FINANZE E ECONOMIA Nuove modalità di finanziamento per l’Ente ticinese per il turismo e per gli Enti turistici locali: adeguamento della tassa di soggiorno, cambiamento della ripartizione della tassa di promozione e dell’alimentazione del fondo di funzionamento. Modifica degli articoli 5, 11, 12, 13 e 15 della Legge sul turismo (L-Tur) del 30 novembre 1998. INDICE PREMESSA .......................................................................................................................................2 1. 1.1 1.2 INTRODUZIONE ....................................................................................................................2 La strategia delle tre tappe.....................................................................................................2 Aggiornamento dei progetti in corso.......................................................................................3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 IL MODELLO DI FINANZIAMENTO ATTUALE DEGLI ENTI.................................................5 Le tasse turistiche ..................................................................................................................6 La tassa di soggiorno .............................................................................................................6 I compiti e il finanziamento dell’ETT.......................................................................................7 I compiti e il finanziamento degli ETL.....................................................................................8 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 LE NUOVE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI TURISTICI .............................10 Il nuovo modello di finanziamento dell’ETT ..........................................................................12 Il nuovo modello di finanziamento degli ETL........................................................................13 Alimentazione del fondo di funzionamento...........................................................................14 Effetti finanziari per gli Enti turistici.......................................................................................15 Utilizzo da parte degli Enti delle nuove risorse.....................................................................16 4. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO..................................18 5. CONCLUSIONI ....................................................................................................................18 1 Signor Presidente, signore e signori deputati, con il presente messaggio vi sottoponiamo l’adeguamento delle modalità di finanziamento dell’Ente ticinese per il turismo e degli Enti turistici locali e la conseguente modifica degli articoli 5, 11, 12, 13 e 15 della Legge sul turismo (L-Tur) del 30 novembre 1998. PREMESSA L’Ente ticinese per il turismo (ETT), gli undici Enti turistici locali (ETL), HotelleriesuisseTicino, GastroTicino e l’Associazione Campeggi Ticinesi hanno proposto congiuntamente, con lettera del 25 marzo 2010, un adeguamento delle tasse di soggiorno e la modifica della ripartizione della tassa di promozione, con l’obiettivo di assicurare al settore turistico cantonale le risorse necessarie per svolgere al meglio tutti i compiti previsti dall’attuale politica turistica cantonale per il quadriennio 2010-2013 e dalla Legge sul turismo. Per attuare questa proposta di modifica è necessario adattare alcuni articoli della Legge sul turismo del 30 novembre 1998 e modificare, in seguito, sia il suo Regolamento d’applicazione del 4 luglio 2000 sia il Decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 12 dicembre 2007. 1. INTRODUZIONE La presentazione della terza richiesta di credito quadro per il turismo approvata dal Gran Consiglio nella sua seduta del 26 gennaio 2010 è stata l’occasione per l’ETT di rivedere le linee guida della politica turistica cantonale. Questo lavoro ha portato all’elaborazione del documento “Turismo in Ticino, politica cantonale e strategie per il settore, 2010-2013”. La nuova strategia della politica turistica cantonale prevede che dapprima si identifichi come riposizionare il turismo ticinese e si definiscano le azioni necessarie e in seguito, come è logico che sia, si valuti l’attuale organizzazione di ETT e degli ETL nell’ottica della struttura più adeguata e funzionale al conseguimento degli obiettivi. 1.1 La strategia delle tre tappe Dopo la presentazione della strategia turistica, in accordo con l’intero settore turistico, sono state definite le tre tappe fondamentali necessarie alla sua concretizzazione: a) approvazione del credito quadro L-Tur 2010-2013: concessione di 24 milioni di franchi a sostegno degli investimenti e delle attività per il turismo e 8 milioni di franchi per il finanziamento delle attività di promozione turistica svolte dall’ETT; b) adeguamento delle modalità di finanziamento degli Enti turistici e approvazione delle necessarie modifiche alla L-Tur; c) revisione completa della L-Tur entro la fine del quadriennio 2010-2013. Con questo messaggio, che rappresenta la seconda tappa della strategia turistica, si propongono alcune modifiche del sistema di finanziamento con l’obiettivo di una chiara ripartizione dei compiti fra ETT (promozione e marketing) e ETL (informazione e assistenza al turista e animazione dell’offerta nel suo comprensorio). Questa tappa prevede concretamente l’adeguamento al livello delle altre destinazioni svizzere della tassa di soggiorno a beneficio degli ETL e la concentrazione di tutta la tassa di 2 promozione all’ETT, responsabile della promozione e del marketing del turismo al di fuori del territorio cantonale. Il progetto non richiede una modifica sostanziale del finanziamento degli Enti turistici, ma unicamente un adeguamento necessario per far fronte ai compiti previsti dalla Legge sul turismo e dalla strategia cantonale. Sarebbe, infatti, improvvido rivoluzionare l’intero sistema di finanziamento senza prima avere effettuato un’analisi compiuta delle strutture e dell’organizzazione turistica. La revisione completa della Legge sul turismo che regola le competenze, l’organizzazione degli Enti, il finanziamento e i sussidi richiederà fra l’altro approfonditi studi come ad esempio quello sull’indotto economico ed è programmata entro la fine del quadriennio 2010-2013. 