Allegato A
PROTOCOLLO TECNICO
per l’effettuazione dei controlli microbiologici sugli alimenti e
l’interpretazione e gestione degli esiti analitici
I Laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta
(IZS PLV) sono strumenti tecnico-scientifici operanti nell’ambito del SSN designati ai sensi dell’articolo
12 del regolamento (CE) n. 882/2004 e s.m.i. dall’Autorità Competente Nazionale e Regionale per
garantire il supporto analitico e la collaborazione necessaria all’espletamento delle funzioni di controllo
ufficiale ai Dipartimenti di Prevenzione (DP) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e agli altri Organismi
di controllo.
Il presente protocollo tecnico è stato predisposto dal Servizio Sanitario Regionale allo scopo
di assicurare quanto previsto dall’articolo 4, comma C del regolamento (CE) n. 882/2004 e s.m.i. e
rendere trasparente il rapporto tra le Autorità competenti, regionale e locali, e l’attività del laboratorio
al di fine uniformare sul territorio regionale i controlli microbiologici sugli alimenti.
Il Settore Prevenzione e Veterinaria dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della
Regione Piemonte concorderà annualmente, nell’ambito del PRISA (Piano Regionale Integrato sulla
Sicurezza Alimentare) con l’IZS PLV, sulla base delle indicazioni del presente protocollo, i piani di
lavoro finalizzati all’applicazione delle normative e all’approfondimento delle caratteristiche
microbiologiche degli alimenti sulla base delle quali i Dipartimenti di Prevenzione organizzeranno la
loro attività.
Ciò premesso, al fine di regolare i rapporti tra il laboratorio e gli Enti committenti cui compete
l’attività di campionamento per migliorare la qualità delle prestazioni, vengono di seguito definite:
− le modalità di svolgimento delle attività;
− la tipologia e le caratteristiche dei servizi che l’IZS PLV si impegna ad erogare;
− le modalità di accesso a detti servizi.
In particolare, nei capitoli del presente Protocollo Tecnico vengono trattati i seguenti argomenti:
- Capitolo 1
Normativa generale per il prelevamento dei prodotti alimentari
- Capitolo 2
Modalità di campionamento e trasporto dei campioni
- Capitolo 3
Composizione del campione
- Capitolo 4
Documenti di accompagnamento
- Capitolo 5
Modalità di consegna dei campioni
- Capitolo 6
Criteri di accettazione dei campioni
- Capitolo 7
Prove e metodi (accreditate e non accreditate)
- Capitolo 8
Sedi di attività analitiche
- Capitolo 9
Modalità e tempi di comunicazione dei Rapporti di Prova
- Capitolo 10
Esiti non conformi, conservazione del campione e della relativa documentazione
- Capitolo 11
Gestione delle emergenze e altre attività straordinarie
- Capitolo 12
Dati di attività analitica
- Capitolo 13
Reclami
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Allegato A
Costituiscono parte integrante e sostanziale del protocollo i seguenti allegati al Protocollo
Tecnico:
- Allegato 1
Tabella “Criteri microbiologici per i prodotti alimentari”
- Allegato 2
Tabella “Valori limite di accettabilità di microrganismi e/o tossine potenzialmente
pericolosi”
- Allegato 3
Modello “Scheda temperatura trasporto campioni”
- Allegato 4
Modello “Reclami”
- Allegato 5
Modello “Verbale prelevamento campione per sospetta MTA”
Il presente protocollo costituisce il documento di riferimento per tutte le problematiche trattate e
sostituisce gli accordi precedenti o stipulati in sede locale.
Vista la necessità di un riesame periodico, al fine di consentire l’aggiornamento dei contenuti
rispetto alle esigenze e alle possibilità operative dei soggetti interessati, si prevede una revisione
generale del protocollo con periodicità triennale, sovrapponibile al Piano regionale per la Sicurezza
Alimentare (PRISA); eventuali revisioni intermedie, anche sul singolo capitolo, potranno comunque
essere concordate da parte dei contraenti e comunicate a tutti i soggetti interessati con nota a firma
congiunta.
Per tutti gli ambiti di attività non espressamente indicati o contemplati nel documento, e per i
quali potrebbe scaturire una richiesta di intervento o prestazione, sarà interesse delle parti concordare
specifici protocolli o intese.
CAPITOLO 1: NORMATIVA GENERALE PER IL PRELEVAMENTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Le modalità di prelevamento, conservazione e trasporto dei campioni di alimenti di origine
animale e non animale ai fini del controllo ufficiale sono regolate dalla seguente Legislazione:
1.1 Comunitaria:
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29
aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e s.m.i;
REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29
aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e
s.m.i;
REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29
aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di
origine animale destinati al consumo umano e s.m.i.;
REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29
aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e s.m.i;
REGOLAMENTO (CE) N. 2073/2005 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2005, sui
criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e s.m.i.;
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Allegato A
REGOLAMENTO (CE) N. 2074/2005 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2005, recante modalità
di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento
europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE)
n. 854/2004 e s.m.i.;
REGOLAMENTO (CE) N. 2075/2005 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2005, che definisce
norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichinelle nelle carni e s.m.i.
1.2 Nazionale:
INTESA STATO-REGIONI su: “Linee guida relative all’applicazione del regolamento (CE) n. 2073 del
15/11/2005, che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari” (rep n. 93/CSE del
20/05/2007) per le parti non abrogate dal D.Lgs n. 193 del 6 novembre 2007;
L. 30.04.62 n. 283 “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande”;
D.Lgs 06/11/2007, n. 193 “Attuazione direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
D.P.R. 26.03.80 n. 327 “Regolamento di esecuzione della Legge 30 Aprile 1962 n. 283 e successive
modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande”;
D.Lgs 03.03.93 n. 123 “Attuazione della Direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti
alimentari” (Artt. 4 e 2, comma 3);
Decreto Min. San.16.12.93 “Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il
regime di controlli microbiologici ufficiali”;
O.M. 11.10.78 “Limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande”
(art. 4 – modalità di prelevamento)
D.P.R. 14.07.95 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome sui criteri
uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo Ufficiale degli alimenti e bevande”;
CIRCOLARE prot. DGSAN-VIII-28959/P/I.6.a/35, 09/10/2008 “Modalità di effettuazione degli
accertamenti analitici sui campioni di alimento prelevati nel corso di episodi di malattia alimentare”;
Paste alimentari speciali:
-
Circ. Min. San. N. 32 del 03.08.85 “Norme igienico sanitarie sulla produzione e
conservazione delle paste alimentari speciali – uova, carne ecc.”
