Normativa sulla gestione dei rifiuti
Bitonto, 1 ottobre 2004
Ing Antonio De Donno
Legge 366/1941
Normava la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani
che terminavano in discariche quasi sempre
incontrollate
D.P.R. 915/1982
introduzione del principio “chi inquina paga”
emanazione di normativa specifica per le discariche e
gli impianti di smaltimento
introduzione della raccolta differenziata
D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi)
introduzione del concetto di Gestione dei Rifiuti
favorire il recupero e il riciclaggio dei rifiuti rispetto alla
discarica
imposizione di limiti minimi per la raccolta differenziata
Priorità operative del Decreto Ronchi
(artt. 3-4-5)
•
•
•
Riduzione della produzione dei rifiuti
Riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a)il reimpiego ed il riciclaggio;
b)le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai
rifiuti;
c)l'adozione di misure economiche e la determinazione di
condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali
recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali
medesimi;
d)l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come
altro mezzo per produrre energia.
Smaltimento della fase residuale in discarica.
Articolo 5
(Smaltimento dei rifiuti)
4. A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi
impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo
processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una
quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche.
5. Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in
Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi
regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. (omissis)
6. Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i
rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle
operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8,
D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per
periodi di tempo determinati il Presidente della Regione, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel
rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.
Classificazione dei rifiuti
(Art. 7)
In base alla provenienza
Urbani
Speciali
In base alla pericolosità
Pericolosi
Non pericolosi
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per
qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad
uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
l-bis) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le
caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a
definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui
all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I
RIFIUTI PERICOLOSI
Sono pericolosi i rifiuti non domestici
precisati nell'elenco di cui all'allegato D
sulla base degli allegati G, H e I
Oneri dei produttori di rifiuti
(Art. 10)
Il produttore dei rifiuti è responsabile del
corretto smaltimento che può essere
effettuato
tramite autosmaltimento
Tramite conferimento a terzi autorizzati
Tramite conferimento al pubblico servizio
(se si tratta di rifiuti urbani)
Trasporto dei rifiuti
(Art. 15)
I rifiuti devono essere accompagnati
durante il trasporto da un formulario che
riporta i dati del produttore, del
trasportatore e della destinazione finale, le
caratteristiche dei rifiuti e la data e l’ora
dell’inizio e della fine del trasporto
Sono esentati dal formulario i rifiuti urbani
trasportati dal gestore del pubblico
servizio
Competenze
(art. 18 – 19 – 20 -21)
Spettano:
allo Stato le competenze in campo
legislativo
Alle Regioni l’emanazione dei piani di
smaltimento e l’autorizzaizione degli
impianti
Alle Province i controlli
Ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani
Gestione degli imballaggi
(artt. 34 -43)
Classificazione degli imballaggi
Imballaggio primario o di vendita
Imballaggio secondario
Imballaggio terziario o di trasporto
Obiettivi di riciclaggio imballaggi
(Allegato E)
Entro 5 anni
Min
Max
a) Rifiuti di imballaggi
da recuperare come
materia o come
componente di energia:
in peso almeno il
b) Rifiuti di imballaggi
da riciclare:
in peso almeno il
25%
45%
c) Ciascun materiale di
imballaggio da riciclare:
in peso almeno il
15%
25%
50%
65%
Il Consorzio Nazionale Imballaggi
(CONAI)
Consorzio tra produttori ed utilizzatori di
imballaggi per il raggiungimento degli
obiettivi globali di recupero e di riciclaggio
e per garantire il necessario raccordo con
l'attività di raccolta differenziata effettuata
dalle pubbliche amministrazioni.
CONAI
Comieco
Corepla
Coreve
Cial
Cna
Beni Durevoli
(Art. 44)
I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata
operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente
all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono
essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati
a cura del detentore
Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal
presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al
recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al
rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma
Istituzione della tariffa
(Art. 49)
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti
urbani TARSU deve essere abrogata e
sostituita da una Tariffa
Il Catalogo Europeo Rifiuti
(CER)
20
provenienza
03
processo
produttivo
01
tipo di rifiuto
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