PERIODICO Aut Tribunale di Trento 26.5.1976 n. 121 - Spedizione in abbonamento postale Direttore responsabile: Morandi Antonio - Stampa: Rotaltype - Mezzocorona N. 1 - settembre 2011 FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILI INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE FILLEA CGIL DEL TRENTINO attivitÀ sindacale La Fillea Cgil del Trentino è presente con proprie sedi in tutto il territorio provinciale: SEDE 2 TELEFONO E FAX FUNZIONARIO DI RIFERIMENTO Trento, Via Muredei 8 Tel. 0461 303993 Fax 0461 303944 SANDRA FERRARI Cell. 348 1302541 e-mail: [email protected] Rovereto, Via Maioliche 57/H Tel. 0464 421057 Fax 0464 437794 PASQUALE DEL PRETE Cell. 345 3951901 e-mail: [email protected] Riva del Garda, Loc. San Tommaso 4 Tel. 0464 552121 Fax 0464 556748 MANUELA FAGGIONI SELLA Cell. 346 1702353 e-mail: [email protected] Tione, Via Roma 17/A Tel. 0465 321919 Fax 0565 329140 MAURIZIO ZABBENI Cell. 347 5661474 e-mail: [email protected] Storo, Via Roma 41/B Tel. 0465 680182 Fax 0465 680598 MAURIZIO ZABBENI Cell. 347 5661474 e-mail: [email protected] Cles, Viale Degasperi 10 Tel. 0463 421088 Fax 0463 609070 ANTONIO FORMOLO Cell. 348 1302543 e-mail: [email protected] Malè, c/o Municipio Piazza Regina Elena 17 Tel. 0463 901796 Fax 0463 901796 ANTONIO FORMOLO Cell. 348 1302543 e-mail: [email protected] Mezzolombardo, Via Roma 6 Tel. 0461 604466 Fax 0461 607299 ANTONIO FORMOLO Cell. 348 1302543 e-mail: [email protected] Pergine, Via Pennella 92 Tel. 0461 533025 Fax 0461 538184 SANDRA FERRARI Cell. 348 1302541 e-mail: [email protected] Borgo Valsugana, Via Per Telve 2/B Tel. 0461 753295 Fax 0461 753295 SANDRA FERRARI Cell. 348 1302541 e-mail: [email protected] Lases, c/o Municipio Via Maseri 2 Tel. 0461 689115 Fax 0461 689115 GIULIANO MONTIBELLER Cell. 348 8503379 e-mail: [email protected] Cavalese, Via Pasquai 20 Tel. 0462 230507 Fax 0462 230507 GIULIANO MONTIBELLER Cell. 348 8503379 e-mail: [email protected] indice Recapiti 2 Relazione del Segretario Generale, Maurizio Zabbeni 4 Edilizia Edilizia industria 9 Edilizia artigianato 12 Bacini montani 18 Lavori disagiati 19 Trattamento malattia in edilizia 21 Trattamento infortunio in edilizia 23 Tabelle infortuni 24 Cassa Edile: Assistenze 26 Centrofor 29 Legno Legno industria 34 Legno artigianato 37 Ebat 40 Cemento - Laterizi Cemento Calce Gesso 42 Laterizi 44 Lapidei Lapidei Industria 46 Porfido 48 Lapidei artigianato 50 Fac-simile lettera dimissioni 55-56 Fac-simile richiesta ferie/permessi 57 Immigrazione 58 Tabella assegni familiari 67 Congedi maternità/paternità 72 Ammortizzatori sociali e interventi PAT 74 Previdenza complementare - Laborfonds 80 Fisco 82 Il sistema delle tutele e dei servizi della Cgil 85 3 Relazione del Segretario ■ Paga sempre Pantalone Carissime iscritte, carissimi iscritti, 4 la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. del Trentino torna, dopo un anno di stop, a produrre il giornalino informativo. In una veste diversa rispetto al passato. La scelta compiuta dalla nostra Segreteria è stata quella di mettere a disposizione delle proprie iscritte e dei propri iscritti un vero e proprio manuale di nozioni basilari, uno strumento di conoscenza. Si sono introdotte pagine in lingua diversa, proprio per mettere a disposizione questi strumenti ad ogni nostro iscritto, anche ai lavoratori migranti, che ormai costituiscono il 35% della forza lavoro nel settore delle Costruzioni. Nei prossimi mesi prevediamo delle stampe mirate e snelle, settore per settore, dove riportare tutte le novità contrattuali e le specificità di quel comparto produttivo. Con l’aggiunta, di volta in volta, di approfondimenti interessanti, sulla storia della nostra C.G.I.L., su novità legislative o su materie di interesse fondamentale. Ritengo l’informazione, e l’accesso ad essa, “condicio sine qua non” verso una vera e compiuta emancipazione, verso la reale autonomia dell’individuo, indispensabile per la piena affermazione di se stessi. Per non chinar la testa, di fronte ad alcuno. Spero che il nostro giornalino informativo saprà dare a tutti i nostri iscritti maggiore consapevolezza dei propri diritti e della propria dignità. Abbiamo, tuttavia, aspettato nel corso del 2010 a procedere con la stampa del giornalino, perché tutto era in divenire. Contratti di lavoro in corso di rinnovo, rapporti tra organizzazioni sindacali e controparti datoriali ai minimi storici, crisi economica sempre più grave. Posso affermare con certezza che quello presente sia il periodo più buio dal dopo guerra per quanto concerne l’attività politica, le relazioni sociali, le relazioni industriali, la storia sindacale. Le divisioni tra i sindacati sono sempre dannose, ancora di più lo sono state dal 2009 in poi, da quando C.I.S.L. e U.I.L. firmarono l’accordo separato che ha riscritto le norme della contrattazione. Non bazzecole. Senza di noi, senza la C.G.I.L., senza il sindacato più rappresentativo e storico, hanno pensato di poter scrivere le regole del gioco, pensando di governare il territorio e le dinamiche industriali escludendoci. Ora forse la svolta, è del 28 giugno scorso la firma di un accordo interconfederale tra C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e Confindustria. Scrivo questa introduzione mentre il Parlamento Italiano vara la manovra finanziaria. Da qui il titolo, “Paga sempre pantalone”. Vedete, una manovra di bilancio non è solo numeri. Fissare una cifra in una determinata casella significa compiere scelte politiche, culturali, sociali, pratiche, che incideranno sulla vita reale di tutti noi. La filosofia è la solita. Veniamo da anni in cui il Governo ha varato leggi contro il mondo del lavoro e manovre finanziarie di sacrifici per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, per i pensionati: riforma delle pensioni, arretramento delle condizioni di esigibilità in materia di giustizia e processo del lavoro, tagli trasversali alle politiche di sostegno alla cittadinanza, al sistema sociale. Governo che nelle scorse settimane ha pensato bene di aumentare le accise sui carburanti, prima per fronteggiare l’emergenza immigrati, poi per sostenere il Fondo Unico per lo spettacolo. Un quadro che dipinge la realtà di uno Stato, quello Italiano, che, stancamente e irrimediabilmente, sta im- plodendo in se stesso. Un sistema che non premia chi lavora ma chi specula; che non premia gli onesti, ma piuttosto è terreno fertile per i disonesti; che non aiuta i giovani, con un tasso di disoccupazione giovanile del 30%, e che al contrario difende le rendite di posizione cristallizzate; questo è un sistema destinato a soccombere rispetto a sistemi paese più dinamici, più equi e che investono nella conoscenza e nel saper fare, nella ricerca, concetti alla base dell’innovazione, di prodotto e di processo, essenziale per sistemi produttivi maturi come il nostro. Se è dimostrata la correlazione tra grado di istruzione e ricchezza prodotta, allora i Paesi che hanno investito nella conoscenza e nella scolarizzazione avanzano, al contrario si è perdenti. E l’Italia, purtroppo, tra i Paesi industrializzati ha il più basso grado di scolarizzazione. E questo Governo continua a riproporre tagli alla cultura, alla ricerca. Direi proprio che nonostante il referendum del 12 e 13 giugno, e nonostante il voto alle recenti elezioni amministrative, si continui a dimostrare la mancanza di rispetto per i cittadini, che una dignità al contrario ce l’hanno, e lo hanno dimostrato in occasione degli appuntamenti richiamati. Per questo mi pongo una domanda: Si può ancora avere una speranza? Qualcuno di molto più importante ed illustre di me, in tempi lontani si spingeva a dire, “Io ho un sogno”. Oggi, chi scrive, si sentirebbe di spingersi a dire di sognare di avere una speranza! I nostri nonni ed i nostri padri avevano, beati loro, una certezza. Quella di lavorare, sodo, per garantire ai propri figli un futuro migliore, più facile, senza guerre, con maggiore equità sociale, con la possibilità di studiare e di avere un lavoro dignitoso. Io oggi sono un padre, ma ho perso la certezza che le mie figlie possano vivere in un mondo migliore. Lo posso sperare? Lo sogno. La manovra finanziaria appena varata dal Governo Berlusconi demolisce questa speranza. I vari quotidiani locali e nazionali che si sono cimentati nel difficile ed arduo compito di declinare con senso logico linguistico gli articoli astrusi della manovra, nel tentativo di renderli accessibili ai più, non hanno trovato termini ed aggettivi originali. È stato rispolverato, e non da noti esponenti dell’antico KGB sovietico, un termine che sembrava bandito dal nostro vocabolario, e guai a nominarlo: classista! Una manovra finanziaria classista E come non qualificarla per quello che è! Una manovra di 70 mld di euro, che chiede sacrifici immani alle famiglie ed al lavoro, che non chiede nulla, e dico nulla, al capitale, al profitto. Una manovra che, riempiendo articoli di legge, casella dopo casella, ha scientemente deciso che l’Italia debba essere un paese che rinuncia al proprio futuro, che difende i privilegi di pochi, che annichilisce le fasce più povere e quelle che lavorano con fatica quotidiana vera. È una manovra che colpisce con volontà certosina la classe più debole del paese, e che risparmia, senza vergogna, la fascia più ricca. Non tocca per nulla privilegi, accetta e riconosce comportamenti speculativi, si dimostra connivente con l’illegalità diffusa. È una novità? Certo che no, si diceva. La novità sta nella spudoratezza e nell’impatto immediato e diretto sull’economia della famiglie italiane, che forse provocherà un rigurgito di indignazione, di coscienza sociale. E, tornando a prima, sogno di poter sperare che ciò avvenga. Non è una novità, dicevo, e lo sappiamo bene noi della C.G.I.L. che ormai da 10 anni scioperiamo in perfetta solitudine e manifestiamo in piazza, soli con la nostra dignità e la nostra consapevolezza, tutta la nostra contrarietà alle varie leggi in materia di lavoro ed alle varie manovre finanziarie che si sono succedute. Se venti anni fa il PIL italiano era diviso equamente al 50% tra capitale e lavoro, ed oggi siamo al 60% per il primo e 40% per il secondo, significa che le scelte di politica economica sono state precise e volutamente classiste. E quest’ultima manovra finanziaria lo è come mai prima. 70 mld di correzione di bilancio statale, per arrivare al pareggio. Un Governo che ha sempre minimizzato, ce le ricordiamo le esternazioni rassicuranti di Tremonti all’inizio della crisi, l’Italia è forte, ha un sistema finanziario solido, la crisi non toccherà il nostro paese, le nostre famiglie hanno un rassicurante risparmio privato. Per inciso: proprio in questi giorni le notizie sono che le famiglie italiane si stanno indebitando e che devono fare riscorso, chi ancora le ha, alle riserve. Sotto la spinta di una sostenuta ripresa inflattiva. Lo stesso ministro, dopo aver visto finire indagato il proprio braccio destro, visto che non ci si fa mai mancar nulla, definisce l’Italia, appena 2 anni dopo, un Titanic? Solo il senso di pudore dovrebbe fargli ammettere gli errori compiuti, e lasciare ad altri il timone della politica economica. Perché delle due l’una: o Tremonti si sbagliò allora nel giudicare gli eventi, e dimostrando quindi di non essere all’altezza del compito affidatogli, oppure mentiva sapendo di mentire, ed allora all’incapacità si unisce altro, atro che ha portato il sistema Italia a navigare verso l’iceberg. Un governo, dunque, che ci ha mentito, allora, sulla crisi e sui conti pubblici, decide, ora, di perseverare? Nelle scelte, ma anche nell’essere menzoniero? Si, perché lo stesso Governo ci racconta che le speculazioni finanziarie che hanno colpito l’Italia nelle settimane scorse erano dovute al mancato intervento sui conti pubblici. Bene, benissimo. Ecco di conseguenza il Capo dello Stato richiamare il parlamento alla responsabilità, ecco la manovra comparire, stravolta rispetto alle indiscrezioni ed in assoluto segreto, con l’opposizione che rinuncia all’ostruzionismo parlamentare per fermare le speculazioni, sempre per responsabilità, salvo accorgersi che nei giorni seguenti i mercati finanziari hanno continuato a colpire il nostro paese! La verità è che la debolezza italiana sta nella non credibilità di chi governa, nella non credibilità delle scelte di politica economica ed industriale di una compagine governativa corrotta, intenta a difendere i propri privilegi. Un parlamento italiano chiamato continuamente a rispondere di reati contro la pubblica amministrazione, di reati commessi nell’esercizio della vita e delle attività private. E su questo, francamente, mi viene da dire: ma, Presidente Napolitano, secondo quale principio la magistratura italiana dovrebbe essere richiamata a maggiore responsabilità? Ma si è reso conto con chi ha a che fare? Si è reso conto chi siede in parlamento? L’uso delle intercettazioni è fondamentale per combattere reati pesantissimi, le organizzazioni malavitose, i politici collusi e corrotti! Ed il loro utilizzo è ampiamente disciplinato. È l’uso strumentale da parte di giornali, si veda la condanna recente di Belpietro, e da parte dei politici che andrebbe combattuto! E guai se questo parlamento corrotto mettesse mano veramente alla legge sulle intercettazioni! Questi politici collusi a più livelli, con stuoli di avvocati parlamentari dediti a fare leggi buone per i propri assistiti, anch’essi parlamentari, ha fatto già sufficienti danni! La giustizia non va? E ci credo! Oggi fare il magistrato, avere il coraggio di inquisire politici e potenti, significa essere eroi. Tornando alla manovra, è difficile non contestualizzarla politicamente, essendo comunque una manovra politica. Si perché le scelte fatte sono assolutamente politiche. Se tutti, anche il sindacato, condivideva la necessità di una manovra finanziaria correttiva, anzi, la C.G.I.L la chiedeva proprio quando Tremonti mentiva, o non si accorgeva, tuttavia, a saldi invariati, come reperire le risorse e come sostenere la crescita del paese poteva e doveva essere realizzato in modo diverso. Una manovra essenzialmente fatta di tagli e nuove tasse. Solo di questo. Non vi sono politiche di sviluppo, di sostegno ai settori produttivi. Una manovra che dimentica il lavoro. Una manovra che, insieme, si dimostra regressiva e repressiva. L’Italia è un paese essenzialmente manifatturiero. Esporta però solo il 20% di ciò che produce. Pertanto, se l’80% delle nostre produzioni si rivolge al mercato interno, è evidente che non sostenere il potere di acquisto delle famiglie, dei ceti medio bassi, dei lavoratori e dei pensionati, anzi, programmarne al contrario un taglio così imponente significa bloccare i consumi interni, significa non sostenere l’economia nostrana. E quindi fabbriche ferme, lavoratori sospesi, redditi in picchiata, famiglie che non consumano, economia ancora più ferma. Un perfetto circolo vizioso. Nulla contiene la finanziaria in quanto ad investimenti nel sistema produttivo, nelle infrastrutture. Non è presente un minimo, che sia minimo, barlume di politica industriale di investimento e sostegno di settori innovativi o per l’avvio delle opere pubbliche necessarie a rinnovare un paese vecchio, nel solco della sostenibilità, nell’eccellenza della nostra cultura e della nostra storia, artistica ed architettonica. Se il PIL, cioè la ricchezza che il sistema crea, rimane fermo, se non si innestano politiche di crescita, l’Italia sarà destinata a rimanere al palo, a soccombere sotto il peso del proprio debito, riducendo al minimo le protezioni sociali nel tempo costruite. Altri Stati, vedi la Germania, che hanno per tempo varato manovre finanziarie di contrasto alla crisi, hanno si tagliato i loro bilanci, ma hanno investito nell’innovazione e nella ricerca, hanno sostenuto le famiglie ed i redditi dei loro cittadini. Ed ora ne stanno raccogliendo i benefici in termini di crescita. Manovra regressiva, dunque, perché non produrrà crescita, ma anche repressiva. I tagli lineari previsti, colpiranno tutti gli enti locali, i quali si vedranno costretti a scegliere: o eliminare servizi essenziali ai propri cittadini, o aumentare le tasse locali. Si parla di reintrodurre una tassa sulla prima casa. Vedremo. Si taglia la pubblica amministrazione. Scuola, università, ricerca, pubblico impiego. Tutto nel tritacarne. Con questa manovra si arriva al settimo anno di blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici. E si prevede la non conferma di 300.000 lavoratori pubblici precari. L’Italia, negli ultimi due anni, ha mediamente 500.000 persone in cassa integrazione, con reddito ridotto da troppi mesi, ha mediamente 500.000 persone in disoccupazione, reddito ancora più ridotto, e per la maggioranza di questi, dopo 8 mesi c’è il nulla, ha 3 milioni di lavoratori precari, dentro e fuori dai luoghi di lavoro senza tutele, ha 3 milioni stimati di lavoratori in nero. Sotto queste cifre si nasconde un dramma sociale che prima o poi scoppierà. E le tasse. Vi ricordate Berlusconi e Tremonti quando ci dicevano che non avrebbero mai messo le mani dello Stato nelle tasche dei cittadini? Per fare una battuta mi verrebbe da dire che Berlusconi le mani, sue, nelle tasche di qualcuno ce le ha messe! Basta chiedere a De Benedetti, vedi sentenza sul cosiddetto lodo Mondadori. E non la cito a caso. Perché nella manovra finanziaria ci doveva essere pure la norma che salvava la Fininvest del Berlusca dal pagare la multa a seguito della sentenza! Che si debba pagare si, ma è sempre meglio che a farlo sia pantalone! Complimenti per la mancanza di senso di vergogna. Tasse si diceva. Tornano i ticket sul pronto soccorso e sulle ricette mediche. Altri ticket potranno essere introdotti dalle Regioni sui medicinali di fascia A. Per la terza volta nelle ultime settimane vengono aumentate le accise sui carburanti. Chiaro? La benzina alla pompa non aumenta per le speculazioni, non solo per lo meno. Aumenta vertiginosamente perché questo Governo decide di aumentarne le accise! Già che c’erano non si capisce perché non abbiano reintrodotto pure la tassa sul pane. Genere di prima necessità e di largo consumo. Si, perché lo spirito di questa manovra è colpire chi ha pochi soldi, ma certi, e colpirli tutti, colpire la massa. E quindi reperire le risorse necessarie. In perfetta linea con la riforma del processo del lavoro, si reintroduce, dopo 50 anni, la tassa sull’avvio delle controversie legali dei lavoratori dipendenti. Certo, c’è un limite di reddito, ma è il principio che conta. Tu lavoratore, che sei derubato dal tuo datore di lavoro dei soldi che ti spettano, se li rivuoi e se ti attivi a tal fine, prima mi versi una tassa! 5 Non entro nel dettaglio degli interventi che sono previsti in materia previdenziale. Mi limito a dire che si interviene nuovamente, dopo un anno, sulla finestra mobile, allungando il periodo che intercorre tra la maturazione del diritto alla pensione con i 40 anni di lavoro e l’effettiva erogazione della stessa. Oggi sono 12 mesi, domani saranno 18. Si interviene, anticipandolo di due anni, sull’allungamento di tre mesi e via via nel tempo sino a 3 anni e 3 mesi, per la maturazione del diritto alla pensione con le quote, la somma tra anni anagrafici e anni di contribuzione, legandola automaticamente all’aumento dell’aspettativa di vita. Si interviene, dal 2020, portando l’età pensionabile per le donne del settore privato a 65 anni, che con gli interventi di cui sopra si può dire 68 anni! Si interviene sui termini di prescrizione in materia di contenzioso previdenziale e si complica la procedura per il riconoscimento dello stato di invalidità civile. Ed infine cito tutta la parte che riguarda i tagli alle agevolazioni fiscali ed alle assistenze, che si intrecciano con la delega fiscale ed assistenziale. Vi sono 15 mld di euro che dovranno essere reperiti attraverso la rimodulazione del fisco e dell’assistenza. Significa che, se la delega fiscale dovesse fallire, comunque i 15 mld saranno garantiti e, proprio per dissipare ogni dubbio di solidità dell’intervento, il governo ha anticipato il colpo di scure sulle agevolazioni fiscali: gli oltre 100 miliardi di valore attuale subiranno un taglio del 5% nel 2013 e del 20% a partire dal 2014. E sarà un taglio indistinto. Per un lavoratore e un pensionato il costo medio potrebbe essere di 1.200-1800 euro. A meno che il Governo, in momenti migliori, decida altrimenti: ossia che entro il 2014 sia attuata la delega fiscale, con la ridefinizione degli scaglioni Irpef. E dalle prime indiscrezioni si tratterebbe del solito risparmio di migliaia di euro per i grandi redditi e spiccioli per i redditi medio bassi. In perfetto stile Tremonti, il Robin Hood alla rovescia. Tagliare le agevolazioni fiscali significa intervenire direttamente sui lavoratori dipendenti e sulle famiglie. Si parla infatti di detrazioni per lavoro dipendente, per moglie e figli a carico. Si parla di sostegno e deducibilità per le mense, i trasporti, i servizi, gli asili. Si tratta dei recuperi fiscali attraverso il modello 730, si colpisce il recupero irpef del 36% per le ristrutturazioni edilizie. Si tagliano gli assegni famigliari. Di questo si sta discutendo. Delle pensioni di accompagnamento, dei sostegni alle non autosufficienze. Lo definisce bene la Chiesa, tanto per allontanare il sospetto di essere il solito comunista, quando parla di macelleria sociale. E si colpiscono i piccoli risparmiatori, i risparmi di una vita delle famiglie, aumentando le tasse sui titoli di stato. Anche qui. Lo stato emette titoli sul mercato per pagarsi il debito, atto essenziale, e disincentiva ciò annullando i rendimenti con le nuove tasse per cittadini e famiglie? Ovviamente tutto ciò avviene lasciando tranquilli i grandi patrimoni, le grandi rendite, i grandi speculatori, i privilegiati. Non entro nel merito dei costi della politica, sarebbe troppo facile. 6 La C.G.I.L. è convinta che un’altra politica economica sia possibile per sostenere i redditi, rilanciare i consumi, programmare la ripresa degli investimenti pubblici e privati, una politica di crescita, l’unica capace di determinare la progressiva riduzione del debito pubblico. Una manovra che, se mettesse al centro della sua visione politica l’equità sociale e il sostegno al welfare, sarebbe ancora volano di crescita. Una politica che, partendo da un livello mondiale ed europeo sicuramente, con regole ferree dei mercati finanziari, con la revisione dei patti di stabilità europei, con l’introduzione di una tassazione sulle transazioni finanziarie, si declini poi a livello italiano, con investimenti mirati e selettivi di politica industriale innovativa, sostenendo ricerca e conoscenza. Si dovrebbero tassare le rendite finanziarie ed i grandi patrimoni, prima che i risparmi delle famiglie; si dovrebbe attivare una seria lotta al sommerso, sia in termini di contrasto all’evasione fiscale, 200 mld di euro all’anno, sia con norme in materia di lavoro, che riguardano da vicino la nostra categoria, rendendo il “caporalato” reato penale e modificando le norme sugli appalti. La crescita del nostro paese non può più prescindere dalla lotta ai privilegi, dal contrasto alle rendite di posizione, dal sostegno dei consumi delle fasce medio basse. Ormai in Italia il 10% della popolazione detiene più del 40% della ricchezza. Anche attraverso l’equità sociale ed una redistribuzione della ricchezza si sosterrà la crescita del nostro Paese. Solo questo Governo e le fasce del privilegio sembrano non averlo capito. Perché se il Titanic affonderà lo farà con tutti a bordo. Il buon Dellai, governatore della nostra provincia autonoma, assicura che i trentini non saranno colpiti dalle misure inique stabilite a livello nazionale. Vedremo se sarà così. Sui rinnovi degli stipendi dei dipendenti provinciali mi sembra ci siano alcuni problemi, chiedere alla FP per questo. Mi chiedo e lo chiedo a voi. Può davvero la nostra provincia autonoma pensare di vivere in uno stato italiano ridotto al dissesto sociale ed economico? La nostra provincia, pur nella propria autonomia, è comunque inserita all’interno dello stato italiano, e non si può pensare estranea alle dinamiche economiche e sociali più generali. Certo la politica provinciale è attenta all’inclusione sociale ed alla crescita generalizzata della ricchezza. La recente legge sugli aiuti alle imprese licenziata dal consiglio provinciale è importante perché innovativa e selettiva e va nella direzione di sostenere le produzioni ad alto valore aggiunto. Il PIL provinciale si sostiene attraverso il gettito fiscale che il nostro territorio sa creare, ed il lavoro ne è il fulcro. Se il PIL provinciale ha avuto performance nettamente superiori al PIL nazionale, se la credibilità sui mercati finanziari della nostra provincia è così riconosciuta, è perché alla base delle scelte di politica economica vi sono insieme il sostegno all’impresa che crea lavoro e genera ricchezza, ed il sostegno all’inclusione sociale, con un forte sostegno al reddito delle famiglie ed aiuti assistenziali di tutto rispetto. Ulteriormente sostenuti durante questa perdurante fase di crisi. La nostra provincia si colloca ai massimi livelli europei in quanto a welfare, non a caso anche i risultati economici sono migliori rispetto al resto d’Italia. Se un altro modello sociale non è solo possibile, ma indispensabile, auspico che di fronte a questa manovra finanziaria non siano le sole bandiere della C.G.I.L. a sventolare di nuovo, e per l’ennesima volta in perfetta solitudine. Una ritrovata unità sindacale? Diciamo che se il buon giorno si vede dal mattino, una ritrovata unità sindacale potrebbe essere all’orizzonte. Pochi giorni prima che il Governo dimostrasse tutta la sua irresponsabilità, le parti sociali, Confindustria, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., il 28 giugno, hanno firmato un accordo interconfederale in materia di democrazia e rappresentanza sindacale. Al di là del merito è il valore politico che va sottolineato di questo accordo. E va contestualizzato. Oltre al contesto socio-economico abbondantemente delineato nelle pagine precedenti, c’è anche il piano dei rapporti sociali, delle relazioni industriali. Veniamo dal periodo in cui governo e parti sociali tutte hanno sottoscritto accordi separati, senza la C.G.I.L.. Nelle ultime settimane il Ministro Sacconi promuoveva una legge che sancisse la validità di quanto siglato tra Marchionne e C.I.S.L. e U.I.L., sulla validità degli accordi sottoscritti erga omnes. La deriva era la morte della democrazia sindacale e la fine della C.G.I.L., non più riconosciuta, se non dai propri iscritti. Ma quale sarebbe stata la nostra capacità di contrasto ad una situazione tale? Bene. Questo accordo ci dice tre cose: ll disegno di Sacconi, che parte dal suo Libro Bianco, non è sepolto, ma viene stoppato; Confindustria, C.I.S.L. e U.I.L. si sono rese conto di non poter fare a meno del sindacato maggiormente rappresentativo nel governo del territorio e delle dinamiche industriali, sicuramente anche perché tradite da un governo incapace; la C.G.I.L. segna un punto importante nella lotta di contrasto agli accordi separati, partendo proprio dalle regole sulla democrazia e sulla rappresentanza. Vi sono tre aspetti essenzialmente importanti nell’accordo. Il primo è la certificazione dei sindacati, della loro rappresentanza. Finalmente si è individuato un sistema super partes, attraverso l’INPS ed i risultati ottenuti alle elezioni delle R.S.U. (rappresentanza sindacale unitaria), che conterà davvero il numero reale degli iscritti ad ogni singola organizzazione sindacale con trasparenza e giusto peso nelle trattative, con una soglia di sbarramento al 5% per potersi anche solo sedere al tavolo del negoziato. Il secondo è che si ridà centralità al CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro), quale cornice universale di diritti minimi esigibili su tutto il territorio nazionale. Il terzo riguarda tutta la materia della contrattazione di secondo livello, andando a dare centralità e forza alle RSU, diretta espressione dei lavoratori di quella singola azienda, riportando a percorsi di maggiore partecipazione e meno potere alle segreterie sindacali in favore dei lavoratori normando democraticamente le decisioni assunte dalle RSA (rappresentante sindacale aziendale), di nomina diretta del sindacato, obbligandole alla rettifica degli accordi con passaggio in assemblea con l’ok di almeno il 50% più uno dei lavoratori, definendo e circoscrivendo le materie che potranno essere derogate dal secondo livello rispetto al CCNL. Sancendo un ulteriore principio fondamentale. E cioè, che se eventuali clausole di tregua sindacale dovessero essere pattuite dalle organizzazioni sindacali firmatarie, queste non potrebbero mai riguardare diritti indisponibili dei singoli lavoratori, quali, ad esempio, il diritto allo sciopero. Tanto per capirci quanto successo alla FIAT non sarebbe replicabile ora dopo questo accordo. Vi è poi a margine dell’accordo interconfederale un ulteriore accordo, endosindacale, cioè tra C.G.I.L. C.I.S.L. e U.I.L., che, a completamento e miglioramento dell’accordo interconfederale, demanda alle singole Categorie, depositarie della contrattazione per il settore di riferimento, la declinazione delle regole su democrazia e rappresentanza, soprattutto in caso di divergenza di visioni durante la trattativa, nell’atto in cui si rinnovano i CCNL e gli integrativi, territoriali e aziendali. Se per le materie di valenza generale, C.G.I.L. C.I.S.L. e U.I.L. hanno concordato la consultazione certificata tra tutti i lavoratori, le lavoratrici, le pensionate ed i pensionati, come già avvenuto nel 1993 e nel 2007, le singole Categorie, nel quadro dell’accordo interconfederale, potranno definire specifici regolamenti sulle procedure per i rinnovi contrattuali, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le lavoratrici ed i lavoratori, sia per la costruzione delle piattaforme sia per l’approvazione degli accordi, cercando di prevedere la consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori proprio nel caso di rilevanti divergenze interne alle delegazioni trattanti. Ed infine, spetterà alle categorie definire regole e criteri per le elezioni delle RSU e per la consultazione dei lavoratori e delle lavoratrici per gli accordi di secondo livello, sempre all’interno del quadro dell’accordo confederale che prevede la centralità del CCNL, la democrazia in capo alle RSU ed ai lavoratori, definendo nello specifico quelle materie, ed i contesti, dove solo esse ed in quel momento, potranno essere derogate dal secondo livello di contrattazione. È un accordo che risolve ogni problema di rapporti sindacali? Certo che no. Dopo questo accordo non sono scongiurati accordi separati. Ma è un buon punto di inizio. Che frena la deriva da un lato, che detta regole certe, e che ci obbliga ora a fare il nostro lavoro, e cioè scrivere insieme, categoria per categoria, le regole specifiche del gioco che meglio si adattano a quel settore o quel comparto. È un po’ quanto accaduto nell’ultimo rinnovo contrattuale nazionale della nostra Categoria nel settore edile. La cornice è data, ed il modello funziona. Abbiamo un CCNL forte ed inclusivo, minimo comune denominatore anche per una concorrenza leale tra imprese che partecipano agli appalti partendo dallo stesso costo del lavoro, CCNL che definisce nel dettaglio le materie da contrattare al secondo livello territoriale. L’ultimo CCNL ha introdotto una novità, cioè quella di poter intervenire anche al livello aziendale, per una parte che riguardi l’erogazione del premio variabile, l’EVR (elemento variabile della retribuzione). Questo vuol dire che ogni singola azienda potrà fare ciò che vuole, e derogare dal CCNL e dal CCPL (contratto collettivo provinciale di lavoro) come vorrà? Assolutamente no. Nel nostro CCPL infatti andremo a normare come una singola azienda potrà farlo. E andremo a dire che se lo vorrà fare, la procedura vorrà dire confronto obbligatorio col sindacato. Che entrerà in quell’azienda, che dovrà essere messo nelle condizioni di verificare organizzazione del lavoro e bilancio. All’interno di una struttura contrattuale nazionale forte, di un contratto territoriale ulteriormente redistributivo, ci può essere l’impresa singola in difficoltà. Se lo è veramente, ed in trasparenza dimostrerà di esserlo si affronterà il problema, ma vi assicuro che la piccola impresa edile che volesse fare “la furba”, quando sa che il sindacato arriva in azienda e dovrà capire se la crisi è reale, quindi entrare nel merito di una discussione sull’organizzazione del lavoro e sul bilancio, sarà già solo questo un ottimo deterrente. Questo per dire cosa. Che al di là del principio, ciò che conta è essere presenti nei luoghi di lavoro e fare la nostra parte, con regole certe e condivise. Proprio nell’ottica di quanto stabilito con l’accordo del 28 giugno scorso, la FILLEA di Trento dovrà essere protagonista nel declinare nei fatti i principi in esso contenuti. Pertanto, dobbiamo impegnare la nostra struttura a ricercare da subito con FILCA-CISL e FeNEAL-UIL i percorsi di democrazia e rappresentanza attraverso i quali rinnovare gli integrativi provinciali e gli accordi aziendali, laddove strutturati. Per quanto concerne la contrattazione, io sono convinto si debba uscire dagli schemi consolidati nel tempo. Penso sia utile una sorta di flessibilità della contrattazione. Fatta la cornice di un contratto nazionale regolatore e di riferimento, si deve poi calarsi nel territorio. Vi sono settori dove la contrattazione aziendale rimane e rimarrà strumento unico per migliorare le condizioni di lavoro, e per aumentare la produttività aziendale, sulla base delle proprie specificità. Penso al mondo delle Cartiere, delle grandi aziende metalmeccaniche, o del cemento. C’è poi un altro livello, quello territoriale, comprendente l’intera provincia. E che accorpi artigianato ed industria. È il caso dell’esperienza trentina nel settore dell’edilizia. Un settore nel quale vive una sana bilateralità ed un livello di contrattazione territoriale senza eguali. Modello questo che sarebbe da riproporre anche nel settore del legno. Con qualche distinguo. Abbiamo moltissime piccole aziende, artigiane ed industriali. Per cui sarebbe auspicabile un contratto provinciale che metta insieme artigiani ed industriali. In questo settore abbiamo poi molte discussioni attorno alla filiera. Per questo, se non provinciale si potrebbe sperimentare una contrattazione di filiera. La Provincia sta investendo molte risorse nel settore del legno, ritenuto strategico, in funzione di uno sviluppo del territorio ecocompatibile. Ritengo il sistema contrattuale italiano all’altezza delle sfide. Grazie alla contrattazione derivante dalle relazioni industriali in Italia si è di fatto costruito il sistema sociale. Un sindacato confederale, che difende il lavoratore in qualità di cittadino, e ne rivendica le istanze a tutti i livelli, nella contrattazione di fabbrica, territoriale, di categoria settoriale, ma anche a livello sociale, 7 in un ottica generale. Per questo la nostra esperienza non va snaturata, e l’accordo del 28 giugno ci dice proprio questo. Il problema italiano semmai sta nel fatto che la contrattazione bilaterale si è dovuta spesso sostituire alla parte politica, spesso poco seria, quasi sempre disattenta al benessere del mondo del lavoro. Ed i risultati, in termini di competitività del sistema Italia si vedono. Siamo un paese fermo, in stagnazione. Ma, lo ripeto, la responsabilità non è nelle relazioni industriali bilaterali che ingessano il sistema. La responsabilità è nell’assenza di politiche industriali, che segnino la via maestra, che diano prospettive future. Con l’accordo del 28 giugno le parti sociali hanno detto presente, con la manovra finanziaria il Governo si chiama fuori un’altra volta. Questa è la verità. Si è reso precario il mondo del lavoro, si è cercato di destrutturate il modello della contrattazione, per abbassare il costo del lavoro, agendo sulle risorse umane. Atri paesi hanno, al contrario, scelto di investire nelle risorse umane, partendo dalla loro scolarizzazione, promuovendo la formazione continua. La conoscenza ha fatto crescere gli altri, la precarizzazione ha reso deboli noi. Contrattare oggi, il punto della situazione territoriale Non è sufficiente scrivere le regole a cornice della contrattazione, si deve poi arrivare al dunque, e cioè firmare contratti ed accordi che migliorino le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori. A questo sta lavorando la nostra categoria, impegnata in questi giorni a fare decollare le trattative sugli integrativi territoriali nei settori edile, del porfido e del legno artigianato. Dopo gli accordi confederali provinciali di inizio aprile che hanno recepito e stabilito gli istituti della retribuzione che potevano godere della tassazione agevolata al 10%, durante il mese di maggio la nostra categoria ha siglato quattro accordi importanti sulla stessa materia, allargando gli istituti detassabili ad altre voci degli integrativi provinciali, sia nel settore edile, sia nel settore del porfido, industria ed artigianato. Le voci relative all’EET (elemento economico territoriale), al premio presenza, alla nona ora estiva, al cottimo ed all’ITS (indennità territoriale di settore) godranno delle agevolazioni fiscali, portando qualche euro in più nelle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori. Accordi con analoga finalità sono stati siglati nelle aziende del legno e del cemento nelle quali si svolge normalmente l’attività di contrattazione integrativa. Dal primo luglio scorso sono entrate in vigore a tutti gli effetti le nuove prestazioni che la Cassa Edile erogherà ai lavoratori ed ai loro familiari, prestazioni che trovate specificate all’interno del presente giornalino. Nelle giornate del 16 giugno e del 22 luglio è ripresa la trattativa per il rinnovo del CCPL legno e lapidei artigianato. Si è condiviso il percorso, che vada a definire per primo la costituzione di un osservatorio, che affronti per secondo i temi della bilateralità e dell’assistenza integrativa, della formazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e per terzo la parte salariale. È in stato avanzato la condivisione delle linee guida relative all’osservatorio, che dovrà essere uno strumento a disposizione delle parti trattanti quale mezzo per il miglioramento delle relazioni industriali, raccogliendo dati e dinamiche oggettive per definire fabbisogni professionali e quindi formativi, con relative classificazioni, analizzando la reale consistenza delle retribuzioni presenti, partendo dalla qualità della loro composizione, arrivando 8 alla strutturazione dei parametri e degli elementi oggettivi che intercettino e definiscano il valore della produzione dei comparti, al fine di costituire un premio variabile che ridistribuisca la ricchezza creata. Rimangono i nodi da risolvere per la contrattazione del comparto del porfido, attualmente inserito nel contratto unico, industria ed artigianato, e la definizione delle professionalità del mondo del restauro. Per il primo va sicuramente preservata la contrattazione territoriale che unisce tutte le aziende del comparto, sia industriali che artigiane. Per il secondo si attenderanno le linee condivise in sede nazionale, con la possibilità di implementazione in sede territoriale, sia pure nel solco di quanto previsto dal CCNL. Il prossimo incontro è fissato per la giornata del 31 agosto, dove si dovrebbe condividere il testo contrattuale relativo all’osservatorio. Nelle settimane scorse si è condivisa la parte normativa con confindustria porfido per il rinnovo del CCPL di comparto, con particolare riferimento alla figura del RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale). A breve sarà presentato un testo di proposta di riforma del premio di risultato variabile e di altri istituti economici vigenti. Successivamente l’incontro per la ripresa della trattativa proprio sulla questione economica. Da segnalare la firma del primo accordo per il settore che preveda l’utilizzo del contratto di solidarietà. Un risultato importante a testimonianza delle buone relazioni sindacali conquistate nel tempo. Arrivo in fine alla trattativa per il rinnovo del CCPL del settore edile. Dopo gli accordi per il consolidamento dell’ EET, dopo l’importante apporto che la nostra categoria ha dato nella sottoscrizione dell’atto di indirizzo per l’offerta economicamente più vantaggiosa nell’aggiudicazione delle gare di appalto, ed al tavolo appalti in generale, il 26 luglio il primo incontro che ha dato formale inizio alla trattativa per il rinnovo del CCPL settore edilizia industria. Che si annuncia difficilissima dato il contesto di crisi odierno. Oltre a condividere le regole del gioco con FILCA e FeNEAL, settembre dovrà essere topico rispetto ai rinnovi contrattuali. Se le associazioni datoriali non dovessero condividere con le organizzazioni sindacali un percorso di avvicinamento per la firma degli integrativi entro la fine del 2011, in settembre, assieme a FILCA e FeNEAL dovremo convocare i direttivi unitari, prevedere le assemblee unitarie nei luoghi di lavoro, e dare inizio ad una stagione di contrasto alle scelte imprenditoriali, stabilendo forme di lotta sindacale cogenti e necessarie. Dal presidio delle sedi delle associazioni di rappresentanza datoriali, fino allo sciopero generale! Lascio ai prossimi numeri gli approfondimenti settore per settore. Auguro a tutti voi una buona lettura. Buona lettura, ed un caro ciao a tutti voi Edilizia Industria ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE Operai Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e 13° mensilità, è assolto dal datore di lavoro con l’applicazione e il versamento alla Cassa Edile delle seguenti maggiorazioni alla retribuzione relativa alle ore di prestazione normale ed al trattamento economico per festività e infrasettimanali . 