Contratti d’impresa Lorenzo Benatti Parma, 6 ottobre 2011 Contratti d’impresa? • I contratti del commerciante e quelli di diritto comune. • Unificazione dei codici e sovrapposizione delle discipline. • Classificazione dei contratti d’impresa: – contratti necessariamente d’impresa, quelli caratterizzati dalla qualificazione di una, o anche di entrambe le parti come imprenditori (per es. almeno una parte: appalto, contratto d'opera, contratti bancari, assicurativi e di intermediazione finanziaria; entrambe le parti: subfornitura, riassicurazione). – contratti normalmente d’impresa (per es. contratto di somministrazione), – contratti neutri (possono essere utilizzati sia dagli imprenditori, sia da chi non svolge l'attività d'impresa. Per es. un contratto di vendita). Contratti tipici e atipici • Contratti atipici: non riconducibili agli schemi previsti e disciplinati dal legislatore. Unico limite: i contratti devono essere diretti al perseguimento di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, 2° co., cod. civ.). • Alcuni contratti atipici hanno acquisito oramai una fisionomia ben precisa sotto il profilo sociale (leasing, al factoring, al franchising, alla concessione di vendita …) La tutela del contraente debole • Sono stati introdotti vari strumenti di tutela del contraente ritenuto debole: – Tutele accordate ad una parte in funzione di elementi che prescindono dalla posizione sostanziale di essa. – Tutelata del consumatore (v. codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206/2005). – Tutela di un imprenditore in posizione considerato parte debole nel rapporto con altri imprenditori (subfornitore, agente, franchisee, ecc.). • Tutele particolari con riferimento a specifici settori (bancario, assicurativo e dell'intermediazione finanziaria). I contratti per lo scambio e la distribuzione dei beni • • • • • • Il contratto di vendita. Il leasing. Il contratto estimatorio. La somministrazione. La concessione di vendita. Il franchising. Il contratto di vendita: vendita con effetti reali • Art. 1470 c. c.: il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. • Principio consensualistico: la proprietà e gli altri diritti si trasferiscono per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 1376 c. c.). Si parla di vendita con efficacia reale. Il contratto di vendita: vendita con effetti obbligatori • Casi in cui l’effetto translativo si verifica, sul fondamento del consenso delle parti legittimamente manifestato, in un momento successivo (vendita con efficacia obbligatoria): 1. Vendita di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti (art. 1378 c. c.). Molto spesso l'individuazione coincide con la consegna della cosa, ma è possibile che individuazione e consegna avvengano in momenti separati. Nel caso di cose che devono essere trasportate da un luogo ad un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere (cfr. l'art. 1378 cod. civ.). 2. Vendita di cosa futura, l'acquisto della proprietà avviene nel momento in cui la cosa viene ad esistenza (art. 1462 c. c.). Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati. 3. Vendita di cose non di proprietà del venditore al momento della stipulazione del contratto, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore, che diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa (art. 1478 cod. civ.). Il contratto di vendita: rischi • Con il passaggio di proprietà normalmente viene trasferito il rischio del perimetro della cosa per causa non imputabile all'alienante: pertanto, in tal caso, l'acquirente è tenuto a pagarne il prezzo, anche se la cosa non gli sia stata consegnata (art. 1465,1° co., c. c.). Obbligazioni del venditore • Le obbligazioni principali del venditore sono (art. 1476 cod. civ.): – far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; – consegnare la cosa; – garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Obbligo di far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto • Il venditore deve porre in essere i comportamenti necessari diretti, a seconda dei casi all'individuazione della cosa o a consentire la sua venuta ad esistenza, o ancora all'acquisto della medesima. Obbligo di consegnare la cosa • Salvo diverso accordo, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita: il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso di essa (art. 1477, 2° e 3° co., c. c.). • Salvo diverso accordo, la consegna delle cose mobili deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Sempre salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo le cose al vettore o allo spedizioniere e le spese del trasporto sono a carico del compratore (art. 1510 c. c.). • La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita (art. 1477,1° co., c. c.). Obbligo di garantire il compratore dall'evizione • Artt. 1483 e 1484 c. c.: se il compratore subisce l'evizione della