CITTÀ
DI SURBO
Provincia di Lecce
~~~~~~o~~~~~~
Settore Servizi Amministrativi
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEI
CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA DI CITTADINI CHE
RICHIEDONO PRESTAZIONI AGEVOLATE E/O
AIUTI ECONOMICI
- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04.02.2003
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INDICE
CAPO I – Finalità ed ambito di applicazione
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ART.1 - Oggetto del Regolamento
ART.2 – Interventi e prestazioni
ART.3 – Criteri per la determinazione della situazione economica
ART.4 – Composizione del nucleo familiare
ART.5 – Definizione del reddito e del patrimonio
ART.6 – Calcolo I.S.E. –I.S.E.E.
CAPO II – Minimo Vitale
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•
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•
ART. 7– Minimo Vitale
ART. 8 – Interventi economici straordinari
ART.9 – Destinatari
ART.10 – Modalità di presentazione della domanda
ART.11 – Istruttoria della domanda
ART.12 – Assegnazione dell’assistenza economica –modalità e limiti
CAPO III – Assistenza Domiciliare
• ART.13 – Assistenza Domiciliare –finalità
• ART.14 – Partecipazione al costo del servizio
• ART.15 – Parenti tenuti agli alimenti (art.433 cod. civile)
CAPO IV – Ricovero anziani o interventi alternativi per anziani o minori
•
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•
ART.16 - Ricovero anziani o minori in strutture adeguate
ART. 17 – Integrazione rette
ART. 18 – Interventi alternativi all’istituzionalizzazione
ART. 19 – Recupero del credito
ART. 20 – Concorso dei parenti obbligati
CAPO V – Servizi Socio-Educativi
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ART.21 – Definizione e modalità di accesso
ART.22– Servizi Scolastici (Mensa e Trasporto)
ART.23 – Caratteristiche degli interventi
ART.24 – Criteri di ammissione
ART.25 – Richiesta di agevolazione tariffaria
CAPO VI – Soggiorni climatici per anziani
• ART.26 – Soggiorni climatici per anziani –definizione e finalità
• ART.27 – Destinatari
• ART.28 – Criteri di ammissione
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• ART.29 Partecipazione al costo del servizio
CAPO VII – Prestazioni assistenziali già di competenza della Provincia
•
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•
ART.30 – Sussidio a minori riconosciuti dal un solo genitore (sussidio Baliatico)
ART.31 – Destinatari degli interventi
ART.32 – Misura dell’intervento economico
ART.33 – Richiesta del beneficio
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•
•
•
ART.34 – Assistenza in casi particolari
ART.35 – Utilizzo dei dati personali
ART.36 – Controlli
ART.37 – Ricorsi
ART.38 – Applicazione
ART.39 – Entrata in vigore
CAPO VIII – Disposizioni diverse
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CAPO I
FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 1
(Oggetto del Regolamento)
Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Surbo
esplica nell’ambito dei Servizi Sociali definite ai sensi dell’art.128 del Decreto legislativo
n.112/98 e già attribuite ai Comuni con l’art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n.616, con
l’art.132 del D.L.vo 112/98, con l’art.13 del T.U. n.267/2000, con la Legge Quadro
n.328/2000, al fine ddi prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di
bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
ART. 2
(Interventi e prestazioni)
In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della
situazione economica, indicati al successivo art.3 del presente regolamento, possono
essere concessi benefici economici ed esenzioni/riduzioni sulle tariffe, nei limiti della
disponibilità di bilancio sui costi dei seguenti servizi e prestazioni:
1. Contributo economico a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio;
2. Servizio di assistenza domiciliare;
3. Integrazione retta anziani in strutture protette;
4. Servizi Socio-Educativi e Ricreativi;
5. Servizi Scolastici;
6. Soggiorni climatici per anziani;
7. Interventi a favore di portatori di handicap;
8. Funzioni assistenziali già di competenza della Provincia;
ART. 3
(Criteri per la determinazione della situazione economica)
Ai fini dell’accesso ai servizi e prestazioni sociali agevolate si applica
l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) con riferimento all’intero nucleo familiare
composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a
suo carico ai fini IRPEF (D.P.C.M. 18/5/2001 –G.U. n.155 del 6/7/2001) quale risulta alla
data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene
sommando:
a) il reddito;
b) il patrimonio.
Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la
situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente
scala di equivalenza:
a)
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N° Persone
1
2
3
4
5
Scala di equivalenza
1
1,57
2,04
2,46
2,85
b)
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
c)
Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
d)
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di
cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
e)
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori
svolgono attività di lavoro e di impresa.
Il rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica del nucleo (I.S.E.) e la scala
di equivalenza determina l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del
richiedente e precisamente:
I.S.E. = REDDITO + PATRIMONIO
I.S.E.E. =
ISE
--------------------------PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA
Per l’erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare ad anziani e per il
pagamento delle rette, relative al ricovero di anziani in istituto assistenziale, vengono presi
in considerazione, oltre che il reddito risultante dall’ISE, anche altri redditi a qualunque
titolo percepiti e da qualsiasi soggetto erogati.
ART. 4
(Composizione del nucleo familiare)
Per la composizione del nucleo familiare si fa rinvio all’art. 1 – bis del
D.P.C.M. 4/4/2001 n° 242 che ha apportato modifiche al D.P.C.M. 221/99 a norma degli
articoli 1 comma 3 e art. 2 comma 3 del D.L. 109/98, come modificato dal D.L. 130/2000.
ART. 5
(Definizione di reddito e di patrimonio)
Per la definizione del reddito si fa rinvio agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 4 aprile
2001 n° 242 che ha apportato modifiche al D.P.C.M. 221/99.
ART. 6
(Calcolo I.S.E. – I.S.E.E.)
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è calcolato dall’INPS.
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L’INPS, ricevuti i dati della dichiarazione sostitutiva unica, di cui al DPCM 18
maggio 2001, effettuerà il calcolo dell’ISE e dell’ISEE, e renderà disponibile detti indicatori
agli enti erogatori, nonché al dichiarante, anche al fine dell’accesso agevolato ai servizi di
pubblica utilità, esplicitando le seguenti informazioni:
 Nucleo familiare del dichiarante (cognome, nome e codice fiscale del dichiarante
e degli altri componenti il nucleo familiare)
 Indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con descrizione
della modalità utilizzata per il calcolo;
 Valore della scala di equivalenza applicato;
 Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto;
 Attestazione che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva
unica e sono stati elaborati sulla base dei dati trasmessi dall’ente presso il quale la
dichiarazione è stata presentata;
 Data dell’attestazione della dichiarazione sostitutiva unica e data di
scadenza della dichiarazione stessa.
CAPO II
MINIMO VITALE
ART. 7
(Minimo vitale)
Ai sensi dell’art.2, comma 3, della Legge n.328/2000, per "minimo vitale" si
intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo
familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni
del vivere quotidiano.
Si assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo,
rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di Euro 3100,00 da rivalutarsi
secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.
TABELLA 1^
N° Persone
Scala di equivalenza
Reddito minimo vitale
1
1
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Per ogni ulteriore componente maggiorazione
di 0,35
3100,00
4867,00
6324,00
7626,00
8835,00
Vedi art.3
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In caso di presenza nel nucleo di figli minori
e un solo genitore
Per ogni componente con
handicap
psicofisico permanente di cui alla Legge
5/2/1992, n° 104 o di Invalidità superiore al
66%
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa
Vedi art.3
Vedi art.3
Vedi art.3
Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con I.S.E. inferiore o uguale
al minimo vitale, pertanto, è riconosciuto il massimo beneficio economico applicabile,
l’esenzione totale dal pagamento della tariffa o la partecipazione minima al costo del
servizio a seconda della tipologia degli interventi/servizi.
Al fine della determinazione del reddito “minimo vitale” per i servizi erogati
dall’Ente, vengono altresì definite le seguenti tabelle riferite a nuclei familiari con un
ISE come appresso indicato:
-Tabella 2 – minimo vitale +1/2
-Tabella 3 – doppio del minimo vitale
- Tabella 4- doppio del minimo vitale +1/2
Ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di cui alle tabelle 2),3), 4),
può essere riconosciuta la riduzione della tariffa prevista per i servizi attivati dal
Comune in campo socio-assistenziale, secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione
Comunale.
2^ TABELLA
N° Persone
Scala di equivalenza
1
1
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Per ogni ulteriore componente maggiorazione
di 0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori
e un solo genitore
Per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui alla legge
5/2/1992, n° 104 o di invalidità superiore al
66%
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa
I.S.E.
