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1
EVOLUZIONE STORICA DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE;
COMPOSIZIONE E STATUS DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE;
LA GIURISDIZIONE DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE;
LA COMPETENZA;
Il RICORSO
2
Secondo la tesi sostenuta dal prof. Russo, il
giudizio che si instaura davanti le commissioni
tributarie è un giudizio di impugnazionemerito.
Sotto il profilo formale, esso si atteggia come un
giudizio di impugnazione: il giudizio deve essere
introdotto con l’impugnazione di atti
tassativamente elencati nell’art. 19, dlgs
546/92.
Sotto il profilo sostanziale (contenuto della
tutela) va rilevato che il giudice tributario non si
limita a dichiarare legittimi o ad annullare gli
atti dell’ente impositore, ma emette pronunce
che attengono al merito del rapporto di imposta:
giudizio di accertamento negativo della pretesa
avanzata con l’atto investito dal ricorso e della
correlata obbligazione.
Tale ricostruzione non sarebbe convincente in
riferimento ai casi in cui il ricorso sia fondato sui
vizi meramente formali dell’atto impugnato. Il
giudice non emetterebbe, nel caso in parola, una
pronuncia di accertamento attinente al merito
della pretesa tributaria, ma si limiterebbe ad
annullare o meno l’atto, a seconda che reputi
sussistenti o meno i vizi dedotti dal ricorrente:
giudizio di impugnazione-annullamento e non di
impugnazione-merito
La critica innanzi esposta è fondata sulla
premessa, che i vizi dell’atto impugnato
siano qualificabili come vizi di
annullabilità e non di nullità. Ciò
sulla base dei principi generali secondo i
quali: l’azione di annullamento è soggetta
a prescrizione e l’inutile decorso del
termine prescrizionale determina la
sanatoria del vizio, mentre l’azione di
nullità è imprescrittibile, e non è
possibile sanatoria alcuna.
Per il prof. Russo, invece, i vizi in questiono
sono configurabili come cause di nullità,
nonostante che essi debbano essere
dedotti entro i termini perentori previsti
per la proposizione del ricorso.
Si deve infatti tener conto del
particolarismo del diritto tributario che
giustifica l’apposizione di rigidi termini di
decadenza sia a carico dell’ente
impositore che a carico del soggetto
passivo dell’obbligazione tributaria.
•
•
•
sono organi del processo tributario:
le Commissioni tributarie provinciali (giudici
speciali);
le Commissioni tributarie regionali (giudici
speciali);
la Corte di Cassazione, presso la quale è istituita
un’apposita sezione tributaria (giudice ordinario)
3
sono attribuite alle commissioni tributarie tutte le
controversie in materia di tributi, di ogni genere e
specie e comunque denominati, ad eccezione di quelle
riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria
successivi alla notifica della cartella di pagamento
(art.2 d.lgs. 546/1992)
4
la competenza territoriale delle commissioni
provinciali è determinata sulla base della sede
dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato (art.4,
c.1)
la competenza territoriale delle commissioni
regionali è determinata sulla base della sede della
commissione provinciale che ha emesso la
sentenza impugnata (art.4, c.2)
5
All’epoca
dell’Unità d’Italia, vigeva un
sistema di giustizia tributaria che distingueva
le controversie in materia di imposte
dirette, nelle quali si riteneva prevalessero
questioni tecnico-estimative da risolvere con
valutazioni essenzialmente equitative in sede
amministrativa, e controversie in materia di
imposte indirette, per le quali si
consideravano prevalenti le questioni di
diritto, che venivano risolte secondo le
regole giuridiche previste nel giudizio
ordinario.
Un’altra
causa di tale distinzione era
da ricondurre alla preminenza delle
imposte dirette nel sistema
tributario italiano che le riteneva,
per questo, secondo
l’Amministrazione pubblica non
sottoponibili al sindacato giudiziario.
A
seguito della Legge 14 luglio 1864. n. 1830,
istitutiva dell'imposta di ricchezza mobile,
furono introdotte le Commissioni tributarie
comunali (o consorziali) e provinciali, le
prime avevano il compito di determinare il
reddito imponibile; in seguito fu istituita la
Commissione centrale, con il regolamento
14 agosto 1864, n. 1884.
