primo Testo unico delle leggi sanitarie R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 punto di riferimento in materia sanitaria fino alla entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana conferma innanzitutto in materia sanitaria la competenza del ministro dell’interno, quale organo centrale, e dei prefetti e dei sindaci, quali autorità periferiche 394 articoli, alcuni dei quali ancora vigenti disciplina l’ordinamento dell’amministrazione sanitaria si occupa anche del personale dipendente, individuando tre categorie professionali: a)le professioni sanitarie; b)le professioni parasanitarie; c) le arti sanitarie. la garanzia di professionalità per le professioni ausiliarie in sanità viene offerta dalla necessità del titolo abilitante, mentre per i medici diventa necessario l’iscrizione all’ordine professionale DIRITTO ALLA SALUTE bene fondamentale dell’individuo e quale interesse della collettività viene riconosciuto per la prima volta nel nostro ordinamento in sede di approvazione della Costituzione Non più suddito Nuova concezione del cittadino Orientamento che trova la sua ragion d’essere……. nell’art. 32 Cost. componente e allo stesso tempo, protagonista dello Stato di diritto Dettato dell’art 32 Cost. «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti da rispetto della persona umana». due matrici fondamentali 1. è funzione dello Stato promuovere lo sviluppo della persona umana, come elemento fondamentale del bene comune; 2. diritto alla salute non più come un bene individuale, ma come un bene nel quale coincidono fini individuali e collettivi. riconoscimento di due profili essenziali del diritto alla salute ex art. 32 Cost. rilievo costituzionale agli interessi collegati con la salute dei cittadini 1.difesa dell’integrità fisicopsichica della persona umana di fronte alle aggressioni o alle condotte comunque lesive dei terzi (diritto erga omnes, immediatamente garantito dalla Costituzione 2. pretesa a ricevere prestazioni positive da parte della nazione per la tutela della salute, in termini di “diritto a trattamenti sanitari” La Stagione delle Riforme Leggi anni ’90 Il quadro legislativo di riferimento Legge n. 111/1991 Abolizione del Comitato di Gestione sostituito dall’Amministratore Straordinario dotato di autonomia gestionale, nominato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci Successivamente Legge n. 421/92, delegava al governo la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, finanza territoriale e pensioni, conferendo all’esecutivo la potestà di emanare uno o più decreti legislativi Il primo esercizio della delega si è tradotto nel una serie di interventi correttivi si sono succeduti nell’arco degli anni ‘90 D.Lgs. N. 29/93, recante disposizioni in materia di “razionalizzazione dell’organizzazione delle PP.AA. e revisioni della disciplina in materia di P.I.” dopo la pubblicazione del D.Lgs. n. 80/98, dei 74 artt. del D.Lgs. N. 29/93, solo 10 hanno conservato il testo originario: in un decennio una filosofia riformatrice si è sostituita ad un’altra, tanto che quasi nulla è rimasta della prima La privatizzazione del P.I. La disciplina della dirigenza sanitaria (1) Il quadro legislativo di riferimento La Legge n. 421/92, delegava al governo la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, ecc., conferendo all’esecutivo la potestà di emanare uno o più decreti legislativi Il primo esercizio della delega si è tradotto nel una serie di interventi correttivi si sono succeduti nell’arco degli anni ‘90 D.Lgs. N. 29/93, recante disposizioni in materia di “razionalizzazione dell’organizzazione delle PP.AA. e revisioni della disciplina in materia di P.I.” dopo la pubblicazione del D.Lgs. n. 80/98, dei 74 artt. del D.Lgs. N. 29/93, solo 10 hanno conservato il testo originario: in un decennio una filosofia riformatrice si è sostituita ad un’altra, tanto che quasi nulla è rimasta della prima E ancora L. n. 502/92 e 517/93 (Leggi De Lorenzo-Garavaglia) degli ambiti territoriali 1 ridefinizione delle Usl e realizzazione di una ridefinizione delle modalità di gestione economico-finananziaria