Contratti
d’impresa
Lorenzo Benatti
Parma, 6 ottobre 2011
Contratti d’impresa?
• I contratti del commerciante e quelli di diritto comune.
• Unificazione dei codici e sovrapposizione delle discipline.
• Classificazione dei contratti d’impresa:
– contratti necessariamente d’impresa, quelli caratterizzati
dalla qualificazione di una, o anche di entrambe le parti
come imprenditori (per es. almeno una parte: appalto,
contratto d'opera, contratti bancari, assicurativi e di
intermediazione
finanziaria;
entrambe
le
parti:
subfornitura, riassicurazione).
– contratti normalmente d’impresa (per es. contratto di
somministrazione),
– contratti neutri (possono essere utilizzati sia dagli
imprenditori, sia da chi non svolge l'attività d'impresa. Per
es. un contratto di vendita).
Contratti tipici e atipici
• Contratti atipici: non riconducibili agli schemi
previsti e disciplinati dal legislatore. Unico limite:
i contratti devono essere diretti al perseguimento
di interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico (art. 1322, 2° co., cod.
civ.).
• Alcuni contratti atipici hanno acquisito oramai
una fisionomia ben precisa sotto il profilo sociale
(leasing, al factoring, al franchising, alla
concessione di vendita …)
La tutela del contraente debole
• Sono stati introdotti vari strumenti di tutela del
contraente ritenuto debole:
– Tutele accordate ad una parte in funzione di
elementi che prescindono dalla posizione sostanziale
di essa.
– Tutelata del consumatore (v. codice del consumo, di
cui al d.lgs. n. 206/2005).
– Tutela di un imprenditore in posizione considerato
parte debole nel rapporto con altri imprenditori
(subfornitore, agente, franchisee, ecc.).
• Tutele particolari con riferimento a specifici settori
(bancario,
assicurativo
e
dell'intermediazione
finanziaria).
I contratti per lo scambio e la
distribuzione dei beni
•
•
•
•
•
•
Il contratto di vendita.
Il leasing.
Il contratto estimatorio.
La somministrazione.
La concessione di vendita.
Il franchising.
Il contratto di vendita: vendita con
effetti reali
• Art. 1470 c. c.: il contratto che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa o di un
altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
• Principio consensualistico: la proprietà e gli altri
diritti si trasferiscono per effetto del consenso
delle parti legittimamente manifestato (art.
1376 c. c.). Si parla di vendita con efficacia
reale.
Il contratto di vendita: vendita con
effetti obbligatori
• Casi in cui l’effetto translativo si verifica, sul fondamento del
consenso delle parti legittimamente manifestato, in un momento
successivo (vendita con efficacia obbligatoria):
1. Vendita di cose determinate solo nel genere, la proprietà si
trasmette con l'individuazione d'accordo tra le parti o nei modi
da esse stabiliti (art. 1378 c. c.). Molto spesso l'individuazione
coincide con la consegna della cosa, ma è possibile che
individuazione e consegna avvengano in momenti separati. Nel
caso di cose che devono essere trasportate da un luogo ad un
altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al
vettore o allo spedizioniere (cfr. l'art. 1378 cod. civ.).
2. Vendita di cosa futura, l'acquisto della proprietà avviene nel
momento in cui la cosa viene ad esistenza (art. 1462 c. c.). Se
oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la
proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono
separati.
3. Vendita di cose non di proprietà del venditore al momento della
stipulazione del contratto, questi è obbligato a procurarne
l'acquisto al compratore, che diventa proprietario nel momento
in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa (art.
1478 cod. civ.).
Il contratto di vendita: rischi
• Con il passaggio di proprietà normalmente viene
trasferito il rischio del perimetro della cosa per
causa non imputabile all'alienante: pertanto, in
tal caso, l'acquirente è tenuto a pagarne il
prezzo, anche se la cosa non gli sia stata
consegnata (art. 1465,1° co., c. c.).