cosa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno, restituendo il prezzo pagato e rimborsando le spese. Obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa (1) • Art. 1490 ss. cod. civ., due fattispecie: – inidoneità all'uso (ad esempio, la macchina non è funzionante), – Mancanza delle caratteristiche convenute o necessarie in relazione al suo uso (la macchina non ha la potenza pattuita o quella necessaria in relazione al suo uso). • Terza categoria introdotta dalla giurisprudenza: consegna di una cosa diversa da quella pattuita (ad esempio, acquisto un'automobile e mi viene consegnata una motocicletta). • Il compratore ha a disposizione, a sua scelta, due rimedi, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento del danno : – risoluzione del contratto (salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione), – riduzione del prezzo. • Non prevista azione di adempimento. • La scelta irrevocabile è fatta con la domanda giudiziale. • Se la cosa è perita in conseguenza dei vizi; il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (a meno che non provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa). Obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa (2) • Per far valere gli strumenti di tutela il compratore deve denunziare al venditore i vizi entro otto giorni decorrenti dalla loro scoperta (salvo diverso termine convenzionale o per legge). La denuncia, tuttavia, non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza dei vizi o li ha occultati. • L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna. • Nelle vendite mobiliari è prevista la garanzia di buon funzionamento della cosa. In tal caso il compratore, salvo patto contrario, deve denunciare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza; l'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni. Si veda anche garanzia 2 anni prevista dal cod. cons. La vendita di beni di consumo • Artt. 128 e ss. cod. cons. (attuazione della direttiva comunitaria) per il caso delle vendite dei beni di consumo: – il venditore deve essere un imprenditore o professionista; – il compratore è un consumatore. – il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto. In caso di qualsiasi difetto di conformità, esistente al momento della consegna del bene, il consumatore ha il diritto al ripristino senza spese della conformità mediante riparazione o sostituzione, a propria scelta (in base c.c. solo risoluzione o riduzione prezzo). – Il consumatore può, per contro, richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, oppure il venditore non abbia provveduto in tal senso nel termine congruo oppure ancora la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuate abbiano arrecato notevoli inconvenienti. – Il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene e il consumatore decade dai diritti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta. – E’ nullo ogni patto volto ad escludere o limitare, anche indirettamente tali diritti. Le obbligazioni del compratore • Obbligazione principale: pagare il prezzo (art. 1498 cod. civ.). • Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, in funzione di arbitratore. • Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente (art. 1475 c. c.). • Il compratore deve pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contatto: in mancanza e salvi usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento e nel luogo della consegna; se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore (art. 1498 c. c.). Clausole peculiari • Salvo approvazione della casa: il contratto è stato concluso da chi ha la rappresentanza dell'imprenditore, la clausola attribuisce a quest'ultimo il diritto di recesso (secondo la giurisprudenza prevalente). • Salvo venduto: esclude l'impegno del venditore a mantenere la merce a disposizione del compratore nell'intervallo tra la proposta e la conclusione del contratto. • Patto di riscatto: il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e gli eventuali ulteriori rimborsi. Il termine per l'esercizio del diritto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni immobili e di cinque in quella di beni mobili: l'eventuale termine maggiore stabilito dalle parti si riduce a quello legale, che ha carattere perentorio e non si può prorogare (art. 1S00 e ss. cod. civ.). • Vendita con riserva di gradimento da parte del compratore: la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore (art. 1520,1° co., cod. civ.). • Vendita a prova: si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata (art. 1521 cod. civ.). • Vendita su campione: questo serve come esclusivo paragone per la qualità della merce e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto (art. 1S22 cod. civ.). Vendita con riserva di proprietà (1523 ss) • Normalmente si tratta di vendita a rate: in tal caso il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma tuttavia il rischio del perimento della cosa per caso fortuito grava su di lui fin dal momento della consegna (il bene è immediatamente consegnato al compratore). • Il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive (art. 1525 c. c.). • Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, quest'ultimo deve restituire il bene, mentre il venditore deve restituire le rate riscosse: ha però diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno (art. 1526 c. c.). Il leasing • La società di leasing mette il bene a disposizione dell'utilizzatore, cedendolo in godimento al medesimo, per un periodo determinato e con il pagamento di un canone periodico, che rappresenta il compenso per l'utilizzo del bene e in parte una frazione del prezzo stesso. Al termine del contratto l'utilizzatore può acquistare il bene, pagando il prezzo di riscatto, normalmente molto inferiore rispetto a quello di mercato. • Affinità con la locazione, la vendita a rate con riservato dominio e i contratti di finanziamento. • I contratti tipo prevedono clausole che attribuiscono all'impresa di leasing il diritto di chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di mancato pagamento di una sola rata del canone e di trattenere integralmente i canoni riscossi, salvo il maggior danno. – Diversità con vendita con riserva di proprietà (non risoluzione per il mancato pagamento di una sola rata). Cassazione distingue leasing di godimento (relativo a beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa) e leasing traslativo (relativo a beni di consumo durevole): nel primo caso le regole ora richiamate non troverebbero applicazione, mentre varrebbero per il secondo caso. • Varianti: – Leasing operativo, – lease-back o leasing di ritorno. Il contratto estimatorio • Art. 1556 c. c.: una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Si parla volgarmente di conto deposito (frequente tra editore e libraio o giornalaio; fra produttori di articoli di moda o di oggetti di oreficeria e rispettivi rivenditori). La somministrazione (1559-1570) • La somministrazione, è un contratto normalmente d'impresa. • Art. 1559 c. c.: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. • Art. 1570 c. c.: sono applicabili alla somministrazione (con il limite della compatibilità) le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni (e quindi le regole della vendita se le singole prestazioni consistono in un dare). • Art. 1677 c. c.: se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione. La somministrazione (2) • Possibili: – patto di preferenza (art. 1566 c. c.): il somministrato si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto ed è valido purché la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni. – patto di esclusiva, a favore del somministrante (art. 1567 cod. civ.), esclusiva a favore del somministrato (art. 1568 cod. civ.). • Sospensione della somministrazione (art. 1565 c. c.): – se l'inadempimento del somministrato è di lieve entità, il somministrante potrà sospendere l'esecuzione del contratto concedendo un congruo preavviso; – se l'inadempimento del somministrato non è di lieve entità, il somministrante potrà sospendere immediatamente l'esecuzione del contratto, ma non potrà richiedere invece la risoluzione del contratto. • Risoluzione del contratto: solo al verificarsi di un inadempimento (del somministrante o del somministrato) di notevole importanza e tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564). • Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilita dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione (art. 1569 c. c.). La concessione di vendita • • • • Forme distribuzione: – distribuzione diretta, – distribuzione indiretta (dal produttore al grossista, da questi al dettagliante e infine al consumatore), la quale può essere: • integrata (vi è un coordinamento tra la produzione e la commercializzazione), • non integrata. Nella distribuzione integrata, sul dettagliante gravano i costi e i rischi della commercializzazione e deve accettare i limiti nell'esercizio dell'attività di impresa in cambio di una "posizione di privilegio” (solitamente la concessione di un'esclusiva di vendita per una determinata zona). Contratto di concessione di vendita: il produttore si impegna (ma l'impegno può essere limitato ad un certo quantitativo massimo o anche mancare) a vendere al distributore i propri prodotti, che il secondo si obbliga ad acquistare dal primo. Il contratto di concessione può contenere (e spesso contiene) – una clausola di esclusiva, a favore del concessionario o del concedente o di entrambi. – un diritto di preferenza nel caso di stipulazione di un nuovo contratto alla scadenza di quello originario. Può essere a tempo determinato (con un'eventuale clausola di tacito rinnovo), oppure a tempo indeterminato. Il franchising(1) • Ulteriore