N. R.G. 51413/2012
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
Repert. n. 8250/2014 del 23/07/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina A. Tavassi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 51413/2012 promossa da:
EUTELIA S.P.A. in amministrazione straordinaria (C.F. 12787150155), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. MASSIMO BONOMI e dell’avv. EUTIMIO
MONACO (MNCTME74M16F839Y); elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 24
20129 MILANO presso il difensore avv. MASSIMO BONOMI, in forza di procura in atti
ATTRICE
contro
TELECOM ITALIA SPA (C.F. 00488410010), in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio dell’avv. AULO COSSU e dell’avv. NICOLETTA FALCONETTI, elettivamente
domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 - 20121 MILANO presso il difensore avv. Giulia Marcucci,
in forza di procura in atti
CONVENUTA
GRAPES NETWORK SERVICES SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 12403780153), in persona del
legale rappresentante pro tempore,con il patrocinio dell’avv. SILVIA LANA, elettivamente domiciliata
in VIA LARGA 31 - 20121 MILANO presso il difensore avv. LANA, in forza di procura in atti
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
1 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
n. 8250/2014
del 23/07/2014
Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, rappresentata eRepert.
difesa dall’Avv.
Eutimio Monaco
giusta
procura a margine dell’atto di citazione,
CONTRO
Telecom Italia S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati Aulo Cossu e Nicoletta Falconetti.
***
Eutelia in A.S., in persona dei Commissari Straordinari, come sopra rappresentata e difesa,
confermando quanto ampiamente esposto e dedotto negli scritti difensivi tutti depositati, ai quali si
riporta, precisa come di seguito le proprie
Voglia l’Ill.mo giudice adito, previo accoglimento dell’istanza ex articolo 89 del codice di rito
formulata dalla scrivente difesa nella memoria depositata nel primo dei termini concessi ex articolo 183
comma 6 c.p.c. (pp. 1, 2 e 3), da intendersi qui di seguito integralmente trascritta in ogni parte, e previa
declaratoria dell’inammissibilità della domanda (o eccezione) riconvenzionale formulata da Telecom
Italia S.p.a., per i motivi esposti nella memoria ex articoli 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (pp. 2 e ss.),
accertata e dichiarata l’infondatezza di tutte le deduzioni, le ulteriori domande e le istanze formulate da
Telecom Italia S.p.a.:
-
In via principale accertare e dichiarare l’abuso di posizione dominante perpetrato da Telecom
ai danni di Eutelia sul mercato di accesso alla banda larga per i servizi di ADSL naked con
riferimento al periodo 2005-2007, per le ragioni meglio esposte in premessa dell’atto di
citazione, e per l’effetto condannare la stessa Telecom alla restituzione della somma di €
10.266.212,29, oltre iva, nonché interessi e rivalutazione monetaria, dalla stessa Eutelia
indebitamente versati in virtù del contratto nullo.
-
In via subordinata accertare e dichiarare l’abuso di posizione dominante perpetrato da
Telecom ai danni di Eutelia sul mercato di accesso alla banda larga per i servizi di ADSL naked
con riferimento al periodo 2005-2007, e per l’effetto dichiarare nullo e/ o annullare l’Accordo
Transattivo 2007 limitatamente all’articolo 5, intercorso tra le parti per nullità del contratto su
cui la medesima transazione di cui all’articolo 5 menzionato avrebbe prodotto l’effetto novativo
ai sensi dell’art. 1972 commi 1 e/o 2 c.c. Condannare perciò Telecom alla restituzione in favore
di Eutelia della somma di € 6.348.872,03, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria,
indebitamente versati in virtù di contratto nullo.
-
In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l’abuso di posizione dominante
perpetrato da Telecom ai danni di Eutelia sul mercato di accesso alla banda larga per i servizi di
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
2 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
CONCLUSIONI
ADSL naked con riferimento al periodo
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
Repert. n. 8250/2014 del 23/07/2014
2005-2007, e per l’effetto annullare l’Accordo
Transattivo 2007 limitatamente all’articolo 5 per temerarietà della pretesa avanzata da Telecom
ai sensi dell’art. 1971 c.c., condannando perciò Telecom alla restituzione in favore di Eutelia
della somma di € 6.348.872,03, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria, quale oggetto della
transazione annullata.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
Roma 12 febbraio 2014
Avv. Eutimio Monaco
PER: Telecom Italia S.p.A., con gli Avvocati Aulo Cossu e Nicoletta Falconetti
*****
La difesa di Telecom Italia S.p.A., richiamato integralmente il contenuto delle difese in atti e delle
richieste ivi formulate, nonché le proprie verbalizzazioni in corso di udienza, dichiarato di non
accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, così precisa le proprie
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
in via preliminare di rito:
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l’inammissibilità della domanda svolta in via
principale da Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per come dalla stessa precisata nella
memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., in ragione della contraddittorietà, cristallizzata in termini
definitivi, tra causa petendi e petitum, e per l’effetto rigettare integralmente detta domanda;
- accertare e dichiarare l’inammissibilità delle domande svolte in via subordinata da Eutelia S.p.A. in
amministrazione straordinaria, per come definitivamente precisate nella memoria ex art. 183, sesto
comma, n. 1 c.p.c., in ragione dell’inammissibile mutatio delle stesse, per le ragioni esposte in atti.
In subordine, nel merito:
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
3 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
Repert. n. 8250/2014 del 23/07/2014
- rigettare integralmente le domande svolte in principalità e in subordine da Eutelia S.p.A. in
amministrazione straordinaria, perché infondate in fatto e in diritto;
- condannare la procedura attrice alla rifusione in favore della convenuta del risarcimento del danno per
lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in un importo pari a almeno Euro 100.000,00, ovvero
affidato alla liquidazione equitativa da parte del Tribunale adito.
nella denegata e sin d’ora impugnata ipotesi di accoglimento di una delle domande attrici, con
pregiudiziale declaratoria di invalidità della transazione del 16 luglio 2007, cui consegue in capo a
Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, in ragione della in ipotesi dichiarata invalidità,
l’obbligo di restituzione nei confronti di Telecom Italia S.p.A. dell’importo di Euro 22.348.872,03,
dichiarare, in accoglimento della eccezione riconvenzionale svolta al punto 5 della comparsa di
costituzione, la compensazione, sino alla concorrenza, tra l’importo eventualmente accertato dovuto in
restituzione da parte di Telecom Italia S.p.A. a Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria e quello
di pari ammontare, e che costituisce porzione del suddetto maggiore importo di Euro 22.348.872,03,
dovuto in restituzione da Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria nei confronti di Telecom Italia
S.p.A. in conseguenza della intervenuta declaratoria di invalidità della transazione del 16 luglio 2007.
