FINANZE E ECONOMIA
Nuove modalità di finanziamento per l’Ente ticinese per il turismo e
per gli Enti turistici locali: adeguamento della tassa di soggiorno,
cambiamento della ripartizione della tassa di promozione e
dell’alimentazione del fondo di funzionamento.
Modifica degli articoli 5, 11, 12, 13 e 15 della Legge sul turismo (L-Tur)
del 30 novembre 1998.
INDICE
PREMESSA .......................................................................................................................................2
1.
1.1
1.2
INTRODUZIONE ....................................................................................................................2
La strategia delle tre tappe.....................................................................................................2
Aggiornamento dei progetti in corso.......................................................................................3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
IL MODELLO DI FINANZIAMENTO ATTUALE DEGLI ENTI.................................................5
Le tasse turistiche ..................................................................................................................6
La tassa di soggiorno .............................................................................................................6
I compiti e il finanziamento dell’ETT.......................................................................................7
I compiti e il finanziamento degli ETL.....................................................................................8
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
LE NUOVE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI TURISTICI .............................10
Il nuovo modello di finanziamento dell’ETT ..........................................................................12
Il nuovo modello di finanziamento degli ETL........................................................................13
Alimentazione del fondo di funzionamento...........................................................................14
Effetti finanziari per gli Enti turistici.......................................................................................15
Utilizzo da parte degli Enti delle nuove risorse.....................................................................16
4.
RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO..................................18
5.
CONCLUSIONI ....................................................................................................................18
1
Signor Presidente,
signore e signori deputati,
con il presente messaggio vi sottoponiamo l’adeguamento delle modalità di finanziamento
dell’Ente ticinese per il turismo e degli Enti turistici locali e la conseguente modifica degli
articoli 5, 11, 12, 13 e 15 della Legge sul turismo (L-Tur) del 30 novembre 1998.
PREMESSA
L’Ente ticinese per il turismo (ETT), gli undici Enti turistici locali (ETL), HotelleriesuisseTicino, GastroTicino e l’Associazione Campeggi Ticinesi hanno proposto congiuntamente,
con lettera del 25 marzo 2010, un adeguamento delle tasse di soggiorno e la modifica
della ripartizione della tassa di promozione, con l’obiettivo di assicurare al settore turistico
cantonale le risorse necessarie per svolgere al meglio tutti i compiti previsti dall’attuale
politica turistica cantonale per il quadriennio 2010-2013 e dalla Legge sul turismo.
Per attuare questa proposta di modifica è necessario adattare alcuni articoli della Legge
sul turismo del 30 novembre 1998 e modificare, in seguito, sia il suo Regolamento
d’applicazione del 4 luglio 2000 sia il Decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 12
dicembre 2007.
1.
INTRODUZIONE
La presentazione della terza richiesta di credito quadro per il turismo approvata dal Gran
Consiglio nella sua seduta del 26 gennaio 2010 è stata l’occasione per l’ETT di rivedere
le linee guida della politica turistica cantonale. Questo lavoro ha portato all’elaborazione
del documento “Turismo in Ticino, politica cantonale e strategie per il settore, 2010-2013”.
La nuova strategia della politica turistica cantonale prevede che dapprima si identifichi
come riposizionare il turismo ticinese e si definiscano le azioni necessarie e in seguito,
come è logico che sia, si valuti l’attuale organizzazione di ETT e degli ETL nell’ottica della
struttura più adeguata e funzionale al conseguimento degli obiettivi.
1.1 La strategia delle tre tappe
Dopo la presentazione della strategia turistica, in accordo con l’intero settore turistico,
sono state definite le tre tappe fondamentali necessarie alla sua concretizzazione:
a) approvazione del credito quadro L-Tur 2010-2013: concessione di 24 milioni di franchi
a sostegno degli investimenti e delle attività per il turismo e 8 milioni di franchi per il
finanziamento delle attività di promozione turistica svolte dall’ETT;
b) adeguamento delle modalità di finanziamento degli Enti turistici e approvazione delle
necessarie modifiche alla L-Tur;
c) revisione completa della L-Tur entro la fine del quadriennio 2010-2013.
Con questo messaggio, che rappresenta la seconda tappa della strategia turistica, si
propongono alcune modifiche del sistema di finanziamento con l’obiettivo di una chiara
ripartizione dei compiti fra ETT (promozione e marketing) e ETL (informazione e
assistenza al turista e animazione dell’offerta nel suo comprensorio). Questa tappa
prevede concretamente l’adeguamento al livello delle altre destinazioni svizzere della
tassa di soggiorno a beneficio degli ETL e la concentrazione di tutta la tassa di
2
promozione all’ETT, responsabile della promozione e del marketing del turismo al di fuori
del territorio cantonale.
Il progetto non richiede una modifica sostanziale del finanziamento degli Enti turistici, ma
unicamente un adeguamento necessario per far fronte ai compiti previsti dalla Legge sul
turismo e dalla strategia cantonale. Sarebbe, infatti, improvvido rivoluzionare l’intero
sistema di finanziamento senza prima avere effettuato un’analisi compiuta delle strutture e
dell’organizzazione turistica.
La revisione completa della Legge sul turismo che regola le competenze, l’organizzazione
degli Enti, il finanziamento e i sussidi richiederà fra l’altro approfonditi studi come ad
esempio quello sull’indotto economico ed è programmata entro la fine del quadriennio
2010-2013.
1.2 Aggiornamento dei progetti in corso
Dopo l’approvazione del credito quadro L-Tur 2010-2013, è stato costituito il Tavolo
operativo del turismo ticinese, che raggruppa tutti gli operatori istituzionali del turismo
ticinese che sono competenti ai sensi dell’art. 2 della L-Tur (Consiglio di Stato, Ente
ticinese per il turismo e Enti turistici locali). Esso, sotto la gestione dell’ETT, nei primi 5
mesi dell’anno si è riunito in 3 occasioni:
– la prima volta per definire il funzionamento del Tavolo come piattaforma operativa del
turismo ticinese, responsabile della realizzazione dei dodici cantieri elencati nel
documento di politica turistica cantonale, e per chiarire la strategia delle tre tappe come
definita dal Consiglio di amministrazione ETT e spiegata nell’introduzione del presente
messaggio;
– la seconda volta per sviluppare la collaborazione degli attori attorno al progetto “Enjoy
Swizerland” guidato da Svizzera Turismo e voluto sia dal Consiglio di Stato sia da ETT
e ETL per migliorare decisamente il prodotto turistico in base ai desideri della clientela;
– la terza volta per definire i bisogni e la struttura dell’Osservatorio del turismo ticinese,
che avrà il compito istituzionale di accrescere la conoscenza del settore.
