L’ordinamento
dell’ Unione europea
• Le tappe dell’integrazione europea
• La struttura dell’Unione europea
• Le istituzioni europee
• Le fonti del diritto comunitario
• I rapporti fra ordinamento italiano e
ordinamento dell’Unione europea
• Natura e caratteri dell’ordinamento
dell’Unione europea
• Dalla “Costituzione” al Trattato di
riforma (Vertice di Lisbona, ottobre 2007)
I TRATTATI EUROPEI
Trattato di Parigi (1951)
Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA)
Trattato di Roma (1957)
Comunità economica europea (CEE)
Comunità europea dell’energia atomica (CEEA)
Atto unico europeo (1986)
Cooperazione politica europea, modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità
europee
Trattato di Maastricht (1992)
Unione europea (UE), Comunità europea (CE), Unione economica e
monetaria
Trattato di Amsterdam (1997)
Modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee
Trattato di Nizza (2001)
Modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee
DALLE COMUNITÀ ALL’UNIONE: GLI STATI
MEMBRI
• dal 1951: Belgio, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi (6)
• dal 1973: Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda (9)
• dal 1981: Grecia (10)
• dal 1986: Portogallo, Spagna (12)
• dal 1995: Austria, Finlandia, Svezia (15)
• dal 2003: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta,
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia,
Ungheria (25)
• dal 2007: Bulgaria, Romania (27)
Stati candidati (3): Croazia, Macedonia, Turchia
Unione europea - Trattati, Istituzioni, Storia dell'integrazione europea
1952
1958
1967
1987
1993
1999
2003
2007 ?
Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)
Euratom (Comunità Europea dell'Energia Atomica)
Comunità Economica
Europea (CEE)
Comunità Europea (CE)
Giustizia e
affari interni
(GAI)
Giustizia e
affari interni (GAI)
Comunità europee: CECA, CEE, Euratom
Politica estera e di
sicurezza comune (PESC)
U N I O N E E U R O P E A (U E)
Trattato di
Parigi
Trattati di
Roma
I "Tre Pilastri" dell'Unione europea
Trattato di
fusione
Atto unico
europeo
Trattato di
Maastricht
Trattato di
Amsterdam
Trattato di
Nizza
Trattato
di riforma
- Comunità Europee (CEE, CECA, Euratom), Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), Cooperazione nei settori della Giustizia e
degli Affari Interni (GAI)
Da http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
I «PILASTRI» DELL’UNIONE EUROPEA
Preambolo
DISPOSIZIONI COMUNI (Titolo I TUE)
COMUNITÀ
EUROPEE
(TCE, TCECA,
TCEEA)
Metodo comunitario
POLITICA ESTERA
E DI SICUREZZA
COMUNE
(Titolo V TUE)
Metodo intergovernativo
COOPERAZIONE
DI POLIZIA E
GIUDIZIARIA IN
MATERIA
PENALE (Titolo VI
TUE)
Metodo intergovernativo
COOPERAZIONE RAFFORZATA (Titolo VII TUE)
DISPOSIZIONI FINALI (Titolo VIII TUE)
IL PRIMO «PILASTRO»:
LE POLITICHE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Parte terza TCE (artt. 23-181)
• Libera circolazione delle merci
• Agricoltura
• Libera circolazione delle
persone, dei servizi e dei
capitali
• Visti, asilo, immigrazione e
altre politiche connesse con la
libera circolazione delle persone
• Trasporti
• Norme comuni sulla
concorrenza, sulla fiscalità e sul
ravvicinamento delle legislazioni
• Politica economica e
monetaria
• Occupazione
• Politica commerciale comune
• Cooperazione doganale
• Politica sociale, istruzione,
formazione professionale e gioventù
• Cultura
• Sanità pubblica
• Protezione dei consumatori
• Reti transeuropee
• Industria
• Coesione economica e sociale
• Ricerca e sviluppo tecnologico
• Ambiente
• Cooperazione allo sviluppo
Le istituzioni europee
CONSIGLIO
DELL’UNIONE
EUROPEA
CONSIGLIO EUROPEO
PRESIDENTE
(Capi di Stato o di Governo)
PRESIDENZA PER ROTAZIONE
(Ministri nazionali)
Impulso, orientamento, priorità
Potere normativo, adotta atti CE
COMMISSIONE EUROPEA
Adozione congiunta
della legislazione e
del bilancio europei
PRESIDENTE
Diritto di iniziativa legislativa, funzione
esecutiva, custode dei Trattati
PARLAMENTO EUROPEO
Controllo giudiziario
PRESIDENTE
CORTE DI GIUSTIZIA
Funzione consultiva e di partecipazione al
