Circolare Monografica 12 maggio 2014 n. 1972
BILANCIO
Il deposito del bilancio d'esercizio in XBRL
Modalità ordinaria e sperimentale
di Andrea Fradeani
La consueta pratica di deposito del bilancio d’esercizio può essere quest’anno integrata, partecipando così alla nuova sperimentazione
voluta da XBRL Italia, con un ulteriore file contenente l’intero rendiconto in formato elaborabile (codificato grazie alla nuova tassonomia
completa di nota integrativa, la cui adozione obbligatoria è prevista per la campagna bilanci 2015). La circolare tratta le problematiche che il
professionista dovrà affrontare per il corretto adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 2435 c.c.
Riferimenti normativi
D.P.C.M. 10 dicembre 2008;
D.L. 4 luglio 2006, n. 223D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248 , art. 37, comma 21-bis ;
Codice civile, art. 2435;
Manuale operativo per il deposito bilanci di Unioncamere 10 aprile 2014;
Vademecum per la sperimentazione della nota integrativa XBRL di InfoCamere;
Tassonomia Principi contabili italiani, versione vigente 2011-01-04 e versione sperimentale 2014-01-10;
Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicato in Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2011, n. 69;
Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicato in Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2009, n. 48.
COS’È XBRL
L’eXtensible Business Reporting Language (XBRL) è un linguaggio informatico, ideato da un professionista contabile statunitense, che ha
l’obiettivo di codificare – grazie all’interazione fra una grammatica (specifiche) e un dizionario (tassonomia) predefiniti – dati economicofinanziari così che siano immediatamente e facilmente elaborabili a prescindere dalla piattaforma hardware/software impiegata.
XBRL è un linguaggio e, come tale, si fonda sull’interazione fra una grammatica e un dizionario. La prima è data dalle specifiche, ad oggi la
versione 2.1, create dal consorzio internazionale XBRL International (http://www.xbrl.org) e fondate, è inutile scendere nel dettaglio informatico
in questo ambito, sul più conosciuto metalinguaggio XML. Il secondo raccoglie, invece, l’insieme delle parole o, meglio, dei concetti che si
possono impiegare per descrivere le performance economico-finanziarie: il dizionario o, in gergo, la tassonomia è quindi il cuore aziendale di
XBRL.
Date le specifiche e scelta la tassonomia, necessariamente comuni a redattore ed utilizzatori, la nuova tecnologia muta il bilancio d’esercizio
tradizionale in un file, detto istanza di documento, che ne rappresenta la sua versione elaborabile.
L’OBBLIGO DI ADOZIONE
L’uso obbligatorio di XBRL deriva dall’interazione fra due provvedimenti normativi e un comunicato stampa. In primo luogo l’art. 37, comma 21-bis
, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, secondo cui “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri […, n.d.a.], entro il 31 dicembre 2007, sono
stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro
delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l’adozione di
tale modalità di presentazione”; quindi il D.P.C.M. 10 dicembre 2008, ossia il provvedimento che ha disposto – con un anno di ritardo – sia in
merito alle specifiche tecniche che alle concrete modalità di adempimento del nuovo obbligo; infine il comunicato del Ministero dello Sviluppo
Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2009, n. 48, che ha indicato il sito di divulgazione delle tassonomie (dell’ex CNIPA, poi
DigitPA e ora AgID ossia http://www.agid.gov.it) e la data di effettiva disponibilità (16 febbraio 2009) della versione 2009-02-16 del dizionario
dedicato ai principi contabili italiani.
L’impiego di XBRL nella pratica di deposito del bilancio d’esercizio è quindi obbligatorio a partire dai rendiconti, individuali e di consolidati, che
rappresentano periodi amministrativi chiusi successivamente al 16 febbraio 2009 sulla base delle disposizioni civilistiche. Dal 4 febbraio 2011,
data dell’effettiva disponibilità sul sito dell’ex DigitPA (come da comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 25 marzo 2011, n. 69), è entrata poi in vigore la tassonomia 2011-01-04 – tuttora l’unica con valore legale –caratterizzata da alcune
migliorie sul piano dell’anagrafica, della personalizzazione di riserve e conti d’ordine nonché delle traduzioni in lingua delle voci di bilancio.
