Deliberazione n. SCCLEG/19/2013/PREV
REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo
e delle Amministrazioni pubbliche
formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente;
componenti:
ZUCCHERETTI,
Simonetta
Maria
ROSA,
Elena
Francesco
RASO,
Andrea
PETRONIO,
ZACCHIA,
Cristina
Giuseppa
MANEGGIO, Luisa D’EVOLI, Paola COSA, Fabio Gaetano GALEFFI,
Riccardo VENTRE, Francesco TARGIA, Giuseppe Maria MEZZAPESA,
Arturo
IADECOLA,
Oriella
MARTORANA
(relatore),
Fulvio
Maria
LONGAVITA, Paolo VALLETTA, Giuseppe TETI.
nell’adunanza del 31 ottobre 2013
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei
conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al
predetto testo unico;
visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
successive modificazioni e integrazioni;
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
visto il “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite
n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con
1
provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U.
n. 153 del 4/07/2011);
visto il decreto n. 1421 in data 23 luglio 2013 del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di attribuzione di incarico
dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio secondo della Direzione
generale per l’Internazionalizzazione della Ricerca ai sensi dell’articolo
19, commi 5 e 5-bis, del D.Lgs 165/2001;
visto il rilievo istruttorio n. 27013 del 5 settembre 2013, formulato
dal competente Ufficio di controllo;
vista la risposta dell’Amministrazione, pervenuta in data 7/10
2013;
vista la nota prot. n. 34442120 del 28 ottobre 2013, con la quale il
Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ha chiesto il deferimento alla sede
collegiale dell’atto sopra citato, sulla base della relazione predisposta dal
Magistrato istruttore;
vista l’ordinanza del 29 ottobre 2013, con la quale il Presidente
della Sezione ha convocato per il giorno 31 ottobre 2013 il Collegio della
Sezione centrale del controllo di legittimità su atti del Governo e delle
Amministrazioni
dello Stato,
per l’esame del
provvedimento
in
questione;
vista la nota n. 31620 in pari data della Segreteria della Sezione,
con cui la predetta ordinanza è stata comunicata al Gabinetto
del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Ministro per la
cooperazione internazionale e l’integrazione, al Ministero dell’economia e
2
delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
all’Ufficio centrale di bilancio presso il MIUR;
udito il relatore, Ref. Oriella MARTORANA;
intervenuti
i
rappresentanti
del
Ministero
dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, Dott.sa Marcella GARGANO - Vice Capo di
Gabinetto e Dott.ssa Sabrina BONO - Capo Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, e dell’Ufficio centrale di bilancio, Dott. Giampiero FORTINO
- Dirigente;
Con l’assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO in qualità di
Segretario di adunanza;
Ritenuto in
FATTO
In data 6 agosto 2013 è pervenuto all’Ufficio di controllo di
legittimità sugli atti del Ministeri dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della
salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il prescritto
controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, della legge n.
20/94, il decreto n. 1421 del 23 luglio 2013, recante il conferimento,
ai sensi dell’articolo 19 - commi 5 e 5-bis – del Decreto
Legislativo
30
sull’ordinamento
marzo
2001,
del
lavoro
n.
165
alle
(“Norme
generali
dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche”), al Dott. Federico CINQUEPALMI,
dell’incarico dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio II
della
Direzione
Generale
per
3
l’Internazionalizzazione
della
Ricerca del MIUR.
Con il provvedimento all’esame l’Amministrazione ha proceduto
a instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un collaboratore cui, in
precedenza, era già stato attribuito il medesimo incarico dirigenziale non
generale di direzione dell’Ufficio II della Direzione Generale per
l’Internazionalizzazione della Ricerca ai sensi del comma 6 dell’art.
dell’art. 19 del richiamato Decreto legislativo 165/01 con D.D.G. del
21/01/2010, regolarmente registrato dall’Ufficio di controllo il 3 marzo
2010, in quanto “collaboratore estraneo all’Amministrazione”, come
indicato nelle premesse di tale ultimo decreto. L’incarico così conferito
veniva poi prorogato, con successivo decreto, anch’esso regolarmente
registrato da questa Corte.
