Seminario ANCI – Legautonomie Regione E-R
“Le forme pubbliche di
gestione aziendale dei servizi
alla persona”
Prof. Alceste Santuari (Ph.D. Law – Cantab)
Docente di Diritto Amministrativo dei Servizi Sociali
nell’Università di Trento
[email protected]
ELEMENTI DI CONTESTO
 I DIRITTI SOCIALI E I LIVELLI
ESSENZIALI
 •LA COMPARTECIPAZIONE
ALLA SPESA DEI SERVIZI DA
PARTE DEGLI UTENTI
 •L’INTEGRAZIONE DELLE
POLITICHE E L’INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA
I CONCETTI CHIAVE
EFFICIENZA
 EFFICACIA
 ECONOMICITA'
 QUALITA'
 SOSTENIBILITA'
 SUSSIDIARIETA'
 CONCORRENZA E MERCATO
SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE
GENERALE


IL CONTESTO UE
IL LIBRO BIANCO SUI SERVIZI DI
INTERESSE GENERALE (2004):
VICINI AI BISOGNI DEGLI UTENTI
 RISPETTARE LA DIVERSITA' DEI
SERVIZI
 REALIZZARE UN ALTO LIVELLO
QUALITATIVO, DI AFFIDABILITA' E DI
SICUREZZA
 ASSICURARE UN EQUO
TRATTAMENTO E ACCESSO
UNIVERSALE

 SERVIZI
UNIVERSALI
 CONTINUI
 ACCESSIBILI
 DI QUALITA’
 TUTELA DEGLI UTENTI
COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE EUROPEA
26 APRILE 2006
(COM (2006) 177 def.)
I SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE
GENERALE NELL’UNIONE
EUROPEA
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’: NON
SELEZIONE DEI RISCHI OVVERO
ASSENZA, SU BASE INDIVIDUALE, DI
EQUIVALENZA TRA CONTRIBUTI E
BENEFICI
 ESAURIENTI E PERSONALIZZATI
 GARANTISCONO I DIRITTI
FONDAMENTALI E TUTELANO I PIU’
DEBOLI
 FORTEMENTE RADICATI NELLE
COMUNITA’ LOCALI

COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE EUROPEA
20 NOVEMBRE 2007
COM(2007) 725 DEF.
“I SERVIZI DI INTERESSE
GENERALE, COMPRESI I SERVIZI
SOCIALI DI INTERESSE GENERALE:
UN NUOVO IMPEGNO EUROPEO”
DIRETTIVA RELATIVA AI SERVIZI NEL
2006/123/CE
12 DICEMBRE 2006
E
MERCATO INTERNO
D.LGS. N. 59/2010 (DI RECEPIMENTO):
 SERVIZI
SOCIALI
 SERVIZI SANITARI
SONO ESCLUSI
COMUNICAZIONE
COMMISSIONE EUROPEA
2 LUGLIO 2008:
PRIMO RAPPORTO
BIENNALE SUI SERVIZI
SOCIALI D INTERESSE
GENERALE
PROPOSTA DI
RISOLUZIONE DEL
PARLAMENTO
EUROPEO SUL FUTURO
DEI SERVIZI SOCIALI DI
INTERESSE GENERALE
(2009/2222(INI))
I SSIG
LORO UTENTI E FORNITORI DIVERSI
DAI SIG
 COMPRENDONO REGIMI OBBLIGATORI
O INTEGRATIVI DI SICUREZZA SOCIALE
E SERVIZI UNIVERSALI PER
MIGLIORARE LA QUALITA’ DI VITA DI
TUTTI
 SVOLGONO RUOLO PREVENTIVO DI
COESIONE E INCLUSIONE SOCIALE
 RENDONO CONCRETI I DIRITTI
FONDAMENTALI PREVISTI DALLA
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

COMMISSIONE
EUROPEA:
SECONDA RELAZIONE
BIENNALE SUI SERVIZI
SOCIALI DI INTERESSE
GENERALE
SEC(2010)1284
ALCUNI CONTENUTI


NO PRIVATIZZAZIONE, DEREGULATION
O LIBERALIZZAZIONE PER I SERVIZI
SOCIALI
 NO ALLE GARE AL MAX RIBASSO
ART. 106 TFUE: APPLICAZIONE REGOLE
SULLA CONCORRENZA SI’, MA
ATTENZIONE AI COMPITI SPECIFICI
AFFIDATI AL SOGGETTO EROGATORE
 POSSIBILI DIRITTI DI ESCLUSIVA
(CONCESSIONE)
RELAZIONE SUL FUTURO DEI SERVIZI
SOCIALI DI INTERESSE GENERALE
COMMISSIONE PER
L’OCCUPAZIONE E GLI
AFFARI SOCIALI
14 GIUGNO 2011:
INCERTEZZA GIURIDICA =
INEFFICACIA NELL’APPLICAZIONE
DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE
PRESTAZIONI


