Corso di formazione in materia di enti locali
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LE VARIAZIONI DI
BILANCIO
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L’ART. 175 T.U.E.L.
disciplina
le variazioni
al bilancio di previsione
e al
P.E.G. (piano esecutivo di gestione)
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LE VARIAZIONI AL BILANCIO
DI PREVISIONE
Sono le variazioni che il bilancio di
previsione può subire nel corso
dell’esercizio di competenza,
sia nella parte I del bilancio (entrate)
sia nella parte II del bilancio ( spese)
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Le variazioni si possono
effettuare per
determinate esigenze
dell’ente
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gli stanziamenti previsti nel
bilancio di previsione con
netto anticipo rispetto ai fatti
gestionali, devono spesso
essere adeguati alla realtà
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spesso occorre migliorare
l’utilizzo delle risorse
disponibili
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spesso è necessario utilizzare
tempestivamente entrate non
previste a bilancio o
maggiori entrate rispetto a
quelle previste
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a volte occorre sostenere
urgentemente spese
inizialmente non previste a
bilancio
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variazioni di bilancio che
riguardano esclusivamente
stanziamenti di spesa
se alcuni sono insufficienti e
altri eccedenti il valore
complessivo delle spese inerenti
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ridistribuzione delle
risorse fra gli interventi
diversi dello stesso
servizio o di servizi diversi
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Variazioni in –
per gli stanziamenti eccedenti
Variazioni in +
per gli stanziamenti insufficienti
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NON CAMBIANO I
TOTALI COMPLESSIVI
DELLE ENTRATE E
DELLE SPESE DEL
BILANCIO DI
PREVISIONE
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Variazioni di bilancio che
riguardano sia gli
stanziamenti di entrate che
quelli di spese
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A maggiori entrate
corrispondono maggiori
spese
A minori entrate
corrispondono minori spese
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CAMBIANO I TOTALI
COMPLESSIVI DELLE
ENTRATE E DELLE
SPESE NEL BILANCIO DI
PREVISIONE
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L’esigenza di far fonte agli
interessi contingenti della
collettività non può, però,
compromettere il principio di
pareggio del bilancio
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REGOLE BASILARI
PER IL RISPETTO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO
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Equilibrio
• economico– finanziario
• fra entrate in conto capitale e per
mutui e spese in conto capitale
• fra entrate e spese per conto di
terzi
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Le entrate correnti possono
finanziare sia spese correnti che
in conto capitale
Le entrate straordinarie possono
finanziare, salvo eccezioni di
legge, solo le spese in conto
capitale o la restituzione di
prestiti
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dal comma 6
Per le province, comuni , città
metropolitane e unioni di comuni sono
vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli
interventi finanziati con le entrate
straordinarie, derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale, da riscossione di
crediti e da accensione di prestiti (iscritte
nei titoli IV e V), per aumentare……
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…….. gli stanziamenti per gli interventi,
finanziati con le entrate dei titoli I II e III
(Entrate tributarie; entrate derivanti da contributi
e trasferimenti correnti dello Stato, della regione
e di altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;
Entrate extratributarie) ,
ossia gli interventi di spesa corrente o di
rimborso delle quote di capitale delle rate
di ammortamento dei prestiti
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segue dal comma 6…..
per le comunità montane.
sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli
interventi finanziati con le entrate (iscritte nei
titoli III e IV), per aumentare gli stanziamenti
per gli interventi finanziati con le entrate dei
primi due titoli.
CAMBIA IL NUMERO DEI TITOLI MA
NON CAMBIA LA SOSTANZA
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art. 165 comma 3
I titoli dell'entrata per province, comuni, citta'
metropolitane ed unioni di comuni sono:
Titolo1 - Entrate tributarie;
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici
anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione;
Titolo III - Entrate extratributarie;
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi;
.
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art. 165 comma 4
I titoli dell'entrata per le comunita' montane sono:
Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici
anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione;
Titolo II - Entrate extratributarie;
Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.
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art. 165 comma 6
I titoli della spesa sono:
Titolo I - Spese correnti;
Titolo II - Spese in conto capitale;
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.
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in pratica non è possibile
prelevare una somma stanziata fra le
spese in conto capitale o per la
restituzione di prestiti
per destinarla ad un intervento di
spesa corrente o al rimborso delle
quote di capitale delle rate di
ammortamento dei prestiti
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Esempio
Non è possibile prelevare una
somma derivante da alienazione
un immobile
e inizialmente
stanziata
per finanziare una
spesa in conto capitale,
per
destinarla ad un capitolo di spesa
corrente.