4650,00
7300,00
9486,00
11.439,00
13.252,50
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3 ^ TABELLA
N° Persone
Scala di equivalenza
1
1
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Per ogni ulteriore componente maggiorazione
di 0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori
e un solo genitore
Per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui alla legge
5/2/1992, n° 104 o di invalidità superiore al
66%
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa
I.S.E.
6200,00
9734,00
12.648,00
15.252,00
17.670,00
4^ TABELLA
Scala di equivalenza
1
1
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Per ogni ulteriore componente maggiorazione
di 0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori
e un solo genitore
Per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui alla legge
5/2/1992, n° 104 o di invalidità superiore al
66%
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa
I.S.E.
7750,00
12.167,50
15.810,00
19.065,00
22.087,50
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ART. 8
(Interventi economici straordinari)
Il Comune di SURBO concede un sostegno alle condizioni economiche e
sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a
provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e
sociali.
Nel limite degli stanziamenti di bilancio, possono essere erogati a coloro che
dispongono di risorse finanziarie al di sotto del MINIMO VITALE (TABELLA 1 –art. 8), le
seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista
funzionale:
a) "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona
mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
b) "'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della
famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie per malattia od altro mediante la
straordinaria elargizione di somme di danaro.
ART. 9
(Destinatari)
Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i
quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di SURBO
Possono, altresì, beneficiare degli aiuti di cui al punto b) dell’articolo 8), anche
coloro che si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il
solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete
l'intervento assistenziale.
Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale"
occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che non sia superiore alla
soglia di cui all’art. 8.
La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli
articoli 3 e seguenti del presente regolamento.
ART. 10
(Modalità di presentazione della domanda)
La domanda, conforme al modello in allegato A, va presentata corredata da
Dichiarazione Sostitutiva Unica secondo lo schema tipo approvato dal D.P.C.M. 18 maggio
2001 e da attestazione I.S.E. e I.S.E.E.
Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per
l’istruttoria della domanda.
Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono
essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri
intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano
l’identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.
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ART. 11
(Istruttoria della domanda)
La domanda di aiuto economico è istruita e definita dal competente Servizio
entro 60 giorni dalla data di presentazione.
Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e
la situazione di fatto potranno essere eseguiti sopralluoghi domiciliari.
Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di
indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Municipale.
ART. 12
(Assegnazione dell’assistenza economica –modalità e limiti)
Il Responsabile del Servizio sulla base delle richieste pervenute e delle
disponibilità di bilancio determina l’ammontare dell’intervento economico secondo i criteri
stabiliti dall’A.C. contenuti nella D.C.C. n.27 del 5/6/2001.
Il sussidio, di cui all’art.9, non potrà essere superiore a € 150,00 mensili e per
non più di 12 mesi.
L’ausilio finanziario, sempre definito dall’art.8, non potrà essere superiore a €
300,00 e, salvo casi particolari da valutarsi di volta in volta singolarmente, potrà essere
ripetuto nell’esercizio finanziario; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo
di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di
difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.
La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo
della vita.
Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione
irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione
può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del
nucleo familiare beneficiario.
Le decisioni sulle richieste di intervento assistenziale vengono comunicate agli
interessati con note formali da parte del responsabile del servizio.
CAPO III
ASSISTENZA DOMICILIARE
ART. 13
(Assistenza domiciliare-Finalità)
Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso
l’abitazione dell’utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
Il servizio è rivolto:
a) ad anziani o inabili adulti, soli o privi di adeguato sostegno familiare, che presentano
gravi rischi di perdita totale dell’autosufficienza;
b) ad anziani o inabili adulti in grave stato di solitudine o di abbandono;
c) anziani o inabili adulti per i quali un mancato intervento del servizio, anche in aiuto alla
famiglia, determini un rischio di istituzionalizzazione.
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Per tutto quanto concerne la materia oggetto del presente articolo si fa
riferimento ai criteri determinati dall’Amministrazione Comunale.
ART. 14
(Partecipazione al costo del servizio)
I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare per anziani o
disabili partecipano al costo del servizio nei limiti previsti dai criteri dell’Amministrazione
Comunale.
ART. 15
(Parenti tenuti agli alimenti - art.433 Cod. Civile)
Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile sono
preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento
ovvero, avendone i mezzi, un’assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze
di carattere economico avanzate dal richiedente.
In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai
parenti in linea collaterale.
Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di
ottemperare all’obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via
surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni
possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.
La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola così come
stabilito dagli articoli. 4- 5 e seguenti del presente regolamento rapportata alla scala di
equivalenza relativa alle persone che ha in carico.
CAPO IV
RICOVERO ANZIANI O INTERVENTI ALTERNATIVI PER ANZIANI O MINORI
ART. 16
(Ricovero anziani o minori in strutture adeguate)
Per il ricovero dell’anziano o minore il Comune pone a carico del proprio
bilancio interventi di natura economica.
L’intervento ha luogo solo nel caso in cui l’anziano o la famiglia del minore non
sia in grado di pagare interamente la retta per l’utilizzo della prestazione assistenziale di cui
fruisce.
ART. 17
(Integrazione rette)
L’integrazione della retta ha lo scopo di garantire all’anziano non autosufficiente
o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto
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e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di
eguaglianza dell’intervento assistenziale a parità di bisogni.
Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli
interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica sulla
situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli artt. 3 e seguenti del presente
regolamento, riferita al nucleo familiare del medesimo.
Nella domanda, su cui deve essere indicata la retta da pagare, può essere
richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito del trattamento minimo di
pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, per il
soddisfacimento di eventuali necessità personali.
Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel
Comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18/6/1931 n. 773 e dall'art. 279
del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di
soccorso.
Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota
della retta di ricovero a carico dell’anziano.
Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove esistenti,
dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.
In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i
parenti in linea collaterale.
ART. 18
(Interventi alternativi all’istituzionalizzazione di anziani e minori)
In alternativa all’istituzionalizzazione di anziani o minori in situazione di disagio
socio-familiare ed economico, si prevedono interventi economici straordinari per assistenza
di tipo domiciliare, se trattasi di anziani e per affidamento familiare su provvedimento del
Tribunale Per i Minorenni, se trattasi di minori.
Il Sindaco e/o l’Assessore, dispone l’entità del sussidio da erogare da parte del
competente servizio, a seconda delle disponibilità di bilancio e sempre in misura inferiore al
costo delle eventuali rette della casa-famiglia o di altra struttura di accoglienza.
ART. 19
(Recupero del credito)
Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti
della persona, per cui si renda necessario ed urgente un intervento di aiuto, che possegga
beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero in istituto
assistenziale, al fine di garantire all’Ente il rimborso delle somme per la stessa anticipate,
maggiorate degli interessi di legge.
Il Comune, nel rispetto del presente regolamento, in caso di inadempienza
all’obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, nei confronti degli obbligati.
ART. 20
(Concorso dei parenti obbligati)
Si applica quanto previsto all’art. 15 del presente Regolamento.
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CAPO V
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
ART. 21
(Definizione e modalità di accesso)
I Servizi socio-educativi si configurano come interventi di educazione, di
socializzazione, di sostegno alla genitorialità e sono attivati su domanda degli interessati
corredata dall’attestazione I.S.E. ed I.S.E.E.
I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato corrisponderanno la quota
determinata dall’Amministrazione con Deliberazione di Consiglio Comunale.
ART. 22
(Servizi Scolastici - Mensa e Trasporto )
Il trasporto e la mensa scolastica sono servizi che concorrono a rendere effettivo
il diritto allo studio ai sensi della L.R. n° 42/80.
ART. 23
(Caratteristiche degli interventi)
Il servizio di trasporto scolastico è assicurato ai bambini frequentanti la scuola
materna statale, nonché prioritariamente agli alunni dimoranti in zone periferiche e
frequentanti la scuola elementare o la scuola media e, a seconda della disponibilità dei posti
ai richiedenti domiciliati nell’area urbana.
Agli alunni disabili il Comune assicura il servizio di trasporto scolastico
gratuitamente tramite convenzioni con associazioni di volontariato e/o cooperative sociali.
Il servizio di mensa scolastica è assicurato ai bambini frequentanti la scuola
materna.
ART. 24
(Criteri di ammissione)
La domanda di accesso ai servizi ( mensa e/o trasporto) è presentata al
competente Servizio da uno dei due genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, che è
tenuto a corrispondere le somme determinate dall’Amministrazione Comunale a titolo di
contributo a fronte del costo del servizio.
