STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ Circolare n. 3 del 19/10/2011 TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI 1. Prescrizione e decadenza La prescrizione è una sanzione comminata a chi non esercita un diritto in un determinato tempo, tutto si prescrive, nulla può essere imprescrittibile (codice civile, art.2934 e ss.). La decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.) In parole semplici, qual’e’ la differenza tra decadenza e prescrizione? la decadenza è il termine entro il quale bisogna far valere un diritto, la prescrizione la sanzione inflitta per non avere esercitato quel diritto nei termini In termini pratici i due concetti sono due facce della stessa medaglia, ma giuridicamente differiscono notevolmente. La prescrizione, infatti, è stabilita solo dalla legge mentre la decadenza può anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall'acquisto, la prescrizione). Il versamento del debito prescritto non può essere chiesto a rimborso (art. 2940 del codice civile). Quanto esposto vale anche per i crediti tributari, specie in virtù del fatto che, per essi, non è rinvenibile una norma analoga all’art. 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995, n. 335 che, STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ per i contributi Inps prescritti, ne contempla espressamente l’impossibilità di versamento. E' importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d'ufficio da un giudice. Ciò significa che e' necessario contestare attivamente il decorso dei termini (attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E' bene tener presente, in quest'ottica, che il pagamento preclude la possibilità di opporre la prescrizione. Se un determinato tributo è prescritto occorre comunque fare ricorso nei termini (in genere 60 giorni), altrimenti si rischia di pagare. Il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione od ad interruzione: I tributi (Irpef, Iva, Imposta di Registro) si prescrivono ognuno in un determinato termine previsto dalla singole leggi d’imposta, se la legge non prevede un termine si applica la prescrizione ordinaria decennale 2946 c.c, ad esempio per i diritti camerali, per i quali non e’ previsto un termine di prescrizione. La sospensione può essere determinata dall'esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermità di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l'art.2941 del codice civile. L' interruzione può avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ viene esercitato dal titolare tramite notificazione (*) di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta "costituzione in mora", che può contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale può essere fatto valere. Ad esempio si ha interruzione della prescrizione, quando la cartella di pagamento non impugnata che si prescrive in 5 o 10 anni a seconda dei casi, e prima dello spirare del termine Equitalia notifica un’intimazione di pagamento, che interrompe la prescrizione e si ricomincia a conteggiare il termine daccapo. Esempio di sospensione della prescrizione invece e’ il contenzioso. Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perche' mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l'interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso. Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente. Le regole relative alla sospensione e all'interruzione non si applicano quando e' prevista una decadenza. Essa e' impedita (ovvero, in parole povere, perde valore) solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso può essere fatto valere. a) Prescrizioni estintive. Per legge esiste una prescrizione ordinaria di 10 anni a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni). Si STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ chiama estintiva in quanto al debitore e' sufficiente invocare il decorso del termine per far scattare la prescrizione e estinguere il debito. b) Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Quasi tutte le prescrizioni inferiori ai 5 anni sono presuntive (sei mesi, un anno, tre anni, etc.) Si differenziano dalla prescrizione estintiva in quanto, trascorso il termine, il debito non si estingue, ma si presume che sia estinto. In pratica, se il creditore dimostra che il debitore non ha pagato, attraverso la confessione o il giuramento decisorio, può ottenere una sentenza favorevole anche se il termine della prescrizione è già scaduto. Per praticità può essere consultato lo specchietto riportato in calce, dove sono stati riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonchè crediti e debiti) più comuni e di maggiore utilità. 2. Calcolo dei termini prescrittivi La prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto e termina quando si e' compiuto l'ultimo giorno. Il calcolo deve essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e' prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell'ultimo giorno del mese. Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine e' importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica. STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la notifica: - può avvenire anche tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario (anche non parente), purchè questa sia abilitata -per legge- a ricevere l'atto e siano state rispettate le regole della privacy ; - può avvenire anche per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due condizioni, ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte il primo lasciato in occasione del primo tentativo di consegna) da parte delle poste per raccomandata a/r e devono risultare decorsi 10gg senza che sia stato effettuato il ritiro (che, comunque, può avvenire entro sei mesi se si tratta di un atto amministrativo); - per il mittente, in caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura, la notifica si perfeziona alla data di consegna dell'atto alle poste o, se la notificazione e' diretta, alla data della spedizione. Tutto ciò ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la prescrizione. Non solo può risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l'atto (un verbale di multa al codice della strada, per esempio), tale notifica risulterà perfezionata alla data in cui esso e' stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno. STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ 3. Eccezione dell’avvenuta prescrizione Accertato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, occorrerà sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r. In certi casi potrà essere opportuna una diffida, in altri una messa in mora. Queste le istruzioni sulla compilazione: Differenza tra diffida e messa in mora. Le differenze importanti sono due. In sostanza la messa in mora dice: “Se non fai questa cosa entro un certo periodo di tempo vado da un giudice”. La diffida dice: “Se fai questa cosa vado da un giudice”. Quindi, la prima è un'intimazione a fare entro un certo tempo, la seconda un'intimazione a non fare. Quindi in sostanza la Diffida tende a non far fare una determinata azione la messa in mora invece a farla fare. TERMINI DI PRESCRIZIONE Oggetto del diritto Termine Note e riferimenti Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 gli avvisi di accertamento, per le imposte sui redditi, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: • quarto anno successivo a quello in cui è stata Avvisi di accertamento presentata la dichiarazione; • quinto anno successivo In caso di denuncia penale per reati tributari i a quello in cui la termini si raddoppiano dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione (6). La stessa disciplina è contemplata per l’Iva e per l’Irap L’Agente della Riscossione deve, per quanto riguarda le Cartelle di pagamento termine per la notifica imposte sui redditi e l’Iva, notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del: • terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le attività di liquidazione automatica; STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ • quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i controlli formali; • secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo • per le imposte sui redditi e per l’Iva, opera il termine decennale; • per i tributi locali, secondo il più recente orientamento Cartella di pagamento della giurisprudenza, opera il termine quinquennale; Prescrizione • per le sanzioni, opera il termine quinquennale; • per le somme accertate da sentenze passate in la prescrizione della cartella dovrebbe seguire quella del tributo a cui si riferisce non essendoci novazione giudicato, opera il termine decennale, a prescindere dalla loro natura. La sanzione Tributaria irrogata si prescrive nel termine Sanzioni Tributarie di cinque anni art 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, L'articolo 3, comma 9, della legge 335 dell'8 agosto 1995, stabilisce che il termine decennale relativo alla Contributi Inps prescrizione dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e con effetto retroattivo in mancanza di atti interruttivi, viene ridotto a cinque anni. Diritti Camerali della Camera di Commercio 10 anni nel silenzio della legge si applica il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2967 del codice civile Quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale Diritto al rimborso errato dell'obbligo di versamento Art.38 D.p.r. versamento 600/73, Ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 46/1999 le disposizioni dell' articolo 38 D.p.r. 600/73 si applicano alle sole imposte sui redditi Contestazione acquisti di beni vizi su Contestazione: 8 giorni dalla scoperta Tale termine riguarda gli acquisti in generale Prescrizione del diritto: 1 anno dall'acquisto, art.1490 e (anche tra privati). Quando l'acquirente e' un segg. c.c. consumatore