tappa nell’evoluzione dei contratti di distribuzione rispetto alla concessione di vendita. • L. 6 maggio 2004, n. 129. • Definizione: «L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da un pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi». • Altre definizioni di interesse: know-how, diritto di ingresso, royalties, "contratto di affiliazione commerciale principale" (master franchising) e "contratto di corner“ (art. 1 e 2). Il franchising (2) • Il legislatore non fornisce una disciplina completa del contratto, idonea a colmare eventuali lacune delle regole pattizie, ma strumenti di tutela a favore di un contraente considerato "debole". • In particolare, tenuto conto della posizione delle parti e dell’asimmetria informativa" che le caratterizza, il legislatore impone ad esse obblighi di disclosure, anche sotto il profilo della prospettiva precontrattuale. Pure la disciplina della forma e del contenuto del contratto in larga misura si colloca in tale ottica. • Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; • se il contratto è a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire una durata minima sufficiente all’ammortamento e comunque non inferiore a tre anni; • sono previsti obblighi a carico delle parti e soprattutto quello di trasparenza delle condizioni contrattuali. I contratti per la produzione di beni e servizi • • • • • • • • L'appalto Il contratto di engineering I contratti di utilizzazione del computer II contratto di outsourcing La subfornitura Il contratto di sponsorizzazione Il contratto di deposito Il contratto di trasporto L'appalto • Art. 1655 c. c.: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. • Distinzione con contratto di lavoro subordinato: l'appaltatore si impegna a fornire un determinato risultato (opera o servizio) e non solo una determinata quantità di energie lavorative. • Classificazioni: – appalti d'opera e appalti di servizi. In questo secondo caso, qualora si tratti di prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme in tema di appalto e quelle relative al contratto di somministrazione (art. 1677 c. c.). – appalti privati da quelli pubblici, stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici e soggetti ad una disciplina (parzialmente) difforme. Soggetti e oggetto • Appaltatore: colui che assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio. E’ necessariamente un imprenditore. • Appaltante (o committente): può essere un imprenditore o un non imprenditore. • Oggetto del contratto: obbligazione indivisibile di eseguire l'opera o il servizio. L'oggetto del contratto di appalto, in certi casi, può essere modificato unilateralmente: la variazione dell'opera determina, normalmente, una corrispondente variazione del corrispettivo. La revisione del prezzo • Art. 1664 c. c.: due fattispecie che possono originare la revisione del prezzo negli appalti privati: – "onerosità dell'esecuzione", – "difficoltà dell'esecuzione". • Il legislatore inoltre previsto tre ipotesi di variazione dell’opera: – le variazioni concordate del progetto (art. 1659 cod. civ.); – le variazioni necessarie del progetto (art. 1660 cod. civ.); – le variazioni ordinate dal committente (art. 1661 cod. civ.). Le responsabilità dell'appaltatore • L’appaltatore oltre ad essere responsabile, in base alle regole comuni, per inadempimento o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di eseguire l'opera e di consegnarla, deve fornire: • la "garanzia" per le difformità ed i vizi dell'opera (artt. 1667 e 1668 c. c.), • responsabilità per rovina e difetti di cose immobili (art. 1669 c. c.). Il recesso del committente; la verifica, il collaudo e l'accettazione dell'opera • Art. 1671 c.c.: Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. • Il committente ha diritto, prima di ricevere la consegna, di verificare l'opera compiuta: ma può aversi accettazione dell'opera da parte del committente senza verifica. • Eseguita la verifica (o anche indipendentemente dalla medesima), il committente può non accettare l'opera, accettarla con riserva, accettarla senza riserve: l'accettazione è la dichiarazione del committente con cui questi manifesta la volontà di ricevere la prestazione dovuta dall'appaltatore. • L'accettazione determina il venir meno della responsabilità dell'appaltatore per i vizi palesi (non taciuti in mala fede); il sorgere nel committente del diritto alla consegna dell'opera; il passaggio del rischio e pericolo a carico del committente, e, almeno in determinate ipotesi, l'acquisto della proprietà dell'opera da parte del committente stesso; inoltre, salva diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente (art. 1665, ult. co., cod. civ.). Il contratto di engineering • Contratto con il quale una parte (normalmente un'impresa) si obbliga nei confronti dell'altra ad elaborare un progetto ed eventualmente a realizzarlo, ovvero a