ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
criteri e strumenti per l’individuazione
e la valutazione dei rischi
ROMA, 14 gennaio 2014
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
“Decreto legislativo in attuazione dell’art. 1 della L.123/07 per il
Testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
(Pubblicato nel S.O. n. 108-L della G.U n. 101 del 30 aprile 2008)
Contiene 13 titoli suddivisi in 306 articoli, 51 allegati tecnici
Entrato in vigore il 15 maggio 2008
Le disposizioni sulla valutazione del rischio sono entrate in
vigore il1/1/2009
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
Il Decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81
Viene integrato :
•Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008)
•Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L.112/2008)
•Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008)
•Legge 7 Luglio 2009 n° 88
•Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n° 106
Testo unico - Abrogazioni
DPR 547/55
DPR 164/56
DPR 303/56
D.Lgs.n. 277/91
D.Lgs.n. 626/94
D.Lgs.n. 493/96
D.Lgs.n. 494/94
D.Lgs.n. 187/05
“ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal
Decreto Legislativo medesimo incompatibile con lo stesso.”
Testo unico - Schema
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO II
SISTEMA
ISTITUZIONALE
CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI
LAVORO
TITOLO III
Uso delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di
Protezione individuale
TITOLO IV:
Cantieri temporanei o mobili
TITOLO V
Segnaletica di salute e sicurezza sul
lavoro
TITOLO VI:
Movimentazione Manuale dei
Carichi
CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI
TITOLO VII
Attrezzature munite
di Video Terminale
TITOLO II
Luoghi di lavoro
Titolo VIII
Agenti Fisici
Titolo IX
Sostanze pericolose
Titolo X
Esposizione ad Agenti
biologici
Titolo XI
Protezione atmosfere
esplosive
Titolo XII
Disposizioni diverse in
materia penale
Titolo XIII
Disposizioni transitorie e
finali
Allegati dal I al LI
Testo unico - Istituzioni, enti di vigilanza e consulenza
Istituzioni
Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza (art.5 presso Ministero del lavoro)
stabilisce le linee delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individua obiettivi
e programmi dell’azione pubblica, definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di
intervento dell’azione di vigilanza, garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali,
individua le priorità della ricerca.
Commissione consultiva permanente
(art.6, presso Ministero del lavoro) esamina i problemi
applicativi della normativa di salute e sicurezza, esprime pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato,
definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione, elabora le procedure standardizzate per
l’effettuazione del DVDR e DUVRI, definisce i criteri per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi.
Comitati regionali di coordinamento
(art. 7, operano presso Regioni e Prov..Autonome)
realizzano una programmazione coordinata di interventi in accordo con gli indirizzi del Comitato di cui
all’articolo 5 e della Commissione di cui all’articolo 6,
Sistema informativo SINP
(art.8), istituito al fine di fornire dati utili per orientare,
programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, e per indirizzare le attività di vigilanza, è costituito dal Ministero del lavoro, dal
Ministero dell’interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL,
(dall’IPSEMA e dall’ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro .
Testo unico - Istituzioni, enti di vigilanza e consulenza
Enti di vigilanza
•ASL
•VVFF
•Ministero sviluppo economico
•Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
•Autorità portuali e marittime
•Servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le
Forze di polizia e per i Vigili del fuoco.
Enti di consulenza
•ISPESL
INAIL
•INAIL
•IPSEMA
Testo unico - ART 17- Obblighi del datore di lavoro
SONO OBBLIGHI NON DELEGABILI DAL DATORE DI LAVORO
•Effettuare la VDR , elaborare il documento di VDR
•Designare RSPP
Testo unico - ART 18- Obblighi del D.L. e del Dirigente
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente;
b) designare gli incaricati di prevenzione incendi, di evacuazione, di primo soccorso;
c) affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle loro capacità e condizioni;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI;
e) prendere le misure affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni
aziendali;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria;
Testo unico - ART 18- Obblighi del D.L. e del Dirigente
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento
della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3;
Testo unico - ART 18 - Obblighi del D.L. e del Dirigente
q) evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, a fini statistici e
informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e,
a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza al lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui
all’art.50;
t) adottare le misure necessarie di prevenzione incendi e di evacuazione dei luoghi
di lavoro;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
Testo unico - ART 18- Obblighi del D.L. e del Dirigente
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di
cui all’art. 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi;
aa) comunicare all’INAIL e all’IPSEMA, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei RLS;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria
non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di
idoneità.
Testo unico - ART 18- Obblighi del D.L. e del Dirigente
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai
sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a
pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione.
In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al
soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
Testo unico - ART 18- Obblighi del D.L. e del Dirigente
Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine
all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei
medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia
addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di
vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
Testo unico - Definizioni
Pericolo
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato
fattore, (per esempio materiali, attrezzature di lavoro,
metodi e pratiche di lavoro ecc.) avente la potenzialità
di causare danni.
