GESTIONE DEI RIFIUTI
SPECIALI ASSIMILATI
AGLI URBANI
LA NORMATIVA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 “Testo Unico” in materia ambientale: D.Lgs.152/06
 Criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali: C.I.
27.07.1984
 Funzionamento Albo Gestori Ambientali: DM 120/2014
 Registri di carico/scarico: DM 148/98
 Formulari di identificazione: DM 145/98
 MUD: Legge 70/94
 Realizzazione e gestione dei Centri di Raccolta comunali:
D.M. 08.04.2008
 Applicazione della TASI+TARI: Legge 147/2013
D.LGS.152/06 - ART.184
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Il Decreto prevede la classificazione dei rifiuti
secondo due criteri:
ORIGINE: URBANI E SPECIALI
CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’:
NON PERICOLOSI E PERICOLOSI
RIFIUTI URBANI
 i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione;
 i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per
qualità e quantità, con apposito regolamento comunale;
 i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad
uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
RIFIUTI URBANI
 i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,
parchi e aree cimiteriali;
 i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
RIFIUTI SPECIALI
 rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione,
nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di
scavo;
 rifiuti da lavorazioni industriali;
 rifiuti da lavorazioni artigianali;
 rifiuti da attività commerciali;
 rifiuti da attività di servizio;
RIFIUTI SPECIALI
 rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di
rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque
reflue e da abbattimento di fumi;
 i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 il combustibile derivato da rifiuti.
RIFIUTI PERICOLOSI
Esistono due tipologie di rifiuti pericolosi:
 Rifiuti sempre pericolosi classificati come tali in funzione
della loro origine e a prescindere da qualsiasi altra
considerazione: rifiuti con CER asteriscato
 Rifiuti pericolosi in quanto contenenti determinate
sostanze in determinate quantità (limiti esplicitati
all’art.1 decisione 2001/118/CE): rifiuti con codice a
specchio; in questo caso la loro classificazione va fatta
sulla base di analisi chimiche
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
ART.198 D.LGS. 152/06
I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti
urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei
principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità
stabiliscono in particolare:
…..
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali
non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le
definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI
C.I. 27.7.84
I rifiuti speciali non pericolosi “diventano”
urbani solo a seguito di un apposito atto
predisposto dal Comune. Il Comune, a
propria volta può assimilare solo alcune
tipologie di rifiuti speciali, elencate dal C.I.
27.7.1984.
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI
URBANI C.I. 27.07.1984
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi
plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti
dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti
derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici
(bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di princìpi attivi.
ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI
ART.188 DLGS 152/06
Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che
consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le
operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei
rifiuti.
Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le
seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori
a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.
PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
ART.198 D.LGS 152/06
2. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicità …. stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della
gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei
rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle
diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani
pericolosi …;
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e
trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni
merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.
ALBO GESTORI AMBIENTALI
ART.212 D.LGS.152/06
È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali,
…….. articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il
medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali,
istituite presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
ALBO GESTORI AMBIENTALI
ART.212 D.LGS.152/06
L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e
trasporto di rifiuti.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per
l'esercizio delle attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti.
ALBO GESTORI AMBIENTALI
ART.212 D.LGS.152/06
COMMA 8
I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta
e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in
quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono
soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 art.212 a condizione che tali
operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione
dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla
prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione
dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione
regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.
ISCRIZIONE
ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI
http://www.mi.camcom.it/albo-gestori-ambientali
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE, DI MODIFICA O DI
CANCELLAZIONE DALL'ALBO?
agli sportelli:
indirizzo: Via Meravigli 11/A - Milano
orari: dal lunedì al giovedì 9.00 - 13-00; venerdì 9.00 - 12.30
per corrispondenza:
preferibilmente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Camera di
commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali - Via Meravigli 9/b -20123 Milano (è
indispensabile indicare un recapito telefonico ed un referente per poter contattare
l'impresa).
Per invio telematico.
