Testo unico
dell’apprendistato
D. Lgs. n. 167/2011167/2011-apprendistato
professionalizzante.
professionalizzante
Autore-- Roberto Vinciarelli.
Autore
DEFINIZIONE - Art. 1.D.Lgs
167/11;
167/11
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione e
all’occupazione dei giovani,
giovani definito secondo tre
distinte tipologie.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale.
Apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere.
mestiere
Apprendistato di alta formazione e ricerca.
ricerca
DEFINIZIONE - Art. 7, c. 4
È stato inoltre introdotto l’apprendistato per la
qualificazione o riqualificazione di lavoratori in
mobilità espulsi da processi produttivi.
produttivi
Art 4 c.5 D. Lgs. 167/2011
Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in
cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale possono prevedere specifiche
modalità di svolgimento del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ivi
comprese le durate minime.
Apprendistato stagionale - turismo
Utilizzando la disposizione di cui all'articolo 4, comma
5, del D.Lgs n. 167/2011, l'Accordo 17 aprile 2012 del
TURISMO prevede lo svolgimento dell'apprendistato in
più stagioni attraverso più rapporti a tempo
determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere
determinato
inizio entro quarantotto mesi consecutivi di
calendario dalla data di prima assunzione.
Il limite dei quarantotto mesi è ora previsto solo come
data limite entro la quale far iniziare l'ultimo dei rapporti
a tempo determinato.
L'apprendista assunto a tempo determinato per la
stagione può esercitare il diritto di precedenza nella
assunzione presso la stessa azienda nella stagione
successiva, con le medesime modalità che la legge e
la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati
(v. comma 4 quinquies dell'articolo 5 del D.Lgs n. 368
del 2001 e l'articolo 81 del Ccnl Turismo 19 luglio 2003).
PRINCIPI REGOLATORI - Art. 2,
c. 1,D. Lgs. 167/11;
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad
appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale nel rispetto dei seguenti principi
1)forma scritta del contratto, del patto di prova e del
relativo piano formativo individuale da definire, anche
sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro 30
giorni dalla stipulazione del contratto(art 2 c1 lett. a);
2) divieto di retribuzione a cottimo(art 2 c 1 lett. b);
PRINCIPI REGOLATORI - Art.
2, c. 1,D. Lgs. 167/11;
3) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli
inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione
del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è finalizzato il contratto
ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione
dell’apprendista in misura percentuale e in modo
graduale alla anzianità di servizio (art
art 2 c 1 lett. c);
c
PRINCIPI REGOLATORI - Art. 2,
c. 1,D. Lgs. 167/11;
4)presenza
4)
di un tutore o referente aziendale (art
art 2 c 1
lett. d);
d
5) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali
degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici
interprofessionali, anche attraverso accordi con le
Regioni(art 2 c 1 lett. e);
e
6) possibilità del riconoscimento,
riconoscimento sulla base dei risultati
conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna
e interna alla impresa, della qualifica professionale ai
fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del
proseguimento degli studi, nonché nei percorsi di
istruzione degli adulti(art 2 c1 lett. f);
f
PRINCIPI REGOLATORI - Art. 2,
c. 1,D. Lgs. 167/11;
7) registrazione nel libretto formativo del cittadino della
formazione effettuata e della qualifica professionale
a fini contrattuali eventualmente acquisita(art. 2 c1 lett.
g);
8)possibilità
8)
di prolungare il periodo di apprendistato in
caso di malattia, infortunio o altra causa di
sospensione involontaria del rapporto,
rapporto superiore a 30
giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi(art
2 c 1 lett. h);
9)possibilità
9)
di forme e modalità per la conferma in
servizio, al termine del percorso formativo, al fine di
ulteriori assunzioni in apprendistato,, fermo restando
quanto previsto in tema di limiti al numero di
apprendisti assumibili (art 2 c 1 lett .i);
.i)
PRINCIPI REGOLATORI - Art. 2,
c. 1,D. Lgs. 167/11;
10) divieto per le parti di recedere dal contratto durante
il periodo di formazione in assenza di una giusta
causa o di un giustificato motivo (in caso di
licenziamento privo di giustificazione si applicano le
sanzioni previste dalla normativa vigente)(art 2 c 1 lett.
L.);
11) possibilità per le parti di recedere dal contratto con
preavviso decorrente dal termine del periodo di
formazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118
C.C.: se nessuna delle parti esercita la facoltà di
recesso al termine del periodo di formazione il
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato(art. 2 c.1 lett.
lett. M)
Schema principi generali
apprendistato
App. professionalizzante(art 4
D.Lgs 167/11)
possibilità di assumere giovani di età compresa tra i 18 e
i 29 anni(29 anni e 364 g), 17 se in possesso di una
qualifica professionale(conseguita ai sensi del D.Lgs n.
226/2005);
utilizzo di questa tipologia contrattuale nel settore
pubblico, prima escluso dal campo di applicazione della
pubblico
riforma Biagi.
Sarà, in particolare, un D.p.c.m. a definire nei prossimi
12 mesi la disciplina per l'attuazione del nuovo
apprendistato nel pubblico, così da armonizzarlo e
adattarlo rispetto alle logiche e alle dinamiche che
reggono il settore;
La disciplina del contratto di
apprendistato professionalizzante
utilizzo dell'apprendistato per i lavoratori stagionali ( per i
datori che svolgono la propria attività in cicli stagionali ).
Sono i Ccnl a prevedere le relative e specifiche
modalità di svolgimento del contratto, anche a
tempo determinato.
Durata(art 4 c 2 D. Lgs 167/11)
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi
stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del
tipo di qualificazione contrattuale da conseguire:
1) la durata e le modalità di erogazione della
formazione per l’acquisizione delle competenze
tecnico--professionali e specialistiche in funzione dei
tecnico
profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e
inquadramento del personale;
2) la durata, anche minima, del contratto che, per la sua
componente formativa, non può comunque essere
superiore a 3 anni, ovvero 5 per i "profili professionali
caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva di riferimento".
Introduzione di una durata minima del contratto (6
mesi, fermo restando una durata inferiore per gli
stagionali).
Finalità del contratto
"qualifica professionale ai fini contrattuali“(art
contrattuali
4c1
tu).
Formazione(art 4 c 3)
l'art. 4 sottopone alla responsabilità dell'azienda la formazione
di tipo professionalizzante e di mestiere; formazione che è
integrata dall'offerta formativa pubblica, disciplinata dalle
Regioni e diretta all'acquisizione delle competenze di base e
trasversali, per un monte di 120 ore, massimo, da distribuire nel
triennio.
La riforma attribuisce un ruolo di grande responsabilità alle
aziende, chiamate a progettare e gestire la formazione di tipo
professionalizzante e di mestiere dei giovani, ed è proprio questo
passaggio ad attribuire, di riflesso, efficacia alle disposizioni
che sanzionano quei datori che non adempiono all'obbligo
formativo assunto rispetto ai propri apprendisti.
Se in pendenza della riforma Biagi era infatti facile sfuggire a
tali sanzioni, semplicemente adducendo la mancanza,
l'insufficienza o l'inadeguatezza dell'offerta formativa pubblica,
ora, il datore che verrà meno all'impegno di formare il giovane
ne risponderà effettivamente.
Esempio terziario- deleghe al
CCNL
Inadempimento della
formazione(art 7 c1)
Per inadempimento
nadempimento nell’ erogazione della formazione
di cui sia esclusivamente responsabile il datore di
lavoro e tale da impedire la realizzazione delle finalità
proprie del contratto(la qualifica professionale ai fini
contrattuali – art. 4 c 1).
Il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al
livello di inquadramento contrattuale superiore che
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del
periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con
esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa
contribuzione.
PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE OBBLIGATORIA(art 2 c.2)
Fino al 31/12/2012.
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
Assicurazione contro le malattie.
Assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia.
Maternità.
Assegno familiare.
familiare
Dal 1 gennaio del 20132013-pure aspi;
Art. 2, comma 3, D. Lgs n.
167/11-fino al 31.12.2012
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può
assumere con contratto di apprendistato, direttamente o
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione
di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100%
delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il
datore di lavoro stesso.
stesso Il datore di lavoro che non abbia alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere
apprendisti in numero non superiore a tre.
tre La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le
quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443.