Latte e prodotti a base di latte:
-
L. 03.05.89 n. 169: “Concernente disciplina del trattamento e commercializzazione del latte
alimentare vaccino e suoi decreti di applicazione (DD.MM. 09.05.91 n. 184 e n. 185);
D.M. 09.05.91 n. 185 “Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, ai
requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la
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-
produzione di “latte fresco pastorizzato di alta qualità”;
D. Min. San. 26.03.92 “Attuazione della decisione n. 91/180/CE concernente la fissazione di
metodi di analisi e prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente”;
INTESA-STATO REGIONI su “Vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana” (rep.
N. 5/CSR del 25/01/2007)
O.M. 10/12/2008 (G.U. 14/01/2009, n. 10) concernente “Misure urgenti in materia di
produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana”.
Listeria monocytogenes:
-
O. Min. San. 07.12.93 “Limiti di Listeria monocytogenes in prodotti alimentari”.
CAPITOLO 2: MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO E TRASPORTO DEI CAMPIONI
La corretta esecuzione del campionamento e le modalità di trasporto dei campioni sono
fattori determinanti e possono influenzare il risultato analitico.
È responsabilità del prelevatore far sì che:
- i campioni siano del quantitativo sufficiente all’esecuzione dell’analisi (vedi Capitolo 3);
- il trasporto avvenga in condizioni idonee, in modo tale da non produrre variazioni rilevanti
delle caratteristiche chimico-fisiche o microbiologiche degli stessi;
- i campioni siano accompagnati da apposito verbale/scheda con tutte le informazioni
necessarie (vedi Capitolo 4).
2.1 Principi generali
I requisiti fondamentali del campionamento sono la rappresentatività e le corrette modalità di
prelievo.
Un campione rappresentativo è ottenuto con attrezzatura e procedure che prevedono il
prelevamento di campioni elementari da tutte le zone del lotto e di peso adeguato. Il prelievo va
identificato, etichettato, manipolato, conservato e trasportato in modo da garantire la validità della
pratica dal punto di vista giuridico e analitico (art. 11, comma 7 del regolamento (CE) 882/2004 e
s.m.i.). Il campione deve essere accompagnato dal relativo verbale di prelievo, correttamente
compilato.
Per eseguire un campionamento significativo va valutata la matrice su cui si interviene, con le
sue caratteristiche specifiche di composizione, e l’omogeneità di distribuzione del contaminante nella
massa. Le matrici liquide omogenee non richiedono particolari procedure, se non l’accurata
agitazione del prodotto prima del prelievo, mentre i liquidi o semiliquidi non omogeneizzabili
prevedono il prelievo di campioni a diversi livelli da tutti i recipienti, anche al momento del travaso del
prodotto e dopo aver accuratamente eliminato le prime frazioni.
Le farine, pur essendo abbastanza omogenee, vanno campionate considerando anche le
condizioni di stoccaggio.
-
Pertanto, una corretta procedura prevede:
un campionamento rappresentativo (per numero di campioni elementari, numero dei punti di
prelievo, grandezza del campione globale e del campione finale);
un’accurata omogeneizzazione del campione globale;
una quantità di campione adeguata all’analisi: campioni insufficienti non sono rappresentativi,
soprattutto nel caso di matrici non omogenee, mentre quantitativi elevati creano eccessive
difficoltà al momento della miscelazione per il prelievo;
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-
la conservazione del campione prima dell’analisi in luogo fresco e asciutto, salvo
diversamente specificato per particolari prodotti.
Il prelievo e la formazione dei campioni devono avvenire con tutta la rapidità possibile
prendendo le precauzioni necessarie per evitare qualsiasi alterazione o contaminazione del prodotto;
le attrezzature devono essere pulite, disinfettate e, in caso di analisi microbiologiche, sterili.
2.2 Modalità di campionamento
a) sostanze o prodotti omogenei contenuti in un unico recipiente: si preleva una quantità
rappresentativa della massa, dalla quale si ricava il campione per l’analisi;
b) sostanze o prodotti omogenei contenuti in più recipienti: si prelevano quantità parziali da
diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali vengono riunite e
mescolate per ricavare il campione per l’analisi;
c) sostanze o prodotti non omogenei contenuti in un unico recipiente e conservati alla
rinfusa: si prelevano quantità parziali nella parte superiore, centrale e inferiore della massa;
l’insieme delle quantità parziali rappresentative della partita vengono riunite e mescolate per
ricavare il campione per l’analisi;
d) sostanze o prodotti non omogenei contenuti in più recipienti: si prelevano quantità parziali
da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali prelevate
vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l’analisi;
e) sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse (e quando la natura di tale
sostanza o prodotto e il tipo di controllo analitico da eseguire ne consentano l’apertura): si
prelevano a caso quantità parziali di sostanza o prodotto da un numero di confezioni
rappresentative della partita dalle quali, riunite e mescolate, si ricava il campione per l’analisi;
f)
sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse (e quando la natura delle
sostanze o prodotti e il tipo di controllo analitico da effettuare non ne consentano
l’apertura): si preleva un numero rappresentativo di confezioni a caso dalla partita, per formare il
campione per l’analisi.
Ogni aliquota deve essere collocata in recipienti o confezioni asciutti e puliti, di materiale
inerte ed adatto al contatto con gli alimenti, che la protegga da contaminazioni, da eventuali danni
causati dal trasporto e possibilmente dai raggi solari. La confezione deve assicurare la conservabilità
del campione anche in laboratorio mentre i liquidi andrebbero posti in contenitori a doppio tappo; i
sigilli apposti, oltre ad essere inviolabili, devono riportare il contrassegno dell’ASL.
Per le ricerche batteriologiche è necessario utilizzare sempre strumenti e contenitori sterili
(sacchetto plastificato sterile con chiusura, contenitore sterile con chiusura a vite).