ISCRIZIONE
ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI
COSTI
 diritto annuale di iscrizione di Euro 50,00. Il diritto annuale deve
essere pagato al momento dell'iscrizione e, successivamente, ogni
anno, entro il 30 aprile.
 diritto di segreteria di Euro 10,00 una tantum
 tassa di concessione governativa di Euro 168,00 una tantum
ALBO GESTORI AMBIENTALI
SISTEMA SANZIONATORIO
ART.256 D.LGS 152/06
1.Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, … di rifiuti in
mancanza della prescritta ……, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli ……., 212, ……. è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non
pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
ART.193 DLGS 152/06
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti
sono accompagnati da un formulario di identificazione dal
quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
ART.193 DLGS 152/06
Il formulario di identificazione deve essere redatto in
quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal
trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere
presso il produttore o il detentore e le altre tre,
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono
acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del
formulario devono essere conservate per cinque anni.
FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
ART.193 DLGS 152/06
Il modello e i contenuti del formulario di identificazione, sono stabiliti
dal DM 1° aprile 1998, n. 145.
I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dalle
CCIA competenti per territorio e devono essere annotati sul registro Iva
acquisti.
FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
ART.193 DLGS 152/06
In quali casi non è necessaria la compilazione del formulario?
 trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce
il servizio pubblico;
 trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei
rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non
eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.
NON SONO PREVISTE ALTRE ECCEZIONI
FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
ART.193 DLGS 152/06
Il formulario deve essere compilato dal produttore/detentore oppure
dal trasportatore.
E’ compito e responsabilità del produttore/detentore:
 classificare correttamente il rifiuto;
 accertarsi che il trasportatore e l’impianto di destinazione siano
autorizzati;
 accertarsi che il trasporto sia andato a buon fine.
FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
ART.193 DLGS 152/06
Per parte sua, il trasportatore deve verificare:
la classificazione del rifiuto;
che l’impianto di destinazione sia autorizzato;
Per parte sua, l’impianto deve verificare:
la classificazione del rifiuto;
 che il trasportatore sia autorizzato.
RESPONSABILITA’
Tra produttore/detentore, trasportatore e
impianto vi è la piena corresponsabilità:
la condotta irregolare dell’uno,
ricade sugli altri.
FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
Formulario
Sistema sanzionatorio
RIFIUTI PERICOLOSI
CONDOTTA
SANZIONE
Mancanza del formulario nell’effettuazione
del trasporto effettuato da Enti o imprese.
(art.258 comma 4 D.Lgs 152/06)
Arresto fino a 2 anni con sequestro del
mezzo di trasporto
Formulario recante dati incompleti
inesatti.
(art.258 comma 4 D.Lgs 152/06)
Arresto fino a 2 anni con sequestro del
mezzo di trasporto
o
Utilizzo di un falso certificato di analisi dei
rifiuti durante il trasporto effettuato da Enti
o imprese.
(art.258 comma 4 D.Lgs 152/06)
Arresto fino a 2 anni con sequestro del
mezzo di trasporto
Omessa conservazione per 5 anni.
(art.258 comma 5 D.Lgs 152/06)
Sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 260,00 a 1.550,00
Formulario
Sistema sanzionatorio
RIFIUTI NON PERICOLOSI
CONDOTTA
SANZIONE
Mancanza del formulario nell’effettuazione
del trasporto effettuato da Enti o imprese.
(art.258 comma 4 D.Lgs 152/06)
Sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 1.600,00 a 9.300,00
Formulario recante dati incompleti
inesatti.
(art.258 comma 4 D.Lgs 152/06)
Sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 1.600,00 a 9.300,00
o
Utilizzo di un falso certificato di analisi dei
rifiuti durante il trasporto effettuato da Enti
o imprese.
(art.258 comma 4 D.Lgs 152/06)
Arresto fino a 2 anni con sequestro del
mezzo di trasporto
Omessa conservazione per 5 anni.
(art.258 comma 5 D.Lgs 152/06)
Sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 260,00 a 1.550,00
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
ART.190 DLGS 152/06
Soggetti obbligati:
 chiunque effettua a titolo professionale attività di
raccolta e trasporto di rifiuti;
 i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza
detenzione;
 le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti;
 i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di
particolari tipologie di rifiuti;
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
ART.190 DLGS 152/06
Soggetti obbligati:
 le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
 le imprese e gli enti (con più di 10 dipendenti) produttori
iniziali di rifiuti industriali, artigianali, derivanti dalla
attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi classificati come non pericolosi.
