“ Salute e Sicurezza sul lavoro.
I compiti ispettivi dei Servizi di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie Locali:
attualità e prospettive alla luce
del futuro Testo Unico”
Dott. Davide Ferrari
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Dipartimento Sanità Pubblica
Azienda USL Modena
Modena, 12 maggio 2005
1
I Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
delle Aziende USL in Emilia-Romagna
Obiettivo
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Attività
• Vigilanza e controllo dei luoghi di lavoro
• Rilascio pareri e autorizzazioni
• Informazione e formazione
• Assistenza a lavoratori e imprese
• Attività sanitaria
2
Le funzioni di vigilanza delle ASL
Legge 833/1978 Art.21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione).
In relazione agli standards fissati in sede nazionale,
all'unità sanitaria locale sono attribuiti,
con decorrenza 1°gennaio 1980,
i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro
in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato
di salute dei lavoratori….omissis….
Per la tutela della salute dei lavoratori le unità
sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del
lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi
all'interno delle unità produttive.
3
Le funzioni di vigilanza delle ASL
Legge 833/1978 Art.21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione).
…. spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente
della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale,
assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi
esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla
sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso
attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la
facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle
funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della
giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere
4
l'esecuzione dell'atto impugnato.
Le funzioni di prevenzione delle ASL
Legge 833/1978 Art.20
(Attività di prevenzione)
Le attività di prevenzione comprendono:
a) individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, di
pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro… anche
mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi
di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria
locale
b) comunicazione dei dati accertati e diffusione della loro conoscenza…
c) indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al
risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro…
d) formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di
comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche
tossicologiche …
e) profilassi degli eventi morbosi …
f) verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della
compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di
attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente e di difesa
della salute della popolazione e dei lavoratori
5
DPCM 29/11/2001
Livelli Essenziali di Assistenza in materia di
prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro
• Individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, negli
ambienti di lavoro anche attraverso la formulazione di mappe di
rischio
• Controllo dei fattori di rischio di tipo chimico, fisico, biologico ed
organizzativo presenti negli ambienti di lavoro
• Controllo della sicurezza e delle caratteristiche ergonomiche e di
igiene di ambienti, macchine, impianti e prestazioni di lavoro
• Indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio
ed al risanamento degli ambienti di lavoro
• Verifica della compatibilità dei progetti di insediamento industriale e di
attività lavorative con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori
• Compiti di vigilanza relativi alle aziende con rischi di incidenti
rilevanti
• Indagini per infortuni e malattie professionali
• Controllo sull’utilizzo delle radiazioni ionizzanti in ambiente di lavoro
finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori
6
DPCM 29/11/2001
Livelli Essenziali di Assistenza in materia di
prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro
•
Controllo della salute dei minori e adolescenti e informazione in
relazione alla loro collocazione al lavoro
• Valutazione delle idoneità al lavoro specifico nei casi previsti dalla
legge
• Programmi di ricerca per il miglioramento delle condizioni di salute e
di igiene e sicurezza del lavoro.
•
Informazione e formazione dell’utenza in materia di igiene, sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro
• Tutela della salute della lavoratrici madri
• Sorveglianza epidemiologica e costruzione del sistema informativo su
rischi e danni di lavoro
7
CONTRAVVENZIONI
Violazione a norme speciali in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (es.
D.P.R. 547/55; D.P.R. 303/56; D.LGS.
