SCHEMI E
PRINCIPI DI
VALUTAZIONE
DI BILANCIO
Prof. Fabio Corno
Dott. Stefano Colombo
Milano, Marzo 2015
IL BILANCIO DESTINATO
A PUBBLICAZIONE:
SCHEMI E
PRINCIPI DI
VALUTAZIONE
Il bilancio d’esercizio
destinato a pubblicazione
L’ESISTENZA DI INTERESSI DA PARTE DI
TERZI
RICHIEDE LA GARANZIA DI UNA LORO
TUTELA
Il legislatore civilistico disciplina
 la struttura del bilancio
il contenuto del bilancio
 i metodi di valutazione
il codice civile regolamenta nel libro V (artt. 2217
sgg.) i principi ai quali gli operatori economici
devono attenersi nella redazione del bilancio
Il bilancio d’esercizio
destinato a pubblicazione:
composizione
Il bilancio d’esercizio è il documento
con cui si rappresenta
la situazione patrimoniale e finanziaria e
il risultato economico d’esercizio.
È costituito da
Nota
Integrativa
Stato
Patrimoniale
Conto
Economico
Tre parti strettamente connesse e costituenti un tutto inscindibile
Il bilancio d’esercizio
destinato a pubblicazione:
composizione
«gli amministratori
devono redigere
il bilancio di esercizio,
costituito
dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e
dalla nota integrativa»
art. 2423,
1°comma
Il bilancio d’esercizio
destinato a pubblicazione:
finalità
«il bilancio deve essere redatto
con chiarezza e
deve rappresentare
in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed
il risultato economico dell’esercizio»
art. 2423,
2°comma
Il bilancio d’esercizio
destinato a pubblicazione:
finalità
Il legislatore va oltre l’accertamento
dell’utile o della perdita di periodo:
rinforza le finalità di informazione
dei soci e dei terzi in merito alla
 situazione economica,
 situazione patrimoniale,
 situazione finanziaria
Normativa di riferimento
Il sistema di bilancio per
le società di capitali, le
società cooperative e
mutalistiche
Conto
Economico
art. 2425
Nota Integrativa
art. 2427.....
Stato
Patrimoniale
art. 2424
Criteri di
rappresentazione
(2423 ter)
RINVIO ALLA
LEZIONE 19
Stato Patrimoniale
Rappresenta la composizione del patrimonio e
fornisce alcune indicazioni sulla situazione
finanziaria
alla fine del periodo amministrativo.
È a sezioni divise e contrapposte,
secondo lo schema a struttura obbligatoria
definito all’articolo 2424 C.C.
Stato Patrimoniale:
schema
ATTIVO
A) Crediti verso i soci
per versamenti ancora
dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
L’attivo (Impieghi) è
articolato in 4 macroclassi
secondo la
destinazione economica
PASSIVO
A) Patrimonio Netto
B) Fondi per rischi e
oneri
C) Trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Il passivo (fonti) è
formato da 5 macroclassi
in base alla
natura delle fonti di
finanziamento
Stato Patrimoniale:
caratteristiche
FORMA A SEZIONI CONTRAPPOSTE
STRUTTURA RIGIDA:
B macroclasse IMMOBILIZZAZIONI
III classe
Immobilizzazioni finanziarie
1 voce
Partecipazioni
a sottovoce
Imprese controllate
I FONDI DI RETTIFICA DELL’ATTIVO
(Fondi ammortamento…) che nella situazione
patrimoniale finale appaiono in Avere, non
figurano nel Passivo dello Stato Patrimoniale,
perché devono essere portati in diretta
diminuzione della voce cui si riferiscono.
I CREDITI E I DEBITI non sono esposti secondo
la loro scadenza (breve, media, lunga); devono
però essere indicati i crediti e i debiti che scadono
entro e oltre l’esercizio successivo.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
1)
2)
3)
4)
5)
II - Immobilizzazioni materiali:
terreni e fabbricati;
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali;
altri beni;
immobilizzazioni in corso e acconti.
