Atlete Abrescia Anna e Toscano Donatella Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S. Leonessa Volley La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini (Presidente) Avv. Luciano Mennella (Componente) Avv. Sara De Angelis (Componente) Avv. Francesco Renzulli (Componente) Avv. Cristina Pettinelli (Componente) Avv. Domenico Naso (Componente) ***************** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito dell’istruttoria e della riunione fissata per il giorno 10 novembre 2010 per la discussione di merito, sentite le parti in tale sede, Osserva Con lettera di messa in mora datata 01/09/2010, le atlete hanno chiesto lo scioglimento del vincolo per giusta causa dal sodalizio di appartenenza A.S. Leonessa Volley, per essere state oggetto , nella stagione agonistica FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006 2009/10, da parte dei dirigenti della squadra, di ingiurie, umiliazioni, mortificazioni tali da inibire loro lo svolgimento dell’attività sportiva così come contestato dalle stesse con comunicazione del 28/04/2010. Tali motivi venivano reiterati nel ricorso introduttivo, laddove veniva precisato che a seguito della situazione creatasi, le atlete non partecipavano agli allenamenti ed alle gare ufficiali dal 29/02/2010, tanto che il sodalizio di appartenenza contestava con lettera del 23/04/2010 la loro mancata partecipazione. Costituitosi in giudizio la A.S. Leonessa Volley contestava tutto quanto ex adverso dedotto evidenziando in particolare di aver inserito le atlete per la stagione 2009/10 nella rosa dei partecipanti al campionato di serie B2 nazionale e di essersi, l’atleta Toscano, rifiutata inspiegabilmente nel mese di febbraio 2010, durante una gara valevole per il campionato di serie B2, di sostituire una compagna in difficoltà. Dopo tale avvenimento, la Toscano non si presentava più agli allenamenti. Chiedendo preliminarmente dichiararsi: 1) l’inammissibilità innanzi tutto perché nel ricorso non è stata allegata la copia della documentazione di cui al ricorso inviato alla CTA ex art.79, comma 5, R.G. 2) perché il motivo posto a fondamento dell’azione non è motivo di scioglimento del vincolo per giusta causa atteso che il diverbio si è verificato tra le atlete e non tra l’atleta e la compagine sociale. La causa veniva trattenuta in decisione. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto. Questo Collegio preliminarmente, però, deve pronunciarsi sulle eccezioni di rito avanzate da parte resistente e cioè: - inammissibilità del ricorso perché uno dei motivi addotti nella lettera di costituzione in mora non è stato ripreso nel ricorso. L’eccezione è infondata. I motivi da prendere in esame sono quelli del ricorso che devono, questo si, essere stati indicati nell’atto introduttivo. Ma nulla FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006 quaestio se il ricorrente lascia decadere uno dei motivi. - Inammissibilità del ricorso perché alla copia inviata alla società non è stata allegata la documentazione. L’eccezione è infondata. Invero il Regolamento prevede che alla copia del ricorso inviata alla società deve essere allegata, in copia, la documentazione inviata alla CTA. Ma lo stesso Regolamento non prevede l’inosservanza di tale norma come motivo di irricevibilità, improcedibilità o inammissibilità del ricorso stesso. E’ appena il caso di rilevare, tuttavia, che ad eccezione della copia del bollettino di versamento della tassa, tutta la restante documentazione inviata era già in possesso del sodalizio. - Inammissibilità del ricorso perché il diverbio invocato come motivo è avvenuto tra atlete, e non tra atlete e la compagine sociale. L’eccezione è infondata. Sia perché le atlete sono parte integrante della società, sia perché la giusta causa non è appannaggio esclusivo di una parte societaria, di alcune persone, ma è riferibile a tutte le componenti societarie: il concetto vero e proprio di “giusta causa” è quello espresso dal I comma nell’art.35 RAT che è ovviamente riferito e riferibile a tutto il contesto societario. Nel merito, poi, deve osservarsi, intanto, come nella squadra in cui militano le ricorrenti, intesa nella sua eccezione più ampia, esista un clima tutt’altro che favorevole al buon senso, alla educazione di modi e nel parlare, al rispetto delle persona. Il linguaggio scurrile, se non addirittura turpiloquio, insomma, segno di inciviltà in sé, diventa non più tollerabile se colpisce la dignità della persona, soprattutto se in forma gratuita. Non si comprende perché le persone non possano e non debbano essere chiamate con il loro nome anziché con epiteti irripetibili in