PERIODICO Aut Tribunale di Trento 26.5.1976 n. 121 - Spedizione in abbonamento postale
Direttore responsabile: Morandi Antonio - Stampa: Rotaltype - Mezzocorona
N. 1 - settembre 2011
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILI INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE
FILLEA CGIL DEL TRENTINO
attivitÀ
sindacale
La Fillea Cgil del Trentino è presente
con proprie sedi in tutto il territorio provinciale:
SEDE
2
TELEFONO E FAX
FUNZIONARIO DI RIFERIMENTO
Trento, Via Muredei 8
Tel. 0461 303993
Fax 0461 303944
SANDRA FERRARI
Cell. 348 1302541
e-mail: [email protected]
Rovereto, Via Maioliche 57/H
Tel. 0464 421057
Fax 0464 437794
PASQUALE DEL PRETE
Cell. 345 3951901
e-mail: [email protected]
Riva del Garda, Loc. San Tommaso 4
Tel. 0464 552121
Fax 0464 556748
MANUELA FAGGIONI SELLA
Cell. 346 1702353
e-mail: [email protected]
Tione, Via Roma 17/A
Tel. 0465 321919
Fax 0565 329140
MAURIZIO ZABBENI
Cell. 347 5661474
e-mail: [email protected]
Storo, Via Roma 41/B
Tel. 0465 680182
Fax 0465 680598
MAURIZIO ZABBENI
Cell. 347 5661474
e-mail: [email protected]
Cles, Viale Degasperi 10
Tel. 0463 421088
Fax 0463 609070
ANTONIO FORMOLO
Cell. 348 1302543
e-mail: [email protected]
Malè, c/o Municipio
Piazza Regina Elena 17
Tel. 0463 901796
Fax 0463 901796
ANTONIO FORMOLO
Cell. 348 1302543
e-mail: [email protected]
Mezzolombardo, Via Roma 6
Tel. 0461 604466
Fax 0461 607299
ANTONIO FORMOLO
Cell. 348 1302543
e-mail: [email protected]
Pergine, Via Pennella 92
Tel. 0461 533025
Fax 0461 538184
SANDRA FERRARI
Cell. 348 1302541
e-mail: [email protected]
Borgo Valsugana, Via Per Telve 2/B
Tel. 0461 753295
Fax 0461 753295
SANDRA FERRARI
Cell. 348 1302541
e-mail: [email protected]
Lases, c/o Municipio
Via Maseri 2
Tel. 0461 689115
Fax 0461 689115
GIULIANO MONTIBELLER
Cell. 348 8503379
e-mail: [email protected]
Cavalese, Via Pasquai 20
Tel. 0462 230507
Fax 0462 230507
GIULIANO MONTIBELLER
Cell. 348 8503379
e-mail: [email protected]
indice
Recapiti
2
Relazione del Segretario Generale, Maurizio Zabbeni
4
Edilizia
Edilizia industria
9
Edilizia artigianato
12
Bacini montani
18
Lavori disagiati
19
Trattamento malattia in edilizia
21
Trattamento infortunio in edilizia
23
Tabelle infortuni
24
Cassa Edile: Assistenze
26
Centrofor
29
Legno
Legno industria
34
Legno artigianato
37
Ebat
40
Cemento - Laterizi
Cemento Calce Gesso
42
Laterizi
44
Lapidei
Lapidei Industria
46
Porfido
48
Lapidei artigianato
50
Fac-simile lettera dimissioni
55-56
Fac-simile richiesta ferie/permessi
57
Immigrazione
58
Tabella assegni familiari
67
Congedi maternità/paternità
72
Ammortizzatori sociali e interventi PAT
74
Previdenza complementare - Laborfonds
80
Fisco
82
Il sistema delle tutele e dei servizi della Cgil
85
3
Relazione
del Segretario
■ Paga sempre Pantalone
Carissime iscritte, carissimi iscritti,
4
la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. del Trentino torna, dopo un anno di stop,
a produrre il giornalino informativo. In una veste diversa rispetto al passato. La scelta compiuta dalla nostra Segreteria è stata quella di mettere a disposizione delle proprie iscritte e dei
propri iscritti un vero e proprio manuale di nozioni basilari, uno
strumento di conoscenza. Si sono introdotte pagine in lingua
diversa, proprio per mettere a disposizione questi strumenti ad
ogni nostro iscritto, anche ai lavoratori migranti, che ormai costituiscono il 35% della forza lavoro nel settore delle Costruzioni. Nei prossimi mesi prevediamo delle stampe mirate e snelle,
settore per settore, dove riportare tutte le novità contrattuali
e le specificità di quel comparto produttivo. Con l’aggiunta, di
volta in volta, di approfondimenti interessanti, sulla storia della
nostra C.G.I.L., su novità legislative o su materie di interesse
fondamentale.
Ritengo l’informazione, e l’accesso ad essa, “condicio sine qua
non” verso una vera e compiuta emancipazione, verso la reale
autonomia dell’individuo, indispensabile per la piena affermazione di se stessi. Per non chinar la testa, di fronte ad alcuno.
Spero che il nostro giornalino informativo saprà dare a tutti i
nostri iscritti maggiore consapevolezza dei propri diritti e della
propria dignità. Abbiamo, tuttavia, aspettato nel corso del 2010
a procedere con la stampa del giornalino, perché tutto era in divenire. Contratti di lavoro in corso di rinnovo, rapporti tra organizzazioni sindacali e controparti datoriali ai minimi storici, crisi
economica sempre più grave. Posso affermare con certezza
che quello presente sia il periodo più buio dal dopo guerra per
quanto concerne l’attività politica, le relazioni sociali, le relazioni industriali, la storia sindacale. Le divisioni tra i sindacati sono
sempre dannose, ancora di più lo sono state dal 2009 in poi, da
quando C.I.S.L. e U.I.L. firmarono l’accordo separato che ha
riscritto le norme della contrattazione. Non bazzecole. Senza
di noi, senza la C.G.I.L., senza il sindacato più rappresentativo
e storico, hanno pensato di poter scrivere le regole del gioco,
pensando di governare il territorio e le dinamiche industriali
escludendoci. Ora forse la svolta, è del 28 giugno scorso la
firma di un accordo interconfederale tra C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.
e Confindustria.
Scrivo questa introduzione mentre il Parlamento Italiano vara la
manovra finanziaria. Da qui il titolo, “Paga sempre pantalone”.
Vedete, una manovra di bilancio non è solo numeri. Fissare
una cifra in una determinata casella significa compiere scelte
politiche, culturali, sociali, pratiche, che incideranno sulla vita
reale di tutti noi. La filosofia è la solita. Veniamo da anni in cui il
Governo ha varato leggi contro il mondo del lavoro e manovre
finanziarie di sacrifici per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti,
per i pensionati: riforma delle pensioni, arretramento delle condizioni di esigibilità in materia di giustizia e processo del lavoro,
tagli trasversali alle politiche di sostegno alla cittadinanza, al sistema sociale. Governo che nelle scorse settimane ha pensato
bene di aumentare le accise sui carburanti, prima per fronteggiare l’emergenza immigrati, poi per sostenere il Fondo Unico
per lo spettacolo. Un quadro che dipinge la realtà di uno Stato,
quello Italiano, che, stancamente e irrimediabilmente, sta im-
plodendo in se stesso. Un sistema che non premia chi lavora
ma chi specula; che non premia gli onesti, ma piuttosto è terreno fertile per i disonesti; che non aiuta i giovani, con un tasso
di disoccupazione giovanile del 30%, e che al contrario difende le rendite di posizione cristallizzate; questo è un sistema
destinato a soccombere rispetto a sistemi paese più dinamici,
più equi e che investono nella conoscenza e nel saper fare,
nella ricerca, concetti alla base dell’innovazione, di prodotto
e di processo, essenziale per sistemi produttivi maturi come il
nostro. Se è dimostrata la correlazione tra grado di istruzione
e ricchezza prodotta, allora i Paesi che hanno investito nella
conoscenza e nella scolarizzazione avanzano, al contrario si è
perdenti. E l’Italia, purtroppo, tra i Paesi industrializzati ha il più
basso grado di scolarizzazione. E questo Governo continua a
riproporre tagli alla cultura, alla ricerca.
Direi proprio che nonostante il referendum del 12 e 13 giugno,
e nonostante il voto alle recenti elezioni amministrative, si continui a dimostrare la mancanza di rispetto per i cittadini, che
una dignità al contrario ce l’hanno, e lo hanno dimostrato in
occasione degli appuntamenti richiamati. Per questo mi pongo
una domanda: Si può ancora avere una speranza? Qualcuno di molto più importante ed illustre di me, in tempi lontani
si spingeva a dire, “Io ho un sogno”. Oggi, chi scrive, si sentirebbe di spingersi a dire di sognare di avere una speranza! I
nostri nonni ed i nostri padri avevano, beati loro, una certezza.
Quella di lavorare, sodo, per garantire ai propri figli un futuro
migliore, più facile, senza guerre, con maggiore equità sociale,
con la possibilità di studiare e di avere un lavoro dignitoso. Io
oggi sono un padre, ma ho perso la certezza che le mie figlie
possano vivere in un mondo migliore. Lo posso sperare? Lo
sogno.
La manovra finanziaria appena varata dal Governo Berlusconi
demolisce questa speranza. I vari quotidiani locali e nazionali
che si sono cimentati nel difficile ed arduo compito di declinare
con senso logico linguistico gli articoli astrusi della manovra,
nel tentativo di renderli accessibili ai più, non hanno trovato
termini ed aggettivi originali. È stato rispolverato, e non da noti
esponenti dell’antico KGB sovietico, un termine che sembrava
bandito dal nostro vocabolario, e guai a nominarlo: classista!
Una manovra finanziaria classista
E come non qualificarla per quello che è! Una manovra di 70
mld di euro, che chiede sacrifici immani alle famiglie ed al lavoro, che non chiede nulla, e dico nulla, al capitale, al profitto.
Una manovra che, riempiendo articoli di legge, casella dopo
casella, ha scientemente deciso che l’Italia debba essere un
paese che rinuncia al proprio futuro, che difende i privilegi di
pochi, che annichilisce le fasce più povere e quelle che lavorano con fatica quotidiana vera. È una manovra che colpisce
con volontà certosina la classe più debole del paese, e che
risparmia, senza vergogna, la fascia più ricca. Non tocca per
nulla privilegi, accetta e riconosce comportamenti speculativi,
si dimostra connivente con l’illegalità diffusa. È una novità?
Certo che no, si diceva. La novità sta nella spudoratezza e
nell’impatto immediato e diretto sull’economia della famiglie
italiane, che forse provocherà un rigurgito di indignazione, di
coscienza sociale. E, tornando a prima, sogno di poter sperare che ciò avvenga. Non è una novità, dicevo, e lo sappiamo
bene noi della C.G.I.L. che ormai da 10 anni scioperiamo in
perfetta solitudine e manifestiamo in piazza, soli con la nostra
dignità e la nostra consapevolezza, tutta la nostra contrarietà
alle varie leggi in materia di lavoro ed alle varie manovre finanziarie che si sono succedute. Se venti anni fa il PIL italiano era
diviso equamente al 50% tra capitale e lavoro, ed oggi siamo
al 60% per il primo e 40% per il secondo, significa che le scelte
di politica economica sono state precise e volutamente classiste. E quest’ultima manovra finanziaria lo è come mai prima.
70 mld di correzione di bilancio statale, per arrivare al pareggio.
Un Governo che ha sempre minimizzato, ce le ricordiamo le
esternazioni rassicuranti di Tremonti all’inizio della crisi, l’Italia
è forte, ha un sistema finanziario solido, la crisi non toccherà il
nostro paese, le nostre famiglie hanno un rassicurante risparmio privato. Per inciso: proprio in questi giorni le notizie sono
che le famiglie italiane si stanno indebitando e che devono fare
riscorso, chi ancora le ha, alle riserve. Sotto la spinta di una
sostenuta ripresa inflattiva. Lo stesso ministro, dopo aver visto finire indagato il proprio braccio destro, visto che non ci si
fa mai mancar nulla, definisce l’Italia, appena 2 anni dopo, un
Titanic? Solo il senso di pudore dovrebbe fargli ammettere gli
errori compiuti, e lasciare ad altri il timone della politica economica. Perché delle due l’una: o Tremonti si sbagliò allora nel
giudicare gli eventi, e dimostrando quindi di non essere all’altezza del compito affidatogli, oppure mentiva sapendo di mentire, ed allora all’incapacità si unisce altro, atro che ha portato il
sistema Italia a navigare verso l’iceberg.
Un governo, dunque, che ci ha mentito, allora, sulla crisi e sui
conti pubblici, decide, ora, di perseverare? Nelle scelte, ma
anche nell’essere menzoniero? Si, perché lo stesso Governo
ci racconta che le speculazioni finanziarie che hanno colpito
l’Italia nelle settimane scorse erano dovute al mancato intervento sui conti pubblici. Bene, benissimo. Ecco di conseguenza
il Capo dello Stato richiamare il parlamento alla responsabilità,
ecco la manovra comparire, stravolta rispetto alle indiscrezioni
ed in assoluto segreto, con l’opposizione che rinuncia all’ostruzionismo parlamentare per fermare le speculazioni, sempre per
responsabilità, salvo accorgersi che nei giorni seguenti i mercati finanziari hanno continuato a colpire il nostro paese! La
verità è che la debolezza italiana sta nella non credibilità di chi
governa, nella non credibilità delle scelte di politica economica
ed industriale di una compagine governativa corrotta, intenta
a difendere i propri privilegi. Un parlamento italiano chiamato
continuamente a rispondere di reati contro la pubblica amministrazione, di reati commessi nell’esercizio della vita e delle
attività private. E su questo, francamente, mi viene da dire: ma,
Presidente Napolitano, secondo quale principio la magistratura
italiana dovrebbe essere richiamata a maggiore responsabilità? Ma si è reso conto con chi ha a che fare? Si è reso conto chi
siede in parlamento? L’uso delle intercettazioni è fondamentale
per combattere reati pesantissimi, le organizzazioni malavitose, i politici collusi e corrotti! Ed il loro utilizzo è ampiamente
disciplinato. È l’uso strumentale da parte di giornali, si veda la
condanna recente di Belpietro, e da parte dei politici che andrebbe combattuto! E guai se questo parlamento corrotto mettesse mano veramente alla legge sulle intercettazioni! Questi
politici collusi a più livelli, con stuoli di avvocati parlamentari
dediti a fare leggi buone per i propri assistiti, anch’essi parlamentari, ha fatto già sufficienti danni! La giustizia non va? E
ci credo! Oggi fare il magistrato, avere il coraggio di inquisire
politici e potenti, significa essere eroi.
Tornando alla manovra, è difficile non contestualizzarla politicamente, essendo comunque una manovra politica. Si perché
le scelte fatte sono assolutamente politiche. Se tutti, anche il
sindacato, condivideva la necessità di una manovra finanziaria
correttiva, anzi, la C.G.I.L la chiedeva proprio quando Tremonti
mentiva, o non si accorgeva, tuttavia, a saldi invariati, come reperire le risorse e come sostenere la crescita del paese poteva
e doveva essere realizzato in modo diverso. Una manovra essenzialmente fatta di tagli e nuove tasse. Solo di questo. Non vi
sono politiche di sviluppo, di sostegno ai settori produttivi. Una
manovra che dimentica il lavoro. Una manovra che, insieme,
si dimostra regressiva e repressiva. L’Italia è un paese essenzialmente manifatturiero. Esporta però solo il 20% di ciò che
produce. Pertanto, se l’80% delle nostre produzioni si rivolge
al mercato interno, è evidente che non sostenere il potere di
acquisto delle famiglie, dei ceti medio bassi, dei lavoratori e
dei pensionati, anzi, programmarne al contrario un taglio così
imponente significa bloccare i consumi interni, significa non sostenere l’economia nostrana. E quindi fabbriche ferme, lavoratori sospesi, redditi in picchiata, famiglie che non consumano,
economia ancora più ferma. Un perfetto circolo vizioso. Nulla
contiene la finanziaria in quanto ad investimenti nel sistema
produttivo, nelle infrastrutture. Non è presente un minimo, che
sia minimo, barlume di politica industriale di investimento e sostegno di settori innovativi o per l’avvio delle opere pubbliche
necessarie a rinnovare un paese vecchio, nel solco della sostenibilità, nell’eccellenza della nostra cultura e della nostra storia,
artistica ed architettonica.
Se il PIL, cioè la ricchezza che il sistema crea, rimane fermo,
se non si innestano politiche di crescita, l’Italia sarà destinata a
rimanere al palo, a soccombere sotto il peso del proprio debito, riducendo al minimo le protezioni sociali nel tempo costruite. Altri Stati, vedi la Germania, che hanno per tempo varato
manovre finanziarie di contrasto alla crisi, hanno si tagliato i
loro bilanci, ma hanno investito nell’innovazione e nella ricerca,
hanno sostenuto le famiglie ed i redditi dei loro cittadini. Ed ora
ne stanno raccogliendo i benefici in termini di crescita.
Manovra regressiva, dunque, perché non produrrà crescita, ma
anche repressiva. I tagli lineari previsti, colpiranno tutti gli enti
locali, i quali si vedranno costretti a scegliere: o eliminare servizi essenziali ai propri cittadini, o aumentare le tasse locali. Si
parla di reintrodurre una tassa sulla prima casa. Vedremo. Si
taglia la pubblica amministrazione. Scuola, università, ricerca,
pubblico impiego. Tutto nel tritacarne. Con questa manovra si
arriva al settimo anno di blocco degli stipendi dei dipendenti
pubblici. E si prevede la non conferma di 300.000 lavoratori
pubblici precari. L’Italia, negli ultimi due anni, ha mediamente
500.000 persone in cassa integrazione, con reddito ridotto da
troppi mesi, ha mediamente 500.000 persone in disoccupazione, reddito ancora più ridotto, e per la maggioranza di questi,
dopo 8 mesi c’è il nulla, ha 3 milioni di lavoratori precari, dentro
e fuori dai luoghi di lavoro senza tutele, ha 3 milioni stimati di
lavoratori in nero. Sotto queste cifre si nasconde un dramma
sociale che prima o poi scoppierà.
E le tasse. Vi ricordate Berlusconi e Tremonti quando ci dicevano che non avrebbero mai messo le mani dello Stato nelle
tasche dei cittadini? Per fare una battuta mi verrebbe da dire che
Berlusconi le mani, sue, nelle tasche di qualcuno ce le ha messe! Basta chiedere a De Benedetti, vedi sentenza sul cosiddetto
lodo Mondadori. E non la cito a caso. Perché nella manovra finanziaria ci doveva essere pure la norma che salvava la Fininvest del Berlusca dal pagare la multa a seguito della sentenza!
Che si debba pagare si, ma è sempre meglio che a farlo sia
pantalone! Complimenti per la mancanza di senso di vergogna.
Tasse si diceva. Tornano i ticket sul pronto soccorso e sulle
ricette mediche. Altri ticket potranno essere introdotti dalle Regioni sui medicinali di fascia A. Per la terza volta nelle ultime
settimane vengono aumentate le accise sui carburanti. Chiaro?
La benzina alla pompa non aumenta per le speculazioni, non
solo per lo meno. Aumenta vertiginosamente perché questo
Governo decide di aumentarne le accise! Già che c’erano non
si capisce perché non abbiano reintrodotto pure la tassa sul
pane. Genere di prima necessità e di largo consumo. Si, perché lo spirito di questa manovra è colpire chi ha pochi soldi, ma
certi, e colpirli tutti, colpire la massa. E quindi reperire le risorse
necessarie.
In perfetta linea con la riforma del processo del lavoro, si reintroduce, dopo 50 anni, la tassa sull’avvio delle controversie legali dei lavoratori dipendenti. Certo, c’è un limite di reddito, ma
è il principio che conta. Tu lavoratore, che sei derubato dal tuo
datore di lavoro dei soldi che ti spettano, se li rivuoi e se ti attivi
a tal fine, prima mi versi una tassa!
5
Non entro nel dettaglio degli interventi che sono previsti in materia previdenziale. Mi limito a dire che si interviene nuovamente, dopo un anno, sulla finestra mobile, allungando il periodo
che intercorre tra la maturazione del diritto alla pensione con
i 40 anni di lavoro e l’effettiva erogazione della stessa. Oggi
sono 12 mesi, domani saranno 18. Si interviene, anticipandolo
di due anni, sull’allungamento di tre mesi e via via nel tempo
sino a 3 anni e 3 mesi, per la maturazione del diritto alla pensione con le quote, la somma tra anni anagrafici e anni di contribuzione, legandola automaticamente all’aumento dell’aspettativa
di vita. Si interviene, dal 2020, portando l’età pensionabile per
le donne del settore privato a 65 anni, che con gli interventi di
cui sopra si può dire 68 anni! Si interviene sui termini di prescrizione in materia di contenzioso previdenziale e si complica la
procedura per il riconoscimento dello stato di invalidità civile.
Ed infine cito tutta la parte che riguarda i tagli alle agevolazioni
fiscali ed alle assistenze, che si intrecciano con la delega fiscale ed assistenziale. Vi sono 15 mld di euro che dovranno essere
reperiti attraverso la rimodulazione del fisco e dell’assistenza.
Significa che, se la delega fiscale dovesse fallire, comunque
i 15 mld saranno garantiti e, proprio per dissipare ogni dubbio di solidità dell’intervento, il governo ha anticipato il colpo di
scure sulle agevolazioni fiscali: gli oltre 100 miliardi di valore
attuale subiranno un taglio del 5% nel 2013 e del 20% a partire
dal 2014. E sarà un taglio indistinto. Per un lavoratore e un
pensionato il costo medio potrebbe essere di 1.200-1800 euro.
A meno che il Governo, in momenti migliori, decida altrimenti:
ossia che entro il 2014 sia attuata la delega fiscale, con la ridefinizione degli scaglioni Irpef. E dalle prime indiscrezioni si
tratterebbe del solito risparmio di migliaia di euro per i grandi
redditi e spiccioli per i redditi medio bassi. In perfetto stile Tremonti, il Robin Hood alla rovescia.
Tagliare le agevolazioni fiscali significa intervenire direttamente
sui lavoratori dipendenti e sulle famiglie. Si parla infatti di detrazioni per lavoro dipendente, per moglie e figli a carico. Si parla
di sostegno e deducibilità per le mense, i trasporti, i servizi, gli
asili. Si tratta dei recuperi fiscali attraverso il modello 730, si
colpisce il recupero irpef del 36% per le ristrutturazioni edilizie.
Si tagliano gli assegni famigliari. Di questo si sta discutendo.
Delle pensioni di accompagnamento, dei sostegni alle non autosufficienze. Lo definisce bene la Chiesa, tanto per allontanare il sospetto di essere il solito comunista, quando parla di
macelleria sociale.
E si colpiscono i piccoli risparmiatori, i risparmi di una vita delle
famiglie, aumentando le tasse sui titoli di stato. Anche qui. Lo
stato emette titoli sul mercato per pagarsi il debito, atto essenziale, e disincentiva ciò annullando i rendimenti con le nuove
tasse per cittadini e famiglie? Ovviamente tutto ciò avviene lasciando tranquilli i grandi patrimoni, le grandi rendite, i grandi
speculatori, i privilegiati. Non entro nel merito dei costi della
politica, sarebbe troppo facile.
6
La C.G.I.L. è convinta che un’altra politica economica sia possibile per sostenere i redditi, rilanciare i consumi, programmare la ripresa degli investimenti pubblici e privati, una politica di
crescita, l’unica capace di determinare la progressiva riduzione
del debito pubblico. Una manovra che, se mettesse al centro
della sua visione politica l’equità sociale e il sostegno al welfare, sarebbe ancora volano di crescita. Una politica che, partendo da un livello mondiale ed europeo sicuramente, con regole
ferree dei mercati finanziari, con la revisione dei patti di stabilità
europei, con l’introduzione di una tassazione sulle transazioni
finanziarie, si declini poi a livello italiano, con investimenti mirati
e selettivi di politica industriale innovativa, sostenendo ricerca
e conoscenza. Si dovrebbero tassare le rendite finanziarie ed
i grandi patrimoni, prima che i risparmi delle famiglie; si dovrebbe attivare una seria lotta al sommerso, sia in termini di
contrasto all’evasione fiscale, 200 mld di euro all’anno, sia con
norme in materia di lavoro, che riguardano da vicino la nostra
categoria, rendendo il “caporalato” reato penale e modificando
le norme sugli appalti. La crescita del nostro paese non può
più prescindere dalla lotta ai privilegi, dal contrasto alle rendite di posizione, dal sostegno dei consumi delle fasce medio
basse. Ormai in Italia il 10% della popolazione detiene più del
40% della ricchezza. Anche attraverso l’equità sociale ed una
redistribuzione della ricchezza si sosterrà la crescita del nostro
Paese. Solo questo Governo e le fasce del privilegio sembrano
non averlo capito. Perché se il Titanic affonderà lo farà con tutti
a bordo.
Il buon Dellai, governatore della nostra provincia autonoma,
assicura che i trentini non saranno colpiti dalle misure inique
stabilite a livello nazionale. Vedremo se sarà così. Sui rinnovi degli stipendi dei dipendenti provinciali mi sembra ci siano
alcuni problemi, chiedere alla FP per questo. Mi chiedo e lo
chiedo a voi. Può davvero la nostra provincia autonoma pensare di vivere in uno stato italiano ridotto al dissesto sociale ed
economico? La nostra provincia, pur nella propria autonomia,
è comunque inserita all’interno dello stato italiano, e non si può
pensare estranea alle dinamiche economiche e sociali più generali. Certo la politica provinciale è attenta all’inclusione sociale ed alla crescita generalizzata della ricchezza. La recente
legge sugli aiuti alle imprese licenziata dal consiglio provinciale
è importante perché innovativa e selettiva e va nella direzione
di sostenere le produzioni ad alto valore aggiunto. Il PIL provinciale si sostiene attraverso il gettito fiscale che il nostro territorio
sa creare, ed il lavoro ne è il fulcro. Se il PIL provinciale ha
avuto performance nettamente superiori al PIL nazionale, se
la credibilità sui mercati finanziari della nostra provincia è così
riconosciuta, è perché alla base delle scelte di politica economica vi sono insieme il sostegno all’impresa che crea lavoro e
genera ricchezza, ed il sostegno all’inclusione sociale, con un
forte sostegno al reddito delle famiglie ed aiuti assistenziali di
tutto rispetto. Ulteriormente sostenuti durante questa perdurante fase di crisi. La nostra provincia si colloca ai massimi livelli
europei in quanto a welfare, non a caso anche i risultati economici sono migliori rispetto al resto d’Italia.
Se un altro modello sociale non è solo possibile, ma indispensabile, auspico che di fronte a questa manovra finanziaria non
siano le sole bandiere della C.G.I.L. a sventolare di nuovo, e
per l’ennesima volta in perfetta solitudine.
Una ritrovata unità sindacale?
Diciamo che se il buon giorno si vede dal mattino, una ritrovata unità sindacale potrebbe essere all’orizzonte. Pochi giorni
prima che il Governo dimostrasse tutta la sua irresponsabilità,
le parti sociali, Confindustria, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., il 28
giugno, hanno firmato un accordo interconfederale in materia
di democrazia e rappresentanza sindacale. Al di là del merito è il valore politico che va sottolineato di questo accordo.
E va contestualizzato. Oltre al contesto socio-economico abbondantemente delineato nelle pagine precedenti, c’è anche
il piano dei rapporti sociali, delle relazioni industriali. Veniamo
dal periodo in cui governo e parti sociali tutte hanno sottoscritto
accordi separati, senza la C.G.I.L.. Nelle ultime settimane il Ministro Sacconi promuoveva una legge che sancisse la validità
di quanto siglato tra Marchionne e C.I.S.L. e U.I.L., sulla validità
degli accordi sottoscritti erga omnes. La deriva era la morte
della democrazia sindacale e la fine della C.G.I.L., non più riconosciuta, se non dai propri iscritti. Ma quale sarebbe stata
la nostra capacità di contrasto ad una situazione tale? Bene.
Questo accordo ci dice tre cose: ll disegno di Sacconi, che
parte dal suo Libro Bianco, non è sepolto, ma viene stoppato;
Confindustria, C.I.S.L. e U.I.L. si sono rese conto di non poter
fare a meno del sindacato maggiormente rappresentativo nel
governo del territorio e delle dinamiche industriali, sicuramente anche perché tradite da un governo incapace; la C.G.I.L.
segna un punto importante nella lotta di contrasto agli accordi
separati, partendo proprio dalle regole sulla democrazia e sulla
rappresentanza.
Vi sono tre aspetti essenzialmente importanti nell’accordo. Il
primo è la certificazione dei sindacati, della loro rappresentanza. Finalmente si è individuato un sistema super partes, attraverso l’INPS ed i risultati ottenuti alle elezioni delle R.S.U. (rappresentanza sindacale unitaria), che conterà davvero il numero
reale degli iscritti ad ogni singola organizzazione sindacale
con trasparenza e giusto peso nelle trattative, con una soglia
di sbarramento al 5% per potersi anche solo sedere al tavolo
del negoziato. Il secondo è che si ridà centralità al CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro), quale cornice universale
di diritti minimi esigibili su tutto il territorio nazionale. Il terzo
riguarda tutta la materia della contrattazione di secondo livello,
andando a dare centralità e forza alle RSU, diretta espressione
dei lavoratori di quella singola azienda, riportando a percorsi
di maggiore partecipazione e meno potere alle segreterie sindacali in favore dei lavoratori normando democraticamente le
decisioni assunte dalle RSA (rappresentante sindacale aziendale), di nomina diretta del sindacato, obbligandole alla rettifica
degli accordi con passaggio in assemblea con l’ok di almeno il
50% più uno dei lavoratori, definendo e circoscrivendo le materie che potranno essere derogate dal secondo livello rispetto al
CCNL. Sancendo un ulteriore principio fondamentale. E cioè,
che se eventuali clausole di tregua sindacale dovessero essere pattuite dalle organizzazioni sindacali firmatarie, queste non
potrebbero mai riguardare diritti indisponibili dei singoli lavoratori, quali, ad esempio, il diritto allo sciopero. Tanto per capirci
quanto successo alla FIAT non sarebbe replicabile ora dopo
questo accordo.
Vi è poi a margine dell’accordo interconfederale un ulteriore accordo, endosindacale, cioè tra C.G.I.L. C.I.S.L. e U.I.L., che, a
completamento e miglioramento dell’accordo interconfederale,
demanda alle singole Categorie, depositarie della contrattazione per il settore di riferimento, la declinazione delle regole su
democrazia e rappresentanza, soprattutto in caso di divergenza di visioni durante la trattativa, nell’atto in cui si rinnovano i
CCNL e gli integrativi, territoriali e aziendali. Se per le materie
di valenza generale, C.G.I.L. C.I.S.L. e U.I.L. hanno concordato
la consultazione certificata tra tutti i lavoratori, le lavoratrici, le
pensionate ed i pensionati, come già avvenuto nel 1993 e nel
2007, le singole Categorie, nel quadro dell’accordo interconfederale, potranno definire specifici regolamenti sulle procedure
per i rinnovi contrattuali, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le
lavoratrici ed i lavoratori, sia per la costruzione delle piattaforme sia per l’approvazione degli accordi, cercando di prevedere la consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori proprio nel
caso di rilevanti divergenze interne alle delegazioni trattanti.
Ed infine, spetterà alle categorie definire regole e criteri per le
elezioni delle RSU e per la consultazione dei lavoratori e delle
lavoratrici per gli accordi di secondo livello, sempre all’interno
del quadro dell’accordo confederale che prevede la centralità
del CCNL, la democrazia in capo alle RSU ed ai lavoratori, definendo nello specifico quelle materie, ed i contesti, dove solo
esse ed in quel momento, potranno essere derogate dal secondo livello di contrattazione.
È un accordo che risolve ogni problema di rapporti sindacali?
Certo che no. Dopo questo accordo non sono scongiurati accordi separati. Ma è un buon punto di inizio. Che frena la deriva
da un lato, che detta regole certe, e che ci obbliga ora a fare il
nostro lavoro, e cioè scrivere insieme, categoria per categoria,
le regole specifiche del gioco che meglio si adattano a quel
settore o quel comparto.
È un po’ quanto accaduto nell’ultimo rinnovo contrattuale nazionale della nostra Categoria nel settore edile. La cornice è
data, ed il modello funziona. Abbiamo un CCNL forte ed inclusivo, minimo comune denominatore anche per una concorrenza
leale tra imprese che partecipano agli appalti partendo dallo
stesso costo del lavoro, CCNL che definisce nel dettaglio le
materie da contrattare al secondo livello territoriale. L’ultimo
CCNL ha introdotto una novità, cioè quella di poter intervenire anche al livello aziendale, per una parte che riguardi l’erogazione del premio variabile, l’EVR (elemento variabile della
retribuzione). Questo vuol dire che ogni singola azienda potrà
fare ciò che vuole, e derogare dal CCNL e dal CCPL (contratto
collettivo provinciale di lavoro) come vorrà? Assolutamente no.
Nel nostro CCPL infatti andremo a normare come una singola
azienda potrà farlo. E andremo a dire che se lo vorrà fare, la
procedura vorrà dire confronto obbligatorio col sindacato. Che
entrerà in quell’azienda, che dovrà essere messo nelle condizioni di verificare organizzazione del lavoro e bilancio.
All’interno di una struttura contrattuale nazionale forte, di un
contratto territoriale ulteriormente redistributivo, ci può essere
l’impresa singola in difficoltà. Se lo è veramente, ed in trasparenza dimostrerà di esserlo si affronterà il problema, ma vi assicuro che la piccola impresa edile che volesse fare “la furba”,
quando sa che il sindacato arriva in azienda e dovrà capire se
la crisi è reale, quindi entrare nel merito di una discussione
sull’organizzazione del lavoro e sul bilancio, sarà già solo questo un ottimo deterrente.
Questo per dire cosa. Che al di là del principio, ciò che conta è
essere presenti nei luoghi di lavoro e fare la nostra parte, con
regole certe e condivise. Proprio nell’ottica di quanto stabilito
con l’accordo del 28 giugno scorso, la FILLEA di Trento dovrà essere protagonista nel declinare nei fatti i principi in esso
contenuti. Pertanto, dobbiamo impegnare la nostra struttura a
ricercare da subito con FILCA-CISL e FeNEAL-UIL i percorsi
di democrazia e rappresentanza attraverso i quali rinnovare gli
integrativi provinciali e gli accordi aziendali, laddove strutturati.
Per quanto concerne la contrattazione, io sono convinto si debba uscire dagli schemi consolidati nel tempo. Penso sia utile
una sorta di flessibilità della contrattazione. Fatta la cornice
di un contratto nazionale regolatore e di riferimento, si deve
poi calarsi nel territorio. Vi sono settori dove la contrattazione
aziendale rimane e rimarrà strumento unico per migliorare le
condizioni di lavoro, e per aumentare la produttività aziendale,
sulla base delle proprie specificità. Penso al mondo delle Cartiere, delle grandi aziende metalmeccaniche, o del cemento.
C’è poi un altro livello, quello territoriale, comprendente l’intera provincia. E che accorpi artigianato ed industria. È il caso
dell’esperienza trentina nel settore dell’edilizia. Un settore nel
quale vive una sana bilateralità ed un livello di contrattazione
territoriale senza eguali. Modello questo che sarebbe da riproporre anche nel settore del legno. Con qualche distinguo.
Abbiamo moltissime piccole aziende, artigiane ed industriali.
Per cui sarebbe auspicabile un contratto provinciale che metta
insieme artigiani ed industriali. In questo settore abbiamo poi
molte discussioni attorno alla filiera. Per questo, se non provinciale si potrebbe sperimentare una contrattazione di filiera.
La Provincia sta investendo molte risorse nel settore del legno,
ritenuto strategico, in funzione di uno sviluppo del territorio ecocompatibile.
Ritengo il sistema contrattuale italiano all’altezza delle sfide.
Grazie alla contrattazione derivante dalle relazioni industriali in
Italia si è di fatto costruito il sistema sociale. Un sindacato confederale, che difende il lavoratore in qualità di cittadino, e ne rivendica le istanze a tutti i livelli, nella contrattazione di fabbrica,
territoriale, di categoria settoriale, ma anche a livello sociale,
7
in un ottica generale. Per questo la nostra esperienza non va
snaturata, e l’accordo del 28 giugno ci dice proprio questo. Il
problema italiano semmai sta nel fatto che la contrattazione bilaterale si è dovuta spesso sostituire alla parte politica, spesso
poco seria, quasi sempre disattenta al benessere del mondo
del lavoro. Ed i risultati, in termini di competitività del sistema
Italia si vedono. Siamo un paese fermo, in stagnazione. Ma, lo
ripeto, la responsabilità non è nelle relazioni industriali bilaterali che ingessano il sistema. La responsabilità è nell’assenza
di politiche industriali, che segnino la via maestra, che diano
prospettive future. Con l’accordo del 28 giugno le parti sociali
hanno detto presente, con la manovra finanziaria il Governo si
chiama fuori un’altra volta. Questa è la verità. Si è reso precario
il mondo del lavoro, si è cercato di destrutturate il modello della
contrattazione, per abbassare il costo del lavoro, agendo sulle
risorse umane. Atri paesi hanno, al contrario, scelto di investire nelle risorse umane, partendo dalla loro scolarizzazione,
promuovendo la formazione continua. La conoscenza ha fatto
crescere gli altri, la precarizzazione ha reso deboli noi.
Contrattare oggi, il punto della situazione
territoriale
Non è sufficiente scrivere le regole a cornice della contrattazione, si deve poi arrivare al dunque, e cioè firmare contratti
ed accordi che migliorino le condizioni delle lavoratrici e dei
lavoratori. A questo sta lavorando la nostra categoria, impegnata in questi giorni a fare decollare le trattative sugli integrativi
territoriali nei settori edile, del porfido e del legno artigianato.
Dopo gli accordi confederali provinciali di inizio aprile che hanno recepito e stabilito gli istituti della retribuzione che potevano
godere della tassazione agevolata al 10%, durante il mese di
maggio la nostra categoria ha siglato quattro accordi importanti
sulla stessa materia, allargando gli istituti detassabili ad altre
voci degli integrativi provinciali, sia nel settore edile, sia nel settore del porfido, industria ed artigianato. Le voci relative all’EET (elemento economico territoriale), al premio presenza, alla
nona ora estiva, al cottimo ed all’ITS (indennità territoriale di
settore) godranno delle agevolazioni fiscali, portando qualche
euro in più nelle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori. Accordi
con analoga finalità sono stati siglati nelle aziende del legno e
del cemento nelle quali si svolge normalmente l’attività di contrattazione integrativa.
Dal primo luglio scorso sono entrate in vigore a tutti gli effetti
le nuove prestazioni che la Cassa Edile erogherà ai lavoratori
ed ai loro familiari, prestazioni che trovate specificate all’interno
del presente giornalino.
Nelle giornate del 16 giugno e del 22 luglio è ripresa la trattativa
per il rinnovo del CCPL legno e lapidei artigianato. Si è condiviso il percorso, che vada a definire per primo la costituzione di
un osservatorio, che affronti per secondo i temi della bilateralità
e dell’assistenza integrativa, della formazione e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, e per terzo la parte salariale. È in stato
avanzato la condivisione delle linee guida relative all’osservatorio, che dovrà essere uno strumento a disposizione delle
parti trattanti quale mezzo per il miglioramento delle relazioni
industriali, raccogliendo dati e dinamiche oggettive per definire
fabbisogni professionali e quindi formativi, con relative classificazioni, analizzando la reale consistenza delle retribuzioni presenti, partendo dalla qualità della loro composizione, arrivando
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alla strutturazione dei parametri e degli elementi oggettivi che
intercettino e definiscano il valore della produzione dei comparti, al fine di costituire un premio variabile che ridistribuisca
la ricchezza creata. Rimangono i nodi da risolvere per la contrattazione del comparto del porfido, attualmente inserito nel
contratto unico, industria ed artigianato, e la definizione delle
professionalità del mondo del restauro. Per il primo va sicuramente preservata la contrattazione territoriale che unisce tutte
le aziende del comparto, sia industriali che artigiane. Per il secondo si attenderanno le linee condivise in sede nazionale, con
la possibilità di implementazione in sede territoriale, sia pure
nel solco di quanto previsto dal CCNL. Il prossimo incontro è
fissato per la giornata del 31 agosto, dove si dovrebbe condividere il testo contrattuale relativo all’osservatorio.