Limiti quantitativi - dall'1.1.2013
Il numero complessivo di apprendisti che un datore
di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente
per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro,
non può superare:
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo
datore di lavoro(datori oltre i 9 dip.);
tale rapporto non può superare il 100% per i datori di
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore
a 10 unità;
è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in
somministrazione apprendisti con contratto di
somministrazione a tempo determinato;
determinato
Limiti quantitativi
il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne
abbia in numero inferiore a 3, può assumere
apprendisti in numero non superiore a 3;
3
le disposizioni sul numero massimo di apprendisti
assumibili non si applicano alle imprese artigiane per
le quali valgono le disposizioni dell’art. 4, L.
443/1985.
I limiti numerici si applicano, per esplicita
disposizione di legge, computando non solo gli
apprendisti assunti direttamente, ma anche quelli
utilizzati per il tramite delle agenzie di
somministrazione di lavoro, con contratto di
somministrazione a tempo indeterminato ai sensi
dell'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 276/2003
Imprese artigiane limiti
dimensionali
Limiti quantitativi
Conteggio dell'organico
Il Ministero del lavoro (circolare
circolare n. 18/2012)
18/2012 ha precisato che per la
verifica della consistenza dell'organico aziendale occorre fare
riferimento ai chiarimenti forniti dall'Inps con la circ. n. 22/ 2007
(calcolo dell'organico ai fini dell'applicazione, da parte delle aziende
con meno di 10 dipendenti, dell'aliquota contributiva ridotta per i
primi due anni di apprendistato: 1,5% primo anno; 3% secondo
anno).
Secondo detta circolare il requisito occupazionale (azienda nel suo
complesso) va individuato alla data di assunzione di ciascun
apprendista.
apprendista
La verifica dell'organico va effettuata tenendo presente quanto
segue:
- si contano dipendenti di qualunque qualifica (compresi quindi i
lavoratori a domicilio e i dirigenti);
Limiti quantitativi
non si contano invece i soggetti titolari delle seguenti
tipologie contrattuali:
1)apprendisti, inserimento/ reinserimento (legge Biagi,
applicabile fino al 31 dicembre 2012 e legge n.
223/1991);
2)i lavoratori somministrati (da parte del soggetto
utilizzatore);
3) i lavoratori assenti se sostituiti (nel calcolo
dell'organico contano questi ultimi);
Computo di talune figure contrattuali:
contrattuali
1) i lavoratori partpart-time si contano in proporzione
all'orario svolto rispetto al rapporto a tempo pieno
(decreto legge n. 61/2000, articolo 6);
2) i lavoratori intermittenti contano in proporzione
all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di
ciascun semestre (articolo 39, decreto legislativo n.
276/2003).
Organico fino a 9/oltre 9;
Il rimando alle predette modalità di calcolo comporta che
all'assunzione di ogni singolo apprendista occorrerà
verificare se l'organico risulti pari/ superiore a 10
dipendenti oppure risulti inferiore a 10 dipendenti.
Individuato l'organico occorrerà operare di conseguenza,
sia per l'applicazione del beneficio contributivo
(aliquota ridotta o, fino al 31 dicembre 2016,
azzeramento per tre anni della contribuzione a carico
datore di lavoro) sia sull'applicazione della clausola di
stabilizzazione legale o contrattuale
contrattuale,sia per quanto
riguarda il numero massimo di apprendisti assumibili.
esempio
Il datore,impresa del commercio, al 10 gennaio del
2013 ha 6 dipendenti . Il 10 GENNAIO assume TIZIO
con contratto di apprendistato.
Rispetto a quel contratto di apprendistato deve valutare
se sta rispettando le clausole di stabilizzazioni
contrattuali del terziario conf
conf--commercio ,il limite
numerico di 1qualificato a fronte di un 1apprendista( ma
in ogni caso 3) , applicherà la contribuzione 1,61%
c/ditta per 3 anni(
anni in quanto all’interno del de minimis
e rispettoso dell’art 1 c 1175 L.296/2006)
L.296/2006 .
esempio
Lo stesso datore,impresa del commercio, al 1 febbraio
del 2013 assume con contratto di apprendistato CAIO
CAIO.
AL 1 Febbraio il datore ha 14 dipendenti per effetto di
assunzioni
Rispetto a quel contratto di apprendistato deve valutare
se sta rispettando le clausola di stabilizzazione
legale(30% di app. stabilizzati nei 36 mesi precedenti),il
legale
il
limite numerico di 3 apprendisti a fronte di 2
lavoratori qualificati, applicherà la contribuzione
11,61%(10%+1,31%+0,3%=11,61%) c/ditta ;
Aziende con almeno 10 dipendentiSTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI L’articolo 2 comma 33-bis comma 33-ter,
ter introdotto
dalla legge n.92/2012, prevede, con esclusivo
riferimento ai datori di lavoro che occupano alle
proprie dipendenze un numero di lavoratori almeno
pari a 10,
10 che l'assunzione di nuovi apprendisti sia
subordinata "alla prosecuzione del rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato (termine del periodo
di formazione), nei trentasei mesi precedenti la nuova
assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti
dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
lavoro
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i
rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova,
per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Aziende con almeno 10 dipendentiSTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è
consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista
rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista
in caso di totale mancata conferma degli apprendisti
pregressi.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti imposti
dall’articolo 2 comma 3bis, sono considerati lavoratori
subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di
costituzione del rapporto.
Aziende con almeno 10 dipendentiSTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI
Per i primi 36 mesi (decorrenti dal 18.7.2012), la
percentuale di stabilizzazione legale è ridotta al 30%
(come precisato dal Ministero del lavoro, con la circ.
n. 18/2012, la percentuale del 50% andrà verificata in
relazione alle assunzioni che verranno effettuate dal
18.7.2015).
A tale proposito, il Ministero del lavoro ha precisato quanto
segue:
la clausola di stabilizzazione contrattuale non subisce
alcuna limitazione in funzione dell'organico;
Aziende con almeno 10 dipendentiSTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI
qualora la clausola di stabilizzazione legale non può
trovare applicazione(DATORE FINO A 9
DIPENDENTI), andrà rispettato il limite contrattuale
art 2 c.1 lettera i) se introdotto, il cui mancato
rispetto determina, comunque, la trasformazione del
contratto in un normale contratto subordinato a
tempo indeterminato;
qualora l'azienda abbia almeno 10 dipendenti e
quest'ultima applichi un contratto collettivo che ha
regolamentato la stabilizzazione secondo quanto
previsto dal D.lgs n. 167/2011 (vale a dire che siamo in
presenza di coincidenza di norme diverse), produce
effetti solo la stabilizzazione legale e solo il mancato
rispetto di quest'ultima fa scattare la sanzione della
trasformazione del rapporto da apprendistato a contratto
ordinario.
aziende con almeno 10 dipendentiSTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI
Le modalità operative di verifica della stabilizzazione – circolare n. 18/2012
La stabilizzazione legale è fissata nella misura del 30% l'aliquota salirà al 50% dal 18.7.2015:
1) datore di lavoro che ha stabilizzato, nei 36 mesi precedenti, 4 apprendisti su 8 (il 50%):
nessuna limitazione ad assumere nuovi apprendisti se non quella prevista dall'articolo 2 del
Decreto legislativo n. 167/2011 (limite
limite massimo di apprendisti presenti contemporaneamente
in azienda);
azienda
2) datore di lavoro che ha stabilizzato, nei 36 mesi precedenti, 2 apprendisti su 8 (il 25%): possibilità
di assumere tre apprendisti (quelli
quelli già confermati più uno, fermo restando il rispetto dei limiti
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 167/2011 (limite massimo di apprendisti presenti
contemporaneamente in azienda).
Tale precisazione significa che in presenza della predetta situazione risulta possibile assume
ancora 3 apprendisti (entro, comunque, il tetto massimo previsto);
di lavoro che non ha stabilizzato, nei 36 mesi precedenti, nessun apprendista: possibilità di
3)datore
3)
assumere un solo apprendista (fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'art. 2 c 3 del
D.lgs n. 167/ 2011 limite massimo di apprendisti presenti contemporaneamente in azienda).