È onere dell’ente prelevatore l’approvvigionamento dei materiali per il prelievo e il trasporto
dei campioni.
2.3 Trasporto dei campioni alimentari (STABILI E NON STABILI, ISO 7218:2007)
I campioni devono essere mantenuti dal momento del prelievo all'inizio dell'analisi alle
seguenti temperature (oppure entro le temperature di conservazione indicate dal produttore):
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-
PRODOTTI STABILI: a temperatura ambiente, inferiore a 40°C;
PRODOTTI CONGELATI: temperatura inferiore a -15 °C, preferibilmente i nferiore a -18°C;
ALTRI PRODOTTI NON STABILI A TEMPERATURA AMBIENTE: tra +1 e +8°C.
CAPITOLO 3: COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE UFFICIALE E SUDDIVISIONE IN ALIQUOTE
Ogni aliquota deve essere formata da un numero di unità campionarie di peso adeguato (vedi
Tabella “Pesi minimi riferiti ad ogni unità campionaria per l’esecuzione dell’analisi”), a seconda della
tipologia di analisi, e deve essere:
-
sigillata accuratamente e completamente, senza segni di manomissione,
accompagnata da un cartellino identificativo saldamente fissato e completo di tutte le
indicazioni di legge.
3.1 Pesi minimi
Per l’esecuzione delle analisi previste dal Protocollo tecnico, il peso minimo di ogni unità
campionaria (u.c.) deve essere generalmente di almeno 100 g (parte edibile). Per informazioni più
dettagliate riguardanti i pesi minimi si rimanda alla tabella “Pesi minimi riferiti ad ogni unità
campionaria per l’esecuzione delle analisi”.
Tabella - Pesi minimi riferiti ad ogni u.c. per l’esecuzione delle analisi.
Categoria
Microrganismi
indicatori
(conteggio)
Microrganismi
patogeni
(ricerca)
Microrganismi
patogeni
(conteggio)
Tossine
batteriche
Chimico-fisici
Filth test
Parametro
Peso minimo
per l’esecuzione
delle analisi su
ogni u.c.
(parte edibile)
Note
Microrganismi mesofili aerobi, Enterobacteriaceae,
I conteggi dei microrganismi indicatori
Escherichia coli, Stafilococchi coagulasi positivi,
10 g
vengono
analizzati
in
maniera
Bacillus cereus presunto, Anaerobi solfito riduttori,
cumulativa (es. 3 microrganismi
(in tutto)
Clostridium perfringens, Lieviti e muffe
indicatori = 10 g di parte edibile).
NB. 10 g rappresenta il peso minimo per poter eseguire l’analisi. Se viene richiesto il conteggio di Staf.coag.pos o
B.cereus, sarebbe opportuno che il Laboratorio disponesse già di una quantità di alimento supplementare per la
determinazione della tossina (25 g per ogni tossina), qualora risultassero conteggi microbiologici elevati.
Campylobacter spp. termofili
25 g
Yersinia enterocolitica presunta patogena
25 g
Escherichia coli O157 (e altri STEC)
25 g
Listeria monocytogenes ISO 11290-1
25 g
Ciascun patogeno va conteggiato
(metodo qualitativo)
singolarmente (es. 3 patogeni = 75 g
Salmonella spp.
25 g
di parte edibile).
Vibrio spp. potenzialmente enteropatogeni
25 g
(V.cholerae e V.parahaemolyticus)
Virus epatite A
25 g
Clostridi produttori di tossine botuliniche
25 g
Listeria monocytogenes ISO 11290-2 (metodo
10 g
quantitativo)
Listeria monocytogenes MPN (OM 07/12/93)
10 g
Ciascuna tossina va conteggiata
Enterotossina stafilococcica, tossina botulinica,
25 g
singolarmente (es. 3 tossine = 75 g di
tossina emetica di Bacillus cereus
parte edibile).
pH e Aw
100 g (in tutto)
Farine
50 g
Conserve di pomodoro
200 g
Latte in polvere
250 g
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3.2 Suddivisione del campione ufficiale in aliquote (vedi art. 2 Decreto Min. San. 16/12/93 e art.
16 D.P.R. 26/03/80 n. 327):
Campionamento di prodotti alimentari deteriorabili (4 o 5 aliquote):
- aliquota per il detentore;
- aliquota per le analisi richieste (al laboratorio);
- aliquota per la ripetizione delle analisi, relativamente ai parametri non conformi (al
laboratorio);
- aliquota a disposizione per un’eventuale perizia disposta dall’autorità giudiziaria (al
laboratorio);
- eventuale aliquota per accertamento deteriorabilità (al laboratorio).
Campionamento di prodotti alimentari NON deteriorabili (4 o 5 aliquote):
- aliquota per il detentore;
- aliquota per l’analisi di prima istanza (al laboratorio);
- aliquota per l’eventuale analisi di revisione (al laboratorio);
- aliquota a disposizione per un’eventuale perizia disposta dall’autorità giudiziaria (al
laboratorio);
- aliquota in caso di prodotti confezionati che resta a disposizione dell’impresa produttrice
presso il laboratorio.
Deve essere valutata la possibilità di procedere con le modalità di prelievo previste per il
campionamento in aliquota unica con analisi non ripetibile qualora:
- la quantità di materiale che si intende sottoporre ad analisi non sia sufficiente a predisporre
un numero di aliquote (ciascuna composta dal numero di unità campionarie di legge) tale da
garantire il diritto alla difesa dell’interessato;
- la data del prelievo sia prossima alla data di scadenza/termine minimo di conservazione
dell’alimento campionato;
- l’alimento da prelevare sia altamente deteriorabile (shelf life <5 gg).
-
Tale campione in aliquota unica deve essere formato da:
non meno di 5 u.c. per la richiesta di analisi secondo i criteri di cui al regolamento (CE) n.
2073/2005 e s.m.i.;
1 u.c. per la richiesta di analisi secondo i criteri del Protocollo tecnico;
3 u.c. per l’analisi di Listeria monocytogenes MPN ai sensi dell’OM 07/12/93.
