Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte quarta – Autonomia negoziale
I singoli contratti
Prof.ssa Daniela Valentino
422-445
COMPRAVENDITA (artt. 1470 - 1547 c.c.)
• DEFINIZIONE:
la compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà o
di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.);
è un contratto di alienazione, cioè realizza una funzione di scambio;
è un contratto a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso;
è un contratto traslativo (produttivo di effetti reali) e consensuale, cioè “la proprietà
o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti
legittimamente manifestato”, senza che occorra la consegna della cosa (art. 1376 c.c.
– Principio consensualistico).
• OGGETTO:
può essere sia il diritto di proprietà su di un bene (anche immateriale, come nel caso
della cessione del diritto di sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno), sia altro
diritto reale (come nel caso di cessione onerosa dell’usufrutto, art. 980 c.c.) nonchè
un diritto di credito (come nel caso di cessione onerosa del credito, art. 1260 c.c.).
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COMPRAVENDITA
• PREZZO:
è necessario che il diritto sia trasferito contro il pagamento di un prezzo, inteso come
corrispettivo in denaro;
è un elemento essenziale, la cui mancanza determina la nullità del contratto;
deve essere necessariamente determinato, o determinabile a prescindere da una nuova
manifestazione di volontà delle parti;
la determinazione del prezzo può essere affidata anche ad un terzo.
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo ad un terzo,
nominato nel contratto o posteriormente (art. 1473, co. 1, c.c.). Questa è
l’ipotesi del c.d. ARBITRAGGIO al quale si ritiene applicabile la
disciplina dell’art. 1349 c.c.
nel silenzio della legge è possibile che la determinazione del prezzo sia rimessa ad una delle
parti, purchè sia escluso ogni arbitrio e con riferimento a parametri obiettivi prefissati.
qualora venditore e compratore indichino misure diverse del prezzo pattuito, il giudice
adopererà il criterio del prezzo imposto, se si tratta di cose che hanno un prezzo fissato
dall’autorità; del prezzo normalmente praticato dal venditore, riferibile ai contratti di impresa;
del prezzo di mercato o della quotazione di borsa, desumibili dai listini o dalle mercuriali del
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luogo di consegna (art. 1474 c.c.).
COMPRAVENDITA
• EFFETTI:
essenziali sono: sia l’effetto traslativo del diritto oggetto della vendita, sia la
costituzione del corrispettivo obbligo di pagare il prezzo.
L’effetto traslativo (o reale) normalmente si produce, in virtù dell’operatività del
principio consensualistico (art. 1376 c.c.), al momento della conclusione del
contratto.
L’effetto reale può non prodursi immediatamente, per volontà delle parti (vendita
a termine iniziale o sospensivamente condizionata) o perché la cosa compravenduta
non è di proprietà del venditore (vendita di cosa altrui) o perché la cosa ancora
non esiste (vendita di cosa futura) o non è ancora determinata (vendita di cosa
generica) o deve essere scelta (vendita alternativa). Tutte queste ipotesi di
compravendita nelle quali l’effetto traslativo non si produce immediatamente alla
conclusione del contratto ma automaticamente in un momento successivo, si
definiscono vendite obbligatorie o meglio vendite ad effetti traslativi differiti. Il
venditore, pertanto, non trasferisce il diritto immediatamente, bensì si obbliga a
trasferirlo in un momento successivo (art. 1476, n. 2, c.c.).
In aggiunta ai riferiti effetti essenziali, la compravendita costituisce ulteriori obblighi
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a carico di entrambe le parti del contratto.
COMPRAVENDITA
• OBBLIGHI DEL COMPRATORE:
a) di pagare il prezzo nel tempo e nel luogo fissati. Salvo patto contrario o diversi
usi, il pagamento va fatto alla consegna e nel luogo ove questa, per patto o per
legge, deve avvenire, altrimenti al domicilio del venditore. Dalla consegna, se la
cosa è fruttifera, decorrono gli interessi compensativi, anche se il prezzo non è
ancora esigibile (artt. 1498 e 1499 c.c.).