Il periodo da prendere a riferimento (36 mesi precedenti l'assunzione) è un periodo mobile ;
Sanzioni - Gli apprendisti assunti in violazione della clausola di stabilizzazione (vale a dire oltre i
limiti sopra analizzati) sono considerati rapporti subordinati ordinari a tempo indeterminato, con
le relative conseguenze retributive e contributive.
Esemplificazioni stabilizzazione
rapporti di apprendistato
Datori di lavoro con meno di 10
dipendenti
Per questi datori lavoro, la clausola di stabilizzazione
applicabile è esclusivamente (se presente) quella
contrattuale, regolamentata a norma dell'articolo 2,
contrattuale
comma 1, lettera i), del decreto legislativo n.
167/2012 .
La violazione a detti limiti contrattuali produce i
medesimi effetti previsti per la violazione della
stabilizzazione legale.
Vale a dire che gli apprendisti assunti oltre i limiti
contrattuali sono considerati rapporti subordinati
ordinari a tempo indeterminato,
indeterminato con le relative
conseguenze retributive e contributive.
contributive
Clausola stabilizzazione CCNL
terziario
Come previsto dall'articolo 2 comma 1 lettera i) del decreto legislativo
167/2011, le parti hanno concordato che le imprese non potranno
assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio
almeno l'80%
l'80 dei lavoratori il cui contratto di apprendistato
professionalizzante sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi
precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto
precedenti
l'intero periodo di apprendistato presso le medesime.
A tale fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli
licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di
formazione, abbiano esercitato la facoltà di recesso e i rapporti di lavoro
risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia
venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Tale clausole contrattuale si applica ai datori che nel mese di
assunzione dell’apprendista hanno fino a 9 dipendenti.
schema
stabilizzazione rapporti di
apprendistato
Ciò potrebbe determinare (non sarà un caso raro) che
uno stesso datore di lavoro possa una volta applicare la
clausola di stabilizzazione contrattuale (all'atto
dell'assunzione dell'apprendista l'organico è inferiore a
10 unità) e una volta applicare la clausola di
stabilizzazione legale(
legale all'atto dell'assunzione
dell'apprendista l'organico è uguale o maggiore alle 10
unità).
Contribuzione apprendistato.
3 periodiperiodi- vedi circ. 128/12 inps e mess.
mess. inps
20123/12;
1) Fino al 31/12/2012;
a) Datori fino a 9( entro il de minimis / oltre il de
minimis).
minimis
).
b) Datori oltre i 9.
2)Dal 1 gennaio del 20122012-al 31/12/201631/12/2016-art 22 c1 L.
183/11;
a) Datori fino a 9(entro il de minimis / rispetto art 1
c.1175 L. 296/2006)
3)Dal 1 gennaio del 2013( aumento del 1,61% per aspi);
a) Datori fino a 9 ( entro il de minimis / oltre il de
minimis).
minimis
).
b) Datori oltre i 9.
Contribuzione apprendistato.
1)
a)
Dal 1/01/2012 al 31/12/2012;
Datori fino a 9.
Se entro il de minimis e se rispettano l’articolo 1
c.1175 l 296/2006
-0% c/ditta 3 anni( art 22 c 1 legge 183/2011)
se - oltre il de minimis.
-1,5% c/ditta
c/ditta--1 anno
-3% c/ditta -2 anno.
b)Datori oltre i 9.
10 % c/dittac/ditta-
I benefici contributivi per
apprendistato
aliquota del 10% a carico del datore di lavoro con
almeno 10 dipendenti( non è una agevolazione
Contributiva ai fini dell’ art 1 c 1175 L. 296/2006)
296/2006 ;
datori di lavoro che impiegano fino a 9 addetti(art.
addetti(art 22,
comma 1,
1 della legge 12 novembre 2011, n. 183)183 per i
contratti di apprendistato stipulati successivamente al 1
gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 20162016- sgravio
contributivo del 100% con riferimento alla
contribuzione dovuta C/DITTA ... per i periodi
contributivi maturati nei primi tre anni di contratto,
contratto
restando fermo il livello di aliquota del 10% per i
periodi contributivi maturati negli anni di contratto
successivi al terzo"
terzo .
La contribuzione allo 0% c/ditta per un triennio è
una agevolazione contributiva( vedi art 1 c 1175 L.
296/2006) ed è sottoposta al rispetto della regola del de
296/2006
minimis;;
minimis
I benefici contributivi per
apprendistato
Nuovi Codici Uni-emens
Apprendisti
Con il documento tecnico versione 1.2.5 del 25
Gennaio 2012 l'INPS ha introdotto i nuovi codici "Tipo
Contribuzione J6 e K6" per gli apprendisti assunti dal 1°
1°
Gennaio 2012 e fino al 31 Dicembre 2016 in relazione
ai quali il datore di lavoro beneficia dello sgravio totale
dei contributi per i primi 3 anni di contratto.
e` stata pubblicata la circolare Inps 128 /2012 che
fornisce il quadro complessivo delle istruzioni in merito al
regime contributivo dei contratti di apprendistato nuovo
TU.
ESEMPIO
TIPO CONTRIBUZIONE J6
UNIEMENS
Contribuzione dal 1 /01/2007
Uni- emens – Circ. Inps 128/12
All’interno delle denunce contributive mensili Uniemens, tutti i
lavoratori in apprendistato continueranno ad essere identificati
valorizzando, nell’elemento <Qualifica1> il codice “5”, avente il
significato di “Apprendista”.
A decorrere dalle denunce contributive relative al mese di gennaio
2012, saranno modificati i codici tipo contribuzione relativi agli
2012
apprendisti, fino ad oggi identificati con i codici A0, A1, A2; B0, B1,
B2; C0, C1, C2; D0, D1, D2( utilizzabili fino al 31/12/2012).
A decorrere dalle denunce contributive relative al mese di gennaio
2012 nell’elemento <Tipo Contribuzione> si dovranno invece
riportare i seguenti codici, a seconda del regime contributivo:
1)J0 (J zero)zero)- Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del
10%
2)J1 -Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5%
3)J2-- Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%
3)J2
Obbligo dei nuovi tipi contribuzione da gennaio del 2013(mess. inps
20123/12)
Uniemens
L’utilizzo dei codici della nuova serie renderà necessaria
la compilazione di un elemento di nuova istituzione,
denominato <TipoApprendistato>, in cui andrà
valorizzato il codice corrispondente alla tipologia di
contratto stipulato, tra le tre previste dal testo unico:
APPA
APPA- Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale
APPB -Apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere
APPC -Apprendistato di alta formazione e di ricerca;
Decorrenza 1/01/2013;
Uniemens
Ad integrazione della circolare 128 /12 l'Inps,
l'Inps nel
messaggio n. 20123/2012 evidenzia quanto segue:
i codici tipo contribuzione preceduti dalla qualifica "5"
(apprendisti) "A0, A1, A2; B0, B1, B2, C0, C1, C2"
continuano ad avere validità fino al 31 dicembre 2012;
i codici tipo contribuzione "D0-D1-D2" possono
continuare ad essere utilizzati per contraddistinguere,
fino alla loro scadenza, gli eventuali rapporti di
apprendistato costituiti ai sensi della legge n.
196/1997;
i nuovi codici tipo contribuzione "J0-J1-J2-K0-K1-K2"
nonché "APPA-APPB-APPC" sono obbligatori a
partire dalle denunce contributive riferite a "gennaio
2013";
Prosecuzione del rapporto di
apprendistato.
L’articolo 7, comma 9 del T.U.
T.U ripropone, anche se in
termini differenti rispetto all’abrogata disposizione di cui
all’articolo 21 della legge n. 56/87,
56/87 il particolare
incentivo connesso al mantenimento in servizio
dell’apprendista.
Il regime contributivo agevolato sia mantenuto per un
anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con
l’apprendista, successivo alla fine del periodo di
formazione.
l’incentivo non si applica ai lavoratori assunti con
contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, ai
sensi dell’art. 7, co
co.. 4, del T.U.
Contribuzione apprendistato.
apprendistato
2) Periodo transitorio dal 1 gennaio del 20122012-al
31/12/2016(art 22 c. 1 legge 183/2011);
Datori fino a 9(entro il de minimis/rispetto art 1 c.1175 L. 296/2006) – per tre anni.