In ogni caso, rigettare le domande di Grapes Network Service s.r.l. in liquidazione nei propri confronti,
perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui alle difese in atti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Milano, 12 febbraio 2014
Avv. Aulo Cossu
Avv. Nicoletta Falconetti
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
4 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
- In via di ulteriore subordine:
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
Repert.
n. 8250/2014
del 23/07/2014
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
NELL’INTERESSE
DI GRAPES
NETWORK SERVICES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza
in via principale: dichiarare il difetto di titolarità del lato passivo dal rapporto e/o l’estraneità di
Grapes dal presente giudizio, per tutti i motivi di cui in narrativa, con condanna di Telecom alla
rifusione delle spese del presente giudizio;
domande subordinate formulate da Eutelia, dichiarare unicamente la nullità parziale dell’Accordo
transattivo, ossia limitatamente all’art. 5 del medesimo accordo, per le ragioni innanzi esposte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con riserva di formulare domande,
eccezioni e deduzioni anche istruttorie nonché di produrre documenti nei termini di legge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 9.07.2012 Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
conveniva in giudizio davanti a questa Sezione Specializzata Telecom Italia S.p.A., al fine di ottenere
la restituzione di somme indebitamente corrisposte alla convenuta, a seguito dell’abuso di posizione
dominante posto in essere da Telecom in occasione dell’accordo transattivo sottoscritto dalle parti il 16
luglio 2007, nel periodo 2005/2007 a titolo di extracanoni per l’attivazione e la gestione di linee “ADSL
naked”.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 12 novembre 2012, la società convenuta
contestava l’addebito ed eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza delle domande attoree.
Alla prima udienza, svoltasi il 4 dicembre 2012, vista l’eccezione sollevata da parte convenuta in
ordine alla mancata presenza della litisconsorte necessaria Grapes Network Services S.r.l. in liq., parte
dell’accordo transattivo in contestazione, il G.I., “ritenuto che le domande proposte da parte attrice ed
in particolare quelle formulate in via subordinata non possano che essere esaminate nel contradditorio
della Grapes Network Services, non potendosi estrapolare le pattuizioni di cui all’art. 5 della
transazione in data 16.7.2007 dal contesto della transazione medesima, onde sarebbe arduo pervenire
ad una pronuncia di nullità e/o annullamento dell’accordo in questione per alcuna delle sue
pattuizioni isolate dal contesto”, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di
quest’ultima e rinviava all’udienza del 23 aprile 2013.
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
5 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse di accogliere le
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
Repert.
n. 8250/2014
del 23/07/2014
A detta udienza, si costituiva la terza chiamata, regolarmente citata,
e venivano
concessi i termini
di cui
all’art. 183 6° comma c.p.c.. Dopo lo scambio delle relative memorie istruttorie, all’udienza del 2
ottobre 2013, dopo ampia discussione orale, in occasione della quale l’attrice richiedeva lo stralcio
della memoria n. 3 di Telecom e la terza chiamata chiedeva la propria estromissione dal giudizio, il G.I.
si riservava su dette istanze e, vista la richiesta congiunta di tutte le parti, fissava udienza di
precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 12 febbraio 2014, venivano quindi precisate le conclusioni come riportate in epigrafe
ed assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c.. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Sulla base della documentazione prodotta in causa è emerso quanto segue.
Eutelia in Amm. Straord. e Telecom Italia S.p.a. operano entrambe nel mercato della
telecomunicazione. Telecom è un operatore che offre servizi di accesso alla rete internet attraverso le
proprie infrastrutture di reti, di cui è assegnataria in via esclusiva, a livello retail ed anche all’ingrosso
agli operatori alternativi cd OLO (Other Licensed Operator).
Eutelia è un operatore OLO autorizzato ad offrire servizi di telecomunicazione e di accesso alla rete
internet a banda larga e fornisce tali servizi mediante l’accesso alle infrastrutture di Telecom.
Il servizio di accesso alle linee xDSL (tra cui è ricompreso il servizio ADSL) può essere effettuato
mediante l’appoggio su linea telefonica ovvero in modalità naked, ossia indipendentemente da tale
linea.
Nel primo caso, l'OLO percepisce anche il canone dovuto al titolare delle infrastrutture e deve quindi
riversarne l’importo a quest’ultimo, nel secondo tale canone non esiste e l’intera tariffa pagata
dall’OLO per il servizio si riferisce esclusivamente alla remunerazione del servizio bitstream. Tale
servizio consiste nella fornitura da parte dell’operatore di accesso della rete telefonica pubblica fissa
(MNO) della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un
Internet Service Provider (dell’OLO) che vuole fornire i servizi di accesso a banda larga all’utente
finale stesso.
In data 18 dicembre 2003, sotto la vigenza della delibera AGCom 06/03/CIR, Eutelia ha stipulato con
Telecom un contratto denominato “ADSL Wholesale ad accesso singolo”, con il quale venivano
determinate le condizioni economiche relative al servizio di accesso alla rete internet fornito da
Telecom all’OLO.
In relazione alla remunerazione dei servizi di bitstream, Eutelia proponeva nell’aprile 2006 ricorso ex
art. 700 c.p.c. e art. 33 L. n. 287/90, deducendo l’applicazione di sovrapprezzi ed extracanoni non
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
6 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
2. La presente controversia
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
Repert.
n. 8250/2014
del
23/07/2014
pattuiti, posta in essere con abuso di posizione dominante da parte
di Telecom,
e chiedendo
l'inibitoria
alla prosecuzione dell'applicazione di detti corrispettivi economici.
Contestualmente, l’attrice impugnava avanti al Tar Lazio la delibera dell’AGCom 34/06/CONS, con la
quale veniva concesso agli operatori MNO di applicare costi di attivazione e tariffe aggiuntive, sulla
base di tariffe orientate ai costi (Doc. 5 fascicolo Telecom).