I campioni “conoscitivi”, costituiti da un'unica unità campionaria, potranno essere eseguiti
in seguito ad accordi specifici (es. progetti di monitoraggio concordati con l’Assessorato Tutela della
Salute e Sanità, piani di sorveglianza, ecc.) oppure se consegnati ai SIAN o SVET da privati,
generalmente aperti (a seguito di esposti). In questo caso, in presenza di non conformità, non
essendo garantito il diritto alla difesa, non potranno essere proposte sanzioni penali (articolo 55 del
regolamento (CE) n. 882/2004 e s.m.i.), ma dovranno essere previste, qualora necessario, azioni per
il ripristino delle condizioni ottimali (articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004 e s.m.i.) valutando
eventualmente la necessità di procedere ad altre indagini o segnalazioni.
CAPITOLO 4: DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
Tutti i campioni prelevati, secondo quanto previsto dall’art. 15 del DPR 327/1980, devono
essere accompagnati da un documento, verbale o scheda di campionamento redatto in modo chiaro,
leggibile e che deve contenere le seguenti informazioni:
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-
Utente
(OSA sottoposto al controllo)
Richiedente
(soggetto prelevatore)
Tipo campione e dettaglio
(descrizione del campione)
Parametro richiesto
(come di seguito esplicitato)
Modalità e temperatura di trasporto
Informazioni utili alla definizione del campione e all’esecuzione delle analisi
Il verbale di prelevamento deve pertanto indicare:
-
dove è stato effettuato il prelievo (presso una Ditta o altro = attività di prelievo)
le corrette generalità della stessa, eventualmente dedotte dalla licenza commerciale,
possibilmente accompagnate dalla partita IVA;
il numero di telefono e di FAX del responsabile per un’eventuale convocazione o
comunicazione;
le generalità di terzi interessati (produttori, trasportatori, importatori, grossisti, etc. = attività di
provenienza) desunte da bolle di consegna o altri documenti;
le prove richieste (possono essere indicate come parametri specifici oppure genericamente,
facendo riferimento a quanto previsto nell’allegato 1 del presente Protocollo tecnico rispetto
alla matrice campionata, senza necessità di specificare i singoli parametri).
Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione del campione, specificando:
-
-
lo stato (sfuso, preincartato, preconfezionato*);
le indicazioni riportate in etichetta in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 109/92 e s.m.i
(il produttore o distributore, gli ingredienti, il lotto, il termine minimo di conservazione o la
scadenza ove previsti, ecc…);
le modalità di prelievo.
* Il Reg.(CE) n.2073/2005 di norma non si applica ai campioni sfusi e/o preincartati quando non sia
indicato dal produttore il periodo di conservabilità, ad eccezione della ricerca di Listeria
monocytogenes negli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla sua crescita (diversi da
quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali quando siano ancora sotto il controllo diretto
dell’OSA che li produce ed è in grado di rendere disponibili le informazioni necessarie a valutare i
successivi risultati).
Sul verbale deve essere indicata l’ora in cui è stato eseguito il campionamento e, per gli
alimenti deperibili, la temperatura, le modalità e il luogo di conservazione dell’alimento al momento
del prelievo.
Qualora sia possibile eseguire il campionamento con le quattro/cinque aliquote di
legge
- nel caso si richiedano le analisi sia secondo i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005
e s.m.i, sia secondo i criteri del Protocollo tecnico (parametri microbiologici diversi da quelli
indicati nel regolamento (CE) n. 2073/2005 e s.m.i.), potrà essere eseguito un solo
campione, ma dovranno essere compilati due distinti verbali (perché in una sola u.c. di una di
queste aliquote si esegue il controllo dei valori guida indicati nell’allegato 1 al presente
Protocollo tecnico), richiedendo in un verbale “Criteri regolamento (CE) n. 2073/2005 e
s.m.i.” e nell’altro “Criteri Protocollo tecnico”;
- nel caso si ritenga opportuno chiedere il controllo esclusivamente dei criteri previsti dal
Protocollo tecnico, potrà essere eseguito un campione composto da una sola u.c.; nel
verbale di prelievo dovrà essere chiesto esclusivamente il controllo dei “criteri Protocollo
tecnico”. In caso di campionamento di alimenti da “consumarsi previa cottura” ai sensi
dell’O.M. 07/12/93 per il conteggio di Listeria con tecnica MPN è opportuno prelevare 3 u.c.
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Analisi richieste
Unità campionarie
per ogni aliquota
Verbali da compilare
Tipo di analisi
Aliquote
Criteri Reg/CE/2073/2005
+
Criteri Protocollo tecnico
1+1
Ripetibile
4-5
(se non diversamente specificato
nel Reg/CE/2073/2005 s.m.i.)
Criteri Reg/CE/2073/2005
1
Ripetibile
4-5
(se non diversamente specificato
nel Reg/CE/2073/2005 s.m.i.)
Criteri Protocollo tecnico
1
Ripetibile
4-5
(3 in caso di Listeria monocytogenes MPN
ai sensi dell’O.M. 07/12/93)
5
5
1
Qualora sia possibile eseguire solo il campionamento in aliquota unica con analisi non
ripetibile
- nel caso si richiedano le analisi sia secondo i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005
e s.m.i., sia secondo i criteri del Protocollo tecnico, potrà essere eseguito un solo campione e
potrà essere compilato un solo verbale, richiedendo entrambi i controlli e garantendo il peso
minimo per l’esecuzione delle analisi;
- nel caso si ritenga opportuno chiedere il controllo esclusivamente dei criteri previsti dal
Protocollo tecnico, potrà essere eseguito un campione composto da una sola aliquota con
una u.c.; nel verbale di prelievo dovrà essere chiesto esclusivamente il controllo dei “criteri
Protocollo tecnico”. In caso di campionamento di alimenti da “consumarsi previa cottura” ai
sensi dell’O.M. 07/12/93 per il conteggio di Listeria con tecnica MPN è opportuno prelevare 3
u.c.
Analisi richieste
Unità campionarie
per ogni aliquota
Verbali da compilare
Tipo di analisi
Aliquote
Criteri Reg/CE/2073/2005
+
Criteri Protocollo tecnico
1
Non ripetibile
1
(se non diversamente specificato
nel Reg.CE 2073/05 s.m.i.)