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
ART.190 DLGS 152/06
Il modello e i contenuti del registro di carico e scarico, sono stabiliti dal
DM 1° aprile 1998, n. 148.
Il registro deve essere numerato e vidimato dalla CCIAA competente
per territorio.
Si possono utilizzare anche fogli formato A4, purchè regolarmente
numerati e vidimati.
Sul registro di carico e scarico si devono annotare le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini
della comunicazione annuale al Catasto (MUD).
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
ART.190 DLGS 152/06
Tempistica
Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro
dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei
rifiuti.
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
ART.190 DLGS 152/06
Dove vanno conservati?
presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di
recupero e di smaltimento di rifiuti,
presso la sede delle imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto,
presso la sede dei commercianti e degli intermediari.
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
ART.190 DLGS 152/06
Per quanto tempo vanno conservati?
I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei
rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle
operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che
devono essere conservati a tempo indeterminato ed al
termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità
che ha rilasciato l'autorizzazione.
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
ART.190 DLGS 152/06
Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili
in qualunque momento all'autorità di controllo che ne
faccia richiesta.
Ad oggi, non vi sono termini per la stampa, che, in caso di
tenuta informatizzata del registro, non coincide
necessariamente con l’annotazione. E’ quindi sufficiente
stampare il registro una volta all’anno, preferibilmente in
occasione della presentazione del MUD.
REGISTRI
SISTEMA SANZIONATORIO
Rifiuti pericolosi
CONDOTTA
SANZIONE
Sanzione amministrativa pecuniaria da €
Omessa o incompleta tenuta del registro
15.500 a 93.000 nonché sanzione
(art.258 comma 2 D.Lgs.152/06)
amministrativa accessoria della sospensione
da 1 mese a 1 anno della carica rivestita
dal soggetto responsabile dell’infrazione e
dalla carica di amministratore
Inesattezze formali o incompletezze formali
nella tenuta del registro per i rifiuti
pericolosi, ma i dati riportati nel MUD, nei
formulari o nelle altre scritture contabili
tenute per legge consentono di ricostruire
le informazioni dovute (art.258 comma 5
D.Lgs.152/06)
Sanzione amministrativa pecuniaria da €
260 a 1.550
REGISTRI
SISTEMA SANZIONATORIO
Rifiuti pericolosi
CONDOTTA
SANZIONE
Mancata conservazione (art.258 comma 5
D.Lgs.152/06)
Sanzione amministrativa pecuniaria da €
260 a 1.550
REGISTRI
SISTEMA SANZIONATORIO
Per i rifiuti pericolosi le sanzioni amministrative
pecuniarie sono ridotte da Euro 2.070,00 a
12.400,00 nel caso di imprese che occupano un
numero di unità lavorative inferiori a 15
dipendenti, calcolate con riferimento al n. di
dipendenti occupati a tempo pieno durante 1
anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e gli
stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative
annue. A tali fini l’anno da prendere a riferimento
è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato.
REGISTRI
SISTEMA SANZIONATORIO
Rifiuti non pericolosi
CONDOTTA
SANZIONE
Omessa o incompleta tenuta del registro
(art.258 comma 2 D.Lgs.152/06)
Sanzione amministrativa pecuniaria da €
2.600 a 15.500
Inesattezze formali o incompletezze formali
nella tenuta del registro per i rifiuti non
pericolosi, ma i dati riportati nel MUD, nei
formulari o nelle altre scritture contabili
tenute per legge consentono di ricostruire
le informazioni dovute (art.258 comma 5
D.Lgs.152/06)
Sanzione amministrativa pecuniaria da €
260 a 1.550
Mancata conservazione (art.258 comma 5
D.Lgs.152/06
Sanzione amministrativa pecuniaria da €
260 a 1.550
REGISTRI
SISTEMA SANZIONATORIO
Per i rifiuti non pericolosi le sanzioni amministrative
pecuniarie sono ridotte da Euro 1.040,00 a 6.200,00 nel
caso di imprese che occupano un numero di unità
lavorative inferiori a 15 dipendenti, calcolate con
riferimento al n. di dipendenti occupati a tempo pieno
durante 1 anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e gli
stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
A tali fini l’anno da prendere a riferimento è quello
dell’ultimo esercizio contabile approvato.
Scarica

scarica allegato - Comune di Comun Nuovo