COMMON LAW Il sistema giuridico inglese
Invasioni germaniche Angli Sassoni Juti
(sec. IV)
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Cris,anizzazione: Agos,no inviato di Gregorio Magno alla fine del VI secolo Tes, norma,vi, raccolte di consuetudini: Etelberto (602-­‐603) Is,tuzioni: assemblea dei Grandi del Regno divisione del territorio in shires, contee (centene) Partecipazione dei liberi nella gius,zia (processo con sistema probatorio di ,po ordalico) Alfredo il Grande (849-­‐899) •  LoRa contro gli uomini del Nord (danesi-­‐normanni) •  Composizione di una raccolta di consuetudini: Doom Book •  Traduzione della Cura pastoralis di Gregorio Magno, di Boezio, Beda , Sant’Agos,no Conquista dei Danesi, formazione del
Regno di Inghilterra - Norvegia Danimarca
•  Conquista dei Danesi 1014 •  Dane law (introduzione del termine law) •  La raccolta di leggi di Canuto Indipendenza 1043-1066
•  Edoardo il Confessore (1043-­‐1066) ul,mo re dei Sassoni, figlio di Etelredo II re di Inghilterra e di Emma di Normandia, fu san,ficato da Alessandro III nel 1161 •  Raccolta di leggi •  Costruzione dell’abbazia di S. Pietro di Westminster La conquista normanna Guglielmo il
Conquistatore (1027-1087)
•  1066 baRaglia di Has,ngs Guglielmo il Conquistatore •  Incoronato Re a Westminster il 25 dicembre 1066 •  Controllo sul territorio: Concessione di feudi Domesday Book Lanfranco di Pavia è nominato arcivescovo di Canterbury, ver,ce della gerarchia ecclesias,ca inglese. CaraReri della monarchia inglese: il re •  L’intero territorio del Regno appar,ene al Re e ogni uomo è uomo del Re •  Ereditarietà del ,tolo •  Enrico I (1100 – 1135) fa redigere in scriRo le consuetudini inglesi (Leges Henrici I) •  Conflia con il Re di Francia: il re d’Inghilterra è vassallo del re di Francia per i territori di Normandia, Bretagna, Anjou, Maine, Aquitania I RAPPORTI TRA STATO E CHIESA •  Separazione tra Stato e Chiesa: dopo il traRato di Londra (Enrico I -­‐1107) che aveva riconosciuto alla Chiesa il potere di inves,tura dei vescovi, con Enrico II la monarchia rivendica il primato nella nomina dei vescovi •  (morte di Thomas Becket -­‐ arcivescovo di Canterbury -­‐ 1170) I CARDINI DEL SISTEMA DI
COMMON LAW
•  Writs
•  Corti regie di giustizia
•  Professioni legali: giudici e avvocati
•  Giuria
•  Parlamento (Assemblea del Regno)
GIUSTIZIA COME STRUMENTO
PRINCIPALE DI GOVERNO
•  Il Re è tutore della ‘pace’ all’interno del Regno •  Nelle città e nei centri rurali, i
titolari del potere giurisdizionale
sono i conti e i vassalli del re
(giudici ’naturali’)
•  Giudici, membri della corte regia, sono incarica, •  I sudditi che ritengono che costoro
abbiano ‘male giudicato’ possono
ogni anno di compiere sempre ricorrere al re
indagini sul territorio (giudici i,neran,) LE GRANDI RIFORME DEL SISTEMA
GIUDIZIARIO NEL REGNO DI ENRICO II
PLANTAGENETO (1154 - 1189)
Strumen, per assicurare il primato della gius,zia regia sulla gius,zia signorile e assicurare il consenso dei governa,: Affinché conti e baroni non commettano ingiustizie, il re
attribuisce poteri di controllo a propri ufficiali (sheriffs)
Nelle procedure davanti ai giudici regi è ridotto il ricorso al
duello e alla prova ordalica e si adottano procedure e
strumenti di prova più utili per l’accertamento della verità
(testimonianza, giuria)
ENRICO II
TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO
Tua i rea, gravi violano la pace del Regno ASSISE DI CLARENDON 1166: i giudici regi i,neran, inquisiscono sui rea,, in seguito ad accuse e tes,monianze: responsabilità nei confron, non solo delle viame, ma anche del Re (fellonia) ENRICO II: IL SISTEMA DEI WRITS Si inizia con la tutela del possesso immobiliare:
•  Per contestazioni sulle terre concesse dai conti, se il
giudice ‘naturale’ (il giudice locale - il conte che ha
concesso la terra) non rende (denega) giustizia, il
concessionario della terra può chiedere al re di rivolgersi
alla corte di contea ossia allo sheriff. La cancelleria regia
invia al conte un ordine scritto (writ of right //writ da
breve) .