Il 9 giugno 2006 le parti sottoscrivevano una prima transazione con cui convenivano l'abbandono del
procedimento cautelare promosso da Eutelia, in attesa che l'AGCom implementasse la delibera
34/06/CONS e stabilisse le condizioni di prezzo per l'accesso al servizio di fonia all'ingrosso da parte
In attesa del termine del 21 novembre 2006, fissato per la pronuncia dell'AGCOM, Eutelia adiva
nuovamente la Corte d'Appello di Milano per l'accertamento dell'abuso di posizione dominante di
Telecom e la declaratoria di nullità delle condizioni economiche applicate dal 10 luglio 2005 da
Telecom a Eutelia per l'accesso ai servizi internet naked (Doc. 4 fascicolo convenuta).
Nelle more di tale giudizio, il Tar Lazio respingeva il ricorso di Eutelia e giudicava che il principio
retail minus previsto dall’AGCom fosse congegnato in modo tale da incentivare l'acquisto da parte
degli OLO e di consentire uno sviluppo concorrenziale del mercato della fonia (Doc. 9 Telecom).
In data 16 luglio 2007, le parti, unitamente alla Grapes Network Services S.p.A., sottoscrivevano un
“accordo” (così definito dalle stesse) con cui definivano il contenzioso pendente in tema di condizioni
economiche per il servizio ADSL naked, stabilendone i prezzi per il periodo dal 10 luglio 2005 al 31
maggio 2007 e dal 1° giugno 2007 in poi e regolando i pregressi rapporti commerciali relativi a dette
voci. Contestualmente, Eutelia si impegnava ad abbandonare il contenzioso instaurato e a non appellare
la sentenza del Tar.
Infine, in data 21 gennaio 2008 tra le Eutelia e Telecom veniva sottoscritto un ulteriore contratto
Bitstream, con decorrenza dal 12.11.2007, volto a disciplinare le nuove condizioni economiche degli
accessi wholesale xDSL.
3. L'assunto dell'attrice
Lamenta l'attrice che, durante lo svolgimento del rapporto contrattuale relativo all’offerta del servizio
di connessione dati naked, Telecom abbia posto in essere condotte abusive della propria posizione di
dominanza consistenti nell’applicazione di indebiti sovrapprezzi ed extracanoni non pattuiti.
Secondo la prospettatone di Eutelia, Telecom avrebbe preteso abusivamente di imporre
retroattivamente, per il periodo di vigenza del contratto Wholesale sottoscritto il 18.12.2003, le
condizioni economiche applicabili ai nuovi servizi Bitstream e consentite dal nuovo quadro
regolamentare entrato in vigore (Delibera AGCom n. 34/06/CONS).
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
7 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
degli OLO.
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
Repert.
n. 8250/2014
23/07/2014
In particolare, deduce l’attrice che tali costi aggiuntivi sarebbero
stati applicati
nel periododel
2005/2007
in maniera unilaterale da parte di Telecom in contrasto con gli accordi contrattuali allora vigenti e che
tali importi avrebbero dovuto effettivamente essere corrisposti a Telecom solo successivamente al
12.11.2007, data di decorrenza del nuovo contratto sottoscritto tra le parti il 21.01.2008.
Conseguentemente Eutelia ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente pretese e fatturate da
Telecom a tali titoli, pari ad un importo di € 10.266.212,29.
Sulla base della prospettazione attorea, la questione relativa al pagamento di extracanoni ed
extracontributi per la prestazione del servizio ADSL naked non rientrerebbe nei limiti oggettivi
funzione transattiva.
In ogni caso, argomenta ancora Eutelia, anche qualora l’art. 5 dell’Accordo, disciplinante le questioni
oggetto di contestazione, avesse natura transattiva, esso dovrebbe essere dichiarato nullo perché avente
ad oggetto un contratto illecito, ex art. 1972 c. 1 c.c., ovvero dovrebbe essere annullato ex art. 1972 c. 2
non potendo Eutelia all’epoca della sottoscrizione dell’accordo conoscere la nullità del medesimo
derivante dalla violazione di norme imperative disposte dalla disciplina antitrust. In ulteriore
subordine, Eutelia chiede l’annullamento dell’art. 5 dell’Accordo per temerarietà della pretesa avanzata
da Telecom, richiamando a tal fine l’art. 1971 c.c.
Tutti tali ulteriori vizi lamentati comporterebbero, secondo parte attrice, il diritto di Eutelia ad ottenere
la restituzione di quanto indebitamente corrisposto a fronte dell’Accordo viziato, ossia l’importo di €
6.348.872,03, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria.
4. La difesa della convenuta
Parte convenuta si è costituita deducendo l’inammissibilità delle domande formulate da Eutelia per
contraddittorietà tra petitum e causa petendi ovvero per intervenuta mutatio libelli. Telecom ha inoltre
dedotto l’infondatezza della domanda attorea, in quanto le pretese avanzate in giudizio sarebbero state
integralmente regolate con l’accordo transattivo intervenuto nel 2007, contratto pienamente valido ed
efficace.
In subordine Telecom, eccependo l’assenza di autonomia dell’art. 5 dell’Accordo rispetto al
complessivo contesto transattivo, formulava in via di eccezione riconvenzionale, richiesta di
declaratoria di nullità dell’intero Accordo dedotto in giudizio, con conseguente diritto alla restituzione
della somma di 22 milioni di Euro da utilizzare in compensazione delle somme dovute a Eutelia a
seguito di detta intervenuta nullità.
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
8 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
dell’Accordo intercorso tra le parti nel 2007, ma consisterebbe in una mera ricognizione di debito senza
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
Repert.per
n.lite
8250/2014
La difesa di parte convenuta ha infine formulato domanda di condanna
temeraria di del
parte23/07/2014
attrice
ex art. 96 c.p.c. sulla base del complessivo comportamento processuale di Eutelia, avanzante pretese
temerarie e coperte da transazione nonché significative omissioni, anche documentali.
5. La difesa di Grapes Network Services S.r.l. in liq.
La terza intervenuta Grapes Network Services S.r.l. in liq. si è costituita eccependo il proprio difetto di
titolarità dal lato passivo dedotto in giudizio ovvero l’estraneità alle vicende relative al medesimo,
deducendo che, sebbene la stessa avesse sottoscritto l’accordo del 16 luglio 2007 unitamente alle altre
parti in causa, il petitum della causa in oggetto – ossia la restituzione di somme a Eutelia da parte di
totale estraneità della terza chiamata.