In ogni occasione, i partecipanti al Tavolo hanno assicurato lo scambio d’informazioni e la
ricerca di soluzioni possibilmente comuni, relative alle problematiche dell’applicazione
della L-Tur e alle filiere della politica regionale. Un ulteriore incontro è stato organizzato fra
il Tavolo e tutti i consiglieri di amministrazione degli Enti turistici allo scopo di chiarire i
rispettivi ruoli. In futuro si approfondiranno tutte le tematiche inerenti i dodici cantieri,
sempre seguendo il metodo esplicitamente menzionato nel messaggio n. 6272 e adottato
dal Gran Consiglio in data 26 gennaio 2010: studiare, programmare, realizzare.
Allo stato attuale, per quanto concerne i lavori del Tavolo operativo del turismo ticinese,
conviene evidenziare in particolare gli sviluppi recenti dei progetti seguenti, che
interessano diversi cantieri:
– “Enjoy Switzerland” è un progetto promosso e gestito da Svizzera Turismo da dieci
anni, che si basa sulla constatazione che il miglior marketing turistico è rappresentato
da un’offerta competitiva. Il progetto interessa dunque diversi cantieri simultaneamente
come quelli relativi all’offerta di base e derivata, ai nuovi prodotti e all’animazione del
settore turistico. Il Cantone Ticino (Consiglio di Stato e Ente ticinese per il turismo,
d’accordo con gli undici Enti turistici locali) ha aderito al programma allo scopo
principale di avviare la messa in rete di tutte le offerte turistiche del Cantone e di
migliorare la qualità dell’offerta, del servizio e della commercializzazione. All’interno
3
dell’ETT è stata creata la figura del coordinatore cantonale per lo sviluppo di prodotti
turistici, che ha il compito di coordinare e gestire i rapporti fra tutti gli attori locali,
regionali e cantonali occupandosi concretamente di attuare misure per migliorare
l’offerta in base alle esigenze degli ospiti e ai propri punti deboli/forti, di promuovere
progetti sovra-regionali, di migliorare la formazione e l’informazione degli operatori
turistici e di sensibilizzare la popolazione sull’importanza del turismo per l’economia del
Cantone. Questo programma, che cerca soluzioni alle difficoltà operative che numerosi
progetti sovra-comprensoriali incontrano considerata la divisione territoriale delle
competenze fra ETL, è guidato da un comitato di pilotaggio di cui fanno parte anche
degli operatori turistici privati. Il budget di funzionamento previsto è di fr. 510'000.-- su
due anni con un finanziamento tramite la politica regionale, cui si aggiungono contributi
di Svizzera Turismo e di Ticino Turismo, allorché la realizzazione di progetti specifici
sarà finanziata separatamente con partner privati, Enti turistici, associazioni di
categoria e contributi in base alla L-Tur. Se verrà raggiunto l’obiettivo di raccogliere
fondi supplementari per progetti pari ad almeno fr. 300'000.--, Svizzera Turismo ha già
assicurato un’ulteriore controparte di fr. 50'000.--. Il progetto “Enjoy Switzerland”, il cui
inizio è avvenuto con un’inchiesta presso i turisti, diventerà operativo a partire dal
mese di settembre prossimo.
– L’introduzione della carta turistica in Ticino è prevista per l’inizio della stagione
2011. Il progetto è in avanzata fase di sviluppo ed è coordinato da un apposito
gruppo di lavoro sotto la guida dell’ETT. I servizi del trasporto pubblico e dei
trasporti turistici saranno forzatamente uno degli elementi del valore aggiunto dalla
carta, mentre il supporto tecnologico, che permetterà di disporre di un titolo
facilmente utilizzabile e di ripartire in modo chiaro i ricavi fra i prestatori di servizio,
è allineato a quello scelto della Comunità tariffale Ticino e Moesano. Il gruppo di
lavoro, assieme all’Istituto di ricerche economiche dell’USI, sta elaborando la
strategia commerciale da adottare per dare reale valore aggiunto all’offerta (quali
prodotti, che tipi di carta, ecc.), e per rendere attrattivo questo titolo anche in
termini di prezzo.
– La Piattaforma del turismo ticinese, gestita direttamente da ticinoinfo sa di cui sono
azionisti l’ETT, Hotelleriesuisse Ticino, GastroTicino e gli ETL Bellinzona, Lago
Maggiore e Mendrisiotto, prosegue i suoi sviluppi come unità di competenza in
materia di comunicazione elettronica, di e-marketing e di e-commerce.
Per quel che concerne il futuro Osservatorio del turismo ticinese, la Sezione della
promozione economica del DFE ha già intrapreso i primi passi e analizzato le modalità di
finanziamento e di funzionamento. La gestione dell’Osservatorio avverrà tramite una
collaborazione stretta fra ETT e Sezione della promozione economica, con il supporto, in
particolare, dei servizi dell’Amministrazione cantonale (ad es. Centro Sistemi Informativi e
USTAT) e delle nostre scuole superiori (SSAT, SUPSI e USI).
Per dare al futuro Osservatorio gli strumenti necessari al suo funzionamento, è stato
deciso di partecipare al programma di benchmarking del turismo svizzero, che da giugno
2010 metterà a disposizione degli attori turistici del territorio un piattaforma online con una
serie di dati e analisi delle destinazioni ticinesi. Sono inoltre stati fatti i necessari
accertamenti per dare a breve il mandato, con procedura a invito, per la realizzazione
dello studio sull’indotto economico del turismo. Si è infine deciso il finanziamento dello
sviluppo di una nuova statistica del settore para-alberghiero.
4
Si segnala inoltre che il Consiglio di Stato ha stipulato un contratto di prestazione con Via
Storia, incaricata di elaborare uno studio di base e di attivare i lavori relativi alla filiera
“Valorizzazione d’itinerari turistico-culturali”, prevista dalla politica regionale. Sempre in
ambito di politica regionale, la piattaforma tematica dell’audiovisivo sta attualmente
valutando l’offerta elaborata dalla SUPSI per l’implementazione di questa filiera. Ai lavori
di entrambe le piattaforme tematiche partecipano sia rappresentanti dell’ETT sia degli
ETL, a dimostrazione dell’importanza del coordinamento delle varie politiche settoriali a
sostegno dello sviluppo socio-economico cantonale.
2.
IL MODELLO DI FINANZIAMENTO ATTUALE DEGLI ENTI
Il finanziamento degli Enti turistici è definito dalla L-Tur e viene riassunto nel grafico 1. I
Comuni, i turisti, i datori di alloggio, i proprietari di case di vacanza, gli esercizi pubblici, i
beneficiari di sussidi L-Tur e le case da gioco contribuiscono al finanziamento delle
strutture. In questo modo viene garantita l’animazione turistica e l’organizzazione di
manifestazioni, si provvede all’informazione e alla manutenzione delle infrastrutture, si
cura la fitta rete di sentieri escursionistici, si provvede al marketing e vengono realizzate le
campagne pubblicitarie.
