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REGOLAMENTO AZIENDALE
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
CONVENZIONI CON ISTITUZIONI FORMATIVE PER
TIROCINI E FREQUENZE DIDATTICHE
REDAZIONE
Data
Funzione
Cognome/Nome
Formazione
e Qualità
Casalena Daniela
Pedicone Anna Bruna
VERIFICA
Data
APPROVAZIONE
Funzione
Cognome/Nome
RDQ
Santarelli Franco
Data
Funzione
Cognome/Nome
DGE
Varrassi Giustino
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INDICE
PREMESSA
1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
4. TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI
5. MODALITÀ ATTUATIVE:
5.1) Modalità di richiesta e stipula della convenzione
5.2) Svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento: adempimenti e obblighi delle parti
5.3) Durata
6. DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE CONVENZIONI GIÀ’ IN ESSERE
7. DECORRENZA AGGIORNAMENTO E PUBBLICIZZAZIONE
8. ALLEGATI
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Premessa
La ASL di Teramo intende promuovere ed agevolare la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento
e le frequenze didattiche, quali strumenti finalizzati a sostenere le scelte professionali degli studenti ed a
favorirne l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, mettendo a
disposizione le proprie strutture sanitarie.
A tal fine, la ASL ritiene opportuno disciplinare le modalità di effettuazione di detti tirocini, sia per renderne
uniforme e semplificarne l’iter amministrativo, che per garantire esperienze adeguate al percorso formativo
dello studente contemperandole con le esigenze connesse al normale svolgimento del servizio da parte
delle strutture sanitarie di volta in volta interessate.
Il numero di tirocinanti che possono effettuare contemporaneamente frequenze di tirocinio, ai sensi della
vigente normativa in materia, è pari al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato della ASL.
1. SCOPO
Il presente regolamento disciplina la stipula di convenzioni per l’attivazione dei tirocini formativi e di
orientamento e le frequenze didattiche che possono attivarsi, ai sensi dell’art. 2, D.M. 142/1998, tra questa
ASL e le Istituzioni formative di seguito indicate:
a) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli
accademici;
b) provveditorati agli studi;
c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche
nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
d) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché
centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero
accreditati ai sensi dell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
e) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali,
ove esistenti;
f) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza,
sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.
I tirocini formativi e di orientamento non costituiscono alcun rapporto di lavoro e non danno luogo ad
alcuna ipotesi di attività occupazionale. A carico di questa ASL non nasce nessun obbligo di assunzione al
termine del periodo di tirocinio.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica nei confronti delle istituzioni sopra elencate che facciano richiesta di
stipula di convenzione con questa ASL, al fine dell’attivazione di tirocini formativi e di orientamento e
frequenze didattiche da parte di propri studenti, nei confronti dei Responsabili della macroarticolazioni e
UU.OO. della ASL coinvolti e nei confronti del personale dipendente che, nelle convenzioni medesime,
assuma la funzione di tutor.
La disciplina del presente regolamento non si applica ai tirocini di formazione e di orientamento promossi
dalle Agenzie regionali per l’impiego, Sezioni circoscrizionali per l’impiego, per i quali esiste una specifica
regolamentazione aziendale.
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3.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196 in materia di tirocini formativi e di orientamento;
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142/98, di attuazione del sopra richiamato
art 18 L. 196/97.
4.
TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI
Macro-articolazione
Struttura dipartimentale e di coordinamento
nell’architettura organizzativa dell’azienda USL
Soggetto promotore
Istituzione Formativa
Soggetto ospitante
ASL Teramo
Tutor didattico-organizzativo
Tutor designato dall’Istituzione Formativa
Tutor aziendale
Tutor designato dal Direttore della macro-articolazione
definita
5.
MODALITÀ ATTUATIVE
5.1) Modalità di richiesta e stipula della convenzione
L’Istituzione formativa interessata alla stipula di convenzione per l’attivazione di tirocini formativi e di
orientamento deve farne richiesta alla Direzione Generale della ASL di Teramo, indicando l’ambito
disciplinare ovvero l’Unità Operativa, se conosciuta, presso la quale si intende attivare il tirocinio oggetto
della convenzione stessa.
