DECRETO RETTORALE N. 1356
Bando di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’insegnamento
nella scuola secondaria di primo e secondo grado - anno accademico 2014/15
IL RETTORE
Visto
lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto
rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
visto
il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive
modifiche e integrazioni;
visto
il d.m. 30 gennaio 1998, n. 39, recante: “Testo coordinato delle
disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso
a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”;
vista
la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai
corsi universitari”;
visto
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia
di protezione dei dati personali”;
visto
il d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, portante: “Modifiche al Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;
visto
il d.m. 5 maggio 2004 con cui il diploma di laurea quadriennale in
Scienze motorie è stato equiparato a specifiche classi di lauree
specialistiche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
visto
il d.m. 9 febbraio 2005, n. 22 e relativo allegato A, con il quale sono state
integrate le classi di lauree specialistiche che danno accesso
all’insegnamento nella scuola secondaria;
-1-
visto
il d.m. 26 luglio 2007 e relativo allegato 2, con cui è stata definita la
corrispondenza tra le classi di laurea previste dal d.m. 270/2004 e le
classi di laurea previste dal d.m. 509/1999;
visto
il decreto interministeriale 9 luglio 2009 e le relative tabelle di
equiparazione tra lauree ex d.m. 509/1999 e lauree ex d.m. 270/2004;
visto
il d.m. 10 settembre 2010, n. 249, recante: <<Regolamento concernente:
“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai
sensi dell’art.2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” >>,
modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013;
vista
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario;
visto
il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del
4 aprile 2011, n. 139, recante: <<Attuazione DM 10 settembre 2010,
n. 249, recante regolamento concernente: "Formazione iniziale degli
insegnanti”>> (di seguito D.M. 139/2011);
visto
il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 30
novembre 2012, n. 93, recante “Definizione delle modalità di
accreditamento delle sedi di tirocinio”, in particolare gli articoli 2 e 8;
visto
il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 16
maggio 2014, n. 312, con il quale è stato indetta, per l’anno accademico
2014-2015, la selezione per l’accesso al secondo ciclo di Tirocinio
Formativo Attivo;
visto
il decreto dipartimentale del Dipartimento per l’Istruzione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 maggio 2014, n.
263, recante: “Indicazioni operative per la presentazione della domanda
di partecipazione al test preliminare e per il pagamento del contributo di
partecipazione alle prove di selezione di cui all’articolo 4 del decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 maggio 2014,
n. 312”;
-2-
visto
il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
20 giugno 2014, n. 487, con il quale, ad integrazione delle disposizioni di
cui al D.M. 139/2011 sono dettate norme per disciplinare istituzione e
svolgimento del secondo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo;
visto
il decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca del 1° ottobre 2014, n. 698, con il quale sono state fornite le
Istruzioni operative sulle prove di selezione del TFA II ciclo (di seguito
D.D. 698/2014);
viste
le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione
adottate rispettivamente in data 8 e 16 luglio 2014;
acquisito
il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento integrato
con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
riunitosi in data 24 settembre 2014,
DECRETA
Articolo unico
È emanato il seguente bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Tirocinio
Formativo Attivo (TFA) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo
grado - anno accademico 2014/15:
<<
Bando di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado
- anno accademico 2014/15
Articolo 1
Selezione e posti
1. È indetta la selezione per l’accesso ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (di
seguito TFA), istituiti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e finalizzati al
conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo
e di secondo grado, ai sensi dell’articolo 15 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249
e delle disposizioni attuative contenute nel successivo Decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 16 maggio 2014, n. 312.
-3-
2. I Corsi di TFA istituiti dalle Facoltà dell’Ateneo sono articolati in ragione della
classe di abilitazione all’insegnamento cui afferiscono.