Come noto, il comma 5-bis dell’art. 19 del Decreto legislativo n.
165/01, rubricato “Incarichi di funzioni dirigenziali”, prevede che “Gli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal
dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati
al suo ufficio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c)”. Il successivo
comma 6 dispone che “Tali incarichi sono conferiti a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o
private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale,
culturale
e
scientifica
desumibile
dalla
formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro maturate, in posizioni funzionali previste
4
per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati
e dei procuratori dello Stato”.
In sostanza, mentre gli incarichi di cui al comma 5-bis possono
essere conferiti, nella percentuale di legge, “anche a dirigenti non
appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23”, la disposizione di cui al
successivo comma 6 individua tra i destinatari degli ulteriori incarichi
dirigenziali
ivi
contemplati
“persone
di
particolare
e
comprovata
qualificazione professionale che abbiano svolto attività (…) in posizioni
funzionali previste per l’accesso alla dirigenza”.
Nel primo caso, presupposto indefettibile per l’attribuzione
dell’incarico è il possesso della qualifica dirigenziale da parte del
soggetto incaricando, laddove, con riferimento alla diversa ipotesi di cui
al successivo comma 6, tale requisito soggettivo lascia il posto al
possesso di “particolare e comprovata qualificazione professionale”,
“acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali”, ovvero,
ancora, al possesso di “una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica” desumibile da concrete esperienze di lavoro
maturate “in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza”,
dunque, in estrema sintesi, prive del requisito della qualifica dirigenziale.
Il dott. Cinquepalmi è risultato essere destinatario di entrambi
gli incarichi dirigenziali in qualità di “tecnologo di ruolo di ente di
ricerca”,
secondo
quanto
risulta
dalle
premesse
di
entrambi
i
provvedimenti.
L’Ufficio di controllo formulava rilievo, manifestando perplessità
5
in ordine al conferimento dell’incarico ai sensi del più volte richiamato
comma 5-bis, con riguardo, in particolare, alla equiparazione della figura
di “tecnologo” alla attuale qualifica di dirigente di seconda fascia;
pertanto, invitava l’Amministrazione a fornire adeguata documentazione
attestante l’inquadramento posseduto dal dott. Cinquepalmi presso
l’ENEA, ente di appartenenza.
L’Amministrazione, nella risposta al rilievo, cui era allegata una
nota
esplicativa
formulata
dall’ENEA,
evidenziava
che
il
dott.
Cinquepalmi in data 1° luglio 2009 ha preso servizio in ENEA con
posizione a tempo indeterminato, quale vincitore della procedura
concorsuale di cui al bando ENEA 5 dicembre 2005 – G.U. 4^ Serie
Speciale “Concorsi”, n. 20 dell’11 marzo 2005 (Pos L/24 – Un laureato in
architettura con esperienza non inferiore a due anni, post-lauream, nel
campo di strumenti e metodologie per la sostenibilità ambientale, con
particolare riferimento all’attuazione dell’Agenda 21 alle diverse scale
territoriali). Dopo il prescritto semestre di prova, egli è stato inquadrato
nel profilo di Tecnologo ENEA con decorrenza 31 dicembre 2009.
Successivamente, in data 21 gennaio 2010 il dott. Cinquepalmi
veniva
chiamato
dal
MIUR
presso
la
Direzione
generale
per
l’internazionalizzazione della ricerca in qualità di Dirigente di seconda
fascia, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lvo 165/2001 e s.m.i.,
posizione ricoperta fino al 22 luglio 2013.
Considerata la sopravvenuta disponibilità di una posizione
dirigenziale non generale ex art. 19, comma 5-bis, del predetto D.Lgs.
n. 165/2001, così come stabilito nei DD.MM. 24 aprile 2013 e 7 giugno
6
2013 del MIUR, e tenuto altresì conto che, con il passaggio dell’ENEA nel
Comparto degli Enti Pubblici di Ricerca, il dott. Cinquepalmi era stato
inquadrato, a decorrere dal 30 dicembre 2010, nel profilo di Tecnologo
di Ente Pubblico di Ricerca (EPR), il citato Ministero ha proceduto
all’assegnazione dell’incarico in parola.