Fino al 31/12/201231/12/2012-zero%zero%- c/ditta;
Dal 1 /1/2013 -1,61% c/ditta:
Art 22 c 1 L 183/2011
datori di lavoro che impiegano fino a 9 addetti(art.
addetti(art 22,
comma 1 legge
l
n. 183/11);
183/11
per i contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio
2012 ed entro il 31 dicembre 2016;
sgravio contributivo del 100% con riferimento alla
contribuzione dovuta C/DITTA ... per i periodi
contributivi maturati nei primi tre anni di contratto,
contratto
restando fermo il livello di aliquota del 10% per i
periodi contributivi maturati negli anni di contratto
successivi al terzo.
Limite dimensionale fino a 9contribuzione
datori di lavoro che impiegano fino a 9 addetti(art.
addetti(art 22, comma 1,
1 della
legge 12 novembre 2011, n. 183).
183
COMPUTO DEI DIPENDENTI ( CIRC 22/2007 INPS).
va considerato unicamente il momento di assunzione dell'apprendista
dell'apprendista, a
nulla valendo il raggiungimento o, al contrario, il superamento di detto
requisito in periodi successivi all'assunzione;
vanno considerati (con riferimento alla struttura aziendale complessiva e
non alla singola unità locale)
locale tutti i dipendenti, compresi dirigenti e
lavoratori a domicilio,
domicilio con l'esclusione di apprendisti, contratti di
inserimento e reinserimento, lavoratori assenti se sostituiti (si conta il
sostituto), con i normali ricalcoli per i contratti particolari: i part-time e gli
intermittenti vanno considerati in proporzione all'orario svolto, mentre
per i lavoratori a tempo determinato va considerata una media di
presenza.
presenza
Contribuzione-zero% c/ditta
La concessione dello sgravio contributivo previsto
dall’articolo 22 c1 legge 183/11 deve avvenire in
conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti "de
minimis", di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.
la nozione di impresa ai fini de minimis ogni entità indipendentemente dalla forma giuridica rivestita - che
eserciti un'attività economica.
economica
I limiti “de minimis”
minimis si applicano, quindi, alle attività
produttive di reddito di impresa nonché a quelle di
reddito di lavoro autonomo.
autonomo
Nozione di impresa ai fini del de
minimis
entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività
a titolo individuale o familiare, le società di persone o le
associazioni che esercitino un'attività economica".
Sono ininfluenti lo status giuridico dell'impresa, le sue
modalità di finanziamento, e la circostanza che il
soggetto sia stato costituito o meno per conseguire degli
utili.
Con riferimento a soggetti che non perseguono scopi di
lucro, viene chiarito come essi rientrino nella normativa
in materia di aiuti di Stato qualora l'offerta di beni e
servizi avvenga in concorrenza con quella di altri
operatori che perseguono uno scopo di lucro;
Contribuzione-zero% c/ditta
l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi
ad una medesima impresa non deve superare i 200.000
euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Per il settore del trasporto su strada l’importo “de
minimis” non deve superare i 100.000 euro, sempre
nell'arco di tre esercizi
Contribuzione-zero% c/ditta
Nell’ambito del settore della produzione dei prodotti
agricoli (Reg. CE 1535/2007) l’importo concedibile di
aiuti “de minimis” è, invece, di 7.500 euro nell'arco di
tre esercizi finanziari.
per le imprese di fornitura di servizi di interesse
economico generale è fatta salva l’applicazione del
limite “de minimis” più favorevole di 500.000 euro
nell’ambito di tre esercizi finanziari, qualora ricorrano le
condizioni stabilite dal Reg. CE 360/2012.
Contribuzione-zero% c/ditta
Per l’accesso allo sgravio contributivo di cui trattasi, le
imprese dovranno presentare all’Inps apposita
dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, ai sensi e per gli
effetti della previsione contenuta nel DPR n.445/ 2000 .
Tale dichiarazione dovrà attestare che, nell’anno di
stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi
finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali,
regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli
aiuti "de minimis".
La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la
quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel
triennio alla data della richiesta.
Contribuzione-zero% c/ditta
l’accesso allo sgravio contributivo articolo 22 c.1 L. 183
11 è, altresì, subordinato al rispetto delle condizioni di
cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006
L’agevolazione opera per i primi tre anni di contratto;
contratto
dal trentasettesimo mese,
mese quindi, perdurando il
rapporto di apprendistato, i datori di lavoro saranno
tenuti al versamento della contribuzione a loro carico
nella misura generalizzata(10%)
Contribuzione-zero% c/ditta
Per accedere allo sgravio, le aziende inoltreranno la
dichiarazione “de minimis avvalendosi esclusivamente
della funzionalità contatti del cassetto previdenziale
aziende;
Contribuzione-zero% c/ditta
Le posizioni contributive delle aziende che, a seguito
della presentazione della dichiarazione sugli aiuti “de
minimis”, possono accedere allo sgravio contributivo di
cui alla legge n. 183/2011, dovranno essere
contraddistinte dal codice di autorizzazione “4R” che
assume il significato di “azienda che – nel rispetto
del regolamento comunitario sugli aiuti de minimis fruisce dello sgravio contributivo ex legge n.
183/2011 in relazione all’assunzione di apprendisti”.
apprendisti
Il citato codice non potrà avere decorrenza anteriore a
“gennaio 2012”
dichiarazione de minimis
-termine di trasmissione
trasmissione-- la dichiarazione de minimis, deve essere
inviata nel più breve tempo possibile dall'assunzione del lavoratore.
L’ inps non fissa una data ultima per l'assolvimento
dell'adempimento, pur evidenziando come l'inserimento del codice
di autorizzazione 4R sulla posizione aziendale possa avvenire solo
in seguito all'acquisizione della suddetta dichiarazione con
decorrenza dalla data (mese) in cui è intervenuta l'assunzione
dell'apprendista;
data di assunzione.
assunzione Nella predetta dichiarazione i datori di lavoro
sono invitati, al fine di velocizzare la procedura, ad indicare anche la
data di assunzione degli apprendisti "agevolati".
Si ritiene possibile soddisfare tale richiesta anche inviando la
ricevuta del modello Unilav di assunzione;
Messaggio 20123/12 inps
Calcolo Soglia del de minimis – per fruire del contributo
art 22 c.1 legge 183/2011.
1) esercizio finanziario di stipula del contratto + 2 esercizi
precedenti – quantificazione degli aiuti di stato( v –
giovani genitori + stabilizzazioni con contratto a tempo
indeterminato dei contratti a
termine,collaborazioni,associazioni in partecipazione –v
12.000 euro ) .
2) risparmio contributivo che comporta il contributo art 22 c
1 legge 183/2011 nel triennio (il triennio finanziario è
quello di stipula e i 2 successivi – vedi 2 teoria).
teoria
Messaggio 20123/12 inps
La contribuzione dell’articolo 22 c 1 legge 183/2011 –
implica un risparmio contributivo di :
a)per il primo anno 1,5%su imponibile previdenziale;
b)per il secondo anno 3%su imponibile previdenziale;
c)per il terzo anno 10% su imponibile previdenziale;
3) 1+21+2-entro la soglia di 200.000 euro.
Esempio - calcolo del de minimis
1 teoriateoria-3 anni di calendario
Il datore fino a 9 dipendenti stipula un contratto di
apprendistato in data 1 luglio del 2013.
Imponibile previdenziale stimato 1/7/131/7/13-30/06/1430/06/14- 15.000;
Risparmio contributivo 15.000 x 1,5%=225.
Imponibile previdenziale stimato 1/7/141/7/14-30/06/1530/06/15- 16.000;
Risparmio contributivo 16.000 x 3%=480
Imponibile previdenziale stimato 1/7/151/7/15-30/06/1630/06/16- 17.000;
Risparmio contributivo 17.000 x 10%=1700.
Risparmio contributivo totale 225+480+1700=2405
Esempio - calcolo del de minimis
Il datore nel 20132013-20122012-2011 aveva avuto aiuti di stato per :
a)12.000 euro (per una stabilizzazione con contratto a tempo
indeterminato di un contratto termine);
b) 5000(assunzione di un giovane genitore);
A+b= 17.000.