3. Il numero di posti offerto per ciascun Corso di TFA attivato è il seguente:
Classe
Denominazione
Posti
Facoltà
Sede
amministrativa
Acc.2
A029 - Educazione fisica negli
istituti e nelle scuole di istruzione
secondaria di II grado
63
Scienze della
formazione
Milano
10
Scienze della
formazione
Milano
A030 - Educazione fisica nella
scuola media
A036
Filosofia, psicologia
dell’educazione
e
scienza
A037
Filosofia e storia
15
Scienze della
formazione
Milano
A038
Fisica
17
Scienze
matematiche,
fisiche e
naturali
Brescia
A042
Informatica
13
Scienze
matematiche,
fisiche e
naturali
Brescia
Acc.5
A043 - Italiano, storia, geografia
140
Lettere e
filosofia
Milano
nella scuola secondaria di I grado
A050 - Materie letterarie negli
istituti di istruzione secondaria di II
grado
A047
Matematica
27
Scienze
matematiche,
fisiche e
naturali
Brescia
A048
Matematica applicata
25
Scienze
matematiche,
fisiche e
naturali
Brescia
A049
Matematica e fisica
23
Scienze
matematiche,
fisiche e
naturali
Brescia
-4-
A051
Materie letterarie e latino nei licei e
nell’istituto magistrale
30
Lettere e
filosofia
Milano
A052
Materie letterarie, latino e greco nel
liceo classico
13
Lettere e
filosofia
Milano
A059
Matematiche e Scienze nella scuola
secondaria di I grado
70
Scienze
matematiche,
fisiche e
naturali
Brescia
A061
Storia dell'arte
13
Lettere e
filosofia
Milano
Acc.6
A245 - Lingua straniera (francese)
24
Scienze
linguistiche e
letterature
straniere
Milano
90
Scienze
linguistiche e
letterature
straniere
Milano
20
Scienze
linguistiche e
letterature
straniere
Milano
11
Scienze
linguistiche e
letterature
straniere
Milano
2
Scienze
linguistiche e
letterature
straniere
Milano
A246 - Lingua e civiltà straniera
(francese)
Acc.7
A345 - Lingua straniera (inglese)
A346 - Lingua e civiltà straniera
(inglese)
Acc.8
A445
-
L
ingua
straniera
(spagnolo)
A446 - Lingua e civiltà straniera
(spagnolo)
Acc.9
A545 - Lingua straniera (tedesco)
A546 - Lingua e civiltà straniera
(tedesco)
A646
Lingua e civiltà straniera (russo)
Articolo 2
Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare all’iter selettivo coloro che, in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
16 maggio 2014, n. 312 (di seguito denominato D.M. 312/2014), maturati entro i
termini dal medesimo articolo imperativamente dettati, siano stati ammessi con
Decreto del competente Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.
2. I candidati con titoli di studio conseguiti all’estero assegnati a questo Ateneo che
abbiano superato il test preliminare, a pena di improcedibilità, devono altresì
-5-
presentare alla competente Segreteria copia conforme all’originale della
documentazione prescritta all’art. 3, n. 5, del D.M. 312/2014.
3. I soggetti che non abbiano conseguito i requisiti di ammissione prescritti o osservato
quanto indicato al precedente numero, decadono dalla posizione conseguita.
4. Sono ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, senza dover sostenere alcuna
prova, coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), che si sono iscritti e che
hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l’esame per l'abilitazione ai sensi
dell’articolo 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 2010, ivi compresi coloro che
fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda
abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di
specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 1, comma
19, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11
novembre 2011.
Sono, altresì, ammessi in soprannumero coloro che hanno superato l’intera
procedura selettiva per più classi di abilitazione nel precedente ciclo di TFA e che
hanno optato per la frequenza di un solo corso di TFA, coloro che hanno sospeso la
frequenza del primo ciclo di TFA per cause sopravvenute e comunque a loro non
imputabili, nonché coloro che sono risultati idonei, ma non collocati in posizione
utile ai fini della frequenza del I ciclo di TFA.
Non sono ammessi all’iscrizione in soprannumero ai sensi dell’art. 5, comma 2 del
D.D.G. n. 698/2014, i soggetti che abbiano già conseguito, attraverso la frequenza
del I ciclo di TFA, anche ai soli fini dello scioglimento della riserva, un’abilitazione
negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 312/2014.