1.2 Aggiornamento dei progetti in corso Dopo l’approvazione del credito quadro L-Tur 2010-2013, è stato costituito il Tavolo operativo del turismo ticinese, che raggruppa tutti gli operatori istituzionali del turismo ticinese che sono competenti ai sensi dell’art. 2 della L-Tur (Consiglio di Stato, Ente ticinese per il turismo e Enti turistici locali). Esso, sotto la gestione dell’ETT, nei primi 5 mesi dell’anno si è riunito in 3 occasioni: – la prima volta per definire il funzionamento del Tavolo come piattaforma operativa del turismo ticinese, responsabile della realizzazione dei dodici cantieri elencati nel documento di politica turistica cantonale, e per chiarire la strategia delle tre tappe come definita dal Consiglio di amministrazione ETT e spiegata nell’introduzione del presente messaggio; – la seconda volta per sviluppare la collaborazione degli attori attorno al progetto “Enjoy Swizerland” guidato da Svizzera Turismo e voluto sia dal Consiglio di Stato sia da ETT e ETL per migliorare decisamente il prodotto turistico in base ai desideri della clientela; – la terza volta per definire i bisogni e la struttura dell’Osservatorio del turismo ticinese, che avrà il compito istituzionale di accrescere la conoscenza del settore. In ogni occasione, i partecipanti al Tavolo hanno assicurato lo scambio d’informazioni e la ricerca di soluzioni possibilmente comuni, relative alle problematiche dell’applicazione della L-Tur e alle filiere della politica regionale. Un ulteriore incontro è stato organizzato fra il Tavolo e tutti i consiglieri di amministrazione degli Enti turistici allo scopo di chiarire i rispettivi ruoli. In futuro si approfondiranno tutte le tematiche inerenti i dodici cantieri, sempre seguendo il metodo esplicitamente menzionato nel messaggio n. 6272 e adottato dal Gran Consiglio in data 26 gennaio 2010: studiare, programmare, realizzare. Allo stato attuale, per quanto concerne i lavori del Tavolo operativo del turismo ticinese, conviene evidenziare in particolare gli sviluppi recenti dei progetti seguenti, che interessano diversi cantieri: – “Enjoy Switzerland” è un progetto promosso e gestito da Svizzera Turismo da dieci anni, che si basa sulla constatazione che il miglior marketing turistico è rappresentato da un’offerta competitiva. Il progetto interessa dunque diversi cantieri simultaneamente come quelli relativi all’offerta di base e derivata, ai nuovi prodotti e all’animazione del settore turistico. Il Cantone Ticino (Consiglio di Stato e Ente ticinese per il turismo, d’accordo con gli undici Enti turistici locali) ha aderito al programma allo scopo principale di avviare la messa in rete di tutte le offerte turistiche del Cantone e di migliorare la qualità dell’offerta, del servizio e della commercializzazione. All’interno 3 dell’ETT è stata creata la figura del coordinatore cantonale per lo sviluppo di prodotti turistici, che ha il compito di coordinare e gestire i rapporti fra tutti gli attori locali, regionali e cantonali occupandosi concretamente di attuare misure per migliorare l’offerta in base alle esigenze degli ospiti e ai propri punti deboli/forti, di promuovere progetti sovra-regionali, di migliorare la formazione e l’informazione degli operatori turistici e di sensibilizzare la popolazione sull’importanza del turismo per l’economia del Cantone. Questo programma, che cerca soluzioni alle difficoltà operative che numerosi progetti sovra-comprensoriali incontrano considerata la divisione territoriale delle competenze fra ETL, è guidato da un comitato di pilotaggio di cui fanno parte anche degli operatori turistici privati. Il budget di funzionamento previsto è di fr. 510'000.-- su due anni con un finanziamento tramite la politica regionale, cui si aggiungono contributi di Svizzera Turismo e di Ticino Turismo, allorché la realizzazione di progetti specifici sarà finanziata separatamente con partner privati, Enti turistici, associazioni di categoria e contributi in base alla L-Tur. Se verrà raggiunto l’obiettivo di raccogliere fondi supplementari per progetti pari ad almeno fr. 300'000.--, Svizzera Turismo ha già assicurato un’ulteriore controparte di fr. 50'000.--. Il progetto “Enjoy Switzerland”, il cui inizio è avvenuto con un’inchiesta presso i turisti, diventerà operativo a partire dal mese di settembre prossimo. – L’introduzione della carta turistica in Ticino è prevista per l’inizio della stagione 2011. Il progetto è in avanzata fase di sviluppo ed è coordinato da un apposito gruppo di lavoro sotto la guida dell’ETT. I servizi del trasporto pubblico e dei trasporti turistici saranno forzatamente uno degli elementi del valore aggiunto dalla carta, mentre il supporto tecnologico, che permetterà di disporre di un titolo facilmente utilizzabile e di ripartire in modo chiaro i ricavi fra i prestatori di servizio, è allineato a quello scelto della Comunità tariffale Ticino e Moesano. Il gruppo di lavoro, assieme all’Istituto di ricerche economiche dell’USI, sta elaborando la strategia commerciale da adottare per dare reale valore aggiunto all’offerta (quali prodotti, che tipi di carta, ecc.), e per rendere attrattivo questo titolo anche in termini di prezzo. – La Piattaforma del turismo ticinese, gestita direttamente da ticinoinfo sa di cui sono azionisti l’ETT, Hotelleriesuisse Ticino, GastroTicino e gli ETL Bellinzona, Lago Maggiore e Mendrisiotto, prosegue i suoi sviluppi come unità di competenza in materia di comunicazione elettronica, di e-marketing e di e-commerce. Per quel che concerne il futuro Osservatorio del turismo ticinese, la Sezione della promozione economica del DFE ha già intrapreso i primi passi e analizzato le modalità di finanziamento e di funzionamento. La gestione dell’Osservatorio avverrà tramite una collaborazione stretta fra ETT e Sezione della promozione economica, con il supporto, in particolare, dei servizi dell’Amministrazione cantonale (ad es. Centro Sistemi Informativi e USTAT) e delle nostre scuole superiori (SSAT, SUPSI e USI). Per dare al futuro Osservatorio gli strumenti necessari al suo funzionamento, è stato deciso di partecipare al programma di benchmarking del turismo svizzero, che da giugno 2010 metterà a disposizione degli attori turistici del territorio un piattaforma online con una serie di dati e analisi delle destinazioni ticinesi. Sono inoltre stati fatti i necessari accertamenti per dare a breve il mandato, con procedura a invito, per la realizzazione dello studio sull’indotto economico del turismo. Si è infine deciso il finanziamento dello sviluppo di una nuova statistica del settore para-alberghiero. 