STUDIOME
Massimo Esposito
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A
Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566
Partita Iva: 05428060486
Lucia Cresci
Collaboratrice – Tirocinante Dottore Commercialista
[email protected]
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Circolare n. 3
del 19/10/2011
TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI
1. Prescrizione e decadenza
La prescrizione è una sanzione comminata a chi non esercita un diritto in un determinato
tempo, tutto si prescrive, nulla può essere imprescrittibile (codice civile, art.2934 e ss.).
La decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato
esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)
In parole semplici, qual’e’ la differenza tra decadenza e prescrizione? la decadenza è il
termine entro il quale bisogna far valere un diritto, la prescrizione la sanzione inflitta
per non avere esercitato quel diritto nei termini
In termini pratici i due concetti sono due facce della stessa medaglia, ma giuridicamente
differiscono notevolmente. La prescrizione, infatti, è stabilita solo dalla legge mentre la
decadenza può anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il
termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi
dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto può essere
esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall'acquisto, la prescrizione).
Il versamento del debito prescritto non può essere chiesto a rimborso (art. 2940 del
codice civile).
Quanto esposto vale anche per i crediti tributari, specie in virtù del fatto che, per essi,
non è rinvenibile una norma analoga all’art. 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995, n. 335 che,
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per i contributi Inps prescritti, ne contempla espressamente l’impossibilità di versamento.
E' importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate
d'ufficio da un giudice. Ciò significa che e' necessario contestare attivamente il decorso
dei termini (attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La
prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende
esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe,
bollette, cartelle esattoriali, etc.). E' bene tener presente, in quest'ottica, che il pagamento
preclude la possibilità di opporre la prescrizione.
Se un determinato tributo è prescritto occorre comunque fare ricorso nei termini (in genere
60 giorni), altrimenti si rischia di pagare.
Il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione od ad interruzione:
I tributi (Irpef, Iva, Imposta di Registro) si prescrivono ognuno in un determinato termine
previsto dalla singole leggi d’imposta, se la legge non prevede un termine si applica la
prescrizione ordinaria decennale 2946 c.c, ad esempio per i diritti camerali, per i quali
non e’ previsto un termine di prescrizione.
La sospensione può essere determinata dall'esistenza di particolari rapporti che legano le
parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui
potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui),
quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del
titolare (minori non emancipati, interdetti per infermità di mente, militari in servizio in
tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l'art.2941 del codice civile.
L' interruzione può avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto
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viene esercitato dal titolare tramite notificazione (*) di un atto con il quale si inizia un
giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta "costituzione in mora",
che può contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si
interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale può
essere fatto valere.
Ad esempio si ha interruzione della prescrizione, quando la cartella di pagamento non
impugnata che si prescrive in 5 o 10 anni a seconda dei casi, e prima dello spirare del
termine Equitalia notifica un’intimazione di pagamento, che interrompe la prescrizione e
si ricomincia a conteggiare il termine daccapo.
Esempio di sospensione della prescrizione invece e’ il contenzioso.
Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perche' mentre la sospensione crea una parentesi
(il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello
successivo), l'interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.
Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al
precedente.
Le regole relative alla sospensione e all'interruzione non si applicano quando e' prevista
una decadenza. Essa e' impedita (ovvero, in parole povere, perde valore) solo dal
compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in
conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso può
essere fatto valere.
a) Prescrizioni estintive. Per legge esiste una prescrizione ordinaria di 10 anni a cui sono
riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Per determinati
crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni). Si
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chiama estintiva in quanto al debitore e' sufficiente invocare il decorso del termine per far
scattare la prescrizione e estinguere il debito.
b) Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso
del termine il debito sia stato pagato. Quasi tutte le prescrizioni inferiori ai 5 anni sono
presuntive (sei mesi, un anno, tre anni, etc.) Si differenziano dalla prescrizione estintiva in
quanto, trascorso il termine, il debito non si estingue, ma si presume che sia estinto. In
pratica, se il creditore dimostra che il debitore non ha pagato, attraverso la confessione o il
giuramento decisorio, può ottenere una sentenza favorevole anche se il termine della
prescrizione è già scaduto.
Per praticità può essere consultato lo specchietto riportato in calce, dove sono stati
riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonchè crediti e debiti) più
comuni e di maggiore utilità.