L’Ufficio Formazione, Aggiornamento e Qualità è preposto all’istruttoria amministrativa finalizzata alla
stipula della convenzione, previa acquisizione preliminare della disponibilità ad accogliere il tirocinio da
parte dei Direttori delle macroarticolazioni aziendali interessate.
L’Ufficio Formazione, Aggiornamento e Qualità, predispone apposita convenzione, sulla base dello schema
tipo allegato, disciplinante i rapporti tra l’Istituzione Formativa richiedente e la ASL, per la successiva stipula
della convenzione stessa da parte della direzione aziendale. (ALLEGATO N.1)
5.2) Svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento: adempimenti e obblighi delle parti
La persona interessata allo svolgimento di tirocinio formativo e di orientamento inoltra richiesta all’ Ufficio
Formazione, Orientamento e Qualità, indicando l’ambito disciplinare ovvero l’Unità Operativa, se
conosciuta, presso la quale intende effettuare il tirocinio (ALLEGATO N. 2).
L’Ufficio Formazione, Aggiornamento e Qualità svolge funzione di orientamento del tirocinante rispetto alle
diverse articolazioni aziendali presso cui il tirocinio stesso può essere effettuato e indirizza la richiesta di
tirocinio al Direttore della macroarticolazione interessata .
Il Direttore della macroarticolazione, in accordo con i Responsabili delle Unità Operative di pertinenza,
provvederà ad autorizzare l’espletamento del tirocinio formativo e di orientamento, tramite Disposizione
di autorizzazione (ALLEGATO N.3) , tenuto conto delle strutture e del personale a disposizione, di eventuali
tirocinanti già autorizzati (entro il limite massimo del 10% dei dipendenti) e della diponibilità di un tutor
aziendale responsabile dell’inserimento e supervisione del tirocinante.
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Sarà cura del Direttore della macroarticolazione garantire che ciascun tutor aziendale, di norma, non segua
contemporaneamente più di due tirocinanti, per contemperare gli adempimenti richiesti dal tirocinio
formativo con quelli delle normali attività di servizio cui il tutor stesso deve far fronte.
Relativamente alla durata del tirocinio, il Direttore della macroarticolazione, terrà conto di quanto stabilito
nel Paragrafo 5.3 del presente regolamento.
La Disposizione di autorizzazione allo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, dovrà essere
corredata da:
•
•
Progetto Formativo, predisposto di intesa tra tutor didattico (designato dall’Istituzione Formativa) e
tutor aziendale (designato dal Direttore della macroarticolazione ).
copia delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile
sottoscritte dall’Istituzione Formativa;
Il Progetto Formativo debitamente compilato e sottoscritto dalle parti interessate ( ASL, Istituzione
Formativa, tirocinante) dovrà contenere:
a) I dati relativi al tirocinante
b) Il nominativo del tutor e del responsabile aziendale
c) Il nominativo del tutor/responsabile didattico incaricato dall’Istituzione Formativa
d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza nelle strutture
della ASL
e) le strutture aziendali ( sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio
f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità civile.
L’Istituzione formativa richiedente:
- si impegna ad adempiere agli obblighi assicurativi come previsto dall’art 3 del D.M. 142/98, in
particolare contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile presso
compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative devono riguardare anche le
attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’Azienda e rientranti nel progetto
formativo e di orientamento.;
- è tenuta a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento
alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. (art.5 D.M. 142/1998).
La ASL:
- si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente
normativa in materia di sicurezza;
- si impegna ad adottare, durante lo svolgimento del tirocinio, tutte le misure atte a garantire il
trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo
quanto stabilito dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a
segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, all’INAIL e
al tutor/ responsabile didattico-organizzativo nominato dal soggetto promotore
- al termine dell’attività, rilascerà ai tirocinanti un’attestazione di avvenuto tirocinio.