Grafico 1: Finanziamento e compiti degli Enti turistici (situazione attuale)
Elaborazione: Sezione della promozione economica.
5
2.1 Le tasse turistiche
Sull’insieme del territorio cantonale vengono prelevate le seguenti tasse:
– tassa di soggiorno (TS), a carico dei turisti che pernottano (art. 15 L-Tur);
– tassa di soggiorno forfetaria, a carico dei proprietari di appartamenti o di case di
vacanza (art. 17 L-Tur);
– tassa di promozione (TP), a carico dei datori di alloggio, degli esercizi pubblici senza
alloggio, delle case da gioco e dei beneficiari di sussidi cantonali (art. 11 lett. d) e art.
18 L-Tur);
– contributo comunale per il turismo, a carico dei Comuni, in base al numero dei
pernottamenti sul loro territorio (art. 20 L-Tur).
La destinazione, l’assoggettamento, l’incasso, le aliquote minime e massime, le esenzioni
e le basi di calcolo sono definite dalla L-Tur negli articoli 14 a 21 e nel Regolamento L-Tur
negli art. 7 a 14. Oggi l’art. 15 cpv. 4 indica, ad esempio, che la TS è di fr. 0.25 al minimo e
di fr. 2.50 al massimo per pernottamento. L’esatto ammontare delle tasse è determinato
tramite il Decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 19 febbraio 2002.
Per quanto riguarda le aliquote della tassa di promozione per gli esercizi pubblici, è stata
da poco modificata la Legge sul turismo per adeguarsi alla revisione totale della Legge
sugli esercizi pubblici (ora Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione).
L’operazione comporta una riduzione della tassa di promozione a carico degli esercizi
pubblici senza alloggio (pari a circa fr. 200'000.-- all’anno). Questa riduzione è però già
stata ampiamente compensata dall’aumento delle tasse deciso nel 2008 (+ fr. 400'000.--).
2.2 La tassa di soggiorno
La vigente legislazione definisce e limita chiaramente la destinazione della tassa di
soggiorno e il suo possibile utilizzo da parte degli Enti turistici. L’art. 15 cpv. 1 L-Tur
prescrive che la tassa di soggiorno può essere utilizzata esclusivamente per finanziare le
infrastrutture turistiche, l’assistenza al turista, l’informazione e l’animazione. La pubblicità e
il marketing turistico non possono venir finanziati con la tassa di soggiorno poiché vanno a
beneficio innanzitutto di coloro che vivono del turismo nella regione interessata
(albergatori, ristoratori, commercianti, ecc.) e non tanto degli ospiti.
Tale limitazione degli scopi a cui può essere destinata la tassa rispecchia le esigenze
poste dalla giurisprudenza federale. A differenza di un contributo di miglioria, la tassa di
soggiorno non è legata ad un vantaggio particolare in favore del singolo contribuente.
Essa viene prelevata indipendentemente dall’utilizzazione concreta dei servizi e
dall’aggravio effettivo provocato dal contribuente ed è incondizionata e unilaterale; proprio
per questo motivo si distingue da una vera tassa.
Con la tassa di soggiorno non possono venir finanziate le spese ordinarie che incombono
ad ogni amministrazione comunale, come ad esempio i costi per le infrastrutture stradali,
le scuole, la sicurezza pubblica, la vigilanza sanitaria o i pompieri. Possono invece esserlo
i costi amministrativi e per il personale, necessari alla gestione di un ufficio del turismo,
contributi a organizzazioni, infrastrutture e avvenimenti sportivi destinati a un pubblico
internazionale, le spese per la manutenzione di sentieri e panchine così come quelle per la
costruzione e la gestione di un maneggio, di una piscina o di una pista del ghiaccio (DTF
93 I 17 consid. 5b; 100 Ia 60 consid. 3a).
6
Cogliamo l’occasione per ribadire che la tassa di soggiorno non soggiace all’IVA e che
deve essere fatturata separatamente all’ospite. Questo non vale per la tassa di
promozione a carico dei datori di alloggio, degli esercizi pubblici senza alloggio e dei
beneficiari di sussidi L-Tur che deve essere inclusa nel prezzo della prestazione (perché
è da considerarsi come un costo).
Un confronto nazionale della tassa di soggiorno mostra come in Ticino essa sia molto più
bassa che nelle altre destinazioni turistiche. In media la tassa di soggiorno in Ticino non
raggiunge neanche il 50% rispetto a quella delle altre regioni svizzere. Chiaramente tali
confronti sono sempre molto delicati, perché l’ammontare della tassa dipende dalle
prestazioni che vengono messe a disposizione del turista. Alcune destinazioni offrono ad
esempio al turista l’uso gratuito dei trasporti pubblici, oppure, come ad Arosa, è gratuito
addirittura l’utilizzo di tutti gli impianti di risalita.
Tabella 1: Confronto delle tasse di soggiorno in Svizzera
Arosa
Davos
Flims
Basilea
St. Moritz
Ginevra
Scuol
Crans Montana
Zurigo
Lausanna
Lucerna
Samnaun
Sion
Aarau
TICINO
TS alberghi
0-3 stelle
4-5 stelle
6.00
6.00
4.60
4.60
4.00
4.00
3.20
3.20
2.80
4.23
2.55
3.60
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.80
2.00
3.30
1.70
1.70
1.50
n.d.
0.50
n.d.
0.80
1.45
TS campeggi
1.50
3.40
2.10
n.d.
1.90
n.d.
2.40
1.00
1.50
2.10
1.95
1.20
0.55
Fonte: piattaforme di riservazione online, Ufficio dell'economia e del turismo dei Grigioni (gennaio 2010).
2.3 I compiti e il finanziamento dell’ETT
La L-Tur elenca, all’art. 4, i compiti dell’Ente ticinese per il turismo in materia di
promozione del turismo e di coordinamento delle attività turistiche del Cantone:
– elaborare la politica turistica cantonale e le strategie, controllando regolarmente i
risultati raggiunti e proponendo i necessari adattamenti;
– definire e attuare la strategia marketing in collaborazione con gli ETL;
– stimolare e coordinare l’offerta turistica in base a criteri di qualità e delle tendenze del
mercato d’intesa con le associazioni di categoria;
– rafforzare gli interessi del turismo ticinese in generale;
– promuovere attività di studio nel campo del turismo, avvalendosi di un osservatorio;
– istituire e/o partecipare come socio a società di vendita o aventi altri scopi turistici.