4 Si segnala inoltre che il Consiglio di Stato ha stipulato un contratto di prestazione con Via Storia, incaricata di elaborare uno studio di base e di attivare i lavori relativi alla filiera “Valorizzazione d’itinerari turistico-culturali”, prevista dalla politica regionale. Sempre in ambito di politica regionale, la piattaforma tematica dell’audiovisivo sta attualmente valutando l’offerta elaborata dalla SUPSI per l’implementazione di questa filiera. Ai lavori di entrambe le piattaforme tematiche partecipano sia rappresentanti dell’ETT sia degli ETL, a dimostrazione dell’importanza del coordinamento delle varie politiche settoriali a sostegno dello sviluppo socio-economico cantonale. 2. IL MODELLO DI FINANZIAMENTO ATTUALE DEGLI ENTI Il finanziamento degli Enti turistici è definito dalla L-Tur e viene riassunto nel grafico 1. I Comuni, i turisti, i datori di alloggio, i proprietari di case di vacanza, gli esercizi pubblici, i beneficiari di sussidi L-Tur e le case da gioco contribuiscono al finanziamento delle strutture. In questo modo viene garantita l’animazione turistica e l’organizzazione di manifestazioni, si provvede all’informazione e alla manutenzione delle infrastrutture, si cura la fitta rete di sentieri escursionistici, si provvede al marketing e vengono realizzate le campagne pubblicitarie. Grafico 1: Finanziamento e compiti degli Enti turistici (situazione attuale) Elaborazione: Sezione della promozione economica. 5 2.1 Le tasse turistiche Sull’insieme del territorio cantonale vengono prelevate le seguenti tasse: – tassa di soggiorno (TS), a carico dei turisti che pernottano (art. 15 L-Tur); – tassa di soggiorno forfetaria, a carico dei proprietari di appartamenti o di case di vacanza (art. 17 L-Tur); – tassa di promozione (TP), a carico dei datori di alloggio, degli esercizi pubblici senza alloggio, delle case da gioco e dei beneficiari di sussidi cantonali (art. 11 lett. d) e art. 18 L-Tur); – contributo comunale per il turismo, a carico dei Comuni, in base al numero dei pernottamenti sul loro territorio (art. 20 L-Tur). La destinazione, l’assoggettamento, l’incasso, le aliquote minime e massime, le esenzioni e le basi di calcolo sono definite dalla L-Tur negli articoli 14 a 21 e nel Regolamento L-Tur negli art. 7 a 14. Oggi l’art. 15 cpv. 4 indica, ad esempio, che la TS è di fr. 0.25 al minimo e di fr. 2.50 al massimo per pernottamento. L’esatto ammontare delle tasse è determinato tramite il Decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 19 febbraio 2002. Per quanto riguarda le aliquote della tassa di promozione per gli esercizi pubblici, è stata da poco modificata la Legge sul turismo per adeguarsi alla revisione totale della Legge sugli esercizi pubblici (ora Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione). L’operazione comporta una riduzione della tassa di promozione a carico degli esercizi pubblici senza alloggio (pari a circa fr. 200'000.-- all’anno). Questa riduzione è però già stata ampiamente compensata dall’aumento delle tasse deciso nel 2008 (+ fr. 400'000.--). 2.2 La tassa di soggiorno La vigente legislazione definisce e limita chiaramente la destinazione della tassa di soggiorno e il suo possibile utilizzo da parte degli Enti turistici. L’art. 15 cpv. 1 L-Tur prescrive che la tassa di soggiorno può essere utilizzata esclusivamente per finanziare le infrastrutture turistiche, l’assistenza al turista, l’informazione e l’animazione. La pubblicità e il marketing turistico non possono venir finanziati con la tassa di soggiorno poiché vanno a beneficio innanzitutto di coloro che vivono del turismo nella regione interessata (albergatori, ristoratori, commercianti, ecc.) e non tanto degli ospiti. Tale limitazione degli scopi a cui può essere destinata la tassa rispecchia le esigenze poste dalla giurisprudenza federale. A differenza di un contributo di miglioria, la tassa di soggiorno non è legata ad un vantaggio particolare in favore del singolo contribuente. Essa viene prelevata indipendentemente dall’utilizzazione concreta dei servizi e dall’aggravio effettivo provocato dal contribuente ed è incondizionata e unilaterale; proprio per questo motivo si distingue da una vera tassa. Con la tassa di soggiorno non possono venir finanziate le spese ordinarie che incombono ad ogni amministrazione comunale, come ad esempio i costi per le infrastrutture stradali, le scuole, la sicurezza pubblica, la vigilanza sanitaria o i pompieri. Possono invece esserlo i costi amministrativi e per il personale, necessari alla gestione di un ufficio del turismo, contributi a organizzazioni, infrastrutture e avvenimenti sportivi destinati a un pubblico internazionale, le spese per la manutenzione di sentieri e panchine così come quelle per la costruzione e la gestione di un maneggio, di una piscina o di una pista del ghiaccio (DTF 93 I 17 consid. 5b; 100 Ia 60 consid. 3a). 6 Cogliamo l’occasione per ribadire che la tassa di soggiorno non soggiace all’IVA e che deve essere fatturata separatamente all’ospite. Questo non vale per la tassa di promozione a carico dei datori di alloggio, degli esercizi pubblici senza alloggio e dei beneficiari di sussidi L-Tur che deve essere inclusa nel prezzo della prestazione (perché è da considerarsi come un costo). Un confronto nazionale della tassa di soggiorno mostra come in Ticino essa sia molto più bassa che nelle altre destinazioni turistiche. In media la tassa di soggiorno in Ticino non raggiunge neanche il 50% rispetto a quella delle altre regioni svizzere. Chiaramente tali confronti sono sempre molto delicati, perché l’ammontare della tassa dipende dalle prestazioni che vengono messe a disposizione del turista. Alcune destinazioni offrono ad esempio al turista l’uso gratuito dei trasporti pubblici, oppure, come ad Arosa, è gratuito addirittura l’utilizzo di tutti gli impianti di risalita. Tabella 1: Confronto delle tasse di soggiorno in Svizzera Arosa Davos Flims Basilea St. Moritz Ginevra Scuol Crans Montana Zurigo Lausanna Lucerna Samnaun Sion Aarau TICINO TS alberghi 0-3 stelle 4-5 stelle 6.00 6.00 4.60 4.60 4.00 4.00 3.20 3.20 2.80 4.23 2.55 3.60 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.80 2.00 3.30 1.70 1.70 1.50 n.d. 0.50 n.d. 0.80 1.45 TS campeggi 1.50 3.40 2.10 n.d. 1.90 n.d. 2.40 1.00 1.50 2.10 1.95 1.20 0.55 Fonte: piattaforme di riservazione online, Ufficio dell'economia e del turismo dei Grigioni (gennaio 2010). 