Nelle settimane scorse si è condivisa la parte normativa con
confindustria porfido per il rinnovo del CCPL di comparto, con
particolare riferimento alla figura del RLST (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale). A breve sarà presentato
un testo di proposta di riforma del premio di risultato variabile e
di altri istituti economici vigenti. Successivamente l’incontro per
la ripresa della trattativa proprio sulla questione economica. Da
segnalare la firma del primo accordo per il settore che preveda
l’utilizzo del contratto di solidarietà. Un risultato importante a
testimonianza delle buone relazioni sindacali conquistate nel
tempo.
Arrivo in fine alla trattativa per il rinnovo del CCPL del settore
edile. Dopo gli accordi per il consolidamento dell’ EET, dopo
l’importante apporto che la nostra categoria ha dato nella sottoscrizione dell’atto di indirizzo per l’offerta economicamente
più vantaggiosa nell’aggiudicazione delle gare di appalto, ed
al tavolo appalti in generale, il 26 luglio il primo incontro che ha
dato formale inizio alla trattativa per il rinnovo del CCPL settore
edilizia industria. Che si annuncia difficilissima dato il contesto
di crisi odierno.
Oltre a condividere le regole del gioco con FILCA e FeNEAL,
settembre dovrà essere topico rispetto ai rinnovi contrattuali.
Se le associazioni datoriali non dovessero condividere con le
organizzazioni sindacali un percorso di avvicinamento per la firma degli integrativi entro la fine del 2011, in settembre, assieme
a FILCA e FeNEAL dovremo convocare i direttivi unitari, prevedere le assemblee unitarie nei luoghi di lavoro, e dare inizio ad
una stagione di contrasto alle scelte imprenditoriali, stabilendo
forme di lotta sindacale cogenti e necessarie. Dal presidio delle sedi delle associazioni di rappresentanza datoriali, fino allo
sciopero generale!
Lascio ai prossimi numeri gli approfondimenti settore per settore. Auguro a tutti voi una buona lettura.
Buona lettura,
ed un caro ciao a tutti voi
Edilizia Industria
ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE
Operai Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e 13° mensilità, è assolto dal datore di lavoro con l’applicazione e il versamento alla
Cassa Edile delle seguenti maggiorazioni alla retribuzione relativa alle ore
di prestazione normale ed al trattamento economico per festività e infrasettimanali .
8,50%
per ferie = 160 ore
10,00%
per 13ma mensilità
18,50%
totale lordo
14,20%
Totale netto
Gli accantonamenti di ferie e 13° mensilità, vengono pagati agli operai,
con assegni in due rate dalla Cassa Edile nel mese di luglio e nel mese
di dicembre.
Esempio:
L’accantonamento dei mesi di: ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, pagati nella 1°decade di luglio.
L’accantonamento dei mesi di: maggio, giugno, luglio, agosto, settembre,
pagati nella 1° decade di dicembre .
PREMIO APE
Il premio anzianità professionale edile viene pagato dalla Cassa Edile ogni
anno ai primi di maggio ai lavoratori che abbiano maturato almeno una
anzianità di 2 anni nel settore edile, con un minimo di 2.100 ore lavorate
nel biennio precedente, esempio:
01.10.2008
minimo 2.100 ore lavorate.
30.09.2010
N.B. è molto importante che l’operaio controlli che sulle buste paga sommando le ore di lavoro ordinario + malattia + infortunio + servizio militare,
nel periodo sopra evidenziato, risultino effettuate 2.100 ore, altrimenti
perde il diritto al premio A.P.E. di maggio.
Per il calcolo del premio invece viene preso il periodo dal 01.10.2009 al
30.09.2010 ed è liquidato in questo caso nel maggio 2011
Importi orari prestazioni A.P.E. 2011
N° erogazioni CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° Operaio Operaio Operaio Operaio APPR.
percepite dal
4° livello specializzato qualificato comune
singolo operaio €
€
€
€
€
€
€
€
1° Grado
2° Grado
3° Grado
4° Grado
5° Grado
6° Grado
7° Grado
8° Grado
9° Grado
10° Grado
0,1488
0,1488
0,3085
0,3085
0,4624
0,4846
0,6460
0,6460
0,8075
0,8075
0,1321
0,1321
0,2776
0,2776
0,4163
0,4360
0,6813
0,6813
0,7270
0,7270
0,1580
0,1580
0,3318
0,3318
0,4979
0,5216
0,6958
0,6958
0,8697
0,8697
0,1580
0,1580
0,3318
0,3318
0,4979
0,5216
0,6958
0,6958
0,8697
0,8697
0,1488
0,1488
0,3085
0,3085
0,4624
0,4846
0,6460
0,6460
0,8075
0,8075
0,1321
0,1321
0,2776
0,2776
0,4163
0,4360
0,6813
0,6813
0,7270
0,7270
0,1129
0,1129
0,2372
0,2372
0,3558
0,3727
0,4970
0,4970
0,6211
0,6211
0,1129
0,1129
0,2372
0,2372
0,3558
0,3727
0,4970
0,4970
0,6211
0,6211
Edilizia Industria
DECORRENZA E DURATA:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: 1° aprile 2010- 31 dicembre 2012
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro: presentata alla fine di ottobre
2010 la piattaforma unitaria per il rinnovo
PERIODO DI PROVA
Qualifica
Categorie
Durata
Operai
4° livello
25 giorni lavorativi
Specializzati *
20 giorni lavorativi
Qualificati
15 giorni lavorativi
Comuni
5 giorni lavorativi
Apprendisti
1 mese
Impiegati
1° cat. S.
6 mesi
1° cat.
5 mesi
2° cat. E assistenti
tecnici di 4° livello
3 mesi
altre cat.
2 mesi
(*) Anche per gli autisti conduttori di autobetoniere o motopompe ed i conduttori di macchine operatrici assunti come operai specializzati.
PREAVVISO
Sono previsti i seguenti periodi di preavviso:
Operai
Anni di servizio
Periodo
Fino a 3 anni
1 settimana
Oltre i 3 anni
10 giorni di calendario
Impiegati
Anni di servizio
1s-1° cat.
Cat. 2° (*)
altre cat.
Fino a 5 anni
2 mesi
1 mese e ½ 1 mese
Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi
2 mesi
1 mese e ½
Oltre i 10 anni
4 mesi
3 mesi
2 mesi
(*) e assistenti tecnici di 4° livello.
Per gli impiegati il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun
mese. In caso di dimissioni la durata del preavviso è ridotta a metà.
FERIE
Operai
Impiegati
4 settimane = 160 ore
4 settimane = 160 ore
PERMESSI RETRIBUITI
Operai: ogni 20 ore di lavoro effettivo si matura 1 ora di permesso retribuito.
Il permesso retributivo viene pagato dalla ditta al lavoratore in quota oraria
su ogni ora di lavoro effettivo.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare dovranno
essere goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Impiegati: 11 giorni = 88 ore
DIVISORE ORARIO: OPERAI - IMPIEGATI
173
INFORTUNIO
Conservazione del posto.
In caso di infortunio sul lavoro agli operai non in prova spetta la conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea.
In caso di malattia professionale per 9 mesi (cumulabili nell’arco di 12
consecutivi, nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia).
Se l’infortunio o malattia professionale intervengono durante il periodo di
preavviso, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un massimo
di 6 mesi.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l’impiegato ha diritto
alla conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea.
Trattamento economico
INAIL:
Indennità giornaliera per inabilità temporanea dal 4° giorno successivo a
quello in cui si è verificato l’infortunio, o si è manifestata la malattia professionale, è erogata per tutti i giorni anche festivi compresi nel periodo di inabilità
ed è pari a: * 60% della retribuzione giornaliera fino al 90° giorno di inabilità.
* 75% della retribuzione giornaliera dal 91° giorno in poi.
La indennità corrisposta dall’INAIL viene erogata fino a quando il lavoratore non è in grado di riprendere il proprio lavoro.
La retribuzione su cui calcolare queste percentuali, è il guadagno del lavoratore negli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti a quello della
data dell’infortunio, comprese quote per ferie e mensilità aggiuntive.
DITTA:
1) Operai: l’intera retribuzione per il giorno in cui è avvenuto l’infortunio o
si è manifestata la malattia professionale
Apprendisti: la retribuzione prevista per gli operai, riproporzionata sulla
base della percentuale di retribuzione raggiunta dall’apprendista.
2) il 60% della retribuzione per i 3 giorni successivi, compreso l’accantonamento alla Cassa Edile.
3) la quota di integrazione stabilita dal CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE di LAVORO dal 4° giorno il poi.
Vedi tabella pagina 23.
MALATTIA
“In caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi,
senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella
stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi
nell’arco di 24 mesi consecutivi.”
Vedi tabella pagina 21.
9
Edilizia Industria
CONGEDO MATRIMONIALE
Operai:
Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
All’operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un
periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario.
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore con almeno 6
giorni di preavviso dal suo inizio.
Impiegati:
Agli impiegati spetta un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario.
Tabelle paga Edilizia Industria
in vigore dal 1° GENNAIO 2012 nella Provincia di Trento
Operai
CATEGORIE
OPERAI
Minimi paga base oraria
Indennità contingenza oraria
Indennità territoriale oraria
E.D.R. orario
PAGA GLOBALE ORARIA
Ferie - Gratifica
Ferie - Gratifica
VALORE ORARIO
RIPOSI ANNUI
Valore di un’ora straordinaria
Indennità di pernottamento
Indennità alloggio
Trasferta oltre i 17 Km e fino a Km 35
Trasferta oltre i 35 Km
Alta Montagna + 1200 mt.
Alta Montagna + 1800 mt.
Galleria Avanzamento
Giornate di carenza INPS e INAIL
Dal 4° giorno di malattia in poi
Dal 4° al 90° giorno di infortunio
Dal 91° giorno d’infortunio in poi
PREMIO PRESENZA GIORNALIERO
18,50%
14,20%
4,95%
35,00%
12,00%
10,00%
14,50%
22,00%
10,00%
15,00%
46,00%
18,50%
18,50%
7,40%
4,60%
CAPO 1°
CAPO 2°
CAPO 3°
OPERAIO OPERAIO
OPERAIO OPERAIO
10%+OP. SPEC. 10%+OP.QUAL. 10%+ OP.IV LIVELLO IV livello Specializzato Qualificato Comune
€
€
€
€
€
€
€
6,61
5,96
7,13
6,48
6,01
5,42
4,63
3,30
3,28
3,31
3,01
3,00
2,99
2,96
1,66
1,49
1,77
1,61
1,51
1,35
1,16
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
11,63
10,79
12,27
11,16
10,58
9,81
8,81
2,15
2,00
2,27
2,07
1,96
1,82
1,63
1,65
1,53
1,74
1,59
1,50
1,39
1,25
13,78
12,78
14,54
13,23
12,54
11,63
10,44
0,58
0,53
0,61
0,55
0,52
0,49
0,44
15,70
14,56
16,57
15,07
14,28
13,25
11,90
13,03
12,08
13,75
12,50
11,85
10,99
9,87
12,80
11,87
13,50
12,28
11,64
10,80
9,70
13,32
12,35
14,05
12,78
12,11
11,24
10,09
14,19
13,16
14,97
13,62
12,91
11,97
10,75
12,80
11,87
13,50
12,28
11,64
10,80
9,70
13,38
12,41
14,11
12,84
12,17
11,29
10,14
16,98
15,75
17,92
16,30
15,45
14,33
12,87
13,78
12,78
14,54
13,23
12,54
11,63
10,44
13,78
12,78
14,54
13,23
12,54
11,63
10,44
12,49
11,59
13,18
11,99
11,36
10,54
9,47
12,17
11,28
12,84
11,68
11,07
10,27
9,22
8,37
7,10
8,37
7,10
6,20
4,84
2,97
MENSA
Per i lavoratori che consumano il pasto al ristorante, il contributo sarà
relativo alle eventuali eccedenze dei sottoriportati importi:
a decorrere dal 1° gennanio 2008 ad € 11,50
L’indennità di mancata mensa è di € 6,00
TRASPORTI
L’indennità giornaliera relativa alla distanza dell’abitazione è pari a:
€ 1,36 da 3 a 10 Km,
€ 2,74 da 10 a 20 Km,
€ 4,78 oltre i 20 Km,
Guida automezzo trasporto lavoratori € 5,00
10
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
LAVORATORE: in forma volontaria con 1% della retribuzione annua utile
per determinare il T.F.R.
AZIENDA: concorre al finanziamento nella misura del 1%.
QUOTA T.F.R.: pari al 18%
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DAL 1° GENNAIO 2011
(IMPORTI DA CUI DETRARRE LA SOLA QUOTA IRPEF)
Gli importi riportati sono i limiti massimi del trattamento mensile di CIG per
eventi meteorologici fissati per il settore edilizia:
€ 1.024,61 mensili netti per i lavoratori che guadagnano meno di
€ 1.961,80 mensili lordi;
€ 1.231,49 mensili netti per i lavoratori che guadagnano più di
€ 1.961,80 mensili lordi;
Impiegati
7°
6°
5°
4°
3°
2°
1°
1° Impiegati Super
1° Impiegati
2° Assistente tecnico
3° Assistente tecnico
3° Impiegati Ammministrativi
4° Impiegati
4° Impiegati 1° impiego
PAGABASE
CONTINGENZA
E.D.R.
PREMIO PROD.(ITS+EET)
€
1.600,71
1.440,63
1.200,52
1.120,51
1.040,46
936,42
800,36
€
533,82
529,63
523,35
521,25
519,16
516,43
512,87
€
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
€
375,79
343,01
288,29
264,55
244,67
221,27
190,47
TOTALE
LORDO MENSILE
€
2.520,65
2.323,60
2.022,49
1.916,64
1.814,62
1.684,45
1.514,03
Apprendistato professionalizzante
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione
della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dai crediti professionali e
formativi acquisiti.
Durata massima dei contratti di apprendistato:
a) apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione MASSIMO 3 ANNI
b) apprendistato professionalizzante
• qualifica finale 2° livello, MASSIMO 3 ANNI
• qualifica finale 3° livello, MASSIMO 4 ANNI
• qualifica finale 4° livello, MASSIMO 5 ANNI
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale
che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale. La
durata della formazione è di 240 ore annue per il contratto di apprendistato
per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione, di 120 ore annue per il
contratto di apprendistato professionalizzante.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso
più imprese si cumulano ai fini della durata prevista, purchè non separati
da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse
attività lavorative.
L’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato
professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello della categoria
per la quale è finalizzato il relativo contratto. Nell’ipotesi di primo inseri-
Edilizia Industria
LIVELLO IMPIEGATI
mento nel settore, l’inquadramento dell’apprendista e il relativo trattamento
economico è il seguente:
1° livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 2°e 3° liv.
2° livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 4° livello
3° livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 5° livello
Nell’ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso di apprendistato, al
lavoratore è riconosciuto l’inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione.
( ATTENZIONE: quanto previsto nel comma precedente non si applica ai
rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello)
APPRENDISTATO VECCHIO TIPO
Codice Semestre P. Base
A1
1°SEM 60% 3,25
A2
2°SEM 65% 3,52
A3
3°SEM 70% 3,79
A4
4°SEM 75% 4,07
A5
5°SEM 80% 4,34
A6
6°SEM 85% 4,61
Its
0,81
0,88
0,95
1,01
1,08
1,15
Conting. E.D.R. Totale
1,79
0,04
5,89
1,94
0,04
6,38
2,09
0,04
6,87
2,24
0,04
7,36
2,39
0,05
7,85
2,54
0,05
8,34
Le percentuali indicate sono riferite alla retribuzione spettante all’operaio
qualificato.
11
Edilizia Artigianato
Edilizia Artigianato
DECORRENZA E DURATA:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: 1-12-2010 31-12-2012
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro: presentata alla fine di ottobre
2010 la piattaforma unitaria per il rinnovo
PERIODO DI PROVA
Qualifica
Categorie
Durata
Operai
4° livello
25 giorni lavorativi
Specializzati *
20 giorni lavorativi
Qualificati
15 giorni lavorativi
Comuni
5 giorni lavorativi
Apprendisti
6 settimane
Impiegati
1° cat. S.
6 mesi
1° cat.
5 mesi
2° cat. e assistenti
tecnici di 4° livello
3 mesi
altre cat.
2 mesi
(*) Anche per gli autisti conduttori di autobetoniere o motopompe ed i
conduttori di macchine operatrici assunti come operai specializzati (totale
20 giorni lavorativi).
PREAVVISO
Sono previsti i seguenti periodi di preavviso:
Operai
Anni di servizio
Periodo
Fino a 3 anni
1 settimana
Oltre i 3 anni
10 giorni di calendario
Impiegati
Anni di servizio
1s-1° cat. Cat. 2° (*)
altre cat.
Fino a 5 anni
2 mesi
1 mese e 1/2 1 mese
Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi
2 mesi
1 mese e ½
Oltre i 10 anni
4 mesi
3 mesi
2 mesi
(*) e assistenti tecnici di 4° livello.
Per gli impiegati il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
In caso di dimissioni la durata del preavviso è ridotta a metà.
FERIE
Operai:
4 settimane = 160 ore
Impiegati:
4 settimane = 160 ore
Apprendisti:
fino a 16 anni 30 giorni
oltre i 16 anni 20 giorni = 160 ore
PERMESSI RETRIBUITI
Operai: ogni 20 ore di lavoro effettivo si matura 1 ora di permesso retribuito. Il permesso retributivo viene pagato dalla ditta al lavoratore in quota
oraria su ogni ora di lavoro effettivo.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare dovranno
essere goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Impiegati: 11 giorni = 88 ore
DIVISIONE ORARIO: OPERAI E IMPIEGATI 173
ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE
Operai
Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e 13° mensilità, è
assolto dal datore di lavoro con l’applicazione e il versamento alla Cassa
Edile delle seguenti maggiorazioni alla retribuzione relativa alle ore di prestazione normale ed al trattamento economico per festività e infrasettimanali .
8,50%
per ferie = 160 ore
10,00%
per 13ma mensilità
18,50%
totale lordo
14,20%
totale netto
Gli accantonamenti di ferie e 13° mensilità, vengono pagati agli operai, con assegni in due rate dalla Cassa Edile nel mese di luglio e nel mese di dicembre.
Esempio:
L’accantonamento dei mesi di: ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, pagati nella 1°decade di luglio.
L’accantonamento dei mesi di: maggio, giugno, luglio, agosto, settembre,
pagati nella 1° decade di dicembre.
PREMIO APE
Il premio anzianità professionale edile viene pagato dalla Cassa Edile ogni
anno ai primi di maggio ai lavoratori che abbiano almeno maturato una
anzianità di 2 anni nel settore edile, con un minimo di 2.100 ore lavorate
nel biennio precedente, esempio:
12
01.10.2008
minimo 2.100 ore lavorate
30.09.2010
N.B. è molto importante che l’operaio controlli che sulle buste paga sommando le ore di lavoro ordinario + malattia + infortunio + servizio militare,
nel periodo sopra evidenziato, risultino effettuate 2.100 ore, altrimenti
perde il diritto al premio A.P.E. di maggio.
Per il calcolo del premio invece viene preso il periodo dal 01.10.2009 al
30.09.2010 ed è liquidato in questo caso nel maggio 2011.
Importi orari prestazioni A.P.E. 2011
N° erogazioni CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° Operaio Operaio Operaio Operaio APPR.
percepite dal
4° livello specializzato qualificato comune
singolo operaio €
€
€
€
€
€
€
€
1° Grado
2° Grado
3° Grado
4° Grado
5° Grado
6° Grado
7° Grado
8° Grado
9° Grado
10° Grado
0,1488
0,1488
0,3085
0,3085
0,4624
0,4846
0,6460
0,6460
0,8075
0,8075
0,1321
0,1321
0,2776
0,2776
0,4163
0,4360
0,6813
0,6813
0,7270
0,7270
0,1580
0,1580
0,3318
0,3318
0,4979
0,5216
0,6958
0,6958
0,8697
0,8697
0,1580
0,1580
0,3318
0,3318
0,4979
0,5216
0,6958
0,6958
0,8697
0,8697
0,1488
0,1488
0,3085
0,3085
0,4624
0,4846
0,6460
0,6460
0,8075
0,8075
0,1321
0,1321
0,2776
0,2776
0,4163
0,4360
0,6813
0,6813
0,7270
0,7270
0,1129
0,1129
0,2372
0,2372
0,3558
0,3727
0,4970
0,4970
0,6211
0,6211
0,1129
0,1129
0,2372
0,2372
0,3558
0,3727
0,4970
0,4970
0,6211
0,6211
INFORTUNIO
Conservazione del posto.
In caso di infortunio sul lavoro agli operai non in prova spetta la conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea.
In caso di malattia professionale per 9 mesi (cumulabili nell’arco di 12
consecutivi, nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia).
Se l’infortunio o malattia professionale intervengono durante il periodo di
preavviso, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un massimo
di 6 mesi.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l’impiegato ha
diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea.
Trattamento economico
INAIL: Indennità giornaliera per inabilità temporanea dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio, o si è manifestata la
malattia professionale, è erogata per tutti i giorni anche festivi compresi
nel periodo di inabilità ed è pari a:
* 60% della retribuzione giornaliera fino al 90° giorno di inabilità.
* 75% della retribuzione giornaliera dal 91° giorno in poi.
La indennità corrisposta dall’INAIL viene erogata fino a quando il lavoratore non è in grado di riprendere il proprio lavoro.
La retribuzione su cui calcolare queste percentuali, è il guadagno del lavoratore negli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti a quello della
data dell’infortunio, comprese quote per ferie e mensilità aggiuntive.
DITTA:
1) Operai: l’intera retribuzione per il giorno in cui è avvenuto l’infortunio o
si è manifestata la malattia professionale
Apprendisti: la retribuzione prevista per gli operai, riproporzionata
sulla base della percentuale di retribuzione raggiunta dall’apprendista.
2) il 60% della retribuzione per i 3 giorni successivi, compreso l’accantonamento alla Cassa Edile.
3) la quota di integrazione stabilita dal CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE di LAVORO dal 4° giorno il poi.
Vedi tabella pagina 23.
MALATTIA
“In caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi,
senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella
stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi
nell’arco di 24 mesi consecutivi.”
Vedi tabella pagina 21.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
LAVORATORE: in forma volontaria con il 2% del minimo tabellare (paga
base).
AZIENDA: concorre al finanziamento nella misura di un altro 2%.
QUOTA T.F.R.: pari al 18%
Tabelle paga Edilizia Artigianato
in vigore dal 1° GENNAIO 2012 nella Provincia di Trento
Operai
CATEGORIE
OPERAI
Minimi paga base oraria
Indennità contingenza oraria
Indennità territoriale oraria
E.D.R. orario
PAGA GLOBALE ORARIA
Ferie - Gratifica
Ferie - Gratifica
VALORE ORARIO
RIPOSI ANNUI
Valore di un’ora straordinaria
Indennità di pernottamento
Indennità alloggio
Trasferta oltre i 17 Km e fino a Km 35
Trasferta oltre i 35 Km
Alta Montagna + 1200 mt.
Alta Montagna + 1800 mt.
Galleria Avanzamento
Giornate di carenza INPS e INAIL
Dal 4° giorno di malattia in poi
Dal 4° al 90° giorno di infortunio
Dal 91° giorno d’infortunio in poi
PREMIO PRESENZA GIORNALIERO
18,50%
14,20%
4,95%
35,00%
12,00%
10,00%
14,50%
22,00%
10,00%
15,00%
46,00%
18,50%
18,50%
7,40%
4,60%
CAPO 1°
CAPO 2°
CAPO 3°
OPERAIO OPERAIO
OPERAIO OPERAIO
10%+OP. SPEC. 10%+OP.QUAL. 10%+ OP.IV LIVELLO IV livello Specializzato Qualificato Comune
€
€
€
€
€
€
€
6,61
5,96
7,13
6,48
6,01
5,42
4,63
3,30
3,28
3,31
3,01
3,00
2,99
2,96
1,66
1,49
1,77
1,61
1,51
1,35
1,16
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
11,63
10,79
12,27
11,16
10,58
9,81
8,81
2,15
2,00
2,27
2,07
1,96
1,82
1,63
1,65
1,53
1,74
1,59
1,50
1,39
1,25
13,78
12,78
14,54
13,23
12,54
11,63
10,44
0,58
0,53
0,61
0,55
0,52
0,49
0,44
15,70
14,56
16,57
15,07
14,28
13,25
11,90
13,03
12,08
13,75
12,50
11,85
10,99
9,87
12,80
11,87
13,50
12,28
11,64
10,80
9,70
13,32
12,35
14,05
12,78
12,11
11,24
10,09
14,19
13,16
14,97
13,62
12,91
11,97
10,75
12,80
11,87
13,50
12,28
11,64
10,80
9,70
13,38
12,41
14,11
12,84
12,17
11,29
10,14
16,98
15,75
17,92
16,30
15,45
14,33
12,87
13,78
12,78
14,54
13,23
12,54
11,63
10,44
13,78
12,78
14,54
13,23
12,54
11,63
10,44
12,49
11,59
13,18
11,99
11,36
10,54
9,47
12,17
11,28
12,84
11,68
11,07
10,27
9,22
8,37
7,10
8,37
7,10
6,20
4,84
2,97
MENSA
Per i lavoratori che consumano il pasto al ristorante, il contributo sarà
relativo alle eventuali eccedenze dei sottoriportati importi:
a decorrere dal 1° gennanio 2008 ad € 11,50
L’indennità di mancata mensa è di € 6,00
TRASPORTI
L’indennità giornaliera relativa alla distanza dell’abitazione è pari a:
€ 1,36 da 3 a 10 Km,
€ 2,74 da 10 a 20 Km,
€ 4,78 oltre i 20 Km,
Guida automezzo trasporto lavoratori € 5,00
Edilizia Artigianato
CONGEDO MATRIMONIALE
Operai:
Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
All’operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un
periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario.
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore con almeno 6
giorni di preavviso dal suo inizio.
Impiegati:
Agli impiegati spetta un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DAL 1° GENNAIO 2011
(IMPORTI DA CUI DETRARRE LA SOLA QUOTA IRPEF)
Gli importi riportati sono i limiti massimi del trattamento mensile di CIG per
eventi meteorologici fissati per il settore edilizia:
€ 1.024,61 mensili netti per i lavoratori che guadagnano meno di
€ 1.961,80 mensili lordi;
€ 1.231,49 mensili netti per i lavoratori che guadagnano più di
€ 1.961,80 mensili lordi;
13
Edilizia Artigianato
Impiegati
14
LIVELLO IMPIEGATI
7°
6°
5°
4°
3°
2°
1°
1° Impiegati Super
1° Impiegati
2° Assistente tecnico
3° Assistente tecnico
3° Impiegati Ammministrativi
4° Impiegati
4° Impiegati 1° impiego
PAGABASE
CONTINGENZA
E.D.R.
PREMIO PROD.(ITS+EET)
€
1.600,71
1.440,63
1.200,52
1.120,51
1.040,46
936,42
800,36
€
533,82
529,63
523,35
521,25
519,16
516,43
512,87
€
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
€
375,79
343,01
288,29
264,55
244,67
221,27
190,47
TOTALE
LORDO MENSILE
€
2.520,65
2.323,60
2.022,49
1.916,64
1.814,62
1.684,45
1.514,03
Apprendisti
I° gruppo sup.
Retribuzione calcolata sulla paga di un operaio qualificato 3° livello
Minimi paga base oraria
Indennita contingenza oraria
Ind. territoriale oraria (E.E.T.+I.T.S.)
E.D.R. ORARIO
PAGA GLOBALE ORARIA
Ferie-Gratifica
18,50%
Ferie-Gratifica
14,20%
VALORE ORARIO
RIPOSI ANNUI
4,95%
Valore di un’ora straordinaria
35,00%
Indennità di pernottamento
12,00%
Trasferta da i 17 Km a 35 km*
14,50%
Trasferta oltre i 35 Km
22,00%
Indennità alloggio
10,00%
Alta Montagna + 1200 mt.
10,00%
Alta Montagna + 1800 mt.
15,00%
Quota Malattia Acc. Cassa Edile 18,50%
Quota Infortunio dal 1° al 4° g.
18,50%
Quota Infortunio dal 4° al 90° g.
7,40%
Quota Infortunio dal 91° g. in poi
4,60%
PREMIO PRESENZA GIORNALIERO
assunzione
74%
€
4,45
2,22
1,12
0,04
7,83
1,45
1,11
9,28
0,39
10,57
8,77
8,96
9,55
8,61
8,61
9,00
9,28
9,28
8,41
8,19
2,97
Edilizia Artigianato
DURATA 5 ANNI (60 mesi)
da 55
da 49
da43
da 37
da 31
da 25
da 19
da 13
da 7
mesi a mesi a mesi a
mesi
mesi a
mesi
mesi a mesi a mesi a
60 mesi 54 mesi 48 mesi 42 mesi 36 mesi 30 mesi 24 mesi 18 mesi 12 mesi
96%
96%
91%
91%
86%
86%
79%
79%
76%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
5,77
5,77
5,47
5,47
5,17
5,17
4,75
4,75
4,57
2,88
2,88
2,73
2,73
2,58
2,58
2,37
2,37
2,28
1,45
1,45
1,37
1,37
1,30
1,30
1,19
1,19
1,15
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
10,16
10,16
9,63
9,63
9,10
9,10
8,36
8,36
8,04
1,88
1,88
1,78
1,78
1,68
1,68
1,55
1,55
1,49
1,44
1,44
1,37
1,37
1,29
1,29
1,19
1,19
1,14
12,04
12,04
11,41
11,41
10,78
10,78
9,91
9,91
9,53
0,50
0,50
0,48
0,48
0,45
0,45
0,41
0,41
0,40
13,71
13,71
13,00
13,00
12,28
12,28
11,28
11,28
10,86
11,38
11,38
10,78
10,78
10,19
10,19
9,36
9,36
9,01
11,63
11,63
11,02
11,02
10,42
10,42
9,57
9,57
9,21
12,39
12,39
11,75
11,75
11,10
11,10
10,20
10,20
9,81
11,17
11,17
10,59
10,59
10,01
10,01
9,19
9,19
8,85
11,17
11,17
10,59
10,59
10,01
10,01
9,19
9,19
8,85
11,68
11,68
11,07
11,07
10,46
10,46
9,61
9,61
9,25
12,04
12,04
11,41
11,41
10,78
10,78
9,91
9,91
9,53
12,04
12,04
11,41
11,41
10,78
10,78
9,91
9,91
9,53
10,91
10,91
10,34
10,34
9,77
9,77
8,98
8,98
8,64
10,62
10,62
10,07
10,07
9,52
9,52
8,74
8,74
8,41
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
15
Apprendisti
I° gruppo
Edilizia Artigianato
Retribuzione calcolata sulla paga di un operaio qualificato 3° livello
DURATA 5 ANNI (60 mesi)
Minimi paga base oraria
Indennita contingenza oraria
Ind. territoriale oraria (E.E.T.+I.T.S.)
E.D.R. ORARIO
PAGA GLOBALE ORARIA
Ferie-Gratifica
18,50%
Ferie-Gratifica
14,20%
VALORE ORARIO
RIPOSI ANNUI
4,95%
Valore di un’ora straordinaria
35,00%
Indennità di pernottamento
12,00%
Trasferta da i 17 Km a 35 km*
14,50%
Trasferta oltre i 35 Km
22,00%
Indennità alloggio
10,00%
Alta Montagna + 1200 mt.
10,00%
Alta Montagna + 1800 mt.
15,00%
Quota Malattia Acc. Cassa Edile 18,50%
Quota Infortunio dal 1° al 4° g.
18,50%
Quota Infortunio dal 4° al 90° g.
7,40%
Quota Infortunio dal 91° g. in poi
4,60%
PREMIO PRESENZA GIORNALIERO
da 55
da 49
da 43
da 37
da 31
da 25
da 19
da 13
da 7
mesi a mesi a mesi a mesi a mesi a mesi a mesi a mesi a mesi a
60 mesi 54 mesi 48 mesi 42 mesi 36 mesi 30 mesi 24 mesi 18 mesi 12 mesi
96%
96%
91%
86%
86%
81%
79%
76%
74%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
5,77
5,77
5,47
5,17
5,17
4,87
4,75
4,57
4,45
2,88
2,88
2,73
2,58
2,58
2,43
2,37
2,28
2,22
1,45
1,45
1,37
1,30
1,30
1,22
1,19
1,15
1,12
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
10,16
10,16
9,63
9,10
9,10
8,57
8,36
8,04
7,83
1,88
1,88
1,78
1,68
1,68
1,59
1,55
1,49
1,45
1,44
1,44
1,37
1,29
1,29
1,22
1,19
1,14
1,11
12,04
12,04
11,41
10,78
10,78
10,16
9,91
9,53
9,28
0,50
0,50
0,48
0,45
0,45
0,42
0,41
0,40
0,39
13,71
13,71
13,00
12,28
12,28
11,57
11,28
10,86
10,57
11,38
11,38
10,78
10,19
10,19
9,60
9,36
9,01
8,77
11,63
11,63
11,02
10,42
10,42
9,81
9,57
9,21
8,96
12,39
12,39
11,75
11,10
11,10
10,46
10,20
9,81
9,55
11,17
11,17
10,59
10,01
10,01
9,43
9,19
8,85
8,61
11,17
11,17
10,59
10,01
10,01
9,43
9,19
8,85
8,61
11,68
11,68
11,07
10,46
10,46
9,86
9,61
9,25
9,00
12,04
12,04
11,41
10,78
10,78
10,16
9,91
9,53
9,28
12,04
12,04
11,41
10,78
10,78
10,16
9,91
9,53
9,28
10,91
10,91
10,34
9,77
9,77
9,20
8,98
8,64
8,41
10,62
10,62
10,07
9,52
9,52
8,96
8,74
8,41
8,19
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
Apprendisti
assunzione
70%
€
4,21
2,10
1,06
0,04
7,41
1,37
1,05
8,78
0,37
10,00
8,30
8,48
9,04
8,15
8,15
8,52
8,78
8,78
7,95
7,75
2,97
II° gruppo
Retribuzione calcolata sulla paga di un operaio qualificato 2° livello
DURATA 4 ANNI E 5 MESI
16
Minimi paga base oraria
Indennita contingenza oraria
Ind. territoriale oraria (E.E.T.+I.T.S.)
E.D.R. ORARIO
PAGA GLOBALE ORARIA
Ferie-Gratifica
18,50%
Ferie-Gratifica
14,20%
VALORE ORARIO
RIPOSI ANNUI
4,95%
Valore di un’ora straordinaria
35,00%
Indennità di pernottamento
12,00%
Trasferta da i 17 Km a 35 km *
14,50%
Trasferta oltre i 35 Km
22,00%
Indennità alloggio
10,00%
Alta Montagna + 1200 mt.
10,00%
Alta Montagna + 1800 mt.
15,00%
Quota Malattia Acc. Cassa Edile
18,50%
Quota Infortunio dal 1° al 4° g.
18,50%
Quota Infortunio dal 4° al 90° g.
7,40%
Quota Infortunio dal 91° g. in poi
4,60%
PREMIO PRESENZA GIORNALIERO
da 49 mesi da 43 mesi da 37 mesi da 31 mesi da 25 mesi da 19 mesi da 13 mesi da 7 mesi assunzione
a 54 mesi a 48 mesi a 42 mesi a 36 mesi a 30 mesi a 24 mesi a 18 mesi a 12 mesi
96%
€
5,20
2,87
1,30
0,06
9,42
1,74
1,34
11,17
0,47
12,72
10,55
10,79
11,50
10,36
10,36
10,84
11,17
11,17
10,12
9,86
2,97
96%
€
5,20
2,87
1,30
0,06
9,42
1,74
1,34
11,17
0,47
12,72
10,55
10,79
11,50
10,36
10,36
10,84
11,17
11,17
10,12
9,86
2,97
91%
€
4,93
2,72
1,23
0,05
8,93
1,65
1,27
10,58
0,44
12,06
10,00
10,23
10,90
9,82
9,82
10,27
10,58
10,58
9,59
9,34
2,97
86%
€
4,66
2,57
1,16
0,05
8,44
1,56
1,20
10,00
0,42
11,40
9,45
9,66
10,30
9,28
9,28
9,71
10,00
10,00
9,07
8,83
2,97
86%
€
4,66
2,57
1,16
0,05
8,44
1,56
1,20
10,00
0,42
11,40
9,45
9,66
10,30
9,28
9,28
9,71
10,00
10,00
9,07
8,83
2,97
79%
€
4,28
2,36
1,07
0,05
7,75
1,43
1,10
9,19
0,38
10,47
8,68
8,88
9,46
8,53
8,53
8,92
9,19
9,19
8,33
8,11
2,97
79%
€
4,28
2,36
1,07
0,05
7,75
1,43
1,10
9,19
0,38
10,47
8,68
8,88
9,46
8,53
8,53
8,92
9,19
9,19
8,33
8,11
2,97
76%
€
4,12
2,27
1,03
0,05
7,46
1,38
1,06
8,84
0,37
10,07
8,35
8,54
9,10
8,21
8,21
8,58
8,84
8,84
8,01
7,80
2,97
74%
€
4,01
2,21
1,00
0,04
7,26
1,34
1,03
8,61
0,36
9,81
8,13
8,32
8,86
7,99
7,99
8,35
8,61
8,61
7,80
7,60
2,97
Apprendisti
III° gruppo
Retribuzione calcolata sulla paga di un operaio qualificato 2° livello
Minimi paga base oraria
Indennita contingenza oraria
Ind. territoriale oraria (E.E.T.+I.T.S.)
E.D.R. ORARIO
PAGA GLOBALE ORARIA
Ferie-Gratifica
18,50%
Ferie-Gratifica
14,20%
VALORE ORARIO
RIPOSI ANNUI
4,95%
Valore di un’ora straordinaria
35,00%
Indennità di pernottamento
12,00%
Trasferta da i 17 Km a 35 km*
14,50%
Trasferta oltre i 35 Km
22,00%
Indennità alloggio
10,00%
Alta Montagna + 1200 mt.
10,00%
Alta Montagna + 1800 mt.
15,00%
Quota Malattia Acc. Cassa Edile
18,50%
Quota Infortunio dal 1° al 4° g.
18,50%
Quota Infortunio dal 4° al 90° g.