• OBBLIGHI DEL VENDITORE:
a) di consegnare il bene al compratore, al fine di consentirgli l’acquisto del
possesso. La consegna costituisce un momento autonomo rispetto al
trasferimento del diritto. Salva diversa volontà delle parti (norme derogabili), la
cosa deve essere consegnata nello stato nel quale era al momento della vendita,
con accessori, pertinenze, frutti e documenti relativi (art. 1477 c.c.) e il venditore
ha l’obbligo di custodirla fino alla consegna (art. 1177 c.c.). La consegna può
avvenire anche mediante più atti nel tempo, qualora le parti abbiano previsto il
frazionamento di una prestazione divisibile (vendita a consegne ripartite);
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COMPRAVENDITA
• OBBLIGHI DEL VENDITORE:
b) di garantire il compratore contro l’evizione ed i vizi della cosa (art. 1476, n. 4, c.c.).
La garanzia per l’evizione si traduce nella responsabilità del venditore verso il
compratore qualora la cosa comprata presenti dei “vizi giuridici” che ostacolino
l’acquisto della proprietà in capo al compratore, conseguente ad un fatto c.d.
evizionale. La garanzia per evizione non opera se il compratore con il proprio
comportamento ha dato causa alla perdita del bene acquistato. La cosa venduta deve
essere immune da vizi materiali che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). Il vizio consiste in una
imperfezione materiale che incide sul valore o sulle possibilità di utilizzazione della
cosa e dipende da anomalie del processo produttivo o di conservazione. Il vizio deve
essere occulto e deve preesistere rispetto al momento della conclusione del
contratto. La garanzia per i vizi, a pena di decadenza, deve essere denunziata entro
otto giorni dalla consegna, nell’ipotesi in cui il vizio sia normalmente riconoscibile, o
dalla scoperta, nelle ipotesi contraria. L’operatività della garanzia consente al
compratore di scegliere tra la risoluzione del contratto (azione redibitoria), la
riduzione del prezzo (azione estimatoria) e l’eliminazione dei difetti a cura e onere
del venditore. L’azione deve essere proposta entro un anno dalla consegna (termine di
prescrizione). Il compratore ha comunque diritto al risarcimento del danno, salvo
che il venditore non provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa (art. 1494 c.c.).
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COMPRAVENDITA
• VENDITA DI COSA ALTRUI:
si realizza questa ipotesi di compravendita qualora il bene compravenduto non sia
di proprietà dell’alienante al momento della conclusione del contratto. In questo
caso, il venditore è obbligato a procurare l’acquisto del bene al compratore, il
quale diviene automaticamente proprietario nel momento in cui il venditore
acquista la proprietà dal titolare (art. 1478 c.c.). Si realizza così un doppio
trasferimento, dal terzo al venditore e da quest’ultimo al compratore, senza che
occorra una nuova dichiarazione di volontà.
L’inadempimento dell’obbligo di procurare l’acquisto della cosa determina la
nascita dell’obbligo di risarcire il danno. Nell’ipotesi in cui la cosa è altrui ma è
dichiarata dal venditore come propria, il compratore ignaro dell’altruità della
cosa può chiedere la risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno nella
misura del c.d. interesse negativo (art. 1479 c.c.).
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COMPRAVENDITA
• VENDITA DI COSA FUTURA:
nella vendita che ha ad oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non
appena la cosa viene ad esistenza (art. 1472 c.c.). Il venditore, come in tutte le altre ipotesi
di compravendita, si obbliga verso il compratore a far sì che acquisti la proprietà del bene
compravenduto.
Si intende per futura quella cosa che, per qualsiasi motivo, non appare immediatamente
deducibile in contratto in quanto ancora non suscettibile di appropriazione in termini
giuridici.
La vendita di cosa futura può assumere una funzione sia commutativa sia aleatoria. Nel
primo caso (vendita di cosa sperata) il compratore corre il rischio della normale alea del
contratto, e pertanto se la cosa non viene ad esistenza il contratto è nullo (art. 1472 c.c.).
Nel secondo, viceversa, dove l’oggetto della vendita è la “speranza” (emptio spei o vendita a
sorte), la mancata realizzazione della cosa, che non consente l’effetto traslativo, genera per
il compratore l’obbligo di pagare il prezzo.
Una parte della dottrina individua nella vendita di cosa futura, non tanto un contratto
perfetto e produttivo di effetti, bensì un contratto in via di formazione il quale si
perfezionerebbe soltanto dove la res sperata venga ad esistenza. In tal senso, la prospettata
responsabilità del venditore per la mancata esistenza della cosa, conseguente
all’inadempimento dell’obbligo di far acquistare il bene al compratore, degraderebbe a mera
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responsabilità precontrattuale.