Obbligazioni del venditore
• Le obbligazioni principali del venditore sono (art.
1476 cod. civ.):
– far acquistare al compratore la proprietà della
cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto
immediato del contratto;
– consegnare la cosa;
– garantire il compratore dall'evizione e dai vizi
della cosa.
Obbligo di far acquistare al
compratore la proprietà della cosa o
il diritto
• Il venditore deve porre in essere i comportamenti
necessari
diretti,
a
seconda
dei
casi
all'individuazione della cosa o a consentire la sua
venuta ad esistenza, o ancora all'acquisto della
medesima.
Obbligo di consegnare la cosa
• Salvo diverso accordo, la cosa deve essere consegnata
insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno
della vendita: il venditore deve pure consegnare i titoli e i
documenti relativi alla proprietà e all'uso di essa (art. 1477,
2° e 3° co., c. c.).
• Salvo diverso accordo, la consegna delle cose mobili deve
avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della
vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo
dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede
dell'impresa. Sempre salvo patto o uso contrario, se la cosa
venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il
venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo le
cose al vettore o allo spedizioniere e le spese del trasporto
sono a carico del compratore (art. 1510 c. c.).
• La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava
al momento della vendita (art. 1477,1° co., c. c.).
Obbligo di garantire il compratore
dall'evizione
• Artt. 1483 e 1484 c. c.: se il compratore subisce
l'evizione della cosa, il venditore è tenuto a
risarcirlo del danno, restituendo il prezzo pagato e
rimborsando le spese.
Obbligo di garantire il compratore
dai vizi della cosa (1)
• Art. 1490 ss. cod. civ., due fattispecie:
– inidoneità all'uso (ad esempio, la macchina non è funzionante),
– Mancanza delle caratteristiche convenute o necessarie in relazione al suo
uso (la macchina non ha la potenza pattuita o quella necessaria in
relazione al suo uso).
• Terza categoria introdotta dalla giurisprudenza: consegna di una cosa diversa
da quella pattuita (ad esempio, acquisto un'automobile e mi viene consegnata
una motocicletta).
• Il compratore ha a disposizione, a sua scelta, due rimedi, fermo restando in
ogni caso il diritto al risarcimento del danno :
– risoluzione del contratto (salvo che, per determinati vizi, gli usi
escludano la risoluzione),
– riduzione del prezzo.
• Non prevista azione di adempimento.
• La scelta irrevocabile è fatta con la domanda giudiziale.
• Se la cosa è perita in conseguenza dei vizi; il compratore ha diritto alla
risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del
compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare
che la riduzione del prezzo. In ogni caso il venditore è tenuto verso il
compratore al risarcimento del danno (a meno che non provi di aver ignorato
senza colpa i vizi della cosa).
Obbligo di garantire il compratore
dai vizi della cosa (2)
• Per far valere gli strumenti di tutela il compratore deve
denunziare al venditore i vizi entro otto giorni decorrenti
dalla loro scoperta (salvo diverso termine convenzionale o per
legge). La denuncia, tuttavia, non è necessaria se il venditore
ha riconosciuto l'esistenza dei vizi o li ha occultati.
• L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.
• Nelle vendite mobiliari è prevista la garanzia di buon
funzionamento della cosa. In tal caso il compratore, salvo
patto contrario, deve denunciare al venditore il difetto di
funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena
di decadenza; l'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.
Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore
un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da
assicurarne il buon funzionamento, fermo restando il diritto
al risarcimento dei danni. Si veda anche garanzia 2 anni
prevista dal cod. cons.
La vendita di beni di consumo
•
Artt. 128 e ss. cod. cons. (attuazione della direttiva comunitaria) per il
caso delle vendite dei beni di consumo:
–
il venditore deve essere un imprenditore o professionista;
–
il compratore è un consumatore.