Rischio
Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di
danno nelle condizioni di impiego, e/o di
esposizione, di un determinato fattore o agente oppure
alla loro combinazione
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
Valutazione del nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano
Rischio
la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad
elaborare il programma delle misure atte a garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza;
Testo unico - Definizioni
Salute
Stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in un'assenza di
malattia o d'infermità; (OMS)
Danno
La perdita di qualsiasi elemento che contribuisca
alla conservazione delle salute
Prevenzione
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie
anche secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno
Analisi degli infortuni - definizioni
INCIDENTE
INFORTUNIO
NEAR-MISS
(infortunio/incidente mancato)
Qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che
altera il normale andamento dell’attività
lavorativa e determina danni materiali ad
impianti ed attrezzature.
“Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in
occasione di lavoro, da cui sia derivata una
inabilità permanente assoluta o parziale,
ovvero una inabilità temporanea assoluta”
Qualsiasi evento che in circostanze avverse
potrebbe determinare un incidente e/o un
infortunio
Analisi degli infortuni
Sappiamo che: ( fonte INAIL)
Analisi degli infortuni - Cause
• Infortuni dovuti a cause soggettive
Sono infortuni in cui il comportamento del singolo è risultato difforme da quello
consolidato della grandissima maggioranza dei lavoratori del gruppo di
appartenenza.
• Infortuni dovuti a cause oggettive
Sono infortuni in cui il comportamento è risultato conforme a quello consolidato
della grandissima maggioranza dei lavoratori del gruppo di appartenenza.
Analisi degli infortuni - Cause determinanti
• Scarsa padronanza della macchina
• Assuefazione ai rischi
• Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo
• Sottostima dei rischi
• Diminuzione dell’attenzione nel lavoro di sorveglianza
• Mancato rispetto delle procedure
• Aumento dello stress
• Precarietà del lavoro che conduce ad una formazione insufficiente
• Manutenzione poco o male eseguita
• Dispositivi di protezione inadatti
• Sistemi di comando e controllo sofisticati
• Rischi propri della macchina (movimenti alternati, avviamento imprevisto, ecc)
• Macchine non adatte allo scopo o all’ambiente (allarme sonoro mascherato dal
rumore del parco macchine)
• Circolazione di persone
• Assemblaggio di macchine di provenienze e tecnologie differenti
• Flusso di materiale o di prodotti tra le macchine
Analisi degli infortuni - Conseguenze
• Danno più o meno grave all’integrità fisica del lavoratore
• Arresto della produzione della macchina interessata
• Immobilizzazione del parco macchine similari per perizie (es. ispezione ispettorato
del lavoro)
• Degradazione dell’immagine dell’azienda
Testo unico -Art 28 - La Valutazione dei Rischi
Art 28 comma 1
Oggetto della VdR
La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, (vedi
accordo UE 8/10/04), e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. e i rischi
derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri
temporanei o mobili interessati da attività di scavo.
La valutazione stress lavoro-correlato deve essere effettuata entro il 31. 12 .2010
nel rispetto delle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente
circolare Ministero del Lavoro 18.11.2010,
Testo unico- Art 29 Modalità di effettuazione della V.d.R.
Il Datore di lavoro effettua la Valutazione ed elabora il Documento
Collaborazione con RSPP e Medico Competente ( nei casi previsti dall’art. 41)
Consultazione del RLS
Rielaborazione in occasione di:
• modifiche significative di processo produttivo;
• modifiche dell’organizzazione del lavoro;
• grado di evoluzione della tecnica di prevenzione;
• infortuni significativi
• risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Nelle ipotesi di necessità di rielaborazione il documento di valutazione dei rischi deve
essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Il DVR (art 17 comma 1 lett a) e il DUVRI (art 26 comma 3) devono essere custoditi presso
l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
Testo unico- Art 29 Modalità di effettuazione della V.d.R.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione sulla base
delle procedure standardizzate (di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).
Le procedure standardizzate sono state recepite con Decreto interministeriale (Decreto
del 30 novembre 2012)
Sono escluse le aziende che pur avendo fino a 10 lavoratori presentano rischi
particolari (art. 31, comma 6 del DLgs 81/08):
•aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, e successive modificazioni;
•centrali termoelettriche;
•impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17
marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;( radiazioni ionizzanti)
•aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
•nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
•nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori
Testo unico- Art 29 Modalità di effettuazione della V.d.R.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei
rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).
Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3, e 4 art 29
Le procedure standardizzate si applicano anche alle aziende che rientrano nel titolo IV
(cantieri temporanei e mobili)
Le disposizioni di cui al punto precedente ( procedure standardizzate) non si applicano alle
attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); (aziende con rischi
elevati: Seveso, Centrali Termoelettriche, Aziende con presenza di Radiazioni Ionizzanti,
Industrie Estrattive, Fabbricazione e deposito esplosivi polveri e munizioni , Ospedali con
oltre di 50 lavoratori)
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici,
da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
DUVRI art. 26
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione nell’attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e il coordinamento degli
interventi al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in
funzione dell’evoluzione dei lavori.
L’obbligo di elaborare il DUVRI non si applica ai servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o
servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini/giorno, sempre che essi
non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui
all’allegato XI.
DUVRI art. 26
RISCHI DA
INTERFERENZA
sovrapposizioni
attività svolte
da più operatori
rischi immessi
dall’appaltatore
rischi presenti
nell’area
L’interferenza è una circostanza in cui si verifica un EVENTO RISCHIOSO
tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o
tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede.