2.3 I compiti e il finanziamento dell’ETT La L-Tur elenca, all’art. 4, i compiti dell’Ente ticinese per il turismo in materia di promozione del turismo e di coordinamento delle attività turistiche del Cantone: – elaborare la politica turistica cantonale e le strategie, controllando regolarmente i risultati raggiunti e proponendo i necessari adattamenti; – definire e attuare la strategia marketing in collaborazione con gli ETL; – stimolare e coordinare l’offerta turistica in base a criteri di qualità e delle tendenze del mercato d’intesa con le associazioni di categoria; – rafforzare gli interessi del turismo ticinese in generale; – promuovere attività di studio nel campo del turismo, avvalendosi di un osservatorio; – istituire e/o partecipare come socio a società di vendita o aventi altri scopi turistici. Per rispondere a questi compiti, il finanziamento dell’ETT è assicurato dall’art. 11 della LTur, che elenca le seguenti risorse: – il contributo ricorrente dello Stato, definito nel credito quadro L-Tur 2010-2013; 7 – il 70% della tassa di promozione dei datori di alloggio; – la tassa di promozione sugli esercizi pubblici senza alloggio; – la quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco (0.9% del prodotto lordo dei giochi); – le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari; – i proventi della partecipazioni a società commerciali; – la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano di quelle ordinarie. A consuntivo 2008, considerato un organico di 26.3 unità a tempo pieno,1 apprendista e un consiglio di amministrazione di 15 membri, l’importanza relativa di ogni posizione nella contabilità dell’ETT è indicativa sia per quanto concerne le risorse finanziarie, sia per i compiti svolti. Ricavi ETT - contributo ricorrente dello Stato - 70% tassa di promozione dei datori di alloggio - tassa di promozione sugli esercizi pubblici senz’alloggio - tassa cantonale sulle case da gioco - quote dei soci e contributi volontari - fatturazioni a terzi % 26 46 6 17 1 5 Costi ETT - spese amministrative, affitti e ammortamenti - costi del personale e organi statutari - marketing, promozione, relazioni pubbliche, ecc. - web - informazioni - manifestazioni - altri costi % 4 33 51 6 1 3 2 Di queste voci, quelle interessate dal presente messaggio sono - “70% tassa di promozione dei datori di alloggio”, che dovrebbe passare dal 70% al 100%, e - “manifestazioni”, che dovrebbe passare interamente a carico degli ETL. 2.4 I compiti e il finanziamento degli ETL Nel suo art. 5, la L-Tur elenca i compiti degli Enti turistici locali in riferimento all’informazione e all’assistenza al turista nonché all’animazione dell’offerta turistica nel loro comprensorio: – elaborare le strategie di sviluppo turistico e di qualità del prodotto, tenendo conto della politica turistica cantonale; – creare e migliorare le infrastrutture ed i servizi d’interesse turistico; – curare la rete dei sentieri escursionistici in base all’apposita legge; – curare i rapporti con i Comuni e rafforzare gli interessi del turismo; – incassare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull’alloggio ed il contributo comunale e assicurare il versamento all’ETT della sua quota parte; – istituire e/o partecipare come socio a società di vendita o aventi altri scopi turistici. Il finanziamento degli ETL è assicurato dagli art. 12 e 13 della L-Tur, che elenca le seguenti risorse: – la tassa di soggiorno; 8 – il 20% della tassa di promozione dei datori di alloggio; – il fondo di funzionamento, pari ad un prelevamento del 10% della tassa di promozione dei datori di alloggio, destinato agli ETL che non dispongono dei mezzi finanziari per svolgere i compiti previsti dall’art. 5 L-Tur; – i contributi comunali per il turismo; – le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari; – il contributo annuo dello Stato in base alla Legge sui i sentieri; – i proventi della partecipazioni a società commerciali; – la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie. A consuntivo 2008, considerato un organico di 115.8 unità a tempo pieno, 9 apprendisti e 11 consigli di amministrazione con 87 membri, l’importanza relativa di ogni posizioni nella contabilità degli undici ETL è indicativa sia per quanto concerne le risorse finanziarie che i compiti svolti. Ricavi ETL - tassa di soggiorno - 20% tassa di promozione dei datori di alloggio - fondo di funzionamento - contributi comunali - legge sui sentieri - quote dei soci e contributi volontari - fatturazioni a terzi % 45 5 2 9 5 3 32 Costi ETL - spese amministrative, affitti e ammortamenti - costi del personale e organi statutari - informazione, assistenza, animazione, ecc. - sentieri escursionistici - promozione e relazioni pubbliche - altri costi % 8 28 21 28 3 13 In queste voci, quelle interessate dal presente messaggio sono - “20% tassa di promozione dei datori di alloggio” e - “promozione e relazioni pubbliche”, che dovrebbero passare all’ETT. Inoltre gli ETL devono farsi carico dei sussidi alle manifestazioni, finora versati dall’ETT, e considerare, per quelli paganti, una riduzione delle entrate di tassa di soggiorno dovuta alla costituzione del fondo di finanziamento a favore degli ETL “deboli”. Va evidentemente sottolineato come gli ETL siano molto diversi fra loro sia per quanto riguarda il budget sia per la loro dotazione in personale. A titolo d’esempio l’ETL Biasca e Riviera ha una gestione dell’ordine di fr. 420'000.-- per 3.30 unità a tempo pieno, mentre l’ETL Lago Maggiore presenta delle entrate di ca. fr. 10'500'000.