DECRETO RETTORALE N. 1356 Bando di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado - anno accademico 2014/15 IL RETTORE Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; visto il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni; visto il d.m. 30 gennaio 1998, n. 39, recante: “Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”; vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”; visto il d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, portante: “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”; visto il d.m. 5 maggio 2004 con cui il diploma di laurea quadriennale in Scienze motorie è stato equiparato a specifiche classi di lauree specialistiche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; visto il d.m. 9 febbraio 2005, n. 22 e relativo allegato A, con il quale sono state integrate le classi di lauree specialistiche che danno accesso all’insegnamento nella scuola secondaria; -1- visto il d.m. 26 luglio 2007 e relativo allegato 2, con cui è stata definita la corrispondenza tra le classi di laurea previste dal d.m. 270/2004 e le classi di laurea previste dal d.m. 509/1999; visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 e le relative tabelle di equiparazione tra lauree ex d.m. 509/1999 e lauree ex d.m. 270/2004; visto il d.m. 10 settembre 2010, n. 249, recante: <<Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” >>, modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013; vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 4 aprile 2011, n. 139, recante: <<Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "Formazione iniziale degli insegnanti”>> (di seguito D.M. 139/2011); visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 30 novembre 2012, n. 93, recante “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio”, in particolare gli articoli 2 e 8; visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 16 maggio 2014, n. 312, con il quale è stato indetta, per l’anno accademico 2014-2015, la selezione per l’accesso al secondo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo; visto il decreto dipartimentale del Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 maggio 2014, n. 263, recante: “Indicazioni operative per la presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare e per il pagamento del contributo di partecipazione alle prove di selezione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 maggio 2014, n. 312”; -2- visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 20 giugno 2014, n. 487, con il quale, ad integrazione delle disposizioni di cui al D.M. 139/2011 sono dettate norme per disciplinare istituzione e svolgimento del secondo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo; visto il decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 1° ottobre 2014, n. 698, con il quale sono state fornite le Istruzioni operative sulle prove di selezione del TFA II ciclo (di seguito D.D. 698/2014); viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione adottate rispettivamente in data 8 e 16 luglio 2014; acquisito il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento integrato con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia riunitosi in data 24 settembre 2014, DECRETA Articolo unico È emanato il seguente bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado - anno accademico 2014/15: << Bando di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado - anno accademico 2014/15 Articolo 1 Selezione e posti 1. È indetta la selezione per l’accesso ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (di seguito TFA), istituiti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell’articolo 15 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249 e delle disposizioni attuative contenute nel successivo Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 16 maggio 2014, n. 312. -3- 2. I Corsi di TFA istituiti dalle Facoltà dell’Ateneo sono articolati in ragione della classe di abilitazione all’insegnamento cui afferiscono. 3. Il numero di posti offerto per ciascun Corso di TFA attivato è il seguente: Classe Denominazione Posti Facoltà Sede amministrativa Acc.2 A029 - Educazione fisica negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria di II grado 63 Scienze della formazione Milano 10 Scienze della formazione Milano A030 - Educazione fisica nella scuola media A036 Filosofia, psicologia dell’educazione e scienza A037 Filosofia e storia 15 Scienze della formazione Milano A038 Fisica 17 Scienze matematiche, fisiche e naturali Brescia A042 Informatica 13 Scienze matematiche, fisiche e naturali Brescia Acc.5 A043 - Italiano, storia, geografia 140 Lettere e filosofia Milano nella scuola secondaria di I grado A050 - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado A047 Matematica 27 Scienze matematiche, fisiche e naturali Brescia A048 