Criteri Reg/CE/2073/2005
1
Non ripetibile
1
(se non diversamente specificato
nel Reg.CE 2073/05 s.m.i.)
Criteri Protocollo tecnico
1
Non ripetibile
1
(3 in caso di Listeria monocytogenes MPN
ai sensi dell’O.M. 07/12/93)
5
5
1
Nel caso di campioni deteriorabili prelevati in aliquota unica e per i quali la legge prevede il
diritto del responsabile dell’esercizio o del detentore della merce ad assistere all’analisi non ripetibile,
il prelevatore, all’atto del prelievo:
- barra la relativa casella nel verbale di prelevamento, indicando nell’apposito spazio “note”
specifica menzione della motivazione che ha reso necessario il ricorso a tale procedura;
- concorda, con il laboratorio che esegue l’analisi, gli estremi (sede, giorno e ora) in cui questa
verrà eseguita;
- procede a comunicare all’esercente e/o al produttore interessato (o di un suo rappresentante
munito di delega), mediante l’indicazione sul verbale di prelievo (o allegato allo stesso), tutte
le informazioni utili a garantire il diritto alla difesa (es. data e del luogo ove avverrà l’apertura
del campione al fine di concedere un maggiore preavviso agli interessati).
Qualora il campione prelevato consista in matrici o materiali non compresi nel presente protocollo,
soprattutto nei casi di MTA, si consiglia di utilizzare il verbale nell’allegato 5, soprattutto al fine di
evidenziare la particolare natura e occasione del prelievo (MTA o sospetto) che richiede in genere
un più ampio spettro di determinazioni analitiche, anche sulla base di un eventuale sospetto
etiologico (si ricorda che a riguardo sono applicabili le indicazioni previste nell’allegato 1.3 del
documento “Malattie trasmesse da alimenti. Indicazioni operative 2011”).
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CAPITOLO 5: MODALITÀ DI CONSEGNA DEI CAMPIONI
I campioni prelevati nell’ambito dei piani annuali di attività, i campioni consegnati ai SIAN
e/o SVET da privati (anche aperti), i campioni prelevati in caso di possibile pericolo per la salute o in
occasione di episodi di tossinfezione alimentare, possono essere conferiti sia alle Sezioni provinciali
che alla Sede centrale dell’IZS PLV, in base alle competenze territoriali. Qualora l’analisi debba
essere eseguita entro 24 ore dal prelievo (campioni altamente deperibili), è necessario concordare le
modalità di consegna del campione con il laboratorio che effettuerà le analisi.
I recapiti sono i seguenti:
Torino
Alessandria
Asti
Cuneo
Novara
Vercelli
Via Bologna, 148
Via Cilea, 4
Viale Pilone, 113
Via Sandro Pertini, 11
Largo Guido Donegani, 7
Via Cavalcanti, 59
tel.: 011/2686364-339 fax 011/2686334
tel.: 0131/225281 fax 011/226913
tel.: 0141/272858 fax 0141/272573
tel.: 0171/693985 fax 0171/65428
tel.: 0321/697061 fax 0321/696909
tel.: 0161/600267 fax 0161/601670
L’Accettazione campioni è aperta dal lunedì al venerdì con orario: 9 -12,30; 13.30-15,30. Per
la sede di Torino, il laboratorio Controllo Alimenti risponde ai seguenti numeri:
tel. 011/2686.240-303; fax: 011/2473.450.
Qualora esigenze organizzative rendano necessario apportare variazioni allo schema
previsto, sarà, a cura dell’IZS, inviata una tempestiva comunicazione ai Servizi interessati e alla
Direzione Sanità - Settore Prevenzione e Veterinaria, la quale concorderà diverse modalità di
consegna dei campioni.
I campioni dovranno generalmente pervenire nel termine più breve possibile dal momento del
prelievo; l’Accettazione registrerà il giorno e l’ora di arrivo dei campioni sul “Registro consegna
campioni”.
Per campionamenti effettuati in ore serali dal lunedì al giovedì, la consegna deve avvenire
nella mattinata successiva al laboratorio territorialmente competente.
La conservazione avverrà a cura dell’organismo prelevatore, alla temperatura ritenuta idonea
per la tipologia del prodotto, dandone atto nel verbale di prelievo.
Se il campionamento in ambito di emergenza è effettuato nei giorni festivi, il sabato o nella
serata del venerdì (vedi Cap.11), la consegna al laboratorio reperibile sarà effettuata dall’ente
prelevatore.
L’IZS-PLV si impegna a valutare, in base alle criticità che si dovessero evidenziare, soluzioni
alternative.
Nel caso si abbia a che fare con materiale deteriorabile, la temperatura di stoccaggio andrà
registrata sull’apposito modulo (allegato 3).
CAPITOLO 6: CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI
E’ compito del prelevatore dare evidenza delle modalità di conservazione con cui i
campioni vengono trasportati fino all’accettazione dell’IZS.
I campioni di alimenti deteriorabili devono essere accompagnati dal modello “Scheda
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temperatura trasporto campioni” (allegato 3), in cui il trasportatore annota la temperatura dei
contenitori per trasporto alimenti opportunamente attrezzati (termometro con display, provetta
contenente acqua o altro liquido idoneo, etc.).
In tutti i contenitori refrigerati contenenti i campioni, anche se dotati di display, deve essere
inserita una boccetta testimone. L’Accettazione dell’IZS effettuerà la verifica e la registrazione della
temperatura di trasporto all’arrivo, misurando la temperatura del campione di supporto (provetta
contenente acqua o altro liquido idoneo, etc.).
Il personale verificherà inoltre la corrispondenza degli elementi relativi al campionamento
riportati nel verbale e il corretto numero delle aliquote in base alle analisi richieste.
Se i campioni saranno conformi alle indicazioni di legge e a quanto riportato sul verbale,
saranno registrati assegnando loro un numero identificativo univoco.
Qualora non siano rilevabili le evidenze della corretta applicazione delle procedure previste
(es. temperatura di trasporto al di fuori del “range” di accettabilità) il campione verrà comunque
accettato e sottoposto a prova. Nelle note per il referto del rapporto di prova verrà riportato il valore
della temperatura rilevato in fase di accettazione.