Solo
con l’entrata in vigore della nuova legge
sulla ricchezza mobile (r.d. luog. 28 giugno
1866, n. 3023) e l’ abolizione, nella
tassazione mobiliare, del sistema del
«contingente» con quello della «quotità», fu
devoluta la funzione accertativa all'agente
delle imposte, e di conseguenza anche alle
commissioni di primo grado fu concesso di
decidere “delle controversie che sorgono tra
il contribuente e l'agente per l'accertamento
dei redditi, sui quali l'imposta si riscuote
mediante ruoli”.
Questo
sistema che caratterizzava le
commissioni tributarie successivamente fu
oggetto di una graduale e “progressiva
giurisdizionalizzazione”, anche se vi erano
sporadici autori (E. Guicciardi) che già
all’inizio del novecento le consideravano
inserite fra le giurisdizioni amministrative
speciali.
Tale
mutamento della natura delle
commissioni culminò nella riforma degli
ordinamenti tributari (r.d.l. 1936, n. 1639 e
r.d. 1937, n. 1516) che suddivise le
Commissioni amministrative sulle imposte
dirette e sulle imposte indirette sugli affari
in tre gradi, ed ampliò l’originaria
competenza relativa solo all’imposta di
ricchezza mobile a tutte le imposte dirette
aumentò l'esigenza di una riforma dell'assetto
esistente delle commissioni tributarie in virtù
delle norme in essa contenute, che nel sancire il
divieto dell’ istituzione di giudici straordinari o
speciali come espressione del principio dell'unità
della giurisdizione (art. 102, co. 1 e 2), mentre
conservavano alcuni giudici speciali (art. 103),
facevano obbligo al legislatore ordinario, nella VI
disposizione transitoria, di procedere entro
cinque anni alla “revisione” degli organi speciali
di giurisdizione esistenti, perché fosse assicurata
anche per legge l’indipendenza anche dei giudici
speciali (art. 108, co. 2)
Tuttavia,
la Corte costituzionale, per evitare
una pronuncia di illegittimità delle
commissioni tributarie esistenti, si vide
costretta a negare carattere giurisdizionale
alle commissioni medesime (C. cost., n. 6 e
10/1969), in contrasto con il precedente
orientamento, confermato, invece, dalla
Corte di cassazione (Cass., sez. un,, n.
2175/1969; Cass., sez. un., n. 2201/1969;
Cass., sez. un., n. 1181/1970), ma, in questo
modo, salvaguardò la loro sopravvivenza.
L'articolazione delle commissioni era prevista in:
commissioni tributarie di primo grado, aventi
sede nella stessa dei tribunali;
commissioni tributarie di secondo grado, con
sede in ciascun capoluogo di provincia
e commissione tributaria centrale, i cui
componenti erano nominati, per il primo ed il
secondo grado, con decreto del ministro delle
finanze ma in conformità con le scelte
effettuate, rispettivamente dal presidente del
tribunale o della corte di appello, mentre, per la
centrale, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro delle
finanze.
Avverso
le decisioni delle commissioni di
secondo grado, in alternativa al ricorso
avanti la commissione centrale, dopo la
scadenza del termine, era esperibile il
ricorso avanti la corte di appello: in entrambi
i casi l'impugnativa era ammessa soltanto per
violazione di legge e per questioni di fatto
escluse quelle relative a valutazione
estimativa ed alla misura delle pene
pecuniarie.
Chiamata
a pronunciarsi sulla natura delle
commissioni dopo la riforma, la Corte
costituzionale, proprio in relazione ai nuovi
criteri di nomina dei componenti, esprimeva
con sicurezza la convinzione che hanno
natura di organi speciali di giurisdizione,
nell'interpretare la legislazione precedente,
si potesse attribuire alle vecchie commissioni
carattere semplicemente amministrativo (C.
cosi., n. 287/1974), in virtù del fatto che
l'art. 102 cost. stabiliva, in realtà, che non
possono essere «istituiti», cioè creati ex
novo, giudici speciali (C. cost., n. 215/1976).
non erano mancate critiche circa la idoneità del
nuovo assetto a garantire una piena tutela
dell'autonomia e indipendenza dei giudici
tributari. Le polemiche investirono soprattutto
l’inadeguata qualificazione professionale
(essendo sufficiente per la nomina dei
componenti il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art. 4,
d.P.R. n. 636/1972). Queste polemiche furono
inasprite anche dall’enorme carico di pendente
di controversie in attesa di decisione,
incentivato dalla scomparsa dei casi di
definizione concordata in fase amministrativa.