RAPPORTI TRA LA DISCIPLINA DEGLI
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI NEL
SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E
SOCIO-SANITARIO:
-) L. 328/2000
-) DPCM 30 MARZO 2001
-) CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
(ALLEGATO 2B)
 SISTEMA DELL’ACCREDITAMENTO
SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA
E IMPRENDITORIALE
ATTIVITA’
POTENZIALMENTE
PRODUTTIVE DI UTILI
• CONCORRENZA
(“PER” E “NEL” MERCATO”)
•
SERVIZI SOCIALI
POSSONO ESSERE SERVIZI CON
CONTENUTO ECONOMICO
 MA NON SONO ASSOGGETTABILI
NATURALITER ALLE REGOLE
DEL MERCATO
 MAGGIORI SPAZI DI AUTONOMIA
IN CAPO AGLI ENTI LOCALI
CIRCA LE FORMULE DI
GESTIONE

UNA DISTINZIONE ESSENZIALE
IL LIVELLO
ISTITUZIONALE E’
DIVERSO DALLA
FORMA/E
GESTIONALE/I ED
ORGANIZZATIVA/E
T.U. ENTI LOCALI ART. 112, 1° comma
ENTI LOCALI PROVVEDONO ALLA
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
CHE ABBIANO PER OGGETTO
PRODUZIONE DI BENI ED
ATTIVITA’ RIVOLTE A
REALIZZARE FINI SOCIALI E A
PROMUOVERE LO SVILUPPO
ECONOMICO E CIVILE DELLE
COMUNITA’ LOCALI
L’EVOLUZIONE DELLE FORME GIURIDICOORGANIZZATIVE
 DAL
NUMERO CHIUSO AD UNA
VASTA GAMMA DI OPZIONI
GIURIDICO-ORGANIZZATIVE
 DA FORME (UNICAMENTE) DI
DIRITTO PUBBLICO A FORME DI
DIRITTO PRIVATO / MISTO
 IMPIEGO ANCHE DI
ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
GLI ATTUALI VINCOLI NORMATIVI
ART. 9, D.L. N. 95/2012:
 DIVIETO PER GLI EE.LL. DI ISTITUIRE
AGENZIE, ORGANISMI DI
QUALUNQUE FORMA GIURIDICA,
DIVIETO CHE COMPRENDE ANCHE
LA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE
 VALE ANCHE PER LE ASP E/O PER LE
AZIENDE SPECIALI CHE GESTISCONO
SERVIZI SOCIOSANITARI?

FONDAZIONI: CARATTERI
ELEMENTO PATRIMONIALE
• PERPETUITA’ DELLO SCOPO
• CONTROLLI DA PARTE DELLA
P.A.
• AGILITA’ GESTIONALE
• ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
• VERSATILITA’ DI IMPIEGO
•
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ELEMENTI ASSOCIATIVI +
FONDAZIONALI
• ASSEMBLEA DEI FONDATORI
(ELEGGONO MEMBRI DEL CDA)
• PRESENZA ENTI PUBBLICI E PRIVATI
(NON PROFIT E FOR PROFIT)
• PREVISIONE DI ORGANI DI GARANZIA
PER GLI EE.PP.
• PATRIMONIO INIZIALE E CONTRIBUTI
ANNUALI
• GESTIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI
•
L’AZIENDA SPECIALE
ENTE STRUMENTALE DELL’ENTE LOCALE
DOTATO DI PERSONALITÀ GIURIDICA, DI
AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI
PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL
CONSIGLIO COMUNALE O PROVINCIALE” (L.
142/1990, ART. 23, COMMA 1).
 L’AZIENDA SPECIALE È STATA, DUNQUE,
INDIVIDUATA QUALE MODELLO DI
GESTIONE DI SERVIZI A RILEVANZA
PUBBLICA, CUI FARE RICORSO “ANCHE PER
LA GESTIONE DI PIÙ SERVIZI DI RILEVANZA
ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE” (L.
142/1990, ART. 22, COMMA 3, LETT. C).

LA PREVISIONE È STATA, SUCCESSIVAMENTE,
RIPRODOTTA NELL’ART. 114 DEL T.U.E.L. CHE HA
ABROGATO LA PRECEDENTE LEGGE N. 142/1990

IL COMUNE:
 CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE;
 DESIGNA I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE;
 DETERMINA LE FINALITÀ E GLI INDIRIZZI;
 APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI
DELL’AZIENDA, QUALI IL PIANO PROGRAMMA E
IL CONTRATTO DI SERVIZIO;
 ESERCITA LA VIGILANZA E LA VERIFICA SUI
RISULTATI DI GESTIONE;
 PUÒ COPRIRE LE EVENTUALI PERDITE DI
BILANCIO.