Informazione lavoratori art. 36
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione su:
•rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in
generale;
•procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei
luoghi di lavoro;
•nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46;
•nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione,
e del medico competente.
•rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
•pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
• misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Formazione lavoratori e RLS art. 37
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata …, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda
Anche i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente
comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione.
Valutazione del rischio.
LA “VALUTAZIONE DEL RISCHIO” è divenuta di uso comune con
il
recepimento di Direttive Comunitarie.
Prima di ciò le norme in tema di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori hanno avuto valore prescrittivo e repressivo.
La legislazione a carattere partecipativo orientata alla promozione della
salute e sicurezza ha portato a processi di tipo valutativo per tutto ciò che è
ragionevolmente prevedibile.
Il processo di valutazione dei rischi non va visto come un adempimento
burocratico ma come un fondamentale e continuo momento di verifica
dell’attività produttiva dal quale dipendono la salute e la sicurezza di tutti coloro
che fanno parte della medesima attività.
La giurisprudenza, ha ritenuto responsabile il datore di lavoro in tutti i casi in
cui il documento di valutazione dei rischi non fosse risultato completo e
aggiornato (“culpa in vigilando”), anche nel caso che la carenza materiale fosse
attribuibile ad un consulente esterno (“culpa in eligendo”)
Valutazione del rischio
La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti
del lavoro intrapreso per definire quale siano le cause probabili di lesioni o di
danni sia che:
a) risulti possibile eliminare il pericolo,
b)oppure definirne le misure protettive del caso,
c) oppure ridurli fino a livelli accettabili, secondo quanto previsto dall'Art. 15
del D. Lgs. 81/2008 (misure generali di tutela).
La valutazione del rischio è una operazione complessa che richiede
necessariamente per ogni ambiente di lavoro o posto di lavoro una serie di
operazioni successive e conseguenti tra loro.
E’ il momento in cui si decidono quali livelli di rischio siano accettabili per il
singolo individuo e/o per la collettività ed è il momento in cui oltre a
dimostrare di essere in regola con le norme si scelgono le priorità di
intervento.
Valutazione del rischio
La VALUTAZIONE DEL RISCHIO è quindi lo
strumento fondamentale che permette al D.L. di
individuare le misure di prevenzione, di pianificarne
l’attuazione, il miglioramento, ed il controllo al fine
di verificarne l’efficacia e l’efficienza.
A seguito della VDR il datore di lavoro potrà così
confermare le misure di prevenzione già in atto o
decidere di modificarle, per migliorarle in relazione
alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo
sopravvenute in materia di sicurezza
Valutazione del rischio. Obiettivo
Per tutte le attività di lavoro vi sono rischi associati (costruire una
casa, impiegare prodotti chimici, lavorare in un ospedale ecc.).
L’obiettivo della valutazione dei rischi è quello di
consentire al datore di lavoro di prendere provvedimenti
che sono effettivamente necessari per salvaguardare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Questi provvedimenti comprendono:
• La prevenzione
• La protezione
• L’informazione dei lavoratori
• La formazione professionale degli stessi
• L’organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari
Valutazione del rischio. I soggetti
L’obbligo di realizzare la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento spetta al datore di
lavoro. Art 17 D.Lgs 81/08
Alla valutazione del rischio collabora il RSPP e il medico
competente nei casi previsti dall’art 41.
La valutazione si avvale del contributo del RLS in quanto
deve essere realizzata previa consultazione del RLS il quale
adeguatamente formato (Art.37 comma 10) è una risorsa
tecnica oltre che il collettore delle esperienze e delle
valutazioni degli stessi lavoratori.
Il processo di valutazione investe anche in modo più o meno
diretto anche i progettisti (art 22), i fabbricanti e i fornitori (art
23) e gli installatori (art 24)
Valutazione del rischio. I soggetti
Art 22
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi
generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di
protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art.23
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla
conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla
relativa documentazione.
Art. 24
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per
la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Valutazione del rischio. Classificazione
La classificazione del rischio permette agli operatori della sicurezza di distinguere
e differenziare il rischio in base a determinati parametri qualitativi.
Il rischio, infatti, può assumere connotazioni differenti a seconda dei “punti di
vista” secondo i quali viene valutato.
I principali parametri tramite i quali possono essere classificati i rischi sono la
“mansione” (potenzialità della fonte di pericolo), la “popolazione”(quantità dei
soggetti coinvolti), la “conoscenza del lavoratore” e la “tollerabilità del
rischio”.
Si parla quindi di rischio generico o specifico, individuale o collettivo,
volontario o involontario e tollerabile o intollerabile.
Il medesimo rischio può essere definito contemporaneamente specifico,
individuale e trascurabile: semplicemente cambia il parametro secondo il quale in
quel momento tale rischio è valutato.
Poiché i rischi presenti nell’ambiente di lavoro possono essere molteplici, appare
necessario inserirli in una scala di priorità.