7,40%
Quota Infortunio dal 91° g. in poi
4,60%
PREMIO PRESENZA GIORNALIERO
da 25 mesi
a 30 mesi
91%
€
4,93
2,72
1,23
0,05
8,93
1,65
1,27
10,58
0,44
12,06
10,00
10,23
10,90
9,82
9,82
10,27
10,58
10,58
9,59
9,34
2,97
da 19 mesi
a 24 mesi
84%
€
4,55
2,51
1,13
0,05
8,24
1,53
1,17
9,77
0,41
11,13
9,23
9,44
10,06
9,07
9,07
9,48
9,77
9,77
8,85
8,62
2,97
da 13 mesi
a 18 mesi
79%
€
4,28
2,36
1,07
0,05
7,75
1,43
1,10
9,19
0,38
10,47
8,68
8,88
9,46
8,53
8,53
8,92
9,19
9,19
8,33
8,11
2,97
da 7 mesi
a 12 mesi
76%
€
4,12
2,27
1,03
0,05
7,46
1,38
1,06
8,84
0,37
10,07
8,35
8,54
9,10
8,21
8,21
8,58
8,84
8,84
8,01
7,80
2,97
assunzione
74%
€
4,01
2,21
1,00
0,04
7,26
1,34
1,03
8,61
0,36
9,81
8,13
8,32
8,86
7,99
7,99
8,35
8,61
8,61
7,80
7,60
2,97
Edilizia Artigianato
DURATA 3 ANNI (36 mesi)
da 31 mesi
a 36 mesi
96%
€
5,20
2,87
1,30
0,06
9,42
1,74
1,34
11,17
0,47
12,72
10,55
10,79
11,50
10,36
10,36
10,84
11,17
11,17
10,12
9,86
2,97
Apprendisti Impiegati
Retribuzione calcolata sulla paga di un impiegato 2° livello
MESI
6
6
6
%
60
75
85
PAGA BASE
561,85
702,32
795,95
CONTINGENZA
309,85
387,32
438,97
EDR
6,2
7,75
8,78
EET
29,41
36,77
41,67
PREMIO PROD. TOTALE MESE
103,35
1010,66
129,19
1263,35
146,41
1431,78
17
Tabelle paga Bacini Montani
Edilizia - Bacini Montani
in vigore dal 1° GENNAIO 2012 nella Provincia di Trento
CATEGORIE
OPERAI
Minimi paga base oraria
Indennita contingenza oraria
Indennità territoriale oraria
E.D.R. ORARIO
PAGA GLOBALE ORARIA
Ferie - Gratifica
18,50%
Ferie - Gratifica
14,20%
VALORE ORARIO
RIPOSI ANNUI
4,95%
Valore di un’ora straordinaria 35,00%
Indennità di pernottamento
12,00%
Indennità alloggio
10,00%
Trasferta oltre i 17 Km e fino a Km 35
14,50%
Trasferta oltre i 35 Km
22,00%
Alta Montagna + 1200 mt.
10,00%
Alta Montagna + 1800 mt.
15,00%
Galleria Avanzamento
46,00%
Giornate di carenza INPS e INAIL 18,50%
Dal 4° giorno di malattia in poi
18,50%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio
7,40%
Dal 91° giorno d’infortunio in poi
4,60%
PREMIO PRESENZA GIORNALIERO
CAPO 1°
CAPO 2°
CAPO 3°
OPERAIO OPERAIO
OPERAIO OPERAIO
10%+OP. SPEC. 10%+OP.QUAL. 10%+ OP.IV LIVELLO IV livello Specializzato Qualificato Comune
€
€
€
€
€
€
€
6,61
5,96
7,13
6,48
6,01
5,42
4,63
3,30
3,28
3,31
3,01
3,00
2,99
2,96
1,66
1,49
1,77
1,61
1,51
1,35
1,16
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
11,63
10,79
12,27
11,16
10,58
9,81
8,81
2,15
2,00
2,27
2,07
1,96
1,82
1,63
1,65
1,53
1,74
1,59
1,50
1,39
1,25
13,78
12,78
14,54
13,23
12,54
11,63
10,44
0,58
0,53
0,61
0,55
0,52
0,49
0,44
15,70
14,56
16,57
15,07
14,28
13,25
11,90
13,03
12,08
13,75
12,50
11,85
10,99
9,87
12,80
11,87
13,50
12,28
11,64
10,80
9,70
13,32
12,35
14,05
12,78
12,11
11,24
10,09
14,19
13,16
14,97
13,62
12,91
11,97
10,75
12,80
11,87
13,50
12,28
11,64
10,80
9,70
13,38
12,41
14,11
12,84
12,17
11,29
10,14
16,98
15,75
17,92
16,30
15,45
14,33
12,87
13,78
12,78
14,54
13,23
12,54
11,63
10,44
13,78
12,78
14,54
13,23
12,54
11,63
10,44
12,49
11,59
13,18
11,99
11,36
10,54
9,47
12,17
11,28
12,84
11,68
11,07
10,27
9,22
8,37
7,10
8,37
7,10
6,20
4,84
2,97
MENSA
Sia per i lavoratori che consumano il pasto nella mensa aziendale
che al ristorante, il pasto è gratuito
PREMIO PRODUTTIVITÀ
Oltre a quanto previsto dal CCNL alla voce premio presenza, per ogni
giorno di lavoro ulteriori 2,10 €
TRASFERTA
Per distanze fino a 17 Km 5,5% in aggiunta a quanto previsto dal
CCNL per le normali fasce
PREMIO DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO
In aggiunta al Premio APE, ai lavoratori dei Bacini Montani spettano:
Euro 200 per anzianità compresa tra il 6° ed il 10° anno; Euro 295 per
anzianità comprese tra l’11° ed il 15° anno; Euro 375 per anzianità
superiori al 15° anno.
TRASPORTI
A Per distanza fino a 7 Km tra l’abitazione ed il cantiere € 2,00
giornalieri; per distanze superiori a 7 Km:
€ 2 al giorno + incremento di € 0,17 per ogni km superiore al
settimo.
B In caso di pernottamento in trasferta € 0,27 al km
C Per indennità guida automezzi € 0,13 al km
18
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DAL 1° GENNAIO 2011
(IMPORTI DA CUI DETRARRE LA SOLA QUOTA IRPEF)
Gli importi riportati sono i limiti massimi del trattamento mensile di
CIG per eventi meteorologici fissati per il settore edilizia:
€ 1.024,61 mensili netti per i lavoratori che guadagnano meno di
€ 1.961,80 mensili lordi;
€ 1.231,49 mensili netti per i lavoratori che guadagnano più di
€ 1.961,80 mensili lordi;
Indennità per lavori speciali disagiati
CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO
GRUPPO A) Lavori vari
anno
2012
IV livello Specializzato Qualificato Comune
€
€
€
€
€
€
€
1
Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve
quando le lavorazioni continuino oltre la prima nazionale 4,00%
mezz’ora (compresa la prima mezz’ora)
0,47
0,42
0,48
0,43
0,41
0,38
0,34
2
Lavori eseguiti con martelli pneumatici
demolitori non montati su supporti
(limitatamente agli operai addetti alla
manovra dei martelli)
0,58
0,52
0,60
0,54
0,51
0,48
0,43
0,58
0,52
0,60
0,54
0,51
0,48
0,43
0,94
0,84
0,95
0,87
0,82
0,76
0,69
3
4
nazionale 5,00%
Lavori di palificazione o trivellazione
limitatamente agli operai addetti o
nazionale 5,00%
normalmente sottoposti a getti d’acqua o fango
Sgombero della neve o del ghiaccio nei
nazionale 8,00%
lavori per armamento ferroviario
5
Lavori su ponti a castello installati su natanti, nazionale 8,00%
con o senza mtore, in mare, lago o fiume
0,94
0,84
0,95
0,87
0,82
0,76
0,69
6
Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe nazionale 8,00%
0,94
0,84
0,95
0,87
0,82
0,76
0,69
7
Lavori di pulizia degli stampi metallici negli
stabilimenti di prefabbricazione, quando
l’elevata temperature negli stampi stessi, per nazionale 10,00%
il riscaldamento prodotto elettricamente, con
vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli
operai addettivi condizioni di effettivo disagio
1,17
1,05
1,19
1,08
1,03
0,95
0,86
8
Lavori eseguiti negli stabilimenti di
prefabbricazione, con l’impiego di aria
compressa oppure con l’impiego di sostanza
nocive per la lubrificazione di stampi portati nazionale 10,00%
ad elevata temperatura con conseguente
nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da
determinare per gli operai addettivi condizioni
di effettivo disagio
1,17
1,05
1,19
1,08
1,03
0,95
0,86
9
Lavori eseguiti in stabilimenti che producino
od impegnano sostanze nocive, oppure in
condizioni di elevata temperatura od in altre
condizioni di disagio, limitatamente agli operai nazionale 11,00%
edili che lavorano nelle stesse condizioni di
luogo e di ambiente degli operai, degli operai
stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale
trattamento N.B. punto aggiuntivo.
1,29
1,15
1,31
1,19
1,13
1,05
0,94
Lavori su ponti mobili a sospensione
10 (bilancini, cavallo o comunque in
sospensione)
nazionale 12,00%
1,40
1,26
1,43
1,30
1,24
1,14
1,03
Lavori di scavo a sezione a sezione
e ristretta a profondita superiore
11 obbligata
a metri 3,50 e qualora essi presentino
condizioni di effettivo disagio
nazionale 13,00%
1,52
1,36
1,55
1,41
1,34
1,24
1,11
Costruzione di piani inclinati con pendenza
12 del 60% ed oltre
nazionale 13,00%
1,52
1,36
1,55
1,41
1,34
1,24
1,11
13 Lavori di demolizione di strutture pericolanti
nazionale 16,00%
1,87
1,68
1,91
1,74
1,65
1,53
1,37
Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono
intendersi quelli nei quali, malgrado il mezzi
14 protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è
nazionale 16,00%
costretto a lavorare con i piedi immersi dentro
l’acqua o melma di altezza superiore a cm 12)
1,87
1,68
1,91
1,74
1,65
1,53
1,37
15 Lavori su scale aerre tipo Porta
1,99
1,78
2,03
1,84
1,75
1,62
1,46
nazionale 17,00%
Edilizia - Lavori disagiati
Operai edilizia industria e artigianato
19
Edilizia - Lavori disagiati
GRUPPO A) Lavori vari
anno
2012
Costruzione di camini in muratura senza
l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione
di sopramano, a partire dal’altezza di metri
16 6 dal piano terra, se isolato o dal piano
nazionale 17,00%
superiore del basamento, ove esista, o dal
tetto del fabbricato se il camino è incorporato
nel fabbricato stesso
Costruzione di pozzi a profondita da metri
17 3,50 a 10 metri
nazionale 19,00%
CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO
IV livello Specializzato Qualificato Comune
€
€
€
€
€
€
€
1,99
1,78
2,03
1,84
1,75
1,62
1,46
2,22
1,99
2,27
2,06
1,96
1,81
1,63
nazionale 19,00%
2,22
1,99
2,27
2,06
1,96
1,81
1,63
19 Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con nazionale 20,00%
profondità superiore a metri 3
20 Lavori di riparazione e spurgo di
nazionale 21,00%
fognature preesistenti
Costruzione di pozzi a profondità oltre i nazionale 22,00%
21 10 metri
2,34
2,10
2,39
2,17
2,06
1,91
1,71
2,46
2,20
2,51
2,28
2,16
2,00
1,80
2,57
2,31
2,63
2,39
2,26
2,10
1,89
22 Lavori in pozzi neri preesistenti
3,16
2,83
3,22
2,93
2,78
2,58
2,31
18 Lavori per fognature nuove in galleria
nazionale 27,00%
GRUPPO B) Lavori in galleria
2012
per il personale addetto al fronte di perforazione, di
avanzamento o di allargamento, compreso il personale
a) addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione 46,00%
straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio
per il personale adetto ai lavori di rivestimento, di
intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori
per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti
nell’interno delle gallerie anche durante la
26,00%
b) perforazione, l’avanzamento e la sistemazione; per
il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o
impermealibizzazione dei terreni in fase di costruzionie
di gallerie
per il personale addetto alla riparazione o
manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti
nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di
c) armamento delle linee ferroviarie; per il personale
18,00%
addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino
conservativo di preesistenti gallerie mediante
consolidamenti, drenaggi e simili
GRUPPO C) Lavori in cassoni ad aria compressa
2012
CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO
IV livello Specializzato Qualificato Comune
€ orario € orario € orario € orario € orario € orario € orario
5,38
4,83
5,49
4,99
4,73
4,39
3,94
3,04
2,73
3,10
2,82
2,68
2,48
2,23
2,10
1,89
2,15
1,95
1,85
1,72
1,54
CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO
IV livello Specializzato Qualificato Comune
€ orario € orario € orario € orario € orario € orario € orario
a
da 0 a 10 metri
54,00%
6,31
5,67
6,44
5,86
5,56
5,15
4,63
b
da oltre 10 metri a 16 metri
72,00%
8,42
7,56
8,59
7,81
7,41
6,87
6,17
c
da oltre 16 metri a 22 metri
120,00%
14,03
12,60
14,32
13,02
12,35
11,45
10,29
d
oltre i 22 metri
180,00%
21,05
18,90
21,48
19,53
18,53
17,17
15,43
GRUPPO D) Lavori marittimi
Personale imbarcato su natanti con o senza motore
- N.B. vedere contratti provincial
Lavori sotto acqua: palombari
2012
100,00%
CAPO 1° CAPO 2° CAPO 3° OPERAIO OPERAIO OPERAIO OPERAIO
IV livello Specializzato Qualificato Comune
€ orario € orario € orario € orario € orario € orario € orario
11,69
10,50
11,93
10,85
10,29
9,54
8,57
N.B. le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumuladili e, ciè, la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte,
nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione dell’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
20
Malattia
CCPL Provincia di Trento
Articolo 24 - punto 1
INPS
DITTA
CASSA EDILE Trento
poi si applica la tabella dal 4° giorno al 20° giorno
dal lunedì al sabato dal lunedì al sabato
dal lunedì al venerdì
€ al giorno
€ al giorno
malattia da 1 a 6 giorni paga base € contingenza € ind. terr. € paga oraria € paga giornaliera
capo 1°
6,61
3,30
1,66
11,57
0
0,00
75,45
capo 2°
5,96
3,28
1,49
10,73
0
0,00
70,00
capo 3°
7,13
3,31
1,77
12,21
0
0,00
79,60
IV livello
6,48
3,01
1,61
11,10
0
0,00
72,30
operaio specializzato
6,01
3,00
1,51
10,52
0
0,00
68,60
operaio qualificato
5,42
2,99
1,35
9,76
0
0,00
63,60
operaio comune
4,63
2,96
1,16
8,75
0
0,00
57,10
apprendista
C.C.N.L
CCPL Provincia di Trento
Articolo 26 - punto a) Articolo 24 - punto 2
Trattamento economico SOLO PER i primi 3 giorni di malattia,
INPS
DITTA
CASSA EDILE Trento
poi si applica la tabella dal 4° giorno al 20° giorno
dal lunedì al sabato dal lunedì al sabato
dal lunedì al venerdì
malattia da 7 giorni a 12 giorni
paga oraria € paga giornaliera
€ al giorno
€ al giorno
capo 1°
11,57
0
42,40
37,70
capo 2°
10,73
0
39,30
35,00
capo 3°
12,21
0
44,74
39,80
IV livello
11,10
0
40,67
36,15
operaio specializzato
10,52
0
38,54
34,30
operaio qualificato
9,76
0
35,74
31,80
operaio comune
8,75
0
32,07
28,55
apprendista 90% paga operaio qualificato
8,78
0
32,16
0,00
apprendista 85% paga operaio qualificato
8,29
0
30,38
0,00
apprendista 80% paga operaio qualificato
7,80
0
28,59
0,00
apprendista 75% paga operaio qualificato
7,32
0
26,80
0,00
apprendista 70% paga operaio qualificato
6,83
0
25,02
0,00
apprendista 65% paga operaio qualificato
6,34
0
23,23
0,00
apprendista assunzione 60% paga operaio
5,85
0
21,44
0,00
C.C.N.L
Articolo 26 - punto b) CCPL Provincia di Trento
Trattamento economico SOLO PER i primi 3 giorni di malattia,
INPS
DITTA
CASSA EDILE Trento
poi si applica la tabella dal 4° giorno al 20° giorno
dal lunedì al sabato dal lunedì al sabato
dal lunedì al venerdì
malattia che supera i 12 giorni
paga oraria € paga giornaliera
€ al giorno
€ al giorno
capo 1°
11,57
0
80,97
0,00
capo 2°
10,73
0
75,06
0,00
capo 3°
12,21
0
85,45
0,00
IV livello
11,10
0
77,68
0,00
operaio specializzato
10,52
0
73,61
0,00
operaio qualificato
9,76
0
68,25
0,00
operaio comune
8,75
0
61,25
0,00
apprendista 90% paga operaio qualificato
8,78
0
61,43
0,00
apprendista 85% paga operaio qualificato
8,29
0
58,02
0,00
apprendista 80% paga operaio qualificato
7,80
0
54,60
0,00
apprendista 75% paga operaio qualificato
7,32
0
51,19
0,00
apprendista 70% paga operaio qualificato
6,83
0
47,78
0,00
apprendista 65% paga operaio qualificato
6,34
0
44,36
0,00
apprendista assunzione 60% paga operaio
5,85
0
40,95
0,00
C.C.N.L
Articolo 26 - punto c) CCPL Provincia di Trento
Trattamento economico DOPO i primi 3 giorni di malattia
INPS vedi nota
DITTA
CASSA EDILE Trento
dal lunedì al sabato dal lunedì al sabato
dal lunedì al venerdì
malattia dal 4° giorno al 20° giorno
paga oraria € paga giornaliera
€ al giorno
€ al giorno
capo 1°
11,57
50%
29,28
0,00
capo 2°
10,73
50%
27,14
0,00
capo 3°
12,21
50%
30,90
0,00
IV livello
11,10
50%
28,09
0,00
operaio specializzato
10,52
50%
26,62
0,00
operaio qualificato
9,76
50%
24,68
0,00
operaio comune
8,75
50%
22,15
0,00
apprendista 90% paga operaio qualificato
8,78
50%
22,21
0,00
apprendista 85% paga operaio qualificato
8,29
50%
20,98
0,00
apprendista 80% paga operaio qualificato
7,80
50%
19,74
0,00
apprendista 75% paga operaio qualificato
7,32
50%
18,51
0,00
apprendista 70% paga operaio qualificato
6,83
50%
17,28
0,00
apprendista 65% paga operaio qualificato
6,34
50%
16,04
0,00
apprendista assunzione 60% paga operaio
5,85
50%
14,81
0,00
Trattamento economico SOLO PER i primi 3 giorni di malattia,
C.C.N.L.
Edilizia - Malattia
Trattamento economico malattia operai e apprendisti contratto edilizia
in vigore dal 1° GENNAIO 2011
21
Edilizia - Malattia
Trattamento economico DOPO i primi 3 giorni di malattia
malattia dal 21° giorno al 180° giorno
capo 1°
capo 2°
capo 3°
IV livello
operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune
apprendista 90% paga operaio qualificato
apprendista 85% paga operaio qualificato
apprendista 80% paga operaio qualificato
apprendista 75% paga operaio qualificato
apprendista 70% paga operaio qualificato
apprendista 65% paga operaio qualificato
apprendista assunzione 60% paga operaio
Trattamento economico DOPO i primi 3 giorni di malattia
N.B. solo in caso di malattia in anno solare
malattia dal 181° giorno al 270° giorno
capo 1°
capo 2°
capo 3°
IV livello
operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune
apprendista 90% paga operaio 2°livello
apprendista 85% paga operaio 2°livello
apprendista 80% paga operaio 2°livello
apprendista 75% paga operaio 2°livello
apprendista 70% paga operaio 2°livello
apprendista 65% paga operaio 2°livello
apprendista assunzione 60% paga operaio
Trattamento economico DOPO i primi 3 giorni di malattia
malattia dal 271° giorno al 360° giorno
capo 1°
capo 2°
capo 3°
IV livello
operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune
apprendista
C.C.N.L
Articolo 26 - punto d) CCPL Provincia di Trento
INPS vedi nota
DITTA
CASSA EDILE Trento
dal lunedì al sabato dal lunedì al sabato
dal lunedì al venerdì
paga oraria € paga giornaliera
€ al giorno
€ al giorno
11,57
66,66%
12,07
0,00
10,73
66,66%
11,19
0,00
12,21
66,66%
12,74
0,00
11,10
66,66%
11,58
0,00
10,52
66,66%
10,98
0,00
9,76
66,66%
10,18
0,00
8,75
66,66%
9,13
0,00
8,78
66,66%
9,16
0,00
8,29
66,66%
8,65
0,00
7,80
66,66%
8,14
0,00
7,32
66,66%
7,63
0,00
6,83
66,66%
7,12
0,00
6,34
66,66%
6,62
0,00
5,85
66,66%
6,11
0,00
C.C.N.L
Articolo 26 - punto e) CCPL Provincia di Trento
INPS
DITTA
CASSA EDILE Trento
dal lunedì al sabato dal lunedì al sabato
dal lunedì al venerdì
paga oraria € paga giornaliera
€ al giorno
€ al giorno
11,57
0
42,40
0,00
10,73
0
39,30
0,00
12,21
0
44,74
0,00
11,10
0
40,67
0,00
10,52
0
38,54
0,00
9,76
0
35,74
0,00
8,75
0
32,07
0,00
8,78
0
32,16
0,00
8,29
0
30,38
0,00
7,80
0
28,59
0,00
7,32
0
26,80
0,00
6,83
0
25,02
0,00
6,34
0
23,23
0,00
5,85
0
21,44
0,00
CCPL Provincia di Trento
C.C.N.L
Articolo 24 - punto 3
INPS
DITTA
CASSA EDILE Trento
dal lunedì al sabato dal lunedì al sabato
dal lunedì al venerdì
paga oraria € paga giornaliera
€ al giorno
€ al giorno
11,57
0
0,00
34,70
10,73
0
0,00
32,20
12,21
0
0,00
36,60
11,10
0
0,00
33,25
10,52
0
0,00
31,55
9,76
0
0,00
29,25
8,75
0
0,00
26,25
5,85
0
0,00
-
N.B. oltre i 360 giorni e fino a 720 giorni, per patologie particolari, su presentazione di documentazione medica e iscrizione all’Ufficio Collocamento entro
un mese dalla data del licenziamento, viene erogato un contributo straordinario dalla CASSA EDILE di 29,90 giornalieri fissi.
Indennità malattia edile: riepilogo
22
DURATA MALATTIA
PAGAMENTI C. E. AL LAVORATORE
IN BUSTA PAGA DA DITTA
FINO A 6 GIORNI
PRIMI 3 GIORNI
AL 100%
DAL 4à al 6°
GIORNO
DA 7 A 12 GIORNI
PRIMI 3 GIORNI
AL 50%
OLTRE 12 GIORNI
NESSUN PAGAMENTO
DIRETTO
1)
2)
Il restante 50% dei primi 3 giorni
DAL 4° AL 12 GIORNO
DAL 1° GIORNO
Infortunio
Articolo 27 CCNL
giorno dell’infortunio
capo 1°
capo 2°
capo 3°
IV livello
operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune
INAIL
dal lunedì alla domenica
paga giornaliera
0
0
0
0
0
0
0
dal 1° fino al 3° giorno successivo l’infortunio
capo 1°
capo 2°
capo 3°
IV livello
operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune
apprendista 90% paga operaio qualificato
apprendista 85% paga operaio qualificato
apprendista 80% paga operaio qualificato
apprendista 75% paga operaio qualificato
apprendista 70% paga operaio qualificato
apprendista 65% paga operaio qualificato
apprendista assunzione 60% paga operaio qualificato
INAIL
dal lunedì alla domenica
paga giornaliera
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
dal 4° giorno al 90° giorno di infortunio
capo 1°
capo 2°
capo 3°
IV livello
operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune
apprendista 90% paga operaio qualificato
apprendista 85% paga operaio qualificato
apprendista 80% paga operaio qualificato
apprendista 75% paga operaio qualificato
apprendista 70% paga operaio qualificato
apprendista 65% paga operaio qualificato
apprendista assunzione 60% paga operaio qualificato
INAIL
dal lunedì alla domenica
paga giornaliera
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
dal 91° giorno in poi di infortunio
capo 1°
capo 2°
capo 3°
IV livello
operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune
apprendista 90% paga operaio qualificato
apprendista 85% paga operaio qualificato
apprendista 80% paga operaio qualificato
apprendista 75% paga operaio qualificato
apprendista 70% paga operaio qualificato
apprendista 65% paga operaio qualificato
apprendista assunzione 60% paga operaio qualificato
INAIL
dal lunedì alla domenica
paga giornaliera
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
DITTA
dal lunedì alla domenica
retribuzione completa
retribuizione completa
retribuizione completa
retribuizione completa
retribuizione completa
retribuizione completa
retribuizione completa
retribuizione completa
Articolo 27 CCNL
DITTA
dal lunedì alla domenica
€ al giorno
16,96
15,23
17,31
15,73
14,93
13,84
12,43
12,45
11,76
11,07
10,38
9,69
8,99
8,30
Edilizia - Infortunio
Trattamento economico infortunio operai e apprendisti contratto edilizia
in vigore dal 1° GENNAIO 2011
Articolo 27 CCNL
DITTA
dal lunedì alla domenica
€ al giorno
16,96
15,23
17,31
15,73
14,93
13,84
12,43
12,45
11,76
11,07
10,38
9,69
8,99
8,30
Articolo 27 CCNL
DITTA
dal lunedì alla domenica
€ al giorno
3,84
3,44
3,91
3,56
3,38
3,13
2,81
2,82
2,66
2,50
2,35
2,19
2,03
1,88
N.B. se l’infortunio avviene di venerdì e la prognosi è di 2 giorni, i due giorni seguenti non vengono indennizzati
Indennità infortunio sul lavoro edile: riepilogo
PAGAMENTI DA CASSA EDILE
PAGAMENTI DA DITTA
NESSUN PAGAMENTO DIRETTO
IN BUSTA PAGA DAL 1° GIORNO A FINE INFORTUNIO
23
Edilizia dati INAIL
COSTRUZIONI:
INFORTUNI E CRISI
Prosegue la crisi nel settore delle
Costruzioni. L’A.N.C.E. (Associazione Nazionale Costruttori Edili)
prevede per il 2010 una diminuzione del 6,4% degli investimenti, da
aggiungere al -7,7% del 2009 e al
-2,8% del 2008. Il comparto che
più risente della crisi è quello delle
nuove abitazioni, mentre, in lieve
ripresa, anche a seguito delle agevolazioni fiscali, il ramo della riqualificazione degli immobili esistenti.
Dal punto di vista occupazionale si
è registrata nel triennio 20072009 una lieve riduzione (da
1.955mila a 1.944mila occupati);
c’è da considerare però anche la
flessione delle ore lavorate, per
vari interventi operati dalle aziende, tra cui il taglio degli straordinari e di lavoro temporaneo, la
riduzione degli orari e la cassa
integrazione.
Quindi anche il tempo di esposizione al rischio infortunistico è
diminuito e gli infortuni si sono
INFORTUNI
65 e oltre
1,1%
CASI MORTALI
65 e oltre
2,6%
Fino a 17
0,4%
Fino a 17
0,4%
50-64
18,7%
18-34
38,7%
18-34
24,1%
50-64
33,8%
35-49
39,1%
35-49
41,1%
TAV. 1: INFORTUNI DENUNCIATI NELLE
COSTRUZIONI PER CLASSE DI ETÀ - ANNO
EVENTO 2009
ridotti, nell’ultimo anno, del 12,9%
rispetto all’anno precedente, raggiungendo la quota di 81mila
casi, valore più basso del decennio. Gli infortuni mortali sono stati
229 nel 2009, 9 casi in più rispet-
to all’anno precedente. Si tratta
nell’85,6% di casi occorsi in occasione di lavoro, quota molto più
elevata rispetto alla media
dell’Industria e Servizi (74%).
(Liana Veronico)
INFORTUNI DENUNCIATI NELLE COSTRUZIONI PER MODALITÀ DI AVVENIMENTO - ANNI EVENTO
2007 - 2009
MODALITÀ DI EVENTO
In occasione di lavoro
INFORTUNI
2007
2008
95.500
87.464
CASI MORTALI
2009
76.085
2007
2008
227
2009
190
196
In itinere
6.398
6.082
5.402
49
30
33
TOTALE
101.898
93.546
81.487
276
220
229
-
-8,2
-12,9
-
-20,3
4,1
52,12
47,49
44,43
0,14
0,11
0,12
Var. % su anno precedente
Indici di incidenza
(x 1.000 occupati ISTAT)
Nota: Dati definitivi. Fonte: Banca dati aggiornata al 31 ottobre 2010
Questa newsletter è disponibile nel sito web dell’INAIL all’indirizzo http://www.inail.it alla sezione STATISTICHE
24
MORTI SUL LAVORO NELLE
COSTRUZIONI: UNO SU CINQUE
PER CADUTA DALL’ALTO
Edilizia dati INAIL
Nel quinquennio 2005-2009 gli
infortuni in occasione di lavoro
denunciati all’INAIL nel settore
delle Costruzioni hanno registrato
una riduzione del 24%, calo ben
più consistente di quanto riscontrato nello stesso periodo nell’intera
Industria e Servizi (-19%).
Purtroppo, però, spostando l’attenzione sulla rischiosità delle lavorazioni, il settore va ad occupare i
primi posti della graduatoria con
un indice di frequenza infortunistica pari ad oltre una volta e mezzo
quello dell’Industria e Servizi
(45,77 contro 28,50). La situazione diventa ancora più preoccupante se si considerano le sole morti
denunciate in occasione di lavoro
(196 nel 2009) che registrano una
variazione positiva del 3% rispetto
al 2008, in controtendenza a
quanto verificatosi per il complesso
dell’Industria e Servizi (-7%).
A rimanere vittima degli infortuni
nella quasi totalità dei casi gli
uomini (99%) di età compresa tra
35 e 49 anni (41%) e occupati nel
Nord d’Italia (58%). Circa il 21%
del complesso degli infortuni e un
caso mortale su sei riguarda i lavoratori stranieri del settore.
La causa più frequente di infortunio
risulta la perdita di controllo parziale o totale del mezzo e/o dell’attrezzatura di movimentazione
(29%), seguita dalla caduta per scivolamento o inciampamento dell’infortunato (25%), che in particolare vede le cadute dall’alto comportare il 9% degli infortuni. A confermare l’elevato rischio associato
DENTRO
LA NOTIZIA
SEDE DELLA LESIONE
Indeterminata
1,8%
Torace e organi
interni
19,9%
Arti inferiori
36,3%
Testa
10,9%
Colonna
vertebrale
11,4%
Arti superiori
19,7%
NATURA DELLA LESIONE
Altro e non
determinato
2,1%
Lussazione
24,9%
Frattura
30,2%
Contusione
36,2%
Ferita
6,6%
TAV. 2: INFORTUNI IN OCCASIONE DI LAVORO INDENNIZZATI NELLE COSTRUZIONI PER
CADUTA DALL’ALTO DISTRIBUITI PER SEDE E
NATURA DELLA LESIONE - ANNO 2009
alle cadute dall’alto, oltre la numerosità, la gravità delle conseguenze ad esse associate, visto che
risultano responsabili del 20%
degli infortuni mortali e del 15% di
quelli con postumi permanenti;
contusione (36%) e frattura (30%)
le principali nature della lesione,
che vedono coinvolte per oltre la
metà dei casi gli arti inferiori (36%)
e superiori (20%); seguono torace
e organi interni (20%) e colonna
vertebrale (11%).
(Federica Cipolloni)
INFORTUNI IN OCCASIONE DI LAVORO INDENNIZZATI NELLE COSTRUZIONI PER CAUSA
DI ACCADIMENTO (VARIABILE ESAW/3 - DEVIAZIONE) - DISTRIBUZIONE % (*)
DEVIAZIONE - CODICE E DESCRIZIONE
40 - Perdita di controllo totale o parziale di una macchina, di un mezzo di trasporto/attrezzatura di mov. …
50 - Caduta di persona per scivolamento o inciampamento
- di cui per “caduta dall'alto”
60 - Movimento del corpo senza sforzo fisico (che porta generalmente a una lesione esterna)
30 - Rottura, frattura, scoppio, scivolamento, caduta, crollo dell’agente materiale
70 - Movimento del corpo sotto sforzo fisico (che porta generalmente ad una lesione interna)
20 - Deviazione dovuta a traboccamento, rovesciamento, perdita, scorrimento, vaporizzazione …
80 - Sorpresa, spavento, violenza, aggressione, minaccia,…
10 - Deviazione per problema elettrico, esplosione, incendio
TOTALE
(*) Per motivi di consistenza e significatività del dato, sono stati considerati i soli casi codificati - media ultimo trennio.
INFORTUNI
MORTALI
28,8%
25,1%
8,9%
16,5%
13,0%
12,1%
3,0%
1,0%
0,5%
31,6%
29,9%
19,6%
10,5%
16,0%
4,5%
1,5%
1,8%
4,2%
100,0%
100,0%
25
Edilizia - Enti bilaterali
ASSISTENZE CONTRATTUALI
Requisiti per avere diritto alle prestazioni:
MALATTIA(quota Cassa Edile)-INFORTUNIO EXTRA LAVORO- ASSEGNO FUNERARIO: 300 ore lavorate nei
12 mesi precedenti l’inizio dell’inabilità e presenza con ditta regolare alla data di inizio.
INFORTUNIO SUL LAVORO: presenza alla data dell’infortunio con ditta regolare
VESTIARIO: presenza con ditta regolare alla data dell’ordine e preventiva comunicazione delle taglie
ASSISTENZE
IMPORTI
DOCUMENTAZIONE
MALATTIAINFORTUNIO SUL LAVORO
L’indennità giornaliera
dipende dalla qualifica
e dalla durata
dell’inabilità
La documentazione viene presentata a cura della ditta
ASSEGNO FUNERARIO
Erogato al coniuge oppure ai
discendenti o ascendenti di 1°
grado
775 Euro +
155 Euro per ogni
figlio minorenne
Domanda con: certificato di morte, Stato famiglia, Atto
notorio con elenco eredi, delega con firme autenticate
degli eredi
maggiorenni ad uno di loro per l’incasso delle
competenze
Per morte o invalidità
permanente dovuti a
INFORTUNIO EXTRA
LAVORO
Erogato come sopra
7.750 Euro in caso di
invalidità al 100%
77,50 Euro per ogni
punto di invalidità
permanente
3.880 Euro in caso di
morte
Contattare telefonicamente la Cassa Edile di
Trento per informazioni sulla modulistica e sulla
documentazione da allegare.
VESTIARIO
Dotazioni differenti
a seconda della
mansione
Comunicazione preventiva di taglie e numero di
scarpe
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MALATTIA:
Richiamiamo l’attenzione dei lavoratori sull’opportunità, in caso di licenziamento per superamento del periodo di
comporto, di continuare a trasmettere la documentazione medica sia all’I.N.P.S. che alla Cassa Edile. Questa, infatti,
indennizza le giornate perse per malattia fino al 360° giorni di inabilità.
In caso di inabilità al lavoro causata da infarto, tumore, ischemia e ictus, l’intervento della Cassa Edile prosegue
fino al 720° giorno. Per ottenere l’indennità giornaliera è necessario che il lavoratore continui a trasmettere la
documentazione medica, integrata dal modulo che certifica lo stato di disoccupazione, in assenza dell’ attestato
di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego. Il modulo, che sarà compilato dal lavoratore e sottoscritto
in presenza di un funzionario comunale per l’autentica della firma, si può chiedere telefonicamente agli uffici della
Cassa Edile di Trento e verrà inviato per posta.
26
ASSISTENZE EXTRA CONTRATTUALI
ASSISTENZE
IMPORTI
DOCUMENTAZIONE
CURE DENTARIE
Con 500 ore nei 12 mesi
precedenti la fattura: rimborso del
60% della spesa, con massimale
per anno APE di 650 Euro
Con 2100 ore nei 24 mesi
precedenti la fattura, di cui almeno
1000 versate alla Cassa Edile di
Trento: rimborso del 60% della
spesa, con massimale per anno
APE di 800 Euro
Modulo di domanda
Attestazione del medico
dentista
Copia della fattura
CURE DENTARIE PER I FAMILIARI
FISC. A CARICO del lavoratore
(figli fino ai 21 anni e coniuge)
Requisito:2100 ore versate, di cui
almeno 1000 alla Cassa edile di Trento
Rimborso del 60% della fattura con
massimale per anno APE di:
300 Euro se nel nucleo familiare è
presente un figlio e/o il coniuge
500 Euro se nel nucleo familiare
sono presenti due o più figli
Modulo di domanda
Attestazione del medico
dentista
Copia della fattura (intestata al
familiare)
Stato famiglia
Copia codice fiscale del
familiare
Dichiarazione del datore di
lavoro e del lavoratore ai fini
fiscali
APPARECCHI
ACUSTICI
Rimborso del 60% della fattura con
massimale per anno APE di 800
Euro
Modulo di domanda
Copia della fattura
Copia della prescrizione
Copia del certificato medico
Attestazione del fornitore
OCCHIALI
Rimborso del 60% della fattura con
massimale per anno APE di 200
Euro
Modulo di domanda
Copia della fattura
Copia della prescrizione
Copia del certificato medico
Attestazione del fornitore
INTERVENTO
LASER
Rimborso del 60% della spesa
riconosciuta con massimale di
200 Euro per occhio; nei due anni
successivi all’intervento non sarà
erogato alcun contributo per protesi
oculistiche
Modulo di domanda
Copia doc. di pagamento
Attestazione della prestazione
effettuata
Copia certificato medico
Copia prescrizine
PROTESI VARIE
Rimborso del 60% della spesa
riconosciuta senza massimale
Modulo di domanda
Copia della fattura
Copia del certificato medico
Copia della prescrizione
Attestazione del fornitore
ASSEGNO STUDIO SCUOLE
SUPERIORI/PROFESSIONALI
Essendo prevista la presenza del
lavoratore nel mese di settembre, il
termine di presentazione della domanda
è fissato al 31/12 ed il completamento
della pratica entro il 30/6 successivo
Contributo di 160 Euro annui per le
spese sostenute durante il biennio;
contributo di 250 Euro annui per le
spese sostenute nel triennio
Modulo di domanda compilato
dallo studente
Attestazione ai fini fiscali
Stato famiglia
Certificato di iscrizione e
frequenza
Copia codice fiscale
Edilizia - Enti bilaterali
Sono chiamati EXTRA CONTRATTUALI gli interventi non regolamentati dalla contrattazione, Nazionale o Provinciale,
ma decisi autonomamente dal Comitato di Gestione della Cassa Edile.
Ferma restando la possibilità di presentare la richiesta di prestazione entro 12 mesi dall’evento, per avere diritto alle
assistenze, dal 1 luglio 2011 sono necessari i seguenti requisiti:
• 500 ore versate alla Cassa Edile di Trento nei 12 mesi precedenti l’evento che dà origine all’assistenza (es: data
fattura)
• Regolarità dei versamenti alla data dell’evento
• Presenza presso la Cassa Edile di Trento alla data della fattura
DECORRENZA E DURATA: si stabilisce il prossimo 30 giugno 2011 quale ultima data di validità delle vecchie regole
e prestazioni, ed il successivo 1 luglio 2011 quale data di entrata in vigore delle nuove. Le stesse hanno scadenza
il 30 settembre 2013.
27
Edilizia - Enti bilaterali
ASSISTENZE
IMPORTI
DOCUMENTAZIONE
ASSEGNO STUDIO UNIVERSITÀ
Contributo di 400 Euro annui per
gli anni in corso regolari presso
università pubbliche italiane
Modulo di domanda compilato
dallo studente
Attestazione ai fini fiscali
Stato famiglia
Certificato di iscrizione e
frequenza
Copia codice fiscale
PREMIO DI LAUREA
E’ richiesta la presenza del lavoratore
alla data della laurea
Per gli studenti laureati in corso
regolari, contributo di 500 Euro per
laurea di primo livello (triennio);
ulteriore premio di 500 Euro per
laurea magistrale (specializzazione);
premio di 1.000 Euro per laurea a
ciclo unico (5 anni)
Modulo di domanda
compilato dallo studente
Attestazione ai fini fiscali
Stato famiglia
Documentazione attestante la
laurea
Copia codice fiscale
PREMIO GIOVANI
Premio di 500 Euro ai lavoratori
Decorrenza: a partire dal 1° ottobre 2011 che, entro il 25° anno di età,
raggiungano le 4.500 ore versate
alla Cassa edile di Trento e che
nello stesso periodo ottengano
un passaggio di categoria,
intendendosi tale anche il
superamento del periodo di
apprendistato
Non è richiesta
documentazione: il requisito
viene verificato da parte della
Cassa edile
PREMIO ANZIANITÀ DI SETTORE
Premio materiale al raggiungimento
della 30° erogazione APE con i 2/3
delle ore versate alla Cassa Edile
di Trento
Non è richiesta
documentazione: il requisito
viene verificato da parte della
Cassa edile
CONTRIBUTO MATERNITÀ
Alle lavoratrici che sospendono
l’attività per maternità, verrà
erogato un contributo mensile
di 150 Euro per il periodo di
astensione facoltativa dal lavoro
Modulo di domanda
Stato famiglia
Certificato di nascita del figlio
Copia domanda astensione
facoltativa
CONTRIBUTO HANDICAP
Viene erogato l’importo di 600 Euro Stato famiglia
annui per 3 anni, per invalidità al
Documentazione della
100%
Commissione medica attestante
il grado di invalidità
CONTRIBUTO COLONIE
Contributo di 150 Euro per chi
si avvale della Colonia Marina
Provinciale AERAT di Cesenatico
Modulo di domanda
Stato famiglia
Documentazione attestante
l’avvenuto pagamento della
caparra e del saldo
A.P.E. 300 ORE IN CASO DI MORTE O INVALIDITÀ PERMANENTE ASSOLUTA
28
In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la
prestazione o comunque abbiano maturato il requisito per la liquidazione APE e per i quali, nel biennio precedente
l’evento, siano stati effettuati presso la Cassa Edile di Trento gli accantonamenti previsti dall’Art. 19 del CCNL,
è erogata dalla Cassa Edile, su richiesta dell’operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la
retribuzione oraria minima contrattuale spettante all’operaio stesso al momento dell’evento.