La campagna bilanci 2014 si caratterizza per la possibilità di partecipare, ne discuteremo nella parte finale della circolare, alla sperimentazione
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di un dizionario ancora più recente: il 9 aprile 2014 XBRL Italia ha infatti pubblicato, sul suo sito web (http://www.xbrlitalia.it), una nuova
tassonomia – si tratta della versione 2014-01-10, evoluzione della precedente 2013-04-02 – capace di codificare, oltre a stato patrimoniale e
conto economico, pure la nota integrativa dei rendiconti individuali (sono quindi esclusi, al momento, i consolidati) redatti secondo le disposizioni
civilistiche.
I SOGGETTI OBBLIGATI
In merito ai soggetti tenuti ad applicare obbligatoriamente il nuovo formato elettronico elaborabile, in base ad una prima lettura, si tratterebbe di
qualsiasi soggetto tenuto a depositare il bilancio d’esercizio, sia individuale che consolidato (qualora redatto), presso il Registro delle imprese.
Da tale vastissima platea, che comprende in primis tutte le società di capitali indipendentemente dalle loro dimensioni, debbono però essere
esclusi i seguenti soggetti:
a. le società quotate in mercati regolamentati, intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì pure quelle con altri
strumenti finanziari a listino (magari le sole obbligazioni);
b. le società anche non quotate che redigono il bilancio di esercizio, individuale o consolidato, in conformità ai principi contabili
internazionali;
c. le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
d. le società tenute a redigere i bilanci secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, ossia banche e altri istituti
finanziari;
e. le società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lett. a), b), c) e d) nonché le società incluse nel
bilancio consolidato di queste.
Tali esclusioni permarranno fino alla disponibilità delle necessarie tassonomie legali, a partire da quella per gli IFRS, ossia approvate dal XBRL
Italia e pubblicate, con il parere dell’OIC, sul sito dell’AgID con conseguente comunicato, in Gazzetta Ufficiale, del Ministero dello Sviluppo
Economico.
Non debbono codificarsi in XBRL inoltre, come ribadito dal Manuale operativo per il deposito bilanci di Unioncamere del 10 aprile 2014
(disponibile sul sito http://www.unioncamere.gov.it), i seguenti documenti: il bilancio consolidato della società controllante (codice atto 714); il
bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia (codice atto 715); il bilancio sociale (codice atto 716); la situazione patrimoniale
dell’impresa sociale (codice atto 717); il bilancio consolidato della società di persone (codice atto 721); il bilancio finale di liquidazione (codice
atto 730). Devono essere codificati in XBRL, invece, i bilanci redatti nella fase di liquidazione ex art. 2490 c.c. Il particolare momento aziendale,
visti i suoi probabili impatti sugli schemi di bilancio, potrebbe richiedere però il cosiddetto “doppio deposito”: la codifica dei prospetti contabili sia
in XBRL che in PDF/A-1.
L’uso del formato elettronico elaborabile riguarda, infine, pure i conti annuali delle cooperative, la situazione patrimoniale dei consorzi e dei
contratti di rete d’imprese nonché il bilancio delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali. Anche le fattispecie in parola, viste le
probabili particolarità degli schemi di bilancio adottati, potrebbero però richiedere il cosiddetto “doppio deposito”: la codifica dei prospetti contabili
sia in XBRL che in PDF/A.
I FORMATI DEL DEPOSITO
Non cambia rispetto allo scorso anno, salvo si voglia partecipare alla sperimentazione della nuova tassonomia 2014-01-10, la composizione
della pratica di deposito: i prospetti contabili, come evidenziato nella figura n. 1, saranno codificati in XBRL; la nota integrativa e tutti gli allegati al
bilancio dovranno essere invece codificati in PDF/A-1. Non si tratterà, quindi, di un adempimento particolarmente gravoso a patto, però, di
organizzare correttamente la fase di codifica dei bilanci in XBRL.
L’uso del PDF/A-1 per i prospetti quantitativi, come ribadito da Unioncamere nel citato Manuale operativo per il deposito bilanci, deve ritenersi
eccezionale e giustificabile solo nell’ipotesi d’incapacità della tassonomia 2011-01-04, per la particolare situazione aziendale, di rappresentare,
con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria rendicontata.
