Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro
Supplemento a TeamSystem Labour Review
n. 178 - Dicembre 2012
IN QUESTO NUMERO n. 12/2012
pag
8
Cessazione rapporto di lavoro
Il Ministero del lavoro chiarisce alcune novità
introdotte dalla riforma del mercato del lavoro
Inail: prestazioni sanitarie necessarie e gratuite
4
23
Pneumatici fuori uso (PFU): disciplinare
28
Origine preferenziale e dichiarazione del fornitore
_numero _ 12 Dicembre 2012
Inail: prestazioni sanitarie necessarie e gratuite
4
Percettori di sostegno al reddito e loro formazioni
5
Contratto a tempo determinato: prosecuzione
7
Cessazione del rapporto di lavoro: comunicazioni
8
Apprendistato: norme e regime contributivo
10
T.F.R.: coefficiente ottobre 2012
21
Rivalutazione
monetaria
dei crediti
di lavoro
Novità
in materia
di commissioni
bancarie
T.F.R.: coefficiente
2012
Sollevamento
di persone:
procedure
specifiche
Interessi
di mora
daldi1°settembre
luglio
al 31
dicembre
Rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro
22
13
14
12
15
15
Pneumatici fuori uso (PFU): disciplinare
23
Apparecchiature elettriche (AEE)
24
Equo canone di ottobre 2012
26
Nomenclatura combinata per scambi con l’estero
27
Origine preferenziale e dichiarazione del fornitore
28
Cina: standard GB 18401_2010 per i prodotti tessili
29
India: riforma sugli investimenti esteri
31
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Notizie tecniche a cura di
Assindustria Pesaro Urbino
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 165 - dicembre 2012
Inail: prestazioni sanitarie
necessarie e gratuite
NOTIZIA IN SINTESI
L’Inail fornisce istruzioni sul rimborso delle spese per specialità farmaceutiche
necessarie al ripristino dell’integrità psicofisica del lavoratore infortunato o
tecnopatico
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
L’Inail ha reso noto di aver proceduto alla definizione dell’ambito delle
prestazioni sanitarie che devono essere garantite agli infortunati sul lavoro
e ai tecnopatici, per il recupero dell’integrità psicofisica, senza oneri a
loro carico e senza incremento di oneri per le imprese, così come previsto
dalla normativa vigente (art.11,comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, introdotto dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106).
La normativa in questione conferma infatti che l’Inail deve tenere indenni
gli infortunati e i tecnopatici dalle spese connesse alle prestazioni curative
necessarie al recupero dell’integrità psicofisica e, pertanto, deve sostenere
l’onere delle prestazioni stesse ove non siano già assicurate dal sistema
sanitario o erogate direttamente dall’Inail. In buona sostanza, la norma in
questione comporta il rimborso, da parte dell’Istituto, delle spese per
prestazioni sanitarie sostenute dagli assistiti Inail, con la sola condizione
che tali prestazioni siano riconosciute necessarie dai medici dell’Inail stesso.
L’Inail, nel fornire le proprie istruzioni operative in materia, ha precisato
che in una prima fase tali prestazioni verranno erogate per gli infortuni e
per le malattie professionali in conseguenza e limitatamente al periodo di
inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Le prestazioni necessarie ammesse al rimborso, in questa prima fase, sono
state individuate dall’Istituto in specialità farmaceutiche o preparati per
uso topico utilizzati in chirurgia, ortopedia, oculistica, dermatologia,
neurologia e psichiatria.
Ai fini del rimborso delle suddette spese, sostenute durante il periodo di
inabilità temporanea assoluta per gli infortuni e per le malattie professionali,
l’assicurato dovrà produrre idonea prescrizione medica, nonché lo scontrino
attestante l’acquisto del farmaco con indicazione del codice fiscale
dell’assicurato medesimo e del codice ministeriale prodotto. Quest’ultimo
codice è necessario per risalire al nome commerciale del farmaco.
La richiesta di rimborso, inoltre, dovrà essere presentata utilizzando la
modulistica predisposta allo scopo dall’Istituto, e sarà valutata dal personale
medico dell’Inail che verificherà che le specialità farmaceutiche per la cui
spesa si chiede il rimborso sono necessarie al recupero dell’integrità
psicofisica del lavoratore.
RIFERIMENTI
1. Circolare INAIL n. 62 del 13/11/2012
2. Decreto legislativo n.106 del 03/08/2009 pubblicato sul S.O. 142
alla G.U. n.180 del 05/08/2009 (art. 9)
4
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 166 - dicembre 2012
Percettori di sostegno al
reddito e loro formazioni
NOTIZIA IN SINTESI
Disciplinata anche per il 2011 e il 2012 la possibilità per i datori di lavoro che
hanno in atto sospensioni dal lavoro, la possibilità di utilizzare i lavoratori
sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione o
alla riqualificazione professionale.
APPROFONDIMENTO PER:
Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione, Ufficio del Personale
Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano
nelle imprese, le leggi stabilità per il 2011 e il 2012 hanno prorogato la
possibilità per i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro,
di utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti
volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono
includere attività produttiva di beni o servizi connessa all’apprendimento.
Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, con propri recenti decreti,
ha richiamato, per quanto riguarda le modalità attuative, quanto già disposto
per gli anni 2009 e 2010, ovvero:
Lavoratori interessati
Possono essere utilizzati nei predetti progetti:
a)
i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
b)
i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
c) i lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà (ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 863/1984);
d) i lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in
deroga;
e) i lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto-legge n.
185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive
integrazioni e modificazioni.
Accordo in sede istituzionale
Ai fini dell’inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o
riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere specifico accordo in
sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione
generale tutela condizioni del lavoro, e là dove previsto, con le medesime
parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori
sociali.
Sulla base di apposita delega del direttore generale, gli accordi suddetti
possono essere stipulati presso le direzioni regionali o provinciali del
5
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 166 - dicembre 2012
Ministero del lavoro, nelle quali ha sede l’unità produttiva interessata dal
progetto di formazione o riqualificazione.
Requisiti e caratteristiche del progetto di formazione o riqualificazione
Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a
cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto
della formazione, la durata della stessa, le modalità di svolgimento.
A conclusione del progetto formativo deve essere inviata al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale tutela
condizioni di lavoro (o in caso di delega alle direzioni regionali o provinciali
del Ministero stesso) e alle parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo
relativo agli ammortizzatori sociali, un’informativa relativa all’avvenuta
realizzazione del progetto formativo, all’elenco dei lavoratori formati e agli
esiti dell’apprendimento.
Incentivo
Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è
riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza
tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.
L’INPS provvederà ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti
di formazione o riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla
normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore
medesimo.
Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto, utilizzati nei progetti, si continua
ad applicare, ai fini del calcolo dell’importo del premio assicurativo INAIL,
il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell’orario
di lavoro.
Per i lavoratori sospesi a zero ore, utilizzati nei progetti, l’importo del
premio assicurativo INAIL è calcolato con riferimento alla retribuzione di
ragguaglio pari al minimale di rendita con applicazione del tasso di tariffa
pari al 5 per mille.
A tal fine, il datore di lavoro, a seguito della stipula dell’accordo, inoltra
apposita comunicazione all’INAIL, che provvede all’applicazione del suddetto
premio.
Monitoraggio
La spesa sostenuta, essendo limitata a 50 milioni di euro per l’anno 2011 e
a 30 milioni di euro per l’anno 2012 è continuamente monitorata dall’INPS
che, a sua volta, riferisce trimestralmente al Ministero dell’economia e delle
finanze.