L’AZIENDA SPECIALE PUÒ ESERCITARE LE
ATTIVITÀ AD ESSA AFFIDATE DALLO
STATUTO ANCHE AL DI FUORI DEL
TERRITORIO COMUNALE, MA SOLTANTO
SULLA BASE DI SPECIFICHE CONVENZIONI
TRA ENTI LOCALI, NELL’AMBITO DELLE
QUALI I COMUNI DISPONGONO
L’AFFIDAMENTO DI TALUNI SERVIZI
ALL’AZIENDA SPECIALE.
 NELL’AMBITO DELLA PROPRIA CAPACITÀ
GIURIDICA GENERALE, L’AZIENDA SPECIALE
PUÒ, INOLTRE, COSTITUIRE OVVERO
PARTECIPARE AD ENTI, ASSOCIAZIONI,
CONSORZI ANCHE TEMPORANEI, A SOCIETÀ
A CAPITALE PUBBLICO, PRIVATO O MISTO
AVENTI FINALITÀ ANALOGHE A QUELLE
DELL’AZIENDA STESSA.

L’AZIENDA PUÒ, ALTRESÌ,
COSTITUIRE, CON ALTRE SOCIETÀ
ED ENTI, RAGGRUPPAMENTI
TEMPORANEI DI IMPRESA AL FINE
DI PARTECIPARE A GARE,
CONCORSI, APPALTI, LICITAZIONI
PRIVATE EFFETTUATE DA ENTI
PUBBLICI PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI RIENTRANTI NELL’AMBITO
DELLA PROPRIA ATTIVITÀ.

SINTESI
L’AZIENDA SPECIALE IDENTIFICA UNA REALTÀ
ORGANIZZATIVA CARATTERIZZATA DA:
 DIMENSIONE AZIENDALE;
 STRETTO RACCORDO FRA PRESIDENTE E
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DA UN
LATO, E DIREZIONE GESTIONALE,
DALL’ALTRO;
 STRUMENTALITÀ DELL’AZIENDA RISPETTO
ALLE LINEE DI INDIRIZZO IMPARTITE
DALL’/DAGLI EE.LL.;
 POTENZIALE EXTRATERRITORIALITÀ
DEI/DELLE SERVIZI/ATTIVITÀ.
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
NATURA GIURIDICA: CONSORZIO
 HA PERSONALITÀ GIURIDICA DI
DIRITTO PUBBLICO A NORMA DEL
COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 23,
COMMA 1 E DELL’ART. 25, COMMA
PRIMA, DELLA LEGGE 142/1990”
 IN LUOGO DEI COMUNI PUO’ AVERE
COME DOMINUS L’UNIONE DEI
COMUNI (E QUINDI PARAGONATA
ALL’AZ. SPECIALE “MONOCOMUNALE”)


ALLA STESSA STREGUA DELL’AZIENDA
SPECIALE “MONOCOMUNALE”,
L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE È
DEFINITA DALLA PIENA AUTONOMIA
IMPRENDITORIALE, FUNZIONALE ED
ORGANIZZATIVA.
 SONO, PERTANTO, LE DISPOSIZIONI
DELL’ART. 114 TUEL CHE SI
APPLICANO ALLE AZIENDE SPECIALI
CONSORTILI, AI SENSI DELL’ART. 31
DEL MEDESIMO TESTO UNICO, CHE
HA RIPRODOTTO QUANTO GIÀ
PREVISTO NELL’ART. 22 DELLA LEGGE
N. 142/1990.
I CONSORZI DI FUNZIONI
PER LE ATTIVITÀ SVOLTE, L’AZIENDA
CONSORTILE PUÒ CONFIGURARSI QUALE
CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI
SERVIZI O DI FUNZIONI.
 ART. 2, COMMA 186, LETT. E) L. 23.12.2009, N.
191 (LEGGE FINANZIARIA 2010), COME
MODIFICATO DAL D.L. 25 GENNAIO 2010, N. 2,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26
MARZO 2010, N. 42, DISPONE, AL FINE DEL
COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E
PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA
PUBBLICA, LA SOPPRESSIONE DEI CONSORZI DI
FUNZIONI TRA GLI ENTI LOCALI, AD ECCEZIONE
DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI.

DEROGA
NON SONO DESTINATI ALLA
SOPPRESSIONE I CONSORZI TRA
ENTI LOCALI CHE GESTISCONO
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, IN
QUANTO CONSIDERATI QUALI
FORMULE ASSUNTE, A SEGUITO
DI APPOSITA VALUTAZIONE
ECONOMICO-ORGANIZZATIVA
DAGLI ENTI LOCALI, PER LA
GESTIONE A PAREGGIO (RECTIUS:
AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 4
TUEL SULLE AZIENDE SPECIALI).