e il venditore un negozio -o STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ comunque una ditta- i termini cambiano (vedi piu' avanti). L'amministrazione Tasse di finanziaria può procedere Concessione all'accertamento delle violazioni alle norme del presente Governativa (es. sui decreto entro il termine di decadenza di tre anni cellulari) decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione. Art.13 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 Bollo auto, tasse automobilistiche 3 anni articolo 5, commi 51-56, legge 953/82 In base all’art 11 del Dlgs 504/92 gli avvisi di liquidazione dell’imposta, per errori materiali o di calcolo devono essere emessi obbligatoriamente: Entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ regolare. Ici Entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ infedele, incompleta o inesatta. Entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ omessa 3 anni se e’ stata presentata la denuncia Tarsu / Tia 4 anni se non e’ stata presentata la denuncia Art.71 Dlgs 507/93 L'art.28 della Legge 689/81, stabilisce Il diritto a riscuotere le somme dovute per le Multe auto violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Diritto acquisti di recesso e su contratti 10 giorni lavorativi, art.64 d.lgs.206/2005 avvenuti o conclusi fuori STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ dai locali commerciali del venditore o a distanza L'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato in banca per il pagamento entro i seguenti termini: 8 giorni (se è pagabile nello stesso comune assegno su piazza), 15 giorni (se pagabile in un comune diverso - assegno fuori piazza), 20 giorni (se è pagabile in una nazione diversa ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se la nazione e' di un altro continente). trascorso il termine l'assegno non e' piu' Assegno Bancario protestabile. La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell'assegno al pagamento, e colui che ha emesso l'assegno - traente - puo' revocare l'ordine di pagamento. Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante. Trascorsi 6 mesi l'assegno non puo' piu' essere incassato. per tutte le fattispecie dichiarative, per il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti e per quello di occultamento o distruzione di documenti contabili sono elevati di 6 anni - Tutti i delitti tributari si prescrivono in sei anni un terzo e quindi passano a 8 anni, modificato dal (8 anni vedi a margine)giacché ai sensi del nuovo art. DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”), 157 del codice penale "La prescrizione estingue il reato entrato in vigore il 13.8.2011, è stato convertito Reati tributari decorso il tempo corrispondente al massimo della pena nella L. 14.9.2011 n. 148, entrata in vigore il edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non 17.9.2011. inferiore a sei anni se si tratta di delitti ...".L. 5 dicembre nulla cambia per 2005, n.251 · omesso versamento di ritenute certificate; · omesso versamento IVA; · indebita compensazione; · sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ per i quali la prescrizione resta di 6 anni Diritto di recesso su acquisto pacchetti viaggio sottoscritti a distanza Diritto di recesso contratti 10 giorni lavorativi, d.lgs.79/2011 Allegato1 art.32 e d.lgs.206/2005 art. 64 su bancari, assicurativi e finanziari 14 giorni, art.67 duodecies d.lgs.206/2005 sottoscritti a distanza Diritto di contratti recesso di credito consumo su al (prestiti personali, finanziamenti 14 giorni, art.125-ter d.lgs.385/93 per l'acquisto di beni, carte revolving, etc.) Diritto di recesso contratti su di 14 giorni, art.73 d.lgs.206/2005 multiproprieta' Diritto di recesso da una polizza vita 30 giorni dalla firma Nei casi di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni il termine e' di sei mesi dalla ricezione (decadenza del diritto sancita dal codice civile art.1832). Per errori sostanziali (per esempio spese non dovute per contratto od in Contestabilita' conto bancari estratti generale addebiti indebiti, errata applicazione 60 giorni dal ricevimento, art.119 d.lgs.385/93. degli interessi, etc.), il termine puo' arrivare anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94). Questa regola vale anche per la Banca riguardo agli accreditamenti indebiti, quindi il termine cautelativo conservazione degli estratti conto e' di 10 anni. Vizi su beni acquistati da Per contestare: due mesi dalla scoperta di STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ consumatori Prescrizione del diritto: 26 mesi dall'acquisto Fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio E' il termine di prescrizione presuntiva entro il 6 mesi, art.2954 c.c. quale l'albergatore puo' richiedere il pagamento del vitto e dell'alloggio. con o senza pensione). Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di presentazione dell'assegno Assegni (azioni di regresso). 6 mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933) al pagamento. Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso e' stata fatta contro di lui. Decorre dalla scadenza delle rate ed e' il termine Rate di premi di assicurazioni entro 1 anno, art.2952 c.c. il quale sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta e' servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni. Il termine, comunemente, vale come prescrizione nella richiesta danni e decorre dall'evento; Per le assicurazioni della responsabilita' civile il Diritti derivanti da contratti di assicurazione 1 anno, art.2952 c.c. termine parte dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato; Nel caso di riassicurazione, o quando i danni sono relativi alla circolazione di veicoli (si veda piu' avanti) il termine e' di due anni. Diritto alla provvigione dei mediatori Lezioni impartite da insegnanti (a ore, giorni o 1 anno, art.2950 c.c. 1 anno, art.2955 c.c. Dall'evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso. Per le lezioni impartite per tempi piu' lunghi di un mese il termine e' di 3 anni. Il termine decorre dal STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ mesi) compimento della prestazione. N.B. Se invece dell'insegnante, si paga una retta a una scuola o istituto a cadenza regolare (es., pagamento mensile), la prescrizione è di 5 anni. Iscrizioni a scuole e palestre private Compensi degli ufficiali giudiziari Compensi 1 anno, art.2955 c.c. 1 anno, art.2955 c.c. riguardanti A decorrere dall'arrivo a destinazione della spedizioni e trasporto di persona o dal giorno in cui e' avvenuta (o doveva cose o persone (anche 1 anno, art.2951 c.c. avvenire) riguardo i mezzi pubblici Il termine e' di 18 mesi se il trasporto ha inizio o di linea) termine fuori Europa. Vizi e difformita' di lavori in genere d'opera interventi e contratti (manutenzioni, di artigiani, la consegna della cosa. Riguarda vizi di esecuzione o di conformita' Contestazione: 8 giorni Prescrizione del diritto: 1 anno, art.2226 c.c. riparazioni varie, etc.) (rispetto ad un preventivo o comunque ad un accordo) di tutti i tipi di lavori od opere, dalla ristrutturazione edile alla riparazione di un'auto all'intervento di un idraulico. Presentazione reclamo: 10 gg dal rientro; Prescrizione in Contestazione danno da viaggio organizzato (pacchetto viaggio) caso di danni alla persona: 3 anni dal rientro; Prescrizione in caso di danni alla persona dovuti al Si veda il codice del consumo d.lgs.206/05, trasporto: 1 anno dal rientro (18 mesi se il trasporto art.94,95,98. parte o arriva fuori Europa); Prescrizione in caso di altri danni: 1 anno dal rientro. Entro un anno i commercianti possono richiedere il pagamento delle merci vendute, art.2955 c.c. Il termine piu' indicativo, pero', e' quello di Conservazione d'acquisto scontrini Dipende, minimo 2 anni. scadenza delle garanzie sui beni. Per quanto riguarda quelle dei produttori va visto il contratto (si puo' spaziare da un anno fino a cinque od oltre), mentre la garanzia di legge scade in 26 mesi. STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ Quando lo scontrino e' legato ad una detrazione fiscale, invece, il termine di conservazione puo' arrivare anche a cinque anni. Contestazione del danno derivante Se vi e' un reato per il quale la legge prevede una dalla 2 anni dall'evento, art.2947 c.c. prescrizione piu' lunga, si applica quella. circolazione dei veicoli Contestazione danni e Denuncia entro 60gg dalla scoperta; vizi su contratti di appalto Prescrizione: 2 anni, art.1667 c.c. La prescrizione decorre dalla consegna dell'opera. Il diritto al risarcimento -da far valere nei confronti del produttore- si prescrive in 10 anni da quando il Contestazione danno da 3 prodotti difettosi anni dalla scoperta, codice d.lgs.206/2005 art.114 e segg. del consumo bene e' stato messo in circolazione. Attenzione, quando si rilevano atti illeciti (vizio conosciuto o conoscibile dal produttore al momento della messa in commercio) il termine di prescrizione e' di 5 anni. Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati puo' decorrere dalla sentenza Parcelle di professionisti (notai, avvocati e 3 anni, art.2956 e 2957 c.c. commercialisti, etc.) passata in giudicato, dall' accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione. Restituzione da parte cancellieri, E' il termine entro il quale e' possibile chiedere la documenti di avvocati, procuratori, restituzione 3 anni, art.2961 c.c. Decorre comunque etc di quando incartamenti queste liti relativi sono a decise liti. o terminate. Per gli ufficiali giudiziari il termine e' di 2 anni. A decorrere dalla scadenza. E' il termine in cui si prescrive il diritto all'azione cambiaria diretta fatta Cambiali paghero') (tratte e 3 anni, art.94 Regio decreto n.1669/1933 nei confronti dell'accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine e' di un anno dal protesto o dalla scadenza (se la cambiale e' "senza STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ spese"). E' in pratica di quattro anni, perche' cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86). Il termine vale anche se l'auto e' stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di Bollo auto, pagamenti e rimborsi 3 anni dalla scadenza condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benche' vi sia della giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l'esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte costituzionale n.311/2003). Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. Un'azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni. Il termine parte dalla data di scadenza e riguarda fatture Acquisti in genere Almeno 5 anni commerciali (art.2948 c.c.). Attenzione! Per gli acquisti fatti da consumatori presso commercianti la prescrizione e' di un anno (art.2955 c.c.) Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche' tutto dev'essere cio' che pagato in 5 anni, art.2948 c.c. A partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine e' di 10 anni. riferimento all'anno o alla frazione di anno. Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione Affitti, pigioni e ogni altro n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un onere termine inferiore -di due anni- per il rimborso del locazione legato alla 5 anni, art.2948 c.c. credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone. STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ Spese condominiali 5 anni, art.2948 c.c. A decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la Contravvenzioni stradali 5 anni, art.209 del codice della strada. violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni. Contestazione del danno derivante da fatto illecito, 5 anni, art.2947 c.c. doloso o colposo Il termine valido ai fini fiscali e' di cinque anni Rate di mutuo finanziamento generale- e o -in pagamenti dalla 5 anni, art.2948 c.c. rateali scadenza. Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, pero', e' bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza. Interessi su obbligazioni pecuniarie Documenti relativi 5 anni, art.2948 c.c. Definizioni utili agli art.1277 e segg. del codice civile. alla Termine -calcolato a partire dall'anno successivo ristrutturazione della casa alla dichiarazione dei redditi- di conservazione di con tutta la documentazione prevista per usufruire detrazione fiscale 5 anni (bonus del 41% o del delle detrazioni (fatture, ricevute, bonifici bancari, 36%). etc.). Dichiarazioni dei redditi Dall'anno successivo a quello di dichiarazione. Il (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse 5 anni (irpef, iva, etc.) termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili). Termine fissato dalla legge 335/1995. Attenzione, pero', perche' vi sono delle sentenze (Cassazione n.2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004) Contributi INPS 5 anni che hanno disposto, per i contributi maturati prima del 1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito. STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ Cinque anni e' l'attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta decadenza massima per gli avvisi di accertamento: 5 comunale sulla pubblicita' anni. e diritto pubbliche termine di prescrizione cartella: 10 anni. affissioni) dell'anno di riferimento. Il termine di conservazione delle ricevute di pagamento che consigliamo e' comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e' chiara e definita e che numerose interpretazioni questi tributi giurisprudenziali la fissano prescrizione per decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004). Si tratta del termine di prescrizione ordinaria Fatture o ricevute relative applicabile in mancanza di altre specifiche di a prestazioni di artigiani o 10 anni dal compimento della prestazione legge. E' il tempo consigliato di conservazione manutentori delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.). Il canone Rai, cosi' come la quasi generalita' dei Canone RAI tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il 10 anni dalla scadenza periodo decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone. E' il termine entro cui si possono contestare -al Denuncia: Vizi e difetti su immobili entro 1 anno dalla scoperta costruttore- vizi del suolo e difetti di costruzione. Prescrizione: 10 anni dal compimento della costruzione, Attenzione, il diritto si prescrive in un anno dalla art.1669 c.c. denuncia, quindi entro lo stesso va rinnovato il diritto o avviato un procedimento giudiziario. Per la cartella esattoriale può intervenire una prescrizione quinquennale (ordinaria o breve) ed una decennale (prescrizione lunga). STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ 4. Prescrizione quinquennale e decennale della cartella esattoriale La Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che la cartella di pagamento è un atto amministrativo che risulta privo dell’attitudine a modificare il termine di prescrizione con la conseguenza che il precedente termine prescrizionale di cinque anni ricomincia nuovamente a decorrere dalla notifica della cartella (sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007). Pertanto, solo nel caso in cui ci si trova dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (si veda l’art. 2953 cc) il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (quinquennale) – previsto per il singolo tributo – in quello decennale. Diversamente la notifica della cartella non fa altro che interrompere il precedente termine di prescrizione quinquennale il quale ricomincerà a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica. 5. Notifica della Cartella Esattoriale. Termini di decadenza e prescrizione La cartella esattoriale deve essere notificata entro termini ben precisi. Questi termini si distinguono in termini di decadenza e termini di prescrizione. I termini di decadenza, ove non rispettati, comportano la perdita della possibilità di esercitare un determinato potere. Ad esempio, nel caso della cartella esattoriale notificata oltre il termine di decadenza, l’ente creditore perde il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo. Resta salvo, tuttavia, il credito preteso, che potrebbe essere recuperato mediante le procedure ordinarie previste dal codice di procedura civile, quali ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo. STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ I termini di decadenza non possono essere sospesi nè interrotti (a differenza dei termini di prescrizione). In altre parole, la decadenza è impedita solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge (o dall’accordo delle parti). I termini di prescrizione, invece, ove non rispettati, comportano l’estinzione del diritto. Una volta decorsa la prescrizione, pertanto, l’ente creditore non può più chiedere il pagamento nè tramite ruolo nè tramite altre procedure. I termini di prescrizione possono essere sospesi o interrotti. Ad esempio, interrompe la prescrizione la richiesta di pagamento o il riconoscimento del debito da parte del debitore. Dal giorno dell’interruzione, inizia a decorrere ex novo il termine di prescrizione. In materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione e di decadenza sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede. 5.1. Imposte sul reddito I tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA,.) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del Codice civile). In materia di imposte sul reddito, l’articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: 1. del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 2. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato D.P.R. n. 600 del 1973; 3. del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio. Questi termini sono stati introdotti dal Decreto Legge del 17 giugno 2005, n. 106, articolo 1, comma 5 ter, che ha modificato il citato articolo 25. Essi, tuttavia, valgono anche per le cartelle notificate anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legge del 17 giugno 2005, n. 106. Ciò in base ai principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 30 novembre 2005, secondo cui i nuovi termini previsti dal citato articolo 25 hanno efficacia retroattiva, salvo il particolare regime transitorio previsto per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di seguito esposto. 5.1.2 Regime Transitorio Il legislatore ha previsto un regime transitorio per le dichiarazioni presentate fino all’anno 2003. Tale regime si riferisce esclusivamente alle somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973. STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ In questi casi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 bis, del Decreto Legge del 17 giugno 2005, n. 106, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 2004; del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001. 5.2. Crediti Contributivi La Legge 335/95 (entrata in vigore il 17 agosto 1995) ha modificato i termini di prescrizione in materia contributiva, effettuando delle distinzioni tra i crediti relativi ai periodi antecedenti il 1 gennaio 1996 e quelli relativi ai periodi successivi. 