Nel caso di richiesta per invalidità permanente assoluta, si dovrà inviare la seguente documentazione:
-modulo di domanda
-certificato di invalidità permanente assoluta, rilasciato dall’INPS o dall’INAIL o dall’Unità Operativa di Medicina
Legale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della PAT o da struttura equivalente di altra Provincia.
Qualora il certificato rilasciato preveda una successiva revisione,sarà necessario attendere il certificato definitivo
indicante l’invalidità totale e permanente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai funzionari FILLEA CGIL.
CENTROFOR
Centrofor “Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell’edilizia della Provincia Autonoma di
Trento” ha come attività principali la prevenzione infortunistica nei cantieri e la formazione ai lavoratori.
In primo luogo la prevenzione infortunistica, che si caratterizza nell’ l’attività di consulenza nei cantieri, rappresenta
un’opportunità per lavoratori ed imprese per affrontare al meglio la prevenzione degli infortuni e quindi raggiungere
un grado sempre maggiore di sicurezza nei cantieri. L’attività, effettuata gratuitamente da Centrofor, viene svolta
tramite un gruppo di tecnici preparati che garantiscono quotidianamente una copertura capillare sul territorio. Nel
corso del 2010 infatti sono state effettuate 2.708 consulenze in tutto il Trentino e negli ultimi 10 anni 27.850.
In secondo luogo la formazione ai lavoratori intende incrementare la professionalità degli stessi a mezzo di corsi di
riqualificazione e di specializzazione. Le opportunità formative offerte da Centrofor sono in continua evoluzione; nel
corso dell’anno 2010, ad esempio, sono stati effettuati 161 corsi per un totale di 2.344 persone formate. I corsi svolti
si possono raggruppare nelle seguenti tipologie:
• corsi di qualificazione e specializzazione, corsi triennali della durata di 240 ore totali rivolti alle mansioni di
muratori, gruisti, operatori macchine movimento terra, caposquadra;
• corsi per l’apprendistato e per tutori aziendali, svolti su incarico dell’Agenzia del Lavoro;
• corsi di primo ingresso nel settore, volti a fornire ai lavoratori che entrano per la prima volta nel mondo
dell’edilizia le conoscenze di base per poter entrare in sicurezza in cantiere;
• corsi per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• corsi per gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi;
• corsi di informazione e formazione sulla sicurezza in azienda, effettuati direttamente presso i cantieri e le
aziende interessate.
Considerate le molteplici esigenze del settore, Centrofor ha introdotto nell’anno 2011 ulteriori corsi, quali il corso
di specializzazione per carpentieri legno e il modulo di aggiornamento per gli addetti al montaggio, smontaggio e
trasformazione dei ponteggi.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di visionare il sito internet: www.centrofor.it
Edilizia - Enti bilaterali
PRESENTAZIONE DELL’ENTE:
dd/s/dΖ&KZDd/sϮϬϬϵͲϮϬϭϬ
EEKϮϬϬϵ
EEKϮϬϭϬ
TIPOLOGIE CORSI
CORSI
PRESENTI
DONNE
STRANIERI
CORSI
PRESENTI
DONNE
STRANIERI
CORSO SPECIALIZZAZIONE
10
148
0
37
9
127
0
29
CORSO MODULARI PER L'APPRENDISTATO
133
1918
149
404
96
1521
60
346
CORSO TUTORI AZIENDALI PER
L'APPRENDISTATO
11
140
5
16
7
93
5
11
CORSO 16 ORE "PRIMA"
32
321
0
129
33
367
2
107
CORSO RLS
2
42
6
1
1
14
0
0
CORSO 8 ORE SULLA SICUREZZA IN
AZIENDA
1
15
0
6
8
100
10
30
CORSO 4 ORE SULLA SICUREZZA IN
AZIENDA
0
0
0
0
2
45
0
0
CORSO SULLA SICUREZZA PER
GEOMETRI, CAPISQUADRA, TITOLARI
1
13
0
1
0
0
0
0
CORSO AULA MOBILE 8 ORE
30
264
2
71
0
0
0
0
CORSO AULA MOBILE 4 ORE
10
55
0
4
0
0
0
0
CORSO PONTEGGI
13
256
0
55
5
77
0
24
243
3172
162
724
161
2344
77
547
TOTALE
29
Edilizia - Enti bilaterali
30
Edilizia - Enti bilaterali
180(52',&2168/(1=(())(778$7(
1(,&2035(1625,
&2035(1625,2
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9$//(',),(00(
&
35,0,(52
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&
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$/72*$5'$(/('52
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& /$',12',)$66$
727$/( 31
Edilizia - Enti bilaterali
32
Edilizia - Enti bilaterali
Tabella "Causa - Infortunio" anno 2009-2010
Principali cause di infortunio
Numero infortuni
2009
2010
Durante utilizzo attrezzatura
196
162
Causa “generica”
167
182
Inciampare o scivolare sul terreno
104
0
Caduta del lavoratore
64
77
Sollevamento di pesi
60
0
Caduta di materiale
56
65
Movimento macchine
2
0
33
Legno Industria
Legno Industria
DECORRENZA E DURATA:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: dal 1-4-2010 al 31-3-2013
Contratto Collettivo di Secondo livello:
Elemento di garanzia retributiva:
In Provincia di Trento non esiste un Contratto Collettivo Territoriale per i
dipendenti delle aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile ed
arredamento; purtroppo sono poche anche le imprese all’interno delle
quali è possibile costruire contratti aziendali; con la firma dell’ultimo
Contratto Nazionale, perciò, si è convenuto di definire linee guida per
incentivare una maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello
e verificarne annualmente l’estensione. Dal 1° aprile 2010 è stata perciò
prevista una indennità di mancata contrattazione per le aziende che non
hanno il secondo livello negoziale, pari ad 8 Euro mensili per 12 mensilità.
Hanno diritto al suddetto elemento i lavoratori dipendenti da aziende prive
di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti
economici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il
CCNL, , pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso.
PERIODO DI PROVA
Qualifica
Gruppo
Durata
Operai
Categoria AE1
4 settimane
Categorie AE2, AE3,
AS1, AS2, AS3
8 settimane
Apprendisti
operai
4 settimane
Intermedi
AC1, AC2
1 mese
Impiegati
Categoria AS4, AC3, AC4 3 mesi
Categoria AC5, AD1, AD2 6 mesi
Il periodo di prova è ridotto: a 3 mesi per gli impiegati di AC5, AD1, AD2
a 2 mesi per gli impiegati delle altre categorie:
- Amministrativi, che con analoghe mansioni abbiano prestato per un
biennio presso altre aziende.
- Tecnici, che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno
un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
- Per gli operai, in caso di infortunio, il periodo di prova può proseguire
se l’assenza dal lavoro non eccede i 15 giorni.
- Per gli intermedi, in caso di malattia o infortunio, il periodo di prova può
proseguire se l’assenza dal lavoro non eccede i 25 giorni.
PREAVVISO
Categorie
AE1 – 7 giorni di calendario
AE2 – AE3 - 14 giorni di calendario
AS1 – AS2 – AS3 – 21 giorni di calendario
Intermedi
Anni di servizio
Categoria AC2
Categoria AC1
Fino a 2 anni
1 mese
1 mese
Oltre 2 e fino a 5 anni
1 mese e1/2
1 mese
Oltre 5 e fino a 15 anni
2 mesi
1 mese e ½
Oltre i 15 anni
2 mesi e1/2
2 mesi
Impiegati
Anni di servizio
AD1, AD2,
AC4, AC3,
AE3, AE4,
AD3, AD5
AS4, AS2
AE2
Fino a 5 anni
2 mesi
1 mese e ½
1 mese
Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi
2 mesi
1mese e ½
Oltre i 10 anni
4 mesi
3 mesi
2 mesi
Per gli intermedi e gli impiegati il preavviso decorre dalla metà o fine di ciascun
mese
FERIE = 4 SETTIMANE
N.B. apprendisti sotto i 16 anni 30 giorni di calendario
PERMESSI (EX FESTIVITÀ) = 32 ORE
34
RIDUZIONE ORARIO LAVORO = 72 ORE
Fermo restando l’insieme della normativa sull’orario e le sue articolazioni
e sullo straordinario, l’orario di lavoro su base annua è ridotto di 56 ore
complessive.
A decorrere dall’1 gennaio 1994 verranno attribuite ulteriori 8 ore di riduzione in ragione d’anno.
Tali riduzioni saranno usufruite di norma attraverso il godimento di gruppi
di 8 ore di permessi individuali retribuiti.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto, con
le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
A far data dal 1990, il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda
mensile previsto dal presente contratto per la ex festività nazionale del 4
novembre, anzichè essere corrisposto nel periodo paga di novembre, sarà
corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella retribuzione relativa al
godimento di una quota di 8 ore di riduzione d’orario.
BANCA ORE:
A partire dal 1 gennaio 2000, le ex festività e le riduzioni di orario non fruite
entro l’annno di maturazione, confluiranno nella “banca ore” individuale e
verranno utilizzate da parte del lavoratore entro l’anno successivo, previo
preavviso di 3 giorni e salvo esigenze tecnico organizzative aziendali
DIVISORE ORARIO: OPERAI INTERMEDI IMPIEGATI 174
SCATTI ANZIANITÀ
Categoria
Fino a 31/12/2008 dall’1/1/2009
AD3
€ 13,43
€ 14,77
AD2
€ 13,43
€ 14,77
AD1
€ 12,65
€ 13,92
AC5
€ 11,88
€ 13,07
AC4
€ 10,84
€ 11,92
AC3
€ 9,81
€ 10,79
AC2
€ 9,81
€ 10,79
AS4
€ 9,81
€ 10,79
AC1
€ 8,78
€ 10,76
AS3
€ 9,29
€ 10,22
AS2
€ 8,78
€ 9,66
AS1
€ 8,26
€ 9,09
AE4
€ 8,26
€ 9,09
AE3
€ 8,00
€ 8,80
AE2
€ 7,75
€ 8,53
AE1
€ 7,23
€ 7,95
Gli aumenti periodici maturati fino al 31/12/2008, verranno aggiornati ai
nuovi valori allo scadere del 6° biennio di anzianità di servizio presso l’azienda; per i lavoratori che abbiano già maturato tale anzianità gli aumenti
periodici verranno aggiornati a decorrere dall’1/1/2009.
MALATTIA
Operai- Intermedi – Impiegati
Periodo di conservazione del posto operai;
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, l’operaio non in prova avrà
diritto alla conservazione del posto, in periodo di 30 mesi consecutivi, per
un massimo di 13 mesi.
Ove l’operaio si ammali piu` volte nel corso di 30 mesi consecutivi i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei
termini massimi di conservazione del posto di cui al precedente comma.
A decorrere dal 1° agosto 2004 per i lavoratori che nel precedente anno
solare siano stati assenti per un numero massimo di 3 volte per eventi
dovuti a malattia e/o infortunio non sul lavoro, le aziende corrisponderanno
il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo l’orario di lavoro dello stabilimento o
reparto cui lo stesso operaio appartiene.
Apprendisti
Periodo di conservazione del posto apprendisti
-12 mesi consecutivi
Trattamento economico
Durata dell’assenza
Operai
dal 1° al 3° giorno
dal 1° al 3° giorno
se la malattia è superiore a 9 giorni
dal 4° al 180° giorno
Intermedi e
Impiegati
primi 6 mesi
mesi successivi
Apprendisti dal 1° al 3° giorno
dal 1° al 3° giorno se la malattia
è superiore a 9 giorni
dal 4° al 180° giorno
Quota % di Retribuzione
50 %
100%
100%
100%
50%
50 %
100%
100%
Quota a carico del datore di lavoro
Per gli impiegati il trattamento economico di malattia è completamente a
carico del datore di lavoro.
Venendo a cessare il trattamento mutualistico, il datore di lavoro erogherà
un’indennità pari al 50% della retribuzione per periodi di malattia eccedenti il 6° mese e fino al termine del periodo di conservazione del posto.
INFORTUNIO
Periodo di conservazione del posto
In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto spetta fino alla
guarigione clinica, in caso di malattia professionale per tutto il periodo di
erogazione da parte dell’INAIL dell’indennità per inabilità temporanea.
Trattamento economico
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale spetta un trattamento pari al 100% della normale retribuzione per un periodo di 12 mesi.
CONGEDO MATRIMONIALE
Spetta al lavoratore un permesso di 16 giorni consecutivi di calendario.
La richiesta del congedo deve essere avanzata salvo casi eccezionali dal
lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni.
SANITÀ INTEGRATIVA:
È stata concordata la costituzione di un sistema per l’erogazione di
prestazioni economiche
integrative rispetto a quanto erogato dal servizio sanitario nazionale,
mediante l’adesione, da parte dei lavoratori, ad un Fondo per la Sanità
Integrativa. L’adesione del lavoratore è volontaria. Il contributo a carico
delle aziende sarà pari a euro 8 mensili per ogni lavoratore che aderirà al
fondo e di 2 euro a carico del lavoratore.
La contribuzione avrà effetto dal 01 aprile 2012, ed entro tale data le parti
identificheranno il Fondo Sanitario Integrativo in cui il lavoratore potrà
aderire
Legno Industria
Per gli operai, gli intermedi e apprendisti il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, fino a raggiungere
l’aliquota della retribuzione sopra indicata.
QUOTE DI CONTRIBUZIONE:
- Fino al 1-1-2013 quota pari al 1,20% a carico dell’ azienda e del
lavoratore, calcolato sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR. Con
decorrenza 1.1.2013 le aliquote contributive paritetiche di cui sopra
verranno aumentate al 1,30%
- 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di
prima occupazione successiva al 28 aprile 1993
- 30% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di
prima occupazione precedente il 28 aprile 1993
SISTEMA DI INQUADRAMENTO IN VIGORE DAL 1.1.2007
AREA ESECUTIVA
AE1= ex 1° categoria; solo operai
AE2= ex 2° categoria; sia impiegati che operai
AE4= ex 3° categoria; solo impiegati
AREA SPECIALISTICA
AS1= ex 3° categoria; solo operai
AS2= ex 4° categoria; sia impiegati che operai
AS3= nuova categoria (4° super); solo operai
AS4= ex 5° categoria; solo impiegati
AREA COORDINAMENTO/GESTIONE
AC1= ex 4° categoria; intermedi
AC3= ex 5° categoria; impiegati
AC4= nuova categoria (5° super); impiegati
AC5= ex 6° categoria; solo impiegati
AREA DIREZIONALE
AD1= nuova categoria (6°super); solo impiegati
AD2= ex 7° categoria; solo impiegati
AD3= ex 7° categoria; quadri
35
Tabelle paga Legno Industria
Legno Industria
in vigore dal 1° GENNAIO 2011 nella Provincia di Trento
Operai e Impiegati
Liv. Retributivo
Parametro
12
210
11
205
10
195
9
185
8
170
7
155
6
147,5
5
140
4
134
3
126,6
2
119
1
100
Prossimo scatto 1/7/2012
Categoria
AD3
AD2
AD1
AC5
AC4
AC3/AC2/AS4
AS3
AC1/AS2
AE4/AS1
AE3
AE2
AE1
Pb 01.01.2011
1.547,13
1.511,35
1.437,07
1.363,37
1.252,90
1.142,37
1.087,62
1.031,81
987,46
932,16
876,89
737,07
Contingenza
531,91
531,91
529,75
527,94
525,22
522,41
521,02
518,45
517,76
516,53
514,79
512,16
E.D.R.
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Ind. funz.
25,82
5,16
Totale
2.115,19
2.053,59
1.977,15
1.901,64
1.788,45
1.675,11
1.618,97
1.560,59
1.515,55
1.459,02
1.402,01
1.264,72
Apprendisti
Assunti entro il 20 dicembre 2005
DURATA:
RETRIBUZIONE:
-
48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nelle
aree Direzionale, Coordinamento e Gestione, Specialistica, con
esclusione del liv. AS1
- 36 mesi per gli apprendisti destinati ai liv. AS1,AE4,AE3
- 24 mesi per gli apprendisti destinati al livello AE2
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di
lavorosaranno cumulabili tra loro purchè compiuti per la stessa attività
e se non separati da interruzioni superiori ad un anno.
la retribuzione è calcolata in percentuale sul minimo tabellare previsto
per la rispettiva categoria di destinazione:
Durata 24 mesi: dal 1° al 12° mese 70%
dal 13° al 24° mese 85%
Durata 36 mesi: dal 1° al 12° mese 60%
dal 13° al 24° mese 75%
dal 25° al 36° mese 85%
Durata 48 mesi: dal 1° al 12° mese 60%
dal 13° al 24° mese 75%
dal 25° al 40° mese 85%
dal 41° al 48° mese 95%
Apprendistato professionalizzante
Assunti dopo il 20 dicembre 2005
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere
instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è
finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso
di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali
e tecnico-professionali. Per instaurare un contratto di apprendistato
professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e
lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualifica che potrà
LIVELLI
VII°
VI°
V°
IV°
III°
II°
Durata complessiva
mesi
70
68
60
54
42
36
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:
Primo periodo
mesi
20
20
20
18
16
14
Agli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso
un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, inerenti
alla professionalità da acquisire, le suddette durate sono ridotte di
mesi 10, così ripartite:
primo periodo: 3 mesi
secondo periodo: 3 mesi
terzo periodo: 4 mesi
Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente la professionalità
da acquisire, in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata
dell’apprendistato sarà di 36 mesi.
36
essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del
periodo di apprendistato, il piano formativo. Il suddetto contratto può
essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati dal 2° al
7° livello e per tutte le relative mansioni.
Secondo periodo
mesi
20
20
20
18
14
12
Terzo periodo
mesi
30
28
20
18
12
10
L’inquadramento ed il relativo trattamento economico è così
determinato:
- nel primo periodo di apprendistato, due livelli sotto quello di
destinazione finale
- nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione
- nel terzo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale e
retribuzione corrisponente al valore intermedio tra quello della
categoria di appartenenza e quello della categoria di destinazione
finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al secondo livello, saranno
inquadrati direttamente a quel livello con decorrenza dall’inizio del
secondo periodo di apprendistato.
Legno Artigianato
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA:
L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Trentino (EBAT) eroga alle Aziende
iscritte e ai loro dipendenti prestazioni di welfare di varia natura (vedi
scheda pag…….); le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità
nazionale e regionale rappresentano un DIRITTO CONTRATTUALE
di ogni singolo lavoratore; a decorrere DAL 1° LUGLIO 2011, pertanto,
le Imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo
contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario
pari a Euro 25 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo non è
assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione
(E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali,
compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
UNA TANTUM:
l’importo dell’ “Una Tantum” sarà pari a 150,00 € che saranno
corrisposte in due tranches:
80,00 € con la retribuzione relativa al mese di aprile 2011 e 70,00 €
con la retribuzione
relativa al mese di ottobre 2011. Agli apprendisti verrà corrisposta una
quota pari al il 70%.
PERIODO DI PROVA
Categoria
Operai
Durata
E
4 settimane
D
5 settimane
C e superiori
6 settimane
Apprendisti
2 mesi
Impiegati
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore ai
6 mesi per gli impiegati di Gruppo A e a 3 mesi per quelli degli altri
gruppi. Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 mesi e a 2
mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitino la
stessa attività.
PREAVVISO
Operai
La durata del periodo di preavviso è di 6 giorni.
Impiegati
Anni di servizio
cat. A-B
cat. C-D
Fino a 5 anni
1 mese e 1/2 1 mese
Oltre 5 e fino a 10 anni 2 mesi
1 mese e ½
Oltre i 10 anni
2 mesi e 1/2 2 mesi
Per gli impiegati il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun
mese.
In caso di passaggio da operaio a impiegato viene riconosciuta al lavoratore un’anzianità convenzionale pari al 50% del periodo di servizio
prestato come operaio.
FERIE = 4 SETTIMANE = 160 ORE
N.B. apprendisti sotto i 16 anni 30 giorni di calendario
PERMESSI RETRIBUITI = 48 ORE
Divisore orario: operai e impiegati 174
SCATTI ANZIANITÀ
Categoria
valore mensile Euro
AS
15,49
A
13,94
B
11,88
C
10,33
D
9,30
E
MALATTIA
Periodo conservazione del posto
Operai – Impiegati
In caso di malattia la durata complessiva del periodo di conservazione
del posto è di: 12 mesi.
Ai fini del raggiungimento di tale limite massimo si cumulano le
assenze per malattia nell’arco di 18 mesi.
Apprendisti
In caso di malattia la durata complessiva del periodo di conservazione del posto è di 9 mesi.
Ai fini del raggiungimento di tale limite massimo si cumulano le
assenze per malattia nell’arco di 12 mesi.
La conservazione del posto per malattia non spetta durante il periodo
di prova.
Trattamento economico malattia
Categoria Durata dell’assenza
Quota % di retribuzione
dal 1° al 3° giorno se la malattia
è superiore a 7 giorni
dal 4° al 180° giorno
100%
34%
Apprendisti dal 1° al 3° giorno se la malattia
è superiore a 7 giorni
dal 4° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno
100%
40%
34%
primi 6 mesi
90 giorni successivi
100%
34%
Operai
Impiegati
Legno Artigianato
DECORRENZA E DURATA:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: 1-1-2010 31-12-2012
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro: nel 2009 Fillea, Filca e Feneal
hanno presentato all’Associazione Artigiani un’articolata proposta
unitaria per il rinnovo del Contratto Provinciale; la sua discussione era
stata impedita dalla nostra controparte, che aveva negato la possibilità
di trovare un accordo a livello territoriale prima che ne fosse raggiunto
uno a carattere nazionale; l’intesa raggiunta il 1° febbraio, riapre quindi
la trattativa.
Quota a carico del datore di lavoro
Per gli impiegati il trattamento economico di malattia è completamente
a carico del datore di lavoro.
Per gli operai e apprendisti, il datore di lavoro deve corrispondere
un’integrazione dell’indennità erogata dall’INPS fino a raggiungere
l’aliquota della retribuzione sopra indicata.
INFORTUNIO
Periodo conservazione del posto
In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto spetta fino
alla guarigione clinica, In caso di malattia professionale per tutto il
periodo di erogazione da parte dell’INAIL dell’indennità per inabilità
temporanea.
Trattamento economico infortunio
In caso di infortunio o malattia professionale, le imprese garantiranno
ai lavoratori assenti una integrazione della indennità percepita fino
al 100% della normale retribuzione dal 1° giorno sino a guarigione
clinica.
CONGEDO MATRIMONIALE
Spetta al lavoratore non in prova un permesso di 15 giorni consecutivi
di calendario.
Per gli impiegati la relativa retribuzione è completamente a carico del
datore di lavoro.
Per gli operai il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione
dell’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’INPS, fino a concorrenza di 80 ore della normale retribuzione.
37
Legno Artigianato
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA:
Nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria
integrativa per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, si è convenuto di attivare un FONDO SANITARIO NAZIONALE INTEGRATIVO INTERCATEGORIALE per l’ARTIGIANATO; nel momento in cui
il Fondo sarà costituito ed operante, ad esso saranno iscritti i dipendenti assunti a tempo indeterminato per i quali trova applicazione il
CCNL Legno Artigianato-Lapidei; contemporaneamente sarà attivato
un contributo a carico delle aziende pari ad Euro 10,42 mensili, per
12 mensilità.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE:
Quote di contribuzione:
- 1% a carico dell’ azienda e del lavoratore, calcolato sulla paga
base
- 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori
di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993
- 16% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori
di prima occupazione precedente il 28 aprile 1993
Tabelle paga Legno Artigianato
in vigore dal 1° SETTEMBRE 2011 nella Provincia di Trento
Operai e Impiegati
CATEGORIE
RETRIBUZIONE
TABELLARE
(PAGA B.+ CONTING.+
E.D.R.)
€
1.736,96
IND. INT. PROVINCIALE
TOTALE MENSILE LORDO
€
102,26
mensile €
1.839,22
orario €
10,57
AS
Super - quadri
A
Impiegati 1° categoria
1.619,02
95,02
1.714,04
9,85
B
Impiegati 2° categoria
1.479,89
85,73
1.565,62
9,00
B
Operaio specializzato provetto
1.479,89
85,73
1.565,62
9,00
C SUPER Specifici tre profili della cat. C
1.415,57
80,05
1.495,62
8,60
C
Impiegato 3° categoria
1.350,58
80,05
1.430,63
8,22
C
Operaio specializzato
1.350,58
80,05
1.430,63
8,22
D
Impiegato 4° categoria
1.276,71
72,29
1.349,00
7,75
D
Operaio qualificato
1.276,71
72,29
1.349,00
7,75
E
Operaio comune
1.209,05
67,14
1.276,19
7,33
F
Operaio primo ingresso
1.136,00
67,14
1.203,14
6,91
Prossimo scatto 1/6/2012
Apprendistato professionalizzante
Per gli assunti dopo il 16 ottobre 2007
38
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato
con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla
qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per
l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono
essere indicati: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del
periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano
formativo, la retribuzione ecc. Il suddetto contratto può essere instaurato per i lavoratori operai ed impiegati dalla Categoria As alla Categoria E e per tutte le relative mansioni.
Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di
assunzione, non superiore ai 2 mesi.
Il periodo di apprendistato professionalizznte iniziato presso altri datore di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda,
sempre che riguardi le stesse ansioni e che l’interruzione non abbia
superato i 12 mesi; per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di
apprendistato, il lavoratore deve documentare all’atto dell’assunzione
i periodi già compiuti.
DURATA MASSIMA: 1° GRUPPO ( Cat. As, A, B ): 6 ANNI
2° GRUPPO ( Cat. Cs, C, D ) : 5 ANNI
3° GRUPPO ( Cat. E ):
2 ANNI e 6 MESI
Il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato
dall’applicazione delle percentuali riportate nella tabella seguente, relative alla retribuzione contrattuale del livello di inquadramento che si
raggiungerà alla fine del percorso formativo.
IMPORTANTE: all’apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale, attinenti le mansioni per
le quali viene assunto, viene ridotta di 6 mesi la durata complessiva
dell’apprendistato.
1° gruppo: durata 6 anni
Categoria A
apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età
durata apprendistato 72 mesi
Mensile
oraria
Durata
%
€
€
I semestre 70% 1.199,83
6,90
II semestre 70% 1.199,83
6,90
III semestre 73% 1.251,25
7,19
IV semestre 73% 1.251,25
7,19
V semestre 80% 1.371,23
7,88
VI semestre 80% 1.371,23
7,88
VII semestre 85% 1.456,93
8,37
VIII semestre 85% 1.456,93
8,37
IX semestre 90% 1.542,64
8,87
X semestre 90% 1.542,64
8,87
XI semestre 95% 1.628,34
9,36
XII semestre 95% 1.628,34
9,36
Categoria B
apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età
durata apprendistato 72 mesi
Mensile
oraria
Durata
€
€
%
I semestre 70% 1.095,93
6,30
II semestre 70% 1.095,93
6,30
III semestre 73% 1.142,90
6,57
IV semestre 73% 1.142,90
6,57
V semestre 80% 1.252,50
7,20
VI semestre 80% 1.252,50
7,20
VII semestre 85% 1.330,78
7,65
VIII semestre 85% 1.330,78
7,65
IX semestre 90% 1.409,06
8,10
X semestre 90% 1.409,06
8,10
XI semestre 95% 1.487,34
8,55
XII semestre 95% 1.487,34
8,55
Legno Artigianato
Categoria AS
apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età
durata apprendistato 72 mesi
Mensile
oraria
Durata
%
€
€
I semestre 70% 1.287,45
7,40
II semestre 70% 1.287,45
7,40
III semestre 73% 1.342,63
7,72
IV semestre 73% 1.342,63
7,72
V semestre 80% 1.471,38
8,46
VI semestre 80% 1.471,38
8,46
VII semestre 85% 1.563,34
8,98
VIII semestre 85% 1.563,34
8,98
IX semestre 90% 1.655,30
9,51
X semestre 90% 1.655,30
9,51
XI semestre 95% 1.747,26
10,04
XII semestre 95% 1.747,26
10,04
Apprendisti
2° gruppo: durata 5 anni
Categoria CS
apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età
durata apprendistato 60 mesi
Mensile
oraria
Durata
%
€
€
6,02
I semestre 70% 1.046,93
II semestre 70% 1.046,93
6,02
III semestre 75% 1.121,72
6,45
IV semestre 75% 1.121,72
6,45
V semestre 88% 1.316,15
7,56
VI semestre 88% 1.316,15
7,56
VII semestre 90% 1.346,06
7,74
VIII semestre 90% 1.346,06
7,74
IX semestre 95% 1.420,84
8,17
X semestre 95% 1.420,84
8,17
Categoria C
apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età
durata apprendistato 60 mesi
Mensile
oraria
Durata
%
€
€
I semestre 70% 1.001,44
5,76
II semestre 70% 1.001,44
5,76
III semestre 75% 1.072,97
6,17
IV semestre 75% 1.072,97
6,17
V semestre 88% 1.258,95
7,24
VI semestre 88% 1.258,95
7,24
VII semestre 90% 1.287,57
7,40
VIII semestre 90% 1.287,57
7,40
IX semestre 95% 1.359,10
7,81
X semestre 95% 1.359,10
7,81
Categoria D
apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età
durata apprendistato 60 mesi
Mensile
oraria
Durata
%
€
€
I semestre 70% 944,30
5,43
II semestre 70% 944,30
5,43
III semestre 75% 1.011,75
5,81
IV semestre 75% 1.011,75
5,81
V semestre 88% 1.187,12
6,82
VI semestre 88% 1.187,12
6,82
VII semestre 90% 1.214,10
6,98
VIII semestre 90% 1.214,10
6,98
IX semestre 95% 1.281,55
7,37
X semestre 95% 1.281,55
7,37
3° gruppo: durata 2 anni e 6 mesi
Durata
I semestre
II semestre
III semestre
Categoria E
apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età durata apprendistato 2 anni e 6 mesi
Mensile
oraria
Mensile
%
Durata
%
€
€
€
70%
893,33
5,13
IV semestre
90%
1.148,57
V semestre
95%
1.212,38
75%
957,14
5,50
80%
1.020,95
5,87
oraria
€
6,60
6,97
39
Legno Artigianato - Ente Bilaterlae
Ebat (Ente Bilaterale dell’Artigianato Trentino)
Il Fondo Sostegno al Reddito dell’Ebat è stato istituito nel 1995 per salvaguardare il patrimonio di professionalità
del lavoro dipendente ed imprenditoriale. La volontà è quella di offrire servizi reali e fruibili ai dipendenti e alle
aziende artigiane trentine. Due sono le linee ispiratrici portanti: la prima aiutare chi si trova in difficoltà in primo
luogo occupazionale; la seconda sostenere concretamente le imprese che crescono, sviluppano il proprio prodotto,
contribuiscono alla creazione di nuova occupazione.
Di seguito l’elenco degli interventi possibili a favore dei dipendenti, previsti da Ebat a partire da gennaio 2011
1) RIDUZIONE ‐ SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DOVUTA A CRISI DI MERCATO COMPROVATA
DALL’ANDAMENTO NEGATIVO DEGLI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI LEGGE 2.2009:
Sono integrabili le sospensioni dell’attività che possono interessare tutti o parte dei dipendenti dovute a difficoltà
produttive legate al sistema economico e/o ai processi produttivi. Le richieste devono essere supportate da un
calendario, che contempli le modalità di utilizzo nel periodo delle giornate richieste. Ebat autorizzerà in una prima
fase 60 giornate di sospensione; al termine di tale periodo l’azienda potrà richiedere l’ulteriore proroga fino al
completamento delle 90 giornate previste, documentando attraverso la presentazione di un calendario come siano
state utilizzate le prime 60 giornate di sospensione, in modo che le Parti Sociali presenti al tavolo sindacale, possano
valutare la congruità della richiesta. Le quote che il Fondo eroga come provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti
sono pari al 20% per un massimo di 90 giornate di calendario nel corso dell’anno solare.
2) CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
Il Fondo Sostegno al Reddito potrà intervenire a favore dei lavoratori dipendenti le cui aziende, a fronte di situazioni
di difficoltà di mercato , attivino forme di riduzione dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale.
Il Contratto di Solidarietà potrà essere proposto solamente da aziende che aprano la procedura per non meno 6
dipendenti e la cui quota di riduzione dell’orario di lavoro non superi il 30% delle ore lavorabili. In considerazione
del fatto che la stipula del contratto di solidarietà non è compatibile con la richiesta di disoccupazione ordinaria, le
provvidenze riconosciute ai lavoratori interessati sono indicate nelle seguenti misure per anno solare:
40 % per un massimo di 340 ore per singolo lavoratore
25 % per le ulteriori ore.
Le percentuali sono riferite alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo del contributo di solidarietà
(ammontare delle retribuzioni lorde dei 12 mesi precedenti, escluso straordinario, denunciate all’INPS). La riduzione
può essere richiesta per periodi continuativi superiori a 26 giorni lavorativi e per periodi superiori o uguali a 40
ore per dipendente, con un massimale di 700 ore aziendali per dipendente per anno solare e comunque non
superiore a 800 ore aziendali nel biennio e per una durata temporale non superiore a 36 mesi a partire dalla prima
sospensione. Il Fondo potrà , a fronte di opportune garanzie fornite dall’azienda nei suoi confronti, anticipare la quota
a carico dell’INPS a favore dei dipendenti. Al momento della stipula dell’accordo sindacale per riduzione di orario
ogni lavoratore interessato deve aver fruito di tutte le ferie maturate, con esclusione di quelle previste per fermate
collettive. I contratti di solidarietà vanno stipulati a fronte di effettiva possibilità di ripresa dell’attività.
3) MALATTIA DI LUNGA DURATA
Nei casi in cui il lavoratore sia impossibilitato a recarsi al lavoro per un sopraggiunto stato morboso, non preesistente
all’inizio del rapporto di lavoro, è prevista una provvidenza a favore dei dipendenti ai quali si garantirà :
• sino al 180 giorno di malattia l’integrazione del 100% del salario, con esenzione dei primi tre giorni
• dal 181 giorno fino allo scadere del 270 giorno di malattia integrazione del 50% per tutta la durata dell’intervento.
4) CONTRIBUTO SPESE SANITARIE
Ai dipendenti delle aziende artigiane, assunti da almeno 12 mesi, viene erogato un contributo pari al 10% della spesa
medico/sanitaria detraibile presentata nella denuncia dei redditi, fino ad un massimo erogabile di 700 €, per spese
sanitarie superiore a 1.500 € ; tali spese dovranno essere riferibili al lavoratore o alle persone a lui fiscalmente a
carico portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Le domande con la documentazione dovranno essere
presentate entro il 31 ottobre dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
5) MATERNITÀ
Per le lavoratrici assunte da almeno 12 mesi, l’EBAT prevede il riconoscimento, qualora il contratto applicato non
contempli l’integrazione da parte dell’azienda nei 5 mesi di assenza obbligatori, di una integrazione al trattamento
INPS fino a garantire il 100% della retribuzione. L’integrazione verrà liquidata in una unica soluzione al termine del
periodo di maternità obbligatoria
40
6) ASPETTATIVA FACOLTATIVA PER MATERNITÀ
Per le dipendenti che, al termine del periodo obbligatorio di maternità, intendono usufruire della aspettativa non
retribuita post parto ai sensi della Legge 1204 e successive, al momento del rientro definitivo, verrà riconosciuta una
integrazione a quanto corrisposto dall’INPS fino a garantire il 50% della retribuzione in vigore al momento della
prima interruzione di attività per maternità da parte della lavoratrice stessa, per un totale di giorni 90 di assenza.
L’intervento sarà retroattivo e verrà erogato a favore di quelle dipendenti che avranno ripreso l’attività lavorativa da
almeno 60 giorni
8) ASSUNZIONI DI DIPENDENTI ULTRA 45 DALLE LISTE DI MOBILITÀ O IN STATO DI DISOCCUPAZIONE DA
PIÙ DI 30 GIORNI:
Il Fondo Sostegno al Reddito, al fine di favorire l’inserimento occupazionale dei lavoratori ultra 45enni inseriti nelle
liste di mobilità provinciale o nazionale o in stato di disoccupazione da più di 30 giorni, potrà erogare contributi
alle imprese artigiane aderenti che assumono questa tipologia di dipendenti . L’assunzione dovrà essere a tempo
indeterminato ed essere attiva da almeno 60 giorni di calendario. Il contributo potrà essere concesso nella misura
massima di Euro 1000.00 per ogni dipendente assunto con questa tipologia. Per aver accesso al contributo
l’azienda dovrà presentare la domanda, sottoforma di autocertificazione, dove dovranno essere indicati, oltre gli
elementi identificativi dell’azienda, le tipologie contrattuali dei dipendenti e la documentazione di non aver ridotto il
personale nei dodici mesi precedenti la data di assunzione del soggetto interessato all’incentivazione. La domanda
dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo. Le domande verranno liquidate in un’unica rata
posticipata a 12 mesi dall’assunzione.
9) ANZIANITÀ PROFESSIONALE AZIENDALE
Allo scopo di premiare la professionalità dei dipendenti delle aziende artigiane aderenti all’Ente Bilaterale, il Fondo
sostegno al reddito provvede ad erogare una provvidenza pari ad Euro 1000 a favore dei dipendenti che abbiano
compiuto almeno 30 anni di anzianità di lavoro presso la stessa azienda o come dipendenti del settore artigianato.
Legno Artigianato - Ente Bilaterlae
7) SOSTEGNO AL REDDITO PER ASSISTENZA FIGLI E AL CONIUGE CON SVANTAGGIO RICONOSCIUTO
LEGGE 104/92 E 53/2000
Per agevolare e sostenere l’assistenza ai figli minorenni e /o al coniuge portatori di svantaggio riconosciuto dalla
Legge 104/92 e 53/2000 da parte dei dipendenti delle aziende aderenti, si riconosce, in caso di astensione facoltativa
dal lavoro per assistenza al minore, il concorso al reddito per 180 giornate complessive tra il 2 e il 3 anno di vita. Il
Fondo sostegno al reddito integrerà fino al 50% della retribuzione in atto alla prima richiesta di sospensione, con
pagamento retroattivo di 30 giorni a garanzia della continuità lavorativa. Al dipendente che utilizzi i permessi ai
sensi della legge 104/92 e seguenti per l’assistenza ai figli minori con più di tre anni e/o al coniuge, possono essere
riconosciute 36 giornate di integrazione salariale per anno solare al 50% della retribuzione in atto nel mese di
gennaio. La liquidazione sarà riconosciuta a fine anno in base alle ore effettivamente utilizzate.
10) ASSEGNO DI STUDIO
Il Fondo mette a disposizione per i figli a carico dei dipendenti delle aziende artigiane un assegno di studio
• a seguito della prima iscrizione all’ultimo anno, anche se integrativo, della scuola superiore o del quarto anno
della Scuola Professionale il cui importo potrà essere fino a un massimo di Euro 260,00.