MENTRE, QUINDI, LE FUNZIONI
DEVONO ESSERE GARANTITE IN
QUANTO I COMUNI DEVONO
NECESSARIAMENTE SVOLGERE LE
STESSE IN FAVORE DEI CITTADINI
IN STATO DI BISOGNO, I SERVIZI
POSSONO RIENTRARE ALL’INTERNO
DI UNA SCELTA STRATEGICA CHE
SOLLECITA IL COMUNE AD
INDIVIDUARE QUELLA SPECIFICA
FORMULA (CONSORTILE) QUALE PIÙ
ADEGUATA PER ATTIVARE,
ORGANIZZARE E GESTIRE UNO
SPECIFICO O PIÙ SPECIFICI SERVIZI
A FAVORE DELLA POPOLAZIONE
DEL TERRITORIO.

ORA, ALLA LUCE DI QUESTA
DISTINZIONE, SPETTA AI SINGOLI
COMUNI PROCEDERE AD UNA
ATTENTA RICOGNIZIONE DELLA
MODALITÀ E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
ATTRAVERSO I CONSORZI CUI ESSI
ADERISCONO
 SI POTREBBE DARE IL CASO CHE IL
CONSORZIO GESTISCA, NEGLI SPAZI
CONSENTITI DALLA LEGGE, SERVIZI,
SÌ DI CARATTERE SOCIALE, MA
ECCEDENTI QUELLI ESSENZIALI CHE,
PER LORO FUNZIONE, I COMUNI
DEVONO NECESSARIAMENTE
EROGARE, SECONDO QUANTO SOPRA
PRECISATO.

IN QUESTO CASO, “LA GESTIONE
[PUÒ] AVVENIRE IN FORMA DI
SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO
DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART.
113 BIS TUEL. IN TALE IPOTESI IL
CONSORZIO SARÀ DA
CONSIDERARSI CONSORZIO DI
SERVIZI (COME TALE SOGGETTO,
EX ART. 31, COMMA 8 TUEL, AL
REGIME DELLE AZIENDE SPECIALI)
E, PERTANTO, NON RIENTRANTE
NELL’AMBITO DELLE MISURE
SOPPRESSIVE SOPRA CITATE”
(CORTE DEI CONTI, SEZIONE
REGIONALE CONTROLLO PER IL
PIEMONTE, DELIB. N. 101/2010

COLLEGAMENTO CON ART. 19, D.L. 95/12
FERME RESTANDO LE FUNZIONI DI
PROGRAMMAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLE
REGIONI, LORO SPETTANTI NELLE MATERIE DI
CUI ALL'ARTICOLO 117, COMMI TERZO E
QUARTO, DELLA COSTITUZIONE, E LE FUNZIONI
ESERCITATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 118 DELLA
COSTITUZIONE, SONO FUNZIONI FONDAMENTALI
DEI COMUNI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 117,
SECONDO COMMA, LETTERA P), DELLA
COSTITUZIONE:
[…]
G) PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA
LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE
DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI,
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 118,
QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE;

ESERCIZIO OBBLIGATORIO IN
FORMA ASSOCIATA
I COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A
5.000 ABITANTI, OVVERO FINO A 3.000
ABITANTI SE APPARTENGONO O
SONO APPARTENUTI A COMUNITÀ
MONTANE, […] ESERCITANO
OBBLIGATORIAMENTE IN FORMA
ASSOCIATA, MEDIANTE UNIONE DI
COMUNI O CONVENZIONE, LE
FUNZIONI FONDAMENTALI DEI
COMUNI DI CUI AL COMMA 27, AD
ESCLUSIONE DELLA LETTERA L.
CAVEAT: DA VALUTARE
NELL’AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE PUO’ REALIZZARSI LA
SOVRAPPOSIZIONE TRA LIVELLO
DELLA PROGRAMMAZIONE E
STRUMENTO GESTIONALE:
 ALL’ASSEMBLEA CONSORTILE
(ORGANO DELL’AZ. SPECIALE)
PARTECIPANO I COMUNI DI
QUELL’AMBITO/DISTRETTO/UNION
E

IL DL “CRESCI ITALIA”
L’ART. 25 DEL D.L. N. 1/2012, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO
2012, N. 27 INSERISCE IL COMMA 5-BIS
ALL’ART. 114 TUEL: LE AZIENDE SPECIALI E LE
ISTITUZIONI RIENTRANO A PIENO TITOLO TRA
LE FORMULE GIURIDICO-ORGANIZZATIVE CHE
DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTE AI VINCOLI
PREVISTI DAL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.
 SONO ESCLUSE SOLTANTO, A RIPROVA DEL
FATTO CHE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL
D.L. N. 1/2012 RIGUARDANO I SERVIZI
PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA,
LE AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI CHE
GESTISCONO FARMACIE, SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI, EDUCATIVI E CULTURALI.