8,50% per ferie = 160 ore 10,00% per 13ma mensilità 18,50% totale lordo 14,20% Totale netto Gli accantonamenti di ferie e 13° mensilità, vengono pagati agli operai, con assegni in due rate dalla Cassa Edile nel mese di luglio e nel mese di dicembre. Esempio: L’accantonamento dei mesi di: ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, pagati nella 1°decade di luglio. L’accantonamento dei mesi di: maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, pagati nella 1° decade di dicembre . PREMIO APE Il premio anzianità professionale edile viene pagato dalla Cassa Edile ogni anno ai primi di maggio ai lavoratori che abbiano maturato almeno una anzianità di 2 anni nel settore edile, con un minimo di 2.100 ore lavorate nel biennio precedente, esempio: 01.10.2008 minimo 2.100 ore lavorate. 30.09.2010 N.B. è molto importante che l’operaio controlli che sulle buste paga sommando le ore di lavoro ordinario + malattia + infortunio + servizio militare, nel periodo sopra evidenziato, risultino effettuate 2.100 ore, altrimenti perde il diritto al premio A.P.E. di maggio. Per il calcolo del premio invece viene preso il periodo dal 01.10.2009 al 30.09.2010 ed è liquidato in questo caso nel maggio 2011 Importi orari prestazioni A.P.E. 2011 N° erogazioni CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° Operaio Operaio Operaio Operaio APPR. percepite dal 4° livello specializzato qualificato comune singolo operaio € € € € € € € € 1° Grado 2° Grado 3° Grado 4° Grado 5° Grado 6° Grado 7° Grado 8° Grado 9° Grado 10° Grado 0,1488 0,1488 0,3085 0,3085 0,4624 0,4846 0,6460 0,6460 0,8075 0,8075 0,1321 0,1321 0,2776 0,2776 0,4163 0,4360 0,6813 0,6813 0,7270 0,7270 0,1580 0,1580 0,3318 0,3318 0,4979 0,5216 0,6958 0,6958 0,8697 0,8697 0,1580 0,1580 0,3318 0,3318 0,4979 0,5216 0,6958 0,6958 0,8697 0,8697 0,1488 0,1488 0,3085 0,3085 0,4624 0,4846 0,6460 0,6460 0,8075 0,8075 0,1321 0,1321 0,2776 0,2776 0,4163 0,4360 0,6813 0,6813 0,7270 0,7270 0,1129 0,1129 0,2372 0,2372 0,3558 0,3727 0,4970 0,4970 0,6211 0,6211 0,1129 0,1129 0,2372 0,2372 0,3558 0,3727 0,4970 0,4970 0,6211 0,6211 Edilizia Industria DECORRENZA E DURATA: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: 1° aprile 2010- 31 dicembre 2012 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro: presentata alla fine di ottobre 2010 la piattaforma unitaria per il rinnovo PERIODO DI PROVA Qualifica Categorie Durata Operai 4° livello 25 giorni lavorativi Specializzati * 20 giorni lavorativi Qualificati 15 giorni lavorativi Comuni 5 giorni lavorativi Apprendisti 1 mese Impiegati 1° cat. S. 6 mesi 1° cat. 5 mesi 2° cat. E assistenti tecnici di 4° livello 3 mesi altre cat. 2 mesi (*) Anche per gli autisti conduttori di autobetoniere o motopompe ed i conduttori di macchine operatrici assunti come operai specializzati. PREAVVISO Sono previsti i seguenti periodi di preavviso: Operai Anni di servizio Periodo Fino a 3 anni 1 settimana Oltre i 3 anni 10 giorni di calendario Impiegati Anni di servizio 1s-1° cat. Cat. 2° (*) altre cat. Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e ½ 1 mese Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e ½ Oltre i 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi (*) e assistenti tecnici di 4° livello. Per gli impiegati il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni la durata del preavviso è ridotta a metà. FERIE Operai Impiegati 4 settimane = 160 ore 4 settimane = 160 ore PERMESSI RETRIBUITI Operai: ogni 20 ore di lavoro effettivo si matura 1 ora di permesso retribuito. Il permesso retributivo viene pagato dalla ditta al lavoratore in quota oraria su ogni ora di lavoro effettivo. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare dovranno essere goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo. Impiegati: 11 giorni = 88 ore DIVISORE ORARIO: OPERAI - IMPIEGATI 173 INFORTUNIO Conservazione del posto. In caso di infortunio sul lavoro agli operai non in prova spetta la conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea. In caso di malattia professionale per 9 mesi (cumulabili nell’arco di 12 consecutivi, nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia). Se l’infortunio o malattia professionale intervengono durante il periodo di preavviso, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 6 mesi. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea. Trattamento economico INAIL: Indennità giornaliera per inabilità temporanea dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio, o si è manifestata la malattia professionale, è erogata per tutti i giorni anche festivi compresi nel periodo di inabilità ed è pari a: * 60% della retribuzione giornaliera fino al 90° giorno di inabilità. * 75% della retribuzione giornaliera dal 91° giorno in poi. La indennità corrisposta dall’INAIL viene erogata fino a quando il lavoratore non è in grado di riprendere il proprio lavoro. La retribuzione su cui calcolare queste percentuali, è il guadagno del lavoratore negli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti a quello della data dell’infortunio, comprese quote per ferie e mensilità aggiuntive. DITTA: 1) Operai: l’intera retribuzione per il giorno in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale Apprendisti: la retribuzione prevista per gli operai, riproporzionata sulla base della percentuale di retribuzione raggiunta dall’apprendista. 2) il 60% della retribuzione per i 3 giorni successivi, compreso l’accantonamento alla Cassa Edile. 3) la quota di integrazione stabilita dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO dal 4° giorno il poi. Vedi tabella pagina 23. MALATTIA “In caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.” Vedi tabella pagina 21. 9 Edilizia Industria CONGEDO MATRIMONIALE Operai: Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente: All’operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario. La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore con almeno 6 giorni di preavviso dal suo inizio. Impiegati: Agli impiegati spetta un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario. Tabelle paga Edilizia Industria in vigore dal 1° GENNAIO 2012 nella Provincia di Trento Operai CATEGORIE OPERAI Minimi paga base oraria Indennità contingenza oraria Indennità territoriale oraria E.D.R. orario PAGA GLOBALE ORARIA Ferie - Gratifica Ferie - Gratifica VALORE ORARIO RIPOSI ANNUI Valore di un’ora straordinaria Indennità di pernottamento Indennità alloggio Trasferta oltre i 17 Km e fino a Km 35 Trasferta oltre i 35 Km Alta Montagna + 1200 mt. Alta Montagna + 1800 mt. Galleria Avanzamento Giornate di carenza INPS e INAIL Dal 4° giorno di malattia in poi Dal 4° al 90° giorno di infortunio Dal 91° giorno d’infortunio in poi PREMIO PRESENZA GIORNALIERO 18,50% 14,20% 4,95% 35,00% 12,00% 10,00% 14,50% 22,00% 10,00% 15,00% 46,00% 18,50% 18,50% 7,40% 4,60% CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO 10%+OP. SPEC. 10%+OP.QUAL. 10%+ OP.IV LIVELLO IV livello Specializzato Qualificato Comune € € € € € € € 6,61 5,96 7,13 6,48 6,01 5,42 4,63 3,30 3,28 3,31 3,01 3,00 2,99 2,96 1,66 1,49 1,77 1,61 1,51 1,35 1,16 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 11,63 10,79 12,27 11,16 10,58 9,81 8,81 2,15 2,00 2,27 2,07 1,96 1,82 1,63 1,65 1,53 1,74 1,59 1,50 1,39 1,25 13,78 12,78 14,54 13,23 12,54 11,63 10,44 0,58 0,53 0,61 0,55 0,52 0,49 0,44 15,70 14,56 16,57 15,07 14,28 13,25 11,90 13,03 12,08 13,75 12,50 11,85 10,99 9,87 12,80 11,87 13,50 12,28 11,64 10,80 9,70 13,32 12,35 14,05 12,78 12,11 11,24 10,09 14,19 13,16 14,97 13,62 12,91 11,97 10,75 12,80 11,87 13,50 12,28 11,64 10,80 9,70 13,38 12,41 14,11 12,84 12,17 11,29 10,14 16,98 15,75 17,92 16,30 15,45 14,33 12,87 13,78 12,78 14,54 13,23 12,54 11,63 10,44 13,78 12,78 14,54 13,23 12,54 11,63 10,44 12,49 11,59 13,18 11,99 11,36 10,54 9,47 12,17 11,28 12,84 11,68 11,07 10,27 9,22 8,37 7,10 8,37 7,10 6,20 4,84 2,97 MENSA Per i lavoratori che consumano il pasto al ristorante, il contributo sarà relativo alle eventuali eccedenze dei sottoriportati importi: a decorrere dal 1° gennanio 2008 ad € 11,50 L’indennità di mancata mensa è di € 6,00 TRASPORTI L’indennità giornaliera relativa alla distanza dell’abitazione è pari a: € 1,36 da 3 a 10 Km, € 2,74 da 10 a 20 Km, € 4,78 oltre i 20 Km, Guida automezzo trasporto lavoratori € 5,00 10 PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE: in forma volontaria con 1% della retribuzione annua utile per determinare il T.F.R. AZIENDA: concorre al finanziamento nella misura del 1%. QUOTA T.F.R.: pari al 18% CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DAL 1° GENNAIO 2011 (IMPORTI DA CUI DETRARRE LA SOLA QUOTA IRPEF) Gli importi riportati sono i limiti massimi del trattamento mensile di CIG per eventi meteorologici fissati per il settore edilizia: € 1.024,61 mensili netti per i lavoratori che guadagnano meno di € 1.961,80 mensili lordi; € 1.231,49 mensili netti per i lavoratori che guadagnano più di € 1.961,80 mensili lordi; Impiegati 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1° 1° Impiegati Super 1° Impiegati 2° Assistente tecnico 3° Assistente tecnico 3° Impiegati Ammministrativi 4° Impiegati 4° Impiegati 1° impiego PAGABASE CONTINGENZA E.D.R. PREMIO PROD.(ITS+EET) € 1.600,71 1.440,63 1.200,52 1.120,51 1.040,46 936,42 800,36 € 533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87 € 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 € 375,79 343,01 288,29 264,55 244,67 221,27 190,47 TOTALE LORDO MENSILE € 2.520,65 2.323,60 2.022,49 1.916,64 1.814,62 1.684,45 1.514,03 Apprendistato professionalizzante La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dai crediti professionali e formativi acquisiti. Durata massima dei contratti di apprendistato: a) apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione MASSIMO 3 ANNI b) apprendistato professionalizzante • qualifica finale 2° livello, MASSIMO 3 ANNI • qualifica finale 3° livello, MASSIMO 4 ANNI • qualifica finale 4° livello, MASSIMO 5 ANNI Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale. La durata della formazione è di 240 ore annue per il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione, di 120 ore annue per il contratto di apprendistato professionalizzante. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista, purchè non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative. L’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto. Nell’ipotesi di primo inseri- Edilizia Industria LIVELLO IMPIEGATI mento nel settore, l’inquadramento dell’apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente: 1° livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 2°e 3° liv. 2° livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 4° livello 3° livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 5° livello Nell’ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso di apprendistato, al lavoratore è riconosciuto l’inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione. ( ATTENZIONE: quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello) APPRENDISTATO VECCHIO TIPO Codice Semestre P. Base A1 1°SEM 60% 3,25 A2 2°SEM 65% 3,52 A3 3°SEM 70% 3,79 A4 4°SEM 75% 4,07 A5 5°SEM 80% 4,34 A6 6°SEM 85% 4,61 Its 0,81 0,88 0,95 1,01 1,08 1,15 Conting. E.D.R. Totale 1,79 0,04 5,89 1,94 0,04 6,38 2,09 0,04 6,87 2,24 0,04 7,36 2,39 0,05 7,85 2,54 0,05 8,34 Le percentuali indicate sono riferite alla retribuzione spettante all’operaio qualificato. 11 Edilizia Artigianato Edilizia Artigianato DECORRENZA E DURATA: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: 1-12-2010 31-12-2012 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro: presentata alla fine di ottobre 2010 la piattaforma unitaria per il rinnovo PERIODO DI PROVA Qualifica Categorie Durata Operai 4° livello 25 giorni lavorativi Specializzati * 20 giorni lavorativi Qualificati 15 giorni lavorativi Comuni 5 giorni lavorativi Apprendisti 6 settimane Impiegati 1° cat. S. 6 mesi 1° cat. 5 mesi 2° cat. e assistenti tecnici di 4° livello 3 mesi altre cat. 2 mesi (*) Anche per gli autisti conduttori di autobetoniere o motopompe ed i conduttori di macchine operatrici assunti come operai specializzati (totale 20 giorni lavorativi). PREAVVISO Sono previsti i seguenti periodi di preavviso: Operai Anni di servizio Periodo Fino a 3 anni 1 settimana Oltre i 3 anni 10 giorni di calendario Impiegati Anni di servizio 1s-1° cat. Cat. 2° (*) altre cat. Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e ½ Oltre i 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi (*) e assistenti tecnici di 4° livello. Per gli impiegati il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni la durata del preavviso è ridotta a metà. FERIE Operai: 4 settimane = 160 ore Impiegati: 4 settimane = 160 ore Apprendisti: fino a 16 anni 30 giorni oltre i 16 anni 20 giorni = 160 ore PERMESSI RETRIBUITI Operai: ogni 20 ore di lavoro effettivo si matura 1 ora di permesso retribuito. Il permesso retributivo viene pagato dalla ditta al lavoratore in quota oraria su ogni ora di lavoro effettivo. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare dovranno essere goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo. Impiegati: 11 giorni = 88 ore DIVISIONE ORARIO: OPERAI E IMPIEGATI 173 ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE Operai Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e 13° mensilità, è assolto dal datore di lavoro con l’applicazione e il versamento alla Cassa Edile delle seguenti maggiorazioni alla retribuzione relativa alle ore di prestazione normale ed al trattamento economico per festività e infrasettimanali . 8,50% per ferie = 160 ore 10,00% per 13ma mensilità 18,50% totale lordo 14,20% totale netto Gli accantonamenti di ferie e 13° mensilità, vengono pagati agli operai, con assegni in due rate dalla Cassa Edile nel mese di luglio e nel mese di dicembre. Esempio: L’accantonamento dei mesi di: ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, pagati nella 1°decade di luglio. L’accantonamento dei mesi di: maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, pagati nella 1° decade di dicembre. PREMIO APE Il premio anzianità professionale edile viene pagato dalla Cassa Edile ogni anno ai primi di maggio ai lavoratori che abbiano almeno maturato una anzianità di 2 anni nel settore edile, con un minimo di 2.100 ore lavorate nel biennio precedente, esempio: 12 01.10.2008 minimo 2.100 ore lavorate 30.09.2010 N.B. è molto importante che l’operaio controlli che sulle buste paga sommando le ore di lavoro ordinario + malattia + infortunio + servizio militare, nel periodo sopra evidenziato, risultino effettuate 2.100 ore, altrimenti perde il diritto al premio A.P.E. di maggio. Per il calcolo del premio invece viene preso il periodo dal 01.10.2009 al 30.09.2010 ed è liquidato in questo caso nel maggio 2011. Importi orari prestazioni A.P.E. 2011 N° erogazioni CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° Operaio Operaio Operaio Operaio APPR. percepite dal 4° livello specializzato qualificato comune singolo operaio € € € € € € € € 1° Grado 2° Grado 3° Grado 4° Grado 5° Grado 6° Grado 7° Grado 8° Grado 9° Grado 10° Grado 0,1488 0,1488 0,3085 0,3085 0,4624 0,4846 0,6460 0,6460 0,8075 0,8075 0,1321 0,1321 0,2776 0,2776 0,4163 0,4360 0,6813 0,6813 0,7270 0,7270 0,1580 0,1580 0,3318 0,3318 0,4979 0,5216 0,6958 0,6958 0,8697 0,8697 0,1580 0,1580 0,3318 0,3318 0,4979 0,5216 0,6958 0,6958 0,8697 0,8697 0,1488 0,1488 0,3085 0,3085 0,4624 0,4846 0,6460 0,6460 0,8075 0,8075 0,1321 0,1321 0,2776 0,2776 0,4163 0,4360 0,6813 0,6813 0,7270 0,7270 0,1129 0,1129 0,2372 0,2372 0,3558 0,3727 0,4970 0,4970 0,6211 0,6211 0,1129 0,1129 0,2372 0,2372 0,3558 0,3727 0,4970 0,4970 0,6211 0,6211 INFORTUNIO Conservazione del posto. In caso di infortunio sul lavoro agli operai non in prova spetta la conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea. In caso di malattia professionale per 9 mesi (cumulabili nell’arco di 12 consecutivi, nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia). Se l’infortunio o malattia professionale intervengono durante il periodo di preavviso, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 6 mesi. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea. Trattamento economico INAIL: Indennità giornaliera per inabilità temporanea dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio, o si è manifestata la malattia professionale, è erogata per tutti i giorni anche festivi compresi nel periodo di inabilità ed è pari a: * 60% della retribuzione giornaliera fino al 90° giorno di inabilità. * 75% della retribuzione giornaliera dal 91° giorno in poi. La indennità corrisposta dall’INAIL viene erogata fino a quando il lavoratore non è in grado di riprendere il proprio lavoro. La retribuzione su cui calcolare queste percentuali, è il guadagno del lavoratore negli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti a quello della data dell’infortunio, comprese quote per ferie e mensilità aggiuntive. DITTA: 1) Operai: l’intera retribuzione per il giorno in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale Apprendisti: la retribuzione prevista per gli operai, riproporzionata sulla base della percentuale di retribuzione raggiunta dall’apprendista. 2) il 60% della retribuzione per i 3 giorni successivi, compreso l’accantonamento alla Cassa Edile. 3) la quota di integrazione stabilita dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO dal 4° giorno il poi. Vedi tabella pagina 23. MALATTIA “In caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.” Vedi tabella pagina 21. PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORE: in forma volontaria con il 2% del minimo tabellare (paga base). AZIENDA: concorre al finanziamento nella misura di un altro 2%. QUOTA T.F.R.: pari al 18% Tabelle paga Edilizia Artigianato in vigore dal 1° GENNAIO 2012 nella Provincia di Trento Operai CATEGORIE OPERAI Minimi paga base oraria Indennità contingenza oraria Indennità territoriale oraria E.D.R. orario PAGA GLOBALE ORARIA Ferie - Gratifica Ferie - Gratifica VALORE ORARIO RIPOSI ANNUI Valore di un’ora straordinaria Indennità di pernottamento Indennità alloggio Trasferta oltre i 17 Km e fino a Km 35 Trasferta oltre i 35 Km Alta Montagna + 1200 mt. Alta Montagna + 1800 mt. Galleria Avanzamento Giornate di carenza INPS e INAIL Dal 4° giorno di malattia in poi Dal 4° al 90° giorno di infortunio Dal 91° giorno d’infortunio in poi PREMIO PRESENZA GIORNALIERO 18,50% 14,20% 4,95% 35,00% 12,00% 10,00% 14,50% 22,00% 10,00% 15,00% 46,00% 18,50% 18,50% 7,40% 4,60% CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO 10%+OP. SPEC. 10%+OP.QUAL. 10%+ OP.IV LIVELLO IV livello Specializzato Qualificato Comune € € € € € € € 6,61 5,96 7,13 6,48 6,01 5,42 4,63 3,30 3,28 3,31 3,01 3,00 2,99 2,96 1,66 1,49 1,77 1,61 1,51 1,35 1,16 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 11,63 10,79 12,27 11,16 10,58 9,81 8,81 2,15 2,00 2,27 2,07 1,96 1,82 1,63 1,65 1,53 1,74 1,59 1,50 1,39 1,25 13,78 12,78 14,54 13,23 12,54 11,63 10,44 0,58 0,53 0,61 0,55 0,52 0,49 0,44 15,70 14,56 16,57 15,07 14,28 13,25 11,90 13,03 12,08 13,75 12,50 11,85 10,99 9,87 12,80 11,87 13,50 12,28 11,64 10,80 9,70 13,32 12,35 14,05 12,78 12,11 11,24 10,09 14,19 13,16 14,97 13,62 12,91 11,97 10,75 12,80 11,87 13,50 12,28 11,64 10,80 9,70 13,38 12,41 14,11 12,84 12,17 11,29 10,14 16,98 15,75 17,92 16,30 15,45 14,33 12,87 13,78 12,78 14,54 13,23 12,54 11,63 10,44 13,78 12,78 14,54 13,23 12,54 11,63 10,44 12,49 11,59 13,18 11,99 11,36 10,54 9,47 12,17 11,28 12,84 11,68 11,07 10,27 9,22 8,37 7,10 8,37 7,10 6,20 4,84 2,97 MENSA Per i lavoratori che consumano il pasto al ristorante, il contributo sarà relativo alle eventuali eccedenze dei sottoriportati importi: a decorrere dal 1° gennanio 2008 ad € 11,50 L’indennità di mancata mensa è di € 6,00 TRASPORTI L’indennità giornaliera relativa alla distanza dell’abitazione è pari a: € 1,36 da 3 a 10 Km, € 2,74 da 10 a 20 Km, € 4,78 oltre i 20 Km, Guida automezzo trasporto lavoratori € 5,00 Edilizia Artigianato CONGEDO MATRIMONIALE Operai: Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente: All’operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario. La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore con almeno 6 giorni di preavviso dal suo inizio. Impiegati: Agli impiegati spetta un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DAL 1° GENNAIO 2011 (IMPORTI DA CUI DETRARRE LA SOLA QUOTA IRPEF) Gli importi riportati sono i limiti massimi del trattamento mensile di CIG per eventi meteorologici fissati per il settore edilizia: € 1.024,61 mensili netti per i lavoratori che guadagnano meno di € 1.961,80 mensili lordi; € 1.231,49 mensili netti per i lavoratori che guadagnano più di € 1.961,80 mensili lordi; 13 Edilizia Artigianato Impiegati 14 LIVELLO IMPIEGATI 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1° 1° Impiegati Super 1° Impiegati 2° Assistente tecnico 3° Assistente tecnico 3° Impiegati Ammministrativi 4° Impiegati 4° Impiegati 1° impiego PAGABASE CONTINGENZA E.D.R. PREMIO PROD.(ITS+EET) € 1.600,71 1.440,63 1.200,52 1.120,51 1.040,46 936,42 800,36 € 533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87 € 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 € 375,79 343,01 288,29 264,55 244,67 221,27 190,47 TOTALE LORDO MENSILE € 2.520,65 2.323,60 2.022,49 1.916,64 1.814,62 1.684,45 1.514,03 Apprendisti I° gruppo sup. Retribuzione calcolata sulla paga di un operaio qualificato 3° livello Minimi paga base oraria Indennita contingenza oraria Ind. territoriale oraria (E.E.T.+I.T.S.) E.D.R. ORARIO PAGA GLOBALE ORARIA Ferie-Gratifica 18,50% Ferie-Gratifica 14,20% VALORE ORARIO RIPOSI ANNUI 4,95% Valore di un’ora straordinaria 35,00% Indennità di pernottamento 12,00% Trasferta da i 17 Km a 35 km* 14,50% Trasferta oltre i 35 Km 22,00% Indennità alloggio 10,00% Alta Montagna + 1200 mt. 10,00% Alta Montagna + 1800 mt. 15,00% Quota Malattia Acc. Cassa Edile 18,50% Quota Infortunio dal 1° al 4° g. 18,50% Quota Infortunio dal 4° al 90° g. 7,40% Quota Infortunio dal 91° g. in poi 4,60% PREMIO PRESENZA GIORNALIERO assunzione 74% € 4,45 2,22 1,12 0,04 7,83 1,45 1,11 9,28 0,39 10,57 8,77 8,96 9,55 8,61 8,61 9,00 9,28 9,28 8,41 8,19 2,97 Edilizia Artigianato DURATA 5 ANNI (60 mesi) da 55 da 49 da43 da 37 da 31 da 25 da 19 da 13 da 7 mesi a mesi a mesi a mesi mesi a mesi mesi a mesi a mesi a 60 mesi 54 mesi 48 mesi 42 mesi 36 mesi 30 mesi 24 mesi 18 mesi 12 mesi 96% 96% 91% 91% 86% 86% 79% 79% 76% € € € € € € € € € 5,77 5,77 5,47 5,47 5,17 5,17 4,75 4,75 4,57 2,88 2,88 2,73 2,73 2,58 2,58 2,37 2,37 2,28 1,45 1,45 1,37 1,37 1,30 1,30 1,19 1,19 1,15 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 10,16 10,16 9,63 9,63 9,10 9,10 8,36 8,36 8,04 1,88 1,88 1,78 1,78 1,68 1,68 1,55 1,55 1,49 1,44 1,44 1,37 1,37 1,29 1,29 1,19 1,19 1,14 12,04 12,04 11,41 11,41 10,78 10,78 9,91 9,91 9,53 0,50 0,50 0,48 0,48 0,45 0,45 0,41 0,41 0,40 13,71 13,71 13,00 13,00 12,28 12,28 11,28 11,28 10,86 11,38 11,38 10,78 10,78 10,19 10,19 9,36 9,36 9,01 11,63 11,63 11,02 11,02 10,42 10,42 9,57 9,57 9,21 12,39 12,39 11,75 11,75 11,10 11,10 10,20 10,20 9,81 11,17 11,17 10,59 10,59 10,01 10,01 9,19 9,19 8,85 11,17 11,17 10,59 10,59 10,01 10,01 9,19 9,19 8,85 11,68 11,68 11,07 11,07 10,46 10,46 9,61 9,61 9,25 12,04 12,04 11,41 11,41 10,78 10,78 9,91 9,91 9,53 12,04 12,04 11,41 11,41 10,78 10,78 9,91 9,91 9,53 10,91 10,91 10,34 10,34 9,77 9,77 8,98 8,98 8,64 10,62 10,62 10,07 10,07 9,52 9,52 8,74 8,74 8,41 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 15 Apprendisti I° gruppo Edilizia Artigianato Retribuzione calcolata sulla paga di un operaio qualificato 3° livello DURATA 5 ANNI (60 mesi) Minimi paga base oraria Indennita contingenza oraria Ind. territoriale oraria (E.E.T.+I.T.S.) E.D.R. ORARIO PAGA GLOBALE ORARIA Ferie-Gratifica 18,50% Ferie-Gratifica 14,20% VALORE ORARIO RIPOSI ANNUI 4,95% Valore di un’ora straordinaria 35,00% Indennità di pernottamento 12,00% Trasferta da i 17 Km a 35 km* 14,50% Trasferta oltre i 35 Km 22,00% Indennità alloggio 10,00% Alta Montagna + 1200 mt. 10,00% Alta Montagna + 1800 mt. 15,00% Quota Malattia Acc. Cassa Edile 18,50% Quota Infortunio dal 1° al 4° g. 18,50% Quota Infortunio dal 4° al 90° g. 7,40% Quota Infortunio dal 91° g. in poi 4,60% PREMIO PRESENZA GIORNALIERO da 55 da 49 da 43 da 37 da 31 da 25 da 19 da 13 da 7 mesi a mesi a mesi a mesi a mesi a mesi a mesi a mesi a mesi a 60 mesi 54 mesi 48 mesi 42 mesi 36 mesi 30 mesi 24 mesi 18 mesi 12 mesi 96% 96% 91% 86% 86% 81% 79% 76% 74% € € € € € € € € € 5,77 5,77 5,47 5,17 5,17 4,87 4,75 4,57 4,45 2,88 2,88 2,73 2,58 2,58 2,43 2,37 2,28 2,22 1,45 1,45 1,37 1,30 1,30 1,22 1,19 1,15 1,12 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 10,16 10,16 9,63 9,10 9,10 8,57 8,36 8,04 7,83 1,88 1,88 1,78 1,68 1,68 1,59 1,55 1,49 1,45 1,44 1,44 1,37 1,29 1,29 1,22 1,19 1,14 1,11 12,04 12,04 11,41 10,78 10,78 10,16 9,91 9,53 9,28 0,50 0,50 0,48 0,45 0,45 0,42 0,41 0,40 0,39 13,71 13,71 13,00 12,28 12,28 11,57 11,28 10,86 10,57 11,38 11,38 10,78 10,19 10,19 9,60 9,36 9,01 8,77 11,63 11,63 11,02 10,42 10,42 9,81 9,57 9,21 8,96 12,39 12,39 11,75 11,10 11,10 10,46 10,20 9,81 9,55 11,17 11,17 10,59 10,01 10,01 9,43 9,19 8,85 8,61 11,17 11,17 10,59 10,01 10,01 9,43 9,19 8,85 8,61 11,68 11,68 11,07 10,46 10,46 9,86 9,61 9,25 9,00 12,04 12,04 11,41 10,78 10,78 10,16 9,91 9,53 9,28 12,04 12,04 11,41 10,78 10,78 10,16 9,91 9,53 9,28 10,91 10,91 10,34 9,77 9,77 9,20 8,98 8,64 8,41 10,62 10,62 10,07 9,52 9,52 8,96 8,74 8,41 8,19 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 Apprendisti assunzione 70% € 4,21 2,10 1,06 0,04 7,41 1,37 1,05 8,78 0,37 10,00 8,30 8,48 9,04 8,15 8,15 8,52 8,78 8,78 7,95 7,75 2,97 II° gruppo Retribuzione calcolata sulla paga di un operaio qualificato 2° livello DURATA 4 ANNI E 5 MESI 16 Minimi paga base oraria Indennita contingenza oraria Ind. territoriale oraria (E.E.T.+I.T.S.) E.D.R. ORARIO PAGA GLOBALE ORARIA Ferie-Gratifica 18,50% Ferie-Gratifica 14,20% VALORE ORARIO RIPOSI ANNUI 4,95% Valore di un’ora straordinaria 35,00% Indennità di pernottamento 12,00% Trasferta da i 17 Km a 35 km * 14,50% Trasferta oltre i 35 Km 22,00% Indennità alloggio 10,00% Alta Montagna + 1200 mt. 10,00% Alta Montagna + 1800 mt. 15,00% Quota Malattia Acc. Cassa Edile 18,50% Quota Infortunio dal 1° al 4° g. 18,50% Quota Infortunio dal 4° al 90° g. 7,40% Quota Infortunio dal 91° g. in poi 4,60% PREMIO PRESENZA GIORNALIERO da 49 mesi da 43 mesi da 37 mesi da 31 mesi da 25 mesi da 19 mesi da 13 mesi da 7 mesi assunzione a 54 mesi a 48 mesi a 42 mesi a 36 mesi a 30 mesi a 24 mesi a 18 mesi a 12 mesi 96% € 5,20 2,87 1,30 0,06 9,42 1,74 1,34 11,17 0,47 12,72 10,55 10,79 11,50 10,36 10,36 10,84 11,17 11,17 10,12 9,86 2,97 96% € 5,20 2,87 1,30 0,06 9,42 1,74 1,34 11,17 0,47 12,72 10,55 10,79 11,50 10,36 10,36 10,84 11,17 11,17 10,12 9,86 2,97 91% € 4,93 2,72 1,23 0,05 8,93 1,65 1,27 10,58 0,44 12,06 10,00 10,23 10,90 9,82 9,82 10,27 10,58 10,58 9,59 9,34 2,97 86% € 4,66 2,57 1,16 0,05 8,44 1,56 1,20 10,00 0,42 11,40 9,45 9,66 10,30 9,28 9,28 9,71 10,00 10,00 9,07 8,83 2,97 86% € 4,66 2,57 1,16 0,05 8,44 1,56 1,20 10,00 0,42 11,40 9,45 9,66 10,30 9,28 9,28 9,71 10,00 10,00 9,07 8,83 2,97 79% € 4,28 2,36 1,07 0,05 7,75 1,43 1,10 9,19 0,38 10,47 8,68 8,88 9,46 8,53 8,53 8,92 9,19 9,19 8,33 8,11 2,97 79% € 4,28 2,36 1,07 0,05 7,75 1,43 1,10 9,19 0,38 10,47 8,68 8,88 9,46 8,53 8,53 8,92 9,19 9,19 8,33 8,11 2,97 76% € 4,12 2,27 1,03 0,05 7,46 1,38 1,06 8,84 0,37 10,07 8,35 8,54 9,10 8,21 8,21 8,58 8,84 8,84 8,01 7,80 2,97 74% € 4,01 2,21 1,00 0,04 7,26 1,34 1,03 8,61 0,36 9,81 8,13 8,32 8,86 7,99 7,99 8,35 8,61 8,61 7,80 7,60 2,97 Apprendisti III° gruppo Retribuzione calcolata sulla paga di un operaio qualificato 2° livello Minimi paga base oraria Indennita contingenza oraria Ind. territoriale oraria (E.E.T.+I.T.S.) E.D.R. ORARIO PAGA GLOBALE ORARIA Ferie-Gratifica 18,50% Ferie-Gratifica 14,20% VALORE ORARIO RIPOSI ANNUI 4,95% Valore di un’ora straordinaria 35,00% Indennità di pernottamento 12,00% Trasferta da i 17 Km a 35 km* 14,50% Trasferta oltre i 35 Km 22,00% Indennità alloggio 10,00% Alta Montagna + 1200 mt. 10,00% Alta Montagna + 1800 mt. 15,00% Quota Malattia Acc. Cassa Edile 18,50% Quota Infortunio dal 1° al 4° g. 18,50% Quota Infortunio dal 4° al 90° g. 7,40% Quota Infortunio dal 91° g. in poi 4,60% PREMIO PRESENZA GIORNALIERO da 25 mesi a 30 mesi 91% € 4,93 2,72 1,23 0,05 8,93 1,65 1,27 10,58 0,44 12,06 10,00 10,23 10,90 9,82 9,82 10,27 10,58 10,58 9,59 9,34 2,97 da 19 mesi a 24 mesi 84% € 4,55 2,51 1,13 0,05 8,24 1,53 1,17 9,77 0,41 11,13 9,23 9,44 10,06 9,07 9,07 9,48 9,77 9,77 8,85 8,62 2,97 da 13 mesi a 18 mesi 79% € 4,28 2,36 1,07 0,05 7,75 1,43 1,10 9,19 0,38 10,47 8,68 8,88 9,46 8,53 8,53 8,92 9,19 9,19 8,33 8,11 2,97 da 7 mesi a 12 mesi 76% € 4,12 2,27 1,03 0,05 7,46 1,38 1,06 8,84 0,37 10,07 8,35 8,54 9,10 8,21 8,21 8,58 8,84 8,84 8,01 7,80 2,97 assunzione 74% € 4,01 2,21 1,00 0,04 7,26 1,34 1,03 8,61 0,36 9,81 8,13 8,32 8,86 7,99 7,99 8,35 8,61 8,61 7,80 7,60 2,97 Edilizia Artigianato DURATA 3 ANNI (36 mesi) da 31 mesi a 36 mesi 96% € 5,20 2,87 1,30 0,06 9,42 1,74 1,34 11,17 0,47 12,72 10,55 10,79 11,50 10,36 10,36 10,84 11,17 11,17 10,12 9,86 2,97 Apprendisti Impiegati Retribuzione calcolata sulla paga di un impiegato 2° livello MESI 6 6 6 % 60 75 85 PAGA BASE 561,85 702,32 795,95 CONTINGENZA 309,85 387,32 438,97 EDR 6,2 7,75 8,78 EET 29,41 36,77 41,67 PREMIO PROD. TOTALE MESE 103,35 1010,66 129,19 1263,35 146,41 1431,78 17 Tabelle paga Bacini Montani Edilizia - Bacini Montani in vigore dal 1° GENNAIO 2012 nella Provincia di Trento CATEGORIE OPERAI Minimi paga base oraria Indennita contingenza oraria Indennità territoriale oraria E.D.R. ORARIO PAGA GLOBALE ORARIA Ferie - Gratifica 18,50% Ferie - Gratifica 14,20% VALORE ORARIO RIPOSI ANNUI 4,95% Valore di un’ora straordinaria 35,00% Indennità di pernottamento 12,00% Indennità alloggio 10,00% Trasferta oltre i 17 Km e fino a Km 35 14,50% Trasferta oltre i 35 Km 22,00% Alta Montagna + 1200 mt. 10,00% Alta Montagna + 1800 mt. 15,00% Galleria Avanzamento 46,00% Giornate di carenza INPS e INAIL 18,50% Dal 4° giorno di malattia in poi 18,50% Dal 4° al 90° giorno di infortunio 7,40% Dal 91° giorno d’infortunio in poi 4,60% PREMIO PRESENZA GIORNALIERO CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO 10%+OP. SPEC. 10%+OP.QUAL. 10%+ OP.IV LIVELLO IV livello Specializzato Qualificato Comune € € € € € € € 6,61 5,96 7,13 6,48 6,01 5,42 4,63 3,30 3,28 3,31 3,01 3,00 2,99 2,96 1,66 1,49 1,77 1,61 1,51 1,35 1,16 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 11,63 10,79 12,27 11,16 10,58 9,81 8,81 2,15 2,00 2,27 2,07 1,96 1,82 1,63 1,65 1,53 1,74 1,59 1,50 1,39 1,25 13,78 12,78 14,54 13,23 12,54 11,63 10,44 0,58 0,53 0,61 0,55 0,52 0,49 0,44 15,70 14,56 16,57 15,07 14,28 13,25 11,90 13,03 12,08 13,75 12,50 11,85 10,99 9,87 12,80 11,87 13,50 12,28 11,64 10,80 9,70 13,32 12,35 14,05 12,78 12,11 11,24 10,09 14,19 13,16 14,97 13,62 12,91 11,97 10,75 12,80 11,87 13,50 12,28 11,64 10,80 9,70 13,38 12,41 14,11 12,84 12,17 11,29 10,14 16,98 15,75 17,92 16,30 15,45 14,33 12,87 13,78 12,78 14,54 13,23 12,54 11,63 10,44 13,78 12,78 14,54 13,23 12,54 11,63 10,44 12,49 11,59 13,18 11,99 11,36 10,54 9,47 12,17 11,28 12,84 11,68 11,07 10,27 9,22 8,37 7,10 8,37 7,10 6,20 4,84 2,97 MENSA Sia per i lavoratori che consumano il pasto nella mensa aziendale che al ristorante, il pasto è gratuito PREMIO PRODUTTIVITÀ Oltre a quanto previsto dal CCNL alla voce premio presenza, per ogni giorno di lavoro ulteriori 2,10 € TRASFERTA Per distanze fino a 17 Km 5,5% in aggiunta a quanto previsto dal CCNL per le normali fasce PREMIO DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO In aggiunta al Premio APE, ai lavoratori dei Bacini Montani spettano: Euro 200 per anzianità compresa tra il 6° ed il 10° anno; Euro 295 per anzianità comprese tra l’11° ed il 15° anno; Euro 375 per anzianità superiori al 15° anno. TRASPORTI A Per distanza fino a 7 Km tra l’abitazione ed il cantiere € 2,00 giornalieri; per distanze superiori a 7 Km: € 2 al giorno + incremento di € 0,17 per ogni km superiore al settimo. B In caso di pernottamento in trasferta € 0,27 al km C Per indennità guida automezzi € 0,13 al km 18 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DAL 1° GENNAIO 2011 (IMPORTI DA CUI DETRARRE LA SOLA QUOTA IRPEF) Gli importi riportati sono i limiti massimi del trattamento mensile di CIG per eventi meteorologici fissati per il settore edilizia: € 1.024,61 mensili netti per i lavoratori che guadagnano meno di € 1.961,80 mensili lordi; € 1.231,49 mensili netti per i lavoratori che guadagnano più di € 1.961,80 mensili lordi; Indennità per lavori speciali disagiati CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO GRUPPO A) Lavori vari anno 2012 IV livello Specializzato Qualificato Comune € € € € € € € 1 Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima nazionale 4,00% mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 0,47 0,42 0,48 0,43 0,41 0,38 0,34 2 Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 0,58 0,52 0,60 0,54 0,51 0,48 0,43 0,58 0,52 0,60 0,54 0,51 0,48 0,43 0,94 0,84 0,95 0,87 0,82 0,76 0,69 3 4 nazionale 5,00% Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o nazionale 5,00% normalmente sottoposti a getti d’acqua o fango Sgombero della neve o del ghiaccio nei nazionale 8,00% lavori per armamento ferroviario 5 Lavori su ponti a castello installati su natanti, nazionale 8,00% con o senza mtore, in mare, lago o fiume 0,94 0,84 0,95 0,87 0,82 0,76 0,69 6 Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe nazionale 8,00% 0,94 0,84 0,95 0,87 0,82 0,76 0,69 7 Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l’elevata temperature negli stampi stessi, per nazionale 10,00% il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio 1,17 1,05 1,19 1,08 1,03 0,95 0,86 8 Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l’impiego di aria compressa oppure con l’impiego di sostanza nocive per la lubrificazione di stampi portati nazionale 10,00% ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio 1,17 1,05 1,19 1,08 1,03 0,95 0,86 9 Lavori eseguiti in stabilimenti che producino od impegnano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai nazionale 11,00% edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai, degli operai stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento N.B. punto aggiuntivo. 