A
supporto
di
tale
procedura
l’Amministrazione
cita
un
consolidato orientamento giurisprudenziale e, da ultimo, la sentenza n.
05747/2013 del Tar Lazio, in data 7 giugno 2013, nella quale si rileva
che il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (recante il recepimento delle
norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 19881990, relativa al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione) equipara il “dirigente tecnologo” alla qualifica di
“dirigente generale” ed il “primo tecnologo” al “dirigente di I Fascia”: in
conformità dei pareri espressi dal Ministro per la Funzione Pubblica, dal
Direttore dell’Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni e
dalla Ragioneria Generale dello Stato, vengono richiamate le Tabelle di
equiparazione fra le qualifiche dirigenziali del personale dello Stato e gli
analoghi profili degli Enti Pubblici di Ricerca, allegate al citato D.P.R. n.
171/1991.
La riferita prospettazione dell’Amministrazione, peraltro, non ha
risolto il dubbio circa l’effettivo conseguimento della qualifica dirigenziale
da
parte
del
dott.
Cinquepalmi
pur
a
seguito
del
processo
di
omogeneizzazione del personale ENEA al personale degli EPR.
Pertanto, il Magistrato istruttore ha proposto di sottoporre la
questione all’esame della sede collegiale; il Consigliere delegato,
7
condividendo la proposta, ha chiesto al Presidente della Sezione di
deferire la questione all’esame della medesima, che è stata convocata
per l’adunanza odierna.
Basandosi su una memoria difensiva all’uopo presentata, il
Ministero ha ulteriormente ribadito l’equiparazione dei tre livelli dei
profili di ricercatore e tecnologo del Comparto di ricerca
alle figure
dirigenziali, riscontrando empiricamente la presenza, in capo a tali
figure, dei cosiddetti “fattori caratterizzanti l’istituto della dirigenza
pubblica”: l’applicazione ai tre livelli del profilo di tecnologo di istituti
applicabili solo ai dirigenti e la non applicabilità agli stessi di istituti
propri del personale di aree funzionali (per il primo caso, l’art. 25 del
D.P.R. n. 171/1991, relativo al trattamento di missione; per il secondo
l’art. 17, comma 11, del D.P.R. n. 171/1991 di esclusione della fruizione
di qualsiasi istituto incentivante per il personale appartenente ai profili di
Ricercatore e Tecnologo).
A sostegno della propria tesi l’Amministrazione ha richiamato
alcune
massime
ricavate
da
sentenze
del
G.A.
concernenti
l’interpretazione della Tabella, allegata al D.P.R. n. 171/1991, che reca
l’equiparazione dei profili professionali degli Entri Pubblici di Ricerca alle
qualifiche corrispondenti del personale delle Amministrazioni dello Stato
(TAR Lazio, Sez. III, Sent. n.05747/2013; C.d.S., Sez. IV, Sent.
n.6937/2006; TAR Lazio, Sez. III-quater, Sent. n.1555/2007; TAR
Campania, Sez. IV, Sent. n.1220/2007; TAR Lazio, Sez. III-ter, Sent.
n.24860/2010).
Il rappresentante dell’Ufficio centrale di Bilancio, a sua volta, ha
8
motivato l’apposizione del visto da parte dell’Organo di controllo interno
ritenendo sufficientemente provata l’equiparazione tra la qualifica di
tecnologo e quella di dirigente di seconda fascia alla luce della
giurisprudenza del Giudice Amministrativo prodotta dal MIUR.