Per rispondere a questi compiti, il finanziamento dell’ETT è assicurato dall’art. 11 della LTur, che elenca le seguenti risorse:
– il contributo ricorrente dello Stato, definito nel credito quadro L-Tur 2010-2013;
7
– il 70% della tassa di promozione dei datori di alloggio;
– la tassa di promozione sugli esercizi pubblici senza alloggio;
– la quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco (0.9% del prodotto lordo dei
giochi);
– le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
– i proventi della partecipazioni a società commerciali;
– la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano di quelle ordinarie.
A consuntivo 2008, considerato un organico di 26.3 unità a tempo pieno,1 apprendista e
un consiglio di amministrazione di 15 membri, l’importanza relativa di ogni posizione nella
contabilità dell’ETT è indicativa sia per quanto concerne le risorse finanziarie, sia per i
compiti svolti.
Ricavi ETT
- contributo ricorrente dello Stato
- 70% tassa di promozione dei datori di alloggio
- tassa di promozione sugli esercizi pubblici senz’alloggio
- tassa cantonale sulle case da gioco
- quote dei soci e contributi volontari
- fatturazioni a terzi
%
26
46
6
17
1
5
Costi ETT
- spese amministrative, affitti e ammortamenti
- costi del personale e organi statutari
- marketing, promozione, relazioni pubbliche, ecc.
- web
- informazioni
- manifestazioni
- altri costi
%
4
33
51
6
1
3
2
Di queste voci, quelle interessate dal presente messaggio sono
- “70% tassa di promozione dei datori di alloggio”, che dovrebbe passare dal 70% al
100%, e
- “manifestazioni”, che dovrebbe passare interamente a carico degli ETL.
2.4 I compiti e il finanziamento degli ETL
Nel suo art. 5, la L-Tur elenca i compiti degli Enti turistici locali in riferimento
all’informazione e all’assistenza al turista nonché all’animazione dell’offerta turistica nel
loro comprensorio:
– elaborare le strategie di sviluppo turistico e di qualità del prodotto, tenendo conto della
politica turistica cantonale;
– creare e migliorare le infrastrutture ed i servizi d’interesse turistico;
– curare la rete dei sentieri escursionistici in base all’apposita legge;
– curare i rapporti con i Comuni e rafforzare gli interessi del turismo;
– incassare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull’alloggio ed il contributo
comunale e assicurare il versamento all’ETT della sua quota parte;
– istituire e/o partecipare come socio a società di vendita o aventi altri scopi turistici.
Il finanziamento degli ETL è assicurato dagli art. 12 e 13 della L-Tur, che elenca le
seguenti risorse:
– la tassa di soggiorno;
8
– il 20% della tassa di promozione dei datori di alloggio;
– il fondo di funzionamento, pari ad un prelevamento del 10% della tassa di promozione
dei datori di alloggio, destinato agli ETL che non dispongono dei mezzi finanziari per
svolgere i compiti previsti dall’art. 5 L-Tur;
– i contributi comunali per il turismo;
– le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
– il contributo annuo dello Stato in base alla Legge sui i sentieri;
– i proventi della partecipazioni a società commerciali;
– la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie.
A consuntivo 2008, considerato un organico di 115.8 unità a tempo pieno, 9 apprendisti e
11 consigli di amministrazione con 87 membri, l’importanza relativa di ogni posizioni nella
contabilità degli undici ETL è indicativa sia per quanto concerne le risorse finanziarie che i
compiti svolti.
Ricavi ETL
- tassa di soggiorno
- 20% tassa di promozione dei datori di alloggio
- fondo di funzionamento
- contributi comunali
- legge sui sentieri
- quote dei soci e contributi volontari
- fatturazioni a terzi
%
45
5
2
9
5
3
32
Costi ETL
- spese amministrative, affitti e ammortamenti
- costi del personale e organi statutari
- informazione, assistenza, animazione, ecc.
- sentieri escursionistici
- promozione e relazioni pubbliche
- altri costi
%
8
28
21
28
3
13
In queste voci, quelle interessate dal presente messaggio sono
- “20% tassa di promozione dei datori di alloggio” e
- “promozione e relazioni pubbliche”,
che dovrebbero passare all’ETT.
Inoltre gli ETL devono farsi carico dei sussidi alle manifestazioni, finora versati dall’ETT, e
considerare, per quelli paganti, una riduzione delle entrate di tassa di soggiorno dovuta
alla costituzione del fondo di finanziamento a favore degli ETL “deboli”.
Va evidentemente sottolineato come gli ETL siano molto diversi fra loro sia per quanto
riguarda il budget sia per la loro dotazione in personale. A titolo d’esempio l’ETL Biasca e
Riviera ha una gestione dell’ordine di fr. 420'000.-- per 3.30 unità a tempo pieno, mentre
l’ETL Lago Maggiore presenta delle entrate di ca. fr. 10'500'000.-- per un organico di 49.4
impiegati.
Logicamente le funzioni – sempre a scopo turistico – di questi ETL sono anche loro
diverse. Oltre alle attività legate all’informazione e all’assistenza al turista, all’animazione
dell’offerta turistica e alla cura dei sentieri escursionistici, che sono imposte dalla L-Tur, ce
ne sono numerose altre: l’ETL Leventina, ad esempio, funge anche da biglietteria FFS,
l’ETL Biasca e Riviera gestisce il Pool sentieri di tutto l’Alto Ticino, l’ETL Valle di Blenio è
impegnato nel progetto Terme di Acquarossa, l’ETL di Bellinzona si occupa dei tre castelli
9
e vende i biglietti per il Teatro sociale, l’ETL Malcantone gestisce la Monte Lema SA, l’ETL
Vallemaggia partecipa attivamente a progetti culturali sul territorio, l’ETL Gambarogno
noleggia le boe e abbellisce la strada litoranea, l’ETL Ascona-Locarno gestisce il suo
“Booking Engine” e vende biglietti della navigazione sul Lago Maggiore, l’ETL Tenero e
Valle Verzasca finanzia il trasporto in battello verso Locarno, l’ETL Mendrisiotto si occupa
della comunicazione per il prodotto Monte San Giorgio e guida il tavolo operativo dei
musei del suo comprensorio, l’ETL Lugano Turismo gestisce il Parco San Grato.
La ricerca di finanziamenti, al di fuori delle risorse abituali della L-Tur, allo scopo di
sostenere attività d’interesse turistico, è notevole come si legge nella tabella precedente
dove “fatturazioni a terzi” pesa per quasi un terzo nelle entrate degli ETL.
3.
