CORSO
RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006
IL SISTEMA PUBBLICO DELLA
PREVENZIONE
A cura di:
Massimo Cecchini
PROGRAMMA
1.
Il quadro normativo e i Servizi di Medicina del Lavoro
2.
Il Mandato del Servizio PISLL
3.
L’attività di Promozione svolta dal Servizio
4.
L’organo di Vigilanza
5.
Le sanzioni Penali e Amministrative
6.
Il Sistema delle Prescrizioni
7.
Omologazioni e visite periodiche
8.
Gli Organismi Paritetici
IL QUADRO NORMATIVO PER LA TUTELA DELLA
SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Inizio?
1948
Costituzione italiana
Art.32
tutela della salute come
diritto fondamentale
Art.35
tutela del lavoro in tutte
le sue forme
Art.38
tutela del lavoratore
“infortunato” sul lavoro
IL QUADRO NORMATIVO PER LA TUTELA DELLA
SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
La norma va di pari passo con le
conquiste sociali
Prima
Adattamento dell’uomo al
lavoro
Accettazione del rischio come
connaturato al particolare tipo
di lavoro (monetizzazione)
Dopo
Adattamento del lavoro
all’uomo
Eliminazione e controllo
del rischio lavorativo
IL QUADRO NORMATIVO PER LA TUTELA DELLA
SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
SALUTE
Assenza di malattia
DIAGNOSI E CURA
Completo benessere
fisico, mentale e sociale
PREVENZIONE
(Ambienti di vita e di
lavoro)
Legge 833/78
Riforma sanitaria
LEGGE 833/78
Le ASL
“ ……. Organizzano propri
Servizi di Medicina del Lavoro “
LEGGE 833/78
art. 20 - le attività di prevenzione comprendono:
a) L’individuazione, l’accertamento ed il controllo dei
fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento
negli ambienti di lavoro …
b) La comunicazione dei dati accertati e la diffusione
della loro conoscenza …
c) L’indicazione delle misure idonee alla eliminazione
dei fattori di rischio …
d) La formazione di mappe di rischio …
e) La profilassi degli eventi morbosi …
f) La verifica della compatibilità dei piani urbanistici
dei progetti e di attività produttive in genere con le
esigenze di difesa della salute della popolazione e dei
lavoratori interessati …
LEGGE 833/78
Riforma Sanitaria
art. 21 - Organizzazione dei Servizi di prevenzione
• … i compiti attualmente svolti dall’Ispettorato del lavoro
in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo
stato di salute dei lavoratori sono attribuiti dal 1 gennaio
1980 alle Unità Sanitarie Locali …
• gli addetti ai Servizi di ciascuna Unità Sanitaria Locale,
assumono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria
in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi
esercitati relativamente alla applicazione della
legislazione sulla sicurezza del lavoro
SERVIZIO PISLL
SERVIZIO
Medici del lavoro (10)*
PREVENZIONE
Biologi (1)
IGIENE
Ingegneri (1)
SICUREZZA
Tecnici della prevenzione (16)
LUOGHI
Infermieri (8)
LAVORO
Amministrativi (6)
*(Dati ASL VT - Anno: 2006)
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
• SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
ED ALIMENTI
• SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
• SERVIZIO VETERINARIO
SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
Il mandato:
PROMOZIONE E SALVAGUARDIA DELLA
SALUTE DEI LAVORATORI
SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
La PROMOZIONE della SALUTE si realizza
per lo più attraverso:
ATTIVITA’ DI PREVENZIONE
La SALVAGUARDIA della SALUTE si
realizza per lo più attraverso:
ATTIVITA’ DI CONTROLLO E
VIGILANZA
RAPPORTI CON LE AZIENDE
• vigilanza e controllo
• indagini sanitarie
• attività di ricerca e di studio
• formazione ed educazione alla salute dei lavoratori
• assistenza alle aziende presso gli uffici SPISLL
• assistenza alle “figure 626” e ai lavoratori
• ……………………
IL QUADRO NORMATIVO PER LA TUTELA DELLA
SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
L’obiettivo della norma è l’eliminazione e il controllo dei rischi negli
ambienti di lavoro
Rischi per la salute
• piombo
• amianto
• rumore
• videoterminali
• movimentazione dei carichi
• organizzazione del lavoro
• ……………………….