Se l'Accettazione riscontrerà delle anomalie correggibili (ad es. verbali e/o cartellini non
completi o illeggibili) essa ne sospenderà l'accettazione informando immediatamente l'ASL affinché
provveda a regolarizzare il campione o il verbale o invii un supplemento di documentazione a
giustificazione del prelievo “non conforme”; quindi registrerà i dati sul “registro campioni segregati”.
Con la regolarizzazione del verbale, il campione verrà accettato.
Se ciò non avviene entro le 24 ore dalla consegna, il campione verrà considerato “non
idoneo” e ne verrà data comunicazione al committente che dovrà fornire indicazioni in merito alla
restituzione o allo smaltimento del campione.
Nel frattempo esso sarà conservato in modo idoneo a cura dell’Accettazione o del
Laboratorio analisi.
Qualora il committente, per qualsiasi esigenza, richieda comunque l’effettuazione dell’analisi,
nel rapporto di prova verrà fatta menzione dell’anomalia riscontrata, qualora essa possa essere
giudicata significativa per la valutazione finale del campione.
CAPITOLO 7: PROVE E METODI
Le analisi e i rispettivi metodi di prova che i Laboratori sono in grado di effettuare sono
elencate e descritte all’interno del tariffario IZS, pubblicato nel sito internet (www.izsto.it) alla
sezione “Attività Laboratori
Carta dei servizi e tariffario
Elenco delle prestazioni” e vengono
sottoposte a riesame periodico.
L’elenco delle prove accreditate da ACCREDIA è consultabile
http://www.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7&.
anche
sul
sito
Eventuali richieste di analisi non contemplate nel suddetto elenco potranno essere inoltrate ai
responsabili dei laboratori che valuteranno la possibilità di soddisfarle avvalendosi delle strutture
laboratoristiche IZS.
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Il sistema di gestione per la qualità rispetta la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le
attività di prova e taratura.
Nei rapporti di prova è riportata l’indicazione dell’Ente Accreditante (ACCREDIA) e delle
singole prove accreditate.
Le prove da effettuare sui campioni sono scelte fra:
1)
2)
3)
4)
quelle espressamente indicate dalla normativa italiana e comunitaria vigente;
quelle individuate dai programmi concordati a livello Regionale;
quelle richieste specificatamente dall’organo prelevatore;
altre determinazioni sulla scorta dell’esperienza, della letteratura o di norme internazionali.
Nell’allegato 1 al presente Protocollo tecnico sono riportate le analisi microbiologiche su
alimenti (“Criteri Protocollo tecnico”), che i laboratori eseguiranno per tipologia di campioni, con i
relativi valori di riferimento. Vengono altresì indicati, per completezza, i criteri microbiologici ai sensi
del regolamento (CE) n. 2073/2005 e s.m.i.
Le metodiche di analisi verranno scelte dal laboratorio in funzione della tipologia del
campione e dell’organizzazione dell’attività del laboratorio
Per altre matrici si fa riferimento alle norme di legge, ove presenti.
CAPITOLO 8: SEDI DI ATTIVITÀ ANALITICHE
Nelle tabelle sottostanti sono indicate le attività analitiche eseguite dai laboratori IZS
territoriali.
Attività
Struttura
Analisi microbiologiche alimenti
Sede di Torino, Laboratorio controllo alimenti
Sezione di Asti, Laboratorio controllo alimenti
Sezione di Novara, Laboratorio controllo alimenti
Sezione di Cuneo, Laboratorio controllo alimenti
Analisi particolari vengono svolte, o per complessità analitica o per esigenze organizzative,
solo dal Laboratorio di Torino per tutto l’ambito regionale.
Struttura
Attività
Ricerca Clostridi produttori di tossine botuliniche e tossine botuliniche
Ricerca E.coli STEC
Filth test
Tipizzazione sierologica Salmonella spp
Tipizzazione sierologica di Listeria monocytogenes
Caratterizzazione molecolare di Listeria monocytogenes e Salmonella spp. (PFGE) da
alimenti in caso di MTA
Laboratorio di Torino
I laboratori della sede e delle sezioni effettueranno le analisi secondo le proprie competenze
territoriali, come di seguito elencato:
ASL
TO1, 2, 3, 4, 5
VC, BI, NO, VCO
CN2, AT, AL
CN1
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Laboratorio
SEDE DI TORINO
SEZIONE DI NOVARA
SEZIONE DI ASTI
SEZIONE DI CUNEO
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CAPITOLO 9: MODALITÀ E TEMPI DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI DI PROVA
9.1 Rapporto di Prova
Il Rapporto di Prova (RdP) è il documento con il quale i risultati delle analisi sono trasmessi
al committente. Tale documento è numerato progressivamente e annualmente.
Il RdP riporta, tra l’altro, le indicazioni identificative del campione e l’eventuale
accreditamento delle prove eseguite.
Nel RdP i risultati sono espressi con lettere e cifre significative, compatibili con il metodo
adottato e con le unità di misura correlate; come indicato nella ISO 17025, e qualora richiesta dal
committente, verrà aggiunta l’incertezza di misura significativa per le valutazioni di conformità.
La dichiarazione dell’incertezza è resa obbligatoria quando il suo valore influisce sulla validità
o sulla applicazione dei risultati analitici, quando le istruzioni del cliente lo richiedono o quando il
valore di incertezza influenza il valore di conformità ad un dato limite specificato.
Il RdP viene consegnato al committente nella Sede o Sezione dove è stato accettato il
campione per l’analisi.
9.2 Tempi di risposta
I tempi medi di risposta sono quelli riportati sul sito internet www.izsto.it alla sezione “Attività
Laboratori
Carta dei servizi e tariffario
Elenco delle prestazioni”. Qualora diventi necessario
eseguire analisi con particolare urgenza, si prega di prendere contatto con i laboratori al fine di
programmare tempi diversi di risposta. Nel caso di prelievi effettuati in corso di malattia a
trasmissione alimentare, così come previsto dalla Circolare ministeriale Prot. DGSAN-VII28959/P/I.6.a/35 del 09.10.2008, il RdP dovrà essere firmato e inviato al termine delle analisi
all’Organo prelevatore a mezzo fax.