Con successivo avviso pubblicato sul sito www.unicatt.it verranno rese note
modalità e tempi di iscrizione per gli allievi richiedenti ammissione in
soprannumero.
5. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. La verifica dei requisiti di
ammissione, autocertificati (ex D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e della legge 12
novembre 2011, n. 183) tramite la procedura on line di cui all’art. 4 del D.M.
312/2014 al momento della presentazione della domanda, e integrati secondo quanto
dettato al successivo art. 5, nonché la verifica dei titoli valutabili di cui al successivo
art. 13 può essere condotta in qualsiasi momento, anche successivo
all’immatricolazione al Corso di TFA. Parimenti, i conseguenti provvedimenti di
esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti
richiesti, possono essere assunti in qualsiasi momento, anche successivo
all’immatricolazione al Corso di TFA.
-6-
Articolo 3
Candidati diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento
1. I candidati diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento dovranno far
pervenire - pena l’inapplicabilità del beneficio - entro e non oltre il decimo giorno
precedente la prova scritta, presso il Servizio integrazione studenti con disabilità e
studenti con DSA, specifica istanza cartacea nella quale siano indicati, ai sensi della
vigente normativa (legge n. 104/1992, così come integrata e modificata dalle leggi
n. 17/1999 e n. 53/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), il tipo di ausilio
necessario durante l’espletamento della prova concorsuale, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, producendo altresì, in allegato all’istanza medesima,
una certificazione medico-sanitaria rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio, ai sensi delle leggi vigenti.
2. Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Si ricorda che le dichiarazioni
mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Articolo 4
Prove selettive di accesso
1. Ai sensi dell’articolo 6, n. 1, del D.M. 312/2014, le prove selettive per l’accesso ai
corsi di TFA consistono in:
a) un test preliminare predisposto da una Commissione nazionale nominata dal
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di contenuto identico su tutto
il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione;
b) una prova scritta;
c) una prova orale.
Articolo 5
Procedura di iscrizione alla prova scritta e termini di scadenza
1. Quanti, a seguito del superamento del test preliminare previsto dal D.M. 312/2014
sono stati ammessi con Decreto del competente Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale ex art. 7, n. 4, del D.M. 312/2014, possono partecipare alla prova scritta
finalizzata all’accesso al corso di TFA presso questo Ateneo.
2. La partecipazione alla prova scritta è subordinata:
a) All’iscrizione effettuata con procedura esclusivamente telematica attraverso la
piattaforma https://tfa.cineca.it secondo quanto disposto all’art. 3, n. 3, D.D. n.
698/2014.
b) All’utilizzo della specifica procedura on-line, accessibile dal sito www.unicatt.it
fino al 27 novembre 2014.
-7-
c) Alla digitazione di tutti i dati richiesti dalla suddetta procedura on-line (sezione “Il
tuo profilo”), ed in particolare: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, residenza e recapito, cittadinanza, telefono cellulare, e-mail, diplomi di
maturità e titoli di studio posseduti dal candidato.
d) Alla digitazione dei dati relativi a :
- Periodi di servizio maturati, in relazione a ciascuna classe di abilitazione.
- Titolo di accesso al corso di TFA, comprensivo degli esami di profitto superati
per conseguirlo, con specifica indicazione delle date di sostenimento degli
stessi, dei relativi voti e degli eventuali crediti formativi universitari a questi
correlati.
I possessori di titoli accademici previsti da ordinamenti antecedenti il D.M.
509/1999 indicheranno la durata in annualità delle discipline previste dal
proprio piano degli studi anziché i crediti formativi universitari.
I possessori di laurea specialistica o magistrale dovranno altresì fornire tutti i
dettagli sopra indicati anche relativamente alla laurea triennale che abbia
costituito titolo di accesso alla ricordata laurea specialistica o magistrale
fondante l’accesso al Corso di TFA. Coloro che avessero superato corsi singoli
necessari ad adeguare i titoli di studio posseduti ai correnti requisiti per
l’accesso alla classe concorsuale di interesse devono autocertificarne il
possesso compilando quanto specificamente richiesto dalla ricordata procedura
on-line. Analogamente forniranno dettagliata autocertificazione del piano degli
studi osservato per conseguire titoli accademici ulteriori a quello che abbia
fondato domanda di accesso al Corso di TFA coloro che mediante tali ulteriori
carriere abbiano integrato i requisiti per l’accesso al Corso di TFA.
