AGEA – SERVIZIO DI PAGAMENTO AI BENEFICIARI DI AIUTI COMUNITARI, CONNESSI E COFINANZIATI
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AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CAPITOLATO TECNICO
SEZIONE AIUTI COMUNITARI
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO AI BENEFICIARI
DI AIUTI COMUNITARI, CONNESSI E COFINANZIATI
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AGEA – SERVIZIO DI PAGAMENTO AI BENEFICIARI DI AIUTI COMUNITARI, CONNESSI E COFINANZIATI
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Sommario
1. OGGETTO DEL SERVIZIO .......................................................................................................................................... 3
1.1.
DEFINIZIONI E ACRONIMI ............................................................................................................................... 3
1.2.
RIFERIMENTI NORMATIVI ................................................................................................................................. 3
2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.............................................................................................................. 6
2.1.
TERMINI E DEFINIZIONI..................................................................................................................................... 6
2.2.
SOTTOSISTEMA DI TRASFERIMENTO DATI ..................................................................................................... 7
3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI PAGAMENTI DA ESEGUIRE......................................................................... 8
3.1.
DETTAGLIO DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE .......................................................................................... 9
4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI .................................................................................................... 10
4.1.
RITENUTE E BOLLI ............................................................................................................................................. 10
4.2.
QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO .................................................................................................................... 10
5. COMUNICAZIONE AD AGEA DEGLI ESITI DEI PAGAMENTI EMESSI/ESEGUITI ........................................... 11
6. RIEMISSIONE PAGAMENTI ..................................................................................................................................... 12
7. TRACCIATURA E MONITORAGGIO FLUSSI TELEMATICI SCAMBIATI ............................................................. 14
8. SERVIZIO DI VERIFICA IBAN .................................................................................................................................. 15
9. CONSULTAZIONE DEI DATI DEI PAGAMENTI ..................................................................................................... 16
9.1.
SERVIZIO DI INTERNET BANKING ................................................................................................................. 16
10.GESTIONE DELLE ENTRATE ...................................................................................................................................... 17
11.RENDICONTAZIONE DEI MOVIMENTI BANCARI ............................................................................................... 19
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CAPITOLATO TECNICO
SERVIZIO DI PAGAMENTO AI
BENEFICIARI DI AIUTI COMUNITARI, CONNESSI E COFINANZIATI
1. Oggetto del servizio
L’AGEA affida alla Banca il servizio di pagamento ai beneficiari degli aiuti comunitari, connessi e
cofinanziati, e la riscossione delle entrate derivanti da recuperi, prelievi e sanzioni. Nell’ambito di
tale servizio la Banca svolge le seguenti attività:
a) esecuzione pagamenti a beneficiari di aiuti comunitari, connessi e cofinanziati;
b) restituzione all’AGEA degli esiti dei pagamenti eseguiti o non eseguibili;
c) riemissione dei pagamenti;
d) tracciatura e monitoraggio dei flussi telematici scambiati con AGEA;
e) servizio di verifica IBAN;
f) servizio per la consultazione dell’iter degli Ordinativi di pagamento e dei singoli
pagamenti;
g) gestione delle entrate;
h) rendicontazione dei movimenti bancari.
1.1.
Definizioni e acronimi
AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura
BANCA
Istituto di Credito, Raggruppamento di Istituti di Credito aggiudicatari della
gara indetta da AGEA
B.I.
Tesoreria Centrale dello Stato - Banca d’Italia -
S.I.
Sistema Informativo
U.O.
Unità Organizzativa AGEA
IBAN
International Bank Account Number
CRO
Codice Riferimento Operazione
CBI
Corporate Banking Interbancario
ABI
Associazione Bancaria Italiana
CAB
Codice Avviamento Bancario
SEPA
Single Euro Payments Area
BIC
Bank Identifier Code
1.2. Riferimenti Normativi
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Riferimenti Normativi
DPCM del 22 Febbraio 2013
Legge n. 228 del 24 Dicembre
2012 (Legge di stabilità 2013)
D.L. n. 179 del 18 Ottobre 2012 art.
15
D.Lgs. n. 11 del 27 Gennaio 2010
Circolare ABI – Serie tecnica n. 35
del 07 Agosto 2008
Regolamento di Contabilità di
Agea 02 Maggio 2008
Regolamento (CE) n. 885 del 21
Giugno 2006, Allegato 1 punto 2
lettera B) Procedure di
pagamento
Legge n. 231 dell’11 Novembre
2005
D.Lgs. n. 82 del 07 Marzo 2005
Legge 311/2004 (finanziaria 2005)
DPCM del 13 Gennaio 2004
D.P.R. 137/2003
Legge n. 289 del 27 Dicembre
2002 (finanziaria 2003), art. 28
comma 3
Legge n. 289 del 27 Dicembre
2002, art. 28 comma 4
Legge n. 289 del 27 Dicembre
2002, art. 28 comma 5
D.Lgs. n. 10 del 23 Gennaio 2002
D.P.R. 445/2000
D.Leg. 267/2000 – Testo Unico
degli Enti Locali, art. 213
Legge 59/97, art. 15 comma 2
Contenuto
Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e
verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e
digitali
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)
Pagamenti Elettronici
Recepisce la Direttiva 2007/64/CE in materia di pagamenti
nel mercato interno;
“Iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici
destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali e agli Enti
del comparto pubblico – Aggiornamento del Protocollo
sull’Ordinativo Informatico (OIL) delle P.A.”;
Recante le modalità di applicazione del regolamento
(CE) n.1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il
riconoscimento degli organismi pagatori e di altri
organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