Secondo la prospettazione di Grapes, infatti, la stessa non avrebbe preso parte al contratto ADSL
Wholesale intercorso tra attrice e convenuta e, al contrario, si sarebbe espressamente dichiarata
estranea, già in occasione dell’accordo del 2007, agli accordi raggiunti tra le altri parti in tema di tariffe
per servizio di accesso a rete internet naked.
Per tali ragioni, la Grapes ha chiesto la propria estromissione dal processo ovvero, in subordine, che
venga dichiarata la nullità del solo art. 5 dell’accordo transattivo.
6. La richiesta di stralcio di espressioni sconvenienti
Parte attrice ha formulato richiesta di stralcio ex art. 89 c.p.c. di frasi e affermazioni contenute nella
comparsa di costituzione e risposta depositata da Telecom, deducendone la lesività della propria dignità
e del proprio decoro. Nella propria comparsa conclusionale Eutelia indica espressamente e cita
testualmente (pag. 15 e 16) quali affermazioni dovrebbero essere eliminate, facendo salvo il potere
d’ufficio del Giudice di individuare ulteriori espressioni da stralciare.
Prese in analisi tali affermazioni singolarmente nonché considerate alla luce del tenore generale degli
atti depositati in giudizio dalle parti, non si ritiene che le espressioni utilizzate da Telecom abbiano
superato il limite della correttezza deontologica imposta ai difensori né quello della convenienza
processuale.
Nelle affermazioni citate, infatti, non pare esorbitarsi dai limiti di contegno espressivo imposti nella
controdeduzione delle avverse domande giudiziali, in ponderazione altresì del contesto nel quale la
convenuta ha formulato domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Anche le espressioni denunciate come offensive quale il termine “falso” (comparsa conclusionale
Eutelia p. 15) o “fraudolento” (memoria n. 3 Eutelia p. 1), sebbene non proprie di un lessico moderato,
sono dirette a controdedurre alle affermazioni di parte attrice e, quindi, non sono espressione di intento
dispregiativo, ma di esercizio del diritto di difesa.
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
9 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
Telecom previo accertamento dell’abuso di posizione dominante di quest’ultima – comporterebbe una
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
Repert.
n. 8250/2014
delcontenute
23/07/2014
Sul punto la Cassazione ha chiarito che: “In tema di espressioni
offensive
o sconvenienti
negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole
che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile
che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il
profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità
delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive
dell'altrui reputazione le parole, che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del
diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario”
06/12/2011, n.26195; analogamente Cass., sez. III, 05/05/2009, n.10288).
7. La richiesta di stralcio della memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. n. 3 depositata da Telecom
Eutelia ha altresì richiesto lo stralcio della memoria n. 3 depositata dalla convenuta Telecom,
deducendo che la stessa non adempirebbe alla funzione cui è destinata dal codice di rito.
Analizzato il contenuto di detta memoria, tale richiesta non appare accoglibile. Emerge, infatti, che le
deduzioni di Telecom nel proprio atto del 8.07.2013 siano esclusivamente repliche alle difese di Eutelia
e Grapes, non introducendo né nuovi elementi di prova né nuove deduzioni o contestazioni.
Come pacifico, la funzione del terzo termine previsto dall’art. 183 VI c. c.p.c. sebbene sia quella di
formulare istanza istruttorie a prova contraria, serve inevitabilmente anche a replicare alle affermazioni
svolte dalle controparti processuali solo con la memoria n. 2. Diversamente, si violerebbe il principio
del contradditorio intrinseco al corretto svolgimento del giusto processo disposto dall’art. 111 Cost. E
ciò appare aver fatto Telecom.
E’ peraltro la stessa Eutelia ad utilizzare il termine di cui alla memoria n. 3 concesso in maniera del
tutto analoga a quanto contestato a Telecom, ossia a replica e contestazione di quanto dedotto dalla
convenuta con il proprio precedente scritto.
8. Le eccezioni di inammissibilità delle domande proposte da parte attrice
Telecom ha sollevato nella eccezione di inammissibilità della domanda principale di Eutelia, volta ad
ottenere la condanna di Telecom “alla restituzione della somma di € 10.266.212,29…indebitamente
versati in virtù del contratto nullo”. Seconda la prospettazione di parte convenuta non vi sarebbe
dubbio che il contratto, la cui nullità viene dedotta, sarebbe l’Accordo del 2007 e, in tal caso, Eutelia
avrebbe formulato domanda inammissibile in quanto completamente slegata dalla causa petendi, come
fatta valere nell’atto di citazione e fondata escludendosi qualsivoglia rilevanza nella vicenda della
Transazione 2007.
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
10 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
(nel caso in esame della Suprema Corte si discuteva dell’avverbio "subdolamente", Cass., sez. III,
Sebbene la formulazione della domanda
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
Repert.
n. 8250/2014
23/07/2014
principale da parte
di Eutelia
non appaia didel
pronta
ed
immediata comprensione, dalla lettura complessiva degli atti depositati da parte attrice si può più
correttamente evincere che il contratto cui la domanda principale si riferisce e di cui si chiede la nullità
è il contratto Wholesale del 2003, nella misura in cui, sulla base del medesimo e con dedotto abuso di
posizione dominante – questa la tesi di parte attrice – ad Eutelia sono stati richiesti importi per extracanoni non pattuiti e non dovuti.
Tale interpretazione sarebbe l’unica che permetterebbe di comprendere i differenti importi richiesti a
livello risarcitorio da Eutelia con la domanda principale e con le domande subordinate. Nel primo caso
prospettato, il diritto alla restituzione di tutte le somme corrisposte per i titoli sopra individuati anche
prima dell’intervenuta Transazione, per una somma complessiva di circa 10 milioni di Euro. Nel
secondo caso invece, trattandosi di vizi afferenti l’Accordo del 2007, il diritto alla restituzione
dell’indebito corrisposto sorgerebbe solo in riferimento alle somme corrisposte proprio in esecuzione di
tale accordo.
Vi è tuttavia da rilevare che, anche sulla base di tale interpretazione, si potrebbero in effetti evidenziare
profili di inammissibilità della domanda.
Nelle domande svolte da Eutelia in via principale si deduce, infatti, esclusivamente la non pattuizione
degli importi fatturati da Telecom e l’unilaterale applicazione di tariffe di extracosti. Alcuna censura di
invalidità viene invece rivolta al rapporto contrattuale sotteso, il contratto Wholesale del 2003.