Il
d. lg. n. 545/1992 provvede a distribuire
territorialmente in modo più razionale le
commissioni, distinte in commissioni
tribularie provinciali, per il primo grado di
giudizio, e commissioni tributarie regionali,
per il secondo grado, con sede nei rispettivi
capoluoghi.
L'innovazione
tuttavia più rilevante, fu
l’istituzione dell’organo di vertice
dell’ordinamento processuale tributario, il
Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria, che rappresentava un
rafforzamento delle garanzie dell'autonomia
e indipendenza dei giudici tributari.
Al Consiglio sono demandate funzioni
relative alla nomina dei giudici tributari,
all’organizzaizione interna delle Commissioni
e al coordinamento con le attività del
Ministro delle finanze.
Il
consiglio di presidenza, infine, oltre a
vigilare sul funzionamento delle commissioni
tributarie, disponendo, se del caso, anche
ispezioni, è garante dell'osservanza delle
regole deontologiche da parte dei giudici
tributari. irrogando, per i comportamenti
non conformi ai doveri o alla dignità del loro
ufficio, le sanzioni dell'ammonimento, della
censura, della sospensione dalle funzioni per
un periodo da tre a sei mesi e della
rimozione dall'incarico
La
scelta dei componenti delle commissioni
avviene sulla base di criteri obiettivi, tesi ad
assicurare un'adeguata preparazione nelle
discipline giuridiche o economiche acquisita
anche con l'esercizio protrattosi nel tempo di
attività professionali, secondo le indicazioni
della legge di delega.
La
nomina avviene con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro delle finanze (oggi dell'economia e
delle finanze), previa deliberazione del
Consiglio di presidenza. La durata
dell'incarico è novennale con il limite
anagrafico del settantacinquesimo anno
d’età.
Sul
versante processuale, il d.lg. n. 545/1992
ha introdotto un vero e proprio «rito
tributario», retto da speciali disposizioni,
integrate, soltanto «per quanto da esse non
disposto e con esse compatibili», dalle norme
del codice di procedura civile (art. 1, co. 2).
L'adeguamento a tale processo si è tradotto,
per quanto concerne gli aspetti più salienti,
nella soppressione del terzo grado di merito,
nell'introduzione della tutela cautelare,
nell'obbligo della difesa tecnica per le parti
private e nella pronuncia sulle spese di
giudizio.
E’ infatti previsto che il ricorrente, se
dall’atto impugnato può derivargli un danno
grave ed irreparabile, può chiedere alla
commissione provinciale competente la
sospensione dell’atto stesso con istanza
motivata proposta nel ricorso o con atto
separato notificato alle altre parti e
depositato in segreteria (art.47).
I presidenti di commissione o di sezione possono essere nominati
soltanto tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari,
mentre
i vicepresidenti di sezione anche tra i laureati in giurisprudenza
o in economia e commercio che abbiano esercitato le funzioni di
giudice per cinque (in primo grado) o dieci di anni (in secondo
grado).
Per la nomina a giudice di commissione tributaria provinciale,
laddove è richiesto come requisito la qualità di dipendente
pubblico, l'iscrizione in un albo o in un registro, il possesso del
titolo di studio o l'abilitazione all'insegnamento in determinate
materie, a tale requisito deve accompagnarsi l'esercizio dei
servizio, della professione o dell'attività per un periodo che
ugualmente varia dai cinque ai dieci anni; per i laureati in
giurisprudenza ed economia e commercio è sufficiente il
conseguimento del diploma da almeno due anni (art. 4, d.lg. n.
545/1992). Più restrittivi sono invece i criteri di scelta dei
componenti delle commissioni tributarie regionali {art. 5),
differenza, questa, difficilmente giustificabile.
Il dlgs 546/92 non ha ristretto la categoria
dei soggetti abilitati alla assistenza tecnica
nel processo tributario ai soli avvocati, come
sarebbe stato opportuno stante l’elevata
complessità tecnico-giuridica delle questioni
processuali e sostanziali affidate ai difensori.
L’art. 12, comma 2, consente, invece,
l’assistenza tecnica oltre che agli avvocati,
anche ad altre categorie di professionisti.
E’ possibile distinguere due categorie:
Professionisti con abilitazione generale
Professionisti abilitati alla difesa soltanto in
liti riguardanti alcune materie
tassativamente indicate.
