INDAGINI FINANZIARIE
E
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
2 febbraio 2011
SCHEMA DI TRATTAZIONE
- Ambito impositivo;
- Ambito soggettivo;
- Ambito oggettivo;
- Procedura di richiesta dati;
- Effetti ai fini dell’accertamento;
AMBITO IMPOSITIVO
-
-
-
imposte sui redditi (art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n.
600/73);
IVA (art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72;
imposta di registro (art. 53-bis, c. 1, D.P.R. n.
131/86);
imposte ipotecaria e catastale (art. 53-bis, c. 1,
D.P.R. n. 131/86).
AMBITO IMPOSITIVO
Art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73
Potere degli Uffici Finanziari di utilizzare lo strumento delle
indagini bancarie e finanziarie ai fini delle imposte sui redditi.
I dati e gli elementi emersi in sede di accertamento bancario
possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti
relativi a:
• le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (art. 38);
• i redditi determinati sulla base delle scritture contabili (art.
39);
• le dichiarazioni dei redditi dei soggetti diversi dalle persone
fisiche (art. 40);
• gli accertamenti d’ufficio nei casi di omessa presentazione
della dichiarazione dei redditi (art. 41).
AMBITO IMPOSITIVO
Art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72
Potere degli Uffici Finanziari di utilizzare lo strumento delle
indagini bancarie e finanziarie ai fini IVA.
I dati e gli elementi emersi in sede di accertamento bancario
possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti:
• di tipo analitico o analitico-induttivo (art. 54);
• di tipo induttivo (art. 55).
AMBITO IMPOSITIVO
Art. 53-bis, c. 1, D.P.R. n. 131/86
Potere degli Uffici Finanziari di utilizzare lo strumento delle
indagini bancarie e finanziarie ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale:
«Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del
D.P.R. n. 600/73 , e successive modificazioni, possono essere
esercitati anche ai fini dell’imposta di registro, nonché delle
imposte ipotecaria e catastale previste dal D.Lgs. 347/90».
AMBITO SOGGETTIVO
Art. 32, c. 1 n. 7, D.P.R. n. 600/73
Art. 51 D.P.R. n. 633/72
Gli uffici operativi dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza
possono richiedere, previa autorizzazione dei rispettivi uffici direttivi, dati,
notizie e documenti a:
• banche;
• Società Poste Italiane s.p.a. (per le attività finanziarie e creditizie);
• imprese di investimento (SIM);
• organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
• società di gestione del risparmio (SGR);
• società fiduciarie;
• «altri intermediari finanziari».
AMBITO SOGGETTIVO
Agenzia delle Entrate – circolare n. 32 del 19.10.2006
Nella categoria dei cd. «altri intermediari finanziari» sono da annoverare i
seguenti soggetti:
• i soggetti iscritti all’elenco generale di cui all’art. 106 T.U.L.B.;
• i soggetti iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U.L.B.;
• le cd. holdings di partecipazione (art. 113 T.U.L.B.);
• le cooperative di garanzia collettiva fidi (art. 115, c. 4, T.U.L.B.);
• i cambiavalute (art. 115, c. 5, T.U.L.B.);
• gli operatori professionali in oro (artt. 1 e 2 Legge n. 7/2000);
• gli istituti di «moneta elettronica» (art. 114-bis T.U.L.B. - cfr. circ. Banca
d’Italia n. 253 del 26.3.2004)
AMBITO OGGETTIVO
Art. 32, c. 1 n. 7, D.P.R. n. 600/73
Art. 51 D.P.R. n. 633/72
I dati, le notizie ed i documenti che gli uffici operativi
dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza possono
richiedere agli intermediari finanziari concernono qualsiasi
rapporto intrattenuto ed operazione effettuata con i loro clienti,
ivi compresi i servizi prestati e le garanzie prestate da terzi.
Di conseguenza, le richieste possono riguardare qualsiasi dato,
informazione od elemento relativo alle operazioni oggetto di
indagine senza necessità di transitare per richieste preliminari di
documenti specifici.