E’ pertanto per questo motivo, e non per quanto dedotto da parte di Telecom, che la domanda
principale deve essere ritenuta inammissibile, in quanto il suo petitum non risulta corrispondente alla
causa petendi dedotta in giudizio.
In ogni caso, in tale situazione di dubbio, questo giudice ritiene opportuno procedere anche l'esame nel
merito di detta domanda, precisando tuttavia tale esame è subordinato alla valutazione dell'eccezione di
transazione opposta da Telecom.
Telecom ha inoltre eccepito l’inammissibilità delle domande subordinate svolte da parte attrice per aver
Eutelia apportato una mutatio delle proprie domande in quanto l'attrice, rispetto all’atto di citazione,
non si sarebbe limitata a una semplice delimitazione della originaria domanda mediante una mera
riduzione della somma pretesa, bensì avrebbe formulato una richiesta completamente diversa, sulla
base dei medesimi fatti anziché procedere mediante la deduzione di diversi fatti posti a fondamento
della differente domanda.
Tale eccezione non appare fondata.
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
11 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
infatti, trattandosi di vizi del contratto di base, Eutelia maturerebbe, sempre secondo quanto dalla stessa
Nel proprio atto di citazione Eutelia chiede in
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
Repert.
n. 8250/2014
delannullare
23/07/2014
via subordinata
di “dichiarare
nullo e/o
l’Accordo 2007, intercorso tra le parti per nullità del contratto su cui la medesima transazione
avrebbe prodotto l’effetto novativo ai sensi dell’art. 1972 commi 1 e/o 2 c.c.”. Nella precisazione delle
conclusioni Eutelia chiede che il giudice voglia “dichiarare nullo e/ o annullare l’Accordo Transattivo
2007 limitatamente all’articolo 5, intercorso tra le parti per nullità del contratto su cui la medesima
transazione di cui all’articolo 5 menzionato avrebbe prodotto l’effetto novativo ai sensi dell’art. 1972
commi 1 e/o 2 c.c.”.
Una simile correzione viene operata da Eutelia anche in riferimento alla domanda ulteriormente
pretesa avanzata da Telecom ai sensi dell’art. 1971 c.c.”, mentre nella precisazione delle conclusioni si
legge la richiesta di “annullare l’Accordo Transattivo 2007 limitatamente all’articolo 5 per temerarietà
della pretesa avanzata da Telecom ai sensi dell’art. 1971 c.c.”.
In entrambe le domande viene, inoltre, ridotta la richiesta risarcitoria da € 10.226.212,29 ad €
6.348.872,03.
Dal raffronto delle modifiche intervenute alle conclusioni rese da parte attrice appare con evidenza la
mera circoscrizione e precisazione delle domande formulate in atto di citazione. Viene operata quindi
una emendatio libelli per ciò che concerne sia il vizio contrattuale lamentato da Eutelia, sia il quantum
risarcitorio. Peraltro, che le doglianze di Eutelia in relazione ai rapporti contrattuali con Telecom
fossero limitate agli accordi intercorsi limitatamente all’art. 5 era già evincibile dal tenore dell’atto di
citazione. Conseguentemente, l’aggiunta della espressione “limitatamente all’articolo 5” non
costituisce mutatio ma specificazione delle domande già originariamente svolte. Specificazione peraltro
che già era intervenuta in occasione della prima udienza, svoltasi il 4 dicembre 2012, nella quale il
difensore di parte attrice ebbe a verbalizzare di voler far presente "che tutte le proprie domande,
principali e subordinate riguardano esclusivamente l’art. 5 dell’Accordo 2007”.
Da tale espressione e dal collegamento fatto anche per le domande principali all'art.5 è sorto il dubbio
di Telecom circa la riferibilità anche della domanda principale all'accordo del 2007. Non ritiene questo
giudice detto richiamo risolutivo in quanto trattasi di una verbalizzazione di udienza, sintetica ed
estemporanea, dalla quale non sembra si possano far discendere le conseguenze volute dalla difesa
Telecom.
9. Il mercato rilevante ed il quadro regolamentare
In riferimento alla dedotta sussistenza di un abuso di posizione dominante da parte di Telecom, occorre
innanzitutto individuare il mercato rilevante sul quale un eventuale illecito antitrust si sarebbe potuto
concretizzare ed il quadro regolamentare vigente al momento dei fatti dedotti in giudizio.
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
12 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
subordinata; in atto di citazione viene chiesto di “annullare l’Accordo 2007 per temerarietà della
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
del 23/07/2014
Il mercato rilevante nel caso di specie è stato individuato qualeRepert.
"mercaton.n. 8250/2014
12 della Raccomandazione
della Commissione Europea n. 2003/311/CE" e consiste nel mercato dell’accesso a banda larga
all’ingrosso, come definito dalla domanda e dall’offerta di connettività su tecnologie xDSL, su fibra
ottica e su tecnologia satellitare. Come ritenuto dall’AGCM (parere reso all’AGCom l’11.11.2005) e
dall’AGCom nella delibera 34/06/CONS, i servizi di accesso a banda larga offerti su diversi portanti
trasmessivi (rete in rame, fibra ottica, trasmissioni satellitari) sono ricompresi, in ragione di un
sufficiente grado di fungibilità, in un unico mercato con estensione geografica nazionale.
Il mercato così individuato era in precedenza regolamentato dalla Delibera n. 06/03/CIR dell’AGCom
gli operatori e barriere all’ingresso sul mercato, non prevedeva la possibilità per l’MNO di richiedere
extra-canoni o extra-contributi per i servizi xDSL erogati all’ingrosso su linee naked. L’Autorità
imponeva altresì a Telecom l’obbligo di comunicare per iscritto all’AGCom, per ottenerne la
preventiva approvazione, le condizioni economiche proposte agli OLO delle offerte xDSL all’ingrosso.
Successivamente, il servizio di fornitura dati naked è stato regolamentato dalla delibera 34/06/CONS.
Con tale delibera, l’AGCom ha ritenuto che nel mercato rilevante si registrassero ancora condizioni di
insufficiente concorrenza. Conseguentemente è stato mantenuto l’obbligo di Telecom di
comunicazione delle offerte stabilito con la Delibera 06/03/CIR ed è stata concessa la possibilità di
richiedere il pagamento di contributi aggiuntivi, sebbene ancora secondo importi orientati ai costi.