Considerato in
DIRITTO
In termini generali, e con riguardo all’inquadramento delle figure
professionali del Ricercatore e del Tecnologo dipendenti degli Enti e
Istituti di ricerca, deve osservarsi che l’articolo 12 del CCNL del
personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e
sperimentazione per il quadriennio normativo 2005-2009, rubricato
“Ricercatori e Tecnologi” stabilisce (al comma 1) che “I ricercatori e i
tecnologi costituiscono risorse fondamentali per il perseguimento degli
obiettivi degli Enti. In relazione a ciò rappresentano una risorsa
professionale dotata di autonomia e responsabilità, nel rispetto della
potestà regolamentare degli Enti e vanno pienamente coinvolti in tutte
le sedi previste per la definizione degli obiettivi di ricerca”. Al successivo
comma 4 dispone che “In applicazione del D.Lgs. 165/01, art. 15
comma
2, il
personale
ricercatore e tecnologo non
può essere
gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19 del citato
D.Lgs. per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attività
tecnico–scientifiche”.
Risulta evidente dalle disposizioni richiamate che i ricercatori e i
tecnologi costituiscono figure professionali altamente qualificate, dotate
di conoscenze e competenze tecniche specialistiche, che ne fanno
9
“risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi degli Enti di
ricerca”.
Proprio
in
ragione
di
tali
caratteristiche
di
specialità
e
infungibilità dei requisiti professionali posseduti, è ad essi riconosciuta
“autonomia
e responsabilità” nell’espletamento delle funzioni
loro
demandate, nonché il pieno coinvolgimento nei processi decisionali
dell’Ente in vista della definizione degli obiettivi di ricerca.
A garanzia e presidio del carattere di autonomia che deve
assistere lo svolgimento dell’attività professionale propria delle figure
specialistiche considerate soccorre la previsione del 4 comma dell’art. 15
richiamato, che pone il personale ricercatore e tecnologo al di fuori di
qualsivoglia vincolo di subordinazione gerarchica rispetto alla dirigenza
di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, limitatamente alla gestione
dell’attività di ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche.
Già da tale chiaro inquadramento è agevole desumere che le
figure professionali del Ricercatore e del Tecnologo in sede di disciplina
contrattuale del rapporto di lavoro sono state valorizzate per il carattere
di specialità che ne fa una risorsa umana tipica degli enti e delle
istituzioni di ricerca, svincolata sul piano gerarchico rispetto alla
dirigenza amministrativa per il perseguimento degli obiettivi propri della
ricerca e delle relative applicazioni tecnologiche, ma tuttavia distinta
rispetto alla dirigenza medesima.
Con riferimento al processo di inquadramento del personale
degli enti e istituti di ricerca, anche a voler considerare l’ormai superato
D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 - Contratto collettivo della Ricerca -
10
deve osservarsi che l’Allegato 1 del medesimo enumera i “Profili
professionali”, distinguendo sia la figura professionale del ricercatore che
quella del tecnologo in tre livelli professionali, chiaramente individuando,
per quel che qui interessa, al I livello professionale il “Dirigente
tecnologo”; al secondo livello il “Primo tecnologo”; al terzo livello il
“Tecnologo”.
Con riferimento al “Dirigente tecnologo”, il titolo di studio
richiesto
deve
consistere
nel
possesso
di
diploma
di
laurea;
superamento dell’esame di Stato e iscrizione all’albo, ove richiesto, per
le funzioni da svolgere, almeno 12 anni di specifica esperienza
professionale
Con riferimento al “Primo tecnologo” (II livello professionale),
fermi restando i sopracitati requisiti del possesso del diploma di laurea,
del superamento dell’esame di Stato e dell’iscrizione all’albo, è richiesto
il requisito di “almeno 8 anni di specifica esperienza professionale”.
Con riguardo, infine, al profilo di “Tecnologo” (III livello
professionale) risultano testualmente richiesti solo il possesso del
diploma di laurea, del superamento dell’esame di Stato e dell’iscrizione
all’albo, ove richiesto, per le funzioni da svolgere, senza l’ulteriore
requisito dell’esperienza pluriennale (peraltro diversamente graduata a
seconda che ci si riferisca al Dirigente tecnologo ovvero al Primo
tecnologo) già maturata.