–
il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al
contratto. In caso di qualsiasi difetto di conformità, esistente al
momento della consegna del bene, il consumatore ha il diritto al
ripristino senza spese della conformità mediante riparazione o
sostituzione, a propria scelta (in base c.c. solo risoluzione o riduzione
prezzo).
–
Il consumatore può, per contro, richiedere, a sua scelta, una congrua
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove la riparazione o
la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, oppure il
venditore non abbia provveduto in tal senso nel termine congruo
oppure ancora la sostituzione o la riparazione precedentemente
effettuate abbiano arrecato notevoli inconvenienti.
–
Il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro il
termine di due anni dalla consegna del bene e il consumatore decade
dai diritti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il
termine di due mesi dalla scoperta.
–
E’ nullo ogni patto volto ad escludere o limitare, anche indirettamente
tali diritti.
Le obbligazioni del compratore
• Obbligazione principale: pagare il prezzo (art. 1498 cod.
civ.).
• Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a
un terzo, in funzione di arbitratore.
• Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie
sono a carico del compratore, se non è stato pattuito
diversamente (art. 1475 c. c.).
• Il compratore deve pagare il prezzo nel termine e nel
luogo fissati dal contatto: in mancanza e salvi usi diversi,
il pagamento deve avvenire al momento e nel luogo della
consegna; se il prezzo non si deve pagare al momento
della consegna, il pagamento si fa al domicilio del
venditore (art. 1498 c. c.).
Clausole peculiari
• Salvo approvazione della casa: il contratto è stato concluso da chi ha la
rappresentanza dell'imprenditore, la clausola attribuisce a quest'ultimo il
diritto di recesso (secondo la giurisprudenza prevalente).
• Salvo venduto: esclude l'impegno del venditore a mantenere la merce a
disposizione del compratore nell'intervallo tra la proposta e la conclusione
del contratto.
• Patto di riscatto: il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della
cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e gli eventuali ulteriori
rimborsi. Il termine per l'esercizio del diritto non può essere maggiore di
due anni nella vendita di beni immobili e di cinque in quella di beni mobili:
l'eventuale termine maggiore stabilito dalle parti si riduce a quello legale,
che ha carattere perentorio e non si può prorogare (art. 1S00 e ss. cod.
civ.).
• Vendita con riserva di gradimento da parte del compratore: la vendita non si
perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore (art.
1520,1° co., cod. civ.).
• Vendita a prova: si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa
abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata (art. 1521 cod.
civ.).
• Vendita su campione: questo serve come esclusivo paragone per la qualità
della merce e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il
diritto alla risoluzione del contratto (art. 1S22 cod. civ.).
Vendita con riserva di proprietà (1523 ss)
• Normalmente si tratta di vendita a rate: in tal caso il
compratore acquista la proprietà della cosa con il
pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma tuttavia il rischio
del perimento della cosa per caso fortuito grava su di lui
fin dal momento della consegna (il bene è
immediatamente consegnato al compratore).
• Il mancato pagamento di una sola rata, che non superi
l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del
contratto e il compratore conserva il beneficio del termine
relativamente alle rate successive (art. 1525 c. c.).
• Se la risoluzione del contratto ha luogo per
l'inadempimento del compratore, quest'ultimo deve
restituire il bene, mentre il venditore deve restituire le
rate riscosse: ha però diritto ad un equo compenso per
l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno (art. 1526
c. c.).
Il leasing
• La società di leasing mette il bene a disposizione dell'utilizzatore, cedendolo
in godimento al medesimo, per un periodo determinato e con il pagamento di
un canone periodico, che rappresenta il compenso per l'utilizzo del bene e in
parte una frazione del prezzo stesso. Al termine del contratto l'utilizzatore
può acquistare il bene, pagando il prezzo di riscatto, normalmente molto
inferiore rispetto a quello di mercato.
• Affinità con la locazione, la vendita a rate con riservato dominio e i contratti
di finanziamento.
