Tachigrafo digitale e tolleranze con prospetto esplicativo di *Giorgio BACILIERI e **Franco MEDRI La Commissione UE con la nota di orientamento n. 4 relativa alle registrazione dei periodi di guida con tachigrafi digitali quando i conducenti effettuano frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico, ha precisato che: “Visto che i tachigrafi digitali registrano i dati con maggiore accuratezza di quelli analogici, è possibile che i conducenti che effettuino frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico abbiano un numero maggiore di registrazioni di periodi di guida se utilizzano un tachigrafo digitale invece di un modello analogico. Questa situazione, che è temporanea e interessa principalmente le operazioni di trasporto per le consegne locali, durerà soltanto per il periodo transitorio in cui i tachigrafi analogici coesisteranno accanto a quelli digitali. Per incoraggiare la rapida diffusione del tachigrafo digitale e garantire al tempo stesso ai conducenti equità di trattamento – indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato – durante il periodo transitorio in questione gli organi nazionali di controllo dovrebbero poter applicare una certa tolleranza ai veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale. Tuttavia, in ogni caso le autorità che controllano l'applicazione della regolamentazione sono tenute ad applicare la discrezione professionale. Inoltre, quando un conducente è al volante ed è impegnato in un'operazione di trasporto disciplinata dalla normativa, è considerato alla guida indipendentemente dalle circostanze in cui si trova (per esempio, in un ingorgo o a un semaforo). Pertanto: gli Stati membri devono comunicare agli agenti incaricati dei controlli che, ai fini del controllo dei dati di un tachigrafo digitale, posso applicare una tolleranza massima di 15 minuti per un periodo di guida di quattro ore e mezza (4,5) per i veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico, a condizione che tali situazione possano essere comprovate. Per esempio, la tolleranza può essere applicata sottraendo un minuto per periodo di guida continuato, fra soste, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida continuato di quattro ore e mezza (4,5); nell'applicare il criterio di discrezione, gli agenti incaricati del controllo devono tener conto delle circostanze e utilizzare le prove fornite al momento (come per esempio la prova concreta che il conducente ha effettuato frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico), e devono verificare che la loro interpretazione non influisca sulla corretta applicazione della normativa in materia di orari di guida dei conducenti, incidendo così sulla sicurezza stradale; gli Stati membri possono utilizzare un software di analisi configurato per integrare un margine di tolleranza nei calcoli dei tempi di guida ma devono essere consci del fatto che in questo modo possono sorgere problemi connessi alla dimostrazione delle prove in una fase successiva. In ogni caso, la tolleranza non può superare la soglia di 15 minuti per blocco di quattro ore e mezza (4,5) di guida; la tolleranza non deve discriminare o svantaggiare i conducenti nazionali o internazionali e deve essere presa in considerazione solo per le operazioni in cui il viaggio prevede soste frequenti o multiple”. PROSPETTO ESPLICATIVO A fronte di un’attività di guida effettiva di 1 minuto e 30 secondi (10 secondi + 40 secondi + 40 secondi = 90 secondi = 1 minuto e 30 secondi) registra solamente 1 minuto di guida. Un tachigrafo digitale omologato prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n. 1266/2009 registra un’attività di guida decisamente superiore rispetto a quella in realtà eseguita (ben 5 minuti di guida nonostante lo spostamento del veicolo sia durato complessivamente solamente 1 minuto e 30 secondi). A decorrere dal 1° ottobre 2011, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento CE n. 1266/2009 del 16 dicembre 2009 con cui è stato adeguato per la decima volta al progresso tecnico il Regolamento CEE n. 3821/85 (ed, in particolare, l’allegato 1B), è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo dei c.d. «microspostamenti» che ha superato definitivamente i contenuti della nota orientativa oggetto di esame. Secondo il (vecchio) requisito n. 040 del capitolo III (funzioni e requisiti) dell’allegato 1B del Regolamento CEE n. 3821/85 (ora soppresso) dall’1/10/2011 ai sensi dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del Regolamento CE n. 1266/2009 – «se durante un dato intervallo di un minuto si verifica l’attività GUIDA, l’intero minuto viene considerato come GUIDA». Ciò significa che il tachigrafo digitale registra come attività di guida un intero minuto anche se in tale intervallo temporale la guida si sia limitata in concreto ad uno spostamento di pochi secondi (comunque superiore a 5 secondi): ad esempio, 6 secondi di guida vengono registrati come 1 minuto di guida. Secondo il (nuovo) requisito n. 042 del capitolo III (funzioni e requisiti) dell’allegato 1B del Regolamento CEE n. 3821/85 – che è applicabile dall’1/10/2011 ai sensi dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del Regolamento CE n. 1266/2009 – «dato un intervallo di un minuto non considerato come