•  Per contestazioni su terre pubbliche (regie), il
concessionario deve rivolgersi direttamente al re. La
cancelleria, tramite lo sceriffo, ordina alla controparte
(convenuto) di restituire la terra contestata; se non lo fa, è
giudicato dai giudici del re (precipe quod reddat)
WRITS: ordini scria della cancelleria regia che si sviluppano progressivamente tra XII e XIII secolo •  WRITS: ordini regi rivol, al giudice. Procedure ,piche e formali: per ciascun ,po di azione, devono essere scel, dalle par,, prima di iniziare la procedura. La richiesta del writ condiziona il ,po di procedura, che sarà applicata nel giudizio (ad esempio, scelta dei mezzi di prova) e l’individuazione della Corte regia competente. WRIT OF TRESPASS
dalla metà del sec. XIII
•  Ordine del re al giudice, affinché in,mi (con imposizione di una cauzione o arresto) a chi è stato accusato di aver commesso un illecito (violenza contro la persona o le cose) di presentarsi davan, al re, o ai giudici da lui delega, per discolparsi e provare la propria innocenza •  La giuria verifica le prove presentate DAL SEC. XIII: AMPLIAMENTO DELLE IPOTESI DI TRESPASS (trespass on the case) per garan,re il risarcimento del danno extracontraRuale SERRATA DEI WRITS
statuto di Westminster 1285
•  I Con, e i signori feudali oRengono che la cancelleria regia non emani nuove forme di writs •  Sono validi soltanto i writs già in uso che possono essere applica, anche per analogia MEZZI DI PROVA
UTILIZZABILI NEI GIUDIZI DEI GIUDICI REGI
(sheriffs) Il coinvolgimento dei sudditi (persone non
esperte di diritto) nelle decisioni dei giudici
costituisce l’origine della giuria La giuria definita come “il principale criterio di verità del sistema giuridico inglese” (William Blackstone (1723-­‐1780) Commentaries on the Laws of England) ORIGINI DELLA GIURIA
•  Nelle cause sulla ,tolarità di beni fondiari, il convenuto può provare i suoi diria, invece che con il duello, con la tes,monianza giurata di dodici vicini (grand assize) •  Nelle cause possessorie, fa prova la tes,monianza giurata di un gruppo di vicini (peAy jury) Anche nelle cause verten, su diria reali, la prova richiesta è quella della durata e del ,tolo del possesso. GIURIA DI PROVA E GIURIA DI ACCUSA
- Per quanto riguarda le cause possessorie, fin dalle Assise di
Clarendon (1166), dodici persone ‘credibili’ (recognitores)
dovevano testimoniare se ritenessero che la sottrazione del
possesso fosse legittima oppure no (assize of novel
disseisin)
- Dodici uomini “probi”, dal 1179, giudicavano, con il
procedimento della testimonianza giurata (vere dictum che
sostituiva il duello giudiziario) sulla proprietà o sul possesso
di un bene (giuria di prova)
-  Dalle assise di Clarendon (1166), in ogni contea e centena
un gruppo di abitanti , vincolati dal giuramento, doveva
presentare ai funzionari regi itineranti la lista degli indiziati o
sorpresi in flagranza di reato (giuria di accusa).
GIURIA •  In progresso di tempo la giuria di accusa e la giuria di prova diventano stabili Evoluzione di età moderna •  I giura,, da tes,moni che forniscono la prova per decidere sulla controversia o sul reato, diventano veri e propri giudici (giudici ‘laici’. Al verdeRo dei giudici laici, il giudice togato applica tuRe le conseguenze previste dal diriRo, ma può anche opporsi al verdeRo, chiedendo che il caso sia riesaminato da una seconda giuria. ORGANIZZAZIONE DELLA
CORTE REGIA DI GIUSTIZIA
(SECC. XII-XIII)
•  Giudici itineranti
•  Divisione della corte di Westminster (sec. XIII):
COURT OF COMMOMN PLEAS
EXCHEQUER
KING’S BENCH
•  Dal 1194: trascrizione delle decisioni
•  Dal 1292: trascrizione dei verbali delle discussioni e degli
argomenti che servivano per impostare le questioni ai giurati:
reports negli Year Books scritti probabilmente da studenti aspiranti avvocati
Insegnamento del diritto in Inghilterra
•  Giudici e avvocati si formano nelle aule
giudiziarie. Rimangono solo pochi testi per il XII e
il XIII secolo che attestano lo studio del diritto
romano, dopo che l’insegnamento del diriRo romano fu vietato da Stefano II, ul,mo re normanno (1139-­‐1154) Vacario