Il datore potrà fruire dell’incentivo dell’articolo 22c1 L 183/2011(
1,61%per tre anni) in quanto 17000+2405=19405 è entro la
soglia del de minimis di 200.000 euro.
Esempio - calcolo del de minimis.
2 teoriateoria- triennio finanziario
Per i tre anni in avanti, cioè quelli in cui il beneficio
matura si puo’ prendere a riferimento gli esercizi
finanziari (o periodi di imposta).
Il beneficio, pur articolandosi in 3 anni di calendario
(1/07/2013-- 30/06/16)con esercizi finanziari
(1/07/2013
2013/14/15/16, va considerato in relazione ai 3
esercizi finanziari 2013/2014/2015.
Esempio - calcolo del de minimis
2 teoriateoriaimponibili previdenziali di esempio:
anno 2013: € 7500;
anno 2014 € 16.000;
anno 2015: € 17.000 ;
anno 2016: € 18.000
Il datore fino a 9 dipendenti stipula un contratto di apprendistato in data
1 luglio del 2013.
2013
Imponibile previdenziale stimato 1/7/131/7/13-31/12/2013 – 7.500
Risparmio contributivo 2013: 7.500 x 1,5%=112,50.
RISPARMIO CONTRIBUTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: = 112,50;
2014
Imponibile previdenziale stimato 1/1/141/1/14-30/06/14 - 8.000;
Risparmio contributivo 8.000 x 1,5%=120
Imponibile previdenziale stimato 1/7/141/7/14-31/12/2014 - 8.000;
Risparmio contributivo 2014: 8.000 x 3% = 270.
RISPARMIO CONTRIBUTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: 120 + 270
= 390;
Esempio 1- calcolo del de minimis
2015
Imponibile previdenziale stimato 1/1/151/1/15-30/06/15 - 8.500;
Risparmio contributivo 8.500 x 3% = 255.
Imponibile previdenziale stimato 1/7/151/7/15-31/12/15 - 8.500;
Risparmio contributivo 2015: 8.500 x 10% = 850.
RISPARMIO CONTRIBUTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: 255 + 850
= 1.105;
Esempio 1- calcolo del de minimis
Risparmio contributivo totale per i 3 esercizi finanziaria(2013finanziaria(2013-2014
2014-2015)
= 112,5 + 390 + 1105 = 1607,5.
Il datore nel 2013-2012-2011 aveva avuto aiuti di stato per :
a)12.000 euro (per una stabilizzazione con contratto a tempo
indeterminato di un contratto termine);
b) 5000(assunzione di un giovane genitore);
A+b= 17.000.
Il datore potrà fruire dell’incentivo dell’articolo 22c1 L 183/2011(
1,61%per tre anni) in quanto 17000+1607,5=18607,5 è entro la
soglia del de minimis di 200.000 euro.
Contribuzione-zero% c/ditta
Per i lavoratori interessati allo sgravio, i datori di lavoro
compileranno il flusso Uniemens sempre valorizzando,
nell’elemento <Qualifica1> il codice “5”, avente il significato di
“Apprendista”.
Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento
<TipoContribuzione> si dovranno invece riportare codici differenti, a
seconda dell’anno di godimento dello sgravio:
J6 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi
a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) –
primo anno di sgravio( valido dal 1/1/12).
1/1/12).
J7 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi
a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) –
secondo anno di sgravio(
sgravio( valido dal 1/1/13)
J8 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi
a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) –
terzo anno di sgravio(valido
sgravio(valido dal 1/1/14)
1/1/14)
Contribuzione-zero% c/ditta
elemento di nuova istituzione, denominato
<TipoApprendistato>, in cui andrà valorizzato il
codice corrispondente alla tipologia di contratto stipulato,
tra le tre previste dal testo unico:
APPA Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale
APPB Apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere
APPC Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Decorrenza 1/01/13;
1/01/13
Agevolazioni contributive/normative
L'apprendistato si applica anche nel periodo di
preavviso (in caso di risoluzione del contratto per
termine della formazione ai sensi dell’articolo 2 c.1 lett
m).
Anche per l'apprendista, dal 2013 (sarà dovuto il
contributo per l'ASpi (1,61%).
Contribuzione dal 1/1/2013
Contribuzione dal 1/1/2013
Incentivi economici /normativi
In caso di assunzione con contratto di apprendistato
professionalizzante, sono riconosciuti due tipi di
incentivi: normativi ed economici.
Durante il rapporto di lavoro, la categoria di
inquadramento può essere inferiore, per massimo due
livelli, a quella di destinazione/oppure è applicabile in
relazione alle previsioni del ccnl la percentualizzazione
della retribuzione in relazione alla anzianità di servizio.
Inoltre, fatte salve specifiche previsioni di legge o di
contratto collettivo,
collettivo i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l’applicazione di particolari normative(art.7 c.3 D.Lgs
167/11)
In attesa che intervenga la riforma del sistema degli
incentivi all’occupazione, continuano ad essere
applicabili gli attuali benefici contributivi.
APPRENDISTI ASSUNTI DALLE
LISTE DI MOBILITA’(ART
MOBILITA ART 7 C.4)
C.4
Risposta a interpello 1.8.2012, n. 2121- Ministero del lavoro
lavoro.
Possibilità di assunzione di lavoratori in mobilità tramite contratto di
apprendistato a prescindere dal rispetto dei limiti di età fissati per
le tre tipologie contrattuali di cui agli articoli da 3 a 5 del decreto
legislativo n. 167/2011.
La disposizione che consente di assumere con contratto di
apprendistato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, costituisce una
disciplina speciale che prescinde, pertanto, da alcune delle regole
generali previste per le tre tipologie già previste dal nuovo Testo
unico.
possibilità di assumere con contratto di apprendistato, ai fini della
loro qualificazione o riqualificazione professionale, lavoratori posti
in mobilità destinatari o meno della relativa indennità(liste della
piccola mobilità / liste della mobilità ordinaria).
).
APPRENDISTI ASSUNTI DALLE
LISTE DI MOBILITA’
1)esclusione dai limiti di età dei lavoratori assumibili che, per le tre tipologie
di apprendistato in disciplina, varia tra i quindici e i venticinque anni di
età (ventiquattro anni e trecentosessantaquattro giorni) per l'assunzione
finalizzata al conseguimento di una qualifica o di un diploma
professionale, e tra i diciotto e i ventinove anni di età (ventinove anni e
professionale
trecentosessantaquattro giorni) per l'apprendistato professionalizzante e
quello di alta formazione e ricerca.
Per questa speciale modalità di assunzione in contratto di apprendistato
non esiste dunque il requisito del limite di età all'atto dell'assunzione.
2)il regime contributivo differente da quello previsto per l'ordinario contratto
di apprendistato, di conseguenza:
trovano applicazione il regime agevolato previsto all'articolo 25, comma 9,
9
della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma
4 della stessa legge:
APPRENDISTI ASSUNTI DALLE
LISTE DI MOBILITA’
Articolo 25 c9 e articolo 8 comma 4 legge 223/91;
1)18 mesi con aliquota agevolata del 10%, ai sensi dell'art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991( a
queste figure non si applica la maggiorazione dell’1,61% ASPI);
2) per i soggetti assunti a tempo pieno (prorogati a 24 mesi per gli over 50 e a 36 mesi se
l'assunzione avviene nel Mezzogiorno), un incentivo economico per un massimo di 12 mesi pari al
50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, legge 223/1991;
3)- nessun'altra agevolazione dopo i 18 mesi.
il beneficio contributivo non si applica ai premi dovuti all'Inail (nota Inail n. 1100 del
15.2.2012);
anche ai lavoratori in mobilità è applicabile l'eventuale sottoinquadramento o
percentualizzazione della retribuzione.
i lavoratori in mobilità non sono tra i soggetti computabili nei limiti numerici previsti da leggi o
da contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti;
Per tali lavoratori, inoltre, il contratto di lavoro è a tempo indeterminato a trecentosessanta gradi,
non essendo prevista la possibilità di interrompere il rapporto alla fine del periodo formativo
come invece disciplinato per le tre tipologie previste dal nuovo Testo unico.
