INDAGINI FINANZIARIE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO 2 febbraio 2011 SCHEMA DI TRATTAZIONE - Ambito impositivo; - Ambito soggettivo; - Ambito oggettivo; - Procedura di richiesta dati; - Effetti ai fini dell’accertamento; AMBITO IMPOSITIVO - - - imposte sui redditi (art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73); IVA (art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72; imposta di registro (art. 53-bis, c. 1, D.P.R. n. 131/86); imposte ipotecaria e catastale (art. 53-bis, c. 1, D.P.R. n. 131/86). AMBITO IMPOSITIVO Art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73 Potere degli Uffici Finanziari di utilizzare lo strumento delle indagini bancarie e finanziarie ai fini delle imposte sui redditi. I dati e gli elementi emersi in sede di accertamento bancario possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti relativi a: • le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (art. 38); • i redditi determinati sulla base delle scritture contabili (art. 39); • le dichiarazioni dei redditi dei soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 40); • gli accertamenti d’ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 41). AMBITO IMPOSITIVO Art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72 Potere degli Uffici Finanziari di utilizzare lo strumento delle indagini bancarie e finanziarie ai fini IVA. I dati e gli elementi emersi in sede di accertamento bancario possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti: • di tipo analitico o analitico-induttivo (art. 54); • di tipo induttivo (art. 55). AMBITO IMPOSITIVO Art. 53-bis, c. 1, D.P.R. n. 131/86 Potere degli Uffici Finanziari di utilizzare lo strumento delle indagini bancarie e finanziarie ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale: «Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/73 , e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell’imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal D.Lgs. 347/90». AMBITO SOGGETTIVO Art. 32, c. 1 n. 7, D.P.R. n. 600/73 Art. 51 D.P.R. n. 633/72 Gli uffici operativi dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza possono richiedere, previa autorizzazione dei rispettivi uffici direttivi, dati, notizie e documenti a: • banche; • Società Poste Italiane s.p.a. (per le attività finanziarie e creditizie); • imprese di investimento (SIM); • organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR); • società di gestione del risparmio (SGR); • società fiduciarie; • «altri intermediari finanziari». AMBITO SOGGETTIVO Agenzia delle Entrate – circolare n. 32 del 19.10.2006 Nella categoria dei cd. «altri intermediari finanziari» sono da annoverare i seguenti soggetti: • i soggetti iscritti all’elenco generale di cui all’art. 106 T.U.L.B.; • i soggetti iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U.L.B.; • le cd. holdings di partecipazione (art. 113 T.U.L.B.); • le cooperative di garanzia collettiva fidi (art. 115, c. 4, T.U.L.B.); • i cambiavalute (art. 115, c. 5, T.U.L.B.); • gli operatori professionali in oro (artt. 1 e 2 Legge n. 7/2000); • gli istituti di «moneta elettronica» (art. 114-bis T.U.L.B. - cfr. circ. Banca d’Italia n. 253 del 26.3.2004) AMBITO OGGETTIVO Art. 32, c. 1 n. 7, D.P.R. n. 600/73 Art. 51 D.P.R. n. 633/72 I dati, le notizie ed i documenti che gli uffici operativi dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza possono richiedere agli intermediari finanziari concernono qualsiasi rapporto intrattenuto ed operazione effettuata con i loro clienti, ivi compresi i servizi prestati e le garanzie prestate da terzi. Di conseguenza, le richieste possono riguardare qualsiasi dato, informazione od elemento relativo alle operazioni oggetto di indagine senza necessità di transitare per richieste preliminari di documenti specifici. AMBITO OGGETTIVO tipologie di rapporti rilevanti Possono formare oggetto di verifica: • i rapporti riconducibili al contribuente sottoposto ad accertamento; • i rapporti cointestati al contribuente e a soggetti terzi; • i rapporti riconducibili a soggetti terzi ma sui quali il contribuente ha la possibilità di operare (es. conti correnti di società) salvo che il potere di disposizione sia stato conferito per esigenze specifiche e giustificabili (Cassazione n. 23861 del 19.11.2007); • i rapporti riconducibili a soggetti terzi e sui quali il contribuente non ha la possibilità di operare ma in relazione ai quali gli uffici ritengono sussistere gli estremi dell’interposizione fittizia; • i rapporti riconducibili a soggetti terzi legati al contribuente da rapporti di natura commerciale. AMBITO OGGETTIVO tipologie di rapporti esclusi Sono escluse dal novero delle operazioni oggetto di