Maggiorazione dei trattamenti pensionistici di invalidità, inabilità e superstiti Si tratta di un beneficio assistenziale, previsto dall’art. 31 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza, costituito da un contributo erogato dall’Ente che adegua la pensione erogata dall’ENPAP ed eventualmente anche da altri Enti pubblici o privati, fino alla misura dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge n. 335/95. Destinatari della maggiorazione, sono i pensionati dell’ENPAP titolari di trattamenti di invalidità, inabilità e superstiti (reversibilità e indirette). Attenzione! I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario. La maggiorazione viene erogata annualmente previa verifica delle condizioni previste per la relativa attribuzione, la stessa, dunque, non modifica permanentemente l´importo della pensione. MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA. Coloro che intendono richiedere la maggiorazione dovranno presentare apposita domanda: modulo domanda per l’erogazione della maggiorazione per i trattamenti pensionistici di invalidità e inabilità (anno 2013); modulo domanda per l’erogazione della maggiorazione per i trattamenti pensionistici di ai superstiti (anno 2013). da restituire a mezzo raccomandata presso gli Uffici dell’Ente siti a Roma (00161) in via Andrea Cesalpino n. 1 entro i termini annualmente previsti (per la spedizione farà fede il timbro postale dell’ufficio postale accettante). REQUISITI REDDITUALI PER OTTENERE LA MAGGIORAZIONE. Oltre a essere titolari, nell’anno di presentazione della domanda, di una prestazione pensionistica a titolo di invalidità, inabilità o superstiti (reversibilità e indirette), i richiedenti che intendono beneficiare di tale maggiorazione devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche: non aver percepito, nel medesimo anno, un reddito complessivo ai fini IRPEF pari o superiore a tre volte l’importo dell’assegno sociale. Se si considerano anche i redditi percepiti dall’eventuale coniuge del richiedente (salvo il caso di separazione legale o stato di abbandono) tale reddito non deve essere pari o superiore a quattro volte l’importo dell’assegno sociale. Ad esempio per l’anno 2013: limite di reddito ai fini IRPEF anno in assenza del coniuge di riferimento (3 volte l´importo dell´assegno sociale) 2013 € 17.249,70 Limite di reddito ai fini IRPEF in presenza del coniuge (4 volte l´importo dell´assegno sociale) € 22.999,60 TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA. Per l’anno 2013 era possibile presentare la domanda entro il 31/12/2014. Entro il mese di ottobre 2015 verrà resa disponibile la modulistica e le informazioni necessarie per presentare la domanda relativamente all’annualità 2014.