• I contratti tipo prevedono clausole che attribuiscono all'impresa di leasing il
diritto di chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di mancato
pagamento di una sola rata del canone e di trattenere integralmente i canoni
riscossi, salvo il maggior danno.
– Diversità con vendita con riserva di proprietà (non risoluzione per il
mancato pagamento di una sola rata). Cassazione distingue leasing di
godimento (relativo a beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa)
e leasing traslativo (relativo a beni di consumo durevole): nel primo caso
le regole ora richiamate non troverebbero applicazione, mentre
varrebbero per il secondo caso.
• Varianti:
– Leasing operativo,
– lease-back o leasing di ritorno.
Il contratto estimatorio
• Art. 1556 c. c.: una parte consegna una o più cose
mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il
prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine
stabilito. Si parla volgarmente di conto deposito
(frequente tra editore e libraio o giornalaio; fra
produttori di articoli di moda o di oggetti di
oreficeria e rispettivi rivenditori).
La somministrazione (1559-1570)
• La somministrazione, è un contratto normalmente
d'impresa.
• Art. 1559 c. c.: contratto con il quale una parte si
obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a
favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative
di cose.
• Art. 1570 c. c.: sono applicabili alla somministrazione
(con il limite della compatibilità) le regole che
disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole
prestazioni (e quindi le regole della vendita se le singole
prestazioni consistono in un dare).
• Art. 1677 c. c.: se l'appalto ha per oggetto prestazioni
continuative o periodiche di servizi, si osservano, in
quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle
relative al contratto di somministrazione.
La somministrazione (2)
• Possibili:
– patto di preferenza (art. 1566 c. c.): il somministrato si obbliga a dare la
preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto
per lo stesso oggetto ed è valido purché la durata dell'obbligo non ecceda
il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si
riduce a cinque anni.
– patto di esclusiva, a favore del somministrante (art. 1567 cod. civ.),
esclusiva a favore del somministrato (art. 1568 cod. civ.).
• Sospensione della somministrazione (art. 1565 c. c.):
– se l'inadempimento del somministrato è di lieve entità, il somministrante
potrà sospendere l'esecuzione del contratto concedendo un congruo
preavviso;
– se l'inadempimento del somministrato non è di lieve entità, il
somministrante potrà sospendere immediatamente l'esecuzione del
contratto, ma non potrà richiedere invece la risoluzione del contratto.
• Risoluzione del contratto: solo al verificarsi di un inadempimento (del
somministrante o del somministrato) di notevole importanza e tale da
menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564).
• Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello
stabilita dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla
natura della somministrazione (art. 1569 c. c.).
La concessione di vendita
•
•
•
•
Forme distribuzione:
–
distribuzione diretta,
–
distribuzione indiretta (dal produttore al grossista, da questi al
dettagliante e infine al consumatore), la quale può essere:
•
integrata (vi è un coordinamento tra la produzione e la
commercializzazione),
•
non integrata.
Nella distribuzione integrata, sul dettagliante gravano i costi e i rischi della
commercializzazione e deve accettare i limiti nell'esercizio dell'attività di
impresa in cambio di una "posizione di privilegio” (solitamente la
concessione di un'esclusiva di vendita per una determinata zona).
Contratto di concessione di vendita: il produttore si impegna (ma l'impegno
può essere limitato ad un certo quantitativo massimo o anche mancare) a
vendere al distributore i propri prodotti, che il secondo si obbliga ad
acquistare dal primo. Il contratto di concessione può contenere (e spesso
contiene)
–
una clausola di esclusiva, a favore del concessionario o del concedente o
di entrambi.
–
un diritto di preferenza nel caso di stipulazione di un nuovo contratto
alla scadenza di quello originario.
Può essere a tempo determinato (con un'eventuale clausola di tacito
rinnovo), oppure a tempo indeterminato.