RIFERIMENTI
1. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 64104
del 25/01/2012 pubblicato sulla G.U. n. 187 del 11/8/2012
2. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 66948
del 16/07/2012 pubblicato sulla G.U. n. 2555 del 31/10/2012
3. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 49281
del 18/12/2009 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23/02/2010
4. Legge n. 220 del 13/12/2010 pubblicata sul S.O. 281 alla G.U. 297
del 21/12/2010 (art.1 comma 33)
5. Legge n.183 del 12/11/2011 pubblicata sul S.O. 234 alla G.U. 265 del
14/11/2011 (art. 33 comma 24)
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TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 167 - dicembre 2012
Contratto a tempo
determinato: prosecuzione
NOTIZIA IN SINTESI
Con decreto ministeriale e con successiva nota del Ministero del Lavoro sono
state stabilite le modalità per l’effettuazione della comunicazione.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
La legge di riforma del mercato del lavoro (art.1, comma 9, lett. f) dalla
legge n. 92/2012) ha previsto che in caso di prosecuzione del rapporto a
tempo determinato oltre il termine inizialmente fissato, il datore di lavoro
ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente,
entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà
oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità
di comunicazione sono state demandate ad un apposito decreto ministeriale,
decreto che è stato pubblicato in G.U. il 26.10.2012 ed è entrato in vigore il
25.11.2012.
Ai sensi del decreto in questione, la prosecuzione del rapporto di lavoro
oltre il termine inizialmente fissato, va comunicata al centro per l’impiego
ove è ubicata la sede di lavoro secondo le modalità di trasmissione di cui al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30.10.2007,
concernente le comunicazioni obbligatorie (CO).
Il Ministero del Lavoro, con nota del 31.10.2012, ha chiarito che la
comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro (per un massimo
di 30 o 50 giorni a seconda della durata iniziale del contratto) andrà
effettuata compilando il quadro “Proroga” del modello informatico “UnificatoLav”. A tal fine il quadro “Proroga” dal 10.01.2013 sarà modificato,
nell’ambito degli aggiornamenti periodici degli standard tecnici del modello
“Unificato-Lav” con l’inserimento di specifici campi per la comunicazione
della prosecuzione “di fatto”del contratto a termine. In particolare il campo
“Data fine proroga” verrà modificato in “Data fine proroga/prosecuzione di
fatto”, consentendo così l’inserimento non solo della data del nuovo termine
del rapporto di lavoro a tempo determinato a seguito di proroga, ma anche
la data di scadenza del nuovo termine derivante dalla prosecuzione “di
fatto” del rapporto di lavoro a tempo determinato rispetto al termine
inizialmente fissato; inoltre verrà inserito il nuovo campo “Prosecuzione di
fatto” da valorizzare nel caso in cui la comunicazione obbligatoria riguardi
la fattispecie della prosecuzione del rapporto a tempo determinato oltre il
termine inserito nel contratto e preventivamente comunicato in occasione
della instaurazione del rapporto di lavoro. Il Ministero ha altresì precisato
che dal 25.11.2012 (data di entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione)
al 10.01.2013 (data di entrata in vigore degli aggiornamenti degli standard
tecnici), per effettuare la suddetta comunicazione andrà comunque utilizzato
il campo “Proroga”, indicando la data del nuovo termine del rapporto di
lavoro nel campo “Data fine proroga”.
RIFERIMENTI
1. Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot 39/0015322
del 31/10/2012
2. Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10/10/2012 su
G.U. n. 251 del 26/10/2012
7
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 168 - dicembre 2012
Cessazione del rapporto di
lavoro: comunicazioni
NOTIZIA IN SINTESI
Il Ministero del Lavoro, alla luce delle recenti novità normative, chiarisce qual
è il momento da cui decorrono i 5 giorni per effettuare la comunicazione di
cessazione del rapporto di lavoro.
APPROFONDIMENTO PER:
Titolare o Legale Rappresentante, Ufficio del Personale
Il Ministero del Lavoro ha emanato una nuova nota interpretativa su alcune
delle novità introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro (Legge
28 giugno 2012, n. 92).
In particolare il Ministero ha chiarito qual è il momento in cui sorge l’obbligo
di comunicazione al Centro per l’impiego della cessazione del rapporto di
lavoro a seguito di licenziamento, di dimissioni o di risoluzione consensuale
del rapporto lavorativo ai sensi dell’art. 21 della legge 29 aprile 1949, n.
264, che prevede per i datori di lavoro l’obbligo di comunicare al Centro
per l’impiego la cessazione del rapporto di lavoro entro i cinque giorni
successivi.
La legge 92/2012 è intervenuta in materia di licenziamento, stabilendo che
il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare (ex art. 7
legge 300/1970) o della procedura preventiva di conciliazione (ex art. 7
legge 604/1966) produce effetto dal giorno della comunicazione con cui è
stato avviato il procedimento medesimo.
Il Ministero precisa che in tali ipotesi di licenziamento il momento da cui
decorrono i 5 giorni per adempiere all’obbligo di comunicazione al Centro
per l’impiego è da individuarsi con quello dell’effettiva intimazione del
licenziamento, vale a dire con l’esito della procedura di licenziamento.
Gli effetti retroattivi del licenziamento, quindi, non incidono sui termini di
effettuazione della comunicazione al Centro per l’impiego; peraltro nella
modulistica andrà indicata la data a partire dalla quale si producono gli
effetti del licenziamento anche se, sottolinea il Ministero, l’obbligo di
comunicazione decorre dal momento in cui si intima il licenziamento in
quanto si ha certezza in ordine all’esito delle procedure di licenziamento
citate.
Con riferimento alle dimissioni e alla risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro la legge 92/2012 subordina l’efficacia delle stesse al preventivo
esperimento delle procedure di convalida (di cui all’art. 4) . In questi casi,
la nota ministeriale prevede che l’obbligo di comunicazione della cessazione
del rapporto di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore (nel caso di
dimissioni) o le parti (nel caso di risoluzione consensuale) intendono far
decorrere giuridicamente la stessa risoluzione.
8
Il Ministero fornisce il seguente esempio: presentazione di una lettera di
dimissioni in data 1° giugno in cui si indica il 30 giugno come ultimo
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 168 - dicembre 2012
giorno di lavoro. Il termine dei cinque giorni per presentare la comunicazione
al Centro per l’impiego decorre dal 1° luglio.
Nel caso di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale del
rapporto, sorge un ulteriore obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego,
nel caso in cui la comunicazione di cessazione è già stata effettuata.
Resta ferma, secondo il Ministero, la possibilità di effettuare la comunicazione
anche molto tempo prima della decorrenza giuridica della risoluzione del
rapporto, ciò al fine di consentire la corretta operatività della procedura di
convalida che prevede la possibilità di affermare la volontà di risolvere il
rapporto di lavoro tramite una dichiarazione da apporre sulla ricevuta di
comunicazione CO.
RIFERIMENTI
1. Lettera Circolare Ministero del Lavoro protocollo n. 37/0018273 del
12/10/2012
9
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 169 - dicembre 2012
Apprendistato: norme e
regime contributivo
NOTIZIA IN SINTESI
L'I NPS fornisce le indicazioni di carattere normativo ed affronta gli aspetti
contributivi connessi all’istituto contrattuale dell'apprendistato, così come
modificato dal D.L.vo n. 167/2011 e dalla Legge n. 92/2012.
APPROFONDIMENTO PER:
Titolare o Legale Rappresentante, Ufficio del Personale
Definizione e disciplina generale
L’articolo 1 del nuovo T.U. definisce l’apprendistato come un contratto di
lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei
giovani.
Tre le sue possibili tipologie:
−
−
−
apprendistato per la qualifica professionale;
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
apprendistato di alta formazione e ricerca.
L’articolo 2 rimette ad appositi accordi interconfederali, ovvero ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
la regolamentazione dell’apprendistato, nel rispetto di una serie di principi di
cui, di seguito, quelli più significativi:
−
forma scritta del contratto e del relativo piano formativo;
−
previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi
(modifica introdotta dall'art. 1, comma 16 della Legge n.92/2012), fatto salvo
quanto previsto per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli
stagionali;
−
divieto di retribuzione a cottimo;
−
possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori
rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è
finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione
dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di
servizio;
−
presenza di un tutore o referente aziendale;
−
possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti
per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della
Legge n. 388/2000 e all’articolo 12 del D.L.vo n. 276/2003 e successive
modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;
−
possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di
malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto,
superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
10
−
possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, al termine
del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato;
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 169 - dicembre 2012
−
divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di
formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso
di licenziamento privo di giustificazione, trovano applicazione le sanzioni
previste dalla normativa vigente; possibilità per le parti di recedere dal
contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, ferma restando nel periodo di preavviso – l’applicazione della disciplina del contratto di
apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine
del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tutela previdenziale e assistenziale
Sul fronte delle forme assicurative e del carico contributivo, il Testo Unico in
nulla innova la normativa precedente, che, fino al 31 dicembre 2012, rimane
quella tracciata dalla legge Finanziaria 2007 e dal conseguente DM 28/3/2007,
che ha ripartito le aliquote contributive alle varie gestioni previdenziali di
competenza.