Sotto la vigenza di tale nuova Delibera veniva approvata e pubblicata in data 9.11.2007 una nuova
Offerta di Riferimento di Telecom per i nuovi servizi di Bitstream, la quale prevedeva la
corresponsione di un contributo di attivazione di nuove linee nonché la maggiorazione di un
extracanone per i servizi forniti agli OLO.
Con la delibera 34/06/CONS l’AGCom valutava inoltre che Telecom continuasse a detenere un
significativo potere sul mercato. Tuttavia, come noto, la posizione dominante sul mercato non è idonea
ex se a concretizzare un illecito antitrust. Al contrario, una tale ipotesi non si sottrae alla verifica della
ricorrenza dell’abuso della posizione dominante individuata, abuso la cui sussistenza deve essere
dedotta e provata in giudizio da parte del presunto danneggiato.
10. L’eccezione di transazione e la natura dell’art. 5 dell’Accordo intercorso tra le parti
Parte convenuta ha sollevato eccezione di intervenuta transazione sulle domande formulate nel presente
giudizio mentre parte attrice ha dedotto, al contrario, che l’accordo del 2007 invocato da Telecom, non
rileva nel presente giudizio, poiché la vicenda in esame verterebbe su un oggetto del tutto diverso e non
coperto dalla transazione medesima.
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
13 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
con la quale l’Autorità, ritenendo l’offerta wholesale di Telecom tale da generare discriminazione tra
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
n. 8250/2014
23/07/2014
Ma tale prospettazione non appare condivisibile. Tra la materiaRepert.
in discussione
nel presente del
giudizio
e il
contenuto dell’art. 5 dell’Accordo vi è, al contrario, piena coincidenza. Non solo infatti si tratta in
entrambi i casi di canoni e contributi richiesti ad Eutelia da parte di Telecom per la prestazione del
servizio ADSL naked, ma i periodi di riferimento di tali importi coincidono pienamente. E’ peraltro la
stessa attrice sin dall’atto introduttivo del giudizio a fare riferimento all’Accordo del 2007 intercorso
tra le parti.
Per poter correttamente procedere nella valutazione della questione giuridica sottoposta a giudizio,
appare quindi preliminarmente opportuno stabilire quale natura abbia l’art. 5 dell’Accordo, la cui
potrebbero portare alla preclusione della valutazione circa la sussistenza di un abuso di posizione
dominante e circa la differente disciplina civilistica applicabile al caso di specie.
Eutelia replica all’eccezione di transazione sollevata da Telecom nelle proprie difese eccependo che il
contenuto dell’art. 5 altro non è che un accordo commerciale, privo di natura transattiva e consistente in
una mera ricognizione di debito.
Tale prospettazione, sebbene condivisa anche da parte della terza Grapes, deve essere disattesa.
Per stabilire se l’accordo intercorso tra due o più parti abbia natura transattiva, ciò che rileva è la sua
finalità conciliativa e la conseguente concessione di reciproci benefici, così come emerge dalla
definizione del contratto di transazione data dall’art. 1965 c.c. e come costantemente affermato dalla
giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha chiarito che “elementi imprescindibili per la validità di una
transazione sono l'esistenza di una res dubia, cioè di un rapporto giuridico avente carattere di
incertezza, e le reciproche concessioni dei contraenti.” (Cass. civ., sentenza n. 24169 del 25 ottobre
2013, in tal senso anche: Cass. civ., sentenza n. 72 del 3 gennaio 2011; Cass. civ., sentenza n. 7999
dell’1 aprile 2010 e Cass. civ. sentenza n. 11117 del 6 ottobre 1999). Non rileva peraltro il nomen juris
dato dalle parti all’accordo tra gli stessi intercorso: “l'oggetto del negozio transattivo va identificato
non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale
specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le
parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni. Non è necessario, pertanto, che
dall'atto di transazione risultino le rispettive tesi contrapposte e le reciproche concessioni, ma è
sufficiente che il complesso dei diritti abdicato dall'uno o dall'altro contraente si desuma anche per via
di logica consequenzialità dal nuovo regolamento di interessi concordato in sostituzione di quello
preesistente (Cass. civ. sentenza n. 5052 del 28 febbraio 2013).
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
14 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
nullità e/o annullabilità viene in via subordinata dedotta da parte attrice. Infatti, tali valutazioni
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
Repert. n. 8250/2014
E’ pur vero che la Giurisprudenza ha affermato che il pieno riconoscimento
della pretesa didel
una23/07/2014
parte a
fronte di una totale rinuncia da parte dell’altra non costituisce valida transazione (già citata Cass. civ.,
sentenza n. 24169 del 25 ottobre 2013).
Tuttavia nel caso di specie, l’Accordo del 2007 presenta tutti gli elementi sopra individuati propri di
una transazione: rinuncia a (plurime) liti pendenti avanti a differenti Autorità Giudiziarie, rinuncia a
reciproche pretese, impegni economici volti a raggiungere, come indicato dalle stesse parti, “la
complessiva definizione del Contenzioso” (Premesse dell’Accordo) e “ogni e qualsivoglia pendenza
tra le stesse insorta o che potrebbe insorgere” (art. 2 Accordo).
2007 abbia natura transattiva, il solo art. 5 avrebbe natura differente, costituendo esso stesso non parte
dell’accordo di definizione delle controversia ma nuovo accordo commerciale, autonomo rispetto al
corpus del resto dell'accordo e costituente rapporto obbligatorio a sé stante, in quanto tale suscettibile
delle più ampie censure previste dal Codice Civile in tema di contratti.
Pur ammettendo un’autonomia delle pattuizioni previste nel solo articolo 5 dell’Accordo rispetto
all’intero contratto, la cui concreta valutazione verrà svolta infra, si rileva come si possono ugualmente
individuare in tale articolo i caratteri della transazione. Infatti, l’assetto dallo stesso predisposto non
prevede solo il riconoscimento da parte di Eutelia della debenza pregressa e pro futuro di determinate
voci di costo ed extracosto dei servizi di accesso a internet naked, con conseguente corresponsione
della somma di circa 6 milioni di Euro, ma prevede altresì il riconoscimento di reciproche concessioni,
non certo trascurabili sia nell'assetto complessivo dei rapporti fra le parti, sia per il livello economico
delle stesse.