Il franchising(1)
• Ulteriore tappa nell’evoluzione dei contratti di distribuzione
rispetto alla concessione di vendita.
• L. 6 maggio 2004, n. 129.
• Definizione: «L’affiliazione commerciale (franchising) è il
contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici,
economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al
quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso
corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o
intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali,
insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how,
brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale,
inserendo l’affiliato in un sistema costituito da un pluralità di
affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare
determinati beni o servizi».
• Altre definizioni di interesse: know-how, diritto di ingresso,
royalties, "contratto di affiliazione commerciale principale"
(master franchising) e "contratto di corner“ (art. 1 e 2).
Il franchising (2)
• Il legislatore non fornisce una disciplina completa del
contratto, idonea a colmare eventuali lacune delle regole
pattizie, ma strumenti di tutela a favore di un contraente
considerato "debole".
• In particolare, tenuto conto della posizione delle parti e
dell’asimmetria informativa" che le caratterizza, il legislatore
impone ad esse obblighi di disclosure, anche sotto il profilo
della prospettiva precontrattuale. Pure la disciplina della
forma e del contenuto del contratto in larga misura si colloca
in tale ottica.
• Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità;
• se il contratto è a tempo determinato, l’affiliante dovrà
comunque garantire una durata minima sufficiente
all’ammortamento e comunque non inferiore a tre anni;
• sono previsti obblighi a carico delle parti e soprattutto quello
di trasparenza delle condizioni contrattuali.
I contratti per la produzione di beni e
servizi
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L'appalto
Il contratto di engineering
I contratti di utilizzazione del computer
II contratto di outsourcing
La subfornitura
Il contratto di sponsorizzazione
Il contratto di deposito
Il contratto di trasporto
L'appalto
• Art. 1655 c. c.: contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio
verso un corrispettivo in denaro.
• Distinzione con contratto di lavoro subordinato:
l'appaltatore si impegna a fornire un determinato risultato
(opera o servizio) e non solo una determinata quantità di
energie lavorative.
• Classificazioni:
– appalti d'opera e appalti di servizi. In questo secondo
caso, qualora si tratti di prestazioni continuative o
periodiche di servizi, si osservano, in quanto
compatibili, le norme in tema di appalto e quelle
relative al contratto di somministrazione (art. 1677 c.
c.).
– appalti privati da quelli pubblici, stipulati dallo Stato o
da altri enti pubblici e soggetti ad una disciplina
(parzialmente) difforme.
Soggetti e oggetto
• Appaltatore: colui che assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un'opera o di un servizio. E’ necessariamente
un imprenditore.
• Appaltante (o committente): può essere un imprenditore o
un non imprenditore.
• Oggetto del contratto: obbligazione indivisibile di eseguire
l'opera o il servizio. L'oggetto del contratto di appalto, in
certi casi, può essere modificato unilateralmente: la
variazione dell'opera determina, normalmente, una
corrispondente variazione del corrispettivo.
La revisione del prezzo
• Art. 1664 c. c.: due fattispecie che possono originare la
revisione del prezzo negli appalti privati:
– "onerosità dell'esecuzione",
– "difficoltà dell'esecuzione".
• Il legislatore inoltre previsto tre ipotesi di variazione
dell’opera:
– le variazioni concordate del progetto (art. 1659 cod. civ.);
– le variazioni necessarie del progetto (art. 1660 cod. civ.);
– le variazioni ordinate dal committente (art. 1661 cod. civ.).
Le responsabilità dell'appaltatore
• L’appaltatore oltre ad essere responsabile, in
base alle regole comuni, per inadempimento o
ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di
eseguire l'opera e di consegnarla, deve fornire:
• la "garanzia" per le difformità ed i vizi dell'opera
(artt. 1667 e 1668 c. c.),
• responsabilità per rovina e difetti di cose
immobili (art. 1669 c. c.).