LA NORMA STABILISCE IN DIRITTO POSITIVO
QUANTO GIÀ È PREVISTO NELLA
LARGHISSIMA MAGGIORANZA DEGLI
STATUTI DELLE AZIENDE SPECIALI, OSSIA
CHE IL PIANO PROGRAMMA,
COMPRENDENTE UN CONTRATTO DI
SERVIZIO CHE DISCIPLINI I RAPPORTI TRA
ENTE LOCALE ED AZIENDA SPECIALE, I
BILANCI ECONOMICI DI PREVISIONE
PLURIENNALE ED ANNUALE, IL CONTO
CONSUNTIVO E, INFINE, IL BILANCIO DI
ESERCIZIO – CHE COSTITUISCONO GLI ATTI
FONDAMENTALI DELLE AZIENDE SPECIALI –
SIANO SOTTOPOSTI ALL’APPROVAZIONE DEI
CONSIGLI COMUNALI
CONTESTUALIZZAZIONE
LA PREVISIONE DEVE ESSERE
INQUADRATA IN UN CONTESTO IN CUI:
 LE AZIENDE SPECIALI SEMBRAVANO
ESSERE DESTINATE ALL’OBLIO
GIURIDICO;
 I COMUNI SONO ALLA RICERCA DI
FORMULE GESTIONALI ED
ORGANIZZATIVE CHE PERMETTANO DI
ASSICURARE UN COSTANTE
CONTROLLO E SUPERVISIONE DA
PARTE DEGLI ENTI LOCALI.
AZ. SPECIALI E COMUNI

POSSONO RAPPRESENTARE UNA MODALITÀ
GESTIONALE ED ORGANIZZATIVA PER I
COMUNI CHE SONO ALLA RICERCA DI
STRUMENTI CHE CONSENTANO LORO,
SOPRATTUTTO IN FORMA ASSOCIATA ED
INTEGRATA, DI GESTIRE I SERVIZI SOCIALI.
 APPLICABILITÀ DEL MODELLO AZIENDA
SPECIALE (CONSORTILE) ALLE UNIONI DEI
COMUNI CHE, ANCHE IN RAGIONE DELLA
DISCIPLINA CHE SPINGE I COMUNI AD
ASSOCIARSI E AD ASSOCIARE TALUNE,
OGGI E DOMANI TUTTI, LE FUNZIONI
FONDAMENTALI POTREBBERO TROVARE
NELL’AZIENDA SPECIALE UN VALIDO
STRUMENTO DA APPROFONDIRE RISPETTO
AD ALTRI.
GLI EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE
COST. N. 199/2012
GLI ENTI LOCALI POSSONO CONSIDERARE le
AZIENDE SPECIALI TRA LE FORME
GIURIDICHE A DISPOSIZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE PROPRIE FINALITÀ
ISTITUZIONALI
 IN FORZA DELLA SPECIFICA RELAZIONE DI
STRUMENTALITÀ CON L’ENTE LOCALE DA
CUI PROMANA È (ANCORA) INDIVIDUATA
DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO QUALE
FORMULA PREFERENZIALE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA
SOCIALE.

DA TUTTO CIO’ CONSEGUE CHE…


ALLE AZIENDE SPECIALI E ALLE ISTITUZIONI CHE
GESTISCONO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED
EDUCATIVI, CULTURALI NON SI APPLICANO I
DIVIETI E LE LIMITAZIONI POSTI A CARICO DEGLI
ENTI LOCALI IN TEMA DI SPESA PER IL
PERSONALE;
 IL DIVIETO DI ISTITUIRE ENTI, AGENZIE E
ORGANISMI COMUNQUE DENOMINATI E DI
QUALSIASI NATURA GIURIDICA, DI CUI ALL'ART.
9, C. 6, DEL D.L. N. 95 DEL 2012, CONVERTITO
CON LEGGE N. 135 DEL 2012, NON SI APPLICA
ALLE AZIENDE SPECIALI E ALLE ISTITUZIONI CHE
GESTISCONO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED
EDUCATIVI, CULTURALI;
LA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ PUBBLICA
IN HOUSE IN AZIENDA SPECIALE NON INTEGRA
COSTITUZIONE DI UNA FORMA GIURIDICA EX
NOVO;
LA SCELTA DELL’ENTE LOCALE DI
TRASFORMARE LA SOCIETÀ PUBBLICA IN
HOUSE IN AZIENDA SPECIALE RICHIEDE,
TUTTAVIA, UNA PREVIA VALUTAZIONE
SULLA CONVENIENZA ECONOMICA
DELL'OPERAZIONE NONCHÉ UNA
VALUTAZIONE PROSPETTICA, ANCHE ALLA
LUCE DELL'ART. 153 DEL D. LGS. N.
267/2000, NOVELLATO DALL'ART. 3, COMMA
1, LETTERA F) DEL D. L. 10 OTTOBRE 2012,
N. 174, CONVERTITO CON LEGGE 7
DICEMBRE 2012, N. 213, SULLA TENUTA E
SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
FINANZIARI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE
E DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA;
(CORTE DEI CONTI, SEZ. REGIONALE DI
CONTROLLO PER LA REGIONE LAZIO, 9
GENNAIO 2013, N. 2)