Gli accordi ricompresi nell’art. 5 hanno infatti previsto, oltre alla corresponsione della somma di cui si
chiede la restituzione, la rinuncia di Eutelia all’impugnazione della sentenza del TAR Lazio con la
quale veniva confermata la delibera dell’AGCom 34/06/CONS, la rinuncia di Telecom a circa la metà
delle proprie pretese economiche vantate per il periodo intercorrente dal 12 febbraio 2006 al 31 maggio
2007 e l’impegno di Eutelia al pagamento dell'ulteriore metà di dette somme (circa 1,5 milioni di
Euro).
Si deve quindi ritenere che l’art. 5 dell’Accordo non possa essere soggetto alla più ampia disciplina
generale di invalidità dei contratti, ma debba al contrario essere assoggettato alla disciplina più
specifica delle transazioni, normativamente prevista agli artt. 1965 ss c.c., contenendo a sua volta una
pattuizione di tipo transattivo.
In ogni caso, si deve poi considerare che la portata dell’articolo in esame va apprezzata nel contesto in
cui si trova inserito, al fine di considerare il bilanciamento degli interessi delle parti come realizzato nel
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
15 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
Parte attrice deduce tuttavia che, sebbene sia pacifico che l’Accordo sottoscritto dalle parti il 16 luglio
complesso dell'accordo. Non è possibile,
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
Repert.
8250/2014
del5 23/07/2014
infatti, affermare una
totale n.
autonomia
dell’art.
rispetto
all'intero accordo. Al contrario solo da una lettura complessiva è possibile valutare la portata generale
della scrittura ed il peso delle reciproche concessioni delle parti.
11. L’eccepita nullità ex art. 1972 c. 1 e c. 2 c.c. dell’accordo transattivo
A fondamento della propria domanda, Eutelia ha dedotto la nullità parziale della transazione avente ad
oggetto un contratto illecito. Sul punto parte attrice deduce che l’abuso di posizione dominante
attribuito a Telecom consentirebbe di definire il contratto tra le parti come nullo per causa illecita, con
conseguente rilievo ai fini della declaratoria di nullità parziale dell’Accordo, limitatamente all’articolo
Telecom sul punto ha contestato nei propri scritti difensivi che l’accordo oggetto di contestazione non
potrebbe costituire in alcun modo estrinsecazione di un abuso di posizione dominante e, pertanto, non
potrebbe dirsi avente causa illecita, essendo invece pienamente valido ed efficace.
Anche a prescindere dall’accertamento nel caso in concreto dell’abuso di posizione dominante posto in
essere da Telecom nei confronti di Eutelia, occorre considerare che tale dedotto illecito
anticoncorrenziale non sarebbe in ogni caso idoneo a determinare sulla base dell’art. 1972 c.c. la nullità
della transazione intercorsa tra le parti o di sue parti.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti ermeneuticamente stabilito la piena validità di una
transazione avente quale base un contratto nullo, specificando che vi è nullità della sola transazione
relativa ad un contratto con causa illecita (Cass., sez. I, n. 3772 del 23 febbraio 2005: “Il principio che
implicitamente ma indiscutibilmente si ricava dall'art. 1972 c.c. è quello della validità della
transazione relativa a un titolo nullo, eccezion fatta dei casi in cui la nullità derivi da illiceità, ovvero
da altra causa che sia stata ignorata”).
Ne deriva che, anche ove il contratto fosse stato stipulato a seguito dell'abuso di posizione dominante
posto in essere da Telecom e fosse quindi nullo per contrarietà a norme imperative (C. App. Roma sent.
del 16 gennaio 2001, Trib. Milano sent. del 7 agosto 2000), tale abuso non potrebbe comportare una
illiceità della causa che, come correttamente ricordato anche dalla stessa parte attrice, si configura solo
quando le parti si legano ad un’operazione economica di cui sono disconosciuti gli effetti tipici ovvero
verta su posizioni giuridiche non disponibili.
In riferimento alla domanda di annullamento proposta ex art. 1972 c. 2 c.c., espressa da Eutelia in via
subordinata, parte attrice deduce la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma invocata, ossia la
nullità del titolo sulla base del quale la transazione è intervenuta, determinato dall’abuso di posizione
dominante e quindi dalla violazione di norme imperative, e l’ignoranza da parte di Eutelia di tale causa
di nullità all’epoca delle trattative e la sua cognizione solo dopo aver la sentenza della Corte d’Appello
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
16 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
5, per disposto degli articoli 1966, 1972 e 1418 comma 2 del Codice Civile.
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
Repert.
8250/2014
23/07/2014
di Milano del 2010 (Sent. n. 2737/2010), espressasi su un caso
del tutton.analogo
a quellodel
riguardante
Eutelia.
Telecom ha dedotto l’inammissibilità di tale domanda, poiché essa costituirebbe in realtà una
fattispecie di errore di diritto che, ex art. 1969 c.c., non potrebbe costituire fonte di annullamento di una
transazione. Parte convenuta ha inoltre dedotto l’insussistenza dei sopra richiamati requisiti.
Anche tale domanda deve essere rigettata a prescindere dall’accertamento sull’esistenza di un abuso di
posizione dominante posto in essere da Telecom. Nel caso di specie appare evidente, infatti, come
difetti il requisito dell’ignoranza della parte che invochi la nullità di un titolo per ottenere
Eutelia, proprio nei contenziosi avviati prima della sottoscrizione dell’accordo transattivo, già
deduceva la sussistenza di un illecito antitrust posto in essere da Telecom in relazione all’applicazione
di tariffe aggiuntive indebite per la fornitura di servizi di connessione xDSL naked.
Basti citare quanto richiesto da Eutelia nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e art. 33 l. 287/90 proposto in data
10 marzo 2006 innanzi alla Corte d’Appello di Milano: “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita,
contrarii rejectiis, accertare e dichiarare che le condotte tutte di cui in narrativa e di cui in atti, poste
in essere da Telecom Italia S.p.A., costituiscono abuso della posizione dominante da essa Telecom
detenuta sui mercati dell’accesso data a banda larga e, per l’effetto, accertare e dichiarare abusive ed
illegittime le condizioni economiche unilateralmente applicate dalla stessa con decorrenza 10 luglio
2005”; condizioni economiche che, come si legge nel testo del ricorso, riguardavano precisamente la
corresponsione degli extracanoni e dei sovrapprezzi per i servizi di accesso ad internet xDSL naked
oggetto della transazione e di cui oggi si richiede la restituzione.
Vi è quindi ampia ed incontestabile evidenza che al momento della sottoscrizione della transazione
Eutelia fosse pienamente a conoscenza di tale profilo di nullità, oggi dedotto, con la conseguenza che
non è possibile accogliere la domanda di annullamento dell’Accordo del 16 luglio 2007 ex art. 1972 c.