ART. 25
(Richiesta di agevolazione tariffaria)
Coloro i quali richiedono l’agevolazione tariffaria, qualora espressamente
prevista con deliberazione di Consiglio Comunale, devono presentare richiesta, corredata
dall’attestazione I.S.E. e I.S.E.E.
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CAPO VI
SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI
ART. 26
(Soggiorni climatici per anziani –definizione e finalità)
I soggiorni climatici per anziani hanno lo scopo di offrire agli anziani una breve
permanenza in luoghi particolarmente salubri, idonei anche per le cure termali o climatiche,
al fine di poter effettuare terapie riabilitative confacenti al loro stato di salute, con possibilità
di svago e di nuovi rapporti sociali.
ART. 27
(Destinatari)
Hanno diritto a richiedere il servizio i cittadini anziani residenti nel comune che
abbiano raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia.
ART. 28
(Criteri di ammissione)
L’ammissione al servizio è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza
delle risorse finanziarie messe in bilancio dall’amministrazione comunale.
La domanda di accesso al servizio dovrà essere corredata dall’attestazione I.S.E.
e I.S.E.E., nonché da idonea certificazione medica attestante l’autosufficienza fisica e
psichica e l’assenza di malattie infettive e contagiose in atto.
ART. 29
(Partecipazione al costo del Servizio)
I soggetti che beneficiano dei soggiorni climatici partecipano al costo del
servizio secondo i criteri stabiliti annualmente dall’Amministrazione Comunale.
CAPO VII
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI GIA’ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA
(Sussidio Baliatico)
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Tel. 0832/360811/360825 Fax 0832/360834
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ART.30
(Sussidio a minori riconosciuti da un solo genitore)
Il Comune di Surbo, in attuazione dell’art.6, comma 2, lettera B della L.
328/2000 garantisce gli interventi economici in favore di minori riconosciuti da un
solo genitore allo scopo di agevolare il mantenimento del minore nella famiglia.
ART. 31
(Destinatari degli interventi)
Sono destinatari degli interventi i minori fino all’età dell’obbligo scolastico.
ART.32
(Misura dell’intervento economico)
La misura dell’intervento economico da erogare, viene fissata
dall’Amministrazione Comunale.
Al genitore che riconosce il figlio alla nascita viene concesso, altresì, un
contributo “Una Tantum”.
ART. 33
(Richiesta del beneficio)
La domanda di accesso al beneficio è presentata dal genitore, corredata
dall’attestazione I.S.E. e I.S.E.E. redatta in base alla tabella seguente:
TABELLA
Scala di equivalenza
1
1
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Per ogni ulteriore componente maggiorazione
di 0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori
e un solo genitore
Per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui alla legge
5/2/1992, n° 104 o di invalidità superiore al
66%
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa
I.S.E.
12.400,00
19.468,00
25.296,00
30.504,00
35.340,00
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CAPO VIII
DISPOSIZIONI DIVERSE
ART. 34
(Assistenza in casi particolari)
Quando l'assistenza economica riguardi persone che si trovino di passaggio nel
Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Direttore del Settore Socioassistenziale sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità
dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.
In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento
dei requisiti economici di cui all'art. 8 e seguenti del presente regolamento.
In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto
di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora
abituale.
ART. 35
(Utilizzo dati personali)
Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale
venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo
svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.
E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche
amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta
prestazione sociale, previo rilascio di consenso espresso dall'interessato.
ART. 36
(Controllo)
Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed attestazioni
presentate per usufruire di prestazioni sociali agevolate, l’Amministrazione Comunale
effettua controlli sui dati a disposizione.
I controlli possono essere di due tipi:
• controlli su singoli casi, sollecitati da dubbi sulla veridicità dei contenuti delle
dichiarazioni ed attestazioni;
• controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni ed attestazioni per ogni servizio.
Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni ed attestazioni, l’A.C.
può stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze o anche con uffici periferici dello
stesso Ministero, sia in forma autonoma che in forma associata.
In caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a meri errori
materiali, l’A.C. revoca o sospende il beneficio ottenuto, segnala d’ufficio il fatto
all’Autorità Giudiziaria e attiva la procedura per il recupero delle somme anticipate, oltre
agli interessi di Legge e ad eventuali spese
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ART.37
(Ricorsi)
In caso di mancata concessione dell’aiuto di carattere economico o di qualunque
altro istituto disciplinato dal presente regolamento, il richiedente ha diritto di presentare
ricorso al Comune entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del competente Servizio.