L’abilitazione
generale è attribuita oltre che
agli avvocati, ai dottori commercialisti, ai
ragionieri e periti commerciali, ai consulenti
del lavoro.
La competenza limitata è attribuita:
Agli ingegneri, architetti, geometri, periti edili,
dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari: sono
abilitati per le cause in materia catastale
Ai dipendenti delle associazioni delle categorie
rappresentate nel CNEL e dei dipendenti delle
imprese: sono abilitati solo per le liti nelle quali
sono parti, rispettivamente gli associati e le
imprese; si richiede che abbiano la laurea in
giurisprudenza (o in economia e commercio o
equipollenti) o il diploma in ragioneria e la
relativa abilitazione professionale.
Sono abilitati anche gli ex funzionari
dell’amministrazione finanziaria, gli ex ufficiali
della G. di F. e i c.d. consulenti tributari: si deve
trattare di soggetti iscritti, alla data del 30
settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti
tenuti dalle camere di commercio, in possesso di
laurea in giurisprudenza (o in economia e
commercio o equipollenti) o di diploma in
ragioneria; sono abilitati per le liti in materia di
imposte di registro, di successione, tributi locali,
IVA, IRPEF,ILOR, IRES.
(funzione attribuita al potere giudiziario, e
consistente nella concreta applicazione delle
norme giuridiche)
L’art. 2 del dlgs 546/92 disciplina l’oggetto della
giurisdizione delle commissioni tributarie.
Fino al 31 dicembre del 2001, la giurisdizione
delle commissioni tributarie aveva per oggetto
solamente le liti relative ad un elenco di tributi
(imposte sui redditi, Iva, imposte sui
trasferimenti, tributi locali, etc.). Le liti relative
ai tributi diversi da quelli elencati
appartenevano alla giurisdizione del giudice
ordinario.
In riferimento alla giurisdizione, a seguito di un’
estensione iniziale a tutti i tributi locali e
successivamente ad alcuni tributi regionali, è
seguita, con la legge finanziaria dell'anno 2002
(L. n. 448/2001), l'attribuzione alle commissioni
di «tutte le controversie aventi ad oggetto i
tributi di ogni genere e specie, compresi quelli
regionali, provinciali e comunali e il contributo
per il Servizio sanitario nazionale».
Sicché può oggi affermarsi che le commissioni
hanno acquisito una giurisdizione generale.
(eliminazione limiti esterni)
E’ stato precisato che spettano alla cognizione
del giudice tributario le controversie sui
tributi di ogni genere e specie comunque
denominati, aggiungendo che appartengono
alla giurisdizione tributaria anche le
controversie relative al:
Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche
Canone per lo scarico e la depurazione delle
acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti
urbani
Imposta e canone comunale sulla pubblicità e
al diritto sulle pubbliche affissioni.
La Costituzione non consente, però, che
siano attribuite alle commissioni
tributarie controversie non tributarie.
Sicché, la Corte costituzionale ha
dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 2,
secondo periodo, dlgs 546/92, nella parte
in cui attribuisce alle commissioni
tributarie le liti relative al canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(sent. 14 marzo 2008, n. 64), e nella
parte concernente le sanzioni comunque
irrogate da uffici finanziari, se non
tributarie (sent. 14 maggio 2008, n. 130).
Prima che l’art. 12, comma 1, della
legge finanziaria 2002 lo riformulasse, l’art.
2 dlgs 546/92 limitava la giurisdizione delle
commissioni alle sanzioni tributarie non
penali. Il testo riformato comprende invece
le sanzioni comunque irrogate da uffici
finanziari.
la competenza è il criterio con il quale si ha la
ripartizione del potere decisorio ( attribuito
con giurisdizione) per materia e territorio
La
competenza territoriale delle commissioni
tributarie provinciali è determinata dalla
sede dell’ufficio o ente che ha emesso l’atto
oggetto di impugnazione e contro cui si
propone il ricorso.
Anche
per l’individuazione della commissione
regionale competente si segue il criterio
territoriale: è competente la commissione
nella cui Regione ha sede la commissione
provinciale che ha pronunciato la sentenza
appellata.
La presentazione di un ricorso ad un giudice
territorialmente non competente è un errore cui
si pone rimedio riassumendo la causa dinanzi al
giudice competente, dopo che la commissione
adita si è dichiarata incompetente.