I tirocinanti sono tenuti a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
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rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per
quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti,
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
La realizzazione del tirocinio non comporta per la ASL di Teramo e per l’Istituzione Formativa, alcun onere
finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella relativa convenzione.
Questa ASL potrà consentire ai tirocinanti l’utilizzo dei servizi aziendali, senza che ciò possa determinare
modifiche alla natura dei rapporti oggetto della relativa convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da
quelli previsti dalla convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative.
In caso di mancato rispetto delle norme e/o qualora si verificassero, da parte del tirocinante,
comportamenti lesivi di diritti ed interessi di questa ASL, il soggetto ospitante potrà, previa informazione al
tutor incaricato dall’Istituzione Formativa ed al tirocinante stesso, sospendere o interrompere lo
svolgimento del tirocinio.
-
5.3) Durata
I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima :
a) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali
di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma
o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
b) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di
diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione
nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non
universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi.
c) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi
del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti
individuati al successivo punto d);
d) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del
Servizio Civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
Le eventuali proroghe dei tirocini formativi e di orientamento sono ammesse entro i limiti massimi di
durata sopra indicati.
6. DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE CONVENZIONI GIÀ IN ESSERE
Nel caso di convenzioni stipulate precedentemente all’approvazione del presente Regolamento, si darà
corso all’applicazione delle stesse fino alla relativa data di scadenza.
Qualora le suddette convenzioni prevedessero aspetti e modalità di svolgimento del tirocinio difformi da
quanto stabilito nel presente Regolamento e nella normativa vigente in materia, le stesse verranno
aggiornate e sottoscritte nuovamente da ASL e Istituzione formativa.
Le convenzioni già in essere stipulate da questa ASL sono riportate nell’allegato al presente Regolamento,
con la specificazione dell’Istituzione formativa e la data di stipula/periodo di validità ( ALLEGATO N. 4 ).
7. DECORRENZA AGGIORNAMENTO E PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Regolamento decorre a partire dalla data di approvazione dello stesso.
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L’Ufficio Formazione, Aggiornamento e Qualità provvede all’aggiornamento ed alle revisioni del
regolamento che si renderanno necessarie.
A cura dell’Ufficio Formazione, Aggiornamento e Qualità vengono pubblicati sul sito web aziendale e
distribuiti ai Responsabili delle articolazioni aziendali:
- le Convenzioni di tirocinio ed orientamento stipulate tra la ASL e le diverse Istituzioni Formative,
nella sezione “Formazione-Qualità”;
-
il Regolamento, nella sezione “Codice Disciplinare Circolari Regolamenti” .
8. ALLEGATI.
•
Allegato n. 1 Schema di Convenzione – Tipo
•
Allegato n.2 Modello di domanda per la frequenza di tirocinio di formazione e orientamento
•
Allegato n. 3 Modello di Disposizione di autorizzazione alla frequenza di tirocinio formativo e di
orientamento
•
Allegato n.4 Elenco delle convenzioni per l’espletamento di tirocini formativi e di orientamento
stipulate dalla ASL di Teramo e Istituzioni Formative, attualmente vigenti
ALLEGATO 1
Schema di convenzione - tipo
Logo
Istituzione
Formativa
CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
TRA
Il/la ........................................................................ (soggetto promotore), con sede in
............................................................., codice fiscale ................................................., d'ora in
poi
denominato
«soggetto
promotore»,
rappresentato/a,
dal
sig.