Entro 30 giorni il Funzionario Responsabile comunica l’esito definitivo sulla
domanda. Detto termine può essere sospeso per ulteriore periodo di trenta giorni qualora si
renda necessario acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive.
ART. 38
(Applicazione)
Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi assistenziali che
verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale derivanti anche da norme statali,
regionali e provinciali.
ART. 39
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello
in cui l’atto deliberativo diventa esecutivo.
Le norme del presente regolamento, relativamente alle materie trattate, integrano
quelle di altri regolamenti comunali in vigore.
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SCHEDA A) - TRASPORTO SCOLASTICO
LA D.C.C. N.78 DEL 29.12.2000 “Rideterminazione contribuzioni per servizio di refezione
e trasporto scolastico”, prevede la seguente compartecipazione alla spesa da parte degli
utenti:
1. ) Euro 18,08 mensili (ex £ 35.000)
Euro 10,33 mensili (ex £ 20.000) per figli successivi al 1°
2. ) Euro 5,16 mensili (ex £ 10.000) per alunni appartenenti a nuclei familiari con reddito
annuo complessivo pari o inferiore a Euro 4648,11 (ex £ 9.000.000).
A parziale modifica della suddetta Delibera di Consiglio Comunale n.78/2000, si stabilisce
che hanno diritto alla riduzione della tariffa, di cui al punto 2.), coloro che appartengono a
nuclei familiari con ISE inferiore o uguale alla tabella 1, di cui all’art.10 del presente
regolamento, che di seguito viene riportata:
TABELLA 1^
N° Persone
Scala di equivalenza
Reddito minimo vitale
1
1
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Per ogni ulteriore componente maggiorazione
di 0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori
e un solo genitore
Per ogni componente con
handicap
psicofisico permanente di cui alla Legge
5/2/1992, n° 104 o di Invalidità superiore al
66%
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa
3100,00
4867,00
6324,00
7626,00
8835,00
I cittadini che richiedono la suddetta riduzione della tariffa, dovranno presentare, oltre alla
domanda, l’attestazione I.S.E. ed I.S.E.E.
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SCHEDA B) REFEZIONE SCOLASTICA
LA D.C.C. N.78 DEL 29.12.2000 “Rideterminazione contribuzioni per servizio di refezione
e trasporto scolastico”, prevede la seguente compartecipazione alla spesa da parte degli
utenti:
3. ) Euro 15,49 = 10 PASTI (ex £ 30.000)
Euro 13,00 = 10 PASTI (ex £ 25.000) per figli successivi al 1°
4. ) Euro 5,16 = 10 PASTI (ex £ 10.000) per alunni appartenenti a nuclei familiari con
reddito annuo complessivo pari o inferiore a Euro 4648,11 (ex £ 9.000.000).
A parziale modifica della suddetta Delibera di Consiglio Comunale n.78/2000, si stabilisce
che hanno diritto alla riduzione della tariffa, di cui al punto 2.), coloro che appartengono a
nuclei familiari con ISE inferiore o uguale alla tabella 1, di cui all’art.10 del presente
regolamento, che di seguito viene riportata:
TABELLA 1^
N° Persone
Scala di equivalenza
Reddito minimo vitale
1
1
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Per ogni ulteriore componente maggiorazione
di 0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori
e un solo genitore
Per ogni componente con
handicap
psicofisico permanente di cui alla Legge
5/2/1992, n° 104 o di Invalidità superiore al
66%
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa
3100,00
4867,00
6324,00
7626,00
8835,00
I cittadini che richiedono la suddetta riduzione della tariffa, dovranno presentare, oltre alla
domanda, l’attestazione I.S.E. ed I.S.E.E.
____________________________________________________________
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SCHEDA C) LABORATORI PER MINORI
LA D.C.C. N.38 DEL 04.09.2000 “Adeguamento tariffe servizi comunali diversi.
Determinazione contribuzione per servizio frequenza minori centro di Interesse” prevede la
seguente compartecipazione alla spesa da parte degli utenti:
1. ) -Euro 15,49 mensili (ex £ 30.000) per frequenza minori a laboratori
ricreativi;
- Euro 7,75 ( ex £15.000) per figli successivi al 1°;
2. ) -Euro 25,82 mensili (ex £ 50.000) per frequenza minori al laboratorio di
sostegno scolastico;
- Euro 12,91 mensili (ex £ 25.000) per figli successivi al 1°.