LE NUOVE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI TURISTICI
Per migliorare l’offerta e la promozione del turismo ticinese e per realizzare i progetti
fondamentali (cantieri) della strategie turistica 2010-2013 sono necessari maggiori mezzi
finanziari da destinare agli Enti turistici. Si propone quindi
su richiesta esplicita degli
undici ETL, dell’ETT e delle associazioni di categoria del settore
di modificare le
modalità attuali di finanziamento degli Enti turistici in modo da aumentare sia le risorse
finanziarie dell’Ente ticinese per il turismo, sia quelle degli undici Enti turistici locali. Il
nuovo sistema permette inoltre di fare maggiore chiarezza sulla ripartizione dei compiti e
dei finanziamenti degli Enti turistici.
Nella valutazione di queste modifiche si deve considerare che negli ultimi anni i ricavi
provenienti dalle tasse turistiche (soprattutto della tassa di promozione) sono diminuiti, in
particolare a causa della riduzione del numero di pernottamenti, dei ricavi della case da
gioco e dalla revisione totale della Legge sugli esercizi pubblici. Non è pertanto pensabile
attendere la revisione generale della L-Tur senza nel frattempo fornire i mezzi finanziari
sufficienti agli Enti turistici per sopportare il confronto con una concorrenza globale e
agguerrita.
La proposta di modifica del modello di finanziamento degli Enti e le conseguenti modifiche
della L-Tur sono le seguenti:
a. adeguamento della tassa di soggiorno al livello medio svizzero, in modo da migliorare
il servizio e l’offerta a favore dell’ospite (modifica dell’art. 15 cpv. 4 L-Tur che stabilisce
l’importo massimo della TS);
b. alimentazione del fondo di funzionamento per gli ETL finanziariamente deboli con la
tassa di soggiorno e non più con la tassa di promozione, in modo da separare meglio i
fondi per la promozione e quelli per l’offerta turistica (modifica dell’art. 13 L-Tur);
c. riversamento di tutto l’importo della tassa di promozione a beneficio dell’ETT, in modo
da concentrare i mezzi e migliorare le attività di marketing a favore degli operatori
economici (modifica dell’art. 5 cpv. 2; dell’art. 11 e dell’art. 12).
Seguiranno una modifica del Regolamento e l’adeguamento delle tasse di soggiorno con
una modifica del Decreto esecutivo sulle tasse turistiche, entrambi di competenza del
Consiglio di Stato.
10
Tabella 2: Le modifiche nel finanziamento degli Enti turistici in breve
Modifiche tecniche del
finanziamento
Proposta di
adeguamento delle
tasse di soggiorno
- alimentazione del fondo di funzionamento degli ETL con la TS
- versamento del 100% della TP all’ETT
- nessun aumento dei forfait, dei contributi comunali e della TP
Categoria di alloggio
Aliquote
attuali
Nuove
aliquote
1.45
0.80
0.80
0.55
0.25
3.00
2.00
2.00
1.00
0.50
Alberghi 4 - 5 stelle
Alberghi 0 - 3 stelle
Case e appartamenti
Campeggi e ostelli della gioventù
Capanne e alloggi collettivi
Prendendo come base di calcolo i pernottamenti effettivi registrati nel 2008, le maggiori
entrate generate dall’adeguamento della tassa di soggiorno sarebbero da ascrivere agli
alberghi 0-3 stelle (+ fr. 1.9 milioni di franchi), da quelli a 4-5 stelle (+ fr. 1.2 milioni di
franchi) e alle case e appartamenti affittati ai turisti (+ fr. 1 milione di franchi).
Grafico 2: Il nuovo modello di finanziamento degli Enti turistici
Elaborazione: Sezione della promozione economica.
11
È importante sottolineare che il progetto di modifica di finanziamento degli Enti qui
proposto non comporta alcun aumento delle tasse forfetarie pagate dai proprietari di case
e appartamenti di vacanza, nessuna modifica dei contributi comunali e nessun aumento
della tassa di promozione.
L’unico adeguamento toccherà la tassa di soggiorno pagata dall’ospite che pernotta in
Ticino e porterà la stessa nella media delle tasse a livello nazionale. I nuovi ricavi
permetteranno agli Enti turistici di migliorare le loro prestazioni sia in materia di marketing
(ETT) sia nel campo delle prestazioni al servizio degli ospiti (ETL).
Inoltre, considerata l’accresciuta disponibilità finanziaria, gli Enti turistici avranno anche
maggiore possibilità di sostenere, in base a progetti ben definiti e di concreta
realizzazione, iniziative di interesse turistico generale anche quando esse hanno una
portata che va oltre i singoli comprensori.
L’impatto per il turista di questo adeguamento sarà contenuto. Ad esempio, in un albergo
di categoria 4 o 5 stelle una camera d’albergo costa ca. da fr. 150.-- a 350.-- a persona.
L’adeguamento qui proposto corrisponde a un aumento che non supera l’1% del costo
totale. Per gli alberghi da 0 a 3 stelle l’adeguamento della tassa di soggiorno corrisponde,
nel peggiore dei casi (prezzo camera di ca. fr. 50.-- a -60.--), a un aumento del 2% sul
prezzo pagato per il pernottamento. Un incremento ritenuto moderato e sostenibile.
3.1 Il nuovo modello di finanziamento dell’ETT
La tassa di promozione destinata al finanziamento delle attività di promozione turistica
incassata presso i datori di alloggio non è modificata; è semplicemente la sua distribuzione
che viene cambiata. Attualmente il 70% della tassa di promozione è versata all’ETT, il
20% agli ETL e il 10% va a beneficio del fondo di funzionamento. A partire dal 1° gennaio
2011 l’intera tassa di promozione (100%) verrà versata all’ETT.
In questo modo tutti i mezzi destinati alla promozione turistica e definiti nella L-Tur (art. 18
e 19 e nel Regolamento L-Tur, art. da 9 a 13) sono concentrati presso l’Ente ticinese per il
turismo, unico responsabile nella struttura di diritto pubblico della promozione del turismo
intesa come marketing del turismo ticinese.
Si propone pertanto di adattare la L-Tur e il relativo regolamento modificando gli articoli
seguenti:
Testo attuale L-Tur
Art. 5
Proposta di modifica
Gli ETL …
2
Essi hanno inoltre i seguenti compiti:
f) incassare la tassa di soggiorno, la tassa di
promozione sull’alloggio ed il contributo
comunale ed assicurare il versamento
all’ETT della sua quota parte come ad art.
