Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi GLI ESCLUSI 1. Banche 2. Assicurazione 3. Capogruppo di gruppi bancari e assicurativi 4. Società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 5. Società di progetto 6. Società costituite per realizzazione e l’esercizio interporti la di Società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione. Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi GLI ESCLUSI Risoluzione 268 luglio 2008 La norma non si applica ai soggetti non Ires Possibile fuga grazie alla trasformazione regressiva. Pesanti dubbi di elusività. L’elenco tassativo delle esclusioni è L’art. 96 non è una norma anti elusiva: impossibile presentare interpello ex 37, bis Dpr 600/73. Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi IL MECCANISMO INTERESSI PASSIVI SONO DEDUCIBILI NEL LIMITE DEGLI INTERESSI ATTIVI FINO AL 30% DEL ROL LA DIFFERENZA NON DEDOTTA E’ RIPORTATA A NUOVO SENZA LIMITI TEMPORALI NEL PRIMO BIENNIO IL LIMITE E’ INCREMENTATO E’ POSSIBILE IL RIPORTO DEL ROL (NON DA SUBITO) Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi GLI INTERESSI PASSIVI Sono tali quelli derivanti da: - contratti di mutuo; - contratti di locazione finanziaria (calcolo contrattuale); - emissione di obbligazioni e titoli similari; - ogni altro rapporto avente causa finanziaria Pare opportuno un richiamo alle definizioni contenute nell’Oic 11 e documento interpretativo 1 Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi L’ART. 110 DEL TUIR Sono esclusi dalla normativa gli interessi passivi e gli oneri assimilati compresi nel costo dei beni ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir Gli immobili e le immobiliari. Il caso delle rimanenze e al soluzione della ris. 3 del Dpf E’ rilevante la capitalizzazione sugli oneri relativi agli immobili patrimonio? Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi GLI INTERESSI PASSIVI: ALTRI CASI Con riguardo agli interessi impliciti su debiti e/o crediti di natura commerciale: - sono esclusi quelli su debiti - sono inclusi quelli su crediti. Interessi virtuali verso la Pubblica Amministrazione Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi LE ALTRE REGOLE PER GLI INTERESSI PASSIVI Art. 90, comma 2, del Tuir (immobili); Art. 110, commi 7 e 10, del Tuir (rapporti con soggetti residenti in Paesi black list); Art. 3, comma 115, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (titoli obbligazionari); Art. 1, comma 465, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (prestiti dei soci delle società cooperative). Amministrazione Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi IL MECCANISMO DI DEDUZIONE La deduzione nell’anno L’eccedenza degli interessi passivi ed oneri assimilati rispetto a quelli attivi e proventi può essere dedotta per un importo fino al 30% del risultato operativo lordo (ROL) Per i soli primi due periodi d’imposta di applicazione tale soglia viene maggiorata di 10.000 euro per il primo periodo e di 5.000 euro per il secondo Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi IL MECCANISMO DI DEDUZIONE Il riporto degli interessi L’eccedenza degli interessi passivi ed oneri assimilati non dedotti è riportata negli esercizi successivi e potrà essere dedotta se il 30% del Rol dell’anno sia capiente Verifica fiscalità differita Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi Il ROL E’ pari alla differenza tra valore della produzione (lettera A del Ce) meno costi della produzione (lettera B del Ce) più ammortamenti sui beni materiali ed immateriali più canoni di locazione finanziaria Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi ESEMPI Anno Int. passivi 2008 2008 2008 10.000 10.000 20.000 1.000 1.000 1.000 10.000 (1.000) 10.000 Rol x 30% 3.000 = 3.000 Interessi deduci. 4.000 1.000 4.000 Deduzione transitoria 6.000 9.000 10.000 Nessuno Nessuno 6.000 Int attivi Rol Riporti Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi IL CASO DELLE HOLDING Le holding industriali in genere presentano un ROL negativo, se non vengono inseriti nello stesso i proventi tipici della “gestione caratteristica delle holding (dividendi, plusvalenze nette)” Unica possibilità è quella di ricorrere al consolidato Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi OPERAZIONI STRAORDINARIE Gli interessi passivi indeducibili in quanto eccedenti il plafond del 30% del reddito operativo rettificato sono soggetti alle medesime limitazioni previste per il riporto delle perdite Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi CONSOLIDATO Gli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL di una società sono portati in diminuzione dal reddito complessivo imponibile di gruppo se altre società partecipanti al consolidato presentano, per lo stesso periodo d’imposta, un ROL capiente non integralmente sfruttato per la deduzione La regola non si applica alle eccedenze generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.