Valutazione del rischio. Classificazione
Generico
Incidente stradale
Specifico
Incidente stradale per un addetto al settore trasporto
Continuo
Sono quelli inerenti specifiche attività lavorative
Discontinuo
Insorgono per attività non usuali (guasti/errori, manutenzione)
Individuale
Insorge per un solo individuo
Collettivo
Insorge per più individui
Volontario
Di cui sì è almeno parzialmente a conoscenza
Involontario
Rischi non conosciuti
Tollerabile
Tollerabile se ad esempio ne deriva un beneficio
Intollerabile
Non tollerabile
Rischio
Rischio
Rischio
Rischio
Rischio
Valutazione del rischio. Criteri
La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività
lavorativa e che risultano ragionevolmente prevedibili.
La valutazione deve coinvolgere i lavoratori i quali devono
successivamente essere informati circa le valutazioni stesse e i
provvedimenti posti in essere.
Non vi sono regole predefinite per la realizzazione della
valutazione dei rischi ma si dovrà strutturare in modo da:
garantire che si tenga conto di tutti i pericoli degni di nota
(pericoli persistenti, pericoli dovuti a guasti e pericoli dovuti ad
errori, non trascurando i lavori complementari e situazioni di
lavoro che esulano dalla routine manutenzione, pulizia, ecc.)
N.B. Non considerare un pericolo equivale a non valutare il
rischio ad esso associato
Valutazione del rischio. Criteri
•Il processo logico della valutazione comporta l’identificazione di
tutti i possibili eventi anomali dell’attività oggetto dello studio, la
stima della probabilità di accadimento e la valutazione della
magnitudo delle conseguenze.
•Nella valutazione del rischio quindi convergono concetti di tipo
probabilistico e affidabilistico di componenti e sistemi, e sono
richieste competenze e conoscenze multidisciplinari.
Valutazione del rischio. Criteri
Per tutti i problemi di prevenzione non riconducibili ad un confronto con
uno standard normativo o tecnico di riferimento la valutazione dei rischi
comporta un contributo soggettivo del valutatore .
Possono pesare negativamente sulla valutazione quegli elementi di
percezione soggettiva che con l’abitudine possono portare ad una sottostima.
A mitigare la soggettività del valutatore contribuiscono la consultazione con
le RLS e la raccolta critica dei giudizi dei lavoratori.
La fase di valutazione del rischio può essere espletata utilizzando diverse
metodologie di lavoro, alcune delle quali utilizzano funzioni matematiche.
Si deve tenere conto nell’ambito delle tipologie di rischio trattate anche di
altri elementi quali ad esempio:
agile lettura
individuazione sintetica dei livelli di rischio individuati
Valutazione del rischio. Criteri
Occorre tenere presente la struttura sequenziale che un incidente
assume.
• A volte l’insorgere di un’unica causa (evento iniziatore) può
portare direttamente a conseguenze incidentali.
• Più spesso l’incidente presenta una struttura più complessa di
carattere essenzialmente sequenziale :
evento iniziatore - eventi intermedi – evento finale.
Per eliminare l’incidente bisogna eliminare le concause o le
concatenazioni in cui l’uomo è spesso l’anello debole.
•Fallimenti tecnici
•Fallimenti umani
•Fallimenti organizzativi
Valutazione del rischio. Fonti informative
La valutazione va fatta precedere da:
Attente ricognizioni e acquisizioni di informazioni di tutti gli elementi utili disponibili
come ad esempio:
•analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti;
•consultazione e/o partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti;
•dati e manuali forniti dai fabbricanti e dai fornitori; (schede di sicurezza delle sostanze e
prodotti)
•fonti documentarie ed esperienze in rapporto alla attività in oggetto; (documentazione
delle associazioni commerciali o di professionisti qualificati nel campo della sicurezza e
della sanità);
•orientamenti proposti dagli enti nazionali o dagli istituti competenti nel campo della
sicurezza, della sanità e dell’igiene del lavoro;
Valutazione del rischio. Fonti informative
•dati relativi a incidenti e infortuni, compresi i rapporti sugli eventi pericolosi (incidenti
mancati, indagini epidemiologiche, registro infortuni, denunce INAIL;
•metodi di lavoro, manuali e procedure operative;(registro manutenzioni, atti autorizzativi)
•controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni;
•pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore;
•norme definite da organismi di standardizzazione europei o nazionali;
•norme minime nel campo della sicurezza e della sanità del posto di lavoro
•riviste specializzate;
Valutazione del rischio. Metodologia
METODOLOGIA: MODO RAZIONALE DI PROCEDERE
Una delle prime metodologie di valutazione del rischio nel settore chimico è stata
formalizzata nel 1983 dallo statunitense National Research Council (NRC).
In tale procedura il processo valutativo veniva scomposto in fasi
Valutazione del rischio. Metodologia
Esistono molti modi di procedere per l'analisi dei pericoli e la stima dei rischi.
Sicuramente occorre:
Competenza necessaria per condurre una VdR, così come l’entità dello sforzo e delle
risorse necessarie, o il livello di dettaglio necessario per la realizzazione della VdR, derivano
dalla natura e dalla entità dei rischi, così come la complessità e variabilità delle tappe del
processo.
Descrivere in modo minuzioso il processo e/o le attività;
Realizzare un elenco di tutti i rischi noti nell’ambiente di lavoro comprendesi i rischi
presenti durante attività di lavoro eccezionali, come anomalie o operazioni di
manutenzione.
Elencare gli agenti nocivi sulla base dell’esame delle materie prime, e di una attenta
analisi dei processi che consenta di identificare i prodotti intermedi e quelli finiti.