dare realizzazione a progetti da altre imprese elaborati. Il corrispettivo consiste in una somma di denaro, integrata (o sostituita) eventualmente da royalties o partecipazioni agli utili dell'attività imprenditoriale avviata in seguito alla realizzazione del progetto. • Dottrina e giurisprudenza hanno distinto: – consulting engineering – commercial engineering. In questo secondo caso la società in ingegneria fornisce, oltre alla progettazione dell'opera, la realizzazione della stessa. La subfornitura (1) • Legge 18 giugno 1998, n. 192. • Art. 1: il contratto di subfornitura intercorre tra due imprenditori, il subfornitore ed il committente, ed ha per oggetto l'impegno del primo ad effettuare per conto del secondo lavorazioni o l'impegno del primo a fornire al secondo prodotti o servizi. Tre ipotesi: – lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dal committente, – fornitura di prodotti destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso; – fornitura di servizi con la destinazione sopra richiamata. • La fornitura dei prodotti o dei servizi devono avvenire in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche o tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. • Sono esclusi dall'ambito del modello contrattuale in esame i contratti aventi per oggetto la fornitura: – di materie prime, – di servizi di pubblica utilità, – di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature. II contratto di outsourcing • Affidamento di segmenti dell'attività di impresa a soggetti esterni contro il versamento di un corrispettivo. • Si tratta di un contratto di durata, anzi, spesso, di lunga durata. La prestazione che fa carico all'impresa esterna è qualificabile come prestazione periodica o continuativa ed è prestazione di risultato. La subfornitura (2) • Il contratto di subfornitura deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità (1° co. art. 2). • Nel contratto devono essere indicati (art. 2, ult. co.): – i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente; – il prezzo pattuito; – i termini e le modalità di consegna; – i termini e le modalità di collaudo; – i termini di pagamento. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Un termine maggiore, comunque non superiore ai novanta giorni, può essere previsto in accordi aventi peculiari caratteristiche. • E’ nulla la clausola, inserita in un contratto di subfornitura ad esecuzione periodica o continuata, che attribuisca al committente o al subfornitore la facoltà di recesso senza congruo preavviso. Il contratto di sponsorizzazione • Mediante il contratto di sponsorizzazione infatti una parte (sponsor, soggetto che sponsorizza) si obbliga, nei confronti dell'altra parte (sponsee, soggetto sponsorizzato), alla dazione di una somma di denaro o di altre cose fungibili per finanziare l'attività svolta da quest'ultimo, il quale, a sua volta, si impegna, nell'espletamento di tale attività, ad utilizzare il nome o il marchio o altro segno riferibile allo sponsor. Il contratto di merchandising • Contratto caratterizzato dall'autorizzazione, da parte del titolare di "segni distintivi", all'uso dei medesimi per promuovere la vendita di beni o di servizi. • Si distinguono ipotesi di merchandising aventi ad oggetto l'uso di: • nomi o immagini relativi a personaggi di fantasia (character merchandising), siano essi dei fumetti o dei cartoni animati, di film e di libri; • nomi o immagini di personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport (personality merchandising), • un marchio (corporate o trademark merchandising). Il contratto di deposito • Il c.c. si occupa di • disciplina generale dedicata al contratto di deposito: contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura, • deposito in albergo, • deposito nei magazzini generali. Il contratto di trasporto • Il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro (art. 1678 c c.). Esiste una disciplina specifica, presente nel codice della navigazione e in regolamenti comunitari, per il trasporto marittimo e quello aereo nonché, nell'ambito di leggi speciali, per il trasporto ferroviario. Sono posi state stipulate le numerose convenzioni internazionali in materia di trasporto. I contratti diretti alla promozione della circolazione dei beni • La distribuzione diretta (passaggio immediato del bene dal produttore al consumatore), può essere attuata mediante l'opera: – di ausiliari dipendenti (quali, ad esempio, i commessi viaggiatori) – oppure di ausiliari indipendenti (agente, mandatario, commissionario, mediatore). • Il contratto di agenzia • La commissione • La spedizione • La mediazione Il contratto di agenzia (1) • Art. 1742 c. c.: col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per contro dell'altra, verso retribuzione, la conclusione dei contratti in una zona determinata. All'agente può essere attribuito il potere di