- Dottorato di ricerca.
- Attività di ricerca.
- Pubblicazioni scientifiche.
- Ulteriori titoli di studio accademico: Master universitari di I o II livello, corsi
di perfezionamento universitario, laurea.
e) Alla generazione della domanda di partecipazione per ciascuna classe di
abilitazione per la quale si concorre.
f) Alla scelta del mezzo di pagamento (carta di credito; MAV) del contributo per
l’iscrizione alla prova, pari ad € 50,00 (cinquanta) - non rimborsabili - per
ciascuna classe di abilitazione.
g) All’esecuzione del sopracitato pagamento ed alla presentazione, in fase di
riconoscimento del candidato alla prova scritta, della ricevuta comprovante lo
stesso. La mancata esibizione della suddetta ricevuta come sopra descritto
pregiudica l’ammissione del candidato alla prova stessa. Al termine della
procedura i candidati dovranno stampare la domanda di iscrizione alla selezione
per ciascuna classe di abilitazione di interesse, le autocertificazioni dei titoli
posseduti e il bollettino per il versamento della quota di partecipazione alla
-8-
selezione generati in dipendenza dei dati imputati.
h) I candidati dovranno inoltre procedere all’invio, tramite raccomandata A.R., entro
il termine perentorio del 28 novembre 2014 (a tal fine farà fede la data del timbro
dell’ufficio postale accettante) della documentazione generata dalla procedura,
debitamente datata e sottoscritta e della copia del versamento della quota di
partecipazione alla selezione, non rimborsabile, versata tramite carta di credito o
MAV generato mediante la procedura stessa.
Le raccomandate dovranno essere inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi per la
classe di abilitazione prescelta:
- Segreteria TFA, Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1 – 20123
Milano;
- Servizi Didattici e Segreteria studenti, Università Cattolica del Sacro Cuore Via
Trieste, 17 - 25121 Brescia.
Il candidato dovrà provvedere ad un invio postale raccomandato, completo di tutta la
documentazione richiesta, per ogni classe di abilitazione a cui concorre. Domande
incomplete verranno considerate come non depositate.
La busta contenente la domanda deve riportare all’esterno la dicitura: “Selezione TFA –
Classe di abilitazione _________ (indicare la Classe di abilitazione, es.: A036).
Il mancato invio entro i termini prefissati della documentazione richiesta per la
partecipazione alla selezione tramite posta raccomandata comporta l’esclusione dalla
partecipazione alle prove di selezione.
Articolo 6
Procedura di iscrizione alla prova orale e termini di scadenza
1. Sono ammessi d’ufficio al sostenimento della prova orale quanti abbiano superato
presso questo Ateneo la prova scritta prevista al precedente articolo 4.
Articolo 7
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto rettorale. Ciascuna
Commissione può articolarsi in sottocommissioni.
2. Nel caso di articolazione in sottocommissioni, l’individuazione del commissario
Vice-Presidente è direttamente operata dal Presidente di Commissione.
3. Ciascuna Commissione potrà avvalersi del supporto del personale tecnico-
-9-
amministrativo ed ausiliario per lo svolgimento dei propri compiti; in tale evenienza,
il funzionario tecnico-amministrativo di maggior grado assume il compito di
Responsabile d’aula e coordina lo svolgimento dei compiti di supporto alla
Commissione secondo le indicazioni ricevute dal Presidente della stessa.
Articolo 8
Prove selettive di accesso
1. Il calendario delle prove scritte e delle prove orali sarà pubblicato sul sito
www.unicatt.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati.
L’assenza del candidato alla prova scritta, o alla prova orale, sarà considerata come
rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.