11;
12
Gli ETL …
Essi hanno inoltre i seguenti compiti:
f) incassare la tassa di soggiorno, la tassa di
promozione sull’alloggio ed il contributo
comunale ed assicurare il versamento
all’ETT della tassa di promozione
sull’alloggio;
2
L’ETT è finanziato:
Art. 11 L’ETT è finanziato:
b) con il 70% della tassa di promozione b) con la tassa di promozione;
incassata presso i datori di alloggio;
c) con la tassa di promozione incassata c) abrogata
presso gli esercizi pubblici senza alloggio ed
i
beneficiari
di
sussidi
cantonali;
Art. 12 Gli ETL sono finanziati:
b) con il 20% della tassa di promozione
incassata presso i datori di alloggio;
Testo attuale Regolamento L-Tur
Art. 10
b) abrogata
Proposta di modifica
Obblighi per gli ETL
Obblighi per gli ETL
Gli ETL sono tenuti a riversare mensilmente Gli ETL sono tenuti a riversare mensilmente
all’ETT l’80% della tassa di promozione all’ETT la tassa di promozione incassata.
incassata.
Dato che tutta la tassa di promozione è riversata all’ETT non è più necessario distinguere
tra tassa di promozione pagata dai datori di alloggi, dagli esercizi pubblici senza alloggio e
dai beneficiari di sussidi cantonali. L’obbligo d’assoggettamento alla tassa di promozione è
definito all’articolo 18 cpv. 2 L-Tur.
3.2 Il nuovo modello di finanziamento degli ETL
La tassa di soggiorno è modificata esclusivamente nei suoi importi per categorie di
alloggio, senza che ci sia cambiamento nelle tasse nella forma dell’importo annuo fisso e
obbligatorio per appartamenti e case di vacanza.
All’interno delle singole categorie di alloggio ci sono i cambiamenti seguenti:
– gli alberghi non classificati sono esplicitamente menzionati assieme agli alberghi da
una a tre stelle;
– gli ostelli della gioventù, offerta di alloggio oggi chiaramente identificabile ed anche
commercialmente molto profilata (ad es. www.youthhostel.ch), sono differenziati
rispetto all’alloggio collettivo.
Si propone pertanto di adattare la L-Tur e il Decreto esecutivo sulle tasse turistiche
modificando gli articoli seguenti:
Art. 15
Testo attuale L-Tur
Proposta di modifica
d. aliquote per pernottamento
L’importo della tassa di soggiorno,
differenziato in funzione delle categorie di
alloggio, è di fr. 0.25 al minimo e di fr. 2.50 al
massimo per pernottamento.
d. aliquote per pernottamento
L’importo della tassa di soggiorno,
differenziato in funzione delle categorie di
alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al
massimo per pernottamento.
4
13
4
Testo attuale DE sulle tasse turistiche
Art. 1
Proposta di modifica
Le aliquote per pernottamento applicabili per Le aliquote per pernottamento applicabili per
il calcolo della tassa di soggiorno di cui il calcolo della tassa di soggiorno di cui
all’art. 15 cpv. 4 L-Tur sono le seguenti:
all’art. 15 cpv. 4 L-Tur sono le seguenti:
a) fr. 1.45 negli alberghi o alloggi turistici a) fr. 3.-- negli alberghi o alloggi turistici
simili classificati con quattro o cinque
simili classificati con quattro o cinque
stelle;
stelle;
b) fr. 0.80 negli alberghi o alloggi turistici
simili classificati da zero a tre stelle;
b) fr. 2.-- negli alberghi o alloggi turistici
simili classificati da una a tre stelle e
nelle strutture alberghiere non
classificate;
c) fr. 0.80 nelle camere, residenze di
vacanza o alloggi turistici simili;
c) fr. 2.-- nelle camere, residenze
vacanza o alloggi turistici simili;
d) fr. 0.55 nei campeggi
“motorhomes”;
i
d) fr. 1.-nei
campeggi,
per
i
“motorhomes” e negli ostelli della
gioventù;
e) fr. 0.25 per le capanne, gli alloggi
collettivi e gli alloggi turistici simili.
e) fr. 0.50 per le capanne, gli alloggi
collettivi e gli alloggi turistici simili.
e
per
3.3 Alimentazione del fondo di funzionamento
La L-Tur prevede un fondo di funzionamento (art. 13) a cui possono attingere gli ETL che
non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti loro attribuiti e in
particolare per provvedere all’informazione e all’assistenza del turista nonché
all’animazione dell’offerta. Questo fondo è fondamentale per garantire su tutto il territorio
cantonale quello che può essere chiamato “un servizio minimo garantito” a favore dei
nostri ospiti. L’alimentazione di questo fondo avviene oggi tramite un prelevamento del
10% della tassa di promozione.
Tenuto conto dell’utilizzo previsto per le tasse turistiche e della destinazione del fondo (a
cui possono attingere solo gli ETL per far fronte a bisogni reali debitamente comprovati), è
più ragionevole che questo fondo venga alimentato da una percentuale della tassa di
soggiorno, a carico del turista, che beneficia di un’offerta su tutto il territorio cantonale, e
non dalla tassa di promozione che viene versata dal datore di alloggio all’ETT.
In comune accordo l’ETT e gli ETL stabiliranno, annualmente, la percentuale sulla base
del fabbisogno degli ETL che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i
compiti previsti dall’art. 5. L’eventuale saldo del fondo, dopo aver fatto fronte ai bisogni
debitamente comprovati, sarà ripartito annualmente fra gli ETL in funzione del loro
contributo al fondo. Tenuto conto delle necessità finanziarie negli ultimi anni degli Enti
finanziariamente deboli, l’alimentazione del fondo non dovrebbe superare fr. 450'000.-annui.
14
di
Si propone pertanto di adattare la L-Tur modificando l’articolo 13 come segue:
Art. 13
Testo attuale della L-Tur
Proposta di modifica
1
L’ ETT costituisce e gestisce un fondo di
funzionamento a cui possono attingere gli
ETL che non dispongono dei mezzi
finanziari sufficienti per svolgere i compiti
previsti dall’art.5.
1
L’ETT e gli ETL costituiscono e
gestiscono un fondo di funzionamento a
cui possono attingere gli ETL che non
dispongono
dei
mezzi
finanziari
sufficienti per svolgere i compiti previsti
dall’art. 5.
2
2
Questo fondo è alimentato da un
prelevamento pari al 10% della tassa di
promozione incassata presso i datori di
alloggio.
Questo fondo è alimentato da un
prelevamento pari al 10% della tassa di
promozione incassata presso i datori di
alloggio.
3
L’ETT e gli ETL stabiliscono
annualmente
la
percentuale
di
prelevamento, tenendo conto del
fabbisogno del fondo.
4
3
Gli ETL possono ricorrere al fondo
soltanto per far fronte a bisogni reali
corrispondenti agli obiettivi della politica
turistica
cantonale
e
debitamente
comprovati.
Gli ETL possono ricorrere al fondo
soltanto per far fronte a bisogni reali
corrispondenti agli obiettivi della politica
turistica cantonale e debitamente
comprovati.
4
5
L’eventuale saldo del fondo è destinato al
finanziamento di attività promozionali a
favore del turismo in Ticino.