AMBITO OGGETTIVO
tipologie di rapporti rilevanti
Possono formare oggetto di verifica:
• i rapporti riconducibili al contribuente sottoposto ad accertamento;
• i rapporti cointestati al contribuente e a soggetti terzi;
• i rapporti riconducibili a soggetti terzi ma sui quali il contribuente
ha la possibilità di operare (es. conti correnti di società) salvo che il
potere di disposizione sia stato conferito per esigenze specifiche e
giustificabili (Cassazione n. 23861 del 19.11.2007);
• i rapporti riconducibili a soggetti terzi e sui quali il contribuente non
ha la possibilità di operare ma in relazione ai quali gli uffici
ritengono sussistere gli estremi dell’interposizione fittizia;
• i rapporti riconducibili a soggetti terzi legati al contribuente da
rapporti di natura commerciale.
AMBITO OGGETTIVO
tipologie di rapporti esclusi
Sono escluse dal novero delle operazioni oggetto di verifica:
• i versamenti in c/c postale di importo inferiore a € 1.500 (art. 7, c. 6,
D.P.R. n. 605/73);
• i pagamenti di pensioni, utenze, contributi previdenziali, premi
assicurativi, imposte e tasse e canoni radiotelevisivi (circ. Agenzia
delle Entrate n. 32 del 19.10.2006);
• i pagamenti di ticket sanitari, di canoni cimiteriali, titoli di trasporto
pubblico e/o privato, biglietti per manifestazioni sportive (circ.
Agenzia delle Entrate n. 32 del 19.10.2006);
• gli incassi ed i pagamenti effettuati nell’ambito del servizio di
tesoreria degli enti pubblici (circ. Agenzia delle Entrate n. 32 del
19.10.2006).
AMBITO OGGETTIVO
richieste alle società fiduciarie
Gli obblighi informativi posti a carico delle società fiduciarie riguardano la
comunicazione de:
• le generalità dei soggetti, inequivocabilmente individuati, per conto dei
quali hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese specificando, per ciascun rapporto, i periodi
temporali di interesse (art. 32, c. 7, D.P.R. n. 600/73);
• i dati, documenti e notizie relative ai rapporti intrattenuti con singoli clienti
preventivamente e nominativamente indicati dai soggetti verificatori
(comunicazione Assofiduciaria n. 26 del 3.6.2005);
• le generalità dei soggetti per conto dei quali esse detengono, amministrano
o gestiscono beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese
inequivocabilmente individuati (comunicazione Assofiduciaria n. 26 del
3.6.2005).
AMBITO OGGETTIVO
problemi di diritto transitorio
L’attuale assetto normativo deriva dalle innovazioni introdotte
dalla Legge n. 311/2004 (art. 1, commi 402 e 403) che hanno
ampliato:
• l’ambito delle operazioni e rapporti oggetto di controllo, in
precedenza limitati ai rapporti e operazioni «di conto
corrente» (possono pertanto essere sottoposte a verifica, ad
esempio, le operazioni di cambio di assegni allo sportello);
• il novero dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione (in
precedenza limitato alle banche e a Poste Italiana s.p.a. nonché
alle «altre società o enti che effettuano attività di
intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria»).
AMBITO OGGETTIVO
problemi di diritto transitorio
Sul piano oggettivo, la natura procedimentale delle norme di modifica
ha fatto emergere il problema della sussistenza degli obblighi di
comunicazione delle cd. «operazioni fuori conto».
In tale ottica, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 32 del 19.10.2006) ha
limitato l’obbligo di comunicazione alle sole operazioni per le quali gli
intermediari avevano l’obbligo di conservazione dei relativi dati ai fini
della normativa anti-riciclaggio, cioè:
• le operazioni che comportano la trasmissione o la movimentazione
di mezzi di pagamento di qualsiasi genere di importo superiore a €
12.500 o frazioni da € 3.098,74 che concorrono a raggiungere il
limite di € 12.500 nell’arco di 7 giorni lavorativi consecutivi.