2. Calcolo dei termini prescrittivi
La prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto e termina quando si e'
compiuto l'ultimo giorno. Il calcolo deve essere fatto considerando il calendario comune
(quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale
cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e'
prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello
stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell'ultimo giorno del mese.
Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine
e' importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica.
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In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la
notifica:
- può avvenire anche tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario (anche non
parente), purchè questa sia abilitata -per legge- a ricevere l'atto e siano state rispettate le
regole della privacy ;
- può avvenire anche per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due condizioni,
ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte il primo lasciato in
occasione del primo tentativo di consegna) da parte delle poste per raccomandata a/r e
devono risultare decorsi 10gg senza che sia stato effettuato il ritiro (che, comunque, può
avvenire entro sei mesi se si tratta di un atto amministrativo);
- per il mittente, in caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura, la notifica si
perfeziona alla data di consegna dell'atto alle poste o, se la notificazione e' diretta, alla data
della spedizione.
Tutto ciò ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in
cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per
i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il
dubbio che sia decorsa la prescrizione. Non solo può risultare una corretta notifica per
giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l'atto (un verbale di multa al codice della strada,
per esempio), tale notifica risulterà perfezionata alla data in cui esso e' stato consegnato
alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno.
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3. Eccezione dell’avvenuta prescrizione
Accertato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione,
occorrerà sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una
raccomandata a/r. In certi casi potrà essere opportuna una diffida, in altri una messa in
mora. Queste le istruzioni sulla compilazione:
Differenza tra diffida e messa in mora. Le differenze importanti sono due. In sostanza la
messa in mora dice: “Se non fai questa cosa entro un certo periodo di tempo vado da un
giudice”. La diffida dice: “Se fai questa cosa vado da un giudice”. Quindi, la prima è
un'intimazione a fare entro un certo tempo, la seconda un'intimazione a non fare. Quindi
in sostanza la Diffida tende a non far fare una determinata azione la messa in mora
invece a farla fare.
TERMINI DI PRESCRIZIONE
Oggetto del diritto
Termine
Note e riferimenti
Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 gli avvisi di
accertamento, per le imposte sui redditi, devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
• quarto anno successivo a quello in cui è stata
Avvisi di accertamento
presentata la dichiarazione;
•
quinto
anno
successivo
In caso di denuncia penale per reati tributari i
a
quello
in
cui
la termini si raddoppiano
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi
di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione
(6).
La stessa disciplina è contemplata per l’Iva e per l’Irap
L’Agente della Riscossione deve, per quanto riguarda le
Cartelle
di
pagamento
termine per la notifica
imposte sui redditi e l’Iva, notificare la cartella di
pagamento entro il 31 dicembre del:
• terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, per le attività di liquidazione automatica;
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• quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, per i controlli formali;
• secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di
accertamento è divenuto definitivo
• per le imposte sui redditi e per l’Iva, opera il termine
decennale;
• per i tributi locali, secondo il più recente orientamento
Cartella
di
pagamento della giurisprudenza, opera il termine quinquennale;
Prescrizione
• per le sanzioni, opera il termine quinquennale;
• per le somme accertate da sentenze passate in
la prescrizione della cartella dovrebbe seguire
quella del tributo a cui si riferisce non essendoci
novazione
giudicato, opera il termine decennale, a prescindere
dalla loro natura.
La sanzione Tributaria irrogata si prescrive nel termine
Sanzioni Tributarie
di cinque anni art 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,
L'articolo 3, comma 9, della legge 335 dell'8 agosto 1995,
stabilisce che il termine decennale relativo alla
Contributi Inps
prescrizione dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio
1996 e con effetto retroattivo in mancanza di atti
interruttivi, viene ridotto a cinque anni.
Diritti
Camerali
della
Camera di Commercio
10 anni nel silenzio della legge si applica il termine di
prescrizione ordinario decennale ex art. 2967 del codice
civile
Quarantotto mesi dalla data del versamento
stesso,
nel
caso
di
errore
materiale,
duplicazione ed inesistenza totale o parziale
Diritto al rimborso errato
dell'obbligo di versamento Art.38 D.p.r.
versamento
600/73, Ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 46/1999
le disposizioni dell' articolo 38 D.p.r. 600/73
si applicano alle sole imposte sui redditi
Contestazione
acquisti di beni
vizi
su
Contestazione:
8
giorni
dalla
scoperta Tale termine riguarda gli acquisti in generale
Prescrizione del diritto: 1 anno dall'acquisto, art.1490 e (anche tra privati). Quando l'acquirente e' un
segg. c.c.
consumatore e il venditore un negozio
-o
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comunque una ditta- i termini cambiano (vedi piu'
avanti).