L’eventuale saldo del fondo è ripartito
annualmente fra gli ETL, in funzione
del loro contributo al fondo.
3.4 Effetti finanziari per gli Enti turistici
La tabella 3 mette in evidenza i cambiamenti a seguito delle proposte contenute nel
presente messaggio, in base al numero dei pernottamenti 2008 e a previsioni sulla loro
evoluzione nel prossimo futuro:
– gli incassi totali della struttura ETT e ETL, dovuti all’adeguamento della tassa di
soggiorno, saranno pari a ca. 18.2 milioni di franchi contro i 14.8 milioni di franchi
odierni, con una progressione di ca. 3.4 milioni di franchi;
– gli incassi dell’ETT passano da ca. 3.5 milioni di franchi a 4.7 milioni di franchi, con un
aumento di fr. 1'200'000.--;
– gli incassi degli undici ETL passano da ca. 11.3 milioni di franchi a 13.5 milioni di
franchi, con un aumento di fr. 2'250'000.--, cifra al netto dei nuovi impegni a sostegno
delle manifestazioni turistiche finora sostenute finanziariamente dall’ETT;
– tutti gli ETL aumentano le loro entrate totali - si considera che, come fino ad oggi, gli
ETL di Leventina, Biasca e Riviera, Blenio, Bellinzona e Vallemaggia ricevono ca. fr.
410'000.-- del fondo di funzionamento - in proporzioni diverse a dipendenza
evidentemente dei volumi e dei tipi di pernottamenti registrati sul loro comprensorio: ad
es. l’ETL Lago Maggiore registrerà un aumento di ca. fr. 840'000.-- e l’ETL Biasca e
Riviera di ca. fr. 22'000.--.
15
Tabella 3: Gli effetti finanziari sugli enti turistici delle modifiche proposte
11 ETL e ETT
ETL Bellinzona
ETL Biasca e Riviera
ETL Blenio
ETL Gambarogno
ETL Leventina
ETL Lago Maggiore
ETL Lugano Turismo
ETL Malcantone
ETL Mendrisiotto
ETL Tenero e Verzasca
ETL Vallemaggia
Totale ETL
ETT Ticino Turismo
Totale ETL + ETT
Incassi 2008
TS + % TP +
fondo di
funzionamento
458'000.-243'000.-458'000.-633'000.-494'000.-4'110'000.-2'343'000.-743'000.-520'000.-708'000.-576'000.-11'286'000.--
Incassi 2011
con nuove TS e
nuova ripartizione
503'000.-1265'000.-499'000.-749'000.-537'000.-4'953'000.-3'012'000.-912'000.-648'000.-831'000.-622'000.-13'531'000.--
45'000.-22'000.-41'000.-116'000.-43'000.-843'000.-669'000.-169'000.-128'000.-123'000.-46'000.-2'245'000.--
3'545'000.--
4'709'000.--
1'164'000.--
14'831'000.--
18'240'000.--
3'409'000.--
A disposizione per
nuovi progetti
Evidentemente questa maggiore dotazione finanziaria, indotta dalle modifiche apportate
alla L-Tur, al RL-Tur e al DE sulle tasse turistiche, deve creare azioni e progetti in linea
con la nuova politica turistica cantonale recentemente avallata dal Gran Consiglio in
occasione dell’approvazione del credito quadro L-Tur per il periodo 2010-2013.
Risulta dunque fondamentale che i progetti siano rigorosamente indirizzati alla
realizzazione degli obiettivi della politica turistica, ossia il miglioramento dei prodotti e
servizi a beneficio dei nostri ospiti e il potenziamento del marketing al servizio dei nostri
operatori.
È sicuramente opportuno inoltre sostenere le realizzazioni operative dei progetti che
vanno oltre il comprensorio di ogni ETL e che scaturiranno dai lavori programmati al
Tavolo operativo in base ai dodici cantieri. Per quanto concerne l’utilizzo della tassa di
soggiorno per progetti sovra-regionali, sarà necessario un buon coordinamento a livello di
Tavolo operativo per evitare la sovrapposizione con i sussidi cantonali previsti dalla stessa
L-Tur o da altre leggi settoriali. Gli Enti locali hanno già previsto ad esempio il
finanziamento corrente di una carta turistica, la cui elaborazione è sostenuta con fondi di
politica regionale, se questa dovesse effettivamente corrispondere alle aspettative dei
turisti e degli operatori. L’esempio della carta turistica è rappresentativo in questo senso: è
un servizio con valore aggiunto destinato ai turisti, la cui portata è di dimensione locale,
regionale e cantonale. Analogamente, il programma “Enjoy Switzerland”, il cui lancio è
finanziato essenzialmente dalla politica regionale, porterà alla realizzazione di misure
chiaramente operative, visibili sul territorio e interessanti per il turista, che devono trovare
un finanziamento anche in base a risorse degli ETL e al sostegno abituale della L-Tur.
3.5 Utilizzo da parte degli Enti delle nuove risorse
Gli Enti turistici, già coinvolti nell’analisi della situazione nel 2009 in occasione
dell’elaborazione della politica turistica cantonale, sono stati nuovamente interpellati e
16
hanno dato indicazioni su come intendono utilizzare i mezzi finanziari supplementari in
caso di accettazione delle nuove modalità di finanziamento L-Tur.
L’ETT, evidentemente orientato al marketing, ha in programma di investire i suoi mezzi
principalmente:
– nella realizzazione di strumenti promozionali più performanti, in particolare nel campo
della comunicazione digitalizzata e multimediale tramite web;
– nel rafforzamento della presenza su mercati tradizionali di prossimità e nell’apertura di
nuovi mercati (in particolare Brasile, Russia, India e Cina, che escono rafforzati dalla
crisi economica e che sono nettamente sottorappresentati in Ticino rispetto alla media
svizzera);
– nel chiaro miglioramento delle relazioni pubbliche, in particolare con i media tradizionali
sul mercato svizzero;
– nella ricerca di soluzioni di commercializzazione adeguata per attivare, accanto alla
promozione, anche la vendita di prodotti e servizi dell’offerta turistica ticinese puntando
su una sezione incoming e vendita online.