Matematica applicata 25 Scienze matematiche, fisiche e naturali Brescia A049 Matematica e fisica 23 Scienze matematiche, fisiche e naturali Brescia -4- A051 Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale 30 Lettere e filosofia Milano A052 Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico 13 Lettere e filosofia Milano A059 Matematiche e Scienze nella scuola secondaria di I grado 70 Scienze matematiche, fisiche e naturali Brescia A061 Storia dell'arte 13 Lettere e filosofia Milano Acc.6 A245 - Lingua straniera (francese) 24 Scienze linguistiche e letterature straniere Milano 90 Scienze linguistiche e letterature straniere Milano 20 Scienze linguistiche e letterature straniere Milano 11 Scienze linguistiche e letterature straniere Milano 2 Scienze linguistiche e letterature straniere Milano A246 - Lingua e civiltà straniera (francese) Acc.7 A345 - Lingua straniera (inglese) A346 - Lingua e civiltà straniera (inglese) Acc.8 A445 - L ingua straniera (spagnolo) A446 - Lingua e civiltà straniera (spagnolo) Acc.9 A545 - Lingua straniera (tedesco) A546 - Lingua e civiltà straniera (tedesco) A646 Lingua e civiltà straniera (russo) Articolo 2 Requisiti di ammissione 1. Possono partecipare all’iter selettivo coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 maggio 2014, n. 312 (di seguito denominato D.M. 312/2014), maturati entro i termini dal medesimo articolo imperativamente dettati, siano stati ammessi con Decreto del competente Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. 2. I candidati con titoli di studio conseguiti all’estero assegnati a questo Ateneo che abbiano superato il test preliminare, a pena di improcedibilità, devono altresì -5- presentare alla competente Segreteria copia conforme all’originale della documentazione prescritta all’art. 3, n. 5, del D.M. 312/2014. 3. I soggetti che non abbiano conseguito i requisiti di ammissione prescritti o osservato quanto indicato al precedente numero, decadono dalla posizione conseguita. 4. Sono ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, senza dover sostenere alcuna prova, coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l’esame per l'abilitazione ai sensi dell’articolo 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 2010, ivi compresi coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 novembre 2011. Sono, altresì, ammessi in soprannumero coloro che hanno superato l’intera procedura selettiva per più classi di abilitazione nel precedente ciclo di TFA e che hanno optato per la frequenza di un solo corso di TFA, coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo di TFA per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, nonché coloro che sono risultati idonei, ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza del I ciclo di TFA. Non sono ammessi all’iscrizione in soprannumero ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.D.G. n. 698/2014, i soggetti che abbiano già conseguito, attraverso la frequenza del I ciclo di TFA, anche ai soli fini dello scioglimento della riserva, un’abilitazione negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 312/2014. Con successivo avviso pubblicato sul sito www.unicatt.it verranno rese note modalità e tempi di iscrizione per gli allievi richiedenti ammissione in soprannumero. 5. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. La verifica dei requisiti di ammissione, autocertificati (ex D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e della legge 12 novembre 2011, n. 183) tramite la procedura on line di cui all’art. 4 del D.M. 312/2014 al momento della presentazione della domanda, e integrati secondo quanto dettato al successivo art. 5, nonché la verifica dei titoli valutabili di cui al successivo art. 13 può essere condotta in qualsiasi momento, anche successivo all’immatricolazione al Corso di TFA. Parimenti, i conseguenti provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti, possono essere assunti in qualsiasi momento, anche successivo all’immatricolazione al Corso di TFA. -6- Articolo 3 Candidati diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento 1. I candidati diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento dovranno far pervenire - pena l’inapplicabilità del beneficio - entro e non oltre il decimo giorno precedente la prova scritta, presso il Servizio integrazione studenti con disabilità e studenti con DSA, specifica istanza cartacea nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa (legge n. 104/1992, così come integrata e modificata dalle leggi n. 17/1999 e n. 53/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), il tipo di ausilio necessario durante l’espletamento della prova concorsuale, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo altresì, in allegato all’istanza medesima, una certificazione medico-sanitaria rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi delle leggi vigenti. 2. Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Articolo 4 Prove selettive di accesso 1. Ai sensi dell’articolo 6, n. 1, del D.M. 312/2014, le prove selettive per l’accesso ai corsi di TFA consistono in: a) un test preliminare predisposto da una Commissione nazionale nominata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di contenuto identico su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione; b) una prova scritta; c) una prova orale. Articolo 5 Procedura di iscrizione alla prova scritta e termini di scadenza 1. Quanti, a seguito del superamento del test preliminare previsto dal D.M. 312/2014 sono stati ammessi con Decreto del competente Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale ex art. 7, n. 4, del D.M. 312/2014, possono partecipare alla prova scritta finalizzata all’accesso al corso di TFA presso questo Ateneo. 2. La partecipazione alla prova scritta è subordinata: a) All’iscrizione effettuata con procedura esclusivamente telematica attraverso la piattaforma https://tfa.cineca.it secondo quanto disposto all’art. 3, n. 3, D.D. n. 698/2014. b) All’utilizzo della specifica procedura on-line, accessibile dal sito www.unicatt.it fino al 27 novembre 2014. -7- c) Alla digitazione di tutti i dati richiesti dalla suddetta procedura on-line (sezione “Il tuo profilo”), ed in particolare: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito, cittadinanza, telefono cellulare, e-mail, diplomi di maturità e titoli di studio posseduti dal candidato. d) Alla digitazione dei dati relativi a : - Periodi di servizio maturati, in relazione a ciascuna classe di abilitazione. - Titolo di accesso al corso di TFA, comprensivo degli esami di profitto superati per conseguirlo, con specifica indicazione delle date di sostenimento degli stessi, dei relativi voti e degli eventuali crediti formativi universitari a questi correlati. I possessori di titoli accademici previsti da ordinamenti antecedenti il D.M. 509/1999 indicheranno la durata in annualità delle discipline previste dal proprio piano degli studi anziché i crediti formativi universitari. I possessori di laurea specialistica o magistrale dovranno altresì fornire tutti i dettagli sopra indicati anche relativamente alla laurea triennale che abbia costituito titolo di accesso alla ricordata laurea specialistica o magistrale fondante l’accesso al Corso di TFA. Coloro che avessero superato corsi singoli necessari ad adeguare i titoli di studio posseduti ai correnti requisiti per l’accesso alla classe concorsuale di interesse devono autocertificarne il possesso compilando quanto specificamente richiesto dalla ricordata procedura on-line. Analogamente forniranno dettagliata autocertificazione del piano degli studi osservato per conseguire titoli accademici ulteriori a quello che abbia fondato domanda di accesso al Corso di TFA coloro che mediante tali ulteriori carriere abbiano integrato i requisiti per l’accesso al Corso di TFA. - Dottorato di ricerca. - Attività di ricerca. - Pubblicazioni scientifiche. - Ulteriori titoli di studio accademico: Master universitari di I o II livello, corsi di perfezionamento universitario, laurea. e) Alla generazione della domanda di partecipazione per ciascuna classe di abilitazione per la quale si concorre. f) Alla scelta del mezzo di pagamento (carta di credito; MAV) del contributo per l’iscrizione alla prova, pari ad € 50,00 (cinquanta) - non rimborsabili - per ciascuna classe di abilitazione. g) All’esecuzione del sopracitato pagamento ed alla presentazione, in fase di riconoscimento del candidato alla prova scritta, della ricevuta comprovante lo stesso. La mancata esibizione della suddetta ricevuta come sopra descritto pregiudica l’ammissione del candidato alla prova stessa. Al termine della procedura i candidati dovranno stampare la domanda di iscrizione alla selezione per ciascuna classe di abilitazione di interesse, le autocertificazioni dei titoli posseduti e il bollettino per il versamento della quota di partecipazione alla -8- selezione generati in dipendenza dei dati imputati. h) I candidati dovranno inoltre procedere all’invio, tramite raccomandata A.R., entro il termine perentorio del 28 novembre 2014 (a tal fine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante) della documentazione generata dalla procedura, debitamente datata e sottoscritta e della copia del versamento della quota di partecipazione alla selezione, non rimborsabile, versata tramite carta di credito o MAV generato mediante la procedura stessa. Le raccomandate dovranno essere inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi per la classe di abilitazione prescelta: - Segreteria TFA, Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano; - Servizi Didattici e Segreteria studenti, Università Cattolica del Sacro Cuore Via Trieste, 17 - 25121 