FEASR
Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici
del settore, nonché per contrastare andamenti anomali
dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
Codice dell’amministrazione digitale
Razionalizzazione dei sistemi informativi (ruolo CNIPA).
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici
“Regolamento recante disposizioni di coordinamento in
materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del
D.Leg. 10/2002”
“al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle
condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della
Comunità europea (…), tutti gli incassi e i pagamenti, (…),
devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale”
“le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa (…)
non possono accettare disposizioni di pagamento prive
della codificazione di cui al comma 5”
“il Ministero dell’economia e delle finanze, (..) stabilisce,
con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi
per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4;
(…)”
Contenente le disposizioni legislative per il recepimento
della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13.12.1999, relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche.
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.
“Qualora l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo
consentano il servizio di tesoreria viene gestito con
metodologie e criteri informatici, con collegamento
diretto tra il servizio finanziario dell’ente ed il tesoriere, al
fine di consentire l’interscambio dei dati e della
documentazione relativi alla gestione del servizio”
“Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
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D.P.R. n. 367/1994, art. 1 comma 2
D.P.R. n. 367/1994, art. 2 comma 1
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”
“Le procedure di spesa sono rette, oltre che dal principio
di legalità, da principi di certezza, pubblicità, trasparenza,
concentrazione e speditezza. Esse sono svolte, di norma,
con tecnologie informatiche, in modo da assicurare
certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidità
dei pagamenti”
“Gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio
dello Stato e la relativa documentazione, (…) e, in genere,
gli atti e i documenti previsti dalla legge e dal
regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, (…), possono essere
sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti
amministrativi o giudiziali, da evidenze informatiche o da
analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione
(…)”
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2. Disposizioni di carattere generale
Premesso che:
a. in base al regolamento (CE) n. 885/2006 è previsto che le procedure da adottare
debbono garantire che gli aiuti siano erogati esclusivamente al richiedente avente
diritto e che gli stessi siano effettuati dalla Banca dell’Organismo Pagatore;
b. l’AGEA è dotata di un proprio sistema informativo nell’ambito del quale viene gestita
l’erogazione di aiuti comunitari connessi e cofinanziati ai beneficiari richiedenti aventi
diritto;
c. nell’ambito del citato sistema informativo dell’AGEA, sono già operative apposite
procedure informatiche che sovrintendono alla predisposizione di forniture di dati
informatizzati destinate alla Banca per l’esecuzione dei pagamenti agli aventi diritto di
aiuti comunitari, connessi e cofinanziati nonché all’acquisizione degli esiti dei
pagamenti emessi ed alla riemissione dei pagamenti non andati a buon fine.
Tutto ciò premesso, il presente capitolato tecnico descrive le modalità operative di
interscambio di informazioni tra l’AGEA e la Banca, nonché gli adempimenti cui deve far
fronte la Banca.
I soggetti coinvolti nel servizio descritto nel presente capitolato sono i seguenti:
 AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura , nella funzione di Organismo Pagatore;
 Banca (istituto di credito – raggruppamento di Istituti di credito);
 Tesoreria Centrale dello Stato (Banca d’Italia);
 Creditori e debitori dei Fondi comunitari;
 Istituti di credito che effettuano transazioni sui titoli emessi dalla Banca.
2.1. Termini e definizioni
Si riportano le definizioni dei termini utilizzati nel seguito del documento:
Definizione
Pagamento
Descrizione
accreditamento al
singolo beneficiario
Note e relazioni
E’ composto da almeno un
dettaglio di pagamento
Identificativo
 Codice Unità organizzativa dell’AGEA
 Settore produttivo
 Campagna di riferimento
 Progressivo autorizzazione di pagamento
 Codice elenco
 Numero elenco
 Progressivo nell'ambito dell'elenco
Dettaglio di
pagamento
Ripartizione
dell’importo del
pagamento tra
diverso Codici
informatici di
Contabilità
 Codice Unità organizzativa dell’AGEA
 Settore produttivo
 Campagna di riferimento
 Progressivo autorizzazione di pagamento
 Codice elenco
 Numero elenco
 Progressivo nell'ambito dell'elenco
 Codice informatico di Contabilità
Autorizzazione di
Pagamento
Disposizione a
pagare da parte
delle U.O. AGEA
Comprende uno o più
Pagamenti
 Codice Unità organizzativa dell’AGEA
 Settore produttivo
 Campagna di riferimento
 Progressivo autorizzazione di pagamento
Ordinativo di
Pagamento
Ordine firmato
digitalmente da
Esecuzione
Pagamenti
Comprende una o più
autorizzazioni di
pagamento ed espone
per ciascuna di esse la
ripartizione per Codice
 Anno solare
 Progressivo dell’ordinativo
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informatico di Contabilità
Codice
informatico di
Contabilità
Ordinativo di
riemissione
Elenco riemissioni
Identificativo interno
della Contabilità
AGEA
Ordine firmato
digitalmente da
Esecuzione
Pagamenti
dettaglio dei
pagamenti per i
quali procedere
nuovamente
all’emissione in
favore dei
beneficiari
Sottende un Elenco di
riemissione
Comprende uno o più
Pagamenti
2.2. Sottosistema di trasferimento dati
Lo scambio dati tra i sistemi informativi della la Banca e di AGEA dovrà avvenire mediante un
servizio di telecomunicazione in grado di garantire le prestazioni attese nonché l'appropriato
livello di sicurezza in termini sia di riservatezza ed integrità delle trasmissioni dati sia di garanzia di
continuità del servizio anche a fronte di malfunzionamenti della linea e degli apparati di
telecomunicazione.
Sarà compito della Banca, per tutta la durata contrattuale, effettuare tutti gli adeguamenti tecnici
e prestazionali del servizio che, nel tempo, si dovessero rendere necessari.
Il servizio di telecomunicazioni dovrà pertanto disporre delle seguenti caratteristiche minime:

essere dedicato esclusivamente allo scambio dati tra il fornitore ed il SIAN;

disporre delle citate caratteristiche di sicurezza.
I requisiti per la trasmissione dei flussi informativi sono riportati in Appendice 1.
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3. Modalità di trasmissione dei pagamenti da eseguire
Si descrive di seguito la modalità di trasmissione degli ordinativi di pagamento.
L'Ufficio Esecuzione Pagamenti dell’AGEA trasmette alla Banca, tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC), i seguenti prodotti:
a. Ordinativo di pagamento firmato digitalmente
A seguire, per ciascun ordinativo, il sistema Informativo dell’AGEA invia al sistema informativo
della Banca per via telematica i seguenti flussi informativi:
b. Elenco dei Pagamenti disposti da AGEA
c. Elenco delle Autorizzazioni di Pagamento dettagliate per codice informatico di Contabilità
L’AGEA provvede inoltre in tale ambito a trasferire per via telematica i dati necessari per
l’apertura dei conti correnti che la Banca deve accendere per dar corso agli accrediti ed
agli addebiti. Tale trasferimento viene effettuato ogni qualvolta si rendesse necessaria
l’apertura di nuovi conti correnti.
Viene di seguito rappresentato lo schema del flusso logico di esecuzione del servizio:
Tali c/c sono classificati come segue:
 Conto di pagamento: utilizzati per l’accreditamento dei fondi provenienti dalla Tesoreria
Centrale dello Stato sulla base degli ordini di pagamento emessi da AGEA e per
l’addebitamento delle somme relative ai contributi agricoli da erogare ai beneficiari;
 Conto transitorio: in cui accreditare le somme relative a pagamenti risultati non eseguibili
per:

pagamenti non andati a buon fine;

pagamenti momentaneamente sospesi a seguito di provvedimenti dell’Autorità
giudiziaria e/o della stessa AGEA.
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Per necessità cogenti di rendicontazione nei confronti degli organismi di controllo comunitari,
la movimentazione dei conti correnti deve essere eseguita a livello di Codice Informatico di
Contabilità.
3.1. Dettaglio delle informazioni trasmesse
Il flusso dati relativo alle informazioni di cui ai precedenti punti b) e c) è così strutturato:
Tipo
record
Informazioni
Record
di testa
Informazioni sulla tipologia di fornitura
Dati
Informazioni di dettaglio
Record
di coda
Informazioni sul contenuto della fornitura
La Banca deve provvedere alla quadratura degli importi contenuti nei flussi sopra indicati.
ll flusso dati relativo ai Codici Informatici di Contabilità è il seguente:
Tipo
record
Informazioni
Dati
Dettaglio dei singoli spesa Codici informatici di Contabilità
Per il dettaglio dei flussi informatici sopra descritti si rimanda all’Appendice 2.
È facoltà di AGEA richiedere la sospensione temporanea di pagamenti già predisposti ed
inclusi nell’importo finanziato. Questo può avvenire con due diverse modalità:
 indicazione contenuta nel flusso dati di cui al precedente punto b);
 comunicazione alla Banca mediante PEC.
In conseguenza delle segnalazioni pervenute, la Banca provvede a sospendere i pagamenti
segnalati accreditando le relative somme sul/sui conto/i transitorio e a dare comunicazione
all’AGEA dell’avvenuta operazione.
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4. Modalità di esecuzione dei pagamenti
La Legge n. 231 dell'11 Novembre 2005 all’art. 3 - comma 5-bis stabilisce che “I pagamenti agli
aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è
affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento
(CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 (sostituito dal Reg (CE) n. 885/2006), sono
disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno
essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”
L’art. 1052 della Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006 modifica l’art. 3 - comma 5-quater della
Legge n. 231 dell'11 Novembre 2005 e stabilisce che “Gli accrediti disposti ai sensi del comma
5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione
dell'istituto CASSIERE delle somme ivi indicate.“
L’esecuzione dei pagamenti dovrà essere effettuata dalla Banca sulla base delle informazioni
contenute nei flussi informativi di cui al precedente paragrafo 3 punto b).
I pagamenti devono essere eseguiti dalla Banca mediante accreditamento sui conti correnti
bancari o postali dei beneficiari nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione nell’art. 5
comma 1.
Nel caso in cui i pagamenti dovessero risultare non eseguibili, la Banca deve riaccreditare i
relativi fondi sui conti transitori e restituire all’AGEA gli esiti come descritto nel successivo
paragrafo 5. Per maggiori dettagli riguardo sulle modalità di riemissione dei pagamenti non
eseguibili si rimanda al successivo paragrafo 6.
I termini restano invariati anche in caso di bonifici tratti su banche estere.
4.1. Ritenute e bolli
I mandati di pagamento soggetti a ritenuta o altra imposta da versare direttamente alla fonte
all’Amministrazione finanziaria (es. imposta di bollo assolta in modo virtuale), saranno emessi
per l’importo lordo. Tuttavia, oltre a contenere l’indicazione dell’imposta nel titolo cartaceo,
perverranno alla Banca nel flusso informatico convenientemente suddivisi tra pagamento
netto da erogare al creditore e imposta/ritenuta da versare all’Erario dello Stato. I versamenti
all’Erario si configurano nel flusso informatico come accreditamenti in c/c con IBAN impostato
secondo le indicazioni ricevute dal Tesoro. Sarà cura di AGEA provvedere a gestire ogni
variazione in proposito.
4.2. Quantitativi di riferimento
Vengono di seguito indicati i quantitativi annui di riferimento sulla media degli ultimi 3 esercizi
finanziari :
Tipologia
Quantità
Codici informatici di Contabilità
4.500
Numero pagamenti
2.000.000
N. ordinativi
160
Importo medio erogato (in milioni di Euro)
4.000
I pagamenti hanno generalmente dei “picchi” di esecuzione tra il 1 ottobre ed il 31 gennaio
ed alla fine di giugno. In una singola giornata possono essere disposti oltre 800.000 pagamenti.
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5. Comunicazione ad AGEA degli esiti dei pagamenti emessi/eseguiti
Entro due giorni dall’avvenuta esecuzione dei pagamenti, siano essi pagamenti originari o
riemissioni, la Banca deve rendere disponibili sul proprio sistema informativo gli esiti e
trasmettere ad AGEA per via telematica i dati informatizzati relativi ai suddetti con particolare
riferimento al CRO, la data di valuta, la data contabile dell’operazione e la causale dell’esito
del pagamento.
La causale dell’esito deve essere adeguata ad individuare senza equivoci il motivo del
mancato buon fine, in modo da consentire la correzione dell’anomalia per un rapida
riemissione.
Per il dettaglio dei flussi informatici utilizzati si rimanda all’Appendice 2.
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6. Riemissione pagamenti
Nel caso di pagamenti non eseguibili, la Banca provvede ad effettuare le seguenti operazioni:
 l’accredito della somma sui conti transitori accesi presso la Banca con le modalità di cui
all’art. 7 comma 1 della Convenzione;