SCHEMA PROCEDURALE
acquisizione dei dati presso gli intermediari
La richiesta di dati, notizie ed informazioni può essere formulata
dagli uffici ispettivi dell’Amministrazione Finanziaria:
• previa autorizzazione;
• esclusivamente per via telematica (P.E.C.).
Gli intermediari finanziari devono dare seguito alla richiesta
entro il termine di 30 gg. (prorogabili di altri 20 gg.).
SCHEMA PROCEDURALE
soggetti legittimati ad eseguire le verifiche finanziarie
Sono legittimati ad attivare la procedura di richiesta agli
intermediari finanziari:
• gli uffici della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia
delle Entrate;
• gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate;
• la Guardia di Finanza;
• le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.
SCHEMA PROCEDURALE
requisiti di validità della indagine finanziaria
Per essere validamente autorizzate, le richieste dovrebbero
essere:
• ampiamente motivate e sorrette da validi elementi indiziari;
• supportate da motivazioni ancora più stringenti qualora
l’autorizzazione all’indagine riguardi soggetti terzi
ricollegabili al contribuente.
SCHEMA PROCEDURALE
autorizzazione all’indagine finanziaria
I soggetti cui compete il rilascio dell’autorizzazione all’indagine
finanziaria sono:
• il Direttore Centrale per l’Accertamento dell’Agenzia delle
Entrate;
• il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate;
• il Comandante Regionale della Guardia di Finanza.
SCHEMA PROCEDURALE
autorizzazione all’indagine finanziaria
L’autorizzazione
non
costituisce
atto autonomamente
impugnabile ma è sindacabile soltanto nell’ambito della fase di
impugnazione dell’atto impositivo finale (cfr. Consiglio di Stato,
decisione 7.4.95 n. 264).
Tuttavia, la Cassazione (sentenze 1.4.2003 n. 4987 e 19.2.2009 n.
4001) ritiene che, in ambito tributario, non sia applicabile il
principio dell’inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite e,
pertanto, il vizio relativo all’autorizzazione non comporti la
nullità dell’avviso di accertamento (contra: CTP Milano
17.10.2000, n. 228).
SCHEMA PROCEDURALE
presentazione della richiesta da parte degli uffici
art. 32, c. 1 n. 7, D.P.R. n. 600/73
Le richieste agli intermediari finanziari devono essere:
• effettuate esclusivamente P.E.C. (Provv. Dir. Agenzia
22.12.2005);
• indirizzate
al responsabile della struttura accentrata
dell’operatore finanziario oppure al responsabile della sede o
dell’ufficio destinatario.
SCHEMA PROCEDURALE
presentazione della richiesta da parte degli uffici
Destinatari delle richieste devono essere:
• la direzione generale o centrale dell’istituto finanziario oppure
le singole dipendenze;
• la direzione generale o centrale dell’istituto finanziario
risultante dall’eventuale operazione di concentrazione;
• il responsabile della struttura accentrata in caso di gruppi
bancari che hanno istituito apposite strutture accentrate.
SCHEMA PROCEDURALE
adempimenti del destinatario della richiesta
Il destinatario della richiesta deve:
• darne notizia immediata al contribuente (art. 32, c. 7, D.P.R. n.
600/73) ;
• dare seguito alla richiesta entro 30 gg. (prorogabili di ulteriori
20 gg.).
La proroga - che deve essere appositamente richiesta
dell’intermediario finanziario - può essere concessa, purché
sussistano
giustificati
motivi,
dagli
stessi
soggetti
dell’Amministrazione Finanziaria competenti per il rilascio
dell’autorizzazione.
SCHEMA PROCEDURALE
richiesta diretta al contribuente
art. 51, c. 2 n. 6-bis, D.P.R. n. 633/72
Nell’ambito dell’IVA è prevista la possibilità per gli uffici, previa
autorizzazione, di richiedere direttamente al contribuente una
dichiarazione contenente l’indicazione della natura e del numero
dei rapporti in corso o estinti da non più di 5 anni intrattenuti con
gli intermediari finanziari.
La richiesta diretta al contribuente non può invece estendersi alle
operazioni eseguite o ai servizi ricevuti.