una normale e civile conversazione. E che tali epiteti siano stati proferiti è un fatto non contestato dalle parti interessate. E’ evidente come i fatti denunciati denotino una tensione di rapporti che non possono conciliarsi con un sereno svolgimento delle attività, tanto da ritenere non più compatibile il mantenimento del vincolo delle ricorrenti FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006 con il sodalizio. Poiché i fatti evidenziati in sede processuale rivestono indubbiamente rilevanza disciplinare, gradata secondo i vari comportamenti e poiché esula una tale valutazione dalla competenza di questa Commissione, si rimettono gli atti alla Procura Federale. P.Q.M. accoglie il ricorso, dispone la restituzione della tassa versata dalle atlete e l’incameramento di quella versata dal sodalizio resistente. Trasmette gli atti alla Procura Federale. Affissione albo 25 novembre 2010 Deposito motivazioni 01 dicembre 2010 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006 Società: SIRIO PALLAVOLO PERUGIA SRL Ricorso avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento della Federazione Italiana Pallavolo PROT/TESS/MR/50453 del 15.9.2010 con il quale veniva deliberata la revoca del trasferimento delle atlete Marzocchi Giulia e Caporali Costanza dalla società Pallavolo Sirio Perugia spa alla società Sirio Pallavolo Perugia srl con il reinserimento delle atlete sul tabulato della società Pallavolo Sirio Perugia spa a far data dal 15 Settembre 2010. La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini (Presidente) Avv. Luciano Mennella (Vice Presidente) Avv. Sara De Angelis (Componente) Avv. Francesco Renzulli (Componente) Avv. Cristina Pettinelli (Componente) Avv. Domenico Naso (Componente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito dell’istruttoria e della riunione fissata per il 10 Novembre 2010 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede PREMESSO CHE - con ricorso ex art. 79 e ss. del Regolamento Giurisdizionale la società Sirio Pallavolo Perugia srl, chiedeva a Codesta Commissione: a) preliminarmente di accertare e dichiarare la nullità o l’annullamento della decisione dell’Ufficio Tesseramento della FIPAV in epigrafe indicata per violazione del diritto di difesa; b) nel merito di accertare e dichiarare l’insussistenza delle violazioni ascritte alla ricorrente e per l’effetto annullare, riformare o dichiarare la nullità del provvedimento impugnato Nel proprio atto introduttivo il sodalizio ricorrente lamentava la lesione del proprio diritto di difesa in quanto – a suo dire – non avrebbe ricevuto i documenti richiesti all’Ufficio Tesseramento della FIPAV in data 27.9.2010 (dunque successivamente all’emanazione della decisione oggetto del presente gravame), ciò in violazione dell’art. 22 comma 3 del Reg. Giur., dell’art. 59 comma 2 dello Statuto della FIPAV, dell’art. 24 comma 2 della Cost. e dell’art. 111 comma 2 della Cost.. Nel merito la società contestava la decisione riconoscendo di non essere in grado di produrre i moduli di tesseramento delle atlete essendo questi andati persi ma ritenendo che tale mancanza fosse stata superata dalla circostanza di aver comunque correttamente effettuato la procedura di tesseramento on line e dal fatto che le giocatrici avevano svolto l’attività agonistica per tutta la stagione 2009-2010 presso la suddetta società senza mai sollevare alcuna eccezione; - con memorie difensive del 16.10.2010 si costituivano in giudizio le atlete Costanza Caporali e Giulia Marzocchi nelle persone dei genitori esercenti la patria potestà sulle medesime a mezzo dell’avv. Dario Mandò; nei propri atti di costituzione le giocatrici impugnavano e contestavano quanto dedotto e prodotto dal sodalizio con il proprio ricorso chiedendone il rigetto: in particolare si opponevano all’eccezione avanzata dalla controparte concernente la lesione del diritto di difesa poiché tutti gli atti del procedimento dinanzi all’Ufficio tesseramento della FIVAP erano stati conosciuti dal sodalizio mentre nel merito evidenziavano come l’inesistenza dei moduli di tesseramento fosse motivo di invalidità dei trasferimenti in parola e come – in ogni caso – l’aver militato per la stagione 2009-2010 nelle file della Sirio Pallavolo Perugia srl non avesse sanato alcunché poiché mai le atlete (né i loro genitori) erano venute a conoscenza della circostanza di essere state cedute dalla Pallavolo Sirio Perugia spa alla Sirio Pallavolo Perugia srl essendosi esse continuate ad allenare presso la solita palestra, avendo le stesse utilizzato il medesimo materiale sportivo ed interfacciandosi con i soliti dirigenti; - alla