processo per l’adozione degli atti comunitari,
funzione di controllo sulla Commissione
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
FINANZIAMENTI
BANCA CENTRALE
INVESTIMENTI
(BEI)
EURO
BANCA CENTRALE
EUROPEA
CONTROLLO DEI CONTI
CONSULTAZIONE
CONSULTAZIONE
CORTE DEI CONTI
COMITATO
DELLE REGIONI
COMITATO
ECONOMICO E
SOCIALE
LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE
EUROPEA
Consiglio europeo
Consiglio
Parlamento europeo
Commissione
Istituzioni politiche
capi di Stato o di governo
rappresentanti dei governi a livello ministeriale
rappresentanti dei popoli eletti a suffragio universale diretto
membri nominati dai governi
Istituzioni giudiziarie
Corte di giustizia e Tribunale di primo grado
Corte dei conti
giudici e avvocati generali nominati dai governi
membri nominati dal Consiglio
Istituzioni monetarie
Banca centrale europea
membri nominati dai governi e governatori centrali
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Funzioni e responsabilità
Il Consiglio - definito anche Consiglio dei
ministri - è la principale istituzione
decisionale dell'Unione europea e
l'autorità legislativa finale. Il Consiglio
dell'Unione europea, è un' istituzione europea
che non va confusa con il Consiglio
europeo - che riunisce i capi di Stato o di
governo degli Stati membri dell'Unione
europea, nonché il presidente della
Commissione europea - o con il Consiglio
d'Europa che è un'organizzazione
internazionale.
In virtù del trattato che istituisce la Comunità europea, le principali
competenze del Consiglio sono le seguenti:
• è l'organo legislativo della Comunità; per un gran numero di competenze
comunitarie, esso esercita tale potere legislativo in codecisione con il Parlamento
europeo;
• provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati
membri;
• conclude, a nome della Comunità europea, gli accordi internazionali (che
vengono negoziati tra quest'ultima e richiedono il consenso del Parlamento) tra
quest'ultima e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale;
• assieme al Parlamento europeo costituiscono l'autorità di bilancio che adotta il
bilancio della Comunità.
In virtù del Trattato sull'Unione europea:
• prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica
estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali adottati dal
Consiglio europeo;
• provvede al coordinamento dell'azione degli Stati membri e adotta le
misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Il Consiglio è un organo che riunisce nello stesso tempo le caratteristiche di
un'organizzazione sovrannazionale e intergovernativa.
Parlamento europeo
Riunisce i rappresentanti dei 492 milioni di cittadini dell'Unione europea. Essi sono eletti a suffragio
universale diretto dal 1979 ogni cinque anni dagli elettori dei 27 Stati membri
. Il Parlamento europeo conta 785 deputati, suddivisi in funzione della
dimensione della popolazione degli Stati membri.
Le funzioni principali del Parlamento europeo sono le seguenti:
• potere legislativo: il Parlamento condivide perlopiù il potere
legislativo con il Consiglio dei ministri, in particolare mediante la
procedura di codecisione;
• potere finanziario: il Parlamento condivide il potere finanziario con il
Consiglio, votando il bilancio annuale, rendendolo esecutivo mediante la
firma del presidente del Parlamento, e controllando la sua esecuzione;
• controllo politico delle istituzioni europee, in particolare della
Commissione: il Parlamento può approvare od opporsi alla designazione dei
membri della Commissione ed è abilitato a rovesciare la Commissione nel
suo insieme, con una mozione di censura. Con le interrogazioni scritte o
orali, dirette alla Commissione e al Consiglio, esso esercita inoltre un potere
di controllo sulle attività dell'Unione. Il Parlamento ha anche la possibilità di
costituire commissioni temporanee e di inchiesta, i cui poteri non si limitano
all'attività delle istituzioni comunitarie, ma possono anche riguardare l'azione degli
Stati membri nell'attuazione delle politiche comunitarie.