Raccogliere informazioni
produttive.
Effettuare sopralluoghi
anche direttamente dai lavoratori in specifiche aree
Valutazione del rischio. Metodologia
Caratterizzare il rischio, cioè darne una descrizione accurata individuarne la tipologia
determinarne la misurazione in termini qualitativi o quantitativi e stabilirne
l’accettabilità consente di ordinare i fattori di rischio e di stabilire un ordine di priorità
nelle misure da prendere.
Occorre inoltre tener presente:
Nello stimare o misurare il rischio, ci sarà sempre un certo grado di incertezza.
•La valutazione della severità del rischio è spesso influenzata dai potenziali danni o
benefici personali, dalle informazioni disponibili e dalla familiarità e comprensione del
rischio.
•Il rischio percepito e quello reale possono essere molto differenti.
Inoltre:
E’ importante che Il processo di valutazione sia affiancato da un contemporaneo processo
di comunicazione, tramite il quale ciascuna delle diverse fasi della valutazione viene
portata a conoscenza dei lavoratori, dei loro rappresentanti e, in alcuni casi, anche delle
comunità, e delle autorità locali interessate ai problemi di salute e sicurezza.
Valutazione del rischio. Metodologia
Tutte le metodologie utilizzate nella valutazione del rischio corrispondono
sostanzialmente a sistemi di identificazione e valutazione dei problemi.
Ogni metodo è stato sviluppato per applicazioni particolari.
Esistono due tipi fondamentali di analisi dei rischi; uno è chiamato metodo deduttivo e
l'altro metodo induttivo.
• Nel metodo deduttivo, si ipotizza l'evento finale (incidente) e si ricercano gli eventi
e le cause che hanno provocato l'evento finale. (analisi ad albero dei guasti)
• Nel metodo induttivo, si ipotizza e si valuta la frequenza e la conseguenza del
guasto di un componente o la deviazione di un processo. L'analisi successiva
identifica gli eventi che tale guasto potrebbe verificare e si arriva a conoscere il
possibile incidente. (analisi dei modi di guasto e dei loro effetti o analisi ad albero
degli eventi)
Le tecniche impiegate sono generalmente, qualitative; ma, aumentando la complessità
delle situazioni da valutare si rendono necessari metodi quantitativi.
Valutazione del rischio. Metodologia
Metodi quantitativi:
si basano sull’analisi quantitativa del rischio R = f(P,D), in cui:
- la funzione f tiene conto della maggior parte dei parametri che intervengono nella nascita
e nello sviluppo del rischio, quali: fattore umano, materiali, macchina, processo e
ambiente;
- vengono considerati, oltre alla probabilità di accadimento e gravità del danno, anche altri
fattori quali: estensione del danno, frequenza e durata di esposizione, possibilità di
evitare o limitare il danno, ecc.
Tale tipologia di valutazione viene effettuata quando si vuole valutare il rischio in modo
molto dettagliato e analitico, lasciando poco spazio alla soggettività del valutatore.
Metodi qualitativi:
non utilizzano espressioni matematiche del tipo R = f(P,D) per valutare i diversi rischi, ma
effettuano un’analisi qualitativa verificando la conformità alle norme vigenti. Il punto di
arrivo è un giudizio qualitativo della situazione che si sta valutando.
Metodi semi-quantitativi (o semi-qualitativi):
si basano su un’analisi quantitativa, in cui il rischio è R=f(P,D), ma con approccio
leggermente semplificato. I dati a disposizione sono quelli rilevati al momento dell’indagine
ed i parametri di confronto sono quelli che prescrivono le norme tecniche, dipendenti sempre
dalla probabilità di accadimento e del danno conseguente.
Valutazione del rischio. Metodologia
metodologie di analisi di rischio e scopi che si vogliono raggiungere:
Tecniche specifiche usate per identificare i rischi nella fase di pianificazione e di
progettazione.
• Gli studi sul rischio e sull’operatività (HAZOP), tecniche qualitative usate per
identificare i rischi derivanti da errori meccanici e da quelli umani.
• Analisi delle modalità d’errore e dei loro effetti (FMEA), tecniche induttive usate
soprattutto per identificare gli errori meccanici.
• Analisi delle mansioni (task analysis), una tecnica induttiva usata per identificare la
sorgente probabile dell’errore umano.
Metodi utilizzati per identificare i rischi nel luogo di lavoro.
• Analisi Storica (Statistiche sugli incidenti e malattie professionali, dati INAIL).
• Indagini sugli incidenti ( banche dati, letteratura tecnica)
• Audit di sicurezza
• Checklist.
• Sopralluoghi.
Valutazione del rischio. Fasi
INDIVIDUARE I PERICOLI che sussistono nel luogo di lavoro
Pericoli
ordinari o generici
Esempi
•ambiente di lavoro
•macchine e impianti
•attrezzature
di processo
•Rilasci sostanze pericolose
•Contaminazioni
•Incendi ed esplosioni
specifici
•Presenza sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro
•Rilasci di energia nell’ambiente di lavoro
•Esposizione ad agenti fisici
•Movimentazione manuale di carichi
•Videoterminali
•Posture incongrue
•Interferenza, confusione nei ruoli
•Carenza di informazione e formazione
•Carenza procedure
•Carenza comunicazione
ergonomici
organizzativi
Valutazione del rischio. Fasi
INDIVIDUARE LE PERSONE ESPOSTE
Individuare per ciascun pericolo, chi sono le persone che potrebbero subire un danno
tenendo conto dell'esposizione diretta e indiretta di tutti i lavoratori.