L'amministrazione
Tasse
di
finanziaria
può
procedere
Concessione all'accertamento delle violazioni alle norme del presente
Governativa
(es.
sui decreto entro il termine di decadenza di tre anni
cellulari)
decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la
violazione. Art.13 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
Bollo
auto,
tasse
automobilistiche
3 anni articolo 5, commi 51-56, legge 953/82
In base all’art 11 del Dlgs 504/92 gli avvisi di
liquidazione dell’imposta, per errori materiali o di
calcolo devono essere emessi obbligatoriamente:
Entro il secondo anno successivo alla presentazione
della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione
e’ regolare.
Ici
Entro il terzo anno successivo alla presentazione della
dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’
infedele, incompleta o inesatta.
Entro il quinto anno successivo alla presentazione della
dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’
omessa
3 anni se e’ stata presentata la denuncia
Tarsu / Tia
4 anni se non e’ stata presentata la denuncia
Art.71 Dlgs 507/93
L'art.28 della Legge 689/81, stabilisce Il
diritto a riscuotere le somme dovute per le
Multe auto
violazioni indicate dalla presente legge si
prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno in cui è stata commessa la violazione.
Diritto
acquisti
di
recesso
e
su
contratti 10 giorni lavorativi, art.64 d.lgs.206/2005
avvenuti o conclusi fuori
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dai locali commerciali del
venditore o a distanza
L'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere
presentato in banca per il pagamento entro i seguenti
termini: 8 giorni (se è pagabile nello stesso comune assegno su piazza), 15 giorni (se pagabile in un comune
diverso - assegno fuori piazza), 20 giorni (se è pagabile
in una nazione diversa ma nello stesso continente di
emissione), 60 giorni (se la nazione e' di un altro
continente). trascorso il termine l'assegno non e' piu'
Assegno Bancario
protestabile. La scadenza del termine non impedisce la
presentazione dell'assegno al pagamento, e colui che ha
emesso l'assegno - traente - puo' revocare l'ordine di
pagamento. Trascorso tale termine è sempre possibile
l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto
fondamentale
che
ha
dato
causa
all'emissione
dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri
del rapporto obbligatorio sottostante. Trascorsi 6 mesi
l'assegno non puo' piu' essere incassato.
per tutte le fattispecie dichiarative, per il reato di
emissione
di
fatture
relative
ad
operazioni
inesistenti e per quello di occultamento o
distruzione di documenti contabili sono elevati di
6 anni - Tutti i delitti tributari si prescrivono in sei anni un terzo e quindi passano a 8 anni, modificato dal
(8 anni vedi a margine)giacché ai sensi del nuovo art. DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”),
157 del codice penale "La prescrizione estingue il reato entrato in vigore il 13.8.2011, è stato convertito
Reati tributari
decorso il tempo corrispondente al massimo della pena nella L. 14.9.2011 n. 148, entrata in vigore il
edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non 17.9.2011.
inferiore a sei anni se si tratta di delitti ...".L. 5 dicembre nulla cambia per
2005, n.251
· omesso versamento di ritenute certificate;
· omesso versamento IVA;
· indebita compensazione;
· sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte.
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per i quali la prescrizione resta di 6 anni
Diritto
di
recesso
su
acquisto pacchetti viaggio
sottoscritti a distanza
Diritto
di
recesso
contratti
10
giorni
lavorativi,
d.lgs.79/2011
Allegato1 art.32 e d.lgs.206/2005 art. 64
su
bancari,
assicurativi e finanziari
14 giorni, art.67 duodecies d.lgs.206/2005
sottoscritti a distanza
Diritto
di
contratti
recesso
di
credito
consumo
su
al
(prestiti
personali,
finanziamenti
14 giorni, art.125-ter d.lgs.385/93
per l'acquisto di beni,
carte revolving, etc.)