…………………………….......,
nato
a
.........................................................,
il
............................................................;
E
La ASL di Teramo, (soggetto ospitante), con sede in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1,
codice fiscale 00115590671, d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentata dal
Direttore Generale Prof. Giustino Varrassi, nato a……………………………………….., il
……………………………………..;
PREMESSO CHE
•
al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e realizzare momenti d’alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi
formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196,
possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro
che abbiano già assolto l’obbligo scolastico;
•
in materia di tirocini formativi ed orientativi, trovano applicazione le disposizioni
contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con D.M. del 25
marzo 1998, n. 142;
•
il Regolamento per la disciplina delle convenzioni con Istituzioni Formative per tirocini e
frequenze didattiche, approvato con deliberazione del Direttore Generale della ASL di
Teramo. n………, del ………………, ha uniformato le procedure per la stipula e
l’attivazione delle convenzioni medesime;
•
i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca
collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare tirocini formativi e di orientamento;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
La presente convenzione regola i rapporti tra la ASL, “soggetto ospitante” e il “soggetto
promotore” concernenti l’attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore di
studenti e laureati compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea specialistica, ed
equivalenti, equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione,
scuole di specializzazione, master di I e di II livello, nonché altri corsi di formazione
professionale, organizzati da soggetti di cui all’art. 2 del D.M. 142/1998.
Articolo 2
Il “soggetto ospitante” si impegna :
a) ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, fino ad
un numero complessivo non superiore al 10% dei propri dipendenti con contratto a tempo
indeterminato, su proposta del “soggetto promotore”, previa verifica, di volta in volta,
dell’effettiva disponibilità di posti;
b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;
c) a favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro;
d) a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa
in materia di sicurezza;
e) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l’evento, entro i tempi
previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della
Polizza sottoscritta dal “soggetto promotore”) e al “soggetto promotore”.
Articolo 3
Il “soggetto promotore” si impegna :
a) ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la
Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
b) a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle
rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di
orientamento;
c) a designare un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di verificare
l’attività formativa.
Articolo 4
I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della legge
196/97 non costituiscono rapporto di lavoro.
Per ciascun tirocinante, inserito nel “soggetto ospitante” in base alla presente Convenzione, verrà
predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:
• il nominativo del tirocinante;
• i nominativi del tutor e del responsabile del “soggetto ospitante”;
• il nominativo del tutor del “soggetto promotore”;
• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza nel
“soggetto ospitante”;
• le strutture del “soggetto ospitante” (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
• gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
La durata dei tirocini è regolamentata dall’articolo 7 del Decreto Ministeriale 142/98 e non sarà
comunque superiore a 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti portatori di handicap per i quali è posto
un limite massimo di 24 mesi.
Le date di inizio e di fine, nonché i tempi di presenza nei locali del “soggetto ospitante”, sono
fissate di comune accordo tra i tutors designati dal “soggetto ospitante” e dal “soggetto promotore”.
Al termine del tirocinio, sarà cura del “soggetto ospitante” rilasciare al tirocinante un’attestazione di
frequenza di avvenuto tirocinio.
I risultati dell’attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio, rimangono di
proprietà del “soggetto ospitante”.
Articolo 5
Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
c) mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per
quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti,
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante e/o qualora lo stesso adottasse
comportamenti lesivi di diritti ed interessi del “soggetto ospitante”, questo potrà, previa
informazione al tutor incaricato dal “soggetto promotore”, sospendere o interrompere lo
svolgimento del tirocinio.
Articolo 6
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente
acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione
della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione
mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.
Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere
comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile coni fini
istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il “soggetto
ospitante” e il “soggetto promotore”.
Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul
trattamento dei dati personali.
Articolo 7
La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di un
anno.
La convenzione s’intenderà tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo disdetta scritta di una delle
parti da comunicarsi due mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.
Articolo 8
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione
vigente in materia.
Articolo 9
Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al “soggetto ospitante” e
una al “soggetto promotore”.
Letto, approvato e sottoscritto.
............................, (data) ...........................
Per il Soggetto Promotore
……………………………………….......