1,29 1,15 1,31 1,19 1,13 1,05 0,94 Lavori su ponti mobili a sospensione 10 (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) nazionale 12,00% 1,40 1,26 1,43 1,30 1,24 1,14 1,03 Lavori di scavo a sezione a sezione e ristretta a profondita superiore 11 obbligata a metri 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio nazionale 13,00% 1,52 1,36 1,55 1,41 1,34 1,24 1,11 Costruzione di piani inclinati con pendenza 12 del 60% ed oltre nazionale 13,00% 1,52 1,36 1,55 1,41 1,34 1,24 1,11 13 Lavori di demolizione di strutture pericolanti nazionale 16,00% 1,87 1,68 1,91 1,74 1,65 1,53 1,37 Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado il mezzi 14 protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è nazionale 16,00% costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm 12) 1,87 1,68 1,91 1,74 1,65 1,53 1,37 15 Lavori su scale aerre tipo Porta 1,99 1,78 2,03 1,84 1,75 1,62 1,46 nazionale 17,00% Edilizia - Lavori disagiati Operai edilizia industria e artigianato 19 Edilizia - Lavori disagiati GRUPPO A) Lavori vari anno 2012 Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dal’altezza di metri 16 6 dal piano terra, se isolato o dal piano nazionale 17,00% superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso Costruzione di pozzi a profondita da metri 17 3,50 a 10 metri nazionale 19,00% CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO IV livello Specializzato Qualificato Comune € € € € € € € 1,99 1,78 2,03 1,84 1,75 1,62 1,46 2,22 1,99 2,27 2,06 1,96 1,81 1,63 nazionale 19,00% 2,22 1,99 2,27 2,06 1,96 1,81 1,63 19 Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con nazionale 20,00% profondità superiore a metri 3 20 Lavori di riparazione e spurgo di nazionale 21,00% fognature preesistenti Costruzione di pozzi a profondità oltre i nazionale 22,00% 21 10 metri 2,34 2,10 2,39 2,17 2,06 1,91 1,71 2,46 2,20 2,51 2,28 2,16 2,00 1,80 2,57 2,31 2,63 2,39 2,26 2,10 1,89 22 Lavori in pozzi neri preesistenti 3,16 2,83 3,22 2,93 2,78 2,58 2,31 18 Lavori per fognature nuove in galleria nazionale 27,00% GRUPPO B) Lavori in galleria 2012 per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale a) addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione 46,00% straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio per il personale adetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la 26,00% b) perforazione, l’avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermealibizzazione dei terreni in fase di costruzionie di gallerie per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di c) armamento delle linee ferroviarie; per il personale 18,00% addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili GRUPPO C) Lavori in cassoni ad aria compressa 2012 CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO IV livello Specializzato Qualificato Comune € orario € orario € orario € orario € orario € orario € orario 5,38 4,83 5,49 4,99 4,73 4,39 3,94 3,04 2,73 3,10 2,82 2,68 2,48 2,23 2,10 1,89 2,15 1,95 1,85 1,72 1,54 CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO IV livello Specializzato Qualificato Comune € orario € orario € orario € orario € orario € orario € orario a da 0 a 10 metri 54,00% 6,31 5,67 6,44 5,86 5,56 5,15 4,63 b da oltre 10 metri a 16 metri 72,00% 8,42 7,56 8,59 7,81 7,41 6,87 6,17 c da oltre 16 metri a 22 metri 120,00% 14,03 12,60 14,32 13,02 12,35 11,45 10,29 d oltre i 22 metri 180,00% 21,05 18,90 21,48 19,53 18,53 17,17 15,43 GRUPPO D) Lavori marittimi Personale imbarcato su natanti con o senza motore - N.B. vedere contratti provincial Lavori sotto acqua: palombari 2012 100,00% CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO IV livello Specializzato Qualificato Comune € orario € orario € orario € orario € orario € orario € orario 11,69 10,50 11,93 10,85 10,29 9,54 8,57 N.B. le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumuladili e, ciè, la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione dell’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo. 20 Malattia CCPL Provincia di Trento Articolo 24 - punto 1 INPS DITTA CASSA EDILE Trento poi si applica la tabella dal 4° giorno al 20° giorno dal lunedì al sabato dal lunedì al sabato dal lunedì al venerdì € al giorno € al giorno malattia da 1 a 6 giorni paga base € contingenza € ind. terr. € paga oraria € paga giornaliera capo 1° 6,61 3,30 1,66 11,57 0 0,00 75,45 capo 2° 5,96 3,28 1,49 10,73 0 0,00 70,00 capo 3° 7,13 3,31 1,77 12,21 0 0,00 79,60 IV livello 6,48 3,01 1,61 11,10 0 0,00 72,30 operaio specializzato 6,01 3,00 1,51 10,52 0 0,00 68,60 operaio qualificato 5,42 2,99 1,35 9,76 0 0,00 63,60 operaio comune 4,63 2,96 1,16 8,75 0 0,00 57,10 apprendista C.C.N.L CCPL Provincia di Trento Articolo 26 - punto a) Articolo 24 - punto 2 Trattamento economico SOLO PER i primi 3 giorni di malattia, INPS DITTA CASSA EDILE Trento poi si applica la tabella dal 4° giorno al 20° giorno dal lunedì al sabato dal lunedì al sabato dal lunedì al venerdì malattia da 7 giorni a 12 giorni paga oraria € paga giornaliera € al giorno € al giorno capo 1° 11,57 0 42,40 37,70 capo 2° 10,73 0 39,30 35,00 capo 3° 12,21 0 44,74 39,80 IV livello 11,10 0 40,67 36,15 operaio specializzato 10,52 0 38,54 34,30 operaio qualificato 9,76 0 35,74 31,80 operaio comune 8,75 0 32,07 28,55 apprendista 90% paga operaio qualificato 8,78 0 32,16 0,00 apprendista 85% paga operaio qualificato 8,29 0 30,38 0,00 apprendista 80% paga operaio qualificato 7,80 0 28,59 0,00 apprendista 75% paga operaio qualificato 7,32 0 26,80 0,00 apprendista 70% paga operaio qualificato 6,83 0 25,02 0,00 apprendista 65% paga operaio qualificato 6,34 0 23,23 0,00 apprendista assunzione 60% paga operaio 5,85 0 21,44 0,00 C.C.N.L Articolo 26 - punto b) CCPL Provincia di Trento Trattamento economico SOLO PER i primi 3 giorni di malattia, INPS DITTA CASSA EDILE Trento poi si applica la tabella dal 4° giorno al 20° giorno dal lunedì al sabato dal lunedì al sabato dal lunedì al venerdì malattia che supera i 12 giorni paga oraria € paga giornaliera € al giorno € al giorno capo 1° 11,57 0 80,97 0,00 capo 2° 10,73 0 75,06 0,00 capo 3° 12,21 0 85,45 0,00 IV livello 11,10 0 77,68 0,00 operaio specializzato 10,52 0 73,61 0,00 operaio qualificato 9,76 0 68,25 0,00 operaio comune 8,75 0 61,25 0,00 apprendista 90% paga operaio qualificato 8,78 0 61,43 0,00 apprendista 85% paga operaio qualificato 8,29 0 58,02 0,00 apprendista 80% paga operaio qualificato 7,80 0 54,60 0,00 apprendista 75% paga operaio qualificato 7,32 0 51,19 0,00 apprendista 70% paga operaio qualificato 6,83 0 47,78 0,00 apprendista 65% paga operaio qualificato 6,34 0 44,36 0,00 apprendista assunzione 60% paga operaio 5,85 0 40,95 0,00 C.C.N.L Articolo 26 - punto c) CCPL Provincia di Trento Trattamento economico DOPO i primi 3 giorni di malattia INPS vedi nota DITTA CASSA EDILE Trento dal lunedì al sabato dal lunedì al sabato dal lunedì al venerdì malattia dal 4° giorno al 20° giorno paga oraria € paga giornaliera € al giorno € al giorno capo 1° 11,57 50% 29,28 0,00 capo 2° 10,73 50% 27,14 0,00 capo 3° 12,21 50% 30,90 0,00 IV livello 11,10 50% 28,09 0,00 operaio specializzato 10,52 50% 26,62 0,00 operaio qualificato 9,76 50% 24,68 0,00 operaio comune 8,75 50% 22,15 0,00 apprendista 90% paga operaio qualificato 8,78 50% 22,21 0,00 apprendista 85% paga operaio qualificato 8,29 50% 20,98 0,00 apprendista 80% paga operaio qualificato 7,80 50% 19,74 0,00 apprendista 75% paga operaio qualificato 7,32 50% 18,51 0,00 apprendista 70% paga operaio qualificato 6,83 50% 17,28 0,00 apprendista 65% paga operaio qualificato 6,34 50% 16,04 0,00 apprendista assunzione 60% paga operaio 5,85 50% 14,81 0,00 Trattamento economico SOLO PER i primi 3 giorni di malattia, C.C.N.L. Edilizia - Malattia Trattamento economico malattia operai e apprendisti contratto edilizia in vigore dal 1° GENNAIO 2011 21 Edilizia - Malattia Trattamento economico DOPO i primi 3 giorni di malattia malattia dal 21° giorno al 180° giorno capo 1° capo 2° capo 3° IV livello operaio specializzato operaio qualificato operaio comune apprendista 90% paga operaio qualificato apprendista 85% paga operaio qualificato apprendista 80% paga operaio qualificato apprendista 75% paga operaio qualificato apprendista 70% paga operaio qualificato apprendista 65% paga operaio qualificato apprendista assunzione 60% paga operaio Trattamento economico DOPO i primi 3 giorni di malattia N.B. solo in caso di malattia in anno solare malattia dal 181° giorno al 270° giorno capo 1° capo 2° capo 3° IV livello operaio specializzato operaio qualificato operaio comune apprendista 90% paga operaio 2°livello apprendista 85% paga operaio 2°livello apprendista 80% paga operaio 2°livello apprendista 75% paga operaio 2°livello apprendista 70% paga operaio 2°livello apprendista 65% paga operaio 2°livello apprendista assunzione 60% paga operaio Trattamento economico DOPO i primi 3 giorni di malattia malattia dal 271° giorno al 360° giorno capo 1° capo 2° capo 3° IV livello operaio specializzato operaio qualificato operaio comune apprendista C.C.N.L Articolo 26 - punto d) CCPL Provincia di Trento INPS vedi nota DITTA CASSA EDILE Trento dal lunedì al sabato dal lunedì al sabato dal lunedì al venerdì paga oraria € paga giornaliera € al giorno € al giorno 11,57 66,66% 12,07 0,00 10,73 66,66% 11,19 0,00 12,21 66,66% 12,74 0,00 11,10 66,66% 11,58 0,00 10,52 66,66% 10,98 0,00 9,76 66,66% 10,18 0,00 8,75 66,66% 9,13 0,00 8,78 66,66% 9,16 0,00 8,29 66,66% 8,65 0,00 7,80 66,66% 8,14 0,00 7,32 66,66% 7,63 0,00 6,83 66,66% 7,12 0,00 6,34 66,66% 6,62 0,00 5,85 66,66% 6,11 0,00 C.C.N.L Articolo 26 - punto e) CCPL Provincia di Trento INPS DITTA CASSA EDILE Trento dal lunedì al sabato dal lunedì al sabato dal lunedì al venerdì paga oraria € paga giornaliera € al giorno € al giorno 11,57 0 42,40 0,00 10,73 0 39,30 0,00 12,21 0 44,74 0,00 11,10 0 40,67 0,00 10,52 0 38,54 0,00 9,76 0 35,74 0,00 8,75 0 32,07 0,00 8,78 0 32,16 0,00 8,29 0 30,38 0,00 7,80 0 28,59 0,00 7,32 0 26,80 0,00 6,83 0 25,02 0,00 6,34 0 23,23 0,00 5,85 0 21,44 0,00 CCPL Provincia di Trento C.C.N.L Articolo 24 - punto 3 INPS DITTA CASSA EDILE Trento dal lunedì al sabato dal lunedì al sabato dal lunedì al venerdì paga oraria € paga giornaliera € al giorno € al giorno 11,57 0 0,00 34,70 10,73 0 0,00 32,20 12,21 0 0,00 36,60 11,10 0 0,00 33,25 10,52 0 0,00 31,55 9,76 0 0,00 29,25 8,75 0 0,00 26,25 5,85 0 0,00 - N.B. oltre i 360 giorni e fino a 720 giorni, per patologie particolari, su presentazione di documentazione medica e iscrizione all’Ufficio Collocamento entro un mese dalla data del licenziamento, viene erogato un contributo straordinario dalla CASSA EDILE di 29,90 giornalieri fissi. Indennità malattia edile: riepilogo 22 DURATA MALATTIA PAGAMENTI C. E. AL LAVORATORE IN BUSTA PAGA DA DITTA FINO A 6 GIORNI PRIMI 3 GIORNI AL 100% DAL 4à al 6° GIORNO DA 7 A 12 GIORNI PRIMI 3 GIORNI AL 50% OLTRE 12 GIORNI NESSUN PAGAMENTO DIRETTO 1) 2) Il restante 50% dei primi 3 giorni DAL 4° AL 12 GIORNO DAL 1° GIORNO Infortunio Articolo 27 CCNL giorno dell’infortunio capo 1° capo 2° capo 3° IV livello operaio specializzato operaio qualificato operaio comune INAIL dal lunedì alla domenica paga giornaliera 0 0 0 0 0 0 0 dal 1° fino al 3° giorno successivo l’infortunio capo 1° capo 2° capo 3° IV livello operaio specializzato operaio qualificato operaio comune apprendista 90% paga operaio qualificato apprendista 85% paga operaio qualificato apprendista 80% paga operaio qualificato apprendista 75% paga operaio qualificato apprendista 70% paga operaio qualificato apprendista 65% paga operaio qualificato apprendista assunzione 60% paga operaio qualificato INAIL dal lunedì alla domenica paga giornaliera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dal 4° giorno al 90° giorno di infortunio capo 1° capo 2° capo 3° IV livello operaio specializzato operaio qualificato operaio comune apprendista 90% paga operaio qualificato apprendista 85% paga operaio qualificato apprendista 80% paga operaio qualificato apprendista 75% paga operaio qualificato apprendista 70% paga operaio qualificato apprendista 65% paga operaio qualificato apprendista assunzione 60% paga operaio qualificato INAIL dal lunedì alla domenica paga giornaliera 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% dal 91° giorno in poi di infortunio capo 1° capo 2° capo 3° IV livello operaio specializzato operaio qualificato operaio comune apprendista 90% paga operaio qualificato apprendista 85% paga operaio qualificato apprendista 80% paga operaio qualificato apprendista 75% paga operaio qualificato apprendista 70% paga operaio qualificato apprendista 65% paga operaio qualificato apprendista assunzione 60% paga operaio qualificato INAIL dal lunedì alla domenica paga giornaliera 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% DITTA dal lunedì alla domenica retribuzione completa retribuizione completa retribuizione completa retribuizione completa retribuizione completa retribuizione completa retribuizione completa retribuizione completa Articolo 27 CCNL DITTA dal lunedì alla domenica € al giorno 16,96 15,23 17,31 15,73 14,93 13,84 12,43 12,45 11,76 11,07 10,38 9,69 8,99 8,30 Edilizia - Infortunio Trattamento economico infortunio operai e apprendisti contratto edilizia in vigore dal 1° GENNAIO 2011 Articolo 27 CCNL DITTA dal lunedì alla domenica € al giorno 16,96 15,23 17,31 15,73 14,93 13,84 12,43 12,45 11,76 11,07 10,38 9,69 8,99 8,30 Articolo 27 CCNL DITTA dal lunedì alla domenica € al giorno 3,84 3,44 3,91 3,56 3,38 3,13 2,81 2,82 2,66 2,50 2,35 2,19 2,03 1,88 N.B. se l’infortunio avviene di venerdì e la prognosi è di 2 giorni, i due giorni seguenti non vengono indennizzati Indennità infortunio sul lavoro edile: riepilogo PAGAMENTI DA CASSA EDILE PAGAMENTI DA DITTA NESSUN PAGAMENTO DIRETTO IN BUSTA PAGA DAL 1° GIORNO A FINE INFORTUNIO 23 Edilizia dati INAIL COSTRUZIONI: INFORTUNI E CRISI Prosegue la crisi nel settore delle Costruzioni. L’A.N.C.E. (Associazione Nazionale Costruttori Edili) prevede per il 2010 una diminuzione del 6,4% degli investimenti, da aggiungere al -7,7% del 2009 e al -2,8% del 2008. Il comparto che più risente della crisi è quello delle nuove abitazioni, mentre, in lieve ripresa, anche a seguito delle agevolazioni fiscali, il ramo della riqualificazione degli immobili esistenti. Dal punto di vista occupazionale si è registrata nel triennio 20072009 una lieve riduzione (da 1.955mila a 1.944mila occupati); c’è da considerare però anche la flessione delle ore lavorate, per vari interventi operati dalle aziende, tra cui il taglio degli straordinari e di lavoro temporaneo, la riduzione degli orari e la cassa integrazione. Quindi anche il tempo di esposizione al rischio infortunistico è diminuito e gli infortuni si sono INFORTUNI 65 e oltre 1,1% CASI MORTALI 65 e oltre 2,6% Fino a 17 0,4% Fino a 17 0,4% 50-64 18,7% 18-34 38,7% 18-34 24,1% 50-64 33,8% 35-49 39,1% 35-49 41,1% TAV. 1: INFORTUNI DENUNCIATI NELLE COSTRUZIONI PER CLASSE DI ETÀ - ANNO EVENTO 2009 ridotti, nell’ultimo anno, del 12,9% rispetto all’anno precedente, raggiungendo la quota di 81mila casi, valore più basso del decennio. Gli infortuni mortali sono stati 229 nel 2009, 9 casi in più rispet- to all’anno precedente. Si tratta nell’85,6% di casi occorsi in occasione di lavoro, quota molto più elevata rispetto alla media dell’Industria e Servizi (74%). (Liana Veronico) INFORTUNI DENUNCIATI NELLE COSTRUZIONI PER MODALITÀ DI AVVENIMENTO - ANNI EVENTO 2007 - 2009 MODALITÀ DI EVENTO In occasione di lavoro INFORTUNI 2007 2008 95.500 87.464 CASI MORTALI 2009 76.085 2007 2008 227 2009 190 196 In itinere 6.398 6.082 5.402 49 30 33 TOTALE 101.898 93.546 81.487 276 220 229 - -8,2 -12,9 - -20,3 4,1 52,12 47,49 44,43 0,14 0,11 0,12 Var. % su anno precedente Indici di incidenza (x 1.000 occupati ISTAT) Nota: Dati definitivi. Fonte: Banca dati aggiornata al 31 ottobre 2010 Questa newsletter è disponibile nel sito web dell’INAIL all’indirizzo http://www.inail.it alla sezione STATISTICHE 24 MORTI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI: UNO SU CINQUE PER CADUTA DALL’ALTO Edilizia dati INAIL Nel quinquennio 2005-2009 gli infortuni in occasione di lavoro denunciati all’INAIL nel settore delle Costruzioni hanno registrato una riduzione del 24%, calo ben più consistente di quanto riscontrato nello stesso periodo nell’intera Industria e Servizi (-19%). Purtroppo, però, spostando l’attenzione sulla rischiosità delle lavorazioni, il settore va ad occupare i primi posti della graduatoria con un indice di frequenza infortunistica pari ad oltre una volta e mezzo quello dell’Industria e Servizi (45,77 contro 28,50). La situazione diventa ancora più preoccupante se si considerano le sole morti denunciate in occasione di lavoro (196 nel 2009) che registrano una variazione positiva del 3% rispetto al 2008, in controtendenza a quanto verificatosi per il complesso dell’Industria e Servizi (-7%). A rimanere vittima degli infortuni nella quasi totalità dei casi gli uomini (99%) di età compresa tra 35 e 49 anni (41%) e occupati nel Nord d’Italia (58%). Circa il 21% del complesso degli infortuni e un caso mortale su sei riguarda i lavoratori stranieri del settore. La causa più frequente di infortunio risulta la perdita di controllo parziale o totale del mezzo e/o dell’attrezzatura di movimentazione (29%), seguita dalla caduta per scivolamento o inciampamento dell’infortunato (25%), che in particolare vede le cadute dall’alto comportare il 9% degli infortuni. A confermare l’elevato rischio associato DENTRO LA NOTIZIA SEDE DELLA LESIONE Indeterminata 1,8% Torace e organi interni 19,9% Arti inferiori 36,3% Testa 10,9% Colonna vertebrale 11,4% Arti superiori 19,7% NATURA DELLA LESIONE Altro e non determinato 2,1% Lussazione 24,9% Frattura 30,2% Contusione 36,2% Ferita 6,6% TAV. 2: INFORTUNI IN OCCASIONE DI LAVORO INDENNIZZATI NELLE COSTRUZIONI PER CADUTA DALL’ALTO DISTRIBUITI PER SEDE E NATURA DELLA LESIONE - ANNO 2009 alle cadute dall’alto, oltre la numerosità, la gravità delle conseguenze ad esse associate, visto che risultano responsabili del 20% degli infortuni mortali e del 15% di quelli con postumi permanenti; contusione (36%) e frattura (30%) le principali nature della lesione, che vedono coinvolte per oltre la metà dei casi gli arti inferiori (36%) e superiori (20%); seguono torace e organi interni (20%) e colonna vertebrale (11%). (Federica Cipolloni) INFORTUNI IN OCCASIONE DI LAVORO INDENNIZZATI NELLE COSTRUZIONI PER CAUSA DI ACCADIMENTO (VARIABILE ESAW/3 - DEVIAZIONE) - DISTRIBUZIONE % (*) DEVIAZIONE - CODICE E DESCRIZIONE 40 - Perdita di controllo totale o parziale di una macchina, di un mezzo di trasporto/attrezzatura di mov. … 50 - Caduta di persona per scivolamento o inciampamento - di cui per “caduta dall'alto” 60 - Movimento del corpo senza sforzo fisico (che porta generalmente a una lesione esterna) 30 - Rottura, frattura, scoppio, scivolamento, caduta, crollo dell’agente materiale 70 - Movimento del corpo sotto sforzo fisico (che porta generalmente ad una lesione interna) 20 - Deviazione dovuta a traboccamento, rovesciamento, perdita, scorrimento, vaporizzazione … 80 - Sorpresa, spavento, violenza, aggressione, minaccia,… 10 - Deviazione per problema elettrico, esplosione, incendio TOTALE (*) Per motivi di consistenza e significatività del dato, sono stati considerati i soli casi codificati - media ultimo trennio. INFORTUNI MORTALI 28,8% 25,1% 8,9% 16,5% 13,0% 12,1% 3,0% 1,0% 0,5% 31,6% 29,9% 19,6% 10,5% 16,0% 4,5% 1,5% 1,8% 4,2% 100,0% 100,0% 25 Edilizia - Enti bilaterali ASSISTENZE CONTRATTUALI Requisiti per avere diritto alle prestazioni: MALATTIA(quota Cassa Edile)-INFORTUNIO EXTRA LAVORO- ASSEGNO FUNERARIO: 300 ore lavorate nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’inabilità e presenza con ditta regolare alla data di inizio. INFORTUNIO SUL LAVORO: presenza alla data dell’infortunio con ditta regolare VESTIARIO: presenza con ditta regolare alla data dell’ordine e preventiva comunicazione delle taglie ASSISTENZE IMPORTI DOCUMENTAZIONE MALATTIAINFORTUNIO SUL LAVORO L’indennità giornaliera dipende dalla qualifica e dalla durata dell’inabilità La documentazione viene presentata a cura della ditta ASSEGNO FUNERARIO Erogato al coniuge oppure ai discendenti o ascendenti di 1° grado 775 Euro + 155 Euro per ogni figlio minorenne Domanda con: certificato di morte, Stato famiglia, Atto notorio con elenco eredi, delega con firme autenticate degli eredi maggiorenni ad uno di loro per l’incasso delle competenze Per morte o invalidità permanente dovuti a INFORTUNIO EXTRA LAVORO Erogato come sopra 7.750 Euro in caso di invalidità al 100% 77,50 Euro per ogni punto di invalidità permanente 3.880 Euro in caso di morte Contattare telefonicamente la Cassa Edile di Trento per informazioni sulla modulistica e sulla documentazione da allegare. VESTIARIO Dotazioni differenti a seconda della mansione Comunicazione preventiva di taglie e numero di scarpe CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MALATTIA: Richiamiamo l’attenzione dei lavoratori sull’opportunità, in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, di continuare a trasmettere la documentazione medica sia all’I.N.P.S. che alla Cassa Edile. Questa, infatti, indennizza le giornate perse per malattia fino al 360° giorni di inabilità. In caso di inabilità al lavoro causata da infarto, tumore, ischemia e ictus, l’intervento della Cassa Edile prosegue fino al 720° giorno. Per ottenere l’indennità giornaliera è necessario che il lavoratore continui a trasmettere la documentazione medica, integrata dal modulo che certifica lo stato di disoccupazione, in assenza dell’ attestato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego. Il modulo, che sarà compilato dal lavoratore e sottoscritto in presenza di un funzionario comunale per l’autentica della firma, si può chiedere telefonicamente agli uffici della Cassa Edile di Trento e verrà inviato per posta. 26 ASSISTENZE EXTRA CONTRATTUALI ASSISTENZE IMPORTI DOCUMENTAZIONE CURE DENTARIE Con 500 ore nei 12 mesi precedenti la fattura: rimborso del 60% della spesa, con massimale per anno APE di 650 Euro Con 2100 ore nei 24 mesi precedenti la fattura, di cui almeno 1000 versate alla Cassa Edile di Trento: rimborso del 60% della spesa, con massimale per anno APE di 800 Euro Modulo di domanda Attestazione del medico dentista Copia della fattura CURE DENTARIE PER I FAMILIARI FISC. A CARICO del lavoratore (figli fino ai 21 anni e coniuge) Requisito:2100 ore versate, di cui almeno 1000 alla Cassa edile di Trento Rimborso del 60% della fattura con massimale per anno APE di: 300 Euro se nel nucleo familiare è presente un figlio e/o il coniuge 500 Euro se nel nucleo familiare sono presenti due o più figli Modulo di domanda Attestazione del medico dentista Copia della fattura (intestata al familiare) Stato famiglia Copia codice fiscale del familiare Dichiarazione del datore di lavoro e del lavoratore ai fini fiscali APPARECCHI ACUSTICI Rimborso del 60% della fattura con massimale per anno APE di 800 Euro Modulo di domanda Copia della fattura Copia della prescrizione Copia del certificato medico Attestazione del fornitore OCCHIALI Rimborso del 60% della fattura con massimale per anno APE di 200 Euro Modulo di domanda Copia della fattura Copia della prescrizione Copia del certificato medico Attestazione del fornitore INTERVENTO LASER Rimborso del 60% della spesa riconosciuta con massimale di 200 Euro per occhio; nei due anni successivi all’intervento non sarà erogato alcun contributo per protesi oculistiche Modulo di domanda Copia doc. di pagamento Attestazione della prestazione effettuata Copia certificato medico Copia prescrizine PROTESI VARIE Rimborso del 60% della spesa riconosciuta senza massimale Modulo di domanda Copia della fattura Copia del certificato medico Copia della prescrizione Attestazione del fornitore ASSEGNO STUDIO SCUOLE SUPERIORI/PROFESSIONALI Essendo prevista la presenza del lavoratore nel mese di settembre, il termine di presentazione della domanda è fissato al 31/12 ed il completamento della pratica entro il 30/6 successivo Contributo di 160 Euro annui per le spese sostenute durante il biennio; contributo di 250 Euro annui per le spese sostenute nel triennio Modulo di domanda compilato dallo studente Attestazione ai fini fiscali Stato famiglia Certificato di iscrizione e frequenza Copia codice fiscale Edilizia - Enti bilaterali Sono chiamati EXTRA CONTRATTUALI gli interventi non regolamentati dalla contrattazione, Nazionale o Provinciale, ma decisi autonomamente dal Comitato di Gestione della Cassa Edile. Ferma restando la possibilità di presentare la richiesta di prestazione entro 12 mesi dall’evento, per avere diritto alle assistenze, dal 1 luglio 2011 sono necessari i seguenti requisiti: • 500 ore versate alla Cassa Edile di Trento nei 12 mesi precedenti l’evento che dà origine all’assistenza (es: data fattura) • Regolarità dei versamenti alla data dell’evento • Presenza presso la Cassa Edile di Trento alla data della fattura DECORRENZA E DURATA: si stabilisce il prossimo 30 giugno 2011 quale ultima data di validità delle vecchie regole e prestazioni, ed il successivo 1 luglio 2011 quale data di entrata in vigore delle nuove. Le stesse hanno scadenza il 30 settembre 2013. 27 Edilizia - Enti bilaterali ASSISTENZE IMPORTI DOCUMENTAZIONE ASSEGNO STUDIO UNIVERSITÀ Contributo di 400 Euro annui per gli anni in corso regolari presso università pubbliche italiane Modulo di domanda compilato dallo studente Attestazione ai fini fiscali Stato famiglia Certificato di iscrizione e frequenza Copia codice fiscale PREMIO DI LAUREA E’ richiesta la presenza del lavoratore alla data della laurea Per gli studenti laureati in corso regolari, contributo di 500 Euro per laurea di primo livello (triennio); ulteriore premio di 500 Euro per laurea magistrale (specializzazione); premio di 1.000 Euro per laurea a ciclo unico (5 anni) Modulo di domanda compilato dallo studente Attestazione ai fini fiscali Stato famiglia Documentazione attestante la laurea Copia codice fiscale PREMIO GIOVANI Premio di 500 Euro ai lavoratori Decorrenza: a partire dal 1° ottobre 2011 che, entro il 25° anno di età, raggiungano le 4.500 ore versate alla Cassa edile di Trento e che nello stesso periodo ottengano un passaggio di categoria, intendendosi tale anche il superamento del periodo di apprendistato Non è richiesta documentazione: il requisito viene verificato da parte della Cassa edile PREMIO ANZIANITÀ DI SETTORE Premio materiale al raggiungimento della 30° erogazione APE con i 2/3 delle ore versate alla Cassa Edile di Trento Non è richiesta documentazione: il requisito viene verificato da parte della Cassa edile CONTRIBUTO MATERNITÀ Alle lavoratrici che sospendono l’attività per maternità, verrà erogato un contributo mensile di 150 Euro per il periodo di astensione facoltativa dal lavoro Modulo di domanda Stato famiglia Certificato di nascita del figlio Copia domanda astensione facoltativa CONTRIBUTO HANDICAP Viene erogato l’importo di 600 Euro Stato famiglia annui per 3 anni, per invalidità al Documentazione della 100% Commissione medica attestante il grado di invalidità CONTRIBUTO COLONIE Contributo di 150 Euro per chi si avvale della Colonia Marina Provinciale AERAT di Cesenatico Modulo di domanda Stato famiglia Documentazione attestante l’avvenuto pagamento della caparra e del saldo A.P.E. 300 ORE IN CASO DI MORTE O INVALIDITÀ PERMANENTE ASSOLUTA 28 In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito per la liquidazione APE e per i quali, nel biennio precedente l’evento, siano stati effettuati presso la Cassa Edile di Trento gli accantonamenti previsti dall’Art. 19 del CCNL, è erogata dalla Cassa Edile, su richiesta dell’operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale spettante all’operaio stesso al momento dell’evento. Nel caso di richiesta per invalidità permanente assoluta, si dovrà inviare la seguente documentazione: -modulo di domanda -certificato di invalidità permanente assoluta, rilasciato dall’INPS o dall’INAIL o dall’Unità Operativa di Medicina Legale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della PAT o da struttura equivalente di altra Provincia. Qualora il certificato rilasciato preveda una successiva revisione,sarà necessario attendere il certificato definitivo indicante l’invalidità totale e permanente. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai funzionari FILLEA CGIL. CENTROFOR Centrofor “Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell’edilizia della Provincia Autonoma di Trento” ha come attività principali la prevenzione infortunistica nei cantieri e la formazione ai lavoratori. In primo luogo la prevenzione infortunistica, che si caratterizza nell’ l’attività di consulenza nei cantieri, rappresenta un’opportunità per lavoratori ed imprese per affrontare al meglio la prevenzione degli infortuni e quindi raggiungere un grado sempre maggiore di sicurezza nei cantieri. L’attività, effettuata gratuitamente da Centrofor, viene svolta tramite un gruppo di tecnici preparati che garantiscono quotidianamente una copertura capillare sul territorio. Nel corso del 2010 infatti sono state effettuate 2.708 consulenze in tutto il Trentino e negli ultimi 10 anni 27.850. In secondo luogo la formazione ai lavoratori intende incrementare la professionalità degli stessi a mezzo di corsi di riqualificazione e di specializzazione. Le opportunità formative offerte da Centrofor sono in continua evoluzione; nel corso dell’anno 2010, ad esempio, sono stati effettuati 161 corsi per un totale di 2.344 persone formate. I corsi svolti si possono raggruppare nelle seguenti tipologie: • corsi di qualificazione e specializzazione, corsi triennali della durata di 240 ore totali rivolti alle mansioni di muratori, gruisti, operatori macchine movimento terra, caposquadra; • corsi per l’apprendistato e per tutori aziendali, svolti su incarico dell’Agenzia del Lavoro; • corsi di primo ingresso nel settore, volti a fornire ai lavoratori che entrano per la prima volta nel mondo dell’edilizia le conoscenze di base per poter entrare in sicurezza in cantiere; • corsi per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • corsi per gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi; • corsi di informazione e formazione sulla sicurezza in azienda, effettuati direttamente presso i cantieri e le aziende interessate. Considerate le molteplici esigenze del settore, Centrofor ha introdotto nell’anno 2011 ulteriori corsi, quali il corso di specializzazione per carpentieri legno e il modulo di aggiornamento per gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di visionare il sito internet: www.centrofor.it Edilizia - Enti bilaterali PRESENTAZIONE DELL’ENTE: dd/s/dΖ&KZDd/sϮϬϬϵͲϮϬϭϬ EEKϮϬϬϵ EEKϮϬϭϬ TIPOLOGIE CORSI CORSI PRESENTI DONNE STRANIERI CORSI PRESENTI DONNE STRANIERI CORSO SPECIALIZZAZIONE 10 148 0 37 9 127 0 29 CORSO MODULARI PER L'APPRENDISTATO 133 1918 149 404 96 1521 60 346 CORSO TUTORI AZIENDALI PER L'APPRENDISTATO 11 140 5 16 7 93 5 11 CORSO 16 ORE "PRIMA" 32 321 0 129 33 367 2 107 CORSO RLS 2 42 6 1 1 14 0 0 CORSO 8 ORE SULLA SICUREZZA IN AZIENDA 1 15 0 6 8 100 10 30 CORSO 4 ORE SULLA SICUREZZA IN AZIENDA 0 0 0 0 2 45 0 0 CORSO SULLA SICUREZZA PER GEOMETRI, CAPISQUADRA, TITOLARI 1 13 0 1 0 0 0 0 CORSO AULA MOBILE 8 ORE 30 264 2 71 0 0 0 0 CORSO AULA MOBILE 4 ORE 10 55 0 4 0 0 0 0 CORSO PONTEGGI 13 256 0 55 5 77 0 24 243 3172 162 724 161 2344 77 547 TOTALE 29 Edilizia - Enti bilaterali 30 Edilizia - Enti bilaterali 180(52',&2168/(1=(())(778$7( 1(,&2035(1625, &2035(1625,2 & 9$//(',),(00( & 35,0,(52 & %$66$9$/68*$1$(7(6,12 & $/7$9$/68*$1$ & 9$//('(//¶$',*( & 9$//(',121 & 9$//(',62/( & *,8',&$5,((5(1'(1$ & $/72*$5'$(/('52 & 9$//$*$5,1$ & /$',12',)$66$ 727$/( 31 Edilizia - Enti bilaterali 32 Edilizia - Enti bilaterali Tabella "Causa - Infortunio" anno 2009-2010 Principali cause di infortunio Numero infortuni 2009 2010 Durante utilizzo attrezzatura 196 162 Causa “generica” 167 182 Inciampare o scivolare sul terreno 104 0 Caduta del lavoratore 64 77 Sollevamento di pesi 60 0 Caduta di materiale 56 65 Movimento macchine 2 0 33 Legno Industria Legno Industria DECORRENZA E DURATA: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: dal 1-4-2010 al 31-3-2013 Contratto Collettivo di Secondo livello: Elemento di garanzia retributiva: In Provincia di Trento non esiste un Contratto Collettivo Territoriale per i dipendenti delle aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile ed arredamento; purtroppo sono poche anche le imprese all’interno delle quali è possibile costruire contratti aziendali; con la firma dell’ultimo Contratto Nazionale, perciò, si è convenuto di definire linee guida per incentivare una maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello e verificarne annualmente l’estensione. Dal 1° aprile 2010 è stata perciò prevista una indennità di mancata contrattazione per le aziende che non hanno il secondo livello negoziale, pari ad 8 Euro mensili per 12 mensilità. Hanno diritto al suddetto elemento i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL, , pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso. PERIODO DI PROVA Qualifica Gruppo Durata Operai Categoria AE1 4 settimane Categorie AE2, AE3, AS1, AS2, AS3 8 settimane Apprendisti operai 4 settimane Intermedi AC1, AC2 1 mese Impiegati Categoria AS4, AC3, AC4 3 mesi Categoria AC5, AD1, AD2 6 mesi Il periodo di prova è ridotto: a 3 mesi per gli impiegati di AC5, AD1, AD2 a 2 mesi per gli impiegati delle altre categorie: - Amministrativi, che con analoghe mansioni abbiano prestato per un biennio presso altre aziende. - Tecnici, che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività. - Per gli operai, in caso di infortunio, il periodo di prova può proseguire se l’assenza dal lavoro non eccede i 15 giorni. - Per gli intermedi, in caso di malattia o infortunio, il periodo di prova può proseguire se l’assenza dal lavoro non eccede i 25 giorni. PREAVVISO Categorie AE1 – 7 giorni di calendario AE2 – AE3 - 14 giorni di calendario AS1 – AS2 – AS3 – 21 giorni di calendario Intermedi Anni di servizio Categoria AC2 Categoria AC1 Fino a 2 anni 1 mese 1 mese Oltre 2 e fino a 5 anni 1 mese e1/2 1 mese Oltre 5 e fino a 15 anni 2 mesi 1 mese e ½ Oltre i 15 anni 2 mesi e1/2 2 mesi Impiegati Anni di servizio AD1, AD2, AC4, AC3, AE3, AE4, AD3, AD5 AS4, AS2 AE2 Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e ½ 1 mese Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1mese e ½ Oltre i 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi Per gli intermedi e gli impiegati il preavviso decorre dalla metà o fine di ciascun mese FERIE = 4 SETTIMANE N.B. apprendisti sotto i 16 anni 30 giorni di calendario PERMESSI (EX FESTIVITÀ) = 32 ORE 34 RIDUZIONE ORARIO LAVORO = 72 ORE Fermo restando l’insieme della normativa sull’orario e le sue articolazioni e sullo straordinario, l’orario di lavoro su base annua è ridotto di 56 ore complessive. A decorrere dall’1 gennaio 1994 verranno attribuite ulteriori 8 ore di riduzione in ragione d’anno. Tali riduzioni saranno usufruite di norma attraverso il godimento di gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti. Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto, con le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. A far data dal 1990, il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la ex festività nazionale del 4 novembre, anzichè essere corrisposto nel periodo paga di novembre, sarà corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella retribuzione relativa al godimento di una quota di 8 ore di riduzione d’orario. BANCA ORE: A partire dal 1 gennaio 2000, le ex festività e le riduzioni di orario non fruite entro l’annno di maturazione, confluiranno nella “banca ore” individuale e verranno utilizzate da parte del lavoratore entro l’anno successivo, previo preavviso di 3 giorni e salvo esigenze tecnico organizzative aziendali DIVISORE ORARIO: OPERAI INTERMEDI IMPIEGATI 174 SCATTI ANZIANITÀ Categoria Fino a 31/12/2008 dall’1/1/2009 AD3 € 13,43 € 14,77 AD2 € 13,43 € 14,77 AD1 € 12,65 € 13,92 AC5 € 11,88 € 13,07 AC4 € 10,84 € 11,92 AC3 € 9,81 € 10,79 AC2 € 9,81 € 10,79 AS4 € 9,81 € 10,79 AC1 € 8,78 € 10,76 AS3 € 9,29 € 10,22 AS2 € 8,78 € 9,66 AS1 € 8,26 € 9,09 AE4 € 8,26 € 9,09 AE3 € 8,00 € 8,80 AE2 € 7,75 € 8,53 AE1 € 7,23 € 7,95 Gli aumenti periodici maturati fino al 31/12/2008, verranno aggiornati ai nuovi valori allo scadere del 6° biennio di anzianità di servizio presso l’azienda; per i lavoratori che abbiano già maturato tale anzianità gli aumenti periodici verranno aggiornati a decorrere dall’1/1/2009. MALATTIA Operai- Intermedi – Impiegati Periodo di conservazione del posto operai; In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, l’operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto, in periodo di 30 mesi consecutivi, per un massimo di 13 mesi. Ove l’operaio si ammali piu` volte nel corso di 30 mesi consecutivi i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto di cui al precedente comma. A decorrere dal 1° agosto 2004 per i lavoratori che nel precedente anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 3 volte per eventi dovuti a malattia e/o infortunio non sul lavoro, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo l’orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. Apprendisti Periodo di conservazione del posto apprendisti -12 mesi consecutivi Trattamento economico Durata dell’assenza Operai dal 1° al 3° giorno dal 1° al 3° giorno se la malattia è superiore a 9 giorni dal 4° al 180° giorno Intermedi e Impiegati primi 6 mesi mesi successivi Apprendisti dal 1° al 3° giorno dal 1° al 3° giorno se la malattia è superiore a 9 giorni dal 4° al 180° giorno Quota % di Retribuzione 50 % 100% 100% 100% 50% 50 % 100% 100% Quota a carico del datore di lavoro Per gli impiegati il trattamento economico di malattia è completamente a carico del datore di lavoro. Venendo a cessare il trattamento mutualistico, il datore di lavoro erogherà un’indennità pari al 50% della retribuzione per periodi di malattia eccedenti il 6° mese e fino al termine del periodo di conservazione del posto. INFORTUNIO Periodo di conservazione del posto In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto spetta fino alla guarigione clinica, in caso di malattia professionale per tutto il periodo di erogazione da parte dell’INAIL dell’indennità per inabilità temporanea. Trattamento economico In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale spetta un trattamento pari al 100% della normale retribuzione per un periodo di 12 mesi. CONGEDO MATRIMONIALE Spetta al lavoratore un permesso di 16 giorni consecutivi di calendario. La richiesta del congedo deve essere avanzata salvo casi eccezionali dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni. SANITÀ INTEGRATIVA: È stata concordata la costituzione di un sistema per l’erogazione di prestazioni economiche integrative rispetto a quanto erogato dal servizio sanitario nazionale, mediante l’adesione, da parte dei lavoratori, ad un Fondo per la Sanità Integrativa. L’adesione del lavoratore è volontaria. Il contributo a carico delle aziende sarà pari a euro 8 mensili per ogni lavoratore che aderirà al fondo e di 2 euro a carico del lavoratore. La contribuzione avrà effetto dal 01 aprile 2012, ed entro tale data le parti identificheranno il Fondo Sanitario Integrativo in cui il lavoratore potrà aderire Legno Industria Per gli operai, gli intermedi e apprendisti il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, fino a raggiungere l’aliquota della retribuzione sopra indicata. QUOTE DI CONTRIBUZIONE: - Fino al 1-1-2013 quota pari al 1,20% a carico dell’ azienda e del lavoratore, calcolato sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR. Con decorrenza 1.1.2013 le aliquote contributive paritetiche di cui sopra verranno aumentate al 1,30% - 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 - 30% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione precedente il 28 aprile 1993 SISTEMA DI INQUADRAMENTO IN VIGORE DAL 1.1.2007 AREA ESECUTIVA AE1= ex 1° categoria; solo operai AE2= ex 2° categoria; sia impiegati che operai AE4= ex 3° categoria; solo impiegati AREA SPECIALISTICA AS1= ex 3° categoria; solo operai AS2= ex 4° categoria; sia impiegati che operai AS3= nuova categoria (4° super); solo operai AS4= ex 5° categoria; solo impiegati AREA COORDINAMENTO/GESTIONE AC1= ex 4° categoria; intermedi AC3= ex 5° categoria; impiegati AC4= nuova categoria (5° super); impiegati AC5= ex 6° categoria; solo impiegati AREA DIREZIONALE AD1= nuova categoria (6°super); solo impiegati AD2= ex 7° categoria; solo impiegati AD3= ex 7° categoria; quadri 35 Tabelle paga Legno Industria Legno Industria in vigore dal 1° GENNAIO 2011 nella Provincia di Trento Operai e Impiegati Liv. Retributivo Parametro 12 210 11 205 10 195 9 185 8 170 7 155 6 147,5 5 140 4 134 3 126,6 2 119 1 100 Prossimo scatto 1/7/2012 Categoria AD3 AD2 AD1 AC5 AC4 AC3/AC2/AS4 AS3 AC1/AS2 AE4/AS1 AE3 AE2 AE1 Pb 01.01.2011 1.547,13 1.511,35 1.437,07 1.363,37 1.252,90 1.142,37 1.087,62 1.031,81 987,46 932,16 876,89 737,07 Contingenza 531,91 531,91 529,75 527,94 525,22 522,41 521,02 518,45 517,76 516,53 514,79 512,16 E.D.R. 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 Ind. funz. 25,82 5,16 Totale 2.115,19 2.053,59 1.977,15 1.901,64 1.788,45 1.675,11 1.618,97 1.560,59 1.515,55 1.459,02 1.402,01 1.264,72 Apprendisti Assunti entro il 20 dicembre 2005 DURATA: RETRIBUZIONE: - 48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nelle aree Direzionale, Coordinamento e Gestione, Specialistica, con esclusione del liv. AS1 - 36 mesi per gli apprendisti destinati ai liv. AS1,AE4,AE3 - 24 mesi per gli apprendisti destinati al livello AE2 I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavorosaranno cumulabili tra loro purchè compiuti per la stessa attività e se non separati da interruzioni superiori ad un anno. la retribuzione è calcolata in percentuale sul minimo tabellare previsto per la rispettiva categoria di destinazione: Durata 24 mesi: dal 1° al 12° mese 70% dal 13° al 24° mese 85% Durata 36 mesi: dal 1° al 12° mese 60% dal 13° al 24° mese 75% dal 25° al 36° mese 85% Durata 48 mesi: dal 1° al 12° mese 60% dal 13° al 24° mese 75% dal 25° al 40° mese 85% dal 41° al 48° mese 95% Apprendistato professionalizzante Assunti dopo il 20 dicembre 2005 Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualifica che potrà LIVELLI VII° VI° V° IV° III° II° Durata complessiva mesi 70 68 60 54 42 36 La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate: Primo periodo mesi 20 20 20 18 16 14 Agli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, inerenti alla professionalità da acquisire, le suddette durate sono ridotte di mesi 10, così ripartite: primo periodo: 3 mesi secondo periodo: 3 mesi terzo periodo: 4 mesi Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente la professionalità da acquisire, in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata dell’apprendistato sarà di 36 mesi. 36 essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il suddetto contratto può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati dal 2° al 7° livello e per tutte le relative mansioni. Secondo periodo mesi 20 20 20 18 14 12 Terzo periodo mesi 30 28 20 18 12 10 L’inquadramento ed il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo di apprendistato, due livelli sotto quello di destinazione finale - nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione - nel terzo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale e retribuzione corrisponente al valore intermedio tra quello della categoria di appartenenza e quello della categoria di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al secondo livello, saranno inquadrati direttamente a quel livello con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Legno Artigianato ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA: L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Trentino (EBAT) eroga alle Aziende iscritte e ai loro dipendenti prestazioni di welfare di varia natura (vedi scheda pag…….); le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un DIRITTO CONTRATTUALE di ogni singolo lavoratore; a decorrere DAL 1° LUGLIO 2011, pertanto, le Imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a Euro 25 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. UNA TANTUM: l’importo dell’ “Una Tantum” sarà pari a 150,00 € che saranno corrisposte in due tranches: 80,00 € con la retribuzione relativa al mese di aprile 2011 e 70,00 € con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2011. Agli apprendisti verrà corrisposta una quota pari al il 70%. PERIODO DI PROVA Categoria Operai Durata E 4 settimane D 5 settimane C e superiori 6 settimane Apprendisti 2 mesi Impiegati L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore ai 6 mesi per gli impiegati di Gruppo A e a 3 mesi per quelli degli altri gruppi. Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 mesi e a 2 mesi per i seguenti impiegati: a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitino la stessa attività. PREAVVISO Operai La durata del periodo di preavviso è di 6 giorni. Impiegati Anni di servizio cat. A-B cat. C-D Fino a 5 anni 1 mese e 1/2 1 mese Oltre 5 e fino a 10 anni 2 mesi 1 mese e ½ Oltre i 10 anni 2 mesi e 1/2 2 mesi Per gli impiegati il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di passaggio da operaio a impiegato viene riconosciuta al lavoratore un’anzianità convenzionale pari al 50% del periodo di servizio prestato come operaio. FERIE = 4 SETTIMANE = 160 ORE N.B. apprendisti sotto i 16 anni 30 giorni di calendario PERMESSI RETRIBUITI = 48 ORE Divisore orario: operai e impiegati 174 SCATTI ANZIANITÀ Categoria valore mensile Euro AS 15,49 A 13,94 B 11,88 C 10,33 D 9,30 E MALATTIA Periodo conservazione del posto Operai – Impiegati In caso di malattia la durata complessiva del periodo di conservazione del posto è di: 12 mesi. Ai fini del raggiungimento di tale limite massimo si cumulano le assenze per malattia nell’arco di 18 mesi. Apprendisti In caso di malattia la durata complessiva del periodo di conservazione del posto è di 9 mesi. Ai fini del raggiungimento di tale limite massimo si cumulano le assenze per malattia nell’arco di 12 mesi. La conservazione del posto per malattia non spetta durante il periodo di prova. Trattamento economico malattia Categoria Durata dell’assenza Quota % di retribuzione dal 1° al 3° giorno se la malattia è superiore a 7 giorni dal 4° al 180° giorno 100% 34% Apprendisti dal 1° al 3° giorno se la malattia è superiore a 7 giorni dal 4° al 180° giorno dal 181° al 270° giorno 100% 40% 34% primi 6 mesi 90 giorni successivi 100% 34% Operai Impiegati Legno Artigianato DECORRENZA E DURATA: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: 1-1-2010 31-12-2012 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro: nel 2009 Fillea, Filca e Feneal hanno presentato all’Associazione Artigiani un’articolata proposta unitaria per il rinnovo del Contratto Provinciale; la sua discussione era stata impedita dalla nostra controparte, che aveva negato la possibilità di trovare un accordo a livello territoriale prima che ne fosse raggiunto uno a carattere nazionale; l’intesa raggiunta il 1° febbraio, riapre quindi la trattativa. Quota a carico del datore di lavoro Per gli impiegati il trattamento economico di malattia è completamente a carico del datore di lavoro. Per gli operai e apprendisti, il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità erogata dall’INPS fino a raggiungere l’aliquota della retribuzione sopra indicata. INFORTUNIO Periodo conservazione del posto In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto spetta fino alla guarigione clinica, In caso di malattia professionale per tutto il periodo di erogazione da parte dell’INAIL dell’indennità per inabilità temporanea. Trattamento economico infortunio In caso di infortunio o malattia professionale, le imprese garantiranno ai lavoratori assenti una integrazione della indennità percepita fino al 100% della normale retribuzione dal 1° giorno sino a guarigione clinica. CONGEDO MATRIMONIALE Spetta al lavoratore non in prova un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario. Per gli impiegati la relativa retribuzione è completamente a carico del datore di lavoro. Per gli operai il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’INPS, fino a concorrenza di 80 ore della normale retribuzione. 37 Legno Artigianato ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA: Nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, si è convenuto di attivare un FONDO SANITARIO NAZIONALE INTEGRATIVO INTERCATEGORIALE per l’ARTIGIANATO; nel momento in cui il Fondo sarà costituito ed operante, ad esso saranno iscritti i dipendenti assunti a tempo indeterminato per i quali trova applicazione il CCNL Legno Artigianato-Lapidei; contemporaneamente sarà attivato un contributo a carico delle aziende pari ad Euro 10,42 mensili, per 12 mensilità. PREVIDENZA COMPLEMENTARE: Quote di contribuzione: - 1% a carico dell’ azienda e del lavoratore, calcolato sulla paga base - 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 - 16% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione precedente il 28 aprile 1993 Tabelle paga Legno Artigianato in vigore dal 1° SETTEMBRE 2011 nella Provincia di Trento Operai e Impiegati CATEGORIE RETRIBUZIONE TABELLARE (PAGA B.+ CONTING.+ E.D.R.) € 1.736,96 IND. INT. PROVINCIALE TOTALE MENSILE LORDO € 102,26 mensile € 1.839,22 orario € 10,57 AS Super - quadri A Impiegati 1° categoria 1.619,02 95,02 1.714,04 9,85 B Impiegati 2° categoria 1.479,89 85,73 1.565,62 9,00 B Operaio specializzato provetto 1.479,89 85,73 1.565,62 9,00 C SUPER Specifici tre profili della cat. C 1.415,57 80,05 1.495,62 8,60 C Impiegato 3° categoria 1.350,58 80,05 1.430,63 8,22 C Operaio specializzato 1.350,58 80,05 1.430,63 8,22 D Impiegato 4° categoria 1.276,71 72,29 1.349,00 7,75 D Operaio qualificato 1.276,71 72,29 1.349,00 7,75 E Operaio comune 1.209,05 67,14 1.276,19 7,33 F Operaio primo ingresso 1.136,00 67,14 1.203,14 6,91 Prossimo scatto 1/6/2012 Apprendistato professionalizzante Per gli assunti dopo il 16 ottobre 2007 38 Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo, la retribuzione ecc. Il suddetto contratto può essere instaurato per i lavoratori operai ed impiegati dalla Categoria As alla Categoria E e per tutte le relative mansioni. Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore ai 2 mesi. Il periodo di apprendistato professionalizznte iniziato presso altri datore di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse ansioni e che l’interruzione non abbia superato i 12 mesi; per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, il lavoratore deve documentare all’atto dell’assunzione i periodi già compiuti. DURATA MASSIMA: 1° GRUPPO ( Cat. As, A, B ): 6 ANNI 2° GRUPPO ( Cat. Cs, C, D ) : 5 ANNI 3° GRUPPO ( Cat. E ): 2 ANNI e 6 MESI Il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato dall’applicazione delle percentuali riportate nella tabella seguente, relative alla retribuzione contrattuale del livello di inquadramento che si raggiungerà alla fine del percorso formativo. IMPORTANTE: all’apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale, attinenti le mansioni per le quali viene assunto, viene ridotta di 6 mesi la durata complessiva dell’apprendistato. 1° gruppo: durata 6 anni Categoria A apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età durata apprendistato 72 mesi Mensile oraria Durata % € € I semestre 70% 1.199,83 6,90 II semestre 70% 1.199,83 6,90 III semestre 73% 1.251,25 7,19 IV semestre 73% 1.251,25 7,19 V semestre 80% 1.371,23 7,88 VI semestre 80% 1.371,23 7,88 VII semestre 85% 1.456,93 8,37 VIII semestre 85% 1.456,93 8,37 IX semestre 90% 1.542,64 8,87 X semestre 90% 1.542,64 8,87 XI semestre 95% 1.628,34 9,36 XII semestre 95% 1.628,34 9,36 Categoria B apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età durata apprendistato 72 mesi Mensile oraria Durata € € % I semestre 70% 1.095,93 6,30 II semestre 70% 1.095,93 6,30 III semestre 73% 1.142,90 6,57 IV semestre 73% 1.142,90 6,57 V semestre 80% 1.252,50 7,20 VI semestre 80% 1.252,50 7,20 VII semestre 85% 1.330,78 7,65 VIII semestre 85% 1.330,78 7,65 IX semestre 90% 1.409,06 8,10 X semestre 90% 1.409,06 8,10 XI semestre 95% 1.487,34 8,55 XII semestre 95% 1.487,34 8,55 Legno Artigianato Categoria AS apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età durata apprendistato 72 mesi Mensile oraria Durata % € € I semestre 70% 1.287,45 7,40 II semestre 70% 1.287,45 7,40 III semestre 73% 1.342,63 7,72 IV semestre 73% 1.342,63 7,72 V semestre 80% 1.471,38 8,46 VI semestre 80% 1.471,38 8,46 VII semestre 85% 1.563,34 8,98 VIII semestre 85% 1.563,34 8,98 IX semestre 90% 1.655,30 9,51 X semestre 90% 1.655,30 9,51 XI semestre 95% 1.747,26 10,04 XII semestre 95% 1.747,26 10,04 Apprendisti 2° gruppo: durata 5 anni Categoria CS apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età durata apprendistato 60 mesi Mensile oraria Durata % € € 6,02 I semestre 70% 1.046,93 II semestre 70% 1.046,93 6,02 III semestre 75% 1.121,72 6,45 IV semestre 75% 1.121,72 6,45 V semestre 88% 1.316,15 7,56 VI semestre 88% 1.316,15 7,56 VII semestre 90% 1.346,06 7,74 VIII semestre 90% 1.346,06 7,74 IX semestre 95% 1.420,84 8,17 X semestre 95% 1.420,84 8,17 Categoria C apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età durata apprendistato 60 mesi Mensile oraria Durata % € € I semestre 70% 1.001,44 5,76 II semestre 70% 1.001,44 5,76 III semestre 75% 1.072,97 6,17 IV semestre 75% 1.072,97 6,17 V semestre 88% 1.258,95 7,24 VI semestre 88% 1.258,95 7,24 VII semestre 90% 1.287,57 7,40 VIII semestre 90% 1.287,57 7,40 IX semestre 95% 1.359,10 7,81 X semestre 95% 1.359,10 7,81 Categoria D apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età durata apprendistato 60 mesi Mensile oraria Durata % € € I semestre 70% 944,30 5,43 II semestre 70% 944,30 5,43 III semestre 75% 1.011,75 5,81 IV semestre 75% 1.011,75 5,81 V semestre 88% 1.187,12 6,82 VI semestre 88% 1.187,12 6,82 VII semestre 90% 1.214,10 6,98 VIII semestre 90% 1.214,10 6,98 IX semestre 95% 1.281,55 7,37 X semestre 95% 1.281,55 7,37 3° gruppo: durata 2 anni e 6 mesi Durata I semestre II semestre III semestre Categoria E apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età durata apprendistato 2 anni e 6 mesi Mensile oraria Mensile % Durata % € € € 70% 893,33 5,13 IV semestre 90% 1.148,57 V semestre 95% 1.212,38 75% 957,14 5,50 80% 1.020,95 5,87 oraria € 6,60 6,97 39 Legno Artigianato - Ente Bilaterlae Ebat (Ente Bilaterale dell’Artigianato Trentino) Il Fondo Sostegno al Reddito dell’Ebat è stato istituito nel 1995 per salvaguardare il patrimonio di professionalità del lavoro dipendente ed imprenditoriale. La volontà è quella di offrire servizi reali e fruibili ai dipendenti e alle aziende artigiane trentine. Due sono le linee ispiratrici portanti: la prima aiutare chi si trova in difficoltà in primo luogo occupazionale; la seconda sostenere concretamente le imprese che crescono, sviluppano il proprio prodotto, contribuiscono alla creazione di nuova occupazione. Di seguito l’elenco degli interventi possibili a favore dei dipendenti, previsti da Ebat a partire da gennaio 2011 1) RIDUZIONE ‐ SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DOVUTA A CRISI DI MERCATO COMPROVATA DALL’ANDAMENTO NEGATIVO DEGLI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI LEGGE 2.2009: Sono integrabili le sospensioni dell’attività che possono interessare tutti o parte dei dipendenti dovute a difficoltà produttive legate al sistema economico e/o ai processi produttivi. Le richieste devono essere supportate da un calendario, che contempli le modalità di utilizzo nel periodo delle giornate richieste. Ebat autorizzerà in una prima fase 60 giornate di sospensione; al termine di tale periodo l’azienda potrà richiedere l’ulteriore proroga fino al completamento delle 90 giornate previste, documentando attraverso la presentazione di un calendario come siano state utilizzate le prime 60 giornate di sospensione, in modo che le Parti Sociali presenti al tavolo sindacale, possano valutare la congruità della richiesta. Le quote che il Fondo eroga come provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti sono pari al 20% per un massimo di 90 giornate di calendario nel corso dell’anno solare. 2) CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ Il Fondo Sostegno al Reddito potrà intervenire a favore dei lavoratori dipendenti le cui aziende, a fronte di situazioni di difficoltà di mercato , attivino forme di riduzione dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale. Il Contratto di Solidarietà potrà essere proposto solamente da aziende che aprano la procedura per non meno 6 dipendenti e la cui quota di riduzione dell’orario di lavoro non superi il 30% delle ore lavorabili. In considerazione del fatto che la stipula del contratto di solidarietà non è compatibile con la richiesta di disoccupazione ordinaria, le provvidenze riconosciute ai lavoratori interessati sono indicate nelle seguenti misure per anno solare: 40 % per un massimo di 340 ore per singolo lavoratore 25 % per le ulteriori ore. Le percentuali sono riferite alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo del contributo di solidarietà (ammontare delle retribuzioni lorde dei 12 mesi precedenti, escluso straordinario, denunciate all’INPS). La riduzione può essere richiesta per periodi continuativi superiori a 26 giorni lavorativi e per periodi superiori o uguali a 40 ore per dipendente, con un massimale di 700 ore aziendali per dipendente per anno solare e comunque non superiore a 800 ore aziendali nel biennio e per una durata temporale non superiore a 36 mesi a partire dalla prima sospensione. Il Fondo potrà , a fronte di opportune garanzie fornite dall’azienda nei suoi confronti, anticipare la quota a carico dell’INPS a favore dei dipendenti. Al momento della stipula dell’accordo sindacale per riduzione di orario ogni lavoratore interessato deve aver fruito di tutte le ferie maturate, con esclusione di quelle previste per fermate collettive. I contratti di solidarietà vanno stipulati a fronte di effettiva possibilità di ripresa dell’attività. 3) MALATTIA DI LUNGA DURATA Nei casi in cui il lavoratore sia impossibilitato a recarsi al lavoro per un sopraggiunto stato morboso, non preesistente all’inizio del rapporto di lavoro, è prevista una provvidenza a favore dei dipendenti ai quali si garantirà : • sino al 180 giorno di malattia l’integrazione del 100% del salario, con esenzione dei primi tre giorni • dal 181 giorno fino allo scadere del 270 giorno di malattia integrazione del 50% per tutta la durata dell’intervento. 4) CONTRIBUTO SPESE SANITARIE Ai dipendenti delle aziende artigiane, assunti da almeno 12 mesi, viene erogato un contributo pari al 10% della spesa medico/sanitaria detraibile presentata nella denuncia dei redditi, fino ad un massimo erogabile di 700 €, per spese sanitarie superiore a 1.500 € ; tali spese dovranno essere riferibili al lavoratore o alle persone a lui fiscalmente a carico portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Le domande con la documentazione dovranno essere presentate entro il 31 ottobre dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. 5) MATERNITÀ Per le lavoratrici assunte da almeno 12 mesi, l’EBAT prevede il riconoscimento, qualora il contratto applicato non contempli l’integrazione da parte dell’azienda nei 5 mesi di assenza obbligatori, di una integrazione al trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione. L’integrazione verrà liquidata in una unica soluzione al termine del periodo di maternità obbligatoria 40 6) ASPETTATIVA FACOLTATIVA PER MATERNITÀ Per le dipendenti che, al termine del periodo obbligatorio di maternità, intendono usufruire della aspettativa non retribuita post parto ai sensi della Legge 1204 e successive, al momento del rientro definitivo, verrà riconosciuta una integrazione a quanto corrisposto dall’INPS fino a garantire il 50% della retribuzione in vigore al momento della prima interruzione di attività per maternità da parte della lavoratrice stessa, per un totale di giorni 90 di assenza. L’intervento sarà retroattivo e verrà erogato a favore di quelle dipendenti che avranno ripreso l’attività lavorativa da almeno 60 giorni 8) ASSUNZIONI DI DIPENDENTI ULTRA 45 DALLE LISTE DI MOBILITÀ O IN STATO DI DISOCCUPAZIONE DA PIÙ DI 30 GIORNI: Il Fondo Sostegno al Reddito, al fine di favorire l’inserimento occupazionale dei lavoratori ultra 45enni inseriti nelle liste di mobilità provinciale o nazionale o in stato di disoccupazione da più di 30 giorni, potrà erogare contributi alle imprese artigiane aderenti che assumono questa tipologia di dipendenti . L’assunzione dovrà essere a tempo indeterminato ed essere attiva da almeno 60 giorni di calendario. Il contributo potrà essere concesso nella misura massima di Euro 1000.00 per ogni dipendente assunto con questa tipologia. Per aver accesso al contributo l’azienda dovrà presentare la domanda, sottoforma di autocertificazione, dove dovranno essere indicati, oltre gli elementi identificativi dell’azienda, le tipologie contrattuali dei dipendenti e la documentazione di non aver ridotto il personale nei dodici mesi precedenti la data di assunzione del soggetto interessato all’incentivazione. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo. Le domande verranno liquidate in un’unica rata posticipata a 12 mesi dall’assunzione. 9) ANZIANITÀ PROFESSIONALE AZIENDALE Allo scopo di premiare la professionalità dei dipendenti delle aziende artigiane aderenti all’Ente Bilaterale, il Fondo sostegno al reddito provvede ad erogare una provvidenza pari ad Euro 1000 a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 30 anni di anzianità di lavoro presso la stessa azienda o come dipendenti del settore artigianato. Legno Artigianato - Ente Bilaterlae 7) SOSTEGNO AL REDDITO PER ASSISTENZA FIGLI E AL CONIUGE CON SVANTAGGIO RICONOSCIUTO LEGGE 104/92 E 53/2000 Per agevolare e sostenere l’assistenza ai figli minorenni e /o al coniuge portatori di svantaggio riconosciuto dalla Legge 104/92 e 53/2000 da parte dei dipendenti delle aziende aderenti, si riconosce, in caso di astensione facoltativa dal lavoro per assistenza al minore, il concorso al reddito per 180 giornate complessive tra il 2 e il 3 anno di vita. Il Fondo sostegno al reddito integrerà fino al 50% della retribuzione in atto alla prima richiesta di sospensione, con pagamento retroattivo di 30 giorni a garanzia della continuità lavorativa. Al dipendente che utilizzi i permessi ai sensi della legge 104/92 e seguenti per l’assistenza ai figli minori con più di tre anni e/o al coniuge, possono essere riconosciute 36 giornate di integrazione salariale per anno solare al 50% della retribuzione in atto nel mese di gennaio. La liquidazione sarà riconosciuta a fine anno in base alle ore effettivamente utilizzate. 10) ASSEGNO DI STUDIO Il Fondo mette a disposizione per i figli a carico dei dipendenti delle aziende artigiane un assegno di studio • a seguito della prima iscrizione all’ultimo anno, anche se integrativo, della scuola superiore o del quarto anno della Scuola Professionale il cui importo potrà essere fino a un massimo di Euro 260,00. • A seguito dell’iscrizione e del superamento di almeno 3 esami al primo anno dell’Università il cui importo potrà essere fino a un massimo di Euro 500,00. Entrambi i genitori non possono richiedere il contributo per lo stesso figlio. 41 Cemento Calce Gesso Cemento Calce Gesso DECORRENZA E DURATA: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: 1-3-2011 31-12-2012 È stata definita una proroga fino al 31.12.2010 degli accordi in essere. Gli effetti economici della nuova contrattazione di secondo livello produrranno effetti dal 2011. ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA: È stato previsto un’indennità di mancata contrattazione, per le aziende che non hanno il secondo livello negoziale, pari a 120,00 € annui. Una Tantum: Euro 60,00 lordi con la retribuzione del mese di marzo 2011 PERIODO DI PROVA Qualifica/Gruppo Durata Proroga Operai 1 settimana 2 settimane Apprendisti 2 mesi Intermedi 1 mese 1 mese Impiegati Gruppo AS 6 mesi Gruppo A 4 mesi 2 mesi Gruppo B 3 mesi Altri Gruppi 2 mesi PREAVVISO Operai Anni di servizio Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 e fino a 15 anni Oltre i 15 anni Intermedi Anni di servizio Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 ani Oltre 10 e fino a 15 anni Oltre i 15 anni Impiegati Anni di servizio Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 e fino a 14 anni Oltre i 14 anni Giornate Lavorative 6 11 13 16 Gruppo B 1 mese 1 mese e ½ 2 mesi 2 mesi e ½ Gruppo C 1/2 mese 1 mese 1 mese e ½ 2 mesi Gruppo A 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5 mesi Gruppo B 1 mese e ½ 2 mesi 3 mesi 4 mesi Indennità sostitutiva (30 esimi) 9 15 18 22 Altri Gruppi 1 mese 1 mese e ½ 2 mesi 3 mesi FERIE Qualifica Periodo Annuale Operai fino a 15 anni di servizio 4 settimane Operai oltre 15 anni di servizio 4 settimane e 2 giorni Per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, la maturazione eccedente le 4 settimane in base alla normativa di cui sopra, troverà applicazione come segue: dal 1°gennaio 2009: 1 giorno; dal 1° gennaio 2001: 1 giorno. Intermedi Fino al 15° anni di servizio 4 settimane Oltre il 15° anni di servizio 4 settimane e 1 giorno Per gli appartenenti alla categoria intermedi la maturazione eccedente le 4 settimane troverà applicazione come segue: dal 1° gennaio 2009: 1 giorno. Impiegati Fino al 15° anni di servizio 4 settimane Oltre il 15° anni di servizio 4 settimane e 2 giorni Per la retribuzione del periodo feriale dei cottimisti, si fa riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine. La retribuzione comprende anche le maggiorazioni per lavoro a turni (sulla base della maggiorazione media di turno) e le maggiorazioni per lavori pesanti e disagiati (sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi). PERMESSI (EX FESTIVITÀ ) = 32 ORE RIDUZIONE ORARIO LAVORO = 64 ore per giornalieri e su 2 turni, dal 1° gennaio 2002, 76 ore per turnisti su 3 turni, ulteriore riduzione per i soli lavoratori su 3 turni, dal 1° luglio 2003 + 4 ore. Congedi: un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del figlio; Giorni Festivi: a partire dal 2008 ai lavoratori saranno lasciate libere, nelle vigilie delle festività di Capodanno e di Natale, le ore pomeridiane. 42 BANCA ORE: Il singolo lavoratore potrà richiedere, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, di fruire delle ore accantonate nella banca ore entro i 12 mesi dell’anno successivo e non più entro 6 mesi. DIVISORE ORARIO: OPERAI 175 / IMPIEGATI 174 SCATTI ANZIANITÀ Categoria Area direttiva Area concettuale Area specialistica Area qualificata Area esecutiva Livello 3° 2° 1° 3° 2° 1° 3° 2° 1° 2° 1° 1° Valore mensile dall’1/2/2008 € 14,80 € 13,00 € 11,50 € 11,00 € 10,70 € 9,80 € 9,30 € 9,10 € 8,90 € 8,50 € 8,30 € 7,70 MALATTIA Periodo di conservazione del posto In caso di malattia la durata complessiva del periodo di conservazione del posto è di: 14 mesi nell’arco dei 30 mesi di calendario precedente. Trattamento economico Anni di servizio Durata dell’assenza Quota % di Retribuzione fino al 10° anno primi 6 mesi 100% 6 mesi successivi 50% oltre il 10° anno primi 8 mesi 100% 4 mesi successivi 50% Quota a carico del datore di lavoro Per gli impiegati il trattamento economico di malattia è completamente a carico del datore di lavoro. Per gli operai e gli intermedi il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, fino a raggiungere l’aliquota della retribuzione sopra indicata. Ai fini del trattamento economico sono cumulate le assenze dovute a più eventi morbosi. Il trattamento ricomincia ex novo dopo ogni periodo di almeno 6 mesi senza assenze per malattia, dal 30° giorno di ricovero ospedaliero o comunque dopo 12 mesi dal momento in cui è cessato il diritto alla quota del 100%, con un periodo massimo al 100% nell’anno di calendario pari rispettivamente a 6 e 8 mesi per gli appartenenti agli scaglioni fino a 10 e oltre 10 anni. INFORTUNIO Periodo di conservazione del posto In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto spetta fino alla guarigione clinica, in caso di malattia professionale per tutto il periodo di erogazione da parte dell’INAIL dell’indennità per inabilità temporanea. Superato il periodo di conservazione del posto l’impiegato ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa ( senza decorrenza dell’anzianità di servizio) della durata di 12 mesi. Trattamento economico In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale spetta un trattamento del 100% della normale retribuzione per un periodo massimo di 18 mesi. CONGEDO MATRIMONIALE Spetta al lavoratore un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario. La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA L’adesione del lavoratore è volontaria. Le parti istituiranno una commissione operativa che dovrà presentare, entro il 30 giugno 2011, una proposta per poter avviare il 01 gennaio 2012 un fondo di assistenza sanitaria integrativa. Il contributo a carico delle aziende sarà pari a euro 8,00 mensili per ogni lavoratore che aderirà al fondo. Il contributo del lavoratore sarà pari ad euro 2,00. A partire dal 01 gennaio 2013 i predetti contributi saranno pari ad euro 10,00 a carico dell’azienda ed euro 3,00 a carico del lavoratore. PREVIDENZA COMPLEMENTARE Quote di contribuzione: - A valere dal 01 luglio 2011 le aliquote contributive a carico dell’azienda e dei lavoratori passeranno dall’attuale 1,2% al 1,3%, e dal 01 luglio 2012 verranno ulteriormente aumentate al 1,40% - 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 - 30% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione precedente il 28 aprile 1993 Tabelle paga Cemento Calce Gesso in vigore dal 1° GENNAIO 2012 nella Provincia di Trento AREA PROFESSIONALE Area direttiva Area concettuale Area specialistica Area qualificata Area esecutiva LIVELLI PARAMETRI € SUPER. COLL. € TOTALE MENSILE € PAGA BASE CONTINGENZA E.D.R. € € 3° 210 1.639,23 533,43 10,33 - 2.182,99 2° 188 1.467,49 530,24 10,33 - 2.008,06 1° 172 1.342,60 523,11 10,33 - 1.876,04 3° 163 1.272,35 523,11 10,33 - 1.805,79 2° 157 1.225,53 523,11 10,33 - 1.758,97 1° 149 1.163,07 519,55 10,33 - 1.692,95 3° 140 1.092,82 519,46 10,33 - 1.622,61 2° 134 1.046,00 517,65 10,33 - 1.573,98 1° 129 1.006,96 517,65 10,33 - 1.534,94 2° 121 944,50 515,49 10,33 - 1.470,32 1° 116 905,47 515,49 10,33 - 1.431,29 1° 100 782,13 513,24 10,33 - 1.305,70 Cemento Calce Gesso Operai e Impiegati Apprendisti Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori operai, intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell’area qualificata, 2° livello, dell’area specialistica, 1° 2° e 3° livello, dell’area concettuale, 1°, 2° e 3° livello e dell’area direttiva, 1° e 2° livello La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è cosi determinata: DURATA COMPLESSIVA PRIMO PERIODO SECONDO PERIODO TERZO PERIODO MESI MESI MESI MESI Area qualif. 