•  A Oxford nel 1149 Vacario, glossatore, di origine lombarda, aveva scriRo il Liber pauperum, una specie di sintesi del Corpus iuris e altri glossatori come Giovanni Bassiano e Francesco d’Accursio si recheranno poi in Inghilterra. Ranulf de Glanvill •  Sheriff (1173-­‐1175) •  Chief JusEce di Enrico II (1180) •  Consigliere di Enrico II per la riforma della gius,zia •  Tractatus de legibus et consuetudinibus Angliae: prima descrizione del sistema dei writs •  Crociato muore nell’assedio di Acri (1190) Henri de Bracton (1209-1268)
•  Tractatus de legibus et consuetudinibus Angliae sulla base dei principi e delle regole accerta, e applica, nelle decisioni delle cor, di gius,zia •  Lo schema è traRo dalle Is,tuzioni di Gius,niano, sul modello di Azzone, ma in questo schema sono organizza, i writs PROFESSIONI LEGALI •  1) AAorney (secc. XII-­‐XIII) procuratore legale-­‐ rappresentante della parte e 2) Narrator un giurista •  Nel 1292 Edoardo I chiede ai giudici della Court of Common Pleas di far assistere ai lavori della corte gli studen, più meritevoli di entrambe le categorie (aAorneys e pra,can, dei narratores) •  Nel XIV secolo la corona recluta i giudici delle proprie cor, tra i narratores •  Alla fine del medioevo le cor, non accolgono più gli aAorneys •  In progresso di tempo, Solicitors e barristers MAGNA CHARTA
(GIOVANNI SENZA TERRA e ENRICO III
1215-1225)
•  Riconoscimento da parte del re di diritti
e poteri dei baroni del Regno (che
porterà, ad esempio, alla ‘serrata’ dei
writs del 1285)
•  Nessun libero sia imprigionato o privato
della libertà … se non in seguito al
legale giudizio dei suoi pari (nobili –
vassalli) o secondo il diritto del luogo
(habeas corpus)
EVOLUZIONE DELL’ASSEMBLEA
GENERALE DEL REGNO
•  Nel corso del sec. XIII, l’assemblea generale del Regno si trasforma da assemblea di feudatari del Re in assemblea eleava e rappresenta,va, cos,tuita da rappresentan, delle Contee (feudatari del Re), di ciRà e di borghi. •  Gli sceriffi controllano che ogni contea (shire), ogni ciRà e ogni borgo eleggano due rappresentan,. •  Il PARLAMENTO COSI’ COSTITUITO PUBBLICA STATUTES IL SISTEMA DI EQUITY
•  Fin dal XII secolo, oltre alla corte regia di Westminster, che giudica secondo le regole e i principi del diriRo consuetudinario ‘comune’ (Common law) e dal XIII secolo si divide in tre rami (King’s Bench, Exchequer, Court of Common Pleas), si afferma una giurisdizione separata della corte di cancelleria: il cancelliere elabora i nuovi writs e, nel contempo, tutela “secondo coscienza” casi non regola, dai writs. •  Cfr. Padoa Schioppa, Il diriRo inglese, pp. 371 -­‐ 387 IL SISTEMA DI EQUITY •  I suddi,, che non trovano tutela con i writs, rivolgono una supplica al re e le pra,che sono assegnate al cancelliere. •  La giurisprudenza del cancelliere diventa ordinaria e complementare a quella di common law. E’ caraRerizzata da decisioni secondo “coscienza” con soluzioni traRe da aequitas, diriRo canonico e anche romano-­‐comune. Il comando del cancelliere è rivolto alle par, e può sospendere il giudizio già in corso davan, alle cor, di common law •  Ad esempio: nel sistema di equity trova tutela il trust (negozio fiduciario). Nelle origini, una proprietà è ceduta da A a B a condizione che B, invece che goderne personalmente, l’amministri a favore del concedente o di altra persona da lui designata (C). ! Il giudice di common law riconosce solo i diria di godimento e di disposizione di B e non i diria di C. !  La Corte di Cancelleria, invece, in base ai principi di equità, rende efficace il negozio fiduciario. IL SISTEMA DI COMMON LAW CONTRO L’ASSOLUTISMO LA GIUSTIZIA NEL CONFLITTO TRA MONARCHIA ASSOLUTA E MONARCHIA LIMITATA Il contrasto tra equity e common law diventa uno degli elemen, del dibaato tra modelli cos,tuzionali: tra monarchia ‘assoluta’ e monarchia ‘limitata’ dall’obbligo di rispeRare la legge STAR CHAMBER (1487 – 1641)
Istituzione di una corte penale ‘speciale’ nel 1487, la Star
Chamber, costituita dal Consiglio del re (cancelliere,
tesoriere, ministri), da altri giudici e da un vescovo, per
giudicare dei reati più gravi, con procedimento sommario,
senza partecipazione della giuria e con il riscorso alla
tortura per la formazione della prova.
