CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006 IL SISTEMA PUBBLICO DELLA PREVENZIONE A cura di: Massimo Cecchini PROGRAMMA 1. Il quadro normativo e i Servizi di Medicina del Lavoro 2. Il Mandato del Servizio PISLL 3. L’attività di Promozione svolta dal Servizio 4. L’organo di Vigilanza 5. Le sanzioni Penali e Amministrative 6. Il Sistema delle Prescrizioni 7. Omologazioni e visite periodiche 8. Gli Organismi Paritetici IL QUADRO NORMATIVO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI Inizio? 1948 Costituzione italiana Art.32 tutela della salute come diritto fondamentale Art.35 tutela del lavoro in tutte le sue forme Art.38 tutela del lavoratore “infortunato” sul lavoro IL QUADRO NORMATIVO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI La norma va di pari passo con le conquiste sociali Prima Adattamento dell’uomo al lavoro Accettazione del rischio come connaturato al particolare tipo di lavoro (monetizzazione) Dopo Adattamento del lavoro all’uomo Eliminazione e controllo del rischio lavorativo IL QUADRO NORMATIVO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SALUTE Assenza di malattia DIAGNOSI E CURA Completo benessere fisico, mentale e sociale PREVENZIONE (Ambienti di vita e di lavoro) Legge 833/78 Riforma sanitaria LEGGE 833/78 Le ASL “ ……. Organizzano propri Servizi di Medicina del Lavoro “ LEGGE 833/78 art. 20 - le attività di prevenzione comprendono: a) L’individuazione, l’accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro … b) La comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza … c) L’indicazione delle misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio … d) La formazione di mappe di rischio … e) La profilassi degli eventi morbosi … f) La verifica della compatibilità dei piani urbanistici dei progetti e di attività produttive in genere con le esigenze di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati … LEGGE 833/78 Riforma Sanitaria art. 21 - Organizzazione dei Servizi di prevenzione • … i compiti attualmente svolti dall’Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori sono attribuiti dal 1 gennaio 1980 alle Unità Sanitarie Locali … • gli addetti ai Servizi di ciascuna Unità Sanitaria Locale, assumono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitati relativamente alla applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro SERVIZIO PISLL SERVIZIO Medici del lavoro (10)* PREVENZIONE Biologi (1) IGIENE Ingegneri (1) SICUREZZA Tecnici della prevenzione (16) LUOGHI Infermieri (8) LAVORO Amministrativi (6) *(Dati ASL VT - Anno: 2006) DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE • SERVIZIO IGIENE PUBBLICA ED ALIMENTI • SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO • SERVIZIO VETERINARIO SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Il mandato: PROMOZIONE E SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO La PROMOZIONE della SALUTE si realizza per lo più attraverso: ATTIVITA’ DI PREVENZIONE La SALVAGUARDIA della SALUTE si realizza per lo più attraverso: ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VIGILANZA RAPPORTI CON LE AZIENDE • vigilanza e controllo • indagini sanitarie • attività di ricerca e di studio • formazione ed educazione alla salute dei lavoratori • assistenza alle aziende presso gli uffici SPISLL • assistenza alle “figure 626” e ai lavoratori • …………………… IL QUADRO NORMATIVO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI L’obiettivo della norma è l’eliminazione e il controllo dei rischi negli ambienti di lavoro Rischi per la salute • piombo • amianto • rumore • videoterminali • movimentazione dei carichi • organizzazione del lavoro • ………………………. Malattie professionali Rischi per la sicurezza Macchine e impianti prevenzione Infortuni Luoghi di lavoro CORSI EFFETTUATI IN EDILIZIA 1995-2006 ANNO TIPOLOGIA NUMERO SOGGETTI RAGGIUNTI COMMITTENTE 1995 RSPP 3 68 CTP 1996 RLS Neoassunti 1 1 11 4 CTP CTP 1997 RLS RSPP DLgs 494/96 Neoassunti 1 2 1 2 47 28 50 25 Federlazio Federlazio CTP CTP 1998 RLS DLgs 494/96 Neoassunti 1 1 1 25 26 25 CTP CTP CTP 1999 DLgs 494/96 Neoassunti 1 2 19 31 CTP CTP 2000 RLS RSPP Neoassunti 1 1 2 15 16 44 CTP CTP CTP 2001 RLS RSPP 1 1 18 17 CTP CTP 2002 RSPP DLgs 494/96 Add. Emergenza Neoassunti 1 1 1 4 20 17 20 82 CTP OPERA CTP ESEV 2003 Neoassunti RSPP DLgs 494/96 2 1 1 38 18 37 ESEV ESEV CAT 2004 DLgs 494/96 1 37 CAT 2005 DLgs 494/96 1 35 CAT 2006 RSPP 1 18 UNIV. TUSCIA TOTALE 37 790 CORSI EFFETTUATI IN AGRICOLTURA 1992-2005 ANNO NUMERO SOGGETTI RAGGIUNTI 1992 46 1399 1993 63 1890 1994 46 1303 1995 20 564 1996 16 380 1997 22 632 1998 18 