-- per un organico di 49.4 impiegati. Logicamente le funzioni – sempre a scopo turistico – di questi ETL sono anche loro diverse. Oltre alle attività legate all’informazione e all’assistenza al turista, all’animazione dell’offerta turistica e alla cura dei sentieri escursionistici, che sono imposte dalla L-Tur, ce ne sono numerose altre: l’ETL Leventina, ad esempio, funge anche da biglietteria FFS, l’ETL Biasca e Riviera gestisce il Pool sentieri di tutto l’Alto Ticino, l’ETL Valle di Blenio è impegnato nel progetto Terme di Acquarossa, l’ETL di Bellinzona si occupa dei tre castelli 9 e vende i biglietti per il Teatro sociale, l’ETL Malcantone gestisce la Monte Lema SA, l’ETL Vallemaggia partecipa attivamente a progetti culturali sul territorio, l’ETL Gambarogno noleggia le boe e abbellisce la strada litoranea, l’ETL Ascona-Locarno gestisce il suo “Booking Engine” e vende biglietti della navigazione sul Lago Maggiore, l’ETL Tenero e Valle Verzasca finanzia il trasporto in battello verso Locarno, l’ETL Mendrisiotto si occupa della comunicazione per il prodotto Monte San Giorgio e guida il tavolo operativo dei musei del suo comprensorio, l’ETL Lugano Turismo gestisce il Parco San Grato. La ricerca di finanziamenti, al di fuori delle risorse abituali della L-Tur, allo scopo di sostenere attività d’interesse turistico, è notevole come si legge nella tabella precedente dove “fatturazioni a terzi” pesa per quasi un terzo nelle entrate degli ETL. 3. LE NUOVE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI TURISTICI Per migliorare l’offerta e la promozione del turismo ticinese e per realizzare i progetti fondamentali (cantieri) della strategie turistica 2010-2013 sono necessari maggiori mezzi finanziari da destinare agli Enti turistici. Si propone quindi su richiesta esplicita degli undici ETL, dell’ETT e delle associazioni di categoria del settore di modificare le modalità attuali di finanziamento degli Enti turistici in modo da aumentare sia le risorse finanziarie dell’Ente ticinese per il turismo, sia quelle degli undici Enti turistici locali. Il nuovo sistema permette inoltre di fare maggiore chiarezza sulla ripartizione dei compiti e dei finanziamenti degli Enti turistici. Nella valutazione di queste modifiche si deve considerare che negli ultimi anni i ricavi provenienti dalle tasse turistiche (soprattutto della tassa di promozione) sono diminuiti, in particolare a causa della riduzione del numero di pernottamenti, dei ricavi della case da gioco e dalla revisione totale della Legge sugli esercizi pubblici. Non è pertanto pensabile attendere la revisione generale della L-Tur senza nel frattempo fornire i mezzi finanziari sufficienti agli Enti turistici per sopportare il confronto con una concorrenza globale e agguerrita. La proposta di modifica del modello di finanziamento degli Enti e le conseguenti modifiche della L-Tur sono le seguenti: a. adeguamento della tassa di soggiorno al livello medio svizzero, in modo da migliorare il servizio e l’offerta a favore dell’ospite (modifica dell’art. 15 cpv. 4 L-Tur che stabilisce l’importo massimo della TS); b. alimentazione del fondo di funzionamento per gli ETL finanziariamente deboli con la tassa di soggiorno e non più con la tassa di promozione, in modo da separare meglio i fondi per la promozione e quelli per l’offerta turistica (modifica dell’art. 13 L-Tur); c. riversamento di tutto l’importo della tassa di promozione a beneficio dell’ETT, in modo da concentrare i mezzi e migliorare le attività di marketing a favore degli operatori economici (modifica dell’art. 5 cpv. 2; dell’art. 11 e dell’art. 12). Seguiranno una modifica del Regolamento e l’adeguamento delle tasse di soggiorno con una modifica del Decreto esecutivo sulle tasse turistiche, entrambi di competenza del Consiglio di Stato. 10 Tabella 2: Le modifiche nel finanziamento degli Enti turistici in breve Modifiche tecniche del finanziamento Proposta di adeguamento delle tasse di soggiorno - alimentazione del fondo di funzionamento degli ETL con la TS - versamento del 100% della TP all’ETT - nessun aumento dei forfait, dei contributi comunali e della TP Categoria di alloggio Aliquote attuali Nuove aliquote 1.45 0.80 0.80 0.55 0.25 3.00 2.00 2.00 1.00 0.50 Alberghi 4 - 5 stelle Alberghi 0 - 3 stelle Case e appartamenti Campeggi e ostelli della gioventù Capanne e alloggi collettivi Prendendo come base di calcolo i pernottamenti effettivi registrati nel 2008, le maggiori entrate generate dall’adeguamento della tassa di soggiorno sarebbero da ascrivere agli alberghi 0-3 stelle (+ fr. 1.9 milioni di franchi), da quelli a 4-5 stelle (+ fr. 1.2 milioni di franchi) e alle case e appartamenti affittati ai turisti (+ fr. 1 milione di franchi). Grafico 2: Il nuovo modello di finanziamento degli Enti turistici Elaborazione: Sezione della promozione economica. 11 È importante sottolineare che il progetto di modifica di finanziamento degli Enti qui proposto non comporta alcun aumento delle tasse forfetarie pagate dai proprietari di case e appartamenti di vacanza, nessuna modifica dei contributi comunali e nessun aumento della tassa di promozione. L’unico adeguamento toccherà la tassa di soggiorno pagata dall’ospite che pernotta in Ticino e porterà la stessa nella media delle tasse a livello nazionale. I nuovi ricavi permetteranno agli Enti turistici di migliorare le loro prestazioni sia in materia di marketing (ETT) sia nel campo delle prestazioni al servizio degli ospiti (ETL). Inoltre, considerata l’accresciuta disponibilità finanziaria, gli Enti turistici avranno anche maggiore possibilità di sostenere, in base a progetti ben definiti e di concreta realizzazione, iniziative di interesse turistico generale anche quando esse hanno una portata che va oltre i singoli comprensori. L’impatto per il turista di questo adeguamento sarà contenuto. Ad esempio, in un albergo di categoria 4 o 5 stelle una camera d’albergo costa ca. da fr. 150.-- a 350.-- a persona. L’adeguamento qui proposto corrisponde a un aumento che non supera l’1% del costo totale. Per gli alberghi da 0 a 3 stelle l’adeguamento della tassa di soggiorno corrisponde, nel peggiore dei casi (prezzo camera di ca. fr. 50.-- a -60.--), a un aumento del 2% sul prezzo pagato per il pernottamento. Un incremento ritenuto moderato e sostenibile. 