COMPRAVENDITA
• VENDITA DI COSA GENERICA:
ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate soltanto nel genere, e pertanto l’effetto
traslativo si produrrà al momento dell’individuazione.
Dalla vendita di cosa generica nasce l’obbligo per il venditore di far acquistare la proprietà
della cosa (vendita obbligatoria o ad effetti obbligatori), il quale si traduce nell’obbligo di
addivenire all’individuazione.
Non bisogna confondere la cosa generica con la cosa fungibile. La fungibilità individua,
all’interno di un dato genus, le cose che possono essere indifferentemente sostituite l’una con
l’altra; viceversa, la cosa generica non è individuata, è priva di una sua specificità.
Non è suscettibile di un’autonoma qualificazione la vendita di cosa generica futura: in questa
ipotesi la proprietà non si trasferisce al momento della separazione dei frutti, bensì al
momento dell’individuazione.
L’individuazione, e cioè la scelta di una cosa determinata in una massa di cose dello stesso
genere, è un negozio giuridico, sia bilaterale sia unilaterale, il quale deve attuarsi secondo le
modalità stabilite e con mezzi idonei a realizzare la effettiva separazione.
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COMPRAVENDITA
• VENDITA CON PATTO DI RISCATTO:
il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la
restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalla legge (art. 1500 c.c.).
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per
l’eccedenza.
Il patto di riscatto, di regola, è parte del contenuto del contratto ma può essere anche
stipulato con atto separato, con la stessa forma richiesta per la compravendita, sempre che la
volontà di riscattare il bene fosse già maturata al momento della vendita.
Il termine (di decadenza) per l’esercizio del diritto potestativo di riscatto a carattere
reale con efficacia erga omnes (costituito con il patto di riscatto) non può essere
maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili
(art. 1501 c.c.). E’ ammissibile anche un termine convenzionale il quale, comunque, non
deve superare la durata massima stabilita dalla legge.
Il patto di riscatto deve rivestire la stessa forma del contratto di compravendita ed è
soggetto a trascrizione ai fini dell’opponibilità ai terzi in caso di vendita immobiliare o di
beni mobili registrati.
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COMPRAVENDITA
• VENDITA CON PATTO DI RISCATTO:
entro il termine di decadenza legale o convenzionale, il venditore deve esercitare il diritto di
riscatto con una dichiarazione comunicata al compratore avente forma scritta in caso di
vendita immobiliare.
L’effetto traslativo del diritto (che non determina una retrovendita, perchè il venditore
non è un avente causa dal compratore), dalla sfera giuridica del compratore a quella del
venditore che ha esercitato il diritto potestativo di riscatto, è subordinato al rimborso, da
parte di quest’ultimo al compratore, del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento
legittimamente sostenuto per la vendita (art. 1503 c.c.). Il diritto potestativo di riscatto ha
natura personale e sembra operare alla stregua di un diritto di recesso eccezionalmente
retroattivo. La dottrina più risalente individuava nella vendita con patto di riscatto un’ipotesi
di vendita sottoposta a condizione risolutiva potestativa.
Non hanno il prospettato carattere reale, ma semplicemente obbligatorio (e pertanto, il
venditore non può opporre ai terzi subacquirenti il patto, e in caso di inadempimento, costui
potrà agire esclusivamente per il risarcimento dei danni verso il compratore), sia il patto di
retrovendita (col quale l’acquirente si obbliga a rivendere all’alienante il bene a date
condizioni), sia il patto di ricompera (col quale il venditore si obbliga a ricomprare il bene a
richiesta del compratore), nonchè la c.d. vendita con arra penitenziale (con la quale le
parti stabiliscono che ciascuna di esse potrà recedere dal contratto perdendo la caparra
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prestata o restituendo il doppio di quella ricevuta).
LOCAZIONE (artt. 1571 - 1614 c.c.)
• NOZIONE
La locazione è un contratto di scambio con il quale si attribuisce il godimento di
una cosa mobile o immobile per un tempo determinato e dietro corrispettivo
(variamente denominato come canone, affitto, pigione, nolo, ecc.) (art. 1571 c.c.).
• FUNZIONE
Consente al locatore di ottenere il corrispettivo del diritto di godimento della cosa,
concesso al conduttore.
Il conduttore consegue il godimento della cosa prescindendo dalla possibilità o
volontà di acquistarla.
E’ un contratto oneroso.
E’ un contratto consensuale ad effetti obbligatori.