2. Le prove di accesso vertono sui programmi di cui al decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 21 settembre 2012 n. 80 ovvero, per le
classi di concorso ivi non contemplate, sui programmi disciplinari di cui al decreto
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 11 agosto 1998, n. 357,
integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento delle relative classi di
concorso, con riferimento ai provvedimenti attuativi del riordino del primo e del
secondo ciclo di istruzione.
3. Ai sensi del D.M. 487/2014 e del successivo D.D.G. 698/2014, agli ambiti
disciplinari verticali di cui al D.M. 354/1998, corrispondono una stessa prova scritta,
una stessa prova orale, una stessa graduatoria di merito.
PROVA SCRITTA
1. La prova scritta è valutata in trentesimi ed è predisposta secondo i seguenti criteri:
 l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso
cui il Corso di TFA si riferisce;
 la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e
argomentazione, il corretto uso della lingua italiana, e non prevede domande a
risposta chiusa;
 nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella
lingua straniera per cui si richiede l’accesso al Corso di TFA;
 nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua
italiana, è prevista una prova di analisi del testo;
 nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue
classiche è prevista una prova di traduzione;
 nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova
- 10 -
scritta può essere integrata da una prova pratica in laboratorio.
2. I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno
conseguito una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30.
3. La prova scritta è soggetta ad annullamento, qualora riporti la firma o segni idonei a
fungere da elemento di riconoscimento del candidato.
4. L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito www.unicatt.it/TFA
sul quale saranno riportati per ogni classe di abilitazione, cognome, nome e codice
fiscale di ogni candidato ammesso.
PROVA ORALE
1. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non
inferiore a 15/20.
2. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel
caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua
straniera per cui si richiede l’accesso al corso di tirocinio formativo attivo.
Articolo 9
Obblighi del candidato
1. Per sostenere le prove di selezione i candidati devono presentarsi, per le operazioni
di appello e identificazione, nella sede e nell’orario indicati dall’Università attraverso
apposito avviso pubblicato sito web www.unicatt.it/TFA.
2. I candidati potranno accedere all’aula di svolgimento delle prove di selezione
soltanto dopo le procedure di identificazione esibendo:
- un documento di riconoscimento in corso di validità;
- ricevuta originale del versamento per ciascuna classe di abilitazione.
Coloro che si presentassero senza documenti, con documenti non validi non saranno
ammessi.
Non sarà consentito l’accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la
chiusura delle operazioni di riconoscimento.
L'assenza del candidato alla prova scritta e/o alla prova orale sarà considerata come
rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa e non si procederà alla restituzione
del contributo versato.
3. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla
Commissione.
- 11 -
Articolo 10
Titoli Valutabili
1. Al fine della formazione della graduatoria finale di ammissione prevista all’art.11 del
D.M. 312/2014, la Commissione giudicatrice valuta a proprio insindacabile giudizio i
titoli conseguiti secondo quanto di seguito esposto:
Titolo di accesso
 Valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto1 della
laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, ovvero del diploma
accademico di II livello, per un massimo di 4 punti:
28/30
punti 2
29/30
punti 3
30/30
punti 4
Si procede, se necessario, all’arrotondamento all’unità superiore per frazione pari
o superiore a 0,5. Sono computati nella media eventuali esami o crediti formativi
universitari conseguiti successivamente alla laurea, limitatamente a quelli
finalizzati al conseguimento dei titoli di accesso all’insegnamento.
 Votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento,
ovvero del diploma accademico di II livello o del diploma rilasciato dagli istituti
superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136,
per un massimo di 4 punti:
da 101 a 105/110 punti 2
da 106 a 110/110 punti 3
110 e lode/110
punti 4
Titoli di servizio
Servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica
classe di abilitazione o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella
classe di abilitazione per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione:
360 giorni:
punti 4
da 361 a 540 giorni:
punti 6
da 541 a 720 giorni:
punti 8
da 721 giorni:
punti 2 ogni ulteriori 180 giorni
1
Sono escluse dal calcolo della media aritmetica le attività che non richiedono necessariamente il sostenimento di
una prova (esame o crediti) con voto, e, per i laureati dell’Università Cattolica, le valutazione degli esami di Teologia.