3.1 Il nuovo modello di finanziamento dell’ETT La tassa di promozione destinata al finanziamento delle attività di promozione turistica incassata presso i datori di alloggio non è modificata; è semplicemente la sua distribuzione che viene cambiata. Attualmente il 70% della tassa di promozione è versata all’ETT, il 20% agli ETL e il 10% va a beneficio del fondo di funzionamento. A partire dal 1° gennaio 2011 l’intera tassa di promozione (100%) verrà versata all’ETT. In questo modo tutti i mezzi destinati alla promozione turistica e definiti nella L-Tur (art. 18 e 19 e nel Regolamento L-Tur, art. da 9 a 13) sono concentrati presso l’Ente ticinese per il turismo, unico responsabile nella struttura di diritto pubblico della promozione del turismo intesa come marketing del turismo ticinese. Si propone pertanto di adattare la L-Tur e il relativo regolamento modificando gli articoli seguenti: Testo attuale L-Tur Art. 5 Proposta di modifica Gli ETL … 2 Essi hanno inoltre i seguenti compiti: f) incassare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull’alloggio ed il contributo comunale ed assicurare il versamento all’ETT della sua quota parte come ad art. 11; 12 Gli ETL … Essi hanno inoltre i seguenti compiti: f) incassare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull’alloggio ed il contributo comunale ed assicurare il versamento all’ETT della tassa di promozione sull’alloggio; 2 L’ETT è finanziato: Art. 11 L’ETT è finanziato: b) con il 70% della tassa di promozione b) con la tassa di promozione; incassata presso i datori di alloggio; c) con la tassa di promozione incassata c) abrogata presso gli esercizi pubblici senza alloggio ed i beneficiari di sussidi cantonali; Art. 12 Gli ETL sono finanziati: b) con il 20% della tassa di promozione incassata presso i datori di alloggio; Testo attuale Regolamento L-Tur Art. 10 b) abrogata Proposta di modifica Obblighi per gli ETL Obblighi per gli ETL Gli ETL sono tenuti a riversare mensilmente Gli ETL sono tenuti a riversare mensilmente all’ETT l’80% della tassa di promozione all’ETT la tassa di promozione incassata. incassata. Dato che tutta la tassa di promozione è riversata all’ETT non è più necessario distinguere tra tassa di promozione pagata dai datori di alloggi, dagli esercizi pubblici senza alloggio e dai beneficiari di sussidi cantonali. L’obbligo d’assoggettamento alla tassa di promozione è definito all’articolo 18 cpv. 2 L-Tur. 3.2 Il nuovo modello di finanziamento degli ETL La tassa di soggiorno è modificata esclusivamente nei suoi importi per categorie di alloggio, senza che ci sia cambiamento nelle tasse nella forma dell’importo annuo fisso e obbligatorio per appartamenti e case di vacanza. All’interno delle singole categorie di alloggio ci sono i cambiamenti seguenti: – gli alberghi non classificati sono esplicitamente menzionati assieme agli alberghi da una a tre stelle; – gli ostelli della gioventù, offerta di alloggio oggi chiaramente identificabile ed anche commercialmente molto profilata (ad es. www.youthhostel.ch), sono differenziati rispetto all’alloggio collettivo. Si propone pertanto di adattare la L-Tur e il Decreto esecutivo sulle tasse turistiche modificando gli articoli seguenti: Art. 15 Testo attuale L-Tur Proposta di modifica d. aliquote per pernottamento L’importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.25 al minimo e di fr. 2.50 al massimo per pernottamento. d. aliquote per pernottamento L’importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento. 4 13 4 Testo attuale DE sulle tasse turistiche Art. 1 Proposta di modifica Le aliquote per pernottamento applicabili per Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di soggiorno di cui il calcolo della tassa di soggiorno di cui all’art. 15 cpv. 4 L-Tur sono le seguenti: all’art. 15 cpv. 4 L-Tur sono le seguenti: a) fr. 1.45 negli alberghi o alloggi turistici a) fr. 3.-- negli alberghi o alloggi turistici simili classificati con quattro o cinque simili classificati con quattro o cinque stelle; stelle; b) fr. 0.80 negli alberghi o alloggi turistici simili classificati da zero a tre stelle; b) fr. 2.-- negli alberghi o alloggi turistici simili classificati da una a tre stelle e nelle strutture alberghiere non classificate; c) fr. 0.80 nelle camere, residenze di vacanza o alloggi turistici simili; c) fr. 2.-- nelle camere, residenze vacanza o alloggi turistici simili; d) fr. 0.55 nei campeggi “motorhomes”; i d) fr. 1.-nei campeggi, per i “motorhomes” e negli ostelli della gioventù; e) fr. 0.25 per le capanne, gli alloggi collettivi e gli alloggi turistici simili. e) fr. 0.50 per le capanne, gli alloggi collettivi e gli alloggi turistici simili. e per 3.3 Alimentazione del fondo di funzionamento La L-Tur prevede un fondo di funzionamento (art. 13) a cui possono attingere gli ETL che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti loro attribuiti e in particolare per provvedere all’informazione e all’assistenza del turista nonché all’animazione dell’offerta. Questo fondo è fondamentale per garantire su tutto il territorio cantonale quello che può essere chiamato “un servizio minimo garantito” a favore dei nostri ospiti. L’alimentazione di questo fondo avviene oggi tramite un prelevamento del 10% della tassa di promozione. Tenuto conto dell’utilizzo previsto per le tasse turistiche e della destinazione del fondo (a cui possono attingere solo gli ETL per far fronte a bisogni reali debitamente comprovati), è più ragionevole che questo fondo venga alimentato da una percentuale della tassa di soggiorno, a carico del turista, che beneficia di un’offerta su tutto il territorio cantonale, e non dalla tassa di promozione che viene versata dal datore di alloggio all’ETT. In comune accordo l’ETT e gli ETL stabiliranno, annualmente, la percentuale sulla base del fabbisogno degli ETL che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti previsti dall’art. 5. L’eventuale saldo del fondo, dopo aver fatto fronte ai bisogni debitamente comprovati, sarà ripartito annualmente fra gli ETL in funzione del loro contributo al fondo. Tenuto conto delle necessità finanziarie negli ultimi anni degli Enti finanziariamente deboli, l’alimentazione del fondo non dovrebbe superare fr. 450'000.-annui. 14 di Si propone pertanto di adattare la L-Tur modificando l’articolo 13 come segue: Art. 13 Testo attuale della L-Tur Proposta di modifica 1 L’ ETT costituisce e gestisce un fondo di funzionamento a cui possono attingere gli ETL che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti previsti dall’art.5. 1 L’ETT e gli ETL costituiscono e gestiscono un fondo di funzionamento a cui possono attingere gli ETL che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti previsti dall’art. 5. 2 2 Questo fondo è alimentato da un prelevamento pari al 10% della tassa di promozione incassata presso i datori di alloggio. Questo fondo è alimentato da un prelevamento pari al 10% della tassa di promozione incassata presso i datori di alloggio. 3 L’ETT e gli ETL stabiliscono annualmente la percentuale di prelevamento, tenendo conto del fabbisogno del fondo. 