la trasmissione all’AGEA degli esiti per via telematica entro cinque giorni dalla data in
cui la Banca riceve lo storno del pagamento da parte del circuito interbancario.
La trasmissione degli esiti deve avvenire secondo le modalità descritte nel precedente
paragrafo 5.
A fronte delle informazioni ricevute, l’AGEA provvede a riesaminare le pratiche interessate ed
a trasmettere alla Banca :
a) l’Ordinativo di riemissione tramite posta elettronica certificata;
b) l’Elenco riemissioni, ovvero il dettaglio dei pagamenti per i quali procedere
nuovamente all’emissione in favore dei beneficiari.
L’AGEA può decidere, a fronte dell’esame della documentazione in suo possesso di:

destinare un pagamento ad beneficiario diverso da quello originale;

ripartire un pagamento tra più beneficiari;

disporre il riversamento presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
Il ciclo di riemissione di pagamenti non eseguibili si può ripetere nel caso in cui la riemissione
stessa non vada a buon fine.
Il flusso dati relativo alle informazioni di cui al precedenti punto b) è così strutturato:
Tipo record
Informazioni
Record di testa
Informazioni sulla tipologia di fornitura
Dati
Dettaglio dei singoli pagamenti da riemettere
Record di coda
Informazioni sul contenuto della fornitura
Per necessità cogenti di rendicontazione nei confronti degli organismi di controllo comunitari,
la movimentazione dei conti correnti deve essere eseguita a livello di Codice Informatico di
Contabilità.
Per maggiori dettagli riguardo il tracciato record dei flussi informativi e le codifiche da
adottare si rimanda all’Appendice 2.
Il flusso delle riemissioni è il seguente:
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7. Tracciatura e monitoraggio flussi telematici scambiati
Sono necessari strumenti e/o procedure per la tracciatura della trasmissione dei flussi
informatici e per il loro monitoraggio al fine di ottemperare ai vincoli imposti dalla
regolamentazione comunitaria.
Per la tracciatura delle trasmissione dei flussi scambiati tra AGEA e la Banca, occorre a livello
di singolo file trasmesso/ricevuto memorizzare almeno le seguenti informazioni:

identificativo del file;

descrizione della tipologia e del contenuto specifico del file (es. Ordinativo di
pagamento n. xxx – Ordinativo di riemissione n. yyy – ecc..);

ente che trasmette;

esito della trasmissione;

giorno/ora/mm/ss di inizio trasmissione;

giorno/ora/mm/ss di fine trasmissione.
Le informazioni di cui sopra dovranno essere rese facilmente accessibili alla consultazione.
E’ indispensabile altresì che venga effettuata una diagnosi dei flussi scambiati con
immediata comunicazione dell’esito della stessa. Per i flussi con esito negativo deve essere
prodotto un prospetto contenente i dati significativi del contenuto del flusso esaminato e
l’indicazione degli eventuali errori che ne impediscono l’acquisizione e/o l’elaborazione. Tale
prospetto dovrà essere trasmesso ad AGEA, come allegato di un’apposita e-mail.
Giornalmente dovrà essere prodotto un riepilogo dei flussi sottoposti a diagnosi che deve
essere trasmesso ad AGEA per e-mail.
Dovrà essere costituito inoltre un archivio storico per la memorizzazione e consultazione dei
flussi elaborati e degli esiti delle elaborazioni effettuate.
I requisiti per la trasmissione dei flussi informativi sono riportati in Appendice 1.
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8. Servizio di verifica IBAN
Al fine di consentire che il maggiore numero dei pagamenti eseguiti vada a buon fine AGEA
richiede alla Banca di verificare la corretta corrispondenza tra l’IBAN ed il beneficiario.
A tale scopo AGEA trasmette alla Banca, con cadenza mensile, un apposito flusso informativo
e la Banca, raccolti gli esiti delle verifiche dal circuito interbancario, li trasmette ad AGEA con
cadenza giornaliera. La Banca inoltre, provvede a fornire ad AGEA un rendiconto mensile
consistenza delle attività svolte.
Il flusso informativo rispetta gli standard tecnici CBI per l’Allineamento Elettronico Archivi.
Infine, la Banca deve fornire giornalmente i flussi informativi riguardanti:
 l’elenco aggiornato dei codici BIC, ABI e CAB utilizzati nel circuito interbancario;
 l’elenco aggiornato dei codici delle banche di area SEPA (codice BIC, descrizione
banca, …);
 l’elenco aggiornato dei codici BIC associati alle banche italiane (codice BIC, codice
ABI, codice CAB, …).
Per maggiori dettagli riguardo i tracciati record dei flussi informativi si rimanda all’Appendice 2.
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9. Consultazione dei dati dei pagamenti
Il sistema informativo dei pagamenti che la Banca deve realizzare su proprio sistema
elaborativo deve permettere la consultazione e il monitoraggio dei pagamenti in tutte le fasi
di erogazione, dalla presa in carico dell’ordinativo all’esito del pagamento.
La Banca nel suo complesso deve garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati nonché il
controllo degli accessi e delle operazioni sulla base di quanto stabilito dalle norme contenute
nel D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche.
In tale ambito devono essere realizzate e rese disponibili all’AGEA, le consultazioni di seguito
indicate:

Ricerca per beneficiario;

Ricerca per ordinativi di pagamento;

Ricerca per autorizzazione di pagamento;

Ricerca per contabili Codice Informatico di Contabilità;