Gli apprendisti, quindi, fino alla fine del 2012, rimangono tutelati dalle
seguenti assicurazioni:
−
−
−
−
−
IVS;
malattia;
maternità;
assegno per il nucleo familiare;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(INAIL).
Dal 1 gennaio 2013, a seguito delle modifiche apportate della Legge n.
92/2012 che ha esteso le tutele in costanza di lavoro a tutti i lavoratori
dipendenti del settore privato, anche gli apprendisti saranno destinatari
dell’ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego).
La nuova forma di sostegno al reddito andrà ad aggiungersi, così, alle altre
assicurazioni sopra elencate.
Con la medesima decorrenza, aumenterà anche il carico contributivo
aziendale, che risentirà dell’aumento derivante dall’onere dell'1,61%
relativo alla nuova forma assicurativa.
Chiaramente gli apprendisti potranno usufruire dell'ASpI solo dopo aver
maturato i requisiti richiesti (due anni di assicurazione di cui almeno uno nel
biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione).
Limiti quantitativi delle assunzioni
Riguardo ai limiti numerici, va osservato che la Legge n. 92/2012 ha rivisitato
la disciplina originariamente prevista dal T.U.
Fino al 31 dicembre 2012, il numero complessivo di soggetti che un datore di
lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100
per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
A decorrere dalle assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2013, la relazione tra
i soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di
apprendistato e le maestranze specializzate e qualificate in servizio, non potrà
superare il rapporto di 3 a 2.
Per le aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità,
viene invece mantenuto il rapporto del 100 per cento.
11
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 169 - dicembre 2012
In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in
numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, 3
apprendisti.
Come già avveniva in passato, per le imprese artigiane restano in vigore le
disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall’articolo 4 della
Legge n. 443/1985.
I limiti numerici si applicano, per esplicita disposizione di legge, computando
non solo gli apprendisti assunti direttamente, ma anche quelli utilizzati per
il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, con contratto di
somministrazione a tempo indeterminato.
Clausola di stabilizzazione
L’articolo 2, comma 3bis del T.U. ha introdotto una “clausola legale di
stabilizzazione”, che trova applicazione nelle aziende in cui sono occupati
almeno 10 lavoratori.
La norma subordina l’a ssunzione di nuovi apprendisti alla prosecuzione del
rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi
precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti
dipendenti dallo stesso datore di lavoro; per i primi trentasei mesi
dall’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 la percentuale è determinata
in misura pari al 30%; conseguentemente il limite del 50% sarà operativo dal
18 luglio 2015.
Per espressa previsione legislativa, dal computo della percentuale sono esclusi
i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per
licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la prevista percentuale, è consentita l'assunzione di
un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un
apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Per le aziende cui non si applica la suddetta clausola legale, opera, ove
prevista dai CCNL, analoga clausola contrattuale.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato in violazione dei limiti
stabiliti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin
dalla data di costituzione del rapporto.
Esclusione dal computo dei limiti numerici
Il Testo Unico ribadisce, all’articolo 7, comma 3, l’esclusione degli apprendisti
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l’applicazione di particolari normative e istituti, fatte salve specifiche
previsioni di legge o di contratto collettivo.
Regime sanzionatorio
Viene confermato il regime sanzionatorio (già in precedenza disposto dal
D.L.vo n. 276/2003) applicabile nei casi di mancata erogazione della
formazione per esclusiva responsabilità del datore di lavoro e che sia tale da
impedire la realizzazione delle finalità formative. In questi casi il datore di
lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella
dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per
omessa contribuzione.
12
Innovativa è invece la disposizione dell’articolo 7, comma 2, con la quale si
prevede l’applicazione di sanzioni amministrative nel caso di violazione delle
disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a), b), c) e d): forma scritta del contratto, del patto di prova
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 169 - dicembre 2012
e del relativo piano formativo individuale; divieto di retribuzione a cottimo;
inquadramento fino a due livelli inferiori; presenza di un tutore o referente
aziendale.
Regime transitorio
L’articolo 7, comma 7, del D.L.vo n. 167/2011 ha introdotto un regime
transitorio per l’a pprendistato stabilendo che, per le Regioni e i settori ove la
nuova disciplina non fosse stata immediatamente operativa, potevano trovare
applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in
vigore del T.U., le regolazioni vigenti.
Ne deriva che, fino al 25 aprile 2012, hanno potuto trovare ancora
attuazione le regole legislative e contrattuali precedenti (in tutti i loro
aspetti, durata compresa).
Tipologie
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
L’articolo 3 del T.U. disciplina il primo tipo di apprendistato applicabile in
tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Lo scopo è quello di avviare i giovani in età compresa tra i 15 anni compiuti e
i venticinque verso il conseguimento di una qualifica o di un diploma
professionale.
La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
L’articolo 4 definisce questa tipologia contrattuale, applicabile in tutti i
settori di attività, pubblici e privati, finalizzata al conseguimento di una
qualifica professionale a fini contrattuali.
Si rivolge ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Per i
giovani in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del
D.L.vo n. 226/2005, l’a pprendistato può iniziare dal diciassettesimo anno di
età.
Proprio in questa tipologia si apprezza l’ampia delega affidata alla
contrattazione collettiva, cui sono demandati, in ragione dell’età
dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire:
−
la durata e le modalità di erogazione della formazione;
−
la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente
formativa, non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili
professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
I CCNL stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono poi
prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato,
anche a tempo determinato ai sensi del D.L.vo n. 368/2001, ivi comprese le
durate minime, con riferimento alle attività svolte in cicli stagionali.
Rispetto all’originaria versione della norma, va osservato che la recente Legge
n. 92/2012, è intervenuta sulla durata del rapporto di apprendistato
professionalizzante e, attraverso una modifica apportata all’articolo 2 del T.U.,
ha previsto che detto contratto non possa avere una durata minima
13
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 169 - dicembre 2012
inferiore a sei mesi, fatte salve le eventuali previsioni della
contrattazione collettiva riguardo alle attività stagionali.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
L’articolo 5 contiene le norme riferite all’apprendistato di alta formazione e di
ricerca.
Si rivolge ai giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è
finalizzato:
−
al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore,
ovvero di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i
dottorati di ricerca;
−
alla specializzazione tecnica superiore, con particolare riferimento ai
diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici
superiori;
−
al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per
esperienze professionali.
La regolamentazione e la durata del contratto di alta formazione e ricerca
sono rimesse alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in
accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le
università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di
ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di
rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle
attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del
trasferimento tecnologico.
In caso di assenza di norme regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta
formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli
datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e
professionali e le istituzioni formative o di ricerca.
Apprendistato per lavoratori in mobilità
L’articolo 7, comma 4, del Testo Unico prevede che, ai fini della loro
qualificazione o riqualificazione professionale, sia possibile realizzare una
particolare forma di apprendistato con i lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità.
La fattispecie contrattuale prevista da tale disposizione è caratterizzata, tra
l’altro, dalla circostanza che le parti, in deroga a quanto previsto dalla
disciplina generale dell’apprendistato, non possono recedere dal rapporto al
termine del periodo di formazione. Inoltre, come chiarito dal Ministero del
Lavoro (Circolare n. 29 del 11/11/2011) si prescinde dai requisiti di età del
lavoratore previsti dalla disciplina generale.
Alla particolare tipologia contrattuale si applica il regime contributivo di cui
all’articolo 25, comma 9 della Legge n. 223/1991 e, ove spettante, quello
previsto dall’articolo 8, comma 4 della medesima legge.