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ULTERIORE DIVIETO
Art. 175 comma 7
“ Sono vietati gli spostamenti di
dotazioni dai capitoli iscritti nei
servizi per conto di terzi in favore
di altre parti del bilancio….”
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ULTERIORE DIVIETI
…segue da art. 175 comma 7
“…Sono vietati gli spostamenti di
somme tra residui e competenza. ”
Strano divieto:
è impossibile effettuare, per
esempio, variazioni tra un debito derivante da gestioni
di anni precedenti che non è presente nel bilancio
corrente e stanziamenti del bilancio stesso.
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CHI E’
COMPETENTE AD
EFFETTUARE LE
VARIAZIONI DI
BILANCIO
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(ART. 175 comma 2)
E’
L’ORGANO CONSILIARE
(Consiglio comunale, provinciale ecc.)
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ART. 175 comma 3
Le variazioni al bilancio
possono essere deliberate
non oltre il 30 novembre di
ciascun anno.
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ART. 175 comma 4
Le può adottare anche
l’organo esecutivo solo in via
d'urgenza , salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte
dell'organo consiliare ….
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….entro i sessanta giorni
seguenti e comunque entro il
31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine.
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ART. 175 comma 5
In caso di mancata o
parziale ratifica del
provvedimento di
variazione adottato
dall'organo esecutivo,….
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….l'organo consiliare e'
tenuto ad adottare nei
successivi trenta giorni, e
comunque sempre entro il
31 dicembre dell'esercizio
in corso, ….
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…i provvedimenti ritenuti
necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente
sorti sulla base della
deliberazione non
ratificata.
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In questo ultimo caso l’organo
consiliare
può
adottare
legittimamente, anche oltre il
termine del 30 novembre, le
variazioni di bilancio necessarie
alla esecuzione dei provvedimenti
posti in essere .
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La “VIA D’URGENZA” deve
essere motivata. Occorre
essere particolarmente attenti
ad adottare deliberazioni che
appaiono
al
riguardo
pienamente documentate o
comunque chiarite.
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Il Consiglio dovrà valutare
che non ci sia contrasto con gli
indirizzi e gli obiettivi indicati
nella relazione previsionale e
programmatica.
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L’urgenza deve nascere da
fatti straordinari , non
prevedibili, gravi tanto da
imporre la necessità di un
atto.
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Non deve essere urgente la
delibera di variazione di
bilancio che deriva solo
da inadempimenti o
trascuratezze precedenti
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Non deve essere urgente la
delibera di variazione di
bilancio che può comunque
attendere i pochi giorni che
servono al Consiglio per
essere convocato
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Si devono evitare le false
urgenze che espropriano al
Consiglio le sue competenze.
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L’ORGANO DI REVISIONE
DEVE
ESPRIMERE UN PARERE
SCRITTO SULLE
VARIAZIONI DI BILANCIO
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ART. 239 comma 1 lett. b)
“……b) pareri sulla proposta di bilancio di
previsione e dei documenti allegati e sulle
variazioni di bilancio. Nei pareri e'
espresso un motivato giudizio di
congruita', di coerenza e di attendibilita'
contabile delle previsioni di bilancio e dei
programmi e progetti, ….
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ART. 239 comma 1 lett. b)
……anche tenuto conto del parere espresso
dal responsabile del servizio finanziario ai
sensi dell'articolo 153, delle variazioni
rispetto all'anno precedente
dell'applicazione dei parametri di
deficitarieta' strutturale e di ogni altro
elemento utile. …….”
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ART. 175 comma 8
VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO
GENERALE DELIBERATA
DALL’ORGANO
CONSILIARE ENTRO IL 30
NOVEMBRE DI OGNI
ANNO
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Serve per attuare la verifica
generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il
fondo di riserva( nel limite
massimo , al lordo degli utilizzi,
del 2 % del totale delle spese
correnti) al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di
bilancio.
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IL PAREGGIO DI
BILANCIO
RISPETTO DEGLI
EQUILIBRI DA
SALVAGUARDARE
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ART. 162 comma 6
“Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio
finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di
competenza relative alle spese correnti sommate alle
previsioni di competenza relative alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di
competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non
possono avere altra forma di finanziamento, salva le
eccezioni previste per legge. Per le comunita'
montane si fa riferimento ai primi due titoli delle
entrate. “
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ART. 193 comma 1
“ Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti
gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal
presente testo unico.”
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ART. 193 comma 2
“Con periodicita' stabilita dal regolamento di
contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo
consiliare provvede con delibera ad effettuare la
ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi….