Il recesso del committente; la verifica, il
collaudo e l'accettazione dell'opera
• Art. 1671 c.c.: Il committente può recedere dal contratto, anche se è
stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio,
purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori
eseguiti e del mancato guadagno.
• Il committente ha diritto, prima di ricevere la consegna, di verificare
l'opera compiuta: ma può aversi accettazione dell'opera da parte del
committente senza verifica.
• Eseguita la verifica (o anche indipendentemente dalla medesima), il
committente può non accettare l'opera, accettarla con riserva,
accettarla senza riserve: l'accettazione è la dichiarazione del
committente con cui questi manifesta la volontà di ricevere la
prestazione dovuta dall'appaltatore.
• L'accettazione determina il venir meno della responsabilità
dell'appaltatore per i vizi palesi (non taciuti in mala fede); il sorgere
nel committente del diritto alla consegna dell'opera; il passaggio del
rischio e pericolo a carico del committente, e, almeno in determinate
ipotesi, l'acquisto della proprietà dell'opera da parte del committente
stesso; inoltre, salva diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore
ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata
dal committente (art. 1665, ult. co., cod. civ.).
Il contratto di engineering
• Contratto con il quale una parte (normalmente
un'impresa) si obbliga nei confronti dell'altra ad
elaborare un progetto ed eventualmente a realizzarlo,
ovvero a dare realizzazione a progetti da altre imprese
elaborati. Il corrispettivo consiste in una somma di
denaro, integrata (o sostituita) eventualmente da
royalties o partecipazioni agli utili dell'attività
imprenditoriale avviata in seguito alla realizzazione del
progetto.
• Dottrina e giurisprudenza hanno distinto:
– consulting engineering
– commercial engineering. In questo secondo caso la
società
in
ingegneria
fornisce,
oltre
alla
progettazione dell'opera, la realizzazione della
stessa.
La subfornitura (1)
• Legge 18 giugno 1998, n. 192.
• Art. 1: il contratto di subfornitura intercorre tra due imprenditori, il
subfornitore ed il committente, ed ha per oggetto l'impegno del
primo ad effettuare per conto del secondo lavorazioni o l'impegno
del primo a fornire al secondo prodotti o servizi. Tre ipotesi:
– lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dal
committente,
– fornitura di prodotti destinati ad essere incorporati o comunque
ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del
committente o nella produzione di un bene complesso;
– fornitura di servizi con la destinazione sopra richiamata.
• La fornitura dei prodotti o dei servizi devono avvenire in conformità
a progetti esecutivi, conoscenze tecniche o tecnologiche, modelli o
prototipi forniti dall'impresa committente.
• Sono esclusi dall'ambito del modello contrattuale in esame i
contratti aventi per oggetto la fornitura:
– di materie prime,
– di servizi di pubblica utilità,
– di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.
II contratto di outsourcing
• Affidamento di segmenti dell'attività di impresa a
soggetti esterni contro il versamento di un
corrispettivo.
• Si tratta di un contratto di durata, anzi, spesso, di
lunga durata. La prestazione che fa carico
all'impresa
esterna
è
qualificabile
come
prestazione periodica o continuativa ed è
prestazione di risultato.
La subfornitura (2)
• Il contratto di subfornitura deve essere stipulato per iscritto a pena
di nullità (1° co. art. 2).
• Nel contratto devono essere indicati (art. 2, ult. co.):
– i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal
committente;
– il prezzo pattuito;
– i termini e le modalità di consegna;
– i termini e le modalità di collaudo;
– i termini di pagamento. Il prezzo pattuito deve essere
corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni
dal momento della consegna del bene o della comunicazione
dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Un termine
maggiore, comunque non superiore ai novanta giorni, può
essere previsto in accordi aventi peculiari caratteristiche.
• E’ nulla la clausola, inserita in un contratto di subfornitura ad
esecuzione periodica o continuata, che attribuisca al committente
o al subfornitore la facoltà di recesso senza congruo preavviso.