Ricerca per pagamento.
Per maggiori dettagli sulle funzioni di consultazione si rimanda all’Appendice 3.
9.1. SERVIZIO DI INTERNET BANKING
Al fine di monitorare lo stato delle attività relative alla movimentazione di tutti i conti AGEA, la
Banca si impegna a fornire l’accesso in consultazione al servizio di ‘Internet Banking’ per i
funzionari esplicitamente autorizzati.
Secondo le diverse competenze dei funzionari abilitati, gli estratti conto devono essere
consultabili on-line e scaricabili in diversi formati (xls, csv, pdf, ecc.).
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10. Gestione delle entrate
I versamenti di entrate presso la Banca o le Poste Italiane sono originati essenzialmente
dall’emissione di MAV costituiti dall’AGEA in base ai dati in proprio possesso.
La Banca accetta su appositi conti correnti, anche senza autorizzazione dell'AGEA, le somme
che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'AGEA stessa. Tali incassi
devono affluire sulla contabilità speciale 1300 denominata “AGEA – Aiuti ed ammassi
comunitari” aperta presso la Tesoreria Centrale dello Stato e devono essere resi disponibili
all'AGEA per via telematica tutti i dettagli delle singole somme riscosse.
La Banca deve accendere a suo nome appositi conti correnti presso Poste Italiane S.p.a. sui
quali potranno confluire versamenti effettuati dai produttori a valle dell’emissione di bollettini
MAV emessi in favore di AGEA.
In merito alle riscossioni affluite su conti correnti postali intestati alla Banca su disposizioni di
AGEA e per i quali al cassiere è riservata la gestione, settimanalmente o su richiesta di AGEA,
la Banca trasferisce le relative somme sugli omologhi conti presso di se, e trasmette per via
telematica i dettagli delle somme riscosse.
Viene di seguito rappresentato lo schema del flusso logico relativo alla emissione/riscossione
dei bollettini MAV:
Per la definizione del MAV la Banca dovrà fornire:

il range di valori ammissibili per l’assegnazione di un codice progressivo al MAV;

l’algoritmo per il calcolo dei caratteri di controllo che completano il codice progressivo.
I flussi dati da scambiare sono i seguenti:
o
invio dei MAV emessi (da AGEA alla Banca);
o
invio degli esiti dei versamenti (dalla Banca ad AGEA);
o
estratto conto giornaliero dei versamenti (da Banca ad AGEA).
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AGEA – SERVIZIO DI PAGAMENTO AI BENEFICIARI DI AIUTI COMUNITARI, CONNESSI E COFINANZIATI
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Lo scambio del flusso dati deve essere giornaliero ed automatizzato anche quando non è
stato effettuato nessun versamento.
Per agevolare individuazione dei debitori che effettuano pagamenti presso le Poste
utilizzando bollettini in bianco in luogo del bollettino MAV originale, la Banca dovrà
accedere al servizio che Poste Italiane mette a disposizione per l’invio dell’immagine di
questi bollettini e costituire un archivio di immagini consultabile via web per il riscontro visivo
da parte dei funzionari AGEA interessati.
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11. Rendicontazione dei movimenti bancari
La Banca, entro le ore 16,00 dello stesso giorno in cui vengono accreditate le somme da parte
del Tesoriere dello Stato (Banca d’Italia), comunica tramite Posta Elettronica Certificata
all’Ufficio Esecuzione Pagamenti e contestualmente all’Ufficio Contabilizzazione Bilancio
Comunitario di AGEA, la data di accredito dei fondi per ciascun ordinativo di AGEA e
l’ammontare delle somme accreditate.
Entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, la Banca deve produrre l’estratto di tutti i conti
correnti gestiti per AGEA, sia relativi alle erogazioni che alle entrate, in formato elettronico e
trasmetterlo ovvero metterlo a disposizione dell'Ufficio Esecuzione Pagamenti.
Poiché l’Ufficio Esecuzione Pagamenti di AGEA deve procedere alla conciliazione mensile
della movimentazione dei conti transitori con i dati contabili consolidati nelle basi informative
di AGEA, parallelamente deve pervenire ad AGEA per via telematica la movimentazione di
tali conti in formato CBI. Ciascun movimento relativo al pagamento dei beneficiari deve
referenziare l’identificativo del pagamento, come dettagliato nel flusso “Estratto conto
corrente” descritto in Appendice 2.
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capitolato tecnico agea - sezione aiuti comunitari 2014-08-08