Con il trattato di Amsterdam (entrato in vigore nel 1999), i
poteri del Parlamento europeo si sono rafforzati, in particolare
grazie al fatto che la procedura di codecisione è stata
notevolmente estesa. Questa evoluzione verso un potenziamento
del ruolo di colegislatore del Parlamento si è rafforzata con il
trattato di Nizza (entrato in vigore nel 2003), che gli ha
attribuito un diritto di ricorso davanti alla Corte di giustizia delle
Comunità europee.
La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede inoltre di
rafforzare i poteri di colegislatore del Parlamento europeo. Si
prevede in effetti di estendere il campo di applicazione della
procedura di codecisione a nuovi settori e di riconoscere al
Parlamento, in materia di bilancio, un diritto di decisione pari a
quello del Consiglio. Con decorrenza dal 2009, inoltre, il numero di
deputati europei non potrà superare i 750.
Commissione europea
Istituzione collegiale politicamente indipendente, la Commissione
europea incarna e difende l'interesse generale dell'Unione europea.
Grazie al diritto di iniziativa quasi esclusivo sugli atti legislativi, la
Commissione è considerata il motore dell'integrazione europea.
Funzioni:
• in virtù del suo diritto di iniziativa formula proposte per
provvedimenti legislativi;
• è custode dei trattati;
• gestisce le politiche dell'UE e negozia accordi internazionali
in materia di scambi e cooperazione.
La Commissione è nominata a maggioranza qualificata per 5 anni dal
Consiglio in accordo con gli Stati membri, ed è soggetta al voto di
investitura del Parlamento europeo, dinanzi al quale è responsabile. Il
collegio dei commissari è assistito da un'amministrazione composta
da direzioni generali e da servizi specializzati.
IL RAPPORTO PARLAMENTO EUROPEOCOMMISSIONE
Nomina dei membri della Commissione
GOVERNI
Designazione
del presidente
della
Commissione
PARLAMENTO
EUROPEO
Approvazione del
presidente
designato
GOVERNI
(di comune accordo
con il presidente
designato)
Designazione degli
altri membri della
commissione
PARLAMENTO
EUROPEO
Voto di approvazione
della commissione
GOVERNI
Nomina del
presidente e
degli altri
membri della
commissione
Revoca dei membri della Commissione
PARLAMENTO
EUROPEO
Mozione di censura
COMMISSIONE
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Funzioni e responsabilità
Il Comitato economico e sociale (CES) ha una funzione
consultiva. In qualità di organo non-politico il CES dà
l'opportunità agli interlocutori economici e sociali europei
(imprenditori, lavoratori, sindacati, consumatori ecc.) di
formulare un parere formale sulle politiche dell'UE e partecipare
quindi ai processi decisionali dell'UE. La composizione del CES
riflette l'obiettivo generale di garantire che i vari interessi
economici e sociali vengano tenuti in considerazione in tutti gli
Stati membri.
Il ruolo del Comitato economico e sociale nel processo
legislativo
Il CES consiglia la Commissione, il Consiglio ed il Parlamento
europeo illustrando il suo parere su problemi particolari. Questi
pareri vengono redatti dai rappresentanti del CES dei vari settori
di attività economica e sociale dell'Unione europea.
COMITATO DELLE REGIONI
Funzioni e responsabilità
Creato con il trattato di Maastricht come organo consultivo indipendente, l'obiettivo principale
del Comitato delle regioni (CdR) è quello di difendere gli interessi comuni degli enti
locali e regionali e dei cittadini dell'UE nel processo politico comunitario. Uno degli
obiettivi del CdR è quello di rafforzare la coesione economica e sociale degli Stati membri
e di agire da custode del principio di sussidiarietà.
Il Comitato delle regioni ha la funzione di :
• far conoscere alle altre istituzioni dell'UE la prospettiva locale e regionale contenuta nelle
proposte e nelle politiche dell'Unione;
• informare i cittadini delle politiche comunitarie decise ed attuate dall'Unione europea.
La composizione del CdR è caratterizzata da una rappresentanza proporzionata delle
autorità locali e regionali.