Il contratto di sponsorizzazione
• Mediante il contratto di sponsorizzazione infatti
una parte (sponsor, soggetto che sponsorizza) si
obbliga, nei confronti dell'altra parte (sponsee,
soggetto sponsorizzato), alla dazione di una
somma di denaro o di altre cose fungibili per
finanziare l'attività svolta da quest'ultimo, il
quale, a sua volta, si impegna, nell'espletamento
di tale attività, ad utilizzare il nome o il marchio
o altro segno riferibile allo sponsor.
Il contratto di merchandising
• Contratto caratterizzato dall'autorizzazione, da parte
del titolare di "segni distintivi", all'uso dei medesimi
per promuovere la vendita di beni o di servizi.
• Si distinguono ipotesi di merchandising aventi ad
oggetto l'uso di:
• nomi o immagini relativi a personaggi di fantasia
(character merchandising), siano essi dei fumetti o
dei cartoni animati, di film e di libri;
• nomi o immagini di personaggi del mondo dello
spettacolo o dello sport (personality merchandising),
• un marchio (corporate o trademark merchandising).
Il contratto di deposito
• Il c.c. si occupa di
• disciplina generale dedicata al contratto di deposito:
contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa
mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura,
• deposito in albergo,
• deposito nei magazzini generali.
Il contratto di trasporto
• Il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire
persone o cose da un luogo a un altro (art. 1678 c c.).
Esiste una disciplina specifica, presente nel codice
della navigazione e in regolamenti comunitari, per il
trasporto marittimo e quello aereo nonché,
nell'ambito di leggi speciali, per il trasporto
ferroviario. Sono posi state stipulate le numerose
convenzioni internazionali in materia di trasporto.
I contratti diretti alla promozione della
circolazione dei beni
• La distribuzione diretta (passaggio immediato del bene dal
produttore al consumatore), può essere attuata mediante
l'opera:
– di ausiliari dipendenti (quali, ad esempio, i commessi
viaggiatori)
– oppure di ausiliari indipendenti (agente, mandatario,
commissionario, mediatore).
• Il contratto di agenzia
• La commissione
• La spedizione
• La mediazione
Il contratto di agenzia (1)
• Art. 1742 c. c.: col contratto di agenzia una parte assume
stabilmente l'incarico di promuovere, per contro dell'altra, verso
retribuzione, la conclusione dei contratti in una zona determinata.
All'agente può essere attribuito il potere di rappresentanza, ma
anche in tal caso il contratto verrà concluso in nome e per conto
del preponente. La zona determinata va intesa non solo nel senso
di circoscrizione territoriale, ma anche eventualmente di gruppo di
clienti. Il preponente non può valersi, salvo patto contrario,
contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso
ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare
nella stessa zona e nello stesso ramo gli affari di più imprese in
concorrenza fra di loro.
• Le esigenze di protezione si sono espresse in:
– stabilizzazione del rapporto, attraverso la previsione di
un'indennità in caso di scioglimento del contratto.
– i rapporti tra agenti e preponenti sono regolati da Accordi
economici collettivi.
Il contratto di agenzia (2)
• Il requisito dell'autonomia risulta:
– dalle modalità di determinazione della provvigione (che è dovuta solo per
gli affari che hanno avuto regolare esecuzione),
– dalla disciplina relativa alle spese di agenzia (per cui l'agente non ha
diritto al rimborso).
• Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto: ciascuna parte ha
diritto irrinunciabile di ottenere dall'altra un documento dalla stessa
sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto.
• Nell'esecuzione dell'incarico l’agente deve agire con lealtà e buona fede, in
conformità alle istruzioni ricevute e fornendo al preponente le necessarie
informazioni.
• Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla
provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo
intervento. La provvigione è altresì dovuta per gli affari conclusi dal
preponente con terzi che l'agente aveva precedentemente acquisito.