Al termine del rapporto formativo il contratto prosegue e non può essere rescisso se non
per giusta causa o giustificato motivo; non è altresì possibile fruire del regime agevolato
previsto nei dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto a tempo
indeterminato.
APPRENDISTI ASSUNTI DALLE
LISTE DI MOBILITA’
Nel caso in cui il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia i
requisiti anagrafici e soggettivi previsti dalla disciplina a
sostegno delle tre tipologie di apprendistato:
apprendistato si applicherà, di
norma, la normale disciplina dell’apprendistato e il relativo regime
contributivo;
si applicherà la particolare disciplina di cui all’articolo 7, c. 4 del
TU e il regime contributivo di cui agli articoli 25, co
co.. 9, e 8, co
co.. 4,
della legge n. 223/1991, se il datore di lavoro e il lavoratore abbiano
inserito nell’originario contratto - espressamente e per iscritto - la
clausola con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine
del periodo di formazione .
Nell’ipotesi di assunzione in apprendistato di lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità,, i quali non possiedano i requisiti di età previsti
dalla disciplina dei tre tipi di apprendistato,
apprendistato l’esclusione del
recesso al termine del periodo di formazione costituisce un effetto
naturale del contratto, a prescindere dalla sua esplicita menzione
nel testo sottoscritto dalle parti.
schema
APPRENDISTI ASSUNTI DALLE
LISTE DI MOBILITA’
Per i primi 18 mesi - l’aliquota complessiva da
versare sarà in misura pari al 15,84% (10% + 5,84% a
carico dell’apprendista).
Al termine dei 18 mesi , la contribuzione datoriale
sarà dovuta in misura piena; la quota a carico del
lavoratore, invece, rimarrà pari al 5,84% per tutta la
durata del contratto di apprendistato(Circ. Inps 128/12).
APPRENDISTI ASSUNTI DALLE
LISTE DI MOBILITA’
Stante il riferimento operato dal legislatore al regime
contributivo agevolato di cui alla legge n. 223/91, ne
deriva che i relativi incentivi competono sulla base delle
medesime condizioni cui sono subordinate le
agevolazioni di cui agli articoli 25 comma 9 e 8 comma
4 della legge n. 223/1991,
223/1991 ivi comprese quelle previste
dall’art.1, comma 1175, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e quelle derivanti dall’applicazione dei
principi sanciti con i commi 12, 13 e 15 dell’articolo 4
della legge 92/2012.
APPRENDISTI ASSUNTI DALLE
LISTE DI MOBILITA’
MOBILITA
Per essere ammesso al regime contributivo agevolato, il datore di
lavoro dovrà trasmettere all’Inps specifica dichiarazione di
responsabilità.
La Sede, effettuate le necessarie verifiche, attribuirà alla posizione
contributiva interessata il Codice autorizzazione 5Q, dandone
comunicazione al richiedente.
Qualora ricorrano anche i presupposti per l’ammissione al contributo
mensile previsto dall’art. 8, c. 4 della legge 223/1991,
223/1991 la Sede
attribuirà alla posizione contributiva interessata anche il Codice
autorizzazione 5T, dandone comunicazione al richiedente e
allegando un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile
massima dell’incentivo.
Modalità di compilazione del
flusso Uni-Emens.
All’interno delle denunce contributive mensili Uniemens, tutti i lavoratori in
apprendistato continueranno ad essere identificati valorizzando,
nell’elemento <Qualifica1> il codice “5”, avente il significato di
“Apprendista”.
elemento <Tipo Contribuzione>
1)J3 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex lege 223/1991 per i
primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di
lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
2)J4 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex art. 4, co. 1, del
decreto legge n. 148 del 20/05/1993 e successive analoghe
disposizioni (iscrizione nelle liste di mobilità per licenziati per giustificato
motivo oggettivo da imprese sotto i 15 dipendenti); primi 18 mesi
dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84%
a carico del lavoratore)
Modalità di compilazione del
flusso Uni-Emens
3)J5 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità dal
19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di
lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)-valido da
7/13( v mess inps 20123/12)
I sopra esposti codici della serie “J” andranno utilizzati
anche per gli apprendisti iscritti al fondo minatori,
ma occupati in superficie.
superficie
Al contrario, per i soli apprendisti occupati in sotterraneo,
iscritti al Fondo minatori, il codice tipo contribuzione è
caratterizzato dalla prima lettera “K”,
Modalità di compilazione del
flusso Uni- Emens
Elemento di nuova istituzione <TipoApprendistato>, in
cui andrà valorizzato il codice corrispondente alla
tipologia di contratto stipulato, tra le tre previste dal testo
unico:
APPA- Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale;
APPB -Apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere;
APPC -Apprendistato di alta formazione e di ricerca;
Decorrenza 1/01/2013;
Uni-- emens – contributo art. 8 c.4
Uni
nell’elemento <Tipo Incentivo>
Incentivo dovrà essere inserito il valore
“MOAP” avente il significato di “contributo mensile per
“MOAP
l’assunzione in apprendistato a tempo indeterminato di lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, co. 4, L. 223/1991 e art. 7, co. 4,
D.Lgs 167/2011)”;
167/2011
nell’elemento <Cod Ente Finanziatore>
> dovrà essere inserito il
valore “H00”
H00” (Stato);
nell’elemento <Importo Corr Incentivo> dovrà essere indicato
l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente (tale
importo, come precisato infra, non potrà essere superiore alla
retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore);
nell’elemento <Importo Arr Incentivo> sarà indicato l’eventuale
importo del beneficio spettante per periodi pregressi
Apprendistato: licenziamento e
piccola mobilità
L’APPRENDISTATO, uno speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato
finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.
Il contratto di apprendistato è ora definito di tipo indeterminato, rescindibile quindi
solamente per giusta causa o giustificato motivo e come tale rientrante in qualsivoglia
norma includa i titolari di contratto a tempo indeterminato, se non escluso
esplicitamente.
La caratteristica del "termine" dunque rimane esercitabile solo nel momento in
cui il contratto formativo volge alla scadenza per via della facoltà delle parti di
poter recedere dal rapporto nel rispetto del periodo di preavviso.
Con l'interpello n. 25 il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, ha
inteso conoscere il parere del Ministero in ordine alla possibilità di iscrizione per i
lavoratori apprendisti licenziati, nella lista della cd. mobilità non indennizzata.
indennizzata
L'iscrizione alla lista della cd. piccola mobilità è concessa ai lavoratori, titolari di un
contratto di lavoro a tempo indeterminato,
indeterminato licenziati per giustificato motivo
oggettivo, da datori di lavoro (imprenditori e non)
oggettivo
non che occupano anche meno di
quindici dipendenti.
Apprendistato: licenziamento e
piccola mobilità
La norma è contenuta nell'articolo 4 del decreto legge n. 148/1993, convertito in
legge n. 236/1993 ultimamente modificata dalla legge di stabilità 2012 che al primo
comma statuisce: "nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o
cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti
per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi
intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito
dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108.
Possono essere altresì iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non
fruiscano dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223".
L'iscrizione a tale lista (da richiedersi entro sessanta giorni dalla comunicazione del
licenziamento, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego), sebbene non
dia titolo alla riscossione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, legge n.
223/1991, concede ai lavoratori licenziati una speranza in più di essere riassunti
da altri datori di lavoro in quanto consente a chi li assume di fruire di
particolari agevolazioni contributive.
Apprendistato: licenziamento e
piccola mobilità
Per l'iscrizione nella lista di mobilità, quindi, uno dei requisiti essenziali è
costituito proprio dall'essere stato titolare di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo
parziale), come in effetti è oggi indiscutibilmente considerato il contratto di
apprendistato, in forza del comma 1 dell'articolo 1 del nuovo Testo unico.
Il lavoratore, anche apprendista, per poter accedere alla lista di mobilità
dunque deve trovarsi nelle condizioni di:
licenziato per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro come indicato nella
lettera di licenziamento;
dimesso per giusta causa.