Il ruolo del Comitato delle regioni nel processo legislativo
Può approvare vari tipi di pareri, inviati in seguito al Consiglio, alla Commissione e al
Parlamento europeo e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:
•pareri emessi su richiesta di altre istituzioni (consultazione obbligatoria o facoltativa);
•pareri elaborati su iniziativa del CdR.
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO
Il diritto comunitario è direttamente applicabile nei tribunali
di tutti gli Stati membri dell'UE. In questo contesto, il ruolo della
Corte di giustizia unitamente al Tribunale di primo grado, è quello di
fornire protezione giuridica al sistema giuridico comunitario.
Obiettivo principale è quello di garantire che il diritto dell'UE venga
rispettato conformemente all'interpretazione ed all'applicazione di
entrambi i trattati e di tutte le attività comunitarie.
Il Tribunale di primo grado è stato istituito nel 1989 per alleviare il
crescente carico di lavoro della Corte di giustizia. L'obiettivo non era
solo di rafforzare la protezione degli interessi individuali introducendo
un doppio livello di organi giudiziari, ma anche di assumere parte del
carico di lavoro della Corte per permetterle così di concentrarsi sul
suo compito principale.
Funzioni e responsabilità della Corte di giustizia
La Corte di giustizia in quanto istituzione giuridica ed organo di controllo dell'UE
esercita un enorme influsso sullo sviluppo della legislazione comunitaria e
le sono stati affidati compiti ed autorità che vanno oltre la sua funzione
giuridica abituale. La composizione della Corte di giustizia riflette il suo
obiettivo principale: rafforzare la protezione giuridica degli individui e
garantire un'interpretazione uniforme del diritto comunitario.
Responsabilità e competenze:
• intervenire nei conflitti tra Stati membri;
• intervenire nei conflitti tra l'UE e gli Stati membri;
• intervenire nei conflitti tra le istituzioni;
• intervenire nei conflitti tra i cittadini e l'UE;
• emettere pareri su accordi internazionali.
I suoi interventi possono avere le seguenti forme:
•ricorsi per inadempienza;
•azioni di risarcimento;
•ricorsi d'annullamento;
•appelli;
•ricorsi in carenza;
•procedura pregiudiziale.
DIRITTO PRIMARIO
Il diritto comunitario è un sistema giuridico indipendente che
prevale sulle disposizioni giuridiche nazionali. Il diritto dell'UE si
compone di tre tipi diversi, ma interdipendenti:
Il diritto primario include i trattati e altri accordi con uno status
simile. Il diritto primario viene generato dai negoziati diretti tra i
governi degli Stati membri. Questi accordi sono previsti sotto forma di
trattati che sono poi soggetti alla ratifica dei parlamenti nazionali. La
stessa procedura viene applicata per ogni successiva modifica dei trattati.
I trattati che istituiscono le Comunità europee sono stati modificati varie
volte con i testi seguenti:
• l'Atto unico europeo (1987),
• il trattato dell'Unione europea chiamato il trattato di Maastricht
(1992),
• il trattato di Amsterdam (1997) che è entrato in vigore il 1°
maggio 1999.
Nei Trattati si definiscono le funzioni e le responsabilità delle istituzioni e degli
organismi dell'UE che partecipano ai processi decisionali, nonché le procedure
legislative, esecutive e giuridiche che caratterizzano il diritto comunitario e la sua
applicazione.
LE FONTI COMUNITARIE DERIVATE
Art. 249 TCE
REGOLAMENTO
• atto avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati
membri
DIRETTIVA
• atto che vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai
mezzi
DECISIONE
• atto obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari da
esso designati
RACCOMANDAZIONI E PARERI
• atti non vincolanti
I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
COMMISSIONE
Iniziativa legislativa
CONSIGLIO
PARLAMENTO
EUROPEO
• Procedura di codecisione (art. 251 TCE)
• Procedura di cooperazione (art. 252 TCE)
• Procedura di consultazione (es. art. 83.1 TCE)
Procedura di codecisione (art. 251 TCE)
La procedura semplificata di codecisione ripartisce equamente
tra il PE ed il Consiglio i poteri decisionali. Un atto giuridico
viene approvato se in prima lettura c'è il consenso del Consiglio e
del Parlamento. Se, invece, queste due istituzioni sono in
disaccordo, un "comitato di conciliazione" - costituito da un
numero pari di membri del Parlamento e del Consiglio, con la
Commissione presente - si riunisce per arrivare ad un
compromesso relativamente ad un testo che successivamente il
Consiglio ed il Parlamento possono approvare. Qualora con tale
tentativo non si raggiunga un accordo, il Parlamento può
rifiutare completamente la proposta con la maggioranza
assoluta.