SCHEMA PROCEDURALE
accesso diretto presso gli intermediari finanziari
(art. 33, c. 2 e 6, D.P.R. n. 600/73
art. 52, c. 11, D.P.R. n. 633/72)
Gli uffici possono disporre l’accesso diretto di propri funzionari presso:
• le aziende e gli istituti di credito;
• l’amministrazione postale
allo scopo di rilevare:
• i dati e le notizie relativi ai conti di cui sia stata richiesta copia e che non
siano stati trasmessi nei termini;
• la completezza e l’esattezza dei dati forniti in caso di fondati sospetti di
inesattezza dei medesimi.
L’autorizzazione deve essere rilasciata:
• dall’ispettore compartimentale delle II.DD. ad un addetto avente almeno la
qualifica di funzionario tributario;
• dal comandante di zona della GdF ad un ufficiale di grado non inferiore a
capitano.
EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI
DELL’ACCERTAMENTO
(art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73
art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72)
I dati e gli elementi acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria possono
essere utilizzati ai fini dell’accertamento tributario a meno che il
contribuente non dimostri che:
• ne ha tenuto conto ai fini della determinazione della base
imponibile;
• non hanno rilevanza a fini fiscali.
Esiste pertanto una presunzione legale relativa di rilevanza fiscale degli
elementi acquisiti in sede di indagine finanziaria che il contribuente
può vincere soltanto fornendo la prova contraria.
EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI
DELL’ACCERTAMENTO
Corte di Cassazione n. 9103 del 5.7.2001
La natura di presunzione legale relativa della rilevanza dei dati e degli
elementi acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria in sede di indagine
finanziaria implica che:
• possono essere utilizzati de plano gli elementi risultanti dalle
movimentazioni bancarie;
• le relative risultanze sono rivestite dei requisiti di gravità, precisione
e concordanza;
• la presunzione comporta l’inversione dell’onere della prova.
EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI
DELL’ACCERTAMENTO
prova contraria
La prova contraria consiste nella analitica dimostrazione
dell’irrilevanza di ciascuna singola operazione non potendo risultare
sufficienti profili probatori generici (Cassazione n. 13818 del 13.6.2007
e n. 13516 del 26.5.2008).
Al fine di superare le presunzioni legali, il contribuente è legittimato a
produrre dichiarazioni di terzi in forza del principio di parità delle parti
ex a.rt. 111 della Costituzione (Cassazione n. 9958 del 16.4.2008).
La prova contraria è idonea a vincere la presunzione legale solo qualora
il contribuente produca documentazione da cui risulti con certezza
l’irrilevanza fiscale delle risultanze dei conti bancari (Comando
Generale della Guardia di Finanza, circ. n. 1 del 2008).
EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI
DELL’ACCERTAMENTO
conti e rapporti intestati a terzi
La presunzione legale di rilevanza tributaria opera anche nel caso di conti o
rapporti formalmente intestati a terzi.
Il problema riguarda la dimostrazione della fittizietà dell’intestazione.
A questo riguardo, l’orientamento giurisprudenziale non è univoco poiché vi
sono:
• decisioni che hanno statuito in ordine alla necessità della dimostrazione
rigorosa da parte dell’Amministrazione Finanziaria (Cassazione n. 2739 del
24.2.2001, n. 19362 del 15.7.2008, n. 21454 del 9.10.2009 e n. 17387 del
23.7.2010);
• decisioni che hanno ritenuto che la norma autorizzi a procedere
all’accertamento anche sui conti formalmente intestati a terzi ma che si ha
motivo di ritenere connessi ed inerenti con il reddito del contribuente
(Cassazione n. 2738 del 24.2.2001, n. 2797 del 26.2.2002, n. 18868 del
7.9.2007, n. 27032 del 21.12.2007, n. 15172 del 26.6.2009).
EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI
DELL’ACCERTAMENTO
conti e rapporti intestati a terzi
La posizione dell’Amministrazione sembra assestarsi sull’orientamento più
favorevole al contribuente.