GUIDA in base al precedente requisito 041, l’intero minuto viene considerato come attività dello stesso tipo di quella continua di maggiore durata verificatasi entro tale minuto (o, nel caso di più attività di pari durata, dell’ultima di esse)». Ad esempio, se nell’arco di 1 minuto il conducente guida fino a 29 secondi e nei restanti 31 secondi svolge una diversa attività, il tachigrafo digitale non registra alcuna attività di guida; solamente se l’autista guida per 31 secondi l’apparecchio di controllo registra l’intero minuto come guida anche se restasse inattivo per i rimanenti 29 secondi (come avveniva prima delle modifiche apportate all’allegato 1B). Con circolare interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 – prot. n. 17598 del 22 luglio 2011, avente per oggetto: «Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al regolamento (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 7.6.2011. Direttive per l’uniforme applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174 C.d.S.», i Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno precisato che: Il Regolamento CEE n. 3821/85 prescrive una serie di disposizioni relative al tachigrafo digitale di cui: Controllo dell'inserimento e dell'estrazione delle carte - L'apparecchio di controllo deve rilevare ogni inserimento ed estrazione di carte nelle relative interfacce. All'atto dell'inserimento, l'apparecchio di controllo deve verificare se la carta inserita è una carta tachigrafica in corso di validità ed in tal caso identificarne il tipo. L'apparecchio di controllo deve essere realizzato in modo tale che le carte tachigrafiche vengano bloccate in posizione quando sono inserite correttamente nelle relative interfacce. Le carte tachigrafiche devono poter essere estratte solo a veicolo fermo e dopo la memorizzazione dei dati pertinenti nelle carte stesse. L'estrazione della carta deve richiedere l'intervento fisico dell'utilizzatore. Misurazione della velocità e della distanza - Questa funzione deve misurare costantemente ed essere in grado di fornire il valore dell'odometro corrispondente alla distanza totale percorsa dal veicolo. Questa funzione deve misurare costantemente ed essere in grado di fornire la velocità del veicolo. La funzione di misurazione della velocità indica inoltre se il veicolo è in marcia o fermo. Il veicolo è considerato in marcia non appena la funzione rileva più di 1 imp/sec per almeno 5 secondi sul sensore di movimento, in caso contrario il veicolo si considera fermo. I dispositivi che visualizzano la velocità (tachimetro) e la distanza totale percorsa (odometro), montati su ogni veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni del presente regolamento, devono rispettare i requisiti relativi alle tolleranze massime fissate nel presente allegato (capitolo III, punti2.1 e 2.2). 2.1 Misurazione della distanza percorsa La distanza percorsa può essere misurata: a) a marcia avanti e a marcia indietro, oppure b) unicamente a marcia avanti. L'apparecchio di controllo deve misurare la distanza da 0 a 9999999,9 km. La distanza misurata deve rispettare le tolleranze seguenti (distanze di almeno 1 000 m): ± 1 % prima del montaggio, ± 2 % all'atto del montaggio e del controllo periodico, ± 4 % durante l'impiego. La distanza misurata deve avere una risoluzione maggiore o uguale a 0,1 km. 2.2 Misurazione della velocità L'apparecchio di controllo deve misurare la velocità compresa tra 0 e 220 km/h. Per garantire una tolleranza massima sulla velocità visualizzata di ± 6 km/h durante l'impiego, tenuto conto di: - una tolleranza di ± 2 km/h per le variazioni in ingresso (variazioni dei pneumatici, ecc.), - una tolleranza di ± 1 km/h per le misurazioni effettuate durante il montaggio o i controlli periodici, l'apparecchio di controllo deve misurare la velocità, per velocità comprese tra 20 e 180 km/h e per coefficienti caratteristici del veicolo compresi tra 4.000 e 25.000 con una tolleranza di ± 1 km/h (a velocità costante). La risoluzione della memorizzazione dei dati apporta una tolleranza supplementare di ± 0,5 km/h alla velocità memorizzata dall'apparecchio di controllo. La velocità deve essere misurata correttamente, rispettando le tolleranze normali, entro 2 secondi dalla fine di una variazione di velocità, quando il tasso di variazione di velocità è inferiore o uguale a 2m/s2. La misurazione della velocità deve avere una risoluzione maggiore o uguale a 1 km/h. Misurazione del tempo La funzione di misurazione del tempo deve misurare costantemente ed indicare data e ora UTC in formato digitale. La data e l'ora UTC sono usati per datare tutti i dati dell'apparecchio di controllo (registrazioni, documenti stampati, scambio di dati, visualizzazione, ecc.). Al fine di visualizzare l'ora locale, deve essere possibile regolare l'ora visualizzata in intervalli di mezz'ora. Lo sfasamento dell'ora non deve superare ± 2 secondi al giorno in condizioni di omologazione. L'ora misurata deve avere una risoluzione maggiore o uguale a 1 secondo. La misurazione dell'ora non deve essere compromessa da un'interruzione dell'alimentazione esterna inferiore a 12 mesi in condizioni di omologazione. * Vice Questore Aggiunto della polizia Stradale ** Sostituto Commissario della Polizia Stradale