La procedura di codecisione rafforza il ruolo del PE in quanto
colegislatore e si applica ad un'ampia gamma di argomenti (39
basi giuridiche nel trattato CE), per esempio, libera circolazione
dei lavoratori, protezione del consumatore, istruzione, cultura,
salute e reti transeuropee.
da Bin-Caretti, Profili
costituzionali
dell’Unione europea,
il Mulino 2005
Procedura di cooperazione (art. 252 TCE)
Permette al PE di migliorare la legislazione proposta
introducendo emendamenti. Ciò richiede un parere e due
letture del PE, dando così ai suoi deputati un'ampio margine per
rivedere e modificare la proposta della Commissione e la
posizione preliminare del Consiglio.
La Commissione indica quali emendamenti accetta prima di
inoltrare la sua proposta al Consiglio. Il risultato è una posizione
comune del Consiglio.
In seconda lettura, il Consiglio deve tener conto degli
emendamenti del PE approvati con maggioranza assoluta nella
misura in cui siano stati accettati dalla Commissione. Il trattato
di Amsterdam ha semplificato le varie procedure legislative
ampliando in modo significativo la procedura di
codecisione che, in pratica, sostituisce la procedura di
cooperazione.
da Bin-Caretti, Profili
costituzionali dell’Unione
europea, il Mulino 2005
Procedura di consultazione (es. art. 83.1 TCE)
Richiede un parere dal PE prima che il Consiglio possa
approvare una proposta legislativa della Commissione. Né
la Commissione, né il Consiglio sono obbligati ad accettare le
modifiche proposte nel parere del PE. Una volta che il PE ha
fornito il suo parere, il Consiglio può approvare la proposta con o
senza emendamenti. Tuttavia, il PE può rifiutare di emettere
un parere. La procedura di consultazione è necessaria per il
settore agricolo (revisione dei prezzi), il regime delle imposte, la
concorrenza, l'armonizzazione della legislazione che non riguardi
il mercato unico, la politica industriale, gli aspetti sociali della
politica socioambientale (obbligatoria l'unanimità), la maggior
parte degli aspetti relativi alla creazione di uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia e l'adozione delle norme e dei principi
generali di comitatologia. La suddetta procedura si applica anche
alla nuova decisione quadro, strumento creato dal trattato di
Amsterdam con il terzo pilastro, allo scopo di ravvicinare leggi e
normative.
da Bin-Caretti, Profili
costituzionali dell’Unione
europea, il Mulino 2005
Procedura del parere conforme
Si applica a quei settori giuridici in cui il
Consiglio agisce con decisione unanime,
limitandosi, con il trattato di Amsterdam,
all'organizzazione ed agli obiettivi dei fondi
strutturali di coesione. La procedura del parere
conforme del PE è richiesta anche per importanti
accordi internazionali conclusi tra l'Unione e uno
Stato terzo o un gruppo di paesi, come per esempio
nel caso dell'adesione di nuovi Stati membri e nel
caso di accordi di associazione con paesi terzi (è
richiesta la maggioranza assoluta della intiera
assemblea del PE).
ORDINAMENTO ITALIANO
E ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
Art. 11 Cost.
• il fondamento costituzionale della partecipazione
dell’Italia all’Unione europea
Legge 86/1989 – Legge 11/2005
• la partecipazione degli organi costituzionali italiani
alla formazione (c.d. fase ascendente) e all’attuazione
(c.d. fase discendente) del diritto comunitario
Sent. cost. 170/1984
• i rapporti fra norme comunitarie e norme interne e il
primato del diritto comunitario
Art.117 Cost.
L’espressione Unione europea compare nel testo costituzionale soltanto con la
riforma del titolo V approvata con la L. cost. 28 ottobre 2001, n. 3.