Stante dunque la definitiva qualificazione del contratto di
apprendistato in speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
la locuzione di "lavoratori dipendenti" utilizzata dal legislatore,
conclude il Ministero, non vi è dubbio che anche i lavoratori
apprendisti siano iscrivibili nella lista di cui all'articolo 4 del decreto
legge n. 148/1993.
schema
Le nuove comunicazioni
obbligatorie per l'apprendistato
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
provveduto ad aggiornare gli standard tecnici e i modelli
per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro
relativi all'instaurazione, proroga, trasformazione e
cessazione dei rapporti di lavoro in apprendistato e lo
ha reso noto con il decreto direttoriale n. 59 del
20.4.2012.
Gli aggiornamenti sono stati messi a disposizione degli
utenti dalle ore 19,00 del 26.4.2012.
nuova interpretazione al campo relativo alla data di
fine rapporto,
rapporto diversa a seconda che l'instaurazione del
rapporto di apprendistato sia avvenuta ante o post
riforma.
Uni--lav
Uni
La data di fine rapporto di lavoro in apprendistato,
apprendistato a seguito delle
modifiche intervenute che hanno definito il contratto di apprendistato
come contratto a tempo indeterminato, resta obbligatoria, ma, per i
rapporti instauratisi a far data dal 25 ottobre 2011 la stessa sta
ad indicare esclusivamente la data fine periodo formativo.
In caso invece di conferma in servizio di lavoratore apprendista
con contratto in essere alla data del 25.10.2011, il datore di lavoro
ne dovrà ancora dare comunicazione al Centro per l'impiego entro i
5 gg. Successivi(COMUNICAZIONE TRASFORMAZIONE);
comunicazione non necessaria per gli assunti a far data del
26.10.2011.
Si intenderà invece come data di cessazione e non di fine
periodo formativo, la data indicata in "fine rapporto" nei casi di
rapporto di lavoro in apprendistato svolto nelle attività stagionali,
stagionali
per le quali la contrattazione collettiva può prevedere contratti a
tempo determinato brevi.
Uni--lav
Uni
Data fine rapportorapporto- Modifiche apportate dal
15.11.2011(Nota Min. Lavoro 19.11.2012 n. 16176);
Il Ministero del Lavoro ha precisato che nel sistema Co, gli
aggiornamenti necessari al recepimento del nuovo regime per
l’apprendistato sono stati realizzati mediante l’integrazione,
all’interno dei diversi moduli, di un campo specifico
denominato “data fine periodo formativo”, in cui si deve
indicare la data del termine del periodo formativo,
formativo che
nell’ipotesi di apprendistato stagionale coincide con la data di
fine rapporto.
Uni--lav
Uni
Ulteriori modifiche apportate dal 26.4.201226.4.2012-In caso di
apprendistato deve essere inserita la qualifica
professionale che conseguirà l'apprendista al termine del
periodo di formazione.
LIVELLO - Il nuovo Testo unico ha lasciato alla
contrattazione collettiva libera scelta tra
sottoinquadramento (fino a due livelli inferiori rispetto
alla categoria corrispondente alle mansioni alle quali è
finalizzato il contratto formativo) e retribuzione in
misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di
servizio. In questo riquadro deve essere riportato il
livello di inquadramento assegnato all'atto
dell'assunzione.
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Uni
Nello spazio "retribuzione/compenso
"retribuzione/compenso", di norma
dedicato all'indicazione dei compensi dovuti ai
collaboratori, viene data la possibilità di indicare la
retribuzione relativa al primo anno di contratto in
apprendistato nel caso in cui il Ccnl preveda il
sistema della progressione retributiva a percentuale
parametrata alla qualifica da raggiungere, in luogo
del sottoinquadramento a due livelli sottostanti.
sottostanti
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Uni
Quadro Proroga del rapporto:
rapporto
Nel caso di prosecuzione del contratto quando il
termine finale del rapporto precedentemente
comunicato in fase di assunzione, debba slittare a
seguito di sospensione del periodo di apprendistato,
nei casi previsti dal D. Lgs n. 167/2011.
Il nuovo Tu ha specificatamente previsto, infatti, la
possibilità di prolungare il periodo di apprendistato
in caso di malattia, infortunio o altra causa di
sospensione involontaria del rapporto, superiore a
trenta giorni.
Spetterà comunque ai contratti collettivi individuare
ulteriori ipotesi e definire se il conteggio dei trenta
giorni debba essere considerato in maniera
consecutiva o per sommatoria.
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Uni
Secondo quando ribadito in interpello Ministero lavoro n. 34 del 15
ottobre 2010, in assenza di una specifica disciplina contrattuale,
occorre considerare il "principio di effettività" per cui le assenze
inferiori al mese sarebbero "ininfluenti
ininfluenti rispetto al computo
dell'apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al
pregiudizio dell'addestramento".
dell'addestramento
Sempre secondo il Dicastero, in assenza di una specifica
indicazione del contratto collettivo di riferimento, in caso di calcolo a
sommatoria per effetto del quale risulti un'assenza complessiva
superiore al mese, il rapporto di lavoro deve ritenersi prorogato.
In caso di mancanza di una disciplina contrattuale, in ogni caso,
l'assenza verrà valutata caso per caso dall'azienda in base al
principio dell'effettiva incidenza dell'assenza sul programma
formativo dopo un'attenta valutazione dell'eventuale
compromissione del raggiungimento dell'obiettivo formativo.
Una volta stabilito il periodo, la proroga deve essere comunicata al
Centro per l'Impiego utilizzando l'apposito riquadro e la diversa data
comunicata deve essere intesa come nuovo termine del periodo
formativo.
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Quadro Trasformazione del rapporto
L'obbligo di comunicare la trasformazione da contratto di
apprendistato a contratto a tempo indeterminato
permane per i contratti in essere alla data di entrata in
vigore del Tu (25 ottobre 2011).
I contratti di apprendistato instaurati secondo la nuova
disciplina non sono soggetti alla comunicazione di
trasformazione.
Per essi la data "fine rapporto"
rapporto si intende come data di
fine periodo formativo
formativo. Nella compilazione di tale
sezione, ad eccezione del campo "data inizio", tutti i
campi si riferiscono al rapporto di lavoro dopo la sua
trasformazione.
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lav- nota M.L. 16176/12
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Uni
Quadro Cessazione del rapportoSi inserisce il motivo della cessazione selezionandolo dalla
tabella "CO_Cessazioni".
I codici AC, AM, AD e AR possono essere utilizzati solo in
caso di rapporti di lavoro in apprendistato:
AC = licenziamento per giusta causa durante il periodo
di formazione;
AM = licenziamento per giustificato motivo durante il
periodo di formazione;
AD = dimissioni per giusta causa il periodo di
formazione;
AR = recesso con preavviso al termine del periodo
formativo.
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Uni
aspi
La legge di riforma del mercato del lavoro stabilisce che dal 2013 la perdita
involontaria del rapporto di lavoro dà diritto all'Assicurazione sociale per
l'impiego (art. 2, commi 145), che sostituirà l'attuale disoccupazione
ordinaria e con i requisiti ridotti e dal 2017 sarà l'unico ammortizzatore
utilizzabile in uscita
L'art. 2, commi da 1 a 45 della riforma regolamenta l'istituzione (con
decorrenza 1.1.2013 eventi di disoccupazione che si verificheranno
dalla predetta data)
data di un nuovo (e a regime "solo") istituto per la tutela del
reddito (e di tutela previdenziale) del lavoratore dipendente a copertura del
periodo intercorrente dalla perdita involontaria del posto di lavoro alla
successiva ed eventuale rioccupazione (periodo di disoccupazione),
denominato "Assicurazione sociale per l'impiego" Aspi (gestito dall'Inps,
gestioni prestazioni temporanee).
Detta indennità mensile di disoccupazione si sostituirà: dall'1.1.2013
(eventi di disoccupazione che si verificheranno dalla predetta data)
data
alle indennità di disoccupazione (la durata sarà a regime dal 2016); dal
2016 per concludersi nel 2017, all'indennità di mobilità (dal 2013 al 2016
graduale diminuzione del periodo di mobilità).
Aspi--Struttura della nuova
Aspi
disoccupazione
La disoccupazione dal 2013 sarà così strutturata:
Soggetti destinatari - Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato compresi gli
apprendisti e i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato;
subordinato i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni con contratto non a tempo indeterminato (esclusi
quindi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato).