- 12 -
Titoli culturali e professionali

Titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari
della relativa classe di abilitazione: punti 6;

attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti
ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
dell’articolo 22 legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero dell’articolo 1, comma
14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e dell’articolo 24 comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in
ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di
abilitazione: punti 4;

pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari
della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti
formativi universitari: 1 punto per ciascun titolo presentato, per un massimo di 4
punti complessivi.
Articolo 11
Graduatoria finale
1.
La Commissione giudicatrice forma la graduatoria degli ammessi a ciascun Corso
di TFA sommando rispettivamente il punteggio conseguito nel test preliminare (con
votazione non inferiore a 21/30), il punteggio della prova scritta (con votazione non
inferiore a 21/30), il punteggio della prova orale (con votazione non inferiore a
15/20) e il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli di cui al
precedente articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia
una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore
parità, prevale il candidato più giovane.
2.
È ammesso a ciascun Corso di TFA, secondo l’ordine della graduatoria di cui al
punto precedente, un numero di candidati non superiore al numero dei posti
disponibili come indicato nel bando.
3.
Nell’ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un
numero di concorrenti inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, il
corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi, integrati
solo dagli ammessi in soprannumero di cui all’articolo 2, n.4, del presente bando.
L’Ateneo si riserva di non attivare corsi di TFA con un numero di allievi
complessivamente ammessi in numero inferiore a dieci.
4.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.unicatt.it/TFA .
5.
In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a più classi di
abilitazione, i candidati devono comunque optare per l’immatricolazione e la
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frequenza ad un solo Corso di TFA.
6.
I candidati che risulteranno ammessi all’iscrizione in quanto in posizione utile nella
graduatoria finale, dovranno riaccedere alla procedura on-line onde generare la
domanda di immatricolazione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università
Cattolica del S. Cuore, da presentarsi, completa in ogni sua parte e sotto pena di
decadenza, entro il termine perentorio indicato all’atto della pubblicazione delle
graduatorie finali, presso la Segreteria di competenza per la sede di afferenza del
corso:
per iscrizione presso la sede di Milano
Università Cattolica del Sacro Cuore – Segreteria TFA – Via Carducci, 28/30–
20123 Milano,
per iscrizione presso la sede di Brescia
Università Cattolica del Sacro Cuore – Servizi Didattici e Segreteria studenti – Via
Trieste, 17 – 25121 Brescia.
La domanda di immatricolazione dovrà imperativamente essere accompagnata da
quanto segue:
a) quietanza comprovante il versamento delle tasse e dei contributi;
b) due fotografie identiche e recenti formato tessera;
c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
I candidati ammessi che non avranno regolarizzato entro i termini stabiliti la loro
posizione amministrativa saranno ritenuti rinunciatari.
A seguito della mancata iscrizione dei vincitori del concorso, i candidati in
successione nella graduatoria saranno invitati, mediante comunicazione scritta a
mezzo telegramma ovvero invio di messaggio di posta elettronica all’indirizzo
fornito dal candidato all’atto della registrazione al Portale iscrizioni, a perfezionare
l’iscrizione entro sette giorni dalla data di comunicazione. I candidati che non
abbiano ottemperato a quanto sopra saranno considerati rinunciatari e si procederà
ad ulteriore scorrimento della predetta graduatoria sino ad esaurimento dei posti
disponibili.
7.
L’iscrizione al TFA secondo l’ordine della graduatoria si perfeziona con il
pagamento di un importo a titolo di tasse e contributi di iscrizione pari a € 2.700,00
(duemilasettecento.), comprensivi della Tassa Regionale per il diritto allo studio e
dell’imposta di bollo, assolta in modo virtuale, e inclusi nell’ammontare della prima
rata, rispettivamente pari ad € 140,00 e a € 16,00. Il versamento della prima rata
pari ad € 1.400,00 (millequattrocento) deve avvenire prima di presentare la
domanda di immatricolazione alla competente Segreteria. La seconda rata di tasse e
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contributi, pari ad € 1.300,00 (milletrecento), dovrà essere versata entro il 30 aprile
2015.