Se la riassunzione non è eseguita nei termini, il
processo si estingue e l’atto impugnato diviene
definitivo: non è più possibile riproporre il
ricorso, essendo decorso il termine per
impugnare.
Dal tenore dell’art. 19 si evince che il
legislatore ha operato una distinzione tra:
Atti autonomamente impugnabili: quelli
tassativamente elencati
Atti non impugnabili autonomamente, ma
insieme con l’atto successivo impugnabile
Atti non impugnabili, perché non lesivi
Avviso di accertamento
Avviso di liquidazione
Provvedimento che irroga le sanzioni
Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento
Avviso di mora (intimazione ad adempiere)
Atti delle operazioni catastali
Rifiuto espresso o tacito di restituzione di tributi, sanzioni,
interessi o altri accessori
Diniego o revoca di agevolazioni e rigetto di domande di
definizione agevolata
Iscrizione di ipoteca sugli immobili e fermo di beni mobili
registrati (l. 248/2006)
Ogni altro atto autonomamente impugnabile (norma di
chiusura)
L’elencazione dell’art. 19 è tassativa.
Una enumerazione tassativa ammette letture
estensive, ma non integrazioni analogiche
(Russo ritiene che l’operazione interpretativa
avente ad oggetto l’art. 19 possa dirsi più
propriamente di integrazione analogica).
La tassatività dell’elencazione è
confermata dall’art. 19, comma 3, che
esclude l’autonoma impugnabilità di atti
diversi da quelli elencati.
Tuttavia, il sindacato in ordine alla
autonoma impugnabilità di un atto non
avviene in base al nome dell’atto, ma agli
effetti dello stesso.
Si riterrà, pertanto, impugnabile un atto
che, pur non essendo elencato
espressamente nell’art. 19, sia ritenuto
produttivo di effetti parzialmente
coincidenti.
L’estensione del catalogo degli atti
impugnabili risulta imposta dall’ampliamento
della giurisdizione delle commissioni
tributarie a tutti i tributi.
Tale modifica comporta che le commissioni
dovranno conoscere anche controversie
relative a tributi nella cui disciplina non è
contemplata l’emanazione di nessuno degli
atti elencati nell’art. 19, sicché il veicolo di
accesso per il contribuente dovrà essere
individuato in via interpretativa.
il ricorso è proposto mediante notifica alla
controparte (art.20)
la notifica deve avvenire entro 60 gg. dalla notifica
dell’atto impugnato (art.21, c.1)
nel caso di rifiuto tacito sull’istanza di rimborso la
notifica del ricorso deve avvenire dopo 90 giorni
dalla presentazione dell’istanza ed entro il termine
di prescrizione del diritto alla restituzione (art.21,
c.2)
9
con il ricorso (o con atto separato) è possibile chiedere,
con istanza motivata, la sospensione dell’esecuzione
dell’atto impugnato, se dall’esecuzione dello stesso
può derivare un danno grave ed irreparabile (art.47)
10
il ricorrente si costituisce in giudizio depositando
nella segreteria della commissione adita, entro 30
giorni dalla sua notifica, l’originale (o la copia del
ricorso a seconda della forma della notifica) con il
fascicolo di parte, contenente l’originale o la copia
dell’atto impugnato e la documentazione che si
produce (art.22)
12
l’ufficio si costituisce in giudizio depositando nella
segreteria della commissione adita entro 60 giorni
dalla notifica del ricorso il proprio fascicolo
contenente le controdeduzioni (con una copia per il
ricorrente) e i documenti che si producono (art.23)
13
la segreteria iscrive il ricorso nel registro generale
(art.25)
il presidente della commissione assegna il ricorso
ad una delle sezioni (art.26)
il presidente della sezione esamina il ricorso e ne
dichiara l’inammissibilità nei casi previsti,
altrimenti fissa la data per la trattazione della
controversia (art.27)
14
se è stata presentata istanza di sospensione il
presidente della sezione fissa la trattazione
dell’istanza per la prima camera di consiglio utile
dandone comunicazione alle parti almeno 10 giorni
liberi prima (art.47, c.2)
il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e
delibato il merito, decide sull’istanza con
ordinanza motivata non impugnabile (art.47, c.4)
15
la segreteria comunica alle parti costituite la data
della trattazione del merito della controversia
almeno 30 giorni liberi prima (art.31)
fino a 20 giorni liberi prima della suddetta data le
parti possono depositare documenti (art.32, c.1)
