GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Al Direttore Generale
TIPO
ANNO
REG.
/
/
DEL
23 APRILE 2010
NUMERO
della Comunità Montana ..
OGGETTO: parere in merito agli oneri di manutenzione delle strade
vicinali.
Il Direttore della Comunità Montana … pone allo scrivente servizio
un
parere
legale
relativo
ai
limiti
legali
delle
percentuali
di
compartecipazione finanziaria per la manutenzione di strade vicinali ad
uso pubblico.
In particolare si chiede se la misura massima prevista dall’art. 3 del
D.L.L. n. 1446/18 quale tetto all’obbligo di compartecipazione finanziaria
per la manutenzione di una strada vicinale ad uso pubblico sia
insuperabile per il Comune (o se invece tale limite massimo di
compartecipazione
possa
essere
superato
nel
momento
in
cui
compartecipano finanziariamente più Enti).
In materia di oneri per la manutenzione delle strade di uso pubblico
il nostro ordinamento è informato al principio, risalente alla legge 20
marzo 1865 n. 2248 (all. F, Legge sui lavori pubblici), secondo il quale ad
essere obbligato è il soggetto pubblico cui la strada appartiene; tale
legge, infatti, dopo aver stabilito, all’art. 22, che il suolo delle strade
statali, provinciali e comunali appartiene rispettivamente allo stato, alle
province e ai comuni, prescrive, agli artt. 30, 37 e 39, che “la
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INDICE
LIV. 1
LIV. 2
LIV. 3
LIV. 4
LIV. 5
ANNO
NUM
SUB.
a uso interno: DP/_______/__________ Classif.|_____| |________|________|_______|________|________| Fasc. |_______|_______|_______|
costruzione, sistemazione e mantenimento” delle strade statali, provinciali
e comunali, provvedono, rispettivamente, lo Stato, le province e i comuni
(Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2005, n. 2584)
Il presupposto di fatto della fattispecie alla base del quesito è
rappresentato da una strada vicinale ad uso pubblico e cioè da una strada
di proprietà privata ubicata fuori dei centri abitati e gravata da una
servitù di uso pubblico (definizione che si rinviene da ultimo nel d.lgs. n.
285 del 1992, nuovo codice della strada, all’art. 3, comma 1, n. 52).
Per le strade vicinali, in quanto non di proprietà degli enti pubblici
ma soggette ad uso pubblico si prescrive, all’art. 51 del legge 20 marzo
1865 n. 2248, che la loro riparazione e conservazione “sta a carico di
quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si
trovino e no contigue alle strade stesse ..”
La norma del 1865 prevedeva anche che “il municipio potrà essere
pure tenuto ad una determinata quota di concorso nella spesa di
riparazione delle strade vicinali più importanti”.
Tale normativa è stata poi integrata dal d.lg. lgt. 1-9-1918 n. 1446
(artt. 1, 3) e dalla legge 12-2-1958 n. 126 (artt. 9, 14), leggi che hanno
previsto,
in
considerazione
dell'uso
pubblico
delle
strade
vicinali,
l’obbligatoria costituzione di appositi consorzi, le cui finalità sono indicate
dal legislatore delle riferite normative nella "manutenzione, sistemazione
e ricostruzione" di dette strade.
Tali regole (ed in particolare l’art. 3 del d.lg.lgt. 1446/1918 e
l’art.14 della legge 12 febbraio 1958, n.126), prevedendo l’istituto del
consorzio obbligatorio,
confermano il principio in base al quale la
manutenzione della strada vicinale, strada privata e quindi non comunale,
deve far carico prevalentemente ai soggetti che la utilizzano, salvo il
contributo comunale.
Con riferimento ai limiti del contributo di compartecipazione
comunale gli stessi sono previsti dall’art. 3 del d.lg. lgt. 1-9-1918 n.