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ART. 193 comma 2
In tale sede l'organo consiliare da' atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in
caso di accertamento negativo, adotta
contestualmente i provvedimenti necessari per il
ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194,
per il ripiano dell'eventuale disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto approvato
e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di amministrazione o di
gestione, per squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui, adotta le misure
necessarie a ripristinare il pareggio...
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LA SCADENZA DEL 30
NOVEMBRE PER
L’ASSESTAMENTO E’ UNA
SCADENZA IMPORTANTE , DI
CARATTERE SOSTANZIALE
POICHE’ RIFERITA ALLA
COMPLESSIVA ATTIVITA’
DELL’ENTE
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IN QUESTA FASE E’
POSSIBILE ADEGUARE LO
STANZIAMENTO DEL FONDO
DI RISERVA PER MEGLIO
FRONTEGGIARE LE
EVENTUALI NECESSITA’ DI
SPESA DURANTE IL MESE DI
DICEMBRE
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(ART. 176 )
“I prelevamenti dal fondo di
riserva sono di competenza
dell'organo esecutivo e possono
essere deliberati sino al 31
dicembre di ciascun anno. “
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Il fondo è utilizzato con
deliberazioni dell’organo
esecutivo da comunicare
all’organo consiliare nei tempi
stabiliti dal regolamento di
contabilità, quando si verificano
esigenze straordinarie di bilancio
o le dotazioni di spesa corrente si
rivelano insufficienti
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E’ ANCHE POSSIBILE
UTILIZZARE L’AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE PER
FINANZIARE SPESE
CORRENTI, SENZA ALCUN
LIMITE, NON ALTRIMENTI
FINANZIABILI.
(ART. 187 C.2 lett. c)
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RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE
+ Fondo cassa
+ Residui attivi
- Residui passivi
= Risultato di amministrazione
(avanzo o disavanzo)
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L’ASSESTAMENTO DEL 30 DI
NOVEMBRE IMPLICA UNA
IMPORTANTE
RESPONSABILITA’:
NEL MESE DI DICEMBRE NON
E’ PIU’ POSSIBILE
EFFETTUARE VARIAZIONI DI
BILANCIO
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IN MANCANZA DI
PREVISIONE, A DICEMBRE,
NON SARA’ POSSIBILE
DELIBRARE IMPEGNI DI
SPESA ECCEDENTI GLI
IMPORTI PREVISTI DAL
BILANCIO
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POSSIBILE FORMAZIONE DI
DEBITI NON RICONOSCIBILI
OVE NON SIA PIU’ CAPIENTE
IL FONDO DI RISERVA
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DURANTE LA FASE DI
ASSESTAMENTO SONO DI
FONDAMENTALE IMPORTANZA
LE SEGNALAZIONI DA PARTE
DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZARIO DI QUEI
FATTI CHE POSSONO
PREGIUDICARE SQUILIBRI DI
BILANCIO
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ART. 153 comma 6
“ …Il regolamento di contabilita'
disciplina le segnalazioni
obbligatorie dei fatti e delle
valutazioni del responsabile
finanziario al legale rappresentante
dell'ente, al consiglio dell'ente nella
persona del suo presidente, al
segretario ed all'organo di revisione..
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ART. 153 comma 6
…..ove si rilevi che la gestione delle
entrate o delle spese correnti evidenzi
il costituirsi di situazioni - non
compensabili da maggiori entrate o
minori spese - tali da pregiudicare gli
equilibri del bilancio….
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ART. 153 comma 6
….In ogni caso la segnalazione e'
effettuata entro sette giorni dalla
conoscenza dei fatti. Il consiglio
provvede al riequilibrio a norma
dell'articolo 193, entro trenta giorni
dal ricevimento della segnalazione,
anche su proposta della giunta…”
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LE VARIAZIONI
AL BILANCIO
PLURIENNALE
La norma sulle variazioni di bilancio
È APPLICABILE ANCHE AL
BILANCIO PLURIENNALE
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LE VARIAZIONI
AL BILANCIO
PLURIENNALE
La norma sulle variazioni di bilancio
È APPLICABILE ANCHE AL
BILANCIO PLURIENNALE
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LE VARIAZIONI
Al Piano esecutivo di gestione
P.E.G.
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ART. 175 comma 9
Le variazioni al piano
esecutivo di gestione di cui
all'articolo 169 sono di
competenza dell'organo
esecutivo e possono essere
adottate entro il 15 dicembre di
ciascun anno.
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Se ci si trova in presenza di
spese finanziate con il fondo
di riserva , le variazioni al
PEG si possono effettuare
entro il 31 dicembre
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