TRASFORMAZIONE DELLA
FORMA GIURIDICA
DELL’AZIENDA SPECIALE
IN SOCIETA’ DI CAPITALI
OBBLIGO
oppure
 SCELTA/
OPPORTUNITA’ ?

NON APPARE PIU’ UN OBBLIGO
MA UNA SCELTA, DA
VALUTARE
ATTENTAMENTE
ALLA LUCE DELLE
PREVISIONI D.L.
“CRESCI ITALIA” E
“SPENDING REVIEW”
LE AZIENDE PUBBLICHE DI
SERVIZI ALLA PERSONA
(ASP)
D. LGS. n. 207/01 – Capo II
•
•
PERSONALITA’ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO
• AUTONOMIA STATUTARIA, PATRIMONIALE,
CONTABILE, GESTIONALE E TECNICA
• CAPACITA’ DI DIRITTO PRIVATO
(SOCIETA’ O FONDAZIONI PER ATTIVITA’
STRUMENTALI A QUELLE ISTITUZIONALI E PER
MANUTENZIONE PATRIMONIO)
• SEPARAZIONE FUNZIONI DI
INDIRIZZO/PROGRAMMAZIONE DA QUELLE DI
GESTIONE
• CRITERI IMPRENDITORIALI DI AZIONE
• ASSENZA DI FINI DI LUCRO
ESTENSIONE DI ALCUNI BENEFICI PREVISTI PER
LE ONLUS (EROGAZIONI LIBERALI)
PRECEDENTE VERSIONE ART. 10
•
PER LE IPAB ERA PREVISTO UN
REGIME GIURIDICO ANALOGO A
QUELLO DELLE AZIENDE
SPECIALI:
IMPRESE PUBBLICHE
FINALIZZATE ALL’EROGAZIONE
DI SERVIZI ALLA PERSONA
• RICONDUZIONE AL REGIME
FISCALE DELLE ONLUS
ASSETTO ISTITUZIONALE
NUOVO MODELLO GIURIDICO
(DIVERSO DA AZIENZA SPECIALE E
ASL)
• MODELLO AZIENDALE
• CONNOTAZIONE AUTONOMA E
ORIGINALE DI PERSONA GIURIDICA
• MEMBRI DI NOMINA PUBBLICA
(LOCALE E REGIONALE)
• NON APPARTENGONO AL TERZO
SETTORE
•
CAPACITA’ DI DIRITTO PRIVATO
TUTTI I NEGOZI FUNZIONALI AL
PERSEGUIMENTO DEI PROPRI SCOPI
ISTITUZIONALI E ALL’ASSOLVIMENTO
DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN SEDE DI
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
TRA CUI COSTITUIRE SOCIETA’ O
FONDAZIONI PER SVOLGERE ATTIVITA’
STRUMENTALI A QUELLE
ISTITUZIONALI E PER PROVVEDERE
ALLA MANUTENZIONE DEL PROPRIO
PATRIMONIO
ORGANI
•
•
PRESIDENTE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IMPORTANZA DELLE DISPOSIZIONI
STATUTARIE
COINVOLGIMENTO ASP NELLA RETE
DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI
•
LE ASP PARTECIPANO AI PIANI DI
ZONA
• I COMUNI
DELEGANO/TRASFERISCONO
ALLE ASP LORO FUNZIONI
GLI ACCORDI TRA P.A.
ART. 15, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241
 COOPERAZIONE TRA EE.PP. =
MODULO ORGANIZZATIVO
ALTERNATIVO A QUELLI GIA’
PRATICATI NEL MERCATO
 SPESSO, LA P.A. CHE CONCLUDE
L’ACCORDO SVOLGE ANCHE LA
FUNZIONE DI OPERATORE CHE
EROGA I SERVIZI