Malattie
professionali
Rischi per la sicurezza
Macchine e
impianti
prevenzione
Infortuni
Luoghi di
lavoro
CORSI EFFETTUATI IN EDILIZIA 1995-2006
ANNO
TIPOLOGIA
NUMERO
SOGGETTI RAGGIUNTI
COMMITTENTE
1995
RSPP
3
68
CTP
1996
RLS
Neoassunti
1
1
11
4
CTP
CTP
1997
RLS
RSPP
DLgs 494/96
Neoassunti
1
2
1
2
47
28
50
25
Federlazio
Federlazio
CTP
CTP
1998
RLS
DLgs 494/96
Neoassunti
1
1
1
25
26
25
CTP
CTP
CTP
1999
DLgs 494/96
Neoassunti
1
2
19
31
CTP
CTP
2000
RLS
RSPP
Neoassunti
1
1
2
15
16
44
CTP
CTP
CTP
2001
RLS
RSPP
1
1
18
17
CTP
CTP
2002
RSPP
DLgs 494/96
Add. Emergenza
Neoassunti
1
1
1
4
20
17
20
82
CTP
OPERA
CTP
ESEV
2003
Neoassunti
RSPP
DLgs 494/96
2
1
1
38
18
37
ESEV
ESEV
CAT
2004
DLgs 494/96
1
37
CAT
2005
DLgs 494/96
1
35
CAT
2006
RSPP
1
18
UNIV. TUSCIA
TOTALE
37
790
CORSI EFFETTUATI IN AGRICOLTURA
1992-2005
ANNO
NUMERO
SOGGETTI RAGGIUNTI
1992
46
1399
1993
63
1890
1994
46
1303
1995
20
564
1996
16
380
1997
22
632
1998
18
526
1999
22
858
2000
13
380
2001
9
306
2002
11
324
2003
13
236
2004
14
340
2005
15
354
TOTALE
328
9492
CORSI EFFETTUATI NELLA SCUOLA 1998-2004
ANNO
TIPOLOGIA
NUMERO
SOGGETTI
RAGGIUNTI
COMMITTENTE
1998
Percorso formativo sulla sicurezza
1
45
SCUOLA MEDIA TARQUINIA
1999
Sicurezza e salute nel lavoro
(Commerciale)
1
30
ITCG TARQUINIA
Sicurezza e salute nel lavoro
(Commerciale e Geometri)
2
44
ITCG TARQUINIA
1
94
SCUOLA ELEMENTARE TARQUINIA
2
44
ITIS VITERBO
6
132
ITIS VITERBO
1
1
24
9
ITCG TARQUINIA
UNIV. TUSCIA - AGRARIA
3
102
ITIS VITERBO
1
1
24
8
ITCG TARQUINIA
UNIV. TUSCIA - AGRARIA
Sicurezza e salute nel lavoro
(Commerciale – Geometri)
2
34
ITCG TARQUINIA
Sicurezza e salute nel lavoro
(Commerciale)
1
21
ITCG TARQUINIA
Sicurezza e salute nel lavoro
(Commerciale)
1
25
ITCG TARQUINIA
2003
Figure 626 – RSPP
Figure 626 – RLS
1
1
24
12
DIREZ. DIDATTICA 3° CIRCOLO - VITERBO
DIREZ. DIDATTICA 3° CIRCOLO - VITERBO
2004
Figure 626 – Addetti SPP
1
30
DIREZ. DIDATTICA 2° CIRCOLO - VITERBO
TOTALE
27
702
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Percorso formativo sulla sicurezza
Sicurezza e salute nel lavoro
(Geometri)
Sicurezza e salute nel lavoro
(Commerciale – Industriale)
Sicurezza e salute nel lavoro
(commerciale)
Ergonomia e antinfortunistica in agricoltura
Sicurezza e salute nel lavoro
(Meccanico – Geometri – Elettronico)
Sicurezza e salute nel lavoro
(commerciale)
Ergonomia e antinfortunistica in agricoltura
VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A
DIMETHOATE NELLA COLTURA DELL’OLIVO
CANINO
COLLABORAZIONE
Istituto Superiore di Sanità
ASL RMC di Roma
ASL di Viterbo
Progetto pilota per la rilevazione e
caratterizzazione dei consumi di prodotti
fitosanitari in selezionate aree agricole della
Regione Lazio
Programma Triennale di Ricerca Agricola,
Agroambientale Agroalimentare ed Agroindustriale
del Lazio
Uno sportello per gli agricoltori
a Tarquinia
Dipartimento di Prevenzione
Richieste, dubbi, informazioni e problemi
connessi al lavoro e all’applicazione delle
normative in agricoltura
Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro
tutti i martedì ore 15.00-17.00
“Salute e sicurezza in agricoltura”
Sede
Telefono
E-mail
Via B. Croce, 4
0766.8546250
0766.8546244
[email protected]
Forum online all’indirizzo internet
Http://utenti.lycos.it/sportelloagricoltura
Viterbo
Tarquinia
Tarquinia 0766.8546250
Viterbo 0761.339745
Civita Castellana 0761.5921
Civita Castellana
[email protected]
[email protected]
[email protected]
VIGILANZA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Servizio P.I.S.L.L.