Diverse disposizioni disciplinano la partecipazione italiana al processo di integrazione
europeo, sia con riferimento allo Stato sia alle Regioni.
Il primo riferimento all'ordinamento comunitario si trova nel comma 1 dell'articolo
117 della Costituzione con la clausola generale di compatibilità della
legislazione (nazionale e regionale) con i «vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario».
Si tratta di norma che non autorizza ulteriori limitazioni di sovranità, che restano
comunque legittimate sulla base della previsione dell'art. 11, bensì riconosce la
superiorità dell'ordinamento comunitario su quello interno, così come
affermato dalla giurisprudenza comunitaria e interna.
La disciplina dei rapporti fra lo Stato e l'Unione europea è affidata alla
legislazione esclusiva statale (art. 117 comma 2), mentre compete alla legislazione
concorrente regionale quella dei rapporti fra l'Unione e le stesse Regioni (art. 117
comma 3).
L’art. 117 comma 5, inoltre, fissa i principi generali dell'attività diretta alla formazione
e all'attuazione degli atti comunitari, affidando alla legislazione esclusiva statale la
disciplina degli aspetti procedurali e dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo
statale in caso di inadempienza. In attuazione di tali ultime previsioni sono stati
emanati l'art. 5 della legge n. 131 dei 2003 e la legge n. 11 del 2005, che definiscono
le procedure per la partecipazione in sede comunitaria delle Regioni sia in via
indiretta, cioè attraverso la formazione della volontà statale, che diretta.
segue
L'art. 117 comma 5 costituzionalizza i principi che disciplinano
l'intervento delle Regioni nella formazione e nell'attuazione della
normativa comunitaria:
la previsione di una loro partecipazione nella fase ascendente
del diritto comunitario, vale a dire all'iter procedurale che porta
all'adozione da parte delle istituzioni comunitari di determinati atti;
la previsione di una loro partecipazione nella fase discendente
del diritto comunitario, vale a dire nel momento in cui diventa
necessario dare attuazione nel nostro Stato agli atti normativi
comunitari ed in particolare in quelle materie in cui è prevista una
potestà legislativa (esclusiva o concorrente) delle Regioni.
Ultimo richiamo comunitario è contenuto nell'articolo 120 Cost. (a cui è
stato dato attuazione dall'art. 8 della L. 131/2003), laddove si
attribuisce al Governo il potere di sostituirsi agli enti territoriali nel caso
dì mancato rispetto della normativa internazionale e
comunitaria.
LA LEGGE COMUNITARIA
Con essa vengono raggruppate tutte le direttive delle
Comunità Europee che devono ricevere attuazione nel
nostro Paese. Deve essere presentata dal Governo alle
Camere entro il 31 gennaio di ciascun anno.
(ultima Legge comunitaria)
Legge 6 febbraio 2007, n. 13
«Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria... (anno)»
• Delega al governo per l’attuazione di direttive
comunitarie con decreti legislativi
• Autorizzazione all’attuazione di direttive comunitarie
con regolamenti del governo
UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA:
dall’invenzione alla decostruzione
dicembre 2001: Dichiarazione di Laeken
febbraio 2002-luglio 2003: Convenzione sul futuro dell’Unione
europea
ottobre 2003-giugno 2004: Conferenza intergovernativa
ottobre 2004: firma del Trattato che istituisce una Costituzione
per l’Europa
novembre-dicembre 2004: prime ratifiche statali
aprile 2005: l’Italia è il quinto stato a ratificare il Trattato
maggio-giugno 2005: il Trattato è respinto nei referendum in
Francia e Paesi Bassi
segue
… la decostruzione: il TRATTATO DI RIFORMA
- Dichiarazione di Berlino (25 marzo 2007)
- Conclusioni del vertice UE (21-22 giugno 2007) – Sintesi
- Mandato della CIG del 2007 (26 giugno 2007)
- Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 luglio 2007, sulla
convocazione della conferenza intergovernativa (CIG): parere
del Parlamento europeo (13 luglio 2007)
- "La revisione dell'Europa per il XXI secolo", parere della
Commissione europea in merito alla conferenza dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri convocata per la
revisione dei trattati (13 luglio 2007)
- Progetto di trattato di riforma (Vertice di Lisbona 18-19.10.07)
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