In questi casi, quindi, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà
pari, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, al 10%; potrà
applicarsi, inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta
all’apprendista, il beneficio del contributo mensile pari al 50%
dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto.
14
Con riguardo agli aspetti contributivi, si precisa che, per i predetti rapporti di
lavoro, limitatamente al periodo di vigenza dell’agevolazione, l’aliquota
complessiva da versare si attesterà in misura pari al 15,84% (10% + 5,84% a
carico dell’apprendista). Al termine dei 18 mesi previsti dalla norma, la
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 169 - dicembre 2012
contribuzione datoriale sarà dovuta in misura piena; la quota a carico del
lavoratore, invece, rimarrà pari al 5,84% per tutta la durata del contratto
di apprendistato.
Inoltre, stante il riferimento operato dal legislatore al regime contributivo
agevolato di cui alla Legge n. 223/91, ne deriva che i relativi incentivi
competono sulla base delle medesime condizioni cui sono subordinate le
agevolazioni di cui agli articoli 25 comma 9 e 8 comma 4 della Legge n.
223/1991, ivi comprese quelle previste dall’art.1, comma 1175, della Legge n.
296/2006 e quelle derivanti dall’applicazione dei principi sanciti con i commi
12, 13 e 15 dell’articolo 4 della Legge 92/2012.
Per essere ammesso al regime contributivo agevolato, il datore di lavoro dovrà
trasmettere all’Inps specifica dichiarazione di responsabilità.
Nel caso in cui il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia i requisiti
anagrafici e soggettivi previsti dalla disciplina a sostegno delle tre
tipologie di apprendistato:
−
si applicherà, di norma, la normale disciplina dell’apprendistato e il
relativo regime contributivo;
−
si applicherà la particolare disciplina di cui all’articolo 7, comma 4 del
T.U. e il regime contributivo di cui agli articoli 25 comma 9, e 8 comma 4,
della Legge n. 223/1991, se il datore di lavoro e il lavoratore abbiano
inserito nell’originario contratto, espressamente e per iscritto, la clausola
con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di
formazione.
Nell’ipotesi di assunzione in apprendistato di lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità, i quali non possiedano i requisiti di età previsti dalla disciplina dei
tre tipi di apprendistato, l’esclusione del recesso al termine del periodo di
formazione costituisce un effetto naturale del contratto, a prescindere dalla
sua esplicita menzione nel testo sottoscritto dalle parti.
L’apprendistato con lavoratori assunti dalle liste di mobilità può essere
realizzato anche dalle agenzie di somministrazione; in tal caso, le condizioni
cui è subordinato il regime contributivo agevolato, previsto dagli artt. 25
comma 9, e 8 comma 4, Legge n. 223/1991 devono ricorrere nei confronti
dell’utilizzatore.
Abrogazioni
Come detto, con l’entrata in vigore del D.L.vo n. 167/2011 sono state
abrogate le precedenti disposizioni che regolavano la materia, ovvero:
−
−
−
−
la Legge 19 gennaio 1955, n. 25;
gli articoli 21 e 22 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56;
l’articolo 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196;
gli articoli da 47 a 53 del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276.
Si segnala in particolare che, con l’abrogazione dell’articolo 22 della Legge n.
56/1987, viene meno l’agevolazione prevista per assunzione di giovani in
possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale
oppure di attestato di qualifica acquisito a seguito di un corso di formazione
professionale promosso dalla Regione (art.14, Legge n. 845/1978).
Conseguentemente, gli avviamenti al lavoro effettuati a decorrere dal
25/10/2011 in relazione a tali soggetti, non beneficeranno più della predetta
misura incentivante.
Prosecuzione del rapporto di apprendistato - Beneficio contributivo
15
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 169 - dicembre 2012
L’articolo 7, comma 9 del T.U. ripropone, anche se in termini differenti
rispetto all’abrogata disposizione di cui all’articolo 21 della Legge n. 56/87, il
particolare incentivo connesso al mantenimento in servizio dell’apprendista.
Viene previsto, infatti, che il regime contributivo agevolato sia mantenuto
per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con l’apprendista,
successivo alla fine del periodo di formazione.
Per espressa previsione legislativa l’incentivo non si applica ai lavoratori
assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, ai sensi
dell’art. 7 comma 4, del T.U..
Istruzioni operative
Modalità di compilazione del flusso UniEmens
All’interno delle denunce contributive mensili UniEmens, tutti i lavoratori in
apprendistato continueranno ad essere identificati valorizzando, nell’elemento
<Qualifica1> il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”.
A decorrere dalle denunce contributive relative al mese di gennaio 2012,
saranno modificati i codici tipo contribuzione relativi agli apprendisti, fino ad
oggi identificati con i codici A0, A1, A2; B0, B1, B2; C0, C1, C2; D0, D1, D2.
Infatti, nell’elemento <TipoContribuzione> si dovranno riportare i seguenti
codici, a seconda del regime contributivo:
J0 (J zero) Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%;
J1 Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5%;
J2 Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%;
J3 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex lege 223/1991 per i primi
18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del
5,84% a carico del lavoratore);
J4 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex art. 4, c. 1, del decreto
legge n. 148 del 20/05/1993 e successive analoghe disposizioni (iscrizione
nelle liste di mobilità per licenziati per giustificato motivo oggettivo da
imprese sotto i 15 dipendenti); primi 18 mesi dall’a ssunzione (aliquota del
10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore);
J5 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità dal 19° mese in poi
(aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del
lavoratore).
L’utilizzo dei codici della nuova serie renderà necessaria la compilazione di un
elemento di nuova istituzione, denominato <TipoApprendistato>, in cui andrà
valorizzato il codice corrispondente alla tipologia di contratto stipulato, tra le
tre previste dal testo unico:
APPA Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
APPB Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
APPC Apprendistato di alta formazione e di ricerca
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto,
nel quadro “B-C” del DM10 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
codicesarà
saràformato
formatodal
dalprimo
primo carattere
carattere “5”,
“5”, seguito
seguito dai
dai due
il. ilcodice
due caratteri
caratteri del
del
codice
tipo
contribuzione,
ed
infine
un
quarto
carattere,
che
potrà
assumereil
codice tipo contribuzione, ed infine un quarto carattere, che potrà assumere
il valore
ovvero
ovvero
ovvero
valore
“0”“0”
ovvero
“P”“P”
ovvero
“A” “A”
ovvero
“M”;“M”;
16
i. codici
i codicistatistici
statistici“APPA”,
“APPA”,“APPB”
“APPB” ee “APPC”
“APPC” riporteranno
riporteranno
apprendisti
per
le
tre
diverse
tipologie
di apprendistato,
apprendistato,
apprendisti per le tre diverse tipologie di
retribuzione.
retribuzione.
il
numero degli
degli
il numero
unitamente
alla
unitamente alla
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 169 - dicembre 2012
Adempimenti nei casi di assunzione in apprendistato di lavoratore iscritto
nelle liste di mobilità
L’esposizione dei codici UniEmens specificatamente previsti per i lavoratori
assunti in apprendistato dalle liste di mobilità presuppone che il datore di
lavoro invii all’INPS un’apposita dichiarazione di responsabilità, attestante le
principali condizioni cui è subordinata la specifica agevolazione.
In attesa che l’Inps metta a disposizione del datore di lavoro un apposito
modulo on-line, il datore di lavoro, compresa l’agenzia di somministrazione,
inoltrerà la dichiarazione avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto
previdenziale aziende.
Redigerà la dichiarazione secondo lo schema allegato alla circolare (Allegato
n. 2); allegherà alla dichiarazione l’autocertificazione del lavoratore, il cui
modulo è disponibile presso la sezione modulistica del sito internet dell’Inps
(moduli Autocert. SC67-407/90 o SC66 -223/91); in caso di assunzione in
apprendistato a scopo di somministrazione, la dichiarazione di responsabilità
dovrà essere sottoscritta anche dall’utilizzatore (o da chi lo rappresenta); la
dichiarazione di responsabilità, corredata con l’autocertificazione del
lavoratore e con le copie dei documenti di riconoscimento del lavoratore e di
chi ha sottoscritto le dichiarazioni di responsabilità, dovrà essere scansionata
e allegata in formato digitale ad una comunicazione da inoltrarsi all’Istituto
mediante la funzionalità “Contatti”.