Diritto
di
recesso
contratti
su
di 14 giorni, art.73 d.lgs.206/2005
multiproprieta'
Diritto di recesso da una
polizza vita
30 giorni dalla firma
Nei casi di errori di scritturazione, calcolo,
omissioni e duplicazioni il termine e' di sei mesi
dalla ricezione (decadenza del diritto sancita dal
codice civile art.1832). Per errori sostanziali (per
esempio spese non dovute per contratto od in
Contestabilita'
conto bancari
estratti
generale addebiti indebiti, errata applicazione
60 giorni dal ricevimento, art.119 d.lgs.385/93.
degli interessi, etc.), il termine puo' arrivare anche
a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione
civile 8989/97 e 10185/94). Questa regola vale
anche per la Banca riguardo agli accreditamenti
indebiti,
quindi
il
termine
cautelativo
conservazione degli estratti conto e' di 10 anni.
Vizi su beni acquistati da Per
contestare:
due
mesi
dalla
scoperta
di
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consumatori
Prescrizione del diritto: 26 mesi dall'acquisto
Fatture e ricevute relative
a prestazioni alberghiere
(o per servizi di alloggio
E' il termine di prescrizione presuntiva entro il
6 mesi, art.2954 c.c.
quale l'albergatore puo' richiedere il pagamento
del vitto e dell'alloggio.
con o senza pensione).
Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il
traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei
mesi dallo scadere del termine di presentazione
dell'assegno
Assegni
(azioni
di
regresso).
6 mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933)
al
pagamento.
Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento
dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si
prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui
l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal
giorno in cui l'azione di regresso e' stata fatta
contro di lui.
Decorre dalla scadenza delle rate ed e' il termine
Rate
di
premi
di
assicurazioni
entro
1 anno, art.2952 c.c.
il
quale
sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta e'
servita come detrazione fiscale in una denuncia
dei redditi, allora va conservata per 5 anni.
Il termine, comunemente, vale come prescrizione
nella
richiesta
danni
e
decorre
dall'evento;
Per le assicurazioni della responsabilita' civile il
Diritti
derivanti
da
contratti di assicurazione
1 anno, art.2952 c.c.
termine parte dal giorno in cui il terzo ha chiesto il
risarcimento
all'assicurato;
Nel caso di riassicurazione, o quando i danni sono
relativi alla circolazione di veicoli (si veda piu'
avanti) il termine e' di due anni.
Diritto alla provvigione
dei mediatori
Lezioni
impartite
da
insegnanti (a ore, giorni o
1 anno, art.2950 c.c.
1 anno, art.2955 c.c.
Dall'evento che fa scaturire il diritto, per gli
immobili la firma del compromesso.
Per le lezioni impartite per tempi piu' lunghi di un
mese il termine e' di 3 anni. Il termine decorre dal
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mesi)
compimento
della
prestazione.
N.B. Se invece dell'insegnante, si paga una retta a
una scuola o istituto a cadenza regolare (es.,
pagamento mensile), la prescrizione è di 5 anni.
Iscrizioni
a
scuole
e
palestre private
Compensi degli ufficiali
giudiziari
Compensi
1 anno, art.2955 c.c.
1 anno, art.2955 c.c.
riguardanti
A decorrere dall'arrivo a destinazione della
spedizioni e trasporto di
persona o dal giorno in cui e' avvenuta (o doveva
cose o persone (anche 1 anno, art.2951 c.c.
avvenire)
riguardo i mezzi pubblici
Il termine e' di 18 mesi se il trasporto ha inizio o
di linea)
termine fuori Europa.
Vizi e difformita' di lavori
in
genere
d'opera
interventi
e
contratti
(manutenzioni,
di
artigiani,
la
consegna
della
cosa.
Riguarda vizi di esecuzione o di conformita'
Contestazione:
8
giorni
Prescrizione del diritto: 1 anno, art.2226 c.c.
riparazioni varie, etc.)
(rispetto ad un preventivo o comunque ad un
accordo) di tutti i tipi di lavori od opere, dalla
ristrutturazione edile alla riparazione di un'auto
all'intervento di un idraulico.
Presentazione reclamo: 10 gg dal rientro; Prescrizione in
Contestazione danno da
viaggio
organizzato
(pacchetto viaggio)
caso di danni alla persona: 3 anni dal rientro;
Prescrizione in caso di danni alla persona dovuti al Si veda il codice del consumo d.lgs.206/05,
trasporto: 1 anno dal rientro (18 mesi se il trasporto art.94,95,98.
parte o arriva fuori Europa); Prescrizione in caso di altri
danni: 1 anno dal rientro.
Entro un anno i commercianti possono richiedere
il pagamento delle merci vendute, art.2955 c.c.
Il termine piu' indicativo, pero', e' quello di
Conservazione
d'acquisto
scontrini
Dipende, minimo 2 anni.
scadenza delle garanzie sui beni. Per quanto
riguarda quelle dei produttori va visto il contratto
(si puo' spaziare da un anno fino a cinque od
oltre), mentre la garanzia di legge scade in 26
mesi.
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Quando lo scontrino e' legato ad una detrazione
fiscale, invece, il termine di conservazione puo'
arrivare anche a cinque anni.
Contestazione del danno
derivante
Se vi e' un reato per il quale la legge prevede una
dalla 2 anni dall'evento, art.2947 c.c.
prescrizione piu' lunga, si applica quella.
circolazione dei veicoli
Contestazione
danni
e Denuncia
entro
60gg
dalla
scoperta;
vizi su contratti di appalto Prescrizione: 2 anni, art.1667 c.c.
La prescrizione decorre dalla consegna dell'opera.
Il diritto al risarcimento -da far valere nei confronti
del produttore- si prescrive in 10 anni da quando il
Contestazione danno da 3
prodotti difettosi
anni
dalla
scoperta,
codice
d.lgs.206/2005 art.114 e segg.
del
consumo
bene
e'
stato
messo
in
circolazione.
Attenzione, quando si rilevano atti illeciti (vizio
conosciuto
o
conoscibile
dal
produttore
al
momento della messa in commercio) il termine di
prescrizione e' di 5 anni.
Il termine decorre, in generale, dalla prestazione.
Per gli avvocati puo' decorrere dalla sentenza
Parcelle di professionisti
(notai,
avvocati
e 3 anni, art.2956 e 2957 c.c.
commercialisti, etc.)
passata in giudicato, dall' accordo conciliativo o
dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non
terminati
la
prescrizione
decorre
dall'ultima
prestazione.
Restituzione
da
parte
cancellieri,
E' il termine entro il quale e' possibile chiedere la
documenti
di
avvocati,
procuratori,
restituzione
3 anni, art.2961 c.c.
Decorre
comunque
etc
di
quando
incartamenti
queste
liti
relativi
sono
a
decise
liti.
o
terminate.
Per gli ufficiali giudiziari il termine e' di 2 anni.
A decorrere dalla scadenza. E' il termine in cui si
prescrive il diritto all'azione cambiaria diretta fatta
Cambiali
paghero')
(tratte
e
3 anni, art.94 Regio decreto n.1669/1933
nei confronti dell'accettante o dei suoi garanti. Nel
caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso
il traente o i giranti, il termine e' di un anno dal
protesto o dalla scadenza (se la cambiale e' "senza
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spese").
E' in pratica di quattro anni, perche' cade alla fine
del terzo anno successivo a quello in cui doveva
avvenire
il
versamento
(d.l.2/86).
Il termine vale anche se l'auto e' stata venduta nel
frattempo. Vanno attentamente considerati gli
eventuali provvedimenti regionali di proroga o di
Bollo auto, pagamenti e
rimborsi
3 anni dalla scadenza
condono. Essi potrebbero far slittare anche il
termine di prescrizione, benche' vi sia della
giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo,
l'esercizio di un tale potere da parte delle Regioni
(per es.sentenza corte costituzionale n.311/2003).
Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il
diritto del contribuente al rimborso delle tasse
indebitamente corrisposte.
Un'azienda ha cinque anni di tempo per richiedere
il pagamento di merci o prestazioni. Il termine
parte dalla data di scadenza e riguarda fatture
Acquisti in genere
Almeno 5 anni
commerciali
(art.2948
c.c.).
Attenzione! Per gli acquisti fatti da consumatori
presso commercianti la prescrizione e' di un anno
(art.2955 c.c.)
Bollette relative ad utenze
(gas, acqua, luce, telefono)
nonche'
tutto
dev'essere
cio'
che
pagato
in
5 anni, art.2948 c.c.
A partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono
oggetto di controversia il termine e' di 10 anni.
riferimento all'anno o alla
frazione di anno.
Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione
Affitti, pigioni e ogni altro
n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un
onere
termine inferiore -di due anni- per il rimborso del
locazione
legato
alla 5 anni, art.2948 c.c.
credito del locatore (relativo a spese condominiali)
per i contratti ad equo-canone.
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Spese condominiali
5 anni, art.2948 c.c.
A decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la
Contravvenzioni stradali
5 anni, art.209 del codice della strada.
violazione. Gli atti notificati successivamente
(verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta
decorrere un ulteriore termine di cinque anni.
Contestazione del danno
derivante da fatto illecito, 5 anni, art.2947 c.c.
doloso o colposo
Il termine valido ai fini fiscali e' di cinque anni
Rate
di
mutuo
finanziamento
generale-
e
o
-in
pagamenti
dalla
5 anni, art.2948 c.c.
rateali
scadenza.
Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, pero',
e' bene conservare tutta la documentazione del
mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10
anni dalla sua scadenza.
Interessi su obbligazioni
pecuniarie
Documenti
relativi
5 anni, art.2948 c.c.
Definizioni utili agli art.1277 e segg. del codice
civile.
alla
Termine -calcolato a partire dall'anno successivo
ristrutturazione della casa
alla dichiarazione dei redditi- di conservazione di
con
tutta la documentazione prevista per usufruire
detrazione
fiscale 5 anni
(bonus del 41% o del
delle detrazioni (fatture, ricevute, bonifici bancari,
36%).
etc.).
Dichiarazioni dei redditi
Dall'anno successivo a quello di dichiarazione. Il
(Unico, 730, 101 etc.) e
pagamenti
delle
tasse
5 anni
(irpef, iva, etc.)
termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per
la conservazione della documentazione (compresi
gli oneri deducibili).
Termine fissato dalla legge 335/1995. Attenzione,
pero', perche' vi sono delle sentenze (Cassazione
n.2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004)
Contributi INPS
5 anni
che hanno disposto, per i contributi maturati
prima del 1996, che il termine si dovesse
determinare in base al periodo di riferimento del
credito.
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Cinque anni e' l'attuale termine -massimo di
decadenza- che riguarda la prima notifica degli
avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle
esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine
TRIBUTI LOCALI (ICI,
TARSU, TOSAP, Imposta decadenza massima per gli avvisi di accertamento: 5
comunale sulla pubblicita' anni.
e
diritto
pubbliche termine di prescrizione cartella: 10 anni.
affissioni)
dell'anno
di
riferimento.
Il
termine
di
conservazione delle ricevute di pagamento che
consigliamo e' comunque quello della prescrizione
ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la
norma non e' chiara e definita e che numerose
interpretazioni
questi
tributi
giurisprudenziali
la
fissano
prescrizione
per
decennale
(Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).
Si tratta del termine di prescrizione ordinaria
Fatture o ricevute relative
applicabile in mancanza di altre specifiche di
a prestazioni di artigiani o 10 anni dal compimento della prestazione
legge. E' il tempo consigliato di conservazione
manutentori
delle prove di pagamento dei conti dei vari
artigiani (elettricisti, meccanici, etc.).
Il canone Rai, cosi' come la quasi generalita' dei
Canone RAI
tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il
10 anni dalla scadenza
periodo decorre dalla fine di gennaio dell’anno in
cui va corrisposto il canone.
E' il termine entro cui si possono contestare -al
Denuncia:
Vizi e difetti su immobili
entro
1
anno
dalla
scoperta costruttore- vizi del suolo e difetti di costruzione.
Prescrizione: 10 anni dal compimento della costruzione, Attenzione, il diritto si prescrive in un anno dalla
art.1669 c.c.
denuncia, quindi entro lo stesso va rinnovato il
diritto o avviato un procedimento giudiziario.
Per la cartella esattoriale può intervenire una prescrizione quinquennale (ordinaria o
breve) ed una decennale (prescrizione lunga).
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4. Prescrizione quinquennale e decennale della cartella esattoriale
La Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che la cartella di pagamento è un atto
amministrativo che risulta privo dell’attitudine a modificare il termine di prescrizione con
la conseguenza che il precedente termine prescrizionale di cinque anni ricomincia
nuovamente a decorrere dalla notifica della cartella (sentenza della Corte di Cassazione
n.12263 del 25/05/2007).
Pertanto, solo nel caso in cui ci si trova dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (si
veda l’art. 2953 cc) il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente
(quinquennale) – previsto per il singolo tributo – in quello decennale.