Particolare attenzione deve essere prestata a:
•questioni di genere
•gruppi di lavoratori che possono essere maggiormente a rischio o che hanno particolari
requisiti:
lavoratori con disabilità
lavoratori migranti
lavoratori giovani e anziani
donne in gravidanza
personale privo di formazione o inesperto
lavoratori a tempo parziale e con contratti a tempo determinato
Valutazione del rischio. Fasi
VALUTARE I RISCHI DERIVANTI DA CIASCUN PERICOLO in
termini di probabilità, gravità e frequenza di esposizione
A tal fine si possono considerare i seguenti fattori:
•il grado di probabilità che un pericolo possa determinare un danno (per esempio,
improbabile, possibile ma poco verosimile, probabile o inevitabile nel tempo);
•la possibile gravità del danno (per esempio se il danno è contenuto, un infortunio che
non provoca lesioni, una lesione superficiale -lividi o lacerazioni-, una lesione grave fratture, amputazioni, malattie croniche-, un incidente mortale, o più infortuni mortali);
•la frequenza dell'esposizione e il numero di lavoratori esposti.
Valutazione del rischio. Fasi
DECIDERE quali provvedimenti debbano essere presi per prevenire e proteggere
la salute e la sicurezza dei lavoratori nel rispetto delle norme di legge, in modo da
effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle attrezzature di lavoro,
dei prodotti e dei preparati chimici, che si trovano sul luogo di lavoro, nonché
dell’organizzazione dello stesso.
Se possibile prevenire o eliminare i rischi alla radice. Per esempio, valutando:
•se l'attività o il lavoro siano indispensabili;
•la possibilità di eliminare il pericolo;
•la possibilità di utilizzare sostanze o processi di lavoro diversi.
Qualora non sia possibile evitare o prevenire i rischi, allora stabilire se sia possibile
ridurli a un livello idoneo a non compromettere la salute e la sicurezza degli esposti
ulteriori principi generali di prevenzione:
•combattere i rischi alla fonte;
•adeguare il lavoro a ciascun individuo, nella scelta dei posti di lavoro e delle
attrezzature; tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
•priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle protezioni individuali
Valutazione del rischio. Fasi
INTERVENIRE con azioni concrete, mettere in atto misure e mezzi e
definire le priorità
Un intervento efficace comprende l'elaborazione di un piano che specifichi:
•quali misure attuare;
•i mezzi messi a disposizione (tempo, risorse ecc.);
•le persone responsabili per le diverse misure e il relativo calendario di intervento;
•le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste, e una data per la revisione
delle misure di controllo.
È importante coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti nel processo:
•informandoli delle misure messe in atto, di come saranno attuate e di chi sarà la
persona incaricata della loro attuazione;
•fornendo loro una formazione o istruzioni adeguate sulle misure o i processi che
saranno attuati.
Valutazione del rischio. Fasi
CONTROLLARE e REVISIONARE i provvedimenti posti in atto per
comprendere se risultano adeguati e se rimangano efficaci nel tempo.
•il grado di evoluzione probabile dell'attività lavorativa;
•le modifiche, l'introduzione di un nuovo processo, nuove attrezzature o nuovi
materiali, le variazioni apportate nell'organizzazione del lavoro possono alterare la
percezione del rischio sul luogo di lavoro;
•dopo aver adottato le nuove misure necessarie alla luce della valutazione dei rischi, è
indispensabile analizzare le nuove condizioni di lavoro per monitorare le conseguenze
delle modifiche apportate. È altresì fondamentale evitare il trasferimento del rischio;
ciò significa che occorre evitare di creare un nuovo rischio per risolvere un problema;
•la valutazione non è più applicabile, in quanto i dati o le informazioni su cui si basa
non sono più validi;
•le misure di prevenzione e di protezione attualmente in atto non sono sufficienti o non
sono più adeguate, per esempio perché sono disponibili nuove informazioni
concernenti particolari misure di controllo;
•Mancati infortuni
Valutazione del rischio. Fasi
DIMOSTRARE e DOCUMENTARE che tutti i fattori attinenti l’attività
lavorativa siano stati presi in esame. Registrare almeno il nome delle persone
che effettuano la V.d.R., i pericoli individuati, misure necessarie, informazioni
specifiche, coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti
È necessario conservare una registrazione dei risultati delle valutazioni dei rischi sul
lavoro.
Tale registrazione può essere utilizzata come base per:
•trasmettere informazioni alle persone interessate;
•monitorare l'introduzione delle misure necessarie;
•fornire una prova alle autorità di vigilanza;
•provvedere a una revisione, in caso di mutamenti nelle circostanze
Analisi del rischio
schema logico dell’analisi del rischio
I metodi di analisi e valutazione dei rischi si differenziano per scopo, completezza
ed utilizzo ma tutti presentano la stessa sequenza di fasi logiche principali:

Identificazione dei pericoli e degli eventi incidentali si individuano in modo
sistematico tutti i pericoli legati all’attività in esame ed i fattori di rischio connessi (in
questa fase si usano prevalentemente check-list, dati storici sugli incidenti, casi simili
ecc.).