Per il Soggetto Ospitante
.…………………………………………
Allegato 2
Modello di domanda per la frequenza di tirocinio di
formazione e orientamento
Revisione n.:
Data:
Formazione e Qualità
AL DIRIGENTE RESPONSABILE
UFFICIO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E QUALITA’
AZIENDA USL TERAMO
Circonvallazione Ragusa n.1, - 64100 TERAMO
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO
___l____ sottoscritt___ ___________________________________________________________________
nat__ a _______________________________(
) e residente in ________________________________( )
Via __________________________________ n. _____ tel/cell.____________________________________
CHIEDE
□ di poter effettuare
□ di poter prorogare
la frequenza di Tirocinio didattico e di orientamento, dal ____________________al___________________
presso la U.O. di__________________________________________________________________________
Dichiara di conoscere ed accettare integralmente il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
CONVENZIONI CON ISTITUZIONI FORMATIVE PER TIROCINI E FREQUENZE DIDATTICHE” vigente nella ASL di
Teramo avendone preso ampia ed attenta visione.
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’ART.76 del
D.P.R.445 del 28/12/2000 per le dichiarazioni mendaci:
□ di essere in possesso del Titolo di Studio ___________________________________________________
conseguito il ____________________________ presso ________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
□ di frequentare il ______________________________________________________________________
presso _________________________________________________________________________________;
□ (in caso di richiesta di proroga), di aver svolto precedente esperienza di tirocinio didattico formativo
nella ASL di Teramo, presso l’ Unità Operativa _________________________________________________
dal _________________________ al ________________________;
□ di avere i requisiti previsti dal paragrafo 5.3, punto c), del “Regolamento per la disciplina delle
convenzioni con Istituzioni Formative per tirocini e frequenze didattiche” , vigente nella ASL di Teramo;
□ di avere i requisiti previsti dal paragrafo
5.3, punto d), del Regolamento per la disciplina delle
convenzioni con Istituzioni Formative per tirocini e frequenze didattiche” , vigente nella ASL di Teramo;
Si impegna a presentare al Direttore della macroarticolazione, prima dell’inizio della frequenza del tirocinio:
•
copia del Progetto Formativo debitamente compilato e sottoscritto
•
copia delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile
sottoscritte dall’Istituzione formativa
Distinti saluti.
Data ____________________
___________________________________
(firma del richiedente)
______________________________________________________________________________________
PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA DICHIARATO DAL RICHIEDENTE, ACQUISITA LA DISPONIBILITA’ DEL
TUTOR AZIENDALE _______________________________________________ , SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE
Per accettazione.
Il tutor aziendale
_____________________________
Data_________ _______
IL DIRETTORE DELLA MACROARTICOLAZIONE
(firma e timbro)
ALLEGATO 3
DISPOSIZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALLA
FREQUENZA DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/COORDINAMENTO
______________________________________________________________
VISTA l’allegata istanza presentata in data ________________________________ con la
quale Il/la Sig./Sig.ra/ Dott./Dott.ssa___________________________________________
chiede l’autorizzazione alla frequenza/proroga di tirocinio formativo e di orientamento,
presso il /la ________________________________________________della ASL di Teramo,
nell’Unità Operativa _______________________________________________________
VISTO l’allegato Progetto Formativo debitamente compilato e sottoscritto ,
PRESO ATTO che ricorrono le condizioni previste dal “ REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE CONVENZIONI CON ISTITUZIONI FORMATIVE PER TIROCINI E FREQUENZE
DIDATTICHE” vigente nella ASL di Teramo, in particolare che:
-
il numero di tirocinanti che possono effettuare contemporaneamente frequenze di
tirocinio, ai sensi della vigente normativa in materia, è pari al 10% del personale dipendente
a tempo indeterminato;
-
ciascun tutor aziendale, responsabile dell’inserimento del tirocinante, non può
seguire, di norma, più di due tirocinanti contemporaneamente;
-
i tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima :
a)
non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli
istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti
attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al
completamento della formazione;
b)
non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che
frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e
specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al
termine degli studi.
