GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI Al Direttore Generale TIPO ANNO REG. / / DEL 23 APRILE 2010 NUMERO della Comunità Montana .. OGGETTO: parere in merito agli oneri di manutenzione delle strade vicinali. Il Direttore della Comunità Montana … pone allo scrivente servizio un parere legale relativo ai limiti legali delle percentuali di compartecipazione finanziaria per la manutenzione di strade vicinali ad uso pubblico. In particolare si chiede se la misura massima prevista dall’art. 3 del D.L.L. n. 1446/18 quale tetto all’obbligo di compartecipazione finanziaria per la manutenzione di una strada vicinale ad uso pubblico sia insuperabile per il Comune (o se invece tale limite massimo di compartecipazione possa essere superato nel momento in cui compartecipano finanziariamente più Enti). In materia di oneri per la manutenzione delle strade di uso pubblico il nostro ordinamento è informato al principio, risalente alla legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. F, Legge sui lavori pubblici), secondo il quale ad essere obbligato è il soggetto pubblico cui la strada appartiene; tale legge, infatti, dopo aver stabilito, all’art. 22, che il suolo delle strade statali, provinciali e comunali appartiene rispettivamente allo stato, alle province e ai comuni, prescrive, agli artt. 30, 37 e 39, che “la Viale Aldo Moro 52 40127 Bologna Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel.: 051.527.5164 Fax: 051.527.5764 INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB. a uso interno: DP/_______/__________ Classif.|_____| |________|________|_______|________|________| Fasc. |_______|_______|_______| costruzione, sistemazione e mantenimento” delle strade statali, provinciali e comunali, provvedono, rispettivamente, lo Stato, le province e i comuni (Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2005, n. 2584) Il presupposto di fatto della fattispecie alla base del quesito è rappresentato da una strada vicinale ad uso pubblico e cioè da una strada di proprietà privata ubicata fuori dei centri abitati e gravata da una servitù di uso pubblico (definizione che si rinviene da ultimo nel d.lgs. n. 285 del 1992, nuovo codice della strada, all’art. 3, comma 1, n. 52). Per le strade vicinali, in quanto non di proprietà degli enti pubblici ma soggette ad uso pubblico si prescrive, all’art. 51 del legge 20 marzo 1865 n. 2248, che la loro riparazione e conservazione “sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino e no contigue alle strade stesse ..” La norma del 1865 prevedeva anche che “il municipio potrà essere pure tenuto ad una determinata quota di concorso nella spesa di riparazione delle strade vicinali più importanti”. Tale normativa è stata poi integrata dal d.lg. lgt. 1-9-1918 n. 1446 (artt. 1, 3) e dalla legge 12-2-1958 n. 126 (artt. 9, 14), leggi che hanno previsto, in considerazione dell'uso pubblico delle strade vicinali, l’obbligatoria costituzione di appositi consorzi, le cui finalità sono indicate dal legislatore delle riferite normative nella "manutenzione, sistemazione e ricostruzione" di dette strade. Tali regole (ed in particolare l’art. 3 del d.lg.lgt. 1446/1918 e l’art.14 della legge 12 febbraio 1958, n.126), prevedendo l’istituto del consorzio obbligatorio, confermano il principio in base al quale la manutenzione della strada vicinale, strada privata e quindi non comunale, deve far carico prevalentemente ai soggetti che la utilizzano, salvo il contributo comunale. Con riferimento ai limiti del contributo di compartecipazione comunale gli stessi sono previsti dall’art. 3 del d.lg. lgt. 1-9-1918 n. 1446, che prevede l'obbligo del Comune di partecipare agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette al pubblico transito, nella misura variabile da 1/5 fino a metà della spesa, a seconda dell'importanza delle strade. Venendo a rispondere al quesito posto, i limiti di cui sopra riguardano il Comune e sono inderogabili, in quanto la disciplina legislativa, tenendo conto dello speciale regime giuridico di tali strade, contempera gli interessi pubblici e privati in gioco, demandando ai comuni solo la possibilità di scegliere in concreto l’ammontare della contribuzione all’interno dei limiti minimi e massimi consentiti. In questo senso si è pronunciata anche la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la sentenza n. 140 del 7/11/2008 (pubblicata sul sito della Corte: www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo/Documenti/Sezioni-re/Veneto/Pareri/Anno-2008/140_2008_cons.doc_cvt.htm), che ha precisato come la scelta del Comune circa l’ammontare della contribuzione debba essere “corredata da esaustiva motivazione anche in relazione al grado di fruizione pubblica della strada oggetto di intervento, e dovrà ovviamente seguire criteri di trasparenza, parità di trattamento, economicità e razionalità di gestione, dovendo tener conto anche delle disponibilità finanziarie complessive dell’ente”. Dunque la regola è, come si è scritto, quella per cui gli oneri per la manutenzione delle strade devono far carico prevalentemente ai soggetti proprietari (se pubblici) o a quelli che le utilizzano (se si tratta di strade private, con il concorso del comune, da un quinto alla metà, se la strada è gravata da una servitù di uso pubblico). Nel caso in cui al Consorzio obbligatorio partecipino ulteriori soggetti pubblici la misura della loro partecipazione agli oneri di manutenzione non è regolata dalla norma di cui all’art. 3 del d.lg. lgt. 19-1918 n. 1446, ma dalle fonti secondarie o negoziali (e cioè dall’eventuale Regolamento dell’Ente per la sistemazione delle strade, ove adottato, oppure dallo Statuto del consorzio in questione, oppure ancora dagli atti convenzionali tra essi stessi stipulati). Ove tali ulteriori enti partecipino al Consorzio in qualità di proprietari di alcuni dei fondi ai quali la strada consente di accedere, la loro posizione non divergerà da quella degli altri proprietari consorziati: essi dovranno concorrere alle spese alla stregua di quanto fanno gli altri soggetti privati, e cioè in base a quanto stabilito dallo Statuto consorziale. Ove alcuno di tali enti partecipi al consorzio in qualità di ente delegato dal comune allo svolgimento della funzione di manutenzione di tali strade sarà invece a suo carico la contribuzione pubblica di cui al più volte citato art. 3 (nei limiti sopra riportati, da un quinto alla metà). Nulla osta che tali enti possano contribuire agli oneri del consorzio concedendo allo stesso contributi disciplinati da norme di legge (regionali statali o europee: ad esempio Reg. CE 1257/99 sullo Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura) nel rispetto dello Statuto del Consorzio e delle norme che regolano i finanziamenti. Va infine ricordato che le funzioni di controllo in questa regione spettano alla Provincia, ai sensi dell’art. 51 della l.r. n. 6 del 2004, che reca: “gli atti adottati dai consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico.. divengono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune in cui hanno sede; essi sono inviati in elenco alla Provincia territorialmente competente, che può richiedere copia integrale degli atti e annullare in ogni tempo quelli illegittimi”. Fidando di aver esaurientemente risposto al quesito porgo cordiali saluti. Avv. Roberto Tommasi