Valutazione delle frequenze di accadimento (esperienza e banche dati)

Analisi delle conseguenze

Valutazione del rischio: si stima il rischio per ogni pericolo individuato; questa fase
comprende anche il giudizio sul grado di accettabilità del rischio stesso.

Definizione delle priorità degli interventi correttivi: i pericoli vengono ordinati per
valori di rischio decrescenti e per tutti i casi in cui tale livello risulta inaccettabile si
individuano azioni correttive adeguate.
ANALISI DEL RISCHIO
È funzione di probabilità e conseguenze
storico, banche dati
chech list
IDENTIFICAZIONE
EVENTI INCIDENTALI
hazop
fmea modalità di guasto e analisi
effetti
esperienza
VALUTAZIONE
FREQUENZE DI ACCADIMENTO
banche dati
albero dei guasti (top event)
albero eventi
danni
ANALISI CONSEGUENZE
effetti fisici
rilasci
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Processo decisionale misure prevenzione e
protezione
Valutazione del rischio. Matrici di rischio
OCCORRE RICORDARE E TENERE PRESENTE CHE
IL RISCHIO NON PUO’ ESSERE RIDOTTO A ZERO.
Il RISCHIO è funzione del tempo di esposizione, della probabilità che si
verifichi un evento dannoso e della gravità del danno
R = f ( t , P, D,)
RIDURRE IL RISCHIO EQUIVALE A :
•ridurre il tempo di esposizione
per t = 0 si ha R = 0
•ridurre la probabilità che un evento si verifichi
per P = 0 si ha R = 0
•ridurre la gravità delle conseguenze ( del danno) per D = 0 si ha R = 0
ESEMPI0
legame che esiste tra leggi della probabilità e costruzione di un albero dei guasti.
Circuito costituito da:
•batteria (P),
•interruttore (I)
•due lampade (L1 e L2),
collegate in parallelo
Con l’interruttore chiuso, le lampade funzionano entrambe.
L’evento che si vuole studiare è la mancanza totale di luce (Top Event)
A parole, si può studiare il fenomeno come segue:
• Si ha mancanza totale di luce quando entrambe le lampadine sono spente (AND).
• Ciascuna delle due lampadine può essere spenta perché fulminata o perché non alimentata (OR).
• Ciascuna delle due lampadine può non essere alimentata perché la batteria è scarica o perché
l’interruttore del circuito è aperto (OR).
Si veda ora l’albero costruito sulla base delle affermazioni precedenti:
• P è la probabilità associata alla batteria scarica
• I è la probabilità associata all’interruttore aperto
• L1 è la probabilità associata alla lampadina 1 fulminata
• L2 è la probabilità associata alla lampadina 2 fulminata
Quando due eventi sono in OR tra loro, la probabilità dell’evento risultante è dato dalla
somma delle probabilità dei due singoli eventi;
quando due eventi sono in AND tra loro, la probabilità dell’evento risultante è il prodotto
delle probabilità dei due singoli eventi.
Valutazione del rischio. Matrici di rischio
Una tecnica comunemente utilizzata classifica il rischio mediante una
matrice che correla l’entità del danno con la sua potenziale occorrenza.
A ciascun rischio identificato (inteso come fonte potenziale di pericolo) sono
associati due valori numerici:
P = probabilità evento (o frequenza di accadimento)
D = entità del danno (o intensità della conseguenza)
4
4
3
3
2
2
1
1
0
improbabile
P
poco
probabile
probabile
inevitabile
0
Lieve
Modesto
Grave
Gravissimo
D
Pertanto viene individuato per ciascun fattore un: INDICE DI RISCHIO R = P x D.
A ciascun INDICE DI RISCHIO deve corrispondere una specifica attività di
controllo, verifica e/o interventi.
R=1
indice di rischio basso
R=2-3
indice di rischio medio
R=4-8
indice di rischio alto
R>9
indice di rischio molto alto
Valutazione del rischio. Matrici di rischio
PROBABILITA’
ELEVATA
7
8
15
16
MEDIO-ALTA
5
6
13
14
MEDIO-BASSA
3
4
11
12
BASSISSIMA
1
2
9
10
TRASCURABILE
MODESTA
NOTEVOLE
INGENTE
MAGNITUDO
Valutazione del rischio. Matrici di rischio
PROBABILITA’
ELEVATA
7
MEDIO-ALTA
5
8
15
16
6
13
14
PROTEZIONE
PREVENZIONE
MEDIO-BASSA
3
4
11
12
BASSISSIMA
1
2
9
10
TRASCURABILE
MODESTA
NOTEVOLE
INGENTE
MAGNITUDO
Valutazione del rischio.
PREVENZIONE
Diminuire la
PROBABILITA’
dell’EVENTO
PROTEZIONE
Diminuire la
ENTITA’
del DANNO
Valutazione del rischio.