Diversamente la notifica della cartella non fa altro che interrompere il precedente termine
di prescrizione quinquennale il quale ricomincerà a decorrere dal giorno successivo a
quello di notifica.
5. Notifica della Cartella Esattoriale. Termini di decadenza e prescrizione
La cartella esattoriale deve essere notificata entro termini ben precisi. Questi termini si
distinguono in termini di decadenza e termini di prescrizione.
I termini di decadenza, ove non rispettati, comportano la perdita della possibilità di
esercitare un determinato potere. Ad esempio, nel caso della cartella esattoriale notificata
oltre il termine di decadenza, l’ente creditore perde il potere di procedere alla riscossione
tramite ruolo.
Resta salvo, tuttavia, il credito preteso, che potrebbe essere recuperato mediante le
procedure ordinarie previste dal codice di procedura civile, quali ad esempio il ricorso per
decreto ingiuntivo.
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I termini di decadenza non possono essere sospesi nè interrotti (a differenza dei termini di
prescrizione). In altre parole, la decadenza è impedita solo dal compimento dell’atto
previsto dalla legge (o dall’accordo delle parti).
I termini di prescrizione, invece, ove non rispettati, comportano l’estinzione del diritto.
Una volta decorsa la prescrizione, pertanto, l’ente creditore non può più chiedere il
pagamento nè tramite ruolo nè tramite altre procedure.
I termini di prescrizione possono essere sospesi o interrotti. Ad esempio, interrompe la
prescrizione la richiesta di pagamento o il riconoscimento del debito da parte del debitore.
Dal giorno dell’interruzione, inizia a decorrere ex novo il termine di prescrizione.
In materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione e di decadenza sono
diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede.
5.1.
Imposte sul reddito
I tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA,.) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in
cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo, tempestivamente
notificato al contribuente (articolo 2946 del Codice civile).
In materia di imposte sul reddito, l’articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che la
cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
1.
del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a
quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il
versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre
dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a
seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della
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dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli
articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
2.
del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le
somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista
dall’articolo 36 ter del citato D.P.R. n. 600 del 1973;
3.
del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo,
per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
Questi termini sono stati introdotti dal Decreto Legge del 17 giugno 2005, n. 106, articolo 1,
comma 5 ter, che ha modificato il citato articolo 25.
Essi, tuttavia, valgono anche per le cartelle notificate anteriormente all’entrata in vigore
del Decreto Legge del 17 giugno 2005, n. 106.
Ciò in base ai principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 30
novembre 2005, secondo cui i nuovi termini previsti dal citato articolo 25 hanno efficacia
retroattiva, salvo il particolare regime transitorio previsto per le somme che risultano
dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, di seguito esposto.
5.1.2 Regime Transitorio
Il legislatore ha previsto un regime transitorio per le dichiarazioni presentate fino all’anno
2003.
Tale regime si riferisce esclusivamente alle somme che risultano dovute a seguito
dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 36 bis del D.P.R. n.
600/1973.
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In questi casi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 bis, del Decreto Legge del 17 giugno 2005,
n. 106, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 2004;
del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.
5.2.
Crediti Contributivi
La Legge 335/95 (entrata in vigore il 17 agosto 1995) ha modificato i termini di
prescrizione in materia contributiva, effettuando delle distinzioni tra i crediti relativi ai
periodi antecedenti il 1 gennaio 1996 e quelli relativi ai periodi successivi.
5.2.1. Termini di prescrizione per i contributi successivi al 1 gennaio 1996
Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nei
seguenti termini:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà
previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di
contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1
gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o
dei suoi superstiti;
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b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria.
5.2.2. Termini di prescrizione per i contributi anteriori al 1 gennaio 1996
Per le contribuzioni relative a periodi precedenti al 1 gennaio 1996 (data fissata dalla legge
335/95 per la decorrenza del nuovo termine di prescrizione di cinque anni, in luogo del
vecchio termine di dieci anni) bisogna fare le seguenti distinzioni:
1.
se è stato compiuto un atto interruttivo prima del 17 agosto 1995, si applica il
termine decennale, a cui va aggiunto un termine di tre anni per la sospensione
prevista dalla legge 11 novembre 1983 n. 638. Quindi possono essere recuperati i
contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti (Cassazione, sentenza del 7.1.2004 n.