4 3 Gli ETL possono ricorrere al fondo soltanto per far fronte a bisogni reali corrispondenti agli obiettivi della politica turistica cantonale e debitamente comprovati. Gli ETL possono ricorrere al fondo soltanto per far fronte a bisogni reali corrispondenti agli obiettivi della politica turistica cantonale e debitamente comprovati. 4 5 L’eventuale saldo del fondo è destinato al finanziamento di attività promozionali a favore del turismo in Ticino. L’eventuale saldo del fondo è ripartito annualmente fra gli ETL, in funzione del loro contributo al fondo. 3.4 Effetti finanziari per gli Enti turistici La tabella 3 mette in evidenza i cambiamenti a seguito delle proposte contenute nel presente messaggio, in base al numero dei pernottamenti 2008 e a previsioni sulla loro evoluzione nel prossimo futuro: – gli incassi totali della struttura ETT e ETL, dovuti all’adeguamento della tassa di soggiorno, saranno pari a ca. 18.2 milioni di franchi contro i 14.8 milioni di franchi odierni, con una progressione di ca. 3.4 milioni di franchi; – gli incassi dell’ETT passano da ca. 3.5 milioni di franchi a 4.7 milioni di franchi, con un aumento di fr. 1'200'000.--; – gli incassi degli undici ETL passano da ca. 11.3 milioni di franchi a 13.5 milioni di franchi, con un aumento di fr. 2'250'000.--, cifra al netto dei nuovi impegni a sostegno delle manifestazioni turistiche finora sostenute finanziariamente dall’ETT; – tutti gli ETL aumentano le loro entrate totali - si considera che, come fino ad oggi, gli ETL di Leventina, Biasca e Riviera, Blenio, Bellinzona e Vallemaggia ricevono ca. fr. 410'000.-- del fondo di funzionamento - in proporzioni diverse a dipendenza evidentemente dei volumi e dei tipi di pernottamenti registrati sul loro comprensorio: ad es. l’ETL Lago Maggiore registrerà un aumento di ca. fr. 840'000.-- e l’ETL Biasca e Riviera di ca. fr. 22'000.--. 15 Tabella 3: Gli effetti finanziari sugli enti turistici delle modifiche proposte 11 ETL e ETT ETL Bellinzona ETL Biasca e Riviera ETL Blenio ETL Gambarogno ETL Leventina ETL Lago Maggiore ETL Lugano Turismo ETL Malcantone ETL Mendrisiotto ETL Tenero e Verzasca ETL Vallemaggia Totale ETL ETT Ticino Turismo Totale ETL + ETT Incassi 2008 TS + % TP + fondo di funzionamento 458'000.-243'000.-458'000.-633'000.-494'000.-4'110'000.-2'343'000.-743'000.-520'000.-708'000.-576'000.-11'286'000.-- Incassi 2011 con nuove TS e nuova ripartizione 503'000.-1265'000.-499'000.-749'000.-537'000.-4'953'000.-3'012'000.-912'000.-648'000.-831'000.-622'000.-13'531'000.-- 45'000.-22'000.-41'000.-116'000.-43'000.-843'000.-669'000.-169'000.-128'000.-123'000.-46'000.-2'245'000.-- 3'545'000.-- 4'709'000.-- 1'164'000.-- 14'831'000.-- 18'240'000.-- 3'409'000.-- A disposizione per nuovi progetti Evidentemente questa maggiore dotazione finanziaria, indotta dalle modifiche apportate alla L-Tur, al RL-Tur e al DE sulle tasse turistiche, deve creare azioni e progetti in linea con la nuova politica turistica cantonale recentemente avallata dal Gran Consiglio in occasione dell’approvazione del credito quadro L-Tur per il periodo 2010-2013. Risulta dunque fondamentale che i progetti siano rigorosamente indirizzati alla realizzazione degli obiettivi della politica turistica, ossia il miglioramento dei prodotti e servizi a beneficio dei nostri ospiti e il potenziamento del marketing al servizio dei nostri operatori. È sicuramente opportuno inoltre sostenere le realizzazioni operative dei progetti che vanno oltre il comprensorio di ogni ETL e che scaturiranno dai lavori programmati al Tavolo operativo in base ai dodici cantieri. Per quanto concerne l’utilizzo della tassa di soggiorno per progetti sovra-regionali, sarà necessario un buon coordinamento a livello di Tavolo operativo per evitare la sovrapposizione con i sussidi cantonali previsti dalla stessa L-Tur o da altre leggi settoriali. Gli Enti locali hanno già previsto ad esempio il finanziamento corrente di una carta turistica, la cui elaborazione è sostenuta con fondi di politica regionale, se questa dovesse effettivamente corrispondere alle aspettative dei turisti e degli operatori. L’esempio della carta turistica è rappresentativo in questo senso: è un servizio con valore aggiunto destinato ai turisti, la cui portata è di dimensione locale, regionale e cantonale. Analogamente, il programma “Enjoy Switzerland”, il cui lancio è finanziato essenzialmente dalla politica regionale, porterà alla realizzazione di misure chiaramente operative, visibili sul territorio e interessanti per il turista, che devono trovare un finanziamento anche in base a risorse degli ETL e al sostegno abituale della L-Tur. 3.5 Utilizzo da parte degli Enti delle nuove risorse Gli Enti turistici, già coinvolti nell’analisi della situazione nel 2009 in occasione dell’elaborazione della politica turistica cantonale, sono stati nuovamente interpellati e 16 hanno dato indicazioni su come intendono utilizzare i mezzi finanziari supplementari in caso di accettazione delle nuove modalità di finanziamento L-Tur. L’ETT, evidentemente orientato al marketing, ha in programma di investire i suoi mezzi principalmente: – nella realizzazione di strumenti promozionali più performanti, in particolare nel campo della comunicazione digitalizzata e multimediale tramite web; – nel rafforzamento della presenza su mercati tradizionali di prossimità e nell’apertura di nuovi mercati (in particolare Brasile, Russia, India e Cina, che escono rafforzati dalla crisi economica e che sono nettamente sottorappresentati in Ticino rispetto alla media svizzera); – nel chiaro miglioramento delle relazioni pubbliche, in particolare con i media tradizionali sul mercato svizzero; – nella ricerca di soluzioni di commercializzazione adeguata per attivare, accanto alla promozione, anche la vendita di prodotti e servizi dell’offerta turistica ticinese puntando su una sezione incoming e vendita online. Le indicazioni degli undici Enti turistici locali, il cui impegno è nettamente orientato all’informazione e all’assistenza al turista nonché all’animazione dell’offerta e le cui risorse finanziarie in base alla L-Tur, con questa modifica, non possono più essere destinate ad attività di marketing, possono essere sintetizzate nel modo seguente: – gli ETL che vedranno le loro risorse aumentare di poche decine di migliaia di franchi Bellinzona, Biasca, Blenio, Leventina, Vallemaggia e che sono tutti oggi a beneficio