8.
Lo studente diversamente abile, con invalidità certificata pari o superiore al 66%,
ha diritto all’esonero totale dalle tasse e contributi di iscrizione (è dovuto un’unico
versamento di € 100,00 a titolo di rimborso spese e imposta di bollo, da
corrispondere prima di presentare la domanda di immatricolazione alla competente
Segreteria). Prima dell’immatricolazione dovrà contattare il Servizio integrazione
studenti con disabilità e studenti con DSA ai numeri telefonici: 02/7234.3852 per la
sede di Milano e 030/2406.298 per la sede di Brescia.
9.
A seguito della pubblicazione della graduatoria finale degli ammessi, mediante
apposito avviso, verranno dettate le opportune indicazioni per la ricezione delle
domande di ammissione in sovrannumero e, conseguentemente alla valutazione
delle stesse da parte della Commissione giudicatrice l’ammissione dei candidati ai
corsi di TFA, lo strumento ed i termini di deposito delle domande di
immatricolazione.
10. Il calendario delle lezioni, i programmi dei corsi e l’inizio delle attività del Corso di
TFA saranno definiti successivamente.
Articolo 12
Carriera di studi
1.
Al fine della iscrizione ad un Corso di TFA è consentita, limitatamente all’a.a.
2014/2015, la sospensione della frequenza ai dottorati di ricerca offerti dall’Ateneo
nel rispetto delle condizioni per ciascuno di questi dettate.
2.
Limitatamente all’a.a. 2014/2015 è consentita l’iscrizione ad un Corso di TFA a
quanti siano destinatari degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240
del 2010.
3.
Non è previsto congedo per altro Ateneo, né accettazione di congedi provenienti da
altri Atenei, salvo la grave e giustificata causa motivante quest’ultima. Lo studente
che non intende proseguire gli studi presso questo Ateneo provvede a rinuncia agli
studi.
4.
Lo studente che non completi gli studi nell’a.a. 2014/2015 nel successivo anno
accademico potrà richiedere l’iscrizione in posizione di fuori corso o ripetente solo
qualora il medesimo Corso di TFA sia offerto, con il medesimo piano degli studi,
nella medesima sede d’iscrizione e purché a ciò non osti alcuna previsione
normativa. Laddove lo stato di maternità o la somministrazione di particolari
terapie mediche inibiscano la frequenza del Corso di TFA, l’allievo potrà altresì
richiedere la sospensione degli studi e la conseguente temporanea sospensione delle
rate di tasse e contributi universitari dovuti.
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5.
Per ogni aspetto non specificamente previsto dal presente bando si rimanda alle
disposizioni del vigente Regolamento Didattico di Ateneo in quanto applicabili e a
quanto specificamente deliberato dalle Facoltà cui afferisce ciascun Corso di TFA.
Articolo 13
Responsabile del procedimento.
1.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,
responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Michele FALDI,
Direttore Didattica, Formazione post-laurea e Servizi agli studenti.
2.
Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici
e dei responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni.
Articolo 14
Trattamento dei dati personali
1.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai partecipanti alla selezione per l’accesso ai Corsi di Tirocinio
Formativo Attivo di cui all’articolo 1, sono raccolti presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, che ha sede in Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano.
2.
Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al
presente bando.
3.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalle procedure di
selezione.
4.
I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati dall’Università alle
competenti Pubbliche Amministrazioni in adempimento degli obblighi connessi
allo svolgimento della presente procedura di selezione, nonché in ottemperanza a
quanto dalle stesse emanato per l’attuazione, lo svolgimento ed il monitoraggio dei
Corsi di studio oggetto del presente bando.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di
ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro
trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Università Cattolica
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del Sacro Cuore che ha sede in Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano, titolare del
trattamento.
Milano, 14 novembre 2014
IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
F.to: F. Anelli
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Prof. Marco Elefanti)
F.to: M. Elefanti
Per copia conforme all'originale.
Milano, 24 novembre 2014
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DECRETO RETTORALE N - Università Cattolica del Sacro Cuore