• A seguito dell’iscrizione e del superamento di almeno 3 esami al primo anno dell’Università il cui importo potrà
essere fino a un massimo di Euro 500,00.
Entrambi i genitori non possono richiedere il contributo per lo stesso figlio.
41
Cemento Calce Gesso
Cemento Calce Gesso
DECORRENZA E DURATA:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: 1-3-2011 31-12-2012
È stata definita una proroga fino al 31.12.2010 degli accordi in essere. Gli
effetti economici della nuova contrattazione di secondo livello produrranno
effetti dal 2011.
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA:
È stato previsto un’indennità di mancata contrattazione, per le aziende
che non hanno il secondo livello negoziale, pari a 120,00 € annui.
Una Tantum: Euro 60,00 lordi con la retribuzione del mese di marzo 2011
PERIODO DI PROVA
Qualifica/Gruppo
Durata
Proroga
Operai
1 settimana
2 settimane
Apprendisti
2 mesi
Intermedi
1 mese
1 mese
Impiegati
Gruppo AS
6 mesi
Gruppo A
4 mesi
2 mesi
Gruppo B
3 mesi
Altri Gruppi
2 mesi
PREAVVISO
Operai
Anni di servizio
Fino a 5 anni
Oltre 5 e fino a 10 anni
Oltre 10 e fino a 15 anni
Oltre i 15 anni
Intermedi
Anni di servizio
Fino a 5 anni
Oltre 5 e fino a 10 ani
Oltre 10 e fino a 15 anni
Oltre i 15 anni
Impiegati
Anni di servizio
Fino a 5 anni
Oltre 5 e fino a 10 anni
Oltre 10 e fino a 14 anni
Oltre i 14 anni
Giornate Lavorative
6
11
13
16
Gruppo B
1 mese
1 mese e ½
2 mesi
2 mesi e ½
Gruppo C
1/2 mese
1 mese
1 mese e ½
2 mesi
Gruppo A
2 mesi
3 mesi
4 mesi
5 mesi
Gruppo B
1 mese e ½
2 mesi
3 mesi
4 mesi
Indennità sostitutiva
(30 esimi)
9
15
18
22
Altri Gruppi
1 mese
1 mese e ½
2 mesi
3 mesi
FERIE
Qualifica
Periodo Annuale
Operai fino a 15 anni di servizio 4 settimane
Operai oltre 15 anni di servizio 4 settimane e 2 giorni
Per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, la maturazione eccedente
le 4 settimane in base alla normativa di cui sopra, troverà applicazione come
segue: dal 1°gennaio 2009: 1 giorno; dal 1° gennaio 2001: 1 giorno.
Intermedi
Fino al 15° anni di servizio
4 settimane
Oltre il 15° anni di servizio
4 settimane e 1 giorno
Per gli appartenenti alla categoria intermedi la maturazione eccedente le
4 settimane troverà applicazione come segue:
dal 1° gennaio 2009: 1 giorno.
Impiegati
Fino al 15° anni di servizio
4 settimane
Oltre il 15° anni di servizio
4 settimane e 2 giorni
Per la retribuzione del periodo feriale dei cottimisti, si fa riferimento al
guadagno medio delle ultime due quindicine. La retribuzione comprende
anche le maggiorazioni per lavoro a turni (sulla base della maggiorazione
media di turno) e le maggiorazioni per lavori pesanti e disagiati (sulla base
della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi).
PERMESSI (EX FESTIVITÀ ) = 32 ORE
RIDUZIONE ORARIO LAVORO =
64 ore per giornalieri e su 2 turni, dal 1° gennaio 2002, 76 ore per turnisti su 3
turni, ulteriore riduzione per i soli lavoratori su 3 turni, dal 1° luglio 2003 + 4 ore.
Congedi: un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del figlio;
Giorni Festivi: a partire dal 2008 ai lavoratori saranno lasciate libere, nelle
vigilie delle festività di Capodanno e di Natale, le ore pomeridiane.
42
BANCA ORE:
Il singolo lavoratore potrà richiedere, compatibilmente con le esigenze
tecnico-organizzative aziendali, di fruire delle ore accantonate nella banca
ore entro i 12 mesi dell’anno successivo e non più entro 6 mesi.
DIVISORE ORARIO: OPERAI 175 / IMPIEGATI 174
SCATTI ANZIANITÀ
Categoria
Area direttiva
Area concettuale
Area specialistica
Area qualificata
Area esecutiva
Livello
3°
2°
1°
3°
2°
1°
3°
2°
1°
2°
1°
1°
Valore mensile dall’1/2/2008
€ 14,80
€ 13,00
€ 11,50
€ 11,00
€ 10,70
€ 9,80
€ 9,30
€ 9,10
€ 8,90
€ 8,50
€ 8,30
€ 7,70
MALATTIA
Periodo di conservazione del posto
In caso di malattia la durata complessiva del periodo di conservazione del
posto è di:
14 mesi nell’arco dei 30 mesi di calendario precedente.
Trattamento economico
Anni di servizio
Durata dell’assenza
Quota % di Retribuzione
fino al 10° anno
primi 6 mesi
100%
6 mesi successivi
50%
oltre il 10° anno
primi 8 mesi
100%
4 mesi successivi
50%
Quota a carico del datore di lavoro
Per gli impiegati il trattamento economico di malattia è completamente a
carico del datore di lavoro.
Per gli operai e gli intermedi il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, fino a raggiungere l’aliquota
della retribuzione sopra indicata.
Ai fini del trattamento economico sono cumulate le assenze dovute a più
eventi morbosi. Il trattamento ricomincia ex novo dopo ogni periodo di
almeno 6 mesi senza assenze per malattia, dal 30° giorno di ricovero
ospedaliero o comunque dopo 12 mesi dal momento in cui è cessato il
diritto alla quota del 100%, con un periodo massimo al 100% nell’anno
di calendario pari rispettivamente a 6 e 8 mesi per gli appartenenti agli
scaglioni fino a 10 e oltre 10 anni.
INFORTUNIO
Periodo di conservazione del posto In caso di infortunio sul lavoro
la conservazione del posto spetta fino alla guarigione clinica, in caso di
malattia professionale per tutto il periodo di erogazione da parte dell’INAIL
dell’indennità per inabilità temporanea. Superato il periodo di conservazione del posto l’impiegato ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa ( senza decorrenza dell’anzianità di servizio) della durata di 12 mesi.
Trattamento economico In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale spetta un trattamento del 100% della normale retribuzione per un
periodo massimo di 18 mesi.
CONGEDO MATRIMONIALE
Spetta al lavoratore un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
L’adesione del lavoratore è volontaria. Le parti istituiranno una
commissione operativa che dovrà presentare, entro il 30 giugno 2011,
una proposta per poter avviare il 01 gennaio 2012 un fondo di assistenza
sanitaria integrativa. Il contributo a carico delle aziende sarà pari a euro
8,00 mensili per ogni lavoratore che aderirà al fondo. Il contributo del
lavoratore sarà pari ad euro 2,00. A partire dal 01 gennaio 2013 i predetti
contributi saranno pari ad euro 10,00 a carico dell’azienda ed euro 3,00 a
carico del lavoratore.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Quote di contribuzione:
- A valere dal 01 luglio 2011 le aliquote contributive a carico dell’azienda
e dei lavoratori passeranno dall’attuale 1,2% al 1,3%, e dal 01 luglio
2012 verranno ulteriormente aumentate al 1,40%
- 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di
prima occupazione successiva al 28 aprile 1993
- 30% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di
prima occupazione precedente il 28 aprile 1993
Tabelle paga Cemento Calce Gesso
in vigore dal 1° GENNAIO 2012 nella Provincia di Trento
AREA
PROFESSIONALE
Area direttiva
Area concettuale
Area specialistica
Area qualificata
Area esecutiva
LIVELLI
PARAMETRI
€
SUPER.
COLL.
€
TOTALE
MENSILE
€
PAGA BASE
CONTINGENZA
E.D.R.
€
€
3°
210
1.639,23
533,43
10,33
-
2.182,99
2°
188
1.467,49
530,24
10,33
-
2.008,06
1°
172
1.342,60
523,11
10,33
-
1.876,04
3°
163
1.272,35
523,11
10,33
-
1.805,79
2°
157
1.225,53
523,11
10,33
-
1.758,97
1°
149
1.163,07
519,55
10,33
-
1.692,95
3°
140
1.092,82
519,46
10,33
-
1.622,61
2°
134
1.046,00
517,65
10,33
-
1.573,98
1°
129
1.006,96
517,65
10,33
-
1.534,94
2°
121
944,50
515,49
10,33
-
1.470,32
1°
116
905,47
515,49
10,33
-
1.431,29
1°
100
782,13
513,24
10,33
-
1.305,70
Cemento Calce Gesso
Operai e Impiegati
Apprendisti
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori operai, intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell’area qualificata, 2° livello, dell’area specialistica, 1° 2° e 3° livello, dell’area concettuale, 1°, 2° e 3° livello e dell’area direttiva,
1° e 2° livello
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è cosi determinata:
DURATA COMPLESSIVA
PRIMO PERIODO
SECONDO PERIODO
TERZO PERIODO
MESI
MESI
MESI
MESI
Area qualif. 2° liv. e
specialistica 1° livello
24
12
12
----
Area specialistica 2° e 3° livello
36
12
12
12
Area concettuale 1° livello
42
14
16
12
Area concettuale 2° e 3° livello
48
16
18
14
Area direttiva 1° e 2° livello
54
18
18
18
LIVELLI
L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono cosi determinati:
Nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto
quello di destinazione finale con retribuzione corriespondente a quella minima
contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) del livello
iniziale di inquadramento
Nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità
di contingenza e EDR) prevista per tale livello.
Nel terzo ed ultimo periodo: fermo l’inquadramento di cui al secondo periodo di
apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di
destinazione finale.
43
Laterizi Manufatti
Laterizi Manufatti
44
DECORRENZA E DURATA:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: 1-4-2010 31-3-2013
Contratto di secondo livello: In Trentino non esiste un livello Provinciale
di contrattazione
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA:
Poiché si considera la contrattazione di secondo livello uno strumento
moderno e appropriato per dare risposte alle esigenze delle imprese e dei
lavoratori, si ritiene indispensabile diffonderla e renderla esigibile, in tutte
le aziende. A favore dei dipendenti di quelle imprese prive di contratto di
secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi di pari natura, viene istituito un elemento di garanzia
retributiva pari ad Euro 6,00 mensili a far data dal gennaio 2012.
PERIODO DI PROVA
Categoria
Durata
Operai
Impiegati
Apprendisti
AS
6 mesi
1 mese
A
5 mesi
1 mese
B
2 mesi
3 mesi
1 mese
CS
6 settimane
1 mese
C-D
1 mese
2 mesi
1 mese
E
1 mese
1 mese
1 mese
F
2 settimane
1 mese
In caso di sopravvenuta malattia ( o infortunio sul lavoro) il periodo di
prova è sospeso per un massimo di 30 giorni.
La ricaduta nella stessa malattia non da diritto al completamento del
periodo di prova.
PREAVVISO
Operai
Anni di servizio
Periodo
Fino a 5 anni
6 giorni lavorativi
Oltre 5 e fino a 10 anni 8 giorni lavorativi
Oltre il 10 anni
10 giorni lavorativi
Impiegati
Anni di servizio
cat. AS e A
cat. B e C
cat. D e E
Fino a 5 anni
2 mesi
1 mese e ½
1 mese
Oltre 5 fino a 10 anni
3 mesi
2 mesi
1 mese e ½
Oltre i 10 anni
4 mesi
2 mesi e ½
2 mesi
Per gli impiegati il preavviso decorre della metà o fine di ciascun mese.
In caso di dimissioni la durata del preavviso sia per gli operai che per gli
impiegati è ridotta a metà.
FERIE
Operai
La durata del periodo annuale di ferie è di 4 settimane.
Impiegati
Anni di servizio
Periodo annuale
Fino a
10°
4 settimane
Dal 11° al 16°
4 settimane e 1 giorno
Oltre il 16°
5 settimane
PERMESSI (EX FESTIVITÀ) = 32 ORE
RIDUZIONE ORARIO LAVORO = 64 ORE
ulteriore riduzione per i soli lavoratori su 3 turni
dal 1° gennaio 2001 + 4 ore,
dal 1° gennaio 2002 + 4 ore,
dal 1° luglio 2003 + 4 ore, (solo settore manufatti in calcestruzzo)
dal 1° gennaio 2005 + 4 ore (limitatamente al settore laterizi; tale ulteriore
riduzione non si applica alle aziende per le quali il regime di pause di cui
al comma 8 dell’art. 70 è pari a 30 minuti)
Le modalità di attuazione delle suddette riduzioni di orario saranno definite tra Direzione aziendale e R.S.U. tenendo conto delle esigenze produttive e di efficienza aziendale.
BANCA ORE:
È istituita una banca ore individuale in cui confluiscono al 1° gennaio di
ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione
relativi alle ex festività e alle riduzioni d’orario. Il lavoratore potrà disporre
di tali ore entro l’anno successivo a quello di maturazione, previo preavviso di 5 giorni.
DIVISORE ORARIO: OPERAI E IMPIEGATI 174
SCATTI ANZIANITÀ
Categoria
Valore mensile
AS
€ 14,72
A
€ 11,71
B
€ 9,60
CS
€ 8,70
C
€ 8,32
D
€ 7,87
E
€ 7,23
F
€ 6,79
MALATTIA
Periodo di conservazione del posto
In caso di malattia la durata complessiva del periodo di conservazione
del posto è di 14 mesi.
Ai fini del raggiungimento del limite massimo si cumulano tutte le assenze
nell’arco di 30 mesi.
Trattamento economico
Durata dell’assenza
Quota % di Retribuzione
Primi 6 mesi
100%
6 mesi successivi
50%
Ai fini del trattamento economico i periodi di assenza per malattia verificatasi nei 30 mesi precedenti si cumulano.
Il trattamento indicato ricomincia ex novo dopo ogni periodo di 6 mesi
senza assenze per malattia e comunque dopo 12 mesi dal momento in cui
è cessato il diritto alla quota del 100%.
Quota a carico del datore di lavoro
Per gli impiegati il trattamento economico di malattia è completamente a
carico del datore di lavoro.
Per gli operai e apprendisti il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, fino a raggiungere l’aliquota
della retribuzione sopra indicata.
INFORTUNIO
Periodo di conservazione del posto
In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto spetta fino alla
guarigione clinica, in caso di malattia professionale per tutto il periodo
di erogazione da parte dell’INAIL dell’indennità per inabilità temporanea.
Trattamento economico
In caso di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale
spetta un trattamento pari al 100% della normale retribuzione per un
periodo di 18 mesi.
CONGEDO MATRIMONIALE
Spetta al lavoratore non in prova, un congedo matrimoniale di 15 giorni
consecutivi di calendario.
La richiesta del congedo deve essere avanzata salvo casi eccezionali dal
lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
È stata istituita una commissione Tecnica Paritetica che, entro il 31-122010, dovrà presentare una dettagliata relazione sulla base della quale si
arriverà alla costituzione di un Fondo Nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale per l’erogazione di prestazioni integrative a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale. La quota di contribuzione a carico
dell’impresa sarà pari ad Euro 5,00 mensili per ogni lavoratore iscritto.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Quote di contribuzione:
- 1,20% a carico dell’ azienda e del lavoratore, calcolato sulla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, edr e indennità funzione quadri
- 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di
prima occupazione successiva al 28 aprile 1993
- 40% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di
prima occupazione precedente il 28 aprile 1993
A partire dal 1° aprile 2013 la quota di contribuzione a carico sia del lavoratore iscritto al fondo che dell’azienda, viene elevata al 1,30%, ferma
restando la base di calcolo.
Tabelle paga Laterizi Manufatti
in vigore dal 1° SETTEMBRE 2011 nella Provincia di Trento
CATEGORIE
PARAMETRI
€
SUPER.
COLL.
€
TOTALE
MENSILE LORDO
€
51,64
2.242,38
PAGA BASE
CONTINGENZA
E.D.R.
€
€
AS
220
1.645,57
534,84
10,33
A
185
1.383,75
528,01
10,33
1.922,09
B
151
1.129,45
521,40
10,33
1.661,18
CS
143
1.068,04
517,58
10,33
1.595,95
C
136
1.016,23
517,52
10,33
1.544,08
D
126
945,54
515,99
10,33
1.471,86
E
117
876,11
514,04
10,33
1.400,48
F
100
749,87
511,74
10,33
4,13
Laterizi Manufatti
Operai e Impiegati
1.276,07
Prossimo scatto 1/9/2012
Apprendisti
In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. N.276/2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con giovani di
età non inferiore ai 18 anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori
attraverso un percorso di formazione per l’acquisione di competenze di base, traversali e tecnico-professionali.
Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente
superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 12 mesi.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche
inquadrate nei livelli E) - D) - C) - CS) - B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni.
La durata del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è cosi determinata:
DURATA COMPLESSIVA
PRIMO PERIODO
SECONDO PERIODO
TERZO PERIODO
MESI
MESI
MESI
MESI
AS - ASQ
60
30
15
15
A
54
24
15
15
B
50
22
14
14
CS
46
22
12
12
C
40
16
12
12
D
36
12
12
12
E
24
12
12
-
CATEGORIE
L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono cosi
determinati:
Nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli
sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a
quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) del livello iniziale di inquadramento (per la Categoria E
la retribuzione si riferirà alla Categoria F).
Nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale
con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale ( minimo
tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello
inferiore.
Nel terzo ed ultimo periodo: fermo l’inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista
per il livello di destinazione finale.
45
Lapidei Industria
Lapidei Industria
DECORRENZA E DURATA
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: 1-4-2010 31-3-2013
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro: In Trentino non esiste un
contratto di secondo livello a carattere provinciale.
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA:
Per incentivare la diffusione della contrattazione di secondo livello, a decorrere dal 1-1-2011 ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, a quelli
con contratto a termine superiore a 6 mesi e alle altre tipologie di lavoratori subordinati in forza al 1 gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di
contrattazione di secondo livello, che nel corso dell’anno precedente non
abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, sarà
riconosciuto un importo annuo pari ad Euro 150,00 lordi, ovvero una cifra
inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di trattamento economico
aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
PERIODO DI PROVA
Categoria
Operai
giorni di effettiva prestazione
C
60 giorni
D
40 giorni
E
30 giorni
F
20 giorni
Apprendisti
4 settimane
2 settimane con titolo scuola professionale
CS
70 giorni
B
80 giorni
A e AS
130 giorni
In caso di contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, il
periodo di prova sarà ridotto del 50%
PREAVVISO
Operai La durata del preavviso è di una settimana.
Intermedi
Anni di servizio
cat. B
cat. D
Fino a 5 anni
1 mese
½ mese
Oltre 5 e fino a 10 anni 1 mese e ½
1 mese
Oltre i 10 anni
2 mesi
1 mese e 1/2
Impiegati
Anni di servizio
cat. AS e A
cat. B
C-D-E
Fino a 5 anni
2 mesi
1 mese e ½
1 mese
Oltre 5 fino a 10 anni
3 mesi
2 mesi
1 mese e ½
Oltre i 10 anni
4 mesi
3 mesi
2 mesi
Per gli intermedi e gli impiegati il preavviso decorre dalla metà o fine di
ciascun mese.
In caso di dimissioni la durata del preavviso è ridotta a metà.
FERIE
Operai
4 settimane
Apprendisti
età sup. 16 anni 4 settimane
età inf. 16 anni 30 giorni calendario
Intermedi
Anni di servizio
Periodo annuale
Fino a
15 anni
4 settimane
Da 15 a 19 anni
4 settimane e 1 giorno
Oltre i 19 anni
4 settimane e 4 giorni
Impiegati
Anni di servizio
Periodo annuale
fino a 5 anni
4 settimane
Da 6 a 15 anni
4 settimane e 1 giorno
Da 16 a 18 anni
4 settimane e 4 giorni
Oltre i 18 anni
5 settimane
PERMESSI (EX FESTIVITÀ) = 4 GIORNI
46
PERMESSI
Al lavoratore in occasione della nascita del figlio sarà riconosciuto un giorno di
permesso retribuito.
RIDUZIONE ORARIO LAVORO = 64 ORE
Ulteriore riduzione per i soli lavoratori turnisti
tre turni avvicendati per 5 o 6 giorni settimanali
dal 1° gennaio 2001 + 4 ore
dal 1° gennaio 2002 + 4 ore
tre turni avvicendati per sette giorni settimanali
dal 1° gennaio 2001 + 4 ore
dal 1° gennaio 2002 + 4 ore
dal 1° luglio 2003 + 4 ore
BANCA ORE:
A partire dal 1° gennaio 2000, le ex festività e le riduzioni dell’orario non
fruite entro l’anno di maturazione, confluiranno nella “banca ore” individuale e saranno utilizzati da parte del lavoratore entro l’anno successivo,
previo preavviso di almeno 48 ore e salvo esigenze tecnico organizzative
aziendali.
DIVISORE ORARIO: OPERAI E IMPIEGATI 174
SCATTI ANZIANITÀ
Categoria
valore mensile Dall’1.01.2009
AS
€ 12,76
€ 13,01
A
€ 11,72
€ 11,97
B
€ 9,55
€ 9,80
CS
€ 9,45
C
€ 8,57
€ 8,82
D
€ 8,06
€ 8,31
E
€ 7,44
€ 7,69
F
€ 6,40
€ 6,65
MALATTIA
Periodo di conservazione del posto.
In caso di malattia la durata complessiva del periodo di conservazione del
posto è di:
14 mesi, nell’arco temporale di 30 mesi, nel caso di più eventi morbosi.
Trattamento economico malattia
Categoria
Operai e Apprendisti
Durata dell’assenza Quota % di Retribuzione
dal 1° al 180° giorno
100%
dal 181° al 365° giorno
50%
Intermedi e Impiegati primi 6 mesi
100%
6 mesi successivi
50%
In caso di più eventi morbosi, il trattamento economico non potrà eccedere
il 100% della retribuzione per i 180 giorni successivi, nell’arco di 18 mesi,
eccetto che per malattie intervenute dopo 5 mesi di effettivo lavoro, nel
qual caso il trattamento riprende ex novo.
Quota a carico del datore di lavoro
Per gli impiegati il trattamento economico di malattia è completamente a
carico del datore di lavoro.
Per gli operai e gli intermedi il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità erogata dell’ INPS, fino a raggiungere l’aliquota
della retribuzione sopra indicata.
INFORTUNIO
Periodo di conservazione del posto.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale la conservazione del posto spetta per tutto il periodo di erogazione da parte dell’INAIL
dell’indennità per inabilità temporanea.
Trattamento economico infortunio
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale spetta un trattamento pari al 100% della normale retribuzione per un periodo massimo
di 12 mesi.
CONGEDO MATRIMONIALE
Spetta al lavoratore un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi di
calendario.
La richiesta del congedo deve essere avanzata salvo casi eccezionali dal
lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni.ENZA SANITARIA INTET:
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
È stata istituita una commissione Tecnica Paritetica che, entro il 31-32011, dovrà presentare una dettagliata relazione sulla base della quale
si arriverà alla costituzione di un Fondo Nazionale di assistenza sanitaria
integrativa settoriale per l’erogazione di prestazioni integrative a quelle
assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale. La quota di contribuzione
a carico dell’impresa sarà pari ad Euro 5,00 mensili per ogni lavoratore
iscritto.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Quote di contribuzione:
- A far data dal 1-1-2011 quota pari al 1,30% a carico dell’ azienda e del
lavoratore, calcolato sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR
- 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di
prima occupazione successiva al 28 aprile 1993
- 40% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di
prima occupazione precedente il 28 aprile 1993
Tabelle paga Lapidei Industria
in vigore dal 1° SETTEMBRE 2011 nella Provincia di Trento
CATEGORIE
PARAMETRI
As
A
B
CS
C
D
E
F
Prossimo scatto 1/9/2012
200
184
150
144
136
128
118
100
PAGA BASE
€
1.491,85
1.372,42
1.118,84
1.074,32
1.014,64
957,75
882,90
747,20
CONTINGENZA
€
531,34
528,18
521,47
520,13
518,37
516,76
514,81
512,38
1° semestre
2° semestre
3° semestre
4° semestre
fino a 6 mesi
da 7 mesi a 12 mesi
da 13 mesi a 18 mesi
da 19 mesi a 24 mesi
Categoria D
1° semestre
2° semestre
3° semestre
4° semestre
5° semestre
6° semestre
fino a 6 mesi
da 7 mesi a 12 mesi
da 13 mesi a 18 mesi
da 19 mesi a 24 mesi
da 25 mesi a 30 mesi
da 31 mesi a 36 mesi
Categoria C
1° semestre
2° semestre
3° semestre
4° semestre
5° semestre
6° semestre
fino a 6 mesi
da 7 mesi a 12 mesi
da 13 mesi a 18 mesi
da 19 mesi a 24 mesi
da 25 mesi a 30 mesi
da 31 mesi a 36 mesi
per Categorie AS - A - B
Categoria B
1° semestre
2° semestre
3° semestre
4° semestre
5° semestre
6° semestre
7° semestre
8° semestre
fino a 6 mesi
da 7 mesi a 12 mesi
da 13 mesi a 18 mesi
da 19 mesi a 24 mesi
da 25 mesi a 30 mesi
da 31 mesi a 36 mesi
da 37 mesi a 42 mesi
da 43 mesi a 48 mesi
PREMIO PROD
€
35,19
32,37
26,39
25,31
23,60
22,19
20,43
17,58
TOTALE MENSILE LORDO
€
2.068,71
1.943,30
1.677,03
1.630,09
1.566,94
1.507,03
1.428,47
1.295,32
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con
i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione
di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Per instaurare
un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto
scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la
durata del periodo di apprendistato, la retribuzione, il piano formativo ed
ogni altra indicazione contrattuale utile. Il suddetto contratto può essere
instaurato per i profili di tutti i lavoratori dal livello 1° al livello 6° e per tutte
le relative mansioni.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori
di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre
che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia
superiore ad un anno.
Categoria E
E.D.R.
€
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
18,16
Lapidei Industria
Operai e Impiegati
Durata dell’apprendistato professionalizzante:
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base
delle seguenti misure in relazione alla qualifica da raggiungere:
-1°Gruppo (livelli 1°,2° e 3°): durata 6 anni
-2°Gruppo (livelli 4° e 5°): durata 5 anni
-3°Gruppo (livello 6°): durata 2 anni e 6 mesi
Retribuzione:
Il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato dall’applicazione delle percentuali riportate nella tabella precedente, calcolate sulla
retribuzione contrattuale del livello di inquadramento finale.
Agli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo, o di attestato di
qualifica professionale, attinenti le mansioni per le quali vengono assunti
con contratto di apprendistato, viene ridotta di 6 mesi la durata dell’apprendistatoST
Apprendisti
€
€
€
PERCENTUALE
PAGA BASE
CONTINGENZA
E.D.R.
60%
65%
75%
80%
514,12
556,97
642,65
685,50
€
308,89
334,63
386,11
411,85
€
6,20
6,71
7,75
8,26
€
PERCENTUALE
PAGA BASE
CONTINGENZA
E.D.R.
60%
65%
75%
80%
85%
90%
557,71
604,18
697,13
743,61
790,08
836,56
€
310,06
335,89
387,57
413,41
439,25
465,08
€
6,20
6,71
7,75
8,26
8,78
9,30
€
PERCENTUALE
PAGA BASE
CONTINGENZA
E.D.R.
60%
65%
75%
80%
85%
90%
590,78
640,02
738,48
787,71
836,94
886,18
€
311,02
336,94
388,78
414,70
440,61
466,53
€
6,20
6,71
7,75
8,26
8,78
9,30
€
PERCENTUALE
PAGA BASE
CONTINGENZA
E.D.R.
60%
65%
75%
80%
85%
90%
95%
95%
651,45
705,74
814,31
868,60
922,89
977,18
1.031,46
1.031,46
312,88
338,96
391,10
417,18
443,25
469,32
495,40
495,40
6,20
6,71
7,75
8,26
8,78
9,30
9,81
9,81
€
TOTALE
LORDO
829,21
898,31
1.036,51
1.105,61
€
TOTALE
LORDO
873,96
946,79
1.092,45
1.165,28
1.238,11
1.310,94
€
TOTALE
LORDO
908,00
983,67
1.135,01
1.210,67
1.286,34
1.362,01
€
TOTALE
LORDO
970,53
1.051,41
1.213,16
1.294,04
1.374,92
1.455,80
1.536,67
1.536,67
47
Porfido
Porfido
DECORRENZA E DURATA:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: Lapidei Industria (1-4-2010
31-3-2013)
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro: Scaduto dal 31-7-2008; presentata piattaforma per il rinnovo nel 2009: trattativa in stasi a causa della
crisi economica che ha pesantemente influito sull’intero settore.
PERIODO DI PROVA
Categoria Operai
C
D
E
F
giorni di effettiva prestazione
60 giorni
40 giorni
30 giorni
20 giorni
PERIODO DI PREAVVISO
Operai La durata del preavviso è di una settimana.
FERIE = 4 SETTIMANE
PERMESSI (EX FESTIVITÀ) = 4 GIORNI
RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO = 64 ORE
44 ore vengono usufruite in termini collettivi nel periodo invernale a partire
dal primo Lunedì del mese di dicembre e per 9 settimane.
Le rimanenti 20 ore sempre in misura collettiva nel corso dell’anno.
Nelle aziende non soggette a contrazioni stagionali della attività lavorativa
le 64 ore di R.O.L. sono fruite in termini di permesso individuale retribuito
nel periodo di minor intensità produttiva.
DIVISIONE ORARIO:
48
174
SCATTI ANZIANITÀ
Categoria Operai
C
D
E
F
valore mensile
€ 8,57
€ 8,06
€ 7,44
€ 6,40
Dall’1.01.2009
€ 8,82
€ 8,31
€ 7,69
€ 6,65
MALATTIA
stessi criteri dei Lapidei industria
INFORTUNIO
stessi criteri dei Lapidei Industria
CONGEDO MATRIMONIALE
stessi criteri dei Lapidei Industria
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
stessi criteri dei Lapidei Industria
COTTIMO
Il cottimo è definito attraverso le seguenti modalità:
• si consegue il cottimo dopo il valore base di 3,5 quintali di produzione
per ore di lavoro.
• il valore base indica quintali, metri lineari, metri quadrati, in relazione
alle varie tipologie di produzione.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E COTTIMO
L’utile di cottimo conseguito dal lavoratore va calcolato nel trattamento di
fine rapporto.
Tabelle paga Porfido
in vigore dal 1° SETTEMBRE 2011 nella Provincia di Trento
CATEGORIA
PARAMETRI
PAGA BASE
CONTINGENZA
E.D.R.
I.V.C.
SUPERMINIMO
€
€
€
€
€
IND.
SETTORE
€
TOTALE
MENSILE LORDO
€
C Super Operaio Specializzato
136
1.014,64
518,37
10,33
362,42
1.905,76
D Operaio Specializzato
128
957,75
516,76
10,33
340,86
1.825,70
313,95
1.721,99
271,47
1.549,13
E
Operaio Qualificato
118
882,90
514,81
10,33
F
Operaio Comune
100
747,20
512,38
10,33
PREMIO PRESENZA:
Dal 1° gennaio 2002 € 6,71
COTTIMO:
€ 1,97 al quintale oltre il valoro orario di 3,5 moltiplicato per 8 ore
(corrispondenti a 28 quintali al giorno)
TRASPORTI:
Da 2 a 10 Km. € 1,03 giornalieri; da 10 a 20 Km. € 1,55
giornalieri; oltre i 20 Km. € 2,32 giornalieri.
7,75
Porfido
Operai e Impiegati
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DAL 1° GENNAIO 2011
Gli importi riportati sono i limiti massimi del trattamento mensile di CIG
per eventi meteorologici fissati per il settore edilizia:
€ 1.024,61 mensili netti per i lavoratori che guadagnano meno di
€ 1.961,80 mensili lordi;
€ 1.231,49 mensili netti per i lavoratori che guadagnano più di
€ 1.961,80 mensili lordi;
(Questi importi sono al netto delle trattenute previdenziali e su questi va
calcolata la trattenuta IRE).
MENSA:
Costo del pasto di mezzogiorno fruito presso le mense interaziendali del settore porfido dal 1° gennaio 2000:
80% del costo del pasto a carico del datore di lavoro,
20% del costo del pasto a carico del lavoratore,
Indennità sostitutiva mensa pari a € 1,03.
49
Lapidei Artgianato
Lapidei Artigianato
DECORRENZA E DURATA
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: 1-1-2010 31-12-2012
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro: In Trentino non esiste un
contratto di secondo livello a carattere provinciale.
PERIODO DI PROVA
Livello
Operai
Impiegati
Apprendisti
1°
6 mesi
6 settimane
2°
6 mesi
3°
6 settimane
3 mesi
4°
6 settimane
3 mesi
5°
5 settimane
3 mesi
6°
4 settimane
7°
4 settimane
In caso di infortunio o malattia professionale intervenuta durante il periodo
di prova lo sospendono per un periodo pari alla durata dell’evento morboso, nell’ambito massimo del periodo di conservazione del posto.
PREAVVISO
Livello
Operai
Impiegati
1°
2 mesi
2°
2 mesi
3°
10 giorni lavorativi 2 mesi
4°
10 giorni lavorativi 2 mesi
5°
10 giorni lavorativi 1 mese
6°
5 giorni lavorativi 1 mese
7°
5 giorni lavorativi 1 mese
Per gli impiegati il preavviso decorre della metà o dalla fine di ciascun
mese.
FERIE = 160 ORE = 4 SETTIMANE
Uniformato il trattamento tra operai, intermedi e impiegati:
1 giorno di ferie aggiuntivo dopo 10 anni di anzianità; 1 settimana di ferie
aggiuntiva dopo 18 anni di anzianità. Ai lavoratori stranieri è riconosciuto il
diritto di cumulo, ferie e permessi
N.B. Apprendisti sotto i 16 anni 30 giorni di calendario
PERMESSI
= 16 ore
RIDUZIONE ORARIO LAVORO
= 32 ore
DIVISORE ORARIO: OPERAI E IMPIEGATI 174
SCATTI ANZIANITÀ
Categoria
valore mensile
1°
€ 12,39
2°
€ 11,36
3°
€ 9,30
4°
€ 8,26
5°
€ 7,75
6°
€ 7,23
MALATTIA
Operai – Impiegati
Periodo di conservazione del posto:
In caso di malattia la durata del periodo di conservazione del posto è di:
12 mesi consecutivi nel caso di unico evento morboso.
12 mesi nell’arco temporale di 24 mesi, nel caso di più eventi morbosi.
Apprendisti
Periodo di conservazione del posto:
In caso di malattia la durata del periodo di conservazione del posto è di:
9 mesi consecutivi nel caso di unico evento morboso.
9 mesi nell’arco temporale di 18 mesi, nel caso di più eventi morbosi.
Trattamento economico malattia
Anni di servizio Durata dell’assenza
Quota % di retribuzione
Operai
dal 1° al 3° giorno
se la malattia è superiore a 7 giorni
100%
dal 4° al 180° giorno
100%
dal 181 giorno e per 90 giorni al massimo
45%
Impiegati
primi 6 mesi
100%
dal 181° giorno e per 90 giorni al massimo
45%
50
Per gli impiegati il trattamento economico di malattia è completamente a
carico del datore di lavoro.
Per gli operai e apprendisti, il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, fino a raggiungere l’aliquota
della retribuzione netta sopra indicata.
INFORTUNIO
Periodo di conservazione del posto
In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto spetta fino alla
guarigione clinica, in caso di malattia professionale per tutto il periodo
di erogazione da parte dell’INAIL dell’indennità per inabilità temporanea.
Trattamento economico infortunio
In caso di infortunio o malattia professionale le imprese garantiranno ai
lavoratori assenti una integrazione della indennità percepita fino al 100%
della normale retribuzione dal 1° giorno sino a guarigione clinica.
CONGEDO MATRIMONIALE
Spetta al lavoratore un congedo matrimoniale di 15 gironi consecutivi di
calendario
La richiesta di congedo deve essere avanzata salvo casi eccezionali dal
lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni.
CONGEDO RETRIBUITO
Per la nascita del figlio viene riconosciuto al padre un giorno di permesso
aggiuntivo retribuito.
SANITÀ INTEGRATIVA:
Nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria
integrativa per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, si è
convenuto di attivare un FONDO SANITARIO NAZIONALE INTEGRATIVO
INTERCATEGORIALE per l’ARTIGIANATO; nel momento in cui il Fondo
sarà costituito ed operante, ad esso saranno iscritti i dipendenti assunti a
tempo indeterminato per i quali trova applicazione il CCNL Legno-Lapidei
Artigianato; contemporaneamente sarà attivato un contributo a carico
delle aziende pari ad Euro 10,42 mensili, per 12 mensilità.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Quote di contribuzione:
- Percentuale pari al 1,30% a carico del lavoratore, calcolato sul minimo
tabellare, contingenza e edr
- Percentuale pari al 1% a carico dell’azienda, calcolato sul minimo
tabellare, contingenza e edr
- 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di
prima occupazione successiva al 28 aprile 1993
- 16% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di
prima occupazione precedente il 28 aprile 1993
Tabelle paga Lapidei Artigianato
in vigore dal 1° SETTEMBRE 2011 nella Provincia di Trento
LIVELLO
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
RETRIBUZIONE TABELLARE
(PAGAB+CONT+EDR)
€
1.823,63
1.709,76
1.488,89
1.396,26
1.343,71
1.281,88
1.191,74
TOTALE LORDO MENSILE
€
1.823,63
1.709,76
1.488,89
1.396,26
1.343,71
1.281,88
1.191,74
Prossimo scatto 1/6/2012
Lapidei Artgianato
Operai e Impiegati
Apprendistato professionalizzante
Per gli assunti dopo il 16 ottobre 2007
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato
con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla
qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per
l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono
essere indicati: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del
periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano
formativo, la retribuzione ecc. Il suddetto contratto può essere instaurato per i lavoratori operai ed impiegati dalla Categoria As alla Categoria E e per tutte le relative mansioni.
Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di
assunzione, non superiore ai 2 mesi.
Il periodo di apprendistato professionalizznte iniziato presso altri datore di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda,
sempre che riguardi le stesse ansioni e che l’interruzione non abbia
superato i 12 mesi; per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di
apprendistato, il lavoratore deve documentare all’atto dell’assunzione
i periodi già compiuti.
DURATA MASSIMA: 1° GRUPPO ( Cat. As, A, B ): 6 ANNI
2° GRUPPO ( Cat. Cs, C, D ) : 5 ANNI
3° GRUPPO ( Cat. E ):
2 ANNI e 6 MESI
Il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato dall’applicazione delle percentuali riportate nella tabella seguente, relative
alla retribuzione contrattuale del livello di inquadramento che si raggiungerà alla fine del percorso formativo.
IMPORTANTE: all’apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale, attinenti le mansioni per
le quali viene assunto, viene ridotta di 6 mesi la durata complessiva
dell’apprendistato.