In base alle procedure IZS, al termine delle analisi il rapporto viene emesso, firmato ed
inviato dall’Accettazione della sede che ha ricevuto il campione.
Nel caso di analisi di prodotti non deperibili, che prevedano più determinazioni con tempi
analitici diversi, l’esito non conforme della determinazione dovrà essere comunicata
all’Organismo prelevatore non appena disponibile, senza attendere il completamento delle altre
analisi.
I risultati sono immediatamente consultabili per via informatica nel momento in cui l'emissione
del RdP li rende ufficiali, validati e comunicabili al committente attraverso l'accesso all'applicativo
SIGLA-web.
Tutti i committenti hanno possibilità di accedere al servizio purché ne facciano espressa
richiesta scritta all'IZS PLV, indicando la persona che sarà responsabile della gestione dell'”account”
(indirizzare la richiesta all'attenzione del referente SIGLA, dr. E. Pizzoni: [email protected] oppure
IZS PLV via Bologna 148, 10154 - TORINO). L'account permette di accedere ai dati relativi ai
campioni conferiti dal committente e di seguirne l'iter, con informazione sul numero di accettazione
assegnato, sullo stato di avanzamento lavori, fino ai risultati, al numero e data del documento RdP.
La consultazione non sostituisce il RdP firmato.
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CAPITOLO 10: ESITI NON CONFORMI, CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE E DELLA
RELATIVA DOCUMENTAZIONE
I Laboratori IZS eseguono l’analisi su una delle aliquote in loro possesso, la quale viene
successivamente smaltita.
Qualora gli esiti risultino “Conformi”, tutte le aliquote vengono conservate per 60 giorni
dalla data di emissione del Rapporto di Prova. Il RdP viene consegnato all’organismo prelevatore
mediante corriere ASL.
Qualora gli esiti risultino “Non Conformi” per il superamento dei limiti previsti dal
regolamento (CE) n. 2073/2005 e s.m.i. per i criteri di sicurezza (es. Salmonella spp.,
L.monocytogenes, E.coli, Enterobacter sakazakii, Enterotossine stafilococciche), oppure per
la presenza di microrganismi e/o tossine patogeni indicati nell’allegato 2, la loro gestione risulta
diversa in base alla tipologia dell’alimento:
o
o
o
alimenti deteriorabili: il laboratorio che ha eseguito l’analisi provvede a convocare mediante
telegramma la Ditta interessata ed eventuali altre parti in causa, onde procedere all’analisi di
seconda istanza (ripetizione parametro difforme, ai sensi del Decreto Ministeriale
16/12/1993), inviando all’organismo prelevatore una copia via fax, per conoscenza, della
lettera di convocazione. Effettuata la seconda analisi, il laboratorio invia il RdP a mezzo
raccomandata AR al/gli interessato/i e all’ente prelevatore;
alimenti prelevati in corso di episodi di “malattia a trasmissione alimentare” o in cui si
prefiguri una grave minaccia per la salute pubblica e comunque negli stati di “allerta”:
vengono applicate le modalità di effettuazione degli accertamenti analitici previste dal
protocollo “DGSAN-VIII-28959/P/I.6.a/35,del 9/10/2008. In questi casi, la convocazione per
l’analisi sarà effettuata a cura del laboratorio o dell’Ente prelevatore anche solo per via orale.
Il laboratorio invia il RdP a mezzo fax e raccomandata AR al/gli interessato/i e all’organismo
prelevatore;
alimenti non deteriorabili (scadenza superiore a 90 giorni, congelati o analizzati per
parametri diversi da quelli microbiologici): il laboratorio che ha eseguito l’analisi provvederà a
inviare a mezzo raccomandata AR il RdP e le indicazioni sui diritti inerenti la revisione di
analisi e relativo pagamento della tassa, ove prevista, alla Ditta interessata. Il RdP è inoltre
trasmesso alle eventuali altre parti in causa e all’organismo prelevatore a mezzo
raccomandata AR. Gli interessati possono chiedere l’esecuzione dell’analisi di revisione entro
15 giorni dall’avvenuto ricevimento dell’esito direttamente all’organo prelevatore; qualora la
parte interessata si avvalga di tale diritto, l’organo prelevatore lo comunica al laboratorio, il
quale si fa carico di inviare un’aliquota del campione e la documentazione necessaria alla
struttura deputata all’esecuzione dell’analisi di revisione.
Tutti gli RdP non conformi vengono inviati contestualmente via fax anche alla Regione.
I contro-campioni vengono eliminati dopo “nulla osta” dell'ente prelevatore, richiesto per
iscritto dal laboratorio stesso.
Qualora si rilevi la presenza di microrganismi e/o tossine potenzialmente pericolosi,
oltre i valori di accettabilità indicati nell’allegato 2, il campione sarà considerato “Non conforme”
ed il laboratorio che ha eseguito l’analisi provvede a gestire il rapporto di prova con le procedure
previste al paragrafo precedente in caso di superamento dei limiti previsti dal regolamento (CE) n.
2073/2005 e s.m.i. per i criteri di sicurezza, inviando copia del RDP via fax al prelevatore e alla
Regione.
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Il risultato ottenuto dall’analisi di seconda istanza potrà essere utilizzato dall’ente prelevatore
per l’adozione di misure impositive (di cui al Reg.CE 882/2004 e Reg.CE 178/2002) che saranno
stabilite sulla base di una valutazione effettiva del rischio (tipo di consumo, informazioni rese
disponibili al consumatore, ecc…). Sarà inoltre cura dell’ente prelevatore, valutare, sempre sulla
base delle risultanze della valutazione del rischio, la contestazione di sanzioni amministrative o
penali nell’ambito di quanto previsto dall’art. 55 del Reg.CE 882/2004 e s.m.i. e l’eventuale
attivazione di allerta.
Qualora, invece, vengano superati i limiti previsti dal regolamento (CE) n. 2073/2005 e
s.m.i. per i criteri di igiene del processo e per altri valori guida previsti all’allegato 1 non si
prevede, in automatico, alcuna ripetizione.