verifica: • i versamenti in c/c postale di importo inferiore a € 1.500 (art. 7, c. 6, D.P.R. n. 605/73); • i pagamenti di pensioni, utenze, contributi previdenziali, premi assicurativi, imposte e tasse e canoni radiotelevisivi (circ. Agenzia delle Entrate n. 32 del 19.10.2006); • i pagamenti di ticket sanitari, di canoni cimiteriali, titoli di trasporto pubblico e/o privato, biglietti per manifestazioni sportive (circ. Agenzia delle Entrate n. 32 del 19.10.2006); • gli incassi ed i pagamenti effettuati nell’ambito del servizio di tesoreria degli enti pubblici (circ. Agenzia delle Entrate n. 32 del 19.10.2006). AMBITO OGGETTIVO richieste alle società fiduciarie Gli obblighi informativi posti a carico delle società fiduciarie riguardano la comunicazione de: • le generalità dei soggetti, inequivocabilmente individuati, per conto dei quali hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese specificando, per ciascun rapporto, i periodi temporali di interesse (art. 32, c. 7, D.P.R. n. 600/73); • i dati, documenti e notizie relative ai rapporti intrattenuti con singoli clienti preventivamente e nominativamente indicati dai soggetti verificatori (comunicazione Assofiduciaria n. 26 del 3.6.2005); • le generalità dei soggetti per conto dei quali esse detengono, amministrano o gestiscono beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese inequivocabilmente individuati (comunicazione Assofiduciaria n. 26 del 3.6.2005). AMBITO OGGETTIVO problemi di diritto transitorio L’attuale assetto normativo deriva dalle innovazioni introdotte dalla Legge n. 311/2004 (art. 1, commi 402 e 403) che hanno ampliato: • l’ambito delle operazioni e rapporti oggetto di controllo, in precedenza limitati ai rapporti e operazioni «di conto corrente» (possono pertanto essere sottoposte a verifica, ad esempio, le operazioni di cambio di assegni allo sportello); • il novero dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione (in precedenza limitato alle banche e a Poste Italiana s.p.a. nonché alle «altre società o enti che effettuano attività di intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria»). AMBITO OGGETTIVO problemi di diritto transitorio Sul piano oggettivo, la natura procedimentale delle norme di modifica ha fatto emergere il problema della sussistenza degli obblighi di comunicazione delle cd. «operazioni fuori conto». In tale ottica, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 32 del 19.10.2006) ha limitato l’obbligo di comunicazione alle sole operazioni per le quali gli intermediari avevano l’obbligo di conservazione dei relativi dati ai fini della normativa anti-riciclaggio, cioè: • le operazioni che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi genere di importo superiore a € 12.500 o frazioni da € 3.098,74 che concorrono a raggiungere il limite di € 12.500 nell’arco di 7 giorni lavorativi consecutivi. SCHEMA PROCEDURALE acquisizione dei dati presso gli intermediari La richiesta di dati, notizie ed informazioni può essere formulata dagli uffici ispettivi dell’Amministrazione Finanziaria: • previa autorizzazione; • esclusivamente per via telematica (P.E.C.). Gli intermediari finanziari devono dare seguito alla richiesta entro il termine di 30 gg. (prorogabili di altri 20 gg.). SCHEMA PROCEDURALE soggetti legittimati ad eseguire le verifiche finanziarie Sono legittimati ad attivare la procedura di richiesta agli intermediari finanziari: • gli uffici della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate; • gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate; • la Guardia di Finanza; • le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. SCHEMA PROCEDURALE requisiti di validità della indagine finanziaria Per essere validamente autorizzate, le richieste dovrebbero essere: • ampiamente motivate e sorrette da validi elementi indiziari; • supportate da motivazioni ancora più stringenti qualora l’autorizzazione all’indagine riguardi soggetti terzi ricollegabili al contribuente. SCHEMA PROCEDURALE autorizzazione all’indagine finanziaria I soggetti cui compete il rilascio dell’autorizzazione all’indagine finanziaria sono: • il Direttore Centrale per l’Accertamento dell’Agenzia delle Entrate; • il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate; • il Comandante Regionale della Guardia di Finanza. SCHEMA PROCEDURALE autorizzazione all’indagine finanziaria L’autorizzazione non costituisce atto autonomamente impugnabile ma è sindacabile soltanto nell’ambito della fase di impugnazione dell’atto impositivo finale (cfr. Consiglio di Stato, decisione 7.4.95 n. 264). Tuttavia, la Cassazione (sentenze 1.4.2003 n. 4987 e 19.2.2009 n. 4001) ritiene che, in ambito tributario, non sia applicabile il principio