626/94; D.LGS. 494/96)
8
Disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro prevista dal D.Lgs. 758/94
In caso di riscontro di una contravvenzione l’organo di
vigilanza impartisce al contravventore una
prescrizione con:
1)
termine per la regolarizzazione
(prorogabile a richiesta motivata)
2)
imposizione di specifiche misure
per far cessare il pericolo
9
Disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro prevista dal D.Lgs. 758/94
L’Organo di vigilanza
comunica al PM la notizia di reato che viene
iscritta nel registro ma “congelata”
(sospensione del procedimento)
comunica la prescrizione al rappresentante
legale dell’impresa
entro 60 giorni verifica l’ottemperanza
10
Disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro prevista dal D.Lgs. 758/94
ottemperanza:
il contravventore viene ammesso al pagamento
in via amministrativa, entro 30 giorni,
di una somma pari a 1/4 del massimo dell’ammenda stabilita
per quella contravvenzione;
se il pagamento avviene nei tempi dovuti il reato si estingue
non ottemperanza:
l’organo di vigilanza ne informa il PM
e l’azione penale riprende
11
Procedura 758
Verbale di Prescrizione:
indicazione delle misure da attuare con relativi tempi massimi di adempimento
▼
▼
Invio al contravventore
Invio
▼
Notizia di Reato
Scadenza
a P.M.
▼
Risposta Ditta
▼
Verifica
▼
Verifica positiva
◄ ►
Verifica negativa
▼
▼
Ammissione al pagamento sanzione
Comunic. a P.M.
▼
▼
Pagamento sanzione
Continuazione azione penale
▼
Comunicazione a P.M.
12
per estinzione reato
Disposizione
(art. 10 DPR 520/55 e art. 66 DPR 303/56)
Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro sono esecutive.
Contro le disposizioni è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di
comunicazione delle disposizioni stesse.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle
funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della
giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere
l'esecuzione dell'atto impugnato. (art. 21 L.833/78)
13
Disposizione
(art. 11 DPR 520/55 come sostituito dall’art.11 D.Lgs. 758/94)
L’ inosservanza delle disposizioni legittimamente impartite
dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene
del lavoro è punita con la pena dell’arresto fino a un mese
o dell’ammenda fino a Euro 413.
14
Procedura disposizione
Verbale di Disposizione:
indicazione delle misure da attuare con relativi tempi massimi di
adempimento
▼
Invio al soggetto interessato
▼
Scadenza
▼
Risposta Ditta
▼
Verifica
▼
Verifica positiva
◄ ►
Verifica negativa
▼
▼
Pratica conclusa
Comunicazione a P.M
per attivazione sanzione penale
Avverso la disposizione è ammesso ricorso (oggi alla Regione)
15
Un aspetto importante:
la delega delle funzioni
Per essere valida la delega deve possedere alcuni requisiti:
 conferimento a persona idonea per capacità tecnica ed
esperienza
 conferimento dei poteri e dei mezzi necessari
(potere di spesa)
 accettazione del delegato
 espressa e rigorosamente provata
 disposta per iscritto
 giustificata dalle dimensioni aziendali
16
Art. 2087 C.C.
L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
17
Quale è lo stato di applicazione della
normativa di prevenzione nelle aziende
italiane?
Ci ha aiutato a conoscerlo il progetto
nazionale di monitoraggio e controllo
sull’applicazione del D.Lgs. 626/94
condotto tra il 2000 e il 2002 in un
campione di oltre 8.000 aziende.