GLI ACCORDI TRA EE.LL.
COERENTEMENTE CON I PRINCIPI FISSATI
DALL’ART. 97 COST. E INQUADRABILI TRA GLI
ATTI VOLTI A SEMPLIFICARE, RENDERE PIÙ
EFFICIENTE, EFFICACE ED ECONOMICA LA
GESTIONE DEGLI INTERVENTI DELLA P.A., IN
TERMINI GENERALI, GLI ACCORDI TRA P.A.
RISPONDONO ALL’ESIGENZA DI ASSICURARE
UN COORDINAMENTO VOLONTARIO TRA
SOGGETTI (PUBBLICI) CHE SI RITROVANO
COLLOCATI IN POSIZIONE PARITETICA. SI
TRATTA DI UNA MODALITÀ DI RACCORDO
INTERISTITUZIONALE A DISPOSIZIONE DEGLI
ENTI PUBBLICI, IN SPECIE LOCALI, STRETTI TRA
LA FRAMMENTAZIONE DELLE COMPETENZE E
LA NECESSITÀ DI RISPONDERE ALLE ISTANZE
PROVENIENTI DAI TERRITORI DI LORO
RISPETTIVA GIURISDIZIONE.

GLI ACCORDI TRA P.A. POSSONO ESSERE
ANNOVERATI TRA QUEGLI ATTI A STRUTTURA
NEGOZIALE, RICONDUCIBILI – COME SOPRA
RICHIAMATO – ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI
CARATTERE CONSENSUALE, SOTTOSCRITTI PER
L’ESERCIZIO IN COMUNE DI UNA COMPETENZA
SPETTANTE AGLI ENTI PUBBLICI CONTRAENTI.
 LA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA HA STATUITO
(SENTENZA 19 DICEMBRE 2012, C-159/11),
COERENTEMENTE CON LE CONCLUSIONE
DELL’AVVOCATO GENERALE DI DATA 23 MAGGIO
2012, CHE DETTI ACCORDI TRA P.A. RISULTANO
LESIVI DEL PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA
QUALORA DUE P.A., SENZA PREVIA GARA,
STIPULINO UN CONTRATTO MEDIANTE IL QUALE
ESSE ISTITUISCONO TRA LORO UNA
COOPERAZIONE AVENTE AD OGGETTO SERVIZI
ED ATTIVITÀ “DI MERCATO”.

E PER I SERVIZI SOCIALI?
PdZ

– AdP
CO-PROGETTAZIONE
CONVENZIONI
L’ACCORDO PROCEDIMENTALE NELLA FORMA DI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE ”:
 HA NATURA DI ACCORDO SOSTITUTIVO DI
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI RISORSE
PUBBLICHE ( NON SOLO FINANZIARIE) CHE
VENGONO INTEGRATE CON QUELLE PRIVATE
 ASSUME LA FUNZIONE DI FAVORIRE
L'INNOVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA E DI REALIZZARE MAGGIORI
ECONOMIE E UNA MIGLIORE QUALITÀ DEI SERVIZI
PRESTATI
 CONFIGURA IL RUOLO DEL’ENTE PUBBLICO NON
COME PROMOTORE E SOSTENITORE
DELL’IMPEGNO DEL PRIVATO ATTRAVERSO
EROGAZIONI DI VARIO TIPO ( ACCORDO DI
SOSTEGNO), MA COME “COLLABORATORE” IN UN
RAPPORTO DI PARTNERSHIP IN CUI LE RISORSE
PUBBLICHE SI INTEGRANO CON QUELLE PRIVATE
ANCHE SOTTO IL PROFILO ORGANIZZATIVO.