Brescia. Il candidato dovrà provvedere ad un invio postale raccomandato, completo di tutta la documentazione richiesta, per ogni classe di abilitazione a cui concorre. Domande incomplete verranno considerate come non depositate. La busta contenente la domanda deve riportare all’esterno la dicitura: “Selezione TFA – Classe di abilitazione _________ (indicare la Classe di abilitazione, es.: A036). Il mancato invio entro i termini prefissati della documentazione richiesta per la partecipazione alla selezione tramite posta raccomandata comporta l’esclusione dalla partecipazione alle prove di selezione. Articolo 6 Procedura di iscrizione alla prova orale e termini di scadenza 1. Sono ammessi d’ufficio al sostenimento della prova orale quanti abbiano superato presso questo Ateneo la prova scritta prevista al precedente articolo 4. Articolo 7 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto rettorale. Ciascuna Commissione può articolarsi in sottocommissioni. 2. Nel caso di articolazione in sottocommissioni, l’individuazione del commissario Vice-Presidente è direttamente operata dal Presidente di Commissione. 3. Ciascuna Commissione potrà avvalersi del supporto del personale tecnico- -9- amministrativo ed ausiliario per lo svolgimento dei propri compiti; in tale evenienza, il funzionario tecnico-amministrativo di maggior grado assume il compito di Responsabile d’aula e coordina lo svolgimento dei compiti di supporto alla Commissione secondo le indicazioni ricevute dal Presidente della stessa. Articolo 8 Prove selettive di accesso 1. Il calendario delle prove scritte e delle prove orali sarà pubblicato sul sito www.unicatt.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati. L’assenza del candidato alla prova scritta, o alla prova orale, sarà considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa. 2. Le prove di accesso vertono sui programmi di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 21 settembre 2012 n. 80 ovvero, per le classi di concorso ivi non contemplate, sui programmi disciplinari di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 11 agosto 1998, n. 357, integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso, con riferimento ai provvedimenti attuativi del riordino del primo e del secondo ciclo di istruzione. 3. Ai sensi del D.M. 487/2014 e del successivo D.D.G. 698/2014, agli ambiti disciplinari verticali di cui al D.M. 354/1998, corrispondono una stessa prova scritta, una stessa prova orale, una stessa graduatoria di merito. PROVA SCRITTA 1. La prova scritta è valutata in trentesimi ed è predisposta secondo i seguenti criteri: l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il Corso di TFA si riferisce; la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana, e non prevede domande a risposta chiusa; nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al Corso di TFA; nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è prevista una prova di analisi del testo; nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue classiche è prevista una prova di traduzione; nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova - 10 - scritta può essere integrata da una prova pratica in laboratorio. 2. I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno conseguito una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. 3. La prova scritta è soggetta ad annullamento, qualora riporti la firma o segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato. 4. L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito www.unicatt.it/TFA sul quale saranno riportati per ogni classe di abilitazione, cognome, nome e codice fiscale di ogni candidato ammesso. PROVA ORALE 1. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. 2. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al corso di tirocinio formativo attivo. Articolo 9 Obblighi del candidato 1. Per sostenere le prove di selezione i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e identificazione, nella sede e nell’orario indicati dall’Università attraverso apposito avviso pubblicato sito web www.unicatt.it/TFA. 2. I candidati potranno accedere all’aula di svolgimento delle prove di selezione soltanto dopo le procedure di identificazione esibendo: - un documento di riconoscimento in corso di validità; - ricevuta originale del versamento per ciascuna classe di abilitazione. Coloro che si presentassero senza documenti, con documenti non validi non saranno ammessi. Non sarà consentito l’accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento. L'assenza del candidato alla prova scritta e/o alla prova orale sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa e non si procederà alla restituzione del contributo versato. 3. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione. - 11 - Articolo 10 Titoli Valutabili 1. Al fine della formazione della graduatoria finale di ammissione prevista all’art.11 del D.M. 312/2014, la Commissione giudicatrice valuta a proprio insindacabile giudizio i titoli conseguiti secondo quanto di seguito esposto: Titolo di accesso Valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto1 della laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti: 28/30 punti 2 29/30 punti 3 30/30 punti 4 Si procede, se necessario, all’arrotondamento all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Sono computati nella media eventuali esami o crediti formativi universitari conseguiti successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di accesso all’insegnamento. Votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello o del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, per un massimo di 4 punti: da 101 a 105/110 punti 2 da 106 a 110/110 punti 3 110 e lode/110 punti 4 Titoli di servizio Servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di abilitazione o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione: 360 giorni: punti 4 da 361 a 540 giorni: punti 6 da 541 a 720 giorni: punti 8 da 721 giorni: punti 2 ogni ulteriori 180 giorni 1 Sono escluse dal calcolo della media aritmetica le attività che non richiedono necessariamente il sostenimento di una prova (esame o crediti) con voto, e, per i laureati dell’Università Cattolica, le valutazione degli esami di Teologia. - 12 - Titoli culturali e professionali Titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: punti 6; attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 22 legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e dell’articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: punti 4; pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari: 1 punto per ciascun titolo presentato, per un massimo di 4 punti complessivi. Articolo 11 Graduatoria finale 1. La Commissione giudicatrice forma la graduatoria degli ammessi a ciascun Corso di TFA sommando rispettivamente il punteggio conseguito nel test preliminare (con votazione non inferiore a 21/30), il punteggio della prova scritta (con votazione non inferiore a 21/30), il punteggio della prova orale (con votazione non inferiore a 15/20) e il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli di cui al precedente articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane. 2. È ammesso a ciascun Corso di TFA, secondo l’ordine della graduatoria di cui al punto precedente, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili come indicato nel bando. 3. Nell’ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di concorrenti inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi, integrati solo dagli ammessi in soprannumero di cui all’articolo 2, n.4, del presente bando. L’Ateneo si riserva di non attivare corsi di TFA con un numero di allievi complessivamente ammessi in numero inferiore a dieci. 4. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.unicatt.it/TFA . 5. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a più classi di abilitazione, i candidati devono comunque optare per l’immatricolazione e la - 13 - frequenza ad un solo Corso di TFA. 6. I candidati che risulteranno ammessi all’iscrizione in quanto in posizione utile nella graduatoria finale, dovranno riaccedere alla procedura on-line onde generare la domanda di immatricolazione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del S. Cuore, da presentarsi, completa in ogni sua parte e sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio indicato all’atto della pubblicazione delle graduatorie finali, presso la Segreteria di competenza per la sede di afferenza del corso: per iscrizione presso la sede di Milano Università Cattolica del Sacro Cuore – Segreteria TFA – Via Carducci, 28/30– 20123 Milano, per iscrizione presso la sede di Brescia Università Cattolica del Sacro Cuore – Servizi Didattici e Segreteria studenti – Via Trieste, 17 – 25121 Brescia. La domanda di immatricolazione dovrà imperativamente essere accompagnata da quanto segue: a) quietanza comprovante il versamento delle tasse e dei contributi; b) due fotografie identiche e recenti formato tessera; c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. I candidati ammessi che non avranno regolarizzato entro i termini stabiliti la loro posizione amministrativa saranno ritenuti rinunciatari. A seguito della mancata iscrizione dei vincitori del concorso, i candidati in successione nella graduatoria saranno invitati, mediante comunicazione scritta a mezzo telegramma ovvero invio di messaggio di posta elettronica all’indirizzo fornito dal candidato all’atto della registrazione al Portale iscrizioni, a perfezionare l’iscrizione entro sette giorni dalla data di comunicazione. I candidati che non abbiano ottemperato a quanto sopra saranno considerati rinunciatari e si procederà ad ulteriore scorrimento della predetta graduatoria sino ad esaurimento dei posti disponibili. 