18
Monitoraggio 626: il campione di aziende
19
Risultati Monitoraggio 626:
RSPP nominati, in totale e per fasce di addetti
20
Risultati Monitoraggio 626:
Aziende che hanno nominato gli addetti ai compiti speciali
21
Risultati Monitoraggio 626:
Aziende con sistemi di responsabilità in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro
22
Risultati Monitoraggio 626:
Aziende che hanno attivato procedure in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro
23
Risultati Monitoraggio 626:
Aziende che avendone l’obbligo hanno nominato il
Medico competente
24
Risultati Monitoraggio 626:
Presenza del RLS per fasce di addetti
25
Risultati Monitoraggio 626:
Consultazione dei RLS
26
Risultati Monitoraggio 626:
Consultazione dei RLS per fasce di addetti
27
Risultati Monitoraggio 626:
Possibilità dei RLS di svolgere la propria attività
28
Risultati Monitoraggio 626:
Aziende che a seguito della valutazione dei rischi hanno
formalizzato il programma degli interventi
29
Risultati Monitoraggio 626:
Aziende che hanno provveduto all’aggiornamento della
valutazione dei rischi
30
Risultati Monitoraggio 626:
Consultazione dei soggetti della prevenzione
31
Risultati Monitoraggio 626:
Coerenza della valutazione dei rischi con la realtà
aziendale
32
Risultati Monitoraggio 626:
Informazione dei lavoratori per fasce di addetti
33
Risultati Monitoraggio 626:
Formazione dei lavoratori
34
Risultati Monitoraggio 626:
Verifica di apprendimento della formazione dei lavoratori
35
Risultati Monitoraggio 626:
Coordinamento dei lavori in caso di appalti
36
Risultati Monitoraggio 626:
Risultati complessivi
37
38
Risultati Monitoraggio 626:
Risultati complessivi
39
Risultati Monitoraggio 626:
Risultati complessivi
Elementi negativi
• Maggiori criticità nelle piccole aziende
• Aspetti più critici: formazione, procedure,
programmazione interventi
• Adesione più formale che di sostanza
• Scarsa integrazione tra gestione della prevenzione e
gestione aziendale
40
Risultati Monitoraggio 626:
Distribuzione delle aziende in base al giudizio complessivo
(A: insoddisfacente B: sufficiente C: soddisfacente)
41
Testo Unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro : da dove nasce?
Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Istituzione del servizio sanitario nazionale
Art. 24
(Norme in materia di igiene e sicurezza
negli ambienti di lavoro e di vita edi omologazioni).
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su
proposta del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri
competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che
riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine
della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e
innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche
della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente legge.
42
Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Struttura della bozza in fase di approvazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Titolo I : Disposizioni generali
Titolo II : Luoghi di lavoro
Titolo III : Attrezzature di lavoro
Titolo IV : Impianti ed apparecchiature elettriche
Titolo V : Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale
Titolo VI : Segnaletica di sicurezza
Titolo VII : Movimentazione manuale di carichi
Titolo VIII : Uso di attrezzature munite di videoterminali
Titolo IX : Protezione da agenti chimici pericolosi
Titolo X : Agenti biologici
Titolo XI : Agenti fisici
Titolo XII : Cantieri temporanei o mobili
Titolo XIII : Sanzioni
Titolo XIV : Disposizioni finali
187 articoli e 16 allegati
43
Testo Unico : aspetti positivi
• Unificazione della legislazione in materia di
sicurezza sul lavoro
• Estensione del campo di applicazione anche al
di fuori del rapporto di lavoro subordinato (pur
con importanti riserve)
• Valorizzazione della bilateralità (pur con forti
riserve rispetto alla certificazione di conformità
alla normativa di sicurezza)
44
Testo Unico : principali criticità
• Possibile abbassamento dei livelli delle misure di
prevenzione
• Riduzione degli obblighi sanzionati penalmente
con trasformazione di parte delle vecchie norme
penali in norme di buona tecnica
• Mancanza di coordinamento tra gli Organi di
Vigilanza e possibili limitazioni dei compiti di
prevenzione delle ASL
• Ridimensionamento del ruolo del RLS
45
Testo Unico e Vigilanza:
cosa potrebbe cambiare
Art.2 comma 2 - Campo di applicazione oggettivo
e art. 4 Computo dei lavoratori.
• Il significato della formale estensione, operata dal Testo
Unico, delle categorie di soggetti tutelati è fortemente
ridimensionato dalla esclusione di molte tipologie di
lavoratori dalla determinazione del numero da cui il
decreto fa discendere particolari obblighi.
• Le tutele in materia di igiene e sicurezza non vengono
estese a tutte le nuove tipologie di lavoro.
46
Testo Unico e Vigilanza:
cosa potrebbe cambiare
Art.6 comma 1 lettera b) – Misure generali di tutela.