La presunzione opera «a condizione che l’ufficio accertatore dimostri che la
titolarità dei rapporti come delle operazioni è fittizia o comunque è superata,
in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità
al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla
documentazione bancaria acquisita» (Agenzia delle Entrate – circ. n. 32 del
19.10.2006).
L’estensione a terzi delle indagini finanziarie resta subordinata «alla
sussistenza di elementi indiziari che lascino presumere o ritenere la
movimentazione, da parte di terzi, di disponibilità finanziarie in realtà
riconducibili al contribuente» (Comando Generale della Guardia di Finanza,
circ. n. 1 del 2008).
EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI
DELL’ACCERTAMENTO
imprenditori e professionisti
(art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73
art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72)
Per i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo la presunzione legale
di concorso alla determinazione della base imponibile opera non solo sul
versante degli accrediti ma anche sul versante degli addebiti se il contribuente
non ne indica il corrispondente beneficiario
quindi
i prelievi non risultanti dalle scritture contabili e dei quali il contribuente non
sia in grado di fornire l’indicazione del relativo beneficiario si considerano
ricavi o compensi.
Natura procedimentale della norma e sua applicazione anche per i periodi
d’imposta precedenti (Cassazione n. 11750 del 12.5.2008, n. 22179 del
3.9.2008 e n. 802 del 14.1.2011).
EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI
DELL’ACCERTAMENTO
professionisti e tracciabilità dei compensi
(art. 35, c. 12-12bis, D.L. n. 223/2006)
Periodo compreso tra il 4.7.2006 ed il 24.6.2008:
• obbligo di tenuta di uno o più conti bancari/postali sui quali fare
affluire obbligatoriamente i compensi riscossi e dai quali effettuare i
prelevamenti per il pagamento delle spese;
• obbligo di riscuotere i compensi in denaro di importo superiore ad
una certa soglia esclusivamente mediante strumenti di pagamento
tracciabili.
Tali obblighi sono venuti meno a decorrere dal 25.6.2008 per effetto
delle abrogazioni contenute all’art. 32,c. 3, D.L. n. 112/2008.
EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI
DELL’ACCERTAMENTO
professionisti e tracciabilità dei compensi
(conti correnti promiscui)
In vigenza delle disposizioni sulla tracciabilità dei compensi dei
professionisti, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 28 del 4.8.2006) ha
fissato i seguenti principi:
• i conti correnti attinenti la sfera professionale del contribuente non
devono necessariamente essere separati da quelli attinenti la sfera
personale;
• la tenuta di conti correnti promiscui non è di ostacolo alla corretta
applicazione della presunzione in materia di incassi e prelievi;
• i contribuenti possono ritenersi sollevati dall’onere di fornire la
prova contraria in relazione ai prelievi che possono ritenersi
ragionevolmente riconducibili alla sfera personale avuto riguardo
all’entità degli importi e alle normali esigenze personali e familiari.
IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73
art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72
Gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria «possono» richiedere
al contribuente di comparire di persona o per mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai
rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti siano
stati acquisiti nell’ambito delle indagini finanziarie.
IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
Agenzia delle Entrate - circ. n. 32 del 19.10.2006
Nel caso in cui l’Ufficio decida di instaurare il contraddittorio, è tenuto
ad indirizzare al contribuente un «invito a comparire» dal quale devono
emergere le seguenti indicazioni:
• presupposti legislativi legittimanti l’esercizio del potere di indagine;
• data (non anteriore al 15° giorno successivo alla data di notifica
dell’invito) e luogo in cui il contribuente viene invitato a comparire,
con facoltà per esso di avvalersi di un rappresentante munito di
apposita procura;
• motivo dell’invito con specificazione anche sommaria degli
elementi informativi che formeranno oggetto di contestazione;
• effetti della mancata o incompleta adesione all’invito a comparire.
IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
Agenzia delle Entrate - circ. n. 32 del 19.10.2006
Nel caso in cui il contribuente:
• non aderisca all’invito;
• dichiari di non essere in grado di rispondere;
• decida di avvalersi della facoltà di non rispondere
trova applicazione la disposizione di cui all’art. 32, c. 4, D.P.R. n. 600/73 a
norma della quale «le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri
ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non
possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini
dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa».
Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere riportate in un apposito
processo verbale (da rilasciarsi in copia al contribuente) recante la
sottoscrizione del contribuente (o del suo rappresentante) oppure l’indicazione
del motivo della mancata sottoscrizione.
IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
preclusione all’utilizzo di documenti non prodotti
art. 32, u.c., D.P.R. n. 600/73
art. 51, u.c., D.P.R. n. 633/72
«Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non
operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato
all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede
contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri,
dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto
adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non
imputabile».
IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
preclusione all’utilizzo di documenti non prodotti
orientamento della giurisprudenza
L’applicabilità della preclusione probatoria postula che vi sia
stata una specifica richiesta da parte degli organi verificatori
(Cassazione n. 21967 del 16.10.2009 e n. 22765 del 28.10.2009)
IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
obbligatorietà vs. facoltatività
orientamento della giurisprudenza
La mancata instaurazione del contraddittorio non comporta la
nullità della rettifica in quanto la norma istituisce, al riguardo,
una mera facoltà per l’ufficio (Cassazione n. 2821 del 7.2.2008,
n. 20268 del 23.7.2008 e n. 26316 del 29.12.2010).
In virtù dei principi di «buona amministrazione» e di «legalità
dell’attività amministrativa», si deve ritenere che, sebbene non
espressamente previsto, «il contraddittorio procedimentale
amministrativo sia necessario anche in materia tributaria»
(Cassazione n. 2816 del 7.2.2008).
COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
art. 7 D.P.R. n. 605/73
Gli stessi operatori finanziari destinatari dei poteri di indagine da parte
dell’Amministrazione Finanziaria ex art. 32 D.P.R. n. 600/73 e gli agenti in
attività finanziarie devono periodicamente comunicare all’Anagrafe Tributaria
l’esistenza e la natura di tutti i rapporti da essi intrattenuti con l’indicazione dei
dati anagrafici e del codice fiscale dei titolari.
Le comunicazioni relative ai rapporti accesi, variati o estinti in ciascun mese
solare devono essere effettuate telematicamente entro l’ultimo giorno del mese
successivo.
Le informazioni così raccolte sono archiviate in una apposita sezione
dell’Anagrafe Tributaria denominata «Archivio dei Rapporti con gli Operatori
Finanziari».
COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
contenuto dei dati nell’Archivio dei Rapporti
Nell’Archivio dei Rapporti con gli Operatori Finanziari sono visionabili:
• la tipologia dei rapporti intrattenuti con il contribuente;
• le date di apertura, di variazione e di chiusura dei rapporti;
• i dati identificativi dei soggetti, anche non residenti, titolari dei rapporti;
• i dati identificativi dei soggetti non intestatari dei rapporti i quali hanno
però facoltà di disposizione sui rapporti medesimi;
• le operazioni extra-conto.
L’Archivio è pertanto in grado di segnalare automaticamente tutti i soggetti
del mondo bancario e finanziario che, nel periodo preso a base per le indagini
finanziarie, sono entrati in contatto con il contribuente monitorato, rendendo
così superflua la diretta selezione degli intermediari cui inoltrare le richieste.
COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
contenuto dei dati nell’Archivio dei Rapporti
Nell’Archivio dei Rapporti non sono invece presenti:
• le informazioni sul contenuto dei relativi rapporti;
• i conti di deposito nei quali sono immesse attività oggetto di
«scudo fiscale» (Agenzia delle Entrate – circ. n. 43 del
10.10.2009).
COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
accesso ai dati nell’Archivio dei Rapporti
(Comando Generale della Guardia di Finanza – circ. n.
1/2008)
L’accesso ai dati contenuti nell’Archivio dei Rapporti con gli
Operatori Finanziari è possibile solo nei casi in cui sia stata
debitamente autorizzata l’esecuzione di una indagine finanziaria.
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AMBITO IMPOSITIVO Art. 32, c. 1 n. 2, DPR n. 600/73