riunione del 10 Novembre 2010 il Vice Presidente della Commissione avv. Luciano Mennella introduceva la discussione effettuando una breve relazione; - entrambe le parti si riportavano ai propri atti difensivi dei quali chiedevano l’accoglimento; - la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente questa Commissione ritiene infondata l’eccezione di lesione del diritto di difesa così come avanzata da parte ricorrente poiché alcun pregiudizio le è stato arrecato dall’eventuale e peraltro non acclarato mancato invio dei documenti richiesti dalla società con la missiva del 27.9.2010 avendo la società in questione avuto contezza di tutti gli atti e documenti della procedura incardinata dinanzi all’Ufficio Tesseramento della FIPAV. Peraltro l’art. 22 comma 3 del Reg. Giur. – invocato dal sodalizio – non commina alcuna sanzione nel caso di inottemperanza alla richiesta di copia dei documenti relativi ad un procedimento di talché non si reputa il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento della FIPAV affetto né da nullità né da annullabilità. Nel merito, il ricorso è infondato e merita di essere rigettato. Anche dinanzi a Codesta Commissione – così come del resto già innanzi l’Ufficio Tesseramento – il sodalizio Sirio Pallavolo Perugia srl ha affermato di aver proceduto ad effettuare il tesseramento delle atlete Marzocchi Giulia e Caporali Costanza ma di aver smarrito - per fatto non dipendente dalla sua volontà – i moduli di tesseramento recanti le firme dei genitori delle minori Marzocchi e Caporali di talchè unica traccia dei trasferimenti in questione sarebbe da ritenere la procedura on line espletata da detto sodalizio. Orbene il corretto adempimento della c.d. procedura online di tesseramento non può in alcun modo ritenersi sufficiente ai fini della regolarità dei trasferimenti in parola poiché l’art. 24 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento stabilisce che la domanda di tesseramento deve essere presentata a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV e che ove l’atleta non abbia raggiunto la maggiore età la modulistica in oggetto deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale. A tutt’oggi il sodalizio non ha mai fornito agli organi competenti i moduli di tesseramento debitamente sottoscritti dai genitori delle atlete benché ciò sia stato già sollecitato dall’Ufficio Tesseramento né ha mai fornito alcuna evidenza che tali moduli siano stati comunque ritualmente compilati e sottoscritti. Giova ricordare – peraltro – che gravava sul sodalizio la responsabilità di conservare con ogni diligenza il possesso di simile documentazione non avendo alcun pregio l’argomentazione avanzata dalla difesa della Sirio Pallavolo Perugia srl secondo la quale lo smarrimento dei moduli sarebbe avvenuto per motivi indipendenti dalla sua volontà: affermazione – quest’ultima – apodittica e che non fornisce a questa Commissione neanche un labile indizio in ordine ad eventuali responsabilità di terzi nella sparizione dei moduli di tesseramento. Non solo ma precedentemente, su precisa richiesta delle ricorrenti, di averne copia, il sodalizio aveva risposto precisando che gli stessi erano giacenti presso l’Ufficio Tesseramento. La mancata produzione dei moduli di tesseramento non può – in ogni caso – ritenersi superata dalla circostanza che le giovani atlete abbiano militato per la stagione 2009-2010 nelle file della Sirio pallavolo Perugia srl senza avanzare doglianze. Verosimilmente entrambe le giocatrici ed i loro genitori non hanno potuto accorgersi – in buona fede – del cambio di squadra giacchè, a dispetto del sottile mutamento del nome del sodalizio, l’attività agonistica si è svolta all’interno dei locali sino ad allora utilizzati dalla Pallavolo Sirio Perugia spa, con il materiale sportivo già in dotazione a quest’ultima società e sotto la direzione ed il controllo dei dirigenti di essa società. E tuttavia tali argomentazione di per sé stesse non aggiungono nulla a quanto già specificato: l’inesistenza dei moduli di tesseramento e quindi l’inosservanza delle forme stabilite in materia dalla FIPAV non può essere per così dire sanata da alcun comportamento concludente. P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dalla Sirio Pallavolo Perugia srl e conferma in toto il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento della Federazione Italiana Pallavolo PROT/TESS/MR/50453 del 15.9.2010, disponendo la restituzione della tassa versata dalle atlete e l’incameramento di quella versata dalla società ricorrente. Affissione albo 03 dicembre 2010 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini