Trieste, 14 novembre 2006
Controlli comunitari sugli aiuti
pubblici alle imprese e oneri di
servizio pubblico
Dott.ssa Silvia Marino
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Argomenti trattati
1. Nozione di aiuto
2. Concetto di impresa incaricata di
pubblico servizio
3. Applicazione delle norme sugli aiuti
alle imprese incaricate di pubblico
servizio
Dott.ssa Silvia Marino
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Nozione di aiuto (art. 87 TCE)
Salvo deroghe contemplate dal presente trattato,
sono incompatibili con il mercato comune, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma
che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
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Aiuto concesso
da uno Stato o tramite risorse statali
inclusi
•
•
•
•
provenienza
Enti pubblici
territoriali
Enti pubblici
economici (es.: ENI,
IRI)
Società controllate
dallo Stato
Enti incaricati di
gestire fondi pubblici
- Contributi obbligatori
- Tasse
- Disponibilità di danaro
pubblico
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Forma e motivi
• Non necessario
materiale
trasferimento di
risorse
• Rinuncia a un introito
(agevolazione fiscale;
contratto a condizioni
favorevoli)
• Partecipazione
pubblica
• Irrilevanti
(salvo obblighi di
servizio pubblico)
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Principio
dell’investitore
privato
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La selettività
Talune imprese
Talune produzioni
Escluse SOLO misure di carattere generale di cui beneficiano
TUTTE le imprese, indipendentemente dall’attività economica
che esercitano (es.: riduzione generalizzata delle tasse, contributi
all’occupazione)
ECCEZIONE: beneficio accordato a DISCREZIONE dell’ente
erogante
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• Difficili da distinguere
• Dati generalmente per
scontati
• Aiuti de minimis (reg.
n. 69/2001)
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Rafforzamento
posizione impresa
Impresa operante
sul mercato
Mercato aperto alla
concorrenza
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Incompatibilità salvo deroghe
Aiuti cd. automaticamente compatibili (art. 87, par. 2,
TCE; calamità naturali, carattere sociale)
Aiuti cd. esentabili, compatibili a seguito
dell’autorizzazione della Commissione (art. 88 TCE,
reg. 659/99; regioni con tenore di vita anormalmente
basso, progetto di comune interesse europeo)
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1. Notifica progetto aiuti
2. Valutazione preliminare Commissione
3. Indagine formale (intervento dello Stato,
contraddittorio, audizioni)
Non è
aiuto
E’ aiuto
compatibile
Decisione
negativa (e
recupero)
Non è aiuto
E’ aiuto compatibile
Decisione di apertura
di indagine formale
Decisione
condizionale
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Impresa incaricata di pubblico servizio
(art. 86, par. 2 TCE)
Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale (…) sono sottoposte alle norme del presente
trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in
cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea
di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.
Cosa è un pubblico servizio?
Nessuna definizione
Esempi tratti dalla giurisprudenza: servizio televisivo, costruzione
della rete di telecomunicazione nazionale, servizio postale, fornitura
di energia elettrica, servizio ormeggio navi; esclusa attività bancaria
Incarico: qualsiasi atto della pubblica autorità, anche provvedimento
di concessione
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Come si conciliano il divieto dell’art. 87 TCE e l’art. 86, par. 2?
Non ostacolare l’esercizio del servizio
affidato dei
1. Partecipazione
costi da parte di privati
Finanziamento
2. Aiuti di Stato
Concessione di un’esclusiva
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1. Partecipazione dei costi da parte di privati:
un esempio
Caso Preussenelktra (Corte di giustizia delle Comunità europee,
13/3/2001, causa C-379/98)
In D obblighi di acquisto a prezzo minimo di energia prodotta da
fonti rinnovabili con successiva ripartizione del costo
Si tratta di un finanziamento privato a società di produzione di
energia “pulita”, anche se imposta dalla legge
E’ recuperata parte dei costi supplementari, ma NON è un aiuto,
perché non sono usate risorse pubbliche
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2. Aiuti di Stato: un esempio
Caso Ferring (CGCE, 22 novembre 2001, causa C-53/00)
Legge francese impone degli obblighi di servizio pubblico ai grossisti
di farmaci (assortimento farmaci, pronta consegna…); i laboratori
farmaceutici devono corrispondere una tassa
L’esenzione fiscale costituisce aiuto?
No, in applicazione dell’art. 86, par. 2.
Il beneficio NON è aiuto di Stato se compensa i maggiori costi
sopportati dall’impresa per effettuare il servizio pubblico
NON si applica la disciplina sugli i aiuti di Stato (es.: notifica)
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Si precisa
(sent. Altmark, CGCE, 24 luglio 2003, causa C-280/00)
l’impresa deve essere effettivamente incaricata di un servizio pubblico e
gli obblighi ad essa incombenti devono essere chiaramente definiti
i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono
essere espressi in modo obiettivo e trasparente per evitare che essa
comporti un vantaggio economico
la compensazione non può eccedere i costi supplementari sostenuti
dall’impresa
l’aggiudicazione del servizio dovrebbe avvenire mediante una procedura
di evidenza pubblica, o il livello della sovvenzione deve essere calcolato
sulla base dei costi medi di un’impresa gestita in modo efficiente e con
buone dotazioni
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Controlli comunitari sugli aiuti
pubblici alle imprese e oneri di
servizio pubblico
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