I valori guida relativi ai parametri microbiologici indicatori di igiene citati nell’allegato 1
(colonna “Criteri protocollo tecnico”) sono desunti dalle normative in materia, dalla letteratura e
dall’esperienza dei tecnici. Essi rappresentano degli indicatori generici e il loro superamento
raramente (qualora l’alimento, oggetto di prelievo presso il produttore, fosse anche in parte
sul mercato) può essere considerato un pericolo per la salute del consumatore, né può dar
luogo, senza l’individuazione di specifici rischi, a segnalazione all’Autorità Giudiziaria o
attivazione di allerta. Sulla base del risultato l’ente prelevatore effettuerà le opportune verifiche sul
processo di produzione e sulle misure messe in atto dall’operatore del settore alimentare al fine di
individuare la causa e imporre, in ottemperanza all’articolo 54 del regolamento CE n.882/04 e s.m.i.,
le necessarie azioni correttive.
Ove ritenuto necessario (ad esempio alimento dannoso per la salute per riscontro di livelli elevati di
B.cereus o Stafilococchi coagulasi pos. con conseguente produzione di tossine in alimenti ready to
eat in commercio oppure alimento inadatto al consumo umano per cariche molto elevate di CBT,
Enterobatteriacee, lieviti, …), l’ente prelevatore potrà richiedere la ripetizione dei parametri
interessati e, sulla base degli esiti, potranno essere attivati i procedimenti penali al fine di irrogare
eventuali sanzioni così come previsto dall’articolo 55 del regolamento CE n. 882/2004 e s.m.i.
Al fine di supportare le decisioni da parte dell’ente prelevatore, saranno predisposti
documenti di approfondimento scientifico e linee guida per l’interpretazione degli esiti analitici (come
da D.D. della Regione Piemonte n.780 del 18.11.2011). Saranno inoltre programmati specifici corsi
di formazione sulla microbiologia degli alimenti ed individuati esperti a livello regionale consultabili su
specifiche problematiche conseguenti ai risultati analitici.
Fino al momento dell’alienazione, tutte le aliquote presenti in laboratorio verranno conservate
in appositi locali e a temperatura idonea.
La documentazione relativa ai campioni pervenuti (verbali, ecc.), risultati non conformi, sarà
conservata presso le rispettive Accettazioni di Sede e Sezioni per 10 anni, come la documentazione
interna (fogli di lavoro, quaderni di Laboratorio, fogli di calcolo, ecc) che sarà conservata presso i
rispettivi Laboratori per 10 anni. I rapporti di prova saranno conservati per 10 anni sul supporto
informatico dai Sistemi Informativi.
Tutta la documentazione relativa ai campioni risultati conformi, sarà conservata per 4 anni.
La contestazione degli illeciti penali, accertati con l’analisi, è effettuata dal committente. Oltre
al rapporto di prova, in tali casi, viene inviata all’Ente prelevatore tutta la documentazione
(comunicazione alla ditta, etc.) al fine della eventuale segnalazione alla Autorità Giudiziaria o della
adozione di altri provvedimenti.
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CAPITOLO 11: GESTIONE DELLE EMERGENZE E ALTRE ATTIVITA’ STRAORDINARIE
Per la gestione delle emergenze che si presentino in giorni festivi o di sabato, l’IZS PLV
organizza turni di reperibilità per il personale dei Laboratori. Ciascun Laboratorio coprirà nel turno di
sua competenza l’intero territorio regionale.
E’ pertanto possibile, in caso di necessità, contattare il personale dalle ore 8.00 alle ore 20.00
di sabato, domenica e festivi ai numeri telefonici di emergenza già comunicati ai Servizi ASL,
secondo il calendario dei turni che periodicamente verrà fornito dall’IZS PLV.
Nel caso di campioni prelevati nella giornata di venerdì e di un prefestivo, ma la cui analisi
debba essere effettuata in turno di pronta disponibilità, la struttura IZS PLV territorialmente
competente si farà carico dell’esecuzione dell’analisi.
Un’eventuale richiesta di attività straordinaria (attività svolta in occasione di eventi che non
comportino pericolo per la salute pubblica), e non rientrante nella pronta disponibilità, da svolgere al
di fuori del normale orario di lavoro o in giorni festivi, deve essere concordata con il Laboratorio di
riferimento, previa valutazione della disponibilità del personale di laboratorio, ed autorizzata dal
Responsabile di Struttura Complessa.
Nel corso dell’anno, a fronte di eventuali emergenze legate al sistema di allarme che
comportino aggravi sostanziali nei carichi di lavoro, potrà essere concordata con la Direzione
Regionale Sanità una revisione dei piani di campionamento programmati.
CAPITOLO 12: DATI DI ATTIVITA’ ANALITICA
L’Osservatorio Epidemiologico produrrà i dati utili finalizzati all’adempimento dei debiti
informativi istituzionali previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare nonché
riepiloghi periodici preventivamente concordati e richiesti dai Settori Regionali competenti.
La proprietà dei dati derivanti dalle analisi effettuate sulla base della programmazione
regionale sono di proprietà condivisa e potranno essere utilizzati dalle parti a scopi scientifici. La
divulgazione dei risultati per altri scopi dovrà disporre dell’assenso preventivo da parte dell’Autorità
competente regionale.
CAPITOLO 13: RECLAMI
I reclami sono accolti dall’IZS presso l’Accettazione Centralizzata di Torino, l’Ufficio
Protocollo e l’accettazione delle Sezioni provinciali mediante presentazione dell’apposito modulo
(allegato 4) compilato dal reclamante e reperibile presso le sedi dell’Istituto. I reclami sono accettati
anche se presentati attraverso fax, e-mail e telefonicamente; l’operatore dell’IZS PLV che riceve il
reclamo telefonicamente lo trascrive sul relativo modulo.
I moduli compilati sono trasmessi dal ricevente al Servizio Qualità e Formazione che
provvederà, previa verifica della congruità del reclamo, alla loro registrazione e alla gestione degli
stessi eseguendo un’attenta analisi delle cause in accordo con il Responsabile della Struttura e
provvedendo alla risoluzione nei tempi e nei modi ove possibile.
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Protocollo Tecnico - Allegato A