1446, che prevede l'obbligo del Comune di partecipare agli oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette al
pubblico transito, nella misura variabile da 1/5 fino a metà della spesa, a
seconda dell'importanza delle strade.
Venendo a rispondere al quesito posto, i limiti di cui sopra
riguardano il Comune e sono inderogabili, in quanto la disciplina
legislativa, tenendo conto dello speciale regime giuridico di tali strade,
contempera gli interessi pubblici e privati in gioco, demandando ai comuni
solo la possibilità di scegliere in concreto l’ammontare della contribuzione
all’interno dei limiti minimi e massimi consentiti.
In questo senso si è pronunciata anche la Corte dei Conti, Sezione
regionale di controllo per il Veneto, con la sentenza n. 140 del 7/11/2008
(pubblicata sul sito della Corte: www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo/Documenti/Sezioni-re/Veneto/Pareri/Anno-2008/140_2008_cons.doc_cvt.htm),
che
ha precisato come la scelta del Comune circa l’ammontare della
contribuzione debba essere “corredata da esaustiva motivazione anche in
relazione al grado di fruizione pubblica della strada oggetto di intervento,
e dovrà ovviamente seguire criteri di trasparenza, parità di trattamento,
economicità e razionalità di gestione, dovendo tener conto anche delle
disponibilità finanziarie complessive dell’ente”.
Dunque la regola è, come si è scritto, quella per cui gli oneri per la
manutenzione delle strade devono far carico prevalentemente ai soggetti
proprietari (se pubblici) o a quelli che le utilizzano (se si tratta di strade
private, con il concorso del comune, da un quinto alla metà, se la strada è
gravata da una servitù di uso pubblico).
Nel caso in cui al Consorzio obbligatorio partecipino ulteriori
soggetti pubblici la misura della loro partecipazione agli oneri di
manutenzione non è regolata dalla norma di cui all’art. 3 del d.lg. lgt. 19-1918
n.
1446,
ma
dalle
fonti
secondarie
o
negoziali
(e
cioè
dall’eventuale Regolamento dell’Ente per la sistemazione delle strade, ove
adottato, oppure dallo Statuto del consorzio in questione, oppure ancora
dagli atti convenzionali tra essi stessi stipulati).
Ove tali ulteriori enti partecipino al Consorzio in qualità di
proprietari di alcuni dei fondi ai quali la strada consente di accedere, la
loro posizione non divergerà da quella degli altri proprietari consorziati:
essi dovranno concorrere alle spese alla stregua di quanto fanno gli altri
soggetti privati, e cioè in base a quanto stabilito dallo Statuto consorziale.
Ove alcuno di tali enti partecipi al consorzio in qualità di ente
delegato dal comune allo svolgimento della funzione di manutenzione di
tali strade sarà invece a suo carico la contribuzione pubblica di cui al più
volte citato art. 3 (nei limiti sopra riportati, da un quinto alla metà).
Nulla osta che tali enti possano contribuire agli oneri del consorzio
concedendo allo stesso contributi disciplinati da norme di legge (regionali
statali o europee: ad esempio Reg. CE 1257/99 sullo Sviluppo e
miglioramento
delle
infrastrutture
rurali
connesse
allo
sviluppo
dell'agricoltura) nel rispetto dello Statuto del Consorzio e delle norme che
regolano i finanziamenti.
Va infine ricordato che le funzioni di controllo in questa regione
spettano alla Provincia, ai sensi dell’art. 51 della l.r. n. 6 del 2004, che
reca: “gli atti adottati dai consorzi di utenti delle strade vicinali di uso
pubblico.. divengono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione all'albo
pretorio del Comune in cui hanno sede; essi sono inviati in elenco alla
Provincia territorialmente competente, che può richiedere copia integrale
degli atti e annullare in ogni tempo quelli illegittimi”.
Fidando di aver esaurientemente risposto al quesito porgo cordiali
saluti.
Avv. Roberto Tommasi
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Oneri di manutenzione delle strade vicinali, quota