del fondo di funzionamento - si adopereranno soprattutto nel rafforzamento e nel miglioramento dei servizi forniti finora (sentieri escursionisti, sostegno a manifestazioni, servizio informazione, nuovo sviluppo di prodotti esistenti, ecc.); – gli ETL con maggiore dotazione finanziaria supplementare - Gambarogno, Malcantone, Mendrisiotto, Tenero e Valle Verzasca - possono essere più intraprendenti e, oltre al rafforzamento dei servizi esistenti, progetteranno nuove realizzazioni sia nel campo degli eventi locali e regionali sia in quello dei prodotti che gestiscono in proprio (ad es. crociere serali estive, pista di Mountain Bike, nuovi sentieri tematici, miniera d’oro, formazione del personale, creazione di pacchetti turistici di soggiorno, rafforzamento dei rapporti con i Comuni); – i due ETL del Lago Maggiore e di Lugano Turismo, che sono quelli con i budget più elevati e che saranno, vista la loro importanza nel turismo ticinese (ca. 8 pernottamenti alberghieri su 10), anche quelli che registreranno gli aumenti assoluti più cospicui, si impegneranno chiaramente a migliorare i servizi al turista. Nel campo dell’informazione gli sforzi verteranno in particolare sulla creazione di prodotti locali e regionali e sui loro supporti informativi (escursionismo, Mountain Bike, sport in generale, info point presso Acquaparco, ecc.), sul potenziamento dei media elettronici (sito internet, smartphone, e-commerce, ecc.). Nell’ambito dei sentieri escursionisti e del prodotto natura vi sarà, nel Locarnese, maggiore attenzione soprattutto per quanto concerne la segnaletica generale in tutto il comprensorio e i percorsi nella Valle Onsernone, mentre nel Luganese priorità sarà data all’ulteriore valorizzazione del Parco San Grato, alla ricostruzione del percorso Gandria-Brè e di un sentiero didattico nella regione del Camoghé. Circa l’animazione, si prospetta soprattutto la creazione di un nuovo evento autunnale da combinare all'attuale Festa d'autunno, un’accresciuta animazione durante l’Avvento e la valorizzazione del marchio Estival Jazz a Lugano e, nel Locarnese, un rafforzamento della partecipazione ai grandi eventi organizzati da terzi così come il miglioramento delle proprie manifestazioni (JazzAscona, Settimane Musicali e Festa delle Camelie). A Locarno sono inoltre previsti sia dei miglioramenti nella gestione interna dell’ETL sia un accresciuto impegno a sostegno di progetti di valenza regionale; 17 a Lugano, invece, è in previsione una campagna informativa a tappeto in vista dell’apertura dell’Acquaparco di Rivera nel 2012. 4. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO L’adeguamento delle modalità di finanziamento dell’Ente ticinese per il turismo e degli Enti turistici locali e la conseguente modifica degli articoli 5, 11, 12, 13 e 15 della Legge sul turismo del 30 novembre 1998 non richiede un impegno finanziario supplementare per lo Stato e non comporta pertanto alcuna ripercussione finanziaria a livello cantonale. Dotazione del Piano finanziario L-TUR: Modifiche dell'effettivo del personale: Conseguenze finanziarie per i Comuni: 5. nessuna ripercussione nessuna. nessuna. CONCLUSIONI La richiesta di adeguamento delle modalità di finanziamento dell’Ente ticinese per il turismo e degli Enti turistici locali si basa sulla strategia delineata nel messaggio n. 6272 del 30 settembre 2009 concernente lo stanziamento di un credito quadro in base alla Legge sul turismo. L’approvazione di questo messaggio ha rappresentato infatti il primo passo di una strategia a tre tappe volta a ripensare l’intero settore turistico entro la fine del quadriennio 2010-2013. Con questa richiesta di adeguamento delle modalità di finanziamento, seconda tappa della strategia delineata, si vogliono ripartire in modo chiaro le competenze fra ETT (incaricato di incentivare il turista a scegliere il Ticino) e ETL (chiamati a prendersi cura del turista in loco) dotando nel contempo questi enti dei mezzi finanziari necessari per rendere il marketing più efficace e i prodotti più attrattivi. Il Tavolo operativo del turismo ticinese, già operativo, dovrà garantire la necessaria coordinazione tra ETT e ETL a seguito della nuova ripartizione di competenze, agevolando nel contempo la realizzazione dei cantieri turistici previsti dalla strategia turistica cantonale. Con questo messaggio, il Consiglio di Stato, l’ETT e gli ETL ribadiscono la volontà di revisione della L-Tur in tutti suoi aspetti entro la fine del quadriennio, partendo da un lavoro operativo comune e secondo il metodo “studiare, programmare, realizzare”. Sulla base delle considerazioni esposte nel presente messaggio e ribadita la volontà di continuare una politica di sostegno al settore turistico, vi invitiamo a voler approvare le modifiche di legge proposte. Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima. Per il Consiglio di Stato: Il Presidente, L. Pedrazzini Il Cancelliere, G. Gianella 18 Disegno di LEGGE sul turismo del 30 novembre 1998; modifica Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino visto il messaggio del n. del Consiglio di Stato, decreta: I. La legge sul turismo del 30 novembre 1998 è modificata come segue: Art. 5 cpv 2 lett. f) f) incassare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull’ alloggio ed il contributo comunale ed assicurare il versamento all’ ETT della tassa di promozione sull’alloggio; Art. 11 lett. b) b) con la tassa di promozione; Art. 11 lett. c) c) abrogata; Art. 12 lett. b) b) abrogata; Art. 13 1 L’ETT e gli ETL costituiscono e gestiscono un fondo di funzionamento a cui possono attingere gli ETL che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti previsti dall’art. 5. 2 Questo fondo è alimentato da un prelevamento del 5% massimo della tassa di soggiorno riversata agli ETL dai datori di alloggio e dai proprietari di appartamenti e case di vacanza. 3 L’ETT e gli ETL stabiliscono annualmente la percentuale di prelevamento, tenendo conto del fabbisogno del fondo. 4 Gli ETL possono ricorrere al fondo soltanto per far fronte a bisogni reali corrispondenti agli obiettivi della politica turistica cantonale e debitamente comprovati. 19 5 L’eventuale saldo del fondo è ripartito annualmente fra gli ETL, in funzione del loro contributo al fondo. Art. 15 cpv. 4 4 L’importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento. II. Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011. 20