46);
se è stato compiuto un atto interruttivo tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995,
2.
il recupero dei contributi potrà retroagire per dieci anni;
3.
se non è stato compiuto alcun atto interruttivo, si applicano i nuovi termini introdotti dalla Legge
335/95.
5.2.3. Termini di decadenza dei contributi previdenziali
Nel procedimento di riscossione mediante ruolo dei crediti contributivi, l’unico termine di
decadenza previsto dalla legge riguarda l’obbligo di rendere esecutivo il ruolo.
In particolare l’INPS ha l’obbligo di rendere esecutivi i ruoli entro (articolo 25 del Decreto
Legislativo n. 46/99):
-
il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento, per i
contributi o premi non versati dal debitore; in caso di denuncia o comunicazione
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tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di
conoscenza da parte dell’ente;
-
il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento per i
contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici;
-
il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto
definitivo per quelli sottoposti a gravame giudiziario.
I suddetti termini decadenziali hanno decorrenza per le debenze maturate dopo l’1.1.2001
(articolo 1, comma 20, del Decreto Legge n. 346/2000).
6. Come verificare la prescrizione di una cartella esattoriale
Per verificare la prescrizione di una cartella esattoriale, o meglio, che l’iter per la sua
notifica è stato corretto, ci si deve recare presso gli uffici dell’ente impositore (che è
indicato nella cartella esattoriale – bisogna andare di persona, se manda un modulo per
posta non le rispondono).
In altre parole occorre rivolgersi non ad Equitalia, ma a chi a suo tempo le richiese i tributi.
Agli impiegati dell’ente impositore occorre richiedere copia delle relate di notifica delle
richieste di pagamento a lei inviate in relazione agli atti indicati in cartella (è un diritto
sancito dalla legge 241/90 sulla trasparenza dei procedimenti della Pubblica
Amministrazione). Occorre presentare una domandina in loco per accedere agli atti.
In conclusione si chiederà di sapere quando, dove e a chi inviarono le richieste di
pagamento. Con questi documenti si potrà verificare se sono scaduti i termini di legge –
previsti per ogni singola pretesa debitoria – nell’intervallo temporale che va dalla data di
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notifica dell’avviso di pagamento dell’ente creditore a quella di notifica della cartella
esattoriale.
In caso affermativo il debito che sottende la cartella esattoriale è prescritto e la cartella è
nulla.
Se non vi sono notifiche degli avvisi di pagamento o se gli atti risultano inviati ad altri o
ad indirizzi sbagliati, oppure sono presenti altri vizi di notifica, la cartella esattoriale è
nulla per difetto di notifica.
7. Prescrizione di Cartella Esattoriale correttamente notificata e non impugnata
L’azione per il recupero si prescrive secondo l’ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c.
La prescrizione s’interrompe con la notifica dell’avviso di accertamento, che spesso viene
preso in scarsa considerazione da chi lo riceve (è al contrario importantissimo, anche
perché ha stretti termini per un’eventuale opposizione), cui fa seguito l’invio della cartella
di pagamento .
7.1.
La cartella, se non è opposta entro i sessanta giorni dalla notifica, diventa definitiva ed il
credito tramite essa preteso si prescrive in dieci anni.
l’azione per il recupero esattoriale di un credito derivante da una cartella di pagamento
correttamente notificata, non opposta entro i sessanta giorni dalla notifica, e rimasta
impagata, si prescrive in dieci anni – secondo l’ordinario termine ex art. 2946 c.c.
Restano salvi gli eventi interruttivi dei termini di prescrizione rappresentati dalla notifica
di azioni di escussione forzata (anche infruttuose) messe in atto da Equitalia nei confronti
del debitore moroso.
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8. Mancata notifica della Cartella o notifica ad Indirizzo Errato
L’errata notifica, per consegna a persona diversa da debitore non legittimata al ritiro,
ovvero per notifica ad indirizzo errato non può essere opposto in quanto così facendo si
sanerebbe il vizio (principio “del raggiungimento dello scopo”). Per far valere tale vizio si
deve attendere l’atto successivo, intimazione al pagamento, fermo amministrativo ecc., ed
eccepire tale vizio ex art. 615 del codice di procedura civile avanti al giudice competente
per materia.
Firenze lì 19/10/2011
Dott. Massimo Esposito
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termini decadenza e prescrizione delle cartelle