI CONTENUTI DEGLI STESSI. CI SEMBRA QUESTO UN APPROCCIO INCLUSIVO CHE PERMETTE DI TRACCIARE UNA LINEA DI CONTATTO TANTO IDEALE QUANTO EFFETTIVA TRA PRESTAZIONI E SERVIZI CHE DEBBONO ESSERE EROGATI E LE TUTELE COSTITUZIONALMENTE GARANTITE A FAVORE DEI CITTADINI.