E’ un contratto a forma libera, con esclusione della locazione immobiliare
ultranovennale (art. 1350, n. 8, c.c.) e della locazione di immobili ad uso abitativo
(art. 1, co. 4, l. n. 431/1998).
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LOCAZIONE
• OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE:
a) far godere la cosa al conduttore (art. 1575 c.c.);
b) consegnare la cosa in buono stato locativo (art. 1578 c.c.);
c) mantenere la cosa in buono stato locativo (con esclusione dei lavori di piccola
manutenzione, i quali sono a carico del conduttore, art. 1576 c.c.);
d) garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa. Il locatore, da un lato,
non deve impedire o disturbare il godimento del conduttore; dall’altro, deve fare
in modo che impedimenti o disturbi (molestie) non provengano da terzi.
L’inadempimento dei riferiti obblighi determina la risoluzione del
contratto o la riduzione del canone, oltre il risarcimento del danno (art.
1578 c.c.).
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LOCAZIONE
• OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE
a) prendere la cosa in consegna;
b) pagare il corrispettivo;
c) usare la cosa in conformità a quanto stabilito nel contratto;
d) restituire la cosa al termine della locazione prevista nel contratto, nel medesimo
stato nel quale l’ha ricevuta, salvo il normale deterioramento o consumo,
derivante dall’uso della cosa in conformità del contratto (artt. 1587, 1590 c.c.).
L’obbligazione di restituire la cosa contiene anche quella di custodirla fino alla
consegna.
Il conduttore deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1588 c.c.).
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LOCAZIONE
• LOCAZIONE ABITATIVA
Le locazioni urbane ad uso abitativo hanno ad oggetto il godimento di edifici o
appartamenti. La l. n. 431/1998 prevede due modelli di conclusione del contratto:
a) il primo si caratterizza per la libera determinazione del canone (a differenza di quanto
disposto nella c.d. legge sull’equo canone), restando tuttavia imperativa la durata del
contratto, non inferiore a quattro anni (art. 2, co. 1, l. cit.) rinnovabili automaticamente
di altri quattro, salva la possibilità del locatore di disdire il contratto, con preavviso di
almeno sei mesi dalla scadenza, in ipotesi tassative (art. 3, l.cit.);
b) il secondo si caratterizza per l’adozione di contratti-tipo predisposti in base ad accordi in
sede locale tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari edilizi e
quelle dei conduttori, nel rispetto dei criteri fissati a livello nazionale (art. 2, co. 3, l. cit.).
La limitazione, in queste ipotesi, del canone di locazione, non lasciato alla libera
determinazione ad opera delle parti, appare bilanciata dalla previsione di una durata più
breve del contratto, mai inferiore però ai tre anni, prorogata automaticamente di due
anni, salvo disdetta del locatore nelle ipotesi tassativamente previste.
Le locazioni di immobili ad uso abitativo devono avere forma scritta a pena di nullità.
Il conduttore, oltre al canone, deve pagare le spese di ordinaria gestione condominiale; può
intervenire nelle assemblee condominiali, senza diritto di voto, con la sola eccezione
delle delibere assembleari che riguardano i servizi di riscaldamento e di condizionamento
d’aria; può recedere in qualsiasi momento dal contratto, per gravi motivi o perchè le parti
hanno così convenuto.
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LOCAZIONE
• LOCAZIONE NON ABITATIVA
La locazione di immobili può realizzare funzioni diverse da quella abitativa (uso
commerciale, professionale, industriale, ecc.).
La materia è interamente regolata dalla l. n. 392/1978 (c.d. legge sull’equo canone).
In queste ipotesi, le parti possono liberamente concordare il canone di
locazione.
Il contratto ha una durata massima di sei anni, nove per le attività alberghiere,
salvo un termine più breve per le attività a carattere transitorio.
E’ prevista una rinnovazione tacita del contratto, alla scadenza del termine, salva
una disdetta tempestiva.
Il conduttore può recedere dal contratto prima della scadenza, per gravi motivi o
se previsto nel contratto.
Il locatore può intimare disdetta del contratto soltanto in ipotesi tassative (art.
27, l.cit.).
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APPALTO (artt. 1655-1677 c.c.)
• NOZIONE
L’appalto è il contratto mediante il quale una parte (appaltatore) assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, l’obbligazione di
compiere per l’altra (committente) un’opera o un servizio, contro corrispettivo in
denaro (art. 1655 c.c.).