III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni in:
a) in imprese controllate;
b) in imprese collegate;
c) in imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale
complessivo
C) Attivo Circolante:
I - Rimanenze:
1)
2)
3)
4)
5)
materie prime, sussidiarie e di consumo;
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
lavori in corso su ordinazione;
prodotti finiti e merci;
acconti.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4 bis) crediti tributari;
4 ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
1)
2)
3)
4)
5)
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
partecipazioni in imprese controllate;
partecipazioni in imprese collegate;
partecipazioni in imprese controllanti;
altre partecipazioni;
azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale
complessivo;
6) altri titoli.
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su
prestiti.
(schema ex art. 2424 C.C.)
PASSIVO
A) Patrimonio netto:
I - Capitale
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
VIII- Utili(perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell’esercizio
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su
prestiti.
Conto Economico
Espone
in maniera analitica
il processo di formazione
del risultato economico d’esercizio.
È in forma scalare,
secondo lo schema indicato
all’articolo 2425 C.C.
Espone i ricavi e i costi d’esercizio
nella configurazione a
valore e costi della produzione,
con i costi classificati per natura,
e raggruppati per aree gestionali:
- Gestione della produzione
- Gestione finanziaria
- Gestione straordinaria
Conto Economico:
schema
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
--------------------------------------------DIFFERENZA A-B
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore delle attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
--------------------------------------------RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte sul reddito dell’esercizio
(correnti, differite, anticipate)
---------------------------------------------23) UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO
Misura il risultato della gestione caratteristica e di quella
accessoria, che lo schema non distingue tra loro
Misura il risultato della gestione ordinaria (somma della gestione
della produzione e di quella finanziaria) e della gestione
straordinaria.
Conto Economico:
caratteristiche
FORMA SCALARE
STRUTTURA RIGIDA:
B raggruppamenti COSTI DELLA PRODUZIONE
9 voce
per il personale
a sottovoce
salari e stipendi
I COSTI sono classificati per natura, ossia in base alla
causa economica che ha generato l’evento
CONTO ECONOMICO
(schema ex art. 2425 C.C.)
A) Valore della produzione:
1)
2)
3)
4)
5)
ricavi delle vendite e delle prestazioni;
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
variazione dei lavori in corso su ordinazione;
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
B) Costi della produzione:
6)
7)
8)
9)
per
per
per
per
materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
servizi;
godimento di beni di terzi;
il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazione delle immobilizzazioni;
d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11)
12)
13)
14)
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
accantonamenti per rischi;
altri accantonamenti;
oneri diversi di gestione.
DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni,con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelle da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso impresa controllate e collegate e verso controllanti;
17 bis) utili e perdite su cambi.
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione, i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle
imposte relative a esercizi precedenti.
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A- B+ C + D + E);
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;
23) Utile (perdita) dell’esercizio.
Conto Economico:
dettagli
Il VALORE DELLA PRODUZIONE comprende:
• Ricavi delle vendite e delle prestazioni
• Variazione delle rimanenze di prodotti finiti, prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati, prodotti in corso su
ordinazione
• Costi capitalizzati per costruzioni in economia
• Altri ricavi
I COSTI DELLA PRODUZIONE:
• accolgono diverse specie di “costi di produzione”: costi per
l’acquisto di beni, di servizi, di godimento beni di terzi,
costi del personale, ammortamenti, svalutazioni, oneri
diversi di gestione.
• Posto che la classificazione dei costi è per natura, in tale
macroclasse rientrano anche tutti quei costi generali non
strettamente connessi alla produzione in senso stretto
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
• sono tutti quei costi e quei ricavi che non rientrano
nell’attività ordinaria.
Stato Patrimoniale e
Conto Economico:
approfondimenti
Art. 2423-ter C.C.:
• Le voci precedute da numeri arabi possono essere
ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce
complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono
essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a
causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel
secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota
integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
raggruppamento.
• Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro
contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste
dagli artt. 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi
devono essere adattate quando lo esige la natura
dell'attività esercitata.
• Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
economico deve essere indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente.
• Sono vietati i compensi di partite.
Il bilancio pubblico:
principi di compilazione
Clausola Generale
(rappresentazione veritiera e corretta - 2423 c.c.)
Principi generali di bilancio
(continuità, prudenza, realizzazione, competenza,
valutazione separata, costanza criteri valutativi - 2423 bis)
Criteri specifici di valutazione (2426 c.c.)