526 1999 22 858 2000 13 380 2001 9 306 2002 11 324 2003 13 236 2004 14 340 2005 15 354 TOTALE 328 9492 CORSI EFFETTUATI NELLA SCUOLA 1998-2004 ANNO TIPOLOGIA NUMERO SOGGETTI RAGGIUNTI COMMITTENTE 1998 Percorso formativo sulla sicurezza 1 45 SCUOLA MEDIA TARQUINIA 1999 Sicurezza e salute nel lavoro (Commerciale) 1 30 ITCG TARQUINIA Sicurezza e salute nel lavoro (Commerciale e Geometri) 2 44 ITCG TARQUINIA 1 94 SCUOLA ELEMENTARE TARQUINIA 2 44 ITIS VITERBO 6 132 ITIS VITERBO 1 1 24 9 ITCG TARQUINIA UNIV. TUSCIA - AGRARIA 3 102 ITIS VITERBO 1 1 24 8 ITCG TARQUINIA UNIV. TUSCIA - AGRARIA Sicurezza e salute nel lavoro (Commerciale – Geometri) 2 34 ITCG TARQUINIA Sicurezza e salute nel lavoro (Commerciale) 1 21 ITCG TARQUINIA Sicurezza e salute nel lavoro (Commerciale) 1 25 ITCG TARQUINIA 2003 Figure 626 – RSPP Figure 626 – RLS 1 1 24 12 DIREZ. DIDATTICA 3° CIRCOLO - VITERBO DIREZ. DIDATTICA 3° CIRCOLO - VITERBO 2004 Figure 626 – Addetti SPP 1 30 DIREZ. DIDATTICA 2° CIRCOLO - VITERBO TOTALE 27 702 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Percorso formativo sulla sicurezza Sicurezza e salute nel lavoro (Geometri) Sicurezza e salute nel lavoro (Commerciale – Industriale) Sicurezza e salute nel lavoro (commerciale) Ergonomia e antinfortunistica in agricoltura Sicurezza e salute nel lavoro (Meccanico – Geometri – Elettronico) Sicurezza e salute nel lavoro (commerciale) Ergonomia e antinfortunistica in agricoltura VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A DIMETHOATE NELLA COLTURA DELL’OLIVO CANINO COLLABORAZIONE Istituto Superiore di Sanità ASL RMC di Roma ASL di Viterbo Progetto pilota per la rilevazione e caratterizzazione dei consumi di prodotti fitosanitari in selezionate aree agricole della Regione Lazio Programma Triennale di Ricerca Agricola, Agroambientale Agroalimentare ed Agroindustriale del Lazio Uno sportello per gli agricoltori a Tarquinia Dipartimento di Prevenzione Richieste, dubbi, informazioni e problemi connessi al lavoro e all’applicazione delle normative in agricoltura Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro tutti i martedì ore 15.00-17.00 “Salute e sicurezza in agricoltura” Sede Telefono E-mail Via B. Croce, 4 0766.8546250 0766.8546244 [email protected] Forum online all’indirizzo internet Http://utenti.lycos.it/sportelloagricoltura Viterbo Tarquinia Tarquinia 0766.8546250 Viterbo 0761.339745 Civita Castellana 0761.5921 Civita Castellana [email protected] [email protected] [email protected] VIGILANZA AZIENDA SANITARIA LOCALE Servizio P.I.S.L.L. DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO informando preventivamente il Servizio P.I.S.L.L. VIGILANZA CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO Per specifiche competenze MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO REGIONI e PROVINCIE AUTONOME …………… ? ART. 13 T.U. - VIGILANZA • Servizio di prevenzione e sicurezza delle Aziende Sanitarie Locali competente per territorio • Corpo nazionale dei vigili del fuoco • Ministero dello sviluppo economico: settore minerario • Personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, per i seguenti settori: settore delle costruzioni edili o di genio civile, - lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, - rischi particolarmente elevati. - SERVIZIO PISLL RESPONSABILITA’ INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE RESPONSABILITA’ CIVILE Responsabilità derivante dalla violazione di norme di diritto privato RESPONSABILITA’ PENALE Responsabilità derivante dalla violazione di una norma penale sanzionata INFORTUNIO - MALATTIA PROFESSIONALE RESPONSABILITA’ PENALE E’ PERSONALE RESPONSABILITA’ PENALE TUTTE LE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO SONO DI TIPO PENALE ( salvo poche eccezioni * ) CONTRAVVENZIONI Punite con l’ammenda o l’arresto * ILLECITO Punito con la sanzione amministrativa AMMINISTRATIVO D.LGS. 758/94 – PROCEDURA SANZIONATORIA • Contravvenzioni: i reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sono puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda in base alle norme indicate nell’All. I. LESIONI PERSONALI COLPOSE LIEVI ( ART. 590 C.P. ) RESPONSABILITA’ PENALE LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART.590 CP) OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CP) LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 CP) LESIONI CHE COMPORTANO ALMENO: - INABILITA’ TEMPORANEA SUPERIORE A 40 GG; - INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI DI UN ORGANO O DI UN SENSO; - MALATTIA CERTAMENTE O PROBABILMENTE INSANABILE; - PERDITA DI UN SENSO; - PERDITA