dell’inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite e, pertanto, il vizio relativo all’autorizzazione non comporti la nullità dell’avviso di accertamento (contra: CTP Milano 17.10.2000, n. 228). SCHEMA PROCEDURALE presentazione della richiesta da parte degli uffici art. 32, c. 1 n. 7, D.P.R. n. 600/73 Le richieste agli intermediari finanziari devono essere: • effettuate esclusivamente P.E.C. (Provv. Dir. Agenzia 22.12.2005); • indirizzate al responsabile della struttura accentrata dell’operatore finanziario oppure al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario. SCHEMA PROCEDURALE presentazione della richiesta da parte degli uffici Destinatari delle richieste devono essere: • la direzione generale o centrale dell’istituto finanziario oppure le singole dipendenze; • la direzione generale o centrale dell’istituto finanziario risultante dall’eventuale operazione di concentrazione; • il responsabile della struttura accentrata in caso di gruppi bancari che hanno istituito apposite strutture accentrate. SCHEMA PROCEDURALE adempimenti del destinatario della richiesta Il destinatario della richiesta deve: • darne notizia immediata al contribuente (art. 32, c. 7, D.P.R. n. 600/73) ; • dare seguito alla richiesta entro 30 gg. (prorogabili di ulteriori 20 gg.). La proroga - che deve essere appositamente richiesta dell’intermediario finanziario - può essere concessa, purché sussistano giustificati motivi, dagli stessi soggetti dell’Amministrazione Finanziaria competenti per il rilascio dell’autorizzazione. SCHEMA PROCEDURALE richiesta diretta al contribuente art. 51, c. 2 n. 6-bis, D.P.R. n. 633/72 Nell’ambito dell’IVA è prevista la possibilità per gli uffici, previa autorizzazione, di richiedere direttamente al contribuente una dichiarazione contenente l’indicazione della natura e del numero dei rapporti in corso o estinti da non più di 5 anni intrattenuti con gli intermediari finanziari. La richiesta diretta al contribuente non può invece estendersi alle operazioni eseguite o ai servizi ricevuti. SCHEMA PROCEDURALE accesso diretto presso gli intermediari finanziari (art. 33, c. 2 e 6, D.P.R. n. 600/73 art. 52, c. 11, D.P.R. n. 633/72) Gli uffici possono disporre l’accesso diretto di propri funzionari presso: • le aziende e gli istituti di credito; • l’amministrazione postale allo scopo di rilevare: • i dati e le notizie relativi ai conti di cui sia stata richiesta copia e che non siano stati trasmessi nei termini; • la completezza e l’esattezza dei dati forniti in caso di fondati sospetti di inesattezza dei medesimi. L’autorizzazione deve essere rilasciata: • dall’ispettore compartimentale delle II.DD. ad un addetto avente almeno la qualifica di funzionario tributario; • dal comandante di zona della GdF ad un ufficiale di grado non inferiore a capitano. EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO (art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73 art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72) I dati e gli elementi acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento tributario a meno che il contribuente non dimostri che: • ne ha tenuto conto ai fini della determinazione della base imponibile; • non hanno rilevanza a fini fiscali. Esiste pertanto una presunzione legale relativa di rilevanza fiscale degli elementi acquisiti in sede di indagine finanziaria che il contribuente può vincere soltanto fornendo la prova contraria. EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO Corte di Cassazione n. 9103 del 5.7.2001 La natura di presunzione legale relativa della rilevanza dei dati e degli elementi acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria in sede di indagine finanziaria implica che: • possono essere utilizzati de plano gli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie; • le relative risultanze sono rivestite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; • la presunzione comporta l’inversione dell’onere della prova. EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO prova contraria La prova contraria consiste nella analitica dimostrazione dell’irrilevanza di ciascuna singola operazione non potendo risultare sufficienti profili probatori generici (Cassazione n. 13818 del 13.6.2007 e n. 13516 del 26.5.2008). Al fine di superare le presunzioni legali, il contribuente è legittimato a produrre dichiarazioni di terzi in forza del principio di parità delle parti ex a.rt. 111 della Costituzione (Cassazione n. 9958 del 16.4.2008). La prova contraria è idonea a vincere la presunzione legale solo qualora il contribuente produca documentazione da cui risulti con certezza l’irrilevanza fiscale delle risultanze dei conti bancari (Comando Generale