2° liv. e specialistica 1° livello 24 12 12 ---- Area specialistica 2° e 3° livello 36 12 12 12 Area concettuale 1° livello 42 14 16 12 Area concettuale 2° e 3° livello 48 16 18 14 Area direttiva 1° e 2° livello 54 18 18 18 LIVELLI L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono cosi determinati: Nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corriespondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) del livello iniziale di inquadramento Nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello. Nel terzo ed ultimo periodo: fermo l’inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale. 43 Laterizi Manufatti Laterizi Manufatti 44 DECORRENZA E DURATA: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: 1-4-2010 31-3-2013 Contratto di secondo livello: In Trentino non esiste un livello Provinciale di contrattazione ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA: Poiché si considera la contrattazione di secondo livello uno strumento moderno e appropriato per dare risposte alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, si ritiene indispensabile diffonderla e renderla esigibile, in tutte le aziende. A favore dei dipendenti di quelle imprese prive di contratto di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi di pari natura, viene istituito un elemento di garanzia retributiva pari ad Euro 6,00 mensili a far data dal gennaio 2012. PERIODO DI PROVA Categoria Durata Operai Impiegati Apprendisti AS 6 mesi 1 mese A 5 mesi 1 mese B 2 mesi 3 mesi 1 mese CS 6 settimane 1 mese C-D 1 mese 2 mesi 1 mese E 1 mese 1 mese 1 mese F 2 settimane 1 mese In caso di sopravvenuta malattia ( o infortunio sul lavoro) il periodo di prova è sospeso per un massimo di 30 giorni. La ricaduta nella stessa malattia non da diritto al completamento del periodo di prova. PREAVVISO Operai Anni di servizio Periodo Fino a 5 anni 6 giorni lavorativi Oltre 5 e fino a 10 anni 8 giorni lavorativi Oltre il 10 anni 10 giorni lavorativi Impiegati Anni di servizio cat. AS e A cat. B e C cat. D e E Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e ½ 1 mese Oltre 5 fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e ½ Oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e ½ 2 mesi Per gli impiegati il preavviso decorre della metà o fine di ciascun mese. In caso di dimissioni la durata del preavviso sia per gli operai che per gli impiegati è ridotta a metà. FERIE Operai La durata del periodo annuale di ferie è di 4 settimane. Impiegati Anni di servizio Periodo annuale Fino a 10° 4 settimane Dal 11° al 16° 4 settimane e 1 giorno Oltre il 16° 5 settimane PERMESSI (EX FESTIVITÀ) = 32 ORE RIDUZIONE ORARIO LAVORO = 64 ORE ulteriore riduzione per i soli lavoratori su 3 turni dal 1° gennaio 2001 + 4 ore, dal 1° gennaio 2002 + 4 ore, dal 1° luglio 2003 + 4 ore, (solo settore manufatti in calcestruzzo) dal 1° gennaio 2005 + 4 ore (limitatamente al settore laterizi; tale ulteriore riduzione non si applica alle aziende per le quali il regime di pause di cui al comma 8 dell’art. 70 è pari a 30 minuti) Le modalità di attuazione delle suddette riduzioni di orario saranno definite tra Direzione aziendale e R.S.U. tenendo conto delle esigenze produttive e di efficienza aziendale. BANCA ORE: È istituita una banca ore individuale in cui confluiscono al 1° gennaio di ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione relativi alle ex festività e alle riduzioni d’orario. Il lavoratore potrà disporre di tali ore entro l’anno successivo a quello di maturazione, previo preavviso di 5 giorni. DIVISORE ORARIO: OPERAI E IMPIEGATI 174 SCATTI ANZIANITÀ Categoria Valore mensile AS € 14,72 A € 11,71 B € 9,60 CS € 8,70 C € 8,32 D € 7,87 E € 7,23 F € 6,79 MALATTIA Periodo di conservazione del posto In caso di malattia la durata complessiva del periodo di conservazione del posto è di 14 mesi. Ai fini del raggiungimento del limite massimo si cumulano tutte le assenze nell’arco di 30 mesi. Trattamento economico Durata dell’assenza Quota % di Retribuzione Primi 6 mesi 100% 6 mesi successivi 50% Ai fini del trattamento economico i periodi di assenza per malattia verificatasi nei 30 mesi precedenti si cumulano. Il trattamento indicato ricomincia ex novo dopo ogni periodo di 6 mesi senza assenze per malattia e comunque dopo 12 mesi dal momento in cui è cessato il diritto alla quota del 100%. Quota a carico del datore di lavoro Per gli impiegati il trattamento economico di malattia è completamente a carico del datore di lavoro. Per gli operai e apprendisti il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, fino a raggiungere l’aliquota della retribuzione sopra indicata. INFORTUNIO Periodo di conservazione del posto In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto spetta fino alla guarigione clinica, in caso di malattia professionale per tutto il periodo di erogazione da parte dell’INAIL dell’indennità per inabilità temporanea. Trattamento economico In caso di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale spetta un trattamento pari al 100% della normale retribuzione per un periodo di 18 mesi. CONGEDO MATRIMONIALE Spetta al lavoratore non in prova, un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi di calendario. La richiesta del congedo deve essere avanzata salvo casi eccezionali dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA È stata istituita una commissione Tecnica Paritetica che, entro il 31-122010, dovrà presentare una dettagliata relazione sulla base della quale si arriverà alla costituzione di un Fondo Nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale per l’erogazione di prestazioni integrative a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale. La quota di contribuzione a carico dell’impresa sarà pari ad Euro 5,00 mensili per ogni lavoratore iscritto. PREVIDENZA COMPLEMENTARE Quote di contribuzione: - 1,20% a carico dell’ azienda e del lavoratore, calcolato sulla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, edr e indennità funzione quadri - 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 - 40% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione precedente il 28 aprile 1993 A partire dal 1° aprile 2013 la quota di contribuzione a carico sia del lavoratore iscritto al fondo che dell’azienda, viene elevata al 1,30%, ferma restando la base di calcolo. Tabelle paga Laterizi Manufatti in vigore dal 1° SETTEMBRE 2011 nella Provincia di Trento CATEGORIE PARAMETRI € SUPER. COLL. € TOTALE MENSILE LORDO € 51,64 2.242,38 PAGA BASE CONTINGENZA E.D.R. € € AS 220 1.645,57 534,84 10,33 A 185 1.383,75 528,01 10,33 1.922,09 B 151 1.129,45 521,40 10,33 1.661,18 CS 143 1.068,04 517,58 10,33 1.595,95 C 136 1.016,23 517,52 10,33 1.544,08 D 126 945,54 515,99 10,33 1.471,86 E 117 876,11 514,04 10,33 1.400,48 F 100 749,87 511,74 10,33 4,13 Laterizi Manufatti Operai e Impiegati 1.276,07 Prossimo scatto 1/9/2012 Apprendisti In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. N.276/2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con giovani di età non inferiore ai 18 anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisione di competenze di base, traversali e tecnico-professionali. Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 12 mesi. Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) - D) - C) - CS) - B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni. La durata del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è cosi determinata: DURATA COMPLESSIVA PRIMO PERIODO SECONDO PERIODO TERZO PERIODO MESI MESI MESI MESI AS - ASQ 60 30 15 15 A 54 24 15 15 B 50 22 14 14 CS 46 22 12 12 C 40 16 12 12 D 36 12 12 12 E 24 12 12 - CATEGORIE L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono cosi determinati: Nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) del livello iniziale di inquadramento (per la Categoria E la retribuzione si riferirà alla Categoria F). Nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale ( minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello inferiore. Nel terzo ed ultimo periodo: fermo l’inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale. 45 Lapidei Industria Lapidei Industria DECORRENZA E DURATA Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: 1-4-2010 31-3-2013 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro: In Trentino non esiste un contratto di secondo livello a carattere provinciale. ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA: Per incentivare la diffusione della contrattazione di secondo livello, a decorrere dal 1-1-2011 ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, a quelli con contratto a termine superiore a 6 mesi e alle altre tipologie di lavoratori subordinati in forza al 1 gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello, che nel corso dell’anno precedente non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, sarà riconosciuto un importo annuo pari ad Euro 150,00 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. PERIODO DI PROVA Categoria Operai giorni di effettiva prestazione C 60 giorni D 40 giorni E 30 giorni F 20 giorni Apprendisti 4 settimane 2 settimane con titolo scuola professionale CS 70 giorni B 80 giorni A e AS 130 giorni In caso di contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, il periodo di prova sarà ridotto del 50% PREAVVISO Operai La durata del preavviso è di una settimana. Intermedi Anni di servizio cat. B cat. D Fino a 5 anni 1 mese ½ mese Oltre 5 e fino a 10 anni 1 mese e ½ 1 mese Oltre i 10 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 Impiegati Anni di servizio cat. AS e A cat. B C-D-E Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e ½ 1 mese Oltre 5 fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e ½ Oltre i 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi Per gli intermedi e gli impiegati il preavviso decorre dalla metà o fine di ciascun mese. In caso di dimissioni la durata del preavviso è ridotta a metà. FERIE Operai 4 settimane Apprendisti età sup. 16 anni 4 settimane età inf. 16 anni 30 giorni calendario Intermedi Anni di servizio Periodo annuale Fino a 15 anni 4 settimane Da 15 a 19 anni 4 settimane e 1 giorno Oltre i 19 anni 4 settimane e 4 giorni Impiegati Anni di servizio Periodo annuale fino a 5 anni 4 settimane Da 6 a 15 anni 4 settimane e 1 giorno Da 16 a 18 anni 4 settimane e 4 giorni Oltre i 18 anni 5 settimane PERMESSI (EX FESTIVITÀ) = 4 GIORNI 46 PERMESSI Al lavoratore in occasione della nascita del figlio sarà riconosciuto un giorno di permesso retribuito. RIDUZIONE ORARIO LAVORO = 64 ORE Ulteriore riduzione per i soli lavoratori turnisti tre turni avvicendati per 5 o 6 giorni settimanali dal 1° gennaio 2001 + 4 ore dal 1° gennaio 2002 + 4 ore tre turni avvicendati per sette giorni settimanali dal 1° gennaio 2001 + 4 ore dal 1° gennaio 2002 + 4 ore dal 1° luglio 2003 + 4 ore BANCA ORE: A partire dal 1° gennaio 2000, le ex festività e le riduzioni dell’orario non fruite entro l’anno di maturazione, confluiranno nella “banca ore” individuale e saranno utilizzati da parte del lavoratore entro l’anno successivo, previo preavviso di almeno 48 ore e salvo esigenze tecnico organizzative aziendali. DIVISORE ORARIO: OPERAI E IMPIEGATI 174 SCATTI ANZIANITÀ Categoria valore mensile Dall’1.01.2009 AS € 12,76 € 13,01 A € 11,72 € 11,97 B € 9,55 € 9,80 CS € 9,45 C € 8,57 € 8,82 D € 8,06 € 8,31 E € 7,44 € 7,69 F € 6,40 € 6,65 MALATTIA Periodo di conservazione del posto. In caso di malattia la durata complessiva del periodo di conservazione del posto è di: 14 mesi, nell’arco temporale di 30 mesi, nel caso di più eventi morbosi. Trattamento economico malattia Categoria Operai e Apprendisti Durata dell’assenza Quota % di Retribuzione dal 1° al 180° giorno 100% dal 181° al 365° giorno 50% Intermedi e Impiegati primi 6 mesi 100% 6 mesi successivi 50% In caso di più eventi morbosi, il trattamento economico non potrà eccedere il 100% della retribuzione per i 180 giorni successivi, nell’arco di 18 mesi, eccetto che per malattie intervenute dopo 5 mesi di effettivo lavoro, nel qual caso il trattamento riprende ex novo. Quota a carico del datore di lavoro Per gli impiegati il trattamento economico di malattia è completamente a carico del datore di lavoro. Per gli operai e gli intermedi il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità erogata dell’ INPS, fino a raggiungere l’aliquota della retribuzione sopra indicata. INFORTUNIO Periodo di conservazione del posto. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale la conservazione del posto spetta per tutto il periodo di erogazione da parte dell’INAIL dell’indennità per inabilità temporanea. Trattamento economico infortunio In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale spetta un trattamento pari al 100% della normale retribuzione per un periodo massimo di 12 mesi. CONGEDO MATRIMONIALE Spetta al lavoratore un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi di calendario. La richiesta del congedo deve essere avanzata salvo casi eccezionali dal lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni.ENZA SANITARIA INTET: ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA È stata istituita una commissione Tecnica Paritetica che, entro il 31-32011, dovrà presentare una dettagliata relazione sulla base della quale si arriverà alla costituzione di un Fondo Nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale per l’erogazione di prestazioni integrative a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale. La quota di contribuzione a carico dell’impresa sarà pari ad Euro 5,00 mensili per ogni lavoratore iscritto. PREVIDENZA COMPLEMENTARE Quote di contribuzione: - A far data dal 1-1-2011 quota pari al 1,30% a carico dell’ azienda e del lavoratore, calcolato sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR - 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 - 40% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione precedente il 28 aprile 1993 Tabelle paga Lapidei Industria in vigore dal 1° SETTEMBRE 2011 nella Provincia di Trento CATEGORIE PARAMETRI As A B CS C D E F Prossimo scatto 1/9/2012 200 184 150 144 136 128 118 100 PAGA BASE € 1.491,85 1.372,42 1.118,84 1.074,32 1.014,64 957,75 882,90 747,20 CONTINGENZA € 531,34 528,18 521,47 520,13 518,37 516,76 514,81 512,38 1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre fino a 6 mesi da 7 mesi a 12 mesi da 13 mesi a 18 mesi da 19 mesi a 24 mesi Categoria D 1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre fino a 6 mesi da 7 mesi a 12 mesi da 13 mesi a 18 mesi da 19 mesi a 24 mesi da 25 mesi a 30 mesi da 31 mesi a 36 mesi Categoria C 1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre fino a 6 mesi da 7 mesi a 12 mesi da 13 mesi a 18 mesi da 19 mesi a 24 mesi da 25 mesi a 30 mesi da 31 mesi a 36 mesi per Categorie AS - A - B Categoria B 1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre fino a 6 mesi da 7 mesi a 12 mesi da 13 mesi a 18 mesi da 19 mesi a 24 mesi da 25 mesi a 30 mesi da 31 mesi a 36 mesi da 37 mesi a 42 mesi da 43 mesi a 48 mesi PREMIO PROD € 35,19 32,37 26,39 25,31 23,60 22,19 20,43 17,58 TOTALE MENSILE LORDO € 2.068,71 1.943,30 1.677,03 1.630,09 1.566,94 1.507,03 1.428,47 1.295,32 Apprendistato professionalizzante Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione, il piano formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile. Il suddetto contratto può essere instaurato per i profili di tutti i lavoratori dal livello 1° al livello 6° e per tutte le relative mansioni. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ad un anno. Categoria E E.D.R. € 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 18,16 Lapidei Industria Operai e Impiegati Durata dell’apprendistato professionalizzante: La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica da raggiungere: -1°Gruppo (livelli 1°,2° e 3°): durata 6 anni -2°Gruppo (livelli 4° e 5°): durata 5 anni -3°Gruppo (livello 6°): durata 2 anni e 6 mesi Retribuzione: Il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato dall’applicazione delle percentuali riportate nella tabella precedente, calcolate sulla retribuzione contrattuale del livello di inquadramento finale. Agli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo, o di attestato di qualifica professionale, attinenti le mansioni per le quali vengono assunti con contratto di apprendistato, viene ridotta di 6 mesi la durata dell’apprendistatoST Apprendisti € € € PERCENTUALE PAGA BASE CONTINGENZA E.D.R. 60% 65% 75% 80% 514,12 556,97 642,65 685,50 € 308,89 334,63 386,11 411,85 € 6,20 6,71 7,75 8,26 € PERCENTUALE PAGA BASE CONTINGENZA E.D.R. 60% 65% 75% 80% 85% 90% 557,71 604,18 697,13 743,61 790,08 836,56 € 310,06 335,89 387,57 413,41 439,25 465,08 € 6,20 6,71 7,75 8,26 8,78 9,30 € PERCENTUALE PAGA BASE CONTINGENZA E.D.R. 60% 65% 75% 80% 85% 90% 590,78 640,02 738,48 787,71 836,94 886,18 € 311,02 336,94 388,78 414,70 440,61 466,53 € 6,20 6,71 7,75 8,26 8,78 9,30 € PERCENTUALE PAGA BASE CONTINGENZA E.D.R. 60% 65% 75% 80% 85% 90% 95% 95% 651,45 705,74 814,31 868,60 922,89 977,18 1.031,46 1.031,46 312,88 338,96 391,10 417,18 443,25 469,32 495,40 495,40 6,20 6,71 7,75 8,26 8,78 9,30 9,81 9,81 € TOTALE LORDO 829,21 898,31 1.036,51 1.105,61 € TOTALE LORDO 873,96 946,79 1.092,45 1.165,28 1.238,11 1.310,94 € TOTALE LORDO 908,00 983,67 1.135,01 1.210,67 1.286,34 1.362,01 € TOTALE LORDO 970,53 1.051,41 1.213,16 1.294,04 1.374,92 1.455,80 1.536,67 1.536,67 47 Porfido Porfido DECORRENZA E DURATA: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: Lapidei Industria (1-4-2010 31-3-2013) Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro: Scaduto dal 31-7-2008; presentata piattaforma per il rinnovo nel 2009: trattativa in stasi a causa della crisi economica che ha pesantemente influito sull’intero settore. PERIODO DI PROVA Categoria Operai C D E F giorni di effettiva prestazione 60 giorni 40 giorni 30 giorni 20 giorni PERIODO DI PREAVVISO Operai La durata del preavviso è di una settimana. FERIE = 4 SETTIMANE PERMESSI (EX FESTIVITÀ) = 4 GIORNI RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO = 64 ORE 44 ore vengono usufruite in termini collettivi nel periodo invernale a partire dal primo Lunedì del mese di dicembre e per 9 settimane. Le rimanenti 20 ore sempre in misura collettiva nel corso dell’anno. Nelle aziende non soggette a contrazioni stagionali della attività lavorativa le 64 ore di R.O.L. sono fruite in termini di permesso individuale retribuito nel periodo di minor intensità produttiva. DIVISIONE ORARIO: 48 174 SCATTI ANZIANITÀ Categoria Operai C D E F valore mensile € 8,57 € 8,06 € 7,44 € 6,40 Dall’1.01.2009 € 8,82 € 8,31 € 7,69 € 6,65 MALATTIA stessi criteri dei Lapidei industria INFORTUNIO stessi criteri dei Lapidei Industria CONGEDO MATRIMONIALE stessi criteri dei Lapidei Industria PREVIDENZA COMPLEMENTARE stessi criteri dei Lapidei Industria COTTIMO Il cottimo è definito attraverso le seguenti modalità: • si consegue il cottimo dopo il valore base di 3,5 quintali di produzione per ore di lavoro. • il valore base indica quintali, metri lineari, metri quadrati, in relazione alle varie tipologie di produzione. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E COTTIMO L’utile di cottimo conseguito dal lavoratore va calcolato nel trattamento di fine rapporto. Tabelle paga Porfido in vigore dal 1° SETTEMBRE 2011 nella Provincia di Trento CATEGORIA PARAMETRI PAGA BASE CONTINGENZA E.D.R. I.V.C. SUPERMINIMO € € € € € IND. SETTORE € TOTALE MENSILE LORDO € C Super Operaio Specializzato 136 1.014,64 518,37 10,33 362,42 1.905,76 D Operaio Specializzato 128 957,75 516,76 10,33 340,86 1.825,70 313,95 1.721,99 271,47 1.549,13 E Operaio Qualificato 118 882,90 514,81 10,33 F Operaio Comune 100 747,20 512,38 10,33 PREMIO PRESENZA: Dal 1° gennaio 2002 € 6,71 COTTIMO: € 1,97 al quintale oltre il valoro orario di 3,5 moltiplicato per 8 ore (corrispondenti a 28 quintali al giorno) TRASPORTI: Da 2 a 10 Km. € 1,03 giornalieri; da 10 a 20 Km. € 1,55 giornalieri; oltre i 20 Km. € 2,32 giornalieri. 7,75 Porfido Operai e Impiegati CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DAL 1° GENNAIO 2011 Gli importi riportati sono i limiti massimi del trattamento mensile di CIG per eventi meteorologici fissati per il settore edilizia: € 1.024,61 mensili netti per i lavoratori che guadagnano meno di € 1.961,80 mensili lordi; € 1.231,49 mensili netti per i lavoratori che guadagnano più di € 1.961,80 mensili lordi; (Questi importi sono al netto delle trattenute previdenziali e su questi va calcolata la trattenuta IRE). MENSA: Costo del pasto di mezzogiorno fruito presso le mense interaziendali del settore porfido dal 1° gennaio 2000: 80% del costo del pasto a carico del datore di lavoro, 20% del costo del pasto a carico del lavoratore, Indennità sostitutiva mensa pari a € 1,03. 49 Lapidei Artgianato Lapidei Artigianato DECORRENZA E DURATA Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: 1-1-2010 31-12-2012 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro: In Trentino non esiste un contratto di secondo livello a carattere provinciale. PERIODO DI PROVA Livello Operai Impiegati Apprendisti 1° 6 mesi 6 settimane 2° 6 mesi 3° 6 settimane 3 mesi 4° 6 settimane 3 mesi 5° 5 settimane 3 mesi 6° 4 settimane 7° 4 settimane In caso di infortunio o malattia professionale intervenuta durante il periodo di prova lo sospendono per un periodo pari alla durata dell’evento morboso, nell’ambito massimo del periodo di conservazione del posto. PREAVVISO Livello Operai Impiegati 1° 2 mesi 2° 2 mesi 3° 10 giorni lavorativi 2 mesi 4° 10 giorni lavorativi 2 mesi 5° 10 giorni lavorativi 1 mese 6° 5 giorni lavorativi 1 mese 7° 5 giorni lavorativi 1 mese Per gli impiegati il preavviso decorre della metà o dalla fine di ciascun mese. FERIE = 160 ORE = 4 SETTIMANE Uniformato il trattamento tra operai, intermedi e impiegati: 1 giorno di ferie aggiuntivo dopo 10 anni di anzianità; 1 settimana di ferie aggiuntiva dopo 18 anni di anzianità. Ai lavoratori stranieri è riconosciuto il diritto di cumulo, ferie e permessi N.B. Apprendisti sotto i 16 anni 30 giorni di calendario PERMESSI = 16 ore RIDUZIONE ORARIO LAVORO = 32 ore DIVISORE ORARIO: OPERAI E IMPIEGATI 174 SCATTI ANZIANITÀ Categoria valore mensile 1° € 12,39 2° € 11,36 3° € 9,30 4° € 8,26 5° € 7,75 6° € 7,23 MALATTIA Operai – Impiegati Periodo di conservazione del posto: In caso di malattia la durata del periodo di conservazione del posto è di: 12 mesi consecutivi nel caso di unico evento morboso. 12 mesi nell’arco temporale di 24 mesi, nel caso di più eventi morbosi. Apprendisti Periodo di conservazione del posto: In caso di malattia la durata del periodo di conservazione del posto è di: 9 mesi consecutivi nel caso di unico evento morboso. 9 mesi nell’arco temporale di 18 mesi, nel caso di più eventi morbosi. Trattamento economico malattia Anni di servizio Durata dell’assenza Quota % di retribuzione Operai dal 1° al 3° giorno se la malattia è superiore a 7 giorni 100% dal 4° al 180° giorno 100% dal 181 giorno e per 90 giorni al massimo 45% Impiegati primi 6 mesi 100% dal 181° giorno e per 90 giorni al massimo 45% 50 Per gli impiegati il trattamento economico di malattia è completamente a carico del datore di lavoro. Per gli operai e apprendisti, il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, fino a raggiungere l’aliquota della retribuzione netta sopra indicata. INFORTUNIO Periodo di conservazione del posto In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto spetta fino alla guarigione clinica, in caso di malattia professionale per tutto il periodo di erogazione da parte dell’INAIL dell’indennità per inabilità temporanea. Trattamento economico infortunio In caso di infortunio o malattia professionale le imprese garantiranno ai lavoratori assenti una integrazione della indennità percepita fino al 100% della normale retribuzione dal 1° giorno sino a guarigione clinica. CONGEDO MATRIMONIALE Spetta al lavoratore un congedo matrimoniale di 15 gironi consecutivi di calendario La richiesta di congedo deve essere avanzata salvo casi eccezionali dal lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni. CONGEDO RETRIBUITO Per la nascita del figlio viene riconosciuto al padre un giorno di permesso aggiuntivo retribuito. SANITÀ INTEGRATIVA: Nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, si è convenuto di attivare un FONDO SANITARIO NAZIONALE INTEGRATIVO INTERCATEGORIALE per l’ARTIGIANATO; nel momento in cui il Fondo sarà costituito ed operante, ad esso saranno iscritti i dipendenti assunti a tempo indeterminato per i quali trova applicazione il CCNL Legno-Lapidei Artigianato; contemporaneamente sarà attivato un contributo a carico delle aziende pari ad Euro 10,42 mensili, per 12 mensilità. PREVIDENZA COMPLEMENTARE Quote di contribuzione: - Percentuale pari al 1,30% a carico del lavoratore, calcolato sul minimo tabellare, contingenza e edr - Percentuale pari al 1% a carico dell’azienda, calcolato sul minimo tabellare, contingenza e edr - 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 - 16% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione precedente il 28 aprile 1993 Tabelle paga Lapidei Artigianato in vigore dal 1° SETTEMBRE 2011 nella Provincia di Trento LIVELLO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° RETRIBUZIONE TABELLARE (PAGAB+CONT+EDR) € 1.823,63 1.709,76 1.488,89 1.396,26 1.343,71 1.281,88 1.191,74 TOTALE LORDO MENSILE € 1.823,63 1.709,76 1.488,89 1.396,26 1.343,71 1.281,88 1.191,74 Prossimo scatto 1/6/2012 Lapidei Artgianato Operai e Impiegati Apprendistato professionalizzante Per gli assunti dopo il 16 ottobre 2007 Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo, la retribuzione ecc. Il suddetto contratto può essere instaurato per i lavoratori operai ed impiegati dalla Categoria As alla Categoria E e per tutte le relative mansioni. Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore ai 2 mesi. Il periodo di apprendistato professionalizznte iniziato presso altri datore di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse ansioni e che l’interruzione non abbia superato i 12 mesi; per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, il lavoratore deve documentare all’atto dell’assunzione i periodi già compiuti. DURATA MASSIMA: 1° GRUPPO ( Cat. As, A, B ): 6 ANNI 2° GRUPPO ( Cat. Cs, C, D ) : 5 ANNI 3° GRUPPO ( Cat. E ): 2 ANNI e 6 MESI Il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato dall’applicazione delle percentuali riportate nella tabella seguente, relative alla retribuzione contrattuale del livello di inquadramento che si raggiungerà alla fine del percorso formativo. IMPORTANTE: all’apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale, attinenti le mansioni per le quali viene assunto, viene ridotta di 6 mesi la durata complessiva dell’apprendistato. 51 Lapidei Artgianato Apprendisti 1° gruppo: durata 6 anni (Operai) Livello 1° apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età durata apprendistato 72 mesi oraria Durata % Mensile € € I semestre 70% 1.276,54 7,34 II semestre 70% 1.276,54 7,34 III semestre 73% 1.331,25 7,65 IVsemestre 73% 1.331,25 7,65 Vsemestre 80% 1.458,90 8,38 VIsemestre 80% 1.458,90 8,38 VIIsemestre 85% 1.550,09 8,91 VIIIsemestre 85% 1.550,09 8,91 IXsemestre 90% 1.641,27 9,43 Xsemestre 90% 1.641,27 9,43 XIsemestre 95% 1.732,45 9,96 XIIsemestre 95% 1.732,45 9,96 Livello 2° apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età durata apprendistato 72 mesi oraria Durata % Mensile € € I semestre 70% 1.196,83 6,88 II semestre 70% 1.196,83 6,88 III semestre 73% 1.248,12 7,17 IVsemestre 73% 1.248,12 7,17 Vsemestre 80% 1.367,81 7,86 VIsemestre 80% 1.367,81 7,86 VIIsemestre 85% 1.453,30 8,35 VIIIsemestre 85% 1.453,30 8,35 IXsemestre 90% 1.538,78 8,84 Xsemestre 90% 1.538,78 8,84 XIsemestre 95% 1.624,27 9,33 XIIsemestre 95% 1.624,27 9,33 2° gruppo: durata 5 anni (Impiegati) Livello 4° apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età durata apprendistato 60 mesi oraria Durata % Mensile € € I semestre 70% 977,38 5,62 II semestre 70% 977,38 5,62 III semestre 75% 1.047,20 6,02 IVsemestre 75% 1.047,20 6,02 Vsemestre 88% 1.228,71 7,06 VIsemestre 88% 1.228,71 7,06 VIIsemestre 90% 1.256,63 7,22 VIIIsemestre 90% 1.256,63 7,22 IXsemestre 95% 1.326,45 7,62 Xsemestre 95% 1.326,45 7,62 3° gruppo: durata 2 anni e 6 mesi (Operai e Impiegati) Livello 6° apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età durata apprendistato 2 anni e 6 mesi Mensile oraria Durata % € € I semestre 70% 897,32 5,16 II semestre 75% 961,41 5,53 III semestre 80% 1.025,50 5,89 IVsemestre 90% 1.153,69 6,63 Vsemestre 95% 1.217,79 7,00 52 Livello 5° apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età durata apprendistato 60 mesi oraria Durata % Mensile € € I semestre 70% 940,60 5,41 II semestre 70% 940,60 5,41 III semestre 75% 1.007,78 5,79 IVsemestre 75% 1.007,78 5,79 Vsemestre 88% 1.182,46 6,80 VIsemestre 88% 1.182,46 6,80 VIIsemestre 90% 1.209,34 6,95 VIIIsemestre 90% 1.209,34 6,95 IXsemestre 95% 1.276,52 7,34 Xsemestre 95% 1.276,52 7,34 Livello 3° apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età durata apprendistato 72 mesi oraria Durata % Mensile € € I semestre 70% 1.042,22 5,99 II semestre 70% 1.042,22 5,99 III semestre 73% 1.086,89 6,25 IVsemestre 73% 1.086,89 6,25 Vsemestre 80% 1.191,11 6,85 VIsemestre 80% 1.191,11 6,85 VIIsemestre 85% 1.265,56 7,27 VIIIsemestre 85% 1.265,56 7,27 IXsemestre 90% 1.340,00 7,70 Xsemestre 90% 1.340,00 7,70 XIsemestre 95% 1.414,45 8,13 XIIsemestre 95% 1.414,45 8,13 Il sistema delle tutele della CGIL 53 54 - FAC-SIMILE - Lettera dimissioni Data Spett.le Ditta ………. ………………………… ………. ………………………… ……….. Via …………………… ……….. ………………………… TRENTO …. rassegna le proprie Con la presente ……………………… il sottoscritto ………… dimissioni da codesta azienda. nto inizio il …………… avrà perta … i… rn gio di ale ttu ra cont Il periodo di preavviso ………... data …………………… in ine rm te e … … … giorno… i miei e dovutemi nonchè nz ta et sp le re or isp invito a pred Per tale scadenza Vi documenti di lavoro. Distinti saluti. Firma 55 Lettera dimissioni per giusta causa - FAC-SIMILE - Data Spett.le Ditta ………. ………………………… ………. ………………………… ……….. Via …………………… ……….. ………………………… TRENTO o Raccomandata a man r giusta causa Oggetto: dimissioni pe ediato ………. con effetto imm … … … … … … … … … scritto …… r Con la presente il sotto sta causa, ai sensi e pe giu r pe da ien az sta issioni da code rassegna le proprie dim del Codice Cicile gli effetti dell’art. 2119 dennità dovutemi,compresa l’in e nz ta et sp le re or predisp Vi invito pertanto a termini di tempo menti di lavoro, entro i cu do iei m i hè nc no , sostitutiva del preavviso vigente. previsti dalla normativa Distinti saluti. Firma 56 - FAC-SIMILE - Spett.le Ditta ………. ………………………… ………. ………………………… ……….. Via …………………… ……….. ………………………… TRENTO Richiesta Ferie/Permessi Data o Raccomandata a man essi individuali/ferie Oggetto: richiesta perm a Ditta, cupato presso la Vostr oc , … … … … … … … …………… Il sottoscritto………… secondo quanto essi individuali/ferie, rm pe i de ire ru uf us di chiede la possibilità …… a ………………………… da e es pr m co e at rn nelle gio previsto dal CCNL, .. ………………………… ………………………… rà da ritenersi ta, la mia richiesta sa iva ot m a tiv ga ne sta po In caso di mancata ris accolta. Cordiali saluti, Firma ……. ta ……………………… Firma per ricevuta in da 57 Immigrazione Immigrazione Responsabile Ufficio Immigrati e Orientamento Assou El Barji cell. 348.1302602 ■ Servizio Sanitario in Trentino ■ Novità per l’iscrizione volontaria Accesso volontario al Servizio sanitario provinciale da parte di cittadini dell’Unione europea e non comunitari ultrasessantacinquenni in ricongiungimento familiare: la Giunta provinciale di Trento ha dato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari le direttive in materia, in attuazione a un ordine del giorno del Consiglio provinciale del mese di luglio 2010. Due gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire con questa delibera: equità e responsabilità economica. Per quanto riguarda il primo aspetto, si vuole garantire una tutela sanitaria piena al pari di quanto avviene per i cittadini iscritti al servizio sanitario provinciale, similmente a quanto già avvenuto in altre realtà regionali, a persone che legalmente si trovano sul territorio provinciale. Infatti, la tutela sanitaria rappresenta un’importante garanzia per il rispetto della dignità delle persone, principio fra l’altro fissato in modo esplicito anche dalla recente legge di riforma del servizio sanitario provinciale. L’altro aspetto riguarda invece la sostenibilità economica del servizio, la responsabilizzazione e la partecipazione per sostenere i costi complessivi del Servizio Sanitario Provinciale. Vengono in tal modo garantite – afferma una nota dell’Ufficio Stampa della Giunta provinciale – le prestazioni sanitarie alle persone straniere che legittimamente vivono in Trentino, siano essi comunitari sforniti di questa tutela che non comunitari ultrasessantacinquenni con il diritto al ricongiungimento familiare, a fronte del versamento di una quota di iscrizione al Servizio sanitario provinciale. ■ Due quindi le categorie di cittadini coinvolti dal provvedimento: 1) Cittadini dell’Unione europea - nonché della Svizzera e di altri Paesi comunque compresi nello spazio economico europeo, Norvegia, Islanda, Liechtenstein - residenti in provincia non in possesso dei requisiti per l’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale secondo la normativa vigente. Per questi si prevede la possibilità di effettuare l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario provinciale, a fronte del versamento di un contributo. Il Trentino, con questo provvedimento, è una delle poche regioni italiane a disciplinare questo tipo di iscrizione, insieme a Lazio, Piemonte, Marche e Puglia. Come previsto in queste regioni, anche per il Trentino sono stati mantenuti gli importi fissati dal Decreto ministeriale del 1986 senza alcune rivalutazione monetaria. Il contributo annuo minimo richiesto sarà quindi pari a 387,34 euro. 2) Cittadini non comunitari ultrasessantacinquenni e ricongiunti in Italia con il proprio figlio/a. Anche in questo caso si prevede la possibilità di effettuare l’iscrizione volontaria al servizio sanitario provinciale, a fronte del versamento di un contributo. Come previsto da altre regioni e anche dalla Provincia autonoma di Bolzano si è ritenuto di mantenere gli importi del Decreto ministeriale, pari a 387,34 euro. L’iscrizione è valida per l’assistenza sanitaria non solo sul territorio nazionale, bensì anche all’estero. Gli iscritti avranno, infatti, diritto alla tessera TEAM che li coprirà in caso di viaggi all’estero a parità di condizioni dei cittadini iscritti di diritto al Servizio sanitario provinciale. ■ Test di italiano al via il 9 dicembre 2010 ■ Necessario per ottenere il permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (Carta di soggiorno) Il ministero dell’Interno ha definito la procedura informatica che dal 9 dicembre 2010 consentirà la gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Carta di soggiorno). Il cittadino straniero interessato dovrà inoltrare la domanda di svolgimento del test per via telematica alla prefettura (in Trentino il Commissariato del Governo) della provincia dove risiede, collegandosi al sito www.testitaliano.interno.it e compilando il modulo di domanda. L’interessato verrà convocato entro 60 giorni dalla richiesta, sempre per via telematica, indicando giorno, ora e luogo del test. Il risultato del test sarà consultabile sempre nel sito www.testitaliano.interno.it e sarà a disposizione della questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno Ce di lungo periodo. Non è tenuto a sostenere il test chi è in possesso: - di un certificato che attesti la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal ministero degli esteri e dell’università; - di un titolo di studio o professionale conseguito in Italia; - di una attestazione che l’ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 286/1998; - di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica con la quale si attesti che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivante dall’età, da patologie o handicap. Per inoltrare la domanda di test di Italiano e del Permesso di soggiorno Ce slp potete rivolgeri all’ufficio immigrati della CGIL del Trentino ■ Presentato il rapporto sull’immigrazione in Trentino 58 ■ Sono 46.044 i cittadini stranieri residenti in provincia Sono 46.044 i cittadini stranieri residenti in Trentino alla fine del 2009, provenienti da 137 diversi Paesi. La loro incidenza sul totale della popolazione residente sfiora la quota del 9% e in vari contesti locali la supera: si tratta di un’incidenza più alta rispetto al valore medio nazionale, ma sensibilmente inferiore alla media del Nordest. Rispetto al 2008, il numero degli stranieri residenti è cresciuto dell’8%. Quasi il 40% degli stranieri risiede nel Comprensorio della Valle dell’Adige, ma ci sono anche diversi altri territori che ■ Le provenienze degli immigrati Un quarto degli immigrati in Trentino corrisponde ormai a cittadini europei - e quindi comunitari - a tutti gli effetti. Più in generale, sono di origine europea due immigrati su tre, comprendendo albanesi, macedoni, serbi, ucraini e moldavi. Le restanti presenze straniere sono riconducibili al continente africano e poi – con pesi via via decrescenti – all’area asiatica (in particolare Pakistan e Cina) e ad alcuni Paesi sudamericani (Brasile, Colombia, Ecuador, ecc.). Tra i principali Paesi di provenienza, ritroviamo al primo posto la Romania con oltre 7.700 presenze, seguita dall’Albania (circa 6.800), Marocco (circa 4.800), Macedonia (circa 3.200), Serbia e Montenegro (2.285) e Moldova (2.270 circa). ■ La cittadinanza economica L’occupazione degli immigrati in Trentino ha attraversato un anno indubbiamente difficile: nel complesso, le assunzioni sono diminuite del 7%, ma nel settore industriale il calo supera il 25%. Nel settore del lavoro interinale, strutturalmente ancora più soggetto alle fluttuazioni cicliche della domanda, la variazione in negativo si avvicina al 30%. Il tasso di disoccupazione degli immigrati ha superato il 10%, mentre è aumentato di oltre il 50% il numero dei cittadini stranieri iscritti nelle liste di collocamento, dove rappresentano quasi un terzo del totale. ■ Il lavoro autonomo: tra rifugio e ricerca di promozione Lo sbocco principale delle aspirazioni di miglioramento sociale dei migranti è rappresentato dal passaggio al lavoro autonomo. Al 31 luglio 2009 i titolari d’impresa sono poco più di 2.200, dei quali 1.772 cittadini non comunitari e 471 comunitari. Si confermano inoltre le principali specializzazioni per nazionalità: marocchini concentrati nel commercio; romeni, albanesi, serbi, macedoni e tunisini nelle costruzioni; cinesi nel commercio e in minor misura nella ristorazione; pakistani ancora nel commercio. Immigrazione presentano un’incidenza di stranieri superiore alla media provinciale: dalla Valle di Non all’Alto Garda e Ledro, fino alla Vallagarina. Il 51,5% degli immigrati sono donne, ma la presenza femminile cambia notevolmente da una nazionalità all’altra. Il bilancio demografico degli stranieri in Trentino nel 2009 si è arricchito di circa 900 nuovi nati. La quota dei minorenni continua ad essere pari a quasi un quarto del totale degli stranieri residenti. Ben il 