THE CRITICAL ISSUES OF THE
CHEMICAL SUPPLY CHAIN FOR A ROAD
CARRIER
(Cross-Docking, Sosta Tecnica, Deposito Temporaneo di Merci Pericolose )
Milano, 24 Giugno 2014
PREMESSA
Come essere certi di aver fatto le cose
per bene?
 Quale Direttiva o Legge applicare ?

RIFERIMENTI NORMATIVI

Trasporto Stradale Nazionale ed Internazionale:
ADR

Trasporto Ferroviario Nazionale ed Internazionale:
RID

Trasporto per Via Navigabile:
ADN

Trasporto via MARE:
IMDG

Trasporto via AEREA:
IATA & ICAO
MA COSA SUCCEDE PRIMA DEL CARICO O
DURANTE UN CAMBIO DI MODALITA’
QUALI QUINDI LE NORMATIVE
APPLICABILI ?
NON SONO APPLICABILI
DL 334/99
Articolo 4 comma 1 lettera c)
esclude il trasporto di sostanze
pericolose e il deposito temporaneo
intermedio su strada, per idrovia interna e
marittima o per via aerea
Direttiva 96/82/CE
All’articolo 4 comma 1
lettera c) esclude il trasporto di sostanze
pericolose e il deposito temporaneo intermedio
su strada, per ferrovia, per idrovia interna e
marittime o per via aerea, comprese le attività
di carico e scarico ed il trasferimento da e verso
un altro modo di trasporto alle banchine, ai
moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di
fuori degli stabilimenti soggetti alla presente
direttiva
Direttiva 18/2012/CE
Sola aggiunta della frase “direttamente connesso” tra intermedio e su
Ma verrà recepita dal Goveno Italiano solo nel 2015
Quindi ? Quale Norma Applichiamo per il
deposito temporaneo ?

VIA MARE:
Per il deposito temporaneo nei Porti si fa riferimento al D.L.
272/99 e s.m.i. ove le regole sono sancite dall’autorità portuale;

VIA FERROVIA:
Per il deposito temporaneo di carri / semirimorchi /
casse mobili
adibiti al trasporto Ferroviario nei Terminals si applica il DM
Ambiente 20/98;

VIA STRADA ??
Non risultano normative chiare di riferimento !
I CONFINI ED I RISCHI
DELL’AUTOREGOLAMENTAZIONE
-ATTUAZIONE D.L. 81 e 106
-NOMINA DGSA
-INSTAURAZIONE PROCEDURE SPECIFICHE
-ISPIRAZIONE ALL’ART. 1176 CODICE CIVILE
TUTTO CIO’ E’ SUFFICIENTE A FARCI
STARE TRANQUILLI ?
COSA SUCCEDE IN EUROPA
CH-A-NL-DK
Le identiche perplessità sono attualmente discusse in
Svizzera ed in Austria, mentre in Olanda e Danimarca vi
sono Requisiti speciali concernenti la movimentazione
di merci pericolose.
GLI ESEMPI CONTRASTANTI DEL
LUSSEMBURGO E DELLA GERMANIA

In Lussemburgo: la linea di demarcazione tra cross-docking e
deposito è fissata in una unità di tempo non definita ! Infatti la
regolamentazione di tale stato considera Deposito quando le
merci pericolose sostano per “diversi giorni” senza però
specificare di quanti giorni effettivamente si tratti.

In Germania si parla invece di 24h ma:
Wasserhaushaltsgesetz (Water Management Act)
Chemikalinegesetz (Chemical Act)
Gefahrstoffverordnung (Ordenance of Hazardous Substances)
CONCLUSIONI

Identificazione chiara ed incontrovertibile sui tempi di
stazionamento di merce pericolosa in una area di
transhipment;
 Avere leggi/direttive/regolamenti certi che non
impongano pesanti investimenti strutturali.
Investimenti che rischierebbero di andarsi a trasferire
sulla committenza;
 Evitare posizioni dominanti di altri paesi Europei che
possano danneggiare la nostra Economia;
 Leggi chiare permettono di operare in legalità, la libera
interpretazione non fa altro che danneggiare le
Aziende serie e favorire superficialità, leggerezza ed
illegalità.
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