51
Lapidei Artgianato
Apprendisti
1° gruppo: durata 6 anni (Operai)
Livello 1°
apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età
durata apprendistato 72 mesi
oraria
Durata
% Mensile
€
€
I semestre
70% 1.276,54 7,34
II semestre
70% 1.276,54 7,34
III semestre
73% 1.331,25 7,65
IVsemestre
73% 1.331,25 7,65
Vsemestre
80% 1.458,90 8,38
VIsemestre
80% 1.458,90 8,38
VIIsemestre
85% 1.550,09 8,91
VIIIsemestre
85% 1.550,09 8,91
IXsemestre
90% 1.641,27 9,43
Xsemestre
90% 1.641,27 9,43
XIsemestre
95% 1.732,45 9,96
XIIsemestre
95% 1.732,45 9,96
Livello 2°
apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età
durata apprendistato 72 mesi
oraria
Durata
% Mensile
€
€
I semestre
70% 1.196,83 6,88
II semestre
70% 1.196,83 6,88
III semestre
73% 1.248,12 7,17
IVsemestre
73% 1.248,12 7,17
Vsemestre
80% 1.367,81 7,86
VIsemestre
80% 1.367,81 7,86
VIIsemestre
85% 1.453,30 8,35
VIIIsemestre
85% 1.453,30 8,35
IXsemestre
90% 1.538,78 8,84
Xsemestre
90% 1.538,78 8,84
XIsemestre
95% 1.624,27 9,33
XIIsemestre
95% 1.624,27 9,33
2° gruppo: durata 5 anni (Impiegati)
Livello 4°
apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età
durata apprendistato 60 mesi
oraria
Durata
% Mensile
€
€
I semestre
70% 977,38
5,62
II semestre
70% 977,38
5,62
III semestre
75% 1.047,20 6,02
IVsemestre
75% 1.047,20 6,02
Vsemestre
88% 1.228,71 7,06
VIsemestre
88% 1.228,71 7,06
VIIsemestre
90% 1.256,63 7,22
VIIIsemestre
90% 1.256,63 7,22
IXsemestre
95% 1.326,45 7,62
Xsemestre
95% 1.326,45 7,62
3° gruppo: durata 2 anni e 6 mesi
(Operai e Impiegati)
Livello 6°
apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età
durata apprendistato 2 anni e 6 mesi
Mensile oraria
Durata
%
€
€
I semestre
70% 897,32
5,16
II semestre
75% 961,41
5,53
III semestre
80% 1.025,50 5,89
IVsemestre
90% 1.153,69 6,63
Vsemestre
95% 1.217,79 7,00
52
Livello 5°
apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età
durata apprendistato 60 mesi
oraria
Durata
% Mensile
€
€
I semestre
70% 940,60
5,41
II semestre
70% 940,60
5,41
III semestre
75% 1.007,78 5,79
IVsemestre
75% 1.007,78 5,79
Vsemestre
88% 1.182,46 6,80
VIsemestre
88% 1.182,46 6,80
VIIsemestre
90% 1.209,34 6,95
VIIIsemestre
90% 1.209,34 6,95
IXsemestre
95% 1.276,52 7,34
Xsemestre
95% 1.276,52 7,34
Livello 3°
apprendisti fino a 29 e 364 giorni di età
durata apprendistato 72 mesi
oraria
Durata
% Mensile
€
€
I semestre
70% 1.042,22 5,99
II semestre
70% 1.042,22 5,99
III semestre
73% 1.086,89 6,25
IVsemestre
73% 1.086,89 6,25
Vsemestre
80% 1.191,11 6,85
VIsemestre
80% 1.191,11 6,85
VIIsemestre
85% 1.265,56 7,27
VIIIsemestre
85% 1.265,56 7,27
IXsemestre
90% 1.340,00 7,70
Xsemestre
90% 1.340,00 7,70
XIsemestre
95% 1.414,45 8,13
XIIsemestre
95% 1.414,45 8,13
Il sistema delle tutele della CGIL
53
54
- FAC-SIMILE -
Lettera dimissioni
Data
Spett.le Ditta
……….
…………………………
……….
…………………………
………..
Via ……………………
………..
…………………………
TRENTO
…. rassegna le proprie
Con la presente
………………………
il sottoscritto …………
dimissioni da codesta
azienda.
nto inizio il
…………… avrà perta
…
i…
rn
gio
di
ale
ttu
ra
cont
Il periodo di preavviso
………...
data ……………………
in
ine
rm
te
e
…
…
…
giorno…
i miei
e dovutemi nonchè
nz
ta
et
sp
le
re
or
isp
invito a pred
Per tale scadenza Vi
documenti di lavoro.
Distinti saluti.
Firma
55
Lettera dimissioni per giusta causa
- FAC-SIMILE -
Data
Spett.le Ditta
……….
…………………………
……….
…………………………
………..
Via ……………………
………..
…………………………
TRENTO
o
Raccomandata a man
r giusta causa
Oggetto: dimissioni pe
ediato
………. con effetto imm
…
…
…
…
…
…
…
…
…
scritto ……
r
Con la presente il sotto
sta causa, ai sensi e pe
giu
r
pe
da
ien
az
sta
issioni da code
rassegna le proprie dim
del Codice Cicile
gli effetti dell’art. 2119
dennità
dovutemi,compresa l’in
e
nz
ta
et
sp
le
re
or
predisp
Vi invito pertanto a
termini di tempo
menti di lavoro, entro i
cu
do
iei
m
i
hè
nc
no
,
sostitutiva del preavviso
vigente.
previsti dalla normativa
Distinti saluti.
Firma
56
- FAC-SIMILE -
Spett.le Ditta
……….
…………………………
……….
…………………………
………..
Via ……………………
………..
…………………………
TRENTO
Richiesta Ferie/Permessi
Data
o
Raccomandata a man
essi individuali/ferie
Oggetto: richiesta perm
a Ditta,
cupato presso la Vostr
oc
,
…
…
…
…
…
…
…
……………
Il sottoscritto…………
secondo quanto
essi individuali/ferie,
rm
pe
i
de
ire
ru
uf
us
di
chiede la possibilità
…… a
…………………………
da
e
es
pr
m
co
e
at
rn
nelle gio
previsto dal CCNL,
..
…………………………
…………………………
rà da ritenersi
ta, la mia richiesta sa
iva
ot
m
a
tiv
ga
ne
sta
po
In caso di mancata ris
accolta.
Cordiali saluti,
Firma
…….
ta ………………………
Firma per ricevuta in da
57
Immigrazione
Immigrazione
Responsabile Ufficio Immigrati e Orientamento Assou El Barji cell. 348.1302602
■ Servizio Sanitario in Trentino
■ Novità per l’iscrizione volontaria
Accesso volontario al Servizio sanitario provinciale da parte
di cittadini dell’Unione europea e non comunitari ultrasessantacinquenni in ricongiungimento familiare: la Giunta provinciale di Trento ha dato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari le direttive in materia, in attuazione a un ordine
del giorno del Consiglio provinciale del mese di luglio 2010.
Due gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire con questa delibera: equità e responsabilità economica. Per quanto riguarda il primo aspetto, si vuole garantire
una tutela sanitaria piena al pari di quanto avviene per i
cittadini iscritti al servizio sanitario provinciale, similmente
a quanto già avvenuto in altre realtà regionali, a persone
che legalmente si trovano sul territorio provinciale. Infatti,
la tutela sanitaria rappresenta un’importante garanzia per il
rispetto della dignità delle persone, principio fra l’altro fissato in modo esplicito anche dalla recente legge di riforma
del servizio sanitario provinciale. L’altro aspetto riguarda
invece la sostenibilità economica del servizio, la responsabilizzazione e la partecipazione per sostenere i costi
complessivi del Servizio Sanitario Provinciale. Vengono in
tal modo garantite – afferma una nota dell’Ufficio Stampa
della Giunta provinciale – le prestazioni sanitarie alle persone straniere che legittimamente vivono in Trentino, siano
essi comunitari sforniti di questa tutela che non comunitari
ultrasessantacinquenni con il diritto al ricongiungimento familiare, a fronte del versamento di una quota di iscrizione al
Servizio sanitario provinciale.
■ Due quindi le categorie di cittadini coinvolti dal provvedimento:
1) Cittadini dell’Unione europea - nonché della Svizzera e di altri
Paesi comunque compresi nello spazio economico europeo,
Norvegia, Islanda, Liechtenstein - residenti in provincia non in
possesso dei requisiti per l’iscrizione obbligatoria al Servizio
sanitario nazionale secondo la normativa vigente. Per questi
si prevede la possibilità di effettuare l’iscrizione volontaria al
Servizio sanitario provinciale, a fronte del versamento di un
contributo. Il Trentino, con questo provvedimento, è una delle
poche regioni italiane a disciplinare questo tipo di iscrizione,
insieme a Lazio, Piemonte, Marche e Puglia. Come previsto
in queste regioni, anche per il Trentino sono stati mantenuti gli
importi fissati dal Decreto ministeriale del 1986 senza alcune
rivalutazione monetaria. Il contributo annuo minimo richiesto
sarà quindi pari a 387,34 euro.
2) Cittadini non comunitari ultrasessantacinquenni e ricongiunti in Italia con il proprio figlio/a. Anche in questo caso
si prevede la possibilità di effettuare l’iscrizione volontaria
al servizio sanitario provinciale, a fronte del versamento di
un contributo. Come previsto da altre regioni e anche dalla
Provincia autonoma di Bolzano si è ritenuto di mantenere gli importi del Decreto ministeriale, pari a 387,34 euro.
L’iscrizione è valida per l’assistenza sanitaria non solo sul
territorio nazionale, bensì anche all’estero. Gli iscritti avranno, infatti, diritto alla tessera TEAM che li coprirà in caso di
viaggi all’estero a parità di condizioni dei cittadini iscritti di
diritto al Servizio sanitario provinciale.
■ Test di italiano al via il 9 dicembre 2010
■ Necessario per ottenere il permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (Carta di soggiorno)
Il ministero dell’Interno ha definito la procedura informatica che
dal 9 dicembre 2010 consentirà la gestione delle domande per
la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana
che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere
il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Carta di soggiorno). Il cittadino straniero interessato dovrà
inoltrare la domanda di svolgimento del test per via telematica
alla prefettura (in Trentino il Commissariato del Governo) della
provincia dove risiede, collegandosi al sito www.testitaliano.interno.it e compilando il modulo di domanda. L’interessato verrà
convocato entro 60 giorni dalla richiesta, sempre per via telematica, indicando giorno, ora e luogo del test. Il risultato del test
sarà consultabile sempre nel sito www.testitaliano.interno.it e
sarà a disposizione della questura per le verifiche finalizzate al
rilascio del permesso di soggiorno Ce di lungo periodo.
Non è tenuto a sostenere il test chi è in possesso:
- di un certificato che attesti la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2, rilasciato dagli enti
certificatori riconosciuti dal ministero degli esteri e dell’università;
- di un titolo di studio o professionale conseguito in Italia;
- di una attestazione che l’ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 286/1998;
- di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica con la quale si attesti che lo straniero è affetto da
gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico
derivante dall’età, da patologie o handicap.
Per inoltrare la domanda di test di Italiano e del Permesso
di soggiorno Ce slp potete rivolgeri all’ufficio immigrati
della CGIL del Trentino
■ Presentato il rapporto sull’immigrazione in Trentino
58
■ Sono 46.044 i cittadini stranieri residenti in provincia
Sono 46.044 i cittadini stranieri residenti in Trentino alla fine
del 2009, provenienti da 137 diversi Paesi. La loro incidenza
sul totale della popolazione residente sfiora la quota del 9% e
in vari contesti locali la supera: si tratta di un’incidenza più alta
rispetto al valore medio nazionale, ma sensibilmente inferiore
alla media del Nordest.
Rispetto al 2008, il numero degli stranieri residenti è cresciuto
dell’8%. Quasi il 40% degli stranieri risiede nel Comprensorio
della Valle dell’Adige, ma ci sono anche diversi altri territori che
■ Le provenienze degli immigrati
Un quarto degli immigrati in Trentino corrisponde ormai a cittadini europei - e quindi comunitari - a tutti gli effetti. Più in generale, sono di origine europea due immigrati su tre, comprendendo albanesi, macedoni, serbi, ucraini e moldavi. Le restanti presenze straniere sono riconducibili al
continente africano e poi – con pesi via via
decrescenti – all’area asiatica (in particolare Pakistan e Cina) e ad alcuni Paesi sudamericani (Brasile, Colombia, Ecuador,
ecc.). Tra i principali Paesi di provenienza,
ritroviamo al primo posto la Romania con
oltre 7.700 presenze, seguita dall’Albania
(circa 6.800), Marocco (circa 4.800), Macedonia (circa 3.200), Serbia e Montenegro (2.285) e Moldova (2.270 circa).
■ La cittadinanza economica
L’occupazione degli immigrati in Trentino ha attraversato un
anno indubbiamente difficile: nel complesso, le assunzioni
sono diminuite del 7%, ma nel settore industriale il calo supera il 25%. Nel settore del lavoro interinale, strutturalmente
ancora più soggetto alle fluttuazioni cicliche della domanda, la variazione in negativo si avvicina al 30%. Il tasso di
disoccupazione degli immigrati ha superato il 10%, mentre
è aumentato di oltre il 50% il numero dei cittadini stranieri
iscritti nelle liste di collocamento, dove rappresentano quasi
un terzo del totale.
■ Il lavoro autonomo: tra rifugio e ricerca di
promozione
Lo sbocco principale delle aspirazioni di miglioramento sociale dei migranti è rappresentato dal passaggio al lavoro autonomo. Al 31 luglio 2009 i
titolari d’impresa sono poco più di 2.200,
dei quali 1.772 cittadini non comunitari e
471 comunitari. Si confermano inoltre le
principali specializzazioni per nazionalità:
marocchini concentrati nel commercio; romeni, albanesi, serbi, macedoni e tunisini
nelle costruzioni; cinesi nel commercio e in
minor misura nella ristorazione; pakistani
ancora nel commercio.
Immigrazione
presentano un’incidenza di stranieri superiore alla media provinciale: dalla Valle di Non all’Alto Garda e Ledro, fino alla Vallagarina. Il 51,5% degli immigrati sono donne, ma la presenza
femminile cambia notevolmente da una nazionalità all’altra.
Il bilancio demografico degli stranieri in Trentino nel 2009 si
è arricchito di circa 900 nuovi nati. La quota dei minorenni
continua ad essere pari a quasi un quarto del totale degli stranieri residenti. Ben il 10% di questa popolazione (quasi 5mila
persone) è di età uguale o inferiore ai cinque anni.
■ Edilizia/ migranti sempre più ricattati, mal pagati e vittime di
infortuni. Per la Fillea Cgil le cause sono la crisi, le leggi
razziste e l’assenza dello stato
La Fillea CGIL nel corso della VII Conferenza Nazionale sull’Immigrazione svoltasi a dicembre ha presentando una ricerca
commissionata all’Ires sulla presenza degli immigrati nel settore delle costruzioni e sulle caratteristiche del loro lavoro.
Secondo la ricerca, allo scenario di crisi già noto si vengono ad
aggiungere ulteriori dati che “rappresentano palesemente una
intollerabile crescita della diseguaglianza, della discriminazione, dello sfruttamento della manodopera in generale e di quella
straniera in particolare, sempre più ricattata dalla combinazione
micidiale di alcuni elementi: la crisi e quindi il pericolo di perdere
il lavoro, il reato di clandestinità, che viene usato come arma
di ricatto per imporre ai migranti condizioni di lavoro fuori dalle
regole, l’assenza di regole sulla qualità dell’impresa, elemento che rende più concorrenziali quelle imprese che agiscono
nell’elusione delle regole e delle norme contrattuali.”
La ricerca informa che nel 2009 erano 313mila i lavoratori
stranieri impiegati nel settore (il 16% del totale addetti, il 19%
tra i dipendenti), di gran lunga il settore a maggior presenza
di stranieri. “Mentre cala il numero di addetti italiani, cresce
il numero di immigrati”, una crescita definita “malata”, fatta
com’è di part-time fasulli (+ 5% per gli italiani, ma più 9% per i
migranti), lavoro irregolare (cresce per tutti, ma per i migranti
è superiore del 45% rispetto agli autoctoni), partita Iva di comodo (anche questo dato cresce per tutti, ma per i migranti è
superiore del 44% rispetto agli italiani). Sono poi oltre 300mila
i “fantasmi”, cioè i lavoratori completamente in nero, “gran parte dei quali sono vittime dei caporali e del traffico illegale di
manodopera, che oggi rappresenta uno dei maggiori business
della criminalità organizzata.” “Anche sulle retribuzioni, si assiste ad un fenomeno di gabbia salariale etnica e territoriale.
Essendo più ricattabili, i migranti, a parità di qualifica, vengono
retribuiti di meno dei colleghi italiani: -2% al Nord; -8% al centro e -25% in meno al sud.
59
Immigrazione
60
Non va meglio con le qualifiche: “Dai dati sembra proprio che i
nostri cantieri siano tenuti aperti solo da operai comuni. Noi qualche conto ce lo siamo fatto su quanto si risparmia sostituendo
un operai specializzato con un operaio semplice” afferma Walter
Schiavella, Segretario nazionale Fillea CGIL, “solo di paga base
parliamo di un risparmio circa 7mila euro per ogni lavoratore,
mentre su due lavoratori finti part – time il risparmio si aggira sui
15mila euro annuali.” Un ulteriore aspetto particolarmente critico per la componente immigrata del comparto edile è quello riguardante il riconoscimento delle qualifiche. Confrontando i dati
delle Casse Edili relativi al decennio 1999-2009 è interessante
notare come la crescita esponenziale della presenza straniera
(con la relativa stabilizzazione all’interno del settore), sia stata
accompagnata da un fenomeno di forte dequalificazione.
Leggendo i dati emerge che non si tratta di una caratteristica
dovuta all’inserimento di nuovi lavoratori nel settore, visto che
il fenomeno invece di diminuire aumenta nel corso degli anni;
ma appare evidente che sia un fenomeno di sistema con cui le
imprese tendono a i ridurre i costi del lavoro.
■ Conclusioni
Il numero di immigrati nel settore continua ad aumentare
nonostante la crisi…ma la loro è una “crescita malata”.
Come emerge dall’analisi dei dati Istat la presenza immigrata
nel settore continua a crescere, ma è caratterizzata da un forte
aumento della componente irregolare: falsi part-time, lavoro
nero e forme di lavoro autonomo sospette.
■ Infortuni
Per quanto riguarda gli infortuni subiti dai lavoratori stranieri, il
rapporto INAIL 2008 evidenzia come il settore delle costruzioni
continui ad essere tra i più rischiosi tanto da concentrare circa
il 13,7% degli infortuni registrati tra tutti i lavoratori immigrati. Nel caso specifico degli infortuni mortali, nonostante questi
siano leggermente calati nel corso del 2008, il settore delle
costruzioni - con 43 vittime straniere - mantiene il triste primato
di “settore killer”. Complessivamente, inoltre, se osserviamo il
tasso infortunistico, notiamo che quello degli stranieri supera
di molto quello dei lavoratori italiani: abbiamo circa 44 infortuni
ogni 1000 lavoratori stranieri contro i 39 circa dei lavoratori nel
complesso. Il mestiere più pericoloso per i lavoratori stranieri
di sesso maschile è quello di muratore.
Gli immigrati sono i più colpiti da tutti i fenomeni “devianti” che inquinano il settore. In un settore fortemente caratterizzato da fenomeni di irregolarità e illegalità, oltre ai problemi
legati alla forma contrattuale, gli stranieri sono maggiormente
vittime della dequalificazione professionale, dei differenziali retributivi e degli infortuni.
Esiste un mercato del lavoro diverso tra Nord e Sud anche
per gli immigrati. La condizione di immigrato si somma alla
questione meridionale e il mercato del lavoro italiano ne esce
sempre più frammentato. Si assiste nelle regioni del sud ad un
fenomeno di doppia discriminazione che penalizza il lavoratore
in quanto immigrato e in quanto lavoratore del Mezzogiorno.
■ Lavoro dipendente: istruzioni d’uso.
Saper fare la cosa giusta al momento giusto
■ Malattia
Se non puoi lavorare perché sei ammalato, devi fare queste
cose per evitare problemi con l’INPS e con il datore di lavoro:
a) avvisa subito il datore della tua malattia
b) in giornata fatti fare dal tuo medico il certificato medico: il
medico rilascia un certificato per te ed uno per il datore.
Entro 2 giorni devi mandare al datore di lavoro il certificato:
meglio mandarlo con raccomandata con ricevuta di ritorno. Controlla che sul certificato sia scritto giusto l’indirizzo
dove abiti
c) devi rimanere a casa nella fasce di reperibilità, cioè in certe ore del giorno: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 di ogni
giorno, anche di domenica e nei giorni festivi.
In queste ore può venire il medico dell’INPS a controllare
la tua malattia: controlla che sul campanello di casa ci sia
anche il tuo nome. Nelle altre ore puoi uscire di casa, ma
non fare cose che una persona malata non può fare (giocare a calcio, fare lavori pesanti, ecc.).
■ Orario di lavoro
Il contratto fissa il tuo orario normale. Le ore in più di lavoro
sono lavoro straordinario: queste ore devono essere pagate
e pagate di più - con una maggiorazione - di quelle normali.
Scriviti tutte le ore di straordinario che fai.
■ Busta paga
Ogni mese hai diritto alla busta paga. Conservala bene. Se
ci sono cose che non capisci o che non ti sembrano giuste,
chiedi al sindacalista della FILLEA CGIL.
■ Ferie
Hai diritto alle ferie, anche se hai lavorato meno di 1 anno, in
proporzione ai mesi lavorati. Però non puoi fare le ferie quando vuoi tu.
■ Contestazione
Il datore ti manda una lettera dove ti accusa di non fare le cose
bene come lavoratore: è una lettera di contestazione. Hai 5
giorni per rispondere e difenderti. Parla subito con il sindacalista FILLEA CGIL senza perdere tempo.
■ Licenziamento
Ti arriva la lettera di licenziamento: parlane subito con
il sindacalista FILLEA CGIL senza perdere tempo.
■ Indennità di disoccupazione
Se sei rimasto senza lavoro, puoi avere diritto all’indennità di
disoccupazione. Ti spetta una indennità più “grossa” – l’indennità ordinaria di disoccupazione – se sono passati almeno 2
anni dal primo giorno di lavoro regolare e se negli ultimi 2 anni
hai lavorato almeno per 1 anno. Fai domanda entro 68 giorni
dalla perdita di lavoro.
Se sono passati almeno 2 anni dal primo giorno di lavoro regolare, ma non hai lavorato almeno per 1 anno negli ultimi
2 anni, hai diritto ad una indennità più “piccola”, l’indennità a
requisiti ridotti. Basta aver lavorato 78 giorni nell’ultimo anno.
Fai la domanda entro il 31 marzo dell’anno dopo.
Presenta la domanda rispettando i termini, altrimenti perdi il
diritto all’indennità di disoccupazione. Per la domanda ti aiuta
il patronato INCA della CGIL e non paghi niente.
ATTENZIONE: se ti dimetti spontaneamente, non hai diritto all’indennità di disoccupazione.
■ Sconti sulle tasse per i familiari a carico
Il fisco fa degli sconti per i familiari a carico che mantieni tu:
si chiamano detrazioni. Così paghi meno tasse. Hai diritto a
questi sconti anche se i tuoi familiari vivono nel loro Paese. Si
deve consegnare al datore i documenti che dimostrano il rapporto con i familiari in patria (certificato di matrimonio, di paternità …). Per la prima volta devi richiedere i certificati al tuo
Consolato o alla tua Ambasciata in Italia: poi devi farli tradurre
in italiano e portarli al Commissariato del Governo, a Trento,
per farli legalizzare. Questo solo per il primo anno. Per gli anni
successivi, se in famiglia non ci sono cambiamenti, basta una
autodichiarazione.
Per ricevere l’assegno devi fare la domanda: puoi
rivolgerti al patronato INCA della CGIL: che ti aiuta
gratuitamente.
Immigrazione
■ Lettera di assunzione
Sei stato assunto: hai diritto ad una copia della lettera di assunzione, firmata da te e dal datore di lavoro.
Se ci sono scritte cose che non capisci, chiedi al sindacalista
della FILLEA CGIL.
■ Assegno nucleo familiare
I lavoratori hanno diritto agli assegni familiari che più esattamente si chiamano assegno nucleo familiare. In genere questo assegno ti spetta solo se i tuoi familiari vivono in Italia. Ti
spetta anche se i familiari vivono nel loro Paese se sei cittadino comunitario o cittadino non comunitario di uno degli Stati
che hanno patto accordi con l’Italia: Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Capo Verde, Croazia, ex Jugoslavia,
Liechtestein, Macedonia, Monaco, S. Marino, Svizzera, Tunisia, USA, Uruguay, Venezuela.
In ogni caso per ricevere l’assegno è necessario presentare domanda all’INPS: per informazioni ed assistenza per la
domanda puoi rivolgerti al patronato INCA della CGIL, che ti
seguirà gratuitamente.
■ Contributi e pensione
Se hanno i requisiti di contributi versati, i lavoratori stranieri
hanno gli stessi diritti previdenziali (pensione) dei lavoratori
italiani.
I lavoratori comunitari e quelli non comunitari che appartengono a Stati che hanno firmato accordi con l’Italia in materia
di pensione possono sommare i contributi italiani con quelli
versati nel Paese di origine. In questo modo i contributi non
vanno persi per calcolare gli anni di contributi necessari per
avere la pensione. I Paesi non comunitari che hanno firmato
accordi con l’Italia sono Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Capo Verde, Croazia, ex Jugoslavia, Liechtestein,
Macedonia, Monaco, S. Marino, Svizzera, Tunisia, USA, Uruguay, Venezuela.
I lavoratori non comunitari degli altri Stati non hanno la possibilità di sommare i contributi e non hanno nemmeno diritto
al rimborso dei contributi versati se rientrano nel Paese di origine senza avere maturato il diritto alla pensione. In questo
caso hanno diritto solo ad una piccola pensione proporzionata
ai contributi versati, ma solo al compimento del 65° anno di età.
Per avere informazioni puoi rivolgerti al
patronato INCA della CGIL, che ti seguirà gratuitamente.
61
Immigrazione
■ Rumeno
■ Contractul de munca
Ai fost incadrat: ai dreptul la o copie a contractului de munca,
semnat de tine si de angajator.
Daca sunt scrise lucruri care nu le intelegi, intreaba sindicalistul
de la FILLEA CGIL.
■ Boala
Daca nu poti lucra pentru ca esti bolnav, trebuie sa faci aceste
lucruri pentru a evita probleme cu INPS si cu angajatorul:
a) Anunta imediat angajatorul de boala ta
b) In aceeasi zi fa-ti la medicul tau de familie certificatul
medical: medicul intocmeste un certificat pentru tine
si unul pentru angajator. In maxim 2 zile trebuie sa
trimiti angajatorului certificatul: mai bine este sa-l trimiti
cu scrisoare recomandata cu chitanta de intoarcere.
Controleaza ca pe certificat sa fie scris corect adresa unde
locuiesti.
c) Trebuie sa ramii acasa in perioadele de control, adica intre
anumite ore din zi: de la 10 la 12 si de la 15 la 17 in
fiecare zi, si duminica si zilele de sarbatoare.
Intre aceste ore poate sa vina medicul de la INPS sa
controleze boala ta: controleaza soneria de acasa sa fie
scris si numele tau.
In celelalte ore poti sa iesi din casa, dar nu face lucruri
care o persoana bolnava nu poate face (a juca fotbal, a
face munci grele, etc.).
■ Programul de munca
Contractul fixeaza programul tau normal. Orele de munca in
plus sunt munca suplimentara: aceste ore trebuie sa fie platite
si platite mai mult – cu o majorare -fata de cele normale.
Scrie-ti toate orele suplimentare pe care le faci.
■ Statul de plata
In fiecare luna ai dreptul la statul de plata. Pastreaza-l bine.
Daca sunt lucruri pe care nu le intelegi sau care nu ti se par
corecte, intreaba sindicalistul de la FILLEA CGIL.
■ Concediul
Ai dreptul la concediu, chiar daca ai lucrat mai putin de 1 an,
proportional cu lunile lucrate. Dar nu poti face concediul cind
vrei tu.
■ Contestatie
Angajatorul iti trimite o scrisoare in care te acuza ca nu faci
bine lucrurile ca lucrator: este o scrisoare de contestatie. Ai
timp 5 zile pentru a raspunde si a te apara. Vorbeste imediat
cu sindicalistul de la FILLEA CGIL fara a pierde timp.
■ Concediere
Primesti scrisoarea de concediere: vorbeste imediat
cu sindicalistul de la FILLEA CGIL fara a pierde
timpul.
■ Indemnizatie de somaj
Daca ai ramas fara munca, poti avea dreptul la indemnizatie
de somaj. Iti revine o indemnizatie mai “mare” – indemnizatie
ordinara de somaj – daca au trecut cel putin 2 ani de la prima zi
de munca cu contract si in ultimii 2 ani ai lucrat cel putin 1 an. Fa
cererea in cel mult 68 de zile de la pierderea locului de munca.
Daca au trecut cel putin 2 ani de la prima zi de munca cu
contract, dar nu ai lucrat cel putin 1 an in ultimii 2 ani, ai dreptul
la o imdemnizatie mai “mica”, indemnizatie in conditii reduse.
62
Este suficient sa fi lucrat 78 de zile in ultimul an. Fa cererea
pina la 31 martie din anul urmator.
Depune cererea respectind termenele, altfel pierzi dreptul
la indemnizatia de somaj. Pentru cerere te ajuta patronatul
INCA de la CGIL si nu platesti nimic.
ATENTIE: daca ai uitat spontan, nu ai dreptul la
indemnizatie de somaj.
■ Reduceri de taxe pentru membrii familiei in intretinere
Finantele fac reduceri pentru membrii familiei pe care ii intretii
tu: se numesc “detrazioni”. Asa platesti mai putine taxe. Ai
dreptul la aceste reduceri chiar daca membrii familiei tale
traiesc in tara lor. Trebuie depuse la angajator documentele
care demonstraza raportul cu membrii familiei din tara
(certificat de casatorie, de paternitate…). Pentru prima data
trebuie sa ceri cerificatele la Consulatul tau sau la Ambasada
ta in Italia: apoi trebuie sa le traduci in italiana si sa le duci la
“ Commissariato del Governo”, la Trento, pentru a le legaliza.
Aceasta numai pentru primul an. Pentru anii urmatori, daca in
familie nu sunt schimbari, este suficient o autodeclaratie.
Pentru a primi alocatia trebuie sa faci cererea: poti sa te
adresezi patronatului INCA de la CGIL: care te ajuta gratis.
■ Alocatie pentru nucleul familiar
Lucratorii au dreptul la alocatii familiare care mai exact se
numesc “ assegno nucleo familiare”. In general aceasta
alocatie ti se cuvine numai daca membrii familiari traiesc in
Italia. Ti se cuvine chiar daca membri familiari traiesc in tara
lor daca esti cetatean comunitar sau cetatean non comunitar
din unul din Statele care au facut acorduri cu Italia:
Argentina, Bosnia Herzegovina, Brazilia, Canada,
Capul Verde, Croatia, ex Iugoslavia, Liechtestein,
Macedonia, Monaco, S. Marino, Elvetia, Tunisia,
USA, Uruguay, Venezuela.
In orice caz pentru a primi alocatia este necesar sa se faca
cererea la INPS: pentru informatii si asistenta pentru cerere
poti sa te adresezi patronatului INCA de la CGIL, care te va
urmari gratis.
■ Contributii si pensie
Daca au drepturile de contributii platite, lucratorii straini au
aceleasi drepturi previdentiale (pensie) ca lucratori italieni.
Muncitorii comunitari si cei non comunitari care apartin
Statelor care au semnat acorduri cu Italia in domeniul pensiilor
pot sa adune contributiile italiene cu cele platite in Tara de
origine. In acest fel contributiile nu se pierd pentru a calcula
anii de contibutii necesari pentru a avea pensie. Tarile non
comunitare care au semnat acorduri cu Italia sunt Argentina,
Bosnia Herzegovina, Brazilia, Canada, Capul Verde, Croatia,
ex Iugoslavia, Liechtestein, Macedonia, Monaco, S. Marino,
Elvetia, Tunizia, USA, Uruguay, Venezuela.
Muncitorii non comunitari din altre State nu au posibilitatea de a
aduna contributiile si nu au nici dreptul de a incasa contributiile
platite daca se intorc in Tara de origine fara sa fi ajuns la dreptul
de pensie. In acest caz au dreptul la o mica pensie proportionala
cu contributiile platite, dar numai la implinirea virstei de 65 de
ani.
Pentru a avea informatii poti poti sa te
adresezi la patronatul INCA de la CGIL,
care te va ajuta gratuit.
■ Arabo
Immigrazione
63
64
Immigrazione
■ Albanese
■ Letra e punësimit
■ Sëmundja
Nëse ju nuk mund të punoni, sepse jeni i sëmurë, ju duhet
të bëni këto gjëra për të shmangur problemet me INPS dhe
punëdhënësin.
a) Informo menjëherë punëdhënësin per sëmundjen.
b) Brenda dites të kerkoni nga mjeku juaj çertifikaten
mjeksore s: mjeku lëshon një certifikatë për ju
e një
per punëdhenesin. Brenda 2 diteve duhet ti dergoni
punëdhënesit çertifikaten: me mire te dergohet me poste
te rregjistruar me pranimin e kthimit. Kontrolloni qe në
çertifikate te shkruhet drejte adresa banesës.
b) Duhet të qëndroni në shtëpi në orët e përcaktuara të ditës:
d.m.th. nga ora 10 deri në 12 dhe nga ora 15 der në 17 çdo
ditë, edhe të djelën e në ditët e festave.
Në këto orë mund të jetë mjeku nga INPS për të monitoruar
sëmundjen tuaj: sigurohuni që tek zilja e shtëpisë gjendet
edhe emri juaj.
Në orët e tjera mund të largoheni nga shtëpia, por mos të
kryhen veprime që një përson i sëmurë nuk mundë të bëjë (të
luaj futboll, të bëjë punë të rënda, ecc.).
■ Orari i punës
Kontrata përcakton orët tuaja normale. Oret që bëhen jashtë
orarit të punës janë punë straordinario: këto orë duhet të
paguhen e të paguhen më shumë – me një shtesë - nga orët
normale.Shkruani të gjitha orët që bëni jashtë orarit të punës.
■ Rroga
Çdo muaj keni të drejtë rroge. Ta ruani mirë. Nëse
ka gjëra që nuk i kuptoni ose nuk ju duket e drejtë,
të informoheni tek sindakalisti i FILLEA CGIL.
■ Pushime
Ju keni të drejtë për pushime, edhe në qoftë se keni punuar
më pak se nje vit, në raport me muajt e punës. Por ju nuk
mund të merrni pushime kur doni ju.
■ Kontestimi
Punëdhënësi ju dërgon një letër në të cilën ai ju akuzon se nuk
keni bërë gjërat mirë si punëtor: është një letër proteste. Ju
keni 5 ditë për t’u përgjigjur dhe për të mbrojtur veten. Bisedoni
menjëherë me sindakalistin e FILLEA CGIL, pa humbur kohë.
■ Shkarkimi nga puna
Ju arrin letera e pushimit nga puna: bisedoni menjëherë me
sindakalistin e FILLEA CGIL, pa humbur kohë.
■ Sigurimi i papunësisë
Nëse ju keni mbetur pa punë, ju mund të keni të drejtë të
përfitimeve të papunësisë. Ju meritoni një sigurim më të
“madh” – sigurim i zakonshëm për papunësinë - në qoftë se
kanë kaluar të paktën 2 vjet që nga dita e parë e punës të
rregullt dhe në qoftë se në 2 vitet e fundit ju keni punuar për të
paktën 1 vit. Aplikoni brenda 68 ditëve nga humbja e punës.
Në qoftë se kanë kaluar të paktën 2 vjet që nga dita e parë e
punës të rregullt, por nuk kani punuar për të paktën 1 vit në
dy vitet e fundit, ju keni të drejtë për ndihmë financiare më “të
vogël”, sigurim të reduktuar. Mjafton të keni punuar 78 ditë
gjatë vitit të fundit. Bëni kërkesën jo më vonë se 31 mars të
■ Ulje në taksat per familiarët në ngarkim
Zbritjet tatimore janë për personat në ngarkim që mbani
ju: quhen detrazioni. Pra ju paguani më pak taksa. Ju keni
të drejtë për këto ulje edhe nëse të afërmit tuaj jetojnë në
Vëndin e tyre. Ju duhet ti jepni punëdhënësit dokumentet
që tregojnë mardhëniet me anëtarët e familjes në vëndlindje
(certifikatë martese, atësie …). Per herë të parë duhet të
kërkoni çertifikatën në Konsullatën ose në Amasadën tuaj në
Itali: dhe pastaj të përkthyer atë në italisht ta dërgoni
pranë Commissariato del Governo, në Trento, per
ta legalizuar. Kjo është vetëm për vitin e parë. Për
vitet pasuese, në qoftë se ka ndryshime në familje,
vetëm një vetë- deklarim.
Per tu paguar duhet të bëhet kërkesa: mund ti
drejtoheni patronatit INCA të CGIL: i cili ju ndihmon falas.
Immigrazione
Ju jeni punësuar: keni të drejtë për një kopje të letrës
së punësimit, të nënshkruar nga ju dhe punëdhënësi.
Nëse ka gjëra të shkruara që nuk kuptoni, kërkoni informacione
nga sindakalisti i FILLEA CGIL.
vitit të ardhshëm.
Paraqit aplikimin brënda afateve kohore përndryshe humbet
te drejtën e përfitmit të sigurimit të papunësisë. Per të bërë
kërkesën ju ndihmon patronati INCA della CGIL dhe nuk
paguani asgjë.
KUJDES: Në qoftë se ju jepni vullnetarisht dorëheqjen, ju
nuk keni të drejtën e përfitimeve të papunësisë.
■ Kompensimi familjar
Punëtorët kanë të drejtën e kompensimit familjar që më
saktë quhet compensim për nucleo familjare. Zakonisht ky
kompensim merret vetëm nëse të afërmit tuaj jetojnë në Itali.
Gjithashtu do të jetë i pagueshëm edhe në qoftë se anëtarët e
familjes jetojnë në Vëndin e tyre nëse jeni qytetar ose jo BE–
shtetas në një nga shtetet të cilat kanë marrveshje me Italinë:
Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Capo Verde,
Croazia, ex Jugoslavia, Liechtestein, Macedonia, Monaco, S.
Marino, Svizzera, Tunisia, USA, Uruguay, Venezuela.
Në çdo rast për të marrë kompensimin duhet të paraqitni
kërkesë në INPS: Për më shumë informacion dhe asistencë
për aplikimin ju duhet të kontaktoni patronatin e INCA të CGIL,
e cila të ndihmon gratis.
■ Kontributet dhe pensioni
Nëse kanë të drejtë për kontribute, punëtorët e huaj kanë
të njëjtat të drejta per sigurime shoqërore (pensionet) me
punëtorët italian.
Punëtoret e komunitetit e ato jo komunitarë të cilët i përkasin
Shteteve që kanë nënshkruar marrëveshje me Italinë për
pensionet mund të mbledhin kontributet e italisë me ato të
derdhura në vëndin e origjinës. Në këtë mënyrë kontributet
nuk janë të humbur për të llogaritur vitet e kontributeve
të nevojshme për daljen në pension. Vendet jo-BE-së që
kanë nënshkruar marrëveshje me Italinë janë Argjentinë,
Bosnjë-Hercegovina, Brazili, Kanada, Kepi Verde, Kroaci,
ish-Jugosllavia, Liechtenstein, Maqedonia, Monako, S. USA
Marino, Zvicra, Tunizi,, Uruguai, Venezuela.
Punëtorët jo-BE-së të shteteve e tjera nuk kanë mundësi
për mbledhjen e kontributeve dhe nuk kanë të drejtën e një
rimbursim të kontributeve të derdhura në qoftë se ato kthehen
në vendin e origjinës, pa fituar të drejtën për pension. Në
këtë rast, kanë të drejtë vetëm për një pension të vogël në
proporcion me kontributet, por vetëm në moshën 65 vjeç.
Për të marrë informacion shkoni në patronatin e INCA të
CGIL, i cili ju ndihmon falas.
65
Nucleo Familiare
Nucleo Familiare
66
■ Assegni familiari 2010-2011
L’assegno per il nucleo familiare è previsto per aiutare le
famiglie dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati e dei
pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono
composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto delle
fasce di reddito massime stabilite dalla legge.