In origine, considerata ‘costituzionale’, anche se ‘speciale’,
dalle corti di common law, fu abolita durante la prima
rivoluzione, nel 1641.
LO SVILUPPO DEL COMMON LAW
Nella seconda metà del Quattrocento
•  Th. Littleton, giudice della Court of Common Pleas, scrive
un trattato sulla proprietà e sul possesso (Treatise of
tenures) sotto il profilo sostanziale e processuale
•  John Fortescue, Chief Justice del King’s Bench, scrive il
De laudibus Legum Angliae, sui caratteri del diritto inglese
•  John Selden, politico e giurista, scrive di diritto ebraico,
ma anche difende il Common Law, come diritto del
Parlamento e delle tre Corti di Westminster, contro le
pretese assolutistiche della monarchia (arresto senza le
garanzie offerte dal common law).
LO SCONTRO TRA COMMON LAW E EQUITY Tommaso Moro vs.
Enrico VIII
•  Thomas Moore, allievo di Erasmo di RoRerdam, umanista, giurista di common law, cancelliere tra il 1529 e il 1532, aveva sollecitato i giudici di common law affinché fossero più flessibili, in modo da evitare il ricorso al cancelliere per mo,vi di equità •  Thomas Moore (1477-­‐1535) fu condannato alla pena capitale perché non volle riconoscere al re di Inghilterra (Enrico VIII) il ruolo di capo della chiesa d’Inghilterra. EDWARD COKE (1552-1634) E LA DIFESA DEL
COMMON LAW CONTRO L’ASSOLUTISMO
•  Reports in 13 volumi
•  Institutes of the Laws of England
(immobili, diritto penale, statutes, Corti di
giustizia)
•  1606 Chief Justice della Court of
common pleas
•  CARDINI DE DIRITTO INGLESE:
Common law superiore al Re e al
Parlamento
La tecnica degli esperti di diritto - e non
l’equità - è indispensabile per giudicare
con giustizia
•  1615 diventa Chief Justice del King’s
Bench e si scontra con il Cancelliere
Ellesmere
LE GUERRE CIVILI INGLESI
Decapitazione di re Carlo I Stuart (1649) cos,tuzione della Repubblica di Cromwell (1649-­‐1653) restaurazione della monarchia con Carlo II Stuart (1660) Gloriosa rivoluzione 1688
Giacomo II Stuart è deposto per aver violato I principi fondamentali di Common Law: pretendeva di poter dispensare in casi specifici dall’osservanza di norme votate dal Parlamento Maria Stuart succede al trono con il marito Guglielmo d’Orange WRIT HABEAS CORPUS (1679) Requisi, per la legiamità di ordini restriavi della libertà personale •  Ogni suddito inglese ha il diriRo di chiedere di essere soRoposto a regolare processo alla presenza di giura, -­‐ per verificare eventuali irregolarità dell’arresto -­‐ per decidere sui mo,vi che hanno dato luogo all’arresto BILL OF RIGHTS (1689) Preroga,ve del Parlamento: -­‐  Autoconvocazione -­‐  Approvazione delle leggi, votazione delle tasse e del pres,to pubblico (determinazione della des,nazione dei fondi e controllo sulla spesa) -­‐  Divieto per il Re di sospendere l’applicazione delle leggi votate dal Parlamento -­‐  Giurisdizione esclusiva del Parlamento sui propri membri che garan,sce piena libertà di parola e tutela contro gi arres, arbitrari -­‐  Il primato legisla,vo speRa al Parlamento, ma al Re speRa la promulgazione delle leggi (codecisione) EFFETTI DELLA “GLORIOSA RIVOLUZIONE” Introduzione del principio della separazione dei poteri I giudici possono disapplicare, perché nullo, uno statuto contrastante con i principi fondamentali del common law (così già Coke) Il MITO DI SIR EDWARD COKE NELLA RIVOLUZIONE AMERICANA •  Coke's influence on Americans showed clearly when the MassachuseRs Assembly reacted by declaring the Stamp Act "against the Magna Carta and the natural rights of Englishmen, and therefore, according to Lord Coke, null and void." •  To defend their objec,ons, they turned to a 1609 or 1610 defense argument used by Coke: superiority of the common law over acts of Parliament. Coke claimed "When an act of parliament is against common right or reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it and adjudge such an act void. Because the Stamp Act seemed to tread on the concept of consensual taxa,on, the colonists believed it, "according to Lord Coke," invalid. 
Scarica

Common Law - Il sistema giuridico inglese