La Sede, effettuate le necessarie verifiche, attribuirà alla posizione
contributiva interessata il Codice autorizzazione 5Q, dandone comunicazione
al richiedente.
Qualora ricorrano anche i presupposti per l’ammissione al contributo mensile
previsto dall’art. 8 comma 4, della Legge 223/1991, la Sede attribuirà alla
posizione contributiva interessata anche il Codice autorizzazione 5T, dandone
comunicazione al richiedente e allegando un prospetto con il piano di
fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.
Quando sarà disponibile il modulo on-line i codici autorizzazione 5Q e 5T
saranno attribuiti automaticamente.
Il datore di lavoro esporrà il contributo mensile all’interno del flusso
UniEmens,
valorizzando,
all’interno
di
<DenunciaIndividuale>
<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
−
nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “MOAP”
avente il significato di “contributo mensile per l’assunzione in apprendistato a
tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, c. 4, L.
223/1991 e 7, c. 4, D.L.vo 167/2011)”;
−
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore
“H00” (Stato);
−
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo
posto a conguaglio relativo al mese corrente (tale importo, come precisato,
non potrà essere superiore alla retribuzione maturata nel singolo mese dal
lavoratore);
−
nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo
del beneficio spettante per periodi pregressi.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto,
nel DM10 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
−
nel quadro “BC” con il codice statistico “MOAP” seguito dal numero
dei lavoratori assunti in apprendistato con il contributo mensile;
17
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 169 - dicembre 2012
−
nel quadro “D” con il codice “L408” avente il significato di
“conguaglio contributo mensile apprendisti da liste mobilità ” e con il codice
“L409” avente il significato di “conguaglio arretrato contributo mensile
apprendisti da liste mobilità”.
L’importo dell’incentivo può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva
erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore
all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel
corrispondente mese dell’anno.
Sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2012 al 31
dicembre 2016
L’articolo 22 della Legge di stabilità 2012 ha previsto un particolare incentivo
in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 31/12/2016.
La norma stabilisce in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di
addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio totale dei contributi a loro carico
per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli
successivi al terzo, resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del
contratto di apprendistato.
Per espressa disposizione legislativa, la misura incentivante trova applicazione
con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1 comma 773,
della Legge n. 296/2006. Ne consegue che restano esclusi dalla sfera di
operatività dello sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità.
Inoltre, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2013”, resterà
escluso dalla misura agevolata il contributo (1,61%) relativo
all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
Secondo gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro, la concessione
dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 deve avvenire in conformità
alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE
n. 1998/2006.
Al riguardo si osserva che la nozione di impresa, rilevante ai fini
dell'applicazione della normativa dell'unione europea in materia di aiuti di
stato, ricomprende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica
rivestita, che eserciti un'attività economica. I limiti “de minimis” si applicano,
quindi, alle attività produttive di reddito di impresa nonché a quelle di reddito
di lavoro autonomo.
L'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 stabilisce che
l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima
impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Per il settore del trasporto su strada l’importo “de minimis” non deve superare
i 100.000 euro, sempre nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali importi si
pongono, quindi, come limite all’applicazione dello sgravio in esame.
Nell’ambito del settore della produzione dei prodotti agricoli (Reg. CE
1535/2007) l’importo concedibile di aiuti “de minimis” è, invece, di 7.500
euro nell'arco di tre esercizi finanziari. In considerazione dei carichi
contributivi attuali, ciò comporta che, nel settore agricolo, l’agevolazione in
esame potrà essere consentita – nel rispetto dei limiti del citato plafond esclusivamente per l’assunzione di un solo apprendista.
18
Fermo restando quanto disposto dal Reg. CE 1998/2006, per le imprese di
fornitura di servizi di interesse economico generale è fatta salva l’applicazione
del
“deminimis”
minimis”più
piùfavorevole
favorevole
di 500.000
nell’ambito
del limite “de
di 500.000
euro euro
nell’ambito
di tre di tre
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 169 - dicembre 2012
esercizi finanziari, qualora ricorrano le condizioni stabilite dal Reg. CE
360/2012.
Per l’accesso allo sgravio contributivo di cui trattasi, le imprese dovranno
presentare all’Inps apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, ai sensi e
per gli effetti della previsione contenuta nel DPR n.445/ 2000 (Allegato n. 4
alla circolare). Tale dichiarazione dovrà attestare che, nell’anno di stipula del
contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano
percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli
aiuti "de minimis". La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la
quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data
della richiesta.
L'importo totale dell’agevolazione non deve superare i limiti massimi predetti
su un periodo di tre anni.
Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori
contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la
dichiarazione e si è quindi fruito dell’agevolazione, l'i mporto dello sgravio
ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta
in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente
presentazione di una nuova dichiarazione “de minimis”.
Per la corretta fruizione dell’agevolazione, occorre:
−
determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula del
contratto di apprendistato agevolato;
−
calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di
qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa
l’agevolazione da attribuire.
Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis”
si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della
dichiarazione.
Per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti) va preso
in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato
che, in ogni caso, dovrà collocarsi nell’arco temporale previsto dalla norma
(dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016).
Per le imprese di somministrazione di lavoro, ai fini della determinazione del
requisito occupazionale utile per l’accesso al beneficio, occorrerà far
riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale
dell’azienda "utilizzatrice", non assumendo rilievo la consistenza organica
dell’azienda "somministratrice".
I criteri di computo sono stati già illustrati dall'Istituto nella Circolare INPS n.
22 del 23/1/2007.
Si ribadisce che, dal conteggio, vanno esclusi:
−
gli apprendisti;
−
i lavoratori assunti con contratto di inserimento ex D.L.vo n.
276/2003;
−
i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della
Legge n. 223/1991;
−
i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell'utilizzatore.
Ai fini del beneficio, si osserva, altresì, che:
−
il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della
struttura aziendale complessivamente considerata;
19
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 169 - dicembre 2012
−
lo sgravio potrà trovare applicazione anche se, nel corso dello
svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento
del previsto limite delle nove unità.
Oltre che alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al
Regolamento CE n. 1998/2006, l’accesso allo sgravio contributivo è, altresì,
subordinato al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175 della
Legge n. 296/2006.
L’agevolazione opera per i primi tre anni di contratto; dal trentasettesimo
mese, quindi, perdurando il rapporto di apprendistato, i datori di lavoro
saranno tenuti al versamento della contribuzione a loro carico nella misura
generalizzata.
Per accedere allo sgravio, le aziende inoltreranno la dichiarazione “de
minimis” sopra illustrata avvalendosi esclusivamente della funzionalità
contatti del cassetto previdenziale aziende; a tal fine, allegheranno copia
digitale debitamente compilata e sottoscritta del modello di dichiarazione,
selezioneranno l’oggetto “Assunzioni agevolate e sgravi”, quindi
“Apprendistato” e aggiungeranno la dicitura “sgravio apprendisti 2012-2016”.
Per ottimizzare le operazioni di ammissione al beneficio (in particolare per la
gestione dei periodi pregressi), le aziende interessate avranno cura di
inviare la dichiarazione “de minimis” con urgenza.
Le posizioni contributive delle aziende che, a seguito della presentazione della
dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, possono accedere allo sgravio
contributivo di cui alla Legge n. 183/2011, dovranno essere contraddistinte
dal codice di autorizzazione “4R” che assume il significato di “azienda che,
nel rispetto del regolamento comunitario sugli aiuti de minimis, fruisce dello
sgravio contributivo ex lege n. 183/2011 in relazione all’assunzione di
apprendisti”. Il citato codice non potrà avere decorrenza anteriore a “gennaio
2012”.
Per i lavoratori interessati allo sgravio, i datori di lavoro compileranno il
flusso UniEmens sempre valorizzando, nell’elemento <Qualifica1> il codice “5”,
avente il significato di “Apprendista”.
Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento <TipoContribuzione> si
dovranno invece riportare codici differenti, a seconda dell’anno di godimento
dello sgravio, secondo la seguente tabella:
J6 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del
datore di lavoro (art. 22 c. 1 legge 183/2011) – primo anno di sgravio;
J7 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del
datore di lavoro (art. 22 c. 1 legge 183/2011) – secondo anno di sgravio;
J8 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del
datore di lavoro (art. 22 c. 1 legge 183/2011) – terzo anno di sgravio.
L’utilizzo dei codici della nuova serie renderà necessaria la compilazione di un
elemento di nuova istituzione, denominato <TipoApprendistato>, in cui andrà
valorizzato il codice corrispondente alla tipologia di contratto stipulato, tra le
tre previste dal testo unico:
APPA Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
APPB Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
APPC Apprendistato di alta formazione e di ricerca.
RIFERIMENTI
1.
Circolare
n. 128
del 2/11/2012
Circolare
Inps n.Inps
128 del
2/11/2012
20
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 170 - dicembre 2012
T.F.R.: coefficiente
ottobre 2012
NOTIZIA IN SINTESI
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto al 31 ottobre
2012 è pari all'1,029808.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con base
2010=100 per il mese di ottobre 2012 è pari a 106,4.
Pertanto per i rapporti cessati dal 15 ottobre 2012 al 14 novembre 2012 il
trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2011 va rivalutato dello
2,9808 % (oppure moltiplicato per il coefficiente 1,029808).
MESE
INDICE
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
104,4
104,8
105,2
105,7
105,6
105,8
105,9
106,4
106,4
106,4
INDICE OTTOBRE 2012
Aumento 2012 su Tasso
TOTALE
COEFFICIENTE
2011
mensile RIVALUTAZIONE
Totale al 75%
0,3846% 0,2885% 0,125%
0,4135%
1,004135
0,7692% 0,5769% 0,250%
0,8269%
1,008269
1,1538% 0,8654% 0,375%
1,2404%
1,012404
1,6346% 1,2260% 0,500%
1,7260%
1,017260
1,5385% 1,1538% 0,625%
1,7788%
1,017788
1,7308% 1,2981% 0,750%
2,0481%
1,020481
1,8269% 1,3702% 0,875%
2,2452%
1,022452
2,3077% 1,7308% 1,000%
2,7308%
1,027308
2,3077% 1,7308% 1,125%
2,8558%
1,028558
2,3077% 1,7308% 1,250%
2,9808%
1,029808
21
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 171 - dicembre 2012
Rivalutazione monetaria
dei crediti di lavoro
NOTIZIA IN SINTESI
Sono disponibili i coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal
1° gennaio 1990 e liquidati dal 1° al 31 ottobre 2012. Tali coefficienti sono
utili anche per il calcolo dell'indennità meritocratica di cessazione del rapporto
da liquidare agli agenti e rappresentanti (articolo 11 A.E.C. del 20/03/2002).
APPROFONDIMENTO
APPROFONDIMENTO PER:
PER:
1.
Ufficio
Personale
Ufficio
del del
Personale
22
FEB
COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MENSILE DEI CREDITI DI LAVORO
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
Anno
GEN
NOV
DIC
ANNO
1990
1991
1,9203
1,9074
1,9001
1,8928
1,8874
1,8803
1,8732
1,8609
1,8504
1,8350
1,8232 1,8166 1,8696
1992
1993
1994
1995
1996
1,8033
1,6998
1,6294
1,5637
1,5057
1,4266
1,7871
1,6954
1,6230
1,5578
1,4936
1,4225
1,7823
1,6882
1,6199
1,5549
1,4816
1,4183
1,7743
1,6810
1,6136
1,5506
1,4738
1,4101
1,7680
1,6725
1,6074
1,5448
1,4647
1,4047
1,7586
1,6669
1,5997
1,5420
1,4570
1,4020
1,7555
1,6641
1,5936
1,5377
1,4558
1,4047
1,7508
1,6627
1,5920
1,5349
1,4507
1,4033
1,7431
1,6571
1,5905
1,5306
1,4469
1,3993
1,7294
1,6475
1,5800
1,5222
1,4394
1,3980
1,7175
1,6379
1,5725
1,5167
1,4308
1,3940
1,7130
1,6352
1,5725
1,5112
1,4283
1,3926
1,7570
1,6672
1,5993
1,5388
1,4603
1,4063
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1,3900
1,3679
1,3502
1,3221
1,2826
1,2540
1,3887
1,3640
1,3477
1,3161
1,2781
1,2497
1,3873
1,3640
1,3452
1,3126
1,2770
1,2465
1,3860
1,3615
1,3402
1,3114
1,2725
1,2433
1,3821
1,3590
1,3378
1,3079
1,2692
1,2412
1,3821
1,3577
1,3378
1,3032
1,2670
1,2391
1,3821
1,3577
1,3353
1,3009
1,2670
1,2380
1,3821
1,3564
1,3353
1,3009
1,2670
1,2359
1,3795
1,3552
1,3317
1,2986
1,2659
1,2338
1,3756
1,3527
1,3293
1,2951
1,2626
1,2307
1,3717
1,3514
1,3245
1,2894
1,2605
1,2276
1,3717
1,3514
1,3233
1,2882
1,2594
1,2266
1,3815
1,3582
1,3365
1,3038
1,2690
1,2388
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1,2215
1,1974
1,1791
1,1539
1,1369
1,1050
1,0886
1,0742
1,0514
1,0192
1,2194
1,1935
1,1753
1,1512
1,1342
1,1025
1,0862
1,0726
1,0483
1,0153
1,2154
1,1925
1,1734
1,1494
1,1325
1,0968
1,0862
1,0702
1,0442
1,0114
1,2133
1,1896
1,1696
1,1467
1,1307
1,0943
1,0837
1,0663
1,0391
1,0066
1,2123
1,1877
1,1678
1,1431
1,1272
1,0886
1,0813
1,0656
1,0380
1,0076
1,2113
1,1848
1,1659
1,1422
1,1246
1,0837
1,0797
1,0656
1,0370
1,0057
1,2083
1,1839
1,1631
1,1395
1,1220
1,0789
1,0797
1,0617
1,0340
1,0047
1,2063
1,1819
1,1613
1,1378
1,1203
1,0781
1,0758
1,0594
1,0310
1,0000
1,2034
1,1819
1,1603
1,1378
1,1203
1,0805
1,0789
1,0625
1,0310
1,0000
1,2024
1,1819
1,1585
1,1395
1,1169
1,0805
1,0781
1,0601
1,0270
1,0000
1,1994
1,1791
1,1585
1,1386
1,1126
1,0845
1,0773
1,0594
1,0260
1,1994
1,1791
1,1567
1,1378
1,1084
1,0862
1,0758
1,0555
1,0231
1,2093
1,1861
1,1657
1,1431
1,1238
1,0882
1,0809
1,0644
1,0358
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 172 - dicembre 2012
Pneumatici fuori uso
(PFU): disciplinare
NOTIZIA IN SINTESI
Il Comitato di Gestione degli PFU ha pubblicato sul proprio sito web, in data 4
ottobre 2012, il testo del “Disciplinare per la gestione operativa degli PFU
(Pneumatici Fuori Uso) e del Fondo per la gestione degli PFU e condizioni per
l’adesione al servizio”, aggiornato a seguito delle osservazioni e considerazioni
pervenute nei mesi scorsi dai portatori di interessi e approvato dal Comitato
nella seduta del 20 settembre 2012
APPROFONDIMENTO PER:
Responsabile Ambiente, Commerciale
Il disciplinare, che riguarda i PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine
vita, istituisce un elenco dei soggetti abilitati alla raccolta e gestione degli
PFU ed alla conseguente fatturazione al Fondo, appositamente costituito
presso l'Automobile Club Italia (ACI), utilizzato per la copertura dei suddetti
costi di raccolta e gestione.
L'elenco viene aggiornato periodicamente, e comunque con cadenza almeno
annuale (nel mese di Gennaio), e pubblicato sul sito internet del Comitato. Per
questo motivo le richieste di inserimento nel suddetto elenco devono
pervenire al Comitato stesso entro e non oltre il 30 settembre dell'anno
precedente.