E’ evidente che l’accesso ai due profili professionali più alti
presuppone l’acquisizione di una notevole esperienza maturata nel
settore, anche se non può sottacersi che pur con riferimento a tali profili
11
altamente specialistici la qualifica di dirigente compare solo con
riferimento al profilo di I livello professionale.
Lo stesso D.P.R. n. 171/1991, laddove passa a definire le figure
della
dirigenza
amministrativa,
anch’esse
articolate
in
tre
livelli
professionali, li definisce espressamente come “Dirigenti”, graduandoli in
Dirigente generale, Dirigente di I fascia e Dirigente, prevedendo, per
l’accesso a quest’ultima qualifica, un concorso speciale riservato, fino al
50% dei posti disponibili, ai funzionari di amministrazione con 5 anni di
effettivo servizio nel profilo e nei profili amministrativi delle qualifiche
funzionali VIII e IX del precedente ordinamento; mentre, per i restanti
posti disponibili, prevedeva un concorso pubblico nazionale, il possesso
del diploma di laurea e specifica esperienza professionale.
Dalle definizioni recate dal D.P.R. citato non emerge alcuna
assimilazione del personale dotato di competenze e capacità tecniche
(Ricercatori e Tecnologi) alla dirigenza amministrativa, ché, anzi, i due
ruoli continuano a essere mantenuti distinti, pur coesistendo all’interno
degli istituti di ricerca.
In ogni caso, anche a voler istituire un parallelismo tra i
tecnologi e i dirigenti amministrativi appartenenti agli istituti di ricerca,
lo stesso deve fermarsi ai primi due livelli professionali, dal momento
che solo per il personale amministrativo è adottata la qualifica di
“Dirigente” anche per il terzo livello, ma è anche precisato che a tale
profilo può accedersi a seguito di apposita procedura concorsuale da
parte di chi è già dipendente con la qualifica di funzionario ed abbia
svolto almeno 5 anni di effettivo servizio nei profili amministrativi delle
12
qualifiche funzionali VIII e IX del precedente ordinamento.
In definitiva, dalle definizioni recate dal D.P.R. 171/1991 non
può trarsi alcun elemento testuale che possa far ritenere provato il
possesso della qualifica dirigenziale in capo alla figura del Tecnologo di
III livello degli EPR cui lo stesso D.P.R. si riferisce (ai quali, fino alla
equiparazione intervenuta con il CCNL del 2006-2009, è rimasto
estraneo il personale dipendente dell’ENEA).
Deve invece sottolinearsi come numerose disposizioni, di fonte
normativa e contrattuale, non solo mantengono distinti i profili del
ricercatore
e
del
tecnologo
rispetto
al
personale
con
qualifica
dirigenziale, ma provvedono a disciplinare il relativo rapporto di lavoro
inquadrandolo come personale distinto e autonomo sia rispetto alla
dirigenza
amministrativa,
sia
rispetto
al
personale
dipendente
contrattualizzato.
Con riguardo, in particolare, alla disciplina di fonte contrattuale,
si osserva che i CCNL del personale degli enti di ricerca, già a partire dal
CCNL del 5 marzo 1998, distinguono in maniera inequivoca l’area della
dirigenza rispetto al rimanente personale.
I dirigenti, in particolare, sono inquadrati nell’area VII della
Dirigenza, secondo la definizione delle autonome aree di contrattazione
della dirigenza recata dall’art. 2, comma 1, punto 7 del CCNQ del 1
febbraio 2008.
Diversamente, il rapporto di lavoro del restante personale
dipendente degli enti di ricerca è fatto oggetto di apposita disciplina di
fonte contrattuale, in particolare con i CCNL del personale non
13
dirigenziale del comparto medesimo.
Anzi, proprio a rimarcare comunque l’autonomia di cui godono i
ricercatori e tecnologi in ragione della specialità dei compiti loro
demandati, appare significativa l’inclusione delle disposizioni contrattuali
ad essi relative in una apposita Sezione, distinta rispetto a quella del
rimanente personale di qualifica non dirigenziale.
Ancora più preganti sono gli elementi desumibili dalla normativa
di fonte primaria.