• Il preponente deve agire con lealtà e buona fede, mettendo a disposizione
dell'agente la documentazione necessaria e dando informazioni dell'accettazione o del rifiuto o della mancata esecuzione degli affari procurati.
• Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato ciascuna delle parti può
recedere dando preavviso all'altra entro un termine stabilito.
• Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento
del contratto deve farsi per iscritto e riguardare la medesima zona, clientela
e genere di beni e di servizi oggetto del contratto: la sua durata non può
eccedere due anni.
Il mandato (1)
• Art. 1703 c.c.: il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga
a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.
• Il mandato può essere con o senza rappresentanza.
• Art. 1709 c.c.: il mandato si presume oneroso. La misura del
compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle
tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
• Art. 1710 c.c.: Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la
diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la
responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Il mandatario è
tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che
possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
• Art. 1711 c.c.: il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel
mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del
mandatario, se il mandante non lo ratifica. Il mandatario può
discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al
mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo,
facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe
dato la sua approvazione.
Il mandato (2)
• Art. 1719 c.c.: il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a
somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del
mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il
mandatario ha contratte in proprio nome.
• Art. 1723 c.c.: Il mandante può revocare il mandato; ma, se era
stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra
una giusta causa. Il mandato conferito anche nell'interesse del
mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del
mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta
causa di revoca.
• Art. 1725 c.c.: La revoca del mandato oneroso, conferito per un
tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il
mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del
termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta
causa. Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il
mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo
preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
La commissione
• Mandato: contratto con cui una parte si obbliga a
compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
• Commissione e spedizione sono due sottotipi di mandato.
• Il contratto di commissione è un mandato che ha per
oggetto l'acquisto e la vendita di beni per conto del
committente e in nome del commissionario (mandato
senza rappresentanza che ha per oggetto la stipulazione
di contratti di vendita).
• Il commissionario ha diritto ad una provvigione, la cui
misura, se non è stabilita dalle parti, si determina
secondo gli usi o, in mancanza, dal giudice secondo
equità.
• Il commissionario, che, in virtù di patto o di uso, è
tenuto allo "star del credere", risponde nei confronti del
committente per l'esecuzione dell'affare: in tal caso ha
diritto, oltre che alla provvigione, al compenso o ad una
maggiore provvigione.
La spedizione
• Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo
spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome
proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto
e di compiere le operazioni accessorie (mandato senza
rappresentanza, che ha per oggetto la stipulazione di un
contratto di trasporto).
• Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di
trasporto della merce lo spedizioniere è tenuto a osservare
le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare
secondo il migliore interesse del medesimo; salvo ordine
diverso od usi contrari, lo spedizioniere non ha l'obbligo di
provvedere all'assicurazione delle cose spedite.
• La misura della retribuzione a favore dello spedizioniere si
determina sul fondamento della convenzione o delle tariffe
o degli usi.
• Lo spedizioniere, che con mezzi propri o altrui assume
l'esecuzione del trasporto o in tutto o in parte, ha gli
obblighi e i diritti del vettore.
La mediazione
• Mediatore: colui che mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da
rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
• Si differenzia da quella dell'agente per il carattere di
indipendenza rispetto alle parti.
• Il mediatore è un imprenditore e l'esercizio della relativa attività
è subordinato all'iscrizione in appositi ruoli istituiti presso le
Camere di commercio.
• Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti,
se l'affare è concluso per effetto del suo intervento: la misura
della provvigione e la proporzione in cui deve gravare su
ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffa o di usi,
sono determinate dal giudice secondo equità.
• Salvo patto o uso contrario, il mediatore ha diritto al rimborso
delle spese nei confronti della persona per incarico della quale
sono state eseguite, anche se l'affare non è stato concluso.
• Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note,
relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono
influire sulla conclusione di esso.
Contratti
d’impresa
Lorenzo Benatti
[email protected]
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Il contratto di agenzia