2 cod.civ..
12. La domanda di annullamento della transazione ex art. 1971 c.c.
In ulteriore subordine rispetto alle altre domande già considerate, Eutelia ha richiesto l’applicazione
dell’art. 1971 c.c. e, conseguentemente, l’annullamento dell’art. 5 dell’Accordo del 2007, essendo
Telecom consapevole della temerarietà della propria pretesa definita con la transazione, temerarietà
derivante proprio dalla violazione della normativa antitrust.
Pur assumendo che la transazione interveniva a fronte di una situazione di abuso imputata a Telecom,
si deve considerare che, anche in presenza di una violazione del diritto antitrust, le parti possano
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
17 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
l’annullamento ex art. 1972 c. 2.
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
n. 8250/2014
delesistenti)
23/07/2014
addivenire ad una transazione al fine di regolare le reciproche Repert.
pretese di tipo
contrattuale (ove
e/o di tipo risarcitorio, fatte valere dal soggetto vittima dell'abuso.
Riprova di ciò è possibile trarre dalla Direttiva sul private enforcement (testo approvato il 17 aprile
2014, punto 43) che suggerisce lo strumento della mediazione e della conciliazione per pervenire alla
definizione transattiva delle controversie.
Inoltre, la temerarietà della pretesa presuppone la malafede del soggetto nei confronti del quale si vuol
far valere l’art. 1971 c.c.. Tale elemento soggettivo deve, come noto, essere dimostrato da parte di chi
lo deduce (l’art. 1147 c.c. stabilisce che la buona fede si presume), mentre nel caso in esame non vi
a far ipotizzare la buona fede contrattuale di Telecom nelle trattative, anche in considerazione del
globale assetto dell'accordo, a seguito del quale, circostanza che non può essere sottovalutata, Eutelia
ha ottenuto la stabilizzazione e prosecuzione dei servizi di accesso alla rete ADSL naked e ricevuto da
Telecom la non trascurabile somma di 22 milioni di euro.
13. La posizione di Grapes
La terza chiamata Grapes ha richiesto la propria estromissione dal giudizio, asserendo una sua totale
estraneità alle previsioni dell’Accordo Transattivo intercorso tra le parti oggetto di contestazione.
Se è pur vero che l’art. 3 del medesimo Accordo recita testualmente “Grapes dichiara di essere
estranea alle pattuizioni tra Eutelia e Telecom di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente accordo”,
quanto sopra detto in tema di non autonomia delle singole clausole dell’Accordo e di necessità di
valutazione dell’assetto complessivo non avrebbe potuto non comportare la chiamata in causa anche di
Grapes. Così come già affermato con l’ordinanza resa all’udienza del 4 dicembre 2012 e sopra citata al
punto 1.
A conferma di tale necessità si consideri come, qualora si fosse addivenuti all’accoglimento di una
delle domande di nullità o annullamento promosse dall’attrice in relazione all’art. 5 dell’Accordo,
sarebbe stato comunque necessario procedere alla valutazione dell’applicabilità degli artt. 1419 e 1420
c.c. in tema di nullità parziale e di nullità di contratto plurilaterale, che avrebbe potuto estendere i
denunciati vizi contrattuali ad altre clausole o a tutto l’intero Accordo. Una simile valutazione quindi
non avrebbe potuto essere svolta se non in contraddittorio anche con Grapes.
14.Le spese di lite
Le conclusioni definitive circa le domande svolte da parte attrice individuano una preponderante ed
assorbente soccombenza di quest'ultima, che deve, pertanto, essere condannata per intero alla rifusione
delle spese processuali in favore della convenuta. Tali spese, in relazione al valore della causa
determinato in base alle domande (€. 10.000.000 e quindi scaglione oltre €. 1.500.000), al valore,
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
18 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
sono elementi che supportino la deduzione di tale requisito. Al contrario, si rinvengono elementi idonei
Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014
RG n. 51413/2012
n. 8250/2014
del 23/07/2014
natura e complessità della controversia ed all'importanza delle Repert.
questioni trattate,
facendosi applicazione
dei parametri di cui al DM 55/2014 (vigente all'epoca di deposito degli scritti conclusivi), vista la nota
spese depositata da Telecom, vengono liquidate in favore di parte convenuta nella somma di €. 55.300,
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Anche la chiamata in causa di Grapes si è resa necessaria in relazione alle domande formulate da
Eutelia, alla quale pertanto devono fare carico le relative spese processuali. Tali spese sono liquidate in
favore della terza chiamata nella somma di €. 21.387, come richiesto, oltre rimborso spese forfettarie
nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Il generale comportamento processuale tenuto da Eutelia ed il contenuto delle difese dalla stessa svolte
non appare integrino i requisiti di cui all’art. 96 c.p.c., invocato dalla difesa della convenuta. Ciò anche
in considerazione del rigetto non solo delle istanze di parte attrice ma anche delle numerose eccezioni
preliminari sollevate dalla stessa convenuta. E’ apparso quindi equilibrato il tenore processuale delle
difese svolte dalle parti ed il generale comportamento dalle stesse tenuto nel giudizio. Né la dedotta
volontaria omissione di un allegato dell’Accordo, addebitata da Telecom a Eutelia, è idonea ex se a
costituire lite temeraria, non essendovi sufficienti elementi per ipotizzare un’effettiva malizia difensiva
e, ancor di più, trattandosi di documento a disposizione anche della stessa convenuta, la quale ha quindi
agilmente potuto integrare quanto eventualmente mancante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, assorbita ogni altra istanza e domanda
formulata,
rigetta le domande proposte dall’attrice Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria nei confronti
di Telecom Italia S.p.A.;
condanna l’attrice Eutelia S.p.A. alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta Telecom
Italia S.p.A., spese che liquida in €. 55.300, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed
accessori come per legge, ed in favore della terza chiamata Grapes Network Services s.r.l. in
liquidazione in €. 21.387, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per
legge;
rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. formulata da Telecom Italia S.p.A..
Così deciso in Milano il 18 luglio 2014.
Il Giudice
dott. Marina A. Tavassi
pagina
http://bit.ly/1Cgmb9q
19 di 19
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
15. La lite temeraria promossa da Eutelia e conseguente condanna ex art. 96 c.p.c.
Scarica

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese