Deliberazione n. SCCLEG/19/2013/PREV REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente; componenti: ZUCCHERETTI, Simonetta Maria ROSA, Elena Francesco RASO, Andrea PETRONIO, ZACCHIA, Cristina Giuseppa MANEGGIO, Luisa D’EVOLI, Paola COSA, Fabio Gaetano GALEFFI, Riccardo VENTRE, Francesco TARGIA, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Arturo IADECOLA, Oriella MARTORANA (relatore), Fulvio Maria LONGAVITA, Paolo VALLETTA, Giuseppe TETI. nell’adunanza del 31 ottobre 2013 Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico; visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni; visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; visto il “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con 1 provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4/07/2011); visto il decreto n. 1421 in data 23 luglio 2013 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di attribuzione di incarico dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio secondo della Direzione generale per l’Internazionalizzazione della Ricerca ai sensi dell’articolo 19, commi 5 e 5-bis, del D.Lgs 165/2001; visto il rilievo istruttorio n. 27013 del 5 settembre 2013, formulato dal competente Ufficio di controllo; vista la risposta dell’Amministrazione, pervenuta in data 7/10 2013; vista la nota prot. n. 34442120 del 28 ottobre 2013, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il deferimento alla sede collegiale dell’atto sopra citato, sulla base della relazione predisposta dal Magistrato istruttore; vista l’ordinanza del 29 ottobre 2013, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato per il giorno 31 ottobre 2013 il Collegio della Sezione centrale del controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, per l’esame del provvedimento in questione; vista la nota n. 31620 in pari data della Segreteria della Sezione, con cui la predetta ordinanza è stata comunicata al Gabinetto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, al Ministero dell’economia e 2 delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all’Ufficio centrale di bilancio presso il MIUR; udito il relatore, Ref. Oriella MARTORANA; intervenuti i rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dott.sa Marcella GARGANO - Vice Capo di Gabinetto e Dott.ssa Sabrina BONO - Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, e dell’Ufficio centrale di bilancio, Dott. Giampiero FORTINO - Dirigente; Con l’assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO in qualità di Segretario di adunanza; Ritenuto in FATTO In data 6 agosto 2013 è pervenuto all’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il prescritto controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, della legge n. 20/94, il decreto n. 1421 del 23 luglio 2013, recante il conferimento, ai sensi dell’articolo 19 - commi 5 e 5-bis – del Decreto Legislativo 30 sull’ordinamento marzo 2001, del lavoro n. 165 alle (“Norme generali dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), al Dott. Federico CINQUEPALMI, dell’incarico dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio II della Direzione Generale per 3 l’Internazionalizzazione della Ricerca del MIUR. Con il provvedimento all’esame l’Amministrazione ha proceduto a instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un collaboratore cui, in precedenza, era già stato attribuito il medesimo incarico dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio II della Direzione Generale per l’Internazionalizzazione della Ricerca ai sensi del comma 6 dell’art. dell’art. 19 del richiamato Decreto legislativo 165/01 con D.D.G. del 21/01/2010, regolarmente registrato dall’Ufficio di controllo il 3 marzo 2010, in quanto “collaboratore estraneo all’Amministrazione”, come indicato nelle premesse di tale ultimo decreto. L’incarico così conferito veniva poi prorogato, con successivo decreto, anch’esso regolarmente registrato da questa Corte. Come noto, il comma 5-bis dell’art. 19 del Decreto legislativo n. 165/01, rubricato “Incarichi di funzioni dirigenziali”, prevede che “Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c)”. Il successivo comma 6 dispone che “Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, in posizioni funzionali previste 4 per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e dei procuratori dello Stato”. In sostanza, mentre gli incarichi di cui al comma 5-bis possono essere conferiti, nella percentuale di legge, “anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23”, la disposizione di cui al successivo comma 6 individua tra i destinatari degli ulteriori incarichi dirigenziali ivi contemplati “persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività (…) in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza”. Nel primo caso, presupposto indefettibile per l’attribuzione dell’incarico è il possesso della qualifica dirigenziale da parte del soggetto incaricando, laddove, con riferimento alla diversa ipotesi di cui al successivo comma 6, tale requisito soggettivo lascia il posto al possesso di “particolare e comprovata qualificazione professionale”, “acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali”, ovvero, ancora, al possesso di “una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica” desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate “in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza”, dunque, in estrema sintesi, prive del requisito della qualifica dirigenziale. Il dott. Cinquepalmi è risultato essere destinatario di entrambi gli incarichi dirigenziali in qualità di “tecnologo di ruolo di ente di ricerca”, secondo quanto risulta dalle premesse di entrambi i provvedimenti. L’Ufficio di controllo formulava rilievo, manifestando perplessità 5 in ordine al conferimento dell’incarico ai sensi del più volte richiamato comma 5-bis, con riguardo, in particolare, alla equiparazione della figura di “tecnologo” alla attuale qualifica di dirigente di seconda fascia; pertanto, invitava l’Amministrazione a fornire adeguata documentazione attestante l’inquadramento posseduto dal dott. Cinquepalmi presso l’ENEA, ente di appartenenza. L’Amministrazione, nella risposta al rilievo, cui era allegata una nota esplicativa formulata dall’ENEA, evidenziava che il dott. Cinquepalmi in data 1° luglio 2009 ha preso servizio in ENEA con posizione a tempo indeterminato, quale vincitore della procedura concorsuale di cui al bando ENEA 5 dicembre 2005 – G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi”, n. 20 dell’11 marzo 2005 (Pos L/24 – Un laureato in architettura con esperienza non inferiore a due anni, post-lauream, nel campo di strumenti e metodologie per la sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all’attuazione dell’Agenda 21 alle diverse scale territoriali). Dopo il prescritto semestre di prova, egli è stato inquadrato nel profilo di Tecnologo ENEA con decorrenza 31 dicembre 2009. Successivamente, in data 21 gennaio 2010 il dott. Cinquepalmi veniva chiamato dal MIUR presso la Direzione generale per l’internazionalizzazione della ricerca in qualità di Dirigente di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lvo 165/2001 e s.m.i., posizione ricoperta fino al 22 luglio 2013. Considerata la sopravvenuta disponibilità di una posizione dirigenziale non generale ex art. 19, comma 5-bis, del predetto D.Lgs. n. 165/2001, così come stabilito nei DD.MM. 24 aprile 2013 e 7 giugno 6 2013 del MIUR, e tenuto altresì conto che, con il passaggio dell’ENEA nel Comparto degli Enti Pubblici di Ricerca, il dott. Cinquepalmi era stato inquadrato, a decorrere dal 30 dicembre 2010, nel profilo di Tecnologo di Ente Pubblico di Ricerca (EPR), il citato Ministero ha proceduto all’assegnazione dell’incarico in parola. A supporto di tale procedura l’Amministrazione cita un consolidato orientamento giurisprudenziale e, da ultimo, la sentenza n. 05747/2013 del Tar Lazio, in data 7 giugno 2013, nella quale si rileva che il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (recante il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 19881990, relativa al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione) equipara il “dirigente tecnologo” alla qualifica di “dirigente generale” ed il “primo tecnologo” al “dirigente di I Fascia”: in conformità dei pareri espressi dal Ministro per la Funzione Pubblica, dal Direttore dell’Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni e dalla Ragioneria Generale dello Stato, vengono richiamate le Tabelle di equiparazione fra le qualifiche dirigenziali del personale dello Stato e gli analoghi profili degli Enti Pubblici di Ricerca, allegate al citato D.P.R. n. 171/1991. La riferita prospettazione dell’Amministrazione, peraltro, non ha risolto il dubbio circa l’effettivo conseguimento della qualifica dirigenziale da parte del dott. Cinquepalmi pur a seguito del processo di omogeneizzazione del personale ENEA al personale degli EPR. Pertanto, il Magistrato istruttore ha proposto di sottoporre la questione all’esame della sede collegiale; il Consigliere delegato, 7 condividendo la proposta, ha chiesto al Presidente della Sezione di deferire la questione all’esame della medesima, che è stata convocata per l’adunanza odierna. Basandosi su una memoria difensiva all’uopo presentata, il Ministero ha ulteriormente ribadito l’equiparazione dei tre livelli dei profili di ricercatore e tecnologo del Comparto di ricerca alle figure dirigenziali, riscontrando empiricamente la presenza, in capo a tali figure, dei cosiddetti “fattori caratterizzanti l’istituto della dirigenza pubblica”: l’applicazione ai tre livelli del profilo di tecnologo di istituti applicabili solo ai dirigenti e la non applicabilità agli stessi di istituti propri del personale di aree funzionali (per il primo caso, l’art. 25 del D.P.R. n. 171/1991, relativo al trattamento di missione; per il secondo l’art. 17, comma 11, del D.P.R. n. 171/1991 di esclusione della fruizione di qualsiasi istituto incentivante per il personale appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo). A sostegno della propria tesi l’Amministrazione ha richiamato alcune massime ricavate da sentenze del G.A. concernenti l’interpretazione della Tabella, allegata al D.P.R. n. 171/1991, che reca l’equiparazione dei profili professionali degli Entri Pubblici di Ricerca alle qualifiche corrispondenti del personale delle Amministrazioni dello Stato (TAR Lazio, Sez. III, Sent. n.05747/2013; C.d.S., Sez. IV, Sent. n.6937/2006; TAR Lazio, Sez. III-quater, Sent. n.1555/2007; TAR Campania, Sez. IV, Sent. n.1220/2007; TAR Lazio, Sez. III-ter, Sent. n.24860/2010). Il rappresentante dell’Ufficio centrale di Bilancio, a sua volta, ha 8 motivato l’apposizione del visto da parte dell’Organo di controllo interno ritenendo sufficientemente provata l’equiparazione tra la qualifica di tecnologo e quella di dirigente di seconda fascia alla luce della giurisprudenza del Giudice Amministrativo prodotta dal MIUR. Considerato in DIRITTO In termini generali, e con riguardo all’inquadramento delle figure professionali del Ricercatore e del Tecnologo dipendenti degli Enti e Istituti di ricerca, deve osservarsi che l’articolo 12 del CCNL del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2005-2009, rubricato “Ricercatori e Tecnologi” stabilisce (al comma 1) che “I ricercatori e i tecnologi costituiscono risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi degli Enti. In relazione a ciò rappresentano una risorsa professionale dotata di autonomia e responsabilità, nel rispetto della potestà regolamentare degli Enti e vanno pienamente coinvolti in tutte le sedi previste per la definizione degli obiettivi di ricerca”. Al successivo comma 4 dispone che “In applicazione del D.Lgs. 165/01, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attività tecnico–scientifiche”. Risulta evidente dalle disposizioni richiamate che i ricercatori e i tecnologi costituiscono figure professionali altamente qualificate, dotate di conoscenze e competenze tecniche specialistiche, che ne fanno 9 “risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi degli Enti di ricerca”. Proprio in ragione di tali caratteristiche di specialità e infungibilità dei requisiti professionali posseduti, è ad essi riconosciuta “autonomia e responsabilità” nell’espletamento delle funzioni loro demandate, nonché il pieno coinvolgimento nei processi decisionali dell’Ente in vista della definizione degli obiettivi di ricerca. A garanzia e presidio del carattere di autonomia che deve assistere lo svolgimento dell’attività professionale propria delle figure specialistiche considerate soccorre la previsione del 4 comma dell’art. 15 richiamato, che pone il personale ricercatore e tecnologo al di fuori di qualsivoglia vincolo di subordinazione gerarchica rispetto alla dirigenza di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, limitatamente alla gestione dell’attività di ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche. Già da tale chiaro inquadramento è agevole desumere che le figure professionali del Ricercatore e del Tecnologo in sede di disciplina contrattuale del rapporto di lavoro sono state valorizzate per il carattere di specialità che ne fa una risorsa umana tipica degli enti e delle istituzioni di ricerca, svincolata sul piano gerarchico rispetto alla dirigenza amministrativa per il perseguimento degli obiettivi propri della ricerca e delle relative applicazioni tecnologiche, ma tuttavia distinta rispetto alla dirigenza medesima. Con riferimento al processo di inquadramento del personale degli enti e istituti di ricerca, anche a voler considerare l’ormai superato D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 - Contratto collettivo della Ricerca - 10 deve osservarsi che l’Allegato 1 del medesimo enumera i “Profili professionali”, distinguendo sia la figura professionale del ricercatore che quella del tecnologo in tre livelli professionali, chiaramente individuando, per quel che qui interessa, al I livello professionale il “Dirigente tecnologo”; al secondo livello il “Primo tecnologo”; al terzo livello il “Tecnologo”. Con riferimento al “Dirigente tecnologo”, il titolo di studio richiesto deve consistere nel possesso di diploma di laurea; superamento dell’esame di Stato e iscrizione all’albo, ove richiesto, per le funzioni da svolgere, almeno 12 anni di specifica esperienza professionale Con riferimento al “Primo tecnologo” (II livello professionale), fermi restando i sopracitati requisiti del possesso del diploma di laurea, del superamento dell’esame di Stato e dell’iscrizione all’albo, è richiesto il requisito di “almeno 8 anni di specifica esperienza professionale”. Con riguardo, infine, al profilo di “Tecnologo” (III livello professionale) risultano testualmente richiesti solo il possesso del diploma di laurea, del superamento dell’esame di Stato e dell’iscrizione all’albo, ove richiesto, per le funzioni da svolgere, senza l’ulteriore requisito dell’esperienza pluriennale (peraltro diversamente graduata a seconda che ci si riferisca al Dirigente tecnologo ovvero al Primo tecnologo) già maturata. E’ evidente che l’accesso ai due profili professionali più alti presuppone l’acquisizione di una notevole esperienza maturata nel settore, anche se non può sottacersi che pur con riferimento a tali profili 11 altamente specialistici la qualifica di dirigente compare solo con riferimento al profilo di I livello professionale. Lo stesso D.P.R. n. 171/1991, laddove passa a definire le figure della dirigenza amministrativa, anch’esse articolate in tre livelli professionali, li definisce espressamente come “Dirigenti”, graduandoli in Dirigente generale, Dirigente di I fascia e Dirigente, prevedendo, per l’accesso a quest’ultima qualifica, un concorso speciale riservato, fino al 50% dei posti disponibili, ai funzionari di amministrazione con 5 anni di effettivo servizio nel profilo e nei profili amministrativi delle qualifiche funzionali VIII e IX del precedente ordinamento; mentre, per i restanti posti disponibili, prevedeva un concorso pubblico nazionale, il possesso del diploma di laurea e specifica esperienza professionale. Dalle definizioni recate dal D.P.R. citato non emerge alcuna assimilazione del personale dotato di competenze e capacità tecniche (Ricercatori e Tecnologi) alla dirigenza amministrativa, ché, anzi, i due ruoli continuano a essere mantenuti distinti, pur coesistendo all’interno degli istituti di ricerca. In ogni caso, anche a voler istituire un parallelismo tra i tecnologi e i dirigenti amministrativi appartenenti agli istituti di ricerca, lo stesso deve fermarsi ai primi due livelli professionali, dal momento che solo per il personale amministrativo è adottata la qualifica di “Dirigente” anche per il terzo livello, ma è anche precisato che a tale profilo può accedersi a seguito di apposita procedura concorsuale da parte di chi è già dipendente con la qualifica di funzionario ed abbia svolto almeno 5 anni di effettivo servizio nei profili amministrativi delle 12 qualifiche funzionali VIII e IX del precedente ordinamento. In definitiva, dalle definizioni recate dal D.P.R. 171/1991 non può trarsi alcun elemento testuale che possa far ritenere provato il possesso della qualifica dirigenziale in capo alla figura del Tecnologo di III livello degli EPR cui lo stesso D.P.R. si riferisce (ai quali, fino alla equiparazione intervenuta con il CCNL del 2006-2009, è rimasto estraneo il personale dipendente dell’ENEA). Deve invece sottolinearsi come numerose disposizioni, di fonte normativa e contrattuale, non solo mantengono distinti i profili del ricercatore e del tecnologo rispetto al personale con qualifica dirigenziale, ma provvedono a disciplinare il relativo rapporto di lavoro inquadrandolo come personale distinto e autonomo sia rispetto alla dirigenza amministrativa, sia rispetto al personale dipendente contrattualizzato. Con riguardo, in particolare, alla disciplina di fonte contrattuale, si osserva che i CCNL del personale degli enti di ricerca, già a partire dal CCNL del 5 marzo 1998, distinguono in maniera inequivoca l’area della dirigenza rispetto al rimanente personale. I dirigenti, in particolare, sono inquadrati nell’area VII della Dirigenza, secondo la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza recata dall’art. 2, comma 1, punto 7 del CCNQ del 1 febbraio 2008. Diversamente, il rapporto di lavoro del restante personale dipendente degli enti di ricerca è fatto oggetto di apposita disciplina di fonte contrattuale, in particolare con i CCNL del personale non 13 dirigenziale del comparto medesimo. Anzi, proprio a rimarcare comunque l’autonomia di cui godono i ricercatori e tecnologi in ragione della specialità dei compiti loro demandati, appare significativa l’inclusione delle disposizioni contrattuali ad essi relative in una apposita Sezione, distinta rispetto a quella del rimanente personale di qualifica non dirigenziale. Ancora più preganti sono gli elementi desumibili dalla normativa di fonte primaria. L’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, come noto, nel rinviare alla contrattazione collettiva la disciplina dei diritti e obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, individua appositi comparti (ad oggi fino ad un massimo di quattro) cui corrispondono altrettante aree separate per la dirigenza. L’attuale comma 2 del citato articolo 40, poi, prevede l’attivazione di un’apposita sezione contrattuale di un’area dirigenziale con riguardo alla dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale: va qui ricordato che l’originaria formulazione della disposizione citata (che accanto al personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, contemplava i “ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA) è stata fatta oggetto di esplicita abrogazione da parte dell’art. 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005). Lo stesso articolo 40, infine, nel testo attualmente vigente prevede che: “Nell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità”. 14 Si tratta di norma che trova piena corrispondenza con la previsione, più sopra richiamata, inserita nei vari CCNL del personale non dirigente del comparto degli enti di ricerca, che, appunto, dedicano apposite sezioni e specifiche disposizioni al rapporto di lavoro dei profili professionali di tecnologo e ricercatore. Il richiamato dato normativo, poi, consente al Collegio di svolgere ulteriori considerazioni in merito allo stato di definizione attuale del controverso ruolo delle figure professionali di che trattasi. Non si ignora, infatti, che l’intera tematica sia stata fatta oggetto di interpretazioni controverse e anche fortemente dibattute, che sono state conosciute anche dalla Corte dei conti, in occasione dell’esercizio di altre funzioni (specialmente, in sede di certificazione di alcuni CCNL). Tuttavia, il dirigenziali complesso non può processo dirsi, allo di assimilazione stato della alle qualifiche legislazione e della contrattazione di settore. Per converso, appare corretto l’inquadramento dei profili considerati in un ruolo tecnico, a sé stante, dotato di autonomia funzionale rispetto alle qualifiche della dirigenza amministrativa, equiparato per taluni profili e con riguardo a taluni istituti (orario di lavoro settimanale, struttura della retribuzione, progressioni economiche all’interno delle aree) al personale non dirigente del comparto degli EPR, nonché, per altri e sempre limitati profili, al diverso personale appartenente all’area della dirigenza dei medesimi EPR (con riguardo, come fatto presente dal MIUR, alla disciplina del trattamento di missione). 15 Si tratta, all’evidenza, tanto nel primo quanto nel secondo caso di equiparazioni relative a singoli istituti contrattuali, che tuttavia, per quanto sopra indicato, non dispiegano valenza generale nel senso di produrre l’effetto di una assimilazione tout court delle figure tecniche considerate né all’attuale articolazione della dirigenza pubblica, quale definita dagli artt. 14-21 del Capo II,Titolo II, del D.Lgs. n. 165/2001, né, per converso, al personale del comparto EPR privo di qualifica dirigenziale. L’impianto come sopra definito non è contraddetto,infine, dalla giurisprudenza del G.A. richiamata dal MIUR, in particolare nella memoria depositata in Adunanza, posto che le pronunce citate, da considerarsi nella loro integralità, hanno prodotto effetti esclusivamente nel senso di riconoscere fondate singole doglianze dei ricorrenti a fini limitati. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento all’esame non appare conforme a legge, in quanto la qualifica di tecnologo III posseduta dal dott. Cinquepalmi non è assimilabile, secondo la normativa vigente, a quella di dirigente di II fascia del personale dello Stato. P. Q. M. La Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione al provvedimento specificato in epigrafe. Il relatore Il Presidente (Oriella Martorana) (Pietro De Franciscis) 16 Depositata in Segreteria il 2 dicembre 2013 Il Dirigente Dott.ssa Paola Lo Giudice 17