L’appalto si fonda sulla fiducia che il committente ripone nell’appaltatore, per la sua
professionalità e operosità. Ne consegue il divieto del subappalto, salvo autorizzazione
del committente (art. 1656 c.c.).
L’appalto è un contratto a prestazioni corrispettive.
L’appalto è un contratto a forma libera, anche se nella pratica è concluso per iscritto,
dato l’interesse delle parti a documentare le caratteristiche dell’opera o del servizio, le
scadenze, i pagamenti, lo stato di avanzamento dei lavori.
L’appalto costituisce un rapporto di durata, e pertanto è normale che il progetto
iniziale subisca delle modifiche durante l’esecuzione del contratto (varianti in corso
d’opera) (artt. 1659, 1660, 1661 c.c.).
In quanto rapporto di durata, è prevista, in osservanza del principio della
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sopravvenienza (art. 1467 c.c.) la revisione dei prezzi (art. 1664, co. 1, c.c.).
APPALTO
L’interesse del committente alla corrispondenza tra il risultato promesso e quello
effettivamente prodotto è tutelato in diversi momenti:
a) il committente può controllare lo svolgimento dei lavori e se accerta che l’opera
non procede secondo quanto pattuito, può assegnare un termine entro il quale
l’appaltatore deve adeguarsi, pena la risoluzione di diritto del contratto, salvo il
risarcimento del danno (diritto di verifica) (art. 1662 c.c.)
b) è previsto un controllo finale (c.d. collaudo) per verificare se l’opera è eseguita ad
arte e conformemente al progetto. Il committente ha interesse a collaudare l’opera
prima di riceverne la consegna perchè, con quest’ultima, l’opera si considera
accettata e l’accettazione limita la garanzia per i vizi e difformità (art. 1667 c.c.).
Il corrispettivo può essere stabilito a corpo, cioè rispetto all’opera nel suo complesso
(c.d. forfait), o a misura (ad es., per quantitativo, per metro quadrato, ecc.).
Il corrispettivo va pagato ad opera finita e accettata (art. 1665 c.c.). Tuttavia la prassi
deroga a tale norma prevedendo che il prezzo sia pagato secondo gli stati di
avanzamento dei lavori.
L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, con la
precisazione che se l’opera è stata accettata dal committente, la garanzia concerne
soltanto i vizi non riconoscibili da quest’ultimo o dolosamente taciuti dall’appaltatore
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(artt. 1667 e 1669 c.c.).
MUTUO (artt. 1813 - 1822 c.c.)
Nozione
Il mutuo è il contratto mediante il quale una parte (mutuante) consegna all’altra
(mutuatario) una quantità di danaro o di altre cose fungibili e questa si
obbliga a restituire cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.).
Funzione
Realizza una funzione di prestito di consumo.
Il mutuatario acquista la proprietà delle cose mutuate (art. 1814 c.c.) delle
quali può servirsi restituendone altrettante della medesima qualità.
È un contratto reale: la consegna della cosa è elemento costitutivo;
anteriormente ad essa vi può essere una promessa di mutuo (art. 1822 c.c.),
suscettibile di conseguenze risarcitorie.
È normalmente oneroso, in quanto salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario
deve corrispondere gli interessi al mutuante (art.1815, co. 1 c.c.).
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MUTUO
La misura degli interessi può essere convenuta, se il tasso è superiore a quello
legale gli interessi devono essere determinati per iscritto (art. 1284, co. 3
c.c.).
La pattuizione degli interessi usurari rende nulla la clausola: gli interessi non
sono dovuti.
Il termine per la restituzione della res è fissato dalle parti o, in mancanza dal
giudice secondo le circostanze (art. 1817 c.c.).
Nel mutuo gratuito il termine si considera stipulato a favore del mutuatario,
che può adempiere anticipatamente; nel mutuo oneroso il termine si
presume a favore di entrambe le parti (art. 1816 c.c.).
Mutuo di scopo legale o convenzionale: la legge o le parti possono stabilire che
le somme mutuate siano impiegate per una specifica destinazione.
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CONTRATTO DI OPERA (artt. 2222 – 2228 c.c.)
Nozione
Nel contratto d’opera una parte si obbliga, contro un corrispettivo, a compiere
un’opera o un servizio per l’altra parte, con mezzi propri, a proprio rischio
e senza vincolo di subordinazione rispetto al committente.
È l’artigiano che impiega prevalentemente il lavoro proprio (art. 2222 c.c.) o di
membri della sua famiglia.
Il commissionario è indipendente rispetto al committente e assume il rischio
dell’opera: se l’opera non raggiunge il fine contrattuale, il committente non
soltanto non è tenuto al corrispettivo, ma può avere diritto al risarcimento
del danno (art. 2226, co. 3 c.c.).
In tema di garanzie e di esecuzione dell’opera (corrispettivo, recesso unilaterale
e impossibilità sopravvenuta) le regole sono ricalcate su quelle dell’appalto.
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MANDATO (artt. 1703 - 1730 c.c.)
Nozione
Il mandato è il contratto mediante il quale una parte (mandatario) si obbliga a
compiere atti giuridici (negozi o atti giuridici non negoziali) per conto dell’altra
(mandante) (art. 1703 c.c.).
Funzione
Ha una funzione di cooperazione giuridica.
Rientra tra i contratti connotati dalla fiducia: il mandatario svolge un’attività di
gestione nell’interesse del mandante. Ne deriva l’estinzione del rapporto per
morte, interdizione e inabilitazione del mandatario (art. 1722 c.c.), la
revocabilità da parte del mandante (art. 1722 c.c.) e la sostituzione del
mandatario soltanto su autorizzazione del mandante o per esigenze rese
necessarie dalla natura dell’incarico (art. 1717 c.c.).
Se il mandato è anche nell’interesse del mandatario o di terzi, il mandato è
irrevocabile, salvo diversa pattuizione o giusta causa (art. 1723 c.c.).
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MANDATO
Il mandato è speciale se riguarda il compimento di uno o più atti specifici;
è generale se riguarda tutti gli affari del mandante o tutti quelli di un determinato
tipo, ma non comprende gli atti di straordinaria amministrazione, che devono
essere indicati espressamente (art. 1708, co. 2 c.c.).
La gestione nell’interesse altrui può sovrapporsi con la rappresentanza.
Nel mandato con rappresentanza al mandatario viene conferito, mediante l’atto
unilaterale di procura, il potere di agire non soltanto per conto ma anche in
nome del mandante (art. 1704 c.c.), con produzione diretta degli effetti
dell’atto nella sfera giuridica del mandante (art. 1388 c.c.).
Nel mandato senza rappresentanza il mandatario acquista i diritti e assume gli
obblighi derivanti dagli atti compiuti in nome proprio, con l’obbligo di
ritrasmetterli al mandante con un altro atto (art. 1705 c.c.). Tuttavia, il mandante,
sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti
dall’esecuzione del mandato (art. 1705, co. 2 c.c.) e rivendicare la proprietà dei
beni mobili acquistati dal mandatario (art. 1706, co. 1 c.c.).
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MANDATO
Obbligazioni del mandatario: eseguire il mandato con la diligenza del buon
padre di famiglia (art. 1710 c.c.); attenersi alle istruzioni del mandante, salvo
circostanze ignote (art. 1711, co. 2 c.c.); non eccedere i limiti del mandato
conferitogli, restando altrimenti l’atto a suo carico, salvo ratifica del mandante (art.
1711, co. 1 c.c.); informare il mandante delle circostanze rilevanti (artt. 1710 co.
2, art. 1711 co. 2, 1712 co. 1 c.c.); custodire e restituire le cose ricevute, anche da
terzi, per conto del mandante (artt. 1718 e 1713 c.c.); rendere il conto del suo
operato e la preventiva dispensa non lo esonera da responsabilità per dolo o colpa
grave (art. 1713, co. 2 c.c.).
Obbligazioni del mandante: somministrare al mandatario i mezzi necessari per
l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni assunte in suo
nome (art. 1719 c.c); rimborsare le spese e le anticipazioni; risarcire i danni
subiti e pagare il compenso (art. 1720 c.c.).
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MANDATO
Il mandato è un contratto consensuale, ad effetti obbligatori.
È un contratto non formale.
Si presume oneroso. Il compenso del mandatario, se non pattuito, è determinato
secondo le tariffe professionali o gli usi, e in mancanza dal giudice (art. 1709
c.c.).
Le parti possono concludere anche un mandato gratuito.
Cause di estinzione del mandato (art. 1722 c.c.): scadenza del termine o
compimento dell’affare, rinunzia del mandatario (art. 1727 c.c.), revoca
del mandante, fallimento di uno dei contraenti (art. 78 l.f.).
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