10% di questa popolazione (quasi 5mila persone) è di età uguale o inferiore ai cinque anni. ■ Edilizia/ migranti sempre più ricattati, mal pagati e vittime di infortuni. Per la Fillea Cgil le cause sono la crisi, le leggi razziste e l’assenza dello stato La Fillea CGIL nel corso della VII Conferenza Nazionale sull’Immigrazione svoltasi a dicembre ha presentando una ricerca commissionata all’Ires sulla presenza degli immigrati nel settore delle costruzioni e sulle caratteristiche del loro lavoro. Secondo la ricerca, allo scenario di crisi già noto si vengono ad aggiungere ulteriori dati che “rappresentano palesemente una intollerabile crescita della diseguaglianza, della discriminazione, dello sfruttamento della manodopera in generale e di quella straniera in particolare, sempre più ricattata dalla combinazione micidiale di alcuni elementi: la crisi e quindi il pericolo di perdere il lavoro, il reato di clandestinità, che viene usato come arma di ricatto per imporre ai migranti condizioni di lavoro fuori dalle regole, l’assenza di regole sulla qualità dell’impresa, elemento che rende più concorrenziali quelle imprese che agiscono nell’elusione delle regole e delle norme contrattuali.” La ricerca informa che nel 2009 erano 313mila i lavoratori stranieri impiegati nel settore (il 16% del totale addetti, il 19% tra i dipendenti), di gran lunga il settore a maggior presenza di stranieri. “Mentre cala il numero di addetti italiani, cresce il numero di immigrati”, una crescita definita “malata”, fatta com’è di part-time fasulli (+ 5% per gli italiani, ma più 9% per i migranti), lavoro irregolare (cresce per tutti, ma per i migranti è superiore del 45% rispetto agli autoctoni), partita Iva di comodo (anche questo dato cresce per tutti, ma per i migranti è superiore del 44% rispetto agli italiani). Sono poi oltre 300mila i “fantasmi”, cioè i lavoratori completamente in nero, “gran parte dei quali sono vittime dei caporali e del traffico illegale di manodopera, che oggi rappresenta uno dei maggiori business della criminalità organizzata.” “Anche sulle retribuzioni, si assiste ad un fenomeno di gabbia salariale etnica e territoriale. Essendo più ricattabili, i migranti, a parità di qualifica, vengono retribuiti di meno dei colleghi italiani: -2% al Nord; -8% al centro e -25% in meno al sud. 59 Immigrazione 60 Non va meglio con le qualifiche: “Dai dati sembra proprio che i nostri cantieri siano tenuti aperti solo da operai comuni. Noi qualche conto ce lo siamo fatto su quanto si risparmia sostituendo un operai specializzato con un operaio semplice” afferma Walter Schiavella, Segretario nazionale Fillea CGIL, “solo di paga base parliamo di un risparmio circa 7mila euro per ogni lavoratore, mentre su due lavoratori finti part – time il risparmio si aggira sui 15mila euro annuali.” Un ulteriore aspetto particolarmente critico per la componente immigrata del comparto edile è quello riguardante il riconoscimento delle qualifiche. Confrontando i dati delle Casse Edili relativi al decennio 1999-2009 è interessante notare come la crescita esponenziale della presenza straniera (con la relativa stabilizzazione all’interno del settore), sia stata accompagnata da un fenomeno di forte dequalificazione. Leggendo i dati emerge che non si tratta di una caratteristica dovuta all’inserimento di nuovi lavoratori nel settore, visto che il fenomeno invece di diminuire aumenta nel corso degli anni; ma appare evidente che sia un fenomeno di sistema con cui le imprese tendono a i ridurre i costi del lavoro. ■ Conclusioni Il numero di immigrati nel settore continua ad aumentare nonostante la crisi…ma la loro è una “crescita malata”. Come emerge dall’analisi dei dati Istat la presenza immigrata nel settore continua a crescere, ma è caratterizzata da un forte aumento della componente irregolare: falsi part-time, lavoro nero e forme di lavoro autonomo sospette. ■ Infortuni Per quanto riguarda gli infortuni subiti dai lavoratori stranieri, il rapporto INAIL 2008 evidenzia come il settore delle costruzioni continui ad essere tra i più rischiosi tanto da concentrare circa il 13,7% degli infortuni registrati tra tutti i lavoratori immigrati. Nel caso specifico degli infortuni mortali, nonostante questi siano leggermente calati nel corso del 2008, il settore delle costruzioni - con 43 vittime straniere - mantiene il triste primato di “settore killer”. Complessivamente, inoltre, se osserviamo il tasso infortunistico, notiamo che quello degli stranieri supera di molto quello dei lavoratori italiani: abbiamo circa 44 infortuni ogni 1000 lavoratori stranieri contro i 39 circa dei lavoratori nel complesso. Il mestiere più pericoloso per i lavoratori stranieri di sesso maschile è quello di muratore. Gli immigrati sono i più colpiti da tutti i fenomeni “devianti” che inquinano il settore. In un settore fortemente caratterizzato da fenomeni di irregolarità e illegalità, oltre ai problemi legati alla forma contrattuale, gli stranieri sono maggiormente vittime della dequalificazione professionale, dei differenziali retributivi e degli infortuni. Esiste un mercato del lavoro diverso tra Nord e Sud anche per gli immigrati. La condizione di immigrato si somma alla questione meridionale e il mercato del lavoro italiano ne esce sempre più frammentato. Si assiste nelle regioni del sud ad un fenomeno di doppia discriminazione che penalizza il lavoratore in quanto immigrato e in quanto lavoratore del Mezzogiorno. ■ Lavoro dipendente: istruzioni d’uso. Saper fare la cosa giusta al momento giusto ■ Malattia Se non puoi lavorare perché sei ammalato, devi fare queste cose per evitare problemi con l’INPS e con il datore di lavoro: a) avvisa subito il datore della tua malattia b) in giornata fatti fare dal tuo medico il certificato medico: il medico rilascia un certificato per te ed uno per il datore. Entro 2 giorni devi mandare al datore di lavoro il certificato: meglio mandarlo con raccomandata con ricevuta di ritorno. Controlla che sul certificato sia scritto giusto l’indirizzo dove abiti c) devi rimanere a casa nella fasce di reperibilità, cioè in certe ore del giorno: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 di ogni giorno, anche di domenica e nei giorni festivi. In queste ore può venire il medico dell’INPS a controllare la tua malattia: controlla che sul campanello di casa ci sia anche il tuo nome. Nelle altre ore puoi uscire di casa, ma non fare cose che una persona malata non può fare (giocare a calcio, fare lavori pesanti, ecc.). ■ Orario di lavoro Il contratto fissa il tuo orario normale. Le ore in più di lavoro sono lavoro straordinario: queste ore devono essere pagate e pagate di più - con una maggiorazione - di quelle normali. Scriviti tutte le ore di straordinario che fai. ■ Busta paga Ogni mese hai diritto alla busta paga. Conservala bene. Se ci sono cose che non capisci o che non ti sembrano giuste, chiedi al sindacalista della FILLEA CGIL. ■ Ferie Hai diritto alle ferie, anche se hai lavorato meno di 1 anno, in proporzione ai mesi lavorati. Però non puoi fare le ferie quando vuoi tu. ■ Contestazione Il datore ti manda una lettera dove ti accusa di non fare le cose bene come lavoratore: è una lettera di contestazione. Hai 5 giorni per rispondere e difenderti. Parla subito con il sindacalista FILLEA CGIL senza perdere tempo. ■ Licenziamento Ti arriva la lettera di licenziamento: parlane subito con il sindacalista FILLEA CGIL senza perdere tempo. ■ Indennità di disoccupazione Se sei rimasto senza lavoro, puoi avere diritto all’indennità di disoccupazione. Ti spetta una indennità più “grossa” – l’indennità ordinaria di disoccupazione – se sono passati almeno 2 anni dal primo giorno di lavoro regolare e se negli ultimi 2 anni hai lavorato almeno per 1 anno. Fai domanda entro 68 giorni dalla perdita di lavoro. Se sono passati almeno 2 anni dal primo giorno di lavoro regolare, ma non hai lavorato almeno per 1 anno negli ultimi 2 anni, hai diritto ad una indennità più “piccola”, l’indennità a requisiti ridotti. Basta aver lavorato 78 giorni nell’ultimo anno. Fai la domanda entro il 31 marzo dell’anno dopo. Presenta la domanda rispettando i termini, altrimenti perdi il diritto all’indennità di disoccupazione. Per la domanda ti aiuta il patronato INCA della CGIL e non paghi niente. ATTENZIONE: se ti dimetti spontaneamente, non hai diritto all’indennità di disoccupazione. ■ Sconti sulle tasse per i familiari a carico Il fisco fa degli sconti per i familiari a carico che mantieni tu: si chiamano detrazioni. Così paghi meno tasse. Hai diritto a questi sconti anche se i tuoi familiari vivono nel loro Paese. Si deve consegnare al datore i documenti che dimostrano il rapporto con i familiari in patria (certificato di matrimonio, di paternità …). Per la prima volta devi richiedere i certificati al tuo Consolato o alla tua Ambasciata in Italia: poi devi farli tradurre in italiano e portarli al Commissariato del Governo, a Trento, per farli legalizzare. Questo solo per il primo anno. Per gli anni successivi, se in famiglia non ci sono cambiamenti, basta una autodichiarazione. Per ricevere l’assegno devi fare la domanda: puoi rivolgerti al patronato INCA della CGIL: che ti aiuta gratuitamente. Immigrazione ■ Lettera di assunzione Sei stato assunto: hai diritto ad una copia della lettera di assunzione, firmata da te e dal datore di lavoro. Se ci sono scritte cose che non capisci, chiedi al sindacalista della FILLEA CGIL. ■ Assegno nucleo familiare I lavoratori hanno diritto agli assegni familiari che più esattamente si chiamano assegno nucleo familiare. In genere questo assegno ti spetta solo se i tuoi familiari vivono in Italia. Ti spetta anche se i familiari vivono nel loro Paese se sei cittadino comunitario o cittadino non comunitario di uno degli Stati che hanno patto accordi con l’Italia: Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Capo Verde, Croazia, ex Jugoslavia, Liechtestein, Macedonia, Monaco, S. Marino, Svizzera, Tunisia, USA, Uruguay, Venezuela. In ogni caso per ricevere l’assegno è necessario presentare domanda all’INPS: per informazioni ed assistenza per la domanda puoi rivolgerti al patronato INCA della CGIL, che ti seguirà gratuitamente. ■ Contributi e pensione Se hanno i requisiti di contributi versati, i lavoratori stranieri hanno gli stessi diritti previdenziali (pensione) dei lavoratori italiani. I lavoratori comunitari e quelli non comunitari che appartengono a Stati che hanno firmato accordi con l’Italia in materia di pensione possono sommare i contributi italiani con quelli versati nel Paese di origine. In questo modo i contributi non vanno persi per calcolare gli anni di contributi necessari per avere la pensione. I Paesi non comunitari che hanno firmato accordi con l’Italia sono Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Capo Verde, Croazia, ex Jugoslavia, Liechtestein, Macedonia, Monaco, S. Marino, Svizzera, Tunisia, USA, Uruguay, Venezuela. I lavoratori non comunitari degli altri Stati non hanno la possibilità di sommare i contributi e non hanno nemmeno diritto al rimborso dei contributi versati se rientrano nel Paese di origine senza avere maturato il diritto alla pensione. In questo caso hanno diritto solo ad una piccola pensione proporzionata ai contributi versati, ma solo al compimento del 65° anno di età. Per avere informazioni puoi rivolgerti al patronato INCA della CGIL, che ti seguirà gratuitamente. 61 Immigrazione ■ Rumeno ■ Contractul de munca Ai fost incadrat: ai dreptul la o copie a contractului de munca, semnat de tine si de angajator. Daca sunt scrise lucruri care nu le intelegi, intreaba sindicalistul de la FILLEA CGIL. ■ Boala Daca nu poti lucra pentru ca esti bolnav, trebuie sa faci aceste lucruri pentru a evita probleme cu INPS si cu angajatorul: a) Anunta imediat angajatorul de boala ta b) In aceeasi zi fa-ti la medicul tau de familie certificatul medical: medicul intocmeste un certificat pentru tine si unul pentru angajator. In maxim 2 zile trebuie sa trimiti angajatorului certificatul: mai bine este sa-l trimiti cu scrisoare recomandata cu chitanta de intoarcere. Controleaza ca pe certificat sa fie scris corect adresa unde locuiesti. c) Trebuie sa ramii acasa in perioadele de control, adica intre anumite ore din zi: de la 10 la 12 si de la 15 la 17 in fiecare zi, si duminica si zilele de sarbatoare. Intre aceste ore poate sa vina medicul de la INPS sa controleze boala ta: controleaza soneria de acasa sa fie scris si numele tau. In celelalte ore poti sa iesi din casa, dar nu face lucruri care o persoana bolnava nu poate face (a juca fotbal, a face munci grele, etc.). ■ Programul de munca Contractul fixeaza programul tau normal. Orele de munca in plus sunt munca suplimentara: aceste ore trebuie sa fie platite si platite mai mult – cu o majorare -fata de cele normale. Scrie-ti toate orele suplimentare pe care le faci. ■ Statul de plata In fiecare luna ai dreptul la statul de plata. Pastreaza-l bine. Daca sunt lucruri pe care nu le intelegi sau care nu ti se par corecte, intreaba sindicalistul de la FILLEA CGIL. ■ Concediul Ai dreptul la concediu, chiar daca ai lucrat mai putin de 1 an, proportional cu lunile lucrate. Dar nu poti face concediul cind vrei tu. ■ Contestatie Angajatorul iti trimite o scrisoare in care te acuza ca nu faci bine lucrurile ca lucrator: este o scrisoare de contestatie. Ai timp 5 zile pentru a raspunde si a te apara. Vorbeste imediat cu sindicalistul de la FILLEA CGIL fara a pierde timp. ■ Concediere Primesti scrisoarea de concediere: vorbeste imediat cu sindicalistul de la FILLEA CGIL fara a pierde timpul. ■ Indemnizatie de somaj Daca ai ramas fara munca, poti avea dreptul la indemnizatie de somaj. Iti revine o indemnizatie mai “mare” – indemnizatie ordinara de somaj – daca au trecut cel putin 2 ani de la prima zi de munca cu contract si in ultimii 2 ani ai lucrat cel putin 1 an. Fa cererea in cel mult 68 de zile de la pierderea locului de munca. Daca au trecut cel putin 2 ani de la prima zi de munca cu contract, dar nu ai lucrat cel putin 1 an in ultimii 2 ani, ai dreptul la o imdemnizatie mai “mica”, indemnizatie in conditii reduse. 62 Este suficient sa fi lucrat 78 de zile in ultimul an. Fa cererea pina la 31 martie din anul urmator. Depune cererea respectind termenele, altfel pierzi dreptul la indemnizatia de somaj. Pentru cerere te ajuta patronatul INCA de la CGIL si nu platesti nimic. ATENTIE: daca ai uitat spontan, nu ai dreptul la indemnizatie de somaj. ■ Reduceri de taxe pentru membrii familiei in intretinere Finantele fac reduceri pentru membrii familiei pe care ii intretii tu: se numesc “detrazioni”. Asa platesti mai putine taxe. Ai dreptul la aceste reduceri chiar daca membrii familiei tale traiesc in tara lor. Trebuie depuse la angajator documentele care demonstraza raportul cu membrii familiei din tara (certificat de casatorie, de paternitate…). Pentru prima data trebuie sa ceri cerificatele la Consulatul tau sau la Ambasada ta in Italia: apoi trebuie sa le traduci in italiana si sa le duci la “ Commissariato del Governo”, la Trento, pentru a le legaliza. Aceasta numai pentru primul an. Pentru anii urmatori, daca in familie nu sunt schimbari, este suficient o autodeclaratie. Pentru a primi alocatia trebuie sa faci cererea: poti sa te adresezi patronatului INCA de la CGIL: care te ajuta gratis. ■ Alocatie pentru nucleul familiar Lucratorii au dreptul la alocatii familiare care mai exact se numesc “ assegno nucleo familiare”. In general aceasta alocatie ti se cuvine numai daca membrii familiari traiesc in Italia. Ti se cuvine chiar daca membri familiari traiesc in tara lor daca esti cetatean comunitar sau cetatean non comunitar din unul din Statele care au facut acorduri cu Italia: Argentina, Bosnia Herzegovina, Brazilia, Canada, Capul Verde, Croatia, ex Iugoslavia, Liechtestein, Macedonia, Monaco, S. Marino, Elvetia, Tunisia, USA, Uruguay, Venezuela. In orice caz pentru a primi alocatia este necesar sa se faca cererea la INPS: pentru informatii si asistenta pentru cerere poti sa te adresezi patronatului INCA de la CGIL, care te va urmari gratis. ■ Contributii si pensie Daca au drepturile de contributii platite, lucratorii straini au aceleasi drepturi previdentiale (pensie) ca lucratori italieni. Muncitorii comunitari si cei non comunitari care apartin Statelor care au semnat acorduri cu Italia in domeniul pensiilor pot sa adune contributiile italiene cu cele platite in Tara de origine. In acest fel contributiile nu se pierd pentru a calcula anii de contibutii necesari pentru a avea pensie. Tarile non comunitare care au semnat acorduri cu Italia sunt Argentina, Bosnia Herzegovina, Brazilia, Canada, Capul Verde, Croatia, ex Iugoslavia, Liechtestein, Macedonia, Monaco, S. Marino, Elvetia, Tunizia, USA, Uruguay, Venezuela. Muncitorii non comunitari din altre State nu au posibilitatea de a aduna contributiile si nu au nici dreptul de a incasa contributiile platite daca se intorc in Tara de origine fara sa fi ajuns la dreptul de pensie. In acest caz au dreptul la o mica pensie proportionala cu contributiile platite, dar numai la implinirea virstei de 65 de ani. Pentru a avea informatii poti poti sa te adresezi la patronatul INCA de la CGIL, care te va ajuta gratuit. ■ Arabo Immigrazione 63 64 Immigrazione ■ Albanese ■ Letra e punësimit ■ Sëmundja Nëse ju nuk mund të punoni, sepse jeni i sëmurë, ju duhet të bëni këto gjëra për të shmangur problemet me INPS dhe punëdhënësin. a) Informo menjëherë punëdhënësin per sëmundjen. b) Brenda dites të kerkoni nga mjeku juaj çertifikaten mjeksore s: mjeku lëshon një certifikatë për ju e një per punëdhenesin. Brenda 2 diteve duhet ti dergoni punëdhënesit çertifikaten: me mire te dergohet me poste te rregjistruar me pranimin e kthimit. Kontrolloni qe në çertifikate te shkruhet drejte adresa banesës. b) Duhet të qëndroni në shtëpi në orët e përcaktuara të ditës: d.m.th. nga ora 10 deri në 12 dhe nga ora 15 der në 17 çdo ditë, edhe të djelën e në ditët e festave. Në këto orë mund të jetë mjeku nga INPS për të monitoruar sëmundjen tuaj: sigurohuni që tek zilja e shtëpisë gjendet edhe emri juaj. Në orët e tjera mund të largoheni nga shtëpia, por mos të kryhen veprime që një përson i sëmurë nuk mundë të bëjë (të luaj futboll, të bëjë punë të rënda, ecc.). ■ Orari i punës Kontrata përcakton orët tuaja normale. Oret që bëhen jashtë orarit të punës janë punë straordinario: këto orë duhet të paguhen e të paguhen më shumë – me një shtesë - nga orët normale.Shkruani të gjitha orët që bëni jashtë orarit të punës. ■ Rroga Çdo muaj keni të drejtë rroge. Ta ruani mirë. Nëse ka gjëra që nuk i kuptoni ose nuk ju duket e drejtë, të informoheni tek sindakalisti i FILLEA CGIL. ■ Pushime Ju keni të drejtë për pushime, edhe në qoftë se keni punuar më pak se nje vit, në raport me muajt e punës. Por ju nuk mund të merrni pushime kur doni ju. ■ Kontestimi Punëdhënësi ju dërgon një letër në të cilën ai ju akuzon se nuk keni bërë gjërat mirë si punëtor: është një letër proteste. Ju keni 5 ditë për t’u përgjigjur dhe për të mbrojtur veten. Bisedoni menjëherë me sindakalistin e FILLEA CGIL, pa humbur kohë. ■ Shkarkimi nga puna Ju arrin letera e pushimit nga puna: bisedoni menjëherë me sindakalistin e FILLEA CGIL, pa humbur kohë. ■ Sigurimi i papunësisë Nëse ju keni mbetur pa punë, ju mund të keni të drejtë të përfitimeve të papunësisë. Ju meritoni një sigurim më të “madh” – sigurim i zakonshëm për papunësinë - në qoftë se kanë kaluar të paktën 2 vjet që nga dita e parë e punës të rregullt dhe në qoftë se në 2 vitet e fundit ju keni punuar për të paktën 1 vit. Aplikoni brenda 68 ditëve nga humbja e punës. Në qoftë se kanë kaluar të paktën 2 vjet që nga dita e parë e punës të rregullt, por nuk kani punuar për të paktën 1 vit në dy vitet e fundit, ju keni të drejtë për ndihmë financiare më “të vogël”, sigurim të reduktuar. Mjafton të keni punuar 78 ditë gjatë vitit të fundit. Bëni kërkesën jo më vonë se 31 mars të ■ Ulje në taksat per familiarët në ngarkim Zbritjet tatimore janë për personat në ngarkim që mbani ju: quhen detrazioni. Pra ju paguani më pak taksa. Ju keni të drejtë për këto ulje edhe nëse të afërmit tuaj jetojnë në Vëndin e tyre. Ju duhet ti jepni punëdhënësit dokumentet që tregojnë mardhëniet me anëtarët e familjes në vëndlindje (certifikatë martese, atësie …). Per herë të parë duhet të kërkoni çertifikatën në Konsullatën ose në Amasadën tuaj në Itali: dhe pastaj të përkthyer atë në italisht ta dërgoni pranë Commissariato del Governo, në Trento, per ta legalizuar. Kjo është vetëm për vitin e parë. Për vitet pasuese, në qoftë se ka ndryshime në familje, vetëm një vetë- deklarim. Per tu paguar duhet të bëhet kërkesa: mund ti drejtoheni patronatit INCA të CGIL: i cili ju ndihmon falas. Immigrazione Ju jeni punësuar: keni të drejtë për një kopje të letrës së punësimit, të nënshkruar nga ju dhe punëdhënësi. Nëse ka gjëra të shkruara që nuk kuptoni, kërkoni informacione nga sindakalisti i FILLEA CGIL. vitit të ardhshëm. Paraqit aplikimin brënda afateve kohore përndryshe humbet te drejtën e përfitmit të sigurimit të papunësisë. Per të bërë kërkesën ju ndihmon patronati INCA della CGIL dhe nuk paguani asgjë. KUJDES: Në qoftë se ju jepni vullnetarisht dorëheqjen, ju nuk keni të drejtën e përfitimeve të papunësisë. ■ Kompensimi familjar Punëtorët kanë të drejtën e kompensimit familjar që më saktë quhet compensim për nucleo familjare. Zakonisht ky kompensim merret vetëm nëse të afërmit tuaj jetojnë në Itali. Gjithashtu do të jetë i pagueshëm edhe në qoftë se anëtarët e familjes jetojnë në Vëndin e tyre nëse jeni qytetar ose jo BE– shtetas në një nga shtetet të cilat kanë marrveshje me Italinë: Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Capo Verde, Croazia, ex Jugoslavia, Liechtestein, Macedonia, Monaco, S. Marino, Svizzera, Tunisia, USA, Uruguay, Venezuela. Në çdo rast për të marrë kompensimin duhet të paraqitni kërkesë në INPS: Për më shumë informacion dhe asistencë për aplikimin ju duhet të kontaktoni patronatin e INCA të CGIL, e cila të ndihmon gratis. ■ Kontributet dhe pensioni Nëse kanë të drejtë për kontribute, punëtorët e huaj kanë të njëjtat të drejta per sigurime shoqërore (pensionet) me punëtorët italian. Punëtoret e komunitetit e ato jo komunitarë të cilët i përkasin Shteteve që kanë nënshkruar marrëveshje me Italinë për pensionet mund të mbledhin kontributet e italisë me ato të derdhura në vëndin e origjinës. Në këtë mënyrë kontributet nuk janë të humbur për të llogaritur vitet e kontributeve të nevojshme për daljen në pension. Vendet jo-BE-së që kanë nënshkruar marrëveshje me Italinë janë Argjentinë, Bosnjë-Hercegovina, Brazili, Kanada, Kepi Verde, Kroaci, ish-Jugosllavia, Liechtenstein, Maqedonia, Monako, S. USA Marino, Zvicra, Tunizi,, Uruguai, Venezuela. Punëtorët jo-BE-së të shteteve e tjera nuk kanë mundësi për mbledhjen e kontributeve dhe nuk kanë të drejtën e një rimbursim të kontributeve të derdhura në qoftë se ato kthehen në vendin e origjinës, pa fituar të drejtën për pension. Në këtë rast, kanë të drejtë vetëm për një pension të vogël në proporcion me kontributet, por vetëm në moshën 65 vjeç. Për të marrë informacion shkoni në patronatin e INCA të CGIL, i cili ju ndihmon falas. 65 Nucleo Familiare Nucleo Familiare 66 ■ Assegni familiari 2010-2011 L’assegno per il nucleo familiare è previsto per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto delle fasce di reddito massime stabilite dalla legge. ■ A chi spetta: Gli assegni familiari spettano ai lavoratori dipendenti in attività, ai disoccupati indennizzati, ai lavoratori cassaintegrati, ai lavoratori in mobilità, ai lavoratori in malattia o in maternità e ai pensionati ex lavoratori dipendenti; spetta anche ai lavoratori con contratto a termine.Per averne diritto è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge; il reddito familiare è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, prodotto nell’anno solare precedente; decorre dal I° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Fanno parte del nucleo familiare: il coniuge anche se non convivente, i figli minorenni, i figli maggiorenni inabili, fratelli sorelle e nipoti inabili e familiari residenti all’estero di cittadino straniero (solo se esiste un rapporto di reciprocità con lo Stato di provenienza o sia stata stipulata una convenzione in materia di ANF). Per i nuclei familiari numerosi, composti cioè da almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, si avrà diritto all’assegno al nucleo familiare oltre che per i figli minori anche per i maggiori di anni 18 (compiuti) ed inferiore a 21 anni purchè studenti o apprendisti. ■ Per chi spetta: Spetta per i componenti del nucleo familiare costituito dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai figli di età inferiore a 18 anni, da figli maggiorenni inabili, dai fratelli sorelle e nipoti collaterali del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili purchè orfani. Una delle condizioni per il diritto, oltre a quella del limite di reddito è che almeno il 70% del reddito complessivo dell’intero nucleo familiare sia costituito da redditi da lavoro dipendente o da pensione liquidata a carico dei fondi dei lavoratori dipendenti. ■ Chi paga: Ai lavoratori in attività l’assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all’INPS il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS. Serve un’autorizzazione preventiva dell’INPS, da consegnare al datore di lavoro, nei casi di: figli di divorziati, figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, fratelli, sorelle, nipoti e familiari inabili. Ai pensionati l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS insieme alla rata di pensione. Tabella assegni al nucleo familiare relativa ai nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili Reddito familiare di riferimento valido dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 Reddito familiare annuo € fino a 13.211,14 13.211,15 13.316,82 13.316,83 13.422,51 13.422,52 13.528,20 13.528,21 13.633,89 13.633,90 13.739,58 13.739,59 13.845,27 13.845,28 13.950,96 13.950,97 14.056,65 14.056,66 14.162,34 14.162,35 14.268,02 14.268,03 14.373,72 14.373,73 14.479,40 14.479,41 14.585,10 14.585,11 14.690,78 14.690,79 14.796,48 14.796,49 14.902,16 14.902,17 15.007,84 15.007,85 15.113,54 15.113,55 15.219,22 15.219,23 15.324,92 15.324,93 15.430,60 15.430,61 15.536,30 15.536,31 15.641,98 15.641,99 15.747,68 15.747,69 15.853,36 15.853,37 15.959,05 15.959,06 16.064,74 16.064,75 16.170,43 16.170,44 16.276,12 16.276,13 16.381,81 16.381,82 16.487,50 16.487,51 16.593,18 16.593,19 16.698,88 16.698,89 16.804,56 16.804,57 16.910,25 16.910,26 17.015,94 17.015,95 17.121,63 17.121,64 17.227,32 17.227,33 17.333,01 17.333,02 17.438,70 17.438,71 17.544,39 17.544,40 17.650,07 17.650,08 17.755,77 17.755,78 17.861,45 17.861,46 17.967,15 17.967,16 18.072,83 18.072,84 18.178,53 18.178,54 18.284,21 18.284,22 18.389,90 18.389,91 18.495,59 18.495,60 18.601,27 18.601,28 18.706,97 18.706,98 18.812,65 18.812,66 18.918,35 18.918,36 19.024,03 19.024,04 19.129,73 19.129,74 19.235,41 19.235,42 19.341,11 19.341,12 19.446,79 19.446,80 19.552,48 19.552,49 19.658,17 19.658,18 19.763,86 19.763,87 19.869,55 19.869,56 19.975,23 19.975,24 20.080,93 20.080,94 20.186,61 1 Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 2 3 4 5 6 7 137,50 258,33 375,00 500,00 625,00 136,73 257,25 374,04 499,58 624,38 135,95 256,17 373,08 499,17 623,75 135,18 255,08 372,13 498,75 623,13 134,40 254,00 371,17 498,33 622,50 133,63 252,92 370,21 497,92 621,88 132,85 251,83 369,25 497,50 621,25 132,08 250,75 368,29 497,08 620,63 131,30 249,67 367,33 496,67 620,00 130,53 248,58 366,38 496,25 619,38 129,75 247,50 365,42 495,83 618,75 128,98 246,42 364,46 495,42 618,13 128,20 245,33 363,50 495,00 617,50 127,43 244,25 362,54 494,58 616,88 126,65 243,17 361,58 494,17 616,25 125,88 242,08 360,63 493,75 615,63 125,10 241,00 359,67 493,33 615,00 124,33 239,92 358,71 492,92 614,38 123,55 238,83 357,75 492,50 613,75 122,78 237,75 356,79 492,08 613,13 122,00 236,67 355,83 491,67 612,50 121,23 235,58 354,88 491,25 611,88 120,45 234,50 353,92 490,83 611,25 119,68 233,42 352,96 490,42 610,63 118,90 232,33 352,00 490,00 610,00 118,13 231,25 351,04 489,58 609,38 117,35 230,17 350,08 489,17 608,75 116,58 229,08 349,13 488,75 608,13 115,80 228,00 348,17 488,33 607,50 115,03 226,92 347,21 487,92 606,88 114,25 225,83 346,25 487,50 606,25 113,48 224,75 345,29 487,08 605,63 112,70 223,67 344,33 486,67 605,00 111,93 222,58 343,38 486,25 604,38 111,15 221,50 342,42 485,83 603,75 110,38 220,42 341,46 485,42 603,13 109,60 219,33 340,50 485,00 602,50 108,83 218,25 339,54 484,58 601,88 108,05 217,17 338,58 484,17 601,25 107,28 216,08 337,63 483,75 600,63 106,50 215,00 336,67 483,33 600,00 105,73 213,92 335,71 482,92 599,38 104,95 212,83 334,75 482,50 598,75 104,18 211,75 333,79 482,08 598,13 103,40 210,67 332,83 481,67 597,50 102,63 209,58 331,88 481,25 596,88 101,85 208,50 330,92 480,83 596,25 101,08 207,42 329,96 480,42 595,63 100,30 206,33 329,00 480,00 595,00 99,53 205,25 328,04 479,58 594,38 98,75 204,17 327,08 479,17 593,75 97,98 203,08 326,13 478,75 593,13 97,20 202,00 325,17 478,33 592,50 96,43 200,92 324,21 477,92 591,88 95,65 199,83 323,25 477,50 591,25 94,88 198,75 322,29 477,08 590,63 94,10 197,67 321,33 476,67 590,00 93,33 196,58 320,38 476,25 589,38 92,55 195,50 319,42 475,83 588,75 91,78 194,42 318,46 475,42 588,13 91,00 193,33 317,50 475,00 587,50 90,23 192,25 316,54 474,58 586,88 89,45 191,17 315,58 474,17 586,25 88,68 190,08 314,63 473,75 585,63 87,90 189,00 313,67 473,33 585,00 87,13 187,92 312,71 472,92 584,38 86,35 186,83 311,75 472,50 583,75 8 773,75 773,04 772,31 771,60 770,88 770,16 769,44 768,72 768,00 767,29 766,56 765,85 765,13 764,41 763,69 762,97 762,25 761,54 760,81 760,10 759,38 758,66 757,94 757,22 756,50 755,79 755,06 754,35 753,63 752,91 752,19 751,47 750,75 750,04 749,31 748,60 747,88 747,16 746,44 745,72 745,00 744,29 743,56 742,85 742,13 741,41 740,69 739,97 739,25 738,54 737,81 737,10 736,38 735,66 734,94 734,22 733,50 732,79 732,06 731,35 730,63 729,91 729,19 728,47 727,75 727,04 726,31 Nucleo Familiare Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo 67 Nucleo Familiare 68 Reddito familiare annuo € 20.186,62 20.292,30 20.292,31 20.397,99 20.398,00 20.503,68 20.503,69 20.609,37 20.609,38 20.715,06 20.715,07 20.820,75 20.820,76 20.926,44 20.926,45 21.032,13 21.032,14 21.137,82 21.137,83 21.243,50 21.243,51 21.349,20 21.349,21 21.454,88 21.454,89 21.560,57 21.560,58 21.666,26 21.666,27 21.771,95 21.771,96 21.877,64 21.877,65 21.983,33 21.983,34 22.089,02 22.089,03 22.194,70 22.194,71 22.300,40 22.300,41 22.406,08 22.406,09 22.511,78 22.511,79 22.617,46 22.617,47 22.723,16 22.723,17 22.828,84 22.828,85 22.934,53 22.934,54 23.040,22 23.040,23 23.145,91 23.145,92 23.251,60 23.251,61 23.357,28 23.357,29 23.462,98 23.462,99 23.568,66 23.568,67 23.674,36 23.674,37 23.780,04 23.780,05 23.885,73 23.885,74 23.991,42 23.991,43 24.097,11 24.097,12 24.202,80 24.202,81 24.308,49 24.308,50 24.414,18 24.414,19 24.519,87 24.519,88 24.625,56 24.625,57 24.731,25 24.731,26 24.836,93 24.836,94 24.942,62 24.942,63 25.048,31 25.048,32 25.154,00 25.154,01 25.259,69 25.259,70 25.365,38 25.365,39 25.471,07 25.471,08 25.576,75 25.576,76 25.682,45 25.682,46 25.788,13 25.788,14 25.893,83 25.893,84 25.999,51 25.999,52 26.105,21 26.105,22 26.210,89 26.210,90 26.316,59 26.316,60 26.422,27 26.422,28 26.527,95 26.527,96 26.633,65 26.633,66 26.739,33 26.739,34 26.845,03 26.845,04 26.950,71 26.950,72 27.056,41 27.056,42 27.162,09 27.162,10 27.267,79 27.267,80 27.373,47 27.373,48 27.479,16 27.479,17 27.584,85 27.584,86 27.690,54 27.690,55 27.796,23 27.796,24 27.901,92 27.901,93 28.007,61 28.007,62 28.113,30 28.113,31 28.218,98 28.218,99 28.324,67 28.324,68 28.430,36 28.430,37 28.536,05 28.536,06 28.641,74 1 Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 2 3 4 5 6 7 85,58 185,75 310,79 472,08 583,13 84,80 184,67 309,83 471,67 582,50 84,03 183,58 308,88 471,25 581,88 83,25 182,50 307,92 470,83 581,25 82,48 181,42 306,96 470,42 580,63 81,70 180,33 306,00 470,00 580,00 80,93 179,25 305,04 469,58 579,38 80,15 178,17 304,08 469,17 578,75 79,38 177,08 303,13 468,75 578,13 78,60 176,00 302,17 468,33 577,50 77,83 174,92 301,21 467,92 576,88 77,05 173,83 300,25 467,50 576,25 76,28 172,75 299,29 467,08 575,63 75,50 171,67 298,33 466,67 575,00 74,73 170,58 297,38 466,25 574,38 73,95 169,50 296,42 465,83 573,75 73,18 168,42 295,46 465,42 573,13 72,40 167,33 294,50 465,00 572,50 71,63 166,25 293,54 464,58 571,88 70,85 165,17 292,58 464,17 571,25 70,08 164,08 291,63 463,75 570,63 69,30 163,00 290,67 463,33 570,00 68,53 161,92 289,71 462,46 569,07 67,75 160,83 288,75 461,58 568,13 66,98 159,75 287,79 460,71 567,20 66,20 158,67 286,83 459,83 566,27 65,43 157,58 285,88 458,96 565,33 64,65 156,50 284,92 458,08 564,40 63,88 155,42 283,96 457,21 563,47 63,10 154,33 283,00 456,33 562,53 62,33 153,25 282,04 455,46 561,60 61,55 152,17 281,08 454,58 560,67 60,78 151,08 280,13 453,71 559,73 60,00 150,00 279,17 452,83 558,80 59,23 148,92 278,21 451,96 557,87 58,45 147,83 277,25 451,08 556,93 57,68 146,75 276,29 450,21 556,00 56,90 145,67 275,33 449,33 555,07 56,13 144,58 274,38 448,46 554,13 55,35 143,50 273,42 447,58 553,20 54,58 142,42 272,46 446,71 552,27 53,80 141,33 271,50 445,83 551,33 53,03 140,25 270,54 444,96 550,40 52,25 139,17 269,58 444,08 549,47 51,48 138,08 268,63 443,21 548,53 50,70 137,00 267,67 442,33 547,60 49,93 135,92 266,71 441,46 546,67 49,15 134,83 265,75 440,58 545,73 48,38 133,75 264,79 439,71 544,80 48,33 132,67 263,83 438,83 543,87 48,29 131,58 262,88 437,96 542,93 48,25 130,50 261,92 437,08 542,00 48,21 129,42 260,96 436,21 541,07 48,17 128,33 260,00 435,33 540,13 48,13 127,25 259,04 434,46 539,20 48,08 126,17 258,08 433,58 538,27 48,04 125,08 257,13 432,71 537,33 48,00 124,00 256,17 431,83 536,40 47,96 122,92 255,21 430,96 535,47 47,92 121,83 254,25 430,08 534,53 47,88 120,75 253,29 429,21 533,60 47,83 119,67 252,33 428,33 532,67 47,79 118,58 251,38 427,46 531,73 47,75 117,50 250,42 426,58 530,80 47,71 116,42 249,46 425,71 529,87 47,67 115,33 248,50 424,83 528,93 47,63 114,25 247,54 423,96 528,00 47,58 113,17 246,58 423,08 527,07 47,54 112,08 245,63 422,21 526,13 47,50 111,00 244,67 421,33 525,20 47,46 109,92 243,71 420,46 524,27 47,42 108,83 242,75 419,58 523,33 47,38 107,75 241,79 418,71 522,40 47,33 106,67 240,83 417,83 521,47 47,29 105,58 239,88 416,96 520,53 47,25 104,50 238,92 416,08 519,60 47,21 103,42 237,96 415,21 518,67 47,17 102,33 237,00 414,33 517,73 47,13 101,25 236,04 413,46 516,80 47,08 100,17 235,08 412,58 515,87 8 725,60 724,88 724,16 723,44 722,72 722,00 721,29 720,56 719,85 719,13 718,41 717,69 716,97 716,25 715,54 714,81 714,10 713,38 712,66 711,94 711,22 710,50 709,43 708,35 707,28 706,21 705,13 704,06 702,99 701,91 700,84 699,77 698,69 697,62 696,55 695,47 694,40 693,33 692,25 691,18 690,11 689,03 687,96 686,89 685,81 684,74 683,67 682,59 681,52 680,45 679,37 678,30 677,23 676,15 675,08 674,01 672,93 671,86 670,79 669,71 668,64 667,57 666,49 665,42 664,35 663,27 662,20 661,13 660,05 658,98 657,91 656,83 655,76 654,69 653,61 652,54 651,47 650,39 649,32 648,25 1 Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 2 3 4 5 6 7 47,04 99,08 234,13 411,71 514,93 47,00 98,00 233,17 410,83 514,00 46,96 96,92 232,21 409,96 513,07 46,92 95,83 231,25 409,08 512,13 46,88 94,75 230,29 408,21 511,20 46,83 93,67 229,33 407,33 510,27 46,79 92,58 228,38 406,46 509,33 46,75 91,50 227,42 405,58 508,40 46,71 90,42 226,46 404,71 507,47 46,67 89,33 225,50 403,83 506,53 46,63 88,25 224,54 402,96 505,60 46,58 87,17 223,58 402,08 504,67 46,54 86,08 222,63 401,21 503,73 46,50 85,00 221,67 400,33 502,80 46,46 83,92 220,71 399,46 501,87 46,42 82,83 219,75 398,58 500,93 46,38 81,75 218,79 397,71 500,00 46,33 80,67 217,83 396,83 499,07 46,29 79,58 216,88 395,96 498,13 46,25 79,51 215,92 395,08 497,20 46,21 79,43 214,96 394,21 496,27 46,17 79,36 214,00 393,33 495,33 46,13 79,28 213,04 392,46 494,40 46,08 79,21 212,08 391,58 493,47 46,04 79,13 211,13 390,71 492,53 46,00 79,06 210,17 389,83 491,60 45,96 78,98 209,21 388,96 490,67 45,92 78,91 208,25 388,08 489,73 45,88 78,83 207,29 387,21 488,80 45,83 78,76 206,33 386,33 487,87 45,79 78,68 205,38 385,46 486,93 45,75 78,61 204,42 384,58 486,00 45,71 78,53 203,46 383,71 485,07 45,67 78,46 202,50 382,83 484,13 45,63 78,38 201,54 381,96 483,20 45,58 78,31 200,58 381,08 482,27 45,54 78,23 199,63 380,21 481,33 45,50 78,16 198,67 379,33 480,40 45,46 78,08 197,71 378,46 479,47 45,42 78,01 196,75 377,58 478,53 45,38 77,93 195,79 376,71 477,60 45,33 77,86 194,83 375,83 476,67 45,29 77,78 193,88 374,96 475,73 45,25 77,71 192,92 374,08 474,80 45,21 77,63 191,96 373,21 473,87 45,17 77,56 191,00 372,33 472,93 45,13 77,48 190,04 371,46 472,00 45,08 77,41 189,08 370,58 471,07 45,04 77,33 188,13 369,71 470,13 45,00 77,26 187,17 368,83 469,20 44,96 77,18 186,21 367,96 468,27 44,92 77,11 185,25 367,08 467,33 44,88 77,03 184,29 366,21 466,40 44,83 76,96 183,33 365,33 465,47 44,79 76,88 182,38 364,46 464,53 44,75 76,81 181,42 363,58 463,60 44,71 76,73 180,46 362,71 462,67 44,67 76,66 179,50 361,83 461,73 44,63 76,58 178,54 360,96 460,80 44,58 76,51 177,58 360,08 459,87 44,54 76,43 176,63 359,21 458,93 44,50 76,36 175,67 358,33 458,00 44,46 76,28 174,71 357,46 457,07 44,42 76,21 173,75 356,58 456,13 44,38 76,13 172,79 355,71 455,20 44,33 76,06 171,83 354,83 454,27 44,29 75,98 170,88 353,96 453,33 44,25 