3. ) –Esonerare dal pagamento delle tariffe di cui ai punti 1.) e 2.) della presente scheda
C) i minori appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo pari o inferiore
a Euro 4648,11 (ex £ 9.000.000).
A parziale modifica della suddetta Delibera di Consiglio Comunale n.38/2000, si stabilisce
che hanno diritto all’esenzione dal pagamento della tariffa, di cui al punto 3.), coloro che
appartengono a nuclei familiari con ISE inferiore o uguale alla tabella 1, di cui all’art.10 del
presente regolamento, che di seguito viene riportata:
TABELLA 1^
N° Persone
Scala di equivalenza
Reddito minimo vitale
1
1
3100,00
2
1,57
4867,00
3
2,04
6324,00
4
2,46
7626,00
5
2,85
8835,00
Per ogni ulteriore componente maggiorazione
di 0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori
e un solo genitore
Per ogni componente con
handicap
psicofisico permanente di cui alla Legge
5/2/1992, n° 104 o di Invalidità superiore al
66%
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa
I cittadini che richiedono la suddetta riduzione della tariffa, dovranno presentare, oltre alla
domanda, l’attestazione I.S.E. ed I.S.E.E.
____________________________________________________________
Via Codacci Pisanelli – 73010 SURBO (LE)
Tel. 0832/360811/360825 Fax 0832/360834
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SCHEDA D) ASSISTENZA DOMICILIARE (ART.17)
LA D.C.C. N.36 DEL 30.09.1999 “Determinazione contributo a carico degli utenti per
servizio di assistenza domiciliare ad anziani” prevede la compartecipazione alla spesa da
parte degli utenti ed a parziale modifica della stessa, si stabilisce:
1. ) Sono esonerati dal pagamento del contributo gli anziani che hanno una situazione
reddituale valutata secondo quanto previsto agli artt. 4 –5 e seguenti del presente
regolamento e dimostrino, altresì di avere un ISE inferiore o uguale alla tabella 2, di cui
all’art.10 del presente regolamento, che di seguito viene riportata:
2^ TABELLA
N° Persone
Scala di equivalenza
1
1
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Per ogni ulteriore componente maggiorazione
di 0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori
e un solo genitore
Per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui alla legge
5/2/1992, n° 104 o di invalidità superiore al
66%
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa
I.S.E.
4650,00
7300,00
9486,00
11.439,00
13.252,50
0,35
0,2
0,5
0,2
2. ) Gli anziani appartenenti alla 2^ fascia, di cui alla D.C.C. n.36/99, contribuiscono con il
pagamento di Euro 1,55 per ogni ora di prestazione. La
situazione reddituale è valutata secondo quanto previsto agli artt. 4 –5 e seguenti del
presente regolamento. Dovrà dimostrare, altresì, di avere un ISE inferiore o uguale alla
tabella 3, di cui all’art.10 del presente regolamento, che di seguito viene riportata:
2 ^ TABELLA
N° Persone
1
2
3
4
Scala di equivalenza
1
1,57
2,04
2,46
I.S.E.
6200,00
9734,00
12.648,00
15.252,00
____________________________________________________________
Via Codacci Pisanelli – 73010 SURBO (LE)
Tel. 0832/360811/360825 Fax 0832/360834
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5
2,85
Per ogni ulteriore componente maggiorazione
di 0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori
e un solo genitore
Per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui alla legge
5/2/1992, n° 104 o di invalidità superiore al
66%
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa
17.670,00
0,35
0,2
0,5
0,2
3. ) Gli anziani appartenenti alla 3^ fascia, di cui alla D.C.C. n.36/99, contribuiranno con il
pagamento di Euro 2,58 per ogni ora di prestazione. La
situazione reddituale è valutata secondo quanto previsto agli artt. 4 –5 e seguenti del
presente regolamento. Dovrnno dimostrare, altresì, di avere un ISE inferiore o uguale alla
tabella 4, di cui all’art.10 del presente regolamento, che di seguito viene riportata:
4^ TABELLA
Scala di equivalenza
1
1
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Per ogni ulteriore componente maggiorazione
di 0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori
e un solo genitore
Per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui alla legge
5/2/1992, n° 104 o di invalidità superiore al
66%
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa
I.S.E.