■ A chi spetta:
Gli assegni familiari spettano ai lavoratori dipendenti in attività,
ai disoccupati indennizzati, ai lavoratori cassaintegrati, ai
lavoratori in mobilità, ai lavoratori in malattia o in maternità e ai
pensionati ex lavoratori dipendenti; spetta anche ai lavoratori
con contratto a termine.Per averne diritto è necessario che il reddito familiare non
superi determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge; il
reddito familiare è costituito da quello del richiedente e di
tutte le persone che compongono il nucleo familiare, prodotto
nell’anno solare precedente; decorre dal I° luglio di ogni anno
ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Fanno parte del nucleo familiare: il coniuge anche se non
convivente, i figli minorenni, i figli maggiorenni inabili, fratelli
sorelle e nipoti inabili e familiari residenti all’estero di cittadino
straniero (solo se esiste un rapporto di reciprocità con lo
Stato di provenienza o sia stata stipulata una convenzione in
materia di ANF).
Per i nuclei familiari numerosi, composti cioè da almeno 4 figli
o equiparati di età inferiore a 26 anni, si avrà diritto all’assegno
al nucleo familiare oltre che per i figli minori anche per i
maggiori di anni 18 (compiuti) ed inferiore a 21 anni purchè
studenti o apprendisti.
■ Per chi spetta:
Spetta per i componenti del nucleo familiare costituito dal
richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai figli di
età inferiore a 18 anni, da figli maggiorenni inabili, dai fratelli
sorelle e nipoti collaterali del richiedente, minori di età o
maggiorenni inabili purchè orfani.
Una delle condizioni per il diritto, oltre a quella del limite di
reddito è che almeno il 70% del reddito complessivo dell’intero
nucleo familiare sia costituito da redditi da lavoro dipendente
o da pensione liquidata a carico dei fondi dei lavoratori
dipendenti.
■ Chi paga:
Ai lavoratori in attività l’assegno viene pagato dal datore di
lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore
di lavoro chiede poi all’INPS il rimborso delle somme pagate.
Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l’assegno
viene pagato direttamente dall’INPS.
Serve un’autorizzazione preventiva dell’INPS, da consegnare
al datore di lavoro, nei casi di: figli di divorziati, figli naturali
riconosciuti da entrambi i genitori, fratelli, sorelle, nipoti e
familiari inabili.
Ai pensionati l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS
insieme alla rata di pensione.
Tabella assegni al nucleo familiare
relativa ai nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio
minore in cui non siano presenti componenti inabili
Reddito familiare di riferimento valido dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011
Reddito familiare annuo
€
fino a
13.211,14
13.211,15 13.316,82
13.316,83 13.422,51
13.422,52 13.528,20
13.528,21 13.633,89
13.633,90 13.739,58
13.739,59 13.845,27
13.845,28 13.950,96
13.950,97 14.056,65
14.056,66 14.162,34
14.162,35 14.268,02
14.268,03 14.373,72
14.373,73 14.479,40
14.479,41 14.585,10
14.585,11 14.690,78
14.690,79 14.796,48
14.796,49 14.902,16
14.902,17 15.007,84
15.007,85 15.113,54
15.113,55 15.219,22
15.219,23 15.324,92
15.324,93 15.430,60
15.430,61 15.536,30
15.536,31 15.641,98
15.641,99 15.747,68
15.747,69 15.853,36
15.853,37 15.959,05
15.959,06 16.064,74
16.064,75 16.170,43
16.170,44 16.276,12
16.276,13 16.381,81
16.381,82 16.487,50
16.487,51 16.593,18
16.593,19 16.698,88
16.698,89 16.804,56
16.804,57 16.910,25
16.910,26 17.015,94
17.015,95 17.121,63
17.121,64 17.227,32
17.227,33 17.333,01
17.333,02 17.438,70
17.438,71 17.544,39
17.544,40 17.650,07
17.650,08 17.755,77
17.755,78 17.861,45
17.861,46 17.967,15
17.967,16 18.072,83
18.072,84 18.178,53
18.178,54 18.284,21
18.284,22 18.389,90
18.389,91 18.495,59
18.495,60 18.601,27
18.601,28 18.706,97
18.706,98 18.812,65
18.812,66 18.918,35
18.918,36 19.024,03
19.024,04 19.129,73
19.129,74 19.235,41
19.235,42 19.341,11
19.341,12 19.446,79
19.446,80 19.552,48
19.552,49 19.658,17
19.658,18 19.763,86
19.763,87 19.869,55
19.869,56 19.975,23
19.975,24 20.080,93
20.080,94 20.186,61
1
Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare
2
3
4
5
6
7
137,50
258,33
375,00
500,00
625,00
136,73
257,25
374,04
499,58
624,38
135,95
256,17
373,08
499,17
623,75
135,18
255,08
372,13
498,75
623,13
134,40
254,00
371,17
498,33
622,50
133,63
252,92
370,21
497,92
621,88
132,85
251,83
369,25
497,50
621,25
132,08
250,75
368,29
497,08
620,63
131,30
249,67
367,33
496,67
620,00
130,53
248,58
366,38
496,25
619,38
129,75
247,50
365,42
495,83
618,75
128,98
246,42
364,46
495,42
618,13
128,20
245,33
363,50
495,00
617,50
127,43
244,25
362,54
494,58
616,88
126,65
243,17
361,58
494,17
616,25
125,88
242,08
360,63
493,75
615,63
125,10
241,00
359,67
493,33
615,00
124,33
239,92
358,71
492,92
614,38
123,55
238,83
357,75
492,50
613,75
122,78
237,75
356,79
492,08
613,13
122,00
236,67
355,83
491,67
612,50
121,23
235,58
354,88
491,25
611,88
120,45
234,50
353,92
490,83
611,25
119,68
233,42
352,96
490,42
610,63
118,90
232,33
352,00
490,00
610,00
118,13
231,25
351,04
489,58
609,38
117,35
230,17
350,08
489,17
608,75
116,58
229,08
349,13
488,75
608,13
115,80
228,00
348,17
488,33
607,50
115,03
226,92
347,21
487,92
606,88
114,25
225,83
346,25
487,50
606,25
113,48
224,75
345,29
487,08
605,63
112,70
223,67
344,33
486,67
605,00
111,93
222,58
343,38
486,25
604,38
111,15
221,50
342,42
485,83
603,75
110,38
220,42
341,46
485,42
603,13
109,60
219,33
340,50
485,00
602,50
108,83
218,25
339,54
484,58
601,88
108,05
217,17
338,58
484,17
601,25
107,28
216,08
337,63
483,75
600,63
106,50
215,00
336,67
483,33
600,00
105,73
213,92
335,71
482,92
599,38
104,95
212,83
334,75
482,50
598,75
104,18
211,75
333,79
482,08
598,13
103,40
210,67
332,83
481,67
597,50
102,63
209,58
331,88
481,25
596,88
101,85
208,50
330,92
480,83
596,25
101,08
207,42
329,96
480,42
595,63
100,30
206,33
329,00
480,00
595,00
99,53
205,25
328,04
479,58
594,38
98,75
204,17
327,08
479,17
593,75
97,98
203,08
326,13
478,75
593,13
97,20
202,00
325,17
478,33
592,50
96,43
200,92
324,21
477,92
591,88
95,65
199,83
323,25
477,50
591,25
94,88
198,75
322,29
477,08
590,63
94,10
197,67
321,33
476,67
590,00
93,33
196,58
320,38
476,25
589,38
92,55
195,50
319,42
475,83
588,75
91,78
194,42
318,46
475,42
588,13
91,00
193,33
317,50
475,00
587,50
90,23
192,25
316,54
474,58
586,88
89,45
191,17
315,58
474,17
586,25
88,68
190,08
314,63
473,75
585,63
87,90
189,00
313,67
473,33
585,00
87,13
187,92
312,71
472,92
584,38
86,35
186,83
311,75
472,50
583,75
8
773,75
773,04
772,31
771,60
770,88
770,16
769,44
768,72
768,00
767,29
766,56
765,85
765,13
764,41
763,69
762,97
762,25
761,54
760,81
760,10
759,38
758,66
757,94
757,22
756,50
755,79
755,06
754,35
753,63
752,91
752,19
751,47
750,75
750,04
749,31
748,60
747,88
747,16
746,44
745,72
745,00
744,29
743,56
742,85
742,13
741,41
740,69
739,97
739,25
738,54
737,81
737,10
736,38
735,66
734,94
734,22
733,50
732,79
732,06
731,35
730,63
729,91
729,19
728,47
727,75
727,04
726,31
Nucleo Familiare
Importo complessivo mensile dell’assegno
per livello di reddito e numero componenti il nucleo
67
Nucleo Familiare
68
Reddito familiare annuo
€
20.186,62 20.292,30
20.292,31 20.397,99
20.398,00 20.503,68
20.503,69 20.609,37
20.609,38 20.715,06
20.715,07 20.820,75
20.820,76 20.926,44
20.926,45 21.032,13
21.032,14 21.137,82
21.137,83 21.243,50
21.243,51 21.349,20
21.349,21 21.454,88
21.454,89 21.560,57
21.560,58 21.666,26
21.666,27 21.771,95
21.771,96 21.877,64
21.877,65 21.983,33
21.983,34 22.089,02
22.089,03 22.194,70
22.194,71 22.300,40
22.300,41 22.406,08
22.406,09 22.511,78
22.511,79 22.617,46
22.617,47 22.723,16
22.723,17 22.828,84
22.828,85 22.934,53
22.934,54 23.040,22
23.040,23 23.145,91
23.145,92 23.251,60
23.251,61 23.357,28
23.357,29 23.462,98
23.462,99 23.568,66
23.568,67 23.674,36
23.674,37 23.780,04
23.780,05 23.885,73
23.885,74 23.991,42
23.991,43 24.097,11
24.097,12 24.202,80
24.202,81 24.308,49
24.308,50 24.414,18
24.414,19 24.519,87
24.519,88 24.625,56
24.625,57 24.731,25
24.731,26 24.836,93
24.836,94 24.942,62
24.942,63 25.048,31
25.048,32 25.154,00
25.154,01 25.259,69
25.259,70 25.365,38
25.365,39 25.471,07
25.471,08 25.576,75
25.576,76 25.682,45
25.682,46 25.788,13
25.788,14 25.893,83
25.893,84 25.999,51
25.999,52 26.105,21
26.105,22 26.210,89
26.210,90 26.316,59
26.316,60 26.422,27
26.422,28 26.527,95
26.527,96 26.633,65
26.633,66 26.739,33
26.739,34 26.845,03
26.845,04 26.950,71
26.950,72 27.056,41
27.056,42 27.162,09
27.162,10 27.267,79
27.267,80 27.373,47
27.373,48 27.479,16
27.479,17 27.584,85
27.584,86 27.690,54
27.690,55 27.796,23
27.796,24 27.901,92
27.901,93 28.007,61
28.007,62 28.113,30
28.113,31 28.218,98
28.218,99 28.324,67
28.324,68 28.430,36
28.430,37 28.536,05
28.536,06 28.641,74
1
Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare
2
3
4
5
6
7
85,58
185,75
310,79
472,08
583,13
84,80
184,67
309,83
471,67
582,50
84,03
183,58
308,88
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307,92
470,83
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181,42
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467,50
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169,50
296,42
465,83
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156,50
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458,08
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151,08
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60,00
150,00
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133,75
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544,80
48,33
132,67
263,83
438,83
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48,29
131,58
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437,96
542,93
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437,08
542,00
48,21
129,42
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436,21
541,07
48,17
128,33
260,00
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434,46
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48,04
125,08
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432,71
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48,00
124,00
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120,75
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47,83
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252,33
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118,58
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530,80
47,71
116,42
249,46
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529,87
47,67
115,33
248,50
424,83
528,93
47,63
114,25
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423,96
528,00
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47,54
112,08
245,63
422,21
526,13
47,50
111,00
244,67
421,33
525,20
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109,92
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105,58
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520,53
47,25
104,50
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519,60
47,21
103,42
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102,33
237,00
414,33
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47,13
101,25
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722,00
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716,97
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Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare
2
3
4
5
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46,92
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512,13
46,88
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408,21
511,20
46,83
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510,27
46,79
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228,38
406,46
509,33
46,75
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226,46
404,71
507,47
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506,53
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46,17
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79,28
213,04
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78,38
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582,77
581,70
580,63
579,55
578,48
577,41
576,33
575,26
574,19
573,11
572,04
570,97
569,89
568,82
567,75
566,67
565,60
564,53
563,45
562,38
Nucleo Familiare
Reddito familiare annuo
€
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29.275,89 29.381,56
29.381,57 29.487,26
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29.804,33 29.910,01
29.910,02 30.015,70
30.015,71 30.121,38
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30.227,09 30.332,76
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31.072,60 31.178,28
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31.706,73 31.812,41
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32.129,49 32.235,17
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32.340,87 32.446,55
32.446,56 32.552,24
32.552,25 32.657,93
32.657,94 32.763,61
32.763,62 32.869,31
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32.975,00 33.080,69
33.080,70 33.186,37
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34.137,58 34.243,27
34.243,28 34.348,95
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34.454,65 34.560,33
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35.300,16 35.405,84
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36.145,67 36.251,36
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36.885,50 36.991,18
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69
Nucleo Familiare
70
Reddito familiare annuo
€
37.096,87 37.202,56
37.202,57 37.308,24
37.308,25 37.413,94
37.413,95 37.519,62
37.519,63 37.625,32
37.625,33 37.731,00
37.731,01 37.836,70
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38.048,08 38.153,76
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38.682,21 38.787,89
38.787,90 38.893,58
38.893,59 38.999,27
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39.104,97 39.210,65
39.210,66 39.316,34
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39.739,10 39.844,78
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40.056,17 40.161,85
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40.901,68 41.007,37
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41.218,76 41.324,43
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41.430,12 41.535,81
41.535,82 41.641,49
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41.747,20 41.852,87
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41.958,58 42.064,25
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44.283,73 44.389,42
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44.495,11 44.600,80
44.600,81 44.706,48
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1
Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare
2
3
4
5
6
7
43,71
74,93
161,67
341,71
440,27
43,67
74,86
161,55
340,83
439,33
43,63
74,78
161,43
339,96
438,40
43,58
74,71
161,32
339,08
437,47
43,54
74,63
161,20
338,21
436,53
43,50
74,56
161,08
337,33
435,60
43,46
74,48
160,97
336,46
434,67
43,42
74,41
160,85
335,58
433,73
43,38
74,33
160,73
334,71
432,80
43,33
74,26
160,62
333,83
431,87
43,29
74,18
160,50
332,20
431,73
43,25
74,11
160,38
330,57
431,60
43,21
74,03
160,27
328,93
431,47
43,17
73,96
160,15
327,30
431,33
43,13
73,88
160,03
325,67
431,20
43,08
73,81
159,92
324,03
431,07
43,04
73,73
159,80
322,40
430,93
43,00
73,66
159,68
320,77
430,80
42,96
73,58
159,57
319,13
430,67
42,92
73,51
159,45
317,50
430,53
42,88
73,43
159,33
315,87
430,40
42,83
73,36
159,22
314,23
430,27
42,79
73,28
159,10
312,60
430,13
42,75
73,21
158,98
310,97
430,00
42,71
73,13
158,87
309,33
429,87
42,67
73,06
158,75
307,70
429,73
42,63
72,98
158,63
306,07
429,60
42,58
72,91
158,52
304,43
429,47
42,54
72,83
158,40
302,80
429,33
42,50
72,76
158,28
301,17
429,20
42,46
72,68
158,17
299,53
429,07
42,42
72,61
158,05
297,90
428,93
42,38
72,53
157,93
296,27
428,80
42,33
72,46
157,82
294,63
428,67
42,29
72,38
157,70
293,00
428,53
42,25
72,31
157,58
291,37
428,40
42,21
72,23
157,47
289,73
428,27
42,17
72,16
157,35
288,10
428,13
42,13
72,08
157,23
286,47
428,00
42,08
72,01
157,12
284,83
425,92
42,04
71,93
157,00
283,20
423,83
42,00
71,86
156,88
281,57
421,75
41,96
71,78
156,77
279,93
419,67
41,92
71,71
156,65
278,30
417,58
41,88
71,63
156,53
276,67
415,50
41,83
71,56
156,42
275,03
413,42
41,79
71,48
156,30
273,40
411,33
41,75
71,41
156,18
271,77
409,25
41,71
71,33
156,07
270,13
407,17
41,52
71,08
155,67
268,50
405,08
41,33
70,82
155,27
266,87
403,00
41,13
70,56
154,87
265,23
400,92
40,94
70,30
154,47
263,60
398,83
40,75
70,04
154,07
261,97
396,75
40,56
69,78
153,67
260,33
394,67
40,37
69,53
153,27
258,70
392,58
40,18
69,27
152,87
257,07
390,50
39,98
69,01
152,47
255,43
388,42
39,79
68,75
152,07
253,80
386,33
39,60
68,49
151,67
252,17
384,25
39,41
68,23
151,27
250,53
382,17
39,22
67,98
150,87
248,90
380,08
39,03
67,72
150,47
247,27
378,00
38,83
67,46
150,07
245,63
375,92
38,64
67,20
149,67
244,00
373,83
38,45
66,94
149,27
242,37
371,75
38,26
66,68
148,87
240,73
369,67
38,07
66,43
148,47
239,10
367,58
37,88
66,17
148,07
237,47
365,50
37,68
65,91
147,67
235,83
363,42
37,49
65,65
147,27
234,20
361,33
37,30
65,39
146,87
232,57
359,25
37,11
65,13
146,47
230,93
357,17
36,92
64,88
146,07
229,30
355,08
36,73
64,62
145,67
227,67
353,00
36,53
64,36
145,27
226,03
350,92
36,34
64,10
144,87
224,40
348,83
36,15
63,84
144,47
222,77
346,75
35,96
63,58
144,07
221,13
344,67
35,77
63,33
143,67
219,50
342,58
8
561,31
560,23
559,16
558,09
557,01
555,94
554,87
553,79
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551,65
551,49
551,34
551,19
551,03
550,88
550,73
550,57
550,42
550,27
550,11
549,96
549,81
549,65
549,50
549,35
549,19
549,04
548,89
548,73
548,58
548,43
548,27
548,12
547,97
547,81
547,66
547,51
547,35
547,20
544,81
542,40
540,01
537,62
535,22
532,83
530,43
528,03
525,64
523,25
520,84
518,45
516,06
513,65
511,26
508,87
506,47
504,08
501,68
499,28
496,89
494,50
492,09
489,70
487,31
484,90
482,51
480,12
477,72
475,33
472,93
470,53
468,14
465,75
463,34
460,95
458,56
456,15
453,76
451,37
448,97
1
Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare
2
3
4
5
6
7
35,58
63,07
143,27
217,87
340,50
35,38
62,81
142,87
216,23
338,42
35,19
62,55
142,47
214,60
336,33
35,00
62,29
142,07
212,97
334,25
34,81
62,03
141,67
211,33
332,17
34,62
61,78
141,27
209,70
330,08
34,43
61,52
140,87
208,07
328,00
34,23
61,26
140,47
206,43
325,92
34,04
61,00
140,07
204,80
323,83
33,85
60,74
139,67
203,17
321,75
33,66
60,48
139,27
201,53
319,67
33,47
60,23
138,87
199,90
317,58
33,28
59,97
138,47
198,27
315,50
33,08
59,71
138,07
196,63
313,42
32,89
59,45
137,67
195,00
311,33
32,70
59,19
137,27
193,37
309,25
32,51
58,93
136,87
191,73
307,17
32,32
58,68
136,47
190,10
305,08
32,13
58,42
136,07
188,47
303,00
31,93
58,16
135,67
187,95
302,27
31,74
57,90
135,27
187,43
301,53
31,55
57,64
134,87
186,92
300,80
31,36
57,38
134,47
186,40
300,07
31,17
57,13
134,07
185,88
299,33
30,98
56,87
133,67
185,37
298,60
30,78
56,61
133,27
184,85
297,87
30,59
56,35
132,87
184,33
297,13
30,40
56,09
132,47
183,82
296,40
30,21
55,83
132,07
183,30
295,67
30,02
55,58
131,67
182,78
294,93
29,83
55,32
131,27
182,27
294,20
29,63
55,06
130,87
181,75
293,47
29,44
54,80
130,47
181,23
292,73
29,25
54,54
130,07
180,72
292,00
29,06
54,28
129,67
180,20
291,27
28,87
54,03
129,27
179,68
290,53
28,68
53,77
128,87
179,17
289,80
28,48
53,51
128,47
178,65
289,07
28,29
53,25
128,07
178,13
288,33
28,10
52,99
127,67
177,62
287,60
27,91
52,73
127,27
177,10
286,87
27,72
52,48
126,87
176,58
286,13
27,53
52,22
126,47
176,07
285,40
27,33
51,96
126,07
175,55
284,67
27,14
51,70
125,67
175,03
283,93
26,95
51,44
125,27
174,52
283,20
26,76
51,18
124,87
174,00
282,47
26,57
50,93
124,47
173,48
281,73
26,38
50,67
124,07
172,97
281,00
26,18
50,41
123,67
172,45
280,27
25,99
50,15
123,27
171,93
279,53
25,80
49,89
122,87
171,42
278,80
25,61
49,63
122,47
170,90
278,07
25,42
49,38
122,07
170,38
277,33
25,23
49,12
121,67
169,87
276,60
25,03
48,86
121,27
169,35
275,87
24,84
48,60
120,87
168,83
275,13
24,65
48,34
120,47
168,32
274,40
24,46
48,08
120,07
167,80
273,67
24,27
47,83
119,67
167,28
272,93
24,08
47,57
119,27
166,77
272,20
23,88
47,31
118,87
166,25
271,47
23,69
47,05
118,47
165,73
270,73
23,50
46,79
118,07
165,22
270,00
23,31
46,53
117,67
164,70
269,27
23,12
46,28
117,27
164,18
268,53
22,93
46,02
116,87
163,67
267,80
22,73
45,76
116,47
163,15
267,07
22,54
45,50
116,07
162,63
266,33
22,35
45,24
115,67
162,12
265,60
22,16
44,98
115,27
161,60
264,87
21,97
44,73
114,87
161,08
264,13
8
446,58
444,18
441,78
439,39
437,00
434,59
432,20
429,81
427,40
425,01
422,62
420,22
417,83
415,43
413,03
410,64
408,25
405,84
403,45
402,61
401,76
400,92
400,08
399,23
398,39
397,55
396,70
395,86
395,02
394,17
393,33
392,49
391,64
390,80
389,96
389,11
388,27
387,43
386,58
385,74
384,90
384,05
383,21
382,37
381,52
380,68
379,84
378,99
378,15
377,31
376,46
375,62
374,78
373,93
373,09
372,25
371,40
370,56
369,72
368,87
368,03
367,19
366,34
365,50
364,66
363,81
362,97
362,13
361,28
360,44
359,60
358,75
Nucleo Familiare
Reddito familiare annuo
€
45.552,01 45.657,68
45.657,69 45.763,38
45.763,39 45.869,06
45.869,07 45.974,75
45.974,76 46.080,44
46.080,45 46.186,13
46.186,14 46.291,82
46.291,83 46.397,50
46.397,51 46.503,20
46.503,21 46.608,88
46.608,89 46.714,57
46.714,58 46.820,26
46.820,27 46.925,95
46.925,96 47.031,64
47.031,65 47.137,33
47.137,34 47.243,02
47.243,03 47.348,71
47.348,72 47.454,40
47.454,41 47.560,09
47.560,10 47.665,77
47.665,78 47.771,47
47.771,48 47.877,15
47.877,16 47.982,85
47.982,86 48.088,53
48.088,54 48.194,22
48.194,23 48.299,91
48.299,92 48.405,60
48.405,61 48.511,29
48.511,30 48.616,97
48.616,98 48.722,67
48.722,68 48.828,35
48.828,36 48.934,05
48.934,06 49.039,73
49.039,74 49.145,43
49.145,44 49.251,11
49.251,12 49.356,80
49.356,81 49.462,49
49.462,50 49.568,18
49.568,19 49.673,87
49.673,88 49.779,55
49.779,56 49.885,25
49.885,26 49.990,93
49.990,94 50.096,63
50.096,64 50.202,31
50.202,32 50.308,00
50.308,01 50.413,69
50.413,70 50.519,38
50.519,39 50.625,07
50.625,08 50.730,76
50.730,77 50.836,45
50.836,46 50.942,14
50.942,15 51.047,83
51.047,84 51.153,52
51.153,53 51.259,20
51.259,21 51.364,89
51.364,90 51.470,58
51.470,59 51.576,27
51.576,28 51.681,96
51.681,97 51.787,65
51.787,66 51.893,34
51.893,35 51.999,02
51.999,03 52.104,72
52.104,73 52.210,40
52.210,41 52.316,10
52.316,11 52.421,78
52.421,79 52.527,48
52.527,49 52.633,16
52.633,17 52.738,86
52.738,87 52.844,54
52.844,55 52.950,23
52.950,24 53.055,92
53.055,93 53.161,60
71
Nucleo Familiare
Maternità Paternità
■ Diritti durante la maternità - paternità
■ Divieto di licenziamento
Il divieto di licenziamento opera dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Sono escluse da tale norma:
· le colf.
Tale divieto non opera nei casi di:
· licenziamento per giusta causa;
· cessazione di attività dell’azienda;
· di ultimazione della prestazione a cui era addetta la lavoratrice e di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del
termine.
Con la nuova normativa il divieto di licenziamento si applica
anche al padre, che fruisca dell’astensione obbligatoria, dalla
nascita del bambino fino al compimento di un anno di età del
medesimo.
■ Divieto di adibire le lavoratrici a lavori gravosi e malsani
Le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi
dopo il parto sono esonerate dal trasporto e dal sollevamento
di pesi e possono essere spostate ad altre mansioni , conservando la retribuzione e la qualifica originarie, se vengono
spostate a mansioni inferiori
72
■ Astensione obbligatoria
È vietato far lavorare le donne in stato di gravidanza:
· durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto: si
deve far riferimento alla data indicata sul certificato medico,
anche se vi può essere errore di previsione.
· Durante i 3 mesi dopo il parto.
La disposizione è valida anche per le lavoratrici a domicilio e
per le colf.
L’astensione obbligatoria post-partum è stata estesa anche
al padre lavoratore nel caso in cui l’assistenza della madre al
neonato sia diventata impossibile per decesso o grave infermità della madre stessa
■ Astensione obbligatoria anticipata
La lavoratrice può chiedere all’ispettorato del lavoro, oggi Direzione provinciale del lavoro, l’astensione anticipata dal lavoro fin dall’inizio della gestazione nei seguenti casi:
· gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti forme
morbose che si presume possono aggravarsi con lo stato di
gravidanza;
· se le condizioni di lavoro o ambientali siano da ritenersi pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
■ Trattamento economico per l’astensione obbligatoria
Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari
all’80% della retribuzione media globale percepita nel periodo
di paga quadrisettimanale o mensile precedente a quello in
cui ha avuto inizio l’astensione obbligatoria. Alla retribuzione
media giornaliera su cui computare l’80% va aggiunto il rateo giornaliero della gratifica natalizia, della 14^ mensilità e
di eventuali premi. I Contratti Collettivi, di gruppo o aziendali,
o prestazioni di welfare aggiuntivo di Enti Bilaterali possono
migliorare il trattamento economico previsto.
■ Copertura contributiva
Il periodo di astensione obbligatoria per maternità è considerato utile sia per il diritto che per la misura di tutti i trattamenti
pensionistici.
■ Astensione facoltativa
L’indennità economica è il 30% della retribuzione contrattualmente in vigore al momento dell’astensione facoltativa, se il
genitore la richiede entro il terzo anno di vita del bambino; se
la richiede oltre i tre anni ed entro gli otto, l’indennità economica è sempre il 30%, ma subordinata al reddito individuale
lordo che non deve andare oltre le 2,5 volte l’intervento minimo INPS.
I Contratti Collettivi o gli Enti Bilaterali possono prevedere
quote aggiuntive a carico del datore di lavoro.
Dal 28 marzo 2000 l’astensione facoltativa spetta ad entrambi i genitori, anche congiuntamente fino al compimento degli
8 anni del bambino, per un periodo complessivo di 10 mesi,
continuativi o frazionati, mentre ogni genitore non potrà superare i 6 mesi di fruizione (ad es. se la madre fruisce di 6 mesi,
il padre ne potrà fruire di 4).
Il padre ha diritto all’astensione facoltativa anche se la madre non ne
ha diritto (perché è disoccupata,
colf, lavoratrice a domicilio), e se il
padre fruisce di tale diritto per un
periodo continuativo non inferiore a
3 mesi, il suo limite di 6 mesi diventa
di 7 mesi e il limite massimo complessivo di fruizione tra i due genitori diventa di 11 mesi (7 mesi x il
padre, e 4 mesi x la madre). Il padre
può, inoltre, giovarsi del congedo
parentale fin dalla nascita del figlio,
mentre cioè la madre è in congedo
di maternità obbligatoria.
■ Copertura contributiva
Il periodo di astensione facoltativa è coperto da contribuzione
figurativa valida sia per il diritto che per la misura di tutte le
prestazioni pensionistiche, per il periodo di fruizione complessivo di 6 mesi tra i genitori, e se fruito entro il compimento
del 3° anno del bambino. Per i periodi fruiti oltre il 6° mese
e dai 3 anni all’8° anno del bambino, la copertura figurativa
è determinata sulla base di una retribuzione pari al doppio
dell’assegno sociale
■ Riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il
1° anno di vita del bambino 2 permessi di riposo di 1 ora, anche
cumulabili durante la giornata. Il riposo è di un’ora solo se l’orario
giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Le ore devono essere
concesse anche se non vi è allattamento, e devono essere retribuite , per conto INPS, da parte del datore di lavoro. Il padre può
sostituirsi alla madre nei seguenti casi: morte o grave infermità della madre ed affidamento esclusivo al padre, in alternativa
alla lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, quando la
madre non sia lavoratrice dipendente ( ad es. libera professionista), quando la madre è casalinga. È prevista una copertura
contributiva del doppio dell’importo dell’assegno sociale, e detta
copertura può essere integrata dalla lavoratrice.
Nucleo Familiare
· quando la lavoratrice è addetta a lavori pesanti, pericolosi
e insalubri e non possa essere spostata a mansioni meno
disagevoli (in tale ultimo caso è possibile ottenere anche
la proroga del congedo di maternità fino a 7 mesi dopo il
parto).
Al suddetto fine la lavoratrice dovrà rivolgersi al proprio medico curante che dovrà rilasciare una proposta di astensione
anticipata da presentare allo specialista dell’Asl, che a sua
volta formulerà la prevista autorizzazione da presentare alla
Direzione provinciale del lavoro in allegato alla domanda della
lavoratrice.
Detta astensione può essere protratta fino al 7° mese successivo al parto se la lavoratrice è addetta a lavorazioni nocive
e non può essere spostata ad altre mansioni, con il diritto a
percepire la stessa indennità spettante per la normale astensione obbligatoria.
■ Permessi per malattia del bambino
Il diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro durante le
malattie del bambino è fissato per entrambi i genitori fino al
compimento dell’8° anno di età.
Fino al compimento del 3° anno di età del bambino non si prevedono limiti temporali di fruizione, dai 3 anni agli 8 è previsto
il limite di 5 giorni all’anno per ciascun genitore.
La malattia del figlio deve essere certificata da un medico
specialista del SSN o con esso convenzionato.
Dette assenze nel settore privato non sono retribuite, mentre
nel settore pubblico le norme contrattuali prevedono trattamenti di miglior favore. Fino al compimento del 3° anno di età
del bambino i periodi di astensione dal lavoro per malattia del
figlio sono coperti da contribuzione figurativa totalmente, dal
3° all’8° anno la copertura è commisurata ad una retribuzione
figurativa pari al doppio dell’importo dell’assegno sociale.
Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe il decorso delle
ferie di cui sia eventualmente in fruizione il genitore.
■ Chi può accedere ai congedi
Tutte le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, pubblici e privati.
È utile sottolineare che si tratta dei diritti di madri e padri in
quanto genitori, non in quanto coniugi: il vincolo matrimoniale
non è infatti richiesto.
73
Ammortizzatori sociali in Trentino
Ammortizzatori sociali
in Trentino
■ MASSIMALI 2011 CIG E MOBILITÀ,
AMMORTIZZATORI PROVINCIALI
Massimali 2011 per disoccupazione, CIGS e mobilità (Circolare INPS n.25 del 4 febbraio 2011)
L’INPS con Circolare n. 25 del 4 febbraio 2011, ha aggiornato gli importi dei massimali dei trattamenti di disoccupazione,
cassa integrazione e indennità di mobilità.
In base all’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 è disposto, con effetto dal 1° gennaio di ciascun
anno a partire dal 2008, che gli aumenti dei massimali sono
determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Inoltre, l’articolo 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 (finanziaria per il 2010) ha disposto che, con effetto dal
1° gennaio 2010, che anche la rivalutazione annuale dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge
427/75 avviene ora in tale misura.
Trattamenti di integrazione salariale
Vengono erogati nella misura dell’ 80% della retribuzione di riferimento, comprensiva dei ratei di eventuali mensilità aggiuntive entro e non oltre i massimali.
Gli importi riguardanti i massimali sono fissati, per l’anno 2011,
nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al
netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, che attualmente, è pari al 5,84 %:
€
906,80
853,84
€ 1.089,89
1.026,24
Si ricorda che il massimale su cui viene calcolata l’indennità
negli anni successivi al primo, è quello in vigore al momento
del licenziamento e non è soggetto a rivalutazione.
SETTORE EDILE
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia per
fine lavoro
L’importo, per effetto della nuova norma citata in introduzione, passa per l’anno 2010 a € 592,89 che, al netto della
riduzione del 5,84 per cento, è pari a € 558,27.
Trattamento disoccupazione speciale edilizia legge
223/1991 e legge 451/1994
Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale
dell’indennità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare
in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010
sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente, è
pari al 5,84 % , i seguenti:
€
906,80
853,84
€
1.089,89
1.026,24
NB! Per tutti i settori
Dal 13° mese in avanti l’indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20% della stessa ma non trova più
applicazione la trattenuta del 5,84%.
Si ricorda che il massimale su cui viene calcolata l’indennità
negli anni successivi al primo, è quello in vigore al momento
del licenziamento e non è soggetto a rivalutazione.
INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011:
In caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro per motivi riconducibili a situazioni di mercato, 6,6
€ per ogni giorno di disoccupazione per un massimo di
180 giorni, condizionata alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro.
Settore edile (intemperie stagionali)
€ 1.088,16
1.024,61
€ 1.307,87
1.231,49
L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia
per l’applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in € 1.961,80.
Indennità ordinaria di disoccupazione
INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011:
l’indennità è integrata alle condizioni e secondo le modalità fissate dalla normativa provinciale.
Viene erogata nella misura del 60% della retribuzione media
di riferimento (comprensiva dei ratei di eventuali mensilità aggiuntive) per i primi 6 mesi, del 50% per i due mesi successivi,
del 40% per i restanti mesi di beneficio.
Indennità di mobilità
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non
opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986,
sono pari a € 906,80 ed a € 1.089,89.
Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale
dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre
2010 sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione
istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente, è pari al 5,84 %:
74
Dal 13° mese in avanti l’indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20% della stessa ma non trova più
applicazione la trattenuta del 5,84%.
€
€
906,80
1.089,89
853,84
1.026,24
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione
non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività
svolta nel corso dell’anno 2010, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno 2010 (€ 892,96 ed €
1.073,25).
■ CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI PER
LE IMPRESE IN REGIME DI CIGS (LEGGE
863/84): TIPO “A”
Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà di “tipo A” tutte le
aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in
materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di
mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15
lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione
della domanda.
A chi spetta
A tutto il personale dipendente ad esclusione di:
• dirigenti;
• apprendisti;
• lavoratori a domicilio;
• lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
• lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro”.
Quanto spetta
La norma generale prevede, per le ore di riduzione di orario,
un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa.
Il D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del 2009,
ha incrementato, per gli anni 2009, 2010 e 2011, l’ammontare dell’integrazione spettante ai soli lavoratori coinvolti da
contratti di solidarietà difensiva, stipulati in base all’art. 1,
comma 1, della legge n. 863/1984. La misura dell’integrazione
è elevata al’80% della retribuzione persa.
Per questo trattamento di integrazione salariale non operano
i massimali.
Durata
I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i
lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno).
Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima
prevista un nuovo contratto, per le medesime unità aziendali,
può essere stipulato trascorsi dodici mesi dal termine del precedente accordo.
■ CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELLA CIGS (ART. 5, CO. 5,
L. 236/1993): TIPO “B”
Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l’istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo
di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.
• imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa
in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di
mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991;
• imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di
solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali
(art. 7 ter, comma 9, lettera d, legge n. 33/2009);
• imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private
operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
• imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori
con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso
cui l’azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori.
Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità.
Quanto spetta
Un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il
lavoratore che per l’azienda.
Per questo trattamento di integrazione salariale non operano
i massimali.
Durata
Massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione di continuità.
Sostegno provinciale:
il piano triennale di politica del lavoro includerà forme di incentivo alle imprese che utilizzeranno i contratti di solidarietà
■ AMMORTIZZATORI IN DEROGA
Ammortizzatori sociali in Trentino
INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011:
In caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro per motivi riconducibili a situazioni di mercato:
• 6,6 € per ogni giorno di disoccupazione per un massimo di 180 giorni, condizionata alla partecipazione a
percorsi di politica attiva del lavoro.
• 13,3 € giornalieri in caso di diritto alla indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti.
Cig in deroga
È stato siglato nel febbraio 2011 tra Provincia Autonoma di
Trento e le parti sociali il protocollo d’intesa per l’anno 2011
in materia di azioni per affrontare l’emergenza occupazionale
conseguente alla crisi economica.
Con tale protocollo è regolato anche l’intervento di cassa integrazione guadagni in deroga per l’anno 2011 a favore dei
lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale, dipendenti di aziende aventi sede (legale o operativa) in provincia
di Trento, che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore
sociale o che hanno esaurito gli strumenti ordinari o la cassa
integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale.
L’erogazione della cig in deroga per l’anno 2011 è concessa
agli stessi destinatari, alle medesime condizioni ed alle medesime modalità già previste nei protocolli d’intesa sottoscritti in
data 25 giugno 2009 e 29 gennaio 2010.
A decorrere dal 1 gennaio 2011 possono beneficiare della cig
in deroga anche gli apprendisti dipendenti di aziende coinvolte
in procedure di cigs per cessazione di attività.
L’entità del trattamento è equivalente a quello cigs.
La durata massima per il 2011, per singolo lavoratore è di
1040 ore.
I trattamenti già concessi possono essere prorogati per un ulteriore periodo massimo di 1040 ore.
INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011:
l’indennità è integrata alle condizioni e secondo le modalità fissate dalla normativa provinciale
Mobilità in deroga
A chi spetta
Ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato,
con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:
L’entità del trattamento è equivalente a quello della mobilità.
La durata massima per il 2011, per singolo lavoratore è di 8
mesi.
75
Ammortizzatori sociali in Trentino
Lavoratori beneficiari:
a) lavoratori, compresi gli apprendisti, licenziati per giustificato motivo oggettivo, o dimessisi per giusta causa per mancata corresponsione della retribuzione
b) lavoratori cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati, per motivi riconducibili a situazioni di mercato
c) lavoratori apprendisti, qualora al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro non confermi il rapporto per
motivi riconducibili a situazioni di mercato
d) lavoratori con età pari o superiore a 50 anni al momento
del licenziamento, iscritti in lista di mobilità, senza diritto
alla indennità di mobilità nazionale, cui scada l’indennità
di disoccupazione nel corso dell’anno 2011, che abbiano
assolto all’obbligo di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
e) lavoratori collocati in lista di mobilità ai sensi della legge n.
223/1991, sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010, che raggiungono i requisiti pensionistici nel corso dell’anno 2011, comunque entro il periodo di fruizione
dell’indennità di mobilità, per i quali non risulti operativa la
clausola di salvaguardia sull’applicazione della normativa
pensionistica previgente al DL 31.05.2010, n. 78.