5.2.1. Termini di prescrizione per i contributi successivi al 1 gennaio 1996 Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nei seguenti termini: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 5.2.2. Termini di prescrizione per i contributi anteriori al 1 gennaio 1996 Per le contribuzioni relative a periodi precedenti al 1 gennaio 1996 (data fissata dalla legge 335/95 per la decorrenza del nuovo termine di prescrizione di cinque anni, in luogo del vecchio termine di dieci anni) bisogna fare le seguenti distinzioni: 1. se è stato compiuto un atto interruttivo prima del 17 agosto 1995, si applica il termine decennale, a cui va aggiunto un termine di tre anni per la sospensione prevista dalla legge 11 novembre 1983 n. 638. Quindi possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti (Cassazione, sentenza del 7.1.2004 n. 46); se è stato compiuto un atto interruttivo tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, 2. il recupero dei contributi potrà retroagire per dieci anni; 3. se non è stato compiuto alcun atto interruttivo, si applicano i nuovi termini introdotti dalla Legge 335/95. 5.2.3. Termini di decadenza dei contributi previdenziali Nel procedimento di riscossione mediante ruolo dei crediti contributivi, l’unico termine di decadenza previsto dalla legge riguarda l’obbligo di rendere esecutivo il ruolo. In particolare l’INPS ha l’obbligo di rendere esecutivi i ruoli entro (articolo 25 del Decreto Legislativo n. 46/99): - il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento, per i contributi o premi non versati dal debitore; in caso di denuncia o comunicazione STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell’ente; - il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici; - il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo per quelli sottoposti a gravame giudiziario. I suddetti termini decadenziali hanno decorrenza per le debenze maturate dopo l’1.1.2001 (articolo 1, comma 20, del Decreto Legge n. 346/2000). 6. Come verificare la prescrizione di una cartella esattoriale Per verificare la prescrizione di una cartella esattoriale, o meglio, che l’iter per la sua notifica è stato corretto, ci si deve recare presso gli uffici dell’ente impositore (che è indicato nella cartella esattoriale – bisogna andare di persona, se manda un modulo per posta non le rispondono). In altre parole occorre rivolgersi non ad Equitalia, ma a chi a suo tempo le richiese i tributi. Agli impiegati dell’ente impositore occorre richiedere copia delle relate di notifica delle richieste di pagamento a lei inviate in relazione agli atti indicati in cartella (è un diritto sancito dalla legge 241/90 sulla trasparenza dei procedimenti della Pubblica Amministrazione). Occorre presentare una domandina in loco per accedere agli atti. In conclusione si chiederà di sapere quando, dove e a chi inviarono le richieste di pagamento. Con questi documenti si potrà verificare se sono scaduti i termini di legge – previsti per ogni singola pretesa debitoria – nell’intervallo temporale che va dalla data di STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ notifica dell’avviso di pagamento dell’ente creditore a quella di notifica della cartella esattoriale. In caso affermativo il debito che sottende la cartella esattoriale è prescritto e la cartella è nulla. Se non vi sono notifiche degli avvisi di pagamento o se gli atti risultano inviati ad altri o ad indirizzi sbagliati, oppure sono presenti altri vizi di notifica, la cartella esattoriale è nulla per difetto di notifica. 7. Prescrizione di Cartella Esattoriale correttamente notificata e non impugnata L’azione per il recupero si prescrive secondo l’ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c. La prescrizione s’interrompe con la notifica dell’avviso di accertamento, che spesso viene preso in scarsa considerazione da chi lo riceve (è al contrario importantissimo, anche perché ha stretti termini per un’eventuale opposizione), cui fa seguito l’invio della cartella di pagamento . 7.1. La cartella, se non è opposta entro i sessanta giorni dalla notifica, diventa definitiva ed il credito tramite essa preteso si prescrive in dieci anni. l’azione per il recupero esattoriale di un credito derivante da una cartella di pagamento correttamente notificata, non opposta entro i sessanta giorni dalla notifica, e rimasta impagata, si prescrive in dieci anni – secondo l’ordinario termine ex art. 2946 c.c. Restano salvi gli eventi interruttivi dei termini di prescrizione rappresentati dalla notifica di azioni di escussione forzata (anche infruttuose) messe in atto da Equitalia nei confronti del debitore moroso. STUDIOME Massimo Esposito Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 Partita Iva: 05428060486 Lucia Cresci Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista [email protected] ___________________________________________ 8. Mancata notifica della Cartella o notifica ad Indirizzo Errato L’errata notifica, per consegna a persona diversa da debitore non legittimata al ritiro, ovvero per notifica ad indirizzo errato non può essere opposto in quanto così facendo si sanerebbe il vizio (principio “del raggiungimento dello scopo”). Per far valere tale vizio si deve attendere l’atto successivo, intimazione al pagamento, fermo amministrativo ecc., ed eccepire tale vizio ex art. 615 del codice di procedura civile avanti al giudice competente per materia. Firenze lì 19/10/2011 Dott. Massimo Esposito