7750,00
12.167,50
15.810,00
19.065,00
22.087,50
0,35
0,2
0,5
0,2
4. ) Gli anziani appartenenti alla 4^ fascia, di cui alla D.C.C. n.36/99, contribuiranno con il
pagamento di Euro 3,62 per ogni ora di prestazione. La
situazione reddituale è valutata secondo quanto previsto agli artt. 4 –5 e seguenti del
presente regolamento. Dovranno dimostrare, altresì, di avere un ISE inferiore o uguale alla
tabella 5, che di seguito viene riportata:
5^ TABELLA
1
Scala di equivalenza
1
I.S.E.
9300,00
____________________________________________________________
Via Codacci Pisanelli – 73010 SURBO (LE)
Tel. 0832/360811/360825 Fax 0832/360834
e-mail: [email protected]
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Per ogni ulteriore componente maggiorazione
di 0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori
e un solo genitore
Per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui alla legge
5/2/1992, n° 104 o di invalidità superiore al
66%
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa
14.601,00
18.972,00
22.878,00
26.505,00
0,35
0,2
0,5
0,2
5. ) Gli anziani appartenenti alla 5^ fascia, di cui alla D.C.C. n.36/99, contribuiranno con il
pagamento di Euro 4,65 per ogni ora di prestazione. La
situazione reddituale è valutata secondo quanto previsto agli artt. 4 –5 e seguenti del
presente regolamento. Dovranno dimostrare, altresì, di avere un ISE inferiore o uguale alla
tabella 6, che di seguito viene riportata:
6^ TABELLA
Scala di equivalenza
1
1
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Per ogni ulteriore componente maggiorazione
di 0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori
e un solo genitore
Per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui alla legge
5/2/1992, n° 104 o di invalidità superiore al
66%
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa
I.S.E.
10.850,00
17.035,00
22.134,00
26.691,00
30.923,00
0,35
0,2
0,5
0,2
6. ) Gli anziani appartenenti alla 6^ fascia, di cui alla D.C.C. n.36/99, contribuiranno con il
pagamento di Euro 5,68 per ogni ora di prestazione. La
situazione reddituale è valutata secondo quanto previsto agli artt. 4 –5 e seguenti del
presente regolamento. Dovranno dimostrare, altresì, di avere un ISE inferiore o uguale alla
tabella 7, che di seguito viene riportata:
____________________________________________________________
Via Codacci Pisanelli – 73010 SURBO (LE)
Tel. 0832/360811/360825 Fax 0832/360834
e-mail: [email protected]
7^ TABELLA
Scala di equivalenza
1
1
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Per ogni ulteriore componente maggiorazione
di 0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori
e un solo genitore
Per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui alla legge
5/2/1992, n° 104 o di invalidità superiore al
66%
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa
I.S.E.
12.400,00
19.468,00
25.296,00
30.504,00
35.340,00
0,35
0,2
0,5
0,2
7. ) I cittadini disabili, a parziale modifica del Regolamento Comunale, di cui alla D.C.C.
n.36/99, contribuiranno con il pagamento di Euro 1,55 per ogni ora di prestazione. La
situazione reddituale è valutata secondo quanto previsto agli artt. 4 –5 e seguenti del
presente regolamento. Dovranno dimostrare, altresì, di avere un ISE inferiore o uguale alla
tabella 7) della presente scheda.
Coloro i quali richiedono la prestazione assistenziale, dovranno presentare, oltre alla
domanda, l’attestazione I.S.E., rilasciata dall’I.N.P.S., presentando ai C.A.F. la
dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18.05.2001.
4. ) -Euro 15,49 mensili (ex £ 30.000) per frequenza minori a laboratori
ricreativi;
- Euro 7,75 ( ex £15.000) per figli successivi al 1°;
5. ) -Euro 25,82 mensili (ex £ 50.000) per frequenza minori al laboratorio di
sostegno scolastico;
- Euro 12,91 mensili (ex £ 25.000) per figli successivi al 1°.
Maggiorazione per nuclei familiari con figli
minori in cui entrambi i genitori svolgono
0,2
attività di lavoro e di impresa
I cittadini che richiedono la suddetta riduzione della tariffa, dovranno presentare, oltre alla
domanda, l’attestazione I.S.E., rilasciata dall’I.N.P.S., presentando ai C.A.F. la
dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18.05.2001.
____________________________________________________________
Via Codacci Pisanelli – 73010 SURBO (LE)
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