SCALA DELLE PROBABILITA’ “P”
fa riferimento a:
•all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la
carenza riscontrata e il danno ipotizzato;
•all’esistenza di dati statistici noti a riguardo;
•al giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto e che
spesso costituisce l’unica fonte di tipo pseudostatistico
disponibile
SCALA DELLA GRAVITA’ DEL DANNO “D”
Fa riferimento a:
•competenze di tipo sanitario principalmente alla reversibilità
o meno del danno
Valutazione del rischio.
Scala delle probabilità dell’evento
ELEVATA
•ESISTE UNA CORRELAZIONE DIRETTA TRA MANCANZA RILEVATA ED IL DANNO
IPOTIZZATO PER I LAVORATORI
•SI SONO GIA VERIFICATI DANNI PER LA STESSA MANCANZA RILEVATA, IN
SUTUAZIONI OPERATIVE SIMILI
•IL VERIFICARSI DEL DANNO NON PROVOCHEREBBE ALCUN STUPORE TRA GLI
OPERATORI
M.ALTA
•E’ NOTO QUALCHE EPISODIO IN CUI ALLA MANCANZA HA FATTO SEGUITO UN DANNO
•IL VERIFICARSI DEL DANNO SUSCITEREBBE UNA MODERATA SORPRESA
•LA MANCANZA RILEVATA PUO’ PROVOCARE DANNO SOLO IN CIRCOSTAZE
SFORTUNATE
M.BASSA
•SONO NOTI SOLO RARISSIMI EPISODI GIA’ VERIFICATI
•IL VERIFICARSI DEL DANNO SUSCITEREBBE GRANDE SORPRESA
•LA MANCANZA RILEVATA PUO’ PROVOCARE UN DANNO SOLO IN CONCOMITANZA CON
ALTRI EVENTI POCO PROBABILI INDIPENDENTI
BASSA
•NON SONO NOTI EPISODI GIA’ VERIFICATI
•IL VERIFICARSI DEL DANNO SUSCITEREBBE INCREDULITA’
Valutazione del rischio.
Scala dell’entità del danno
INGENTE
•INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE CON EFFETTI LETALI O INVALIDITA’
TOTALE
•ESPOSIZIONE CRONICA CON EFFETTI LETALI O TOTALMENTE INVALIDANTI
NOTEVOLE
•INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON EFFETTI DI INVALIDITA’
PARZIALE
•ESPOSIZIONE CRONICA CON EFFETTI IRREVERSIBILI O PARZIALMENTE
INVALIDANTI
MODESTA
•INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON INABILITA’ REVERSIBILE
•ESPOSIZIONE CON EFFETTI REVERSIBILI
TRASCURABILE
•INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE CRONICA ACUTA CON INABILITA’
RAPIDAMENTE REVERSIBILE
•ESPOSIZIONE CON EFFETTI RAPIDAMENTE REVERSIBILI
Documento Della Sicurezza
Art 28 comma 2
UN
ULTERIORE
OBBLIGO
DERIVANTE
DALLA
VALUTAZIONE CONSISTE NEL DOCUMENTARE I
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE MEDIANTE LA
STESURA DI UN DOCUMENTO.
Il documento può essere tenuto su supporto informatico e deve essere
munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici
di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione
del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai
soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione di:
RSPP,
RLS o RLST
Medico competente, ove nominato
Documento Della Sicurezza - Contenuti
Art 28 comma 2
-UNA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA,
NELLA QUALE SIANO SPECIFICATI I CRITERI ADOTTATI PER LA
VALUTAZIONE STESSA.
-INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
ATTUATE E DEI DPI ADOTTATI A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE
- IL PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI
SICUREZZA
Documento Della Sicurezza - Contenuti
Art 28 comma 2
- L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLE
MISURE
DA
REALIZZARE,
NONCHE'
DEI
RUOLI
DELL'ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
CHE
VI
DEBBONO
PROVVEDERE, A CUI DEVONO ESSERE ASSEGNATI UNICAMENTE
SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATE COMPETENZE E POTERI;
- L'INDICAZIONE
DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DEL RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA O DI QUELLO TERRITORIALE
E DEL MEDICO COMPETENTE CHE HA PARTECIPATO ALLA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO;
- L'INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI CHE EVENTUALMENTE
ESPONGONO I LAVORATORI
A RISCHI SPECIFICI CHE
RICHIEDONO UNA RICONOSCIUTA CAPACITÀ PROFESSIONALE,
SPECIFICA
ESPERIENZA,
ADEGUATA
FORMAZIONE
E
ADDESTRAMENTO
Documento Della Sicurezza
Art 28 comma 2
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore
di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità
quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali
e di prevenzione
Art 28 comma 3bis
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto
ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il
relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della
propria attività
Documento Della Sicurezza
-Il documento è custodito presso l’azienda o l’unità
produttiva alla quale si riferisce la valutazione
-Il documento non deve essere considerato come un lavoro
definitivo ma esso deve essere rielaborato, aggiornato e
rivisitato in occasione di modifiche di processo produttivo o
dell’organizzazione significative ai fini della sicurezza e
della salute dei lavoratori
-Il documento rappresenta quindi una cerniera tra lo stato di
fatto rilevato all’interno all’azienda e la situazione
migliorata da conseguire nel breve e medio periodo
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La valutazione del rischio