delle Usl e delle Aziende ospedaliere programmazione pluriennale e annuale (budget d’esercizio) rete nazionale di ospedali altamente specializzati, che si configurano come aziende autonome 3 4 responsabilizzazione della dirigenza sanitaria sui risultati conseguiti nella gestione dei singoli reparti e servizi superamento del sistema “convenzionamento”in favore dell’accreditamento dei presidi 2 contabilità per centri di costi e introduzione di indicatori di efficienza e qualità 5 garanzia della libertà di scelta della struttura da parte dell’utente L. n. 229/99 (Legge Bindi) ruolo unico diversificato in base alle responsabilità professionali: dirigente professionale, di struttura semplice, di struttura complessa, di dipartimento Medici Retribuzione parte fissa, più parte variabile legata alle funzioni ed ai risultati valutazione annuale per la retribuzione di risultato da parte di un Nucleo di Valutazione valutazione quinquennale con possibilità di regressione o di licenziamento da parte di un Collegio Tecnico non più costituito da soli medici Procedure di programmazione: Piano Sanitario Nazionale – Piano Sanitario Regionale – Piano attuativo Locale 1. IL PIANO SANITARIO NAZIONALE (P.S.N.) art. 1 del D.lgs. n. 502 del 1992: la programmazione degli interventi deve essere contenuta in un Piano sanitario nazionale (Psn). Programmazione: è quel processo, valevole in un determinato arco di tempo, di previsione e individuazione delle risorse e dei servizi richiesti per raggiungere obiettivi predeterminati, che permette di scegliere la soluzione ottimale, tenuto conto dei vincoli interni ed esterni alle organizzazioni sanitarie Lo Stato si serve del Psn per stabilire, contestualmente all’individuazione delle risorse finanziarie, le linee generali di indirizzo del Servizio sanitario nazionale, gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché i livelli essenziali di assistenza sanitaria da applicare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale nel rispetto del quadro delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria La Sanità aziendalizzata A seguito del D.Lgs. 229/99 (in particolare il novellato art. 3) il “processo di aziendalizzazione” ha subito una forte accelerazione Il richiamato art. 3 – modificato dal D.Lgs. n. 168/2000 – in aggiunta alla definizione delle UU.SS.LL., quali Aziende dotate di personalità giuridica, introduce il concetto di Ne consegue che AA.SS.LL., pur essendo aziende pubbliche Espressione significativa della nuova natura delle AA.SS.LL. è Autonomia Imprenditoriale di cui si avvalgono le persone giuridiche e fisiche regolate dalle norme di diritto privato “Dovrebbero” agire con i poteri della Imprenditoria Privata l ‘ ATTO AZIENDALE di diritto privato Strumento che organizza e disciplina l’attività finalizzata al miglioramento della qualità dei livelli assistenziali ed all’efficacia delle prestazioni sanitarie ATTO AZIENDALE la disposizione di cui all’art. 3 del D.lgs. 229/1999 prevede che le norme relative al funzionamento e all’organizzazione delleAziende sanitarie siano contenute nell’atto aziendale di diritto privato. atto di natura privata, individuato dal legislatore per disciplinare due fondamentali attività, indispensabili e strumentali alla gestione delle Aziende sanitarie: 1.l’organizzazione della struttura aziendale e 2. il funzionamento del servizio Esso rappresenta la tanto auspicata distinzione, nell’attribuzione delle competenze e responsabilità, tra l’area politica di indirizzo, programmazione e controllo e il momento gestionale delle risorse. Ciò nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi aziendali, nonché per la bipartizione tra l’organizzazione degli aspetti istituzionali del sistema in base alla normativa pubblicistica e l’organizzazione degli aspetti gestionali in base a criteri del diritto privato, quali l’autonomia e l’attività della stessa rivolta ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità Gli organi delle A.S.L. L’art. 3, comma 4 del D.lgs. 502/1992 individuava, nella sua originaria formulazione, i seguenti organi dell’Azienda Unità Sanitaria Locale: L'art. 3, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 229/1999, prevede: il direttore generale, coadiuvato sempre dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari; il collegio sindacale Direttore generale; Collegio Sindacale; Livelli Essenziali di Assistenza Definizione (art.1 del DLgs 502/92 e succ. Modificazioni) Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al S.S.N. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. La Dirigenza Medico-veterinaria coadiutore sanitario, vicedirettore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, aiuto corresponsabile odontoiatra, veterinario coadiutore assistente medico, assistente odontoiatra, veterinario collaboratore dirigente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, primario odontoiatra,sovrintendente sanitario, veterinario dirigente Legge 132/68 Primario Aiuti Assistenti Dlgs. 502/92 I livello (ex X-IX Livello) II Livello (ex XI livello) da tre livelli, nei quali collocare i medici, veterinari e dirigenti sanitari, a due livelli. Dlgs. 229/99 i medici e i veterinari sono considerati dirigenti, per la loro elevata e autonoma professionalità, anche a prescindere dal concreto esercizio di funzioni di dirigenza, riconducendo tutti a un unico rapporto di lavoro e collocandoli in un unico livello (non più 1° e 2° livello) L’inquadramento professionale e le caratteristiche del rapporto di lavoro – il Contratto Individuale – (3) Nel nuovo quadro normativo – D.Lgs. N. 229/99 di modifica del D.Lgs. 502/92 il presupposto per l’assunzione dei dirigenti – art. 15, comma 3, D.Lgs. 502/92 come modificato dal D.Lgs. 229/99 art. 13 - è Contratto Individuale di lavoro – art. 15, comma 1, D.Lgs. 502/92 La Dirigenza Sanitaria è collocata in un unico ruolo l’espletamento delle procedure concorsuali I rapporti individuali di lavoro si incardinano – privatizzazione P.I. D.Lgs. 29/93 (oggi nel T.U. 165/01) – su di un L’instaurazione di un rappporto di lavoro in cui l’incarico dirigenziale risulta essere il frutto della combinazione Al provvedimento di conferimento di funzioni Del contratto “accessivo” Necessario per acquisire il consenso dell’interessato e per specificare gli elementi e condizioni del rapporto di servizio del dirigente Il Conferimento degli Incarichi (1) Lo status del personale dipendente del SSN è stato disciplinato dalla L. 833/78 la quale ha segnato un momento fondamentale nel processo riformatore del SSN Dal 1979 ad oggi le norme contenute nel DPR 761/79 hanno subito una profonda trasformazione A seguito della privatizzazione del P.I. Assoggettando i dipendenti pubblici alla disciplina del Capo I, Tit. II Libro V del cod. civ. Altresì, alle norme contenute nella L. n. 300/70 – Statuto dei Lavoratori – e della Contrattazione Collettiva Giungendo così alla inapplicabilità della normativa preesistente a seguito della Stipula dei CCNL disciplina che è divenuta fonte di regolamentazione del rapporto di lavoro La Graduazione delle Funzioni (2) Le AA.SS. in riferimento al modello organizzativo individuato dal D.Lgs. 502/92 e s.m.i. Determinano ex art. 24 del D.Lgs. 165/2001 Le graduazioni delle funzioni dirigenziali cui è correlata “La retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è determinata dai contratti collettivi, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità…… ” In seguito alla emanazione del D.Lgs. 29/93 e s.m.i. l’ordinamento giuridico ha introdotto la distinzione nell’ambito della dirigenza pubblica tra il possesso di una Qualifica – titolarità di un posto di dirigente medico in organico - e L’esercizio di una funzione dirigenziale Novità introdotte dal Dlgs 150/2009 Le parole chiave del cambiamento Trasparenza e integrità della P.A. valutazione delle performance Merito - premialità Le disposizioni toccano le principali componenti in cui si articola la gestione delle risorse umane: 1.Valutazione delle performance, 2.riconoscimento dei meriti e dei demeriti, 3. revisione del ruolo e delle procedure della contrattazione, 4. il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, 5. sanzioni e i procedimenti disciplinari nonché le modifiche organizzative Le diverse forme di responsabilità (1) “La responsabilità è la peculiare situazione in cui una persona viene a trovarsi per effetto di comportamenti omissivi e/o commissivi contrari a valori, principi e norme dai quali è derivato ad altri un danno ingiusto di cui è chiamato a rispondere in relazione al suo specifico “status” nella vita di relazione e nell’ordinamento di appartenenza” Sotto questo aspetto si può parlare di Al concetto dinamico della responsabilità se ne aggiunge un Responsabilità morale, sociale, economica Secondo di tipo statico che collega la responsabilità all’esercizio di determinate funzioni e a specifiche di qualità attribuite a una persona In ambito giuridico le responsabilità si distinguono: penale civile disciplinare Dirigenziale e manageriale RESPONSABILITÁ DISCIPLINARE Specifici contenuti professionali Individuate specifiche fattispecie di Responsabilità Disciplinare Conseguente sistema di sanzioni Garanzia di adeguate tutele Procedura Disciplinare Distinzione delle procedure Violazione Obblighi comportamentali ESITI RESPONSABILITÁ GESTIONALE Criteri di Valutazione Si applica l’art. 15-ter Dlgs.502/92 – raggiungimento dei risultati SANZIONI ccnl – art. 55 Dlgs. 165/2001 Irrogazione sanzione – elementi certi e obiettivi LEGGE NO sanzione diversa da quella stabilita da: CCNL Accertata attraverso il sistema di valutazione di cui agli artt. 25 e segg. CCNL 2005 Unità di Rischio Livello strategico Responsabile Affari Legali Responsabile Medicina Legale Responsabile Qualità SITRA Responsabile SPP UdR Direttore Sanitario Aziendale Responsabile URP Risk Manager Responsabile Area di Staff DEFINIZIONE Nel sistema giuridico italiano La parola mobbing deriva dall’inglese “to mob” che vuol dire assalire con violenza ed è mediato dall’etologia, in particolare da CONRAD che indicò l’attacco di un gruppo di uccelli contro l’intrusione di un altro animale Cass. Civ. Sez. Lav. sentenza n. 3785 del 17 febbraio 2009 : «Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psico-fisico e del complesso della sua personalità.» sistematica e protratta nel tempo condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico Prevaricazione e persecuzione psicologica mortificazione morale Lesione dell’equilibrio psico-fisico Nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro CONFIGURABILITÁ DELLA CONDOTTA LESIVA DEL DATORE DI LAVORO 1 2 a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; 3 b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; 4 nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio IN TAL SENSO La condotta di mobbing del datore di lavoro, ravvisabile in ipotesi di comportamenti materiali o provvedimentali contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali, deve essere provata dal lavoratore. A tal fine valenza decisiva è assunta dall'accertamento dell'elemento soggettivo e, cioè, dalla prova del disegno persecutorio. Consiglio Stato , sez. V, 27 maggio 2008, n. 2515 CASSAZIONE/ va risarcito il danno da impoverimento delle capacità professionali Corte di Cassazione, sezione lavoro sentenza n. 23744/2008 Il caso Medico costretto per 5 anni a ridimensionare le proprie competenze Il danno da mobbing va risarcito anche al medico convenzionato, legato all’asl da un contratto di tipo parasubordinato e non di lavoro dipendente. “gli elementi della continuazione e del coordinamento, che caratterizzano il rapporto di lavoro parasubordinato, comportano uno svolgimento di prestazioni idonee a incrementare le capacità professionali, che danno diritto al risarcimento del danno da perdita o mancato incremento delle capacità di lavoro oppure da deterioramento dell’immagine professionale. L’azienda sanitaria rifonderà il danno dequalificazione consistentre Inattività a causa delle pessime nell’impoverimento delle capacità condizioni dell’ambulatorio messogli a professionali nella perdita delle disposizione, più volte segnalate nel possibilità di guadagno e nel danno corso di 5 anni dal sanitario. non patrimoniale all’immagine e alla vita di relazione.