BILANCIO
Il bilancio pubblico:
clausola generale
«il bilancio deve essere redatto
con chiarezza e
deve rappresentare
in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed
il risultato economico dell’esercizio»
art. 2423,
2°comma
Il bilancio pubblico:
postulato della chiarezza
La chiarezza riguarda
le modalità di esposizione
delle informazioni contenute nel
bilancio
devono consentire
la comprensione del documento contabile da
parte dei destinatari,
forniti di media cultura contabile.
L’informazione fornita ai destinatari deve
essere completa e trasparente.
Il bilancio pubblico:
postulato della rappresentazione
veritiera e corretta
La rappresentazione veritiera e corretta
riguarda il contenuto
delle poste di bilancio
 la
verità attiene alla corrispondenza del
valore iscritto in bilancio all’intrinseco contenuto
del bene, del diritto o del rapporto cui si riferisce;
 la correttezza consiste nella scelta del criterio
di rilevazione e di riproduzione del valore, le
valutazioni devono essere conformi alle
prescrizioni legali, ai principi contabili, ai criteri
di ragionevolezza.
Il bilancio pubblico:
regime delle deroghe
«se le informazioni richieste
da specifiche disposizioni di legge
non sono sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e
corretta,
si devono
fornire le informazioni complementari
necessarie allo scopo»
art. 2423,
3°comma
Il bilancio pubblico:
regime delle deroghe
«se, in casi eccezionali,
l’applicazione di una disposizione degli articoli
seguenti
è incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta,
la disposizione non deve essere applicata.
La nota integrativa deve motivare la deroga e
deve indicare l’influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico.
Gli eventuali utili derivanti dalla deroga
devono essere iscritti in una riserva non distribuibile
se non in misura corrispondente al valore recuperato»
art. 2423,
4°comma
Il bilancio pubblico:
regime delle deroghe
 la
deroga non è una facoltà, ma un
obbligo per salvaguardare la clausola
generale della rappresentazione veritiera e
corretta;
 il
motivo della deroga e i riflessi sulla
situazione patrimoniale e sul risultato di
esercizio devono essere indicati nella nota
integrativa, nel rispetto del postulato della
chiarezza;
 l’utile derivante dalla deroga deve essere
accantonato a riserva non distribuibile.
Il bilancio pubblico:
principi generali
I principi di redazione del bilancio
disciplinati in modo esplicito
dal Codice Civile sono i seguenti:






prudenza;
continuazione dell’attività dell’impresa;
iscrizione dei soli utili realmente conseguiti;
competenza;
considerazione dei rischi e delle perdite;
valutazione separata degli elementi eterogenei
delle singole voci;
 continuità dei criteri di valutazione ed
eventuali deroghe.
art. 2423 bis
Il bilancio pubblico:
principio di prudenza
«la valutazione delle voci
deve essere fatta
secondo prudenza e
nella prospettiva della
continuazione dell’attività,
nonché tenendo conto
della funzione economica
dell’elemento dell’attivo
o del passivo considerato.»
art. 2423 bis
n. 1
Il bilancio pubblico:
principio di prudenza
correlato ad
un prezzo di
acquisto
formulato in
una
contrattazione
tenere conto dei costi,
anche se solo previsti e
non ancora realizzati,
e degli utili solo se realizzati
Il bilancio pubblico:
principio della prevalenza
della sostanza sulla forma
Nella valutazione delle voci
occorre considerare la
funzione economica del
singolo elemento . Si
intende, in questo modo,
introdurre una disposizione
di carattere generale volta a
privilegiare la
rappresentazione della
sostanza sulla forma.