Requisiti richiesti
Il trattamento di mobilità in deroga è riconosciuto ai lavoratori
in possesso di almeno 12 mesi di anzianità aziendale, di cui
sei mesi di lavoro effettivamente prestato, che non abbiano diritto al trattamento di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991
e all’indennità di disoccupazione ordinaria, o, per i lavoratori
di cui alla lett. d) ed e), che abbiano cessato di percepire il
trattamento di disoccupazione o di mobilità.
INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011:
6,6 € per ogni giorno di disoccupazione per un massimo
di 180 giorni, esclusi apprendisti, condizionata alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro
Sospensione dei dipendenti di aziende artigiane
per difficoltà congiunturali per l’anno 2011 con
l’intervento dell’ente bilaterale EBAT
■ AMMORTIZZATORI REGIONALI E PROVINCIALI
Indennità regionale mobilità
È un intervento a sostegno delle persone inserite nelle liste di
mobilità e che non hanno diritto all’indennità di mobilità prevista dalle leggi statali.
L’assegno è erogato per un massimo di 12 mesi ed è pari
all’80 per cento della retribuzione in godimento e comunque
non superiore all’importo netto relativo al primo scaglione di
reddito previsto annualmente a livello nazionale per l’indennità
di mobilità statale.
Da tale importo viene detratto,fino a concorrenza, quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione dall’ INPS.
L’importo del massimale per persone licenziate nell’anno 2011
ammonta ad € 853,84.
Spetta: ai/alle lavoratori/trici disoccupati/e residenti e
domiciliati/e in regione ed inseriti/e nelle rispettive liste di mobilità provinciali che non hanno diritto all’indennità di mobilità
prevista da leggi statali, purché la disoccupazione si sia protratta per almeno 90 giorni.
Il/la lavoratore/trice, alla data del licenziamento, deve poter far
valere un’anzianità aziendale di 12 mesi di cui gli ultimi tre
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima
azienda.
Il/la lavoratore/trice deve inoltre essere immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorative, formative, di
inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuata dai
servizi competenti secondo le disposizioni provinciali.
INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011:
In caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro per motivi riconducibili a situazioni di mercato,6,6
€ per ogni giorno di disoccupazione per un massimo di
180 giorni, condizionata alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro
EBAT garantisce l’applicazione della Legge 2- 2009 ai dipendenti delle aziende artigiane associate che potranno
utilizzare un periodo di sospensione e poi eventualmente
accedere alla Cig in Deroga.
■ INTERVENTI PROVINCIA DI TRENTO A TUTE-
Durata dell’ intervento, massimo 90 giorni nell’anno 2011.
Descrizione
I soggetti che cessano l’attività lavorativa tra il 01.01.2010 ed
il 31.12.2011, è riconosciuta un’indennità di sostegno al reddito, al duplice scopo di alleviare gli effetti della congiuntura
negativa e di sostenere i consumi. Ai soggetti disoccupati è
riconosciuta la possibilità di frequentare percorsi formativi, anche integrati e personalizzati, di orientamento e accompagnamento per la riqualificazione professionale o, comunque, per
il miglioramento delle competenze generali e professionali, al
fine di accrescere la loro occupabilità ed adattabilità.
Per tali soggetti verranno definite successivamente le priorità, modalità e condizioni di intervento. Nel dettaglio, i soggetti
beneficiari, i requisiti richiesti, la durata e la misura degli interventi sono quelli indicati di seguito.
Entità dell’intervento, equivalente, per il 2011, a quello cigs
76
INTEGRAZIONE PROVINCIALE 2011:
l’indennità è integrata, come in caso di cig, alle condizioni
e secondo le modalità fissate dalla normativa provinciale.
Con la sigla della convenzione con INPS Ebat ha messo a
punto le procedure per poter attivare la richiesta di sospensione per difficoltà congiunturali - dovute a cause non dipendenti
dall’imprenditore o dalla ciclicità - per tutti i dipendenti delle
aziende artigiane in regola con i versamenti.
A partire dal gennaio 2011 è possibile avviare la procedura di
sospensione dei dipendenti che non possono trovare collocazione a pieno nel sistema produttivo aziendale.
Il Comitato di Gestione di Ebat ha ritenuto di autorizzare - in
questa prima fase - 60 giornate di calendario - di sospensione
per ogni lavoratore , riservandosi di valutare una integrazione
a 90 giornate - dopo l’utilizzo del primo periodo.
Questo per garantire al massimo dei dipendenti la possibilità di avere un periodo lungo di ammortizzatore sociale e per
evitare che si richiedano giornate di sospensione che poi non
vengono appieno usufruite.
LA DEI LAVORATORI CHE CESSANO IL RAPPORTO DI LAVORO PER CRISI DI MERCATO
Destinatari degli interventi di sostegno al reddito
Sono destinatari di questi interventi le seguenti categorie di
lavoratori:
1. lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto di lavoro. Nell’ambito del lavoro pubblico,
2. lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato
motivo oggettivo, iscritti in lista di mobilità statale o provinciale.
3. lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto;
4. apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo o
non confermati al termine del periodo di apprendistato;
5. collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro;
6. associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera che hanno perso il lavoro;
7. lavoratori dimessisi per giusta causa per mancata o ritardata erogazione della retribuzione.
Sono esclusi dagli interventi:
1. i lavoratori domestici;
2. i lavoratori impiegati in attività stagionali dei settori turistico
e agricolo;
3. i lavoratori assunti in occasione di un’intensificazione ricorrente dell’attività produttiva;
4. i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia;
5. i lavoratori occupati nelle attività previste dall’Azione 10
del Documento degli interventi di politica del lavoro per il
triennio 2008-2010 e nelle attività della legge provinciale
n. 32 del 1990;
6. i lavoratori assunti per sostituire lavoratori assenti per i
quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Requisiti richiesti per l’accesso agli interventi
Il beneficiario di ciascuno degli interventi di sostegno al reddito previsti da questa azione deve, a pena di esclusione dal
sostegno al reddito:
a) essere stato licenziato o aver cessato il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, determinato, di collaborazione a progetto, di apprendistato o di associazione in partecipazione
per motivi riconducibili a situazioni di mercato, verificabile
da dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale aziendale ovvero, in mancanza, dal ricorso a periodi
di sospensione del rapporto di lavoro, da altri licenziamenti
per riduzione di personale o dalla cessazione dell’attività di
impresa. Il presente requisito non è richiesto nei confronti dei lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla
prestazione o per superamento del periodo di comporto.
b) essere in stato di disoccupazione ed essere privo di occupazione da almeno 7 giorni di calendario;
c) essere disponibile a sottoscrivere una convenzione di ricollocazione, nonché a svolgere attività formative, di inserimento lavorativo ed ogni altra attività individuata dai
servizi competenti secondo le disposizioni provinciali;
d) essere disponibili ad accettare ogni offerta di un lavoro secondo i criteri previsti per la gestione della lista di mobilità;
e) essere domiciliati e residenti in provincia di Trento al momento della cessazione dell’attività lavorativa.
Con riguardo a ciascuna categoria di beneficiari dell’indennità,
sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti.
a) Lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato
il rapporto L’intervento è riservato a coloro che possiedano
un’anzianità lavorativa presso l’ultimo datore di lavoro di
almeno 180 giorni immediatamente antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori dipendenti di
agenzie di somministrazione il computo dei centoottanta
giorni può realizzarsi anche mediante il cumulo di più rapporti di lavoro attivati nell’arco degli ultimi 12 mesi dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori somministrati possono raggiungere i 180 giorni di anzianità lavorativa anche sommando al rapporto in somministrazione
un successivo rapporto di lavoro dipendente presso l’utilizzatore, instaurato senza soluzione di continuità. I lavoratori
con contratto di lavoro intermittente possono accedere agli
interventi di sostegno al reddito purché possano far valere
centottanta giorni di lavoro effettivo.
b) Lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato
motivo oggettivo L’intervento è riservato a coloro che siano
iscritti in lista di mobilità statale o provinciale e beneficiari
della relativa indennità statale o regionale. I lavoratori iscritti
in lista non beneficiari di indennità di mobilità statale o regionale devono essere in possesso del requisito di anzianità
lavorativa di centoottanta giorni di cui alla lettera a). Possono altresì beneficiare dell’intervento i lavoratori licenziati
da datori di lavoro non imprenditori che siano in possesso
del requisito di anzianità lavorativa di centottanta giorni di
cui alla lettera a), pur non essendo in possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione nella lista di mobilità provinciale.
c) Lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto L’intervento è riservato a coloro che siano in possesso del
requisito di anzianità lavorativa di centoottanta giorni di cui
alla lettera a) e la cui inidoneità sopravvenuta alla prestazione sia stata certificata ai sensi di legge.
Ammortizzatori sociali in Trentino
sono interessati dagli interventi i lavoratori il cui contratto
a tempo determinato non sia stato rinnovato, a far data
dal 01.09.2008, in conseguenza di significative contrazioni
delle risorse ordinarie che alimentano il bilancio e l’ente
datore di lavoro abbia proceduto a realizzare piani di riorganizzazione e di riduzione del personale in servizio. I
soggetti interessati potranno presentare la domanda entro
il 31.03.2010, pena la decadenza dal diritto.
d) Apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo.
L’intervento è riservato agli apprendisti licenziati dopo un
periodo di almeno centoottanta giorni o non confermati al
termine del periodo di apprendistato. Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti per attivare l’intervento
previsto dalla normativa statale, deve obbligatoriamente
presentare domanda all’INPS. La Provincia integra il contributo statale qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente Azione.
e) Collaboratori a progetto e associati in partecipazione con
esclusivo apporto di manodopera che hanno perso il lavoro I collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione
con esclusivo apporto di manodopera per aver diritto all’intervento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• aver svolto in via esclusiva attività di collaborazione a
progetto per almeno 6 mesi nei 24 precedenti la cessazione dell’attività lavorativa, di cui almeno 3 consecutivi
nel periodo immediatamente antecedente la cessazione dell’attività suddetta .
•
aver operato in regime di monocommittenza .
•
aver percepito un reddito dall’ultimo contratto a progetto pari ad almeno € lordi 600 mensili e non superiori ad
€ lordi 3.000 mensili.
Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti per
attivare l’intervento previsto dalla normativa statale, deve obbligatoriamente presentare domanda all’INPS. La Provincia
integra il contributo statale, nel limite della somma massima
prevista dalla Provincia, qualora il lavoratore sia in possesso
dei requisiti previsti dalla presente Azione.
77
Ammortizzatori sociali in Trentino
■ SOSTEGNO AL REDDITO
Misura degli interventi
1. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie indicate
come destinatarie degli interventi, aventi titolo all’indennità
di disoccupazione ordinaria o speciale dell’edilizia erogata
dallo Stato, o di mobilità statale anche in deroga e regionale, è corrisposta un’indennità di sostegno al reddito di
€ 6,60 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, ad integrazione dell’indennità di disoccupazione o
di mobilità spettante. Non beneficiano di questa indennità
integrativa gli apprendisti beneficiari di mobilità in deroga.
2. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie su indicate, in possesso dei requisiti per il diritto all’indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti o agricola erogata dallo
Stato, è corrisposta un’indennità di sostegno al reddito di
importo pari ad € 13,30 per ogni giorno in cui il soggetto è
privo di occupazione.
3. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie indicate
come destinatarie degli inteventi privi dei requisiti per ottenere una delle indennità statali di disoccupazione o di
mobilità è corrisposta un’indennità di sostegno al reddito
di importo pari ad € 20 per ogni giorno in cui il soggetto è
privo di occupazione. Per i lavoratori dipendenti impiegati
con contratto di lavoro a tempo parziale gli importi indicati
ai punti 1., 2., 3., sono decurtati di una percentuale pari a
quella di riduzione dell’orario di lavoro svolto.
Condizioni dell’intervento
Il sostegno al reddito provinciale viene concesso subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per beneficiare degli interventi statali. Qualora il lavoratore abbia titolo
all’intervento statale, l’intervento provinciale sarà integrativo di
quello statale. Per ottenere il sostegno al reddito il lavoratore
deve sottoscrivere il patto di servizio e partecipare a percorsi
di politica attiva del lavoro ivi definiti.
Durata del sostegno al reddito
1. L’indennità è erogata, a far data dal primo giorno in cui il
soggetto è privo di occupazione, per un massimo di 180
giorni. L’erogazione dell’indennità viene sospesa nel caso
in cui il lavoratore trovi altra occupazione che dia titolo alla
sospensione dello stato di disoccupazione, ai sensi del regolamento provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, e riprende a conclusione di questa occupazione, su richiesta del lavoratore da presentare, a pena
di decadenza, entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività
lavorativa. Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione, il sostegno al reddito cessa con la medesima decorrenza. Il sostegno al reddito non è compatibile con l’istituto
della “conservazione dello stato di disoccupazione”.
78
Azioni di politica attiva del lavoro per disoccupati
Tutti i soggetti disoccupati possono beneficiare degli interventi
di politica attiva programmati, finanziati od organizzati dalla
Provincia.
■ INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
Destinatari
Sono destinatari dell’intervento di integrazione al reddito i lavoratori sospesi nel corso dell’anno 2010-2011 per cassa integrazione guadagni o ai sensi dell’art. 19 del DL 185/2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 2/2009. Resta inteso che sono esclusi i lavoratori dipendenti sospesi per evento
meteorologico.
Requisiti
Per la maturazione del diritto all’integrazione del reddito 2011
è richiesta la partecipazione ad almeno un’azione di politica
attiva del lavoro, secondo i contenuti e le modalità che saranno definiti con apposita delibera della Commissione provinciale per l’impiego. Il lavoratore sospeso deve maturare un numero minimo di ore di sospensione (c.d. periodo di carenza). Tale
soglia minima è stabilita in 120 ore per ogni semestre dell’anno 2010. I periodi di sospensione inferiori alla soglia suindicata
non vengono indennizzati. Il computo delle ore di sospensione
per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la
percentuale di riduzione dell’orario di lavoro effettuato rispetto
all’orario contrattuale.
Per ciascun semestre dell’anno 2010, l’indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 100 ore di sospensione ulteriori rispetto al periodo di carenza richiesto.
Misura
La misura dell’importo orario di integrazione salariale è fissata in due soglie, calibrate sull’importo massimo dell’assegno di cassa integrazione guadagni o di disoccupazione
erogabile:
1. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all’importo relativo al “tetto basso” previsto annualmente a livello
nazionale sono corrisposti € 1,5 per ogni ora di sospensione dal lavoro;
2. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all’importo relativo al “tetto alto” previsto a livello nazionale, sono
corrisposti € 1 per ogni ora di sospensione dal lavoro.
2. Per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il sostegno al reddito è erogato per un periodo massimo di 180
giorni, alle medesime condizioni e secondo le modalità
previste per l’erogazione dell’indennità di mobilità.
■ RIMBORSI A FRONTE DELLA PARTECIPA-
Procedura per la presentazione dell’istanza di sostegno
al reddito
La procedura per accedere agli interventi di sostegno al reddito a favore dei soggetti aventi titolo all’indennità di mobilità
nazionale viene attivata a seguito di accordo con l’Inps secondo criteri di semplificazione. La procedura di presentazione delle domande e di pagamento viene definita in apposito
regolamento di esecuzione allo scopo adottato dal Consiglio
di amministrazione dell’agenzia del lavoro.
Indennità di frequenza per la partecipazione ad azioni di politica attiva del lavoro
Si premette che l’accesso ai corsi organizzati dall’Agenzia del
lavoro è consentito a coloro che sono iscritti ai centri per l’impiego della provincia di Trento o, nel caso di sospensione dal
lavoro, a coloro che sono dipendenti da unità produttive operanti in provincia di Trento.
I disoccupati che, alla data di inizio del corso, sono privi di
qualsiasi forma di sostegno al reddito, a fronte della parteci-
ZIONE A PERCORSI FORMATIVI AGENZIA
DEL LAVORO PER DISOCCUPATI E SOSPESI
pazione a corsi di formazione avviati a partire dal 1 febbraio
2011, percepiranno un’indennità di frequenza pari a :
Nel caso di iniziative formative di durata diversa rispetto alla
tipologia sopra indicata, l’indennità forfettaria verrà definita
dall’Agenzia in misura direttamente proporzionale rispetto agli
importi sopra definiti.
L’indennità di frequenza sarà corrisposta solo se il partecipante raggiunge una frequenza minima del 90 (novanta) per cento
delle ore.
Le modalità di liquidazione dell’importo verranno definite
dall’Agenzia del lavoro secondo il criterio del pagamento
in almeno due trance per percorsi di durata superiore a
200 ore.
L’indennità di frequenza non è concessa alle seguenti tipologie:
- corsisti inoccupati;
- corsisti che non hanno avuto l’ultimo rapporto di lavoro
presso un’unità produttiva con sede in provincia di Trento
o in province confinanti, a meno che non si tratti di soggetti
residenti in provincia di Trento alla data di cessazione del
rapporto;
- partecipanti a corsi di durata inferiore alle 40 ore
Nelle giornate in cui il corso ha una durata di almeno 6 ore è
previsto un buono pasto. I mezzi di trasporto pubblici all’interno della provincia di Trento, per recarsi e tornare dal corso,
sono gratuiti.
Ammortizzatori sociali in Trentino
€ 140 per corsi da 40 ore
€ 560 per corsi da 160 ore
€ 1.120 per corsi da 320 ore
€ 2.240 per corsi da 640 ore
I disoccupati che hanno diritto, alla data di inizio del corso, ad
interventi di sostegno al reddito di qualsiasi tipologia, ad esclusione del reddito di garanzia e delle indennità di invalidità, non
percepiscono l’indennità di frequenza.
79
Previdenza Complementare
Laborfonds
■ La pensione complementare
■ Perché una pensione complementare
A causa della diminuita copertura della pensione pubblica a
seguito della riforma del 1995 rispetto agli anni precedenti,
diventa indispensabile incrementare il livello della futura pensione. La via più adatta per poter mantenere un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento è l’adesione ad un
Fondo pensione complementare. Questa forma previdenziale
ha un unico obiettivo: erogare agli aderenti una pensione aggiuntiva a quella pubblica.
Oltre al TFR il dipendente può versare una quota a proprio
carico (in percentuale sulla busta paga) per avere diritto al
versamento di un’ulteriore quota a carico del datore di lavoro.
L’entità minima di questi contributi è fissata nei singoli contratti o accordi collettivi di lavoro.
■ Come funziona un Fondo pensione complementare
Aderendo ad un Fondo pensione complementare, l’aderente
diventa titolare di un conto personale. Questo conto, la cosiddetta posizione individuale, viene alimentato dai contributi
versati e dai rendimenti che maturano con la gestione finanziaria di tali contributi. Al momento del pensionamento il montante finale viene trasformato in una pensione complementare (rendita vitalizia) e in certi casi si potrà disporre del capitale
già prima del pensionamento.
■ I vantaggi fiscali
Lo Stato promuove la pensione complementare accordando
diversi vantaggi fiscali.
I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo fino
ad un importo massimo di 5.164 euro e quindi non vengono
assoggettati ad IRPEF. Un Fondo pensione complementare
consente quindi all’aderente di accantonare un capitale maggiore rispetto ad altre forme di investimento.
I rendimenti del Fondo pensione complementare sono tassati
solamente all’11% e ulteriori agevolazioni fiscali sono previste
per le prestazioni del Fondo pensione complementare che
sono tassate in misura molto più favorevole rispetto al TFR
lasciato in azienda o ad altre forme di risparmio.
■ La contribuzione
Il finanziamento del conto personale avviene principalmente
mediante la destinazione del trattamento fine rapporto (TFR).
Per i soggetti fiscalmente a carico che aderiscono ad un Fondo pensione complementare, i versamenti sono invece liberi,
sia per l’entità che per la periodicità.
■ Laborfonds
■ Cos’è Laborfonds
Laborfonds è il Fondo pensione complementare negoziale
per i lavoratori dipendenti operanti sul territorio della Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Oltre ai lavoratori dipendenti anche i soggetti fiscalmente a
carico degli aderenti possono far parte del Fondo e costruirsi
in questo modo una pensione complementare.
Il Fondo è stato istituito dalle parti sociali (sindacati e associazioni di categoria) in forma di associazione senza scopo di
lucro. Con oltre 110.000 aderenti Laborfonds è il più grande
Fondo complementare negoziale territoriale italiano.
80
■ La contribuzione
Per i lavoratori dipendenti il versamento a Laborfonds è dato
solitamente da tre elementi, le cui quantità sono stabilite dai
singoli contratti/accordi collettivi di lavoro:
• una quota a carico del lavoratore
• una quota a carico del datore di lavoro
• una quota ovvero la totalità del trattamento fine rapporto
(TFR) maturando.
Gli aderenti del settore privato possono conferire a Laborfonds, in alternativa, solamente il TFR maturando. In
questo caso non spetta però la quota a carico del datore di lavoro, se prevista dal contratto collettivo di lavoro.
I contributi sono versati dal datore di lavoro con periodicità
trimestrale al Fondo a decorrere dal primo mese successivo
all’adesione, salvo diversa disposizione del contratto collettivo.
I soggetti fiscalmente a carico possono determinare autonomamente la misura della contribuzione e la periodicità dei
versamenti tramite bonifico bancario.
N.B.: Anche i lavoratori dipendenti hanno inoltre la facoltà di
versare direttamente – e quindi non tramite il datore di lavoro
– contributi aggiuntivi a Laborfonds rispetto alle quote di contribuzione fissate nel relativo contratto collettivo di lavoro mediante bonifico bancario.
■ Prestazioni al momento del pensionamento
Pensione complementare
L’aderente che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione al Fondo ha diritto alla pensione complementare (rendita
vitalizia), se in possesso dei requisiti di accesso alla pensione
pubblica. L’entità della pensione complementare viene calcolata sulla base della posizione maturata presso il Fondo dallo
stesso iscritto.
L’aderente ha inoltre la facoltà di richiedere che la propria
pensione complementare sia reversibile.
Liquidazione parziale della posizione maturata
L’aderente con i requisiti di accesso alla pensione pubblica,
può scegliere, in alternativa all’erogazione in forma di rendita
dell’intera posizione maturata, la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale fino ad un importo massimo pari al 50% della somma spettante. La parte restante
verrà erogata in forma di pensione complementare.
■ Prestazioni prima del pensionamento:
Le anticipazioni
L’aderente del settore privato può richiedere un’anticipazione
sulla posizione maturata nei seguenti casi:
• spese sanitarie per sé, per il coniuge o per i figli (in ogni
momento fino al 75% della posizione maturata)
• acquisto della prima casa per sé o per i figli, ovvero per la
ristrutturazione della prima casa (dopo otto anni di iscrizione fino al 75% della posizione maturata)
• ulteriori esigenze personali (dopo otto anni di iscrizione
fino al 30% della posizione maturata).
Il riscatto
In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza
attinenti alla vita lavorativa dell’aderente (per esempio in caso
di un periodo di inoccupazione prolungato oppure di invalidità
permanente), è possibile riscattare, in tutto o in parte, la propria posizione maturata, indipendentemente dagli anni che
ancora mancano al raggiungimento della pensione. In caso
di decesso dell’aderente prima del pensionamento l’intera
posizione maturata viene liquidata agli eredi o ai beneficiari.
Il trasferimento
L’aderente ha diritto a richiedere il trasferimento dell’intera posizione maturata presso Laborfonds ad un altro Fondo pensione complementare dopo un periodo minimo di adesione di due
anni (cinque anni per gli aderenti del settore pubblico).
■ Aspetti fiscali
I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un importo massimo di 5.164 euro (NB: nel
calcolo vengono compresi i contributi a carico del datore di lavoro) e quindi non vengono assoggettati a IRPEF. Il risparmio
fiscale è pari all’aliquota IRPEF marginale e può arrivare fino
al 43% dei contributi versati.
Laborfonds permette quindi di accantonare un capitale maggiore rispetto ad altre forme di investimento.
Anche i contributi versati dall’aderente sulla posizione individuale dei familiari fiscalmente a carico sono deducibili dal
reddito complessivo. In altre parole l’aderente ha a disposizione un tetto massimo di deducibilità fiscale pari a 5.164 euro e
può decidere se utilizzarlo esclusivamente per la propria pensione complementare o anche per quella dei suoi familiari.
I rendimenti del Fondo sono tassati all’11%: un’aliquota inferiore rispetto a quella prevista per altre forme di risparmio.
Per gli aderenti del settore privato sono previste ulteriori agevolazioni fiscali per le prestazioni pensionistiche, che sono
soggette ad una tassazione molto più favorevole rispetto per
esempio al TFR lasciato in azienda, o anche ad altre forme
di risparmio. Sia alla prestazione erogata in forma di capitale
sia alla pensione complementare si applica una ritenuta di
imposta (a titolo definitivo) con un’aliquota del 15%, che può
scendere fino al 9% in base agli anni di partecipazione a Laborfonds.
Categoria
Bolzano
Trento
Totale Percentuale
1.342
1.137
2.479
2,44%
Agricoltura
Alimentaristiagroindustriale
Chimici
1.910
866
2.776
2,73%
1.622
1.224
2.846
2,80%
Edilizia
5.173
2.015
7.188
7,09%
7.101
166
563
24.765
5.995
115
1.628
20.281
13.096
281
2.191
45.046
12,91%
0,27%
2,16%
44,41%
11.218
5.708
16.926
16,68%
725
221
1.279
194
1.343
469
159
1.780
748
1.680
1.194
380
3.059
942
3.023
1,17%
0,37%
3,01%
0,92%
2,98%
Metalmeccanici
Parti Istitutive
Poligrafici Cartai
Enti Locali
Commercio
terziario
Energia Gas
Telecomunicazioni
Trasporti
Tessili
Vari
ADERENTI
al 31.12. 2010
Linea Garantita
12.222
Linea Prudente-Etica
8.017
Linea Bilanciata
88.820
Linea Dinamica
2.648
TOTALE
Previdenza Complementare
Gli aderenti del settore pubblico possono richiedere dopo otto
anni di iscrizione un’anticipazione fino al 100% della posizione maturata nei seguenti casi:
• spese sanitarie
• acquisto della prima casa per sé o per i figli, ovvero per la
ristrutturazione della prima casa.
111.707
81
Fisco
Fisco
■ Quali redditi sono soggetti all’Irpef?
I redditi che ricadono nel regime d’imposta sono tutte le entrate economiche derivanti da:
• attività di lavoro dipendente;
• attività di lavoro autonomo e d’impresa;
• pensioni e assegni assimilabili;
• immobili (terreni, edifici, appartamenti, ...);
• redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze).
■ Come viene tassata la tua busta paga?
La struttura dell’Irpef:
Reddito da lavoro dipendente
Contributi previdenziali e assistenziali
=
Reddito imponibile ai fini fiscali
(al quale si applicano le aliquote per scaglioni di reddito)
Tabella degli scaglioni e aliquote Irpef 2011
Scaglioni reddito 2011
da 0 a 15.000 euro
da 15.000,01 a 28.000 euro
da 28.000,01 a 55.000 euro
da 55.000,01 a 75.000 euro
oltre 75.000 euro
Aliquota
23%
27%
38%
41%
43%
Irpef lordo 2011
23% del reddito
3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro
=
Imposta lorda Irpef
Detrazioni per carichi di famiglia
Detrazioni per redditi da lavoro
=
Imposta netta che viene trattenuta
dal datore di lavoro sulla busta paga
Detrazioni: Le detrazioni rappresentano le somme di
denaro che è possibile sottrarre dalle imposte da pagare.
82
■ Le detrazioni Irpef per familiari a carico
Ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può
godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione
annuale dei redditi.
Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli
affidati e affiliati;
• altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e
sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano
dallo stesso un assegno alimentare non risultante da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Per essere a carico questi familiari non devono disporre di
un reddito proprio superiore 2.840,51 euro annui al lordo
degli oneri deducibili.Gli importi previsti per le detrazioni sono
teorici; infatti diminuiscono progressivamente con l’aumentare
del reddito complessivo del contribuente, fino ad annullarsi
quando detto reddito arriva a 95.000 euro annui per le
detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e
degli altri familiari a carico.
■ Detrazioni per i figli
È prevista una detrazione di 800 euro annui (a scalare a partire
da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900
euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Queste detrazioni
sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio
portatore di handicap. Per i contribuenti con più di tre figli a
carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a
partire dal primo.
■ Detrazioni per il coniuge
Per il coniuge a carico la detrazione prevista è in 800 euro
annui. L’ammontare effettivamente spettante varia, però, in
funzione del reddito e con una specifica formula di calcolo.
Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il coniuge sia
una persona con disabilità.
■ Detrazione per altri familiari a carico
Per gli altri familiari a carico la detrazione massima è pari a
750 euro che diminuisce con l’aumentare del reddito complessivo de contribuente.
Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il familiare sia
una persona con disabilità.
Fisco
CASA
MIA
SERVIZI FISCALI APERTI TUTTO L’ANNO
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via Roma, 35
Tel 0461 221768
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via Roma, 6
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(con recapito a Brentonico e Folgaria)
via Maioliche, 57/H
Tel 0464 421327
Ala
via C. Battisti, 5
Tel 0464 674234
Borgo Valsugana
via per Telve, 4
Tel 0461 753450
Riva del Garda
viale Canella, 3
Tel 0464 557773
Levico Terme
via Marconi, 52
Tel 0461 706712
Arco
viale delle Palme, 3
Tel 0464 518111
Cles
via Degasperi, 10
Tel 0463 421088
Riva del Garda/Arco
(con recapito a Bezzecca)
Loc. S.Tommaso
Tel 0464 552121
Malè
c/o Municipio - Piazza Regina Elena
Tel 0463 901796
Tione di Trento (con recapito a Ponte Arche)
via Roma, 17/A
Tel 0465 324942
Cavalese
(con recapito a Pozza di Fassa)
via Pasquai, 20
Tel 0462 230507
Storo (con recapito a Condino)
via Roma, 41/B
Tel 0465 680598
Tonadico
via U. Scopoli, 17
Tel 0439 763207
Pergine Valsugana
via Pennella, 92
Tel 0461 533025
www.caaf.it
800 730 740
UNI EN ISO 9001:2008
nordest
83
Fisco
La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 31 maggio
ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI
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DATI CONTRIBUENTE
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REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE
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ALTRI REDDITI
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ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI
Detrazioni per inquilini
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Assicurazioni, previdenza complementare e
contributi previdenziali e assistenziali
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Altre spese
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Spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio (41% e 36%)
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Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico
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Per richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate in relazione alle somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento
di elementi di produttività e redditività oppure per lavoro staordinario
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CAAF - CGIL NORDEST, insieme per la solidarietà
dal1999 opere di Solidarietà e Aiuti Umanitari nelle aree più povere e bisognose del mondo.
nordest
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Il sistema delle tutele CGIL
■ Tutela previdenziale e assistenziale: il patronato INCA
Il Patronato INCA – Istituto Nazionale Confederale di Assistenza è la più grande organizzazione italiana per la tutela dei
diritti individuali un impegno costante nella società per migliorare lo Stato sociale.
L’Istituto nasce per difendere i diritti dei lavoratori dei cittadini,
contribuire a riformare la legislazione sociale, per realizzare
un sistema si sicurezza sociale, basato sui principi di eguaglianza e libertà.
L’INCA offre i propri servizi di tutela, assistenza e consulenza
in ambito previdenziale, sociale, sanitario e del lavoro.
La tutela dell’INCA è gratuita! (fatto salvo il concorso alle
spese legali in caso di azione giudiziaria) è la più grande
organizzazione italiana per la tutela dei diritti individuali e Ti
consiglia le soluzioni più convenienti per accedere alle op-
portunità previdenziali, sanitarie e sociali. Nel campo della
previdenza dei lavoratori privati, pubblici e parasubordinati,
Inca verifica la posizione assicurativa, controlla la contribuzione, riscatta e ricongiunge i periodi assicurati ad Enti
diversi , controlla il diritto alle prestazioni , effettua il calcolo e la domanda di pensione per tutti i lavoratori, assiste
i lavoratori che accedono alla previdenza complementare.
Fornisce assistenza ai lavoratori disoccupati, in cassa integrazione, in mobilità. Tutela le prestazioni degli invalidi e i
diritti dei disabili. Assiste gli immigrati nelle procedure di richiesta o rinnovo dei permessi di soggiorno e dei nulla osta
al ricongiungimento familiare. Nel campo della Sanità assiste i cittadini nel rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale
e tutela i diritti del malato
I Nostri Servizi
Pensioni dei dipendenti privati/ Pubblici
• Pensione di vecchiaia
• Pensione di anzianità
• Assegno ordinario di invalidità
• Pensione di inabilità
• Pensione ai superstiti
• Opzione per la liquidazione della pensione
•
Pensioni di inabilità nel pubblico impiego
Previdenza Complementare
• I Fondi pensioni complementari
Pensioni in Regime Internazionale
• Area dell’Unione Europea
• Area Bilaterale
• Principi Generali
• Criteri seguiti per il conseguimento del diritto alla prestazione
• Criteri seguiti sul piano del calcolo delle prestazioni
• Criteri per evitare la doppia imposizione fiscale
Prestazioni Assistenziali
• Assegno sociale e Reddito di garanzia
• Prestazioni economiche a favore dei mutilati ed invalidi
civili
• Prestazioni economiche dei ciechi civili
• Prestazioni economiche a favore dei sordi
Infortuni,Malattie Professionale Causa di Servizio
• La rendita per inabilità permanente
• La revisione della rendita per inabilità permanente
• Rendita per morte
• Infortunio in itinere (art.12 decreto leg.vo n.38/2000)
• Il danno biologico
• Causa di servizio
Maternità e Paternità
• Congedo di maternità
• Congedo di paternità
• Congedo parentale
• Congedi per la malattia del figlio
• Riposi giornalieri
• Lavoratrici autonome
• Assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui
Sanità e Malattia
• Indennità economica di malattia
• Indennità antitubercolari
• Indennità annuale per i lavoratori affetti da talassemia
major
• Indennizzo legge 210/92
• Indennizzo legge 229/2005
•
•
Compartecipazione alla spesa sanitaria e ticket
I livelli essenziali di assistenza
Ammortizzatori Sociali
• Indennità ordinaria di disoccupazione
• Indennità di disoccupazione agricola
• Disoccupazione con requisiti ridotti
• Trattamento speciale per l’edilizia
• La mobilità
• La cassa integrazione guadagni
Il sistema delle tutele della CGIL
Per info centralino 0461.303911
Trattamenti di famiglia
• Assegno al nucleo familiare nazionale e regionale
Handicap e disabilità
• Accertamento sanitario dell’handicap
• Le agevolazioni lavorative previste dalle norme
• Congedo e permessi
• Amministratore di sostegno
Assistenza immigrati
• Regolarizzazione rapporto di lavoro
• Rilascio, rinnovo e aggiornamento permesso di soggiorno
• Ricongiungimento familiare
• Domanda utilizzo fondo rimpatriati
• Riconoscimento status rifugiato e asilo politico
• Ricorso contro provvedimento di espulsione
• Rilascio e aggiornamento carta di soggiorno
• Richiesta Cittadinanza
• Emersione lavoro irregolare colf e badanti
TRENTO - Via dei Muredei 8 - tel. 0461 303968 - [email protected]
Trento CENTRO - Via Roma 35 - tel. 0461 260379 - [email protected]
Trento NORD - Via Lunelli 9 - tel. 0461 421649 - [email protected]
ALA - Via C. Battisti 3 - tel. 0464 674234 - [email protected]
ARCO - Via delle Palme 3 - tel. 0464 518111 - [email protected]
BORGO VALS. - Via per Telve 2/B - tel. 0461 753295 - [email protected]
CAVALESE - Via Pasquai 20 - tel. 0462 230507 - [email protected]
CLES - V.le Degasperi 10 - tel. 0463 421088 - [email protected]
MALÈ c/o Municipio - tel. 0463 901796 - [email protected]
MEZZOLOMBARDO - Via Roma 16 - tel. 0461 604466 - [email protected]
PERGINE VALS. - Via Pennella 90 - tel. 0461 531071 - [email protected]
RIVA DEL GARDA - Loc. San Tomaso 30 - tel. 0464 552121 - [email protected]
ROVERETO - Via Maioliche 57/H - tel. 0464 401967 - [email protected]
STORO - via Roma 41/b - tel. 0465 680182 - [email protected]
TIONE DI TRENTO - Via Roma 17/A - tel. 0465 321919 - [email protected]
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Il sistema delle tutele della CGIL
■ Tutela e assistenza fiscale: il CAAF
Per tutti gli adempimenti del contribuente i Caaf Cgil offrono
una qualificata assistenza fiscale, in particolare per:
- Compilazione del modello 730 o modello Unico
- Calcolo e predisposizione dei modelli di pagamento Ici
- Calcolo e predisposizione della Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) ai fini Isee per l’accesso a prestazioni sociali
-
Per info 0461.303997
Dichiarazione di successione e volture catastali
Visure catastali
Stesure busta paga e conteggio versamenti contributivi
per colf e badanti
Avvisi di liquidazione/comunicazioni dell’Agenzia delle
Entrate
■ Assistenza contrattuale e per vertenze di lavoro:
gli uffici vertenze legali
L’attività dell’ UVL comprende l’informazione, la tutela e l’assistenza ai lavoratori relative ai diritti derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e dalle Leggi, così come l’assistenza tecnica
durante le procedure concorsuali e fallimentari e l’assistenza
legale nel caso di vertenze individuali o collettive.
■ Solidarietà e volontariato degli anziani: l’AUSER
L’Auser, attraverso la sua rete di soci e volontari, è impegnata a promuovere l’invecchiamento attivo degli anziani e a far
crescere il loro ruolo nella società, oltre che a valorizzarne
l’esperienza, la creatività e le capacità per sviluppare i rapporti di solidarietà e scambio con le generazioni più giovani. Le
Per info 0461.303965
Per info 0461.391408
attività dell’associazione vanno dal punto d’ascolto telefonico
per anziani, il Filo d’Argento, ad attività di volontariato civico
in convenzione con i comuni (ad esempio i nonni vigili davanti
alle scuole), fino ad attività culturali, educative, ricreative e di
solidarietà.
■ Tutela dei produttori agro-alimentari: l’ALPA
Per info 0461.303997
L’Alpa si propone di tutelare le attività miste di lavoro dipendente e di lavoro autonomo in agricoltura, fornendo informazioni e
consulenze presso i propri centri di assistenza CAALPA.
■ Difesa del consumatore e dell’ambiente:
la FEDERCONSUMATORI
Rivolgendosi alla Federconsumatori si possono ottenere informazioni, tutela e rappresentanza relativamente a inadempienze, abusi o disservizi legati a utenze domestiche, tele-
comunicazioni, trasporti pubblici, pubblicità ingannevole, banche ed assicurazioni, agenzie di viaggio, vendite a domicilio,
multiproprietà ecc.
■ Difesa degli inquilini assegnatari: il SUNIA
Con la consulenza del Sunia, la principale organizzazione
degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica,
si possono ricevere servizi quali consulenze sui contratti di
locazione, verifiche dei conteggi condominiali, consulenze
■ Il NIdiL-CGIL
Il NIdiL è il sindacato dei lavoratori assunti con contratto di
somministrazione, dei collaboratori coordinati e continuativi,
collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, dei lavoratori con Partita Iva, free-lance, ecc. ed opera per contrastare
■ Uffici Orientamento Immigrati
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Per info centralino 0461.303911
Per info centralino 0461.303911
e/o assistenza legale in caso di sfratto-contratto di locazione/
vendita degli alloggi, informazioni su detrazioni e agevolazioni
fiscali per l’inquilino, mutui prima casa, ristrutturazioni, fondo
sociale ecc.
Per info Gabriele Silvestrin cell. 339.5753940
gli abusi, per offrire stabilità ai lavoratori che subiscono falsi
contratti di collaborazione e per dare certezze e diritti anche
in un mondo del lavoro che cambia.
Per info Assou El Barji cell. 348.1302602
Presenti in tutte le Camere del Lavoro, forniscono all’immigrato assistenza in fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, per le pratiche di ricongiungimento familiare, per le pratiche per l’ottenimento della cittadinanza
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