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
informando preventivamente il Servizio P.I.S.L.L.
VIGILANZA
CORPO NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO
Per specifiche competenze
MINISTERO INDUSTRIA
COMMERCIO
ARTIGIANATO
REGIONI e PROVINCIE
AUTONOME
…………… ?
ART. 13 T.U. - VIGILANZA
• Servizio di prevenzione e sicurezza delle Aziende Sanitarie Locali
competente per territorio
• Corpo nazionale dei vigili del fuoco
• Ministero dello sviluppo economico: settore minerario
• Personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e
sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, per
i seguenti settori:
settore delle costruzioni edili o di genio civile,
- lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei,
- rischi particolarmente elevati.
-
SERVIZIO PISLL
RESPONSABILITA’
INFORTUNIO
MALATTIA PROFESSIONALE
RESPONSABILITA’
CIVILE
Responsabilità derivante
dalla violazione di norme di
diritto privato
RESPONSABILITA’
PENALE
Responsabilità derivante
dalla violazione di una
norma penale sanzionata
INFORTUNIO - MALATTIA PROFESSIONALE
RESPONSABILITA’ PENALE
E’ PERSONALE
RESPONSABILITA’ PENALE
TUTTE LE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE
DEL LAVORO SONO DI TIPO PENALE
( salvo poche eccezioni * )
CONTRAVVENZIONI
Punite con l’ammenda o
l’arresto
* ILLECITO
Punito con la sanzione
amministrativa
AMMINISTRATIVO
D.LGS. 758/94 – PROCEDURA
SANZIONATORIA
• Contravvenzioni: i reati in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro sono puniti con la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda in base alle norme indicate
nell’All. I.
LESIONI PERSONALI
COLPOSE LIEVI
( ART. 590 C.P. )
RESPONSABILITA’
PENALE
LESIONI PERSONALI
COLPOSE GRAVI O
GRAVISSIME
(ART.590 CP)
OMICIDIO COLPOSO
(ART.589 CP)
LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O
GRAVISSIME (ART. 590 CP)
LESIONI CHE COMPORTANO ALMENO:
- INABILITA’ TEMPORANEA SUPERIORE A 40 GG;
- INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI DI UN ORGANO O DI UN SENSO;
- MALATTIA CERTAMENTE O PROBABILMENTE INSANABILE;
- PERDITA DI UN SENSO;
- PERDITA DI UN ARTO;
- MUTILAZIONE CHE RENDE L’ARTO INSERVIBILE;
- PERDITA DELL’USO DI UN ORGANO;
- PERDITA DELLA CAPACITÀ DI PROCREARE;
- PERMANENTE E GRAVE DIFFICOLTÀ DELLA FAVELLA;
- DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO;
Procedibilità d’ufficio
LESIONI PERSONALI COLPOSE LIEVI
(ART. 590 C.P.)
LESIONI CHE NON RIENTRANO TRA QUELLE
CLASSIFICABILI GRAVI O GRAVISSIME,
ANCHE SE NON COMPORTANO ASSENZE
DAL LAVORO PER INABILITA’
Procedibilità a querela
della persona offesa
OMICIDIO COLPOSO
(ART.589 CP)
MORTE CONSEGUENTE A LESIONI
Procedibilità d’ufficio
NESSO DI CAUSALITA’
I DELITTI DI LESIONE COLPOSA / OMICIDIO
COLPOSO SI CONFIGURANO SE ESISTE NESSO
CAUSALE TRA LE LESIONI GRAVI/MORTE E:
VIOLAZIONE NORME DI
SICUREZZA E DI IGIENE
procedibilità d’ufficio
IMPERIZIA
IMPRUDENZA
NEGLIGENZA
procedibilità a querela
della persona offesa
RESPONSABILITA’ PENALE
· Imprudenza
Mancanza di abilità e preparazione
specifica
· Imperizia
Comportamento palesemente
contrastante con le norme di sicurezza
· Negligenza
Grave disattenzione o dimenticanza.