della Guardia di Finanza, circ. n. 1 del 2008). EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO conti e rapporti intestati a terzi La presunzione legale di rilevanza tributaria opera anche nel caso di conti o rapporti formalmente intestati a terzi. Il problema riguarda la dimostrazione della fittizietà dell’intestazione. A questo riguardo, l’orientamento giurisprudenziale non è univoco poiché vi sono: • decisioni che hanno statuito in ordine alla necessità della dimostrazione rigorosa da parte dell’Amministrazione Finanziaria (Cassazione n. 2739 del 24.2.2001, n. 19362 del 15.7.2008, n. 21454 del 9.10.2009 e n. 17387 del 23.7.2010); • decisioni che hanno ritenuto che la norma autorizzi a procedere all’accertamento anche sui conti formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti con il reddito del contribuente (Cassazione n. 2738 del 24.2.2001, n. 2797 del 26.2.2002, n. 18868 del 7.9.2007, n. 27032 del 21.12.2007, n. 15172 del 26.6.2009). EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO conti e rapporti intestati a terzi La posizione dell’Amministrazione sembra assestarsi sull’orientamento più favorevole al contribuente. La presunzione opera «a condizione che l’ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita» (Agenzia delle Entrate – circ. n. 32 del 19.10.2006). L’estensione a terzi delle indagini finanziarie resta subordinata «alla sussistenza di elementi indiziari che lascino presumere o ritenere la movimentazione, da parte di terzi, di disponibilità finanziarie in realtà riconducibili al contribuente» (Comando Generale della Guardia di Finanza, circ. n. 1 del 2008). EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO imprenditori e professionisti (art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73 art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72) Per i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo la presunzione legale di concorso alla determinazione della base imponibile opera non solo sul versante degli accrediti ma anche sul versante degli addebiti se il contribuente non ne indica il corrispondente beneficiario quindi i prelievi non risultanti dalle scritture contabili e dei quali il contribuente non sia in grado di fornire l’indicazione del relativo beneficiario si considerano ricavi o compensi. Natura procedimentale della norma e sua applicazione anche per i periodi d’imposta precedenti (Cassazione n. 11750 del 12.5.2008, n. 22179 del 3.9.2008 e n. 802 del 14.1.2011). EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO professionisti e tracciabilità dei compensi (art. 35, c. 12-12bis, D.L. n. 223/2006) Periodo compreso tra il 4.7.2006 ed il 24.6.2008: • obbligo di tenuta di uno o più conti bancari/postali sui quali fare affluire obbligatoriamente i compensi riscossi e dai quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese; • obbligo di riscuotere i compensi in denaro di importo superiore ad una certa soglia esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili. Tali obblighi sono venuti meno a decorrere dal 25.6.2008 per effetto delle abrogazioni contenute all’art. 32,c. 3, D.L. n. 112/2008. EFFETTI DELLE INDAGINI BANCARIE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO professionisti e tracciabilità dei compensi (conti correnti promiscui) In vigenza delle disposizioni sulla tracciabilità dei compensi dei professionisti, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 28 del 4.8.2006) ha fissato i seguenti principi: • i conti correnti attinenti la sfera professionale del contribuente non devono necessariamente essere separati da quelli attinenti la sfera personale; • la tenuta di conti correnti promiscui non è di ostacolo alla corretta applicazione della presunzione in materia di incassi e prelievi; • i contribuenti possono ritenersi sollevati dall’onere di fornire la prova contraria in relazione ai prelievi che possono ritenersi ragionevolmente riconducibili alla sfera personale avuto riguardo all’entità degli importi e alle normali esigenze personali e familiari. IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO art. 32, c. 1 n. 2, D.P.R. n. 600/73 art. 51, c. 2 n. 2, D.P.R. n. 633/72 Gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria «possono» richiedere al contribuente di comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti nell’ambito delle indagini finanziarie. IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO Agenzia delle Entrate - circ. n. 32 del 19.10.2006 Nel caso in cui l’Ufficio decida di instaurare il contraddittorio, è tenuto ad indirizzare al contribuente un «invito a comparire» dal quale devono emergere le seguenti indicazioni: • presupposti legislativi legittimanti l’esercizio del potere