c)
non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone
svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con
l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto d);
d)
non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap;
ACQUISITA copia delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro e per la
responsabilità civile sottoscritte dall’Istituzione Formativa
per il periodo relativo alla
frequenza del tirocinio formativo e di orientamento
AUTORIZZA
Il/la Sig./Sig.ra/ Dott./Dott.ssa ______________________________________________
alla frequenza/proroga del tirocinio formativo e di orientamento presso il/la
___________________________________________________________________________
della ASL di Teramo, nel settore_______________________________________________
per il periodo dal __________________________al ____________________________
Data_________________________
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/COORDINAMENTO
(timbro e firma)
______________________________________
Elenco delle convenzioni per l’espletamento di tirocini formativi
e di orientamento stipulate dalla ASL di Teramo e Istituzioni
Formative, attualmente vigenti
Allegato 4
Revisione n.:
Data:
Formazione e Qualità
ISTITUZIONE SCOLASTICOFORMATIVA
Università
degli
Studi
D’Annunzio” di Chieti
“G.
Università
degli
Studi
D’Annunzio” di Chieti
“G.
Università
degli
Studi
D’Annunzio” di Chieti
“G.
Università degli Studi dell’Aquila
Università degli Studi dell’Aquila
Università degli Studi dell’Aquila
Università degli Studi di Teramo
FACOLTA’- CORSO DI LAUREA
DATA STIPULA CONVENZIONE /
VALIDITA’
Facoltà di Farmacia
Corso di laurea in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche (CFT) e
in Farmacia
Convenzione 22 giugno 2009
Validità di un anno, rinnovabile
tacitamente
Facoltà di Scienze Sociali
Facoltà di Psicologia
Facoltà di Scienze
Facoltà di Psicologia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Facoltà di Agraria
Università degli Studi di Teramo
Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”
Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”
Facoltà di Scienze della Formazione
Università degli Studi di Macerata
Università degli Studi di Camerino
Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Psicologia
Università degli Studi di Bologna –
Alma Mater Studiorum
Facoltà di Psicologia
Università degli Studi di Roma
“Sapienza”
Facoltà di Psicologia 1 e Psicologia
2
Società di Psicologia Psicoterapia e
Formazione “Illiper” – Sede
Scuola di Specializzazione
Psicoterapia “ATANOR”
in
Convenzione del 18 aprile 2006
Validità di un anno rinnovabile
tacitamente
Convenzione settembre 2011
Validità di un anno rinnovabile
tacitamente
Convenzione 19 gennaio 2006
Validità di due anni, rinnovabile
tacitamente
Convenzione 27 giugno 2006
Validità di due anni rinnovabile
tacitamente
Convenzione 03 novembre 2008
Validità di tre anni, rinnovabile
tacitamente
Convenzione 12 agosto 2008
Validità un anno, tacitamente rinnovabile
Convenzione 14 aprile 2010
Validità di due anni
Convenzione 08 luglio 2003
Validità di un anno rinnovabile
tacitamente
Convenzione 25 giugno 2003
Validità di un anno rinnovabile
tacitamente
Convenzione del 18 giugno 2010
Validità illimitata salvo recesso
Convenzione del 07 marzo 2003
Validità di un anno rinnovabile
tacitamente
Convenzione del 30 luglio 2008
Validità di un anno rinnovabile
tacitamente
Convenzione del 24 novembre 2009
Validità di un anno rinnovabile
tacitamente
Convenzione 25 luglio 2006
Validità di tre anni tacitamente
rinnovabile
Delibera 6 febbraio 2009 n.135
Convenzione valida per due anni
ISTITUZIONE SCOLASTICOFORMATIVA
S.Rufina di Roio (AQ), Via Casale
n.2
Accademia di Psicoterapia della
Famiglia ( A.P.F.) – Sede di Teramo
presso l’Istituto di Psicoterapia
familiare (I.A.P.F.)