INDIVIDUAZIONE
DELL’ASSETTO
ISTITUZIONALE E DEI
MODELLI GURIDICOORGANIZZATIVI
UN’IPOTESI DI LAVORO
CONCETTI DI FONDO
ANALISI DELLE POLITICHE E DEGLI
INDIRIZZI DELL’UNIONE DEI COMUNI
E DEI SINGOLI COMUNI
• ANALISI DELLE STRUTTUREORGANIZZAZIONI OPERANTI
• STRUMENTO GESTIONALE EFFICACE
A DISPOSIZIONE DI ALTRI COMUNI
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI
DETERMINATI SERVIZI
•
LE VALUTAZIONI IN CAMPO
VALUTAZIONI
ISTITUZIONALI
VALUTAZIONI
ORGANIZZATIVE
INDICAZIONI
ECONOMICO ORGANIZZATIVE
RICERCA DELLO SPAZIO DI AZIONE,
CHE È DATO DA
CONDIZIONI DI CONTESTO
ISTITUZIONALE
CONDIZIONI DI SVILUPPO
VALUTAZIONI
ISTITUZIONALI
Vincoli/opportunità
VALUTAZIONI
ORGANIZZATIVE
Vincoli/opportunità
ANALISI DEL CONTESTO
LE POSSIBILITÀ DI AZIONE A
LIVELLO TERRITORIALE:
TREND SERVIZI SOVRACOMUNALI:
1. L’ASSETTO ISTITUZIONALE:
a) UNIONE DI COMUNI
b) CONVENZIONE
2. LE FORMULE DI GESTIONE
•
PIANO DI ZONA
 INDICAZIONI
 RICOGNIZIONE
BISOGNI
 PROSPETTIVE FUTURO DEL
TERRITORIO
 NUOVI BISOGNI (COPROGETTAZIONE, “DOPO DI
NOI”, FARMACIE DEI
SERVIZI)
TENDENZA
A FAVORIRE
AGGREGRAZIONI
TERRITORIALI E SERVIZI
SOVRACOMUNALI
MODELLI DI GESTIONE
CON CARATTERISTICHE
AZIENDALI
STRATEGIA DELL’UNIONE DEI
COMUNI
1. ALLA REVISIONE DEL RUOLO DEGLI
ENTI STRUMENTALI CONSEGUE UNA
RINNOVATA STRATEGIA
COMPLESSIVA DELL’INTERVENTO
DELL’UNIONE
2. QUINDI: NON “QUALI SERVIZI
AFFIDARE” MA “QUALI STRATEGIE DI
INTERVENTO L’UNIONE INTENDE
REALIZZARE
SPAZIO DI AZIONE DELL’UNIONE
• INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI
GESTIONE ASSOCIATA RITENUTA PIU’
IDEONEA
• DIVERSO UTILIZZO DELLE “PROPRIE”
SOCIETA‘/AZIENDE
• RAFFORZAMENTO DEL
COORDINAMENTO/COOPERAZIONE CON I
COMUNI LIMITROFI
• RICONFIGURAZIONE DELLA LOGICA
ORGANIZZATIVA INTERNA IN SEGUITO A UNA
RIPROGETTAZIONE DELLA RETE
INTERISTITUZIONALE
RICONFIGURAZIONE DELLA LOGICA
ORGANIZZATIVA
1. INDIVIDUAZIONE DELLE
COMPETENZE DISTINTIVE DELL’
UNIONE ALL’INTERNO DELLA RETE
NELL’ANALISI, PROGETTAZIONE E
GESTIONE DEI SERVIZI
2. VERIFICA DELLA CAPACITÀ DELLA
RETE DI DOMINARE EFFETTIVAMENTE
I FABBISOGNI DEL TERRITORIO
COMUNALE
3. RICERCA ALL’INTERNO DELLA RETE
TERRITORIALE DI ALCUNE
APERTURE CHE POSSANO
PERMETTERE ECONOMIE DI SCALA
PER ALCUNI SERVIZI CHE I TREND
SOCIALI INDICANO COME CRITICI
4. MANTENERE UNA NECESSARIA
FLESSIBILITÀ NELLA
PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO
ORGANIZZATIVO PER ASSORBIRE
EVENTUALI CAMBIAMENTI
ISTITUZIONALI
LO SCENARIO ISTITUZIONALE E LA
GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIALI
Prospettiva
(presidio)
SERVIZI SOCIALI E
SOCIO-SANITARI A
LIVELLO
SOVRACOMUNALE
Attività/competenze
centrali
Forma istituzionale/
organizzativa
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE ED
EROGAZIONE DI
SERVIZI PROPRI E
DELEGATI DAGLI
ALTRI COMUNI
a) SOCIETA' MISTA
b) AZIENDA SPECIALE
(CONSORTILE)
c) AFFIDAMENTO
ALLE
ORGANIZZAZIONI
NON PROFIT
d) ASP
I LIVELLI ESSENZIALI
DI ASSISTENZA E
DELLE PRESTAZIONI
OBBLIGAZIONE DI RISULTATO

SE SI MUOVE DALLA FINALITÀ OPERATIVA CHE
LO “STATO SOCIALE” È CHIAMATO A
GARANTIRE, LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA
E DELL’EFFETTIVITÀ DI DETTA FINALITÀ SI
MISURA SPOSTANDO L’ATTENZIONE DALLE
FORME ADOTTATE NEGLI ATTI AI CONTENUTI
DEGLI STESSI.
 CI SEMBRA QUESTO UN APPROCCIO
INCLUSIVO CHE PERMETTE DI TRACCIARE UNA
LINEA DI CONTATTO TANTO IDEALE QUANTO
EFFETTIVA TRA PRESTAZIONI E SERVIZI CHE
DEBBONO ESSERE EROGATI E LE TUTELE
COSTITUZIONALMENTE GARANTITE A FAVORE
DEI CITTADINI.
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