di indagine; • data (non anteriore al 15° giorno successivo alla data di notifica dell’invito) e luogo in cui il contribuente viene invitato a comparire, con facoltà per esso di avvalersi di un rappresentante munito di apposita procura; • motivo dell’invito con specificazione anche sommaria degli elementi informativi che formeranno oggetto di contestazione; • effetti della mancata o incompleta adesione all’invito a comparire. IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO Agenzia delle Entrate - circ. n. 32 del 19.10.2006 Nel caso in cui il contribuente: • non aderisca all’invito; • dichiari di non essere in grado di rispondere; • decida di avvalersi della facoltà di non rispondere trova applicazione la disposizione di cui all’art. 32, c. 4, D.P.R. n. 600/73 a norma della quale «le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa». Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere riportate in un apposito processo verbale (da rilasciarsi in copia al contribuente) recante la sottoscrizione del contribuente (o del suo rappresentante) oppure l’indicazione del motivo della mancata sottoscrizione. IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO preclusione all’utilizzo di documenti non prodotti art. 32, u.c., D.P.R. n. 600/73 art. 51, u.c., D.P.R. n. 633/72 «Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile». IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO preclusione all’utilizzo di documenti non prodotti orientamento della giurisprudenza L’applicabilità della preclusione probatoria postula che vi sia stata una specifica richiesta da parte degli organi verificatori (Cassazione n. 21967 del 16.10.2009 e n. 22765 del 28.10.2009) IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO obbligatorietà vs. facoltatività orientamento della giurisprudenza La mancata instaurazione del contraddittorio non comporta la nullità della rettifica in quanto la norma istituisce, al riguardo, una mera facoltà per l’ufficio (Cassazione n. 2821 del 7.2.2008, n. 20268 del 23.7.2008 e n. 26316 del 29.12.2010). In virtù dei principi di «buona amministrazione» e di «legalità dell’attività amministrativa», si deve ritenere che, sebbene non espressamente previsto, «il contraddittorio procedimentale amministrativo sia necessario anche in materia tributaria» (Cassazione n. 2816 del 7.2.2008). COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA art. 7 D.P.R. n. 605/73 Gli stessi operatori finanziari destinatari dei poteri di indagine da parte dell’Amministrazione Finanziaria ex art. 32 D.P.R. n. 600/73 e gli agenti in attività finanziarie devono periodicamente comunicare all’Anagrafe Tributaria l’esistenza e la natura di tutti i rapporti da essi intrattenuti con l’indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale dei titolari. Le comunicazioni relative ai rapporti accesi, variati o estinti in ciascun mese solare devono essere effettuate telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo. Le informazioni così raccolte sono archiviate in una apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria denominata «Archivio dei Rapporti con gli Operatori Finanziari». COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA contenuto dei dati nell’Archivio dei Rapporti Nell’Archivio dei Rapporti con gli Operatori Finanziari sono visionabili: • la tipologia dei rapporti intrattenuti con il contribuente; • le date di apertura, di variazione e di chiusura dei rapporti; • i dati identificativi dei soggetti, anche non residenti, titolari dei rapporti; • i dati identificativi dei soggetti non intestatari dei rapporti i quali hanno però facoltà di disposizione sui rapporti medesimi; • le operazioni extra-conto. L’Archivio è pertanto in grado di segnalare automaticamente tutti i soggetti del mondo bancario e finanziario che, nel periodo preso a base per le indagini finanziarie, sono entrati in contatto con il contribuente monitorato, rendendo così superflua la diretta selezione degli intermediari cui inoltrare le richieste. COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA contenuto dei dati nell’Archivio dei Rapporti Nell’Archivio dei Rapporti non sono invece presenti: • le informazioni sul contenuto dei relativi rapporti; • i conti di deposito nei quali sono immesse attività oggetto di «scudo fiscale» (Agenzia delle Entrate – circ. n. 43 del 10.10.2009). COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA accesso ai dati nell’Archivio dei Rapporti (Comando Generale della Guardia di Finanza – circ. n. 1/2008) L’accesso ai dati contenuti nell’Archivio dei Rapporti con gli Operatori Finanziari è possibile solo nei casi in cui sia stata debitamente autorizzata l’esecuzione di una indagine finanziaria.