Requisiti occupazionali e assicurativi - L'indennità è riconosciuta ai lavoratori
destinatari dell'Aspi che possono far valere i seguenti requisiti:
1) hanno perduto involontariamente la propria occupazione. Non possono fruire
dell'indennità i lavoratori che si sono dimessi o hanno risolto consensualmente il
rapporto di lavoro,
lavoro fatta eccezione per gli accordi conciliativi sottoscritti a norma
dell'art. 7, legge n. 604/1966, e successive modificazioni (tentativo facoltativo di
conciliazione);
2) si trovino in stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs n. 181/2000, art. 1, c. 2, lett. c),
vale a dire "stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che
sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività
lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti".
3)L'indennità è riconosciuta ai lavoratori destinatari dell'Aspi che possono far valere i
seguenti requisiti: almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di
contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
disoccupazione
aspi
Importo dell'indennità - L'indennità è rapportata alla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi
due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non
continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il
numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il
numero 4,33.
aspi
L'indennità Aspi mensile è rapportata alla predetta retribuzione
mensile, in particolare: se questa è pari o inferiore a 1.180 euro
(importo rivalutato annualmente dall'Istat), l'indennità spetta nella
misura del 75% della citata retribuzione mensile; se è superiore,
l'indennità è pari al 75% della retribuzione mensile incrementata di
una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione
mensile ed il predetto importo;
importo l'indennità spetta entro il tetto
massimo previsto per la Cigs straordinaria (1.119,32
1.119,32 euro l'attuale
massimale lordo non si applica la riduzione del 5,84%).
Dopo i primi 6 mesi l'indennità è abbattuta del 15% più un
ulteriore abbattimento del 15% dopo altri 6 mesi (in sostanza
dopo il 12°
12° mese dall'inizio della prestazione).
Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi
figurativi, utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti
pensionistici (non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei
casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione
effettivamente versata).
aspi
Durata massima dell'indennità
a) Lavoratori con meno di 55 anni:
anni massimo 12 mesi detratti i periodi di indennità
eventualmente fruiti, anche in relazione ai trattamenti brevi cd. mini-Aspi (per i
soggetti con inferiore a 50 anni, a regime nel 2016).
b) lavoratori con almeno 55 anni:
anni massimo 18 mesi (a regime nel 2016), comunque
non superiore al numero delle settimane di lavoro eseguite nel biennio
precedente (in considerazione che il requisito minimo per l'accesso all'indennità sono
52 settimane, per tali soggetti l'indennità potrebbe quindi essere compresa tra 12 e
18 mesi), detratti i periodi di indennità (Aspi ordinaria e/o mini) eventualmente
fruiti nel medesimo periodo.
Procedura - L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di
cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in
cui sia stata presentata la domanda. Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi
diritto sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare apposita domanda,
esclusivamente in via telematica, all'Inps, entro il termine di due mesi dalla data di
spettanza del trattamento.
La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di
disoccupazione di cui al Dlgs n. 181/2000 e successive modificazioni ("stato di
disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia
immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività
lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti").
Contributo di licenziamento(ante
manovra stab.finanziaria)
La legge n. 92/2012 introduce anche un contributo aggiuntivo a carico dei
datori di lavoro per tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per causa diversa dalle dimissioni,
dimissioni intervenuti dal 1° gennaio
2013.
Il contributo è dovuto nella misura pari al 50% del trattamento mensile iniziale
di ASpI per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
anni Il contributo è
dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato per qualsiasi
causa diversa dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore.
lavoratore Sono esonerati dal
contributo (ma solo fino al 2015) i licenziamenti effettuati per cambi di appalto,
appalto e
quelli nel settore edile per chiusura del cantiere.
cantiere
a carico dei datori di lavoro, artigiani e non artigiani, che occupano apprendisti
un aumento contributivo, dal 1° gennaio 2013, a carattere aggiuntivo rispetto
alla ordinaria contribuzione agevolata, pari all’1,61% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali.
La legge n. 92/2012 precisa che a tale aumento contributivo non si applica lo
sgravio introdotto dalla legge n. 183/2011 (pari al 100% della contribuzione
dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di apprendistato).
Contr. di licenziamento-dopo la
manovra di stab. finanziaria
Presupposti:
Interruzione di un rapporto a tempo indeterminato per le causali che
originano il diritto all’aspi;
Indipendentemente dal requisito contributivo( vedi 52 contributi
settimanali nel biennio e 2 anni di assicurazione);
Decorrenza- 1/1/2013;
Misura:
massimale superiore cigs al lordo del 5,84 al 41% -per ogni anno e
limitatamente agli ultimi 3 anni.
Esempio:
Dato un rapporto di apprendistato (tempo indeterminato) di 3 anni / il
datore recede ad nutum (art. 2 c.1 lettera m) alla fine del periodo
formativo dopo il 1 gennaio del 2013.
Contributo di licenziamento
1119,32(massimale superiore cigs al lordo del 5,84% anno 2012) al 41%
x 3 v=1376,76;
ESEMPIO
Retribuzione mensile 1.500 euro x 13 mensilità:19.500
euro(retribuzione annua);
19500 x 3 anni =58500
58500 (retribuzione dei 3 anni)
Costo azienda: contributo NUOVA ASPI apprendistato
-1,61% di 58.500 euro (19.500 x 3 anni)-941,85 euro;
Contributo di licenziamento per un apprendista
licenziato al termine del triennio dal datore.
datore
Retribuzione di riferimento mensile per calcolo Aspi- (imponibile previdenziale delle 104 settimane
comprensivo delle mens. agg. / 104 sett.)x 4,33sett.=
1249 euro ( retribuzione di riferimento mensile);
mensile
ESEMPIO
-1180 al 75%= 885( retribuzione mensile fino a
1180);
-1249-1180= 69
al 25%= 17,25(retribuzione
mensile oltre 1180);
Trattamento mensile aspiaspi- 885 + 17,25 = 902,25;
902,25 è entro il tetto massimo previsto per la Cigs
straordinaria (anno
anno 20122012-1.119,32 euro l'attuale
massimale lordo per fasce di retribuzioni oltre
2014,77 senza applicare la riduzione del 5,84%).
Contributo licenziamento :
a) Prima della manovra di stabilità finanziaria (902,25
/2anni) x 3Anni=1353,37;
b) Dopo la manovra di stabilità finanziaria
1119,32(massimale superiore cigs al lordo del
5,84% anno 2012) al 41% x 3 v=1376,76
Computo dei dipendenti e nuovo
apprendistato
fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative e istituti"
istituti (ART
7 c 3 D.Lgs.167/2011)
Dunque, la regola generale è che - salvo esplicita
previsione da parte di singole norme- il personale
apprendista, nella generalità dei casi è come se non
fosse presente in azienda.
Diventa quindi fondamentale capire, per converso,
quando invece gli apprendisti debbano rientrare nel
calcolo dei dipendenti.
Computo dei dipendenti e nuovo
apprendistato
Casi di computo degli apprendisti nell'organico
aziendale
1)Cassa integrazione guadagni straordinaria - L'art. 1
della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede
esplicitamente il computo degli apprendisti qualora si
debba determinare l'organico nel semestre precedente
la richiesta di intervento straordinario di integrazione
salariale .
2)Riduzione di personale - in virtù dell'art. 24 delle legge
23 luglio 1991, n. 223, il personale apprendista rientra
nel computo dei dipendenti ai fini del raggiungimento del
quorum che comporta l'applicazione della procedura di
mobilità per riduzione del personale .
Ne consegue quindi che "ai soli fini della definizione
dell'area del licenziamento collettivo devono calcolarsi
anche i lavoratori assunti con contratti di formazione e
lavoro e gli apprendisti“.
Computo dei dipendenti e nuovo
apprendistato
3)Previdenza complementare - Il personale apprendista si
computa nel numero dei 50 dipendenti che comporta, nel
caso di scelta del lavoratore di mantenere il proprio
trattamento di fine rapporto in azienda, il dovere del
datore di lavoro di versare tali somme al Fondo
Tesoreria istituito presso l'Inps .
Ai fini del calcolo delle 50 unità, devono essere
computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro
subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di
lavoro e dall'orario di lavoro, con esplicita inclusione
del personale apprendista .