Per quanto riguarda la procedura della raccolta, i PFU vengono ritirati presso
gli appositi centri di raccolta per i veicoli fuori uso (demolitori) abilitati
presso il Pubblico Registro Automobilistico. Questi centri, censiti dall'ACI,
prenotano presso il sito del Fondo la richiesta di ritiro di un quantitativo dei
PFU non inferiore a 1000 kg, indicando contestualmente il soggetto, inserito
nell'a pposito elenco, al quale chiedono il ritiro. Naturalmente il quantitativo
dei PFU di cui si chiede il ritiro deve essere compatibile con il quantitativo di
veicoli radiati dal centro stesso.
I soggetti abilitati alla raccolta e gestione devono presentare mensilmente,
dopo il 15 di ogni mese, la fattura al Fondo e devono trasmettere, entro 60
giorni dall'emissione della stessa, i formulari di trasporto e la certificazione,
emessa dall'i mpresa di trasformazione alla quale sono stati conferiti i PFU, che
attesti la trasformazione dei PFU in altro materiale tramite riciclaggio.
Sottolineiamo che la sopracitata documentazione costituisce condizione
imprescindibile per ottenere il pagamento, che verrà effettuato dal Fondo
entro 90 giorni dal ricevimento delle relativa fattura.
23
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 173 - dicembre 2012
Apparecchiature elettriche
ed elettroniche (AEE)
NOTIZIA IN SINTESI
La Direttiva 2011/65/UE (la nuova direttiva RoHS, denominata anche RoHS 2 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L 174 del 1 luglio 2011) sulla
restrizione all'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE), dovrà essere recepita dall'Italia entro il
prossimo 3 gennaio 2013.
APPROFONDIMENTO PER:
Responsabile Ambiente, Commerciale
La nuova normativa sostituirà la Direttiva 2002/95/CE (RoHS 1) recepita in
Italia, insieme alla Direttiva RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche), con il D.Lgs. n. 151/2005.
Campo di applicazione
La nuova RoHS si presenta come una direttiva a sé stante e non più
strettamente interconnessa con la normativa RAEE, in quanto, rispetto alla
precedente formulazione, sono stati eliminati i vari collegamenti a
quest'ultima.
Ad esempio, l’elenco delle apparecchiature incluse nel campo di applicazione è
ora definito nell’a llegato I alla nuova direttiva, senza alcun rinvio alla
normativa sui RAEE; l'ambito è stato ampliato con l'aggiunta, alle 10 categorie
di AEE attualmente interessate, di una nuova categoria che di fatto include
tutte le ulteriori apparecchiature elettriche e/o elettroniche ("11. Altre Aee
non comprese nelle categorie sopra elencate”).
Prevenzione
Il principale scopo della Direttiva resta quello di garantire che le AEE immesse
sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro
riparazione, al loro utilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al
potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze elencate
nell'a llegato II (le stesse disciplinate dall’attuale normativa) in misura
superiore a specifiche concentrazioni (peso su peso):
•
piombo 0,1%;
•
mercurio 0,1%;
•
cadmio 0,01%;
•
cromo esavalente 0,1%;
•
bifenili polibromurati (PBB) 0,1%;
•
eteri di defenile polibromurato (PBDE) 0,1%.
Si evidenzia che tale divieto si applicherà anche ai dispositivi medici e agli
strumenti di monitoraggio e controllo, che in precedenza non rientravano
nel campo di applicazione.
24
Analogamente alla norma in vigore, anche la nuova Direttiva RoHS prevede
diverse esenzioni dai divieti di utilizzo sia per determinate tipologie di
apparecchiature, sia per specifiche applicazioni delle sostanze indicate.
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 173 - dicembre 2012
Inoltre, viene prevista una metodologia per la possibile revisione delle
restrizioni esistenti (anche su richiesta di un produttore), nonché per
l’introduzione di nuove restrizioni.
Dichiarazione di conformità
La Direttiva prevede indicazioni e regole precise per quanto riguarda la
dichiarazione di conformità delle AEE e l'apposizione della marcatura CE
sull’apparecchiatura prima dell’immissione sul mercato.
RIFERIMENTI
RIFERIMENTI
Direttiva 2002/95/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L 174 del 1
1. Direttiva
luglio
2011 2002/95/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L 174
del 1 luglio 2011
25
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 174 - dicembre 2012
Equo canone
di ottobre 2012
NOTIZIA IN SINTESI
L'inflazione del mese di ottobre 2012 è stata pari a + 2,7%. Ai fini dell´equo
canone, pertanto, la variazione è pari a + 2,03% (duevirgolazerotre)
APPROFONDIMENTO PER:
Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione, Commerciale
ll sito Internet dell´ISTAT è stato pubblicato che:
26
•
la variazione percentuale dell´indice del mese di ottobre 2012 rispetto ad
ottobre 2011 è risultata pari a + 2,7% (duevirgolasette). Variazione utile
per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi
della Legge 118/85: il 75% risulta pari a + 2,03%;
•
la variazione percentuale dell´indice del mese di ottobre 2012 rispetto ad
ottobre 2010 risulta pari a più 6,0% (seivirgolazero). Variazione utile per i
locali diversi dalle abitazioni: + 4,50%. Le variazioni percentuali annuali e
biennali sono state prelevate dal sito Internet dell´ISTAT.
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 175 - dicembre 2012
Nomenclatura combinata
per scambi con l’estero
NOTIZIA IN SINTESI
L’aggiornamento della tariffa doganale sarà in vigore a partire da martedì 1°
gennaio 2013.
APPROFONDIMENTO PER:
APPROFONDIMENTO
Commerciale
esteroPER:
Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione, Ufficio del Personale
Con Regolamento di Esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione del 9
ottobre 2012, è stata predisposta la nuova nomenclatura combinata da
utilizzare negli scambi di merci con l’estero.
Il nuovo Atto comunitario, infatti, modifica l’Allegato I del Regolamento (CEE)
n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune, utilizzata per definire diversi fattori di rilevante
interesse per le imprese, tra cui, ad esempio:
•
dazi a cui sono soggette le merci all’atto della loro importazione nella
Comunità Europea;
•
divieti, restrizioni, dazi antidumping e compensativi applicati a merci
fabbricate in determinati Paesi extra comunitari;
•
eventuali agevolazioni daziarie dovute agli accordi di origine preferenziale
stipulati tra la Comunità Europea e taluni Paesi extra comunitari.
Per verificare se i codici di nomenclatura doganale abitualmente utilizzati
hanno subito cambiamenti, sarà necessario controllare, sulla nuova Taric,
l’eventuale presenza dei seguenti simboli:
che indica i nuovi numeri di codice doganale in vigore dal 1° gennaio
2013;
che indica i numeri di codice già utilizzati nel 2012, ma che nella
nuova versione hanno un contenuto diverso.
Il Regolamento di Esecuzione n. 972/2012 entrerà in vigore martedì 1°
gennaio 2013.
RIFERIMENTI
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione del
9/10/2012, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L 304 del 31/10/2012
27
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 176 - dicembre 2012
Origine preferenziale e
dichiarazione del fornitore
NOTIZIA IN SINTESI
Modalità per la dichiarazione di origine preferenziale di un prodotto.
APPROFONDIMENTO PER:
Commerciale estero
Una società che voglia dichiarare di origine preferenziale un proprio prodotto
deve, in base alla voce doganale di detto prodotto, verificare la regola
presente nel protocollo di origine contenuto all’interno degli accordi di libero
scambio. Tali regole indicano la lavorazione considerata sufficiente a conferire
l’origine preferenziale, partendo da materiale non comunitario.
Qualora la lavorazione avvenga a partire esclusivamente da merci di origine
preferenziale comunitaria, il prodotto finito potrà sicuramente essere
dichiarato di origine preferenziale comunitaria. Qualora l’azienda, nel processo
produttivo, utilizzi sia materiale comunitario che merci non comunitarie,
occorre verificare la regola di origine e l’incidenza che hanno le merci non
comunitarie sulla predetta regola.
Occorre sottolineare che, nella disciplina relativa all’origine preferenziale,
tutti i prodotti, acquistati da fornitori europei e utilizzati nel processo
produttivo, possono essere considerati di origine preferenziale
comunitaria solo se sono accompagnati dalla dichiarazione del fornitore
prevista dal Reg CE 1207/01 così come modificato dal Reg CE 1617/2006.