Il bilancio pubblico:
principio di continuità
«la valutazione delle voci
deve essere fatta
secondo prudenza e
nella prospettiva della
continuazione dell’attività»
art. 2423 bis
n. 1
Il bilancio pubblico:
principio di continuità
la continuità nell’esercizio dell’impresa
è prescritta
per l’influenza che può avere
nella valutazione del patrimonio
aziendale e, in particolare, dei beni
strumentali,
il cui valore d’uso,
in relazione alla sua efficienza
produttiva,
può essere superiore al valore di scambio
Il bilancio pubblico:
iscrizione utili conseguiti
«si possono indicare
art. 2423 esclusivamente
bis n. 2
gli utili realizzati
alla data di chiusura dell’esercizio»
si vuole rafforzare
ulteriormente il requisito della
prudenza
Il bilancio pubblico:
principio di competenza
«si deve tener conto
dei proventi e degli oneri
di competenza dell’esercizio,
indipendentemente dalla data
dell’incasso o del pagamento»
art. 2423 bis
n. 3
Il bilancio pubblico:
principio di competenza
RICAVO DI COMPETENZA:un ricavo per
vendita o prestazione di servizi è di
competenza di uno specifico esercizio
quando, nell’esercizio stesso, si verifica il
passaggio di proprietà della merce
oggetto della vendita o la prestazione del
servizio.
COSTO
DI COMPETENZA:un costo è di
competenza di uno specifico esercizio
quando, nell’esercizio stesso, si riferisce
ad una condizione produttiva che ha dato
origine ai ricavi di vendita o a rimanenze
finali di esercizio
Il bilancio pubblico:
considerazione di rischi e
perdite
«si deve tener conto
dei rischi e delle perdite
di competenza dell’esercizio,
anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo»
art. 2423
bis n. 4
si ribadiscono i principi di
competenza e prudenza
Il bilancio pubblico:
considerazione di rischi e
perdite
il legislatore vuole
porre rimedio agli effetti di una
imperfetta conoscenza
dei fatti di gestione
alla data di chiusura
del periodo amministrativo considerato
Il tempo entro il quale la notizia può essere utilmente
appresa al fine di tenerne conto può essere la data di
deposito della bozza di bilancio nella sede sociale in vista
della convocazione dell’assemblea che dovrà esaminarla e
approvarla
Il bilancio pubblico:
valutazione separata
«gli elementi eterogenei
ricompresi nelle singole voci
devono essere
valutati separatamente»
art. 2423 bis
n. 5
Il bilancio pubblico:
valutazione separata
finalizzato ad impedire la
compensazione di
 perdite presunte correlate alla
valutazione di poste patrimoniali da
iscriversi in bilancio per il principio
della prudenza,
 con utili attesi, che per lo stesso
principio non devono essere rilevati
in bilancio.
Il bilancio pubblico:
continuità nelle valutazioni
art. 2423
bis n.6
«i criteri di valutazione
non possono essere modificati
da un esercizio all’altro»
ha l’obiettivo di consentire
il raffronto significativo
tra poste uguali di bilanci successivi:
risponde all’esigenza di chiarezza
del bilancio
Il bilancio pubblico:
deroga al n°6
«Deroghe al principio enunciato
nel numero 6 del comma precedente
sono consentite in casi eccezionali.
La nota integrativa deve motivare la deroga
e indicarne l’influenza sulla
rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria
e del risultato economico»
art. 2423 bis,
2° comma
Il bilancio pubblico:
deroga al n°6
 il principio di continuità nelle valutazioni è
l’unico principio per il quale è contemplata
possibilità di deroga;
 deve trattarsi di un caso eccezionale di deroga:
si fa riferimento ai casi in cui la conservazione
del precedente criterio di valutazione
condurrebbe alla costruzione di valori meno
significativi di quelli conseguibili con
l’impiego di altro criterio;
 la deroga deve essere motivata in nota
integrativa;
 la norma deve essere coordinata con quella del
2423 u.c.
Il bilancio pubblico:
le regole specifiche di
valutazione
I criteri cui attenersi
per la valutazione dei singoli beni
da iscrivere in bilancio
sono contenuti nell’art. 2426 C.C.
art. 2426
Il bilancio pubblico:
principio base di valutazione
il criterio base di valutazione è quello del
«costo di acquisto o di riproduzione»
Eccezioni specifiche al principio base:
– immobilizzazioni;
– partecipazioni in imprese controllate e collegate;
– crediti;
– elementi dell’attivo circolante;
– lavori in corso su ordinazione.
Deroghe:
– rivalutazioni economiche;
– rivalutazioni monetarie.
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Lesson 10_Valutazioni_Schemi e principi di valutazione di bilancio