Atteggiamento passivo nei confronti di
obblighi o doveri dovuto a pigrizia o
insensibilità
INFORTUNIO - MALATTIA PROFESSIONALE
RESPONSABILITA’ PENALE
INDAGINE
CI SONO
VIOLAZIONI
NORME PREVENZIONE
INFORTUNI
NON CI SONO
VIOLAZIONI
NORME PREVENZIONE
INFORTUNI
RAPPORTO ALLA A.G.
CON NOTIZIA DI REATO
SENZA
NESSO DI
CAUSALITA’
PROCEDURA
D.Lgs.
758/94
RAPPORTO ALLA A.G.
SENZA NOTIZIA DI REATO
CON
NESSO DI
CAUSALITA’
art. 589 o 590 del C.P.
LA A.G.
DISPONE
ULTERIORI
INDAGINI
LA A.G.
CHIEDE
L’ARCHIVIAZ.
Accertamento della violazione
Prescrizione*
Adempimento
della prescrizione
D.LGS. 758/94
Notizia di reato all’A.G. e
sospensione del
procedimento
9 Riprende il procedimento
penale
Pagamento
dell’ammenda
9 Riprende il procedimento
Estinzione del reato
(*max 6 mesi per l’adempimento, solo 1 prorogabile)
penale
ART. 61 T.U. – ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA
PERSONA OFFESA
In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di
omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è
commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia
determinato una malattia professionale, il P.M. ne dà
immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA*, in relazione alle
rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte
civile e dell'azione di regresso.
*(Istituto di previdenza per il settore marittimo)
ART. 61 T.U. – ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA
PERSONA OFFESA
Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari
delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i
diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e
92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale.
NORME PENALI E ILLECITI AMMINISTRATIVI
RESPONSABILITA’ DEL R.S.P.P.
NON RISPONDE DIRETTAMENTE DELLE VIOLAZIONI ALLE
NORME DI SICUREZZA (RISPONDE SEMPRE IL DATORE DI
LAVORO ANCHE SE LA VIOLAZIONE E' COMMESSA PER
COLPA DEL RSPP)
IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE IL
RSPP RISPONDE, SIA PENALMENTE CHE CIVILMENTE, PER
IMPERIZIA O NEGLIGENZA O IMPRUDENZA SE ESISTE
NESSO CAUSALE TRA LE LESIONI ED IL COMPORTAMENTO
DELLO STESSO
RESPONSABILITA’ DEGLI RSPP
• In passato più volte la giurisprudenza aveva considerato quella del
RSPP come una figura integrativa e strumentale del datore di lavoro
ed avulsa da responsabilità penali, ma ora sembra riscontrarsi nelle
decisioni della Corte di Cassazione una sorta di ripercussione della
sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15
novembre 2001 e della conseguente emanazione del D. Lgs. n.
195/2003 con il quale, su espresso indirizzo della Comunità
europea, è stata introdotta in Italia la specifica qualifica
professionale del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.
RESPONSABILITA’ DEGLI RSPP
• Potere-dovere del RSPP di segnalare la situazione di pericolo ai
soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento
• Già in precedenza la Corte di Cassazione aveva (sentenza della
sez. IV n. 41947 del 21 dicembre 2006) condannato un RSPP
sostenendo che, pur essendo questi un semplice ausiliario del DDL
e privo di effettivo potere decisionale, potesse essere chiamato a
rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria
attività allorquando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza
o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento
sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio,
inducendo, così, il DDL ad omettere l’adozione di una doverosa
misura prevenzionale. Il RSPP risponde insieme al DDL di un
evento dannoso derivante dal suggerimento sbagliato o dalla
mancata segnalazione essendo a lui ascrivibile un titolo di “colpa
professionale”.
RESPONSABILITA’ DEGLI RSPP
• La Corte di Cassazione ha ribadito che l’assenza di una capacità
immediatamente operativa da parte del RSPP nella struttura
aziendale non esclude che una eventuale inottemperanza allo
svolgimento dei suoi compiti, ed in particolare una
• mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle
lavorazioni,
• una mancata elaborazione delle procedure di sicurezza
• nonché una mancata informazione e formazione dei lavoratori,
possa costituire una omissione rilevante ai fini della individuazione
della responsabilità penale tutte le volte in cui un sinistro sia
oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa
ignorata dal RSPP.
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