75,91 169,92 353,08 452,40 44,21 75,83 168,96 352,21 451,47 44,17 75,76 168,00 351,33 450,53 44,13 75,68 167,04 350,46 449,60 44,08 75,61 166,08 349,58 448,67 44,04 75,53 165,13 348,71 447,73 44,00 75,46 164,17 347,83 446,80 43,96 75,38 163,21 346,96 445,87 43,92 75,31 162,25 346,08 444,93 43,88 75,23 162,13 345,21 444,00 43,83 75,16 162,02 344,33 443,07 43,79 75,08 161,90 343,46 442,13 43,75 75,01 161,78 342,58 441,20 8 647,17 646,10 645,03 643,95 642,88 641,81 640,73 639,66 638,59 637,51 636,44 635,37 634,29 633,22 632,15 631,07 630,00 628,93 627,85 626,78 625,71 624,63 623,56 622,49 621,41 620,34 619,27 618,19 617,12 616,05 614,97 613,90 612,83 611,75 610,68 609,61 608,53 607,46 606,39 605,31 604,24 603,17 602,09 601,02 599,95 598,87 597,80 596,73 595,65 594,58 593,51 592,43 591,36 590,29 589,21 588,14 587,07 585,99 584,92 583,85 582,77 581,70 580,63 579,55 578,48 577,41 576,33 575,26 574,19 573,11 572,04 570,97 569,89 568,82 567,75 566,67 565,60 564,53 563,45 562,38 Nucleo Familiare Reddito familiare annuo € 28.641,75 28.747,43 28.747,44 28.853,12 28.853,13 28.958,81 28.958,82 29.064,50 29.064,51 29.170,18 29.170,19 29.275,88 29.275,89 29.381,56 29.381,57 29.487,26 29.487,27 29.592,94 29.592,95 29.698,64 29.698,65 29.804,32 29.804,33 29.910,01 29.910,02 30.015,70 30.015,71 30.121,38 30.121,39 30.227,08 30.227,09 30.332,76 30.332,77 30.438,46 30.438,47 30.544,14 30.544,15 30.649,84 30.649,85 30.755,52 30.755,53 30.861,21 30.861,22 30.966,90 30.966,91 31.072,59 31.072,60 31.178,28 31.178,29 31.283,97 31.283,98 31.389,66 31.389,67 31.495,34 31.495,35 31.601,04 31.601,05 31.706,72 31.706,73 31.812,41 31.812,42 31.918,10 31.918,11 32.023,79 32.023,80 32.129,48 32.129,49 32.235,17 32.235,18 32.340,86 32.340,87 32.446,55 32.446,56 32.552,24 32.552,25 32.657,93 32.657,94 32.763,61 32.763,62 32.869,31 32.869,32 32.974,99 32.975,00 33.080,69 33.080,70 33.186,37 33.186,38 33.292,06 33.292,07 33.397,75 33.397,76 33.503,43 33.503,44 33.609,13 33.609,14 33.714,81 33.714,82 33.820,51 33.820,52 33.926,19 33.926,20 34.031,89 34.031,90 34.137,57 34.137,58 34.243,27 34.243,28 34.348,95 34.348,96 34.454,64 34.454,65 34.560,33 34.560,34 34.666,02 34.666,03 34.771,71 34.771,72 34.877,39 34.877,40 34.983,09 34.983,10 35.088,77 35.088,78 35.194,47 35.194,48 35.300,15 35.300,16 35.405,84 35.405,85 35.511,53 35.511,54 35.617,22 35.617,23 35.722,91 35.722,92 35.828,60 35.828,61 35.934,29 35.934,30 36.039,98 36.039,99 36.145,66 36.145,67 36.251,36 36.251,37 36.357,04 36.357,05 36.462,73 36.462,74 36.568,42 36.568,43 36.674,11 36.674,12 36.779,80 36.779,81 36.885,49 36.885,50 36.991,18 36.991,19 37.096,86 69 Nucleo Familiare 70 Reddito familiare annuo € 37.096,87 37.202,56 37.202,57 37.308,24 37.308,25 37.413,94 37.413,95 37.519,62 37.519,63 37.625,32 37.625,33 37.731,00 37.731,01 37.836,70 37.836,71 37.942,38 37.942,39 38.048,07 38.048,08 38.153,76 38.153,77 38.259,44 38.259,45 38.365,14 38.365,15 38.470,82 38.470,83 38.576,52 38.576,53 38.682,20 38.682,21 38.787,89 38.787,90 38.893,58 38.893,59 38.999,27 38.999,28 39.104,96 39.104,97 39.210,65 39.210,66 39.316,34 39.316,35 39.422,03 39.422,04 39.527,72 39.527,73 39.633,41 39.633,42 39.739,09 39.739,10 39.844,78 39.844,79 39.950,47 39.950,48 40.056,16 40.056,17 40.161,85 40.161,86 40.267,54 40.267,55 40.373,23 40.373,24 40.478,92 40.478,93 40.584,61 40.584,62 40.690,29 40.690,30 40.795,99 40.796,00 40.901,67 40.901,68 41.007,37 41.007,38 41.113,05 41.113,06 41.218,75 41.218,76 41.324,43 41.324,44 41.430,11 41.430,12 41.535,81 41.535,82 41.641,49 41.641,50 41.747,19 41.747,20 41.852,87 41.852,88 41.958,57 41.958,58 42.064,25 42.064,26 42.169,95 42.169,96 42.275,63 42.275,64 42.381,32 42.381,33 42.487,01 42.487,02 42.592,70 42.592,71 42.698,39 42.698,40 42.804,08 42.804,09 42.909,77 42.909,78 43.015,46 43.015,47 43.121,15 43.121,16 43.226,83 43.226,84 43.332,52 43.332,53 43.438,21 43.438,22 43.543,90 43.543,91 43.649,59 43.649,60 43.755,28 43.755,29 43.860,97 43.860,98 43.966,66 43.966,67 44.072,34 44.072,35 44.178,04 44.178,05 44.283,72 44.283,73 44.389,42 44.389,43 44.495,10 44.495,11 44.600,80 44.600,81 44.706,48 44.706,49 44.812,17 44.812,18 44.917,86 44.917,87 45.023,54 45.023,55 45.129,24 45.129,25 45.234,92 45.234,93 45.340,62 45.340,63 45.446,30 45.446,31 45.552,00 1 Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 2 3 4 5 6 7 43,71 74,93 161,67 341,71 440,27 43,67 74,86 161,55 340,83 439,33 43,63 74,78 161,43 339,96 438,40 43,58 74,71 161,32 339,08 437,47 43,54 74,63 161,20 338,21 436,53 43,50 74,56 161,08 337,33 435,60 43,46 74,48 160,97 336,46 434,67 43,42 74,41 160,85 335,58 433,73 43,38 74,33 160,73 334,71 432,80 43,33 74,26 160,62 333,83 431,87 43,29 74,18 160,50 332,20 431,73 43,25 74,11 160,38 330,57 431,60 43,21 74,03 160,27 328,93 431,47 43,17 73,96 160,15 327,30 431,33 43,13 73,88 160,03 325,67 431,20 43,08 73,81 159,92 324,03 431,07 43,04 73,73 159,80 322,40 430,93 43,00 73,66 159,68 320,77 430,80 42,96 73,58 159,57 319,13 430,67 42,92 73,51 159,45 317,50 430,53 42,88 73,43 159,33 315,87 430,40 42,83 73,36 159,22 314,23 430,27 42,79 73,28 159,10 312,60 430,13 42,75 73,21 158,98 310,97 430,00 42,71 73,13 158,87 309,33 429,87 42,67 73,06 158,75 307,70 429,73 42,63 72,98 158,63 306,07 429,60 42,58 72,91 158,52 304,43 429,47 42,54 72,83 158,40 302,80 429,33 42,50 72,76 158,28 301,17 429,20 42,46 72,68 158,17 299,53 429,07 42,42 72,61 158,05 297,90 428,93 42,38 72,53 157,93 296,27 428,80 42,33 72,46 157,82 294,63 428,67 42,29 72,38 157,70 293,00 428,53 42,25 72,31 157,58 291,37 428,40 42,21 72,23 157,47 289,73 428,27 42,17 72,16 157,35 288,10 428,13 42,13 72,08 157,23 286,47 428,00 42,08 72,01 157,12 284,83 425,92 42,04 71,93 157,00 283,20 423,83 42,00 71,86 156,88 281,57 421,75 41,96 71,78 156,77 279,93 419,67 41,92 71,71 156,65 278,30 417,58 41,88 71,63 156,53 276,67 415,50 41,83 71,56 156,42 275,03 413,42 41,79 71,48 156,30 273,40 411,33 41,75 71,41 156,18 271,77 409,25 41,71 71,33 156,07 270,13 407,17 41,52 71,08 155,67 268,50 405,08 41,33 70,82 155,27 266,87 403,00 41,13 70,56 154,87 265,23 400,92 40,94 70,30 154,47 263,60 398,83 40,75 70,04 154,07 261,97 396,75 40,56 69,78 153,67 260,33 394,67 40,37 69,53 153,27 258,70 392,58 40,18 69,27 152,87 257,07 390,50 39,98 69,01 152,47 255,43 388,42 39,79 68,75 152,07 253,80 386,33 39,60 68,49 151,67 252,17 384,25 39,41 68,23 151,27 250,53 382,17 39,22 67,98 150,87 248,90 380,08 39,03 67,72 150,47 247,27 378,00 38,83 67,46 150,07 245,63 375,92 38,64 67,20 149,67 244,00 373,83 38,45 66,94 149,27 242,37 371,75 38,26 66,68 148,87 240,73 369,67 38,07 66,43 148,47 239,10 367,58 37,88 66,17 148,07 237,47 365,50 37,68 65,91 147,67 235,83 363,42 37,49 65,65 147,27 234,20 361,33 37,30 65,39 146,87 232,57 359,25 37,11 65,13 146,47 230,93 357,17 36,92 64,88 146,07 229,30 355,08 36,73 64,62 145,67 227,67 353,00 36,53 64,36 145,27 226,03 350,92 36,34 64,10 144,87 224,40 348,83 36,15 63,84 144,47 222,77 346,75 35,96 63,58 144,07 221,13 344,67 35,77 63,33 143,67 219,50 342,58 8 561,31 560,23 559,16 558,09 557,01 555,94 554,87 553,79 552,72 551,65 551,49 551,34 551,19 551,03 550,88 550,73 550,57 550,42 550,27 550,11 549,96 549,81 549,65 549,50 549,35 549,19 549,04 548,89 548,73 548,58 548,43 548,27 548,12 547,97 547,81 547,66 547,51 547,35 547,20 544,81 542,40 540,01 537,62 535,22 532,83 530,43 528,03 525,64 523,25 520,84 518,45 516,06 513,65 511,26 508,87 506,47 504,08 501,68 499,28 496,89 494,50 492,09 489,70 487,31 484,90 482,51 480,12 477,72 475,33 472,93 470,53 468,14 465,75 463,34 460,95 458,56 456,15 453,76 451,37 448,97 1 Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 2 3 4 5 6 7 35,58 63,07 143,27 217,87 340,50 35,38 62,81 142,87 216,23 338,42 35,19 62,55 142,47 214,60 336,33 35,00 62,29 142,07 212,97 334,25 34,81 62,03 141,67 211,33 332,17 34,62 61,78 141,27 209,70 330,08 34,43 61,52 140,87 208,07 328,00 34,23 61,26 140,47 206,43 325,92 34,04 61,00 140,07 204,80 323,83 33,85 60,74 139,67 203,17 321,75 33,66 60,48 139,27 201,53 319,67 33,47 60,23 138,87 199,90 317,58 33,28 59,97 138,47 198,27 315,50 33,08 59,71 138,07 196,63 313,42 32,89 59,45 137,67 195,00 311,33 32,70 59,19 137,27 193,37 309,25 32,51 58,93 136,87 191,73 307,17 32,32 58,68 136,47 190,10 305,08 32,13 58,42 136,07 188,47 303,00 31,93 58,16 135,67 187,95 302,27 31,74 57,90 135,27 187,43 301,53 31,55 57,64 134,87 186,92 300,80 31,36 57,38 134,47 186,40 300,07 31,17 57,13 134,07 185,88 299,33 30,98 56,87 133,67 185,37 298,60 30,78 56,61 133,27 184,85 297,87 30,59 56,35 132,87 184,33 297,13 30,40 56,09 132,47 183,82 296,40 30,21 55,83 132,07 183,30 295,67 30,02 55,58 131,67 182,78 294,93 29,83 55,32 131,27 182,27 294,20 29,63 55,06 130,87 181,75 293,47 29,44 54,80 130,47 181,23 292,73 29,25 54,54 130,07 180,72 292,00 29,06 54,28 129,67 180,20 291,27 28,87 54,03 129,27 179,68 290,53 28,68 53,77 128,87 179,17 289,80 28,48 53,51 128,47 178,65 289,07 28,29 53,25 128,07 178,13 288,33 28,10 52,99 127,67 177,62 287,60 27,91 52,73 127,27 177,10 286,87 27,72 52,48 126,87 176,58 286,13 27,53 52,22 126,47 176,07 285,40 27,33 51,96 126,07 175,55 284,67 27,14 51,70 125,67 175,03 283,93 26,95 51,44 125,27 174,52 283,20 26,76 51,18 124,87 174,00 282,47 26,57 50,93 124,47 173,48 281,73 26,38 50,67 124,07 172,97 281,00 26,18 50,41 123,67 172,45 280,27 25,99 50,15 123,27 171,93 279,53 25,80 49,89 122,87 171,42 278,80 25,61 49,63 122,47 170,90 278,07 25,42 49,38 122,07 170,38 277,33 25,23 49,12 121,67 169,87 276,60 25,03 48,86 121,27 169,35 275,87 24,84 48,60 120,87 168,83 275,13 24,65 48,34 120,47 168,32 274,40 24,46 48,08 120,07 167,80 273,67 24,27 47,83 119,67 167,28 272,93 24,08 47,57 119,27 166,77 272,20 23,88 47,31 118,87 166,25 271,47 23,69 47,05 118,47 165,73 270,73 23,50 46,79 118,07 165,22 270,00 23,31 46,53 117,67 164,70 269,27 23,12 46,28 117,27 164,18 268,53 22,93 46,02 116,87 163,67 267,80 22,73 45,76 116,47 163,15 267,07 22,54 45,50 116,07 162,63 266,33 22,35 45,24 115,67 162,12 265,60 22,16 44,98 115,27 161,60 264,87 21,97 44,73 114,87 161,08 264,13 8 446,58 444,18 441,78 439,39 437,00 434,59 432,20 429,81 427,40 425,01 422,62 420,22 417,83 415,43 413,03 410,64 408,25 405,84 403,45 402,61 401,76 400,92 400,08 399,23 398,39 397,55 396,70 395,86 395,02 394,17 393,33 392,49 391,64 390,80 389,96 389,11 388,27 387,43 386,58 385,74 384,90 384,05 383,21 382,37 381,52 380,68 379,84 378,99 378,15 377,31 376,46 375,62 374,78 373,93 373,09 372,25 371,40 370,56 369,72 368,87 368,03 367,19 366,34 365,50 364,66 363,81 362,97 362,13 361,28 360,44 359,60 358,75 Nucleo Familiare Reddito familiare annuo € 45.552,01 45.657,68 45.657,69 45.763,38 45.763,39 45.869,06 45.869,07 45.974,75 45.974,76 46.080,44 46.080,45 46.186,13 46.186,14 46.291,82 46.291,83 46.397,50 46.397,51 46.503,20 46.503,21 46.608,88 46.608,89 46.714,57 46.714,58 46.820,26 46.820,27 46.925,95 46.925,96 47.031,64 47.031,65 47.137,33 47.137,34 47.243,02 47.243,03 47.348,71 47.348,72 47.454,40 47.454,41 47.560,09 47.560,10 47.665,77 47.665,78 47.771,47 47.771,48 47.877,15 47.877,16 47.982,85 47.982,86 48.088,53 48.088,54 48.194,22 48.194,23 48.299,91 48.299,92 48.405,60 48.405,61 48.511,29 48.511,30 48.616,97 48.616,98 48.722,67 48.722,68 48.828,35 48.828,36 48.934,05 48.934,06 49.039,73 49.039,74 49.145,43 49.145,44 49.251,11 49.251,12 49.356,80 49.356,81 49.462,49 49.462,50 49.568,18 49.568,19 49.673,87 49.673,88 49.779,55 49.779,56 49.885,25 49.885,26 49.990,93 49.990,94 50.096,63 50.096,64 50.202,31 50.202,32 50.308,00 50.308,01 50.413,69 50.413,70 50.519,38 50.519,39 50.625,07 50.625,08 50.730,76 50.730,77 50.836,45 50.836,46 50.942,14 50.942,15 51.047,83 51.047,84 51.153,52 51.153,53 51.259,20 51.259,21 51.364,89 51.364,90 51.470,58 51.470,59 51.576,27 51.576,28 51.681,96 51.681,97 51.787,65 51.787,66 51.893,34 51.893,35 51.999,02 51.999,03 52.104,72 52.104,73 52.210,40 52.210,41 52.316,10 52.316,11 52.421,78 52.421,79 52.527,48 52.527,49 52.633,16 52.633,17 52.738,86 52.738,87 52.844,54 52.844,55 52.950,23 52.950,24 53.055,92 53.055,93 53.161,60 71 Nucleo Familiare Maternità Paternità ■ Diritti durante la maternità - paternità ■ Divieto di licenziamento Il divieto di licenziamento opera dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Sono escluse da tale norma: · le colf. Tale divieto non opera nei casi di: · licenziamento per giusta causa; · cessazione di attività dell’azienda; · di ultimazione della prestazione a cui era addetta la lavoratrice e di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine. Con la nuova normativa il divieto di licenziamento si applica anche al padre, che fruisca dell’astensione obbligatoria, dalla nascita del bambino fino al compimento di un anno di età del medesimo. ■ Divieto di adibire le lavoratrici a lavori gravosi e malsani Le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto sono esonerate dal trasporto e dal sollevamento di pesi e possono essere spostate ad altre mansioni , conservando la retribuzione e la qualifica originarie, se vengono spostate a mansioni inferiori 72 ■ Astensione obbligatoria È vietato far lavorare le donne in stato di gravidanza: · durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto: si deve far riferimento alla data indicata sul certificato medico, anche se vi può essere errore di previsione. · Durante i 3 mesi dopo il parto. La disposizione è valida anche per le lavoratrici a domicilio e per le colf. L’astensione obbligatoria post-partum è stata estesa anche al padre lavoratore nel caso in cui l’assistenza della madre al neonato sia diventata impossibile per decesso o grave infermità della madre stessa ■ Astensione obbligatoria anticipata La lavoratrice può chiedere all’ispettorato del lavoro, oggi Direzione provinciale del lavoro, l’astensione anticipata dal lavoro fin dall’inizio della gestazione nei seguenti casi: · gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possono aggravarsi con lo stato di gravidanza; · se le condizioni di lavoro o ambientali siano da ritenersi pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; ■ Trattamento economico per l’astensione obbligatoria Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione media globale percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente a quello in cui ha avuto inizio l’astensione obbligatoria. Alla retribuzione media giornaliera su cui computare l’80% va aggiunto il rateo giornaliero della gratifica natalizia, della 14^ mensilità e di eventuali premi. I Contratti Collettivi, di gruppo o aziendali, o prestazioni di welfare aggiuntivo di Enti Bilaterali possono migliorare il trattamento economico previsto. ■ Copertura contributiva Il periodo di astensione obbligatoria per maternità è considerato utile sia per il diritto che per la misura di tutti i trattamenti pensionistici. ■ Astensione facoltativa L’indennità economica è il 30% della retribuzione contrattualmente in vigore al momento dell’astensione facoltativa, se il genitore la richiede entro il terzo anno di vita del bambino; se la richiede oltre i tre anni ed entro gli otto, l’indennità economica è sempre il 30%, ma subordinata al reddito individuale lordo che non deve andare oltre le 2,5 volte l’intervento minimo INPS. I Contratti Collettivi o gli Enti Bilaterali possono prevedere quote aggiuntive a carico del datore di lavoro. Dal 28 marzo 2000 l’astensione facoltativa spetta ad entrambi i genitori, anche congiuntamente fino al compimento degli 8 anni del bambino, per un periodo complessivo di 10 mesi, continuativi o frazionati, mentre ogni genitore non potrà superare i 6 mesi di fruizione (ad es. se la madre fruisce di 6 mesi, il padre ne potrà fruire di 4). Il padre ha diritto all’astensione facoltativa anche se la madre non ne ha diritto (perché è disoccupata, colf, lavoratrice a domicilio), e se il padre fruisce di tale diritto per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi, il suo limite di 6 mesi diventa di 7 mesi e il limite massimo complessivo di fruizione tra i due genitori diventa di 11 mesi (7 mesi x il padre, e 4 mesi x la madre). Il padre può, inoltre, giovarsi del congedo parentale fin dalla nascita del figlio, mentre cioè la madre è in congedo di maternità obbligatoria. ■ Copertura contributiva Il periodo di astensione facoltativa è coperto da contribuzione figurativa valida sia per il diritto che per la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, per il periodo di fruizione complessivo di 6 mesi tra i genitori, e se fruito entro il compimento del 3° anno del bambino. Per i periodi fruiti oltre il 6° mese e dai 3 anni all’8° anno del bambino, la copertura figurativa è determinata sulla base di una retribuzione pari al doppio dell’assegno sociale ■ Riposi giornalieri Il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino 2 permessi di riposo di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è di un’ora solo se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Le ore devono essere concesse anche se non vi è allattamento, e devono essere retribuite , per conto INPS, da parte del datore di lavoro. Il padre può sostituirsi alla madre nei seguenti casi: morte o grave infermità della madre ed affidamento esclusivo al padre, in alternativa alla lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, quando la madre non sia lavoratrice dipendente ( ad es. libera professionista), quando la madre è casalinga. È prevista una copertura contributiva del doppio dell’importo dell’assegno sociale, e detta copertura può essere integrata dalla lavoratrice. Nucleo Familiare · quando la lavoratrice è addetta a lavori pesanti, pericolosi e insalubri e non possa essere spostata a mansioni meno disagevoli (in tale ultimo caso è possibile ottenere anche la proroga del congedo di maternità fino a 7 mesi dopo il parto). Al suddetto fine la lavoratrice dovrà rivolgersi al proprio medico curante che dovrà rilasciare una proposta di astensione anticipata da presentare allo specialista dell’Asl, che a sua volta formulerà la prevista autorizzazione da presentare alla Direzione provinciale del lavoro in allegato alla domanda della lavoratrice. Detta astensione può essere protratta fino al 7° mese successivo al parto se la lavoratrice è addetta a lavorazioni nocive e non può essere spostata ad altre mansioni, con il diritto a percepire la stessa indennità spettante per la normale astensione obbligatoria. ■ Permessi per malattia del bambino Il diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro durante le malattie del bambino è fissato per entrambi i genitori fino al compimento dell’8° anno di età. Fino al compimento del 3° anno di età del bambino non si prevedono limiti temporali di fruizione, dai 3 anni agli 8 è previsto il limite di 5 giorni all’anno per ciascun genitore. La malattia del figlio deve essere certificata da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato. Dette assenze nel settore privato non sono retribuite, mentre nel settore pubblico le norme contrattuali prevedono trattamenti di miglior favore. Fino al compimento del 3° anno di età del bambino i periodi di astensione dal lavoro per malattia del figlio sono coperti da contribuzione figurativa totalmente, dal 3° all’8° anno la copertura è commisurata ad una retribuzione figurativa pari al doppio dell’importo dell’assegno sociale. Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe il decorso delle ferie di cui sia eventualmente in fruizione il genitore. ■ Chi può accedere ai congedi Tutte le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, pubblici e privati. È utile sottolineare che si tratta dei diritti di madri e padri in quanto genitori, non in quanto coniugi: il vincolo matrimoniale non è infatti richiesto. 73 Ammortizzatori sociali in Trentino Ammortizzatori sociali in Trentino ■ MASSIMALI 2011 CIG E MOBILITÀ, AMMORTIZZATORI PROVINCIALI Massimali 2011 per disoccupazione, CIGS e mobilità (Circolare INPS n.25 del 4 febbraio 2011) L’INPS con Circolare n. 25 del 4 febbraio 2011, ha aggiornato gli importi dei massimali dei trattamenti di disoccupazione, cassa integrazione e indennità di mobilità. In base all’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 è disposto, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 2008, che gli aumenti dei massimali sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Inoltre, l’articolo 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria per il 2010) ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2010, che anche la rivalutazione annuale dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 427/75 avviene ora in tale misura. Trattamenti di integrazione salariale Vengono erogati nella misura dell’ 80% della retribuzione di riferimento, comprensiva dei ratei di eventuali mensilità aggiuntive entro e non oltre i massimali. Gli importi riguardanti i massimali sono fissati, per l’anno 2011, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente, è pari al 5,84 %: € 906,80 853,84 € 1.089,89 1.026,24 Si ricorda che il massimale su cui viene calcolata l’indennità negli anni successivi al primo, è quello in vigore al momento del licenziamento e non è soggetto a rivalutazione. SETTORE EDILE Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia per fine lavoro L’importo, per effetto della nuova norma citata in introduzione, passa per l’anno 2010 a € 592,89 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a € 558,27. Trattamento disoccupazione speciale edilizia legge 223/1991 e legge 451/1994 Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell’indennità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010 sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente, è pari al 5,84 % , i seguenti: € 906,80 853,84 € 1.089,89 1.026,24 NB! Per tutti i settori Dal 13° mese in avanti l’indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20% della stessa ma non trova più applicazione la trattenuta del 5,84%. Si ricorda che il massimale su cui viene calcolata l’indennità negli anni successivi al primo, è quello in vigore al momento del licenziamento e non è soggetto a rivalutazione. INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011: In caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro per motivi riconducibili a situazioni di mercato, 6,6 € per ogni giorno di disoccupazione per un massimo di 180 giorni, condizionata alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro. Settore edile (intemperie stagionali) € 1.088,16 1.024,61 € 1.307,87 1.231,49 L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in € 1.961,80. Indennità ordinaria di disoccupazione INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011: l’indennità è integrata alle condizioni e secondo le modalità fissate dalla normativa provinciale. Viene erogata nella misura del 60% della retribuzione media di riferimento (comprensiva dei ratei di eventuali mensilità aggiuntive) per i primi 6 mesi, del 50% per i due mesi successivi, del 40% per i restanti mesi di beneficio. Indennità di mobilità Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a € 906,80 ed a € 1.089,89. Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010 sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente, è pari al 5,84 %: 74 Dal 13° mese in avanti l’indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20% della stessa ma non trova più applicazione la trattenuta del 5,84%. € € 906,80 1.089,89 853,84 1.026,24 Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2010, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno 2010 (€ 892,96 ed € 1.073,25). ■ CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI PER LE IMPRESE IN REGIME DI CIGS (LEGGE 863/84): TIPO “A” Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà di “tipo A” tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. A chi spetta A tutto il personale dipendente ad esclusione di: • dirigenti; • apprendisti; • lavoratori a domicilio; • lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni; • lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali. I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro”. Quanto spetta La norma generale prevede, per le ore di riduzione di orario, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa. Il D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del 2009, ha incrementato, per gli anni 2009, 2010 e 2011, l’ammontare dell’integrazione spettante ai soli lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva, stipulati in base all’art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. La misura dell’integrazione è elevata al’80% della retribuzione persa. Per questo trattamento di integrazione salariale non operano i massimali. Durata I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno). Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista un nuovo contratto, per le medesime unità aziendali, può essere stipulato trascorsi dodici mesi dal termine del precedente accordo. ■ CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS (ART. 5, CO. 5, L. 236/1993): TIPO “B” Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l’istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione. • imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991; • imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter, comma 9, lettera d, legge n. 33/2009); • imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali; • imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l’azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità. Quanto spetta Un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l’azienda. Per questo trattamento di integrazione salariale non operano i massimali. Durata Massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione di continuità. Sostegno provinciale: il piano triennale di politica del lavoro includerà forme di incentivo alle imprese che utilizzeranno i contratti di solidarietà ■ AMMORTIZZATORI IN DEROGA Ammortizzatori sociali in Trentino INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011: In caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro per motivi riconducibili a situazioni di mercato: • 6,6 € per ogni giorno di disoccupazione per un massimo di 180 giorni, condizionata alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro. • 13,3 € giornalieri in caso di diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Cig in deroga È stato siglato nel febbraio 2011 tra Provincia Autonoma di Trento e le parti sociali il protocollo d’intesa per l’anno 2011 in materia di azioni per affrontare l’emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica. Con tale protocollo è regolato anche l’intervento di cassa integrazione guadagni in deroga per l’anno 2011 a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale, dipendenti di aziende aventi sede (legale o operativa) in provincia di Trento, che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore sociale o che hanno esaurito gli strumenti ordinari o la cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. L’erogazione della cig in deroga per l’anno 2011 è concessa agli stessi destinatari, alle medesime condizioni ed alle medesime modalità già previste nei protocolli d’intesa sottoscritti in data 25 giugno 2009 e 29 gennaio 2010. A decorrere dal 1 gennaio 2011 possono beneficiare della cig in deroga anche gli apprendisti dipendenti di aziende coinvolte in procedure di cigs per cessazione di attività. L’entità del trattamento è equivalente a quello cigs. La durata massima per il 2011, per singolo lavoratore è di 1040 ore. I trattamenti già concessi possono essere prorogati per un ulteriore periodo massimo di 1040 ore. INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011: l’indennità è integrata alle condizioni e secondo le modalità fissate dalla normativa provinciale Mobilità in deroga A chi spetta Ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da: L’entità del trattamento è equivalente a quello della mobilità. La durata massima per il 2011, per singolo lavoratore è di 8 mesi. 75 Ammortizzatori sociali in Trentino Lavoratori beneficiari: a) lavoratori, compresi gli apprendisti, licenziati per giustificato motivo oggettivo, o dimessisi per giusta causa per mancata corresponsione della retribuzione b) lavoratori cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati, per motivi riconducibili a situazioni di mercato c) lavoratori apprendisti, qualora al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro non confermi il rapporto per motivi riconducibili a situazioni di mercato d) lavoratori con età pari o superiore a 50 anni al momento del licenziamento, iscritti in lista di mobilità, senza diritto alla indennità di mobilità nazionale, cui scada l’indennità di disoccupazione nel corso dell’anno 2011, che abbiano assolto all’obbligo di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. e) lavoratori collocati in lista di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010, che raggiungono i requisiti pensionistici nel corso dell’anno 2011, comunque entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, per i quali non risulti operativa la clausola di salvaguardia sull’applicazione della normativa pensionistica previgente al DL 31.05.2010, n. 78. Requisiti richiesti Il trattamento di mobilità in deroga è riconosciuto ai lavoratori in possesso di almeno 12 mesi di anzianità aziendale, di cui sei mesi di lavoro effettivamente prestato, che non abbiano diritto al trattamento di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 e all’indennità di disoccupazione ordinaria, o, per i lavoratori di cui alla lett. d) ed e), che abbiano cessato di percepire il trattamento di disoccupazione o di mobilità. INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011: 6,6 € per ogni giorno di disoccupazione per un massimo di 180 giorni, esclusi apprendisti, condizionata alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro Sospensione dei dipendenti di aziende artigiane per difficoltà congiunturali per l’anno 2011 con l’intervento dell’ente bilaterale EBAT ■ AMMORTIZZATORI REGIONALI E PROVINCIALI Indennità regionale mobilità È un intervento a sostegno delle persone inserite nelle liste di mobilità e che non hanno diritto all’indennità di mobilità prevista dalle leggi statali. L’assegno è erogato per un massimo di 12 mesi ed è pari all’80 per cento della retribuzione in godimento e comunque non superiore all’importo netto relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l’indennità di mobilità statale. Da tale importo viene detratto,fino a concorrenza, quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione dall’ INPS. L’importo del massimale per persone licenziate nell’anno 2011 ammonta ad € 853,84. Spetta: ai/alle lavoratori/trici disoccupati/e residenti e domiciliati/e in regione ed inseriti/e nelle rispettive liste di mobilità provinciali che non hanno diritto all’indennità di mobilità prevista da leggi statali, purché la disoccupazione si sia protratta per almeno 90 giorni. Il/la lavoratore/trice, alla data del licenziamento, deve poter far valere un’anzianità aziendale di 12 mesi di cui gli ultimi tre con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima azienda. Il/la lavoratore/trice deve inoltre essere immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali. INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011: In caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro per motivi riconducibili a situazioni di mercato,6,6 € per ogni giorno di disoccupazione per un massimo di 180 giorni, condizionata alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro EBAT garantisce l’applicazione della Legge 2- 2009 ai dipendenti delle aziende artigiane associate che potranno utilizzare un periodo di sospensione e poi eventualmente accedere alla Cig in Deroga. ■ INTERVENTI PROVINCIA DI TRENTO A TUTE- Durata dell’ intervento, massimo 90 giorni nell’anno 2011. Descrizione I soggetti che cessano l’attività lavorativa tra il 01.01.2010 ed il 31.12.2011, è riconosciuta un’indennità di sostegno al reddito, al duplice scopo di alleviare gli effetti della congiuntura negativa e di sostenere i consumi. Ai soggetti disoccupati è riconosciuta la possibilità di frequentare percorsi formativi, anche integrati e personalizzati, di orientamento e accompagnamento per la riqualificazione professionale o, comunque, per il miglioramento delle competenze generali e professionali, al fine di accrescere la loro occupabilità ed adattabilità. Per tali soggetti verranno definite successivamente le priorità, modalità e condizioni di intervento. Nel dettaglio, i soggetti beneficiari, i requisiti richiesti, la durata e la misura degli interventi sono quelli indicati di seguito. Entità dell’intervento, equivalente, per il 2011, a quello cigs 76 INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011: l’indennità è integrata, come in caso di cig, alle condizioni e secondo le modalità fissate dalla normativa provinciale. Con la sigla della convenzione con INPS Ebat ha messo a punto le procedure per poter attivare la richiesta di sospensione per difficoltà congiunturali - dovute a cause non dipendenti dall’imprenditore o dalla ciclicità - per tutti i dipendenti delle aziende artigiane in regola con i versamenti. A partire dal gennaio 2011 è possibile avviare la procedura di sospensione dei dipendenti che non possono trovare collocazione a pieno nel sistema produttivo aziendale. Il Comitato di Gestione di Ebat ha ritenuto di autorizzare - in questa prima fase - 60 giornate di calendario - di sospensione per ogni lavoratore , riservandosi di valutare una integrazione a 90 giornate - dopo l’utilizzo del primo periodo. Questo per garantire al massimo dei dipendenti la possibilità di avere un periodo lungo di ammortizzatore sociale e per evitare che si richiedano giornate di sospensione che poi non vengono appieno usufruite. LA DEI LAVORATORI CHE CESSANO IL RAPPORTO DI LAVORO PER CRISI DI MERCATO Destinatari degli interventi di sostegno al reddito Sono destinatari di questi interventi le seguenti categorie di lavoratori: 1. lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto di lavoro. Nell’ambito del lavoro pubblico, 2. lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo, iscritti in lista di mobilità statale o provinciale. 3. lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto; 4. apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo o non confermati al termine del periodo di apprendistato; 5. collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro; 6. associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera che hanno perso il lavoro; 7. lavoratori dimessisi per giusta causa per mancata o ritardata erogazione della retribuzione. Sono esclusi dagli interventi: 1. i lavoratori domestici; 2. i lavoratori impiegati in attività stagionali dei settori turistico e agricolo; 3. i lavoratori assunti in occasione di un’intensificazione ricorrente dell’attività produttiva; 4. i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia; 5. i lavoratori occupati nelle attività previste dall’Azione 10 del Documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2008-2010 e nelle attività della legge provinciale n. 32 del 1990; 6. i lavoratori assunti per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Requisiti richiesti per l’accesso agli interventi Il beneficiario di ciascuno degli interventi di sostegno al reddito previsti da questa azione deve, a pena di esclusione dal sostegno al reddito: a) essere stato licenziato o aver cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione a progetto, di apprendistato o di associazione in partecipazione per motivi riconducibili a situazioni di mercato, verificabile da dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale aziendale ovvero, in mancanza, dal ricorso a periodi di sospensione del rapporto di lavoro, da altri licenziamenti per riduzione di personale o dalla cessazione dell’attività di impresa. Il presente requisito non è richiesto nei confronti dei lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto. b) essere in stato di disoccupazione ed essere privo di occupazione da almeno 7 giorni di calendario; c) essere disponibile a sottoscrivere una convenzione di ricollocazione, nonché a svolgere attività formative, di inserimento lavorativo ed ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali; d) essere disponibili ad accettare ogni offerta di un lavoro secondo i criteri previsti per la gestione della lista di mobilità; e) essere domiciliati e residenti in provincia di Trento al momento della cessazione dell’attività lavorativa. Con riguardo a ciascuna categoria di beneficiari dell’indennità, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti. a) Lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto L’intervento è riservato a coloro che possiedano un’anzianità lavorativa presso l’ultimo datore di lavoro di almeno 180 giorni immediatamente antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori dipendenti di agenzie di somministrazione il computo dei centoottanta giorni può realizzarsi anche mediante il cumulo di più rapporti di lavoro attivati nell’arco degli ultimi 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori somministrati possono raggiungere i 180 giorni di anzianità lavorativa anche sommando al rapporto in somministrazione un successivo rapporto di lavoro dipendente presso l’utilizzatore, instaurato senza soluzione di continuità. I lavoratori con contratto di lavoro intermittente possono accedere agli interventi di sostegno al reddito purché possano far valere centottanta giorni di lavoro effettivo. b) Lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo L’intervento è riservato a coloro che siano iscritti in lista di mobilità statale o provinciale e beneficiari della relativa indennità statale o regionale. I lavoratori iscritti in lista non beneficiari di indennità di mobilità statale o regionale devono essere in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centoottanta giorni di cui alla lettera a). Possono altresì beneficiare dell’intervento i lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori che siano in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centottanta giorni di cui alla lettera a), pur non essendo in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella lista di mobilità provinciale. c) Lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto L’intervento è riservato a coloro che siano in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centoottanta giorni di cui alla lettera a) e la cui inidoneità sopravvenuta alla prestazione sia stata certificata ai sensi di legge. Ammortizzatori sociali in Trentino sono interessati dagli interventi i lavoratori il cui contratto a tempo determinato non sia stato rinnovato, a far data dal 01.09.2008, in conseguenza di significative contrazioni delle risorse ordinarie che alimentano il bilancio e l’ente datore di lavoro abbia proceduto a realizzare piani di riorganizzazione e di riduzione del personale in servizio. I soggetti interessati potranno presentare la domanda entro il 31.03.2010, pena la decadenza dal diritto. d) Apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo. L’intervento è riservato agli apprendisti licenziati dopo un periodo di almeno centoottanta giorni o non confermati al termine del periodo di apprendistato. Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti per attivare l’intervento previsto dalla normativa statale, deve obbligatoriamente presentare domanda all’INPS. La Provincia integra il contributo statale qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente Azione. e) Collaboratori a progetto e associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera che hanno perso il lavoro I collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera per aver diritto all’intervento devono essere in possesso dei seguenti requisiti: • aver svolto in via esclusiva attività di collaborazione a progetto per almeno 6 mesi nei 24 precedenti la cessazione dell’attività lavorativa, di cui almeno 3 consecutivi nel periodo immediatamente antecedente la cessazione dell’attività suddetta . • aver operato in regime di monocommittenza . • aver percepito un reddito dall’ultimo contratto a progetto pari ad almeno € lordi 600 mensili e non superiori ad € lordi 3.000 mensili. Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti per attivare l’intervento previsto dalla normativa statale, deve obbligatoriamente presentare domanda all’INPS. La Provincia integra il contributo statale, nel limite della somma massima prevista dalla Provincia, qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente Azione. 77 Ammortizzatori sociali in Trentino ■ SOSTEGNO AL REDDITO Misura degli interventi 1. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie indicate come destinatarie degli interventi, aventi titolo all’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale dell’edilizia erogata dallo Stato, o di mobilità statale anche in deroga e regionale, è corrisposta un’indennità di sostegno al reddito di € 6,60 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, ad integrazione dell’indennità di disoccupazione o di mobilità spettante. Non beneficiano di questa indennità integrativa gli apprendisti beneficiari di mobilità in deroga. 2. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie su indicate, in possesso dei requisiti per il diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti o agricola erogata dallo Stato, è corrisposta un’indennità di sostegno al reddito di importo pari ad € 13,30 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione. 3. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie indicate come destinatarie degli inteventi privi dei requisiti per ottenere una delle indennità statali di disoccupazione o di mobilità è corrisposta un’indennità di sostegno al reddito di importo pari ad € 20 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione. Per i lavoratori dipendenti impiegati con contratto di lavoro a tempo parziale gli importi indicati ai punti 1., 2., 3., sono decurtati di una percentuale pari a quella di riduzione dell’orario di lavoro svolto. Condizioni dell’intervento Il sostegno al reddito provinciale viene concesso subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per beneficiare degli interventi statali. Qualora il lavoratore abbia titolo all’intervento statale, l’intervento provinciale sarà integrativo di quello statale. Per ottenere il sostegno al reddito il lavoratore deve sottoscrivere il patto di servizio e partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro ivi definiti. Durata del sostegno al reddito 1. L’indennità è erogata, a far data dal primo giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, per un massimo di 180 giorni. L’erogazione dell’indennità viene sospesa nel caso in cui il lavoratore trovi altra occupazione che dia titolo alla sospensione dello stato di disoccupazione, ai sensi del regolamento provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, e riprende a conclusione di questa occupazione, su richiesta del lavoratore da presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività lavorativa. Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione, il sostegno al reddito cessa con la medesima decorrenza. Il sostegno al reddito non è compatibile con l’istituto della “conservazione dello stato di disoccupazione”. 78 Azioni di politica attiva del lavoro per disoccupati Tutti i soggetti disoccupati possono beneficiare degli interventi di politica attiva programmati, finanziati od organizzati dalla Provincia. ■ INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO Destinatari Sono destinatari dell’intervento di integrazione al reddito i lavoratori sospesi nel corso dell’anno 2010-2011 per cassa integrazione guadagni o ai sensi dell’art. 19 del DL 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2/2009. Resta inteso che sono esclusi i lavoratori dipendenti sospesi per evento meteorologico. Requisiti Per la maturazione del diritto all’integrazione del reddito 2011 è richiesta la partecipazione ad almeno un’azione di politica attiva del lavoro, secondo i contenuti e le modalità che saranno definiti con apposita delibera della Commissione provinciale per l’impiego. Il lavoratore sospeso deve maturare un numero minimo di ore di sospensione (c.d. periodo di carenza). Tale soglia minima è stabilita in 120 ore per ogni semestre dell’anno 2010. I periodi di sospensione inferiori alla soglia suindicata non vengono indennizzati. Il computo delle ore di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro effettuato rispetto all’orario contrattuale. Per ciascun semestre dell’anno 2010, l’indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 100 ore di sospensione ulteriori rispetto al periodo di carenza richiesto. Misura La misura dell’importo orario di integrazione salariale è fissata in due soglie, calibrate sull’importo massimo dell’assegno di cassa integrazione guadagni o di disoccupazione erogabile: 1. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all’importo relativo al “tetto basso” previsto annualmente a livello nazionale sono corrisposti € 1,5 per ogni ora di sospensione dal lavoro; 2. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all’importo relativo al “tetto alto” previsto a livello nazionale, sono corrisposti € 1 per ogni ora di sospensione dal lavoro. 2. Per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il sostegno al reddito è erogato per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni e secondo le modalità previste per l’erogazione dell’indennità di mobilità. ■ RIMBORSI A FRONTE DELLA PARTECIPA- Procedura per la presentazione dell’istanza di sostegno al reddito La procedura per accedere agli interventi di sostegno al reddito a favore dei soggetti aventi titolo all’indennità di mobilità nazionale viene attivata a seguito di accordo con l’Inps secondo criteri di semplificazione. La procedura di presentazione delle domande e di pagamento viene definita in apposito regolamento di esecuzione allo scopo adottato dal Consiglio di amministrazione dell’agenzia del lavoro. Indennità di frequenza per la partecipazione ad azioni di politica attiva del lavoro Si premette che l’accesso ai corsi organizzati dall’Agenzia del lavoro è consentito a coloro che sono iscritti ai centri per l’impiego della provincia di Trento o, nel caso di sospensione dal lavoro, a coloro che sono dipendenti da unità produttive operanti in provincia di Trento. I disoccupati che, alla data di inizio del corso, sono privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito, a fronte della parteci- ZIONE A PERCORSI FORMATIVI AGENZIA DEL LAVORO PER DISOCCUPATI E SOSPESI pazione a corsi di formazione avviati a partire dal 1 febbraio 2011, percepiranno un’indennità di frequenza pari a : Nel caso di iniziative formative di durata diversa rispetto alla tipologia sopra indicata, l’indennità forfettaria verrà definita dall’Agenzia in misura direttamente proporzionale rispetto agli importi sopra definiti. L’indennità di frequenza sarà corrisposta solo se il partecipante raggiunge una frequenza minima del 90 (novanta) per cento delle ore. Le modalità di liquidazione dell’importo verranno definite dall’Agenzia del lavoro secondo il criterio del pagamento in almeno due trance per percorsi di durata superiore a 200 ore. L’indennità di frequenza non è concessa alle seguenti tipologie: - corsisti inoccupati; - corsisti che non hanno avuto l’ultimo rapporto di lavoro presso un’unità produttiva con sede in provincia di Trento o in province confinanti, a meno che non si tratti di soggetti residenti in provincia di Trento alla data di cessazione del rapporto; - partecipanti a corsi di durata inferiore alle 40 ore Nelle giornate in cui il corso ha una durata di almeno 6 ore è previsto un buono pasto. I mezzi di trasporto pubblici all’interno della provincia di Trento, per recarsi e tornare dal corso, sono gratuiti. Ammortizzatori sociali in Trentino € 140 per corsi da 40 ore € 560 per corsi da 160 ore € 1.120 per corsi da 320 ore € 2.240 per corsi da 640 ore I disoccupati che hanno diritto, alla data di inizio del corso, ad interventi di sostegno al reddito di qualsiasi tipologia, ad esclusione del reddito di garanzia e delle indennità di invalidità, non percepiscono l’indennità di frequenza. 79 Previdenza Complementare Laborfonds ■ La pensione complementare ■ Perché una pensione complementare A causa della diminuita copertura della pensione pubblica a seguito della riforma del 1995 rispetto agli anni precedenti, diventa indispensabile incrementare il livello della futura pensione. La via più adatta per poter mantenere un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento è l’adesione ad un Fondo pensione complementare. Questa forma previdenziale ha un unico obiettivo: erogare agli aderenti una pensione aggiuntiva a quella pubblica. Oltre al TFR il dipendente può versare una quota a proprio carico (in percentuale sulla busta paga) per avere diritto al versamento di un’ulteriore quota a carico del datore di lavoro. L’entità minima di questi contributi è fissata nei singoli contratti o accordi collettivi di lavoro. ■ Come funziona un Fondo pensione complementare Aderendo ad un Fondo pensione complementare, l’aderente diventa titolare di un conto personale. Questo conto, la cosiddetta posizione individuale, viene alimentato dai contributi versati e dai rendimenti che maturano con la gestione finanziaria di tali contributi. Al momento del pensionamento il montante finale viene trasformato in una pensione complementare (rendita vitalizia) e in certi casi si potrà disporre del capitale già prima del pensionamento. ■ I vantaggi fiscali Lo Stato promuove la pensione complementare accordando diversi vantaggi fiscali. I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un importo massimo di 5.164 euro e quindi non vengono assoggettati ad IRPEF. Un Fondo pensione complementare consente quindi all’aderente di accantonare un capitale maggiore rispetto ad altre forme di investimento. I rendimenti del Fondo pensione complementare sono tassati solamente all’11% e ulteriori agevolazioni fiscali sono previste per le prestazioni del Fondo pensione complementare che sono tassate in misura molto più favorevole rispetto al TFR lasciato in azienda o ad altre forme di risparmio. ■ La contribuzione Il finanziamento del conto personale avviene principalmente mediante la destinazione del trattamento fine rapporto (TFR). Per i soggetti fiscalmente a carico che aderiscono ad un Fondo pensione complementare, i versamenti sono invece liberi, sia per l’entità che per la periodicità. ■ Laborfonds ■ Cos’è Laborfonds Laborfonds è il Fondo pensione complementare negoziale per i lavoratori dipendenti operanti sul territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Oltre ai lavoratori dipendenti anche i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti possono far parte del Fondo e costruirsi in questo modo una pensione complementare. Il Fondo è stato istituito dalle parti sociali (sindacati e associazioni di categoria) in forma di associazione senza scopo di lucro. Con oltre 110.000 aderenti Laborfonds è il più grande Fondo complementare negoziale territoriale italiano. 80 ■ La contribuzione Per i lavoratori dipendenti il versamento a Laborfonds è dato solitamente da tre elementi, le cui quantità sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi di lavoro: • una quota a carico del lavoratore • una quota a carico del datore di lavoro • una quota ovvero la totalità del trattamento fine rapporto (TFR) maturando. Gli aderenti del settore privato possono conferire a Laborfonds, in alternativa, solamente il TFR maturando. In questo caso non spetta però la quota a carico del datore di lavoro, se prevista dal contratto collettivo di lavoro. I contributi sono versati dal datore di lavoro con periodicità trimestrale al Fondo a decorrere dal primo mese successivo all’adesione, salvo diversa disposizione del contratto collettivo. I soggetti fiscalmente a carico possono determinare autonomamente la misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti tramite bonifico bancario. N.B.: Anche i lavoratori dipendenti hanno inoltre la facoltà di versare direttamente – e quindi non tramite il datore di lavoro – contributi aggiuntivi a Laborfonds rispetto alle quote di contribuzione fissate nel relativo contratto collettivo di lavoro mediante bonifico bancario. ■ Prestazioni al momento del pensionamento Pensione complementare L’aderente che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione al Fondo ha diritto alla pensione complementare (rendita vitalizia), se in possesso dei requisiti di accesso alla pensione pubblica. L’entità della pensione complementare viene calcolata sulla base della posizione maturata presso il Fondo dallo stesso iscritto. L’aderente ha inoltre la facoltà di richiedere che la propria pensione complementare sia reversibile. Liquidazione parziale della posizione maturata L’aderente con i requisiti di accesso alla pensione pubblica, può scegliere, in alternativa all’erogazione in forma di rendita dell’intera posizione maturata, la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale fino ad un importo massimo pari al 50% della somma spettante. La parte restante verrà erogata in forma di pensione complementare. ■ Prestazioni prima del pensionamento: Le anticipazioni L’aderente del settore privato può richiedere un’anticipazione sulla posizione maturata nei seguenti casi: • spese sanitarie per sé, per il coniuge o per i figli (in ogni momento fino al 75% della posizione maturata) • acquisto della prima casa per sé o per i figli, ovvero per la ristrutturazione della prima casa (dopo otto anni di iscrizione fino al 75% della posizione maturata) • ulteriori esigenze personali (dopo otto anni di iscrizione fino al 30% della posizione maturata). Il riscatto In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla vita lavorativa dell’aderente (per esempio in caso di un periodo di inoccupazione prolungato oppure di invalidità permanente), è possibile riscattare, in tutto o in parte, la propria posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. In caso di decesso dell’aderente prima del pensionamento l’intera posizione maturata viene liquidata agli eredi o ai beneficiari. Il trasferimento L’aderente ha diritto a richiedere il trasferimento dell’intera posizione maturata presso Laborfonds ad un altro Fondo pensione complementare dopo un periodo minimo di adesione di due anni (cinque anni per gli aderenti del settore pubblico). ■ Aspetti fiscali I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un importo massimo di 5.164 euro (NB: nel calcolo vengono compresi i contributi a carico del datore di lavoro) e quindi non vengono assoggettati a IRPEF. Il risparmio fiscale è pari all’aliquota IRPEF marginale e può arrivare fino al 43% dei contributi versati. Laborfonds permette quindi di accantonare un capitale maggiore rispetto ad altre forme di investimento. Anche i contributi versati dall’aderente sulla posizione individuale dei familiari fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito complessivo. In altre parole l’aderente ha a disposizione un tetto massimo di deducibilità fiscale pari a 5.164 euro e può decidere se utilizzarlo esclusivamente per la propria pensione complementare o anche per quella dei suoi familiari. I rendimenti del Fondo sono tassati all’11%: un’aliquota inferiore rispetto a quella prevista per altre forme di risparmio. Per gli aderenti del settore privato sono previste ulteriori agevolazioni fiscali per le prestazioni pensionistiche, che sono soggette ad una tassazione molto più favorevole rispetto per esempio al TFR lasciato in azienda, o anche ad altre forme di risparmio. Sia alla prestazione erogata in forma di capitale sia alla pensione complementare si applica una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con un’aliquota del 15%, che può scendere fino al 9% in base agli anni di partecipazione a Laborfonds. Categoria Bolzano Trento Totale Percentuale 1.342 1.137 2.479 2,44% Agricoltura Alimentaristiagroindustriale Chimici 1.910 866 2.776 2,73% 1.622 1.224 2.846 2,80% Edilizia 5.173 2.015 7.188 7,09% 7.101 166 563 24.765 5.995 115 1.628 20.281 13.096 281 2.191 45.046 12,91% 0,27% 2,16% 44,41% 11.218 5.708 16.926 16,68% 725 221 1.279 194 1.343 469 159 1.780 748 1.680 1.194 380 3.059 942 3.023 1,17% 0,37% 3,01% 0,92% 2,98% Metalmeccanici Parti Istitutive Poligrafici Cartai Enti Locali Commercio terziario Energia Gas Telecomunicazioni Trasporti Tessili Vari ADERENTI al 31.12. 2010 Linea Garantita 12.222 Linea Prudente-Etica 8.017 Linea Bilanciata 88.820 Linea Dinamica 2.648 TOTALE Previdenza Complementare Gli aderenti del settore pubblico possono richiedere dopo otto anni di iscrizione un’anticipazione fino al 100% della posizione maturata nei seguenti casi: • spese sanitarie • acquisto della prima casa per sé o per i figli, ovvero per la ristrutturazione della prima casa. 111.707 81 Fisco Fisco ■ Quali redditi sono soggetti all’Irpef? I redditi che ricadono nel regime d’imposta sono tutte le entrate economiche derivanti da: • attività di lavoro dipendente; • attività di lavoro autonomo e d’impresa; • pensioni e assegni assimilabili; • immobili (terreni, edifici, appartamenti, ...); • redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze). ■ Come viene tassata la tua busta paga? La struttura dell’Irpef: Reddito da lavoro dipendente Contributi previdenziali e assistenziali = Reddito imponibile ai fini fiscali (al quale si applicano le aliquote per scaglioni di reddito) Tabella degli scaglioni e aliquote Irpef 2011 Scaglioni reddito 2011 da 0 a 15.000 euro da 15.000,01 a 28.000 euro da 28.000,01 a 55.000 euro da 55.000,01 a 75.000 euro oltre 75.000 euro Aliquota 23% 27% 38% 41% 43% Irpef lordo 2011 23% del reddito 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro = Imposta lorda Irpef Detrazioni per carichi di famiglia Detrazioni per redditi da lavoro = Imposta netta che viene trattenuta dal datore di lavoro sulla busta paga Detrazioni: Le detrazioni rappresentano le somme di denaro che è possibile sottrarre dalle imposte da pagare. 82 ■ Le detrazioni Irpef per familiari a carico Ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi. Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale: • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; • i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; • altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Per essere a carico questi familiari non devono disporre di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro annui al lordo degli oneri deducibili.Gli importi previsti per le detrazioni sono teorici; infatti diminuiscono progressivamente con l’aumentare del reddito complessivo del contribuente, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a 95.000 euro annui per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari a carico. ■ Detrazioni per i figli È prevista una detrazione di 800 euro annui (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Queste detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. ■ Detrazioni per il coniuge Per il coniuge a carico la detrazione prevista è in 800 euro annui. L’ammontare effettivamente spettante varia, però, in funzione del reddito e con una specifica formula di calcolo. Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il coniuge sia una persona con disabilità. ■ Detrazione per altri familiari a carico Per gli altri familiari a carico la detrazione massima è pari a 750 euro che diminuisce con l’aumentare del reddito complessivo de contribuente. Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il familiare sia una persona con disabilità. Fisco CASA MIA SERVIZI FISCALI APERTI TUTTO L’ANNO 730 UNICO ICI RED ISEE/ICEF SUCCESSIONI COLF-BADANTI PER APPUNTAMENTI E INFORMAZIONI Tel. [email protected] 848.00.16.08*/199.24.30.30** *al costo di una telefonata urbana, escluso cellulari / **al costo di 14 centesimi al minuto I CENTRI CAAF CGIL APERTI TUTTO L’ANNO SEDI IN PROVINCIA DI TRENTO Trento - Sede Direzionale via Giusti, 49 Tel 0461 924988 Trento - Sede Principale via Muredei, 8 Tel 0461 303997 Trento Nord via Lunelli, 9 Tel 0461 428588 Trento Centro via Roma, 35 Tel 0461 221768 Mezzolombardo via Roma, 6 Tel 0461 604466 Rovereto (con recapito a Brentonico e Folgaria) via Maioliche, 57/H Tel 0464 421327 Ala via C. Battisti, 5 Tel 0464 674234 Borgo Valsugana via per Telve, 4 Tel 0461 753450 Riva del Garda viale Canella, 3 Tel 0464 557773 Levico Terme via Marconi, 52 Tel 0461 706712 Arco viale delle Palme, 3 Tel 0464 518111 Cles via Degasperi, 10 Tel 0463 421088 Riva del Garda/Arco (con recapito a Bezzecca) Loc. S.Tommaso Tel 0464 552121 Malè c/o Municipio - Piazza Regina Elena Tel 0463 901796 Tione di Trento (con recapito a Ponte Arche) via Roma, 17/A Tel 0465 324942 Cavalese (con recapito a Pozza di Fassa) via Pasquai, 20 Tel 0462 230507 Storo (con recapito a Condino) via Roma, 41/B Tel 0465 680598 Tonadico via U. Scopoli, 17 Tel 0439 763207 Pergine Valsugana via Pennella, 92 Tel 0461 533025 www.caaf.it 800 730 740 UNI EN ISO 9001:2008 nordest 83 Fisco La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 31 maggio ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI IÊÊ«ÀiÃiÌiÊiiVÊÊ«Õ¢ÊVÕµÕiÊVÃ`iÀ>ÀÃÊiÃ>ÕÃÌÛ° DATI CONTRIBUENTE UÊ/iÃÃiÀ>Ê Ê>ÊVÀÀiÌi UÊ `ViÊwÃV>iÊ`iÊ`V >À>Ìi]ÊVÕ}iÊiÊ`ÊÌÕÌÌÊÊv>>À Ê>ÊV>ÀVÊiÊÓä£äÊ>V iÊ«iÀÊÊ>ÌÊiÊÓä£ä® UÊV >À>âiÊ`iÊÀi``ÌÊ`°ÊÇÎäÉÓä£äÊiÉÊ1VÊÓä£äÊÊ UÊii} iÊ`ÊÛiÀÃ>iÌÊ`iiÊ«ÃÌiÊ,*]Ê``â>iÊ ÊÊ,i}>i]Ê Õ>iÊÓ{® UÊVÕiÌÊ`Ê`iÌÌDÊ`iÊÃ}}iÌÌÊ`V >À>Ì REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE UÊ`iÊ 1]ÊViÀÌwV>âiÊ`iÊÀi``ÌÊ«iÀVi«ÌÊiÊÓä£äÊ UÊ>ÌÊV«iÌÊ`i½>ÌÌÕ>iÊ`>ÌÀiÊ`Ê>ÛÀÊÊiÌiÊÊÊ ÊÊÊ«iÃÃÌVÊÃiÊ`ÛiÀÃÊ`>ʵÕiÊV iÊ >ÊÀ>ÃV>ÌÊ>Ê ÊÊÊViÀÌwV>âiÊ`iÊÀi``ÌÊ 1® UÊ*ÀëiÌÌÊÀi«}>ÌÛÊ`iiÊ«iÃÊiÃÌiÀiÊ ÊÊÊ«iÀVi«ÌiÊiÊÓä£ä ALTRI REDDITI UÊ`iÌDÊ`ÃVVÕ«>âiÊÀ`>À>]ÊëiV>i]ÊÊ>}ÀV>]ÊÊÊÊ ÊÊÊi`i]Ê`iÌDÊ`ÊLÌD]Ê*]ÊV>ÃÃ>ÊÌi}À>âi]ÊÊÊ ÊÊÊ`iÌDÊ`ÊvÀÌÕ]Ê/ ]Ê}iÌÌÊ`Ê«ÀiÃiâ>]ÊÕÌÊ`>Ê ÊÊÊ>â]Ê>ÃÃi}Ê>iÌ>ÀÊ«iÀVi«ÌÊ`>ÊVÕ}iÊÃi«>À>ÌÊ ÊÊÊÃiÌiâ>Ê`ÊÃi«>À>âiÊÊ`ÛÀâ®]ÊV«iÃÊ`Ê>ÛÀÊ ÊÊÊ>ÕÌÊÊ>ÌÌÛÌDÊViÀV>iÊVV>Ã>i]Ê«ÀÛiÌÊ ÊÊÊ`iÀÛ>ÌÊ`>Ê«iÀiÊ`i½}i}ÊÊÛiâ]Ê«ÃÌiÊ ÊÊÊiÉÊiÀÊÀLÀÃ>ÌÊiÊÓä£ä]ÊV«iÃÊ«iÀVi«ÌÊ>Ê ÊÊÊÃi}ÕÌÊ`Êv>iÌ]Ê«ÕÃÛ>iâiÊ`iÀÛ>ÌÊ`>>ÊViÃÃiÊ ÊÊÊ`ÊLÊÊÛi`Ì>Ê`ÊÌÌÊ>â>À° TERRENI/FABBRICATI UÊ iÀÌwV>ÌÊV>Ì>ÃÌ>Ê>}}À>Ì UÊV >À>âiÊ`iÊÌiÀÀiÊiÊ`iÊv>LLÀV>ÌÊÊ`iiÊ«iÀÃiÊ ÊÊÊwÃV iÊV«>Ì>ÊiÊ£Î]ÊÃÕVViÃÃÛiÊ`V >À>âÊ ]Ê ÊÊÊ ÕV>âÊ ÊiÊÛiÀÃ>iÌÊ ÊivviÌÌÕ>Ì UÊ6>ÀiÊViÀV>iÊ`iiÊ>ÀiiÊv>LLÀV>LÊ>ʣɣÉÓ䣣 UÊÌÌÊÊVÌÀ>ÌÌÊ`ÊV«À>Ûi`Ì>]Ê`>âi]Ê`ÛÃi]Ê ÊÊÊ`V >À>âÊ`ÊÃÕVViÃÃi]Ê«iÀÊÛ>À>âÊÌiÀÛiÕÌiÊiÊ ÊÊÊÓä£äÉÓ䣣 UÊ ÌÀ>ÌÌÊ`ÊV`>ÌÊ«iÀÊLÊVViÃÃÊÊÕÃÊ}À>ÌÕÌÊ UÊ >iÊ«iÀVi«ÌÊ`>ÊLÊ>vwÌÌ>ÌÊiÝÊ°Ê{ΣÉn UÊ ÌÀ>ÌÌÊ`ÊV>âiÊ>ÊÃiÃÊ`i>Ê°{ΣÉnÊ>ÀÌ°ÓÊV°ÎÊ ÊÊʺVÛiâ>»ÊiÊ`iÊ`ÊÛiÀÃ>iÌÊÓÎÊVÊʵÕ>iÊ ÊÊÊmÊÃÌ>Ì>Ê«>}>Ì>ʽ«ÃÌ>Ê`ÊÀi}ÃÌÀ ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI Detrazioni per inquilini UÊ ÌÀ>ÌÌÊ`ÊV>âiÊiÝÊ°Ê{ΣÉnÊ>`ÊiÃVÕÃiÊ`Ê ÊÊʵÕiÊÀi>ÌÛÊ>½i`â>Ê«ÕLLV>® Spese mediche UÊ-«iÃiÊi`V iÊ}iiÀV iÊiÊëiV>ÃÌV i UÊ-«iÃiÊ«iÀÊ>VµÕÃÌÊÊ>vwÌÌÊ>ÌÌÀiââ>ÌÕÀiÊÃ>Ì>ÀiÊ UÊ*ÀiÃVÀâiÊiÊÃVÌÀÊwÃV>ÊÀi>ÌÛÊ>Êi`V>\Ê>ÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊ`iÌÀ>âiÊëiÌÌ>ÊÃiÊ>ÊëiÃ>ÊmÊViÀÌwV>Ì>Ê`>Êv>ÌÌÕÀ>ÊÊ`>Ê ÊÊÊÃVÌÀÊwÃV>iÊV°`°ÊºÃVÌÀÊ«>À>Ìi»®ÊÊVÕÊ`iÛÊÊÊ ÊÊÊiÃÃiÀiÊëiVwV>ÌÊ>Ê>ÌÕÀ>]Ê>ʵÕ>ÌDÊV`ViÊ>v>ÕiÀV® ÊÊÊiÊ>ʵÕ>ÌÌDÊ`iÊ«À`ÌÌÊ>VµÕÃÌ>ÌÊV jÊÊV`ViÊwÃV>iÊ ÊÊÊ`iÊ`iÃÌ>Ì>À°ÊÊ Mutuo sulla casa UÊ,ViÛÕÌiÊ`Ê«>}>iÌÊ`iiÊÀ>ÌiÊ`ÊÕÌÕÊÌiÀiÃÃ®Ê ÊÊÊ«>}>ÌiÊiÊÓä£ä UÊVÕiÌ>âiÊVÌÀLÕÌÊ«ÕLLVÊ«iÀVi«ÌÊiÊÓä£ä UÊ ÌÀ>ÌÌÊ`Ê>VµÕÃÌÊiÊVÌÀ>ÌÌÊ`ÊÕÌÕ UÊ ÌÀ>ÌÌÊ`ÊÕÌÕÊ«iÀÊVÃÌÀÕâiÊÃÌ«Õ>ÌÊ`>Ê£nÊVÊ ÊÊÊv>ÌÌÕÀi]ÊVViÃÃiÊi`â>ÊiÊ`V >À>âiÊ`ÊâÊiÊwiÊ ÊÊÊ>ÛÀ UÊ ÌÀ>ÌÌÊ`ÊÕÌÕÊ«iÀÊÀÃÌÀÕÌÌÕÀ>âiÊÃÌ«Õ>ÌÊiÊ£ÇÊiÊÊ ÊÊÊv>ÌÌÕÀiÊ`iiÊëiÃiÊÃÃÌiÕÌiÊ UÊ-«iÃiÊÌ>ÀÊ«iÀÊ>ÊÃÌ«Õ>Ê`iÊVÌÀ>ÌÌÊ`Ê>VµÕÃÌÊiÊ`Ê ÊÊÊÕÌÕ UÊ-«iÃiÊ«iÀÊÌiÀi`>âiÊL>Ài UÊÌÀiÊëiÃiÊVÀiiÌ>ÌÛiÊ`iÊVÃÌÊ`Ê>VµÕÃÌ Assicurazioni, previdenza complementare e contributi previdenziali e assistenziali UÊ ÌÀ>ÌÌÊiʵÕiÌ>âiÊÀi>ÌÛÊ>`Ê>ÃÃVÕÀ>â\ ÊÊÊ«iÀÊ«ââiÊÛÌ>ÉvÀÌÕÊÃÌÌÃVÀÌÌiÊiÌÀÊÊΣɣÓÉÓäää ÊÊÊ«iÀÊ«ââiÊÀÌiÉÛ>`ÌDÊ«iÀ>iÌiÊÃÌÌÃVÀÌÌiÊ`>Ê ÊÊʣɣÉÓää£ UÊ ÌÀ>ÌÌÊiÊ«ÀiÊ«>}>ÌÊ«iÀÊ«ÀiÛ`iâ>ÊV«iiÌ>ÀiÊÊÊÊ UÊ*>}>iÌÊ`iÊVÌÀLÕÌÊÊ>ÃÃVÕÀ>ÌÛÊLL}>ÌÀÊiÉÊ ÊÊÊv>VÌ>ÌÛÊ«iÀÊÊV>LÀ>ÌÀÊ`iÃÌVÊ Altre spese UÊ-«iÃiÊ«iÀʽ>ÃÃÃÌiâ>Ê`ÊÊ>ÕÌÃÕvwViÌ UÊ-«iÃiÊ«iÀÊ>ÊvÀiµÕiâ>Ê`Ê>ÃÊ` UÊ-«iÃiÊ«iÀÊ>ÊvÀiµÕiâ>Ê`ÊVÀÃÊ`ÊÃÌÀÕâiÊÃiV`>À>ÊiÊ ÊÊÊ1ÛiÀÃÌ>À> UÊ «>ʵÕiÌ>â>Ê, Ê>ÕÌÊÀi>ÌÛ>Ê>½>ÊÓä£äÊ«iÀÊ-UÊ-iÊÛiÀÃ>ÌiÊ>ÊVÕ}iÊÃi«>À>ÌÊÃiÌiâ>Ê`Ê ÊÊÊÃi«>À>âiÊÊ`ÛÀâ®ÊiÊÃÕÊV`ViÊwÃV>i UÊ-«iÃiÊvÕiLÀ UÊ,ViÛÕÌiÊ«iÀÊiÀ}>âÊLiÀ>Ê UÊ-«iÃiÊ>VµÕÃÌÊÃÕÃÃ`ÊÌiVVÊvÀ>ÌVÊiÊ>ÕÌÛiVÊ«iÀÊ ÊÊÊ«ÀÌ>ÌÀÊ`Ê >`V>«Ê°£ä{ÉÓÊ>ÀÌ°Î]{ UÊ-«iÃiÊÛiÌiÀ>Ài UÊ-«iÃiÊ«iÀʽ>VµÕÃÌÊ`ÊvÀ}ÀviÀÊ`ÊV>ÃÃiʳ UÊ-«iÃiÊ«iÀÊ>ÌÌÛÌDÊëÀÌÛiÊ«À>ÌV>ÌiÊ`>ÊÀ>}>ââÊ`>ÊxÊ>Ê ÊÊÊ£nÊ> UÊ-«iÃiÊ«iÀÊV>Ê`ÊV>âiÊÃÃÌiÕÌiÊ`>ÊÃÌÕ`iÌ ÊÊÊÕÛiÀÃÌ>ÀÊvÕÀÊÃi`i Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (41% e 36%) *iÀÊÕÃÕvÀÕÀiÊ`i>Ê`iÌÀ>âiÊ`iÊ{£¯ÊiÊÎȯÊÃ>ÀDÊiViÃÃ>ÀÊ iÃLÀi\ UÊ/ÕÌÌ>Ê>Ê`VÕiÌ>âiÊÀi>ÌÛ>Ê>}ÊÌiÀÛiÌÊ`ÊÀiVÕ«iÀÊ ÊÊÊi`âÊÃÃÌiÕÌÊiÊÓä£äÊiÊi}Ê>Ê«ÀiVi`iÌ UÊ-«iÃiÊÃÃÌiÕÌiÊiÊÓääÊ«iÀʽ>VµÕÃÌÊ`ÊL] ÊÊÊiiÌÌÀ`iÃÌV]Ê>««>ÀiVV ÊÌiiÛÃÛÊiÊV«ÕÌiÀÊw>ââ>Ì ÊÊÊ>½>ÀÀi`Ê`ÊLÊÀÃÌÀÕÌÌÕÀ>Ì Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico *iÀÊÕÃÕvÀÕÀiÊ`i>Ê`iÌÀ>âiÊ`iÊxx¯Ê`i>ÊëiÃ>ÊÃ>ÀDÊ iViÃÃ>ÀÊiÃLÀi\ UÊ/ÕÌÌ>Ê>Ê`VÕiÌ>âiÊiÀiÌiÊ}ÊÌiÀÛiÌÊÀi>ââ>ÌÊiÊÊ ÊÊÊVÀÃÊ`iÊÓä£ä]ÊÓää]ÊÓäänÊiÊÓääÇÊiÊ>>ÊÀi>ÌÛ> ÊÊÊëiÃ>ÊÃÃÌiÕÌ> Per richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate in relazione alle somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività oppure per lavoro staordinario `V >À>âiÊ`°ÇÎäÉÓä£äÊiÉÊ1VÊÓä£ä]ÊÊ`°ÊÇÎäÉÓääÊiÉÊÕVÊÓääÊiÊ«iÀÊV ÊÊ >Ê«ÀiÃiÌ>ÌÊ`V >À>âiÊ `iÊ Õ`ÊÓä£äÊiÊ`iÊ Õ`ÊÓää CAAF - CGIL NORDEST, insieme per la solidarietà dal1999 opere di Solidarietà e Aiuti Umanitari nelle aree più povere e bisognose del mondo. nordest 84 Il sistema delle tutele CGIL ■ Tutela previdenziale e assistenziale: il patronato INCA Il Patronato INCA – Istituto Nazionale Confederale di Assistenza è la più grande organizzazione italiana per la tutela dei diritti individuali un impegno costante nella società per migliorare lo Stato sociale. L’Istituto nasce per difendere i diritti dei lavoratori dei cittadini, contribuire a riformare la legislazione sociale, per realizzare un sistema si sicurezza sociale, basato sui principi di eguaglianza e libertà. L’INCA offre i propri servizi di tutela, assistenza e consulenza in ambito previdenziale, sociale, sanitario e del lavoro. La tutela dell’INCA è gratuita! (fatto salvo il concorso alle spese legali in caso di azione giudiziaria) è la più grande organizzazione italiana per la tutela dei diritti individuali e Ti consiglia le soluzioni più convenienti per accedere alle op- portunità previdenziali, sanitarie e sociali. Nel campo della previdenza dei lavoratori privati, pubblici e parasubordinati, Inca verifica la posizione assicurativa, controlla la contribuzione, riscatta e ricongiunge i periodi assicurati ad Enti diversi , controlla il diritto alle prestazioni , effettua il calcolo e la domanda di pensione per tutti i lavoratori, assiste i lavoratori che accedono alla previdenza complementare. Fornisce assistenza ai lavoratori disoccupati, in cassa integrazione, in mobilità. Tutela le prestazioni degli invalidi e i diritti dei disabili. Assiste gli immigrati nelle procedure di richiesta o rinnovo dei permessi di soggiorno e dei nulla osta al ricongiungimento familiare. Nel campo della Sanità assiste i cittadini nel rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale e tutela i diritti del malato I Nostri Servizi Pensioni dei dipendenti privati/ Pubblici • Pensione di vecchiaia • Pensione di anzianità • Assegno ordinario di invalidità • Pensione di inabilità • Pensione ai superstiti • Opzione per la liquidazione della pensione • Pensioni di inabilità nel pubblico impiego Previdenza Complementare • I Fondi pensioni complementari Pensioni in Regime Internazionale • Area dell’Unione Europea • Area Bilaterale • Principi Generali • Criteri seguiti per il conseguimento del diritto alla prestazione • Criteri seguiti sul piano del calcolo delle prestazioni • Criteri per evitare la doppia imposizione fiscale Prestazioni Assistenziali • Assegno sociale e Reddito di garanzia • Prestazioni economiche a favore dei mutilati ed invalidi civili • Prestazioni economiche dei ciechi civili • Prestazioni economiche a favore dei sordi Infortuni,Malattie Professionale Causa di Servizio • La rendita per inabilità permanente • La revisione della rendita per inabilità permanente • Rendita per morte • Infortunio in itinere (art.12 decreto leg.vo n.38/2000) • Il danno biologico • Causa di servizio Maternità e Paternità • Congedo di maternità • Congedo di paternità • Congedo parentale • Congedi per la malattia del figlio • Riposi giornalieri • Lavoratrici autonome • Assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui Sanità e Malattia • Indennità economica di malattia • Indennità antitubercolari • Indennità annuale per i lavoratori affetti da talassemia major • Indennizzo legge 210/92 • Indennizzo legge 229/2005 • • Compartecipazione alla spesa sanitaria e ticket I livelli essenziali di assistenza Ammortizzatori Sociali • Indennità ordinaria di disoccupazione • Indennità di disoccupazione agricola • Disoccupazione con requisiti ridotti • Trattamento speciale per l’edilizia • La mobilità • La cassa integrazione guadagni Il sistema delle tutele della CGIL Per info centralino 0461.303911 Trattamenti di famiglia • Assegno al nucleo familiare nazionale e regionale Handicap e disabilità • Accertamento sanitario dell’handicap • Le agevolazioni lavorative previste dalle norme • Congedo e permessi • Amministratore di sostegno Assistenza immigrati • Regolarizzazione rapporto di lavoro • Rilascio, rinnovo e aggiornamento permesso di soggiorno • Ricongiungimento familiare • Domanda utilizzo fondo rimpatriati • Riconoscimento status rifugiato e asilo politico • Ricorso contro provvedimento di espulsione • Rilascio e aggiornamento carta di soggiorno • Richiesta Cittadinanza • Emersione lavoro irregolare colf e badanti TRENTO - Via dei Muredei 8 - tel. 0461 303968 - [email protected] Trento CENTRO - Via Roma 35 - tel. 0461 260379 - [email protected] Trento NORD - Via Lunelli 9 - tel. 0461 421649 - [email protected] ALA - Via C. Battisti 3 - tel. 0464 674234 - [email protected] ARCO - Via delle Palme 3 - tel. 0464 518111 - [email protected] BORGO VALS. - Via per Telve 2/B - tel. 0461 753295 - [email protected] CAVALESE - Via Pasquai 20 - tel. 0462 230507 - [email protected] CLES - V.le Degasperi 10 - tel. 0463 421088 - [email protected] MALÈ c/o Municipio - tel. 0463 901796 - [email protected] MEZZOLOMBARDO - Via Roma 16 - tel. 0461 604466 - [email protected] PERGINE VALS. - Via Pennella 90 - tel. 0461 531071 - [email protected] RIVA DEL GARDA - Loc. San Tomaso 30 - tel. 0464 552121 - [email protected] ROVERETO - Via Maioliche 57/H - tel. 0464 401967 - [email protected] STORO - via Roma 41/b - tel. 0465 680182 - [email protected] TIONE DI TRENTO - Via Roma 17/A - tel. 0465 321919 - [email protected] 85 Il sistema delle tutele della CGIL ■ Tutela e assistenza fiscale: il CAAF Per tutti gli adempimenti del contribuente i Caaf Cgil offrono una qualificata assistenza fiscale, in particolare per: - Compilazione del modello 730 o modello Unico - Calcolo e predisposizione dei modelli di pagamento Ici - Calcolo e predisposizione della Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) ai fini Isee per l’accesso a prestazioni sociali - Per info 0461.303997 Dichiarazione di successione e volture catastali Visure catastali Stesure busta paga e conteggio versamenti contributivi per colf e badanti Avvisi di liquidazione/comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate ■ Assistenza contrattuale e per vertenze di lavoro: gli uffici vertenze legali L’attività dell’ UVL comprende l’informazione, la tutela e l’assistenza ai lavoratori relative ai diritti derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e dalle Leggi, così come l’assistenza tecnica durante le procedure concorsuali e fallimentari e l’assistenza legale nel caso di vertenze individuali o collettive. ■ Solidarietà e volontariato degli anziani: l’AUSER L’Auser, attraverso la sua rete di soci e volontari, è impegnata a promuovere l’invecchiamento attivo degli anziani e a far crescere il loro ruolo nella società, oltre che a valorizzarne l’esperienza, la creatività e le capacità per sviluppare i rapporti di solidarietà e scambio con le generazioni più giovani. Le Per info 0461.303965 Per info 0461.391408 attività dell’associazione vanno dal punto d’ascolto telefonico per anziani, il Filo d’Argento, ad attività di volontariato civico in convenzione con i comuni (ad esempio i nonni vigili davanti alle scuole), fino ad attività culturali, educative, ricreative e di solidarietà. ■ Tutela dei produttori agro-alimentari: l’ALPA Per info 0461.303997 L’Alpa si propone di tutelare le attività miste di lavoro dipendente e di lavoro autonomo in agricoltura, fornendo informazioni e consulenze presso i propri centri di assistenza CAALPA. ■ Difesa del consumatore e dell’ambiente: la FEDERCONSUMATORI Rivolgendosi alla Federconsumatori si possono ottenere informazioni, tutela e rappresentanza relativamente a inadempienze, abusi o disservizi legati a utenze domestiche, tele- comunicazioni, trasporti pubblici, pubblicità ingannevole, banche ed assicurazioni, agenzie di viaggio, vendite a domicilio, multiproprietà ecc. ■ Difesa degli inquilini assegnatari: il SUNIA Con la consulenza del Sunia, la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica, si possono ricevere servizi quali consulenze sui contratti di locazione, verifiche dei conteggi condominiali, consulenze ■ Il NIdiL-CGIL Il NIdiL è il sindacato dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione, dei collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, dei lavoratori con Partita Iva, free-lance, ecc. ed opera per contrastare ■ Uffici Orientamento Immigrati 86 Per info centralino 0461.303911 Per info centralino 0461.303911 e/o assistenza legale in caso di sfratto-contratto di locazione/ vendita degli alloggi, informazioni su detrazioni e agevolazioni fiscali per l’inquilino, mutui prima casa, ristrutturazioni, fondo sociale ecc. Per info Gabriele Silvestrin cell. 339.5753940 gli abusi, per offrire stabilità ai lavoratori che subiscono falsi contratti di collaborazione e per dare certezze e diritti anche in un mondo del lavoro che cambia. Per info Assou El Barji cell. 348.1302602 Presenti in tutte le Camere del Lavoro, forniscono all’immigrato assistenza in fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, per le pratiche di ricongiungimento familiare, per le pratiche per l’ottenimento della cittadinanza VALORI CONDIVISI CONVENZIONE CGIL - UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Tutela. Protezione in buone mani. CONVENZIONE ASSICURATIVA KM SICURI RC Auto sconto fino al 23% con Unibox Gli sconti della convenzione si sommano a quelli di Unibox, l’innovativo dispositivo elettronico con tecnologia GSM/GPRS e GPS*. 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