L’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, come noto, nel rinviare alla
contrattazione collettiva la disciplina dei diritti e obblighi pertinenti al
rapporto di lavoro, individua appositi comparti (ad oggi fino ad un
massimo di quattro) cui corrispondono altrettante aree separate per la
dirigenza.
L’attuale
comma
2
del
citato
articolo
40,
poi,
prevede
l’attivazione di un’apposita sezione contrattuale di un’area dirigenziale
con riguardo alla dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale:
va
qui
ricordato
che
l’originaria
formulazione
della
disposizione citata (che accanto al personale dirigente del Servizio
sanitario nazionale, contemplava i “ricercatori e tecnologi degli enti di
ricerca, compresi quelli dell’ENEA) è stata fatta oggetto di esplicita
abrogazione da parte dell’art. 1, comma 125, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
Lo stesso articolo 40, infine, nel testo attualmente vigente
prevede che: “Nell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità”.
14
Si tratta di norma che trova piena corrispondenza con la
previsione, più sopra richiamata, inserita nei vari CCNL del personale
non dirigente del comparto degli enti di ricerca, che, appunto, dedicano
apposite sezioni e specifiche disposizioni al rapporto di lavoro dei profili
professionali di tecnologo e ricercatore.
Il richiamato dato normativo, poi, consente al Collegio di
svolgere ulteriori considerazioni in merito allo stato di definizione attuale
del controverso ruolo delle figure professionali di che trattasi.
Non si ignora, infatti, che l’intera tematica sia stata fatta oggetto
di interpretazioni controverse e anche fortemente dibattute, che sono
state conosciute anche dalla Corte dei conti, in occasione dell’esercizio di
altre funzioni (specialmente, in sede di certificazione di alcuni CCNL).
Tuttavia,
il
dirigenziali
complesso
non
può
processo
dirsi,
allo
di
assimilazione
stato
della
alle
qualifiche
legislazione
e
della
contrattazione di settore.
Per
converso,
appare
corretto
l’inquadramento
dei
profili
considerati in un ruolo tecnico, a sé stante, dotato di autonomia
funzionale
rispetto
alle
qualifiche
della
dirigenza
amministrativa,
equiparato per taluni profili e con riguardo a taluni istituti (orario di
lavoro settimanale, struttura della retribuzione, progressioni economiche
all’interno delle aree) al personale non dirigente del comparto degli EPR,
nonché, per altri
e sempre limitati
profili, al
diverso personale
appartenente all’area della dirigenza dei medesimi EPR (con riguardo,
come fatto presente dal MIUR, alla disciplina del trattamento di
missione).
15
Si tratta, all’evidenza, tanto nel primo quanto nel secondo caso di
equiparazioni relative a singoli istituti contrattuali, che tuttavia, per
quanto sopra indicato, non dispiegano valenza generale nel senso di
produrre l’effetto di una assimilazione tout court delle figure tecniche
considerate né all’attuale articolazione della dirigenza pubblica, quale
definita dagli artt. 14-21 del Capo II,Titolo II, del D.Lgs. n. 165/2001,
né, per converso, al personale del comparto EPR privo di qualifica
dirigenziale.
L’impianto come sopra definito non è contraddetto,infine, dalla
giurisprudenza del G.A. richiamata dal MIUR, in particolare nella
memoria depositata in Adunanza, posto che le pronunce citate, da
considerarsi nella loro integralità, hanno prodotto effetti esclusivamente
nel senso di riconoscere fondate singole doglianze dei ricorrenti a fini
limitati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento
all’esame non appare conforme a legge, in quanto la qualifica di
tecnologo III posseduta dal dott. Cinquepalmi non è assimilabile,
secondo la normativa vigente, a quella di dirigente di II fascia del
personale dello Stato.
P. Q. M.
La Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione al
provvedimento specificato in epigrafe.
Il relatore
Il Presidente
(Oriella Martorana)
(Pietro De Franciscis)
16
Depositata in Segreteria il 2 dicembre 2013
Il Dirigente
Dott.ssa Paola Lo Giudice
17
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