THE CRITICAL ISSUES OF THE CHEMICAL SUPPLY CHAIN FOR A ROAD CARRIER (Cross-Docking, Sosta Tecnica, Deposito Temporaneo di Merci Pericolose ) Milano, 24 Giugno 2014 PREMESSA Come essere certi di aver fatto le cose per bene? Quale Direttiva o Legge applicare ? RIFERIMENTI NORMATIVI Trasporto Stradale Nazionale ed Internazionale: ADR Trasporto Ferroviario Nazionale ed Internazionale: RID Trasporto per Via Navigabile: ADN Trasporto via MARE: IMDG Trasporto via AEREA: IATA & ICAO MA COSA SUCCEDE PRIMA DEL CARICO O DURANTE UN CAMBIO DI MODALITA’ QUALI QUINDI LE NORMATIVE APPLICABILI ? NON SONO APPLICABILI DL 334/99 Articolo 4 comma 1 lettera c) esclude il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea Direttiva 96/82/CE All’articolo 4 comma 1 lettera c) esclude il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittime o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico ed il trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva Direttiva 18/2012/CE Sola aggiunta della frase “direttamente connesso” tra intermedio e su Ma verrà recepita dal Goveno Italiano solo nel 2015 Quindi ? Quale Norma Applichiamo per il deposito temporaneo ? VIA MARE: Per il deposito temporaneo nei Porti si fa riferimento al D.L. 272/99 e s.m.i. ove le regole sono sancite dall’autorità portuale; VIA FERROVIA: Per il deposito temporaneo di carri / semirimorchi / casse mobili adibiti al trasporto Ferroviario nei Terminals si applica il DM Ambiente 20/98; VIA STRADA ?? Non risultano normative chiare di riferimento ! I CONFINI ED I RISCHI DELL’AUTOREGOLAMENTAZIONE -ATTUAZIONE D.L. 81 e 106 -NOMINA DGSA -INSTAURAZIONE PROCEDURE SPECIFICHE -ISPIRAZIONE ALL’ART. 1176 CODICE CIVILE TUTTO CIO’ E’ SUFFICIENTE A FARCI STARE TRANQUILLI ? COSA SUCCEDE IN EUROPA CH-A-NL-DK Le identiche perplessità sono attualmente discusse in Svizzera ed in Austria, mentre in Olanda e Danimarca vi sono Requisiti speciali concernenti la movimentazione di merci pericolose. GLI ESEMPI CONTRASTANTI DEL LUSSEMBURGO E DELLA GERMANIA In Lussemburgo: la linea di demarcazione tra cross-docking e deposito è fissata in una unità di tempo non definita ! Infatti la regolamentazione di tale stato considera Deposito quando le merci pericolose sostano per “diversi giorni” senza però specificare di quanti giorni effettivamente si tratti. In Germania si parla invece di 24h ma: Wasserhaushaltsgesetz (Water Management Act) Chemikalinegesetz (Chemical Act) Gefahrstoffverordnung (Ordenance of Hazardous Substances) CONCLUSIONI Identificazione chiara ed incontrovertibile sui tempi di stazionamento di merce pericolosa in una area di transhipment; Avere leggi/direttive/regolamenti certi che non impongano pesanti investimenti strutturali. Investimenti che rischierebbero di andarsi a trasferire sulla committenza; Evitare posizioni dominanti di altri paesi Europei che possano danneggiare la nostra Economia; Leggi chiare permettono di operare in legalità, la libera interpretazione non fa altro che danneggiare le Aziende serie e favorire superficialità, leggerezza ed illegalità.