In assenza di tale dichiarazione le merci utilizzate devono essere
considerate di origine extra comunitaria anche qualora siano accompagnate
da attestazione di origine italiana o europea in fattura o in altro documento
(es made in Italy dichiarata in fattura).
Anche la dichiarazione su fattura che l’esportatore, in presenza di precisi
requisiti, può apporre per attestare l’origine preferenziale del proprio prodotto
all’atto dell’esportazione ( “l’esportatore delle merci contemplate nel presente
documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine
preferenziale”), non può essere utilizzata per considerare di origine
preferenziale comunitaria i prodotti acquistati da un fornitore comunitario.
In virtù di quanto sopra delineato, se un operatore vuole emettere un
certificato di origine preferenziale e acquista merci da fornitori
comunitari, occorre che si faccia rilasciare da tali fornitori la
dichiarazione prevista dal Reg. CE1207/2001. In assenza di tale
dichiarazione, anche i prodotti acquistati dai fornitori comunitari devono
essere considerati di origine non preferenziale.
28
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 177 - dicembre 2012
Cina: standard GB 184012010 per i prodotti tessili
NOTIZIA IN SINTESI
Dal 1° agosto 2012 è in vigore in Cina il nuovo Standard GB 18401-2010 per i
prodotti tessili. Destinatari della norma sono i produttori e i responsabili
dell'immissione di prodotti tessili sul mercato cinese.
APPROFONDIMENTO PER:
Titolare o Legale Rappresentante, Commerciale estero
Dal 1° agosto 2012 è in vigore in Cina il nuovo Standard GB 18401-2010 per i
prodotti tessili, che sostituisce lo Standard GB 18401-2003. Lo scopo della
nuova versione dello Standard è quello di potenziare la supervisione e il
controllo sulla qualità dei prodotti, al fine di migliorarla e di definire le
responsabilità volte alla protezione dei consumatori.
Lo Standard GB 18401-2010 si applica obbligatoriamente a tutti i
materiali tessili importati, venduti e prodotti sul mercato cinese: esso
stabilisce i requisiti di sicurezza, i metodi di prova, le regole per l'ispezione e
le indicazioni per l'implementazione dei controlli sul territorio nazionale
cinese.
Destinatari della norma sono i prodotti importati e i prodotti fabbricati in Cina
e, di conseguenza, i produttori e i responsabili dell'immissione di prodotti
tessili sul mercato cinese ne devono assicurare la conformità. Non si tratta,
dunque, di una certificazione da ottenere obbligatoriamente a priori, bensì di
uno standard da rispettare, poiché in caso di controllo i capi dovranno
rispondere alle caratteristiche e rientrare nei limiti dei requisiti contenuti
nello standard.
I prodotti soggetti allo Standard GB 18401-2010 sono suddivisi in tre
categorie:
A. Prodotti per bambini (da 0 a 36 mesi)
B. Prodotti a diretto contatto con la pelle
C. Prodotti senza diretto contatto con la pelle.
Costituiscono, invece, un'eccezione le seguenti categorie:
−
Prodotti tessili d'ingegneria, come geotessili, basi in feltro impermeabili
−
Prodotti tessili industriali, feltri per la produzione della carta, tessuti in
corda, filtri in tessuto, tessuti isolanti, etc.
−
Prodotti tessili per l'agricoltura, come tessuti per coltura fuori suolo, etc.
−
Prodotti tessili speciali per protezione, come tessuti anti-tossici, anti
radiazione, etc,
−
Prodotti tessili a rete o in corda, come reti da pesca, cavi o corde da
alpinismo
−
Prodotti tessili per imballaggio come sacchi di iuta, pacchi postali, etc.
−
Prodotti tessili medicali, come garze o bende etc.
−
Tessuti per applicazioni artistiche o giocattoli con pelo
−
Tappezzeria come stoffe e prodotti d'artigianato
29
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 177 - dicembre 2012
−
Tessuti decorativi per esterno come tessuti parasole
−
Opere artistiche in tessuto
−
Prodotti igienici usa e getta
−
Valigie, ombrelli, etc.
−
Tappeti.
Rispetto alla precedente versione del 2003 lo Standard GB 18401-2010
presenta le seguenti differenze:
- la definizione di bambino: da 0 a 36 mesi
- il range di PH per la categoria B: 4.0 ~ 8.5
- l'aggiunta delle seguenti note nella tabella requisiti:
solidità: nessun requisito per prodotti greggi e candeggiati
solidità: nessun requisito per prodotti tradizionali dipinti a mano (con
tintura a riserva, batik, etc.)
alla lista delle ammine vietate è stato aggiunto il 4-aminoazobenzene
ogni prodotto deve essere obbligatoriamente sottoposto alle prove
previste dal GB 18401.
Qualsiasi operatore economico che produca o venda merce non conforme a
quanto previsto dallo Standard è soggetto ai seguenti provvedimenti:
•
interruzione della produzione o della vendita
•
confisca della merce prodotta o messa in vendita
•
multa pari all'ammontare del valore della merce illegalmente prodotta
o messa in vendita
•
confisca delle entrate derivate da tale merce
•
nei casi più gravi (recidiva, ripetute violazioni) revoca della licenza di
vendita.
L'ente preposto ai controlli è il General Administration of Quality Supervision,
Inspection and Quarantine of P.R.C., attraverso la raccolta casuale di prodotti
destinati alla vendita, direttamente dal mercato, dai punti vendita o dai
magazzini delle imprese.
È importante, dunque, monitorare i propri articoli effettuando campionamenti
in fase di collaudo e produzione, controllando, anche in base ai metodi di
prova cinesi, che la qualità dei propri lotti sia il più possibile uniforme: il
governo cinese può, infatti, effettuare test di controllo in ogni momento. Per
questo motivo è fondamentale verificare che tutto ciò che viene esportato in
Cina sia conforme ai requisiti.
30
TeamSystem Business Review_numero 12_articolo 178 - dicembre 2012
India: riforma sugli
investimenti esteri
NOTIZIA IN SINTESI
Il Governo indiano ha modificato la normativa sugli investimenti diretti esteri. Le
novità riguardano soprattutto i settori aviazione, telecomunicazioni, energia,
vendita al dettaglio multi brand e monomarca.
APPROFONDIMENTO PER:
Titolare o Legale Rappresentante, Commerciale estero
Il Governo indiano ha recentemente riformato la normativa sugli investimenti
diretti esteri nella direzione di un sistema più aperto. Le principali novità
riguardano i settori aviazione, telecomunicazioni, energia, vendita al dettaglio
multi brand e monomarca.
Nei settori della aviazione e energia gli investimenti diretti esteri sono
permessi fino al 49%. Nel settore dell’energia esiste l’ulteriore condizione che
determina che al massimo 23% del capitale versato può essere in mani di
investitori istituzionali esteri e 26% in mani di investitori esteri privati.
Per quanto riguarda Direct to Home (DTH), TV per cavo, piattaforme
multimediali e TV mobile, tutto nel settore delle telecomunicazioni, gli
investimenti diretti esteri sono concessi fino al 74%, previa approvazione di
ogni investimento che eccede il 49%.
Gli investimenti esteri nel settore retail, fino a poco fa un settore molto
protetto, sono liberalizzati sensibilmente. Gli operatori stranieri in India nella
vendita monomarca possono rafforzare la loro quota fino al 100% (invece del
51%) se accompagnata ad alcune condizioni, di cui la più importante è quella
che definisce che i beni acquistati dal investitore devono essere provenienti
almeno per il 30% da piccole industrie locali. Tutte le richieste verranno
esaminate dal Dipartimento di Politica Industriale e Promozione indiano,
prima di procedere all’approvazione governativa.
La vendita al dettaglio multi brand, per cui gli investimenti diretti esteri erano
vietati, ora è anche liberalizzata sotto condizioni ancora molto stringenti, tra
le quali quella di un investimento minimo pari a 100 milioni di USD. La
vendita attraverso e-commerce in questo settore rimane proibita.
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N° 12 Dicembre 2012