Figura n. 1 – I formati del deposito
Stato patrimoniale e conto
economico
XBRL
(PDF/A-1 aggiuntivo se la tassonomia risultasse
inadeguata)
Nota integrativa
PDF/A-1
Relazione sulla gestione
PDF/A-1
Relazione del collegio sindacale
PDF/A-1
Verbale d’approvazione
PDF/A-1
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La domanda chiave, allora, è come creare correttamente il file .xbrl da aggiungere – una volta firmato digitalmente – alla canonica pratica Bilanci
online o Fedra PLUS. Esistono due possibili strade che dipendono, in definitiva, dalle soluzioni adottate in studio per la produzione del bilancio
d’esercizio:
1. redazione “manuale” del rendiconto: i professionisti che non gestiscono numerosi bilanci civilistici o che desiderano il
completo controllo del documento prodotto possono aver adottato, magari sfruttando anche autonome competenze informatiche,
procedure di redazione che si fondano sull’impiego di suite d’ufficio (Microsoft Office, OpenOffice.org, …) attraverso l’interazione
fra foglio elettronico ed elaboratore testi. Se si vuole mantenere tale impostazione sarà necessario utilizzare, salvo la propria
competenza informatica consenta di creare (attraverso macro o script sviluppati ad hoc) funzioni di esportazione in formato
XBRL, lo strumento gratuito messo a disposizione da InfoCamere che illustreremo nel successivo paragrafo;
2. redazione “software” del rendiconto: la maggior parte degli studi professionali impiega invece, nel processo di redazione
dei bilanci d’esercizio, apposite funzionalità dei gestionali in uso oppure specifici programmi commerciali dedicati esclusivamente
alla redazione del rendiconto; in tal caso la produzione dell’istanza sarà curata, in modo del tutto trasparente per l’utente,
dall’usuale software per fare bilancio (purché si abbia l’accortezza di verificarne la compatibilità o l’aggiornamento rispetto ad
XBRL, magari contattando per tempo il produttore).
Le due strade citate, lo ribadiamo, sono intercambiabili e possono coesistere. Entrambe garantiscono la possibilità di un corretto adempimento,
seppure con un diverso rapporto fra costi e benefici. La prima modalità, inoltre, può essere sempre presa in considerazione quale soluzione di
“backup” nell’ipotesi di intoppi o problemi, magari dell’ultimo minuto, del software commerciale (comunque improbabili vista la buona qualità dei
prodotti in circolazione nel nostro paese).
LA CODIFICA CON IL SOFTWARE DI INFOCAMERE
InfoCamere, la società consortile d’informatica del mondo camerale, mette a disposizione gratuitamente un foglio elettronico, realizzato nei
formati Excel e OpenOffice.org/LibreOffice.org, sul portale WebTelemaco, nella sezione dedicata a XBRL (https://webtelemaco.infocamere.it
/newt/rootdata/xbrl/Stru-menti.html), che – mediante l’impiego di opportune macro (da autorizzare) – può generare e visualizzare il file istanza
da inserire nella pratica di deposito.
Il primo passo da compiere, una volta aperto il foglio, consiste nello scegliere il tipo di rendiconto, fra individuale ordinario, individuale abbreviato
(anche in versione semplificata) e consolidato. Come evidenziato nella documentazione di accompagnamento alla previgente tassonomia, per
bilancio in forma abbreviata semplificata si intende “un bilancio in forma abbreviata in cui sono accorpate nello Stato Patrimoniale Attivo le
voci A), C).II, D) e nello Stato Patrimoniale Passivo le voci D), E)”.
Si devono compilare, quindi, i dati anagrafici relativi alla società rappresentata.
Figura n. 2 – La scelta del tipo di bilancio d’esercizio
Si prosegue con l’inserimento dei valori di stato patrimoniale, completo dei conti d’ordine, e conto economico: ecco il maggiore limite dalla
soluzione InfoCamere rispetto alle alternative commerciali, la ridigitazione in luogo dell’importazione dagli archivi contabili (possibile solo
attraverso una procedura che richiede buone competenze informatiche).
Cogliamo l’occasione per evidenziare come, a destra delle colonne «input» e «calc», sia presente quella dedicata all’inserimento delle
«footnote»: nell’attuale versione del foglio elettronico è possibile l’annotazione delle sole voci «Varie altre riserve» e «Altri conti d’ordine».
Nell’ipotesi che, ad esempio, si debba esplicitare nel patrimonio netto una data riserva non riconducibile a quelle precodificate, si dovrà
collocare il suo importo nella voce residuale «Varie altre riserve» per poi specificare, grazie al campo testuale offerto dalle footnote, che questa
comprende tale elemento.
Figura n. 3 – La compilazione degli schemi di bilancio
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Completato l’inserimento sarà possibile creare, attraverso l’apposito bottone, il file contenente il rendiconto codificato nel nuovo formato; questa
fase potrà però concludersi solo disponendo di una connessione Internet attiva: il software di InfoCamere, infatti, esegue automaticamente la
validazione online di quanto prodotto (per identificare eventuali errori o incongruenze). L’istanza XBRL così generata, dopo essere stata salvata
in una data directory, dovrà essere firmata digitalmente e poi inserita nella solita pratica di deposito da trasmettere al Registro delle imprese.
FIRMA DELLA PRATICA DI DEPOSITO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
La pratica di deposito può essere sottoscritta digitalmente, come ribadito dal Manuale operativo per il deposito bilanci di Unioncamere del 10
aprile 2014, da un amministratore o un liquidatore della società, da un professionista incaricato ai sensi dell’art. 31, commi 2-quater e
2-quinquies, della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (il professionista dovrà dichiarare nel Modello note quanto segue: «Il sottoscritto
…………………, iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di ………………… al n. …., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale e
di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente adempimento»; i dati identificativi
d’iscrizione del professionista possono essere omessi qualora la sottoscrizione digitale contenga il certificato di ruolo) oppure da un
rappresentante dell’amministratore o del liquidatore della società incaricato ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis , del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 (questa terza modalità, peraltro non accettata da tutti i Registri delle imprese, implica un incarico sottoscritto in forma autografa
dall’incaricante accompagnato dal documento d’identità di quest’ultimo).
Sulle dichiarazioni di conformità dei prospetti contabili e della nota integrativa depositati, rese dallo stesso soggetto che li sottoscrive
digitalmente, il manuale citato precisa quanto segue:
a. se l’assemblea approva il bilancio attraverso un prospetto contabile che costituisce la rappresentazione a stampa del file XBRL,
chi firma digitalmente il documento inserirà, in calce alla nota integrativa in formato PDF/A-1, la dicitura «il sottoscritto (nome e
cognome) dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la
presente nota integrativa in formato PDF/A-1 sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società»;
b. nell’ipotesi in cui il file XBRL differisse dal documento cartaceo approvato in assemblea, a causa dell’incompatibilità della vigente
tassonomia con le prescrizioni dell’art. 2423 c.c. (fatto eccezionale), chi firma digitalmente il documento inserirà, in calce alla nota
integrativa in formato PDF/A-1, la dicitura «il sottoscritto (nome e cognome) dichiara che lo stato patrimoniale e il conto economico
sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la
particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c.» oltre a quella
canonica – si veda la fine di questo paragrafo – per la conformità dei PDF/A-1 con i prospetti contabili e la nota integrativa;
c. qualora il file XBRL firmato digitalmente rappresenti il documento informatico originale approvato dall’assemblea e conservato
dalla società, non sarà necessaria alcuna dichiarazione di conformità (purché la sottoscrizione digitale sia del legale
rappresentante) salvo quella canonica – si veda la fine di questo paragrafo – riferita al PDF/A-1 con la nota integrativa.
Il soggetto che firma digitalmente dovrà comunque inserire, in calce a tutti gli altri documenti in formato PDF/A-1 soggetti a deposito (ad esempio
il verbale dell’assemblea dei soci), una dichiarazione di conformità analoga alla seguente: «Copia corrispondente ai documenti conservati
presso la società».
LE CONSEGUENZE DEL MANCATO IMPIEGO DI XBRL
L’uso di XBRL è obbligatorio. La violazione di tale precetto può produrre le pesanti sanzioni ex comma 1 art. 2630 c.c., secondo cui “chiunque,
essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti,
denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a
1.032 euro”. Sanzione, come precisato dal comma 2 del medesimo articolo, che “se si tratta di omesso deposito dei bilanci […] è aumentata di
un terzo”: ossia da € 137,33 ad € 1.376,00 che, ricorrendo all’oblazione, si riducono ad € 91,56 o € 274,66 – cifra comminata, si badi bene, a
ogni amministratore – a seconda che la regolarizzazione avvenga nei trenta giorni o meno successivi alla scadenza.
V’è di più. L’adozione di XBRL consente di effettuare controlli automatizzati sul contenuto del rendiconto depositato per verificare pure la
presenza di errori o incongruenze: nella figura successiva si sintetizzano i check che saranno eseguiti in sede di validazione delle istanze
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XBRL. Il verificarsi di una di queste ipotesi è, però, remota considerando che i prodotti di codifica, sia di provenienza InfoCamere che di natura
commerciale, sono stati collaudati in anni di sperimentazione. È comunque opportuno provvedere alla validazione preventiva del file in XBRL,
come già detto automatica con il software di InfoCamere, mediante il validatore online gratuito denominato TEBE Plus (http://tebe.infocamere.it
/client_TEBEplus/index.jsp).
Figura n. 4 – I controlli della campagna bilanci 2014
CONTROLLO
DESCRIZIONE
XX
Errore nell’estrazione del file firmato
X0
Il file non è un XBRL
XU
L'istanza non è ben formata (well formed)
X1
L'istanza non è conforme alle tassonomie di riferimento (16/02/2009 e 04/01/2011)
XV
Errore in fase di validazione dell'istanza rispetto alla tassonomia di riferimento
X3
Impossibile identificare il codice fiscale (<DatiAnagraficiCodiceFiscale>)
XF
Il codice fiscale dichiarato nell’istanza non ha superato il controllo formale
X6
Non è presente alcun campo di tipo numerico per l’annualità di esercizio più recente
X7
Non esiste almeno un campo numerico con valore diverso da zero per l’annualità di esercizio più recente
X8
L’utile (perdita) residuo del patrimonio netto non coincide con l’utile (perdita) dell'esercizio del conto economico
per l’annualità di esercizio più recente
X9
Il totale attivo dello stato patrimoniale non coincide con il totale passivo dello stato patrimoniale per l’annualità di
esercizio più recente, oppure sono entrambi assenti
Eventuali inesattezze riconducibili all’elenco appena offerto genereranno comunque, ex art. 7 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008, la sola richiesta di
regolarizzazione della pratica da parte del Registro delle imprese destinatario. In ogni caso, per maggiore sicurezza, invitiamo i professionisti a
consultare le guide al deposito dei bilanci emanate dalle competenti CCIAA.
LA SPERIMENTAZIONE DELLA NUOVA TASSONOMIA 2014-01-10
L’attuale modalità di deposito del bilancio d’esercizio, ai sensi del comma 3 art. 3 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008, ha natura provvisoria: stiamo
ancora vivendo, infatti, nella fase di prima applicazione di XBRL caratterizzata da una divaricazione di formati fra le componenti del rendiconto
periodico. Stato patrimoniale e conto economico nel nuovo formato, la nota integrativa nel tradizionale PDF/A-1. Tale singolarità è giustificata
dalla diversa complessità, sul piano della codifica tassonomica, delle due differenti tipologie di prospetti: mentre per quelli quantitativi sono gli
stessi artt. 2424 e 2425 c.c. a imporre un “dizionario”, la struttura e il contenuto della nota integrativa sono ampiamente personalizzabili. L’art.
2427 c.c. offre infatti un corposo elenco di punti, frutto peraltro di una stratificazione normativa e neppure esaustivo, che il redattore deve
interpretare (ricorrendo in primis, ovviamente, ai principi contabili nazionali) con riferimento alla specifica realtà da rappresentare.
La tassonomia 2014-01-10, pubblicata sul sito di XBRL Italia lo scorso 9 aprile 2014, quale evoluzione della precedente 2013-04-02,
rappresenta un decisivo passo avanti verso la codifica integrale ed integrata del bilancio d’esercizio. Il nuovo dizionario sperimentale, ossia
senza valore legale, è infatti capace di codificare, oltre a stato patrimoniale e conto economico, pure la nota integrativa dei rendiconti individuali
(sono quindi esclusi, al momento, i consolidati) redatti secondo le disposizioni civilistiche. Il tracciato standard di quest’ultima può essere meglio
compreso sulla base delle seguenti considerazioni:
1. lo spessore: la tassonomia fa riferimento solo a quanto espressamente richiesto dal codice civile, una sorta di “versione light”
che non impone oneri informativi maggiori di quelli minimi dettati dalla legge (è quindi lecito attendersi, nel medio termine, estensioni
per la conformità ai principi contabili nazionali o per accogliere le esigenze informative di attività peculiari);
2. le modalità di codifica: si è scelto di privilegiare, ove possibile, l’esposizione tabellare piuttosto che l’uso di campi testuali
poiché funzionale all’elaborabilità e alla comparabilità dei dati (il numero delle tabelle da compilare, al massimo 52 per il bilancio
ordinario e 25 per l’abbreviato, dipenderà dalla complessità e articolazione del business aziendale;
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3. la flessibilità: per attribuire un minimo di flessibilità a una tassonomia chiusa, ossia non modificabile dall’utente, è stato sia
ampliato e razionalizzato il numero dei campi testuali (grazie a un’introduzione e un commento liberi prima e dopo, rispettivamente,
ogni sezione e tabella) che consentito l’impiego di singole tabelle del rendiconto ordinario anche in quello abbreviato.
Partecipare alla sperimentazione non è difficile, anzi è consigliabile per almeno un bilancio fra quelli da depositare (così da prendere confidenza
con la nuova modalità).
Figura n. 5 – La nota integrativa in formato XBRL
Premesso che si risolve nell’allegare alla canonica pratica di deposito – ossia con schemi quantitativi in XBRL secondo la tassonomia
2011-01-04 e nota integrativa in PDF/A-1 firmati digitalmente – un ulteriore file siglato (con estensione .xml e codice 98 per uso interno, quindi
senza valore legale) contenente la codifica dell’intero rendiconto secondo il nuovo dizionario 2014-01-10, possiamo sintetizzare le operazioni
necessarie nei tre passaggi seguenti:
a. bisogna scegliere, in primo luogo, il programma per creare l’istanza. Suggeriamo di verificare la disponibilità, presso il
proprio fornitore di software gestionale, dell’upgrade in grado di gestire la sperimentazione e, solo in caso negativo, di installare il
basilare tool gratuito, realizzato da InfoCamere per i sistemi Windows con Office 2003 o superiore, disponibile nella sezione
bilanci XBRL di Webtelemaco (https://webtelemaco.infocamere.it);
b. si deve quindi ricondurre il contenuto della nota integrativa, per gli schemi quantitativi nulla è invece cambiato, nelle
tabelle e nei campi testuali disponibili. La conversione deve avvenire interpretando la clausola generale della
rappresentazione chiara, veritiera e corretta alla luce dei principi della prevalenza della sostanza sulla forma e della
significatività: non potendo modificare le tabelle si dovranno sfruttare, in altri termini, i campi testuali per rendere le informazioni
non previste;
c. la validazione e la visualizzazione, infine, del bilancio in XBRL prima che sia allegato alla consueta pratica camerale di
deposito. Ciò attraverso il servizio web pubblico TEBENI realizzato da InfoCamere (http://tebeni.infocamere.it) che consente sia la
verifica della conformità dell’istanza creata alla tassonomia 2014-01-10 che la visualizzazione, in PDF o in formato HTML
interattivo, dell’intero rendiconto codificato.
Per maggiori informazioni rinviamo sia alla documentazione presente sul sito di XBRL Italia che al Vademecum per la sperimentazione della nota
integrativa XBRL realizzato da Infocamere e disponibile nella citata sezione bilanci XBRL di Webtelemaco.
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Il deposito del bilancio d`esercizio in XBRL