7. L’iscrizione al TFA secondo l’ordine della graduatoria si perfeziona con il pagamento di un importo a titolo di tasse e contributi di iscrizione pari a € 2.700,00 (duemilasettecento.), comprensivi della Tassa Regionale per il diritto allo studio e dell’imposta di bollo, assolta in modo virtuale, e inclusi nell’ammontare della prima rata, rispettivamente pari ad € 140,00 e a € 16,00. Il versamento della prima rata pari ad € 1.400,00 (millequattrocento) deve avvenire prima di presentare la domanda di immatricolazione alla competente Segreteria. La seconda rata di tasse e - 14 - contributi, pari ad € 1.300,00 (milletrecento), dovrà essere versata entro il 30 aprile 2015. 8. Lo studente diversamente abile, con invalidità certificata pari o superiore al 66%, ha diritto all’esonero totale dalle tasse e contributi di iscrizione (è dovuto un’unico versamento di € 100,00 a titolo di rimborso spese e imposta di bollo, da corrispondere prima di presentare la domanda di immatricolazione alla competente Segreteria). Prima dell’immatricolazione dovrà contattare il Servizio integrazione studenti con disabilità e studenti con DSA ai numeri telefonici: 02/7234.3852 per la sede di Milano e 030/2406.298 per la sede di Brescia. 9. A seguito della pubblicazione della graduatoria finale degli ammessi, mediante apposito avviso, verranno dettate le opportune indicazioni per la ricezione delle domande di ammissione in sovrannumero e, conseguentemente alla valutazione delle stesse da parte della Commissione giudicatrice l’ammissione dei candidati ai corsi di TFA, lo strumento ed i termini di deposito delle domande di immatricolazione. 10. Il calendario delle lezioni, i programmi dei corsi e l’inizio delle attività del Corso di TFA saranno definiti successivamente. Articolo 12 Carriera di studi 1. Al fine della iscrizione ad un Corso di TFA è consentita, limitatamente all’a.a. 2014/2015, la sospensione della frequenza ai dottorati di ricerca offerti dall’Ateneo nel rispetto delle condizioni per ciascuno di questi dettate. 2. Limitatamente all’a.a. 2014/2015 è consentita l’iscrizione ad un Corso di TFA a quanti siano destinatari degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240 del 2010. 3. Non è previsto congedo per altro Ateneo, né accettazione di congedi provenienti da altri Atenei, salvo la grave e giustificata causa motivante quest’ultima. Lo studente che non intende proseguire gli studi presso questo Ateneo provvede a rinuncia agli studi. 4. Lo studente che non completi gli studi nell’a.a. 2014/2015 nel successivo anno accademico potrà richiedere l’iscrizione in posizione di fuori corso o ripetente solo qualora il medesimo Corso di TFA sia offerto, con il medesimo piano degli studi, nella medesima sede d’iscrizione e purché a ciò non osti alcuna previsione normativa. Laddove lo stato di maternità o la somministrazione di particolari terapie mediche inibiscano la frequenza del Corso di TFA, l’allievo potrà altresì richiedere la sospensione degli studi e la conseguente temporanea sospensione delle rate di tasse e contributi universitari dovuti. - 15 - 5. Per ogni aspetto non specificamente previsto dal presente bando si rimanda alle disposizioni del vigente Regolamento Didattico di Ateneo in quanto applicabili e a quanto specificamente deliberato dalle Facoltà cui afferisce ciascun Corso di TFA. Articolo 13 Responsabile del procedimento. 1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Michele FALDI, Direttore Didattica, Formazione post-laurea e Servizi agli studenti. 2. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Articolo 14 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti alla selezione per l’accesso ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui all’articolo 1, sono raccolti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha sede in Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano. 2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando. 3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalle procedure di selezione. 4. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati dall’Università alle competenti Pubbliche Amministrazioni in adempimento degli obblighi connessi allo svolgimento della presente procedura di selezione, nonché in ottemperanza a quanto dalle stesse emanato per l’attuazione, lo svolgimento ed il monitoraggio dei Corsi di studio oggetto del presente bando. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Università Cattolica - 16 - del Sacro Cuore che ha sede in Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano, titolare del trattamento. Milano, 14 novembre 2014 IL RETTORE (Prof. Franco Anelli) F.to: F. Anelli IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Prof. Marco Elefanti) F.to: M. Elefanti Per copia conforme all'originale. Milano, 24 novembre 2014 - 17 -