Scuola di Psicoterapia Cognitiva Srl
– Sede Roma, via Paolo Emilio, 20
Istituto Italiano di Psicoterapia
Relazionale (I.I.P.R.) – Sede Roma,
Via Tagliamento, 25
Istituto dell’approccio Centrato
sulla Persona (IACP)- Sede Roma,
Piazza Vittorio Emanuele II, 99
Scuola di Formazione in Psicologia
Clinica di Comunità e Psicoterapia
Umanistica Integrata (ASPIC) –
Sede Roma, Via Vittorio Carpaccio,
32,Sc D int.1
Centro Studi Psicosomatica s.a.s. di
Stefano Crispino & C. (C.S.P.)- Sede
Roma, Via Giuseppe Libetta n.15
Scuola di Formazione Centro di
Psicologia Clinica (C.P.C.) ad
indirizzo
Cognitivo
Comportamentale – Sede Pescara,
Via Paolini n. 102
Scuola
Superiore
di
Specializzazione
in
Psicologia
Clinica (SSSPC- UPS) – Sede Roma
Scuola di Psicoterapia Cognitiva –
Sede Milano, Via Foro Bonaparte
n.57
Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Psicoanalitica per
bambini, adolescenti e Famiglie
(A.I.P.P.I.)- Sede Roma, Via
Alessandria,130
Scuola
di
Psicoterapia
Psicodinamica Breve - Sede Chieti,
Via Salomone, 99
Scuola
di
Psicoterapia
dell’Adolescenza
e
dell’età
Giovanile a indirizzo Psicodinamico
(S.P.A.D.) – Sede Roma, Via di
Vigna Stellati n. 14
Società Italiana di Analisi Reichiana
– Sede Roma
FACOLTA’- CORSO DI LAUREA
DATA STIPULA CONVENZIONE /
VALIDITA’
rinnovabile tacitamente
(la convenzione limita il tirocinio alle
strutture del Distretto sanitario di
Teramo)
Convenzione 05 giugno 2009
Validità quadriennale
rinnovabile tacitamente
Convenzione 20 giugno 2006
Validità annuale rinnovabile tacitamente
Delibera 19 febbraio 2008 n.184
Validità triennale tacitamente rinnovabile
Convenzione 13 aprile 2007
Validità annuale tacitamente rinnovabile
Convenzione 30 ottobre 2003
Validità annuale tacitamente rinnovabile
Corso di Formazione in Psicoterapia
gestaltico-analitica
Convenzione 25 febbraio 2008
Validità biennale tacitamente rinnovabile
Convenzione 06 dicembre 2006
Validità
quadriennale
rinnovabile
automaticamente
Convenzione 19 marzo 2004
Validità dalla data di sottoscrizione,
tacitamente rinnovabile
Scuola “Studi Cognitivi” di San
Benedetto del Tronto
Convenzione 5 febbraio 2007
Validità triennale tacitamente rinnovabile
Convenzione 12 maggio 2011
Validità annuale
Delibera 24 marzo 2009 n. 349
Validità
quadriennale
rinnovabile
automaticamente
Convenzione 15 gennaio 2010
Validità biennale tacitamente rinnovabile
Convenzione del 16 dicembre 2008
Validità biennale tacitamente rinnovabile
Scuola di Psicoterapia Strategica
Integrata Seraphicum – Sede
Roma, Via del Serafico n.3
Convenzione del 24 aprile 2009
Validità annuale tacitamente rinnovabile
Scuola di Specializzazione Centro
Italiano
Studio
Sviluppo
Delibera 24 febbraio 2009 n. 209
Validità quadriennale
tacitamente
ISTITUZIONE SCOLASTICOFORMATIVA
Psicoterapia A Breve Termine
(C.I.S.S.P.A.T.) – Sede Padova,
Piazza De Gasperi n.41
Scuola di Psicoterapia Dinamica
Breve I.A.F. – Sede Roma
FACOLTA’- CORSO DI LAUREA
DATA STIPULA CONVENZIONE /
VALIDITA’
rinnovabile
Delibera 7 marzo 2008
Validità
quadriennale
tacitamente
rinnovabile
( la convenzione limita il tirocinio alle U.O.
del Dipartimento di Salute Mentale)
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Regolamento per tirocini e allegati