Le indicazioni degli undici Enti turistici locali, il cui impegno è nettamente orientato
all’informazione e all’assistenza al turista nonché all’animazione dell’offerta e le cui risorse
finanziarie in base alla L-Tur, con questa modifica, non possono più essere destinate ad
attività di marketing, possono essere sintetizzate nel modo seguente:
– gli ETL che vedranno le loro risorse aumentare di poche decine di migliaia di franchi Bellinzona, Biasca, Blenio, Leventina, Vallemaggia e che sono tutti oggi a beneficio del
fondo di funzionamento - si adopereranno soprattutto nel rafforzamento e nel
miglioramento dei servizi forniti finora (sentieri escursionisti, sostegno a manifestazioni,
servizio informazione, nuovo sviluppo di prodotti esistenti, ecc.);
– gli ETL con maggiore dotazione finanziaria supplementare - Gambarogno, Malcantone,
Mendrisiotto, Tenero e Valle Verzasca - possono essere più intraprendenti e, oltre al
rafforzamento dei servizi esistenti, progetteranno nuove realizzazioni sia nel campo
degli eventi locali e regionali sia in quello dei prodotti che gestiscono in proprio (ad es.
crociere serali estive, pista di Mountain Bike, nuovi sentieri tematici, miniera d’oro,
formazione del personale, creazione di pacchetti turistici di soggiorno, rafforzamento
dei rapporti con i Comuni);
– i due ETL del Lago Maggiore e di Lugano Turismo, che sono quelli con i budget più
elevati e che saranno, vista la loro importanza nel turismo ticinese (ca. 8 pernottamenti
alberghieri su 10), anche quelli che registreranno gli aumenti assoluti più cospicui, si
impegneranno chiaramente a migliorare i servizi al turista. Nel campo dell’informazione
gli sforzi verteranno in particolare sulla creazione di prodotti locali e regionali e sui loro
supporti informativi (escursionismo, Mountain Bike, sport in generale, info point presso
Acquaparco, ecc.), sul potenziamento dei media elettronici (sito internet, smartphone,
e-commerce, ecc.). Nell’ambito dei sentieri escursionisti e del prodotto natura vi sarà,
nel Locarnese, maggiore attenzione soprattutto per quanto concerne la segnaletica
generale in tutto il comprensorio e i percorsi nella Valle Onsernone, mentre nel
Luganese priorità sarà data all’ulteriore valorizzazione del Parco San Grato, alla
ricostruzione del percorso Gandria-Brè e di un sentiero didattico nella regione del
Camoghé. Circa l’animazione, si prospetta soprattutto la creazione di un nuovo evento
autunnale da combinare all'attuale Festa d'autunno, un’accresciuta animazione durante
l’Avvento e la valorizzazione del marchio Estival Jazz a Lugano e, nel Locarnese, un
rafforzamento della partecipazione ai grandi eventi organizzati da terzi così come il
miglioramento delle proprie manifestazioni (JazzAscona, Settimane Musicali e Festa
delle Camelie). A Locarno sono inoltre previsti sia dei miglioramenti nella gestione
interna dell’ETL sia un accresciuto impegno a sostegno di progetti di valenza regionale;
17
a Lugano, invece, è in previsione una campagna informativa a tappeto in vista
dell’apertura dell’Acquaparco di Rivera nel 2012.
4.
RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO
L’adeguamento delle modalità di finanziamento dell’Ente ticinese per il turismo e degli Enti
turistici locali e la conseguente modifica degli articoli 5, 11, 12, 13 e 15 della Legge sul
turismo del 30 novembre 1998 non richiede un impegno finanziario supplementare per lo
Stato e non comporta pertanto alcuna ripercussione finanziaria a livello cantonale.
Dotazione del Piano finanziario L-TUR:
Modifiche dell'effettivo del personale:
Conseguenze finanziarie per i Comuni:
5.
nessuna ripercussione
nessuna.
nessuna.
CONCLUSIONI
La richiesta di adeguamento delle modalità di finanziamento dell’Ente ticinese per il
turismo e degli Enti turistici locali si basa sulla strategia delineata nel messaggio n. 6272
del 30 settembre 2009 concernente lo stanziamento di un credito quadro in base alla
Legge sul turismo. L’approvazione di questo messaggio ha rappresentato infatti il primo
passo di una strategia a tre tappe volta a ripensare l’intero settore turistico entro la fine del
quadriennio 2010-2013. Con questa richiesta di adeguamento delle modalità di
finanziamento, seconda tappa della strategia delineata, si vogliono ripartire in modo chiaro
le competenze fra ETT (incaricato di incentivare il turista a scegliere il Ticino) e ETL
(chiamati a prendersi cura del turista in loco) dotando nel contempo questi enti dei mezzi
finanziari necessari per rendere il marketing più efficace e i prodotti più attrattivi.
Il Tavolo operativo del turismo ticinese, già operativo, dovrà garantire la necessaria
coordinazione tra ETT e ETL a seguito della nuova ripartizione di competenze,
agevolando nel contempo la realizzazione dei cantieri turistici previsti dalla strategia
turistica cantonale.
Con questo messaggio, il Consiglio di Stato, l’ETT e gli ETL ribadiscono la volontà di
revisione della L-Tur in tutti suoi aspetti entro la fine del quadriennio, partendo da un
lavoro operativo comune e secondo il metodo “studiare, programmare, realizzare”.
Sulla base delle considerazioni esposte nel presente messaggio e ribadita la volontà di
continuare una politica di sostegno al settore turistico, vi invitiamo a voler approvare le
modifiche di legge proposte.
Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra
massima stima.
Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, L. Pedrazzini
Il Cancelliere, G. Gianella
18
Disegno di
LEGGE
sul turismo del 30 novembre 1998; modifica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
visto il messaggio del
n.
del Consiglio di Stato,
decreta:
I.
La legge sul turismo del 30 novembre 1998 è modificata come segue:
Art. 5 cpv 2 lett. f)
f) incassare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull’ alloggio ed il
contributo comunale ed assicurare il versamento all’ ETT della tassa di
promozione sull’alloggio;
Art. 11 lett. b)
b) con la tassa di promozione;
Art. 11 lett. c)
c) abrogata;
Art. 12 lett. b)
b) abrogata;
Art. 13
1
L’ETT e gli ETL costituiscono e gestiscono un fondo di funzionamento a
cui possono attingere gli ETL che non dispongono dei mezzi finanziari
sufficienti per svolgere i compiti previsti dall’art. 5.
2
Questo fondo è alimentato da un prelevamento del 5% massimo della
tassa di soggiorno riversata agli ETL dai datori di alloggio e dai proprietari
di appartamenti e case di vacanza.
3
L’ETT e gli ETL stabiliscono annualmente la percentuale di prelevamento,
tenendo conto del fabbisogno del fondo.
4
Gli ETL possono ricorrere al fondo soltanto per far fronte a bisogni reali
corrispondenti agli obiettivi della politica turistica cantonale e debitamente
comprovati.
19
5
L’eventuale saldo del fondo è ripartito annualmente fra gli ETL, in
funzione del loro contributo al fondo.
Art. 15 cpv. 4
4
L’importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie
di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento.
II.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1°
gennaio 2011.
20
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Il messaggio in questione