Secondo questo articolo, l’eliminazione o la riduzione dei
rischi deve essere realizzata mediante “misure tecniche,
organizzative e procedurali concretamente attuabili… in
quanto generalmente utilizzate”.
Ciò rappresenta un arretramento rispetto al principio della
“massima sicurezza tecnicamente possibile” posto
dall’art.2087 del C.C. e riconfermato dal D.L.vo 626/94 e
da una consolidata giurisprudenza.
47
Testo Unico e Vigilanza:
cosa potrebbe cambiare
Art. 5
L’articolo trasforma le disposizioni legislative relative ad
elementi di natura tecnica o costruttiva contenute nei
decreti precedenti a norme di buona tecnica.
Si conviene con la necessità di abrogare le parti obsolete dei Decreti,
mantenendo in vigore quelle ancora attuali, con pari efficacia
normativa rispetto alle norme di più recente emanazione.
Ai precetti contenenti misure essenziali per la sicurezza e la salute
(sicurezza macchine, impianti, attrezzature, opere provvisionali,
sostanze chimiche pericolose, ecc.) dovrebbero sempre essere
affiancati procedimenti penali.
48
Testo Unico e Vigilanza:
cosa potrebbe cambiare
Art.7 - Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti.
Il datore di lavoro deve,in relazione alla natura della attività della
azienda o della unità produttiva, valutare tutti i rischi per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori ….;
all'esito della valutazione elaborare un documento contenente:
1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di
redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi
provvede con criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità….
2. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e
dei dispositivi di protezione individuali.
Nota … il documento di valutazione dei rischi è efficace se ed in quanto ne
sia riconosciuta la natura di documento di lavoro e, come tale, i suoi
contenuti non siano sanzionati, indipendentemente da riscontri probatori
in ordine a effettive omissioni di adempimenti di sicurezza.
49
Testo Unico e Vigilanza:
cosa potrebbe cambiare
Art.17
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dei rischi.
Il datore di lavoro può assumere la funzione di Responsabile
del Servizio di prevenzione e protezione in aziende fino a
50 dipendenti (il 98% delle imprese italiane)
Ciò comporterebbe un abbassamento del livello di qualità
nella gestione della prevenzione in azienda.
50
Osservazioni sul ruolo e competenze
delle Regioni e delle ASL
Art.31 – Vigilanza
E’ prevista l’eliminazione del coordinamento esercitato
dalle Regioni e Province Autonome previsto dall’art. 27
del D.L.vo 626/94.
Questo rischia di accentuare il dualismo della vigilanza tra le
Aziende USL e le Direzioni Provinciali del Lavoro,
condizione che crea conflitti tra Enti e il mondo produttivo
per le possibili duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli
ispettivi.
51
Testo Unico e Vigilanza:
cosa potrebbe cambiare
Art. 32 – Potere di disposizione
La inosservanza alle norme di buona tecnica (es. parte del
DPR 547/55 e del DPR 303/56) può essere oggetto di
provvedimenti di disposizione (e non di prescrizione) .
Le violazioni a misure essenziali per la sicurezza e la salute
(sicurezza macchine, impianti, attrezzature, opere provvisionali,
sostanze chimiche pericolose, ecc.) dovrebbero invece sempre
essere sostenute da un sistema sanzionatorio di natura penale.
52
Principali criticità del Testo Unico
Il punto di vista dei Servizi di Prevenzione delle ASL
Aspetti relativi al ruolo degli organismi bilaterali e dei
Rappresentanti dei lavoratori.
Art.27 – Enti bilaterali.
Viene affidato agli Organismi bilaterali
un ruolo di “certificazione” della sicurezza
(validazione buone prassi, indicazioni sulla modalità
accettabile di redazione del documento di valutazione dei
rischi, primo livello di controllo sulla formazione) che va
nei fatti a sovrapporsi alle competenze istituzionali.
53
Grazie per l’attenzione !
54
Scarica

testo unico e ruolo dei controlli.