rappresentanza, ma anche in tal caso il contratto verrà concluso in nome e per conto del preponente. La zona determinata va intesa non solo nel senso di circoscrizione territoriale, ma anche eventualmente di gruppo di clienti. Il preponente non può valersi, salvo patto contrario, contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e nello stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza fra di loro. • Le esigenze di protezione si sono espresse in: – stabilizzazione del rapporto, attraverso la previsione di un'indennità in caso di scioglimento del contratto. – i rapporti tra agenti e preponenti sono regolati da Accordi economici collettivi. Il contratto di agenzia (2) • Il requisito dell'autonomia risulta: – dalle modalità di determinazione della provvigione (che è dovuta solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione), – dalla disciplina relativa alle spese di agenzia (per cui l'agente non ha diritto al rimborso). • Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto: ciascuna parte ha diritto irrinunciabile di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto. • Nell'esecuzione dell'incarico l’agente deve agire con lealtà e buona fede, in conformità alle istruzioni ricevute e fornendo al preponente le necessarie informazioni. • Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è altresì dovuta per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva precedentemente acquisito. • Il preponente deve agire con lealtà e buona fede, mettendo a disposizione dell'agente la documentazione necessaria e dando informazioni dell'accettazione o del rifiuto o della mancata esecuzione degli affari procurati. • Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere dando preavviso all'altra entro un termine stabilito. • Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto e riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni e di servizi oggetto del contratto: la sua durata non può eccedere due anni. Il mandato (1) • Art. 1703 c.c.: il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. • Il mandato può essere con o senza rappresentanza. • Art. 1709 c.c.: il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice. • Art. 1710 c.c.: Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato. • Art. 1711 c.c.: il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica. Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione. Il mandato (2) • Art. 1719 c.c.: il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome. • Art. 1723 c.c.: Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa. Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca. • Art. 1725 c.c.: La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa. Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa. La commissione • Mandato: contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. • Commissione e spedizione sono due sottotipi di mandato. • Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l'acquisto e la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario (mandato senza rappresentanza che ha per oggetto la stipulazione di contratti di vendita). • Il commissionario ha diritto ad una provvigione, la cui misura, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. • Il commissionario, che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo "star del credere", risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare: in tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, al compenso o ad una maggiore provvigione. La spedizione • Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (mandato senza rappresentanza, che ha per oggetto la stipulazione di un contratto di trasporto). • Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo; salvo ordine diverso od usi contrari, lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite. • La misura della retribuzione a favore dello spedizioniere si determina sul fondamento della convenzione o delle tariffe o degli usi. • Lo spedizioniere, che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto o in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. La mediazione • Mediatore: colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. • Si differenzia da quella dell'agente per il carattere di indipendenza rispetto alle parti. • Il mediatore è un imprenditore e l'esercizio della relativa attività è subordinato all'iscrizione in appositi ruoli istituiti presso le Camere di commercio. • Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento: la misura della provvigione e la proporzione in cui deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffa o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità. • Salvo patto o uso contrario, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l'affare non è stato concluso. • Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Contratti d’impresa Lorenzo Benatti [email protected]