fino a 10 giorni liberi prima possono depositare
memorie illustrative con le copie per le altre parti
(art.32, c.2)
16
la trattazione avviene in camera di consiglio, a
meno che una delle parti non chieda la discussione
in pubblica udienza con istanza da depositare in
segreteria e notificare alla controparte fino a dieci
giorni liberi prima della predetta data (art.33, c.1)
se la trattazione avviene in camera di consiglio,
fino a 5 giorni prima le parti possono depositare
brevi repliche con le copie per le altre parti (art.32,
c.3)
17
in camera di consiglio il relatore espone al collegio
i fatti e le questioni della controversia (art.33, c.2)
all’udienza pubblica il relatore espone al collegio i
fatti e le questioni della controversia e quindi il
presidente ammette le parti presenti alla
discussione (art.34, c.1)
18
successivamente il collegio, se non adotta un
provvedimento istruttorio, delibera la decisione in
camera di consiglio (art.35)
alle commissioni sono attribuiti gli stessi poteri
istruttori riconosciuti agli uffici, i quali possono
essere esercitati (direttamente o tramite organi
tecnici dell’Amministrazione dello Stato) nei limiti
dei fatti dedotti dalle parti (art.7)
19
la sentenza è resa pubblica con il deposito nella
segreteria (art.37, c.1)
entro dieci giorni dal deposito la segreteria
comunica alle parti costituite il dispositivo della
sentenza (art.37, c.2)
le parti possono ottenere copia autentica della
sentenza (art.38)
20
•
•
•
se la sentenza di primo grado (art.68):
annulla integralmente l’atto impugnato, le
somme eventualmente già riscosse devono
essere restituite;
conferma integralmente l’atto impugnato
divengono riscuotibili i due terzi delle imposte
e delle sanzioni risultanti dall’atto impugnato;
conferma in parte l’atto impugnato diviene
riscuotibile l’intero importo delle imposte e
delle sanzioni risultanti dalla sentenza, però
non oltre i due terzi di quelle risultanti dall’atto
impugnato
21
•
•
l’appello contro la sentenza della commissione
provinciale deve essere proposto:
entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza,
se questa è stata notificata ad istanza della
controparte (art.51, c.1);
entro un anno dal deposito della sentenza, se
questa non è stata notificata (art.327 cpc)
63
•
•
•
l’appello si propone con le modalità del ricorso in
primo grado, e deve contenere (art.53):
l’indicazione della commissione adita,
dell’appellante, delle parti nei cui confronti è
proposto, e degli estremi della sentenza impugnata;
l’esposizione sommaria dei fatti;
l’oggetto della domanda e i motivi specifici di
impugnazione
64
con l’appello il contribuente in tutto o in parte
soccombente può chiedere la sospensione
dell’esecuzione delle sanzioni (art.19, c.2, d.lgs.
472/1997)
la parte nei cui confronti è proposto l’appello deve
costituirsi nei modi e nei termini previsti per la
costituzione dell’ufficio nel giudizio di primo
grado;
con le controdeduzioni deve essere proposto
l’eventuale appello incidentale (art.54)
65
•
•
•
il giudizio di secondo grado si svolge nelle forme di
quello di primo grado
in appello:
non sono ammesse domande nuove (art.57);
di regola, il giudice non può disporre l’assunzione di
nuove prove (art.58, c.1);
possono essere depositati nuovi documenti (art.58, c.2)
66
•
•
se la sentenza di secondo grado (art.68):
annulla integralmente l’atto impugnato, le somme
eventualmente già riscosse devono essere
restituite;
conferma integralmente o in parte l’atto
impugnato, diviene riscuotibile l’intero importo
delle imposte e delle sanzioni risultanti dall’atto
impugnato o dalla sentenza (se la conferma è
parziale)
67
•
•
•
•
•
contro la sentenza d’appello è proponibile ricorso
per cassazione per i motivi di cui all’art.360, c.1,
c.p.c. (art.62), e cioè per:
motivi attinenti alla giurisdizione;
violazione di norme sulla competenza;
violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
nullità della sentenza o del procedimento;
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
su un punto decisivo
68
il giudizio di cassazione si svolge nelle forme del
codice di procedura civile
quando la Corte cassa con rinvio la causa deve essere
riassunta avanti al giudice indicato dalla Corte entro un
anno dalla pubblicazione della sentenza, altrimenti
l’intero processo di estingue (art.63)
69