DI UN ARTO; - MUTILAZIONE CHE RENDE L’ARTO INSERVIBILE; - PERDITA DELL’USO DI UN ORGANO; - PERDITA DELLA CAPACITÀ DI PROCREARE; - PERMANENTE E GRAVE DIFFICOLTÀ DELLA FAVELLA; - DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO; Procedibilità d’ufficio LESIONI PERSONALI COLPOSE LIEVI (ART. 590 C.P.) LESIONI CHE NON RIENTRANO TRA QUELLE CLASSIFICABILI GRAVI O GRAVISSIME, ANCHE SE NON COMPORTANO ASSENZE DAL LAVORO PER INABILITA’ Procedibilità a querela della persona offesa OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CP) MORTE CONSEGUENTE A LESIONI Procedibilità d’ufficio NESSO DI CAUSALITA’ I DELITTI DI LESIONE COLPOSA / OMICIDIO COLPOSO SI CONFIGURANO SE ESISTE NESSO CAUSALE TRA LE LESIONI GRAVI/MORTE E: VIOLAZIONE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE procedibilità d’ufficio IMPERIZIA IMPRUDENZA NEGLIGENZA procedibilità a querela della persona offesa RESPONSABILITA’ PENALE · Imprudenza Mancanza di abilità e preparazione specifica · Imperizia Comportamento palesemente contrastante con le norme di sicurezza · Negligenza Grave disattenzione o dimenticanza. Atteggiamento passivo nei confronti di obblighi o doveri dovuto a pigrizia o insensibilità INFORTUNIO - MALATTIA PROFESSIONALE RESPONSABILITA’ PENALE INDAGINE CI SONO VIOLAZIONI NORME PREVENZIONE INFORTUNI NON CI SONO VIOLAZIONI NORME PREVENZIONE INFORTUNI RAPPORTO ALLA A.G. CON NOTIZIA DI REATO SENZA NESSO DI CAUSALITA’ PROCEDURA D.Lgs. 758/94 RAPPORTO ALLA A.G. SENZA NOTIZIA DI REATO CON NESSO DI CAUSALITA’ art. 589 o 590 del C.P. LA A.G. DISPONE ULTERIORI INDAGINI LA A.G. CHIEDE L’ARCHIVIAZ. Accertamento della violazione Prescrizione* Adempimento della prescrizione D.LGS. 758/94 Notizia di reato all’A.G. e sospensione del procedimento 9 Riprende il procedimento penale Pagamento dell’ammenda 9 Riprende il procedimento Estinzione del reato (*max 6 mesi per l’adempimento, solo 1 prorogabile) penale ART. 61 T.U. – ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il P.M. ne dà immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA*, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso. *(Istituto di previdenza per il settore marittimo) ART. 61 T.U. – ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. NORME PENALI E ILLECITI AMMINISTRATIVI RESPONSABILITA’ DEL R.S.P.P. NON RISPONDE DIRETTAMENTE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DI SICUREZZA (RISPONDE SEMPRE IL DATORE DI LAVORO ANCHE SE LA VIOLAZIONE E' COMMESSA PER COLPA DEL RSPP) IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE IL RSPP RISPONDE, SIA PENALMENTE CHE CIVILMENTE, PER IMPERIZIA O NEGLIGENZA O IMPRUDENZA SE ESISTE NESSO CAUSALE TRA LE LESIONI ED IL COMPORTAMENTO DELLO STESSO RESPONSABILITA’ DEGLI RSPP • In passato più volte la giurisprudenza aveva considerato quella del RSPP come una figura integrativa e strumentale del datore di lavoro ed avulsa da responsabilità penali, ma ora sembra riscontrarsi nelle decisioni della Corte di Cassazione una sorta di ripercussione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001 e della conseguente emanazione del D. Lgs. n. 195/2003 con il quale, su espresso indirizzo della Comunità europea, è stata introdotta in Italia la specifica qualifica professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. RESPONSABILITA’ DEGLI RSPP • Potere-dovere del RSPP di segnalare la situazione di pericolo ai soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento • Già in precedenza la Corte di Cassazione aveva (sentenza della sez. IV n. 41947 del 21 dicembre 2006) condannato un RSPP sostenendo che, pur essendo questi un semplice ausiliario del DDL e privo di effettivo potere decisionale, potesse essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il DDL ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale. Il RSPP risponde insieme al DDL di un evento dannoso derivante dal suggerimento sbagliato o dalla mancata segnalazione essendo a lui ascrivibile un titolo di “colpa professionale”. RESPONSABILITA’ DEGLI RSPP • La Corte di Cassazione ha ribadito che l’assenza di una capacità immediatamente operativa da parte del RSPP nella struttura aziendale non esclude che una eventuale inottemperanza allo svolgimento dei suoi compiti, ed in particolare una • mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni, • una mancata elaborazione delle procedure di sicurezza • nonché una mancata informazione e formazione dei lavoratori, possa costituire una omissione rilevante ai fini della individuazione della responsabilità penale tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal RSPP.